RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 2007
RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 2007
Premessa
L'ipotesi di piattaforma per il rinnovo dei contratti nazionali dell'industria metalmeccanica e la riconferma delle procedure di consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori, dopo gli accordi per i rinnovi del biennio economico sottoscritti nel gen- naio 2006, rappresentano un ulteriore momento di sintesi unitaria.
L'ipotesi di piattaforma che Fim, Fiom e Uilm sottopongono al giudizio dei lavoratori intende rispondere alle esigenze dei lavoratori dell'industria metalmeccanica, in particolare con:
- la modifica del sistema di classificazione delle lavoratrici e dei lavoratori che prevede il passaggio dalle attuali catego- rie a un nuovo sistema articolato in 5 grandi fasce professionali. La gestione concreta dell'evoluzione professionale dei lavoratori nel nuovo sistema sarà realizzata con modalità definite nel Ccnl e affidate alla contrattazione aziendale;
- il contrasto alla precarietà del lavoro. A tal fine Fim, Fiom e Uilm chiedono l'affermazione della centralità del contratto di lavoro a tempo indeterminato e la definizione di percentuali massime di ricorso al lavoro precario, nonché percorsi certi di stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori con contratti temporanei anche a fronte di aumenti dei volumi produtti- vi e di innovazioni nella gestione degli orari.
Fim, Fiom e Uilm sono inoltre consapevoli della forte aspettativa salariale tra le lavoratrici e i lavoratori che tuttavia non può basarsi sul solo contratto nazionale, ma che deve trovare risposte anche nella diffusione della contrattazione integra- tiva e in una politica fiscale più favorevole al lavoro dipendente.
Per questo Fim, Fiom e Uilm richiedono un incremento dei minimi tabellari del 6,7%, pari a 117 euro mensili al 5° livello e 101 euro al 3° livello e l'istituzione di un «mancato premio di risultato» per coloro che non svolgono la contrattazione integrativa pari a 30 euro mensili che si aggiungeranno ai 130 euro annui già definiti.
Per questi motivi e per le altre richieste contenute nelle piattaforme, a partire da quelle per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Fim, Fiom e Uilm chiedono alle lavoratrici e ai lavoratori metalmeccanici di partecipare alle assemblee per l'illustrazione e la discussione della piattaforma e di esprimere il loro consenso nel referendum che si svol- gerà il 28, 29 e 30 maggio. Si tratta di un primo, importante segnale da inviare alle Controparti in vista della trattativa.
IPOTESI DI PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL CCNL FEDERMECCANICA-ASSISTAL
definita dalle Segreterie nazionali Fim, Fiom, Uilm il 12 aprile 2007
SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
1. Si rivendica la riorganizzazione dell'Osservatorio paritetico nazionale sull'industria metalmeccanica.
L'Osservatorio sarà gestito bilateralmente, avrà una propria struttura e potrà utilizzare esperti esterni di fiducia di entram- be le parti, avrà inoltre configurazione autonoma, un proprio statuto, programmi di lavoro definiti tra le parti e assorbirà l'at- tività di altri analoghi strumenti paritetici. La Commissione pari- tetica per la formazione professionale e apprendistato e la Commissione per le pari opportunità opereranno in collabora- zione con l'Osservatorio e fruiranno della sua attività. L'attività e il funzionamento dell'Osservatorio saranno finanziate dalle imprese con un contributo annuo per ogni lavoratrice e ogni lavoratore dipendente.
2. Si rivendica che gli osservatori paritetici in sede aziendale siano istituiti in tutte le aziende o gruppi di aziende che occu- pano complessivamente più di 3.000 dipendenti, senza alcuna limitazione per singola unità produttiva.
3. Si rivendica, anche in conformità all'Avviso comune tra le parti sociali del 27 novembre 2006, in attuazione della Direttiva europea 11 marzo 2002 n. 14, recepito nel Decreto legislativo 25 del 2007, sulla informazione e consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori, che tutte le soglie attualmen- te definite per l'informazione in sede aziendale siano abbassa- te a 50 dipendenti.
Si rivendica la definizione di procedure di consultazione preven- tiva delle Rsu in relazione a eventuali scelte dell'impresa rile-
vanti per l'occupazione e la struttura produttiva; in questi casi le Rsu consultate devono essere poste nelle condizioni di espri- mere un parere formalizzato.
Si rivendica che alle informazioni relative alle modifiche tecno- logiche organizzative e produttive venga aggiunta una specifica informazione-consultazione, relativa ai processi di investimento all'estero, alle eventuali delocalizzazioni, alle strategie della proprietà ove questa sia a carattere multinazionale.
Si rivendica, in sede aziendale, una piena e dettagliata informa- zione nonché una adeguata procedura consultiva per i processi di terziarizzazione.
4. Si propone la definizione a livello nazionale, tra le parti, di uno schema di informativa standard, da utilizzare in sede azien- dale, in tutte le aziende sopra i 50 dipendenti, ove non siano necessarie ulteriori e più approfondite informazioni.
MERCATO DEL LAVORO
1. Si rivendica che all'articolo 1, Sezione terza - Disciplina comune (Assunzione), venga aggiunta in premessa la seguente formulazione:
«Il rapporto di lavoro normale dell'industria metalmeccanica è il contratto di lavoro a tempo indeterminato».
2. Si rivendica che all'articolo 1bis, Sezione terza – Disciplina comune (Contratti di lavoro atipici), la premessa sia riscritta come segue:
«Ai fini dell'avviamento con adeguata componente formativa verranno utilizzati il contratto di inserimento e il contratto di
apprendistato, secondo le modalità concordate tra le parti.
I rapporti di lavoro atipici dell'industria metalmeccanica sono:
- il contratto a tempo determinato;
- il contratto di somministrazione di manodopera a tempo determinato;
- il contratto di lavoro a part time.
Ogni sei mesi le aziende forniranno alle Rsu dettagliate infor- mazioni sull'occupazione, sulla composizione dei rapporti di lavoro, sul rapporto tra questi e i volumi produttivi, ai fini di una verifica congiunta funzionale alla stabilizzazione dei rappor- ti di lavoro non a tempo indeterminato. Le Rsu saranno preven- tivamente e con congruo anticipo informate dell'intenzione del- l'impresa di accedere ad altre forme contrattuali previste dalla legge, oltre a quelle qui definite. In questo caso si procederà a un esame congiunto negoziale».
3. Si rivendica che tutti i rapporti di lavoro a tempo determi- nato, di qualsiasi tipo e durata, possano raggiungere al massi- mo il 15% della forza occupata a tempo indeterminato, per sin- gola unità produttiva. Scopo dei rapporti di lavoro a termine è quello di far fronte a esigenze di flessibilità dell'impresa non altrimenti affrontabili. La percentuale del 15% potrà essere derogata con specifiche intese a livello aziendale.
I contratti a causa mista con componente formativa (apprendista- to e inserimento), volti all'inserimento lavorativo a tempo indeter- minato, non concorrono alla formazione di tale percentuale.
4. Si rivendica che le lavoratrici e i lavoratori assunti con con- tratto a termine o di somministrazione a termine, della durata complessiva di 6 mesi, anche in più periodi, per un arco di tempo di 24 mesi, avranno la priorità per qualsiasi assunzione all'interno dell'azienda, a parità di mansione.
Si rivendica che le lavoratrici e i lavoratori assunti con contrat- to a termine o di somministrazione a termine per un periodo di
36 mesi, anche per un arco di tempo di 60 mesi, vengano assunti a tempo indeterminato dall'azienda.
5. Si rivendica la possibilità di estendere il diritto al part time volontario nell'ambito dell'aggiornamento della normativa.
6. I contratti di apprendistato sono regolati sulla base dell'accor- do definito tra le parti, che verrà sottoposto a verifica entro l'1.7.2007. A tal fine Fim, Fiom, Uilm ribadiscono che il contratto di lavoro di apprendistato è un rapporto di carattere esclusivo, che non prevede la precedente instaurazione di rapporti di lavoro.
7. Il contratto d'inserimento verrà utilizzato esclusivamente per le assunzioni di lavoratrici e lavoratori ultracinquantenni o di lavoratrici e lavoratori ultratrentenni con lunga disoccupazione. Si rivendica un tempo minimo di formazione teorica di 40 ore su base annua, di cui la metà trasversale. Le lavoratrici e i lavo- ratori assunti con contratto di inserimento non potranno esse- re inquadrati al di sotto dell'attuale secondo livello o suo equi- valente, fin dall'inizio del rapporto di lavoro. Le aziende potran- no rinnovare l'utilizzo di tale istituto solo ove abbiano trasfor- mato in contratti a tempo indeterminato almeno il 70% dei con- tratti di inserimento.
8. Si rivendica la responsabilizzazione diretta dell'azienda appaltante su tutta la filiera dell'appalto e del subappalto, per tutti gli aspetti normativi, di trattamento retributivo, di tutela della salute e della sicurezza.
Ogni contratto d'appalto sarà sottoposto all'esame congiunto con le Rsu e le aziende dovranno fornire, per ogni sito produtti- vo, l'elenco completo di tutte le attività in appalto con i relativi addetti. Nel caso di cambio dell'azienda appaltatrice i lavoratori interessati avranno diritto alla conservazione del posto di lavoro. Potranno essere oggetto di terziarizzazione solo quelle attività con autonomia funzionale preesistente rispetto all'attività del- l'azienda.
INQUADRAMENTO UNICO
1. Si rivendica il passaggio dalle attuali 7 categorie e 8 livelli retributivi a un sistema di 5 fasce professionali con due catego- rie ciascuna. Le fasce saranno:
- Fascia A «Avviamento» (che comprende gli attuali 1° e 2° livello)
- Fascia B «Qualificati» (che comprende gli attuali 3° e 4° livello)
- Fascia C «Tecnici» (che comprende gli attuali 5° e 5°s livello)
- Fascia D «Professionali» (che comprende gli attuali 6° e 7° livello)
- Fascia E «Quadri» (che comprende due livelli quadri di 7°) All'interno di ogni fascia i 2 livelli verranno definiti come catego- rie: «Base» ed «Esperto», a partire dalla fascia B. Nella fascia A le due categorie verranno identificate come fascia A-1 e fascia A-2. Il passaggio dall'attuale sistema al nuovo avverrà sulla base del- l'attuale inquadramento e scala parametrale, senza danni né benefici. Restano in vigore fino a diversa intesa gli attuali profili previsti nel Ccnl e i percorsi di mobilità professionale ivi previsti.
2. Si rivendica la definizione nazionale di declaratorie di fascia che permettano, in sede aziendale, tramite appositi profili che potranno essere definiti in quella sede, l'intreccio operai-impie- gati oltre la fascia «C» e che, più in generale, garantiscano pos- sibilità di evoluzione professionale e carriera all'interno delle fasce e tra le fasce.
3. Si rivendica l'istituzione a livello aziendale di un sistema di confronto sulla dinamica retributiva e professionale all'interno delle fasce e tra le fasce, con la descrizione di possibili percor- si di carriera. Almeno una volta all'anno, in sede aziendale, si svolgerà un esame congiunto sull'inquadramento delle lavora- trici e dei lavoratori.
4. Ai fini della valutazione professionale dei lavoratori verran- no utilizzate anche le attività svolte secondo polivalenza e poli- funzionalità, nonché le capacità personali di tipo trasversale della lavoratrice e del lavoratore.
5. Si rivendica l'istituzione di un elemento salariale permanen- te legato alla professionalità da contrattare a livello aziendale.
ORARIO DI LAVORO
1. Viene confermata a tutti gli effetti la normativa dell'articolo 5 del Ccnl vigente, a partire da quella relativa all'orario settima- nale massimo di 40 ore.
2. Si rivendica per l'orario plurisettimanale l'aumento delle maggiorazioni dal 10% al 20%, per quanto riguarda le ore pre- state dal lunedì al venerdì e dal 15% al 40% per le ore prestate al sabato. Fermo restando l'obbligo a concordare in sede azien- dale l'utilizzo dell'orario plurisettimanale, le parti potranno con- venire che tale istituto possa essere utilizzato anche di fronte a particolari e non altrimenti affrontabili picchi produttivi.
3. Si rivendica, in aggiunta a quanto già previsto dal Ccnl, rela- tivamente all'istituzione di turnazioni aggiuntive di tipo struttu- rale oltre i 15 turni di lavoro, che l'esame congiunto tra la dire- zione e la rappresentanza sindacale unitaria sia effettuato con congruo anticipo rispetto alla possibile attuazione delle nuove turnazioni e ai loro effetti occupazionali, con particolare riferi- mento alla stabilizzazione del lavoro a termine.
4. Si rivendica la riduzione a 15 giorni del tempo normale di preavviso della lavoratrice e del lavoratore per richiedere i per- messi annui retribuiti per riduzione d'orario, nonché la defini- zione di una casistica di tempestività.
5. Si rivendica l'eliminazione della franchigia sullo straordina- rio che la lavoratrice o il lavoratore intendesse accantonare come riposo nella banca delle ore. La lavoratrice o il lavorato- re potrà accantonare, anche solo parzialmente, i riposi rispetto allo straordinario effettuato. La quota di maggiorazione delle ore accantonate in banca delle ore passa dal 50% all'80% delle
maggiorazioni per lavoro straordinario. Anche le lavoratrici e i lavoratori part time possono usufruire della banca delle ore.
6. Si rivendica, a integrazione della normativa sulla reperibilità:
- un esame congiunto tra imprese ed Rsu, all'inizio di ogni anno e con successive verifiche, sull'andamento della reperibilità, anche in rapporto al calendario annuo;
- la possibilità per la lavoratrice o il lavoratore che oppone giu- stificato motivo alla reperibilità di chiedere, prima di qualsiasi atto operativo dell'azienda, un incontro con la direzione anche assistito dalle Rsu;
- si rivendica la definizione di una normativa sui tempi di ripo- so minimi obbligatori.
AMBIENTE DI LAVORO SALUTE E SICUREZZA
1. Tutte le imprese sono tenute a fornire a tutti i dipendenti adeguate conoscenze sulla situazione ambientale e sulle condi- zioni di rischio rispetto alla salute e alla sicurezza delle lavora- trici e dei lavoratori. Nelle aziende che utilizzano lavoratrici e lavoratori migranti di provenienza estera, le norme di sicurezza dovranno essere tradotte nelle lingue di provenienza. Tale obbligo vale anche per tutto il lavoro in appalto. Le aziende sono tenute a organizzare aggiornamenti annuali per i dipen- denti e per gli Rls, sui rischi per la salute e la sicurezza.
2. Le aziende effettueranno almeno un'ora all'anno di assem- blea retribuita, nella quale verranno illustrati i temi della salute e della sicurezza. Tale assemblea non ha carattere sindacale e non rientra in quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori. Verrà convocata dalla direzione aziendale, in specifico attraverso i propri responsabili della sicurezza, con la partecipazione degli Rls interessati.
3. Il documento di valutazione dei rischi e delle misure di pre- venzione va consegnato in copia ai rappresentanti dei lavorato- ri per la sicurezza (Rls).
4. Si rivendica il raddoppio delle ore di legge a disposizione degli Rls, in aggiunta ai monte ore aziendali. Fermo restando il monte ore a dispozione degli Rls, tutte le aziende attueranno durante l'orario di lavoro programmi di formazione per gli Rls. I programmi saranno concordati fra le parti a livello aziendale.
5 Si rivendica l'allargamento della competenza degli Rls anche ai temi della sicurezza ambientale dei luoghi di lavoro, anche con la definizione sperimentale di una funzione di rappresen- tante dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente (Rlsa).
6. Le parti saranno impegnate ad adottare le linee guida con- tenute nel protocollo di gestione della sicurezza, definito tra Inail, organizzazioni sindacali e imprese.
DIRITTI
1. Si rivendica l'impegno di tutte le aziende a definire un pro- gramma di formazione e aggiornamento professionale, universa- le e obbligatorio per tutti i dipendenti, da realizzare con modali- tà definite in sede aziendale. A tal fine all'inizio di ogni anno si svolgerà un apposito esame congiunto tra impresa e Rsu.
2. Al fine di rendere effettiva per le lavoratrici e i lavoratori migranti la possibilità di accedere a progetti formativi e di inte- grazione utilizzando le 250 ore, le parti si attiveranno presso il ministero della Pubblica istruzione per ottenere un modulo for- mativo da diffondere nel territorio nazionale. Le aziende assicu- reranno la possibilità di frequenza delle lavoratrici e dei lavora- tori ai corsi, anche implementando le percentuali massime di frequenza contemporanea.
3. Si rivendica la costituzione di una commissione nazionale paritetica, che affronti i temi relativi all'integrazione e alla com- prensione culturale, rispetto alle lavoratrici e ai lavoratori
migranti. L'attività di tale commissione sarà in particolare fina- lizzata a monitorare e a favorire tutte quelle iniziative in sede aziendale che permettano di:
- organizzare l'attività e utilizzare le istituzioni e le sedi azien- dali, in particolare le mense, nel rispetto dei princìpi religiosi;
- organizzare il calendario annuo per permettere la salvaguardia delle relazioni personali delle lavoratrici e dei lavoratori migran- ti da altre regioni italiane o dall'estero;
- favorire tutte le iniziative tese alla soluzione dei problemi di integrazione sociale del lavoro migrante (casa, servizi ecc.).
Le aziende agevoleranno, tramite il tempestivo utilizzo dei per- messi, le attività burocratiche legate alla condizione di migrante.
INCREMENTI RETRIBUTIVI
1. Si rivendica la rivalutazione delle indennità di reperibilità sulla base di una percentuale rapportata all'incremento retribu- tivo complessivo.
2. Si rivendica l'incremento dell'indennità di trasferta che, tenendo conto dell'evoluzione dei costi reali, porti:
- l'indennità di trasferta complessiva a un minimo di 55 euro,
- di cui per il pasto meridiano o serale 12,5 euro,
- di cui per il pernottamento 30,0 euro.
3. Si rivendica la stabilizzazione dell'istituto concordato nell'in- tesa del 2006 (130 euro annuali), in un istituto permanente che verrà definito come: «mancato premio di risultato». Si rivendica altresì un incremento di tale istituto di 30 euro mensili, per 13 mensilità. Il mancato premio di risultato sarà erogato a tutte le lavoratrici e i lavoratori a concorrenza dei premi di risultato defi- niti in sede aziendale, senza assorbimento di salario individuale.
4. Si rivendica l'incremento dei minimi tabellari nella misura di 117 euro al 5° livello, sulla base della scala parametrale 100-210, che corrisponde a un incremento di 101 euro al 3° livello. Si rivendica l'incremento del 6,7% dell'indennità quadri.
5. Si rivendica l'aggiornamento del valore punto ai fini degli incrementi retributivi del prossimo biennio.
6. Si rivendica la non assorbibilità degli aumenti personali da parte degli aumenti dei minimi tabellari. Pertanto l'aumento dei minimi tabellari dovrà essere erogato a tutte le lavoratrici e i lavoratori.
7. Si rivendica la decorrenza di tutti gli incrementi retributivi per tutte le lavoratrici e i lavoratori in forza dal 1° luglio 2007, anche per periodi a temine.
QUOTA CONTRATTO
Nel referendum sulla piattaforma verrà anche sottoposto alle lavoratrici e ai lavoratori il quesito: «La quota volontaria di con- tribuzione contrattuale per le lavoratrici e i lavoratori non iscrit- ti ad alcun sindacato verrà raccolta secondo le modalità del silenzio-assenso». La risposta al quesito sarà vincolante per le organizzazioni.
FINESTRA CONTRATTUALE PER GLI INFORMATICI
Tale tema verrà approfondito con lavoro di Commissioni in rap- porto all'evoluzione della vertenza contrattuale.
TABELLA DEGLI AUMENTI DEI MINIMI TABELLARI
Livelli | Aumenti | Livelli | Aumenti |
1° | 73,00 | 5° | 117,00 |
2° | 86,00 | 5°s | 129,00 |
3° | 101,00 | 6° | 139,00 |
4° | 107,00 | 7° | 154,00 |
Accordo sulle regole
Fim, Fiom e Uilm nazionali concordano di riconfermare il sistema di regole per l'approvazione dell'ipotesi di piattaforma e dell'ipotesi di accordo sul rinnovo del Ccnl sperimentata in occasione dell'ultimo rinnovo del Biennio economico.
1. A livello provinciale Fim, Fiom e Uilm con l'obiettivo della massima estensione possibile definiranno comunemente le aziende, con relativo numero di addetti, nelle quali si svolgeranno le assemblee unitarie per presentare ai lavoratori la piattaforma, l'andamento del negoziato, le ipotesi conclusive e si proporrà agli stessi il voto referendario.
Tale definizione consentirà di calcolare a livello nazionale il numero di addetti coinvolti nella consultazione e, conseguen- temente, il quorum di validità del referendum.
2. L'ipotesi di piattaforma unitaria sarà sottoposta a referendum tra tutti i lavoratori delle aziende individuate al punto 1 che si terrà nelle giornate dei giorni 28/29/30 maggio 2007.
3. Fim, Fiom e Uilm costituiscono una assemblea nazionale definita dalle Xx.Xx., e non eletta dai lavoratori, che, in quan- to tale, non ha potere vincolante ma consultivo, per discutere e valutare l'andamento della trattativa.
Essa è composta da 500 delegati, comprensivi dei 3 esecutivi nazionali delle Xx.Xx.
L'assemblea nazionale sarà convocata unitariamente o su richiesta di una organizzazione, per discutere e valutare l'an- damento della trattativa. La prima convocazione è fissata per il 25 maggio 2007.
4. Ferma restando la titolarità contrattuale delle Xx.Xx., Fim, Fiom e Uilm si impegnano a consultare l'assemblea nazio- nale perché esprima un giudizio prima della fase conclusiva del negoziato.
5. Successivamente Fim, Fiom e Uilm nazionali indiranno un referendum di mandato tra tutti i lavoratori, se richiesto uni- tariamente o anche da una sola organizzazione. In caso di indizione condivisa il referendum delibererà a maggioranza semplice (cioè tramite il prevalere di una delle due opzioni sull'altra), ferma restando la necessaria preventiva verifica di validità, determinata dalla partecipazione al voto del 50% + 1 degli aventi diritto individuati al punto 1.
In caso di indizione su richiesta di una sola organizzazione il referendum sarà vincolante, ferma restando la verifica di validità di cui sopra, a condizione che il pronunciamento a favore di una delle due opzioni sia almeno pari al 50% + 1 dei partecipanti al referendum di andata. In caso di una partecipazione al voto del referendum di mandato superiore a quella del referendum sulla piattaforma, varrà la maggioranza semplice.
6. Fim, Fiom e Uilm, al fine di costruire unitariamente un indicatore di rappresentatività nazionale decidono di attivare un sistema di raccolta costante dei risultati elettorali delle Rsu a partire dal mese di aprile 2007.
Esso si baserà su un verbale unico per tutto il territorio nazionale, che andrà compilato e sottoscritto dalla Commissione elettorale e controfirmato da Fim, Fiom e Uilm territoriali.
Si articolerà in archivi provinciali e in un centro raccolta dati nazionale.
Il 28, 29 e 30 maggio 2007
si svolgerà, nei i luoghi di lavoro, il referendum per l'approvazione della piattaforma
Partecipate tutte e tutti
alle assemblee e al referendum per il rinnovo del contratto nazionale
Segreterie nazionali Fim, Fiom, Uilm, 12 aprile 2007