CO NDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI PRO DOTTI DEST INATI A LL’ AFTERMARKET
CO NDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI PRO DOTTI DEST INATI A LL’ AFTERMARKET
1. Ambito di applicazione
Le presenti condizioni generali di contratto sono applicabili esclusivamente alla vendita di prodotti destinati al mercato del ricambio.
Il contratto concluso tra le parti per effetto dell’accettazione scritta dell’ordine da parte di Dayco Europe S.r.l. a Socio Unico (da qui in avanti “Dayco”) sarà esclusivamente regolato dalle presenti condizioni generali di vendita, quelle derogative o specifiche eventualmente concordate per iscritto nell’ordine e/o in separato documento, che l’Acquirente dichiara di conoscere ed accettare integralmente, rinunciando espressamente alle proprie condizioni generali di acquisto.
2. Ordini
Gli ordini avranno efficacia nel momento in cui l’Acquirente riceverà la loro accettazione scritta da parte di Dayco.
Gli ordini saranno accettati da Dayco solo a condizione che l’Acquirente abbia sottoscritto in ogni loro parte le presenti condizioni generali di vendita.
3. Prezzi
I prezzi saranno quelli indicati nei listini ufficiali di Dayco in vigore al momento dell’accettazione dell’ordine, se esistenti, o, comunque, quelli normalmente praticati da Dayco.
4. Consegna
La consegna avverrà presso l’indirizzo indicato dall’Acquirente nell’ordine, mentre le spese di spedizione e/o trasporto saranno a carico di una delle parti in conformità a quanto stabilito nell’ordine; in mancanza, le spese di spedizione e/o trasporto rimarranno a carico dell’Acquirente.
Salvo diverso accordo scritto, eventuali reclami riguardanti la quantità e/o il tipo dei prodotti venduti dovranno essere comunicati per iscritto alla Dayco entro 15 giorni dalla loro consegna; in difetto di tale comunicazione, i prodotti si intenderanno definitivamente accettati da parte dell’Acquirente, che decadrà dal diritto di opporre eccezioni sulla quantità e/o il tipo di prodotti consegnati.
5. Pagamenti
I termini di pagamento indicati in fattura sono tassativi.
Alla scadenza del termine di pagamento, l’Acquirente non potrà opporre eccezioni di qualsivoglia natura al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, ai sensi dell’art. 1462 c.c..
Il mancato e/o ritardato pagamento rispetto ai termini indicati nell’ordine, comporterà, senza necessità di formale messa in mora, (i) la decadenza dell’eventuale "sconto cassa" indicato in fattura, (ii) l’applicazione sugli importi non pagati, ivi compreso lo "sconto cassa", di un interesse per ritardato pagamento pari al Tasso di interesse della BCE (tasso refi) maggiorato di 7 punti percentuali; salvo ed impregiudicato il diritto di Dayco, trascorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di pagamento, di (i) sospendere le forniture e l’evasione degli ordini (ii) di modificare le condizioni di pagamento e (iii) di sospendere e/o annullare tutti i bonus/premi previsti. In ogni caso rimane impregiudicato il diritto di Dayco al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti e salva la facoltà per Dayco di considerare il contratto risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c..
6. Riserva di proprietà
Dayco, ai sensi dell’art. 1523 c.c., si riserva la proprietà dei prodotti venduti sino all’integrale pagamento del prezzo da parte dell’Acquirente, il quale si assume, invece, il rischio dal momento della consegna.
7. Garanzia
La garanzia sui prodotti Dayco ha durata di due anni dalla data di loro installazione.
Nel caso in cui sia riscontrato un difetto di fabbricazione del prodotto, Dayco a propria discrezione si impegna alla restituzione del prezzo di vendita o alla sostituzione del prodotto entro un congruo termine.
Dayco si fa carico dei costi di spedizione e di installazione del nuovo prodotto in sostituzione, con esclusione di qualsiasi altro obbligo di indennizzo.
La garanzia non è applicabile qualora:
- il difetto sia attribuibile a normale usura, derivante dall’utilizzo del prodotto per l’uso prescritto dopo un chilometraggio che corrisponde a quello definito dal costruttore del veicolo e a condizione che i componenti della trasmissione di potenza coinvolti nel movimento siano in condizioni di normale funzionamento; o
- gli altri componenti della trasmissione di potenza del veicolo, a causa di una insufficiente o non corretta manutenzione, abbiano causato il difetto del prodotto; o
- il prodotto non sia stato utilizzato per l’uso prescritto: non applicato sul/i modello/i di motore indicato/i a catalogo, utilizzato su motori da competizione, ecc.; o
- il prodotto non sia stato installato seguendo le raccomandazioni del costruttore del veicolo per lo specifico modello e/o le istruzioni allegate da Dayco stessa al prodotto; o
- il prodotto non sia stato conservato, trasportato o maneggiato in modo appropriato; o
- in caso di incidente.
Entro due mesi dalla constatazione del difetto di conformità, il rivenditore o l’installatore, oltre ad inviare alla Dayco il prodotto difettoso o a permetterne l’esame da parte dei tecnici di quest’ultima, dovrà fornire per iscritto a Dayco le seguenti informazioni:
- Tipo/codice prodotto;
- data di montaggio del prodotto, km della vettura al momento del montaggio e al momento del riscontro del difetto;
- dati del veicolo (modello, cilindrata, codice motore, anno di produzione);
- documenti comprovanti l’acquisto del prodotto (fattura o ricevuta);
- nome e indirizzo dell’utente finale;
- descrizione del difetto riscontrato;
- anomalia segnalata dal cliente finale.
Nel caso in cui il rivenditore o l’installatore non provveda ad inviare nei termini sopraindicati la documentazione e/o le informazioni richieste ai sensi del precedente paragrafo, la garanzia prestata non troverà applicazione e pertanto Dayco non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per il difetto contestato.
8. Diritti di proprietà intellettuale e di privativa industriale
Qualora i prodotti e i relativi imballaggi consegnati all’Acquirente siano contraddistinti dal marchio Dayco, o da altro marchio legittimamente utilizzato da Dayco, l’Acquirente non potrà rimuoverlo e/o cancellarlo.
L’Acquirente dichiara di non essere titolare di alcun diritto sul marchio Dayco e sulle informazioni tecniche e commerciali relative alla vendita dei prodotti eventualmente comunicategli da Dayco, quali, in via esemplificativa, disegni, cataloghi, documentazioni tecniche o commerciali.
L’Acquirente non utilizzerà marchi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i marchi e i segni distintivi utilizzati da Dayco.
9. Riservatezza
Salvo diverso accordo scritto, l’Acquirente si obbliga a trattare come “Confidenziali” tutte le informazioni tecniche, commerciali o di altra natura di cui venga a conoscenza con riferimento all’esecuzione dell’ordine. In particolare, saranno ritenute Confidenziali tutte le informazioni tecniche inerenti ai prodotti venduti all’Acquirente.
Saranno altresì ritenute Confidenziali tutte le informazioni così definite da parte di Dayco, anche mediante dichiarazione scritta contestuale, o inviata all’Acquirente entro i 30 giorni successivi alla loro comunicazione; in pendenza di tale termine le informazioni che Dayco comunicherà all’Acquirente rimarranno temporaneamente Confidenziali.
L’Acquirente dovrà mantenere riservate e pertanto non potrà divulgare a terzi le Informazioni Confidenziali per tutta la durata del rapporto contrattuale e per i 10 anni successivi alla data di sua risoluzione e/o estinzione per qualsiasi causa.
L’Acquirente si obbliga a custodire le informazioni Confidenziali e ogni documento ad esse inerente per tutta la durata del rapporto di contrattuale, permettendone la consultazione soltanto al proprio personale che necessiti di tali informazioni per la vendita dei prodotti acquistati da Dayco.
L’Acquirente potrà utilizzare liberamente le informazioni tecniche ricevute da Dayco, qualora fornisca la prova scritta che esse:
(i) erano già a di pubblico dominio al momento della loro comunicazione; o
(ii) gli siano state legittimamente comunicate da terzi autorizzati a divulgarle; o
(iii) al momento della loro comunicazione, erano già state autonomamente sviluppate dal suo personale attraverso l’elaborazione di dati di pubblico dominio
Alla scadenza del rapporto di contrattuale con Dayco, o a richiesta di quest’ultima, l’Acquirente è obbligato a restituire a Dayco tutta la documentazione inerente alle informazioni Confidenziali custodita ai sensi del presente articolo.
10. Forza maggiore
Dayco non sarà responsabile per inadempimento delle obbligazioni previste nel contratto e nelle presenti condizioni generali di vendita, qualora detto inadempimento sia stato provocato da eventi al di fuori del suo controllo, non prevedibili e non evitabili, quali in via puramente esemplificativa e non esaustiva: guerre dichiarate e non, cataclismi naturali, esplosioni, incendi e distruzioni, boicottaggi, scioperi e serrate di ogni genere, atti della Pubblica Autorità legittimi o meno.
Qualora l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permangano per un periodo superiore a 120 giorni, ciascuna parte potrà recedere mediante semplice comunicazione scritta all’altra parte, senza obbligo di preavviso e senza che nulla sia dovuto all’altra parte né a titolo di corrispettivo pe il recesso, né a titolo di risarcimento danni.
11. Cause di recesso d al c o n tratt o e d i so sp e n sio n e d e ll’e sec u zio n e d e lle fo r n itu r e
Dayco avrà diritto di recedere dal contratto mediante comunicazione scritta all’Acquirente, senza preavviso e senza che nulla sia a quest’ultimo dovuto a titolo di corrispettivo per il recesso o a titolo di risarcimento danni, in caso di:
(i) interruzione o sospensione o cessione della attività produttiva dell’Acquirente; o
(ii) cessione totale o parziale del ramo d’azienda.
Dayco avrà diritto di sospendere l’esecuzione degli ordini e delle forniture disciplinate dalle presenti Condizioni Generali, oltre che nei casi di cui al precedente art. 5, anche al verificarsi di qualunque evento suscettibile di determinare una diminuzione delle garanzie di solvibilità dell’Acquirente o un mutamento delle sue condizioni patrimoniali o acquisizioni
/ fusioni tale da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia di gradimento per Dayco e nei limiti in cui ciò non contrasti con norme imperative.
12. Legge Applicabile
Le presenti condizioni generali di vendita sono regolate dalla legge italiana.
In caso di differenze e/o contrasti tra la versione in italiano di questo documento e quella in inglese, la versione in italiano prevarrà.
13. Foro Competente
Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il Tribunale di Chieti, fatta salva la facoltà di Dayco di adire ogni altro foro competente secondo le norme del Codice di Procedura Civile.
…………….li……………… L’Acquirente………………….
Approvazione specifica di clausole
Le parti dichiarano di aver espressamente ed attentamente letto e preso conoscenza di ogni clausola delle condizioni generali di vendita e dichiarano, per quanto occorrer possa, di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 and 1342 c.c.. del codice civile, le seguenti clausole:
Art. 4 (termini di resa e decadenza del diritto di opporre eccezioni); A r t . 5 ( p a g a m e n t i e i n t e r e s s i ) ; 6
( r i s e r v a d i p r o p r i e t à e r i s c h i ) ; Art. 7 (garanzia e limitazione di responsabilità); Art. 11 (facoltà di recesso); Art. 12 (legge applicabile); Art. 13 (deroga alla competenza dell’autorità giurisdizionale).
………….li………………. L’Acquirente………………….