sara vita
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Società del Gruppo Sara
Libero Domani
Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n.5092
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)
Condizioni di Assicurazione
comprensive di:
● Regolamento Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA
● Allegato delle Condizioni di Assicurazione della prestazione assicurativa accessoria - Assicurazione Temporanea per il caso di morte a capitale e a premio annuo costanti
Libero Domani tariffa 151 Condizioni di Assicurazione mod.V394C ed. 03/22
Xxxx Xxxx Spa - Sede legale: Xxx Xx, 00 - 00000 Xxxx - Capitale Sociale Euro 76.000.000
i.v. registro Imprese Roma e C.F. 07103240581- REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003 Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con Decreto Ministero Industria Commercio e Artigianato n.16724 del 20/06/86. Iscritta al n.1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative. Società del Gruppo assicurativo Sara iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa. PEC: xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx
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Libero Domani
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
PREMESSA
Le presenti Condizioni di Assicurazione disciplinano Libero Domani, Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione, di seguito definito “Libero Domani”, istituito ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n.252, di seguito definito “Decreto”, e successive modifiche e integrazioni.
La finalità di Libero Domani è quella di realizzare, attraverso un contratto di assicurazione sulla vita, una forma pensionistica individuale che permetta all’Aderente di ottenere una prestazione complementare a quella prevista dal sistema previdenziale obbligatorio.
L’Aderente è colui che si iscrive al Piano e sulla cui vita viene stipulato il contratto.
Libero Domani è in regime di contribuzione definita: l’ammontare della prestazione è infatti determinata in funzione della contribuzione effettuata dall’Aderente, oltre che dell’operazione di rivalutazione annuale di quanto investito.
Libero Domani è strutturato in due fasi distinte:
● una fase di accumulo: periodo che va dal momento in cui l’Aderente effettua il primo versamento a quello in cui decide di beneficiare della prestazione, una volta raggiunti i requisiti di accesso alla prestazione stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza. Nel corso di questo periodo l’Aderente costituisce la propria posizione individuale
● una fase di erogazione della prestazione: fase successiva a quella di accumulo, relativa al periodo in cui viene erogata la prestazione.
Relativamente alla fase di erogazione della prestazione si rimanda al Documento sulle rendite che norma sia la conversione in rendita che l’erogazione delle diverse tipologie di rendita previste da Libero Domani.
Il presente contratto è strutturato come Assicurazione a Vita Intera con Capitale Rivalutabile, a premi ricorrenti e con possibilità di versamenti integrativi ed è collegato alla Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA, dedicata esclusivamente alle forme pensionistiche complementari della Compagnia.
La tariffa è 151.
Nella fase di adesione a Libero Domani l’Aderente ha la possibilità di scegliere - in modo facoltativo - come prestazione assicurativa accessoria alla prestazione previdenziale, una Assicurazione Temporanea per il caso di morte a capitale e a premio annuo costanti, di seguito “Assicurazione Temporanea”.
Si rimanda all’Allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione per le Condizioni di Assicurazione dell’Assicurazione Temporanea.
Art.1 - Obblighi di Sara Vita
Gli obblighi di Xxxx Xxxx Spa (di seguito Compagnia) risultano esclusivamente:
● dalle presenti Condizioni di Assicurazione
● dall’allegato alle Condizioni di Assicurazione
● dal documento di polizza e dalle eventuali appendici rilasciate dalla Compagnia.
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge applicabili.
Libero Domani si attiene a quanto disciplinato dal Decreto, di conseguenza sono possibili modifiche e integrazioni in corso di contratto solo in caso di interventi legislativi.
Art.2 - Durata
Ai sensi dell’art.11 comma 2 del Decreto la durata del contratto - definita come arco temporale durante il quale il contratto è efficace - coincide con la vita dell’Aderente.
Nella fase di accumulo la durata va dalla data di decorrenza del contratto alla data della maturazione dei requisiti di accesso alla prestazione pensionistica complementare, di seguito prestazione.
È possibile prolungare la durata della fase di accumulo alle condizioni indicate all’Art.3.
La durata minima di partecipazione alle forme pensionistiche complementari non deve essere inferiore a 5 anni. .Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro in corso per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra stati membri dell’Unione europea.
Nella fase di erogazione della prestazione la durata coincide con la vita dell’Aderente: si rimanda, per un maggior dettaglio, all’Art.1 del Documento sulle rendite.
Art.3 - Prosecuzione volontaria
Ai sensi dell’art.8 comma 11 del Decreto, l’Aderente - una volta maturato il diritto alla prestazione al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza - può decidere di proseguire l’adesione a Libero Domani a condizione che sia trascorso interamente un anno dalla data di adesione ad una delle forme pensionistiche complementari.
L’Aderente, anche in caso di prosecuzione volontaria, mantiene la sua facoltà di versare o meno i contributi.
Tale scelta garantisce in ogni caso all’Aderente la facoltà di determinare - in ogni momento - la data in cui beneficiare della prestazione.
Art.4 - Entrata in vigore e conclusione del contratto
Il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui avviene il pagamento del contributo di perfezionamento - eventualmente integrato dal premio annuo costante relativo all’Assicurazione Temporanea - e la sottoscrizione del documento di polizza da parte dell’Aderente.
L'entrata in vigore del contratto coincide con la data di conclusione dello stesso.
Qualora sul documento di polizza fosse indicata una data di decorrenza successiva al giorno di conclusione, il contratto entra in vigore dalle ore 24 della data di decorrenza.
Nel caso si verifichi il decesso dell’Aderente tra la data di conclusione e la data di decorrenza del contratto, la Compagnia restituisce quanto versato dall’Aderente, previa consegna del certificato di morte.
Art.5 - Revoca dell’adesione e diritto di recesso
Nella fase che precede la conclusione del contratto l’Aderente ha la facoltà di revocare l’adesione, ottenendo la restituzione della somma eventualmente corrisposta.
La Compagnia restituisce gli eventuali versamenti corrisposti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca da parte dell’Aderente.
La revoca deve essere esercitata dall’Aderente mediante lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto e indirizzata a: Xxxx Xxxx Spa - Xxx Xx 00, 00000 Xxxx.
L’Aderente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione, definita all’Art.4, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto e indirizzata a: Xxxx Xxxx Spa - Xxx Xx 00, 00000 Xxxx.
Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale di invio.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Compagnia restituisce gli eventuali versamenti corrisposti, al netto dell’eventuale quota parte di premio annuo costante dell’Assicurazione Temporanea relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto - relativamente al rischio corso.
L’Aderente è tenuto a effettuare il versamento della prima contribuzione entro sei mesi dall’adesione al PIP. In caso di inadempimento, l’Impresa ha facoltà, ai sensi dell’Art.1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all’Aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l’Aderente non provveda a effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Art.6 - Età dell’Aderente
Il contratto non prevede - per aderire al contratto - alcun limite inferiore di età dell’Aderente, mentre non possono aderire coloro a cui manchi meno di un anno al compimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.
Di conseguenza, ai titolari di pensione di vecchiaia o, comunque, a coloro che abbiano raggiunto il limite di età previsto per il conseguimento di tale trattamento pensionistico, l’adesione alle forme di previdenza complementare risulta preclusa.
Art.7 - Contributi
Libero Domani prevede le seguenti tipologie di contributo:
● premio ricorrente: premio da versare alla data di perfezionamento del contratto e ad ogni data di ricorrenza del contratto. Su richiesta dell’Aderente il premio ricorrente può essere corrisposto alle date di ricorrenza annuali, semestrali, trimestrali o mensili, secondo la cadenza di pagamento prescelta
● premio integrativo: premio versato dall’Aderente in periodi diversi dalla data di ricorrenza del contratto
● premio da trasferimento: importo ottenuto dalle disponibilità trasferite da altre forme previdenziali
● premio da reintegro: importo ottenuto dal contributo versato dall’Aderente per il reintegro della posizione individuale, a seguito di una precedente anticipazione, così come definita all’Art.18.
Relativamente al solo premio ricorrente l’Aderente può richiedere alla Compagnia di indicizzare lo stesso di una percentuale da scegliere tra: 1%, 2%, 3% 4% o 5%.
In caso di scelta di indicizzazione, ad ogni data di ricorrenza annuale del contratto successiva alla richiesta, il premio
ricorrente viene automaticamente rivalutato - su base annua - della percentuale prescelta. Tale scelta può essere effettuata dall’Aderente:
● alla data di adesione
● almeno 3 mesi prima della data di ricorrenza annuale del contratto, a partire dalla quale si intende attivare l’indicizzazione del premio ricorrente.
Per attivare tale scelta è necessario inviare alla Compagnia una comunicazione scritta.
L’Aderente ha sempre la possibilità di revocare la propria decisione, inviando una comunicazione scritta alla Compagnia almeno 3 mesi prima la data di ricorrenza annuale a partire dalla quale si intende interrompere l’indicizzazione.
In entrambi i casi di attivazione o di revoca la comunicazione alla Compagnia può essere inviata anche per il tramite dell’Intermediario cui è assegnato il contratto.
Resta valida, per l’Aderente, la facoltà di decidere di non indicizzare il premio ricorrente.
In generale la corresponsione di ciascun contributo è assolutamente libera da parte dell’Aderente, il quale, in qualsiasi momento, può variare, sospendere, riprendere il versamento e/o variarne la periodicità.
Anche in questo caso, ad eccezione della sospensione, la comunicazione alla Compagnia può essere inviata anche per il tramite dell’Intermediario cui è assegnato il contratto.
Qualora nel corso della partecipazione al PIP l’Aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell’applicazione delle spese indirettamente a carico dell’Aderente - rendimento trattenuto -, la Compagnia ha facoltà, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l’Aderente non provveda a effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
Se l’Aderente sceglie l’Assicurazione Temporanea - di cui all’Allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione - quanto corrisposto è da intendersi come somma del contributo relativo alla prestazione previdenziale e del premio annuo costante afferente all’Assicurazione Temporanea e in tal caso la facoltà dell’Aderente di ridurre l’importo da corrispondere è riferita soltanto al contributo e in nessun caso al premio annuo costante.
Ai sensi dell’art.8 comma 1 del Decreto, oltre alle tipologie di contributo sopra indicate, i lavoratori dipendenti possono corrispondere il flusso in maturazione del TFR - trattamento di fine rapporto, in tal caso il versamento avviene per il tramite del datore di lavoro.
L’Aderente può aderire a Libero Domani per far confluire in esso il solo flusso del TFR, senza versamento di altri contributi.
Sempre relativamente ai lavoratori dipendenti, i datori di lavoro possono contribuire con il versamento di contributi datoriali.
Non esiste alcun importo minimo del contributo.
La Compagnia - per il tramite dell’Intermediario cui è assegnato il contratto - rilascia i seguenti documenti, che risultano essere parte integrante del contratto:
● documento di polizza: a fronte del versamento del premio ricorrente di perfezionamento, eventualmente integrato dal premio annuo costante relativo all’Assicurazione Temporanea.
Il documento viene consegnato all’Aderente alla data di perfezionamento del contratto
● quietanza: a fronte del versamento di ciascun premio ricorrente successivo, eventualmente integrato dal premio annuo costante relativo all’Assicurazione Temporanea. La quietanza risulta essere parte integrante del contratto e viene rilasciata dall’Intermediario, cui è assegnato il contratto, all’Aderente nel solo caso in cui la modalità di pagamento scelta sia diversa dall’addebito diretto SEPA su conto corrente dell’Aderente - SDD.
In caso di pagamento tramite SDD ha valore di quietanza la conferma dell’addebito
● certificato di assicurazione/conferma di versamento: a fronte del versamento di ogni eventuale premio integrativo, da trasferimento o da reintegro. Il documento attesta l'operazione e viene consegnato all’Aderente alla data di perfezionamento del versamento.
In questi documenti vengono indicati, tra l’altro, ciascun versamento effettuato, il corrispondente premio investito - di cui di seguito - e la data di decorrenza del contratto ovvero del versamento.
Annualmente la Compagnia invia all’Aderente una informativa periodica con il dettaglio dei versamenti effettuati nel corso dell’anno precedente e l’ammontare complessivo dei premi non dedotti.
Le informazioni sui versamenti effettuati e sulla propria posizione individuale maturata sono a disposizione dell’Aderente nell’Area riservata ai clienti presente nella sezione previdenziale del sito xxx.xxxx.xx.
Per accedervi l’Aderente deve inserire il proprio codice fiscale e una password: al primo accesso la password corrisponde alla data di adesione a Libero Domani, indicata in calce al Modulo di adesione sottoscritto, per i successivi accessi sarà necessario indicare una nuova e definitiva password.
Relativamente alla modalità di versamento dei contributi l’Aderente può corrispondere il premio ricorrente - eventualmente integrato con il premio annuo costante relativo alla Assicurazione Temporanea - alla data di perfezionamento del contratto con uno dei seguenti mezzi di pagamento, a condizione che siano intestati alla Compagnia, ovvero all’Intermediario espressamente in tale qualità: assegno bancario, postale o circolare (munito della clausola di non trasferibilità), ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, ovvero sistema di pagamento elettronico.
Alle date di ricorrenza successive, l’Aderente - se ha deciso per la periodicità annuale - può scegliere di mantenere la medesima modalità di versamento prevista alla data del perfezionamento, ovvero può decidere per il pagamento tramite addebito diretto SEPA su conto corrente dell’Aderente - SDD.
Nel caso in cui l’Aderente abbia deciso per la periodicità semestrale, trimestrale o mensile, la sola modalità di versamento prevista è l’addebito diretto SEPA su conto corrente dell’Aderente - SDD.
Per tutti i versamenti dei contributi diversi dal premio ricorrente l’Aderente può scegliere una delle modalità di pagamento previste alla data di perfezionamento.
Qualora l’addebito diretto SEPA su conto corrente dell’Aderente - SDD non vada a buon fine per motivi non riconducibili alla Compagnia, la Compagnia stessa comunica tale circostanza all’Aderente, specificando che l’importo insoluto e, eventualmente, gli importi successivi devono essere versati per il tramite dell’Intermediario di riferimento.
In caso di versamento con periodicità semestrale, trimestrale o mensile, la Compagnia, alla data di ricorrenza annuale del contratto successiva a quella in cui addebito diretto SEPA non è andato a buon fine, trasforma automaticamente la periodicità di pagamento in annuale.
L’Aderente può decidere di proseguire la contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno 1 anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
Art.8 - Spese Fase di accumulo
Su tutti i contribuiti - tranne che sul premio da trasferimento - si applica una spesa direttamente a carico dell’Aderente pari al 3% del contributo stesso.
Sul patrimonio della Gestione Separata viene applicata annualmente una spesa indirettamente a carico dell’Aderente, definita di seguito rendimento trattenuto, pari ad un valore percentuale definito nella seguente tabella:
tasso medio di rendimento | rendimento trattenuto dall’Impresa |
se maggiore o uguale del 6,75% | risulta essere pari al 20% del tasso medio di rendimento |
se minore del 6,75% | risulta essere pari all’1,35% modalità attualmente utilizzata visti i recenti tassi di rendimento |
ma maggiore o uguale all’1,35% se minore dell’1,35% | risulta essere pari al tasso medio di rendimento |
Tale rendimento trattenuto viene prelevato dal patrimonio della Gestione in occasione della rivalutazione del contratto, stabilita al 31/12 di ogni anno. Relativamente alla determinazione del tasso medio di rendimento si rimanda alla Clausola di Rivalutazione, di cui all’Art.11.
Nel solo caso in cui l’Aderente richieda la liquidazione della posizione maturata in caso di trasferimento ad altra forma previdenziale complementare, alla posizione individuale maturata al momento della richiesta viene applicata una spesa pari a Euro 50.
Diversamente, non è prevista alcuna spesa nei casi in cui l’Aderente richieda la liquidazione della posizione maturata in caso di:
● XXXX (Art. 13)
● decesso dell’Aderente (Art. 15)
● riscatto (Artt. 16 e 17)
● anticipazione (Art. 18)
● trasferimento ad altra forma previdenziale complementare in caso di perdita dei requisiti (Art. 19).
Fase di erogazione
Per il dettaglio sulle spese nella fase di erogazione si rimanda al Documento sulle rendite.
Art.9 - Determinazione della posizione individuale
Libero Domani prevede il versamento di una successione di contributi, liberi per importo e frequenza, cosi come indicato all’Art.7.
Per determinare le posizioni individuali si procede come segue. A fronte di ciascun contributo versato la Compagnia:
● determina il premio investito, pari al contributo versato al netto della spesa direttamente a carico dell’Aderente
● rivaluta il premio investito alla successiva data del 31/12 - nella misura e secondo le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione, di cui all’Art.11 - in base al rendimento della Gestione Separata.
Relativamente alla prima rivalutazione il premio investito viene rivalutato applicando ad esso il pro-rata della misura annua di rivalutazione, per il periodo intercorso tra la data di versamento e il 31/12 successivo.
Di conseguenza, a tale data, viene definito capitale rivalutato l’importo ottenuto come somma del premio investito e della quota relativa alla rivalutazione dello stesso
● rivaluta, al 31/12 di ogni anno, ciascun capitale in base al rendimento della Gestione Separata e nella misura e secondo le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione.
Nel corso della fase di accumulo il capitale rivalutato viene ridotto in base alle liquidazioni per i riscatti parziali e per le anticipazioni eventualmente effettuate dall’Aderente e non reintegrate, di cui agli Artt. 17 e 18 e per la XXXX, di cui all’Art. 13.
La posizione individuale è data dalla somma dei singoli capitali rivalutati, relativi a ciascun contributo versato nel corso della fase di accumulo e rappresenta la base per il calcolo:
● della prestazione a cui l’Aderente accede al raggiungimento dei requisiti di accesso alla prestazione stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, ovvero, in caso di prosecuzione volontaria, alla data in cui l’Aderente beneficia della prestazione; di seguito, per indicare il momento dell’effettivo accesso, si indica genericamente: data di accesso alla prestazione
● della prestazione erogata in caso di XXXX, di cui all’Art.13
● della liquidazione in caso di decesso dell’Aderente, di cui all’Art.15
● della liquidazione in caso di riscatto totale, riscatto parziale, anticipazione, trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, di cui, rispettivamente, agli Artt.16, 17, 18 e 19.
Art.10 - Modalità di rivalutazione della posizione individuale
La posizione individuale maturata viene determinata come somma dei seguenti importi:
● la posizione individuale risultato dell’operazione di rivalutazione alla data del 31/12 precedente la data dell’evento e dunque già consolidata al contratto
● la somma dei premi investiti, così come definiti all’Art.9, corrisposti dal 1°/1 dell’anno successivo (anno in cui cade l’evento) alla data dell’evento stesso
● a ciascuno di questi importi viene applicato il pro-rata della misura annua di rivalutazione, in base all’ultimo rendimento certificato; tale pro-rata è calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra il 31/12 e la data dell’evento stesso
Per data dell’evento si intende sia la data di accesso alla prestazione che la data di richiesta di liquidazione per tutti i casi indicati all’Art.9.
Art.11 - Clausola di Rivalutazione
Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla vita alle quali la Compagnia riconosce una rivalutazione annua:
● della posizione individuale nel corso della fase di accumulo
● della rendita nel corso della fase di erogazione.
A tal fine la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA - parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione - attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.
Fase di accumulo
A) misura annua di rivalutazione
il 31 dicembre di ogni anno la posizione individuale viene rivalutata nella misura e secondo le modalità di seguito illustrate:
● la Compagnia determina il tasso medio di rendimento - calcolato ai sensi del punto 2. del Regolamento della Gestione Separata - con riferimento al periodo di osservazione, preso a base per la determinazione del tasso, che va dal 1° ottobre dell’anno precedente al 30 settembre dell’anno corrente
● la misura annua di rivalutazione riconosciuta al contratto - funzione del tasso medio di rendimento - si determina in base alle seguenti modalità:
- se il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata è maggiore o uguale del 6,75%, la misura annua di rivalutazione è pari al tasso medio di rendimento moltiplicato per l'aliquota di retrocessione, fissata dalla Compagnia, pari all’80%
- se il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata è minore del 6,75% ma maggiore o uguale all’1,35%, la misura annua di rivalutazione è pari al tasso medio di rendimento diminuito del rendimento trattenuto della Compagnia, pari a 1,35 punti percentuali
- se il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata è minore dell’1,35% la misura annua di rivalutazione è pari allo 0%.
La misura annua di rivalutazione non può mai essere negativa.
La Compagnia riconosce una misura annua di rivalutazione minima garantita pari allo 0% - e dunque la restituzione dei contribuiti netti versati nei seguenti casi:
● liquidazione anticipata della posizione individuale, quali: XXXX, anticipazione, riscatto, trasferimento ad altra forma pensionistica complementare
● decesso dell’Aderente
● liquidazione della prestazione al momento di accesso alla prestazione pensionistica.
La Compagnia ha facoltà di modificare la misura annua di rivalutazione minima garantita nel caso in cui si debba adeguare alle disposizioni - previste dal Regolamento ISVAP n.21/2008 e successive modifiche e integrazioni - in materia di tasso tecnico massimo garantibile nelle forme pensionistiche complementari.
B) rivalutazione della posizione individuale
al 31 dicembre di ogni anno il contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica costituitasi a tale epoca.
Tale aumento viene determinato secondo la misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A).
La misura annua di rivalutazione - risultato dell'operazione di rivalutazione - viene applicata alla posizione individuale in essere, comprensiva di quella derivante da precedenti rivalutazioni.
Il meccanismo di rivalutazione della posizione individuale garantisce il consolidamento delle rivalutazioni annuali, poiché queste, una volta accreditate al contratto, restano definitivamente acquisite ad esso; di conseguenza, negli anni successivi, la posizione individuale non può mai diminuire, tranne nei casi in cui vengano effettuate delle liquidazioni per riscatto parziale e anticipazione.
Gli aumenti della posizione individuale vengono comunicati di volta in volta all’Aderente con rendiconto annuale.
Fase di erogazione
Per il dettaglio sulla rivalutazione nella fase di erogazione si rimanda al Documento sulle rendite.
Art.12 - Prestazione
Ai sensi dell’art.11 comma 2 del Decreto, l’Aderente ha diritto alla prestazione dal momento in cui sono rispettate le seguenti condizioni:
● abbia raggiunto i requisiti di accesso alla prestazione stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’Aderente. Ai sensi dell’art.13 comma 5 del Decreto, per l’Aderente non titolare di reddito da lavoro o di impresa, viene considerata come età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base
● siano trascorsi interamente 5 anni dalla data di adesione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro in corso per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra stati membri dell’Unione europea.
Ai fini del calcolo del numero di anni di partecipazione a tali forme sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione maturati e per i quali l’Aderente non abbia richiesto la liquidazione totale della posizione individuale maturata.
Nel momento in cui l’Aderente intende beneficiare della prestazione, la Compagnia determina la posizione individuale maturata quale risulta alla data di accesso alla prestazione.
Ai sensi dell’art.11 comma 3 del Decreto, la prestazione può essere erogata in una delle seguenti forme:
● in forma di capitale, fino ad un massimo del 50% della posizione individuale maturata alla data di accesso alla prestazione
● in forma di rendita vitalizia immediata rivalutabile, di seguito rendita.
L’Aderente ha la facoltà di scegliere se e in quale percentuale ottenere dalla Compagnia la liquidazione della posizione individuale maturata in forma di capitale.
Nel caso non si effettui alcuna scelta viene erogato in rendita il 100% della posizione individuale maturata.
La scelta deve essere effettuata dall’Aderente con richiesta scritta da inviare alla Compagnia, anche per il tramite dell’Intermediario cui è assegnato il contratto.
Trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, corredata di tutta la documentazione necessaria, la Compagnia inizia l’erogazione della prestazione sulla base della scelta effettuata: nel caso di erogazione della rendita questa è da intendersi come posticipata.
Si rimanda all’Art.22 delle presenti Condizioni di Assicurazione e all’Art.6 del Documento sulle rendite per un maggior dettaglio sulla modalità e sulla tempistica di erogazione della prestazione.
Art.13 - Prestazione erogata in forma di Rendita integrativa temporanea anticipata - XXXX
È data facoltà all’Aderente che:
● abbia cessato l’attività lavorativa
● abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza
● possa vantare almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari
di richiedere che l’intera posizione individuale maturata o parte di essa, venga erogata in forma di Rendita integrativa temporanea anticipata - XXXX, con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, per un periodo massimo di 5 anni.
Nel caso in cui l’Aderente abbia cessato l’attività lavorativa e sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, ha facoltà di richiedere che l’intera posizione individuale maturata o parte di essa venga erogata in forma di Rendita integrativa temporanea anticipata - XXXX per un periodo massimo di 10 anni, a condizione che lo stesso Aderente:
● possa vantare il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari
● si trovi nel decennio antecedente la data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
In entrambi i casi, nel corso dell’erogazione della XXXX l’Aderente può richiederne, in qualsiasi momento, la revoca; ciò comporta la cessazione delle rate di XXXX residue.
La XXXX è altresì automaticamente revocata in caso di trasferimento dell’intera posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare.
L’Aderente ha inoltre la facoltà di richiedere - con riferimento alla sola porzione residua di posizione individuale non richiesta e utilizzata a titolo di XXXX - il riscatto, l’anticipazione o la prestazione pensionistica.
La XXXX viene corrisposta con cadenza trimestrale.
Art.14 - Liquidazione in capitale
Ai sensi dell’art.11 comma 3 e dell’ art.23 comma 7 lettera c) del Decreto, Libero Domani prevede che l’Aderente possa decidere sulla liquidazione, in forma di capitale, della totalità della propria posizione individuale maturata qualora sia presente una delle seguenti circostanze:
● l’importo ottenuto convertendo il 70% della posizione individuale maturata in rendita, così come determinata all’Art.1 del Documento sulle rendite e calcolata con frazionamento annuale, risulti essere inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’art.3 commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n.335
● l’Aderente risulti, entro la data 29 aprile 1993, essere stato assunto e iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n.421.
Art.15 - Liquidazione della posizione individuale maturata in caso di decesso dell’Aderente
In caso di decesso dell’Aderente durante la fase di accumulo ovvero nel corso di erogazione della XXXX, il contratto si risolve e la Compagnia garantisce agli aventi diritto - Beneficiari designati, eredi testamentari e/o legittimi, per i quali si rimanda all’Art.24 - la liquidazione di una prestazione pari alla posizione individuale maturata, quale risulta alla data del decesso, per la quale si rimanda all’Art.10.
Art.16 - Liquidazione della posizione individuale maturata in caso di richiesta di riscatto totale
Ai sensi dell’art.14 comma 2 lettera c) del Decreto l’Aderente ha la facoltà di richiedere il riscatto totale della posizione individuale maturata, di cui all’Art.10, nei seguenti casi:
● cessazione dell'attività lavorativa che determini inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi
● invalidità permanente che determini la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
Ai sensi dell’art.14 comma 5 del Decreto l’Aderente ha la facoltà di richiedere il riscatto totale della posizione individuale maturata, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare.
In luogo dell’esercizio del riscatto totale, l’Aderente può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell’Aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all’importo di una mensilità dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 l’impresa informa l’Aderente della facoltà di chiedere il riscatto dell’intera posizione ai sensi dell’Art.14 comma 5 del Decreto.
La liquidazione del riscatto totale determina la cessazione dal contratto.
Dal valore di riscatto totale non viene detratta alcuna spesa.
Art.17 - Liquidazione della posizione individuale maturata in caso di richiesta di riscatto parziale
Ai sensi dell’art.14 comma 2 lettera b) del Decreto, l’Aderente ha la facoltà di richiedere il riscatto parziale del 50% della posizione individuale maturata nei seguenti casi di:
● cessazione dell’attività lavorativa che determini inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi
● ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria.
Ai sensi dell’art.14 comma 5 del Decreto l’Aderente ha la facoltà di richiedere il riscatto parziale della posizione individuale maturata, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare.
Il valore di riscatto parziale è determinato con gli stessi criteri e modalità del riscatto totale. Dal valore di riscatto parziale non viene detratta alcuna spesa.
Il contratto resta in vigore per l’importo residuo indicato dalla Compagnia all’atto della liquidazione.
Art.18 - Liquidazione della posizione individuale maturata in caso di richiesta di anticipazione
Ai sensi dell’art.11 comma 7 del Decreto l’Aderente ha la facoltà di richiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata nei casi e alle condizioni di seguito indicati:
● in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime riguardanti l'Aderente stesso, il coniuge o i figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
● decorsi 8 anni di adesione a forme pensionistiche complementari:
- per un importo non superiore al 75% della posizione: per l'acquisto della prima casa di abitazione per l'Aderente o per i figli, documentato con atto notarile, ovvero per la realizzazione, relativamente alla prima casa di abitazione per l’Aderente o per i figli, di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia
- per un importo non superiore al 30% della posizione, per ulteriori esigenze dell’Aderente.
Si considerano utili, per poter esercitare tale diritto, tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall’Aderente, per i quali egli non abbia esercitato il diritto di riscatto totale.
Complessivamente l’importo ottenuto dall’Aderente a titolo di anticipazione non può eccedere, nei primi due casi, il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle somme non reintegrate e il 30% della posizione individuale maturata, sempre incrementata delle somme non reintegrate, nell'ultimo caso.
In ogni momento nel corso della fase di accumulo l’Aderente ha la facoltà di reintegrare l’importo erogato a titolo di anticipazione, definito premio da reintegro.
Il valore dell’anticipazione è determinato secondo quanto indicato all’Art.10. Dal valore dell’anticipazione non viene detratta alcuna spesa.
Il contratto resta in vigore per l’importo residuo indicato dalla Compagnia all’atto della liquidazione.
Per un maggior dettaglio sulle modalità di riconoscimento dell’anticipazione, si rimanda al Documento sulle anticipazioni, parte integrante della documentazione contrattuale da consegnare all’Aderente prima dell’adesione a Libero Domani.
Art.19 - Trasferimento della posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare
Ai sensi dell’art.14 commi 2, 5, 6 e 8 del Decreto, l’Aderente ha la facoltà di richiedere alla Compagnia il trasferimento della posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare nei casi e alle condizioni di seguito indicati:
● trascorsi almeno 2 anni dalla data di adesione alla forma pensionistica complementare, qualora l’Aderente decida liberamente il trasferimento, al momento del trasferimento viene applicata una spesa pari a Euro 50
● senza alcun vincolo temporale qualora per l’Aderente vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare; in questo caso, al momento del trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, non viene applicata alcuna spesa
● senza alcun vincolo temporale, qualora l’Aderente abbia diritto ad accedere ad altra forma in relazione alla sua nuova attività lavorativa; in questo caso, al momento del trasferimento, viene applicata una spesa pari a Euro 50. In tal caso in luogo dell’esercizio del trasferimento, l’Aderente può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell’Aderente.
● senza alcun vincolo temporale, nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all’importo di una mensilità dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 l’impresa informa l’Aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare
● senza alcun vincolo temporale, nei casi di modifiche che comportino un peggioramento delle condizioni economiche, come da Art.3 del Documento sulle rendite, e di modifiche delle caratteristiche di Libero Domani; in questo caso, al momento del trasferimento, non viene applicata alcuna spesa.
La richiesta di trasferimento, corredata della documentazione di cui all’Art.22, deve essere effettuata dall’Aderente con una comunicazione alla Compagnia, anche per il tramite dell’Intermediario cui è assegnato il contratto.
La Compagnia, al massimo entro i 6 mesi successivi alla data di ricevimento della documentazione completa, effettua tutti gli adempimenti necessari al trasferimento.
L’importo da trasferire - eventualmente al netto della spesa di Euro 50 - è pari alla posizione individuale maturata alla data del trasferimento, così come indicato all’Art.10.
Art.20 - Trasferimento della posizione individuale maturata da altra forma pensionistica complementare
Ai sensi dell’art.14 comma 6 del Decreto, trascorsi almeno 2 anni dall’adesione ad una forma pensionistica complementare, è possibile trasferire in Libero Domani la posizione individuale maturata da altra forma pensionistica complementare.
La Compagnia, ricevuta dalla forma pensionistica complementare di origine la documentazione necessaria, considera l’importo trasferito come un premio da trasferimento e non applica ad esso alcuna spesa.
Art.21 - Scioglimento del contratto Libero Domani si risolve nei seguenti casi:
● recesso dal contratto
● liquidazione della posizione individuale maturata a seguito di decesso dell’Aderente nel corso della fase di accumulo
● trasferimento della posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare
● liquidazione del valore di riscatto totale.
Relativamente agli ultimi due punti, trasferimento e riscatto totale, questi sono strettamente normati ai sensi del Decreto.
Art.22 - Pagamenti della Compagnia
Verificatosi uno degli eventi previsti ogni richiesta di liquidazione, ovvero erogazione della prestazione, deve essere effettuata inviando alla Compagnia, anche per il tramite dell’Intermediario cui è assegnato il contratto, una comunicazione completa delle informazioni necessarie.
Nella comunicazione l’Aderente deve indicare, distintamente per tipologia di richiesta:
● l’importo da liquidare in quota capitale (Artt. 12 e 14)
● l’importo o la percentuale della posizione individuale maturata da liquidare in forma di XXXX (Art. 13)
● l’importo da liquidare in caso di riscatto parziale, pari al 50% della posizione individuale maturata (Art.17)
● l’importo da liquidare in caso di anticipazione (Art.18)
● le informazioni necessarie ad individuare la forma pensionistica complementare, in caso di trasferimento ad altra forma (Art. 19).
Sarà cura della Compagnia verificare che l’importo da liquidare richiesto dall’Aderente sia conforme alla percentuale stabilita dal Decreto.
Si rimanda all’Art.6 del Documento sulle rendite per un maggior dettaglio sulle tipologie di rendite scelte e sulla relativa documentazione da allegare alla richiesta.
In entrambi i casi è necessario allegare alla richiesta i documenti utili a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
La richiesta, con i relativi allegati, può essere inviata all'Intermediario cui è assegnato il contratto o inviata direttamente alla Direzione della Compagnia a: Xxxx Xxxx Spa - Xxx Xx 00, 00000 Xxxx.
In particolare vengono richiesti:
indipendentemente dalla tipologia di liquidazione:
● fotocopia di un valido documento dell’Aderente
nei casi di erogazione della prestazione in rendita: si rimanda all’Art.6 del Documento sulle rendite
nei casi di richiesta di liquidazione in caso di decesso dell’Aderente:
● certificato di morte dell'Aderente
● fotocopia di un valido documento dei Beneficiari
● codice fiscale relativo ai Beneficiari
● codice IBAN di ciascun conto corrente dei Beneficiari
● copia del testamento ovvero atto notorio - o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - attestante la mancanza
● decreto del giudice tutelare per la riscossione del capitale se tra i Beneficiari ci sono minori o incapaci
● atto notorio - o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - attestante l'identità degli eredi legittimi, se i Beneficiari sono gli eredi legittimi
nei casi di richiesta di liquidazione per XXXX, riscatto, totale o parziale, ovvero anticipazione
● documentazione che attesti i requisiti per la XXXX, il riscatto ovvero anticipazione, stabiliti dal Decreto
● codice IBAN del conto corrente dell’Aderente
nei casi di richiesta di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare
● comunicazione scritta dell’Aderente con la quale si richiede il trasferimento della posizione individuale maturata
● documentazione che attesti i requisiti per il trasferimento, stabiliti dal Decreto
● autorizzazione al trasferimento da parte della forma pensionistica complementare.
In termini generali la Compagnia si riserva di chiedere ogni altro documento, nel rispetto delle normative in vigore al momento della richiesta di liquidazione.
Le spese relative all'acquisizione della documentazione richiesta gravano sugli aventi diritto.
Nel caso di contratti gravati da pegno è indispensabile il consenso del creditore titolare del pegno.
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento la Compagnia mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.
Relativamente a tale termine, viene fatta eccezione sia per l’erogazione della rendita, le cui rate vengono corrisposte in modo posticipato, a seconda della rateazione prescelta, che per il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, per il quale è previsto un termine massimo di 6 mesi dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura prevista dalla legge, a favore degli aventi diritto.
Ogni pagamento viene effettuato mediante accredito su conto corrente dell’avente diritto.
Ogni eventuale modifica relativa al conto corrente deve essere prontamente comunicata alla Compagnia; in caso di mancata comunicazione la Compagnia mantiene l'importo a disposizione fino al momento in cui l’Aderente non provveda a comunicare per iscritto le nuove coordinate bancarie necessarie per l'accredito. Tale importo in ogni caso non subisce alcuna rivalutazione nel periodo di giacenza presso la Compagnia.
Art.23 - Cessione - Pegno
Ai sensi dell’art.11 comma 10 del Decreto, viene stabilito il principio di intangibilità della posizione individuale nella fase di accumulo e vengono fissati i limiti alla sequestrabilità, pignorabilità e cedibilità della prestazione erogata al termine di questa fase.
Infatti, si prevede quanto segue:
● non può essere sequestrata, pignorata e ceduta la posizione individuale nella fase di accumulo
● sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria:
- le anticipazioni per le spese sanitarie
- la prestazione pensionistica sia in rendita che in capitale
● non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità - e dunque sono cedibili, sequestrabili e pignorabili senza vincoli - i crediti relativi alle somme oggetto di:
- riscatto totale e parziale
- anticipazione per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione e per altre esigenze dell’Aderente.
Nei casi previsti, tali atti di sequestro, pegno o cessione diventano efficaci soltanto quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta dell’Aderente, ne abbia fatto annotazione sull’appendice.
In caso di pegno, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno.
Art.24 - Beneficiario
Distintamente per tipologia di liquidazione, ovvero in caso di decesso dell’Aderente, vale quanto segue:
● in caso di liquidazione della prestazione in forma di capitale, il Beneficiario risulta essere esclusivamente l’Aderente
● in caso di decesso dell'Aderente nel corso della fase di accumulo, prima della maturazione del diritto alla prestazione, i Beneficiari della posizione individuale, quale risulta maturata alla data del decesso dell’Aderente sono i soggetti - persone fisiche o giuridiche - designati dall’Aderente.
Si rimanda all’Art.7 del Documento sulle rendite per l’individuazione dei Beneficiari in caso di prestazione in rendita. Tra i Beneficiari designati si comprendono anche gli eredi legittimi e/o testamentari.
Relativamente alla designazione dei Beneficiari per il caso di decesso dell’Aderente nel corso della fase di accumulo, l’Aderente può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
● dopo che l’Aderente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio
● dopo la morte dell’Aderente
● dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.
Nei primi due casi le operazioni di riscatto, di pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
Come previsto dall’art.1921 del Codice Civile, la designazione del beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate dall’Aderente per iscritto alla Compagnia o contenute in un valido testamento, in cui si sia indicato espressamente il presente Libero Domani o siano indicate le somme in esso maturate.
Ai sensi dell'art.1920 del codice civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Compagnia.
Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Aderente non rientrano nell'asse ereditario.
Ai sensi dell’art.14 comma 3 del Decreto, in mancanza sia degli eredi legittimi o testamentari che dei Beneficiari designati, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Art.25 - Tasse e imposte
Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico dell’Aderente e/o degli aventi diritto.
Si rimanda al Documento sul regime fiscale, parte integrante della documentazione contrattuale da consegnare all’Aderente prima dell’adesione a Libero Domani.
Art.26 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto, il Foro competente è quello del luogo di residenza (situato in Italia) dell’Aderente ovvero dei Beneficiari designati aventi diritto alla prestazione.
Art.27 - Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione e in tal caso è la Compagnia a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevalgono le norme imperative di diritto italiano.
Regolamento FUTURO&PREVIDENZA
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, contraddistinta con il nome FUTURO&PREVIDENZA (di seguito Gestione Separata).
La valuta di denominazione della Gestione Separata è l’Euro.
Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento è quello che va dal 1° ottobre di ciascun anno al 30 settembre dell’anno successivo.
Alla Gestione Separata affluiscono le attività relative ai Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo - Fondi Pensione.
Il segmento di clientela a cui è dedicata la Gestione Separata può essere individuato in tutti i risparmiatori che intendano investire nelle attività relative ai contratti di cui sopra.
Alla Gestione Separata affluiranno attività per un ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche relative ai contratti rivalutabili di tipo previdenziale in relazione al rendimento della Gestione Separata stessa.
Le risorse della Gestione Separata costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto al patrimonio dell’Impresa e a quello di ogni altro Fondo dalla stessa gestito, con gli effetti di cui all’Art. 2117 del Codice Civile e non sono distraibili dal fine previdenziale al quale sono destinate.
Queste attività, gestite separatamente dagli altri investimenti dell’Impresa, saranno costituite da investimenti previsti dal Regolamento ISVAP n.36 del 31 gennaio 2011.
La Gestione Separata è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, di seguito IVASS, con il Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni, e si attiene alle successive disposizioni.
Relativamente agli obiettivi e alle politiche di investimento, si precisa:
i) la Gestione Separata investe prevalentemente in titoli Governativi e Sovranazionali, titoli emessi o garantiti da Stati e/o da Agenzie Governative, titoli obbligazionari di emittenti nazionali ed esteri con elevato rating (investment grade) emessi da emittenti di Paesi membri dell’Unione Europea o appartenenti all’OCSE e, in minor misura, in titoli azionari quotati su mercati regolamentati, in quote di OICR, in investimenti diretti in immobili e in liquidità e strumenti monetari. L’investimento residuale in titoli azionari viene realizzato attraverso OICR armonizzati e non, titoli di Società italiane e straniere, quotati in mercati ufficiali, regolarmente riconosciuti anche diversi dall’area Euro.
Nel complesso l’investimento viene fatto in strumenti finanziari appartenenti a mercati regolamentati, regolarmente riconosciuti e regolarmente funzionanti.
Lo stile di gestione adottato individua i titoli guardando agli aspetti di solidità dell’emittente e privilegiando la stabilità del flusso cedolare nel tempo. La gestione adotta uno stile di investimento caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un’attenta diversificazione del portafoglio e una durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni
ii) qualora l’Impresa ritenesse opportuno inserire nella Gestione Separata strumenti o altri attivi gestiti da soggetti appartenenti al Gruppo SARA il peso percentuale degli stessi rispetto al totale sarà mantenuto ad un livello inferiore al 10%
iii) l’Impresa non esclude l’eventuale utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato o assimilabile a scopo non speculativo, con l’esclusiva finalità di ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riverse tecniche.
Per tutti gli investimenti in valute diverse dall’Euro l’Impresa mette in atto tutte le azioni necessarie alla copertura del rischio divisa.
Il presente Regolamento può subire modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso:
● alla normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (Regolamenti IVASS) vigente
● a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tal caso, di quelle modifiche meno favorevoli per l’Aderente. In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate all’Aderente.
Inoltre, l’Impresa si riserva di apportare, al successivo capoverso, le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.
Il tasso percentuale di rendimento medio delle attività inserite nella Gestione Separata verrà determinato applicando il seguente procedimento:
1) al termine di ciascun mese si calcolerà il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese facendo il rapporto tra i redditi di competenza del mese, al netto delle spese in appresso indicate, e la consistenza media nel mese delle corrispondenti attività - determinata in conformità al Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni e in base al valore di iscrizione nella Gestione Separata - e moltiplicando il risultato del rapporto per 100.
A formare i redditi di competenza del mese concorreranno:
● i ratei di interesse e i ratei delle cedole maturati nel mese, i dividendi incassati nel mese, gli interessi bancari maturati nel mese sui conti della Gestione Separata, al lordo delle eventuali ritenute fiscali. Nel caso di cedole indicizzate, il cui ammontare sarà noto solo al momento della loro esigibilità, si determineranno i ratei maturati
sulla base del valore minimo di cedola garantito, mentre l’eventuale eccedenza rispetto al valore minimo garantito verrà accreditata ai redditi del mese in cui le cedole saranno divenute esigibili
● il saldo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate nel mese di competenza della Gestione Separata in relazione alla gestione delle attività immesse. Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate vengono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà dell’Impresa.
Ai sensi del D.lgs.252 del 5 dicembre 2005, le spese sostenute dall’Impresa, da portare in diminuzione dei predetti redditi, sono costituite da:
● imposte e tasse
● spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse degli Aderenti
● gli oneri di negoziazione derivanti dall’attività di impiego delle risorse
● compenso dei Responsabili dei PIP collegati alla Gestione Separata, per la quota di competenza
● contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di Xxxxx.
Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
2) al termine di ciascun mese, dopo aver determinato il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese, secondo il procedimento indicato al precedente punto 1. si calcolerà il tasso percentuale di rendimento medio facendo la media aritmetica ponderata dei tassi percentuali di rendimento conseguiti in ciascuno degli ultimi dodici mesi trascorsi, utilizzando quali pesi le consistenze medie degli investimenti nei predetti mesi definite al precedente punto 1. Il valore risultante, moltiplicato per dodici, rappresenterà il tasso percentuale di rendimento medio annuo da prendere come base per il calcolo della misura di rivalutazione definita nelle Condizioni di Assicurazione.
La Gestione Separata è sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all’Albo di cui all’art.161 del D.lgs n.58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni, la quale ne attesta la rispondenza al presente Regolamento.
Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione relative ai Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo - Fondi Pensione.
Libero Domani
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092
ALLEGATO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE A CAPITALE E A PREMIO ANNUO COSTANTI
PREMESSA
Le presenti Condizioni di Assicurazione disciplinano l’Assicurazione Temporanea per il caso di morte a capitale e a premio annuo costanti, di seguito Assicurazione Temporanea.
Se scelta dall’Aderente, tale Assicurazione Temporanea riconosce - in caso di decesso nel corso della fase di accumulo - una prestazione assicurativa accessoria alla prestazione previdenziale prevista da Xxxxxx Xxxxxx.
L’adesione a tale Assicurazione Temporanea è facoltativa.
L’Aderente può attivarla soltanto in fase di adesione a Libero Domani.
Le presenti Condizioni di Assicurazione, allegate alla Condizioni di Assicurazione della prestazione previdenziale, normano esclusivamente le caratteristiche dell’Assicurazione Temporanea.
Per le norme comuni - quali Entrata in vigore e conclusione del contratto, Revoca dell’adesione e diritto di recesso, Cessione - pegno, Beneficiario, Tasse e imposte, Foro competente e Legge applicabile al contratto - si rimanda alle Condizioni di Assicurazione di Libero Domani.
Le informazioni relative alla modalità di pagamento sono dettagliate all’Art.7 delle Condizioni di Assicurazione di
Libero Domani.
Di seguito per contratto si intende l’insieme nelle norme che regolano la prestazione assicurativa accessoria garantita dalla presente Assicurazione Temporanea.
Art.1 - Obblighi di Sara Vita
Gli obblighi di Xxxx Xxxx Spa (di seguito Compagnia) risultano esclusivamente:
● dalle Condizioni di Assicurazione della prestazione previdenziale
● dalle presenti Condizioni di Assicurazione
● dal documento di polizza e dalle eventuali appendici rilasciate dalla Compagnia.
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge applicabili.
Art. 2 Prestazione assicurativa e garanzia offerta
Il presente contratto prevede che, in caso di decesso dell'Aderente prima della scadenza contrattuale la Compagnia garantisca, ai Beneficiari designati, il pagamento immediato del capitale assicurato caso morte indicato in polizza.
La scadenza contrattuale non può essere successiva alla data in cui l’Aderente raggiunge i requisiti di accesso alla prestazione stabilita dal regime obbligatorio.
Il capitale assicurato caso morte - quale indicato in polizza, ovvero in appendice - non può risultare inferiore ad Euro 20.000 e superiore a Euro 200.000.
La presente Assicurazione Temporanea non è assumibile nel caso in cui l’Aderente risulti essere, con la Compagnia, Assicurato di altri contratti attivi quali Assicurazioni Temporanee Caso Morte e/o Assicurazioni in forma di Mista, tali per cui l’importo massimo di capitale caso morte complessivo, comprensivo dunque della presente prestazione assicurativa accessoria, risulti superiore a Euro 200.000.
La prestazione prevista viene corrisposta a condizione che, al verificarsi dell'evento, il contratto risulti essere in regola con il pagamento dei premi annui costanti, ovvero delle rate di premio in caso di frazionamento del premio stesso.
In caso di sopravvivenza dell'Aderente alla data di scadenza del contratto non è prevista alcuna prestazione a carico della Compagnia: il contratto si intende estinto e i premi versati restano acquisiti alla Compagnia.
La prestazione è garantita fatto salvo quanto espressamente indicato - per le esclusioni e l’assunzione del rischio e per la limitazione della copertura del rischio - rispettivamente agli Artt.3 e 4 delle presenti Condizioni di Assicurazione e nelle tavole di cui di seguito.
Art. 3 Esclusioni e assunzione del rischio Esclusioni
Il rischio di morte dell'Aderente è coperto qualunque possa esserne la causa e senza limiti territoriali. È escluso dalla garanzia il decesso causato da:
● dolo del Beneficiario
● partecipazione attiva dell'Aderente a delitti dolosi
● partecipazione attiva dell'Aderente a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano
● incidente di volo, se l'Aderente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio
● suicidio, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore del contratto
● uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili qualora il decesso dell'Aderente sia conseguenza diretta del suo comportamento
● decesso, se avviene in un qualunque Paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell'Aderente; in questo caso le garanzie sono estese per il periodo massimo, previsto dalle Autorità Italiane, necessario per l'evacuazione.
In questi casi - eccetto che per il caso di morte causata da dolo del Beneficiario - la Compagnia corrisponde il solo importo della riserva matematica calcolata alla data del decesso dell'Aderente.
Nel caso di morte causata da dolo del Beneficiario la Compagnia non riconosce alcun importo.
Accertamento delle condizioni sanitarie/professionali/sportive dell'Aderente
La Compagnia, per il presente contratto, non prevede alcun accertamento:
● delle condizioni di salute dell'Aderente, né attraverso visita di un medico fiduciario dell'Impresa, ovvero di famiglia, né attraverso la sottoscrizione di un questionario medico
● delle attività professionali e sportive svolte dall' Aderente.
È sufficiente che l’Aderente sottoscriva, nel modulo di adesione e in polizza, una dichiarazione relativa al suo:
● buono stato di salute
● non esercitare professioni considerate a rischio
● non praticare attività sportive (amatoriali e professionali) considerate a rischio.
Il contratto è, infatti, destinato esclusivamente alle persone fisiche che al momento della sottoscrizione del modulo di adesione possano dichiarare di:
● non soffrire e non aver mai sofferto di malattie gravi o comunque significative
● non essere mai stato ricoverato in case di cura, sanatori o ospedali per malattie gravi o comunque significative
● non aver subito interventi chirurgici significativi
● non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti e di non essere affetto da tossicodipendenza o alcolismo
● non esercitare nessuna delle attività professionali considerate a rischio
● non praticare nessuna delle attività sportive considerate a rischio
● non intraprendere viaggi in paesi extraeuropei di durata superiore a 6 mesi.
L'elenco delle malattie gravi o comunque significative, degli interventi chirurgici definiti come significativi, delle attività professionali e sportive considerate a rischio, è dettagliatamente riportato nelle tavole di cui di seguito.
Si precisa che le attività professionali non espressamente elencate sono da considerarsi incluse nella garanzia assicurativa.
L'Aderente è tenuto a comunicare alla Compagnia, mediante lettera A.R., ogni suo cambiamento di professione o attività intervenuto in corso di contratto, che vada a modificare il rischio.
In caso di mancata comunicazione la Compagnia si riserva di procedere come stabilito al successivo Art.5.
Art. 4 Limitazione della copertura di rischio - carenza
Qualora il decesso dell'Aderente avvenga entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto e lo stesso sia al corrente col pagamento dei premi, la Compagnia corrisponde - in luogo del capitale assicurato caso morte - una somma pari al premio annuo costante corrisposto, ovvero alle rate di premio, in caso di frazionamento del premio, al netto dell'eventuale interesse di frazionamento.
La Compagnia non applica entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto la limitazione sopraindicata, e pertanto la somma da essa dovuta è pari all'intero capitale assicurato caso morte, qualora il decesso sia conseguenza diretta di:
● una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica
● shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto
● infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto al precedente Art.3) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.
Rimane convenuto che qualora il decesso dell'Aderente avvenga entro i primi 5 anni dall'entrata in vigore del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato caso morte non viene pagato.
In suo luogo, qualora il contratto risulti al corrente con il pagamento dei premi, viene corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi annui costanti versati, ovvero delle rate di premio in caso di frazionamento del premio, al
netto dell'eventuale interesse di frazionamento.
Art.5 Dichiarazioni dell’Aderente e comunicazioni alla Compagnia
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Aderente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita del diritto alla prestazione assicurativa e la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Infatti, in caso di dichiarazioni inesatte e di reticenze che avrebbero potuto comportare da parte della Compagnia - se fosse venuta a conoscenza delle corrette informazioni - una valutazione del rischio tale da non consentire la sottoscrizione del contratto, ovvero da consentirla a condizioni diverse, la Compagnia - venuta a conoscenza delle corrette informazioni - può adottare provvedimenti diversi a seconda che abbia o meno accertato il dolo o la colpa grave.
Nel caso si sia accertato il dolo o la colpa grave, la Compagnia può:
● annullare il contratto entro 3 mesi dal giorno in cui si è avuta conoscenza dell’inesatta dichiarazione e della reticenza
● non corrispondere alcuna prestazione in caso di decesso dell’Aderente in corso di contratto.
Nel caso non si sia accertato il dolo o la colpa grave, la Compagnia può:
● recedere dal contratto entro 3 mesi dal giorno in cui si è avuta conoscenza dell’inesatta dichiarazione e della reticenza
● ridurre la prestazione in relazione al maggior rischio, in caso di decesso dell’Aderente in corso di contratto.
Ovviamente, anche l’inesatta indicazione dell’età dell’Aderente comporta la rettifica dei premi o della prestazione. Al fine di permette alla Compagnia di valutare pienamente l’eventualità di un aggravamento del rischio assunto l'Aderente è tenuto a comunicare alla Compagnia mediante lettera A.R. - anche per il tramite dell’Intermediario cui è assegnato il contratto - ogni cambiamento di professione e/o attività sportive dell'Aderente stesso, intervenute in corso di contratto, che ne modifichino il rischio.
Art. 6 Durata
L’Aderente sceglie la durata del contratto al momento della sottoscrizione del modulo di adesione anche compatibilmente con la sua età.
La durata è compresa tra un minimo di 2 anni e un massimo pari alla differenza tra l’età - fissata a 67 anni - in cui l’Aderente raggiunge i requisiti di accesso alla prestazione stabilita dal regime obbligatorio e la sua età al momento della sottoscrizione.
La durata massima non può mai essere superiore a 30 anni e può anche essere inferiore alla durata prevista per la fase di accumulo.
Il contratto si estingue solo nei seguenti casi:
● esercizio del diritto di recesso di Libero Domani
● termine della fase di accumulo di Libero Domani
● riscatto totale di Libero Domani
● trasferimento di Libero Domani ad altra forma pensionistica complementare
● interruzione del pagamento dei premi
● scadenza del contratto
● decesso dell'Aderente in corso di validità della copertura della presente prestazione assicurativa accessoria.
Art. 7 Limiti di età dell’Aderente
Il contratto prevede determinati limiti di età minima e massima dell’Aderente, sia alla data di decorrenza che alla data di scadenza del contratto:
● età minima alla data di decorrenza del contratto: 18 anni
● età massima alla data di decorrenza del contratto: 60 anni
● età massima alla data di scadenza del contratto: 67 anni.
Per età dell'Aderente è da intendersi l'età assicurativa, ottenuta ipotizzando che l'Aderente mantenga la medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono la data del suo compleanno.
Art. 8 Premio annuo costante
La prestazione assicurativa accessoria descritta al precedente Art.2 viene garantita dietro versamento da parte dell’Aderente - per tutta la durata del contratto e sempre che egli sia in vita - del premio annuo di importo costante indicato in polizza.
In fase di adesione tale premio annuo costante è da corrispondere unitamente al premio ricorrente destinato ad alimentare la posizione individuale maturata; in ogni caso non va ad incrementare la posizione individuale dell’Aderente.
Ciascun importo è corrisposto anticipatamente, dovuto cioè all'inizio del periodo assicurativo al quale si riferisce e viene versato in misura costante per tutta la durata del contratto, così come indicato in polizza, ma non oltre l'anno assicurativo di decesso dell'Aderente.
L’importo del premio annuo costante - che non può essere variato nel corso della durata contrattuale - viene scelto dall’Aderente in base ai suoi obiettivi in termini di prestazione.
La Compagnia determina il capitale assicurato caso morte in base a:
● il premio annuo costante scelto dall’Aderente
● la durata prescelta
● l'età assicurativa dell'Aderente al momento della sottoscrizione del contratto.
Ciascun premio - annuo o rata di premio - deve intendersi al lordo:
● della cifra fissa, pari a Euro 30
● del caricamento percentuale, pari al 15%
● dell’eventuale interesse di frazionamento.
È prevista la possibilità di frazionare il premio annuo costante in rate semestrali, trimestrali o mensili; la scelta deve coincidere con quella effettuata per i premi ricorrenti relativi alla prestazione pensionistica.
I rispettivi interessi di frazionamento - da applicare solo sul premio annuo costante, per ciascuna rata - sono pari all’1,5%, 2% e 2,5%.
È comunque facoltà dell’Aderente richiedere alla Compagnia di poter variare il frazionamento; condizione necessaria è quella di comunicare la propria decisione almeno 3 mesi prima della data di ricorrenza annua del contratto.
Il premio da corrispondere nel corso del primo anno è dovuto per intero e anche in caso di frazionamento semestrale, trimestrale o mensile l’Aderente corrisponde quanto dovuto alla data di perfezionamento del contratto fermo restando l'obbligo di versamento dell'intera prima annualità di premio.
Diversamente il contratto si estingue e le rate di premio corrisposte restano acquisite alla Compagnia.
Premesso che il premio annuo costante di perfezionamento deve essere versato, in fase di adesione, contestualmente al premio ricorrente della prestazione pensionistica, la modalità di corresponsione di tale premio è funzione della scelta effettuata in termini di frazionamento.
Per la modalità di pagamento si rimanda all’Art.7 delle Condizioni di Assicurazione della prestazione pensionistica.
Art. 9 Mancato pagamento del premio
L’Aderente ha la facoltà, in corso di contratto, di interrompere il pagamento dei premi.
Trascorsi 60 giorni dalla data di ricorrenza in cui non si è corrisposto il premio la prestazione assicurativa accessoria decade e i premi versati fino a quel momento restano definitivamente acquisiti dalla Compagnia.
Art. 10 Riattivazione, Riscatto e riduzione
Il presente contratto non prevede né riattivazione - intesa come ripresa del pagamento dei premi - né riscatto e né riduzione.
Art. 11 Pagamenti della Compagnia
Verificatosi l’evento previsto, prima di procedere al pagamento, unitamente alla richiesta di liquidazione dovranno essere consegnati all’Intermediario con cui si intrattiene il rapporto, ovvero inviati direttamente alla Compagnia, tutti i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.
In particolare vengono richiesti:
● certificato di nascita dell'Aderente; tale certificato o documento identificativo equivalente può essere consegnato fin dal momento della sottoscrizione del contratto
● certificato di morte dell'Aderente
● relazione medica sulle cause del decesso, redatta su apposito modulo fornito dalla Compagnia
● eventuale documentazione di carattere sanitario necessaria per verificare l'esattezza e completezza delle dichiarazioni dell'Aderente, prima della stipulazione del contratto, circa il suo stato di salute
● copia autentica del testamento ovvero atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante la mancanza
● se tra gli aventi diritto ci sono minori o incapaci: decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentate a riscuotere la prestazione
● se tra i Beneficiari ci sono gli eredi legittimi: atto notorio - o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - dal quale risulti l'identità degli eredi legittimi
● copia di un documento valido, codice fiscale e indirizzo degli aventi diritto
● richiesta sottoscritta dall’avente diritto nella quale devono essere indicati - per poter effettuare il bonifico - il codice IBAN e l’intestatario del conto corrente
● scheda antiriciclaggio. È possibile richiedere il modulo all’Intermediario.
Le spese relative all'acquisizione della documentazione richiesta gravano sugli aventi diritto.
Nel caso di contratti gravati da vincolo o pegno è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio.
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Compagnia mette a disposizione la somma dovuta entro 30
giorni dal ricevimento della documentazione completa.
Per data di ricevimento della richiesta, corredata dalla documentazione, si intende la data il cui la documentazione completa arriva alla Compagnia, ovvero all’Intermediario cui è assegnato il contratto.
Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura prevista dalla legge, a favore degli aventi diritto.
Ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Ogni pagamento viene effettuato mediante accredito su conto corrente dell’avente diritto.
Elenco delle malattie gravi o significative, degli interventi chirurgici significativi, delle attività professionali e/o sportive considerate a rischio.
Profilo Sanitario
Per malattie gravi o comunque significative s'intendono:
● Displasie
● Leucemie
● Linfomi
● Mielomi
● Neoplasie maligne di qualsiasi tipo
● Lesioni precancerose
● Malattie della pelle: pemfigo, micosi fungoide, psoriasi
● Malattie immunopatologiche: immunodeficienze primitive e/o acquisite (HIV), lupus eritematoso sistemico, poliartrite nodosa, porpore, sclerodermia, artrite reumatoide, connettiviti sistemiche e vasculiti
● Malattie delle ossa e delle articolazioni: artrosi severa deformante, morbo di Pott, morbo di Xxxxxx, osteomielite
● Malattie dismetaboliche: diabete tipo II, diabete tipo I insorto da oltre 5 anni, glicogenosi, lipoidosi, emocromatosi, colesterolemia superiore a 250 mg, trigliceridemia superiore a 240 mg, grave obesità, sindrome dismetabolica consistente nell'associazione di obesità, ipercolesterolemia e ipertensione arteriosa
● Malattie dell'apparato respiratorio: insufficienza respiratoria di grado moderato o superiore, bronchite cronica con enfisema, asma bronchiale e/o allergico in terapia continuativa o che abbia comportato ricoveri, malattia fibrocistica, sarcoidosi, mucoviscidosi, pneumotorace spontaneo, asportazione di polmone o parte di esso, ipertensione polmonare
● Malattie dell'apparato cardiovascolare: ipertensione arteriosa con valori superiori a 140/90 (nonostante trattamento), fibrillazione atriale permanente, tachicardia parossistica ventricolare, blocco atrio/ventricolare di qualsiasi tipo, blocco completo di branca sx, endo-mio-pericardite, cardiopatia ischemica e/o dilatativa, scompenso cardiaco, infarto, valvulopatie con stenosi e/o insufficienza (anche se di grado moderato), arteriopatie sistemiche, aneurismi
● Malattie dell'apparato digerente: esofagite cronica da reflusso, rettocolite ulcerosa, epatopatia cronica HBV e/o HCV correlata, sieropositività HBV e/o HCV, cirrosi epatica, fegato policistico, pancreatite cronica, malattia fibrocistica
● Malattie dell'apparato uro-genitale: insufficienza renale cronica (anche di grado lieve), malformazioni renali, ipertrofia prostatica
● Malattie del sistema nervoso centrale e periferico: vasculopatia cerebrale, aneurismi, ictus con o senza residue paralisi, morbo di Parkinson, malattia del motoneurone, miastenia grave, sclerosi a placche, malattie demielinizzanti in genere, distrofie muscolari di ogni tipo, epilessia parziale o generalizzata, morbo di Alzheimer o altre demenze, postumi di meningo/encefalite, malattie psichiatriche di qualsiasi tipo, Sindrome di Down
● Malattie degli organi di senso: cecità completa, emicecità, glaucoma, neurite ottica retrobulbare, edema papillare, retinopatie, qualunque sia la causa, riduzione severa dell'acuità visiva da qualsiasi causa, otomastoidite cronica complicata, malattia di Meniere, colesteatoma, sordità completa o insufficientemente corretta da protesi acustiche
● Malattie delle ghiandole endocrine: adenoma ipofisario di qualsiasi tipo, patologie tiroidee, iper o ipoparatiroidismo, affezioni surrenaliche
● Malattie del sangue e degli organi emolinfopoietici: talassemia maior, anemia aplastica o sferocitica o autoimmune, emoglobinuria parossistica, policitemia vera, piastrinosi semplice, trombocitopenia essenziale, gammopatia monoclonale, amiloidosi, ipersplenismo, malattie che abbiano comportato asportazione di milza, emofilie
● Malattie rare e genetiche.
Per interventi chirurgici significativi s'intendono quegli interventi atti a curare le suddette malattie gravi o significative, oppure eseguiti a scopo di trapianto.
Profilo professionale
Le attività professionali considerate a rischio sono le seguenti:
● Acrobata
● Aeronautica militare
● Agente di custodia
● Agente/Piazzista/Rappresentante di commercio/industria che provvede alla consegna di prodotti pericolosi (esplodenti, corrosivi, infiammabili e tossici)
● Attore/Artista esposto anche a rischi speciali
● Autista di autocarri di oltre 35 quintali
● Autista di autocarri e/o motocarri che trasporta esplosivi o merci pericolose, con o senza carico e scarico
● Aviazione civile
● Carabiniere
● Chimico/Fisico occupato in fabbrica di esplosivi o nel campo dell'energia nucleare
● Circo equestre
● Collaudatore di auto e moto
● Commerciante all'ingrosso, in articoli pericolosi (esplodenti, corrosivi, infiammabili e tossici)
● Esercito
● Guardia del corpo
● Guardia doganale, portuale, di finanza e di pubblica sicurezza
● Guardia municipale, giurata, notturna (anche armata)
● Guida alpina
● Marina mercantile
● Marina militare Operaio o altro personale a contatto con materiale esplosivo o venefico (compreso pesticida e amianto)
● Operaio o altro personale addetto agli impianti per la produzione di energia nucleare
● Operaio o altro personale occupato nell'industria petrolifera
● Operaio di cementifici
● Polizia
● Professionista sportivo
● Sommozzatore/Palombaro
● Speleologo
● Titolare o dipendente con lavoro manuale in cava e uso di esplodenti
● Titolare o dipendente in cantieri edili con accesso alle impalcature
● Titolare o dipendente in miniera con lavoro manuale
● Vigile del fuoco
Si precisa che le attività professionali non espressamente elencate sono da considerarsi incluse nella garanzia assicurativa.
Profilo sportivo
Le attività sportive considerate a rischio sono le seguenti:
● Alpinismo con scalate oltre il terzo grado effettuate isolatamente
● Alpinismo con scalate isolate oltre il terzo grado effettuate non isolatamente
● Arrampicata libera (free climbing)
● Arti marziali (in genere)
● Atletica pesante
● Bob
● Bungee jumping
● Canoa fluviale
● Football americano
● Guida alpina
● Guidoslitta
● Hydrospeed
● Immersioni subacquee non in apnea
● Kayak
● Kitesurf
● Rugby
● Lotta (nelle sue varie forme)
● Paracadutismo
● Parapendio
● Pilota o passeggero di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e relative prove
● Pugilato dilettantistico
● Rafting
● Salto dal trampolino con sci e idroscì
● Sci acrobatico
● Sci alpinismo
● Sci estremo
● Torrentismo
● Snowboard acrobatico
● Sport aerei (in genere)
● Vela di altura
Si precisa che le attività sportive di tipo ricreativo e professionale non espressamente elencate sono da considerarsi incluse nella garanzia assicurativa