INDICE
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INDICE
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO 3
ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO 3
ART. 3 ADEMPIMENTI PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI E/O PRECONTRATTUALI 4
ART. 4 STATO DEI LUOGHI 4
ART. 5 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 4
ART. 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 5
ART. 7 TERMINI D’ESECUZIONE E PENALI 5
Art. 7.1 Consegna dei Lavori 5
Art. 7.2 Tempo utile per l’ultimazione - penalità per il ritardo 6
Art. 7.3 Risoluzione e recesso 6
Art. 7.4 Sospensione dei lavori parziale o totale 6
Art. 7.5 Proroghe 7
Art. 7.6 Ultimazione dei lavori e conto finale 8
ART.8 CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI - PENALI - PREMIO DI ACCELERAZIONE RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI E ADEMPIMENTI – LIQUIDAZIONE LAVORI 8
Art. 8.1 Cronoprogramma di realizzazione dei lavori 8
Art. 8.2 Penalità per i ritardi nella presentazione del cronoprogramma 9
Art. 8.3 Rapporti con la direzione lavori e adempimenti liquidazione lavori 9
ART. 9 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E DEL C.C.N.L. - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE E GARANZIE 9
Art. 9.1 Osservanza e procedura sulle norme di sicurezza dei lavoratori 9
Art. 9.2 Piani di sicurezza aziendali 11
Art. 9.3 Osservanza del contratto collettivo nazionale 11
Art. 9.4 Sede contributiva 12
Art. 9.5 Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore - Responsabilità dell’Appaltatore 12
Art. 9.6 Garanzie 15
ART. 10 PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA, A CORPO E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI. LAVORI IN ECONOMIA CONTABILIZZAZIONE E RELATIVA LIQUIDAZIONE 16
Art. 10.1 Pagamenti in acconto ed a saldo 16
Art. 10.3 Contabilizzazione dei lavori a misura e relativa liquidazione 16
Art. 10.5 Revisione dei prezzi 16
Art. 10.6 Lavori eventuali non previsti 16
ART. 11 ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI E CONTROLLI 17
Art. 11.1 Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori 17
Art. 11.2 Controlli 17
Art. 11.3 Responsabilità dell’appaltatore circa l’esecuzione delle opere 17
Art. 11.4 Lavori eseguiti a iniziativa o nell’interesse dell’appaltatore 18
ART. 12 MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO 18
Art. 12.1 Collaudo dei lavori/Certificato di Regolare Esecuzione - Presa in consegna dell’opera 18
ART. 13 MODALITA’ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – DANNI DI FORZA MAGGIORE 18
Art. 13.1 Norme acceleratorie in materia di contenzioso e definizione delle controversie 18
Art. 13.2 Danni di forza maggiore 19
ART. 14 GESTIONE DEL CONTRATTO 19
Art. 14.1 Cessione del contratto 19
Art. 14.2 Subappalto e cottimo 19
Art. 14.3 Cessioni di credito 20
Art. 14.4 Sanzioni 20
ART. 15 PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 21
ART. 16 RISPETTO DELLE NORME E DEI PRINCIPI DEL D.LGS. 231/01 21
1. OGGETTO DELL’APPALTO 22
1.1 Premessa 22
1.2 Descrizione dell’intervento 22
2. AMMONTARE DELL’APPALTO 22
3. DESIGNAZIONE DELLE OPERE 23
4. FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 24
5. APPROVVIGIONAMENTO, QUANTITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI 24
6. PRESCRIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTI 25
7. INVARIABILITÀ DEI PREZZI - REVISIONE PREZZI 25
8. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 26
8.1 Vetri e cristalli 26
8.2 Isolanti termo-acustici Errore. Il segnalibro non è definito.
9. MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 26
9.1 Demolizioni e rimozioni Errore. Il segnalibro non è definito.
9.2 Opere da vetraio 26
Esecuzioni particolari Errore. Il segnalibro non è definito.
9.3 Collocamento di manufatti in legno 27
9.4 Collocamento di manufatti in ferro 27
10. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 27
10.1 Infissi di alluminio 27
10.2 Noleggi 28
10.3 Trasporti 28
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per gli ADATTAMENTO FUN- ZIONALE PRESSO LA SCUOLA MEDIA “X. XXXXXXXXX” SUCCURSALE DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19- CUP C44H20000430006” sita nel Co-
mune di Santarcangelo di Romagna (RN) in via Galilei n° 2, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.
ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO.
L'importo complessivo dei lavori posti a base dell’affidamento a misura comprensivi dei relativi oneri per la sicurezza compresi nell'appalto, ammonta presuntivamente ad Euro € 86.024,28 (euro ottantaseimilaven- tiquattroeuro/28) di cui oneri € 1.062,28 (euro millesessantadue/28)
come risulta dal seguente prospetto:
CATEGORIA LAVORI | GRUPPI OMOGENEI DI LAVORAZIONI | IMPORTO | ONERI SICUREZZA | TOTALI | % |
OS6 | Fornitura e posa, manu- tenzione e ristrutturazione di infissi interni ed esterni | € 84.962,00 | € 1.062,28 | € 86.024,28 | 100% |
Totale | € 84.962,00 | € 1.062,28 | € 86.024,28 | 100 % |
Categoria prevalente
Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 5 ottobre n. 207 ed in conformità all’allegato A, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristruttura- zione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.
Esecuzione lavori in assenza di SOA
Secondo i disposti dell’ art. 90 del D.P.R. 207/2010, ancora in vigore , per l’esecuzione di opere con valore inferiore a 150 mila euro non occorre l’attestazione SOA, segue l’art. 90 del D.P.R. 207/2010 che testuamen- te cita:
1) Fermo restando quanto previsto dall’articolo 38 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualo- ra in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativa- mente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica. Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
Ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016 in sede di offerta economica l’operatore deve indicare i pro- pri costi aziendali concernenti la manodopera e l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e si- curezza sui luoghi di lavoro.
In sede di progettazione, l’incidenza percentuale della manodopera è stata stimata nel 14,17%
dell’importo delle opere in appalto, pari a Euro € 12.044,84.
ART. 3 ADEMPIMENTI PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI E/O PRECONTRATTUALI
L’Impresa risultata vincitrice della relativa gara d’appalto è tenuta, entro 15 (quindici) giorni dalla formale ri- chiesta del Responsabile del Procedimento e comunque prima dell’eventuale consegna anticipata dei lavori, a produrre i seguenti documenti:
1 – Dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata da:
1.1 – estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS;
1.2 – estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INAIL;
1.3 – estremi delle denunce dei lavoratori effettuate alla Cassa Edile;
1.4 – dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
1.5 – dichiarazione di assolvimento dell’obbligo di trasmissione del Piano di Sicurezza alle Imprese Esecutrici e ai Lavoratori Autonomi.
2 – Eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008
3 – Cronoprogramma Generale dei lavori come meglio specificato al successivo art. 8.1.
ART. 4 STATO DEI LUOGHI
Con la stipula del Contratto, l’Appaltatore conferma di avere acquisito piena conoscenza dei seguenti ele- menti: la natura dei luoghi; le condizioni locali, inclusi gli eventuali vincoli architettonici, monumentali, storici, ecologici ed ambientali; gli eventuali vincoli e/o oneri derivanti da lavori in prossimità di edifici privati e pub- blici, su impianti in esercizio od in prossimità di impianti in esercizio; ogni altro elemento suscettibile di influi- re sul costo dei lavori fra cui l’accesso ai luoghi ove svolgere i lavori, disponibilità di cave, discariche, per- messi, eccetera.
L’Appaltatore non avrà pertanto diritto ad indennizzi o compensi di sorta aggiuntivi al prezzo pattuito, per eventuali difficoltà nell’esecuzione dei lavori derivanti dagli anzidetti elementi.
ART. 5 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
5.1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle prescrizioni di natura tecnica è fatta tenendo conto:
a) delle finalità del contratto
b) dei risultati ricercati con l'attuazione dell’intervento
c) dei criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
In caso di norme del capitolato speciale e/o degli elaborati progettuali tra loro non compatibili o apparente- mente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno ecce- zione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative x xxxx- lamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carat- tere ordinario.
In caso di discordanza tra gli elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto, va osservato il se- guente ordine di prevalenza: strutturali, impiantistici, funzionali e ambientali; nell'ambito di ciascuno di tali gruppi, l'ordine di prevalenza è quello decrescente del rapporto (particolari costruttivi, elaborati esecutivi 1÷50, elaborati 1÷100, elaborati in scala minore), ferma restando, comunque, la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza statica, al funzionamento degli impianti e alla funzionalità distributiva; da ultimo, la descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei documenti sopra richiamati. Non costituisce discordanza: una semplice incompletezza grafica o descrittiva, la eventuale mancanza di particolari costruttivi o di specifiche relative a lavorazioni, materiali, componenti, opere murarie, strutture o impianti o loro parti che sono comunque rilevabili da altri elaborati progettuali, anche in scala minore, o indi- cati nel Capitolato Speciale d’Appalto.
5.2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nei documenti contrattuali si rinvia alle norme legislati- ve e regolamentari vigenti, tra le quali in particolare al D.Lgs. 50/2016 e suoi provvedimenti attuativi, il
D.P.R. 5/10/2010, n. 207 nelle parti tuttora vigenti, il D.M. 19/4/2000, n. 145 nelle parti tuttora vigenti, il D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 e s.m., nonché ogni prescrizione che sia imposta dalle Autorità preposte.
Parimenti è richiesto il perfetto adempimento di ogni disposizione in materia di lotta alla delinquenza mafio- sa.
ART. 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante del contratto d’appalto oltre al presente documento, anche se materialmente ad esso non allegati, i seguenti documenti e/o elaborati:
a) relazione generale
b) elaborato grafico
c) abaco infissi
d) elenco prezzi unitari ed analisi prezzi
e) computo metrico estimativo
g) il piano di sicurezza e coordinamento, redatto ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n. 81/2008;
i) schema di cntratto e capitolato speciale
ART. 7 TERMINI D’ESECUZIONE E PENALI
Art. 7.1 Consegna dei Lavori
Con riferimento a quanto precisato negli atti di gara, l’Amministrazione si riserva di consegnare i lavori in xxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx del contratto d'appalto, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
Nel caso di consegna in via d’urgenza, l’Appaltatore è tenuto a provvedere tempestivamente agli adempi- menti relativi alla normativa sulla sicurezza precisati al successivo art. 9 del presente Schema di Contratto.
In conformità di quanto disposto dall’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l’Appaltatore è tenuto a trasmettere all’Amministrazione copia della polizza di assicura- zione di cui al successivo art. 9.6, che copra i danni che possano derivare all’Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere e impianti e che assicuri l’Amministrazione me- desima nei riguardi della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
Qualora la consegna venga effettuata in più volte per effetto del tempo richiesto per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ulti- mo verbale di consegna parziale.
Qualora, invece, la consegna parziale sia progettualmente prevista in relazione alla particolare natura dell’intervento o in presenza di limitati impedimenti, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il Cronoprogramma di esecuzione dei lavori di cui al successivo art. 8 del presente Schema di Contratto in modo da prevedere l'e- secuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso Cronoprogramma, la durata e l’importo delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.
In tale eventualità, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella del verbale di consegna parziale, per cui, ove la consegna definitiva intervenga entro il termine massimo deducibile dal Cronoprogramma di ese- cuzione dei lavori redatto dall’Appaltatore e approvato dal Direttore dei Lavori, non si verificano spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario si procede alla sospensione dei lavori, e alla ripresa, il termine di ultimazione viene prorogato dei maggiori tempi tecnici necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal Cronoprogramma di esecuzione di cui sopra.
Per la sospensione dei lavori eventualmente così disposta, ove non ricorrano casi di avverse condizioni cli- matiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte e l’Appaltatore non abbia formulato riserve nei verbali di sospensione e di ripresa, le sospensio- ni sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti; qualo- ra, invece, l’Amministrazione ritenga di avvalersi della facoltà di diminuzione dei lavori, può ordinarla nel limi- te di un quinto dell'importo di contratto, senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo. L’intenzione di avvalersi di tale facoltà deve essere tempestivamente comunicata all'esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.
Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Appaltatore procedere all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia l'accesso, che il rispetto delle indicazioni di cui al successivo articolo 8 e iniziare nel contempo i lavori, proseguendoli poi at- tenendosi al Cronoprogramma di esecuzione da esso stesso redatto, in modo da darli completamente ultima- ti nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato al successivo articolo 7.2, decor- renti dalla data di consegna dei lavori, anche se parziale, eventualmente prorogati in relazione a quanto in precedenza o appresso precisato nel presente articolo.
Art. 7.2 Tempo utile per l’ultimazione - penalità per il ritardo.
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni: 60 (sessanta) naturali successivi e continui decor- renti dalla data del verbale di consegna.
La consegna sarà effettuata secondo quanto stabilito al comma 13 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016.
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore è prevista una penale pecuniaria giornaliera nella percentuale del 1‰ sull’ammontare netto contrattuale.
Considerato che l’immobile oggetto dei lavori è una scuola media, valutato che le attività saranno da completare obbligatoriamente entro non oltre il 30 novembre 2020 e che a settembre avrà regolare avvio l’anno scolastico 2020/2021 i lavori dovranno obbligatoriamente avere corso il pomeriggio do- po il termine delle attività scolastiche come da accordi da formalizzare tramite l’Amministrazione e la Direzione Didattica.
Art. 7.3 Risoluzione e recesso
La risoluzione del contratto è disciplinata secondo il disposto dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
Inoltre l’Amministrazione avrà diritto di risolvere il contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o società Posta Italiane S.p.A., ai sensi dell’art. 3, comma 8, Legge n. 136/2010 (normativa antimafia).
E’ facoltà dell’Amministrazione, ai sensi dell’art.109 del D.Lgs. 50/2016 di addivenire al recesso del contratto con le modalità ivi stabilite.
Art. 7.4 Sospensione dei lavori parziale o totale
Ferma restando l’integrale applicazione di quanto previsto dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016, si applicano inoltre le disposizioni seguenti.
Per quanto riguarda i periodi di tempo di normale andamento climatico sfavorevole, si è tenuto conto di essi nel valutare il tempo utile assegnato per l'esecuzione dei lavori, pertanto non saranno accordate sospensioni o proroghe dei lavori per tali cause come non saranno accordate sospensioni o proroghe per periodi di ferie riduzioni o interdizioni del traffico sopraggiunte per qualsiasi causa. Per quanto esposto l’Appaltatore non po- trà pretendere ulteriori maggiori compensi o avanzare rivalse di qualsiasi genere.
Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene differito di un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione parziale per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti a causa di tale sospensione e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo, secondo il Cronoprogramma dei lavori redatto dall’Appaltatore, fermo restando che tale differimento non può essere inferiore al numero di giorni che, secondo il Cronoprogramma di cui al successivo art. 8, erano previ- sti per l’esecuzione delle lavorazioni sospese.
Nel corso di eventuale sospensione totale, il Direttore dei Lavori svolge in cantiere le necessarie verifiche al fine di assicurare che nel cantiere siano presenti esclusivamente macchinari ed attrezzature fisse inamovibili e il personale periodicamente necessario per la relativa manutenzione e la buona conservazione delle opere, ferma restando l’attività di guardiania per la custodia delle opere, il cui onere rientra nell’ambito delle spese generali. Ove occorra, il Direttore dei Lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a sessanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ri- presa dei lavori.
I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cau- se della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.
Se le sospensioni sono dovute ad eccezionali avverse condizioni climatiche, che esulano dal normale anda- mento climatico sfavorevole di cui sopra, ovvero a cause di forza maggiore, o alle altre circostanze speciali, l’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità.
L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori sen- za che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabi- le del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto neces- sario alla ripresa. La diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Nel caso di cui al comma 6 dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti quantificato, sulla base dell’art. 1382 c.c., secondo i seguenti criteri:
a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla 6,5%, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori fissati ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di con- certo con il Ministro dell'economia e finanze, computati sulla percentuale del 10%, rapportata alla durata del- l'illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore rea- le, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accer- tati dal direttore dei lavori mediante le visite al cantiere effettuate;
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
Art. 7.5 Proroghe
Non possono costituire motivo di proroga di inizio dei lavori e della loro regolare e continuativa conduzione secondo il relativo Cronoprogramma di esecuzione redatto dall'Appaltatore ai sensi del primo comma del ri- chiamato art. 8:
1) l'eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di effettuare per la esecuzio- ne delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
2) l’eventuale elaborazione di eventuali esecutivi di cantiere ritenuti necessari dall’Appaltatore in relazione alla propria organizzazione, ai propri mezzi d’opera ed a esigenze legate a subappalti o forniture, da sotto- porre all’approvazione del Direttore dei lavori;
3) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nel- le approvazioni nonché il tempo necessario per l'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell'Appal- tatore di cui ai vari articoli del presente schema di contratto;
Art. 7.6 Ultimazione dei lavori e conto finale.
Ai sensi dell’art. 199 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, l'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procederà, dandone congruo preavviso scritto, alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo apposito certificato se le opere saranno riscontrate regolarmente compiute. Qualora dalla visita risultasse la necessità di rifare o migliorare qualche opera, per imperfetta esecuzione, l'Appaltatore dovrà eseguire i lavori che gli verranno indicati nel tempo prescritto, che verrà comunque considerato a tutti gli effetti come impiegato per i lavori, ai fini dell’applicazione della prevista penale per ritardi.
Solamente dopo la constatazione dell’accettabilità delle opere si redigerà il verbale attestante il loro compi- mento.
Nel tempo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori e la compilazione dello stato finale, l’Amministrazione po- trà ordinare ulteriori forniture e lavori, senza che l'Appaltatore, per qualsiasi ragione, possa rifiutarsi, purché tali lavori debbano servire direttamente o indirettamente per l'opera che forma oggetto dell'appalto.
Ai sensi dell’articolo 200 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, si stabilisce che il conto finale verrà compilato en- tro tre (3) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 201 del D.P.R. 5 xxxx- xxx 2010 n. 207, l'Amministrazione inviterà l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale e a firmarlo entro il termine di trenta (30) giorni; se l'Appaltatore non lo firmerà nel termine appena indicato o se lo sotto- scriverà senza confermare le eventuali domande già formulate nel registro di contabilità, nei modi prescritti, il conto finale si avrà come da lui definitivamente accettato.
ART.8 CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI - PENALI - PREMIO DI AC- CELERAZIONE RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI E ADEMPIMENTI – LIQUIDAZIONE LAVORI
Art. 8.1 Cronoprogramma di realizzazione dei lavori
L’Appaltatore dovrà presentare al Direttore dei Lavori ed all’Amministrazione il Cronoprogramma di Realiz- zazione dei Lavori entro i successivi 7 giorni dalla consegna dei lavori, nel quale deve essere evidenziato l’ordine cronologico in cui avranno luogo l’esecuzione delle attività che compongono il progetto, con rispetto di quanto indicato al precedente art. 3 e precisamente dal Cronoprogramma Generale dei lavori oggetto del contratto sottoscritto dalle parti.
L’Appaltatore potrà avanzare una propria proposta migliorativa rispetto a quanto indicato in base alle proprie esigenze e organizzazione di realizzazione dei lavori.
L’accettazione di tale Cronoprogramma, gli eventuali ritardi nella sua consegna o il mancato rispetto dei ter- mini fissati sono disciplinati nei punti del presente articolo con l’applicazione delle modalità stabilite e sotto riportate.
Il Cronoprogramma approvato non vincola l’Amministrazione, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l’Appaltatore, che ha l’obbligo di rispettare comunque i termini di avan- zamento mensili ed ogni altra modalità. La mancata osservanza, anche di una sola delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all’Amministrazione di risolvere il contratto per colpa dell’Appaltatore.
Qualora l’Appaltatore non presenti il Cronoprogramma di Realizzazione dei Lavori al Direttore Lavori entro il termine fissato, l’Amministrazione provvederà ad assegnare un ulteriore termine di 15 giorni, scaduto il qua- le, di fronte a qualsiasi indugio o inadempimento dello stesso Xxxxxxxxxxx, chiederà direttamente alla Dire- zione Lavori di predisporre il Cronoprogramma di Realizzazione dei Lavori entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta.
Una volta accettato dal l’Amministrazione tale Cronoprogramma di Realizzazione dei Lavori diverrà il docu- mento di riferimento il cui rispetto deve essere garantito dallo stesso Appaltatore nella esecuzione dei lavori dell’intervento.
Art. 8.2 Penalità per i ritardi nella presentazione del cronoprogramma
Le penali pecuniarie relative al ritardo negli adempimenti di cui all’articolo precedente sono stabilite come segue:
Punto 1 Per la redazione del Cronoprogramma di Realizzazione dei Lavori mediante Diagramma a barre di Gantt Per ogni giorno di ritardo pari al 1‰ per mille dell’ammontare netto contrattuale
Punto 2 Per la redazione del Cronoprogramma di Realizzazione dei Lavori mediante Diagramma di Pert/Tempi. Per ogni giorno di ritardo pari allo 1‰ per mille dell’ammontare netto contrattua- le
Art. 8.3 Rapporti con la direzione lavori e adempimenti liquidazione lavori
La Direzione Lavori nello svolgimento dei compiti affidati deve attuare ogni utile iniziativa e collaborare per la buona riuscita dell’esecuzione dei lavori nel rispetto degli impegni contrattuali assunti dalle parti.
La Direzione Lavori ha l’obbligo di verificare che l’Appaltatore osservi le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavorato- ri.
Responsabile del Procedimento, entro quarantacinque giorni dall’emissione dello stato d’avanzamento lavori da parte del direttore lavori, emetterà il certificato di pagamento ed il relativo pagamento sarà disposto entro i trenta giorni successivi.
In caso di mancata verifica della posizione contributiva e assicurativa dell’Appaltatore relativamente ad ogni S.A.L., provvederà a tale adempimento direttamente il Responsabile di Procedimento con decorrenza del termine di quarantacinque giorni per l’emissione dei certificati di pagamento a far data dal ricevimento della documentazione contabile, con responsabilità della Direzione Lavori e dell’Appaltatore per i ritardi maturati nei pagamenti fino alla consegna di quanto sopra citato.
Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine di quarantacinque giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni SAL per cause imputabili alla Direzione Lavori e/o all’Appaltatore, gli eventuali interessi richiesti dall’Appaltatore, saranno a carico della Direzione Lavori e/o dell’Appaltatore, e saranno corrisposti al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo superi i sessan- ta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
ART. 9 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E DEL C.C.N.L. - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE E GARANZIE.
Art. 9.1 Osservanza e procedura sulle norme di sicurezza dei lavoratori.
L’Appaltatore con la presentazione stessa dell'offerta accetta il piano di sicurezza predisposto dall’Amministrazione ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e s’impegna a rispettarne i dettami e a farli rispettare dai propri aventi causa qualunque ruolo rivestano (di- pendenti, subappaltatori, fornitori, ecc.) impedendo l'accesso al cantiere a chi non si attenga alle disposizioni del predetto piano.
In caso di inosservanza ripetuta o grave del piano di sicurezza accertata e contestata per iscritto, l’Amministrazione, su proposta del Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione, può a suo insin- dacabile giudizio risolvere il contratto con il pagamento dei soli lavori svolti a regola d'arte, fermo restando il rimborso dei maggiori danni.
L'Appaltatore mantiene la piena responsabilità di risultato impegnandosi a dare l'opera compiuta e perfetta in ogni sua parte nel pieno rispetto delle prescrizioni del piano di sicurezza predisposto dall’Amministrazione e
di tutte le norme di sicurezza vigenti, ancorché non esplicitamente invocate né nel capitolato speciale d’appalto né nel piano di sicurezza, comportandosi con la diligenza del buon padre di famiglia.
L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori nel luogo di lavoro, ai sensi degli art. 17-18 del Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008.
L’Appaltatore è tenuto inoltre, a rispettare le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei can- tieri temporanei o mobili, di cui agli artt. 96-97 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modi- fiche ed integrazioni.
L’Appaltatore dovrà pertanto comunicare all’Amministrazione e al Responsabile dei Lavori prima dell’inizio dei lavori:
1) il nominativo e il luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e del Medico Competente, designati ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
2) il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum professionale;
3) ove designato o nominato, il nominativo e il luogo di reperibilità del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
E' facoltà di tutte le Imprese Esecutrici e lavoratori autonomi, anche durante la realizzazione dell'opera, pre- sentare al Coordinatore per l'Esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al P.S.C. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, sia per meglio garan- tire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.
I Piani Operativi verranno valutati per verificarne la coerenza con il P.S.C. (ove esistente) e per verificarne i contenuti minimi, come da Allegato XV del Testo Unico.
Nel caso di affidamento in subappalto o con altra forma contrattuale di parte dei lavori, in ottemperanza alle norme vigenti, ad altre Imprese o Lavoratori Autonomi, l’eventuale richiesta dovrà pervenire al Responsabile Unico di Procedimento almeno 20 gg. prima del previsto inizio lavori dell’Impresa o del Lavoratore Autono- mo.
In ogni caso l’inizio effettivo dei lavori da parte di Imprese o Lavoratori Autonomi di cui al punto precedente, verrà subordinato:
a) alla verifica del possesso dell’idoneità tecnico professionale della ditta proposta;
b) alla consegna dei documenti di verifica;
c) alla effettuazione delle azioni di coordinamento che il Coordinatore per l’Esecuzione intenderà effettuare; in ogni caso sarà effettuata almeno una riunione di coordinamento preliminarmente all’inizio dei lavori;
d) alla verifica che l’Impresa o il Lavoratore Autonomo prescelti dispongano del Piano di Sicurezza e Coordinamento da fornirsi a cura dell’Appaltatore.
L’adempimento degli obblighi indicati costituisce presupposto per la stipula del contratto o per l’eventuale consegna sotto le riserve di legge. Pertanto, nel caso l’Appaltatore non fornisca le dichiarazioni, le documen- tazioni e le informazioni richieste, ovvero risulti sfornito dei requisiti richiesti o inadempiente ad obblighi ine- renti la sicurezza dei lavoratori, l’Amministrazione, dopo aver assegnato un termine per adempiere, procede- rà all’annullamento dell’aggiudicazione. L’Amministrazione provvederà altresì, nei confronti dell’Appaltatore inadempiente, all’incameramento della cauzione provvisoria, fermo restando l’obbligo di segnalare all’Autorità Giudiziaria eventuali false dichiarazioni.
Durante l’esecuzione dell’opera e a seguito delle azioni di coordinamento e controllo eseguite dal Coordina- tore per l’Esecuzione, oltre alla ingiunzione all’Appaltatore, di ottemperanza delle prescrizioni che riterrà in- dispensabili per la sicurezza dei lavoratori, oltre alla sospensione, da parte dello stesso Coordinatore, delle singole lavorazioni eventualmente eseguite con pericolo grave e imminente, verranno adottati i provvedi- menti, da parte dell’Amministrazione e del Responsabile dei Lavori, che il Coordinatore dovrà segnalare agli stessi, in caso di inosservanza degli obblighi previsti in capo ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi in
materia di sicurezza sul cantiere e in caso di inosservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Le a- zioni che saranno adottate saranno ricomprese, a seconda della gravità dell’inosservanza, fra la sospensio- ne dei lavori, l’allontanamento dell’Impresa o del Lavoratore Autonomo, la risoluzione del contratto.
Le Imprese Esecutrici e i Lavoratori Autonomi partecipano alle riunioni di coordinamento nei tempi e nei mo- di che saranno stati individuati nel P.S.C. o, in carenza, che saranno concordati con il Coordinatore per l’Esecuzione in relazione alle necessità di sicurezza del cantiere.
Art. 9.2 Piani di sicurezza aziendali
L’Appaltatore dovrà altresì organizzare e redigere il piano delle demolizioni e la successione dei lavori deve risultare da apposito Cronoprogramma firmato dallo stesso, dal Direttore Tecnico o dal Capo Cantiere e dal Direttore dei Lavori.
Vige l’obbligo, nel caso in cui vi sia la necessità di operare la rimozione di prodotti a base di amianto, prima dell’effettivo inizio dell’attività lavorativa consequenziale, di redigere lo specifico PIANO di BONIFICA a cura di Ditta Specializzata ed autorizzata, debitamente incaricata dall’Appaltatore, il quale assume tutti gli oneri ed i relativi costi, previsti dalle normative relative.
Art. 9.3 Osservanza del contratto collettivo nazionale
Nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, l’Appaltatore è obbligato ad applicare inte- gralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle aziende industriali edili ed affini, artigiane edili e affini, delle cooperative edili e affini e negli accordi locali in- tegrativi delle stesse, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L’Appaltatore è obbligato altresì, ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti coi soci.
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell’Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, in tale caso il CCNL e l’integrativo di riferimento è quello previsto per le aziende a seconda della loro qualificazione in sede di iscrizione alla Camera di Commercio di provenienza, sottoscritto dalle XX.XX. comparativamente più rappresentative.
La regolarità contributiva dell’appaltatore sarà verificata dalla Stazione Appaltante tramite la richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
L’inottemperanza degli obblighi normativi e retributivi previsti nel C.C.N.L., accertata dall’Amministrazione o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, dall’INPS, dall’INAIL, dall’AUSL o dalla Cassa Edi- le, costituisce inadempienza contrattuale; in tali casi l’Amministrazione, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, comunicherà all’Appaltatore e, se del caso alla Cassa Edile e agli Enti Previdenziali pres- so cui è stata rilevata l’inadempienza, e alla Direzione Provinciale del Lavoro, l’inadempienza accertata. L’Amministrazione assegnerà all’Appaltatore un termine non inferiore a giorni 30 giorni per sanare l’inadempienza accertata, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per presentare copia del ricor- so amministrativo avverso il provvedimento di accertamento ispettivo.
Scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto o che non risulti comunque sanata l’inadempienza accertata, ovvero nell’ipotesi di rigetto, da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, dell’INPS, dell’INAIL o dell’AUSL, del ricorso amministrativo avverso l’eventuale provvedimento di accertamento ispettivo, l’Amministrazione tratterrà a norma dell’art. 30 comma 5 del X.X.xx 50/2016 dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assi- curativi, compresa, nei lavori, la cassa edile, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra, senza che l’Appaltatore possa pretendere interessi o danni di
sorta. Sarà possibile per l’Appaltatore ottenere il pagamento delle somme accantonate nel momento in cui il Responsabile del Procedimento accerti la regolarizzazione degli obblighi suddetti.
E’ fatta salva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in caso di reiterate o perduranti inadempienze.
L’Appaltatore è obbligato a trasmettere all’Amministrazione e al Responsabile dei Lavori, in coincidenza con l’inizio dei lavori e ad aggiornare successivamente, l’elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell’Appaltatore al fine del controllo del “la- voro nero” e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi. L’Appaltatore sarà chiamato a rispondere direttamente delle eventuali violazioni del suddetto obbligo secon- do le sanzioni e le penali previste nel presente schema di contratto.
L’Amministrazione, a garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e degli obblighi sopra menzionati, opererà una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo dei lavori. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del Procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto agli Enti Previdenziali e Assicurativi, compresa la Cassa Edile, ove richiesto.
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale dopo l’approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato all’Amministrazione eventuali inadem- pienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del Procedimento.
L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto do- vuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni suddette considerate inadempienze contrattuali, il cui importo non può essere tacitato dalla summenzionata ritenuta. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezioni all’Amministrazione, né a titolo di risarcimento danni, né al percepimento di interessi.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l’Amministrazione potrà provvedere al pagamento dei dipendenti nei modi e termini stabiliti all’art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 9.4 Sede contributiva
L’Appaltatore ha facoltà di accentramento dei versamenti contributivi INPS nella sede di provenienza.
Per l’iscrizione alla Cassa Edile di Rimini o alla Cassa Edile Xxxxxx Xxxxxxx CEDAIIER, o ad altro ente pari- tetico ai fini dei relativi versamenti, vale il regime definito dal CCNL del comparto edile vigente nel corso dell’esecuzione del contratto.
In base alle norme vigenti, nel caso di appalti per i quali sia prevista una durata superiore a novanta (90) giorni, vige l’obbligo per l’impresa di provenienza extraterritoriale di iscrivere i lavoratori in trasferta alla Cas- sa Edile della Provincia di Rimini o alla Cassa Edile Xxxxxx Xxxxxxx CEDAIIER, sulla base degli obblighi di contribuzione e di versamenti qui vigenti, salvo ulteriori accordi sindacali stabiliti nella contrattazione colletti- va nazionale o decentrata.
Art. 9.5 Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore - Responsabilità dell’Appaltatore.
Oltre a tutti gli obblighi previsti nel presente Schema di Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel vi- gente Capitolato Generale di cui al D.P.R. 19 aprile 2000 n. 145, l'Appaltatore è tenuto ad adempiere ai se- guenti altri obblighi, dei quali dovrà tener conto nello stabilire i prezzi unitari di offerta per ogni singolo lavoro e per ogni somministrazione.
1) Nel quadro della collaborazione necessaria all'ottenimento del miglior risultato, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione degli altri soggetti operativi che interverranno nel cantiere attrezzature, strumentazioni, mac- chine, protezioni da utilizzarsi in comune, provvedendo al loro corretto montaggio, verifica di funzionalità, manutenzione e, se richiesta, manovra, riparazione o sostituzione, rimessa inefficienza, smontaggio e rico- vero in magazzino senza ulteriori oneri per l’Amministrazione.
2) Sono altresì a carico dell'Appaltatore i permessi, le autorizzazioni, i Nulla Osta, necessari per l’insediamento del cantiere, nonché tutte le operazioni di cantieramento, custodia, segnaletica, i servizi co- muni, la tenuta dei registri e documenti obbligatori di cantiere.
3) L'Appaltatore dovrà provvedere all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, le malattie, la disoccupazione involontaria, l’invalidità e vecchiaia, la tubercolosi in conformità delle vigenti disposizioni. L'Appaltatore inoltre si obbliga ad osservare le disposizioni vigenti per gli infortuni degli operai sul lavoro, quelle intese a tutelare l’incolumità degli operai nel lavoro ed a prevenire la causa degli infortuni, le leggi ed i regolamenti sul lavoro delle donne e dei fanciulli, contro l’invalidità, la disoccupazione e la vecchiaia, la tu- bercolosi ed in genere l'assistenza e la previdenza degli operai, nonché ogni disposizione relativa all'assun- zione della mano d'opera.
4) Prima dell’inizio dei lavori, comunque contestualmente alla consegna del cantiere, l’Appaltatore è tenuto a trasmettere all’Amministrazione:
a) La documentazione di avvenuta denuncia degli enti previdenziali, assicurativi, ed infortunistici, ivi inclusa la Cassa Edile di Rimini o la Cassa edile Xxxxxx Xxxxxxx CEDAIIER;
b) I nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale Xxxxx Xxxxx sono iscritti. Copia medesima dovrà essere trasmessa alla Cassa Edile di Rimini o alla Cassa Edile Xxxxxx Xxxxxxx CEDAIIER, territori ove vengono eseguiti i lavori. L’Appaltatore deve dare assicurazione scritta di tale comunicazione.
5) Dovrà essere apprestata l’ esposizione giornaliera sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato, di un prospetto rilasciato dalla Direzione dei Lavori, e compilato all’inizio delle giornate - prime ore di lavoro - a cu- ra dell’Appaltatore, contenente l’elenco della manodopera che opera in cantiere (proprie e dei subappaltato- ri) con l’indicazione della provincia di residenza e della ditta di appartenenza, anche ai fini della verifica degli adempimenti inerenti la sicurezza e la “correttezza contributiva”, i predetti prospetti giornalieri dovranno es- sere allegati al giornale dei lavori. La mancata ottemperanza dell’Appaltatore, una volta rilevata, se perdu- rante e reiterata, sarà considerata grave inadempienza contrattuale.
6) L’Appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante prima dell’inizio dei lavori, e tenere in cantiere per tutta la durata degli stessi:
A – il REGISTRO DEGLI INFORTUNI
B – il REGISTRO DELLE ASSUNZIONI e/o l’ATTESTAZIONE DELLE ASSUNZIONI
7) Tutti i lavoratori presenti nel cantiere saranno dotati di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dall’Impresa di appartenenza e composto da:
- nome e cognome;
- fotografia;
- Impresa di appartenenza;
- numero di matricola.
In caso di mancanza di tale tesserino (per dimenticanza, smarrimento o altro) il lavoratore dovrà essere indi- viduato attraverso un documento di identità.
8) Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sarà effettuata da parte della Direzione Lavori o di qualsiasi altro incaricato della Amministrazione (Agenti della Polizia Munici- pale, Funzionari, Tecnici, Ispettori di Cantiere, Professionisti Incaricati), l’identificazione dei lavoratori pre- senti in cantiere; ove risultasse che alcuno di essi non è regolarmente indicato nel cartello esposto con l’elenco delle maestranze che operano in cantiere e non regolarmente registrato nel registro delle assunzio- ni, gli incaricati della Direzione Lavori o gli altri incaricati della Amministrazione provvederanno alla segnala- zione alla Direzione Provinciale del Lavoro; l’Appaltatore ha l’obbligo di assicurare che le maestranze siano munite di valido documento di riconoscimento.
9) Dopo la maturazione dello stato di avanzamento in base ai registri contabili e prima dell’emissione del cer-
tificato di pagamento, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC).
Nel caso emergano posizioni di non regolarità contributiva, l’Amministrazione tratterrà a norma dell’art. 30 comma 5 del X.X.xx 50/2016 dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
10) Le ritenute di cui ai punti precedenti non verranno svincolate dal Direttore dei Lavori fino a quando non sia stato accertato che l’Appaltatore o i Subappaltatori avranno provveduto a sanare integralmente tutte le irregolarità rilevate, relative al cantiere.
11) Per esigenza di differenti orari di lavoro finalizzati all'accelerazione dei lavori, il diverso utilizzo dell'orario di lavoro dei dipendenti deve essere definito in accordo tra Imprese, Consorzi e/o Società concessionarie e le Organizzazioni Sindacali di Categoria dei Lavoratori, ovvero le R.S.U. ove esistenti.
12) All’osservanza delle norme in applicazione della vigente legge sulla polizia mineraria, nonché' all'osser- vanza di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso delle mine.
13) Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati che venissero interessati o co- munque disturbati dall'esecuzione dei lavori provvedendo, all'uopo e a sua cura e spese, con opere provvi- sionali e con le prescritte segnalazioni sia diurne che notturne, ed inoltre a tutti gli altri obblighi imposti dal vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Esecuzione.
L’Appaltatore dovrà garantire la sicurezza della circolazione mediante l'impianto e manutenzione in costante efficienza della segnaletica diurna e notturna di tutti i lavori che comunque impegnino la sede stradale e sue pertinenze a norma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e Regolamento di Esecuzione sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495. Ritenendo con ciò l’Appaltatore unico ed esclusivo responsabile per i danni arre- cati alle cose e persone sollevando l'Amministrazione ed il personale preposto alla Direzione dei Lavori, da responsabilità, noie e molestie.
L’Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese alla regolamentazione della circolazione per l’esecuzione delle opere appaltate presentando la domanda per ottenere la relativa ordinanza al Comando della Polizia Municipale o all’Ente proprietario della strada se i lavori interessano anche strade non di pro- prietà comunale, ottemperando scrupolosamente a quanto previsto nell’ordinanza stessa relativamente all’apposizione della segnaletica di cantiere, di tutta la segnaletica direzionale e di indicazione per eventuali deviazioni o percorsi alternativi, della segnaletica semaforica ed alla regolamentazione della circolazione an- che con l’utilizzo di movieri.
14) A provvedere a propria cura e spese alla manutenzione dei lavori eseguiti fino al giorno della visita di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
15) A fornire e tenere in perfetta efficienza sui cantieri e per tutta la durata dei lavori, almeno n. 2 cartelloni indicativi dei lavori, della larghezza di mt. 2 ed altezza adeguata, con inscritte le indicazioni prescritte dal Di- rettore dei Lavori e da speciali norme di legge e circolari ministeriali, secondo le tipologie di cartelli in uso secondo le disposizioni fornite dall’Amministrazione con logo e font adeguati.
16) Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele ne- cessarie per garantire la vita e l’incolumità' degli operai, e per non produrre danni a terzi, a beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto, nel caso di infortuni, della quale s’intende perciò sol- levato, nella forma più ampia e tassativa, il personale dell'Amministrazione preposto alla Direzione e sorve- glianza dei lavori e che resterà a carico dell'Appaltatore stesso il completo risarcimento dei danni prodotti.
17) Qualora l'Appaltatore non possa risiedere nella località sulla quale ricadono i lavori affidati con il presen- te contratto, dovrà tenervi in permanenza un rappresentante delegato il cui nome, la cui residenza ed il re- capito telefonico, dovranno essere notificati alla Direzione dei Lavori. Tale rappresentante dovrà avere la ca- pacità e l'incarico di ricevere ordini dalla Direzione Lavori e da tutto il personale addetto alle verifiche del
cantiere e di dare immediata esecuzione agli ordini stessi.
18) Le spese per lo sgombero del cantiere entro una settimana dall’ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso, nonché le spese per la rimozione di materiali . Tutti i materiali di risulta derivanti dai lavori, salvo diversa disposizione del D.L., diventano automaticamente di proprietà dell’Appaltatore, che ha l’obbligo di allontanarli dal cantiere e smaltirli in conformità alle norme di legge vigenti in materia.
19) Provvedere a sua cura e spese sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere e deposi- to in locali situati nell'interno dello stesso od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere escluse dal pre- sente appalto e provviste eseguite da altre Ditte per conto dell'Amministrazione. I danni, che per cause di- pendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre Ditte, do- vranno essere risarciti o riparati dall'Appaltatore.
20) E' fatto obbligo di contrarre con Ditte specializzate, un rapporto di collaborazione commerciale per lo smaltimento di rifiuti tossici, aventi effetti inquinanti sull'ambiente. La prova documentale dovrà essere pro- dotta entro 15 giorni dalla data di consegna.
21) Trattandosi di un edificio esistente ad uso scolastico, nella formulazione dei prezzi dovranno essere con- siderati eventuali costi aggiuntivi dovuti a turni di lavoro fuori dal normale orario lavorativo, in notturna o in giorni festivi, per permettere lo svolgimento delle normali attività. Durante la realizzazione degli interventi dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie al fine di arrecare il minor disagio possibile alle at- tività svolte nell'edificio, comprese le attività necessarie per permettere la fruizione dei locali in orario scola- stico.
Art. 9.6 Garanzie
L’Appaltatore, giusto quanto disposto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016:
1. è obbligato, ai sensi e nei termini del comma 1 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 a costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, che dovrà prevedere espressamente quanto prescritto al comma 4 del citato art. 103 del D.Lgs. 50/2016, le cui disposizioni trovano tutte applicazione.
2. è obbligato, ai sensi e nei termini di cui all’art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, i cui importi dovranno essere così suddivisi:
- Euro = somma corrispondente all’importo contrattuale per impianti ed opere permanenti e temporanee;
- Euro 60.000,00 per impianti ed opere preesistenti;
La polizza deve inoltre prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori con un massimale determinato con le modalità di cui all’art. 103, comma 7 terzo periodo del D.Lgs. 50/2016, di Euro 500.000,00 (cinquecentomila Euro/00) sino alla data del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici (12) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Tutte le garanzie dovranno essere prestate da fideiussori in possesso dei requisiti di cui al comma 18 dell’art. 35 del del D.Lgs. 50/2016.
ART. 10 PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MI- SURA, A CORPO E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI. LAVORI IN ECONOMIA CONTABI- LIZZAZIONE E RELATIVA LIQUIDAZIONE.
Art. 10.1 Pagamenti in acconto ed a saldo.
All’appaltatore che abbia consegnato la fideiussione di cui all’articolo 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 verrà corrisposto una anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle previste ritenute di cui all’ art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, non sia inferiore a Euro
50.000 (euro cinquantamila/00).
I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento del 95% del conto finale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche differente rispetto a quanto precedentemente indicato.
Per l’emissione degli stati di avanzamento dei lavori si procederà sulla base della contabilità redatta in base agli articoli dal 178 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.
Art. 10.3 Contabilizzazione dei lavori a misura e relativa liquidazione.
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni riportate nelle norme del Capitolato Speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari offerti dall’Appaltatore riportati nella lista delle categorie di lavoro o nell’elenco prezzi unitari.
5. Gli oneri per la sicurezza di cui all’art. 2 del presente Schema di Contratto valutati in base all’importo previsto separatamente dall’importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, verranno pagati contestualmente, in modo proporzionale all’ammontare dei lavori, intendendosi l’importo offerto relativo alle varie lavorazioni non comprensivo degli oneri della sicurezza.
Art. 10.5 Revisione dei prezzi.
Le variazioni di prezzo in aumento o diminuzione, adeguatamente motivate dall’Appaltatore, saranno valuta- te, su richiesta del medesimo, sulla base dei prezzi contenuti nei documenti contabili del progetto posto a base di gara, solo per l’eccedenza rispetto al 10 per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà, come previsto dall’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.
Art. 10.6 Lavori eventuali non previsti.
Per l'esecuzione di eventuali lavori non previsti, ed in tutti i casi non disciplinati nei punti precedenti del pre- sente articolo, si procederà in applicazione delle norme di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 11 ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI E CONTROLLI
Art. 11.1 Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori
In genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà conveniente per darli per- fettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della Direzione Lavori non riesca pregiudizie- vole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Appaltatore. L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di di- sporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto per richiedere speciali compensi.
Art. 11.2 Controlli
Controlli in cantiere potranno essere effettuati dalla Direzione Lavori al fine di verificare la rispondenza ese- cutiva delle lavorazioni. Saranno altresì prodotte campionature delle finiture prima di ogni loro lavorazione e posa in opera che dovranno essere sempre autorizzate dalla D.L. ed essere sempre e comunque eseguite in conformità al piano di sicurezza.
Nell’ambito dei rispettivi compiti, responsabilità ed interrelazioni, ferme restando le responsabilità dell’Amministrazione e del Responsabile dei Lavori, se designato, il Direttore Lavori con il Direttore Operati- vo e l’Ispettore di Cantiere e più in generale con i componenti dell’Ufficio di Direzione Lavori, il Responsabile del Procedimento e il Coordinatore della Sicurezza per l’esecuzione, esercitano la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarità e sicurezza delle Imprese in fase di esecuzione, indipendentemen- te dal fatto che le suddette funzioni vengano svolte da dipendenti pubblici o professionisti esterni.
L’Appaltatore ha l’obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i sogget- ti di cui al punto precedente possano svolgere tali funzioni di controllo; eventuali comportamenti difformi co- stituiscono violazione degli obblighi contrattuali.
L’Amministrazione si riserva il diritto di visitare ed ispezionare il cantiere e a sottoporlo a periodici controlli anche senza preavviso.
L’Appaltatore e le Imprese Esecutrici dei lavori a qualunque titolo, anche con noli a caldo, hanno l’obbligo di tenere sempre in cantiere il libro presenze, copia del libro matricola e registro presenze, tutti regolarmente vidimati e aggiornati e riferiti al cantiere in oggetto; mentre deve essere messa a disposizione immediata- mente, quando richiesto dall’Amministrazione:
- copia della comunicazione di assunzione di ogni lavoratore del cantiere interessato
- copia delle denunce e dei versamenti mensili fatti all’Inps e alla Cassa Edile di Rimini o alla Cassa Edile Xxxxxx Xxxxxxx CEDAIIER
- copia della denuncia INAIL di nuovo lavoro
In materia di sicurezza l’Appaltatore e le Imprese Esecutrici, anche con noli a caldo, hanno l’obbligo di tene- re sempre in cantiere, e aggiornati, i previsti piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, o, in mancanza, il Direttore Xxxxxx, garantisce la fre- quenza delle visite in cantiere sulla base della complessità dell’opera, assicura la sua presenza nelle fasi di maggiore criticità per la sicurezza, verbalizza ogni visita di cantiere ed ogni disposizione impartita.
Art. 11.3 Responsabilità dell’appaltatore circa l’esecuzione delle opere
L’Appaltatore é responsabile della perfetta rispondenza delle opere e parti di opera alle condizioni contrat-
tuali tutte, nonché alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni del Direttore dei Lavori.
L’Appaltatore dovrà demolire a proprie spese quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati. L’ Amministrazione potrà eventualmente accettare tali opere; in tal caso esse saranno valutate tenendo conto dell’eventuale loro minor valore, restando obbligato l’Appaltatore ad eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori e complementari che gli fossero richiesti per l’accettazione delle opere suddette.
Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque im- partite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.
L’Appaltatore non potrà mai opporre a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità, la presenza nel cantiere del personale di direzione o di sorveglianza dell’Amministrazione, l’approvazione di disegni e di cal- coli, l’accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore dei lavori.
Art. 11.4 Lavori eseguiti a iniziativa o nell’interesse dell’appaltatore
Qualora l’Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, anche senza l’opposizione dell’Amministrazione o del Direttore dei Lavori, impiegasse materiali di dimensioni eccedenti quelle prescrit- te, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che l’Amministrazione accetti le opere così come eseguite, l’Appaltatore medesimo non avrà diritto ad alcun au- mento di prezzo o comunque a compensi, quali che siano i vantaggi che possano derivare all’Amministrazione, poiché i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno come se fossero delle di- mensioni, qualità e magistero stabiliti nel contratto.
ART. 12 MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO
Art. 12.1 Collaudo dei lavori/Certificato di Regolare Esecuzione - Presa in consegna dell’opera.
Ai sensi di quanto prescritto dall’art. 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, il termine entro il quale dovrà essere emesso il certificato di collaudo finale dell’opera è stabilito in sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori e tre mesi per il certificato di regolare esecuzione.
Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ha valenza provvisoria ed assumerà carattere definivo de- corsi due anni dall’emissione.
L’Amministrazione si riserva di nominare il Collaudatore anche all’inizio dei lavori o in corso d’opera per eseguire un collaudo parziale, qualora lo ritenesse opportuno, oppure quando il controllo di parte dell’opera non fosse più possibile dopo l’ultimazione dei lavori, fatto salvo il giudizio definitivo del Collaudatore sull’intera opera oggetto dell’appalto. Resta altresì stabilito che tale procedura verrà sempre esercitata nell’ambito dei disposti legislativi di cui all’art. 215 comma 4 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
Il collaudo verrà eseguito con le modalità di cui agli artt. 215 e seguenti del Regolamento approvato con
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
I collaudi, anche favorevoli e l’accettazione delle opere, non esonerano l’Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge e in specie, dalle garanzie per difformità e vizi dell’opera; per quanto attiene ai termini di cui agli artt. 1667 del C.C. la presa in consegna delle opere da parte dell’Amministrazione ha luogo dalla data dell’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
ART. 13 MODALITA’ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – DANNI DI FORZA MAGGIO- RE
Art. 13.1 Norme acceleratorie in materia di contenzioso e definizione delle controversie.
Qualora ne ricorrano le condizioni, sarà applicata la disciplina per l’accordo bonario prevista dall’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.
Per tutte le contestazioni e le controversie che dovessero eventualmente sorgere tra l’Amministrazione e l’Appaltatore, sia durante i lavori che al termine del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, saranno devolute al Giudice Ordinario con esclusiva competenza del Foro di Rimini.
Art. 13.2 Danni di forza maggiore.
L’esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere se non in casi di forza maggiore e nei limiti che seguono.
I danni che potrebbero derivare alle opere a causa della messa in opera in condizioni di tempo sfavorevole non sono da considerarsi come causa di forza maggiore e le riparazioni dei medesimi dovranno avvenire a cura e spese dell'Appaltatore.
I danni devono essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.
Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza del- l'esecutore, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.
L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. I lavori vanno interrotti o rallentati soltanto per le parti inte- ressate dal danno che richiedono accertamento.
I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d’acqua o da mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli Assistenti di Cantiere. Mancan- do la misurazione, l’appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.
ART. 14 GESTIONE DEL CONTRATTO
Art. 14.1 Cessione del contratto
Il presente contratto non può' essere ceduto a terzi a pena di nullità (art. 105 comma 1 D.Lgs. 50/2016). Art. 14.2 Subappalto e cottimo
Il subappalto e/o cottimo è ammesso secondo le disposizioni dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
L’importo del subappalto non può superare la quota del trenta per cento dell’importo complessivo del con- tratto, così come stabilito dall’art.105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
Per le opere di cui all’art. 89 comma 11, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del del D.Lgs. 50/2016, così come stabilito dall’art.1 comma 2 del DECRETO 10 novembre 2016, n. 248.
L’Appaltatore ha l’obbligo di non praticare al Subappaltatore ritenute di garanzia superiori all’aliquota a lui applicata dall’Amministrazione.
Si richiamano le disposizioni vigenti inerenti il divieto di intermediazione ed interposizioni nelle prestazioni di lavoro.
Nel caso di non regolarità contributiva di un Subappaltatore, si opererà una ritenuta fino ad un massimo della percentuale di manodopera, calcolata per lo specifico lavoro, dell’importo dello stato di avanzamento, com- prendente le opere subappaltate relative, o dell’intero importo della rata di saldo, sempre che l’importo di tale ritenuta non risulti inferiore a quello del contratto di subappalto, al netto di quanto già eventualmente liquida- to per lavori eseguiti in condizione di regolarità contributiva, nel qual caso si provvederà alla ritenuta
dell’intero importo del contratto di subappalto; fermo restando la responsabilità solidale di Appaltatore e Su- bappaltatore, nel caso in cui l’Amministrazione paghi direttamente il Subappaltatore tale detrazione verrà ef- fettuata nei suoi confronti; nel caso in cui l’Amministrazione non paghi direttamente il Subappaltatore tale de- trazione verrà effettuata nei confronti dell’Appaltatore.
Il pagamento all’Appaltatore o Impresa Subappaltatrice delle somme accantonate, o della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato dal Responsabile del Procedimento, che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto. Per tale sospensione o ritardo nel pagamento l’Appaltatore e il Su- bappaltatore non possono opporre eccezione all’Amministrazione e non hanno titolo a risarcimento danni.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
• quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
• in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
• su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'ag-
giudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazio- nali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, rela- tivi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario è so- lidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Art. 14.3 Cessioni di credito
L’Amministrazione si atterrà al rispetto di quanto stabilito delle condizioni di cui all’articolo 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Art. 14.4 Sanzioni
L’osservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce un’obbligazione contrattuale dell’Appaltatore medesimo verso l’Amministrazione; pertanto qualora emerges- sero irregolarità ed inadempienze da parte dell’Appaltatore e dei Subappaltatori in relazione agli obblighi so- pra indicati e non venissero sanate, tale fatto sarà considerato grave inadempienza contrattuale e potrà de- terminare la risoluzione del contratto, con rivalsa da parte dell’Amministrazione per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione dell’opera, fermo restando, in linea generale, la facoltà dell’Amministrazione di sospendere i pagamenti e di rivalersi sulla polizza fidejussoria e le altre cauzioni rila- sciate a garanzia dei debiti contrattuali.
In particolare si individuano i seguenti casi:
A) posizione di non regolarità emersa a carico dell’Appaltatore riferita al momento dell’affidamento e prima della stipula del contratto:si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione;
B) situazione di non correttezza contributiva dell’Appaltatore che si determinino nel corso dell’esecuzione del contratto:
- si procederà con l’accantonamento fino a un massimo della percentuale di manodopera, calcolata per lo specifico lavoro, dell’importo del SAL corrente e di quelli successivi, fino a quando non sarà accertata l’avvenuta regolarizzazione, fatta salva la facoltà di risolvere il contratto in caso di reiterati o perduranti inadempimenti;
C) Posizione di non regolarità emersa a carico di subappaltatore, riferita al momento dell’autorizzazione al subappalto:
- si procederà con la revoca dell’autorizzazione al subappalto;
D) situazione di non correttezza contributiva del Subappaltatore che si determinino nel corso dell’esecuzione del contratto:
- si procederà con l’accantonamento fino a un massimo della percentuale di manodopera, calcolata per lo specifico lavoro, dell’importo del SAL corrente e di quelli successivi, fino a quando non sarà accertata l’avvenuta regolarizzazione, fatta salva la facoltà di risolvere il contratto in caso di reiterati
o perduranti inadempimenti.
ART. 15 PROTOCOLLO DI LEGALITA’
Clausola n. 1
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sotto- scritto nell’anno 2012 presso la Prefettura di Rimini, tra l’altro consultabile al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionata- mente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
L’Appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
Clausola n. 3
L’Appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tan- genti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 4
L’Appaltatore si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
Clausola n. 5
L’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcon- tratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o deter- minabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno appli- cate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 6
L’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
ART. 16 RISPETTO DELLE NORME E DEI PRINCIPI DEL D.LGS. 231/01.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di prendere visione del contenuto del D.Lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli Enti. Viene espressamente posto il divieto all’Appaltatore di porre in essere comportamenti idonei ad integrare le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001, o che possano comunque essere ritenuti potenzialmente pericolosi per l’Amministrazione. In caso di compimento di illecito l’Appaltatore si impegna ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza dell’Amministrazione, con le modalità indicate nel Modello, di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui essa venga a conoscenza nell'esecuzione degli incarichi conferiti, che possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Igs. n. 231/2001 e comportare la responsabilità amministrativa dell’Amministrazione. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore di quanto sopra è circostanza gravissima che, oltre a ledere il rapporto fiduciario instauratosi tra l’Amministrazione e l’Appaltatore, costituisce grave inadempienza del presente contratto dando titolo e diritto all’Amministrazione
di risolvere anticipatamente e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e di ottenere, a titolo di penale, una somma da determinarsi in via equitativa, salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno.
1. OGGETTO DELL’APPALTO
1.1 Premessa
Il presente capitolato speciale di appalto viene redatto a corredo del progetto relativo all'Intervento di “INTERVENTI DI ADATTAMENTO FUNZIONALE PRESSO LA SCUOLA MEDIA “XXXXXX XXXXXXXXX” SUCCURSALE DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19- CUP
C44H20000430006” sita nel Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) in xxx Xxxxxxx 0, con le caratteristiche tecni- che, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.
1.2 Descrizione dell’intervento
L’intervento in progetto riguarda la sostituzione all’interno delle aule (sono pertanto esclusi dall’intervento corridoi, ba- gni e depositi) degli infissi esistenti con infissi apribili sia in battuta che a vasistas, al fine di garantire il corretto posi- zionamento dei banchi all’interno delle aule ed il mantenimento delle distanze previste dalle linee guida, oltre alla pos-
sibilità di aprire le finestre in totale sicurezza per gli alunno. Nelle aule poste al piano terra di ciascuna delle due palaz- zine si è provveduto recentemente a sostituire gli infissi, quelli esistenti (a 3 ante apribili in battuta – anta singola e anta accoppiabile) saranno modificati sostituendo l’anta singola con una apribile in battuta e a vasistas e aggiungendo un meccanismo di bloccaggio in apertura delle ante accoppiate, per garantire, anche in apertura la sicurezza degli utenti.
Seguono immagini esplicative delle attività in progetto.
2. AMMONTARE DELL’APPALTO
L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta presuntivamente a Euro 86.024,28
Gli oneri per la sicurezza ammontano ad Euro 1.062,28.
Per quel che concerne le categorie di lavorazioni omogenee, si riporta nel seguito il prospetto di ripartizione dei lavori a misura e la relativa incidenza sul totale:
CATEGORIA LAVORI | GRUPPI OMOGENEI DI LAVORAZIONI | IMPORTO | ONERI SICUREZZA | TOTALI | % |
OS6 | Fornitura e posa, manu- tenzione e ristrutturazione di infissi interni ed esterni | € 84.962,00 | € 1.062,28 | € 86.024,28 | 100% |
Totale | € 84.962,00 | € 1.062,28 | € 86.024,28 | 100 % |
TOTALE: Euro 86.024,28 (inclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)
3. DESIGNAZIONE DELLE OPERE
Sono comprese nell'appalto la mano d'opera, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture necessarie per l'esecuzio- ne a regola d'arte dei lavori in oggetto, di cui si riporta di seguito l’elenco:
1) FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI IN ALLUMINIO DIM.1920 mm. x 1300 mm. I serramenti dovranno essere realizzati in alluminio a taglio termico e giunto aperto secondo le norme UNI EN 573 UNI EN 755-5 e secondo normativa UNI EN 755-3 e 755-9 ed idonei al raggiungimento dei parametri di trasmittanza e di isolamento acustico prescritto dalle normative nazionali e regionali vigenti.I componenti dovranno risponde- re ai requisiti delle normative UNI B35 Certificazione prestazione di isolamento acustico del serramento mi- nimo pari a RW 40dB - trasmittanza termica dell'intero serramento minima U 1,3 W/m2K. E' compreso smon- taggio e smaltimento degli esistenti. Caratteristiche tecniche:N.3 ante Sistema antaribalda per ogni singola anta
.Colore profili RAL PARTICOLARE Tamponamento (V1) 33+18 gas argon+33 B.E. TRASPARENTE
2) FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI IN ALLUMINIO DIM.1500 mm. x 1300 mm. I serramenti dovranno essere realizzati in alluminio a taglio termico e giunto aperto secondo le norme UNI EN 573 UNI EN 755-5 e secondo normativa UNI EN 755-3 e 755-9 ed idonei al raggiungimento dei parametri di trasmittanza e di isolamento acustico prescritto dalle normative nazionali e regionali vigenti.I componenti dovranno risponde- re ai requisiti delle normative UNI B35 Certificazione prestazione di isolamento acustico del serramento mi- nimo pari a RW 40dB - trasmittanza termica dell'intero serramento minima U 1,3 W/m2K. E' compreso smon- taggio e smaltimento degli esistenti. Caratteristiche tecniche: N.2 ante Sistema antaribalda per ogni singola an- ta .Colore profili RAL PARTICOLARE Tamponamento (V1) 33+15 GAS ARGON+33 B.E. TRASPARENTE
3) MODIFICA AD INFISSO ESISTENTE CON SISTEMA DI CHIUSURA ANTARIBALTA E BATTUTA DIM. 800 mm. x 1600 mm. I serramenti dovranno essere realizzati in alluminio a taglio termico e giunto aper- to secondo le norme UNI EN 573 UNI EN 755-5 e secondo normativa UNI EN 755-3 e 755-9 ed idonei al rag- giungimento dei parametri di trasmittanza e di isolamento acustico prescritto dalle normative nazionali e re- gionali vigenti.I componenti dovranno rispondere ai requisiti delle normative UNI B35 Certificazione presta- zione di isolamento acustico del serramento minimo pari a RW 40dB - trasmittanza termica dell'intero serra- mento minima U 1,3 W/m2K. E' compreso smontaggio e smaltimento degli esistenti, compreso montaggio di sistema antaribalta a catenacci per anta abbinata. Caratteristiche tecniche: N1 anta Colore profili RAL PARTI- COLARE Tamponamento (V1) 33+18 gas argon+33 B.E. TRASPARENTE
4) FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI IN ALLUMINIO DIM. 700 mm. x 1600 mm. I serramenti do- vranno essere realizzati in alluminio a taglio termico e giunto aperto secondo le norme UNI EN 573 UNI EN 755-5 e secondo normativa UNI EN 755-3 e 755-9 ed idonei al raggiungimento dei parametri di trasmittanza e di isolamento acustico prescritto dalle normative nazionali e regionali vigenti. I componenti dovranno rispon- dere ai requisiti delle normative UNI B35 Certificazione prestazione di isolamento acustico del serramento mi- nimo pari a RW 40dB - trasmittanza termica dell'intero serramento minima U 1,3 W/m2K. E' compreso smon- taggio e smaltimento degli esistenti. Caratteristiche tecniche:N.1 anta Sistema antaribalda per ogni singola anta Colore profili RAL PARTICOLARE Tamponamento (V1) 33+18 gas argon+33 B.E. TRASPARENTE
5) FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI IN ALLUMINIO DIM. 1520 mm. x 2000 mm. I serramenti dovranno essere realizzati in alluminio a taglio termico e giunto aperto secondo le norme UNI EN 573 UNI EN 755-5 e secondo normativa UNI EN 755-3 e 755-9 ed idonei al raggiungimento dei parametri di trasmittanza e di isolamento acustico prescritto dalle normative nazionali e regionali vigenti. I componenti dovranno rispon- dere ai requisiti delle normative UNI B35 Certificazione prestazione di isolamento acustico del serramento mi- nimo pari a RW 40dB - trasmittanza termica dell'intero serramento minima U 1,3 W/m2K. E' compreso smon- taggio e smaltimento degli esistenti. Caratteristiche tecniche: N.3 ante Sistema antaribalda per ogni singola an- ta . Colore profili RAL PARTICOLARE Tamponamento (V1) 33+18 gas argon+33 B.E. TRASPARENTE
6) MODIFICA APERTURA A VASISTAS DEI SOPRALUCE DELLE FINESTRE ESISTENTI Compreso smontaggio e smaltimento del meccanismo di apertura esistente e fornitura e posa in opera di gancio di "aper- tura meccanica" , relativa serrattura di aggancio onnicomprensivo di ferramenta e minuteria per avere il pro- dotto finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.(il prezzo unitario comprende n.1 "bastone in metallo" per apertura dell'anta).
Per le specifiche inerenti gli interventi si vedano i specifici elaborati grafici e relazioni
4. FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni e dalle relazioni tecniche allegati al contratto e dall’accluso “elenco descrittivo delle voci” ed “elenco prezzi unitari”, salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori.
Eventuali maggiori ricognizioni atte a definire ulteriormente le opere da realizzare sono ad esclusivo carico dell'Appal- tatore. Esse ricognizioni si intendono implicitamente eseguite per il solo fatto che l'Impresa ha partecipato alla gara di appalto.
5. APPROVVIGIONAMENTO, QUANTITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Nel prezzo unitario od a corpo dei lavori si intende compresa e compensata ogni spesa principale e provvisionale, tutti i materiali occorrenti, ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, ogni lavorazione e magistero per dare tutti i lavori completati in opera nel modo prescritto e secondo le migliori regole d'arte, e ciò anche quando non sia completa- mente dichiarato nei rispettivi articoli di elenco, nonché la custodia e la manutenzione delle opere sino al collaudo.
Si conviene poi espressamente che le designazioni di provenienza dei materiali contenute nel presente Capitolato non danno, in alcun caso, diritto all'appaltatore di chiedere, variazioni di prezzi o maggiori compensi per le maggiori spese che egli dovesse eventualmente sostenere nel caso che, dalle provenienze indicate, non potessero aversi tali e tanti mate- riali da corrispondere per requisiti alle esigenze del lavoro. I materiali occorrenti per le esecuzioni delle opere appaltate dovranno essere delle migliori qualità' esistenti in commercio, senza difetti, lavorati secondo le migliori regole d'arte e provenienti dalle migliori fabbriche. Prima di essere impiegati, detti materiali dovranno ottenere l'approvazione della Direzione Lavori, in relazione alla loro rispondenza ai requisiti di qualità', idoneità', durabilità, stabiliti dal presente Ca- pitolato.
Quanto alla qualità e alle caratteristiche cui dovranno corrispondere le varie specie di materiali da impiegarsi, valgono le seguenti prescrizioni di dettaglio e quanto precisato nella descrizione dell'elenco prezzi unitari. In caso di disaccordo
tra prescrizioni generali e quelle contenute nella descrizione dell'elenco prezzi unitari, sono da ritenersi valide queste ultime.
6. PRESCRIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTI
L'esecuzione dei lavori oggetto del presente Disciplinare, sono sottoposti a tutte le disposizioni di legge, provvedimenti ministeriali e circolari interessanti il presente appalto.
Si evidenzia che tutti i materiali e componenti elencati nel presente Disciplinare devono rispettare i “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della Pubblica Amministrazione”, come indicati nel “Piano d’azione per la soste- nibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP)” (GU Serie Generale n. 16 del 21-01-2016). All’uopo la stazione appaltante porrà in essere controlli in fase di esecuzione per verificare il rispetto delle suddette prescrizioni.
Tutte le opere nonché gli impianti devono essere inoltre realizzate in ottemperanza alle prescrizioni riportate dalle se- guenti leggi e normative se non derogate:
• le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
• le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono esse- re eseguite le opere oggetto del presente appalto;
• le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.
• Legge 5 novembre 1971 n. 1086 – “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”;
• Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ri- strutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della Pubblica Amministrazione.
Le prestazioni acustiche devono essere conformi al D.P.C.M. 5.12.1997, con riferimento alle prescrizioni di cui alla ta- bella A – categoria F.
L'appaltatore dovrà fornire schede tecniche di prodotto idonee ad individuare le caratteristiche dei prodotti offerti ed i calcoli che, sulla base di tali schede tecniche, dimostrino l’assunto; ove non si forniscano schede tecniche si deve fare riferimento a normative europee che l’offerente si impegna a rispettare con il prodotto fornito.
L’Impresa, nel formulare la propria offerta, si impegna ad apportare tutte le varianti necessarie a renderli conformi alle eventuali modifiche delle norme tecniche, direttamente o indirettamente richiamate nel presente Disciplinare, che do- vessero sopravvenire, per tutta la durata di validità dell'offerta, così come definita nel bando di gara.
7. INVARIABILITÀ DEI PREZZI - REVISIONE PREZZI
I lavori saranno valutati in base ai prezzi unitari riportati nell’elenco prezzi e che, sotto le condizioni tutte del presente Disciplinare, si intendono offerti dall'Impresa in base ai calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio. Nei prezzi uni- tari delle singole categorie di lavoro, si intende sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, la intera mano d'opera, ogni trasporto ed ogni lavorazione e magistero per dare i lavori com- pletamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non ne sia stata fatta esplicita dichiarazione nei rispettivi articoli di elenco.
L'Impresa riconosce esplicitamente che nella descrizione degli oneri dei prezzi medesimi, l'Amministrazione appaltante ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire ogni singolo lavoro, completo ed a perfetta regola d'arte. Durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture, i prezzi restano fissi ed invariabili per qualsiasi causa ed evenienza anche di forza maggiore.
Le variazioni di prezzo in aumento o diminuzione, adeguatamente motivate dall’Appaltatore, saranno valutate, su ri- chiesta del medesimo, sulla base dei prezzi contenuti nei documenti contabili del progetto posto a base di gara, solo per l’eccedenza rispetto al 10 per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà, come previsto dall’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.
8. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
8.1 Vetri e cristalli
I vetri e i cristalli dovranno essere, per le richieste dimensioni, di un sol pezzo, di spessore uniforme, di prima qualità, perfettamente incolori, molto trasparenti, privi di scorie, bolle, soffiature, ondulazioni, nodi, opacità lattiginose, mac- chie e di qualsiasi altro difetto.
I vetri piani trasparenti per l'edilizia dovranno rispondere alla UNI 6487, con le seguenti denominazioni riguardo agli spessori espressi in mm:
sottile (semplice) 2 (1,8-2,2)
normale (semi-doppi) 3 (2,8-3,2)
forte (doppio) 4 (3,7-4,3)
spesso (mezzo-cristallo) 5-8
ultraspesso (cristallo) 10-19
I vetri piani uniti al perimetro ( o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre piane unite lungo il perimetro. Per le caratteristiche vale la norma UNI 7171 le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per quanto riguarda i vetri piani stratificati con prestazioni antivandalismo e anticrimine si seguiranno le norme UNI 9186-87, mentre se con prestazioni antiproiettile le UNI 9187-87.
9. MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino).L'Appaltatore ha l'ob- bligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla Direzione lavori, anche se forniti da altre Xxxxx.Xx collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manu- fatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore unico re- sponsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.
9.1 Opere da vetraio
Le lastre di vetro saranno di norma chiare, del tipo indicato nell'elenco prezzi; per le latrine si adotteranno vetri rigati o smerigliati, il tutto salvo più precise indicazioni che saranno impartite all'atto della fornitura dalla Direzione lavori.
Per quanto riguarda la posa in opera le lastre di vetro verranno normalmente assicurate negli appositi incavi dei vari in- fissi in legno con adatte puntine e mastice da vetraio (formato con gesso e olio di lino cotto), spalmando prima uno stra- to sottile di mastice sui margini verso l'esterno del battente nel quale deve collocarsi la lastra.
Collocata questa in opera, saranno stuccati i margini verso l'interno col mastice ad orlo inclinato a 45°, ovvero si fisserà mediante regoletti di legno e viti.
Potrà inoltre essere richiesta la posa delle lastre entro intelaiature ad incastro, nel quale caso le lastre, che verranno infi- late dall'apposita fessura praticata nella traversa superiore dell'infisso, dovranno essere accuratamente fissate con spes- sori invisibili, in modo che non vibrino. Sugli infissi in ferro le lastre di vetro potranno essere montate o con stucco ad orlo inclinato, come sopra accennato, o mediante regoletti di metallo o di legno fissati con viti; in ogni caso si dovrà avere particolare cura nel formare un finissimo strato di stucco su tutto il perimetro della battuta dell'infisso contro cui dovrà appoggiarsi poi il vetro, e nel ristuccare accuratamente dall'esterno tale strato con altro stucco, in modo da impe- dire in maniera sicura il passaggio verso l'interno dell'acqua piovana battente a forza contro il vetro e far sì che il vetro riposi fra due strati di stucco (uno verso l'esterno e l'altro verso l'interno).
Potrà essere richiesta infine la fornitura di vetro isolante e diffusore (tipo ´Termolux' o simile), formato da due lastre di vetro chiaro dello spessore di mm 2,2, racchiudenti uno strato uniforme (dello spessore di mm 1 a 3) di feltro di fili o fibre di vetro trasparente, convenientemente disposti rispetto alla direzione dei raggi luminosi, racchiuso e protetto da
ogni contatto con l'aria esterna mediante un bordo perimetrale di chiusura, largo mm 10 a 15, costituito da uno speciale composto adesivo resistente all'umidità.
Lo stucco da vetraio dovrà sempre essere protetto con una verniciatura a base di minio ed olio di lino cotto; quello per la posa del ´Termolux' sarà del tipo speciale adatto.
Il collocamento in opera delle lastre di vetro, cristallo ecc. potrà essere richiesto a qualunque altezza ed in qualsiasi po- sizione, e dovrà essere completato da una perfetta pulitura delle due facce delle lastre stesse, che dovranno risultare per- fettamente lucide e trasparenti.
L'Impresa ha l'obbligo di controllare gli ordinativi dei vari tipi di vetri passatigli dalla Direzione lavori, rilevandone le esatte misure ed i quantitativi, e di segnalare a quest'ultima le eventuali discordanze, restando a suo completo carico gli inconvenienti di qualsiasi genere che potessero derivare dall'omissione di tale tempestivo controllo.
Essa ha anche l'obbligo della posa in opera di ogni specie di vetri o cristalli, anche se forniti da altre Ditte, ai prezzi di tariffa.
Ogni rottura di vetri o cristalli, avvenuta prima della presa in consegna da parte della Direzione lavori, sarà a carico del- l'Impresa.
9.2 Collocamento di manufatti in legno
I manufatti in legno, come infissi di finestre, porte, vetrate ecc., saranno collocati in opera fissandoli alle strutture di sostegno mediante, a seconda dei casi, grappe di ferro, ovvero viti assicurate a tasselli di legno od a controtelai debita- mente murati.
Tanto durante la loro giacenza in cantiere, quanto durante il loro trasporto, sollevamento e collocamento in sito, l'Ap- paltatore dovrà curare che non abbiano a subire alcun guasto o lordura, proteggendoli convenientemente da urti, da schizzi di calce, tinta o vernice ecc., con stuoie, coperture, paraspigoli di fortuna ecc.
Nel caso di infissi qualsiasi muniti di controtelaio, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguirne il collocamento in opera anti- cipato, a murature rustiche, a richiesta della Direzione lavori.
Nell'esecuzione della posa in opera le grappe dovranno essere murate a calce o cemento, se ricadenti entro strutture mu- rarie; fissate con piombo fuso e battuto a mazzuolo, se ricadenti entro pietre, marmi ecc.
Sarà a carico dell'Appaltatore ogni opera accessoria occorrente per permettere il libero e perfetto movimento dell'infis- so posto in opera (come scalpellamenti di piattabande ecc.) ed ogni riparazione conseguente (ripristini, stuccature intorno ai telai ecc.), come pure la verifica che gli infissi abbiano assunto l'esatta posizione richiesta, nonché l'elimina- zione di qualsiasi imperfezione che venisse riscontrata, anche in seguito, sino al momento del collaudo.
9.3 Collocamento di manufatti in ferro
I manufatti in ferro, quali infissi di porte, finestre, vetrate ecc., saranno collocati in opera con gli stessi accorgimenti e cure, per quanto applicabili, prescritti all'articolo precedente per le opere in legno.
Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, l'Appaltatore avrà l'obbligo, a richiesta della Direzione lavori, di eseguirne il collocamento in opera anticipato, a murature rustiche.
Il montaggio in sito e collocamento delle opere di grossa carpenteria dovrà essere eseguito da operai specialisti in nu- mero sufficiente affinché il lavoro proceda con la dovuta celerità. Il montaggio dovrà essere fatto con la massima esat- tezza, ritoccando opportunamente quegli elementi che non fossero a perfetto contatto reciproco e tenendo opportuno conto degli effetti delle variazioni termiche.
Dovrà tenersi presente infine che i materiali componenti le opere di grossa carpenteria ecc., debbono essere tutti com- pletamente recuperabili, senza guasti né perdite.
10. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti.
10.1 Infissi di alluminio
Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue, saranno valutati od a cadau- no elemento od al metro quadrato di superficie misurata all'esterno delle mostre e coprifili e compensati con le rispettive voci di elenco. Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare, tutte le ferramenta, nonché tutti gli oneri derivanti dal- l'osservanza delle norme e prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.
10.2 Noleggi
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'e- nergia elettrica ed a tutto quanto occorre al funzionamento delle macchine.
Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non fun- zionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavo- ro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscal- dare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo e- scluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
10.3 Trasporti
Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del conducen- te, e ogni altra spesa occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle pre- scritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza.
lI progettista
Geom. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx