AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALASPORT “LINO LIUTI”
AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALASPORT “XXXX XXXXX”
Periodo: 01 AGOSTO 2017 – 31 LUGLIO 2020
SCHEMA DI CONTRATTO
ART. 1 - OGGETTO
Il Comune di Falconara Marittima, in esecuzione dell’art. 90 della L. 289/2002, della L.R. n. 5 del 02.04.2012 e del relativo regolamento regionale n. 4 del 07.08.2013, del Regolamento per la concessione degli impianti sportivi comunali approvato con delibera n. 63 del 08.07.2010, delle Deliberazioni Giunta Comunale n. 277 del 13.07.2016, n. 384 del 17.10.2016 e n. 173 del 04/05/2017 e della Determinazione Dirigenziale n. _ del , affida in appalto alla società/associazione …………..……….. la gestione dell’impianto sportivo denominato Palasport “XXXX XXXXX” comprensiva dei servizi strumentali di funzionamento dell'impianto quali apertura, chiusura, custodia e pulizia dell'impianto nonché gli altri meglio specificati al successivo art. 6.
ART. 2 – PRINCIPI GENERALI DI SERVIZIO
L’impianto sarà destinato allo svolgimento di attività sportive agonistiche, non agonistiche, amatoriali, ricreative, terapeutiche e alle attività correlate al benessere psicofisico della persona, il tutto nel rispetto delle normative vigenti. Finalità dell’appalto è anche la valorizzazione degli impianti come luoghi di diffusione della pratica sportiva e di aggregazione sociale. A tale scopo l’utilizzazione degli stessi dovrà essere opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari ricreative e per il tempo libero. La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo, salvo casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune proprietario con idoneo provvedimento scritto. L’affidatario, nell’espletamento del servizio, dovrà assicurare l’impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale nei confronti degli utenti, realizzando un ambiente confortevole che permetta di vivere l’attività sportiva come momento piacevole della giornata. Il personale che sarà impegnato nel servizio dovrà garantire il rispetto degli utenti, della loro personalità, dei loro diritti e la riservatezza. Dovrà inoltre essere garantita una costante flessibilità operativa, perseguendo, nelle strutture e nell’organizzazione, la massima qualità del servizio. Inoltre l’affidatario ha l’obbligo di agire secondo i criteri di obiettività, trasparenza ed equità.
ART. 3 - DURATA
Il presente contratto avrà durata presumibilmente dal 01/08/2017 o, nel caso in cui a tale data la procedura di gara fosse ancora in corso, dalla data del verbale di consegna del servizio e comunque fino al 31/07/2020. Alla scadenza del contratto, nelle more di espletamento di una nuova procedura di affidamento del servizio in oggetto, nel rispetto e secondo i limiti stabiliti dall'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, è in facoltà del Comune procedere alla proroga tecnica del contratto alle medesime condizioni in corso, previa comunicazione scritta per un periodo non superiore a mesi sei. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per ulteriori 3 (tre) anni.
ART. 4 - CORRISPETTIVO
Il corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto è costituito da:
a) un importo annuale determinato applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara sull’importo annuo posto a base d’asta di € 15.000,00 + iva 22%. Detto importo è stato determinato prevedendo un utilizzo dell’impianto pari a complessive n. 1550 ore. Solo in caso di maggiore/minore utilizzo, in misura superiore al 10%, si procederà alla rideterminazione proporzionale del corrispettivo.
“Il costo della manodopera non viene indicato in quanto la gestione dei servizi di cui al presente schema di contratto viene preferenzialmente affidata a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, per le quali non è individuabile una specifica tabella ministeriale indicante il costo del lavoro né una da utilizzare per analogia”
b) riduzione del 75% della tariffa prevista per l’utilizzo dell’impianto.
L’impianto potrà essere utilizzato dal soggetto aggiudicatario per un tempo minimo corrispondente a quello assegnatogli dal Comune secondo il calendario annuale di utilizzo dell’impianto redatto dal Comune medesimo, armonizzando tra loro le richieste presentate da ciascuna associazione, federazione, ente o disciplina sportiva, e per un tempo massimo non superiore al 70% dell’orario complessivo settimanale (lunedì-venerdì), distribuito equamente nelle diverse fasce orarie tra le ore 14.00 e le ore 23.00 che non
deve comunque andare ad incidere sugli orari, indicati nel calendario redatto dal Comune, assegnati ad altre associazioni, federazioni, enti o discipline L'uso oltre la percentuale massima e/o di altri impianti è a titolo oneroso.
Pertanto, la suddetta riduzione non si applica in caso di uso, oltre la percentuale massima, dell’impianto in questione e/o di altri impianti. Nel caso in cui l’aggiudicatario dovesse essere costituito da un raggruppamento tra più soggetti la percentuale massima del 70% è riferita all’intero raggruppamento e non ai singoli componenti dello stesso
Il restante 30% dell’orario complessivo settimanale potrà essere assegnato dal Comune a ASD, Società sportive, Federazioni, Enti, etc. che abbiano presentato regolare richiesta, armonizzando l’utilizzo e tenendo conto delle esigenze di discipline e di campionato.
All’affidatario il Comune garantisce l’uso gratuito dell’impianto per:
- partite di campionato
- per l’organizzazione attività correlate al benessere psicofisico della persona in orario antimeridiano.
In caso di NON utilizzo reiterato dell’impianto da parte dell’affidatario, in fasce orarie e giorni allo stesso assegnati, sarà applicata una penale, ai sensi del successivo art. 17.
ART. 5 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il pagamento del corrispettivo di cui al punto 4), lett. a), così come determinato a seguito di gara, avverrà a presentazione di regolare fattura, dedotte le eventuali penalità, cui dovesse incorrere il soggetto aggiudicatario.
Per la liquidazione del corrispettivo dovranno essere presentate trimestralmente regolari fatture relative all'intero servizio di cui al presente affidamento di importo pari ad ¼ di quello annuo risultato a seguito di gara, oltre IVA nella misura di legge.
Le fatture saranno liquidate alla Associazione affidataria entro 60 giorni dalla loro presentazione, dopo la sua verifica da parte dell'ufficio competente. L'Amministrazione può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, il pagamento alla ditta aggiudicataria se le verranno contestate inadempienze nell'esecuzione delle procedure o nelle prestazioni dei servizi. La sospensione durerà dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa e non giudiziale, sino a quando la ditta aggiudicataria non si sarà messa in regola con gli obblighi contrattuali.
Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore, gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore il codice identificativo gara (CIG) relativo al presente affidamento.
L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
ART. 6 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere svolto dall’affidatario con i propri mezzi tecnici e con quelli in dotazione dell’impianto sportivo di proprietà dell'Amministrazione, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante la propria organizzazione. L’affidatario dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che il servizio oggetto del presente contratto e del bando di gara, nonché le normative vigenti, contemplano.
L’affidatario è obbligato a servirsi degli impianti, attrezzature e arredi, esclusivamente per l’uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni del presente contratto.
L’impianto sportivo dovrà funzionare per tutto l’anno, salvo quanto indicato come incremento dall’affidatario nel progetto gestionale in sede di gara, secondo i seguenti orari giornalieri minimi:
- dal lunedì al venerdì il mattino dalle ore 9.00 alle 12.00 ed il pomeriggio dalle 14.00 alle 23.00;
- sabato, domenica e festivi in base alla necessità per campionati, gare e/o eventi sportivi e non, autorizzati dal Comune e, comunque, almeno 1 ora prima dell’inizio del periodo di utilizzo concesso.
L’impianto potrà rimanere chiuso nelle seguenti festività:
- 1 gennaio
- Domenica di Pasqua.
- Settimana di Ferragosto
- 25 dicembre
Sarà consentita una chiusura per ciascun impianto di massimo 3 (tre) settimane l’anno nel periodo estivo solo in caso di manutenzioni ed interventi tecnici. L’eventuale periodo di chiusura di tre settimane l’anno dovrà essere preventivamente comunicato e autorizzato dal Comune. Se non espressamente comunicato
dal Comune l’impianto rimane chiuso nelle altre festività da calendario e nel periodo di pausa estiva dei campionati
Il Comune di Falconara Marittima si riserva l’uso dell’impianto per n. 10 giorni l’anno (che potrebbero coincidere anche con i giorni di possibile chiusura dell’impianto come sopra indicati) per lo svolgimento di manifestazioni sportive ed extrasportive organizzate direttamente dall’Ente o con la collaborazione di altri soggetti. In questo caso l’affidatario sarà tenuto ad assicurare, anche oltre gli orari di apertura dell’impianto, la presenza e l’impegno del personale addetto all’impianto per garantire l’apertura, il funzionamento, la custodia e la vigilanza dell’impianto. Dette attività dovranno essere altresì garantite per il tempo necessario per la realizzazione degli allestimenti che saranno comunque a carico degli organizzatori. Il Comune di Falconara Marittima dovrà comunicare l’intendimento di utilizzare le strutture per i fini sopraindicati con almeno cinque giorni feriali di anticipo rispetto ai giorni richiesti.
ART. 7 – ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO
L'affidatario dovrà garantire, a propria cura e spese, la gestione, la custodia, la sorveglianza, la perfetta funzionalità, la sicurezza dell’impianto sportivo e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti. In particolare, fatto salvo quant’altro previsto dalla vigente normativa e dal presente contratto di servizio, dovrà:
a) assicurare l'apertura e chiusura dell’impianto con servizio di controllo ed assunzione di responsabilità in caso di danni alla struttura e/o agli arredi, per mancato controllo;
b) assicurare il servizio di sorveglianza in modo da impedire l’accesso a persone non autorizzate;
c) effettuare la pulizia giornaliera dell’impianto e la pulizia periodica delle aree verdi con l’impiego d’ogni mezzo utile a garantire i più elevati livelli d’igiene, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia: in particolare la pulizia delle docce e dei servizi igienici dovrà essere effettuata anche più volte al giorno, in relazione e in proporzione diretta alla frequenza d’utilizzo degli stessi;
d) garantire la custodia dell’impianto e delle aree di pertinenza;
e) mantenere in stato di normale decoro impianto, ambienti ed attrezzature secondo quanto previsto nell’allegato “Piano di conduzione tecnica” (All. B);
f) effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria che si dovessero rendere necessari durante l’esecuzione dell’appalto secondo quanto meglio disciplinato dal successivo art. 11;
g) realizzare interventi di manutenzione straordinaria, da concordare e programmare con il Comune, per un importo indicato in sede di offerta economica da eseguire entro la fine del terzo anno di durata del contratto. L’affidatario, anziché procedere direttamente alla realizzazione degli interventi programmati, potrà versare al Comune un contributo di valore corrispondente a quello degli interventi da realizzare, che provvederà ad affidarli ad imprese qualificate nel rispetto della normativa vigente. Gli interventi di manutenzione straordinaria non ricompresi tra quelli da eseguirsi a spese dell’affidatario nel limite massimo di cui all’ importo indicato in sede di offerta economica sono a carico del Comune di Falconara Marittima;
h)sostenere ogni spesa inerente la gestione dell’impianto ivi comprese le spese per il personale anche a titolo volontario;
i) rispondere di tutti i fatti nonché del comportamento del proprio personale ovvero dei propri soci volontari;
l) curare che i frequentatori dell’impianto non arrechino disturbo alla quiete pubblica, offesa alla morale e al buon costume
m) acquisizione, a propria cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni sia per la gestione degli impianti sia per lo svolgimento delle attività;
n) mantenere le condizioni di agibilità dell'impianto segnalando tempestivamente all'Comune situazioni che possano pregiudicare le condizioni di sicurezza, ai sensi delle norme vigenti in materia;
o) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del DLgs n. 81/2008 ed ai restanti obblighi in capo al datore di lavoro previsti dal DLgs medesimo, nonché alla attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, eventi e fatti di cui il Comune deve essere tempestivamente informato.
p) presentare entro il 31 gennaio di ogni anno il rendiconto annuale dell’attività svolta e della gestione economica;
Previa richiesta e formale autorizzazione del Comune è data facoltà all’Affidatario di apportare all’impianto sportivo, a propria cura e spese, quelle modifiche che ritenesse utili a migliorare la struttura, gli impianti e la gestione dell’attività o a ridurre il costo d’esercizio. Le migliorie apportate diverranno di proprietà comunale senza pretesa di alcun compenso neppure a titolo di indennità o risarcimento.
ART. 8 – ONERI A CARICO DEL COMUNE
Spetta al Comune, fatto salvo quant’altro previsto dalla vigente normativa e dal presente contratto di servizio:
a) sulla base di criteri equilibrati di assegnazione che tengano conto della multidisciplinarità dell'impianto e dell'età degli atleti, individuare gli altri soggetti fruitori della struttura, gli orari e i periodi in cui detti soggetti sono ammessi, ferma restando la riserva in favore dell'affidatario della quota residua di tempo;
b) determinare ed introitare le tariffe per l'uso dell' impianto da parte di terzi;
c) consentire all’affidatario l’esposizione di pubblicità secondo quanto meglio disciplinato al successivo art. 12 e l’eventuale allestimento di una punto vendita di materiale sportivo nel rispetto delle normative vigenti in materia;
d) di intervenire tempestivamente in caso di incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, in seguito a comunicazione dell’affidatario e/o eventi riscontrabili oggettivamente;
e) il rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi della centrale termica;
f) la stipula di polizza assicurativa sull’immobile;
g) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 11
ART. 9 - UTENZE
Il Comune manterrà a proprio carico tutte le spese inerenti le utenze generali essenziali (acqua, gas, energia elettrica) . L'Affidatario verrà coinvolto in ordine alla politica di risparmio energetico attraverso l’attribuzione di un “budget energetico” pari a € 20.300,00 Detto importo è stato determinato prevedendo un utilizzo dell’impianto pari a complessive n. 1550 ore. Solo in caso di maggiore/minore utilizzo, in misura superiore al 10%, si procederà alla rideterminazione proporzionale del budget. Ogni bimestre verrà comunicato all’Affidatario l’importo pagato dal Comune per le utenze relative all’impianto gestito ed il relativo “budget residuo”. Il “Budget energetico” relativo alla seconda stagione agonistica (2018/2019) verrà determinato sottraendo/aggiungendo alle utenze effettivamente pagate nella stagione agonistica 2017/2018 il 50% della minore/maggiore spesa sostenuta rispetto a quella prevista per la stagione agonistica 2017/2018. Il “Budget energetico” relativo alla terza stagione agonistica (2019/2020) verrà determinato sottraendo/aggiungendo alle utenze effettivamente pagate nella stagione agonistica 2018/2019 il 50% della minore/maggiore spesa sostenuta rispetto a quella prevista per la stagione agonistica 2018/2019.
Entro il 31 marzo di ogni anno si procederà alla determinazione della spesa complessivamente sostenuta dal Comune per le utenze relative all’anno precedente ed al conseguente riconoscimento, in caso di minore spesa rispetto al budget attribuito, di un premio pari al 50% della somma risparmiata o, in caso di maggiore spesa rispetto al budget assegnato, di una penalità pari ripartizione al 50% della maggiore spesa. In considerazione che l’Amministrazione Comunale di Falconara sta valutando l’affidamento della gestione dei servizi relativi al calore (gas) negli impianti di proprietà comunale, ad una ditta esterna, si potrà rendere pertanto necessaria, al momento della attivazione del nuovo affidamento, una revisione del “budget” attribuito ai gestori nella componente relativa alla gestione del calore.
ART. 10 - CONSEGNA E RICONSEGNA IMPIANTO SPORTIVO
Il Comune di Falconara Marittima metterà a disposizione dell'affidatario l'intero impianto costituito dai strutture, aree e pertinenze indicati nella planimetria e all’allegato A
L'impianto verrà consegnato nello stato di fatto e nelle condizioni in cui si trova, sia dal punto di vista strutturale che delle certificazioni, licenze ed autorizzazioni in essere, senza che l'affidatario possa richiedere al Comune alcun intervento di miglioria e di adeguamento.
All'atto della consegna dell'impianto si provvederà a verificare, in contraddittorio tra le parti, lo stato del medesimo. Dette operazioni dovranno risultare da apposito verbale di consistenza redatto in duplice copia, debitamente firmato dalle parti. Nello stesso sarà allegato un inventario di tutte le attrezzature e gli arredi presenti nonché delle eventuali apparecchiature tecnologiche di cui sarà custode e gestore l'affidatario.
I locali e gli impianti messi a disposizione dovranno essere gestiti e utilizzati con la cura del buon padre di famiglia e restituiti, al termine della gestione, nelle medesime condizioni iniziali, fatta salva la naturale vetustà. Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti, resta a totale carico dell’affidatario al quale spetta la responsabilità della conservazione e della custodia dei beni per tutta la durata del’affidamento. I locali, le attrezzature e gli arredi dovranno essere tenuti in perfetto stato di pulizia.
Alla scadenza del contratto l’impianto ritornerà nella piena disponibilità dell'Comune, compresi gli impianti di servizio e tecnologici, le attrezzature fisse e mobili, nonché in generale tutte le opere di miglioria e modifiche apportate, comprese quelle realizzate con il contributo economico concesso dall’affidatario, senza che l'affidatario nulla possa vantare nei confronti dell'Comune.
Alla riconsegna della struttura, che dovrà essere lasciata libera da attrezzature e cose di proprietà dell'affidatario, verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, specifico inventario dei beni mobili. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione ordinaria, questi saranno stimati ed addebitati all'affidatario con detrazione del deposito cauzionale di cui all’art. 20
Nel caso in cui il affidatario non provvederà a riconsegnare l’impianto alla scadenza del presente contratto, verrà applicata una penale pari ad € 300,00 per ogni giorno di ritardo.
Il Comune di Falconara Marittima non si costituisce in alcun modo depositario di cose mobili, oggetti, attrezzature di proprietà dell’affidatario o delle società sportive utilizzatrici detenuti dagli stessi nell’impianto; il deposito di tali attrezzature sarà consentito solo previa espressa autorizzazione del Comune rimanendo tale custodia e conservazione a totale carico dell’affidatario e delle società proprietarie sulla base di accordi tra le due parti, senza responsabilità del Comune né per mancanze e/o sottrazioni né per danni provenienti per qualsiasi altra causa.
ART. 11 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO
L'affidatario provvede a propria cura e spese all'esecuzione di tutte le opere di manutenzione ordinaria necessarie a rendere utilizzabile il bene e le aree di pertinenza in relazione all'uso convenuto, nel rispetto della legislazione vigente in materia.
Per tutto l'arco temporale del contratto sarà a carico dell'affidatario la manutenzione ordinaria dei locali e delle aree esterne di pertinenza, ivi comprese le dotazioni di attrezzature, del presidio sanitario, laddove previsti, e di arredi necessari per assicurare il buon funzionamento dell'impianto, in modo tale da riconsegnare al Comune di Falconara Marittima, alla scadenza del contratto, l'impianto e l' area esterna, in buone condizioni di conservazione e funzionamento, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso ed alla vetustà naturale. Detti interventi devono riguardare tutti i locali, aree e pertinenze oggetto del presente contratto, nonché le eventuali strutture di delimitazione delle aree esterne, quali recinzioni, cordoli, etc..
Il Comune si riserva la facoltà di verificare, nel corso della validità del presente contratto, e al termine della stesso, in contraddittorio con l'affidatario, le condizioni dello stabile e di addebitare a quest'ultimo eventuali interventi necessari per garantire il successivo utilizzo della struttura, attingendo - in caso di inadempienza - al deposito cauzionale di cui all'art. 20.
Il Comune, nel caso in cui ravvisi la mancata effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria, può ordinare all'affidatario, con apposita raccomandata A.R. o pec, l'effettuazione dei predetti interventi dando allo stesso un congruo termine non superiore comunque a trenta giorni. Nel caso di mancata effettuazione nei termini, il Comune, senza ulteriore avviso, provvederà ad effettuare le riparazioni addebitando la spesa all'affidatario o escutendo in quota parte la cauzione presentata a garanzia della corretta e puntuale gestione della struttura. La mancata effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria realizza la fattispecie di inadempimento che è valutato in ordine alla sua gravità, anche in considerazione del reiterarsi degli episodi, per l'applicazione delle penali previste dal presente contratto.
L'affidatario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza del fabbricato e delle aree assegnate. Per garantire la corretta gestione della medesima deve essere applicato il piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza
E' a carico del Comune la manutenzione straordinaria dell'impianto ad eccezione di quegli interventi, da concordare e programmare con il Comune, che l’affidatario dovrà realizzare fino al raggiungimento dell’importo indicato in sede di offerta di cui al precedente art. 7, lett. g).
Per manutenzione straordinaria si intende quell'insieme di interventi di ripristino e ristrutturazione degli impianti tecnologici, delle strutture murarie e portanti e delle recinzioni che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria o piccola manutenzione.
Sono escluse dalla manutenzione straordinaria le spese riferite alle eventuali nuove strutture migliorative realizzate, nel corso del contratto, a cura dell'affidatario e le spese straordinarie conseguenti ad incuria e dolo dell'affidatario, oppure resesi necessarie per sopperire a danni provocati dal cattivo uso dell'impianto. Eventuali opere di manutenzione straordinaria che l'aggiudicatario intendesse effettuare, dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dal Comune.
ART. 12 - PUBBLICITA' COMMERCIALE
E' consentito all'affidatario e alle associazioni/società utilizzatrici dell’impianto l'esercizio di pubblicità all'interno dell'impianto previa dichiarazione dettagliata di tutti i mezzi pubblicitari che si intendono esporre o, anche in seguito, modificare, da presentare al Comune - Ufficio Tributi - ai sensi dell' art. 8 del vigente D. Lgs. n. 507/1993 e ss.mm.ii.. L'imposta sulla pubblicità, se e in quanto dovuta, che dovrà essere versata secondo la normativa e le tariffe in vigore al momento.
La pubblicità commerciale fissa e mobile, che potrà essere realizzata all’interno degli spazi stabiliti dal Comune di Falconara Marittima e nel pieno rispetto della vigente normativa, dovrà essere comunque posizionata in modo tale da garantire la perfetta visibilità del campo di gioco e realizzato con materiali ignifughi a norma di legge. E’ vietata la pubblicità di contenuto politico o di contenuti atti a offendere la morale e il pubblico decoro. E’ permessa la pubblicità anche con mezzi fonici , luminosi e audiovisivi .
I contratti di pubblicità che coinvolgessero a qualsiasi titolo le strutture, i locali, le attrezzature o le aree pertinenti l'impianto, devono avere una durata non eccedente la durata della convenzione e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica in caso di cessazione anticipata dell'affidamento.
L'affidatario è tenuto al ripristino originale degli spazi utilizzati per la pubblicità alla fine della convenzione.
Il Comune si riserva il diritto di esporre autonomamente materiale informativo pubblicitario e di porre un veto per tutte le inserzioni che ritenesse pregiudizievoli ed inopportune rispetto alla morale, alle finalità sportive e sociali perseguite o contrarie alla legge.
Per agevolare fonti di finanziamento dell'associazione, federazione, ente o disciplina sportiva affidataria, rimangono alla stessa tutti i proventi relativi alla pubblicità all'interno dell'impianto, spettano:
- all’affidatario la gestione della pubblicità fissa dell’impianto , sulla base di un piano annuale di ripartizione di spazi e proventi con le associazioni/società sportive che svolgono attività agonistica al suo interno , previo concerto con il Comune;
- alle associazioni/società sportive gli incassi da pubblicità mobile in occasione di gare svolte all’interno del Palazzetto dello Sport .
Sono a completo carico del affidatario e delle associazioni/società sportive , ciascuno per la parte di propria competenza, tutte le spese relative al collocamento , manutenzione e successiva rimozione del materiale pubblicitario , nonché degli oneri connessi ( imposte , assicurazioni , diritti Siae etc…. ) .
ART. 13 – ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
L’Affidatario ha facoltà di attivare la gestione del servizio di somministrazione alimenti e bevande all’interno dell’impianto sportivo nel rispetto della L.R. 27 del 10/11/2009 "Testo Unico in materia di commercio" e del Regolamento Regionale del 4/08/2011 n. 5 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Titolo III della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27" vigenti in materia e ss.mm.ii. I proventi della gestione spetteranno all’affidatario, salvo diversi accordi che potranno intercorrere in caso di manifestazioni organizzate/autorizzate dal Comune e/o in collaborazione con terzi.
Sono a carico all’affidatario tutti gli oneri e le autorizzazioni connessi all’avvio e all’esercizio dell’attività stessa, nel rispetto della normativa vigente in materia. Le autorizzazioni saranno operanti limitatamente al periodo del contratto, essendo strettamente vincolate e strumentali all’attività dell’impianto sportivo affidato in gestione.
ART. 14 – DOMICILIO E RESPONSABILITA’
L’affidatario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o no addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto.
L’affidatario dovrà eleggere domicilio a Falconara Marittima. Presso tale domicilio il Comune potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente contratto. A tale proposito l’affidatario dovrà, inoltre, comunicare per iscritto, prima dell’inizio del servizio e con la massima celerità, il numero di recapito telefonico (telefonia fissa, mobile e telefax, mail e/o pec) al quale il Comune possa comunicare sollecitamente, in caso di emergenza, con un responsabile della ditta stessa. Il nominativo di tale responsabile dovrà essere comunicato entro e non oltre 10 giorni lavorativi dall’inizio dell’affidamento.
ART. 15 - CLAUSOLA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO
L'erogazione del servizio non può essere interrotta o sospesa se non per cause di forza maggiore. In tali ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario.
L'affidatario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e/o l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minor disagio per gli utenti.
Restano a carico dell'affidatario i costi derivanti dall'interruzione e/o dalla sospensione e la responsabilità verso i destinatari e i terzi conseguente all'interruzione e/o alla sospensione del servizio.
In ogni caso di sospensione e/o interruzione del servizio, l'affidatario deve dare immediata comunicazione al Comune di Falconara Marittima precisandone le ragioni e la durata dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi. Al Comune di Falconara Marittima è data facoltà di chiedere chiarimenti e fornire suggerimenti di cui l'affidatario si impegna a tenere conto.
L'affidatario non può dar corso ad alcuna interruzione o sospensione del servizio neppure come conseguenza ad un inadempimento del Comune di Falconara Marittima o in pendenza di controversia tra le parti, fatto salvo il diritto al corrispettivo.
L'interruzione del servizio e/o la sua sospensione, se non dovute a causa di forza maggiore, sono causa di risoluzione del contratto e di revoca di affidamento del servizio. È fatto comunque salvo il risarcimento di ogni danno patito dall'ente affidante.
L'affidatario garantisce, in caso di sciopero, l'erogazione della quantità di servizio minimo, secondo quanto stabilito dalla Legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. In ogni caso, dell'indizione dello sciopero da parte del personale impiegato, l'affidatario dovrà dare formale comunicazione all'ente affidante con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni rispetto all'inizio dello sciopero stesso.
ART. 16 - CLAUSOLE ATTUATIVE DELLA LEGGE 190/2012 E DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA.
L’affidatario, nell'esecuzione del presente contratto, è obbligato a far osservare al proprio personale, impiegato nello svolgimento dei servizi e delle attività affidate, quanto previsto dal D.P.R: 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma del D.Lgs. 165/2001" e dal "Codice di comportamento di amministrazione" adottato dal Comune di Falconara Marittima con delibera di Giunta Comunale 21/01/2014 ed integrato con delibera Giunta Comunale n. 199 del 25.05.2016, nelle parti di tali Codici compatibili con la tipologia di rapporto che lega tale personale al Comune; allo scopo al Rappresentante dell'Impresa ne sarà consegnata copia.. Il mancato rispetto degli specificati ambiti dei Codici medesimi costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
L'affidatario dichiara, inoltre, di conoscere la norma di cui all'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della Legge 6/11/2012, n. 190, in forza della quale i dipendenti del Comune di Falconara Marittima che, negli ultimi 3 anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo non possono svolgere, nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'esercizio dei medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi 3 anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.
ART. 17 – PENALITÀ
Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, nonché mancato utilizzo reiterato dell’impianto prenotato e assegnato da parte dello stesso affidatario, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, pari a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni.
Qualora l’affidatario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 18.
Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente contratto, sono irrogate in misura variabile tra € 300,00 e € 1.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio.
Il Comune ha comunque diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato nella gestione che non offra garanzia di capacità, valida costituzione fisica, contegno corretto e, comunque, non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto.
L'ammontare delle penali è addebitato, al momento in cui viene disposta la liquidazione delle fatture, sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono ovvero sul deposito cauzionale.
ART. 18 - ESECUZIONE IN DANNO
Qualora l'affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dei contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'affidatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. I costi sostenuti saranno addebitati all’affidatario al momento in cui viene disposta la liquidazione delle fatture, sui crediti dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono ovvero sul deposito cauzionale. L’esecuzione in danno non pregiudica il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l’affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui il Comune è eventualmente incorso, a norma di legge.
ART. 19 - RISOLUZIONE
Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 del Codice Civile, senza alcun genere di indennità e/o compenso per l'impresa, nel caso di:
sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 3 giorni consecutivi;
• sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 3 giorni consecutivi;
• reiterata inadempienza agli obblighi contrattuali nei confronti della P.A.
• reiterata inadempienza degli obblighi contrattuali nei confronti del personale dipendente e di tutti i soggetti coinvolti nell'affidamento;
• in ogni altro caso in cui, a giudizio insindacabile dell'Comune l'affidatario non dia sicuro affidamento nella erogazione dei servizi.
• eventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria;
• inadempimento obblighi di tracciabilità finanziaria;
• cessione del contratto;
• sub appalto non conforme a quanto previsto dall’art. 26
• per mancata presentazione delle garanzie di cui all’ art. 20
La facoltà di risoluzione ipso jure è esercitata dal Comune previa contestazione del fatto e richiesta di controdeduzioni da riscontrare nel termine assegnato. Qualora entro detto termine le controdeduzioni non pervengano o non siano ritenute accoglibili, il Comune provvederà a dichiarare con proprio atto, ai sensi dell'art. 1456, comma 2, c.c. la risoluzione del contratto, senza che l’affidatario abbia nulla a pretendere.
La risoluzione per inadempimento non pregiudica il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l’affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui il Comune è eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.
Il Comune potrà recedere unilateralmente dal rapporto, senza risarcimento danni, per motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 6 mesi ovvero con decorrenza anche immediata per motivi di ordine pubblico. Il Comune può sospendere il rapporto in caso di calamità naturali e utilizzare l’impianto per necessità del caso.
Con la risoluzione del contratto sorge nel Comune il diritto di incamerare l'intera cauzione dedotti gli eventuali prelevamenti già effettuati e di affidare l'appalto a terzi in danno all’affidatario collocato al posto immediatamente successivo nella graduatoria, approvata con formale provvedimento di aggiudicazione della procedura.
ART. 20 - GARANZIA DEFINITIVA
L'aggiudicatario, è obbligato a costituire, a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, nonché per l'applicazione di eventuali penali, salvo il risarcimento del maggior danno, una garanzia fideiussoria pari al 10% del valore del contratto determinato sulla base delle indicazioni contenute nel presente contratto e dalla documentazione presentata in sede di gara.
La garanzia dovrà essere presentata secondo le modalità di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dovrà prevedere espressamente prevedere:
• rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
• durata pari a quella del presente contratto
• operatività della garanzia entro quindici giorni.
Tale cauzione resta vincolata per l’intera durata del contratto a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell’obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio da parte dell’affidatario, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dei servizi aggiudicati, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell’affidatario stesso.
Il Comune di Falconara Marittima ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’affidatario. Il Comune di Falconara Xxxxxxxxx ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e oneri sociali dovuti nonché sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel luogo di esecuzione del contratto.
In caso di incameramento parziale, l’ammontare della cauzione deve essere reintegrato, pena la risoluzione del contratto, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
In caso di proroga o rinnovo della concessione la cauzione dovrà essere prorogata o rinnovata per pari durata.
ART. 21 - AUTORIZZAZIONI
L'Affidatario dovrà acquisire tutte le necessarie autorizzazioni per l'espletamento di tutte le attività previste dal presente Contratto e dal Piano gestionale e delle attività di promozione sportiva presentato in sede di gara. L'affidatario si obbliga a mantenere l'Comune sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancanza delle necessarie autorizzazioni.
ART. 22 - RIFUSIONE DANNI E SPESE
L'affidatario dovrà rifondere alla stazione appaltante le sanzioni a questa comminate, da organi esterni di vigilanza, connessi con il presente affidamento, con ulteriore aggravio degli oneri anche economici. Per
ottenere il rimborso delle spese e la rifusione di danni di qualsiasi natura (e anche con riferimento ai danni derivanti da risoluzione anticipata), il Comune potrà rivalersi sul deposito cauzionale. L'affidatario è obbligato a reintegrare il deposito cauzionale di cui l'Amministrazione si è avvalsa, a semplice richiesta scritta della stessa, entro 5 giorni dalla data di notificazione della richiesta stessa.
ART. 23 - RESPONSABILITA'
L'affidatario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione dei servizi. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali. Durante l'esecuzione del contratto, l'affidatario è responsabile per danni derivanti a terzi anche dell'operato dei propri dipendenti e, pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo del controllo. E' fatto dunque obbligo all'affidatario di mantenere il Comune sollevato ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitone per danni, avanzate da terzi danneggiati.
L'affidatario sarà comunque tenuto a risarcire l'Amministrazione dal danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente schema di contratto ogni qualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alla direttive impartite dall'Amministrazione.
ART. 24 - COPERTURE ASSICURATIVE
L'affidatario sarà il solo ed unico responsabile per qualsiasi danno derivante dall'espletamento del servizio o da cause ad esso connesse. Esso sarà pertanto responsabile civilmente e penalmente per quanto a lui derivante ai sensi di legge a causa dell'espletamento di quanto richiesto dal presente disciplinare. A copertura di tali rischi, L'affidatario, si impegna a stipulare polizza assicurativa per rischi inerenti l'attività richiesta dal presente Contratto di servizio con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro, a € 1.500.000,00 per persona danneggiata, a € 1.500.000,00 per danni a cose per anno assicurativo. Tutte le polizze richieste nel contesto del presente articolo, dovranno essere stipulate con Primaria Compagnia d'Assicurazione. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o quant'altro dovesse accadere al personale dell'affidatario durante l'esecuzione del servizio convenendosi, a tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso nel corrispettivo dell'appalto.
Nella richiamata polizza il Comune dovrà essere considerato "terzo" a tutti gli effetti. Dovrà essere prevista la copertura dei danni alle cose dei terzi in consegna e custodia all'Affidatario a qualsiasi titolo compreso il danno conseguente ad incendio e furto. L’affidatario è altresì tenuto a stipulare una polizza R.C.O. con un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Le suddette polizze dovranno essere esibite e consegnate in copia al Comune al momento della stipula contrattuale convenendosi, sin d'ora, che la mancata presentazione comporterà la revoca dell'aggiudicazione.
ART. 25 - OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
L'affidatario si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto della del presente affidamento, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria.
L'affidatario è sottoposto altresì a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza assistenza e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi per cui nessun rapporto diretto con il Comune potrà mai essere configurato.
L'affidatario si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi regionali di lavoro medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; se l'affidatario ha forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e regionali di lavoro anche nei rapporti con i soci. Gli obblighi di cui sopra vincolano all'affidatario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione dell'affidatario stesso e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale. L'affidatario si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nel servizio di cui al presente capitolato. E' obbligo dell'affidatario rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. L'affidatario si obbliga altresì a predisporre, prima dell'inizio del servizio il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti e a trasmettere periodicamente all'Comune copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi.
ART. 26 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUB-APPALTO
Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, è vietata la cessione del contratto. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
Il subappalto è consentito, ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., entro il limite del 30% dell’importo complessivo del contratto.
Tra le attività subappaltabili, sempre entro il suddetto limite, sono ricomprese anche le seguenti attività accessorie e complementari:
- servizio bar/attività di somministrazione alimenti e bevande per il quale si potrà stipulare idoneo contratto vincolato alla validità e durata dell’affidamento e decadrà con lo scadere dello stesso. L’affidatario dovrà
comunicare al Comune, con dovuto anticipo rispetto all’inizio dell’attività, il nominativo del soggetto cui intende affidare la gestione del bar. Il gestore dovrà presentare la SCIA per il subingresso nella gestione. In caso di dissenso motivato da parte del Comune, che dovrà pervenire all’affidatario entro 20 giorni dall’invio della comunicazione, non potrà essere stipulato alcun contratto. Copia del contratto stipulato con il sub- appaltante dovrà essere trasmesso al Comune, il quale potrà richiedere che siano apportate le necessarie modifiche per renderlo conforme alla normativa vigente e alle disposizioni contenute nel presente contratto. E’ prevista anche la possibilità di installare distributori automatici.
- pulizie e minuto mantenimento;
Il Comune riconoscerà solamente l’affidatario come responsabile della conduzione del servizio, il quale quindi risponderà in proprio di eventuali inadempimenti da parte dei subappaltatori/contraenti.
ART. 27 - VIGILANZA
In ordine al rigoroso rispetto da parte dell’affidatario degli obblighi derivanti dal presente contratto, il Comune si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna.
L’affidatario è tenuto a garantire agli incaricati del Comune il libero accesso alle strutture disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli fosse richiesta in merito al servizio o ai prodotti impiegati.
ART. 28 – OBBLIGHI RELATIVI AL TRATTAMENTO DATI DELL’UTENZA
L’affidatario consegna al Comune contestualmente all'avvio del servizio, i dati anagrafici e le funzioni del responsabile della privacy, indicando la sede presso la quale tali dati verranno conservati. L’affidatario si impegna, inoltre, a gestire i dati relativi all'utenza acquisiti in occasione dello svolgimento del servizio ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..
ART. 29 – NORME DI CHIUSURA
Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti allegati:
ALLEGATO A – Planimetria complessiva dell’impianto, elenco attrezzature, aree e pertinenze ALLEGATO B – Piano di conduzione tecnica
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, nel disciplinare di gara e nei suddetti atti e documenti, è fatto obbligo all’affidatario di osservare e far osservare tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze emanate ed emanande, che abbiano attinenza al presente affidamento.