CONTRATTO PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO
ALLEGATO 8
CONTRATTO PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO
Lo schema di contratto qui proposto contiene tutti gli elementi necessari alla corretta applicazione di quanto
disposto dal presente Programma d’azione e utili alla tutela dei rapporti tra i contraenti.
Il presente schema di contratto, con l’accordo tra i contraenti, può essere semplificato nella forma, ferma restando la sostanza dei contenuti e con il vincolo di mantenere inalterate le seguenti sezioni: titolo, dati dei contraenti, capitolo 1, capitolo 2, dati di sottoscrizione.
CONTRATTO PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO81
La ditta individuale/società con sede legale in , Via , CUAA , nel presente atto rappresentata dal sig. , in qualità di titolare/legale rappresentante, da qui in avanti chiamata “Conferente”;
e
la ditta individuale/società con sede legale in , Via , CUAA , nel presente atto rappresentata dal sig. , in qualità di titolare/legale rappresentante, da qui in avanti chiamata “Acquirente”.
convengono e stipulano quanto segue:
1. OGGETTO DEL CONTRATTO
a) Il presente Contratto regola gli scambi di effluenti di allevamento (da qui in avanti chiamati “effluenti”) tra il Conferente, dai cui cicli di produzione originano tali effluenti, e l’Acquirente, che li utilizza, in conformità con le disposizioni regionali in materia (fleggare la/le voce/voci pertinenti):
□ direttamente ed esclusivamente per fini agronomici;
□ direttamente ed esclusivamente in un impianto di depurazione; ovvero:
□ per conferimento a Fabbricante di fertilizzanti ai sensi del d.lgs. 75/201082;
□ per conferimento a impianto di digestione anaerobica che ne farà utilizzo energetico e agronomico83;
□ per conferimento ad impianto di depurazione;
□ per conferimento ad impresa che ne farà direttamente ed esclusivamente utilizzo agronomico84.
b) Il Conferente si obbliga a fornire annualmente all’Acquirente effluenti, che non contengono materiale
classificabile come xxxxxxx00, in quantità pari a m3
caratteristiche chimico/fisiche86:
(tal quale), con le seguenti
− tipologia (scrivere “palabile” o “non palabile”) (obbligatorio) ;
− quantità totale di azoto (kg) (obbligatorio) ;
− quantità totale di fosforo (kg) (necessario in caso di adesione alla Deroga Nitrati) ;
− sostanza secca (s.s.) (%) (facoltativo) ;
− rapporto C/N (facoltativo) .
81
Il presente Contratto rientra tra gli strumenti predisposti dalla Regione Lombardia per lo sviluppo delle strategie integrate di gestione
degli effluenti zootecnici ai fini della tutela delle risorse idriche dall’inquinamento da nitrati di origine agricola e la riduzione dei carichi territoriali di azoto da effluenti di allevamento
82
Dandone riscontro formale con idoneo documento di acquisto da parte del Fabbricante di fertilizzanti (es.: fattura)
83
Che avrà il dovere di effettuare una Comunicazione nitrati nella quale inserire come acquisizione l’effluente acquisito
84
Che avrà il dovere di effettuare una Comunicazione nitrati nella quale inserire come acquisizione l’effluente acquisito
85
Ai sensi della parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni
86 NB: ripetere la sezione b) nel caso in cui il Contratto sia riferito a tipologia sia “palabile” che “non palabile”
2. DURATA DEL CONTRATTO
a) Il presente Contratto ha una durata di anni
/ / al / / .
3. DIRITTI E OBBLIGHI DEL CONFERENTE
Il Conferente si obbliga:
dalla data della stipula, ossia dal
a) a garantire all’Acquirente la fornitura di effluenti conformi a quanto specificato nell’articolo 1;
b) a consentire all’Acquirente, in qualunque momento, il controllo qualitativo e quantitativo sugli effluenti oggetto della fornitura;
c) a stoccare gli effluenti nelle proprie strutture aziendali, in base a quanto specificato nella Comunicazione
nitrati dell’anno di riferimento, per un periodo di tempo non inferiore al minimo di legge;
d) a comunicare formalmente all’Acquirente – con raccomandata A/R o mezzo equipollente – e con un anticipo di almeno giorni, la data prevista per la cessazione del conferimento dell’effluente oggetto del presente Contratto, dovuta all’eventuale cessazione dell’attività;
e) ad utilizzare la Comunicazione Nitrati per la registrazione delle quantità annue di effluenti conferite
all’Acquirente;
f) a conservare copia del presente contratto presso l’azienda e a renderla disponibile per eventuali controlli. Il Conferente ha il diritto:
a) di ridefinire la quantità di effluenti oggetto del presente Contratto, previo accordo scritto con l’Acquirente,
in funzione cambiamenti gestionali coerenti con le norme di riferimento regionali.
4. DIRITTI E OBBLIGHI DELL’ ACQUIRENTE
L’Acquirente si obbliga, in conformità alle disposizioni regionali in materia:
a) a ricevere dal Conferente annualmente la quantità di effluenti indicata nel presente Contratto;
b) a stoccare gli effluenti acquisiti, qualora l’acquisizione sia in stoccaggio e distribuzione, nelle proprie
strutture aziendali;
c) a comunicare formalmente al Conferente – con raccomandata A/R o mezzo equipollente – e con un anticipo di almeno giorni, la data prevista per l’eventuale cessazione dell’attività che renda non più possibile ricevere gli effluenti dal Conferente;
d) a conservare copia del presente contratto presso l’azienda e a renderla disponibile per eventuali controlli. l’Acquirente si obbliga inoltre (fleggare almeno una delle seguenti opzioni):
□ in qualità di utilizzatore diretto ed esclusivo a fini agronomici degli effluenti acquisiti
a) ad assicurare la disponibilità di terreni necessari allo spandimento degli effluenti acquisiti;
b) a mettere a disposizione per l’utilizzazione agronomica degli effluenti acquisiti una superficie agricola utilizzata pari ad xx.x.xx . . , da lui condotta ed indicata nella Comunicazione nitrati (se dovuta) dell’anno di riferimento;
c) ad utilizzare la Comunicazione Nitrati per la registrazione delle quantità annue di effluenti ritirate dal Conferente;
□ in qualità di intermediario verso altri utilizzi finali degli effluenti (fleggare almeno una delle seguenti opzioni)
o a dare riscontro formale, con idoneo documento di acquisto sottoscritto dal Fabbricante di fertilizzanti (es.: fattura), dell’avvenuta destinazione dell’effluente acquisito;
o di dare riscontro con idoneo documento di registrazione delle movimentazioni di effluenti in entrata e in uscita a disposizione degli organi di controllo.
L’Acquirente ha il diritto:
a) di eseguire controlli al fine di verificare le caratteristiche fisico-chimiche degli effluenti riportate al precedente articolo 1.I test dovranno essere effettuati secondo modalità e standard internazionalmente accettati. Nell’ipotesi in cui i test riscontrassero valori non conformi a quelli pattuiti con il presente Contratto, l’Acquirente provvederà a contestare tale fatto al Conferente in forma scritta con raccomandata con A/R – o mezzo equipollente – anticipandone il contenuto anche a mezzo fax. L’accertamento della non conformità degli effluenti forniti costituisce per l’Acquirente giusta causa di risoluzione del presente Contratto.
5. TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI
Il trasporto degli effluenti oggetto del presente Contratto è a carico del Conferente / Acquirente (cancellare la voce non pertinente), che nelle fasi di trasferimento su strade pubbliche utilizzerà la documentazione definita dalle disposizioni regionali in materia;
6. CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Qualora una delle Parti subisca un evento rientrante nella nozione di “causa di forza maggiore” – intendendosi per tale ogni evento non cagionato dalla Parte stessa, che non può essere previsto o rimosso, con l’uso dell’ordinaria diligenza e che influisca in modo sostanziale in termini di costi e/o di tempo sulla capacità della Parte che lo invoca di adempiere alle obbligazioni nascenti dal presente Contratto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: alluvioni, o altre calamità naturali, azioni o decisioni delle Autorità amministrative, sanitarie e giudiziarie pubbliche, quali revoche delle autorizzazioni, sequestri, provvedimenti di sospensione dell’attività –
dovrà tempestivamente darne avviso all’altra Parte, comunicando la natura dell’evento e la sua importanza. L’avviso deve essere confermato per iscritto anche a mezzo fax.
In tal caso le obbligazioni nascenti dal presente Contratto restano sospese e nessun inadempimento e/o responsabilità neppure per ritardo potrà essere imputato alla Parte che ha prontamente comunicato l’impossibilità di adempiere per causa di forza maggiore.
7. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Le parti dichiarano di aver reciprocamente ricevuto le informazioni previste dall’art. 13 del D. Lgs. n.196/2003 in ordine al trattamento dei dati personali e prestano il consenso all’utilizzazione, alla trattazione, comunicazione e diffusione dei dati sensibili necessari alla gestione anche amministrativa dei rapporti derivanti dal presente Contratto.
L’Acquirente
(timbro e firma titolare/legale rappresentante)
Il Conferente
(timbro e firma titolare/legale rappresentante)
Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., le clausole di cui agli articoli 2 (durata del Contratto), 3 (diritti e obblighi del Conferente), 4 (diritti e obblighi dell’Acquirente), 5 (trasporto degli effluenti).
L’Acquirente
(timbro e firma titolare/legale rappresentante)
Il Conferente
(timbro e firma titolare/legale rappresentante)
Luogo, lì Data / /
ALLEGATO 9
PROCEDURA PER LA VALIDAZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE A
SUPPORTO DELLE IMPRESE PER LA GESTIONE DELL’AZOTO
Premessa
Regione Lombardia promuove l’innovazione tecnologica finalizzata a mitigare l’impatto ambientale delle attività agricole, con particolare riferimento alla gestione dell’azoto, e a ottimizzare la gestione degli effluenti di allevamento ai sensi della direttiva nitrati.
A tal fine attiva una procedura di validazione delle innovazioni tecnologiche disponibili e aggiorna la Procedura nitrati implementando i dati utili a riconoscere alle imprese l’utilizzo di tali innovazioni nell’ambito della compilazione della Comunicazione nitrati.
La procedura di validazione di innovazioni tecnologiche
I soggetti che intendono validare, ai fini del riconoscimento regionale, nuove tecnologie e/o innovazioni di processo o di prodotto atte a migliorare l’efficienza della gestione dell’azoto nell’ambito dell’impresa agricola per gli aspetti che riguardano l’attuazione del programma d’Azione nitrati in applicazione della direttiva nitrati87 devono:
1. Fare richiesta a Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
0. Produrre una documentazione dettagliata che descriva la tecnologia, il processo, il prodotto ecc.
3. Sottoscrivere una dichiarazione di disponibilità a
a. sottoporsi ad una attività di verifica da parte di un ente terzo (provincia, regione, università, centro di ricerca) in condizioni operative con protocollo concordato per valutare gli aspetti operativi, il mantenimento delle prestazioni nel tempo e le modalità di implementazione di un piano di monitoraggio a regime
4. Produrre una relazione scientifica sottoscritta da un soggetto competente afferente ad un ente di ricerca riconosciuto.
5. Produrre i risultati di una specifica sperimentazione effettuata su aziende reali che dimostri l’efficacia della tecnologia, del processo, del prodotto ecc. corredata di eventuale materiale documentale supplementare, quale analisi di laboratorio effettuate da un soggetto certificato, materiale bibliografico ecc. condotta con il coinvolgimento o la supervisione di un ente di ricerca.
6. Se invece sono stati già realizzati impianti con la stessa tecnologia e sono già stati validati (da enti qualificati e terzi) può produrre la relazione realizzata dall'ente che ha effettuato le prove.
La richiesta, il protocollo sperimentale proposto e tutta la documentazione prodotta, sarà sottoposta alla valutazione di un Comitato tecnico scientifico nitrati ed emissioni nominato da Regione Lombardia.
La valutazione dovrà verificare:
87Anche nei casi di impianto di trattamento che combina tecnologie con principi di funzionamento noti ma che risulta nuova nel suo insieme oppure che faccia riferimento a impianti analoghi funzionanti, ma solo per alcune componenti provate separatamente, bisognerebbe effettuare una verifica preliminare per dimostrare le effettive prestazioni del sistema