CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CORPI VEICOLI TERRESTRI
GUIDA SERENAMENTE 1
DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO: MODELLO GUS.2019.001-2020.001 – EDIZIONE 01.08.2020
Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:
a) Dip Base;
b) Dip Aggiuntivo;
c) Glossario;
d) Condizioni di assicurazione
che devono essere consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente l’Informativa Precontrattuale
Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico ANIA – Associazioni dei consumatori – Associazioni intermediari – per “Contratti semplici e chiari”.
CONTATTI UTILI
ASSISTENZA H24 - 7 GIORNI SU 7
NUMERO VERDE dall’Italia 800.894147
NUMERO dall’estero
x00.000.0000000
SCARICA CON NOBIS, L’ASSISTENZA A PORTATA DI APP!
Tutti i prodotti Nobis Filo diretto includono CON NOBIS: l’app per smartphone e tablet grazie alla quale, in caso di necessità, potrai richiedere assistenza di qualità con un touch!
Scaricala gratuitamente e accedi con il tuo numero di polizza.
GOOGLE PLAY APPLE STORE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Guida Serenamente 1
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministro
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell’Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.
·
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel seguente documento: Set informativo
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
La presente polizza copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di Incendio Totale e Parziale, Furto Totale e Parziale, Ricorso Terzi da Incendio, Eventi Naturali, Atti Vandalici e Sociopolitici, Rottura Cristalli, Collisione/Kasko, Prestazioni di Assistenza e Tutela Legale.
Si rammenta che le coperture operanti saranno quelle risultanti dal Modulo di Polizza sottoscritto dal Contraente.
CHE COSA È ASSICURATO?
🗸 Incendio Totale e Parziale
Sono indennizzabili i danni subiti dal veicolo assicurato - escluse le cose
trasportate - a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione o di scoppio compresi quelli prodotti dall’impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido.
Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:
- gli optional e gli accessori, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione del prezzo di listino, dalla casa costruttrice o dal Concessionario.
- gli apparecchi audiofonovisivi di serie e quelli non di serie installati dalla casa costruttrice o dal Concessionario.
I predetti optional/accessori e/o apparecchi audiofonovisivi la cui installazione determini un aumento del prezzo di listino sono compresi in garanzia a patto che essi siano specificamente indicati nella fattura di acquisto del veicolo ed il loro valore compreso in quello assicurato.
Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario
(c.d. atto vandalico).
🗸 Furto Totale e Parziale con Scoperto
In caso di furto o rapina tentati o consumati, è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal contratto, la perdita totale del veicolo o di sue singole parti. Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:
- gli optional e gli accessori, ovvero le dotazioni di serie stabilmente fissate al veicolo – esclusi gli apparecchi audiofonovisivi - fornite ed installate, senza maggiorazione del prezzo di listino, dalla casa costruttrice o dal Concessionario.
- gli optional e gli accessori, ovvero le dotazioni non di serie stabilmente fissate al veicolo installate dalla casa costruttrice o dal Concessionario, con l’applicazione di un aumento del prezzo di listino, a patto che siano specificamente indicati nella fattura di acquisto del veicolo ed il loro valore compreso in quello assicurato.
Sono inoltre assicurati:
- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all’impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.
Non sono compresi nella garanzia i danni causati da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico). In caso di sinistro rimane a carico dell’assicurato lo scoperto previsto dal contratto e/o il relativo minimo.
🗸 Ricorso Terzi da Incendio
L’Assicurazione viene prestata per i danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei terzi, nei casi di responsabilità civile dell’assicurato in conseguenza di incendio del veicolo descritto in polizza ed esplosione e/o scoppio del carburante del veicolo stesso; la garanzia opera, entro il limite massimo di € 200.000,00 indipendentemente dalla natura e dal numero dei danneggiati, sempre che il veicolo non si trovi in circolazione o sia oggetto di operazioni di carico o scarico.
La garanzia incendio è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell’Ordine, risse.
La garanzia Ricorso Terzi da Incendio non prevede alcuno scoperto a carico dell’Assicurato.
🗸 Eventi Naturali, Atti Vandalici e Sociopolitici
L’Impresa indennizza, entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da:
- Atti di danneggiamento volontario (c.d. xxxx xxxxxxxxx);
- Grandine;
- Trombe d’aria, tempeste ed uragani;
- Alluvioni, inondazioni;
- Allagamenti purché determinati da alluvioni o straripamento di corsi d’acqua;
- Frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, purché non derivanti da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche.
In caso di sinistro rimane a carico dell’assicurato lo scoperto previsto dal contratto e/o il relativo minimo.
🗸 Rottura Cristalli
L’Impresa assicura i cristalli del veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi; sono esclusi i danni da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico). Non sono indennizzabili le rigature, le segnature, le screpolature e simili, né i danni provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli; sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere. La garanzia opera con il limite massimo di indennizzo di € 800,00 per evento. È previsto uno scoperto pari al 20% dell’ammontare del danno (entro il limite massimo indicato in polizza) che si applica anche nel caso di sinistro con danno inferiore al limite massimo di indennizzo.
🗸 Collisione
L’Impresa si impegna ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza a seguito di collisione con veicolo identificato. In ogni caso l’indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, sempre comunque entro il limite del capitale assicurato indicato in polizza, con applicazione della franchigia riportata nella stessa. L’assicurazione non comprende i danni alle apparecchiature audio-fono-visive quali radio, radiotelefoni, mangianastri, televisori, telefoni cellulari, lettori di compact disc, registratori, amplificatori, diffusori sonori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature del genere, anche se stabilmente fissate sul veicolo. In caso di sinistro rimane a carico dell’assicurato lo scoperto previsto dal contratto e/o il relativo minimo.
🗸 Kasko
L’Impresa si impegna a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza verificatisi durante la circolazione a seguito di:
- urto contro corpi, o parti di corpi da questi distaccatisi, mobili od in movimento;
- urto contro ostacoli fissi;
- collisione con corpi mobili od in movimento;
- ribaltamento;
- uscita di strada.
In ogni caso l’indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, sempre comunque entro il limite del capitale assicurato indicato in polizza, ferma restando l’applicazione della franchigia e/o dello scoperto e/o del minimo scoperto riportati nella stessa.
L’assicurazione non comprende i danni alle apparecchiature audio-fono-visive quali radio, radiotelefoni, mangianastri, televisori, telefoni cellulari, lettori di compact disc, registratori, amplificatori, diffusori sonori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature del genere, anche se stabilmente fissate sul veicolo.
In caso di sinistro rimane a carico dell’assicurato lo scoperto previsto dal contratto e/o il relativo minimo.
🗸 Assistenza
L’Impresa si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell’assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto, in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito fra quelli previsti nel contratto e comunque occorso durante il periodo di validità della garanzia. L’assistenza è erogata dall’Impresa tramite la struttura organizzativa dell’assistenza disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. I massimali indicati relativamente alle singole garanzie si intendono comprensivi di IVA.
🗸 Tutela Legale
L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nelle garanzie previste dal contratto.
N.B: Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sul Modulo di Polizza sottoscritta dal Contraente.
CHE COSA NON È ASSICURATO?
🗴 Non sono assicurabili i veicoli diversi da Autovetture ad uso privato o veicoli commerciali fino a 35 x.xx di peso complessivo a pieno;
🗴 Non sono assicurabili i veicoli a noleggio con e senza conducente, taxi, veicoli ad uso pubblico;
🗴 Non sono assicurabili i veicoli non acquistati presso un concessionario della rete Mocauto.
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Tutte le garanzie non comprendono i danni conseguenti a:
! causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
! scioperi, sommosse, tumulti popolari;
! coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
! confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
! atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
! viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
! trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
! esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari
o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
! materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
! inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
! dolo o colpa grave dell’Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
! atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
! abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
! infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
! suicidio o tentativo di suicidio;
! Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
! guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
! epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
! quarantene;
! partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.
! All’interno del DIP aggiuntivo e di ciascuna garanzia sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni proprie delle stesse.
DOVE VALE LA COPERTURA?
🗸 L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San
Marino, per gli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e di Andorra.
CHE OBBLIGHI HO?
Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l’omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all’Indennizzo.
Il Contraente ha altresì l’obbligo di pagare il premio al fine di determinare l’operatività della copertura assicurativa.
Il Contraente, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell’Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.
QUANDO E COME DEVO PAGARE?
Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale o poliennale. Resta fermo il disposto dell’art. 1901 c.c..
Il pagamento potrà avvenire per il tramite dell’Intermediario oppure direttamente all’Impresa. Il premio è già comprensivo di imposte.
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il
premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il contratto avrà durata annuale o poliennale come risultante dal Modulo di polizza sottoscritto dal contraente/assicurato e non si rinnova tacitamente alla scadenza. Per la prosecuzione della copertura assicurativa è necessario stipulare una nuova polizza.
Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro nelle forme e nei termini stabiliti dalle Condizioni di assicurazione.
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?
Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza e non può essere tacitamente rinnovato. Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.
ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Prodotto Guida Serenamente 1
Versione n. 1 del Agosto 2020 (ultimo disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) alla xxx Xxxxx 00 e Direzione Generale a 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) al xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 00. Tel: x00.000.0000000, sito internet xxx.xxxxx.xx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). E’ iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo. Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi.
Esercizio 2019
Bilancio approvato il 30/04/2020
Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 58.796.752 di cui capitale sociale € 37.890.907, riserva di sovrapprezzo € 1.224.864 e riserve patrimoniali € 19.680.981.
Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 204.04% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 450.95% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).
Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.
CHE COSA È ASSICURATO? | |
Il prodotto Guida Serenamente 1 offre a seconda del pacchetto assicurativo prescelto una serie di coperture per i danni diretti al veicolo assicurato e prestazioni di Assistenza. In merito alle garanzie Furto, Incendio, Ricorso Terzi da Incendio, Eventi Naturali, Atti Vandalici e Sociopolitici, Rottura Cristalli, Collisione, Kasko e Tutela Legale. non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel Dip Base. I pacchetti acquistabili dall’Assicurato sono(le garanzie sono operanti solo se richiamate sul Modulo di Polizza): PACCHETTO EASY Garanzie Incendio totale e parziale, Furto totale e Ricorso Terzi da Incendio. PACCHETTO LIGHT Garanzie Incendio totale e parziale, Furto totale e parziale, Ricorso Terzi da Incendio e Assistenza a seguito di Furto. PACCHETTO FULL Garanzie Incendio totale e parziale, Furto totale e parziale, Ricorso Terzi da Incendio, Eventi Naturali, Atti Vandalici e Sociopolitici, Cristalli, Assistenza a seguito di Furto, Assistenza Stradale e Sanitaria e Tutela Legale. PACCHETTO TOTAL Garanzie Incendio totale e parziale, Furto totale e parziale, Ricorso Terzi da Incendio, Eventi Naturali, Atti Vandalici e Sociopolitici, Cristalli, Assistenza a seguito di Furto, Assistenza Stradale e Sanitaria, Collisione (non concedibile su marca Smart) e Tutela Legale. PACCHETTO VIP Garanzie Incendio totale e parziale, Furto totale e parziale, Ricorso Terzi da Incendio, Eventi Naturali, Atti Vandalici e Sociopolitici, Cristalli, Assistenza a seguito di Furto, Assistenza Stradale e Sanitaria, Kasko (non concedibile su marca Smart) e Tutela Legale. | |
Assistenza | Assistenza a seguito di Furto del veicolo Qualora, in seguito ad un evento furto che interessi il veicolo assicurato, la centrale operativa potrà erogare una o più delle seguenti prestazioni: - Autovettura sostitutiva e taxi per furto del veicolo; - Disbrigo pratiche furto; - Rimborso spese di prima necessità a seguito di furto del bagaglio in viaggio. Assistenza Stradale La Società eroga in favore dell’Assicurato le prestazioni di Assistenza nel caso si renda necessaria a seguito di incidente, incendio, furto (anche tentato o parziale), eventi sociopolitici, eventi naturali e necessità sanitarie, anche se non legate ad eventi da circolazione. Le prestazioni dovute ad esaurimento batteria, mancato avviamento, mancanza di carburante ed errato rifornimento sono prestate unicamente per le garanzie depannage e quick service. - Soccorso Stradale; - Dépannage; - Quick Service; - Assistenza Telefonica alla compilazione CAI; - Autovuttura sostitutiva; - Servizio informazioni sul traffico; - Servizio informazioni meteo; - Servizio informazioni turistiche. Prestazioni operanti oltre i 50 km dal luogo di residenza dell’assicurato - Spese di albergo; - Rientro o prosecuzione del viaggio; - Servizio taxi; - Demolizione del veicolo in Italia; - Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto; - Rimpatrio del veicolo dall’estero; - Abbandono legala all’estero; - Assistenza linguistica all’estero. Assistenza Sanitaria - Consulti medici; - Invio medico in Italia; - Rete Sanitaria; - Gestione dell’appuntamento. App “Con Nobis” Tramite la propria Applicazione Nobis mette a disposizione dell’Assicurato un servizio di assistenza medica 24h su 24 ovunque nel mondo, con il servizio medico/sanitari in videochiamata, oltre al servizio che permette, direttamente tramite la App, il contatto con la Struttura Organizzativa per la richiesta di assistenza necessaria in quel momento. |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Indicare l’opzione | Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Guida Serenamente. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Pacchetto Light | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base. |
Pacchetto Full | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base. |
Pacchetto Total | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base. |
Pacchetto Vip | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base. |
CHE COSA NON È ASSICURATO? | |
Rischi esclusi | I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede. |
CI SONO LIMITI DI COPERTURA? | |
Qui di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia. Le esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel DIP Base. | |
Incendio e Furto | • dolo o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell’assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; • appropriazione indebita; • partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; • guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico); • tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell’Ordine, risse, limitatamente alla garanzia furto; • movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti; • semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, aspirazione di acqua nel motore; • rischio atomico (trasformazione dell’atomo e/o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche). Per i veicoli con antifurto satellitare, la garanzia furto, a seguito di perdita totale del veicolo, opera con lo scoperto pari al 25% dell’ammontare del danno - che si applica in sostituzione degli altri scoperti eventualmente indicati dal contratto – nei casi di: - installazione dell’antifurto senza attivazione dell’abbonamento ai servizi di sicurezza (se previsto) valido per la durata del rapporto di assicurazione; - mancata consegna in agenzia della documentazione tecnica di installazione e funzionamento dell’impianto; - mancato allarme, salvo il caso di assenza di campo della rete GSM; - guasto dell’impianto; l’Impresa va informata tramite fax del guasto e del tempo necessario alla riparazione. Il periodo della riparazione è equiparato al guasto agli effetti dello scoperto. |
Eventi Naturali, Atti Vandalici e Sociopolitici | • dolo dell’assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; • danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta; • partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; • guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari; • tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, atti di terrorismo; • sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; • allagamenti non determinati da alluvioni o straripamento di corsi d’acqua; • danneggiamenti dovuti ad aspirazione di acqua nel motore; • danni causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d’aria, tempeste ed uragani; • caduta neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d’aria, tempeste ed uragani; • movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche; • rischio atomico (trasformazione dell’atomo e/o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche). In generale sono esclusi tutti i danni che non siano conseguenza diretta degli eventi garantiti in polizza. Salvo il caso di danno totale al veicolo, è sempre escluso il danno alle coperture rimovibili (teloni) eventualmente in dotazione. |
Collisione | • dolo dell’assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; • partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; • guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari; • tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario; • movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d’aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività; • ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L’esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell’ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa; • circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata. L’esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell’ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa; • utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l’assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto. L’esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell’ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa; • traino attivo o passivo, da xxxxxxx a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all’impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento; • danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate; • circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall’asfaltatura o meno del fondo stradale; • atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico). |
Inoltre la garanzia non opera per i danni: • subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale); limitatamente ai danni ai cerchi, gli stessi saranno indennizzati in caso risulti danneggiata, nello stesso sinistro, altra parte del veicolo assicurato esclusi i pneumatici; • subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; • causati da aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada; • subiti da accessori/optional non dichiarati in polizza e non stabilmente incorporati nel veicolo. | |
Kasko | • dolo dell’assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; • partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; • guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari; • tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario; • movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d’aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività; • ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L’esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell’ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa; • circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata. L’esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell’ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa; • utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l’assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto. L’esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell’ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa; • traino attivo o passivo, da xxxxxxx a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all’impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento; • danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate; • circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall’asfaltatura o meno del fondo stradale; • atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico). Inoltre la garanzia non opera per i danni: • subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale); limitatamente ai danni ai cerchi, gli stessi saranno indennizzati in caso risulti danneggiata, nello stesso sinistro, altra parte del veicolo assicurato esclusi i pneumatici; • subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; • causati da aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada; • subiti da accessori/optional non dichiarati in polizza e non stabilmente incorporati nel veicolo. |
Tutela Legale | Sono esclusi dalla garanzia: a) Il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere; b) Gli oneri fiscali; c) Le spese, competenze ed onorari attinenti a controversie di recupero del credito, intendendo per tali sia le ipotesi in cui l’assicurato rivesta la qualifica di creditore sia l’ipotesi in cui sia soggetto passivo della controversia (debitore); d) Le spese, competenze ed onorari per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria; e) Le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da fatti dolosi dell’assicurato; f) Le spese, competenze ed onorari per controversie relative a successioni e/o donazioni; g) Le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da compravendita e/o permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati; h) Le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da contratti di locazione; i) Le spese per controversie nei confronti di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.; j) Le spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’ambito dello stesso contratto); k) Le tasse di registro; La garanzia non è inoltre operante nei seguenti casi: 1. Dolo dell’assicurato; 2. Se il veicolo indicato sul Modulo di polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione (RCA); 3. Nel caso di trasporto di persone, qualora questo non avvenga in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione ovvero da ogni altra disposizione vigente in materia di trasporto; 4. Se il conducente del veicolo non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti; 5. Violazione dell’art. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool), art. 186-bis (guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose), art. 187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) e art. 189 (comportamento in caso di incidente) del C.d.S., salvo sentenza di assoluzione con formula piena; 6. In relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette esclusivamente dall’A.C.I.; 7. Per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore RCA del veicolo indicato sul Modulo di adesione; 8. Nel caso in cui la compagnia di RCA agisca nei modi e nei termini previsti dagli artt.148 e 149 del Codice delle Assicurazioni Private; |
Assistenza | a) Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici quando equiparabili a catastrofe, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il |
tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. b) Tutte le prestazioni, quando non diversamente indicato, sono fornite per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun anno (365 giorni) di validità della polizza. c) La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 60 giorni. d) La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. e) Il diritto alle assistenze fornite dall’Impresa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. f) Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. g) Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile. h) Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente. i) A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all’Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall’Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione. Inoltre, per la sola parte di Prestazioni Sanitarie, la garanzia non è comunque operante per: a) le malattie mentali, i disturbi psichici in gene¬re, le nevrosi e le relative conseguenze; b) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi a delitti dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. c) gli Infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei e dalla partecipazione a gare motoristi¬che e relative prove ed allenamenti; d) ricoveri finalizzati a condurre accertamenti diagnostici non resi necessari da Malattia o Infortunio (check-up); e) le conseguenze dirette o indirette di trasfor¬mazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di parti¬celle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); f) le conseguenze di guerre, insurrezioni, movi¬menti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche e altre calamità naturali; g) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi allo stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi; h) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi a dolo o colpa grave del Contraente e/o dell’Assicurato; i) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi ad un viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/ chirurgici; j) le malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti, già note al momento dell’inclusione in copertura dell’Assicurato. Sono invece comprese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie; k) le patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma settimana; l) l’interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi; m)gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi all’uso non terapeutico di farmaci e/o psicofarmaci o sostanze stupefacenti o sostanze allucinogene, tossicodipendenze da alcool e droghe, patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali; n) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi alla pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), kite–surfing, hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante; Si ritiene compreso l’esercizio delle seguenti attività sportive se svolte unicamente a carattere ricreativo: immersioni con autorespiratore, sci fuori pista autorizzati dalle competenti autorità, xxx, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), kite–surfing; o) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi al suicidio e/o al tentato suicidio dell’Assicurato; p) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi da atti di temerarietà dell’Assicurato. q) infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti; r) cure ortodontiche e di paraodontopatie di protesi dentarie; s) cure ed interventi per l’eliminazione di difetti fisici, di malformazioni congenite, cure riabilitative, infermieristiche, dimagranti o termali, applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere; t) espianto/trapianto di organi. Resta inoltre stabilito che: a) l’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organiz¬zate. Eccezionalmente il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dalla polizza nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente |
contattata, ha autorizzato l’Assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione del-l’intervento di assistenza. In quest’ultimo caso devono pervenire all’Impresa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’Assicurato; b) l’Impresa non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture dell’Impresa delle quali l’Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità; c) l’Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o man¬cato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete infor¬mazioni fornite dall’Assicurato; d) resta esclusa ogni responsabilità dell’Impresa derivante dall’o¬perato degli eventuali Professionisti/ Tecnici/Sanitari incaricati e/o scelti autonomamente dall’Assicurato; e) eventuali eccedenze di onorari dei professioni¬sti intervenuti rispetto alle somme contrattualmente dovute dall’Impresa dovranno essere corrisposte direttamente dall’Assicurato al professionista intervenuto; f) gli spostamenti organizzati dall’Impresa sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute dell’Assicurato; g) gli importi riconosciuti dall’Impresa a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati inte¬ressi, devono essere restituiti entro trenta giorni dalla messa a disposizione. Chi ottiene un anticipo di denaro deve fornire adeguate garanzie bancarie e sottoscrivere la ricevuta che gli verrà sottoposta dagli incaricati dell’Impresa ed attenersi alle disposizioni che gli saranno impartite dalla Struttura Organizzativa. II servizio di Prestazioni Sanitarie, fermi i limiti territo¬riali eventualmente previsti dalle singole prestazioni, è prestato in tutto il mondo, esclusi i paesi ove sussistano situazioni di guerra anche non dichiarata. Tutte le prestazioni sono operative previo consenso dell’Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla “Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali”. L’Impresa non risponde delle spese sostenute dall’Assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Struttura Organizzativa. Per qualsiasi richiesta di informazione l’Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa, restando inteso che il Contraente è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell’assicurazione. La Struttura Organizzativa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano insorgere durante l’esecuzione delle prestazioni di assistenza, in caso di interventi dell’Autorità locali che vietino l’intervento. | |
Per ogni singola garanzia indicata nel presente prodotto ed esplicitamente sottoscritta dall’Assicurato sono previsti somme assicurabili (massimali), limiti ed eventuali franchigie o scoperti identificati nella Scheda di Polizza/Condizioni di Assicurazione. |
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L’IMPRESA? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | In caso di sinistro, secondo le modalità previste dalle singole garanzie, il Contraente o l’Assicurato, deve darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnato il contratto e per conoscenza alla Direzione – Servizio Sinistri - di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Via Xxxxx, 29 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxx, Fax 000 0000000, E-Mail: xxxxxxxx@xxxxx.xx – PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx) entro 5 giorni dall’evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l’ora e le modalità del fatto nonché l’entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni. Nel caso di omissione dell’obbligo di avviso di cui sopra, l’Assicurato può perdere integralmente o parzialmente il diritto all’indennità. L’Assicurato, salvo che per gli interventi di prima urgenza, dovrà astenersi dall’effettuare riparazioni, alienare o rottamare il veicolo prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell’Impresa, salvo il caso in cui il mezzo sia stato ricoverato presso una struttura convenzionata con la stessa. Alla documentazione scritta è necessario allegare: 1. In caso di furto o rapina: originale o copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente; qualora il furto si verifichi all’estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all’Autorità straniera anche all’Autorità Italiana e inviare i documenti indicati al successivo punto 5 in presenza di danno totale. 2. In caso di eventi sociopolitici ed atti vandalici: originale o copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente e, se intervenuti, verbale dei Vigili del Fuoco. 3. In caso di eventi naturali: idonea documentazione a prova dell’evento, salvo l’esistenza di pluralità degli eventi già conosciuti dall’Impresa. 4. In caso di incendio: originale o copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente e, se intervenuti, verbale dei Vigili del Fuoco e inviare i documenti indicati al punto 5 se in presenza di danno totale. Qualora l’evento si sia verificato all’estero, la denuncia deve essere effettuata oltre che all’Autorità straniera, anche a quella italiana. 5. In caso di Furto senza ritrovamento o incendio totale del veicolo assicurato, alla denuncia devono essere allegati: - Originale o copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato - Estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso - Kit completo chiavi originali del veicolo assicurato - Originale del Certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso; - Dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo. 6. In caso di indennizzo con riacquisto, l’Assicurato dovrà produrre la fattura di riacquisto del nuovo veicolo entro 30 giorni dall’emissione di tale titolo. 7. In caso di Collisione x Xxxxx copia della patente del conducente del veicolo al momento del sinistro e Xxxxxx CAI in originale firmato, se è stato compilato. Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ha inoltre facoltà, in caso di Furto totale, di richiedere che l’Assicurato fornisca: • Una procura notarile a vendere per consentire a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. di venire in possesso del veicolo assicurato ritrovato e successivamente di poter provvedere alla sua alienazione; • Un’autorizzazione a trattenere il ricavato derivante da suddetta alienazione. Nobis è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, |
alla casa costruttrice, inoltre è autorizzata ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti. L’autorizzazione, data a Nobis, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell’Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti. In ogni caso Xxxxx ha facoltà di acquistare ciò che resta del veicolo dopo il sinistro. Obblighi in caso di sinistro garanzia Assistenza Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al Numero Verde 800.894.147 o, se dall’estero, x00.000.0000.000 o, tramite l’App “CON NOBIS” (seguendo le istruzioni presenti nel menù, in base alla tipologia di Assistenza necessaria in quel momento). In ogni caso l’Assicurato dovrà comunicare con precisione: 1. il tipo di assistenza di cui necessita; 2. nome e cognome; 3. numero di Polizza; 4. targa del veicolo; 5. modello del veicolo; 6. indirizzo del luogo in cui si trova il veicolo; 7. il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell’assistenza. L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione. Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l’Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l’Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell’ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso). La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. L’Impresa si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge. Obblighi in caso di sinistro garanzia Tutela Legale In caso di sinistro, l’assicurato dovrà trasmettere all’Impresa la documentazione idonea entro e non oltre 30 giorni dalla data del sinistro o dell’avvenuta conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. Unitamente alla denuncia l’assicurato è tenuto a fornire all’Impresa tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari, compreso – in caso di incarico ad un proprio legale di fiducia – preventivo di spesa da quest’ultimo redatto. In ogni caso l’assicurato deve trasmettere all’Impresa, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro al seguente indirizzo: NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 Xxxxxxx Xxxxxx Legale 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) L’assicurato o chi per esso dovrà in ogni caso comunicare con precisione: 1. cognome e nome; 2. numero di polizza; 3. motivo della chiamata; 4. indirizzo; 5. recapito telefonico. | |
Assistenza diretta/in convenzione: Si specifica che il contratto prevede la presenza di prestazioni fornite direttamente all’Assicurato dai Concessionari aderenti all’Accordo Mocauto solo in caso di danno totale. | |
Gestione da parte di altre imprese: si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie. | |
Prescrizione: ai sensi dell’art. 2952 c.c., i diritti dell’assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questi azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. |
Obblighi dell’impresa | L’Impresa si obbliga a istruire il sinistro nel più breve tempo possibile e, sempre nel più breve tempo possibile, a provvedere alla liquidazione del danno a seguito della ricezione di tutta la documentazione necessaria e dell’accertamento del diritto all’indennizzo. In caso di sinistro da Furto o Incendio, Collisione, Kasko e Urto totali i pagamenti degli indennizzi, quando dovuti, saranno effettuati a favore del proprietario del veicolo trascorsi almeno 30 giorni dalla presentazione all’Impresa della documentazione necessaria. |
QUANDO E COME DEVO PAGARE? | |
Premio | Il premio da corrispondere alla Compagnia viene calcolato su base territoriale, in funzione della classe di rischio e del valore del veicolo da assicurare per quanto riguarda le coperture Corpi Veicolo Terrestri, cui sono sommati i premi annui ad importo fisso dell’assistenza a seguito di furto e dei cristalli. La tariffa è determinata applicando alle annualità successive alla prima le riduzioni tariffarie che comprendono sia il degrado del bene assicurato in misura pari al 90% che lo sconto applicato, ai sensi dell’art. 1899 c.c., in misura del 10% in conseguenza della rinuncia della facoltà di recesso dell’assicurato. L’Assicurato non potrà perciò anticipatamente recedere dal contratto in conformità dell’art. 1899 c.c. secondo il quale, in presenza di uno sconto, l’Assicurato può esercitare la facoltà di recesso soltanto dopo il quinto anno. AVVERTENZE: - Il tasso CVT è definito in funzione dell’area territoriale di residenza del proprietario. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’Intermediario/ Concessionario al quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa. Se il Contraente/Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento fermi le successive scadenze ed il diritto della Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 C.C. Al contratto vengono applicate le seguenti aliquote fiscali: del 13,50% per le garanzie CVT; del 10% per le prestazioni Assistenza; del 12,50% per la garanzia Tutela Legale. |
Rimborso | In caso di vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, con o senza estinzione anticipata del contratto della locazione finanziaria, si determina la cessazione del rischio. In questo caso il Contraente/Assicurato dovrà consegnare la documentazione utile a provare l’evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell’atto di vendita del veicolo). Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del veicolo; l’Impresa rimborsa il premio netto residuo con le seguenti modalità: sinistro con danno totale relativo alle garanzie incendio, furto, collisione, eventi naturali e atti vandalici/sociopolitici: • restituzione del premio della garanzia interessata dal sinistro: il rimborso riguarda la parte di premio netto non goduta a decorrere dall’annualità assicurativa successiva alla data del sinistro totale (esempio: durata contratto 30.6.2021 – 30.6.2023 sinistro avvenuto/denunciato al 30.4.2022, viene rimborsato il premio netto relativo all’anno assicurativo compreso fra il 30.6.2022 ed il 30.6.2023); • restituzione del premio relativo alle altre garanzie: il premio netto è rimborsato in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura. Altri casi: Il premio netto è rimborsato in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura. Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. o il Contraente/Assicurato possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni, da inoltrarsi tramite raccomandata. In caso di recesso esercitato da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo assicurativo non goduto. In caso di recesso del Contraente/Assicurato, in assenza di sinistri liquidati o riservati, l’Impresa restituirà la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte, in presenza invece di sinistri liquidati o riservati, il rimborso, al netto delle imposte, avverrà sulla base di quanto disposto nei paragrafi di cui sopra. |
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? | |
Durata | La presente polizza ha durata annuale o poliennale, non si rinnova tacitamente e cessa di avere efficacia alla sua scadenza; per la prosecuzione della copertura assicurativa è necessario stipulare una nuova polizza. |
Sospensione | Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie. |
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Qualora il contratto preveda la conclusione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto: • di scegliere di ricevere e di trasmettere il Set Informativo e la documentazione di cui al Capo III del Regolamento IVASS n. 40/2018 su supporto cartaceo o su altro supporto durevole; • di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui sopra su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza; • di utilizzare, a seguito della richiesta dell’Impresa di sottoscrivere e ritrasmettere il contratto inviatole, a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole; • nel caso di contratto a distanza tramite Call Center i cui addetti non siano dipendenti dell’impresa, di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione svolta dal Call Center. |
Risoluzione | Il Contraente può chiedere la risoluzione del Contratto nei seguenti casi: • Vendita, demolizione, distruzione, esportazione defintiva, furto o cessazione della circolazione del veicolo assicurato; • In caso di sinistro. |
Il presente contratto è rivolto alla persona fisica o giuridica che ha acquistato un’autovettura ad uso privato o un veicolo commerciale fino a 35 x.xx di pcpc presso il Concessionario aderente all’Accordo Mocauto.
A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?
L’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del veicolo assicurando e le garanzie prescelte.
Costi d’intermediazione: la quota spettante all’Intermediario per il ramo 3 (Corpi Veicoli Terrestri) è pari al 33%, per il ramo 17 (Tutela Legale) è pari al 45%, per il ramo 18 (Assistenza) è pari al 45%, Assistenza a seguito di Furto è pari al 33%.
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni. |
All’IVASS | L’Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell’Impresa potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, - 00000 – Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l’apposito modulo denominato “Allegato 2” (reperibile dal sito xxx.xxxxx.xx, sezione “guida reclami”, “come presentare un reclamo”) corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. - Per le garanzie Incendio e Furto, Eventi naturali, Eventi sociopolitici ed Atti vandalici, Rottura cristalli, Collisione e Kasko: in caso di discordanza sull’entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall’assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l’assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico dell’Impresa e dell’assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà. È possibile in ogni caso rivolgersi all’autorità giudiziaria. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
INDICE
SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI 1
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 4
Art. 1 – Accordo “guida serenamente – mocautogroup” 4
Art. 2 – Modalità di adesione al contratto di assicurazione 4
Art. 3 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifica del rischio 4
Art. 4 – Pagamento del premio e decorrenza della copertura 4
Art. 5 – Validità 4
Art. 6 – Durata del contratto – Senza tacito rinnovo 4
Art. 7 – Validità territoriale 4
Art. 8 – Assicurazione presso diversi assicuratori 4
Art. 9 – Oneri fiscali 4
Art. 10 – Rinvio alle norme di legge 5
Art. 11 – Rivalsa 5
Art. 12 - Facoltà di recesso bilaterale in caso di sinistro 5
Art. 13 – Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione – Cessazione del rischio – non cedibilità e trasferibilità dell’assicurazione 5
Art. 14 – Sospensione in corso di contratto 5
Art. 15 – Vincolo (operante esclusivamente nel caso in cui sul modulo di polizza vengano riportati i dati richiesti) 5
Art. 16 – Foro competente 6
Art. 17 – Forza probatoria del contratto – Forma delle comunicazioni 6
Art. 18 – Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto 6
Art. 19 – Beneficiari 6
Art. 20 – Premi 6
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE 7
CAPITOLO 1 – CORPI VEICOLI TERRESTRI 7
Art. 21 – Oggetto dell’assicurazione 7
Art. 22 – Valore assicurato 7
Art. 23 – Garanzia incendio totale e parziale 7
Art. 24 – Garanzia furto e rapina totali e parziali con scoperto 7
Art. 24 Bis – Estensione della garanzia furto e incendio agli apparecchi audiofonovisivi 8
Art. 24 Ter – Ricorso terzi da incendio 8
Art. 25 – Garanzie eventi naturali, atti vandalici ed eventi sociopolitici 8
Art. 26 – Garanzia rottura cristalli 8
Art. 27 – Garanzia collisione 9
Art. 28 – Garanzia kasko 9
Art. 29 – Limiti di indennizzo 9
Art. 30 – Esclusioni valide per il presente capitolo 9
Art. 31 – Scoperti e franchigie 12
Art. 32 – Recuperi – Ritrovamento del veicolo rubato 13
Art. 33 – Riparazione del veicolo 13
Art. 34 – Determinazione dell’ammontare del danno 13
Art. 35 - Modifiche delle garanzie 14
CAPITOLO 2 – TUTELA LEGALE 14
Art. 36 – Oggetto dell’assicurazione 14
Art. 37 - Esclusioni 14
Art. 38 – Limiti territoriali 14
Art. 39 – Coesistenza con assicurazioni di responsabilità civile 15
Art. 40 – Insorgenza del sinistro – decorrenza della garanzia 15
Art. 41 – Gestione del sinistro 15
Art. 42 – Scelta del legale 15
Art. 43 – Responsabilità pre-contrattuali 15
Art. 44 – Anticipo indennizzi 15
Art. 45 – Recupero di somme 15
Art. 46 – Verifiche e controlli 15
Art. 47 – Rinvio alle norme di legge 16
Art. 48 – Xxxxxx assicurati 16
Art. 49 – Xxxxxx esclusi 16
Art. 50 – Limiti territoriali per vertenze connesse alla circolazione dei veicoli 16
CAPITOLO 3 – ASSISTENZA 16
Art. 51 – Garanzia assistenza 16
Art. 52 – App con Nobis 20
Art. 53 – Esclusioni relative alle prestazioni di assistenza 21
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO 23
Art. 54 – Denuncia del sinistro – obblighi in caso di sinistro 23
Art. 55 - Pagamento dell’indennizzo 24
Art. 56 - Controversie – Arbitrato irrituale 24
ALLEGATO N. 1 - SCOPERTI E FRANCHIGIE 26
APPENDICE NORMATIVA 32
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016 / 679 (GDPR) 34
SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all’interno polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati, all’interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.
ACCESSORI/OPTIONAL: dotazioni stabilmente fissate al veicolo;
ADDETTO/I: Titolare, socio/i, dipendente, i familiari collaboratori, agenti e rappresentanti, consulenti, procuratori; AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l’Impresa può richiedere l’adeguamento del premio o recedere dal contratto; ALIENAZIONE DEL VEICOLO: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo, come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte;
APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI: a questa categoria appartengono gli apparecchi radio, i televisori, i lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefoni, i navigatori satellitari, gli impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili. Sono assicurati solo se ad installazione fissa;
ARBITRATO: clausola con la quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l’Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di vertenze concernenti l’interpretazione o l’esecuzione del contratto, rimettendo la decisione della medesima vertenza ad arbitri;
ASSICURAZIONE: insieme di garanzie prestate all’assicurato tramite la polizza;
ATTO DI DANNEGGIAMENTO VOLONTARIO (C.D. XXXX XXXXXXXXX/SOCIOPOLITICO): Gesto di ottusa malvagità, fine a sé stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa;
AZIONE DEL FULMINE: l’effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell’atmosfera; BENEFICIARIO: titolare dei diritti derivanti dalla copertura assicurativa (Contraente/Assicurato); C.D.A.: Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni private);
C.D.S.: Codice della Strada;
C.Q.C.: carta di Qualificazione del Conducente ai sensi della Direttiva 2003/59/CE e successive modifiche;
CARTA VERDE: certificato Internazionale di Assicurazione veicoli a motore rilasciata per la circolazione negli Stati esteri in essa indicati;
CEDENTE: persona che trasferisce ad altra la titolarità del contratto di assicurazione, se previsto dalle relative Condizioni di Assicurazione;
CENTRI CONVENZIONATI/STRUTTURE CONVENZIONATE: la carrozzeria/officina che ha sottoscritto specifica convenzione con l’Impresa;
CERCHIO: parte metallica (lamiera/lega) di una ruota che assicura il collegamento tra il mozzo e lo pneumatico; CESSIONARIO: soggetto che acquista dal cedente la titolarità del contratto di assicurazione se previsto dalle relative Condizioni di Assicurazione;
CIRCOLAZIONE: movimento, fermata e sosta del veicolo;
CLIENTE: i clienti del concessionario;
CODICE DELLE ASSICURAZIONI: Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 “Codice delle assicurazioni private” e sue successive modifiche ed integrazioni;
CONCESSIONARIO: viene così convenzionalmente definito un soggetto operante nel ramo della commercializzazione dei veicoli che ha stretto un accordo di distribuzione di prodotti assicurativi descritti nel presente Set Informativo; CONCORRENZA: (fino alla concorrenza) raggiungimento;
CONDUCENTE: la persona fisica che pone in circolazione il veicolo;
CONTRAENTE/ASSICURATO: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, nel caso di specie i proprietari dei veicoli acquistati presso un concessionario della rete Mocauto, ed è il destinatario delle prestazioni assicurative;
COSE: gli oggetti materiali e/o animali;
DANNO: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose;
DANNO EXTRACONTRATTUALE: danno conseguente a fatto illecito; non presume l’esistenza di alcun rapporto contrattuale; DEGRADO/DEPREZZAMENTO: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all’uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo;
DEMOLIZIONE: messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione;
DENUNCIA SINISTRO: comunicazione verbale o scritta dell’accadimento di un evento che danneggi o coinvolga il veicolo assicurato che attiva validamente il processo di liquidazione del danno da parte di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.; DIRITTO REALE: diritto che attribuisce al titolare la disponibilità di un determinato bene (disponibilità piena nel caso di diritto di proprietà ovvero disponibilità limitata nel caso di diritto di usufrutto) e conseguenti oneri, imponendo il dovere per i terzi di non turbare l’esercizio dello stesso;
DISTRUZIONE: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto;
ESCLUSIONI: situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l’Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative;
FRANCHIGIA: la franchigia rappresenta una cifra fissa espressa in Euro, che rimane a carico dell’assicurato e viene applicata sull’ammontare del danno;
FURTO: il reato previsto dall’Art.624 del Codice Penale commesso da chiunque sottrae il bene assicurato a colui che lo detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri;
ILLECITO AMMINISTRATIVO DEPENALIZZATO: fatto che per la legge non costituisce più reato e che si estingue con il pagamento di una somma di danaro alla Pubblica Amministrazione;
IMPRESA ASSICURATRICE/IMPRESA: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;
IMPUTAZIONE COLPOSA: per reato commesso con negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza leggi e regolamenti (artt. 42 e 43 Codice Penale);
IMPUTAZIONE DOLOSA: per reato volontariamente commesso (artt. 42 e 43 Codice Penale);
INCENDIO: autocombustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e auto propagarsi;
INCIDENTE: qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale - collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada - che provochi all’autoveicolo danni tali da determinarne l’immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l’Assicurato;
INDENNIZZO: l’importo dovuto da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. all’assicurato in caso di sinistro ai sensi delle Condizioni di assicurazione;
LOCATARIO: l’utilizzatore di un Veicolo affidatogli in base a un contratto di locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione;
MASSIMALE: limite economico massimo entro il quale l’Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
MEDIAZIONE: istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e s.m.i., per la composizione tra soggetti privati dei conflitti relativi a “diritti disponibili”;
MODULO DI POLIZZA: documento sottoscritto dal Contraente/Assicurato attestante il perfezionamento del vincolo contrattuale;
PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO: caratteristica utilizzata per individuare la tipologia di veicolo commerciale che rientra nelle previsioni dell’accordo – abbreviata anche in “pcpc”;
PERDITA TOTALE: il furto totale senza ritrovamento, l’incendio totale e i danni parziali in caso di riparazione antieconomica, ovvero quando il valore del danno supera L’85% del valore del veicolo;
POLIZZA: documento che prova l’esistenza del contratto di assicurazione;
PREMIO: l’importo complessivamente dovuto dal Contraente/assicurato a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.; PRESTAZIONE: per la garanzia Assistenza Stradale è l’aiuto che, in caso di sinistro, l’Impresa deve fornire all’Assicurato, nel momento del bisogno, tramite la Struttura Organizzativa;
PREZZO D’ACQUISTO: il prezzo che risulta dalla fattura di acquisto del veicolo assicurato;
PROPORZIONALE: (regola proporzionale) se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte;
PROCEDIMENTO PENALE: inizia con la contestazione di una presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona, di norma attraverso l’informazione di garanzia;
PROPRIETARIO: l’intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
QUIETANZA: ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dall’Impresa;
QUOTAZIONE: quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data;
RAPINA: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto;
REATO: violazione di norme penali distinte a seconda della specie di pena prevista dall’ordinamento (art. 17 c.p.):
⮚ DELITTO = violazione per la quale è prevista la pena dell’ergastolo, della reclusione e della multa;
⮚ CONTRAVVENZIONE = violazione per la quale è prevista la pena dell’arresto e dell’ammenda;
RELITTO: ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso;
REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA: sanzione amministrativa accessoria adottata dall’Autorità Competente che comporta la indisponibilità definitiva del documento di guida;
RISCHIO: eventualità sfavorevole legata all’attività umana o alla vita delle persone;
RISOLUZIONE: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge;
RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA prevede la effettiva indisponibilità del documento di guida da parte del suo titolare. Viene operato dall’Agente accertatore, nell’ipotesi di violazione di norma del CdS oppure quale conseguenza dell’ordinanza prefettizia di sospensione;
RIVALSA: (azione di rivalsa) diritto dell’Impresa di richiedere all’assicurato il rimborso di quanto pagato a terzi, nei casi previsti dal contratto;
SANZIONE AMMINISTRATIVA: provvedimento dell’Autorità Amministrativa conseguente alla violazione di disposizioni generali;
⮚ PECUNIARIA: pagamento di una somma di danaro;
⮚ ACCESSORIA: sanzioni diverse, quali la sospensione, revoca, destituzione, confisca, sequestro, fermo o blocco;
SATELLITARE: impianto elettronico di localizzazione del veicolo ad emissione d’onda;
SCOPERTO: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell’assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza;
SINISTRO: verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA: sanzione amministrativa accessoria prevista dal Codice della Strada che comporta la indisponibilità temporanea del documento di guida, a seguito di incidente stradale quando il Prefetto ritenga sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità a carico del conducente, oppure per violazioni di norme del CdS;
SPESE DI GIUSTIZIA PENALE: spese del procedimento, dovute allo stato dal condannato (art. 535 c.p.p. comma 1);
SPESE DI SOCCOMBENZA: spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile;
STRUTTURA ORGANIZZATIVA: la struttura dell’Impresa costituita da tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza;
SOMMA ASSICURATA: l’importo, indicato sul Modulo di polizza, che rappresenta il limite massimo dell’indennizzo contrattualmente stabilito;
SURROGAZIONE: principio per il quale l’Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell’assicurato verso i responsabili;
TERZI: persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione. Di norma non rivestono qualifica di terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato nonché qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia;
b) i dipendenti dell’assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
TRANSAZIONE: accordo con il quale le parti, mediante reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia o prevengono l’insorgere della stessa;
TRATTAZIONE STRAGIUDIZIALE: tutta l’attività che precede o viene esperita in sede diversa dal giudizio, volta al componimento del contenzioso evitando il ricorso al Giudice;
VALORE ASSICURATO: convenzionalmente corrisponde al prezzo riportato nella fattura d’acquisto del veicolo oggetto dell’assicurazione, compreso il dettagliato valore di accessori, optional e apparecchi audiofonovisivi, al netto dello sconto commerciale praticato e delle spese riguardanti l’immatricolazione/voltura del veicolo (c.d. spese di “messa in strada”); VALORE COMMERCIALE/VALORE DI MERCATO: prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il veicolo ad una certa data, rilevabile dalle riviste di riferimento previste dal contratto;
VALORE INTERO: forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta per l’intero loro valore; se risulti limitata ad un valore inferiore, l’assicurato, in caso di sinistro, dovrà sostenere una parte proporzionale dei danni;
VEICOLO NUOVO: veicolo di prima immatricolazione o km zero e demo, purché con prima immatricolazione al Concessionario e con passaggio di proprietà entro 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione;
VEICOLO USATO: veicolo che non ricade nella definizione di veicolo nuovo;
VERTENZA AMMINISTRATIVA: contenzioso in cui una delle due Parti è lo Stato o un Ente Pubblico, la cui decisione può essere demandata in sede giudiziale, ad esempio, all’Autorità Amministrativa competente quale il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) o il Consiglio di Stato;
VERTENZA CONTRATTUALE: controversia inerente l’esistenza, l’interpretazione, la validità o l’esecuzione di xxxxx, accordi, contratti conclusi tra le Parti, anche verbalmente, con conseguente inadempimento delle relative obbligazioni;
VITA PRIVATA: attività extraprofessionale.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.
Il Rappresentante legale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Condizioni di Assicurazioni Guida Serenamente 1, Mod. GUS.2019.001-2020.001 ed. 2020-08 Ultimo aggiornamento 01/08/2020
In questa sezione il Contraente/Assicurato trova le norme che regolano il rapporto tra l’Impresa ed il Contraente/ Assicurato medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti.
Art. 1 – ACCORDO “GUIDA SERENAMENTE – MOCAUTOGROUP”
Il presente contratto di assicurazione è riservato agli acquirenti di autovetture ad uso privato o di veicoli commerciali fino a 35 x.xx di peso complessivo a pieno carico (di seguito: il veicolo) acquistati presso un concessionario della rete Mocauto (di seguito: il Concessionario), individuato in polizza e che ha sottoscritto l’Accordo “Guida Serenamente – Mocauto Group”.
Sono esclusi dalla garanzia:
- veicoli di tipologia diversa da quella sopraindicata (esempio: veicoli a noleggio con e senza conducente, taxi, veicoli ad uso pubblico);
- veicoli non acquistati presso un concessionario della rete Mocauto.
Art. 2 – MODALITÀ DI ADESIONE AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Per aderire al presente contratto è necessario:
a) aver acquistato un’autovettura ad uso privato o un veicolo commerciale fino a 35 x.xx di pcpc, presso il Concessionario aderente all’Accordo Mocauto;
b) sottoscrivere il contratto;
c) pagare il premio assicurativo al Concessionario/Intermediario.
Art. 3 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICA DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti all’Impresa, possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 c.c.).
Art. 4 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA COPERTURA
L’assicurazione ha effetto dalla data indicata sul Modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento del premio. Se il Contraente/Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se sia stato concesso in due o più rate, come stabilito nel contratto e fermo il disposto di cui all’articolo 1901 Codice Civile.
In caso di frazionamento del premio può essere previsto un aumento di premio nella misura indicata nel contratto.
I premi devono essere pagati, per tramite del Contraente/Assicurato, all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure direttamente all’Impresa.
Art. 5 – VALIDITÀ
Il rapporto assicurativo è regolato dalle presenti Condizioni di assicurazione e dal Modulo di polizza.
Art. 6 – DURATA DEL CONTRATTO – SENZA TACITO RINNOVO
Il presente contratto di assicurazione ha la durata annuale o poliennale risultante dal Modulo di polizza, non si rinnova tacitamente ed alla scadenza cessa di avere efficacia. Per la prosecuzione della copertura assicurativa è necessario stipulare una nuova polizza. Nel corso della sua validità la polizza non può essere trasferita su altro veicolo, né modificata relativamente alle garanzie pattuite. Non è inoltre prevista la sospensione in corso di contratto.
Art. 7 – VALIDITÀ TERRITORIALE
Salvo quanto eventualmente previsto dalle singole garanzie pattuite, le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e di Andorra.
Art. 8 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto all’Impresa l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 Codice Civile.
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l’assicurato la decadenza del diritto all’indennizzo. È facoltà dell’assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
Art. 9 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali, quelli stabiliti dalle norme legislative nonché quelli relativi all’esecuzione del presente contratto sono a carico del Contraente/Assicurato.
Art. 10 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.
Art. 11 – RIVALSA
Non sono previste rivalse.
Art. 12 - FACOLTÀ DI RECESSO BILATERALE IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, l’Impresa o il Contraente/Assicurato possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni, da inoltrarsi tramite raccomandata o mediante PEC. In caso di recesso esercitato dall’Impresa, quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo assicurativo non goduto. In caso di recesso del Contraente/Assicurato, in assenza di sinistri liquidati o riservati, l’Impresa restituirà la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte; in presenza invece di sinistri liquidati o riservati, il rimborso, al netto delle imposte, avverrà sulla base di quanto disposto dal successivo Art. 13.
Art. 13 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE – CESSAZIONE DEL RISCHIO – NON CEDIBILITA’ E TRASFERIBILITÀ DELL’ASSICURAZIONE
In caso di vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, con o senza estinzione anticipata dell’eventuale contratto della locazione finanziaria, si determina la cessazione del rischio.
In questo caso il Contraente/Assicurato dovrà consegnare la documentazione utile a provare l’evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell’atto di vendita del veicolo).
Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del veicolo; l’Impresa rimborsa il premio netto residuo con le seguenti modalità:
a) sinistro con danno totale relativo alle garanzie incendio, furto, collisione, eventi naturali e atti vandalici/sociopolitici:
• restituzione del premio della garanzia interessata dal sinistro: il rimborso riguarda la parte di premio netto non goduto a decorrere dall’annualità assicurativa successiva alla data del sinistro totale (esempio: durata contratto 30.6.2021 – 30.6.2023 sinistro avvenuto/denunciato al 30.4.2022, viene rimborsato il premio netto relativo all’anno assicurativo compreso fra il 30.6.2022 ed il 30.6.2023);
• restituzione del premio relativo alle altre garanzie: il premio netto è rimborsato in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura.
b) altri casi:
Il premio netto è rimborsato in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura.
Art. 14 – SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO
Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.
Art. 15 – VINCOLO (operante esclusivamente nel caso in cui sul Modulo di polizza vengano riportati i dati richiesti).
a) per i veicoli locati in leasing
Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà dell’Ente vincolatario ed immatricolato al PRA a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente/Assicurato sino alla data di scadenza del vincolo indicata sul Modulo di polizza, l’Impresa si impegna nei confronti dell’Ente vincolatario stesso:
• a comunicare all’Ente vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
• a comunicare all’Ente vincolatario, con lettera raccomandata, il ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, non appena ne abbia conoscenza, nonché l’eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.
Resta inteso che l’Impresa potrà dare regolare disdetta della polizza da inoltrarsi al Contraente/Assicurato ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente all’Ente vincolatario con lettera raccomandata. Resta inoltre inteso che, in caso di danni al veicolo assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l’indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell’art. 1891 secondo comma del Codice Civile, corrisposto
all’Ente vincolatario nella sua qualità di proprietario di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. Il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto fino alla data di scadenza del leasing indicata nel Modulo di polizza, salvo che l’Impresa non riceva autorizzazione in tal senso dall’Ente vincolatario.
b) per veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell’Ente finanziatore. La presente polizza è vincolata sino alla data indicata sul Modulo di polizza e pertanto l’Impresa si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:
• comunicare all’Ente finanziatore ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
• comunicare all’Ente finanziatore, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, non appena ne abbia conoscenza, nonché l’eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo;
• non pagare, in caso di danni al veicolo assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l’indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell’Ente finanziatore e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest’ultimo l’indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l’Ente finanziatore è fin d’ora autorizzato dal contraente/assicurato.
Il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto fino alla data di scadenza del vincolo indicata nel Modulo di polizza, salvo che l’Impresa non riceva autorizzazione in tal senso dall’Ente finanziatore.
Art. 16 – FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l’esecuzione e/o l’interpretazione del presente contratto, l’Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza o Sede Legale del Contraente/Assicurato, in alternativa saranno osservate le norme previste dal Codice di Procedura Civile.
Art. 17 – FORZA PROBATORIA DEL CONTRATTO – FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Il Modulo di polizza firmato è il solo documento che attesta le condizioni regolatrici dei rapporti tra le Parti.
Le comunicazioni che il Contraente/Assicurato intende effettuare durante il corso del contratto assicurativo devono essere fatte con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Tecnica dell’Impresa Assicuratrice.
Art. 18 – PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
Art. 19 – BENEFICIARI
Beneficiario delle prestazioni assicurative è l’Assicurato o gli aventi diritto di quest’ultimo (eredi legittimi o testamentari). Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del codice civile, le parti pattuiscono che l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’Impresa abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.
Art. 20 – PREMI
Il premio da corrispondere all’Impresa viene calcolato su base territoriale, a seconda della provincia di residenza del proprietario del veicolo assicurato o, nel caso di locazione finanziaria, in base alla provincia di residenza del Locatario, in funzione della classe di rischio e del valore del veicolo da assicurare per quanto riguarda le coperture Corpi Veicolo Terrestri, cui sono sommati i premi annui ad importo fisso dell’assistenza a seguito di furto e dei cristalli.
La tariffa è determinata applicando alle annualità successive alla prima le riduzioni tariffarie che comprendono sia il degrado del bene assicurato in misura pari al 90% che lo sconto applicato, ai sensi dell’art. 1899 c.c., in misura del 10% in conseguenza della rinuncia della facoltà di recesso dell’assicurato.
L’Assicurato non potrà perciò anticipatamente recedere dal contratto in conformità dell’art. 1899 c.c. secondo il quale, in presenza di uno sconto, l’Assicurato può esercitare la facoltà di recesso soltanto dopo il quinto anno.
AVVERTENZE:
– Il tasso CVT è definito in funzione dell’area territoriale di residenza del proprietario del veicolo assicurato.
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE
Questa sezione è suddivisa in 3 capitoli principali (Corpi Veicoli Terrestri – Tutela Legale – Assistenza Stradale (a), Assistenza Sanitaria (b) ed Assistenza a seguito di Furto del Veicolo (c)) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.
Le garanzie previste nel presente contratto sono commercializzate secondo le combinazioni qui di seguito dettagliate:
• “Pacchetto Easy” con all’interno le garanzie Incendio totale e parziale, Furto totale e Ricorso Terzi da Incendio;
• “Pacchetto Light” con all’interno le garanzie Incendio totale e parziale, Furto totale e parziale, Ricorso Terzi da Incendio e Assistenza a seguito di Furto;
• “Pacchetto Full” con all’interno le garanzie Incendio totale e parziale, Furto totale e parziale, Ricorso Terzi da Incendio, Eventi Naturali, Atti Vandalici, Cristalli, Assistenza a seguito di Furto, Assistenza Stradale e Sanitaria e Tutela Legale;
• “Pacchetto Total” con all’interno le garanzie Incendio totale e parziale, Furto totale e parziale, Ricorso Terzi da Incendio, Eventi Naturali, Atti Vandalici, Cristalli, Assistenza a seguito di Furto, Assistenza Stradale e Sanitaria, Collisione (non concedibile su marca Smart) e Tutela Legale;
• “Pacchetto Vip” con all’interno le garanzie Incendio totale e parziale, Furto totale e parziale, Ricorso Terzi da Incendio, Eventi Naturali, Atti Vandalici, Cristalli, Assistenza a seguito di Furto, Assistenza Stradale e Sanitaria, Kasko (non concedibile su marca Smart) e Tutela Legale.
Le garanzie sono operanti solo se richiamate sul Modulo di Polizza.
CAPITOLO 1 – CORPI VEICOLI TERRESTRI
La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sul Modulo di Polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Art. 21 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti determinati dagli eventi previsti dalle singole garanzie nei limiti dei capitali e dei massimali previsti. L’operatività delle varie garanzie deve risultare dal Modulo di polizza; quelle non indicate sono escluse. L’Impresa si impegna a prestare a valore intero le garanzie sotto precisate per ogni singolo rischio ed ha facoltà di riparare/ ripristinare le cose oggetto del sinistro o provvedere ad un indennizzo in denaro.
Art. 22 – VALORE ASSICURATO
Alla stipula della polizza, il valore iniziale assicurato sulla base del quale viene determinato il premio, deve corrispondere al prezzo riportato nella fattura d’acquisto del veicolo oggetto dell’assicurazione, compreso il dettagliato valore di accessori, optional e apparecchi audiofonovisivi, al netto dello sconto commerciale praticato e delle spese riguardanti l’immatricolazione/ voltura del veicolo (c.d. spese di “messa in strada”).
Art. 23 – GARANZIA INCENDIO TOTALE E PARZIALE
Sono indennizzabili i danni subiti dal veicolo assicurato - escluse le cose trasportate - a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione o di scoppio, compresi quelli prodotti dall’impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido.
Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:
- gli optional e gli accessori, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione del prezzo di listino, dalla casa costruttrice o dal Concessionario.
- gli apparecchi audiofonovisivi di serie e quelli non di serie installati dalla casa costruttrice o dal Concessionario.
I predetti optional/accessori e/o apparecchi audiofonovisivi la cui installazione determini un aumento del prezzo di listino sono compresi in garanzia a patto che essi siano specificamente indicati nella fattura di acquisto del veicolo ed il loro valore compreso in quello assicurato.
Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico). Art. 24 – GARANZIA FURTO E RAPINA TOTALI E PARZIALI CON SCOPERTO
In caso di furto o rapina tentati o consumati, è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal contratto, la perdita totale del veicolo o di sue singole parti. Sono altresì inclusi nella garanzia:
- gli optional e gli accessori, ovvero le dotazioni di serie stabilmente fissate al veicolo – esclusi gli apparecchi audiofonovisivi regolamentati dal successivo Art. 24 BIS “Estensione della garanzia furto e incendio agli apparecchi audiofonovisivi” – fornite ed installate, senza maggiorazione del prezzo di listino, dalla casa costruttrice o dal Concessionario;
- gli optional e gli accessori, ovvero le dotazioni non di serie stabilmente fissate al veicolo, installate dalla casa costruttrice o dal Concessionario, a patto che detti elementi siano specificamente indicati nella fattura di acquisto del veicolo e, conseguentemente, il loro valore sia compreso in quello assicurato.
Sono inoltre assicurati:
- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all’impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
- i danni subiti dal veicolo, materiali e diretti, conseguenti al tentativo di furto.
Non sono compresi nella garanzia i danni causati da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico). In caso di sinistro rimane a carico dell’assicurato lo scoperto previsto dal contratto e/o il relativo minimo.
Si invita a prestare particolare attenzione al fatto che, in caso di sinistro che abbia causato la perdita del veicolo per danno totale, qualora l’assicurato acquisti un nuovo veicolo presso il Concessionario che ha emesso il contratto, lo scoperto sarà applicato in forma ridotta (vedi anche Art. 54 “Denuncia del sinistro – Obblighi in caso di sinistro”).
Art. 24 BIS – ESTENSIONE DELLA GARANZIA FURTO E INCENDIO AGLI APPARECCHI AUDIOFONOVISIVI
Ove si verifichi un evento coperto dalla presente garanzia “incendio e furto” e relativo al veicolo assicurato, verranno indennizzati anche i danni subiti dagli:
- apparecchi audiofonovisi ad installazione fissa di serie quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefoni, i navigatori satellitari, gli impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, installate dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino, a patto che il loro valore sia compreso in quello assicurato;
- apparecchi audiofonovisivi ad installazione fissa non di serie quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefoni, i navigatori satellitari, gli impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, installati dalla casa costruttrice o dal Concessionario con l’applicazione di un aumento del prezzo di listino, a patto che gli stessi siano specificamente indicati nella fattura di acquisto del veicolo ed il loro valore sia compreso in quello assicurato.
Art. 24 TER – RICORSO TERZI DA INCENDIO
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 23 “Garanzia incendio totale e parziale”:
nei casi di responsabilità civile dell’assicurato, l’assicurazione viene prestata per i danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei terzi in conseguenza di incendio del veicolo descritto in polizza ed esplosione e/o scoppio del carburante del veicolo stesso; la garanzia opera, entro il limite massimo di € 200.000,00 indipendentemente dalla natura e dal numero dei danneggiati, sempre che il veicolo non si trovi in circolazione o sia oggetto di operazioni di carico o scarico.
A parziale deroga di quanto previsto dal successivo Art. 30, al sottopunto “Esclusioni, per le quali l’assicurazione non opera, specifiche per le garanzie Incendio, Furto e Rapina”, la garanzia incendio è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell’Ordine, risse.
La garanzia Ricorso Terzi da Incendio non prevede alcuno scoperto a carico dell’Assicurato.
Art. 25 – GARANZIE EVENTI NATURALI, ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI
L’Impresa indennizza, entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato provocati da:
– atti di danneggiamento volontario (c.d. xxxx xxxxxxxxx);
– grandine;
– trombe d’aria, tempeste ed uragani;
– alluvioni, inondazioni;
– allagamenti purché determinati da alluvioni o straripamento di corsi d’acqua;
– frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, purché non derivanti da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche.
In caso di sinistro rimane a carico dell’Assicurato lo scoperto previsto dal contratto e/o il relativo minimo.
Si invita a prestare particolare attenzione al fatto che, in caso di sinistro che abbia causato la perdita del veicolo per danno | |
totale, qualora l’assicurato acquisti un nuovo veicolo presso il Concessionario che ha emesso il contratto, | lo scoperto sarà |
applicato in forma ridotta (vedi anche successivo Art. 54 “Denuncia del sinistro – Obblighi in caso di sinistro”). |
Art. 26 – GARANZIA ROTTURA CRISTALLI
L’Impresa assicura i cristalli del veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale od a fatto involontario di terzi; sono esclusi i danni da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).
Non sono indennizzabili le rigature, le segnature, le screpolature e simili, né i danni provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli; sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.
La garanzia opera con il limite massimo di indennizzo di € 800,00 per evento.
È previsto uno scoperto pari al 20% dell’ammontare del danno (entro il limite massimo indicato in polizza) che si applica anche nel caso di sinistro con danno inferiore al limite massimo di indennizzo.
In altri termini:
• se il danno - detratto lo scoperto - risulta pari o superiore al limite massimo di indennizzo, si procede alla liquidazione di quest’ultimo;
• se il danno - detratto lo scoperto - risulta inferiore al limite massimo di indennizzo, l’importo da liquidare è dato dall’ammontare del danno meno l’applicazione dello scoperto del 20%.
Il limite massimo di indennizzo si intende per ogni evento, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati e previa esibizione di fattura.
Se l’assicurato opta per la gestione del sinistro (riparazione o sostituzione del/dei cristallo/i) tramite i riparatori cristalli convenzionati con l’Impresa, l’applicazione dello scoperto di cui sopra avverrà nel seguente modo:
• riparazione del/dei cristallo/i: nessuno scoperto;
• sostituzione del/dei cristallo/i: nessuno scoperto a condizione che l’intervento di sostituzione sia stato ritenuto tecnicamente necessario dai tecnici incaricati;
• applicazione dello scoperto del 20% sull’ammontare del danno se la sostituzione – non tecnicamente necessaria a giudizio dei tecnici incaricati – sia stata richiesta esplicitamente dall’assicurato in luogo della riparazione del/dei cristallo/i proposta.
Art. 27 – GARANZIA COLLISIONE
L’Impresa si impegna ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza a seguito di collisione con veicolo identificato.
In ogni caso l’indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, sempre comunque entro il limite del capitale assicurato indicato in polizza, con applicazione della franchigia riportata nella stessa.
L’assicurazione non comprende i danni alle apparecchiature audio-fono-visive quali radio, radiotelefoni, mangianastri, televisori, telefoni cellulari, lettori di compact disc, registratori, amplificatori, diffusori sonori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature del genere, anche se stabilmente fissate sul veicolo.
In caso di sinistro rimane a carico dell’assicurato lo scoperto previsto dal contratto e/o il relativo minimo.
Si invita a prestare particolare attenzione al fatto che, in caso di sinistro che abbia causato la perdita del veicolo per danno totale, qualora l’assicurato acquisti un nuovo veicolo presso il Concessionario che ha emesso il contratto, lo scoperto sarà applicato in forma ridotta (vedi anche art. Denuncia di sinistro e adempimenti).
Art. 28 – XXXXXXXX XXXXX
L’Impresa si impegna a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza verificatisi durante la circolazione a seguito di:
- urto contro corpi, o parti di corpi da questi distaccatisi, mobili od in movimento;
- urto contro ostacoli fissi;
- collisione con corpi mobili od in movimento;
- ribaltamento;
- uscita di strada.
In ogni caso l’indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, sempre comunque entro il limite del capitale assicurato indicato in polizza, ferma restando l’applicazione della franchigia e/o dello scoperto e/o del minimo scoperto riportati nella stessa.
L’assicurazione non comprende i danni alle apparecchiature audio-fono-visive quali radio, radiotelefoni, mangianastri, televisori, telefoni cellulari, lettori di compact disc, registratori, amplificatori, diffusori sonori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature del genere, anche se stabilmente fissate sul veicolo.
In caso di sinistro rimane a carico dell’assicurato lo scoperto previsto dal contratto e/o il relativo minimo.
Si invita a prestare particolare attenzione al fatto che, in caso di sinistro che abbia causato la perdita del veicolo per danno totale, qualora l’assicurato acquisti un nuovo veicolo presso il Concessionario che ha emesso il contratto, lo scoperto sarà applicato in forma ridotta (vedi anche art. Denuncia di sinistro e adempimenti).
Art. 29 – LIMITI DI INDENNIZZO
In ogni caso l’indennizzo non può essere superiore alla somma assicurata.
In caso di danno totale, la somma indennizzabile si intende per sinistro/annualità assicurativa.
Per Somma assicurata si intende il prezzo riportato nella fattura d’acquisto del veicolo oggetto dell’assicurazione, compreso il dettagliato valore di accessori, optional e apparecchi audiofonovisivi, al netto dello sconto commerciale praticato e delle spese riguardanti l’immatricolazione/voltura del veicolo (c.d. spese di “messa in strada”).
Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo assicurato in occasione della riparazione.
Art. 30 – ESCLUSIONI VALIDE PER IL PRESENTE CAPITOLO
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:
• danni, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, causati da incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
• scioperi, sommosse, tumulti popolari;
• coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
• confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
• atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
• viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
• trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura e/o calamità naturali di qualsiasi genere, dichiarati o meno tali dalle Autorità;
• esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
• materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
• inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
• dolo o colpa grave dell’Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
• atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
• abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
• infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
• suicidio o tentativo di suicidio;
• Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
• guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
• epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
• quarantene;
• partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e così come dalla circolazione su strade diverse da quelle pubbliche.
Esclusioni, per le quali l’assicurazione non opera, specifiche per le garanzie Incendio, Furto e Rapina:
• dolo o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell’assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
• appropriazione indebita;
• partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
• guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);
• tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell’Ordine, risse, limitatamente alla garanzia furto;
• movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti;
• semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, aspirazione di acqua nel motore;
• rischio atomico (trasformazione dell’atomo e/o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche).
Per i veicoli con antifurto satellitare, la garanzia furto, a seguito di perdita totale del veicolo, opera con lo scoperto pari al 25% dell’ammontare del danno – che si applica in sostituzione degli altri scoperti eventualmente indicati dal contratto nonché di quelli previsti all’ articolo “Scoperti in caso di sinistro” – nei casi di:
- installazione dell’antifurto senza attivazione dell’abbonamento ai servizi di sicurezza (se previsto) valido per la durata del rapporto di assicurazione;
- mancata consegna in agenzia della documentazione tecnica di installazione e funzionamento dell’impianto;
- mancato allarme, salvo il caso di assenza di campo della rete GSM;
- guasto dell’impianto; l’Impresa va informata tramite fax del guasto e del tempo necessario alla riparazione.
Il periodo della riparazione è equiparato al guasto agli effetti dello scoperto.
Esclusioni, per le quali l’assicurazione non opera, specifiche per le garanzie Eventi Naturali, Atti Vandalici e Sociopolitici:
• dolo dell’assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
• danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;
• partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
• guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
• tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, atti di terrorismo;
• sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
• allagamenti non determinati da alluvioni o straripamento di corsi d’acqua;
• danneggiamenti dovuti ad aspirazione di acqua nel motore;
• danni causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d’aria, tempeste ed uragani;
• caduta neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d’aria, tempeste ed uragani;
• movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;
• rischio atomico (trasformazione dell’atomo e/o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche).
In generale sono esclusi tutti i danni che non siano conseguenza diretta degli eventi garantiti in polizza.
Salvo il caso di danno totale al veicolo, è sempre escluso il danno alle coperture rimovibili (teloni) eventualmente in dotazione.
Esclusioni, per le quali l’assicurazione non opera, specifiche per la garanzia Collisione:
• dolo dell’assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
• partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
• guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
• tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario;
• movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d’aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
• ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L’esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell’ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa;
• circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata. L’esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell’ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa;
• utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose , salvo che l’assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto. L’esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell’ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa;
• traino attivo o passivo, da xxxxxxx a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all’impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento;
• danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate;
• circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall’asfaltatura o meno del fondo stradale.
• atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).
Inoltre la garanzia non opera per i danni:
• subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale); limitatamente ai danni ai cerchi, gli stessi saranno indennizzati in caso risulti danneggiata, nello stesso sinistro, altra parte del veicolo assicurato esclusi gli pneumatici;
• subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
• causati da aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
• subiti da accessori/optional non dichiarati in polizza e non stabilmente incorporati nel veicolo.
Esclusioni, per le quali l’assicurazione non opera, specifiche per la garanzia Kasko:
• dolo dell’assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
• partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
• guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
• tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario;
• movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d’aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
• ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L’esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell’ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa;
• circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata. L’esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell’ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa;
• utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l’assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto. L’esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell’ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa;
• traino attivo o passivo, da xxxxxxx a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all’impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento;
• danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate;
• circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall’asfaltatura o meno del fondo stradale.
• atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).
Inoltre la garanzia non opera per i danni:
• subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale); limitatamente ai danni ai cerchi, gli stessi saranno indennizzati in caso risulti danneggiata, nello stesso sinistro, altra parte del veicolo assicurato esclusi gli pneumatici;
• subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
• causati da aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
• subiti da accessori/optional non dichiarati in polizza e non stabilmente incorporati nel veicolo.
Esclusioni, per le quali l’assicurazione non opera, specifiche per la garanzia Rottura Cristalli:
• sono esclusi i danni da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);
• sono escluse le rigature, le segnature, le screpolature e simili;
• sono esclusi i danni provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli;
• sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.
Art. 31 – SCOPERTI E FRANCHIGIE
L’entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alla modalità di liquidazione/riparazione (utilizzo o non utilizzo dell’opzione di rimpiazzo o delle strutture convenzionate con l’Impresa) scelta dall’Assicurato oltre che dalla provincia di residenza dell’Assicurato stesso.
Gli scoperti e le franchigie per le garanzie qui di seguito indicate operano come segue:
• GARANZIE INCENDIO TOTALE E PARZIALE, FURTO E RAPINA TOTALI E PARZIALI, ESTENSIONE AGLI APPARECCHI AUDIOFONOVISIVI
Determinazione dello scoperto:
1. Danno totale senza riacquisto: lo scoperto indicato in polizza è da intendersi relativo al caso di danno totale subito dal veicolo assicurato a seguito di evento previsto dalla presente garanzia.
2. Danno totale con riacquisto: qualora, in caso di danno totale subito dal veicolo assicurato a seguito di evento previsto dalla presente garanzia, l’Assicurato acquisti un nuovo veicolo presso il Concessionario che ha emesso la polizza, lo scoperto per danni totali indicato in contratto verrà ridotto di 10 punti percentuali per le province di Milano, Monza Brianza e Torino ( es: scoperto per Danno totale senza riacquisto = 20%, in caso di riacquisto viene applicato nella misura del 20% - 10 pp = 10%) e di 5 punti percentuali per le restanti province ( es: scoperto per Danno totale senza riacquisto = 20%, in caso di riacquisto viene applicato nella misura del 20% - 5 pp = 15%).
3. Danno parziale per il solo caso incendio: non si procederà all’applicazione di alcuno scoperto.
4. In ogni caso il minimo scoperto, se applicabile, è quello indicato in polizza.
Per i veicoli con antifurto satellitare rimane a carico dell’assicurato lo scoperto pari al 20% dell’ammontare del danno, in caso di furto totale avvenuto nei seguenti paesi: Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Estonia, Lettonia, Polonia, Bulgaria, Cipro, Malta, Romania.
• RICORSO TERZI DA INCENDIO
La garanzia Ricorso Terzi da Incendio non prevede alcuno scoperto a carico dell’Assicurato.
• GARANZIE EVENTI NATURALI, ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI
1. Danno totale senza riacquisto: lo scoperto indicato in polizza è da intendersi relativo al caso di danno totale subito dal veicolo assicurato a seguito di evento previsto dalla presente garanzia.
2. Danno totale con riacquisto: qualora, in caso di danno totale subito dal veicolo assicurato a seguito di evento previsto dalla presente garanzia, l’Assicurato acquisti un nuovo veicolo presso il medesimo Concessionario presso il quale è stata emessa la polizza, lo scoperto per danni totali indicato in contratto verrà ridotto di 10 punti percentuali (es: scoperto per Xxxxx totale senza riacquisto = 15%, in caso di riacquisto viene applicato nella misura del 15% - 10 pp = 5%).
3. Danno parziale: in caso di danno parziale verrà applicato lo scoperto per danni totali indicato in contratto ridotto di 5 punti percentuali (es: scoperto per Danno totale senza riacquisto = 15%, in caso di riacquisto viene applicato nella misura del 15% - 5 pp = 10%).
4. In ogni caso il minimo scoperto, se applicabile, è quello indicato in polizza.
• GARANZIA COLLISIONE
1. Danno totale senza riacquisto: lo scoperto indicato in polizza è da intendersi relativo al caso di danno totale subito dal veicolo assicurato a seguito di evento previsto dalla presente garanzia.
2. Danno totale con riacquisto: qualora, in caso di danno totale subito dal veicolo assicurato a seguito di evento previsto dalla presente garanzia, l’assicurato acquisti un nuovo veicolo presso il medesimo Concessionario presso il quale è stata emessa la polizza, lo scoperto per danni totali indicato in contratto verrà ridotto di 10 punti percentuali (es: scoperto per Xxxxx totale senza riacquisto = 15%, in caso di riacquisto viene applicato nella misura del 15% - 10 pp = 5%)
3. Danno parziale: in caso di danno parziale verrà applicato lo scoperto per danni totali indicato in contratto ridotto di 5 punti percentuali (es: scoperto per Danno totale senza riacquisto = 15%, in caso di riacquisto viene applicato nella misura del 15% - 5 pp = 10%)
4. In ogni caso il minimo scoperto, se applicabile, è quello indicato in polizza.
• GARANZIA KASKO
1. Danno totale senza riacquisto: lo scoperto indicato in polizza è da intendersi relativo al caso di danno totale subito dal veicolo assicurato a seguito di evento previsto dalla presente garanzia.
2. Danno totale con riacquisto: qualora, in caso di danno totale subito dal veicolo assicurato a seguito di evento previsto dalla presente garanzia, l’assicurato acquisti un nuovo veicolo presso il medesimo Concessionario presso il quale è stata emessa la polizza, lo scoperto per danni totali indicato in contratto verrà ridotto di 10 punti percentuali (es: scoperto per Xxxxx totale senza riacquisto = 15%, in caso di riacquisto viene applicato nella misura del 15% - 10 pp = 5%).
3. Danno parziale: in caso di danno parziale verrà applicato lo scoperto per danni totali indicato in contratto ridotto di 5 punti percentuali (es: scoperto per Danno totale senza riacquisto = 15%, in caso di riacquisto viene applicato nella misura del 15% - 5 pp = 10%).
4. In ogni caso il minimo scoperto, se applicabile, è quello indicato in polizza.
Art. 32 – RECUPERI – RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO
Quando l’assicurato ha notizia del recupero del veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso all’Impresa. Qualora il recupero sia
avvenuto:
• prima della corresponsione dell’indennizzo: l’importo indennizzabile verrà determinato come previsto dai precedenti Artt. 24 “Garanzia furto e rapina totali e parziali con scoperto” e 24 BIS Estensione della garanzia furto e incendio agli apparecchi audiofonovisivi;
• dopo la corresponsione dell’indennizzo, l’assicurato potrà optare se:
a) procedere alla vendita del veicolo tramite l’Impresa;
b) rientrare in possesso del veicolo restituendo all’Impresa l’indennizzo corrisposto (se il veicolo ritrovato è danneggiato, l’Impresa rimborserà contestualmente il danno risarcibile determinato come indicato ai precedenti Artt. 24 “Garanzia furto e rapina totali e parziali con scoperto” e 24 BIS “Estensione della garanzia furto e incendio agli apparecchi audiofonovisivi”).
Art. 33 – RIPARAZIONE DEL VEICOLO
Fatte salve le riparazioni di prima urgenza assolutamente necessarie, l’Assicurato non deve far effettuare alcuna riparazione prima che l’Impresa abbia visionato il veicolo e dato il suo consenso alla riparazione.
L’Impresa, informato l’Assicurato, può far eseguire le riparazioni del veicolo danneggiato in strutture di propria fiducia nonché può disporre la sostituzione delle parti del veicolo che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in alternativa alla liquidazione della somma dovuta ai sensi delle successive clausole.
Art. 34 – DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
Per la determinazione dell’ammontare del danno valgono i criteri di seguito indicati.
• In caso di perdita totale, l’ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali apparecchi audiofonovisivi assicurati avevano al momento del sinistro. Si considera perdita totale un danno superiore al 85% del valore del veicolo. A richiesta dell’Impresa l’assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi a compiere tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall’Impresa stessa.
• In caso di danno parziale, l’ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto al degrado d’uso.
Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture.
L’ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.
Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso ed altri pregiudizi.
Nella determinazione dell’indennizzo si terrà conto dell’incidenza dell’I.V.A., nella misura in cui l’assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.
Se previsto il caso di assicurazione prestata su veicolo locato in leasing, qualora il veicolo venga assicurato IVA compresa, l’imposta verrà riconosciuta nell’indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal conduttore alla data del furto.
Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall’articolo 1907 del Codice Civile.
Inoltre:
• in caso di perdita totale nel caso di autovetture, il valore del veicolo viene determinato in base alla quotazione della rivista “Quattroruote Professional”, riferita al mese di accadimento dell’evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional, accessori e apparecchi audiofonovisivi se assicurati. Qualora “Quattroruote Professional” non riporti la quotazione del veicolo, la stima del valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori, optional e apparecchi audiofonovisivi avevano al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax (Giallo).
A parziale deroga di quanto sopra, in caso di perdita totale del veicolo:
1) nuovo: entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, per i veicoli di nuova immatricolazione, o dalla data di voltura al PRA per i veicoli km zero e demo purché con prima immatricolazione al Concessionario, con passaggio di proprietà entro otto mesi dalla prima immatricolazione, l’indennizzo liquidabile sarà pari al prezzo riportato nella fattura d’acquisto del veicolo oggetto dell’assicurazione, compreso il dettagliato valore di accessori, optional e apparecchi audiofonovisivi, al netto dello sconto commerciale praticato e delle spese riguardanti l’immatricolazione/voltura del veicolo (c.d. spese di “messa in strada”).
2) usato: entro sei mesi dalla data di voltura al PRA l’indennizzo liquidabile sarà pari al prezzo riportato nella fattura d’acquisto del veicolo oggetto dell’assicurazione, compreso il dettagliato valore di accessori, optional e apparecchi audiofonovisivi, al netto dello sconto commerciale praticato e delle spese riguardanti voltura del veicolo (c.d. spese di “messa in strada”).
L’importo così determinato verrà eventualmente decurtato del valore del relitto, ferma restando la successiva deduzione dello scoperto indicato in polizza.
• in caso di danno parziale, non si considera il degrado d’uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all’estero), per tutte le parti dello stesso. Sono esclusi gli pneumatici, le batterie e l’impianto di scarico per i quali l’inapplicabilità del degrado d’uso è limitata ai primi 6 mesi.
A maggior chiarimento l’Impresa precisa che i termini di cui sopra decorrono sempre e comunque dalla data di prima immatricolazione del veicolo, anche se avvenuta all’estero, e vengono applicati sia nel caso di veicolo acquistato nuovo sia nel caso in cui di veicolo acquistato usato.
Avvertenza: solo in caso di sinistro che abbia causato la perdita del veicolo per danno totale e qualora l’assicurato acquisti un nuovo veicolo presso il Concessionario, lo scoperto sarà applicato in forma ridotta (si vedano precedenti Artt. 24, 25, 27 e 28). Per ottenere la riduzione dello scoperto l’assicurato dovrà consegnare copia della carta di circolazione comprovante l’immatricolazione di un nuovo veicolo a suo nome.
Acquisita la documentazione di cui sopra, l’Impresa liquiderà il danno se indennizzabile.
A richiesta dell’assicurato, l’impresa potrà liquidare il danno detraendo lo scoperto indicato in polizza, salvo conguaglio da corrispondere all’assicurato
stesso una volta ottenuta la copia della carta di circolazione relativa al nuovo veicolo.
L’Impresa applicherà lo scoperto ridotto anche nel caso in cui il nuovo veicolo sia intestato a persona convivente con l’assicurato; in quest’ultimo caso, oltre alla copia della carta di circolazione indicata sopra, l’assicurato consegnerà copia dello stato di famiglia dal quale risulti la coabitazione.
Art. 35 - MODIFICHE DELLE GARANZIE
Ogni modifica delle presenti garanzie deve risultare da atto sottoscritto dall’Impresa e dal Contraente/Assicurato.
CAPITOLO 2 – TUTELA LEGALE
La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sul Modulo di Polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Art. 36 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti delle condizioni previste nella presente polizza, l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nella copertura assicurativa.
La copertura assicurativa s’intende comunque operante entro il limite di euro 5.000,00 per sinistro.
L’assicurazione, pertanto, è prestata per le spese, competenze ed onorari dei professionisti liberamente scelti dall’assicurato per:
a) L’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, compreso il procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010;
b) Il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), nella misura della competenza liquidata dal Giudice, e il Consulente Tecnico di Parte (CTP);
c) L’intervento di un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa;
d) Un legale e/o perito di controparte, in caso di soccombenza dell’assicurato con condanna alle spese, nella misura liquidata dal Giudice;
e) Gli arbitrati rituali e/o irrituali, compreso l’arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazione (escluso Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.), atte a riconoscere il diritto dell’assicurato al risarcimento e/o quantificazione dello stesso, per un valore di lite non inferiore ad Euro 1.000,00;
f) Le transazioni preventivamente autorizzate dall’Impresa;
g) La formulazione di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti;
h) L’intervento di un avvocato domiciliatario – per giudizi civili di valore superiore a Euro 5.000,00 – nel caso in cui il legale prescelto dall’assicurato nella propria città di residenza non abbia studio nel luogo ove ha sede l’Autorità giudiziaria competente e, pertanto, debba farsi rappresentare da altro professionista; in tal caso l’Impresa corrisponderà a quest’ultimo i diritti di domiciliazione. Restano espressamente esclusi gli oneri per la trattazione extragiudiziale e le spese di trasferta del legale di fiducia dell’assicurato.
L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, anche le spese di giustizia nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale).
Art. 37 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia:
a) Il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere; b) Gli oneri fiscali;
c) Le spese, competenze ed onorari attinenti a controversie di recupero del credito, intendendo per tali sia le ipotesi in cui l’assicurato rivesta la qualifica di creditore sia l’ipotesi in cui sia soggetto passivo della controversia (debitore);
d) Le spese, competenze ed onorari per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria; e) Le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da fatti dolosi dell’assicurato;
f) Le spese, competenze ed onorari per controversie relative a successioni e/o donazioni;
g) Le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da compravendita e/o permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati;
h) Le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da contratti di locazione; i) Le spese per controversie nei confronti dell’Impresa;
j) Le spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’ambito dello stesso contratto); k) Le tasse di registro.
Art. 38 – LIMITI TERRITORIALI
L’assicurazione vale per i sinistri processualmente trattabili:
a) Per vertenza di natura extracontrattuale e penale: Paesi dell’Unione Europea, Svizzera, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
b) Per vertenza di natura contrattuale: Paesi dell’Unione Europea, Svizzera, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
c) Per vertenze connesse alla circolazione veicoli: vedi Art. 50.
Art. 39 – COESISTENZA CON ASSICURAZIONI DI RESPONSABILITA’ CIVILE
Limitatamente al caso in cui l’assicurato debba rispondere per danni arrecati a Terzi o sia convenuto in giudizio in sede civile, l’assistenza legale viene prestata dalla Compagnia di assicurazione che presta la copertura per la Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’art. 1917, terzo comma, del Codice Civile.
Pertanto, l’Impresa non sarà tenuta ad alcun intervento se non ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dalla Compagnia di assicurazione che presta la copertura per la Responsabilità Civile. In mancanza di copertura per responsabilità civile con altra compagnia, la polizza opera a primo rischio, nei limiti del massimale stabilito.
Resta inteso che la presente garanzia non è operante se il mancato intervento della Compagnia di assicurazione che presta la copertura per la Responsabilità Civile è conseguenza di inadempimento dell’assicurato in materia di denuncia del sinistro, pagamento e/o regolazione premio, nonché per azioni di rivalsa esercitate da detta Compagnia nei confronti dell’assicurato.
Art. 40 – INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA
Ai fini dell’operatività della presente polizza, il momento di insorgenza del sinistro deve essere inteso così come appresso: a. In ambito penale: giorno di commissione del reato;
b. In ambito civile contrattuale: momento in cui una delle parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme ai patti contrattuali;
c. In ambito civile extracontrattuale: giorno in cui si verifica l’evento dannoso; La garanzia decorre:
a. In ambito penale: dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza della polizza;
b. In ambito civile contrattuale: al termine di un periodo di carenza pari a novanta giorni; c. In ambito civile extracontrattuale: dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza della polizza.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni e/o procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento o fatto nei quali siano coinvolti uno o più assicurati, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
Garanzia postuma: la garanzia è operante per sinistri insorti nel periodo di assicurazione purché sia stato dato all’Impresa l’avviso di sinistro entro 12 mesi successivi alla risoluzione del contratto.
Art. 41 – GESTIONE DEL SINISTRO
L’assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha la residenza o sede legale ovvero hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa comunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina.
L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del Decreto Ministeriale n. 585/94 e successive modificazioni.
L’assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all’assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare.
L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro - regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa.
In caso di controversia fra il Contraente/Assicurato ed altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del Contraente.
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione potrà essere demandata ad un
Arbitro nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato.
Art. 42 – SCELTA DEL LEGALE
Qualora non sia possibile definire la controversia in sede stragiudiziale, ovvero in caso di conflitto d’interessi tra l’Impresa e l’Assicurato, quest’ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del tribunale ove l’assicurato ha la propria residenza o hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all’Impresa. La procura al Legale designato dovrà essere rilasciata dall’Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.
Art. 43 – RESPONSABILITÀ PRE-CONTRATTUALI
Ai sensi dell’art. 1375 del Codice Civile, le Parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.
Art. 44 – ANTICIPO INDENNIZZI
L’Impresa riconoscerà per ciascun sinistro il pagamento di un eventuale anticipo spese, richiesto, tramite regolare parcella, dal legale nominato dall’assicurato. Tale anticipo potrà essere erogato nei limiti del massimale stabilito, pari ad Euro 5.000,00, fermo restando che tale importo sarà dovuto solo per sinistri rientranti in garanzia. Per effetto di tali eventuali erogazioni, il massimale assicurato verrà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità dell’anticipo riconosciuto.
Art. 45 – RECUPERO DI SOMME
Spettano integralmente all’assicurato i risarcimenti ottenuti e, in genere, le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano all’Impresa, che li ha sostenuti ed anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziale ovvero concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
Art. 46 – VERIFICHE E CONTROLLI
L’Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli inerenti alla vicenda sottesa al sinistro, in merito ai quali l’assicurato è tenuto a fornire ogni informazione richiesta e la documentazione necessaria, nessuna eccettuata (quale, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, il libro paga prescritto dall’art. 20 DPR 30.6.65 n. 1124, il registro delle fatture ovvero quello dei corrispettivi).
Art. 47 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.
L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato.
Art. 48 – RISCHI ASSICURATI
Con riferimento all’Art. 36 delle presenti Condizioni di Assicurazione, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo o la persona indicata sul Modulo di Polizza.
Sono assicurati il proprietario del veicolo ovvero il locatario del medesimo ovvero la persona indicata sul Modulo di polizza ovvero, ancora, il conducente regolarmente autorizzato ed i trasportati, in relazione agli eventi connessi al veicolo identificato sul Modulo di polizza.
La garanzia è operante nei seguenti casi:
1. Arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni (escluso Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.) relativamente a controversie inerenti richieste di risarcimento danni.
Sono inoltre comprese le spese sostenute in ambito stragiudiziale, fino alla concorrenza di Euro 500,00 per evento, anche nei confronti della propria Compagnia di Responsabilità Civile Auto in merito all’applicazione della Convenzione CARD (Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto). Ai sensi degli artt.148 e 149 del Codice delle Assicurazioni Private le spese in ambito stragiudiziale sono garantite nei seguenti casi:
I. Inosservanza dei termini previsti per la formulazione dell’offerta;
II. Mancata comunicazione o diniego di offerta;
III. Mancato accordo tra le Parti.
1. Xxxxx subiti dal veicolo, dal proprietario, dal conducente regolarmente autorizzato e/o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell’uso del veicolo;
2. Danni cagionati dal proprietario o dal conducente autorizzato, a trasportati ovvero ad altri soggetti in conseguenza dell’uso del veicolo;
3. Difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell’uso del veicolo;
4. Istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente della circolazione;
5. Istanza di modifica del provvedimento di sospensione della patente in conseguenza di incidente della circolazione.
Art. 49 – RISCHI ESCLUSI
Ad integrazione dell’Art. 37 delle presenti Condizioni di Assicurazione la garanzia non è operante nei seguenti casi: 1. Dolo dell’assicurato;
2. Se il veicolo indicato sul Modulo di polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione (RCA);
3. Nel caso di trasporto di persone, qualora questo non avvenga in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione ovvero da ogni altra disposizione vigente in materia di trasporto;
4. Se il conducente del veicolo non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti;
5. Violazione dell’art. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool), art. 186-bis (guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose), art. 187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) e art. 189 (comportamento in caso di incidente) del C.d.S., salvo sentenza di assoluzione con formula piena;
6. In relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette esclusivamente dall’A.C.I.;
7. Per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore RCA del veicolo indicato sul Modulo di polizza;
8. Nel caso in cui la compagnia di RCA agisca nei modi e nei termini previsti dagli artt.148 e 149 del Codice delle Assicurazioni Private.
Art. 50 – LIMITI TERRITORIALI PER VERTENZE CONNESSE ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI
La validità territoriale della presente polizza è limitata ai Paesi Membri dell’Unione Europea, dello Stato Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e degli Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) ed i corrispondenti articoli del Codice della Strada applicato in Italia.
CAPITOLO 3 – ASSISTENZA
Art. 51 – GARANZIA ASSISTENZA
La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sul Modulo di Polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Le attività di servizio inserite nella garanzia assistenza sono offerte a titolo gratuito Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell’assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto, in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito fra quelli previsti nel contratto e comunque occorso durante il periodo di validità
della garanzia. L’assistenza è erogata dall’Impresa tramite la struttura organizzativa dell’assistenza disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. I massimali indicati relativamente alle singole garanzie si intendono comprensivi di IVA.
Le prestazioni dovute ad esaurimento batteria, mancato avviamento, mancanza di carburante ed errato rifornimento sono prestate unicamente per le garanzie depannage e quick service.
Modalità per l’erogazione dell’assistenza
L’assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa componendo il numero verde 800.894147; dall’estero è possibile contattare la Struttura Organizzativa componendo il numero telefonico x00.000.0000.000 ed in caso di chiamate dall’estero l’Impresa accetta addebiti a carico del destinatario o rimborsa le spese telefoniche documentate o pertinenti sostenute dall’assicurato. La Struttura Organizzativa, ricevuta la richiesta di assistenza, interverrà erogando il servizio previsto. La Struttura Organizzativa è a disposizione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno per accogliere le richieste dell’assicurato. L’Impresa ha il diritto di verificare l’esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l’assicurato, su richiesta dell’Impresa, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento dannoso.
Obblighi dell’assicurato
L’assicurato per ottenere assistenza, deve obbligatoriamente contattare la Struttura Organizzativa alla quale dovrà comunicare
le sue generalità e l’eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili), il tipo di intervento richiesto,
nonché (per l’inoltro di ricambi), il genere del pezzo di ricambio e i dati dell’officina incaricata delle riparazioni.
L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’assicurato.
a) Assistenza a seguito di Furto del Veicolo
Qualora, in seguito ad un evento che interessi il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa potrà erogare una o più delle seguenti prestazioni:
Garanzie prestate
Autovettura sostitutiva e taxi per furto del veicolo
Qualora, in seguito a furto totale del Veicolo, l’Assicurato necessiti di un’auto sostitutiva, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’Assicurato un’autovettura sostitutiva a noleggio di pari cilindrata (fino ad un massimo di 2000 cc) per un massimo di 30 giorni consecutivi.
La garanzia è operante esclusivamente previo invio all’Impresa della regolare denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti. In caso di ritrovamento del Veicolo rubato, l’Assicurato è tenuto a restituire entro 24 ore l’autovettura a noleggio. Restano a carico dell’Assicurato: le spese di carburante, le assicurazioni che non sono espressamente indicate nel Contratto di autonoleggio, le franchigie, le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio e il drop-off in caso di riconsegna in un paese diverso da quello in cui l’autovettura è stata presa a noleggio.
L’Assicurato nel caso necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare il veicolo sostitutivo a sua disposizione ha diritto all’invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso fino al massimale complessivo di € 80,00 per evento. La prestazione è estesa anche nel caso in cui l’Assicurato in viaggio desideri raggiungere una destinazione di sua scelta.
Disbrigo pratiche furto
La Struttura Organizzativa, in caso di furto del Veicolo, provvederà in nome e per conto dell’Assicurato, al fine di consentire allo stesso l’interruzione del pagamento dei tributi automobilistici, al reperimento dell’estratto cronologico e del certificato di perdita di possesso.
Il costo del reperimento dei documenti è interamente a carico dell’Impresa.
I certificati saranno trasmessi all’indirizzo indicato dall’Assicurato entro i successivi 60 giorni.
Per attivare la prestazione, l’Assicurato dovrà, in occasione della denuncia di Xxxxxxxx, far pervenire all’Impresa la delega con cui autorizza la Struttura Organizzativa a richiedere per suo conto i documenti, allegando:
• l’originale o la copia conforme della denuncia di xxxxx;
• copia di un documento d’identità fronte-retro del proprietario o della persona che ha presentato denuncia alle Pubblica Autorità Competenti.
Gli ulteriori adempimenti – compresa la presentazione di istanze e richieste – restano a carico dell’Assicurato.
Rimborso spese di prima necessità a seguito di furto del bagaglio in viaggio
Qualora l’Assicurato subisca il furto del bagaglio durante il viaggio, l’Impresa rimborsa gli eventuali acquisti di prima necessità preventivamente autorizzati dalla Struttura Organizzativa, fino alla concorrenza del massimale di Euro 150,00 per evento.
La prestazione opera nel solo caso di furto del bagaglio riposto nel veicolo assicurato nel caso di viaggio al di fuori della regione di residenza dell’Assicurato.
Per attivare la prestazione, l’Assicurato dovrà fornire all’Impresa copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità Competenti del luogo ove si è verificato l’evento e contenente dettagliata descrizione dei beni sottratti.
La garanzia non opera nei seguenti casi:
• danni agevolati da dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle persone in viaggio con lui;
• il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti i congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto nell’apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
• il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento.
b) Assistenza Stradale
La Società eroga in favore dell’Assicurato le prestazioni di Assistenza nel caso si renda necessaria a seguito di incidente, incendio, furto (anche tentato o parziale), eventi sociopolitici, eventi naturali e necessità sanitarie, anche se non legate ad eventi da circolazione.
Le prestazioni dovute ad esaurimento batteria, mancato avviamento, mancanza di carburante ed errato rifornimento sono prestate unicamente per le garanzie depannage e quick service.
Garanzie prestate Soccorso stradale
In caso di incidente, incendio, furto di parti del veicolo, ritrovamento dopo furto totale, tentativo di furto, eventi sociopolitici, eventi naturali e guasto, la Struttura Organizzativa provvederà:
• senza oneri a carico dell’Assicurato, al traino del veicolo fino al più vicino punto di riparazione della rete convenzionata l’Impresa se nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro, o in assenza di questa, fino al punto di assistenza della Casa Costruttrice più vicino.
• senza oneri a carico dell’Assicurato, al traino del veicolo ad un centro di riparazione di sua fiducia nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro. Gli eventuali costi per km eccedenti e i giorni di deposito sono a carico dell’assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto.
A seguito di incidente da circolazione, la Struttura Organizzativa provvede anche al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 200,00, IVA inclusa, per evento.
Nel caso il soccorso stradale avvenga all’estero la destinazione sarà il punto più vicino della Casa Costruttrice e il deposito del soccorritore intervenuto. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi dell’assistenza fino ad un importo massimo di
€ 200,00, IVA inclusa, per evento per le richieste di assistenza all’estero.
Dépannage
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per mancanza di carburante, errato rifornimento, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso stradale che provvederà, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, alla riparazione sul posto mediante interventi di riparazione non superiori ai 30 minuti e che consentano al veicolo di ripartire. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Struttura Organizzativa. Sono invece a carico dell’assicurato i costi dei pezzi di ricambio e del carburante.
Quick Service
Nel caso in cui l’intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo ma il veicolo abbia subito danni che a parere del soccorritore sono riparabili nel tempo massimo di 2 ore, la struttura Organizzativa, d’intesa con l’assicurato, s’impegna a proseguire la riparazione presso un’officina convenzionata mettendo a disposizione la struttura e le risorse necessarie per la riparazione del veicolo. Tutti i costi della riparazione (manodopera, parti di ricambio e materiali di consumo) restano a carico dell’assicurato.
Assistenza telefonica alla compilazione CAI
A seguito di soccorso stradale, l’Assicurato potrà richiedere informazioni relativamente a consulenze per incidenti stradali e modalità burocratiche inerenti alla compilazione della Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro (“modulo blu”).
Autovettura sostitutiva
In caso di incidente, incendio, tentativo di furto, guasto, se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i tempari della casa costruttrice certificate da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat. B) per un massimo di 3 giorni.
La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di ordinaria manutenzione o in caso di immobilizzo di moto, roulotte o rimorchio. L’auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d’autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l’Assicurato abbia compiuto 21 anni con un anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito. Sono a carico dell’Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa.
Servizio informazioni sul traffico
(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).
L’Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative alla percorribilità della rete stradale e autostradale italiana.
Servizio informazioni meteo
(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali). L’Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni sulla situazione meteo in Italia e all’estero.
Servizio Informazioni turistiche
(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali). L’Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative al paese nel quale intende recarsi quali:
- documenti necessari per l’ingresso nel paese e visto richiesto;
- formalità valutarie;
- situazione socio politica del paese;
- indirizzo delle Ambasciate/Consolati all’estero.
Prestazioni operanti oltre i 50 km dal luogo di residenza dell’assicurato
Spese di albergo
In caso di incidente, incendio, furto, guasto, qualora si renda necessaria per le riparazioni una sosta forzata, la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 300,00, IVA inclusa, per evento. La prestazione verrà erogata se il sinistro ha luogo ad almeno 50 km dal comune di residenza dell’assicurato.
Rientro o prosecuzione del viaggio
In caso il veicolo sia immobilizzato a più di 50 km di distanza dal comune di residenza dell’assicurato in seguito a furto, incidente e incendio i cui tempi necessari alla riparazione siano di almeno 3 giorni, la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi per il rientro o per la prosecuzione del viaggio dell’assicurato e degli eventuali passeggeri (fino al massimo previsto dal libretto di circolazione dell’autoveicolo assicurato) in treno ovvero, se il viaggio supera le 8 ore, in aereo (classe turistica) fino ad un massimo di € 500,00 IVA inclusa se accaduto in Italia e di € 1.000,00 IVA inclusa se accaduto all’estero.
Servizio taxi
A seguito di soccorso stradale, l’Assicurato potrà richiedere una corsa taxi dal luogo d’immobilizzo del veicolo fino all’officina di destinazione oppure, nel caso il veicolo debba essere trattenuto in officina per le riparazioni, potrà utilizzare la corsa in taxi per raggiungere la più vicina stazione di noleggio, la stazione ferroviaria o l’aeroporto.
La Struttura Organizzativa prende a carico il costo della corsa in taxi fino ad un massimo di € 50,00 IVA inclusa per evento.
Demolizione del veicolo in Italia
La Struttura Organizzativa è invitata ad organizzare, su richiesta dell’assicurato, la demolizione del veicolo a seguito di un incidente da circolazione, guasto o ritrovamento a seguito di furto.
La Struttura Organizzativa vi provvederà, in ottemperanza alle disposizioni di legge, presso un centro autorizzato posto in territorio italiano.
L’Impresa tiene a proprio carico le relative spese di trasporto, demolizione e cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico.
Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto
Se il veicolo rimane immobilizzato per oltre 36 ore sul suolo italiano ed a più di 50 km dal comune di residenza dell’assicurato a seguito di guasto, incidente, incendio o ritrovamento dopo il furto, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’assicurato un biglietto di sola andata in treno ovvero, se la durata del viaggio è superiore alle 8 ore, in aereo (classe turistica) per consentire il recupero del veicolo dopo le riparazioni o il ritrovamento. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico anche le eventuali ulteriori spese necessarie di trasporto (taxi) per raggiungere il veicolo ritrovato fino ad un massimo di € 50,00 per sinistro.
Rimpatrio del veicolo dall’estero
In caso di guasto, incidente, incendio, ritrovamento a seguito di furto avvenuti all’estero, qualora il veicolo immobilizzato non sia riparabile entro 5 giorni lavorativi o sia irreparabile, la Struttura Organizzativa organizzerà e terrà a proprio carico il trasporto del veicolo fino all’officina della casa costruttrice più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato fino ad un massimo di € 1.000,00 IVA inclusa per sinistro. Il costo delle spese di riparazione del veicolo, il costo degli eventuali diritti doganali e degli accessori del veicolo eventualmente rubati prima dell’arrivo del mezzo di trasporto della Struttura Organizzativa restano a carico dell’Assicurato.
Abbandono legale all’estero
Nel caso in cui il valore commerciale del veicolo, successivamente al verificarsi del sinistro all’estero, dovesse risultare inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo abbandono legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.
Restano a carico dell’Assicurato i costi per le spese di custodia, la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti alla perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell’Assicurato stesso.
Assistenza linguistica all’estero
In caso di ricovero ospedaliero o fermo, arresto, minaccia di arresto dell’assicurato per incidente, nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa tramite un proprio incaricato sul posto fornisce assistenza linguistica nell’ambito delle principali lingue europee.
c) Assistenza Sanitaria Consulti medici
La Struttura Organizzativa mette a disposizione, 24 ore su 24, il proprio servizio di guardia medica per qualsiasi informazione o suggerimento di carattere medico sanitario.
Invio medico in Italia
La Struttura Organizzativa mette a disposizione, tutti i giorni dalle ore 20.00 alle ore 08.00 successive e 24 ore su 24 al sabato e festivi, il proprio Servizio di Guardia Medica che garantisce la disponibilità di medici generici, pediatri e cardiologi pronti ad intervenire nel momento della richiesta. Chiamando la Struttura Organizzativa e a seguito di una prima valutazione telefonica con il medico di guardia interno, la Struttura Organizzativa invierà il medico richiesto; il costo dell’intervento è a carico dell’Impresa.
In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, la Struttura Organizzativa organizza il trasferimento in autoambulanza del paziente in un pronto soccorso; il costo di tale intervento è a carico dell’Impresa. La prestazione è fornita esclusivamente in Italia e per un massimo di 3 volte per anno.
Rete sanitaria
La banca dati della rete delle Strutture Sanitarie in rapporto di convenzione con la Struttura Organizzativa in tutta Italia, è a disposizione dell’assicurato 24 ore su 24, 365 giorni all’anno per ogni tipo di informazione sanitaria:
• singole Strutture convenzionate e loro ubicazione;
• prestazioni specialistiche;
• nominativo dei singoli medici;
• esami diagnostici;
• ricoveri;
• onorari e tariffe convenzionate.
Gestione dell’appuntamento
Qualora l’assicurato necessiti di una prestazione medica specialistica, di un esame diagnostico o di un ricovero, potrà usufruire della rete sanitaria convenzionata e, 24 ore su 24, richiedere alla Struttura Organizzativa un appuntamento. Dopo aver selezionato il centro convenzionato e lo specialista in base alle specifiche esigenze sanitarie e alla disponibilità dell’assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà nel più breve tempo possibile a fissare un appuntamento a nome dell’assicurato. In virtù del rapporto di convenzione tra la struttura sanitaria e la Struttura Organizzativa, l’assicurato usufruirà sempre di un canale d’accesso privilegiato e di tariffe particolarmente favorevoli rispetto ai listini in vigore.
ArtT. 52 – APP CON NOBIS
Tramite la propria Applicazione, l’Impresa mette a disposizione dell’Assicurato un servizio di assistenza medica 24h su 24 ovunque nel mondo, con il servizio medico/sanitari in videochiamata, oltre al servizio che permette, direttamente tramite la App, il contatto con la Struttura Organizzativa per la richiesta di assistenza necessaria in quel momento, sulla base delle seguenti condizioni:
a) Descrizione del servizio
L’assicurato, a seguito dell’inclusione nella copertura offerte dalla presente polizza, può scaricare l’App CON NOBIS (disponibile su Apple Store e Google Play) accedendo, attraverso autenticazione, ai servizi di assistenza medica come descritti di seguito.
b) Durata del servizio
I servizi di assistenza presenti nell’App CON NOBIS decorrono dalla data di emissione della polizza e cessano alla scadenza della stessa.
c) Come accedere ai servizi dell’app “Con Nobis”
1) SCARICA GRATUITAMENTE L’app
Disponibile per smartphone e tablet CON NOBIS è scaricabile gratuitamente da:
GOOGLE PLAY STORE APPLE APP STORE
2) REGISTRATI IN DUE PASSAGGI
Per registrarsi è sufficiente inserire:
- il numero di polizza
- un indirizzo e-mail valido
- nome e cognome
- una password personale
3) RICHIEDI ASSISTENZA IN VIDEO-CHIAMATA
Uno dei maggiori pregi di CON NOBIS è quello di essere un’app snella e molto intuitiva. Uno dei valori aggiunti per chi necessita assistenza, infatti, è quello di poter entrare in contatto tempestivamente e con il minor dispendio di energia possibile con chi può fornirgli un aiuto. Per questo, richiedere assistenza in video-chiamata è semplicissimo: è sufficiente premere sul pulsante INIZIA SUBITO UNA VIDEO-ASSISTENZA dalla relativa sezione per entrare in contatto con la Struttura Organizzativa Nobis, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno e ricevere una pronta assistenza a casa o in qualsiasi parte del mondo. Qualora fosse necessario, la video- chiamata sarà trasferita al Servizio Medico che potrà assistere il Cliente con consigli medici e una prima assistenza.
In mancanza di una connessione internet adeguata, invece, CON NOBIS permette comunque di effettuare una telefonata tradizionale.
d) Xxxxxxxx xxxxxx in video conferenza
L’App CON NOBIS mette a disposizione dell’Assicurato consulti medici in video conferenza 24 ore su 24 attraverso la sezione Video-Assistenza.
In caso dinecessità, se presenteuna connessione Internetabanda sufficiente al funzionamento del servizio di video-conferenza, l’Assicurato potrà effettuare una videochiamata 24 ore su 24 alla Struttura Organizzativa la quale organizzerà l’accesso a sessioni di video-conferenza di consulto medico con il Servizio Medico della Struttura Organizzativa.
La prestazione viene erogata 24 ore su 24 dal Servizio Medico della Struttura Organizzativa ed è fornita gratuitamente per un massimo di 10 volte per il periodo di validità della polizza. In assenza di una connessione Internet adeguata al funzionamento del servizio di video-
conferenza, l’assicurato potrà alternativamente accedere alle sessioni di consulto medico sopra specificate via telefono, attraverso il Numero Verde 800-894147 oppure il numero x00.000.0000.000
e) Costo della prestazione
L’Impresa tiene a proprio carico tutte le spese relative all’organizzazione e alla gestione dei consulti medici attivabili dalla App CON NOBIS secondo le limitazioni indicate al punto d).
ART. 53 – ESCLUSIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:
a) Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici quando equiparabili a catastrofe, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
b) Tutte le prestazioni, quando non diversamente indicato, sono fornite per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun anno (365 giorni) di validità della polizza.
c) La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 60 giorni.
d) La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
e) Il diritto alle assistenze fornite dall’Impresa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
f) Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
g) Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.
h) Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
i) A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all’Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall’Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.
j) Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente “Sezione Assistenza” si applicano le disposizioni di legge.
Inoltre, per la sola parte di Prestazioni Sanitarie, la garanzia non è comunque operante per:
a) le malattie mentali, i disturbi psichici in genere, le nevrosi e le relative conseguenze;
b) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi a delitti dolosi commessi o tentati dall’Assicurato.
c) gli Infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei e dalla partecipazione a gare motoristiche e relative prove ed allenamenti;
d) ricoveri finalizzati a condurre accertamenti diagnostici non resi necessari da Malattia o Infortunio (check-up); e) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici,
raggi X, ecc.);
f) le conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche e altre calamità naturali.
g) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi allo stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi;
h) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi a dolo o colpa grave del Contraente e/o dell’Assicurato; i) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi ad un viaggio intrapreso contro il parere medico o, in
ogni caso, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
j) le malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti, già note al momento dell’inclusione in copertura dell’Assicurato. Sono invece comprese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie;
k) le patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma settimana; l) l’interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi;
m) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi all’uso non terapeutico di farmaci e/o psicofarmaci o sostanze stupefacenti o sostanze allucinogene, tossicodipendenze da alcool e droghe, patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali;
n) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi alla pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting),
kite–surfing, hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante; Si ritiene compreso l’esercizio delle seguenti attività sportive se svolte unicamente a carattere ricreativo: immersioni con autorespiratore, sci fuori pista autorizzati dalle competenti autorità, bob, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), kite–surfing;
o) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi al suicidio e/o al tentato suicidio dell’Assicurato; p) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi da atti di temerarietà dell’Assicurato;
q) infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti; r) cure ortodontiche e di paraodontopatie di protesi dentarie;
s) cure ed interventi per l’eliminazione di difetti fisici, di malformazioni congenite, cure riabilitative, infermieristiche, dimagranti o termali, applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere;
t) espianto/trapianto di organi.
Resta inoltre stabilito che:
a) l’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Eccezionalmente il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dalla polizza nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’Assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza. In quest’ultimo caso devono pervenire all’Impresa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’Assicurato;
b) l’Impresa non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture dell’Impresa delle quali l’Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità;
c) l’Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso xxxxxxxx, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’Assicurato;
d) resta esclusa ogni responsabilità dell’Impresa derivante dall’operato degli eventuali Professionisti/Tecnici/ Sanitari incaricati e/o scelti autonomamente dall’Assicurato;
e) eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto alle somme contrattualmente dovute dall’Impresa dovranno essere corrisposte direttamente dall’Assicurato al professionista intervenuto;
f) gli spostamenti organizzati dall’Impresa sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute dell’Assicurato;
g) gli importi riconosciuti dall’Impresa a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro trenta giorni dalla messa a disposizione. Chi ottiene un anticipo di denaro deve fornire adeguate garanzie bancarie e sottoscrivere la ricevuta che gli verrà sottoposta dagli incaricati dell’Impresa ed attenersi alle disposizioni che gli saranno impartite dalla Struttura Organizzativa.
II servizio di Prestazioni Sanitarie, fermi i limiti territoriali eventualmente previsti dalle singole prestazioni, è prestato in tutto il mondo, esclusi i paesi ove sussistano situazioni di guerra anche non dichiarata.
Tutte le prestazioni sono operative previo consenso dell’Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla “Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali”.
L’Impresa non risponde delle spese sostenute dall’Assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Struttura Organizzativa.
Per qualsiasi richiesta di informazione l’Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa, restando inteso che il Contraente/Assicurato è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell’assicurazione.
La Struttura Organizzativa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano insorgere durante l’esecuzione delle prestazioni di assistenza, in caso di interventi dell’Autorità locali che vietino l’intervento.
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO
Art. 54 – DENUNCIA DEL SINISTRO – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
I termini per la liquidazione o il pagamento dei danni sono quelli previsti dalla normativa vigente.
In caso di sinistro, secondo le modalità previste dalle singole garanzie, il Contraente/Assicurato, ai sensi dell’art. 1913 del
Codice Civile, deve darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnato il contratto e per conoscenza alla Direzione –
Servizio Sinistri - di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Via Xxxxx, 29 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxx, Fax 000 0000000, E-Mail: xxxxxxxx@xxxxx.xx) entro 5 giorni dall’evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l’ora e le modalità del fatto nonché l’entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.
Nel caso di omissione dell’obbligo di avviso di cui sopra, l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all’indennità. L’Assicurato, salvo che per gli interventi di prima urgenza, dovrà astenersi dall’effettuare riparazioni, alienare o rottamare il veicolo, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell’Impresa, salvo il caso in cui il mezzo sia stato ricoverato presso una struttura convenzionata con la stessa.
Alla documentazione scritta è necessario allegare:
1. In caso di furto o rapina: originale o copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente; qualora il furto si verifichi all’estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all’Autorità straniera anche all’Autorità Italiana e inviare i documenti indicati al successivo punto 5 in presenza di danno totale.
2. In caso di eventi sociopolitici ed atti vandalici: originale o copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente e, se intervenuti, verbale dei Vigili del Fuoco.
3. In caso di eventi naturali: idonea documentazione a prova dell’evento, salvo l’esistenza di pluralità degli eventi già conosciuti dall’Impresa.
4. In caso di incendio: originale o copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente e, se intervenuti, verbale dei Vigili del Fuoco e inviare i documenti indicati al punto 5 se in presenza di danno totale. Qualora l’evento si sia verificato all’estero, la denuncia deve essere effettuata oltre che all’Autorità straniera, anche a quella italiana.
5. In caso di Furto senza ritrovamento o incendio totale del veicolo assicurato, alla denuncia devono essere allegati:
- Originale o copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato
- Estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso
- Kit completo chiavi originali del veicolo assicurato
- Originale del Certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso;
- Dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo.
6. In caso di indennizzo con riacquisto, l’Assicurato dovrà produrre la fattura di riacquisto del nuovo veicolo entro 30 giorni dall’emissione di tale titolo.
7. In caso di Collisione x Xxxxx copia della patente del conducente del veicolo al momento del sinistro e Xxxxxx CAI in originale firmato, se è stato compilato.
Il diritto all’indennizzo, in ogni caso, non può essere oggetto di cessione a terzi salvo preventivo consenso dell’Impresa.
L’Impresa in caso di pendenza di procedimenti giudiziari, nei quali si procede per il reato di cui all’articolo 642 del codice penale, limitatamente all’ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, ha facoltà di richiedere il previo rilascio del certificato di chiusura dell’inchiesta, prima di corrispondere l’indennizzo del danno derivante da furto o incendio dell’autoveicolo stesso, il tutto ex art. 34 ter D.L. n. 1/2012.
L’Impresa ha inoltre facoltà, in caso di Furto totale, di richiedere che l’Assicurato fornisca:
• Una procura notarile a vendere per consentire a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. di venire in possesso del veicolo assicurato ritrovato e successivamente di poter provvedere alla sua alienazione;
• Un’autorizzazione a trattenere il ricavato derivante da suddetta alienazione.
L’Impresa è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice, inoltre è autorizzata ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti. L’autorizzazione, data all’Impresa, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell’Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
In ogni caso l’Impresa ha facoltà di acquistare ciò che resta del veicolo dopo il sinistro.
Per la sola garanzia assistenza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al
Numero Verde 800 894147
o, se dall’estero, x00 000.0000.000
o, tramite l’App “CON NOBIS” (seguendo le istruzioni presenti nel menù, in base alla tipologia di Assistenza necessaria in quel momento)
In ogni caso l’Assicurato dovrà comunicare con precisione: 1. Il tipo di assistenza di cui necessita.
2. Nome e Cognome 3. Numero di Polizza
4. Numero di targa del veicolo 5. Modello del veicolo
6. Indirizzo del luogo in cui si trova
7. Il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell’assistenza.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l’Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l’Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell’ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
L’Impresa si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.
Per la sola garanzia tutela legale In caso di sinistro, l’assicurato dovrà trasmettere all’Impresa la documentazione idonea entro e non oltre 30 giorni dalla data del sinistro o dell’avvenuta conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. Unitamente alla denuncia l’assicurato è tenuto a fornire all’Impresa tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari, compreso – in caso di incarico ad un proprio legale di fiducia – preventivo di spesa da quest’ultimo redatto.
In ogni caso l’assicurato deve trasmettere all’Impresa, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro al seguente indirizzo:
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A
Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 Xxxxxxx Xxxxxx Legale
00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX)
Contattando il numero 039.9890.001 ovvero il numero verde 800.894.137 o xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo e-mail: xxxxxx@xxxxx.xx. L’assicurato o chi per esso dovrà in ogni caso comunicare con precisione:
1. cognome e nome;
2. numero di polizza;
3. motivo della chiamata;
4. indirizzo;
5. recapito telefonico.
Per la sola Garanzia Rottura Cristalli, la modalità per beneficiare delle condizioni di cui al precedente Art. 26 “Garanzia Rottura Cristalli”, l’Assicurato, fornendo il numero di polizza e la data di sinistro, può rivolgersi direttamente ad uno dei riparatori di cristalli convenzionati con l’impresa.
Il personale incaricato provvede a:
• far compilare e sottoscrivere all’assicurato la denuncia di sinistro comprensiva della delega all’incasso;
• effettuare la sostituzione/riparazione richiesta;
• emettere fattura intestata al cliente, effettuarne fotocopia e consegnarla all’assicurato unitamente a copia della denuncia-delega.
L’Impresa provvede al pagamento del sinistro direttamente al riparatore convenzionato intervenuto, mentre rimane a carico dell’Assicurato la somma eccedente il massimale previsto dalla garanzia.
In ogni caso l’assicurato è libero di rivolgersi ad un proprio riparatore di fiducia diverso; in tal caso il sinistro deve essere denunciato come da indicazione contenute nel presente Articolo primo e secondo capoverso.
Art. 55 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
In caso di sinistro da Furto o Incendio, Collisione, Kasko e Urto totali i pagamenti degli indennizzi, quando dovuti, saranno effettuati a favore del proprietario del veicolo trascorsi almeno 30 giorni dalla presentazione all’Impresa della documentazione di cui all’Art. 54 “Denuncia del sinistro – Obblighi in caso di sinistro”.
In caso di ritrovamento, dopo il furto totale, del veicolo assicurato o di parti dello stesso, l’Assicurato deve darne immediato avviso all’Impresa e qualora il ritrovamento sia avvenuto:
Prima della corresponsione dell’indennizzo, l’importo indennizzabile varrà determinato come previsto dai precedenti Artt. 23 e 24. Dopo la corresponsione dell’indennizzo, l’Assicurato potrà optare se:
Procedere alla vendita del veicolo tramite l’Impresa;
Rientrare in possesso del veicolo restituendo all’Impresa l’indennizzo corrisposto dalla stessa.
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, conseguente a danni parziali, i pagamenti degli indennizzi saranno effettuati a favore del proprietario o del locatario in presenza di fattura di riparazione a lui intestata.
Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, ridotto allo stato di scocca o tecnicamente ed economicamente irreparabile, l’Impresa, ha sempre facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro. A richiesta dell’Impresa l’Assicurato dovrà esibire il certificato rilasciato dal P.R.A. attestante le cessata circolazione per rottamazione oppure fornire la copia del certificato di cui all’art. 46, 4° comma, D. Lgs. 05.02.1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione o rottamazione.
di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall’assicurato. I periti, in caso di disaccordo
Art. 56 - CONTROVERSIE – ARBITRATO IRRITUALE
garanzie Incendio e Furto, Eventi naturali, Eventi sociopolitici ed Atti vandalici, Rottura cristalli, Collisione e Kasko:
In caso di discordanza sull’entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una
Successivamente all’avvenuto accertamento del diritto di percepire l’indennizzo previsto dal contratto assicurativo, per le
sull’entità del danno, eleggeranno un terzo perito e le decisioni verranno prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti
non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l’assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico dell’Impresa e dell’assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.
AVVERTENZA: è possibile in ogni caso rivolgersi all’autorità giudiziaria.
Per eventuali reclami scrivere a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/0000000 - xxxxxxx@xxxxx.xx
in caso di mancato riscontro scrivere a:
IVASS – Servizio Tutela degli Utenti Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 XXXX (XX)
Gestione dei rapporti assicurativi via web
Il Contraente/Assicurato può richiedere le credenziali per l’accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell’Impresa www nobis it la voce “Xxxxxxxx le tue credenziali” e compilando i dati presenti nell’apposita pagina. Accertata l’esattezza dei dati inseriti, l’Impresa invia una e-mail all’indirizzo registrato con il login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell’utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.
L’accesso all’area riservata da diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:
a) Le coperture assicurative in essere
b) Le condizioni contrattuali sottoscritte
c) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze
In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell’Impresa al numero 039-9890714.
In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:
IN CASO DI SINISTRO KASKO oppure COLLISIONE
Presentare denuncia all’Impresa descrivendo dettagliatamente il sinistro, indicando gli eventuali interventi da parte delle Autorità, le generalità di eventuali Testimoni e quella di eventuali feriti e/o coloro che fossero coinvolti nell’incidente. Se entrambe le Persone coinvolte nell’incidente firmano la documentazione C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente - modello Blu) con riconoscimento di responsabilità del terzo che ha cagionato il sinistro, occorre trasmettere tale modello C.A.I. all’Impresa.
In caso di furto totale, l’assicurato deve far pervenire all’Impresa tutte le seconde chiavi del veicolo nonché tutte quelle previste dalla dotazione di serie.
In tutti i casi di danno totale, l’assicurato deve far pervenire all’Impresa (oltre a tutte le chiavi), copia della fattura di acquisto nonché i documenti rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico idonei a:
• individuare il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione (Certificato dello Stato Giuridico Attuale ed Estratto Cronologico Generale Integrato);
• verificare la titolarità del diritto a percepire l’indennizzo del danno (Certificato di Proprietà). Inoltre l’Assicurato dovrà rilasciare:
• procura a vendere a favore dell’Impresa;
• delega alla rottamazione, se richiesta dall’Impresa;
• dichiarazione sottoscritta indicante se è un soggetto in grado di recuperare l’IVA sul veicolo, ai fini del disposto del DPR 633/72;
NOTA IMPORTANTE
• Nel caso in cui il veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della denuncia al creditore ipotecario o alla Impresa di leasing proprietaria dello stesso veicolo.
• In caso di qualsiasi danno TOTALE, suggeriamo di richiedere l’atto di demolizione ed il certificato di perdita di possesso, al fine di evitare il pagamento di ulteriore tassa di proprietà del veicolo distrutto.
• Occorre fornire all’Impresa gli originali delle fatture delle riparazioni (per quelle avvenute “fuori Rete Convenzionata”) nonché gli originali di ogni spesa sostenuta a seguito del sinistro.
• L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
• È necessario comunicare all’Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.
Ricordarsi che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall’ultima richiesta scritta pervenuta all’Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).
Importante!
In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l’assicurato invia all’Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l’indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).
ALLEGATO N. 1 “SCOPERTI E FRANCHIGIE”
SCOPERTI E FRANCHIGIE
Furto Totale e Incendio Totale con riacquisto (Opzione con riacquisto autovettura presso lo stesso concessionario) Opzione con riacquisto autovettura presso lo stesso concessionario scoperto (%) | ||||
Gruppi rischio | Zone per applicazione scoperti e franchigie | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | 5% | 10% | 10% | 15% |
2 | 5% | 10% | 10% | 20% |
3 | 10% | 10% | 10% | 20% |
4/4* | 15% | 15% | 15% | 25% |
5/5* | 15% | 15% | 15% | 25% |
minimo (€) | ||||
Gruppi rischio | Zone per applicazione scoperti e franchigie | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | 155,00 € | 260,00 € | 260,00 € | 260,00 € |
2 | 155,00 € | 260,00 € | 260,00 € | 515,00 € |
3 | 260,00 € | 260,00 € | 260,00 € | 515,00 € |
4/4* | 260,00 € | 260,00 € | 260,00 € | 515,00 € |
5/5* | 260,00 € | 260,00 € | 260,00 € | 515,00 € |
Furto Totale e Incendio Totale senza riacquisto (Opzione senza riacquisto veicolo presso lo stesso concessionario) Opzione senza riacquisto autovettura presso lo stesso concessionario scoperto (%) | ||||
Gruppi rischio | Zone per applicazione scoperti e franchigie | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | 10% | 15% | 20% | 20% |
2 | 10% | 15% | 20% | 25% |
3 | 15% | 15% | 20% | 25% |
4/4* | 20% | 20% | 25% | 30% |
5/5* | 20% | 20% | 25% | 30% |
minimo (€) | ||||
Gruppi rischio | Zone per applicazione scoperti e franchigie | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | 260,00 € | 260,00 € | 515,00 € | 515,00 € |
2 | 260,00 € | 260,00 € | 515,00 € | 515,00 € |
3 | 260,00 € | 260,00 € | 515,00 € | 515,00 € |
4/4* | 515,00 € | 515,00 € | 515,00 € | 515,00 € |
5/5* | 515,00 € | 515,00 € | 515,00 € | 515,00 € |
Furto parziale scoperto (%) | ||||
Gruppi rischio | Zone per applicazione scoperti e franchigie | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | 5% | 10% | 15% | 15% |
2 | 5% | 10% | 15% | 20% |
3 | 10% | 10% | 15% | 20% |
4/4* | 15% | 15% | 20% | 25% |
5/5* | 15% | 15% | 20% | 25% |
Furto parziale minimo (€) | ||||
Gruppi rischio | Zone per applicazione scoperti e franchigie | |||
Riparazione in rete | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 77,50 € | 130,00 € | 130,00 € | 130,00 € |
2 | 77,50 € | 130,00 € | 130,00 € | 257,50 € |
3 | 130,00 € | 130,00 € | 130,00 € | 257,50 € |
4/4* | 130,00 € | 130,00 € | 257,50 € | 257,50 € |
5/5* | 130,00 € | 130,00 € | 257,50 € | 257,50 € |
Gruppi rischio | Zone per applicazione scoperti e franchigie | |||
Riparazione fuori rete | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 155,00 € | 260,00 € | 260,00 € | 260,00 € |
2 | 155,00 € | 260,00 € | 260,00 € | 515,00 € |
3 | 260,00 € | 260,00 € | 260,00 € | 515,00 € |
4/4* | 260,00 € | 260,00 € | 515,00 € | 515,00 € |
5/5* | 260,00 € | 260,00 € | 515,00 € | 515,00 € |
INCENDIO PARZIALE
- Per il solo Danno Parziale, nel caso di Incendio, non si procederà all’applicazione di alcuno scoperto ed alcun minimo.
COLLISIONE
- In caso di riacquisto presso il medesimo Concessionario presso il quale è stata emessa la polizza, è previsto uno scoperto del 5% con un minimo di € 515,00. In caso di mancato riacquisto presso il medesimo Concessionario presso il quale è stata emessa la polizza, è previsto uno scoperto del 15% con un minimo di € 515,00.
- La garanzia Collisione, per il danno parziale e per riparazioni al di fuori dei Centri convenzionati con l’Impresa, viene prestata con uno scoperto del 10% ed un minimo di € 515,00, mentre per le riparazioni presso i Centri convenzionati con l’Impresa verrà applicato uno scoperto del 10% ed un minimo di € 257,50.
KASKO
- In caso di riacquisto presso il medesimo Concessionario presso il quale è stata emessa la polizza, è previsto uno scoperto del 5% con un minimo di € 515,00. In caso di mancato riacquisto presso il medesimo Concessionario presso il quale è stata emessa la polizza, è previsto uno scoperto del 15% con un minimo di € 515,00.
- La garanzia Kasko, per il danno parziale e per riparazioni al di fuori dei Centri convenzionati con l’Impresa, viene prestata con uno scoperto del 10% ed un minimo di € 515,00, mentre per le riparazioni presso i Centri convenzionati con l’Impresa verrà applicato uno scoperto del 10% ed un minimo di € 257,50.
EVENTI NATURALI
- In caso di riacquisto presso il medesimo Concessionario presso il quale è stata emessa la polizza è previsto uno scoperto del 5% con un minimo di € 750,00. In caso di mancato riacquisto presso il medesimo Concessionario presso il quale è stata emessa la polizza, è previsto uno scoperto del 15% con un minimo di € 750,00.
- La garanzia Eventi Naturali, per il danno parziale e per riparazioni al di fuori dei Centri convenzionati con l’Impresa, viene prestata con uno scoperto del 10% ed un minimo di € 750,00, mentre per le riparazioni presso i Centri convenzionati con l’Impresa verrà applicato uno scoperto del 10% ed un minimo di € 375,00.
ATTI VANDALICI EVENTI SOCIOPOLITICI
- In caso di riacquisto presso il medesimo Concessionario presso il quale è stata emessa la polizza è previsto uno scoperto del 5% con un minimo di € 750,00. In caso di mancato riacquisto presso il medesimo Concessionario presso il quale è stata emessa la polizza, è previsto uno scoperto del 15% con un minimo di € 750,00.
- La garanzia Atti Vandalici o Eventi sociopolitici, per il danno parziale e per riparazioni al di fuori dei Centri convenzionati con l’Impresa, viene prestata con uno scoperto del 10% ed un minimo di € 750,00, mentre per le riparazioni presso i Centri convenzionati con l’Impresa verrà applicato uno scoperto del 10% ed un minimo di € 375,00.
CRISTALLI
- Presso i Centri convenzionati con l’Impresa, nel caso di riparazione, non viene applicato alcuno scoperto. In caso di sostituzione che venga considerata necessaria dal riparatore, non viene applicato alcuno scoperto. In caso di riparazione che non venga considerata necessaria dal riparatore ma sia comunque richiesta dal cliente, viene applicato uno scoperto del 20% del danno.
- Al di fuori dei Centri convenzionati con l’Impresa, in ogni caso, si applica uno scoperto del 20% sull’ammontare del danno. In altri termini: se il danno – detratto lo scoperto – risulta pari o superiore al limite massimo di indennizzo, si procede alla liquidazione di quest’ultimo; se il danno – detratto lo scoperto – risulta inferiore al limite massimo di indennizzo, l’importo da liquidare è dato dall’ammontare del danno meno l’applicazione dello scoperto del 20%.
Zone per applicazione scoperti e franchigie
Provincia | Zona per tutte le garanzie ad esclusione di Collisione e Kasko | Provincia | Zona per tutte le garanzie ad esclusione di Collisione e Kasko |
AG | 2 | MO | 1 |
AL | 1 | MS | 1 |
AN | 1 | MT | 4 |
AO | 1 | NA | 4 |
AP | 1 | NO | 1 |
AQ | 2 | NU | 2 |
AR | 1 | OG | 2 |
AT | 1 | OR | 2 |
XX | 0 | XX | 0 |
XX | 0 | XX | 0 |
XX | 2 | PC | 1 |
BI | 1 | PD | 1 |
BL | 1 | PE | 4 |
BN | 4 | PG | 2 |
BO | 1 | PI | 1 |
BR | 4 | PN | 1 |
BS | 2 | PO | 1 |
BT | 4 | PR | 1 |
BZ | 1 | PT | 1 |
CA | 2 | PU | 1 |
CB | 2 | PV | 2 |
CE | 4 | PZ | 4 |
CH | 2 | RA | 1 |
CI | 2 | RC | 4 |
CL | 2 | RE | 1 |
CN | 1 | RG | 2 |
CO | 2 | RI | 4 |
CR | 1 | RM | 4 |
CS | 4 | RN | 1 |
CT | 4 | RO | 1 |
CZ | 4 | RSM | 1 |
EN | 2 | XX | 0 |
FC | 1 | SI | 1 |
FE | 1 | SO | 1 |
FG | 4 | XX | 0 |
XX | 0 | XX | 0 |
XX | 0 | XX | 0 |
XX | 0 | XX | 0 |
XX | 2 | TA | 4 |
GO | 1 | TE | 2 |
GR | 1 | TN | 1 |
IM | 1 | TO | 3 |
IS | 2 | TP | 2 |
KR | 4 | TR | 2 |
LC | 2 | TS | 1 |
LE | 4 | TV | 1 |
LI | 1 | UD | 1 |
LO | 2 | VA | 2 |
LT | 4 | VB | 1 |
LU | 1 | VC | 1 |
MB | 3 | VE | 1 |
MC | 1 | VI | 1 |
ME | 4 | VR | 1 |
MI-C | 3 | VS | 2 |
MI-P | 3 | VT | 4 |
MN | 1 | VV | 4 |
Zone per applicazione scoperti e franchigie
Provincia | Zona kasko e collisione | Provincia | Zona kasko e collisione |
AG | 1 | MO | 1 |
AL | 1 | MS | 3 |
AN | 3 | MT | 1 |
AO | 1 | NA | 3 |
AP | 1 | NO | 1 |
AQ | 1 | NU | 2 |
AR | 2 | OG | 2 |
AT | 3 | OR | 1 |
XX | 0 | XX | 0 |
XX | 0 | XX | 0 |
XX | 1 | PC | 1 |
BI | 1 | PD | 2 |
BL | 1 | PE | 3 |
BN | 1 | PG | 3 |
BO | 3 | PI | 3 |
BR | 3 | PN | 1 |
BS | 3 | PO | 3 |
BT | 1 | PR | 2 |
BZ | 1 | PT | 3 |
CA | 3 | PU | 1 |
CB | 1 | PV | 1 |
CE | 3 | PZ | 2 |
CH | 3 | RA | 1 |
CI | 1 | RC | 3 |
CL | 1 | RE | 3 |
CN | 1 | RG | 1 |
CO | 3 | RI | 2 |
CR | 1 | RM | 3 |
CS | 1 | RN | 1 |
CT | 2 | RO | 1 |
CZ | 1 | RSM | 1 |
EN | 1 | XX | 0 |
FC | 2 | SI | 1 |
FE | 1 | SO | 1 |
FG | 3 | XX | 0 |
XX | 0 | XX | 0 |
XX | 0 | XX | 0 |
XX | 0 | XX | 0 |
XX | 3 | TA | 3 |
GO | 1 | TE | 3 |
GR | 3 | TN | 1 |
IM | 1 | TO | 3 |
IS | 1 | TP | 1 |
KR | 1 | TR | 3 |
LC | 1 | TS | 1 |
LE | 2 | TV | 3 |
LI | 3 | UD | 3 |
LO | 1 | VA | 1 |
LT | 3 | VB | 1 |
LU | 3 | VC | 1 |
MB | 3 | VE | 2 |
MC | 3 | VI | 1 |
ME | 1 | VR | 2 |
MI-C | 3 | VS | 1 |
MI-P | 3 | VT | 1 |
MN | 1 | VV | 3 |
Gruppi di rischio | ||||
Marca | Modelli | Valore assicurato | ||
fino a € 12.500,00 | da € 12.500,00 a € 25.000,00 | Oltre € 25.000,00 | ||
ALFA ROMEO | Tutti esclusi Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx e Stelvio | 4 | 4 | 5 |
ALFA ROMEO | Mito, Xxxxxxxxx, Xxxxxx e Xxxxxxx | 4* | 4* | 5* |
AUDI | Tutti | 4 | 4 | 5 |
BMW | Tutti | 4 | 4 | 5 |
CHEVROLET | Tutti | 1 | 2 | 3 |
CHRYSLER | Tutti | 4 | 4 | 5 |
CITROEN | Tutti | 1 | 2 | 3 |
FIAT | Tutti | 1 | 2 | 3 |
FORD | Tutti | 1 | 2 | 3 |
HONDA | Tutti | 1 | 2 | 3 |
HYUNDAI | Tutti | 1 | 2 | 3 |
JEEP | Tutti esclusi Renegade e Compass | 4 | 4 | 5 |
JEEP | Renegade e Compass | 4* | 4* | 5* |
KIA | Tutti | 1 | 2 | 3 |
LANCIA | Tutti | 1 | 2 | 3 |
LEXUS | Tutti esclusi CT200 ed NX 300 | 4 | 4 | 5 |
LEXUS | CT200 ed NX 300 | 4* | 4* | 5* |
MAHINDRA | Tutti | 1 | 2 | 3 |
MASERATI | Tutti | 4 | 4 | 5 |
MAZDA | Tutti | 1 | 2 | 3 |
MERCEDES | Tutti | 4 | 4 | 5 |
MINI | Tutti | 4 | 4 | 5 |
NISSAN | Tutti | 1 | 2 | 3 |
OPEL | Tutti | 1 | 2 | 3 |
PEUGEOT | Tutti | 1 | 2 | 3 |
RENAULT | Tutti | 1 | 2 | 3 |
SEAT | Tutti | 4 | 4 | 5 |
SKODA | Tutti | 1 | 2 | 3 |
SMART | Tutti | 5 | 5 | 5 |
SUBARU | Tutti | 4* | 4* | 5* |
SUZUKI | Tutti | 1 | 2 | 3 |
TATA | Tutti | 1 | 2 | 3 |
TOYOTA | Tutti | 1 | 2 | 3 |
VOLKSWAGEN | Tutti | 1 | 2 | 3 |
VOLVO | Tutti | 1 | 2 | 3 |
VEIC. COMMERC. | Tutti | 1 | 2 | 3 |
Per marca SMART non concedibile la garanzia Kasko Collisione e Kasko Completa |
APPENDICE NORMATIVA
In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente/Assicurato possa comprendere meglio i riferimenti di legge.
CODICE CIVILE
Art. 1341 – Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Art. 1342 – Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.
Art. 1898 – Aggravamento del rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1901 – Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1907 – Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore .
Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori .
Art. 1913 – Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità.
Art. 1915 – Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’assicurato che, dolosamente, non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.
Se l’assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
Art. 166 – Criteri di redazione
Il contratto e ogni altro documento consegnato dall’impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell’assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.
INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016 / 679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la “Compagnia”), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l’Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell’ambito delle attività prestate dalla Compagnia.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX).
2. Tipologia di dati raccolti
I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all’art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all’art. 9, par. 1 del GDPR.
3. Finalità
I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:
a) finalità correlate a trattamenti legati all’emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all’adempimento di specifiche richieste dell’interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all’esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell’Interessato può comportare l’impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica Contrattuale);
b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell’Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica legale);
c) finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull’esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale);
d) finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l’intervento dell’operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l’intervento dell’operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l’inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell’area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell’art. 38 bis del Regolamento Ivass 35./2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all’Interessato ma non avrebbe conseguenze sull’esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale).
4. Modalità di trattamento
I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
La Compagnia garantisce la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.
Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall’art. 32 del GDPR.
La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all’interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.
I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell’interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell’informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.
5. Profilazione
La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.
6. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
⚫ soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
⚫ soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
⚫ altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
⚫ soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
⚫ società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
⚫ Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.
7. Periodo di conservazione
I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.
Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell’interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.
8. Diritti dell’interessato
L’interessato può far valere i diritti previsti dall’art. 15 (diritto di accesso dell’interessato), dall’art. 16 (diritto di rettifica), dall’art. 17 (diritto alla cancellazione, “diritto all’oblio”), dall’art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall’art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall’art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi xxxx@xxxxx.xx oppure xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Notes
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale:
Xxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX)
Direzione Generale:
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) T + 39 039.9890001
F + 39 039 9890694
Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 01 agosto 2020
Set Informativo Guida Serenamente 1 - modello GUS.2019.001-2020.001 – edizione 01.08.2020