Condizioni generali di assicurazione – Parte generale Art Corporate Collection 500 (CGA-PG 2011i) Condizioni generali
Art
Condizioni generali per l’assicurazione d’oggetti d’arte appartenendo a una impresa Art Corporate Collection 500
Indicie Art Corporate Collection 500
Condizioni generali di assicurazione – Parte generale Art Corporate Collection 500 (CGA-PG 2011i) Condizioni generali
Art. | 1 | Componenti delle CGA | 2 |
Art. | 2 | Estensione della copertura | 2 |
Art. | 3 | Spese assicurate | 2 |
Art. | 4 | Doveri di diligenza e obblighi | 2 |
Art. | 5 | Violazione colposa delle disposizioni di legge o contrattuali o di obblighi | 3 |
Art. | 6 | Esclusioni | 3 |
Art. | 7 | Valore d’assicurazione e valore di risarcimento | 3 |
Art. | 8 | Sotto-assicurazione | 4 |
Art. | 9 | Doppia assicurazione | 4 |
Art. | 10 | Inizio e fine | 4 |
Art. | 11 | Immagazzinamento intermedio per motivi di trasporto | 4 |
Art. | 12 | Obbligo di annuncio | 4 |
Art. | 13 | Aggravamento e diminuzione del rischio | 4 |
Caso di sinistro
Art. 14 | Obblighi in caso di sinistro | 5 |
Art. 15 | Garanzia dei diritti di regresso e cessione | 5 |
Art. 16 | Determinazione del danno | 5 |
Art. 17 | Procedura peritale | 6 |
Art. 18 | Calcolo dell’indennità | 6 |
Art. 19 | Limitazione della prestazione | 6 |
Art. 20 | Pagamento dell’indennità | 6 |
Art. 21 | Restituzione di oggetti | 7 |
Art. 22 | Rapporto di assicurazione dopo il sinistro | 7 |
Art. 23 | Prescrizione e perenzione | 7 |
Disposizioni legali
Art. 24 | Pagamento del premio | 7 |
Art. 25 | Restituzione dei premi | 7 |
Art. 26 | Modifica delle disposizioni del contratto | 7 |
Art. 27 | Comunicazioni all’assicuratore | 8 |
Art. 28 | Utilizzo di dati personali | 8 |
Art. 29 | Disposizioni particolari | 8 |
Art. 30 | Diritto applicabile e foro competente | 8 |
Art. 31 | Disposizioni legali | 8 |
Condizioni generali di assicurazione – Parte speciale Art Corporate Collection 500 (CGA-PS 2011i)
A Disposizioni generali 9
B Assicurazione di oggetti d’arte e oggetti da collezione 10
C Disposizioni in materia di sicurezza 12
Condizioni generali di assicurazione – Parte generale Art Corporate Collection 500 (CGA-PG 2011i)
Introduzione
Sono parificati allo stipulante:
l’avente diritto, l’assicurato come pure tutte le persone per le cui azioni devono rispondere lo stipulante, l’avente diritto o l’assicurato.
1 Componenti delle CGA
Le condizioni generali di assicurazione (CGA) si compongono dalla parte generale nonché dalle disposizioni specifiche per i prodotti della parte speciale. Insieme esse costituiscono le CGA.
2 Estensione della copertura
Salvo convenzione contraria, la protezione assicurativa si estende alla perdita e al danneggiamento. Rimangono riservate
le disposizioni della polizza, eventuali clausole allegate come pure le esclusioni secondo l’art. 6 della parte generale e ulteriori esclusioni secondo le disposizioni della parte speciale specifica per prodotti di queste CGA.
3 Spese assicurate
Oltre al valore di risarcimento degli oggetti assicurati, l’assicurazione copre le spese generate in seguito ad un evento assicurato per:
a) l’accertamento di un danno coperto da parte degli incaricati dell’assicuratore;
b) l’impedimento di un danno coperto imminente o la sua riduzione;
c) la decontaminazione del terreno e dell’acqua di spegnimento come pure lo sgombero del luogo del sinistro dai resti degli oggetti assicurati e trasportati al deposito idoneo più vicino, nonché le spese di deposito e di eliminazione;
d) la modifica o la sostituzione delle serrature nei luoghi indicati nella polizza e delle cassette di sicurezza bancarie affittate dall’avente diritto con le relative chiavi, come pure le spese per porte, serrature e vetrate provvisorie;
e) il trasporto e l’immagazzinamento degli oggetti assicurati, fintanto che un luogo d’assicurazione è inutilizzabile
o l’immagazzinamento è solo in parte utilizzabile, non può essere ragionevolmente accettato dallo stipulante, al massimo tuttavia per la durata di 6 mesi;
f) la corresponsione di contributi all’avaria comune, che conformemente a un dispaccio valido legalmente, spettano agli oggetti assicurati, come anche i sacrifici degli oggetti pertinenti all’avaria comune.
Il risarcimento massimo per tutte le spese assicurate è disciplinato dalle disposizioni specifiche per i prodotti, nella parte speciale di queste CGA.
4 Doveri di diligenza e obblighi
Il contraente dell’assicurazione è tenuto all’accuratezza e deve prendere le misure necessarie secondo le circostanze per proteggere gli oggetti assicurati contro i pericoli assicurati.
Il contraente dell’assicurazione deve osservare tutte le disposizioni di legge o contrattuali o adempiere a tutti gli obblighi.
Nel periodo in cui nessuno si trova nel luogo assicurato, le porte, le finestre e tutte le altre aperture dell’edificio
devono essere tenute chiuse a chiave e tutte le possibilità di sicurezza concordate – in particolare gli impianti di allarme – devono essere applicate risp. messe in funzione. Almeno una volta l’anno, la ditta produttrice o installatrice deve
provvedere alla manutenzione degli impianti di allarme. Gli eventuali difetti accertati devono essere eliminati immediatamente.
Il contraente dell’assicurazione deve in particolar modo provvedere, a sue spese, alla manutenzione delle tubature dell’acqua e degli apparecchi ad esse collegati, a fare pulire gli impianti di tubature intasati e a impedire il congelamento dell’acqua con misure adeguate. Fintanto che l’edificio o l’appartamento sono disabitati, anche se soltanto temporaneamente, le tubazioni dell’acqua come anche gli impianti e gli apparecchi ad esse collegati, devono essere vuotati, a meno che l’impianto di riscaldamento non sia tenuto in funzione sotto un adeguato controllo.
Tutti gli oggetti trasportati devono essere imballati in modo adeguato al trasporto e alla sollecitazione per il viaggio previsto.
I trasporti devono essere eseguiti o dal contraente stesso o da uno spedizioniere o un vettore specializzati in trasporti di oggetti d’arte.
5 Violazione colposa delle disposizioni legali o contrattuali o di obblighi
Nel caso di violazione colposa di disposizioni legali o contrattuali o di obblighi, l’indennità può essere ridotta nella misura in cui ciò ha influenzato il verificarsi o l’entità del danno, a meno che il contraente dell’assicurazione non dimostri che il suo comportamento non ha influenzato il verificarsi e l’entità del danno.
6 Esclusioni
a) L’assicurazione non comprende:
– il dolo del contraente dell’assicurazione; in caso di colpa grave, l’assicuratore è autorizzato a ridurre la sua prestazione in proporzione al grado di colpa;
– il furto o l’appropriazione da parte di familiari o partner, che vivono nella stessa economia domestica con il contraente dell’assicurazione;
– il defraudamento, l’appropriazione indebita o il ricatto;
– la realizzazione forzata di diritto dell’esecuzione, la consegna in base a un’ordinanza giudiziaria nonché la confisca, la requisizione, il sequestro, l’asportazione o la ritenzione da parte di organi statali, di un’autorità o di una potenza;
– gli eventi per motivi politici o sociali quali: la guerra, gli eventi bellici (ad es. l’occupazione di territori stranieri, gli incidenti di frontiera, la violazione della neutralità), la guerra civile, la rivoluzione, la ribellione, i preparativi di guerra
o le misure belliche, l’esplosione o gli altri effetti di mine, siluri, bombe o di altri strumenti di guerra, a meno che gli oggetti assicurati non si trovino in custodia della posta o a bordo di una nave o di un aereo;
– la dichiarazione mendace.
b) Inoltre non sono assicurati i danni quali:
– il consumo, l’usura e l’utilizzo normali;
– i processi che sono nella natura stessa degli oggetti, come l’auto deterioramento, l’invecchiamento naturale, il riscaldamento, l’autocombustione, la contrazione, lo smercio;
– i parassiti di ogni genere, aventi origine dagli oggetti assicurati;
– l’aumento di vecchi danni;
– l’azione graduale di umidità dell’aria, della qualità dell’aria, della pressione atmosferica, della temperatura e della luce;
– le eruzioni vulcaniche;
– l’elaborazione, la pulizia, la riparazione, il restauro o il rinnovo risp. il lavoro di ristrutturazione;
– la condizione inadatta degli oggetti per affrontare il viaggio assicurato;
– l’imballaggio inadatto o insufficiente;
– la protezione insufficiente nel caso di trasporti eseguiti dal contraente dell’assicurazione.
c) Non sono assicurati:
– i danni all’imballaggio, se questo non è assicurato particolarmente;
– i danni che non interessano direttamente gli oggetti;
– i danni causati dall’energia nucleare e dalla radioattività. Questa esclusione non si riferisce ai danni causati da radioisotopi e da impianti per la produzione di raggi ionizzanti (ad es. per scopi medici);
– i danni causati dall’impiego di armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;
– gli inconvenienti connessi a un danno.
d) L’assicuratore è esonerato da qualsiasi obbligo di prestazione, se il contraente dell’assicurazione è a conoscenza che:
– il viaggio non corrisponde agli accordi o il mezzo di trasporto non è ammesso dalle autorità;
– gli oggetti sono trasportati con mezzi di trasporto o container inadeguati risp. in modo inadeguato;
– vengono utilizzate vie di comunicazione inadeguate o bloccate dalle autorità;
– vengono violate norme di trasporto.
e) Una protezione assicurativa non sussiste neppure se non è possibile stabilire la causa del danno, ma è tuttavia probabile che il danno si sia verificato a causa di uno degli eventi menzionati.
f) Sono fatte salve ulteriori esclusioni in conformità alle disposizioni specifiche per i prodotti della parte speciale di queste CGA.
7 Valore d’assicurazione e valore di risarcimento
Trovano applicazione le rispettive disposizioni delle Condizioni Generali di Assicurazione - Parte speciale.
8 Sotto-assicurazione
Se il valore assicurato è inferiore al valore di risarcimento (sotto-assicurazione), allora il danno è rimborsato soltanto nella proporzione esistente tra il valore assicurato e il valore di risarcimento. Fino ad un ammontare del danno del 10%
della somma assicurata, al massimo tuttavia CHF 100'000, nonché per le spese assicurate, l’assicuratore rinuncia all’eccezione della sotto-assicurazione.
9 Doppia assicurazione
Non appena ne viene a conoscenza, il contraente dell’assicurazione è tenuto a comunicare per iscritto all’assicuratore l’esistenza di doppie assicurazioni. In caso di doppia assicurazione, l’assicuratore risponde soltanto sussidiariamente.
10 Inizio e fine
a) L’assicurazione inizia con la data stabilita nella polizza.
b) Il contratto è stipulato per la durata indicata nella polizza. Se uno dei partner contrattuali non ha ricevuto al più tardi tre mesi prima una disdetta, al termine di questa durata il contratto si prolunga sempre di un anno. Se il contratto
è stipulato per meno di un anno, esso si estingue alla data indicata.
c) Per i trasporti l’assicurazione inizia non appena gli oggetti sono stati tolti dal luogo di originaria conservazione per iniziare
il viaggio assicurato e termina non appena hanno raggiunto il loro luogo di definitiva conservazione (da «chiodo a chiodo» risp. da «piedistallo a piedistallo»).
11 Immagazzinamento intermedio per motivi di trasporto
Se durante un trasporto assicurato gli oggetti sono trattenuti, allora la copertura per ogni singola fermata è limitata a
30 giorni. Se invece la sosta è causata da circostanze sulle quali il contraente dell’assicurazione non influisce in alcun modo, la copertura sussiste per ulteriori 30 giorni. Nei luoghi intermedi è considerata sosta il periodo di tempo tra l’arrivo
del mezzo di trasporto che porta la merce e il mezzo di trasporto che la rispedisce; si computano il giorno dell’arrivo e quello della partenza. L’assicurazione del rischio sosta può essere prorogata mediante accordo particolare.
12 Obbligo di annuncio
Il contraente dell’assicurazione deve comunicare spontaneamente all’assicuratore tutte le circostanze che possono influenzare la valutazione del rischio. Lo stesso obbligo sussiste anche se si deve presumere che queste circostanze sono già note all’assicuratore o al suo rappresentante. Se un’assicurazione è stipulata per conto terzi o da parte di
un incaricato del contraente dell’assicurazione, allora all’assicuratore devono essere comunicate anche le circostanze, che sono o che devono essere note all’assicurato o all’incaricato.
13 Aggravamento e diminuzione del rischio
Nel caso di un aggravamento del rischio, per la rimanente durata del contratto l’assicuratore può o aumentare
il relativo premio o disdire il contratto entro 14 giorni dalla ricezione della comunicazione, osservando un preavviso di quattro settimane.
In caso di mancato accordo riguardo all’aumento del premio, al contraente dell’assicurazione spetta lo stesso
diritto di disdetta. In entrambi i casi, l’assicuratore ha diritto all’aumento del premio dal momento dell’aggravamento del rischio fino all’estinzione del contratto. Nel caso di riduzione del rischio, il premio è ridotto dell’importo che risulta dalla differenza tra il premio finora applicato e quello corrispondente al rischio modificato.
14 Obblighi in caso di sinistro
Al verificarsi di un caso assicurato, il contraente dell’assicurazione deve:
a) avvertire immediatamente l’assicuratore;
b) avvertire immediatamente la polizia in caso di xxxxx, rapina o smarrimento, chiedere un’inchiesta ufficiale e senza il consenso della polizia non eliminare o modificare le tracce del reato;
c) prendere tutte le misure atte secondo scienza e coscienza per la limitazione del danno e al recupero degli oggetti spariti, osservando le istruzioni dell’assicuratore e della polizia;
d) omettere modifiche agli oggetti danneggiati, che potrebbero rendere più difficile o vanificare la determinazione della causa e dell’entità del danno;
e) fornire per iscritto all’assicuratore qualsiasi informazione riguardo alla causa, all’entità e ai particolari del danno e permettergli qualsiasi ricerca utile in proposito;
f) fornire all’assicuratore i giustificativi risp. le informazioni necessarie per la motivazione del diritto all’indennità.
In caso di violazione degli obblighi, l’indennità può essere ridotta in proporzione al grado della colpa del contraente dell’assicurazione.
15 Garanzia dei diritti di regresso e cessione
Si devono garantire i diritti nei confronti di terzi che possono essere chiamati a rispondere per il danno. Il contraente dell’assicurazione risponde per ogni azione od omissione che pregiudica i diritti di regresso. Il contraente dell’assicurazione cede all’assicuratore tutti i diritti di risarcimento dei danni nei confronti di terzi. Questa cessione diventa operativa non
appena l’assicuratore ha adempiuto al suo obbligo di prestazione e il contraente dell’assicurazione ha firmato una dichiarazione di cessione scritta. L’assicuratore può esigere che il contraente dell’assicurazione faccia valere i diritti di regresso a nome
proprio. Le relative spese sono sostenute dall’assicuratore. Questo è autorizzato a nominare un avvocato a rappresentare il contraente dell’assicurazione e a istruirlo in merito. Senza l’approvazione dell’assicuratore, il contraente dell’assicurazione non può accettare il risarcimento dei danni offerto da terzi.
16 Determinazione del danno
Sia l’avente diritto che l’assicuratore possono esigere l’immediata determinazione del danno. L’avente diritto deve dimostrare l’ammontare del danno.
Le misure ordinate dall’assicuratore o dal commissario dell’avaria per stabilire, ridurre o prevenire un danno o per salvaguardare o fare valere i diritti di regresso non costituiscono alcun riconoscimento di un obbligo di prestazione.
Il danno può essere stabilito o dalle parti stesse, da un perito comune o da una procedura peritale. Ognuna delle parti può esigere la realizzazione di una procedura peritale. Nel caso di assicurazione per conto di terzi, il danno è stabilito esclusivamente tra il contraente dell’assicurazione e l’assicuratore.
L’assicuratore non è obbligato a riprendere le cose salvate o danneggiate. L’assicuratore può, a sua discrezione, o fare eseguire le riparazioni necessarie da specialisti da lui incaricati o procedere al rimborso in contanti.
17 Procedura peritale
Per la procedura peritale vigono i seguenti principi:
a) Ogni parte elegge con processo verbale o per iscritto un perito, e prima della determinazione del danno questi
due nominano allo stesso modo un arbitro. Se una delle parti tralascia di designare il proprio perito entro 14 giorni da quando ne è stata invitata per iscritto, questo perito può essere nominato su richiesta dell’altra parte dal presidente del tribunale di prima istanza nel luogo nel quale la polizza è valida per il suo importo principale. Al medesimo giudice compete anche la nomina dell’arbitro, se i due periti non si accordano sulla sua nomina.
b) Le persone alle quali manca la competenza o che sono imparentate o comunque legate con una parte, possono essere rifiutate come periti. Se il motivo di rifiuto è contestato, allora decide il giudice indicato nel cpv. a), che nel caso di approvazione dell’obiezione nomina il perito o l’arbitro.
c) I periti accertano il valore di risarcimento degli oggetti assicurati, salvati e danneggiati immediatamente prima e dopo l’evento dannoso. Se gli accertamenti divergono, allora, entro i limiti di entrambi gli accertamenti, l’arbitro decide circa i punti rimasti controversi.
d) Gli accertamenti che i periti fanno nell’ambito della loro competenza sono vincolanti, a meno che non venga provato, che essi evidentemente differiscono molto dalla situazione reale. La parte che sostiene questa divergenza ha l’onere della prova.
e) Ogni parte sostiene le spese del proprio perito; le spese dell’arbitro sono sostenuti a metà da entrambe le parti.
18 Calcolo dell’indennità
In caso di perdita o di danneggiamento totali di uno o più oggetti, l’assicuratore rimborsa il loro valore di risarcimento in conformità all’art. 7.
In caso di perdita o di danneggiamento parziali, l’assicuratore rimborsa le spese della sostituzione parziale o della riparazione.
Al momento dell’accertamento dell’indennità si tiene conto di un valore affettivo personale soltanto se ciò è stato espressamente pattuito.
In presenza di un caso di assicurazione conseguente a danni a coppie di articoli, oggetti abbinati, serie e cose composte da più parti appartenenti allo stesso gruppo, vengono indennizzati:
a) le spese di restauro o
b) le spese per il nuovo acquisto di una cosa paragonabile o
c) la diminuzione del valore dell’insieme della cosa, se un oggetto adeguato o idoneo ai sensi di b) non può essere acquistato, tuttavia l’indennità non deve superare il valore assicurativo delle coppie, pendenti ecc. (se del caso l’assicurazione preventiva aggiuntiva).
Il risarcimento del danno, che il contraente dell’assicurazione ha ricevuto da terzi, viene detratto dalla prestazione dell’assicuratore.
19 Limitazione della prestazione
In ogni caso la prestazione dell’assicuratore è limitata alla somma d’assicurazione più eventuali spese assicurate.
20 Pagamento dell’indennità
L’indennità diventa esigibile quattro settimane dopo che l’assicuratore ha ricevuto tutti documenti necessari per l’accertamento dell’ammontare del danno e della responsabilità. Quattro settimane dopo il verificarsi del danno è possibile esigere come pagamento parziale l’importo che, secondo lo stato dell’accertamento del danno, deve essere pagato come minimo. L’obbligo di pagamento dell’assicuratore è prorogato fintanto che, per colpa del contraente dell’assicurazione o dell’avente diritto, l’indennità non può essere accertata o pagata. In particolare l’esigibilità non è data fintanto che:
a) sussistono dubbi sulla legittimazione dell’avente diritto cui dev’essere effettuato il pagamento;
b) è in corso un’indagine di polizia o un’istruttoria penale concernente il sinistro e la procedura contro il contraente dell’assicurazione o l’avente diritto non è ancora conclusa.
Con il pagamento dell’intero valore d’assicurazione di un oggetto, la proprietà relativa all’oggetto assicurato, per il quale è stato eseguito il pagamento, passa all’assicuratore. Nel caso di avaria comune, l’assicuratore indennizza il contributo provvisorio se gli viene ceduta la ricevuta originale girata in bianco.
21 Restituzione di oggetti
Se il contraente dell’assicurazione riceve notizie degli oggetti andati persi per i quali è stata pagata un’indennità o se
questi gli vengono riportati, egli deve informare immediatamente l’assicuratore. L’avente diritto può scegliere tra la restituzione dell’indennità ricevuta e la ripresa degli oggetti ritrovati o il trasferimento della proprietà di questi all’assicuratore.
Se all’assicuratore viene riportato un oggetto già indennizzato, egli è tenuto a offrire al contraente dell’assicurazione la
ripresa del medesimo dietro restituzione dell’indennizzo ricevuto. Questo vale anche dopo il termine del rapporto contrattuale tra il contraente dell’assicurazione e l’assicuratore.
22 Rapporto di assicurazione dopo il sinistro
Dopo ogni sinistro, per il quale l’assicuratore ha erogato delle prestazioni:
– il contraente dell’assicurazione può disdire il contratto al più tardi 14 giorni dopo che è venuto a conoscenza del pagamento dell’indennità,
– l’assicuratore può disdire il contratto al più tardi al momento del pagamento dell’indennità.
Qualora il contratto venga disdetto in forza della presente disposizione, la responsabilità dell’assicuratore si estingue 14 giorni dopo che la disdetta è stata inoltrata alla controparte.
23 Prescrizione e perenzione
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione cadono in prescrizione due anni dopo il verificarsi del fatto che costituisce l’obbligo di prestazione.
24 Pagamento del premio
I premi sono esigibili alla fatturazione. Se il contraente dell’assicurazione non adempie entro 30 giorni al suo obbligo
di pagamento, esso viene esortato per iscritto, sotto comminatoria delle conseguenze di mora a sue spese, a provvedere al pagamento entro 14 giorni dall’invio del sollecito. Se il sollecito non ha successo, l’obbligo di prestazione dell’assicuratore è sospeso a partire dalla scadenza del termine di sollecito fino al completo pagamento dei premi
e delle spese. L’assicuratore può computare i premi scaduti con l’indennità.
25 Restituzione dei premi
In caso di scioglimento o termine anticipati del rapporto contrattuale, per principio il premio è dovuto soltanto per il periodo fino al scioglimento del contratto. Tuttavia, il premio per il periodo assicurativo in corso è interamente dovuto, se il contraente dell’assicurazione disdice il contratto durante l’anno successivo alla stipulazione del contratto come anche se l’assicuratore ha erogato la prestazione assicurativa.
26 Modifica delle disposizioni del contratto
Se le condizioni del contratto sono modificate, l’assicuratore può esigere l’adeguamento del contratto a partire dall’anno assicurativo successivo. A questo proposito egli è tenuto a comunicare al contraente dell’assicurazione le nuove disposizioni del contratto e i premi al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell’anno assicurativo.
Se il contraente dell’assicurazione non è d’accordo con la nuova regolamentazione del contratto, può disdirlo riguardo alla parte interessata dalla modifica o nel suo complesso per la fine dell’anno assicurativo.
Se entro la fine dell’anno assicurativo l’assicuratore non riceve alcuna disdetta, ciò è considerato come approvazione delle modifiche del contratto.
27 Comunicazioni all’assicuratore
Tutte le comunicazioni all’assicuratore devono essere inviate alla sua sede o alla rappresentanza locale. Le disdette devono essere inviate per lettera raccomandata e devono giungere presso l’assicuratore prima della scadenza del termine.
Quando in presenza di polizze alle quali partecipano più società (polizze collettive), l‘AXA Art Assicurazioni SA è incaricata della gerenza, tutti i pagamenti dei premi, gli avvisi e le comunicazioni a lei pervenuti valgono per tutte le società. Le dichiarazioni delle società partecipanti nei confronti del contraente dell’assicurazione sono consegnate tramite la società gerente. Nel caso di polizze collettive, ogni società risponde soltanto per la sua quota (nessun debito solidale).
28 Utilizzo di dati personali
I dati personali comunicati all’assicuratore sono trattati con riservatezza. Sono conservati fisicamente e possono essere memorizzati sotto forma elettronica. Sono utilizzati per la gestione del contratto, la fatturazione, la gestione dei
sinistri e il marketing proprio dell’assicuratore. Per questi scopi, i dati personali possono essere inoltrati anche a terzi interessati, a condizione che il trattamento di questi dati rimanga confidenziale.
29 Disposizioni particolari
Sono fatte salve le disposizioni della parte speciale per i prodotti specifici di queste CGA.
30 Diritto applicabile e foro competente
Il contratto è disciplinato dal diritto svizzero. Il foro competente è la sede principale dell’assicuratore, a meno che la legge non prescriva in modo imperativo un altro foro competente.
31 Disposizioni legali
Riguardo all’assicurazione di trasporti non trovano applicazione i seguenti articoli della Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto di assicurazione (LCA): art. 2, 3, 8 cifra 3 e 4, 14 cpv. 2-4, 20, 21, 28-32, 38, 42, 46, 47, 49, 50, 64 cpv.1- 4,
72 cpv. 3.
Le altre disposizioni di detta legge sono applicabili soltanto nella misura in cui le condizioni della polizza non derogano da queste disposizioni.
Condizioni generali di assicurazione – Parte speciale Art Corporate Collection 500 (CGA-PS 2011i)
A Disposizioni generali
A1 Componenti delle CGA
Le condizioni generali di assicurazione (CGA) si compongono dalla parte generale nonché dalle disposizioni specifiche per i prodotti della parte speciale. Insieme esse costituiscono le CGA.
A2 Costi assicurati
L’indennizzo massimo per tutti i costi assicurati ammonta complessivamente a CHF 500’000 per ogni caso di sinistro.
B Assicurazione di oggetti d’arte e oggetti da collezione
B1 Oggetto
Sono assicurati gli oggetti d’arte e gli oggetti da collezione elencati nella polizza.
B2 Valore d'assicurazione
Come valore di assicurazione per le opere d’arte, gli oggetti da collezione e i pezzi di antiquariato assicurati viene adottato il valore dichiarato dallo stipulante. In caso di sinistro, tale valore deve essere comprovato dal contraente stesso.
B3 Somma assicurata e soglie massime di indennizzo
Qualora si verifichi un rischio assicurato, la somma massima di indennizzo per ogni singolo oggetto è pari a CHF 100’000, tuttavia fino a concorrenza di un importo massimo di CHF 400’000 per la somma di assicurazione complessiva.
Qualora la soglia di indennizzo di CHF 100’000 per oggetto oppure la somma complessiva di assicurazione di CHF 400’000 maggiorata della relativa copertura automatica venga superata a seguito di nuovi acquisti, tale circostanza deve essere notificata tempestivamente ad AXA Art, e comunque entro un mese dall’entrata in possesso dell’oggetto d’arte.
Una volta trascorso questo termine, la copertura assicurativa viene meno per i nuovi acquisti che eccedono tali soglie.
A seguito della notifica di un tale superamento di soglia, AXA Art provvede tempestivamente a proporre allo stipulante la prosecuzione del contratto nell’ambito di un cambio di prodotto. Qualora lo stipulante rifiuti l’offerta sottoposta da AXA Art, la copertura assicurativa resta in essere fino alla successiva scadenza principale escludendo i nuovi acquisti che superano
le soglie di importo originariamente concordate. In seguito il contratto di assicurazione si estingue, senza che sussista più alcuna forma di copertura.
Per gli oggetti d’arte all’aperto, l’indennità per ogni sinistro assicurato è limitata a CHF 7’500.
B4 Modifica della somma di assicurazione
Le variazioni della somma di assicurazione conseguenti a nuovi acquisti o a cessioni che rientrano nei limiti della somma stessa (art. B3) devono essere comunicate dallo stipulante ad AXA Art entro un mese dalla ricezione della richiesta annuale da
parte di quest’ultima. Tali variazioni vengono registrate mediante un’integrazione nella polizza di assicurazione esclusivamente alla scadenza principale del contratto.
All’inizio di ogni anno di assicurazione, la somma assicurata viene incrementata o ridotta in funzione della variazione percentuale registrata dall’Indice nazionale dei prezzi al consumo nell’anno civile precedente rispetto a quello successivo. La percentuale di variazione è arrotondata per difetto alla prima cifra decimale.
La nuova somma di assicurazione viene arrotondata per eccesso al migliaio di franchi successivo, e viene debitamente comunicata allo stipulante.
Il premio viene calcolato di conseguenza in funzione della nuova somma di assicurazione. Entro un mese dalla ricezione
della comunicazione circa la nuova somma di assicurazione, lo stipulante può disdire il contratto di assicurazione alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, senza necessità di osservanza del termine di preavviso.
B5 Copertura automatica
a) AXA Art copre un importo superiore fino al 25% in più rispetto alla somma di assicurazione definita all’art. B3, fino
a concorrenza massima di una somma si assicurazione complessiva di CHF 500’000 e nei limiti della presente copertura automatica per i nuovi acquisti effettuati nel periodo di assicurazione in corso, a condizione che l’effettuazione
degli stessi possa essere dimostrata in modo incontrovertibile. La somma dei nuovi acquisti deve essere notificata da parte dello stipulante dietro richiesta di AXA Art alla fine del periodo di assicurazione, entro il termine massimo di un mese.
Qualora i nuovi acquisti non vengano comunicati entro un mese dalla ricezione della richiesta in tale senso, la copertura assicurativa per questi oggetti decade in modo retroattivo.
b) Per i nuovi oggetti d’arte acquistati dimostrabilmente dopo la stipulazione dell’assicurazione, AXA Art copre i trasporti effettuati dal luogo di acquisto fino al luogo di assicurazione. In tale ambito, trovano applicazione le disposizioni
di cui all’art. B7, cpv. c) (Trasporti), la soglia di indennizzo per ogni singolo oggetto pari a CHF 100’000 ai sensi dell’art. B3 e le soglie d’importo di cui al presente art. B5, cpv. a).
B6 Spese assicurate
Le spese seguenti sono assicurate se sono causate da un evento assicurato:
a) le spese per il restauro o la sostituzione di cornici o vetrate di protezione danneggiate, tuttavia con l’esclusione del deprezzamento;
b) il recupero di oggetti danneggiati o andati smarriti risp. per l’acquisto di oggetti paragonabili (ad es. i costi di viaggio
e di trasporto, dazi doganali, tasse e simili). Questi costi di riacquisto sono limitati al massimo a CHF 20’000 per ogni caso di sinistro.
c) le spese processuali e legali che sorgono al contraente dell’assicurazione se, in virtù del suo diritto di proprietà, un legittimo proprietario fa valere delle pretese nei confronti del contraente dell’assicurazione in un procedimento giudiziario,
pretese che sono assicurate in conformità al successivo art. B9. Un obbligo di prestazione per le spese legali sussiste soltanto se le consulenze giuridiche sono state prima discusse con l’assicuratore.
B7 Luogo dell’assicurazione
L’assicurazione vale:
a) nei luoghi di rischio elencati nella polizza;
b) fuori dai luoghi di rischio elencati nella polizza fino a un massimo di CHF 250’000 e al massimo per 90 giorni;
c) per trasporti in tutto il mondo fino a un massimo di CHF 250’000 per ogni mezzo di trasporto, osservando le relative disposizioni di sicurezza;
d) nel caso di trasferimento della sede sociale in Svizzera durante il trasloco e al nuovo domicilio; questo deve essere comunicato all’assicuratore entro 30 giorni. Se il contraente dell’assicurazione trasferisce la sua sede all’estero, allora questo deve essere pattuito con l’assicuratore prima dell’inizio del rischio.
e) Mostre temporanee sul luogo dell'assicurazione di prestiti temporanei sono assicurate per un periodo massimo di 6 mesi. L’indennità massima per caso di assicurazione è di CHF 250’000.
f) Xxxxxxx assicurati come prestiti fatte a delle istituzioni, x.xx. musei, centri o associazioni d'arte, possono essere assicurati dopo notifica e mediante un supplemento di premio.
B8 Deprezzamento
È assicurato un deprezzamento che eventualmente permane dopo il restauro.
B9 Restituzione al legittimo proprietario
In deroga all’art. 6 della parte generale di queste CGA, sono assicurati quei danni che al contraente dell’assicurazione sorgono dal fatto, che un oggetto assicurato che ha acquistato in buona fede durante la durata del contratto, deve, in seguito
a sentenza giudiziaria, essere restituito al legittimo proprietario a causa di un titolo giuridico mancante o vizioso, senza potere ottenere per ciò un indennizzo dal venditore, dal legittimo proprietario o da un altro terzo. È equiparata alla sentenza giudiziaria una risoluzione extragiudiziale, stipulata con il previo consenso scritto dell’assicuratore.
Un obbligo di prestazione dell’assicuratore sussiste soltanto se il contraente dell’assicurazione comunica immediatamente all’assicuratore l’apertura del processo.
In caso di danni ai sensi di questa disposizione, la prestazione dell’assicuratore è limitata dal valore d’assicurazione dell’oggetto da restituire, al massimo tuttavia dal prezzo di acquisto provatamente corrisposto dal contraente dell’assicurazione. L’indennità massima ammonta a CHF 150’000.
Un obbligo di prestazione dell’assicuratore sussiste soltanto se al momento dell’acquisto il contraente dell’assicurazione ha osservato la diligenza consueta nel commercio e dovuta secondo le circostanze e se il danno è stato denunciato all’assicuratore durante il decorso del contratto.
Se il contraente dell’assicurazione ha acquisito l’oggetto assicurato per eredità o donazione, allora non sussiste alcun obbligo di prestazione dell’assicuratore.
C Disposizioni in materia di sicurezza
Ai sensi dell'articolo 5 per prescrizioni si intendono, oltre a quelle legali e contrattuali, le seguenti disposizioni in materia di sicurezza:
C1 Trasporti
Mezzi di trasporto
a) In caso di trasporti a cura dello stipulante oppure di una persona o di uno spedizioniere specializzato da lui stesso incaricati, gli oggetti d’arte dovranno essere trasportati in vetture o autoveicoli furgonati, ma non su rimorchi o in autoveicoli con teloni.
b) In caso di trasporti per via aerea gli oggetti d’arte o altri oggetti preziosi vanno specificati con esattezza nella lettera di trasporto con dichiarazione di un valore minimo di CHF 1’000 per ogni kg lordo, salvo il caso che:
– gli oggetti d’arte assicurati vengano portati a bordo dallo stipulante, o da un suo incaricato, come bagaglio di cabina;
– il valore di assicurazione sia inferiore a CHF 1’000 per ogni kg lordo oppure
– gli oggetti d’arte assicurati vengano costantemente scortati da un incaricato dello stipulante durante il loro trasferimento nella zona aeroportuale e fino al termine delle operazioni di carico sull’aereo e di scarico dall’aereo.
Imballaggio e sicurezza del carico
In occasione di ogni trasporto, gli oggetti d’arte e altri oggetti preziosi devono essere imballati in modo adeguato alle loro caratteristiche, sia dal punto di vista delle sollecitazioni che della conservazione. Per gli oggetti d’arte ciò si realizza normalmente quando siano soddisfatti i seguenti requisiti di sicurezza:
a) I dipinti appena ultimati o appena usciti dall’atelier possono essere trasportati solo dopo che sia trascorso un adeguato periodo di prosciugamento della vernice.
b) Per tutti gli oggetti d’arte con incorniciatura di vetro le lastre vanno protette con pellicole speciali o con nastro adesivo adeguato, applicato sia in senso verticale che orizzontale. Per tutti gli altri tipi di quadri la superficie dipinta va protetta con carta velina priva di acidi e di colore neutro. L’intero oggetto d’arte va imballato in involucro a imbottitura pluriball o in solidi cartoni.
c) Se si tratta di quadri particolarmente delicati dovrà essere utilizzato un telaio per trasporto o un solido imballaggio di cartone.
d) I disegni, le stampe e gli altri lavori su carta, non incorniciati, vanno imballati in carta neutra priva di acidi; l’oggetto d’arte va deposto in un cartone resistente alla pressoflessione. Non si devono utilizzare strisce di nastro adesivo. Per evitare danneggiamenti gli angoli e i lati devono essere protetti da appositi angolari e imbottiture.
e) Gli oggetti d’arte di materiale fragile devono essere imballati in contenitori di legno o di cartone ondulato robusto adatti per i trasporti. Gli spazi vuoti creatisi nei contenitori devono essere colmati con materiale da imbottitura appropriato, ma non con chip di schiuma dura o carta arrotolata.
f) Se possibile, le sculture vanno smontate e le singole parti imballate separatamente.
g) Gli oggetti d’arte con superfici molto delicate o spalmate di patina (in particolare acrilici, bronzi lucidati e simili) vanno protetti con imballaggi speciali per la conservazione, adatti alle delicate peculiarità degli oggetti in questione.
h) Una volta imballati, gli oggetti d’arte vanno protetti con cinghie, cuscini e/o imbottiture contro eventuali spostamenti nel mezzo di trasporto (slittamenti, rotolamenti ecc.). I dipinti – anche quelli con vetri di protezione – vanno trasportati verticalmente. Disegni a pastello, a gessetto o a carboncino vanno trasportati esclusivamente in posizione orizzontale, con la superficie rivolta verso l’alto.
Tutti i contenitori per trasporti devono essere contrassegnati chiaramente e recare le seguenti informazioni:
a) contenuto, ma senza indicazione del valore;
b) davanti/dietro:
c) alto/basso:
d) non capovolgere;
e) proteggere dall’umidità;
f) indicazione del baricentro nel caso di oggetti d’arte soggetti a ribaltamento/inclinazione;
g) fragile, handle with care;
h) indicazione del peso nel caso di oggetti d’arte di peso superiore ai 100 kg.
Per gli oggetti d’arte soggetti agli effetti della temperatura e della pressione (p. es. dipinti, terrecotte, sculture su legno) nella lettera di vettura e sull'imballaggio deve essere fatto esplicito riferimento alla loro delicatezza.
Scorta durante il trasporto
L’oggetto d’arte assicurato dovrà essere costantemente sorvegliato. Le persone incaricate dell’effettuazione e della scorta del trasporto devono essere in pieno possesso delle proprie facoltà mentali e fisiche.
C2 Prescrizioni di sicurezza per il ricovero in costruzioni
Requisiti di sicurezza per i rischi con una somma assicurata fino a CHF 250’000:
Presupposto essenziale per la copertura di tali rischi è il loro ricovero in costruzioni massicce (non sotto tenda) le cui porte d’accesso siano dotate di cilindri di sicurezza non sporgenti e di serramenti di sicurezza non chiudibili dall’esterno, o di sistemi di chiusura simili (x.xx. serratura a catenacci multipli). Il luogo di assicurazione deve essere adibito a luogo per lo svolgimento di esposizioni d’arte.
Requisiti di sicurezza per i rischi con una somma assicurata compresa tra CHF 250’000 e CHF 500’000:
Si applicano inoltre le seguenti prescrizioni di sicurezza per finestre e lucernari:
– maniglie chiudibili oppure
– avvolgibili di legno o di metallo dotati di specifici sistemi di sicurezza oppure
– persiane di legno con serratura a barra mobile cupole-lucernari:
– grata di protezione che non può essere svitata dall’esterno oppure
– griglia di protezione a cilindro finestrini di cantine:
– grata di protezione che non può essere svitata dall’esterno oppure
– griglia di protezione a cilindro oppure
– griglia di protezione in acciaio con lucchetto di sicurezza o avvitata.
AXA Art Assicurazioni SA • Xxxxxxxxxxxxxxxx 000 • Casella postale 1533 • XX-0000 Xxxxxx-Xxxxxxxxxx xxx.xxx-xxx.xx