COMUNE DI TURI
COMUNE DI TURI
(Città Metropolitana di Bari)
REGOLAMENTO
PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE E DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
[Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25 marzo 2021]
SOMMARIO
TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE 3
Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento 3
Art. 2 - Definizioni e disposizioni generali 4
Art. 3 - Presupposto del canone 5
Art. 4 - Soggetto obbligato 5
TITOLO II - Procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico 6
Art. 5 - Istanze per l’occupazione di suolo pubblico 6
Art. 6 - Tipi di occupazione 7
Art. 7 - Occupazioni occasionali 8
Art. 8 - Occupazioni d’urgenza 8
Art. 9 - Istanza e rilascio della concessione 9
Art. 10 - Titolarità della concessione e subentro 10
Art. 11 - Rinnovo, proroga e disdetta 11
Art. 12 - Modifica, sospensione e revoca d’ufficio 132
Art. 13 - Decadenza ed estinzione della concessione 142
Art. 14 - Occupazioni abusive 14
TITOLO III - Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie 16
Art. 15 - Istanze per i messaggi pubblicitari 165
Art. 16 - Tipologie di impianti pubblicitari 176
Art. 17 - Istruttoria amministrativa 18
Art. 18 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni 19
Art. 19 - Rinnovo, proroga e disdetta 19
Art. 20 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione 19
Art. 21 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione 20
Art. 22 - Rimozione della pubblicità 21
Art. 23 - Le esposizioni pubblicitarie abusive 22
ART. 24 - IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI - PGIP 22
TITOLO IV – TARIFFE DEL CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI 23
Art. 25 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per occupare di suolo pubblico 23
Art. 26 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per esporre mezzi pubblicitari 23
Art. 27 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici 24
Art. 28 - Determinazione delle tariffe annuali 24
Art. 29 - Determinazione delle tariffe giornaliere 242
Art. 30 - Determinazione del canone 25
Art. 31 - Occupazioni non assoggettate al canone 26
Art. 32 - Riduzioni del canone 26
Art. 33 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità 26
TITOLO V – PUBBLICHE AFFISSIONI 28
Art. 34 - Gestione del servizio 28
Art. 35 - Determinazione del canone sulle Pubbliche Affissioni 28
Art. 36 - Agevolazioni del canone sulle Pubbliche Affissioni 28
Art. 37 - Modalità per l’espletamento del servizio 29
Art. 38 - Soppressione del servizio delle Pubbliche Affissioni 29
TITOLO VI – GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE 31
Art. 39 - Il Funzionario Responsabile 31
Art. 40 - Modalità e termini per il pagamento del canone 31
Art. 41 - Accertamenti - Recupero canone 32
Art. 42 - Sanzioni e indennità 32
Art. 43 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico 32
Art. 44 - Autotutela ed altri istituti di salvaguardia e premiali 33
Art. 45 - Riscossione coattiva 33
TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE 34
Art. 46 - Passi carrabili e accessi a raso 34
Art. 47 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante 34
Art. 48 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici 35
Art. 49 - Occupazioni con griglie intercapedini 35
Art. 50 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante 35
Art. 51 - Occupazioni a sviluppo progressivo 36
Art. 52 - Pubblici Esercizi 36
Art. 54 - Occupazione per contenitori per la raccolta “porta a porta” dei rifiuti 36
Art. 55 - Attività di propaganda elettorale 38
Art. 56 - Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio 38
Art. 57 - Occupazione con elementi di arredo 38
Art. 58 - Esposizione merci fuori negozio 38
Art. 59 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere 38
Art. 60 - Occupazioni per traslochi 39
TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE 40
ART. 62 - PUBBLICITÀ REALIZZATA SU VEICOLI PUBBLICITARI - “CAMION VELA” 40
Art. 63 - Frecce direzionali – pre-insegne 40
Art. 65 - Striscioni e gonfaloni 41
Art. 66 - Dichiarazioni per particolari fattispecie 41
Art. 67 - Regime transitorio 41
Art. 68 - Disposizioni finali 42
Allegato B - COEFFICIENTI DI RIDUZIONE PER LE OCCUPAZIONI E PER LE ESPOSIZIONI | ||
- CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI 43
TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE
Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento
1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l’istituzione e l’applicazione nel Comune di Turi del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 di seguito “il canone” e dalle successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai sensi del comma 816, il canone sostituisce i seguenti prelievi istituiti nel Comune di Turi al 31 dicembre 2020: il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA) ed il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione ovvero fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.
5. Il canone è disciplinato ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della legge 160 del 2019 in modo da osservare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti da canone unico fatto salvo in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso le modifiche delle tariffe.
Art. 2 - Definizioni e disposizioni generali
1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), quale occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all’ormeggio di natanti in rive e canali;
b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell’area o spazio occupato dal richiedente;
c) canone: il canone dovuto dall’occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l’autorizzazione di cui alla lettera b);
d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all’interno del centro abitato del Comune di Turi, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
3. A tutela della sicurezza pubblica e dell’ambiente urbano, è vietato:
a) occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti;
b) diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
4. Per le occupazioni occasionali di cui all’art. 7, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.
5. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, deve altresì essere
mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento in materia; allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l’integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
6. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione all’occupazione del suolo e ad esporre messaggi pubblicitari, deve essere presentata unicamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito anche “Ufficio”), competente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione, corredata della necessaria documentazione richiesta secondo la modulistica approvata e sottoposta all’esame dei competenti uffici comunali per il parete tecnico vincolante; in particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l’igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica, con particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d’area e progetti integrati d’ambito, alle occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
7. Qualora la natura, la modalità o la durata dell’occupazione o dell’esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, l’Ufficio può imporre al titolare del provvedimento stesso, anche attraverso la costituzione di fondi cauzionali in denaro o assicurativi, ulteriori e specifiche prescrizioni ed obbligazione ad adempiere prima, durante o al termine dell’occupazione o esposizione.
8. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico- edilizia vigente.
9. Le concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
10. Le domande per la concessione di suolo pubblico e le domande per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento o dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente, devono essere presentate almeno trenta giorni prima dell’occupazione o dell’esposizione che s’intende realizzare.
11. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell’attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l’autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
12. A tutti gli effetti di legge la custodia dell’area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
13. Il rilascio dell’atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.
Art. 3 - Presupposto del canone
1. Il canone è dovuto per:
a. l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l’occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;
b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Si considerano rilevanti ai fini dell’imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo, salvo i casi di esenzione mentre s’intendono ricompresi nell’imposizione i messaggi diffusi:
a. allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
b. i messaggi finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato;
c. i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un’attività.
3. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l’interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
4. Fermo restante il disposto del comma 818, il canone per l’autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Città Metropolitana qualora abbiano istituito il solo canone di cui alla lettera a) del comma 819.
5. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 823 della L. 160/2019, il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all’art. 24, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso è effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall’art. 1292 del Codice Civile.
4. L’amministratore di condominio può procedere, ai sensi dell’art. 1180 c.c., al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio; in tal caso, il Comune inoltra le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio all’indirizzo dell’amministratore ai sensi dell’articolo 1131 c.c.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio, l’amministratore subentrante è obbligato a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
6. Nelle ipotesi di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale posta all’interno del contesto condominiale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposito provvedimento da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto da parte del titolare della medesima.
7. In caso di reiterata morosità del condominio e comunque prima di attivare la procedura di cui all’art. 12, il Comune deve informare, qualora nelle ipotesi di cui al precedente comma 6, il titolare dell’attività commerciale con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento per il riporto a condizioni di regolarità.
TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO
Art. 5 - Istanze per l’occupazione di suolo pubblico
1. L’occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione attraverso la presentazione di apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione, soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Settore Urbanistica – Assetto del Territorio (di seguito “Ufficio”), competente a riceve l’istanza e che rileva quale responsabile del relativo procedimento istruttorio, con l’esclusione espressa delle occupazioni temporanee riguardanti l’esercizio del commercio su aree pubbliche, attività culturali, ricreative, sportive e simili le cui competenze sono del Responsabile del Settore Polizia Locale – SUAP.
2. Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico, ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell’Ente.
3. Salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza, il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni dalla presentazione e acquisizione all’Ente dell’apposita istanza.
4. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, su apposito modello messo a disposizione gratuitamente dal Comune e deve contenere, pena la sua improcedibilità:
a. gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente,
b. le caratteristiche dell’occupazione che si intende realizzare,
c. l’ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare,
d. la relativa misura di superficie o estensione lineare,
e. la destinazione d’uso,
f. la PEC dove destinare le comunicazioni dell’Ufficio alla parte ed ogni informazioni utile al più celere raggiungimento del richiedente;
g. la firma dal soggetto istante o da chi lo rappresenta con relativo documento di riconoscimento (solo nel caso di sottoscrizione autografa del cartaceo).
5. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione ed in ogni caso da una planimetria dell’area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio quali, ad esempio e senza limitazione d’altro:
a. disegno illustrante l’eventuale progetto da realizzare;
b. particolari esecutivi e sezioni dei manufatti;
c. fotografie dell’area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante;
d. elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l’occupazione sia richiesta per l’esercizio di attività soggetta ad autorizzazione.
6. In caso di modifica dell’occupazione in essere, effettuata sulla base di titolo rilasciato dall’Ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo mentre in caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti, è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell’occupazione già rilasciata.
7. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall’art. 46 del DPR 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”.
8. Qualora a seguito di richiesta d’integrazione da parte dell’Ufficio, di elementi ritenuti necessari all’istruttoria della domanda, senza che si sia provveduto al riscontro nel termine ivi indicato, comunque non inferiore a quindici giorni, la richiesta d’integrazione assume la funzione di provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
9. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l’onere, indicando i motivi di tali esigenze.
10. L’avviso inviato dall’Ufficio, che comunica una causa di impedimento oggettivo all’accoglimento della richiesta, vale quale atto finale di xxxxxxx e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l’inizio dell’occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell’istante.
11. Anche se l’occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l’utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l’occupazione, in conformità alle previsioni del presente articolo.
12. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell’area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.
13. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 6.
14. Al fine di realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti, l’Ufficio, acquisite le domande, è responsabile dell’iter amministrativo interno e di norma, osserva la seguente tempistica:
a. inoltra tempestivamente copia integrale della domanda agli uffici comunali tecnicamente competenti in materia, per il rilascio del parere vincolante ai fini dell’autorizzazione o concessione;
b. riceve riscontro entro dieci giorni, salvo i casi di cui al precedente comma 8;
c. istruisce l’esito e, qualora positivo, da comunicazione preventiva al richiedente, con eventuale integrazione di documentazione, con indicazione del versamento del canone da eseguire preventivamente al ritiro;
d. qualora negativo, procede alla formulazione del diniego motivato con notifica del provvedimento alla parte attraverso la PEC indicata in sede di domanda.
15. In deroga, anche parziale, delle disposizione di cui al comma precedente, l’Ente, con atto di organizzazione interna, può determinare una diversa individuazione degli uffici comunali competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione ovvero gli uffici comunali il cui parere tecnico, consultivo o vincolante, sia ritenuto necessario per l’istruttoria nonché più efficienti ed efficaci dinamiche operative dell’iter da applicare.
16. Il provvedimento amministrativo dovrà essere inviato obbligatoriamente, a cura dell’ufficio competente al rilascio, alla Polizia Locale per il controllo istituzionale ed all’Ufficio preposto alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
17. Le attività e la relativa documentazione amministrativa riguardanti i provvedimenti autorizzativi, comprese quelle d’interscambio tra gli uffici individuati, di cui al presente regolamento, potrà essere gestito anche attraverso sistemi informativi dedicati che, oltre ad non gravare alcun onere sui richiedenti, consentano di agevolarne l’iter amministrativo e la trasparenza degli adempimenti.
1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l’intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all’uso della collettività, effettuate a seguito del
rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all’anno, comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. La concessione per l’occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l’Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.
Art. 7 - Occupazioni occasionali
1. Si intendono occupazioni occasionali, salvo diversa regolamentazione comunale:
a) le occupazioni di non più di 10 mq. effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
c) le occupazioni di durata non superiore a 8 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture e movimentazione di arredi e masserizie;
d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 8 ore;
e) l’esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 6 ore.
2. Per le occupazioni occasionali, la concessione s’intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell’occupazione, all’Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.
Art. 8 - Occupazioni d’urgenza
1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all’esecuzione di lavori, l’occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L’occupante ha l’obbligo di dare immediata comunicazione dell’occupazione all’ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all’inizio dell’occupazione, con quietanza di pagamento del canone che deve essere esibita al momento del rilascio dell’autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo.
3. L’eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori cinque giorni, deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.
4. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da ditte di settore iscritte in apposito albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, il termine ordinario di presentazione delle domande può essere derogato mediante inoltro nei due giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%; l’adesione alla speciale procedura “a data certa” deve essere comunicata per iscritto all’Ufficio competente alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone, su apposito modulo oppure tramite procedura online.
5. Nell’ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l’occupazione si considera abusiva.
Art. 9 - Istanza e rilascio della concessione
1. L’Ufficio comunale competente al rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione riceve l’istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico e quale Responsabile del relativo procedimento, avvia la procedura istruttoria ai sensi del precedente articolo 5, nei termini previsti dalla L. 241/1990 qualora non diversamente previsto nella presente regolamentazione, con interruzione degli stessi ai sensi dell’art. 16 della L. 241/1990 nel caso in cui l’Ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie.
2. Il richiedente non più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione durante l’istruttoria della domanda, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l’attività di accertamento da parte dei competenti uffici; qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un’indennità pari al 15% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.
3. Lo svolgimento dell’attività istruttoria comporta in ogni caso, anche nelle fattispecie previste dal precedente periodo, il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, da corrispondere secondo i criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
4. L’Ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell’amministrazione o di altri enti pubblici.
5. In caso di più domande aventi ad oggetto l’occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità nell’ordine seguente: primo, la maggior rispondenza all’interesse pubblico, secondo, il minor sacrificio imposto alla collettività, terzo, a parità delle precedenti condizioni, la data di protocollazione della domanda”.
6. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede, ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell’amministrazione
o altri enti competenti ove, per la particolarità dell’occupazione, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri tecnici vincolanti, espressi e riscontrati entro il termine massimo di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.
7. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
a) l’occupazione comporti la manomissione dell’area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell’area stessa nelle condizioni originarie;
b) dall’occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
8. L’ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal Settore Urbanistica in misura proporzionale all’entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino dello stato del luogo e al danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario; lo svincolo del deposito cauzionale e/o l’estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.
9. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l’occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale l’Ente abbia già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell’evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.
10. Riscontrato l’esito favorevole dell’istruttoria, si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente, con l’avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile, comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l’addebito delle somme previste dal precedente comma 2.
11. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l’esistenza di morosità del richiedente nei confronti dell’Ente, senza considerare tale chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
12. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l’avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
13. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all’occupazione, salvo quanto previsto all’articolo 8 in caso di occupazioni di urgenza, efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell’acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell’importo calcolato sulla base dell’istanza.
14. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un’opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l’autorizzazione di cui agli artt. 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.
15. Nei casi di lavori eseguiti in economia dall’Ente ovvero nei casi di necessità di occupazione del suolo da parte di Servizi comunali per compiti istituzionali, il Direttore dei Lavori ovvero il Responsabile del Servizio dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi, stante la necessaria ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.
16. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
Art. 10 - Titolarità della concessione e subentro
1. Il provvedimento di concessione all’occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall’utilizzo della concessione o autorizzazione e, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell’atto di concessione o autorizzazione, ha l’obbligo di:
a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata; in mancanza, vi provvede l’Ente con addebito delle spese, comprese quelle per l’eventuale custodia materiali e smaltimento rifiuti;
b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell’occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato;
c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell’occupazione;
d) versare il canone alle scadenze previste;
e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
f) provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede l’Ente con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all’art. 8, comma 4;
g) nell’esecuzione di eventuali lavori connessi all’occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l’immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
i) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.
3. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi, per cessione di proprietà o di usufrutto, vendita e/o affitto di ramo d’azienda, l’attività in relazione alla quale è stata concessa l’autorizzazione all’occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all’amministrazione apposita comunicazione con l’indicazione degli elementi propri dell’istanza e gli estremi della concessione in questione; parimenti, lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
4. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all’occupazione oggetto di cessione, la cui condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento; la procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell’acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
5. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l’anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell’atto di concessione.
6. Per le occupazioni temporanee, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l’intero periodo in corso e delle eventuali morosità riscontrate.
7. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi tiolo, in ragione della concessione.
8. L’occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), art. 4, comma 1, ed art. 25 del presente regolamento, qualora il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al precedente comma 3.
9. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo, posti a carico del titolare della concessione o del subentrante, devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell’atto di concessione o di autorizzazione, nell’ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.
10. In caso di mancato o parziale utilizzo dell’area da parte del concessionario, il diritto al rimborso è riconosciuto al verificarsi delle seguenti casistiche:
a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell’area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune;
b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell’area deriva da rinuncia unilaterale ascritta al concessionario e sussista la documentazione che l’occupazione è effettivamente cessata:
i. la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione, senza riconoscimento del diritto per le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio dell’atto amministrativo;
ii. nel caso di concessioni temporanee, il diritto può essere riconosciuto relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.
Art. 11 - Rinnovo, proroga e disdetta
1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi dell’articolo 9 è rinnovabile alla scadenza previo inoltro di motivata istanza all’Ufficio competente.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all’Amministrazione con le stesse modalità previste dall’art. 5 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee e deve recare gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
3. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell’applicazione dell’apposito coefficiente moltiplicatore all’intera durata dell’occupazione.
4. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi ad occupazioni edilizie, per causa di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, che di norma non può superare la stessa durata del periodo iniziale.
5. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell’applicazione dell’apposito coefficiente moltiplicatore, all’intera durata dell’occupazione.
6. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.
7. La disdetta libera dal pagamento del canone per l’occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.
8. In caso di rinuncia volontaria all’occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla cessazione dell’occupazione e la relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
9. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l’obbligo del versamento del canone per l’intera superficie o l’intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell’occupazione dipende da causa di forza maggiore.
Art. 12 - Modifica, sospensione e revoca d’ufficio
1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l’autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull’azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea, il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il concessionario ha diritto al rimborso del canone eventualmente pagato, dalla data di cessazione di fatto dell’occupazione, in dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.
4. Gli atti di cui al comma 1 sono comunicati tramite PEC, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
5. L’avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241; il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l’indicazione dell’autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
6. L’atto di modifica deve indicare anche l’ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell’occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall’effettivo
utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.
Art. 13 - Decadenza ed estinzione della concessione
1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell’atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
b) l’uso improprio del suolo pubblico;
c) l’occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall’atto di concessione;
d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell’ufficio competente;
e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro trenta giorni, per le concessioni permanenti e quindici giorni, per le concessioni temporanee considerando il termine decorrente dalla data iniziale dell’occupazione, fissata nell’atto di concessione.
2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell’ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni.
3. Se il Responsabile dell’ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni, alla cui scadenza del termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell’ufficio competente ordina al concessionario l’adeguamento in termine perentorio; il mancato adeguamento all’ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell’occupazione di suolo pubblico, notificata all’interessato con l’indicazione dell’Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.
4. Al soggetto dichiarato decaduto è inibito il rilascio di nuove concessioni ricadenti nel periodo di efficacia della concessione originaria e decaduta.
5. Sono cause di estinzione della concessione:
a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l’estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
c) il trasferimento a terzi dell’immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.
6. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.
1. Sono abusive le occupazioni:
a) realizzate senza la concessione comunale o destinazione d’uso diversa da quella prevista;
b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
d) protratte oltre il termine stabilito nell’atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l’estinzione, revoca, sospensione o decadenza;
f) effettuate da persona diversa dal concessionario, salvo i casi previsti nel presente regolamento.
2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all’Autorità amministrativa dall’articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l’ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell’area occupata sarà effettuato d’ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l’occupazione abusiva.
3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all’articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Come disposto dall’art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell’autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall’articolo 633 del codice penale e dall’articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all’esercizio di un’attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l’Ufficio che ha rilevato la violazione comunica all’organo che ha rilasciato l’autorizzazione per l’esercizio delle attività, affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell’attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall’articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.
TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE
Art. 15 - Istanze per i messaggi pubblicitari
1. L’installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari, che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento, sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Settore Urbanistica – Assetto del Territorio (di seguito “Ufficio”), competente a riceve l’istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e che rileva quale responsabile del relativo procedimento istruttorio, nel rispetto del Regolamento relativo al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, approvato con D.C.C. del 6 dicembre 2007, n. 86.
2. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all’interno dei locali, purché visibile dall’esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, anche se esente dal versamento del canone, deve presentare preventiva domanda al fine di ottenere la relativa autorizzazione, nel rispetto della disciplina dell’imposta di bollo, attraverso la modulistica predisposta dall’Ente.
3. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, al protocollo dell’Ente.
4. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. nonché la collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Regolamento comunale di attuazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (di seguito: PGIP) vigente.
5. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall’art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e dall’art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (relativo regolamento di attuazione).
6. Fatte salve le previsioni riportate nel PGIP, la domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell’impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora in possesso;
b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive;
c) la PEC dove destinare le comunicazioni dell’Ufficio alla parte ed ogni informazioni utile al più celere raggiungimento del richiedente;
d) l’ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario da esporre;
e) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie;
f) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell’impianto che si intende esporre.
7. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare
tipologia di esposizione pubblicitaria secondo le prescrizioni del PGIP e deve essere sempre presentata anche per effettuare modifiche della tipologia e/o della superficie dell’esposizione, oltre che per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
8. La comunicazione inviata dall’Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a dieci giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
Art. 16 - Tipologie di impianti pubblicitari
1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:
a. Insegna di esercizio:
contiene il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell’esercizio o la sua attività permanente, l’indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall’art. 49, co. 5 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Rientrano nella categoria delle insegne d’esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.
b. Insegna pubblicitaria:
scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d’esercizio.
Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.
c. Pubblicità su veicoli e natanti:
pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
d. Pubblicità con veicoli d’impresa:
pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
e. Pubblicità varia:
per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità
con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.
f. Impianti pubblicitari:
per impianti pubblicitari s’intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l’esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l’indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
g. Impianto pubblicitario di servizio:
manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
h. Impianto di pubblicità o propaganda:
qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
i. Preinsegna:
scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un’idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall’art. 48, co. 3 del D.P.R. 495/1992, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l’evoluzione continua delle forme pubblicitarie.
Art. 17 - Istruttoria amministrativa
1. L’Ufficio che riceve la domanda di esposizione pubblicitaria, avvia il relativo procedimento istruttorio attraverso il responsabile del procedimento, il quale, verificata la sua completezza e la regolarità, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell’amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell’occupazione, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri tecnici vincolanti, espressi e riscontrati entro il termine massimo di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.
2. Riscontrato l’esito favorevole dell’istruttoria, si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l’avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l’archiviazione della pratica; l’autorizzazione comunale all’esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall’acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza ed è sospeso ogni volta che occorra procedere all’acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.
4. In caso di diniego dell’autorizzazione, il provvedimento è motivato ed espresso in forma scritta.
5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all’ufficio competente, che potrà quindi procedere al rilascio dell’atto autorizzatorio.
6. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell’avvenuto pagamento autorizza l’esposizione pubblicitaria.
7. Qualora la dimostrazione dell’avvenuto pagamento non pervenga all’ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio previsto, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l’eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
8. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica e sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
9. L’autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità, è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa e, su richiesta degli addetti alla vigilanza, deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
10. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.
11. Le autorizzazioni all’installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
12. Il titolare dell’autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l’obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
13. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l’esistenza di morosità del richiedente nei confronti dell’Ente, senza considerare tale chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
14. Il provvedimento amministrativo dovrà essere inviato obbligatoriamente, a cura dell’ufficio competente al rilascio, alla Polizia Locale per il controllo istituzionale ed all’Ufficio preposto alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
Art. 18 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni
1. Il provvedimento di autorizzazione all’esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l’occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell’atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l’obbligo di:
a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro novanta giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l’eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell’autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell’autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all’atto dell’installazione o di motivata richiesta del Comune;
g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell’esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato;
h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell’esposizione pubblicitaria;
i) versare il canone alle scadenze previste.
3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all’art. 23 del D.Lgs. 285/1992 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall’art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.
4. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l’attività in relazione alla quale è stata concessa l’esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all’amministrazione apposita comunicazione con l’indicazione degli elementi di cui al precedente art. 13 co. 4 e gli estremi dell’autorizzazione.
5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all’esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l’esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000.
9. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un’unica comunicazione a cui deve essere allegato l’elenco degli esercizi coinvolti.
Art. 19 - Rinnovo, proroga e disdetta
1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda.
2. Per le insegne d’esercizio il rinnovo dell’autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità, mentre per tutti gli altri casi il rinnovo dell’autorizzazione sarà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.
3. Non è concesso il rinnovo dell’autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
4. La disdetta deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell’autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze, liberando il titolare dal pagamento del canone, solo relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.
Art. 20 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione
1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l’autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull’azione amministrativa stabilite dalla legge. L’atto di modifica deve indicare anche l’ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d’ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L’avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della L. 241/1990.
4. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l’indicazione dell’autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
5. Il canone è dovuto indipendentemente dall’effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.
Art. 21 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione
1. Sono cause di decadenza dall’autorizzazione:
a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell’atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
b) l’uso improprio del mezzo pubblicitario;
c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell’ufficio competente;
d) il mancato ritiro dell’autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 15 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l’estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
4. L’autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.
Art. 22 - Rimozione della pubblicità
1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell’autorizzazione comportano la rimozione integrale dell’impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell’impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l’amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell’autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell’anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell’autorizzazione effettuata dall’ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.
Art. 23 - Le esposizioni pubblicitarie abusive
1. Sono soggetti a rimozione i mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata.
2. Il provvedimento è irrogato dall’Ufficio competente, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata a cui è notificato.
Art. 24 - Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari - PGIP
1. Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.
2. Il presente Regolamento deve considerarsi automaticamente conformato al PGIP qualora quest’ultimo, a seguito dell’approvazione di un suo adeguamento anche parziale, abbia apportato modifiche ovvero sia divenuto in contrasto con la nuova regolamentazione adottata dall’Ente.
TITOLO IV – TARIFFE DEL CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI
Art. 25 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per occupare il suolo pubblico
1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
a) durata, espressa in giorni e delle ore, se ricorrente, con indicazione del primo e l’ultimo;
b) superfice, espressa in metri quadrati o lineari arrotondati all’unità superiore;
c) tipologia, mediante indicazione del mezzo con il quale si realizza l’occupazione del suolo;
d) finalità, mediante indicazione dello scopo e/o iniziativa di cui si è promotore o si partecipa;
e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area stessa all’uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni, determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà l’accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
4. Il canone relativo ai passi carrabili, qualora deliberato un coefficiente diverso da zero:
a) può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità;
b) non è dovuto per le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. Si procede ad arrotondamento finale all’interno della medesima area di riferimento attraverso la somma di tutti i mezzi pubblicitari, anche quando le singole superfici fossero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq; per le superfici autonomamente imponibili perché superiori al mezzo mq., si procede al loro singolo arrotondamento.
6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all’area della proiezione verticale dell’oggetto sul suolo medesimo.
Art. 26 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per esporre mezzi pubblicitari
1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all’unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
2. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone è commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. Per la pubblicità effettuata all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il
proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
Art. 27 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
1. Ai fini dell’applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su due categorie tariffarie è contenuta nell’allegato "A" del presente Regolamento e ne costituisce parte integrante.
Art. 28 - Determinazione delle tariffe annuali
2. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata all’art. 1, co. 826 della L. 160/2019, pari a euro 40,00, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria ed è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la seguente classificazione:
a) alle strade od aree appartenenti alla 1^ categoria è applicata la tariffa più elevata.
b) la tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta in misura del trenta per cento rispetto alla 1^.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell’area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area all’uso pubblico, dell’impatto ambientale e sull’arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, che danno luogo alla determinazione del canone per occupazione di suolo pubblico, sia annuale che giornaliera, sono deliberati dalla Giunta Comunale.
5. Nel caso in cui l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L’omessa revisione annuale delle tariffe ordinarie comporta l’applicazione delle tariffe già in vigore.
Art. 29 - Determinazione delle tariffe giornaliere
1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l’area, al valore economico della disponibilità dell’area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull’arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
3. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, pari a euro 0,70, alla quale è determinato il canone da corrispondere, costituisce la tariffa ordinaria ed è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la seguente classificazione:
a) alle strade od aree appartenenti alla 1^ categoria è applicata la tariffa più elevata.
b) la tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta in misura del trenta per cento rispetto alla 1^.
4. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell’area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area all’uso pubblico, dell’impatto ambientale e sull’arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
5. Ai fini della fissazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione, sono deliberati dalla Giunta Comunale.
6. Nel caso in cui l’occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
7. L’omessa revisione annuale delle tariffe ordinarie comporta l’applicazione delle tariffe già in vigore.
Art. 30 - Determinazione del canone
1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell’occupazione e dell’esposizione pubblicitaria.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell’anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l’importo del canone, viene determinato in base all’effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.
4. Per la pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata è applicata una maggiorazione del 100%.
5. Per le attività di volantinaggio di cui al successivo art. 67, comma 4, qualora eseguito nel xxxxxx xxxxxxx xx xxx. 0 xxx X.x.X., x xxxxxxxxx una maggiorazione del 200% sulla tariffa base giorno/persona.
6. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella stessa località e civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
7. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante.
8. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall’area assoggettata al pagamento del canone per l’occupazione del suolo.
9. Per tutte le fattispecie, gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
10. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni; ricorrendo le circostanze, tali oneri sono determinati di volta in volta con provvedimento del responsabile del settore tecnico comunale ed irrogati dal responsabile dell’ufficio competente.
Art. 31 - Occupazioni non assoggettate al canone
1. Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f):
a) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora eroghino energia di provenienza certificata;
b) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
c) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali, le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
d) i balconi, le verande, i bow-window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini.
Art. 32 - Riduzioni del canone
1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni del canone:
a) del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
b) del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficienza e sportive, qualora l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici; nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune, può essere concessa l’esenzione dal canone da indicare obbligatoriamente nell’atto di concessione;
c) del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati; la presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all’interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati.
2. Per le occupazioni del sottosuolo, la tariffa standard è ridotta del settantacinque per cento.
3. È altresì disposta la riduzione del canone per le esposizioni pubblicitarie in funzione del minore pregio delle strade e degli spazi pubblici comunali, che, a tal fine, sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
4. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine unitamente al coefficiente di riduzione previsto per ciascuna categoria è riportata nell’allegato "B" del presente Regolamento e ne è parte integrante.
Art. 33 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità
1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione all’occupazione
2. In ogni caso l’ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a 800,00 euro ed è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete.
3. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.
5. Il canone è versato in un’unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con rivalutazione annuale in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
TITOLO V – PUBBLICHE AFFISSIONI
Art. 34 - Gestione del servizio
1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l’affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizione regolamentari di cui all’art. 28 di messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche.
2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è determinata secondo le previsioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.
Art. 35 - Determinazione del canone sulle Pubbliche Affissioni
1. Per l’effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell’interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella del canone standard giornaliero di cui all’art. 1, co. 827 della L. 160/2019 moltiplicata per i coefficienti individuati con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l’affissione sia richiesta in spazi scelti.
4. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
5. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
Art. 36 - Agevolazioni del canone sulle Pubbliche Affissioni
1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l’esenzione ai sensi del successivo comma 4;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.
2. Per l’applicazione della riduzione di cui a punti b) e c) del comma precedente, il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all’ente promotore; nel caso in cui l’ente non sia l’unico o principale promotore dell’evento e appaia, invece, evidente dall’impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell’ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.
3. Per l’applicazione della riduzione di cui al punto c) del comma precedente, in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.
4. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell’ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge, privo del lucro;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
Art. 37 - Modalità per l’espletamento del servizio
1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo un ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell’affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l’elenco delle posizioni utilizzate con l’indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell’affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore; qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai precedenti commi 3 e 4, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico con diritto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l’obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l’obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita all’affidatario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all’utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.
Art. 38 - Soppressione del servizio delle Pubbliche Affissioni
1. Ai sensi dell’art. 1, co. 836 della L. 160/2019, con deliberazione della Giunta Comunale potrà essere soppresso il servizio delle pubbliche affissioni di cui all’art. 18 del D.Lgs. 507/1993, attualmente istituito; in tal caso, è garantita l’affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, attraverso l’individuazione di un congruo numero di impianti a tal fine destinati, anche nell’ambito di una diversa organizzazione dell’impiantistica pubblicitaria concessa in ambito comunale e nel rispetto del Piano Generale degli Impianti vigente.
2. Nell’ipotesi di cui al punto 1, le affissioni di manifesti mortuari potranno essere affissi su impianti propri degli operatori economici del settore, a tale scopo individuati all’interno del
PGIP; in tal caso, è da considerarsi esente solo il relativo canone di cui al presente regolamento, fatti salvi i diritti di concessione degli impianti.
3. L’obbligo previsto da leggi o regolamenti di affissione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di manifesti, contenenti comunicazioni istituzionali, è sostituito dalla pubblicazione delle comunicazioni nei rispettivi siti internet.
4. Le comunicazioni di carattere istituzionale possono inoltre essere diffuse tramite impianti pubblicitari esistenti nell’ambito di accordi che prevedano il parziale od occasionale utilizzo degli stessi anche per finalità istituzionali, con salvaguardia e rispetto della normativa vigente tempo per tempo.
TITOLO VI – GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE
Art. 39 - Il Funzionario Responsabile
1. La Giunta Comunale con apposita deliberazione designa il Funzionario responsabile del Canone di cui al presente regolamento, a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale ad esso riguardante, compresa la rappresentanza in giudizio per le relative controversie.
2. Per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, ai sensi dell’art. 1, co. 179 della L. 296/2006, il Responsabile dell'ufficio competente, con proprio provvedimento dirigenziale, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento al Funzionario Responsabile nonché agli altri dipendenti del Comune o dell’eventuale Concessionario.
Art. 40 - Modalità e termini per il pagamento del canone
1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un’unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione; qualora l’importo del canone superi 200,00 euro, sarà facoltà dell’Ufficio, in base a motivata richiesta dell’interessato, concederne la rateazione in massimo 4 rate, con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un’unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio; per importi superiori a 200,00 euro è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti l’ultimo giorno dei mesi di aprile, luglio e ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l’intero o per l’importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell’atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell’autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all’avvenuto pagamento dell’intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell’ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all’art. 42, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
Art. 41 - Accertamenti - Recupero canone
1. All’accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dall’art. 1, co. 179 della L. 296/2006 provvedono il Responsabile dell’Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal Responsabile dell’ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Per ogni violazione del presente Regolamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada ovvero delle norme annonarie o urbanistiche, accertati dal personale all’uopo incaricato, sono trasmesse copia dei verbali redatti dall’organo d’accertamento agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Servizio Tributi ovvero il Concessionario provvede, nell’ambito dell’attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi dell’art. 1, co. 792 della L. 160/2019.
Art. 42 - Sanzioni e indennità
1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie, come l’obbligo di rimozione delle opere abusive stabilite dal D.Lgs. 285/1992, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell’osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla L. 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un’indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’ammontare dell’indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285/1992.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, misura fissata dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 689/1981.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 ne maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
5. L’indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l’occupazione abusiva o all’esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell’indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l’occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione
Art. 43 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione ovvero effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all’immediata copertura della
pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L. 296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l’accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell’occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Xxxxx restando i poteri ex art. 13 c. 2 della L. 689/1981, ove l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall’organo accertatore, rimosse d’ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore.
5. Salvo quanto previsto dall’art. 19 della L. 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell’interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata; decorso tale termine, è disposta la confisca amministrativa mentre in tutti gli altri casi, copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale.
6. In base all’articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell’ufficio competente ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in 7 giorni, a pena dell’intervento d’ufficio e notificato con immediatezza al trasgressore.
7. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d’ufficio dello stato dei luoghi, con spese per il ripristino, eseguito d’ufficio, poste a carico del trasgressore al quale sono altresì comminate le sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento, per la specifica occupazione abusiva.
Art. 44 - Autotutela ed altri istituti di salvaguardia e premiali
1. Per l’applicazione dell’istituto dell’autotutela nonché di tutte le altre forme di salvaguardia e premiali, si rimanda alle norme previste dal vigente Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Turi, per quanto compatibili.
Art. 45 - Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del D.P.R. 602/73 così come disposto dall’art. 1, co. 792 della L. 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune di Turi o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE
Art. 46 - Passi carrabili e accessi a raso
1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell’art. 22 del Codice della Strada (C.d.S.) e del vigente regolamento comunale sono sempre assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un’opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
3. Ai fini dell’applicazione del canone, la superficie dell’occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell’edificio o dell’area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all’area pubblica.
4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un’area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell’area pubblica antistante ed è soggetto all’applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione di cui al precedente comma 1.
5. Ai sensi dell’art. 46, co. 3 del Regolamento di attuazione del C.d.S., nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato, vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello di “PASSO CARRABILE” conforme alla normativa vigente tempo per tempo e a quanto prescritto dall’art. 120 comma 1/e del R.d.E. con spese a carico del richiedente per la realizzazione della segnaletica verticale (obbligatoriamente marcata CE secondo la norma europea armonizzata UNI EN 12899:2008 e successive), orizzontale e complementare necessaria per l’uso del passo, anche in caso di sua sostituzione.
6. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile ovvero qualora le dimensioni della strada non permettano l'effettiva fruizione dello stesso, possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l’attuazione di provvedimenti influenti sull’assetto del traffico urbano; in tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo alla realizzazione di segnaletica verticale ed orizzontale che evidenzi l’area di manovra ovvero la parte prospicente, secondo le modalità indicate nell’atto autorizzativo, la cui maggiore area è autonomamente assoggettata al pagamento del canone rispetto al passo carrabile, con addebito del relativo costo di realizzazione della segnaletica ed obbligo del suo mantenimento in efficienza con oneri a carico del richiedente.
7. Il Comandante della Polizia Locale provvederà all’eventuale emissione dell’apposita Ordinanza prevista dal C.d.S. prevedendo che la spesa necessitante per la realizzazione dello spazio con regolamentare segnaletica graverà sul richiedente e che l’installazione della segnaletica avverrà sotto il controllo e le direttive dell’Ufficio Tecnico, tanto, per esclusive di uniformità e conformità ai sensi degli artt. 37 comma 1/b, 38 comma 6 e 45 comma 1 del C.d.S.
8. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
Art. 47 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante
1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività risultante dal provvedimento di concessione, con esclusione delle occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei sono assoggettati al pagamento del canone sull’occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.
Art. 48 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici
1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all’uso pubblico oppure all’interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all’uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285/1992 e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. 495/1992 in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale; in tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori di cui all’allegato B del presente Regolamento per l’occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica; in ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica, senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicata l’esenzione dal canone; qualora a seguito di controlli non fossero riscontrate veritiere le dichiarazioni iniziali rese, sarà richiesto il pagamento del canone per l’intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 100 per cento del canone dovuto.
Art. 49 - Occupazioni con griglie intercapedini
1. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale, con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando, all’atto di concessione, un importo pari a cinque volte la tariffa standard annuale vigente.
Art. 50 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante
1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all’aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
d) xxxxxx e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l’impiego di palcoscenico e platee, con
l’utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 32;
g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. L’autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l’occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.
3. L’attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall’ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
4. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:
- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.
Art. 51 - Occupazioni a sviluppo progressivo
1. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell’entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo.
2. Il canone sarà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore di cui all’Allegato B del presente regolamento.
1. In caso di occupazioni di suolo pubblico effettuate all’esterno di pubblici esercizi, che interessano aree stradali dedicate alla sosta dei veicoli, il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di riferimento per tutta l’area interessata dall’occupazione.
1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l’occupazione si protrae per oltre un anno solare.
2. In caso di cantieri edili che interessano aree stradali destinate alla sosta di veicoli, il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 50% della tariffa di base per tutta l’area interessata dall’occupazione.
3. Alle occupazioni di suolo pubblico realizzate nello svolgimento di attività edile si applicano sempre le tariffe giornaliere di 1a categoria di cui all’allegato B, indipendentemente dall’ubicazione dell’area interessata dall’occupazione.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all’uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell’occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all’occupazione principale.
Art. 54 - Occupazione per contenitori per la raccolta “porta a porta” dei rifiuti
1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti con il sistema della differenziata “porta a porta” devono essere custoditi dall’utente in area di sua proprietà e devono essere esposti sull’area
pubblica immediatamente adiacente alla stessa, negli orari e nei giorni per i quali è prevista la raccolta delle frazioni merceologiche da parte del servizio pubblico in pieno rispetto alle ordinanze emesse dell’Ente.
2. Per le utenze condominiali e non domestiche, è prevista la dotazione di contenitori carrellati, da custodire all’interno dell’area di proprietà condominiale/privata con possibilità di ritiro degli stessi per la raccolta dei rifiuti da parte del gestore del servizio pubblico, nel rispetto, di massima, delle condizioni di seguito riportate:
- distanza dalla strada pubblica: max. 100 mt con automezzi;
- distanza dalla strada pubblica: max. 10 mt con operatore a piedi;
- presenza di idonei spazi di manovra e movimentazione per gli automezzi adibiti alla raccolta;
- assenza di barriere architettoniche e dislivelli minimi;
- accesso autorizzato dal proprietario.
La valutazione circa la fattibilità del prelievo sulle aree private è unicamente in carico al gestore del servizio pubblico.
3. L’Utente (condominiale o non domestico) impossibilitato al rispetto della disposizione di cui sopra può richiedere al Comune l’autorizzazione all’utilizzo di un adeguato spazio di suolo pubblico collocato nelle immediate vicinanze dell’ingresso del condominio o dell’attività.
4. La domanda di autorizzazione deve essere presentata presso l’Ufficio Igiene Urbana. Il rilascio avverrà a seguito di specifico sopralluogo unitamente al soggetto gestore, per la verifica oggettiva dell’assenza di spazi privati idonei per la collocazione dei contenitori carrellati. In caso di installazione di un contenitore/manufatto per la mitigazione, sarà necessario acquisire il parere anche del Servizio Arredo Urbano. L’eventuale rifiuto dell’autorizzazione sarà motivato e comunicato direttamente all’interessato con nota scritta entro 30 giorni.
5. L’autorizzazione rilasciata deve contenere, oltre alle informazioni dettagliate circa l’area da occupare (indicazioni stradali, estensione), anche le seguenti indicazioni:
a) prescrizioni standard, come riportate al precedente comma 4;
b) eventuali prescrizioni aggiuntive, da individuare singolarmente in base alla peculiarità dell’area da occupare;
c) durata massima dell’autorizzazione: periodo pari alla durata dell’appalto del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti;
d) prescrizioni standard:
i. utilizzo esclusivo dei contenitori forniti dal Gestore; è fatto divieto di utilizzo di qualunque altro dispositivo;
ii. i contenitori devono riportare l’indirizzo e il numero civico del condominio/utenza non domestica di riferimento;
iii. la collocazione dei contenitori deve rispettare le norme del C.D.S. e suo regolamento con particolare riferimento all’art. 25 comma 3 del D.Lgs 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii. (C.D.S.) ed art .68 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e ss.mm.ii. (regolamento CDS);
iv. i contenitori autorizzati su marciapiede devono essere posizionati garantendo uno spazio libero al transito di almeno un metro in corrispondenza degli stessi;
v. i contenitori devono riportare bande rifrangenti ai bordi degli stessi o delle strutture che li contengono;
vi. non è autorizzabile la collocazione di contenitori in corrispondenza di aree di intersezione e/o curva, dossi ed altre aree con particolari problemi di visibilità.
6. L’occupazione realizzata con i contenitori dedicati alla raccolta “porta a porta” sono esentati del canone unico patrimoniale qualora collocati nel rispetto della regolamentazione comunale vigente.
7. L’installazione di manufatti e/o specifici contenitori volti a mitigare l’impatto ambientale dell’occupazione di suolo pubblico deve essere concordata con il Comune al fine di identificarne la forma, il colore ed ogni altra caratteristica. Le strutture per la collocazione dei contenitori
devono essere dotate, a cura dell’utente, di serrature con chiave universale, per consentire al Gestore di effettuare le proprie operazioni di servizio raccolta. L’Utente è in ogni caso, responsabile del contenuto e dello stato di buona conservazione dei contenitori per i rifiuti, dei manufatti, delle serrature e dell’area occupata.
Art. 55 - Attività di propaganda elettorale
1. L’occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.
Art. 56 - Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio
1. Per un uso correlato all’attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.
2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l’esercizio. L’area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell’attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.
Art. 57 - Occupazione con elementi di arredo
1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l’occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d’arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell’occupazione e la durata della medesima.
3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.
Art. 58 - Esposizione merci fuori negozio
1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d’igiene, purché il marciapiede sul quale l’esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l’occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all’interno della proiezione dell’attività commerciale.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione è valida soltanto nell’orario di apertura dell’esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell’esercizio stesso.
Art. 59 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere
1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l’ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l’autorizzazione comunale; per ragioni di arredo urbano l’Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale, senza specifica autorizzazione comunale, non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico: per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.
Art. 60 - Occupazioni per traslochi
1. Qualora per l’esecuzione di traslochi, è richiesta l’occupazione del suolo pubblico con veicoli, piattaforme, autoscale e simili, per l’effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro, con istanza da presentarsi almeno cinque giorni prima all’ufficio competente, con l’indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
2. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima all’ufficio competente.
3. Per l’area oggetto di autorizzazione, opportunamente segnalata e identificata il loco, il canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all’uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell’occupazione, per i quali si applica il canone relativo all’occupazione principale.
1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi, la tariffa standard va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri, con tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE
Art. 62 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”
1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Xxxxxx X.X.X. 000/0000.
2. La pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui, all’interno e all’esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione, qualora diventano statici, come nel caso di sosta, la superficie interessata deve essere resa non percepibile; in mancanza, tali impianti rientrano nella procedura ordinaria di autorizzazione prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all’art. 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza.
4. Restano efficaci i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.
5. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico, è dovuto il canone al Comune di Turi qualora ne abbia rilasciato la licenza di esercizio, con riduzione al 50% per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana; per i veicoli adibiti ad uso privato, il canone è dovuto al Comune di Turi qualora il proprietario del veicolo abbia la residenza anagrafica o la sede nel suo territorio.
6. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il canone è dovuto per anno solare al Comune di Turi se nel suo territorio ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza ovvero sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, salvo che l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, non sia apposta più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
7. Per gli autoveicoli con portata superiore ai 30 quintali e per i veicoli circolanti con rimorchio, il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 50% della tariffa di base.
Art. 63 - Frecce direzionali – pre-insegne
1. Le pre-insegne o frecce direzionali sono considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, sono assoggettate al canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell’ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione e sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.
1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all’interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall’esterno.
Art. 65 - Striscioni e gonfaloni
1. L’esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall’Amministrazione comunale.
Art. 66 - Dichiarazioni per particolari fattispecie
1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell’istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto all’art. 1, co. 821, lett. e) della L. 160/2019.
2. Le occupazioni relative ai servizi di rete sono soggette a dichiarazione periodica annuale, da presentarsi entro il 31 marzo, con indicazione del numero di utenze attive al 31 dicembre dell’anno precedente afferenti al soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.
3. Per l’esposizione di locandine all’interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall’esterno, è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l’esposizione; per tali fattispecie, è facoltà dell’ufficio prevedere la timbratura a scadenza delle singole locandine.
4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
5. La pubblicità realizzata su veicoli per conto proprio o per conto terzi, da parte di soggetti proprietari che hanno residenza o sede nel territorio comunale ovvero titolari di licenze o autorizzazioni rilasciate dal Comune di Turi, è soggetta a dichiarazione iniziale da presentarsi all’ufficio competente, prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta, con allegazione di copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.
6. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d’ingresso relativamente l’attività svolta all’interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione iniziale con contestuale versamento del canone; qualora realizzata in uno spazio espositivo specifico nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l’anno, è data facoltà di presentazione di un’unica dichiarazione iniziale annuale.
7. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all’installazione.
8. La pubblicità effettuata all’interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente; la dichiarazione deve essere presentata sugli appostiti moduli predisposti dall’ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.
1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi dell’art. 1, co. 816 della
L. 160/2019 non decadono con l’entrata in vigore del presente regolamento.
2. L’ufficio comunale competente provvederà all’esame della compatibilità delle previsioni degli artt. 5 e 15 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori;
all’esito di tale istruttoria, da svolgersi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, il Responsabile del procedimento potrà:
a) procedere all’integrazione d’ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all’integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. In ogni caso, il titolare di autorizzazione o concessione è obbligato a conformare il proprio comportamento alle previsioni di cui al presente Regolamento ed in particolare:
a) verificare, anche attraverso il supporto dell’Ufficio Entrate, i riflessi circa le obbligazioni di versamento rivenienti dall’introduzione del nuovo regime, anche qualora in passato la medesima occupazione o esposizione autorizzata risultasse esente;
b) effettuare il conguaglio tra gli importi dovuti sulla base del nuovo regime e quelli eventualmente eseguiti per l’anno 2021.
4. È ammessa la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell’articolo 11, commi 6 e 7.
1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
Allegato A
- CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI
1. Ai fini dell’applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, che per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 2 categorie.
2. Nel caso in cui l’occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Appartengono alla Prima categoria, alla quale viene applicata la tariffa base e più elevata, tutte le strade, aree e spazi pubblici sotto indicate:
PRIMA CATEGORIA | largo Pozzi | via Casamassima |
largo Marchesale | via Dogali | |
piazza Xxxx Xxxx | via dott. Xxxxxxxx Xxxxx | |
piazza Chiesa | via Xxxxxxxx Xxxxxxx | |
piazza Xxxxxx Xxxxxxx | via Maggiore Orlandi | |
piazza Venusio | via Putignano | |
piazza Xxxxxx Xxxxxxx | via Santa Xxxxx Assunta | |
piazza Venticinque Luglio | via Sedile | |
via Xxxxxxx Xxxxxxx | via Venti Settembre | |
via Xxxxxxx Xxxxxxx | via Xxxxxxxx Xxxxxxx |
4. Ricadono e sono quindi appartenenti alla Seconda categoria, alla quale viene applicata la tariffa ridotta per come da Regolamento, tutte le strade, aree e spazi pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile comunale e non indicate al precedente punto 3, all’interno ed all’esterno del perimetro del Centro abitato per come definito tempo per tempo ai sensi dell’art. 4 del C.d.S.
5. La tariffa per le strade di Seconda categoria è ridotta in misura del trenta per cento rispetto alla Prima categoria.
Allegato B - COEFFICIENTI DI RIDUZIONE PER LE OCCUPAZIONI E PER LE
1. Ai fini dell’applicazione del canone, per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 2 categorie.
2. Nel caso in cui l’occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla Prima categoria viene applicata la tariffa STANDARD.
4. La tariffa per le strade di Seconda categoria è ridotta in misura del trenta per cento rispetto alla Prima categoria.