AREA INNOVAZIONE E SERVIZI AI COMUNI
AREA INNOVAZIONE E SERVIZI AI COMUNI
SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E GESTIONI ASSOCIATE
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
Manutenzione e assistenza TRP – Biennio 2017-2018
Le condizioni sotto riportate vanno ad integrare o a derogare quelle previste nelle “Condizioni Generali di Contratto relative alla prestazione di servizi per l’informatica e le telecomunicazioni” (Bando ICT 2009 Allegato 4).
Art. 1 Conferimento dell'incarico
Le presenti condizioni particolari disciplinano la manutenzione e l’assistenza, hardware e software, per il biennio 2017- 2018 dei terminali di rilevazione presenze (TRP) installati presso le diverse sedi della Provincia di Brescia e del Centro Formativo Provinciale “Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx”.
La presentazione dell’offerta varrà come accettazione delle presenti condizioni particolari di contratto.
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati dalla Provincia di Brescia esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Provincia di Brescia.
Art. 2 Sistema di gara
La procedura di gara sarà espletata mediante affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, previa indagine esplorativa di mercato con comparazione di preventivi di spesa e verrà aggiudicata secondo il criterio prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs 50/2016.
In presenza di offerte anormalmente basse si procederà secondo quanto previsto all'art. 97 D.Lgs 50/2016.
La Provincia di Brescia si avvarrà della facoltà di aggiudicare la procedura anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente a insindacabile giudizio della Provincia di Brescia stessa.
Nel caso di mutate esigenze di servizio la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di non procedere in tutto o in parte all’aggiudicazione, di reindire, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.
Art. 3 Oggetto e Modalità dell'incarico
Il servizio di manutenzione richiesto riguarda l'assistenza e la manutenzione delle apparecchiature di cui all’allegato A e dei software utilizzati per lo scarico e raccolta delle timbrature (Concerto Bridge Vers. 2.4.6 e Folli SI_ACS Console Vers. 1.02.08) e prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
• diagnostica (anche da remoto) del guasto segnalato da parte dell’utente finale o dal Settore innovazione della Provincia di Brescia o da struttura da questo delegata (ad esempio il servizio di Helpdesk) al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'apparecchiatura;
• tutti gli interventi on site per riparazione e/o sostituzione di parti usurate o rotte in seguito al normale utilizzo delle apparecchiature;
• fornitura delle parti di ricambio necessarie per il ripristino del funzionamento di tutte le apparecchiature oggetto del contratto;
• interventi, per un massimo di dieci/anno, connessi al trasferimento dei terminali di rilevazione presenze tra diverse sedi e nuova configurazione degli indirizzi IP assegnati (ad esempio trasferimento di una sede ovvero apertura di una nuova sede). Eventuali nuovi terminali saranno forniti dalla Provincia di Brescia. Tali interventi verranno pianificati con almeno una settimana di anticipo e saranno concordati con la ditta e il referente del Settore Innovazione;
• il ripristino del funzionamento delle attrezzature comprende necessariamente anche il corretto collegamento al server centrale e al software applicativo Concerto ovvero Folli Si-ACS Console;
• configurazione, manutenzione e assistenza dei software applicativi utilizzati per lo scarico delle timbrature;
• tutte le attività sistemistiche di riconfigurazione dei server.
Dal servizio di manutenzione restano esclusi solo gli interventi inerenti:
• la fornitura di parti di ricambio per la riparazione delle apparecchiature per rotture e guasti causati da negligenza, cattivo uso, manomissione e qualsiasi evento doloso imputabile al personale della Provincia di Brescia e/o da questa incaricato;
• la fornitura di apparecchiature sostitutive o parti di ricambio per il ripristino di terminali guasti a seguito calamità naturali (quali incendi, inondazioni dei locali, fulmini, ecc.);
• il miglioramento estetico e la verniciatura degli apparati;
• l’aggiunta o la rimozione di accessori o altri dispositivi non forniti con le apparecchiature;
• personalizzazioni applicative inerenti il software Concerto Plus.
Eventuali interventi non compresi nel contratto dovranno essere preventivamente autorizzati, in mancanza di autorizzazione scritta l’affidataria non potrà addebitare nulla alla Provincia di Brescia.
Al fine dell’espletamento delle attività previste dal presente contratto e per la durata dello stesso, la Provincia metterà a disposizione dell’affidataria:
✓ Accesso alla rete aziendale della Provincia di Brescia tramite attivazione di una VPN, accessibile dal link xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx .
✓ Accessi consentiti come amministratore locale dei server utilizzati per lo scarico delle timbrature, oltre che ai relativi software di gestione dei TRP
✓ Per garantire il servizio di assistenza l'affidataria comunicherà, prima dell'avvio del contratto, la casella di posta elettronica alla quale verranno inoltrate le segnalazioni di richiesta di intervento (ticket) e assicura la costante connessione a internet per l’accesso in tempo reale alla base dati del gestionale CRM in uso presso la Provincia di Brescia (MoOne) nel quale verranno registrati e assegnati i ticket. L’accesso al software di gestione dei ticket sarà garantito da userid e password univoci. L’affidataria avrà l’onere di mantenere aggiornato lo stato delle richieste assegnatele. Il calcolo del rispetto dei Service Level Agreement (SLA) avverrà in modo automatico, sulla base delle informazioni memorizzate nel software di gestione ticket (Moone).
Le credenziali (utente e password) sopra descritte verranno rilasciate all’affidataria prima dell’avvio del contratto e saranno inviate tramite PEC alla casella indicata dall'affidataria sul portale MEPA.
In considerazione della natura del servizio in oggetto e delle modalità di svolgimento del contratto, non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria della Provincia, pertanto non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze. Resta comunque facoltà dell’affidataria richiedere, in qualunque momento, copia aggiornata del documento “Informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività svolta”.
Art. 4 Requisiti di partecipazione
Il concorrente, per partecipare alla gara, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:
• aver svolto, con buon esito, nell'ultimo biennio con riferimento alla scadenza del bando, servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, per un importo complessivo pari a € 20.000,00 (IVA esclusa). In caso di RTI l'impresa capogruppo deve possedere almeno il 60% del requisito. La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti a ciascuna delle quali è comunque richiesto almeno il 15%;
• aver svolto, negli ultimi due anni con riferimento alla scadenza del bando di gara, presso tre diversi enti, servizi di assistenza tecnica hardware e software su terminali di rilevazione Honeywell. Ciascun servizio deve presentare le seguenti caratteristiche minime: durata consecutiva di un anno e un parco di almeno 40 terminali di rilevazione presenze, di cui almeno 5 a marchio Honeywell; almeno uno dei servizi dovrà riferirsi a una pubblica amministrazione. In caso di RTI il requisito deve essere posseduto cumulativamente dalle ditte raggruppate;
• Di disporre di mezzi idonei allo svolgimento dell’appalto, avere disponibili o comunque essere in grado di approvvigionarsi delle parti di ricambio che si rendessero necessarie per il ripristino delle apparecchiature oggetto del contratto e avere alle proprie dipendenze almeno tre tecnici specializzati per assicurare il servizio richiesto. In caso di RTI il requisito deve essere posseduto cumulativamente dalle ditte raggruppate.
Art. 5 Base di Offerta
L’importo a base di offerta è di € 20.000,00 (IVA esclusa). Non saranno accettate offerte pari o superiori al limite dell’importo a base di offerta, pena l’esclusione dalla gara. L’importo offerto deve intendersi comprensivo dello svolgimento completo del servizio secondo le presenti condizioni di contratto.
Ai sensi di cui all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, l’importo contrattuale potrà essere aumentato o ridotto fino alla concorrenza del quinto d’obbligo qualora la Provincia di Brescia ne ravvisi la necessità, ferme restando le condizioni di affidamento e senza che l'affidataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
L’importo dell’onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze (art. 26, comma 5,
D. Lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008).
Art. 6 Obblighi dell'affidataria
Nello svolgimento del servizio di manutenzione e assistenza l'affidataria si impegna a rispettate tutte le norme europee e nazionali attinenti l'oggetto del servizio di assistenza e manutenzione oltre che quelle indirizzate ai servizi di outsourcing, quelle relative alla privacy (Legge 196/2003), al diritto d'autore e al Codice di Amministrazione Digitale (CAD) e alle relative linee guida per l'attuazione, le norme ISO relative alla gestione della sicurezza dell'informazione e agli standard di qualità dei software. Il servizio si dovrà svolgere inoltre nel rispetto dei regolamenti interni della Provincia di Brescia, delle prescrizioni impartite all'avvio del servizio oltre che delle presenti condizioni di contratto.
Credenziali di accesso
Con particolare riferimento alle credenziali rilasciate per l'attività di assistenza e riguardanti l'accesso alle risorse e ai dati, al fine di garantire la riservatezza delle informazioni, è fatto obbligo di:
• modificare la password di dominio al primo accesso;
• modificare le password con cadenza almeno trimestrale (D. Lgs. 196/2003);
• non comunicare ad altri le credenziali rilasciate.
L’affidataria si impegna inoltre a:
• comunicare al Settore Innovazione Tecnologica e Gestioni Associate ogni variazione relativa ai tecnici che svolgono il servizio di assistenza;
• sollevare l’Amministrazione da qualunque utilizzo indebito degli strumenti informatici messi a disposizione.
Utilizzo degli strumenti
È fatto divieto all’affidataria di impostare password sul BIOS delle attrezzature utilizzate per erogare il servizio di assistenza e/o modificare eventuali password già esistenti.
La Provincia effettua il costante monitoraggio dell'utilizzo dei servizi da parte del personale dell’affidataria, al fine di garantire la sicurezza ed efficienza della rete, trasmettendo periodicamente la rendicontazione relativa all'uso dei servizi al Direttore responsabile.
L’affidataria è responsabile del corretto utilizzo delle attrezzature e dei servizi informatici, telematici e telefonici a lei assegnati o comunque nella sua disponibilità per ragioni del servizio prestato.
Sono vietati in particolare:
a) L'utilizzo delle attrezzature e dei servizi per fini diversi da quelli previsti dall’oggetto del presente contratto, ivi compresi i fini strettamente personali.
b) Violazione di segreti d'ufficio, brevetti o diritti d'autore, o norme e leggi similari, inclusa l'installazione o la distribuzione di copie pirata di software prodotto e protetto dalle leggi sulle licenze, di cui la Provincia non possiede regolare licenza in corso di validità.
c) Copia non autorizzata di materiale protetto da Copyright, compresa la digitalizzazione e distribuzione di musica e/o fotografie tratte da riviste, libri o altre fonti.
d) La diffusione di software, informazioni tecniche, software e tecnologia di criptazione, in violazione della normativa italiana ed internazionale.
e) Introduzione di programmi "maligni-dolosi" nella rete o sui server (ad es. virus, worms, troiani, ecc.).
f) La rivelazione a terzi della password del proprio account onde consentirne l'utilizzo.
g) L'utilizzo delle attrezzature della Provincia per ottenere o trasmettere materiale che viola i diritti fondamentali della persona.
h) Fare offerte fraudolente di prodotti, articoli o servizi utilizzando un qualunque account della Provincia.
i) Fare breccia nella sicurezza della rete o distruggere le connessioni. E' vietato in particolare l'accesso alla rete con l'account di altre persone che non abbiano dato l'autorizzazione, compreso l'accesso a dati memorizzati su server, sempre che queste azioni non rientrino nelle mansioni del servizio. In particolare la "distruzione" include lo sniffing della rete, intasare il traffico di rete (inondando di ping o trasmettendo pacchetti), rifiutare i servizi e gli script automatici e creare informazioni di routing per scopi illeciti.
j) Monitorare le porte e la sicurezza, se non preventivamente notificato e autorizzato dal Settore Innovazione. Effettuare qualunque forma di monitoraggio di rete che possa intercettare dati destinati ad altri utenti, sempre che questa attività non rientri nelle normali mansioni lavorative. Raggirare l'autenticazione dell'utente o la sicurezza di qualunque client, rete o account.
k) Usare programmi, script o comandi, o inviare messaggi di qualunque tipo con l'intento di interferire o disabilitare l'utilizzo di una sessione di lavoro, utilizzando qualunque modo locale o tramite Internet/Intranet/Extranet.
Art. 7 SLA (Service Level Agreement)
L’affidataria garantisce il servizio di manutenzione, per l’intero periodo contrattuale, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17, con esclusione delle sole festività infrasettimanali. La Provincia di Brescia assicura l’accesso ai locali delle varie sedi degli uffici provinciali.
Gli interventi di manutenzione e assistenza, sia hardware che software, dovranno avvenire NBD (Next Business Day) dalla segnalazione, così come registrata nel data base di gestione ticket MoOne.
Qualora l'affidataria non riesca ad approvvigionarsi delle parti di ricambio necessarie per ripristinare la perfetta e completa funzionalità del TRP, entro i termini di cui al comma 1, dovrà provvedere a fornire un apparato sostitutivo con le stesse caratteristiche di quello guasto e che sia perfettamente integrabile con il sistema in uso.
Qualora sia provato che i guasti e i malfunzionamenti siano stati determinati da colpa o dolo del personale appartenente alla Provincia o da questa incaricato, le spese della riparazione sono a carico della Provincia. In tal caso l’affidataria è tenuta a presentare un apposito preventivo di spesa che dovrà essere approvato dal referente del Settore Innovazione. A decorrere dalla data di approvazione del preventivo, l’affidataria è quindi tenuta a procedere alla riparazione delle apparecchiature, entro i termini di cui al comma 1.
L’affidataria rimane unica referente e responsabile per eventuali ritardi negli interventi, con applicazione tutta delle clausole di cui al presente contratto.
In caso di mancato intervento e risoluzione del problema entro i due giorni lavorativi successivi, la Provincia si riserva la facoltà di rivolgersi ad altra ditta per l’intervento e di rivalersi in danno dell’affidataria.
Il calcolo degli SLA avverrà in modo automatico sulla base delle informazioni memorizzate nel software di gestione ticket.
Art. 8 Durata del contratto
Il presente contratto si perfeziona alla data della stipula, che verrà effettuata tramite portale MEPA di Consip ed esplicherà i suoi effetti a decorre dal 01-01-2017 fino al 31-12-2018. Non è ammesso il rinnovo tacito.
Art. 9 Compensi spettanti e Modalità di pagamento
Il compenso complessivo spettante all’affidataria verrà erogato in rate semestrali posticipate dietro regolare emissione di quattro distinte fatture di pari importo al 30 Giugno e al 31 Dicembre di ciascun anno. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio.
Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare.
Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contratto.
Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015.
Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia
Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx
Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178.
Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3.
Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione:
• un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”);
• dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”);
• riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciato 2.1.3 “DatiContratto”);
• riferimento al Settore Innovazione Tecnologica e Xxxxxxxx Associate e al responsabile del procedimento (punto del tracciato 2.2.1.15 “RiferimentoAmministrazione”);
• codice IBAN (punto del tracciato 2.4.2.13 ”IBAN”);
• riferimento al buono d'ordine, se emesso (punto del tracciato 2.1.2 “DatiOrdineAcquisto”);
• l'indicazione della scissione dei pagamenti (punto del tracciato 2.2.2.7 “EsigibilitaIVA”).
Si precisa che le fatture che non contenessero tutte le informazioni sopra descritte verranno rifiutate, così come quelle emesse in modalità difforme rispetto alla periodicità prevista.
In caso di riunioni di più concorrenti (RTI, Consorzi, altro) la fatturazione dovrà essere emessa esclusivamente dalla capogruppo. In caso di subappalto la fatturazione dovrà essere emessa esclusivamente dall’affidataria secondo le disposizioni previste dall’art. 118 del D. Lgs. 196/2003.
La data di ricevimento della fattura, rilevante ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni sopra citato, è attestata dalla ricevuta di consegna inviata dal SdI al soggetto che ha emesso la fattura. In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto previsto dall’art. 1284 C.C.
La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’affidataria dei requisiti sopra indicati.
A norma dell’art. 3, commi. 1 e 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento, di cui trattasi, tali soggetti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.a.” e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai sensi dell’art. 3, comma 5, della citata L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., è fatto obbligo indicare negli strumenti di pagamento (comprese le fatture emesse dall’affidataria) il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Provincia
Secondo il disposto dell’art. 3, comma 7, della menzionata L. 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii., l’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti devono comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sopra cennati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al richiamato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni comminate secondo il disposto dell’art. 6 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.
Le cessioni di crediti di cui all'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia.
ART. 10 PENALI
Per ogni giorno, o frazione di giornata, di ritardo naturale e consecutivo di fermo di ogni singola apparecchiatura o parte software, rispetto ai termini indicati nel presente contratto, ritardo non imputabile alla Provincia di Brescia ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari a 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) del valore del canone annuo complessivo, salvo risarcimento dell’eventuale maggiore danno, secondo le modalità previste.
Ricevute 3 (tre) contestazioni di sollecito al rispetto dei termini contrattuali e/o di applicazione delle penali di cui al presente articolo, la Provincia si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto e procedere ad affidare l’incarico ad altra ditta.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali saranno contestati alla affidataria, dalla Provincia di Brescia, per iscritto. L’affidataria potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia di Brescia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Il pagamento delle penali e la rifusione degli ulteriori danni subiti avverrà mediante trattenuta, in via prioritaria, sui crediti dell’affidataria.
L’ammontare complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale.
Art. 11 Trattamento dati
Tutte le informazioni elaborate e prodotte dall’affidataria sono di proprietà della Provincia di Brescia, che è titolare anche di tutti i dati personali che verranno acquisiti nell’esecuzione del contratto e per i quali vige a carico dell’affidataria il divieto assoluto di divulgazione: l’affidataria è tenuta infatti a non diffondere a terzi nessuna informazione di qualsiasi tipo su dati, organizzazione, procedure o quant’altro di proprietà della Provincia di Brescia, della quale venisse a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività.
Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l’affidataria dovrà necessariamente trattare dati personali per conto della Provincia di Brescia. Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito nel D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed in particolare nell’art. 29, l’affidataria, all’atto della sottoscrizione del contratto, verrà designata, mediante sottoscrizione di apposito documento, quale Responsabile “esterno” del trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo.
L’affidataria comunicherà prima dell’avvio del contratto alla Provincia i nominativi del personale “incaricato del trattamento dei dati personali”, così come previsto anche dal documento di designazione. Inoltre l’affidataria si impegna a comunicare le eventuali variazioni degli incaricati.
Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è la Provincia di Brescia e che il Responsabile “interno” del trattamento è il Direttore del Settore Innovazione Tecnologica e Gestioni Associate.
A seguito della designazione, l’affidataria dovrà impegnarsi all’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati.
L’oggetto del contratto prevede inoltre lo svolgimento del servizio di amministratore di sistema dunque il Titolare è tenuto a conservare specificamente gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema (provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 7 novembre 2008 e ss.mmi.): l’affidataria dovrà quindi provvedere a indicare tali nominativi prima dell’avvio delle attività appaltate.
Art. 12 Clausola risolutiva espressa
Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell’affidataria, nei seguenti casi:
• ritardo nell’avvio del servizio superiore a cinque giorni dalla data di decorrenza del contratto (Art. 8 delle presenti condizioni di contratto);
• sospensione del servizio per più di due giorni per cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi;
• non intenda sottostare alle penalità previste dall’Art. 10 delle presenti condizioni di contratto;
• grave dispersione dei dati di titolarità della Provincia a cui l’affidataria ha accesso per lo svolgimento del servizio;
• gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (tre volte).
Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei conseguenti danni.
Art. 13 Recesso ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012
Qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione stipulata da Consip SpA, ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, con parametri migliorativi – tenendo conto nella valutazione del decimo delle prestazioni ancora da eseguire - e l’affidataria non aderisca alla proposta di modifica delle condizioni economiche previste dal presente contratto per riportarlo nel limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, la Provincia recederà dal contratto previa comunicazione formale, con preavviso non inferiore a quindici giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
Art. 14 Risoluzione ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 62/2013
Gli obblighi di condotta previsti dal regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, sono estesi, per quanto compatibili ai sensi dell’art. 2 del regolamento medesimo, ai collaboratori dell’affidataria che, a qualsiasi titolo, verranno incaricati della fornitura del servizio in oggetto.
L’affidataria si impegna a prendere visione del regolamento disponibile al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx e a diffonderne la conoscenza tra i collaboratori incaricati del servizio.
In caso di violazione degli obblighi derivanti dal regolamento da parte di tali collaboratori, la Provincia procederà alla risoluzione del presente contratto ai sensi della normativa citata.
ART. 15 SPESE
Il presente contratto è soggetto a registrazione, solo in caso d’uso, ad imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR 26.4.1986 n. 131. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del contraente incaricato. Ai sensi dell'art. 53 comma 3 del Regolamento Consip l’affidataria provvederà all’assolvimento dell'imposta di bollo, per un importo pari a € 16,00, prima della stipula e a seguito di apposita comunicazione della Provincia inviata tramite portale MEPA. Tale pagamento è da effettuarsi nelle modalità indicate all’art. 3 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 (sostituito dal
D.P.R. 955/82). Si precisa che trattandosi di procedura gestita con documenti firmati digitalmente, l’imposta di bollo deve essere assolta in modo virtuale. Nel caso venisse utilizzato il modello F23, si danno alcune indicazioni per la compilazione:
• Ufficio o Ente: “TMJ”
• Estremi dell’Atto o del Documento: Anno 2016 e Numero della RDO
• Codice Tributo: “456T”
• Descrizione: “Imposta di Bollo”
L’affidataria invierà tramite portale del MEPA la copia della ricevuta di pagamento entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dalla comunicazione sopra citata. In caso di mancato versamento dell'imposta di bollo, la Provincia si riserva di sospendere il pagamento, rifiutando l'eventuale fattura pervenuta fino all'adempimento del versamento stesso.
Art. 16 Controversie
La definizione delle controversie tra la Provincia di Brescia e l'affidataria, che dovessero insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, è deferita al Foro di Brescia.
Art. 17 Disposizioni finali
Come previsto dall’art. 2 delle Condizioni Generali di Contratto relative alla prestazione di servizi per l’informatica e le telecomunicazioni” (Bando ICT 2009 Allegato 4) i rapporti tra le parti relativi al contratto sono regolati:
• dalla proposta del Fornitore e dalla relativa accettazione della Provincia, dal contenuto del Catalogo relativo al Servizio, dalle Condizioni Generali di Contratto relative alla prestazione di servizi per l’informatica e le telecomunicazioni” (Bando ICT 2009 Allegato 4) e dalle presenti Condizioni Particolari di Contratto, le quali, in caso di contrasto, prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto, nonché dal relativo Capitolato Tecnico allegato al Bando in oggetto;
• dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;
• dalle altre disposizioni anche regolamentari, inclusi i capitolati d’oneri generali e speciali e le norme in materia di Contabilità, in vigore per il Soggetto aggiudicatore, di cui il fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrale del presente contratto;
• dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., si approvano specificamente le disposizioni di cui agli articoli, delle presenti condizioni particolari di contratto, qui di seguito citate:
• Art. 6 - Obblighi dell'affidataria
• Art. 9 - Compensi spettanti e Modalità di pagamento
• Art. 10 - Penali
• Art. 12- Clausola risolutiva espressa
• Art. 13 - Recesso ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012
• Art. 14 - Risoluzione ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 62/2013
• Art. 15 - Spese
• Art. 16 - Controversie