DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI DESTINATE AI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE NELLE 12 AREE DI SPECIALIZZAZIONE
Allegato 2
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI DESTINATE AI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE NELLE 12 AREE DI SPECIALIZZAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 5 giugno 1998, n. 204, “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii., e in particolare l’art. 2;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, coordinato con la Legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, “Misure urgenti per la crescita del Paese” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto-legge 9 gennaio 2020 n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), così come convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020, ed in particolare, l’art. 4, co.1 dello stesso;
VISTO il DPCM n. 164 del 30.09.2020 (G.U. n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il Regolamento di Organizzazione del MUR, nonché il Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’università e della ricerca, di cui al DPCM n. 165 del 30.09.2020, n. 165 (G.U. n. 309 del 14 dicembre 2020);
VISTO il Decreto Ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, “Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale del MIUR” pubblicato nella G. U. n. 91 del 20 aprile 2015 – Supplemento Ordinario n. 19 –
in particolare l’Allegato 3, punto 3, che stabilisce che l’Ufficio VIII della Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca è competente in materia di “Programmazione e promozione della ricerca in ambito internazionale e coordinamento della ricerca aerospaziale”;
VISTA la Comunicazione COM(2011) 808 def. della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni “Programma Quadro di Ricerca e Innovazione Orizzonte 2020”, nella quale viene illustrato il quadro strategico comune in materia di ricerca e innovazione per il periodo 2014-2020 ove sono descritte tre priorità: 1) generare una scienza di alto livello finalizzata a rafforzare l'eccellenza scientifica dell'UE a livello internazionale; 2) promuovere la leadership industriale mirata a sostenere l'attività economica, comprese le PMI; 3) innovare per affrontare le sfide sociali, in modo da rispondere direttamente alle priorità identificate nella strategia Europa 2020 per mezzo di attività ausiliarie che coprono l'intero spettro delle iniziative, dalla ricerca al mercato, e ss.mm.ii.;
VISTA la Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 27 giugno 2014 “Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”;
VISTA la comunicazione della Commissione Europea - Direzione Generale Politica Regionale e Urbana, Ref. Xxxx (0000)0000000 del 12 aprile 2016, recante positiva “Valutazione del soddisfacimento della condizionalità ex ante 1.1 (Ricerca e innovazione: esistenza di una Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente - SNSI in linea con il Programma di Riforma Nazionale), relativamente ai programmi operativi nazionali "Ricerca e Innovazione "2014-2020”;
VISTO il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, recante le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato UE e in particolare l’art. 25 e ss. di cui al Capo III, Sezione 4, Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
VISTO il Regolamento UE n.1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili;
VISTO il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 26 luglio 2016 n. 593 “Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 196 del 23 agosto 2016;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 (PON “R&I” 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C(2015) 4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle Regioni in Transizione - Abruzzo, Molise e Sardegna - e le Regioni meno sviluppate - Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia;
VISTO il Programma Nazionale della Ricerca 2015-2020 (PNR 2015-2020), approvato con la delibera CIPE del 1 maggio 2016 n. 2 che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l’efficienza e l’efficacia del sistema nazionale della ricerca e suddivide le 12 Aree di specializzazione in quattro gruppi: n. 4 “Aree prioritarie” (Aerospazio; Fabbrica intelligente; Agrifood; Salute); n. 4 “Aree ad alto potenziale” (Design, creatività e Made in Italy; Chimica verde; Cultural heritage; Blue growth); n. 2 “Aree in transizione” (Smart, Secure and Inclusive Communities; Tecnologie per gli Ambienti di Vita); n. 2 “Aree consolidate” (Energia; Mobilità sostenibile);
VISTA la SNSI che promuove la costituzione di una filiera dell’innovazione e della competitività, capace di trasformare i risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il Sistema Paese e in un aumento del benessere dei cittadini;
VISTO il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88, mediante il quale il FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate), istituito con la Legge Finanziaria 2003 (Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 60 e 61) ha assunto la denominazione di Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);
VISTO l’articolo 1 comma 703 lett. c) Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità
2015);
VISTA la Delibera CIPE del 10 agosto 2016 n. 25 che ha individuato principi e criteri di funzionamento e di utilizzo delle risorse FSC;
TENUTO CONTO l’obiettivo di realizzare nelle 12 Aree di specializzazione, individuate dal PNR 2015-2020 e coerenti con quelle previste dalla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente, un ecosistema favorevole allo sviluppo “bottom up” di progetti rilevanti attraverso forme di Partenariato pubblico-privato che integrino, colleghino e valorizzino le conoscenze in materia di ricerca e innovazione;
VISTA la normativa nazionale e comunitaria in materia di Aiuti di Stato alla ricerca nonché le specifiche disposizioni contenute nelle decisioni, circolari e/o negli orientamenti adottati a livello comunitario e nazionale in materia;
CONSIDERATA la natura unitaria dell’operazione – finalizzata alla realizzazione di un Progetto di Ricerca Industriale e non preponderante Sviluppo Sperimentale (“Progetto”) – per la quale il presente Disciplinare, che esplica i suoi effetti con la decretazione delle agevolazioni e previa sottoscrizione dell’atto d’obbligo di accettazione, è da considerarsi negozio funzionalmente collegato poiché preordinato al conseguimento di un risultato economico unitario e complesso;
RITENUTA la necessità di adottare, per il Progetto, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni del finanziamento;
Tutto quanto ciò premesso e considerato,
DECRETA
ART.1
OGGETTO DEL DISCIPLINARE
1. Il presente Disciplinare, che esplica i suoi effetti con la decretazione delle agevolazioni, è a valere sui Fondi PON R&I 2014-2020 e FSC “Avviso per la presentazione di Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di Specializzazione individuate dal PNR 2015-2020” (“Avviso”).
2. Nel rispetto di quanto previsto nell’Avviso, il Progetto è descritto all’interno di un Capitolato Tecnico, debitamente sottoscritto dal Soggetto Capofila, redatto in conformità all’Allegato 1 dell’Avviso.
3. Le sue premesse ed allegati che pure ne formano parte integrante (il “Disciplinare”) regolano i rapporti tra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (“MIUR”) ed il Soggetto Capofila dell’Agevolazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 dell’Avviso, i relativi termini e condizioni, le modalità di attuazione e gli obblighi di rendicontazione connessi al Progetto avente codice identificativo ARS01_00868, denominato “WWGF - GASSIFICAZIONE RIFIUTI ORGANICI UMIDI CON ACQUA SUPERCRITICA PER PRODUZIONE DI BIOMETANO E GNL”, (il “Progetto”), presentato da:
DENOMINAZIONE SOGGETTO | CODICE FISCALE |
Distretto Tecnologico Nazionale sull'Energia Scarl (Soggetto Capofila) | 02216850749 |
CALABRIA MACERI SPA | 01668030784 |
Politecnico di TORINO | 00518460019 |
Sol S.p.A. | 04127270157 |
TECHFEM S.p.A. | 01046640411 |
Università degli Studi di BARI XXXX XXXX | 80002170720 |
Università della CALABRIA | 80003950781 |
ART. 2
TERMINI DELL’AGEVOLAZIONE
1. I partner del Progetto si obbligano a svolgere le attività definite nello stesso Progetto e nel relativo Capitolato Tecnico così come valutati dall’Esperto Tecnico Scientifico e ad attuare gli obiettivi previsti secondo le modalità, i termini e le condizioni stabilite dalla legge, dai regolamenti, dagli atti e provvedimenti ministeriali nonché dal presente Disciplinare.
2. Il MIUR e ogni suo ausiliario restano indenni da ogni responsabilità e comunque estranei ad ogni rapporto nascente con soggetti terzi in dipendenza dello svolgimento del Progetto stesso, e saranno totalmente manlevati da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente, o indirettamente, connesse al Progetto.
3. Con il presente Disciplinare il MIUR, previa decretazione della concessione e previa sottoscrizione dell’atto d’obbligo di accettazione, concede ai Soggetti Beneficiari un’Agevolazione a titolo di contributo nella spesa a valere sui Fondi PON R&I 2014-2020 e FSC (l’“Agevolazione”).
4. A seguito della decretazione di concessione, l’Agevolazione sarà ripartita in ragione delle rispettive quote di costi ammessi al finanziamento.
Soggetto Beneficiario | Costo agevolabile |
Distretto Tecnologico Nazionale sull'Energia Scarl (Soggetto Capofila) | Costo agevolabile pari a Euro 2.858.000,00 |
CALABRIA MACERI SPA | Costo agevolabile pari a Euro 1.326.000,00 |
Politecnico di TORINO | Costo agevolabile pari a Euro 745.000,00 |
Sol S.p.A. | Costo agevolabile pari a Euro 638.200,00 |
TECHFEM S.p.A. | Costo agevolabile pari a Euro 1.322.000,00 |
Università degli Studi di BARI XXXX XXXX | Costo agevolabile pari a Euro 650.000,00 |
Università della CALABRIA | Costo agevolabile pari a Euro 1.310.520,00 |
5. L’erogazione del contributo avrà luogo secondo le modalità previste al successivo art. 4 del presente Disciplinare.
6. Il Progetto ha una durata prevista di mesi 30 (trenta) che decorrono a far data dal 01/01/2018, prorogabile una sola volta e fino ad un massimo di 12 mesi ai sensi dell’art. 5, comma 7, dell’Avviso, così come modificato dal Decreto Direttoriale n. 1127 del 21 luglio 2020.
ART. 3
OBBLIGHI DEL SOGGETTO CAPOFILA E DEI SOGGETTI PROPONENTI
1. Il Soggetto Capofila e ciascun Soggetto Proponente si obbligano a:
a) impegnarsi ad eseguire il Progetto nei tempi, xxxx e forme previste dal Progetto, dal relativo Capitolato Tecnico e dagli ulteriori atti e provvedimenti, nonché, dalla vigente normativa, in linea con le risultanze valutative di cui alla successiva Scheda dei costi e delle Agevolazioni, nel rispetto di quanto contenuto nel presente Disciplinare e con la diligenza e professionalità necessaria al raggiungimento degli obiettivi progettuali;
b) adoperarsi a collaborare ai fini del tempestivo svolgimento degli accertamenti previsti ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. a cura delle competenti Autorità, e di relativa acquisizione da parte del MIUR. In particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 84 e seguenti del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.. In caso di eventuale riscontro non favorevole da parte delle competenti Autorità, il MIUR provvederà all’immediata revoca delle agevolazioni concesse ai sensi delle predette disposizioni e del successivo art. 13 del presente Disciplinare;
c) essere in regola con gli obblighi contributivi di cui al D.U.R.C. sia in caso di istanza di pagamento dell’anticipazione sia per le successive erogazioni;
d) produrre, mediante il Soggetto Capofila, entro 30 giorni dall’effettuazione della singola spesa progettuale, la documentazione relativa alla singola spesa completa di avvenuta effettiva
quietanza. Dopo le valutazioni di congruità e pertinenza e di ammissibilità amministrativa della documentazione prodotta, da parte degli Esperti Tecnico-Scientifici e degli Esperti Economico- Finanziari e nel rispetto dei termini di cui all’art. 16 del D.M. 593/2016, il MIUR con cadenza quadrimestrale effettua le erogazioni sulla base degli esiti delle valutazioni;
e) produrre, per il tramite del Soggetto Capofila, tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti tecnici periodici disposte dal MIUR;
f) comprovare - entro il termine massimo di 60 giorni dalla data stabilita per la conclusione delle Attività Progettuali - l’avvenuto conseguimento di tutti gli obiettivi di ricerca previsti dal Capitolato Tecnico e la realizzazione del Progetto, emettendo per il tramite del Soggetto Capofila, all’Esperto Tecnico–Scientifico e all’Esperto Economico–Finanziario, una relazione tecnica – unica per tutti i Partner di Progetto - relativa all’ultimo periodo di avanzamento e all’intero programma svolto, comprendente il rendiconto dei costi dell’ultimo periodo nel rispetto delle modalità indicate dal MIUR (la “Relazione Finale”);
g) consentire – anche per conto dei soggetti con i quali intercorrano rapporti di cointeressenza con i Partner del Progetto (ad es. soci, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate) - la verifica del corretto utilizzo dell’Agevolazione, sia mediante i controlli e le ispezioni di cui all’art. 15 del presente Disciplinare, sia tenendo una separata evidenza amministrativo - contabile delle spese sostenute per il Progetto, in conformità a quanto previsto dal Capitolato Tecnico;
h) tenere a disposizione del MIUR, per ulteriori 5 anni dalla data dell’ultima erogazione sul Progetto, tutta la documentazione sopra indicata;
i) comunicare, tramite il Soggetto Capofila, al MIUR l’assunzione di ogni decisione e/o delibera comportante eventuali modifiche societarie di ciascun soggetto del partenariato (ad esempio, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione, etc.), nonché ogni variazione degli organi amministrativi;
j) rispettare la normativa applicabile in materia di tracciabilità di flussi finanziari;
k) tenere specifica separata evidenza contabile desumibile da sistemi informatici che consentano di ottenere, in ogni momento, estratti riepilogativi e sinottici di tutte le movimentazioni riguardanti il Progetto, nel rispetto dell’art. 125, comma 4, lettera b), del Regolamento UE n. 1303/2013;
l) garantire la massima pubblicità, opportunamente documentabile, dell’intervento così come previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente quanto a informazione e pubblicità relativamente alle responsabilità dei Partner del Progetto, per gli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico, prevedendo, altresì, la predisposizione di appositi avvisi da pubblicare sul sito internet del MIUR, in sede di comunicazioni istituzionali del Soggetto Capofila, e l’alimentazione, attraverso i risultati conseguiti, di specifiche banche dati del MIUR, secondo le istruzioni fornite dal MIUR;
m) partecipare a eventi divulgativi promossi dal MIUR ovvero a contribuire a pubblicazioni dello stesso.
ART. 4
MODALITA’ E CONDIZIONI DI EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
1. L’erogazione delle agevolazioni a valere sui Fondi PON R&I 2014 - 2020 e FSC ha inizio dopo l’adempimento degli obblighi previsti nel precedente art. 3, lettere b), c) e d).
2. Ciascuna erogazione, salvo la predetta anticipazione, sarà progressivamente disposta in relazione allo stato di realizzazione delle Attività Progettuali e alla tempestiva rendicontazione dei costi ritenuti ammissibili e delle spese effettivamente sostenute, quali risultanti dalla documentazione di cui al precedente art.3, in base alle percentuali di intervento riportate nel Decreto di Concessione. Ai fini dell’Agevolazione, il MIUR adotta le proprie determinazioni conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii..
3. Il MIUR darà corso ad ogni erogazione a valere sui Fondi PON R&I 2014-2020 e FSC nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 3 comma 1, lett.d) del presente Disciplinare.
4. Tutte le erogazioni sono subordinate anche a quanto previsto nei successivi punti a), b) e c):
a) al permanere della piena capacità giuridica del Soggetto finanziato; qualora lo stesso risulti in una delle situazioni di cui al X.X. x. 000 del 16/3/1942 e successive modificazioni o di cui al D.Lgs. n. 270 del 8/7/1999 e successive modificazioni, il MIUR deciderà in merito alla interruzione, revoca o vigenza dell’intervento;
b) alla insussistenza di situazioni di morosità di cui al D.M. 593/2016;
c) al permanere, della situazione economico-finanziaria del Soggetto finanziato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 dell’Avviso; in caso di mancata rispondenza dei parametri di cui all’art. 10 dell’Avviso, l’erogazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta come da schema fornito dal MIUR (per il che vedasi il successivo art. 11).
5. Le erogazioni, ivi compresa quella in forma di anticipazione, sono disposte ai termini e alle condizioni di cui al D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii..
6. Qualora venga accertato dal MIUR che l’ammontare delle erogazioni abbia superato i limiti percentuali indicati nel Decreto di Concessione ovvero che le erogazioni stesse siano state effettuate, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili all’Agevolazione, il MIUR avrà diritto di operare un conguaglio portando in compensazione le maggiori somme corrisposte sulle quote eventualmente ancora da versare; in mancanza, o in caso di insufficienza di queste, i Xxxxxxxx Partner del Progetto dovranno restituire, in unica soluzione ed entro
30 giorni dalla richiesta scritta del MIUR, l'accertata eccedenza, maggiorata ove previsto degli interessi, decorrenti dalla data di erogazione, calcolati in ragione del Tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al momento dell’erogazione.
7. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, procede al recupero delle somme erogate attraverso:
a) fermo amministrativo ai sensi dell’articolo 69 del X.X. 00 novembre 1923 n. 2440 e ss.mm.ii.,
di somme a favore del beneficiario maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa Amministrazione;
b) la revoca delle Agevolazioni fino a concorrenza delle somme da recuperare oltre interessi e il recupero delle somme erogate attivando le procedure di iscrizione al ruolo previste dall’articolo 6, comma 6 bis del Capo IV del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con L. 14 maggio 2005 n. 80.
8. Ciascuna erogazione, comprese quelle a titolo di anticipazione, resta incondizionatamente subordinata all’effettiva attribuzione di disponibilità delle risorse a valere sui Fondi PON R&I 2014-2020 e FSC.
9. Nei casi previsti dall’articolo 14 dell’Avviso, la sottoscrizione dell’atto d’obbligo di accettazione del presente disciplinare è subordinata al rilascio di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del D.M. 593/2016.
10. La sottoscrizione dell’atto d’obbligo di accettazione del disciplinare, effettuata prima del rilascio della certificazione antimafia, è sottoposta a condizione risolutiva e l’Amministrazione procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del disciplinare qualora dovessero intervenire informazioni interdittive ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011 n.159 e ss.mm.ii.
ART. 5 EVENTUALI ANTICIPAZIONI
1. A seguito della decretazione di concessione dell’Agevolazione e previa sottoscrizione dell’atto d’obbligo di accettazione del presente Disciplinare, il Soggetto Capofila, in nome e per conto dei Soggetti Beneficiari, munito della prevista documentazione ai fini dell’erogazione, può chiedere un’anticipazione per un importo fino al 50 % della quota di Agevolazione concessa, a valere sui Fondi PON R&I 2014-2020 e FSC.
2. Nei casi di concessione delle anticipazioni richieste dal Soggetto Beneficiario, le stesse devono essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MIUR con specifico provvedimento.
ART. 6
COMUNICAZIONE DI MANCATA ESECUZIONE, MODIFICHE E VARIAZIONI
1. In caso di variazioni, siano esse di natura soggettiva che oggettiva, il Soggetto Capofila è obbligato a darne tempestiva comunicazione al MIUR, il quale procederà per la necessaria preventiva autorizzazione. Le variazioni soggettive sono consentite esclusivamente qualora intervengano tra i Soggetti Beneficiari del Progetto.
2. Nella fase di valutazione in itinere del Progetto, l’Esperto Tecnico-Scientifico può valutare la rimodulazione dei progetti medesimi per variazioni rilevanti, superiori al predetto limite del 20% e non eccedenti il 50%, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico- finanziarie di carattere straordinario.
3. Il MIUR, nel caso di richieste di rimodulazione di elementi o contenuti progettuali non rientranti nelle ipotesi di cui ai precedente comma 2, provvede direttamente, fatta eccezione dei casi complessi, per i quali è comunque richiesto il parere dell'esperto incaricato.
ART. 7 EVENTUALE RESTITUZIONE
1. Ciascun Soggetto Beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme di rispettiva pertinenza percepite nei casi espressamente previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente e dal presente Disciplinare ed, in particolare, secondo quanto stabilito al precedente art. 4 e nel successivo art. 13 per il caso di revoca dell’Agevolazione.
2. Il tasso nominale annuo degli interessi di mora, calcolati per il numero effettivo di giorni delle more medesime, sarà pari al Tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente durante la mora, aumentato di cinque (5) punti percentuali.
ART. 8 INCUMULABILITA’
1. Ciascun Soggetto Beneficiario dichiara di non beneficiare delle medesime attività progettuali di cui alle Premesse, di altre Agevolazioni a valere su fondi pubblici regionali, nazionali e si impegna a comunicare al MIUR, per il tramite del Soggetto Capofila, eventuali future richieste e/o ottenimenti di finanziamenti a valere sulle spese del medesimo Progetto.
ART. 9 RISULTATI DELLA RICERCA
1. Ciascun Soggetto Beneficiario è proprietario dei diritti afferenti i risultati conseguiti nell’ambito del Progetto di cui alle Premesse e si impegna a promuovere, consentire ovvero attuare industrialmente i risultati del Progetto prioritariamente in territorio comunitario; in difetto il MIUR avrà facoltà di revocare il Finanziamento con le conseguenze di cui all’art.13.
2. Ai fini delle migliori attività di eventuale utilizzo e sfruttamento, si riconosce la facoltà dei Soggetti Beneficiari di concordare, nel rispetto degli apporti di ciascuno, l’attribuzione e l’esercizio dei diritti di proprietà sui predetti risultati tra gli stessi Soggetti Beneficiari. Di tali accordi dovrà fornirsi specifica descrizione nell’ambito della relazione finale di cui al precedente art. 3.
ART. 10 PRIVILEGIO GENERALE
1. I crediti nascenti dall'erogazione dell’Agevolazione di cui al presente Disciplinare sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’art. 2751-bis del codice civile.
ART. 11 GARANZIE
1. Qualora, prima di ogni singola erogazione, la verifica di cui all’art. 4 comma 4 lettera c) del presente Disciplinare dia esito negativo, l’erogazione (ad eccezione dell’erogazione a saldo) dovrà essere assistita da apposita garanzia a prima richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta come da schema approvato dal MIUR, nei limiti della quota spettante al Soggetto che non rispetta il parametro; tale garanzia dovrà rimanere ferma ed efficace fino alla verifica conclusiva del corretto svolgimento del Progetto. In mancanza, sarà facoltà del MIUR di revocare - in tutto o in parte
- l’intera Agevolazione con le conseguenze di cui all’art. 13 del presente Disciplinare.
2. Nel caso di concessione della anticipazione, la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata secondo lo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.
ART. 12 INTERRUZIONE
1. Nei casi di interruzione del Progetto, per cause non imputabili ai Soggetti Beneficiari, il MIUR, a seguito delle opportune valutazioni, erogherà ai Soggetti Beneficiari, l’Agevolazione spettante, commisurata ai costi da ciascuno sostenuti e risultati ammissibili.
2. Nel caso in cui i Soggetti Beneficiari abbiano usufruito di un’anticipazione, l’importo dell’Agevolazione spettante, sulla base dei costi ammissibili, verrà computato in detrazione fino all’assorbimento ed estinzione dell’anticipazione. L’eventuale importo dell’anticipazione erogato ai Soggetti Beneficiari e non rendicontato che risulti eccedente a seguito dell’interruzione dovrà essere rimborsato.
ART. 13 REVOCA
1. Le Agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del MIUR, adottato sulla base
delle verifiche e delle valutazioni effettuate, in caso di:
a) perdita di uno o più requisiti di ammissibilità, ivi compreso il fallimento del Soggetto Beneficiario ovvero l’apertura, nei confronti del medesimo, di altra procedura concorsuale;
b) mancata realizzazione del Progetto o mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto e dal relativo Capitolato Tecnico, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili; mancato avvio del Progetto nei termini indicati dall’Avviso; mancato rispetto dei termini massimi previsti dall’Avviso per la realizzazione del Progetto; mancata trasmissione della documentazione finale di spesa nei termini prescritti, salvo proroga e in tutti gli altri casi di inadempienza contrattuale;
c) mancata realizzazione delle attività progettuali in misura inferiore al 20% rispetto alla tempistica dell’avanzamento finanziario delle attività rappresentate nel cronoprogramma, in applicazione dell’art. 12, comma 2 dell’Avviso.
2. Le agevolazioni sono altresì revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del MIUR, nei casi di procedure concorsuali di cui all’art. 15 del D.M. 593/2016.
3. Il MIUR, in presenza di cause di interruzione delle attività progettuali per motivi tecnici, può avvalersi dell’Esperto Tecnico-Scientifico di settore che dovrà esprimersi in merito alla tipologia di interruzione, in particolare se la stessa sia stata determinata da motivi tecnici indipendenti dalla volontà del Soggetto Beneficiario. In tale caso il Soggetto Beneficiario avrà diritto al valore dell’attività di progetto eseguita, così come valutata dall’Esperto Tecnico-Scientifico e dall’Esperto Economico- Finanziario, sino al momento dell’interruzione.
4. In caso di revoca dell’Agevolazione, il presente Disciplinare si intende risolto di diritto, in tutto o in parte, ai sensi e per gli effetti di cui al provvedimento di revoca.
ART. 14 SURROGAZIONE E REGRESSO
1. Ciascun Soggetto Beneficiario rinuncia ad esercitare, in pregiudizio dei diritti del MIUR, il diritto di surrogazione e/o il diritto di regresso ad esso spettante in dipendenza di pagamenti effettuati per il presente Disciplinare e/o per precedenti Agevolazioni altrimenti concesse, assunte e/o garantite fino a che il MIUR non sia completamente soddisfatto di ogni suo credito (per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio), derivante sia dal presente che dai precedenti contratti e/o disciplinari stipulati a valere sui fondi pubblici di competenza del MIUR, di qualunque provenienza.
ART. 15 CONTROLLI E ISPEZIONI
1. Ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, il MIUR può disporre controlli e ispezioni direttamente o indirettamente. In particolare, l’Esperto Economico-Finanziario e/o l’Esperto-Tecnico Scientifico, potranno effettuare, nei tempi e nei modi che riterranno opportuni, controlli tecnici,
contabili e amministrativi, nonché ispezioni di qualunque genere connesse con il Progetto.
2. Compatibilmente con gli obblighi di legge, il MIUR, l’Esperto Economico-Finanziario e/o l’Esperto- Tecnico Scientifico manterranno la riservatezza necessaria a tutelare gli interessi degli stessi Beneficiari circa notizie e/o dati tecnici acquisiti in occasione dei suindicati accertamenti o comunque comunicati dai Soggetti Beneficiari.
3. Ciascun Soggetto Beneficiario si obbliga a fornire ogni opportuna assistenza ai predetti soggetti, mettendo a disposizione personale, documentazione tecnico contabile, strumentazione e quant’altro necessario.
4. Al fine di consentire anche tutti gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, ciascun Soggetto Beneficiario si obbliga a fornire tutta la documentazione necessaria allo scopo. Verifiche e controlli in loco potranno essere altresì effettuati da funzionari del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Corte dei Conti italiana e/o europea ed agenti comunitari all’uopo designati.
ART. 16
OBBLIGHI DEI SOGGETTI FINANZIATI IN CASO DI CONTESTAZIONI
1. Qualunque contestazione e/o eccezione sia mossa dai Soggetti Beneficiari e/o dovesse comunque insorgere tra le parti, non potranno giustificare nessuna eccezione di adempimento e/o fondare la pretesa per sospendere l’adempimento degli obblighi assunti dai Soggetti Beneficiari con il presente Disciplinare.
ART. 17
NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si rinvia a quanto stabilito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale con particolare riferimento alla disciplina in tema di agevolazioni alla Ricerca industriale di cui al D.M. 593/2016.
2. Ciascun Soggetto Beneficiario è tenuto ad osservare la normativa nazionale e comunitaria in materia fiscale, di tutela e sicurezza del lavoro, previdenziale e assistenziale, di impatto ambientale e parità di trattamento in materia di lavoro, nonché in materia di informazione e pubblicità e di appalti pubblici di servizi e forniture.
3. Ciascun Soggetto Beneficiario è tenuto inoltre ad applicare e far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, per tutta la durata del finanziamento, condizioni non inferiori a quelle risultanti nei contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona di riferimento.
4. Qualora venissero applicate ai Soggetti Beneficiari sanzioni per inosservanza degli obblighi di cui
sopra (ad es. ai sensi dell’art. 36, comma terzo della L. 20 maggio 1970, n. 300 e ss.mm.ii., e/o dal D.Lgs. dell’11 aprile 2006, n. 198) il MIUR avrà facoltà di revocare l’Agevolazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del presente Disciplinare. Per quanto non previsto dal presente Disciplinare si applicano tutte le Leggi e i Regolamenti di fonte comunitaria e nazionale ed altri provvedimenti applicabili.
ART. 18 ELEZIONE DI DOMICILIO
1. Ai fini dell’esecuzione del presente Disciplinare e di ogni obbligazione che ne deriva, ovvero ai fini dell’attuazione del Progetto, per ogni comunicazione, ciascun Soggetto Partner di Progetto elegge domicilio presso il luogo indicato nell’Atto di Obbligo di accettazione del Disciplinare sottoscritto dal Soggetto Capofila.
ART. 19
FORO COMPETENTE
1. Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere e/o derivare dall’attuazione e/o interpretazione del presente Disciplinare sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
ART. 20 SPESE E ONERI
1. Le spese del Disciplinare, inerenti e conseguenti, ed in genere qualunque spesa od onere anche fiscale, che il MIUR dovesse sostenere, in dipendenza del presente atto e/o della sua esecuzione e/o estinzione, sono interamente a carico dei Soggetti Beneficiari, in via solidale, restando espressamente convenuto fra le parti che l'inosservanza di tale obbligo darà facoltà al MIUR di revocare il Finanziamento con le conseguenze di cui al precedente art. 13.
2. Le somme eventualmente dovute dai Soggetti Beneficiari al MIUR, per effetto del presente Disciplinare, saranno corrisposte al netto di ogni spesa, onere, tributo o contributo, presenti o futuri, di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo dovuto a soggetti terzi, pubblici o privati. Tali oneri rimarranno pertanto a carico esclusivo dei Soggetti Beneficiari.
3. Il Disciplinare e tutti i provvedimenti, atti e formalità relativi al suo svolgimento e alla sua estinzione usufruiscono del trattamento tributario previsto dal D.P.R. 29/9/1973, n. 601.