CAPITOLATO TECNICO
CAPITOLATO TECNICO
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA, SOCIO SANITARIA E ASSISTENZA DOMICILIARE PER LA CASA DI RIPOSO AITA, PER IL TRIENNIO 2019 – 2022
CODICE CIG: 76213519CC
INDICE:
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO ART. 2 - SERVIZIO INFERMIERISTICO
ART. 3 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO SANITARIA
ART. 4 - COORDINAMENTO DEI NUCLEI E RESPONSABILE DI REPARTO
ART. 5 - PRESTAZIONI RICHIESTE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
5.1 FINALITA’
5.2 LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
5.3 DESTINATARI DEL SERVIZIO
5.4 PRESTAZIONI DEL SERVIZIO
5.5 FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
5.6 MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO
ART. 6 - ONERI A CARICO DELL’ENTE ART. 7 - PERSONALE
ART. 8 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE ART. 9 - CLAUSOLA SOCIALE
ART. 10 - OBBLIGHI RELATIVI ALL’IMMOBILE, ALLE PERTINENZE E AI CONTENUTI ART. 11 - DURATA DEL CONTRATTO IMPORTO ED OPZIONI
ART. 12 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 13 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
ART. 14 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE
ART. 15 – PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE
ART. 16 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO
ART. 17 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE/SUBAPPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 18 - REVISIONE DEI PREZZI
ART. 19 - MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ART. 20 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI, CONTROLLI E QUALITA’ ART. 21 - DANNI A PERSONE O COSE
ART. 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO ART. 23 - CONTESTAZIONI - INADEMPIENZE - PENALITA’- RECESSO ART. 24 -VICENDE SOGGETTIVE DELL’OPERATORE ECONOMICO ART. 25 - GARANZIA DEFINITIVA
ART. 26 – SEGRETO D’UFFICIO
ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 28 – SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA
ART. 29 - DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA ART. 30 - FORO COMPETENTE
ART. 31 - RINVIO
PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO DI APPALTO
art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto indetto dall’I.P.A.B. (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) Casa di Riposo “Aita” di Crespano del Grappa (TV) è costituito dai seguenti servizi, che verranno aggiudicati in lotto unico:
1) servizio di assistenza infermieristica e socio-sanitaria dei nuclei “Genziana” e “Ciclamino”
2) servizio di assistenza domiciliare.
I nuclei oggetto dell’appalto sono:
Nucleo Genziana | Tipologia ospite | ||||
n. 17 posti autosufficienti | letto | per | ospiti | non | Anziani affetti da demenza grave e deterioramento cognitivo indicativamente con profilo Svama 7,8,16,17 |
Nucleo Ciclamino | Tipologia ospite | ||||
n. 26 posti autosufficienti | letto | per | ospiti | non | Anziani non autosufficienti indicativamente con profilo Svama 9,11 |
Il servizio di assistenza infermieristica e di assistenza socio-sanitaria necessita di coordinamento per i nuclei interessati.
Il servizio di Assistenza Domiciliare è da effettuarsi a favore di persone anziane, disabili e ad altri soggetti in condizioni di bisogno residenti nei comuni di Borso del Grappa (TV), Castelcucco (TV), Crespano del Grappa (TV) e Paderno del Grappa (TV) per minimo 4.150 ore anno, con un minimo di 3 operatori dotati di tre automezzi per circa 22.500 chilometri complessivi annui.
La progettazione, la gestione e l’esecuzione dei servizi di cui al presente appalto dovranno espressamente riferirsi, perseguendone finalità ed obiettivi, alle disposizioni regionali vigenti in materia di gestione dei servizi a favore di anziani autosufficienti e non autosufficienti. In particolare la progettazione del servizio di assistenza dovrà fare riferimento alle disposizioni di cui alla LR n. 22 del 16/8/2002 e successivi provvedimenti regionali di attuazione. La progettazione dovrà essere orientata alle finalità generali definite dalla predetta normativa nonché al perseguimento degli obiettivi politico- gestionali definiti dal Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo “Aita” di Crespano del Grappa.
Per ciascuna figura professionale operante all’interno della struttura dovranno essere definiti ed assegnati dall’appaltatore ruolo e responsabilità, in conformità con le indicazioni contenute nel presente capitolato.
art. 2 - SERVIZIO INFERMIERISTICO
Il servizio infermieristico deve essere erogato come segue presso la sede dell’Ente, a Crespano del Grappa in xxx XX Xxxxxxxx x. 00:
● a complessivi n. 17 ospiti non autosufficienti del Nucleo Genziana;
● a complessivi n. 26 ospiti non autosufficienti del Nucleo Ciclamino;
I dati sopraelencati sono indicativi e non impegnativi, potendo essi variare in relazione al numero e alla tipologia degli utenti o per qualsiasi altra causa.
Il servizio in gara è un “appalto” ai sensi dell’art. 1655 c.c. in base al quale l’appaltatore ha responsabilità di risultato e facoltà di organizzare liberamente i propri fattori produttivi.
Rimangono peraltro esclusi dal presente appalto i seguenti nuclei assistenziali, nei quali il servizio infermieristico è effettuato direttamente dall’Ente in forma diretta o con altre modalità:
● Nuclei Fiordaliso, Soldanella e Stella Alpina, ospiti non autosufficienti;
● Xxxxxx Xxxxxx, ospite autosufficienti;
● Centro Diurno per non autosufficienti;
Nel corso del periodo contrattuale l’Ente si riserva la facoltà di sospendere, ampliare, ridurre o sopprimere il servizio presso i nuclei oggetto di appalto per proprie necessità organizzative, in particolare dovute all’entrata in funzione della struttura intermedia di Ospedale di Comunità, dandone preavviso almeno tre mesi prima.
In nessun caso la ditta aggiudicataria potrà richiedere diritti o corrispettivi particolari per effetto di variazioni della entità o della tipologia degli ospiti o del lay-out di distribuzione dei locali degli edifici.
Il personale con funzione di assistenza infermieristica dovrà essere in possesso del Diploma di laurea in scienze infermieristiche o equipollente.
Il servizio, da espletarsi nel rispetto del codice deontologico dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche, comprende di norma le funzioni di carattere organizzativo, amministrativo e assistenziale previste per l’infermiere dal DM 739/94 quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- valutazione, pianificazione e gestione dell’intervento assistenziale infermieristico;
- garanzia della corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche;
- partecipazione alla stesura e all’attuazione dei PAI, ai lavori di gruppo e di verifica;
- garanzia della corretta gestione e rifornimento dei farmaci, dei dispositivi medici e degli stupefacenti;
- garanzia della corretta e completa comunicazione al medico ed alle figure interessate alla realizzazione di interventi integrati mediante consegne scritte e verbali;
- controllo dell’igiene ambientale;
- ogni altra prestazione necessaria nell’ambito delle funzioni proprie del profilo.
La stazione appaltante metterà a disposizione le attrezzature, e provvederà alla loro manutenzione e gestione.
L’appaltatore è custode dei locali e delle attrezzature ivi contenute. Le attrezzature sono di proprietà del committente, e vengono concesse in comodato all’appaltatore, che le utilizzerà in via esclusiva.
Alla responsabilità di utilizzo delle attrezzature in comodato è esclusa la manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria delle stesse da parte dell’appaltatore. L’Ente provvederà altresì in forma autonoma e completa alla fornitura e reintegro di tutti i “consumabili” necessari all’utilizzo delle attrezzature (esempio: filtri, carta per elettrocardiografi, elettrodi, spine, ecc.).
Le attrezzature dovranno essere costantemente tenute in perfetta manutenzione ed efficienza. Rimangono a carico dell’appaltatore gli acquisti di nuove attrezzature che si rendessero necessari in caso di rottura causata da negligenza o cattivo utilizzo da parte dell’appaltatore stesso.
Il servizio si espleta nell’arco temporale diurno (indicativamente dalle ore 6.00 alle ore 22.00) secondo la turnistica e i piani di lavoro proposti, per 365 giorni all’anno. Dato lo standard regionale vigente per strutture residenziali extraospedaliere per anziani non autosufficienti con bisogno assistenziale di intensità minimo/ridotta (1 infermiere ogni 15 anziani) e considerato il carico assistenziale attuale, si presume che il servizio di assistenza infermieristica possa essere svolto dalla ditta con un monte ore complessivo non inferiore a 4.750 ore annue e comunque corrispondente a quanto indicato nell'offerta tecnica.
Il Piano di lavoro proposto nell'offerta tecnica dovrà dettagliare puntualmente le prestazioni infermieristiche programmate, che a titolo esemplificativo e non esaustivo consistono in:
o Consegne di inizio servizio con infermiere presente in struttura nel turno precedente.
o Presenza all’ingresso di ogni nuovo ospite e relativa compilazione dei documenti necessari.
o Presenza alla dimissione di ogni ospite con restituzione dei documenti e dei farmaci del relativo ospite.
o Sorveglianza ai piani, con risposta attiva alle chiamate.
o Attuazione delle attività infermieristiche secondo protocolli e procedure date dall’ente.
o Preparazione e somministrazione delle terapie agli orari prestabiliti.
o Controllo degli armadi farmaci, armadi presidi e infusionali eliminando i prodotti in scadenza
o Tenere i carrelli terapia e carrelli medicazioni forniti dei prodotti necessari in ordine puliti e con materiale non scaduto.
o Usare tutta la strumentazione infermieristica, gli elettromedicali e gli apparecchi diagnostici con cura e segnalare immediatamente all’economo dell’ente eventuali guasti.
o Effettuare gli ordini dei farmaci dei presidi ed ogni altro prodotto sanitario secondo le procedure date dall’ente.
o Tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze psicotrope.
o Attuazione dei piani assistenziali e riabilitativi definiti in U.O.I.
o Partecipazione alle U.O.I.
o Tenuta dei diari infermieristici informatizzati.
o Compilazione di tutte le schede infermieristiche previste dalla cartella socio-sanitaria informatizzata e delle schede infermieristiche cartacce previste dal sistema qualità dell’ente.
o Tenere i rapporti e collaborare con le atre figure professionali presenti nei nuclei.
o Tenere i rapporti con il medico di reparto, i geriatri dell’ULSS, il SIAD e ogni altro medico specialista anche in riferimento ai rinnovi dei piani terapeutici.
o Programmazione delle visite specialistiche ed esami diagnostici.
o Organizzazione dei trasporti degli ospiti per visite specialistiche od esami diagnostici.
o Contattare i familiari degli ospiti al fine di comunicare notizie di carattere sanitario infermieristico.
o Gestire ogni altra emergenza di carattere sanitario e non all’interno dei nuclei.
o Controllo sulla somministrazione dei pasti ed il rispetto delle diete.
o Aiuto attivo agli addetti all’assistenza nelle operazioni di cambio panni e posture, in caso di emergenza o di necessità organizzative.
o Comunicazione agli operatori di assistenza di ogni situazione degna di essere segnalata.
o Stesura consegne per gli infermieri professionali dell’Ente che entreranno in servizio nel turno successivo.
o Prestazioni infermieristiche a chiamata/richiesta.
o Prestazioni assistenziali a chiamata/richiesta.
o Prestazioni di urgenza.
o Prestazioni secondo prassi e procedure dell’Ente per decessi, ricoveri urgenti etc…
o Rispetto scrupoloso, nell’agire, delle diverse prassi e procedure esistenti nei nuclei dell’Ente.
o Utilizzo, per le varie attività, della diversa modulistica in uso presso ogni nucleo dell’Ente (strumenti informativi, schede etc…) ed esecuzione delle registrazioni prescritte.
o Nel caso di situazione di emergenza o necessità di evacuazione (per incendio, esplosione etc…) partecipa alle procedure di evacuazione della struttura secondo quanto riportato nel Piano di Emergenza.
o Il rispetto della Carta dei Servizi della Casa di Riposo “Aita”, compresi gli aggiornamenti che dovessero intervenire in corso d’appalto.
o Ogni altra prestazione eventualmente contemplata in altra parte del presente capitolato.
Il personale in servizio dovrà dimostrare una buona padronanza della lingua italiana necessaria per la comunicazione con personale medico, con i vari professionisti che compongono l’equipe di assistenza, con gli ospiti, con i familiari e per garantire una corretta registrazione delle consegne nel sistema informatico dell’ente.
L’erogazione delle prestazioni, sia a valenza sanitaria che socio-sanitaria, deve essere improntata ad osservare una particolare attenzione al rapporto di relazione con l’ospite e con la sua famiglia.
Responsabilità: l’infermiere è responsabile per l’attività direttamente svolta; per il corretto espletamento delle funzioni; per l’assistenza generale infermieristica rivolta al raggiungimento dei risultati globali di salute e rispetto agli ambiti individuati.
Vista la particolarità del servizio, la Ditta dovrà attivare ogni misura necessaria a limitare il turn-over del personale. L’inserimento dello stesso dovrà essere preceduto da un congruo periodo di affiancamento, stabilito in minimo 3 giornate lavorative, il cui costo è imputato completamente alla Ditta aggiudicataria. La programmazione mensile dovrà essere comunicata all’ente entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese per il mese successivo.
art. 3 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO SANITARIA
Il servizio di assistenza socio-sanitaria deve essere erogato come segue presso la sede dell’Ente, a Crespano del Grappa in xxx XX Xxxxxxxx x. 00:
● a complessivi n. 17 ospiti non autosufficienti del Nucleo Genziana;
● a complessivi n. 26 ospiti non autosufficienti del Nucleo Ciclamino;
I dati sopraelencati sono indicativi e non impegnativi, potendo essi variare in relazione al numero e alla tipologia degli utenti o per qualsiasi altra causa.
Nel corso del periodo contrattuale l’Ente si riserva la facoltà:
- di sospendere, ampliare, ridurre o sopprimere il servizio presso i nuclei oggetto di appalto per proprie necessità organizzative, in particolare dovute all’entrata in funzione della struttura intermedia di Ospedale di Comunità, dandone preavviso almeno tre mesi prima.
La stazione appaltante metterà a disposizione le attrezzature, e provvederà alla loro manutenzione e gestione.
L’appaltatore è custode dei locali e delle attrezzature ivi contenute. Le attrezzature sono di proprietà del committente, e vengono concesse in comodato all’appaltatore, che le utilizzerà in via esclusiva.
Alla responsabilità di utilizzo delle attrezzature in comodato è esclusa la manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria delle stesse da parte dell’appaltatore. L’Ente provvederà altresì in forma autonoma e completa alla fornitura e reintegro di tutti i “consumabili” necessari all’utilizzo delle attrezzature (esempio: filtri, carta per elettrocardiografi, elettrodi, spine, ecc.).
Le attrezzature dovranno essere costantemente tenute in perfetta manutenzione ed efficienza.
Rimangono a carico dell’appaltatore gli acquisti di nuove attrezzature che si rendessero necessari in caso di rottura causata da negligenza o cattivo utilizzo da parte dell’appaltatore stesso.
Il personale dovrà essere in possesso del diploma di Operatore Socio-Sanitario o titolo di studio equipollente (conseguiti con percorsi formativi ricompresi tra 550 e 1000 ore), riconosciuto dallo Stato e dalla Regione Veneto. Il personale in servizio dovrà dimostrare una buona padronanza della lingua italiana necessaria per la comunicazione con personale medico, con i vari professionisti che compongono l’equipe di assistenza, con gli ospiti, con i familiari e per garantire una corretta registrazione delle consegne nel sistema informatico dell’ente.
Il servizio si espleta nelle 24 ore, per 365 giorni all’anno. Dato lo standard regionale vigente per strutture residenziali extraospedaliere per anziani non autosufficienti con bisogno assistenziale di intensità minimo/ridotta (1 operatore ogni 2,5 anziani) stimato su 43 ospiti e considerato il carico assistenziale attuale, si presume che il servizio di assistenza socio sanitaria possa essere svolto dalla ditta con un monte ore complessivo non inferiore a 28.500 ore annue e comunque corrispondente a quanto indicato nell'offerta tecnica.
In ogni caso il monte ore offerto dovrà adeguarsi alle necessità assistenziali in relazione al numero di ospiti effettivamente presenti in struttura, in accordo tra la Direzione dell’Ente Casa di Riposo “Aita” e l’appaltatore.
Il servizio di assistenza prevede che l’Operatore Socio-Sanitario eserciti tutte le funzioni di carattere organizzativo, amministrativo, assistenziale e sanitario come da allegato A) e B) della Legge Regionale del Veneto n.20 del 16.08.2001, in particolare:
● Igiene personale quotidiana dell’ospite, bagno assistito e controllo peso
● Mobilizzazione (es. alzata e messa a letto, cambio postura…)
● Aiuto nella vestizione e nella deambulazione degli ospiti
● Medicazioni di piccole lesioni superficiali
● Supervisione igienica e alimentare
● Preparazione sale da pranzo e somministrazione pasti o aiuto nell’assunzione del pasto.
● Riordino e igiene degli ambienti di vita di uso quotidiano del Nucleo.
● Socializzazione e contrasto della solitudine
● Supporto in attività quotidiane
● Collaborazione con le altre figure professionali del Nucleo (infermieri, coordinatore, E.P.A., fisioterapisti, logopedista, psicologo…)
L’attività di assistenza socio-sanitaria implica prestazioni personalizzate ed attività generali ed alberghiere necessarie per assicurare agli ospiti dell’Ente le migliori condizioni di vita e benessere, come precisato nella mission dell’Ente.
Nel dettaglio i servizi assistenziali ed alberghieri dovranno assicurare:
● la valutazione multidimensionale e multidisciplinare degli ospiti;
● il lavoro per progetti individualizzati;
● l’assistenza socio-sanitaria diurna e notturna;
● le prestazioni assistenziali generali ed alberghiere;
● i trasferimenti verso i poliambulatori ULSS di Crespano del Grappa;
La gestione dell’attività, oltre ad assicurare i servizi indicati nel presente capitolato, dovrà garantire il rispetto della Carta dei Servizi della Casa di Riposo “Aita”, compresi gli aggiornamenti che dovessero intervenire in corso d’appalto e l’adozione di processi previsti dal Coordinamento socio-sanitario dell’Ente;
Le attività di assistenza socio sanitaria sono principalmente:
● cura dell’igiene personale dell’ospite con tecniche dirette alla tutela ed al recupero dell’autonomia funzionale, secondo direttive personalizzate ed integrate con le prestazioni delle altre figure professionali;
● deambulazione corretta
● aiuto per l’espletamento delle necessità fisiologiche
● aiuto per la mobilizzazione
● aiuto e/o accompagnamento negli spostamenti in struttura e fuori
● raccolta della biancheria personale e piana dell’ospite per indirizzarla al servizio lavanderia
● all’occorrenza ripristino delle condizioni di igiene e pulizia di tutti i locali e attrezzature in uso
● servizio ordinario di pulizia
● attivazione e disattivazione del sistema notturno di protezione antintrusione
● segnalazione di tutte le necessità di manutenzione riscontrate
● esecuzione di tecniche di prevenzione e cura delle piaghe da decubito, secondo le disposizioni impartite, con controllo e variazione delle posture, diurno e notturno;
● partecipazione alla definizione del PAI dell’ospite, realizzazione delle attività in esso previste e corretta esecuzione;
● accompagnamento degli ospiti all’esterno della struttura, per accedere a servizi sanitari, o per l’effettuazione di attività ludiche e socializzanti (gite, uscite, ecc.);
● gestione delle attività strumentali di reparto: riordino giornaliero della camera da letto, con cambio biancheria del letto, aerazione dei locali, pulizie non rinviabili, riordino dei materiali di nucleo, disbrigo cucina, sala da pranzo, locali comuni;
● gestione del guardaroba personale dei singoli ospiti: l’abbigliamento dovrà essere in buone condizioni e rispettoso del senso estetico;
● la mobilizzazione dell’ospite è intesa nel senso che gli stessi vanno sempre alzati quotidianamente (al mattino e al pomeriggio) salvo diversa prescrizione medica e infermieristica contingente e fermi restando i programmi individuali che prevedano una mobilizzazione in senso riabilitativo;
● porzionatura e somministrazione del vitto secondo le indicazioni di coordinatore socio- sanitario, logopedista, dietista e capo cuoco, secondo le seguenti fasce orarie:
1) - Colazione dalle ore 8.00 alle ore 8.30;
2) - Merenda dalle ore 10.00 alle 10.30;
3) - Pranzo dalle ore 11.45 alle 12.45;
4) - Merenda pomeridiana dalle ore 15.00 alle ore 15.30;
5) - Cena dalle ore 17.45 alle 18.45;
● sorveglianza dell’ospite affinché non rechi danno a sé o agli altri;
● supporto all’attività di animazione anche nel caso di eventuali progetti di assistenza specifica;
● segnalazione al servizio medico e/o servizio infermieristico, tramite sistema informatico in dotazione nell’ente, di qualsiasi cambiamento osservato nelle condizioni dell’ospite e collaborazione con le figure professionali sanitarie infermieristiche e di riabilitazione;
● raccolta della biancheria personale e piana dell’ospite per indirizzarla al servizio lavanderia;
● l’igiene personale deve garantire la cura della persona in tutti i suoi aspetti (bagno completo almeno ogni 7 giorni o al bisogno: lavaggio, asciugatura dei capelli, barba, depilazione viso, taglio unghie, pulizia della bocca compresa la protesi, se presente);
● preparazione e vestizione delle salme;
● ogni altro incarico necessario nell’ambito delle funzioni proprie del profilo.
● Attuazione di tutte le attività progettuali e di registrazione secondo procedure e protocolli previste dal sistema qualità dell’ente e utilizzando il sistema informatico messo a disposizione dall’Ente.
L’erogazione delle prestazioni, sia a valenza sanitaria che socio-sanitaria, deve essere improntata ad osservare una particolare attenzione al rapporto di relazione con l’ospite e con la sua famiglia.
Vista la particolarità del servizio, la Ditta dovrà attivare ogni misura necessaria a limitare il turn-over del personale. L’inserimento dello stesso dovrà essere preceduto da un congruo periodo di affiancamento, stabilito in minimo 3 giornate lavorative, il cui costo è imputato completamente alla Ditta aggiudicataria. La programmazione mensile dovrà essere comunicata all’ente entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese per il mese successivo.
art. 4 - COORDINAMENTO DEI NUCLEI E RESPONSABILE DI REPARTO
L’attività di coordinamento dovrà svolgersi su più livelli e comprendere sia il tutoraggio degli operatori Socio-Sanitari e del servizio infermieristico, sia l’attività di coordinamento generale di tutti i servizi svolti nei due reparti oggetto del presente appalto.
Il soggetto che avrà il compito di coordinare il personale dell’affidatario all’interno dei nuclei interessati dall’appalto, assumerà il compito di responsabile e dovrà essere in possesso di laurea o laurea specialistica in professioni sanitarie con adeguata esperienza in funzione di coordinamento documentata. In caso di sostituzione nel corso del servizio, il sostituto deve avere titoli ed esperienza analoga o superiore a quelli offerti in sede di gara.
Il soggetto incaricato dall’appaltatore, ora per semplicità denominato Coordinatore-Responsabile, avrà la responsabilità globale dell’attività di assistenza infermieristica e socio sanitaria erogata come specificato sopra nei nuclei interessati.
Dato lo standard regionale vigente per strutture residenziali extraospedaliere per anziani non autosufficienti con bisogno assistenziale di intensità minimo/ridotta (1 coordinatore ogni 90 anziani), si presume che il servizio possa essere svolto dalla ditta con un monte ore complessivo non inferiore a 780 ore annue e comunque corrispondente a quanto indicato nell'offerta tecnica.
All’intero del monte ore offerto, l’articolazione oraria settimanale di presenza in struttura, proposta nel progetto operativo, sarà soggetta all’approvazione della stazione appaltante.
Il progetto operativo presentato dovrà inoltre contenere specifica indicazione delle modalità di sostituzione del Coordinatore-Responsabile per il caso di assenza dello stesso per ferie o altri motivi.
Il Coordinatore-Responsabile deve garantire:
● In coerenza con la missione e gli obiettivi dell’ente, l’elaborazione annuale di proposta del programma socio assistenziale integrato di struttura;
● il rispetto degli standard qualitativi definiti dall’Ente (sistema qualità e protocolli adottati);
● l’elaborazione e l’analisi dei dati relativi ai progetti personalizzati;
● la segnalazione alla Direzione dell’Ente di ogni situazione degna di essere rilevata ai fini di un ottimale rapporto;
● le attività funzionali all’organizzazione;
● la partecipazione alle Unità Operative Interne, la predisposizione e conservazione della documentazione compresa la progettazione, la stesura, la verifica e l’aggiornamento del PAI (Piano Assistenziale Individualizzato);
● la corretta relazione del personale dell’appaltatore con le restanti figure professionali operanti nei nuclei;
● la partecipazione a momenti di valutazione dell’equipe multiprofessionale al di fuori delle Unità Operative Interne;
● la verifica periodica delle attività;
● garantire e certificare la costante presenza degli operatori socio assistenziali e degli infermieri professionali;
● la cura nell’inserimento di personale neo assunto per garantire l’idoneità delle prestazioni professionali rese dal profilo di appartenenza con periodo di affiancamento;
● la corretta messa in atto di protocolli e procedure operative definite dall’Ente o proposte dall’appaltatore ed approvate dall’Ente stesso;
● la corretta accoglienza ed inserimento dei nuovi ospiti in struttura;
● la raccolta e la tenuta di tutti i dati e le informazioni socio assistenziali relativi ai singoli ospiti, nel rispetto della privacy e secondo il sistema informatico dell’ente;
● proposte d’acquisto di strumenti ed ausili tecnici utili allo sviluppo della qualità assistenziale;
● l’approvvigionamento programmato di materiali (pannoloni, derrate alimentari ecc.) e farmaci necessari al funzionamento dei reparti;
● puntuale segnalazione di interventi ordinari e straordinari di manutenzione da eseguirsi all’interno dei nuclei;
● costante verifica del buon andamento dei servizi appaltati in collaborazione con la Direzione e il Coordinatore socio sanitario dell’Ente;
● le comunicazioni con i responsabili dell’Ente, attivando in modo sistematico il flusso delle informazioni;
● le relazioni con altri organismi esterni (Comuni, Azienda ULSS, enti diversi…) su precisa delega ed in linea con le politiche della Casa di Riposo “Aita”;
● la piena collaborazione ed integrazione tra il personale della struttura ed il personale medico, nel rispetto della convenzione per l’assistenza sanitaria delle persone ospiti non autosufficienti stipulata tra la Casa di Riposo “Aita” e l’Azienda ULSS n. 2 distretto di Asolo.
Vista la particolarità del servizio, la Ditta dovrà attivare ogni misura necessaria a limitare il turn-over del personale. L’inserimento dello stesso dovrà essere preceduto da un congruo periodo di affiancamento, stabilito in minimo 3 giornate lavorative, il cui costo è imputato completamente alla Ditta aggiudicataria. La programmazione mensile dovrà essere comunicata all’ente entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese per il mese successivo.
art. 5 - PRESTAZIONI RICHIESTE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
5.1 FINALITA’
Il servizio di Assistenza Domiciliare consiste in un insieme di prestazioni ed interventi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona, garantendo al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare; ciò permette di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di difficoltà e rischio di isolamento, di favorire il permanere dell’assistito nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la qualità della sua vita, nonché quella della famiglia d’appartenenza e di evitare, per quanto possibile, l’istituzionalizzazione e ricoveri impropri. Pertanto, gli obiettivi del servizio sono in particolare:
● favorire il mantenimento nel proprio ambiente di vita delle persone con difficoltà di autonomia personale, relazionale e sociale;
● ridurre gli inserimenti residenziali e/o ospedalieri prematuri o impropri;
● contenere i costi per le famiglie rispetto all'inserimento in struttura;
● supportare le famiglie fornendo idonea formazione sulla presa in carico e la cura del proprio caro;
● sostenere la persona nella quotidianità;
● prevenire la perdita dell'autonomia personale e favorire la capacità di autodeterminazione;
● promuovere la socializzazione dell'anziano.
● garantire alla persona fragile, alla sua famiglia e al territorio, un'offerta di servizi altamente qualificata e di qualità;
● ottimizzare risorse umane, strutturali, infrastrutturali e finanziarie, a garanzia della sostenibilità e della flessibilità dei servizi di assistenza proposti;
● favorire un approccio integrato nell’erogazione dell’intervento socio-sanitario attraverso il lavoro di rete, al fine di rendere praticabile l’approccio multidisciplinare ai percorsi
assistenziali che lo richiedono;
● un'offerta di servizi flessibile con livelli di standardizzazione modulabili, al fine di rispondere ad una gamma più ampia di bisogni.
5.2 LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto a persone anziane, disabili e ad altri soggetti in condizioni di bisogno residenti nei comuni di Borso del Grappa (TV), Castelcucco (TV), Crespano del Grappa (TV) e Paderno del Grappa (TV). Tale servizio viene svolto prevalentemente presso il domicilio dell’utente, anche se è richiesto agli operatori di sviluppare attività di assistenza con proiezione esterna (es. accompagnamento a visite, trasporti e spostamenti, accompagnamenti ad appuntamenti anche esterni alla fascia territoriale).
5.3 DESTINATARI DEL SERVIZIO
Destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare sono:
● Anziani.
● Portatori di handicap.
● Altre persone e famiglie in difficoltà.
In casi particolari possono essere richiesti interventi nell’area minori, dipendenze e salute mentale o comunque in situazioni particolari di bisogno assistenziale.
Il percorso assistenziale è l’insieme delle fasi e delle attività che definiscono sia l’accesso al servizio, che l’assistenza della persona all’interno dei singoli percorsi proposti.
La metodologia prevede le seguenti fasi:
1. Analisi del bisogno e della sua natura;
2. Formulazione con l’interessato e/o la famiglia della proposta di intervento (Piano Assistenziale Individualizzato - PAI);
3. Attuazione del progetto;
4. Verifica periodica del raggiungimento degli obiettivi prefissati con eventuale riprogettazione e riallineamento dell’intervento.
5.4 PRESTAZIONI DEL SERVIZIO
Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare socio-sanitaria da garantire sono, in via generale, le seguenti:
Prestazioni riferite alla persona al proprio domicilio:
Aiuto ad alzarsi dal letto
Pulizia e cura personale
Vestizione
Assunzione pasti
Corretta deambulazione
Uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare
Mobilitazione della persona costretta a letto
Aiuto volto alla tutela igienico-sanitaria
Prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione complementari alle attività assistenziali
Prestazioni riferite al contesto di vita dell’utente:
● Sostegno per il governo dell’alloggio e per le attività domestiche
● Cura delle condizioni igieniche dell’alloggio con particolare riferimento a quelle destinate a funzioni primarie (camera, cucina, bagno)
● Sostegno nella preparazione dei pasti
● Sostegno all’acquisto generi alimentari, medicinali, materiali igienico-sanitari
● Accompagnamento presso Centro servizi "Aita" per utilizzo bagni attrezzati
● Consegna pasti a domicilio
● Indicazione sulle corrette norme igienico-sanitarie
● Interventi per favorire la promozione, il sostegno e l’integrazione sociale a livello familiare ed extra familiare
● Stimolo alla comunicatività ed alla socializzazione
● Coinvolgimento di parenti, amici e vicini
● Rapporti con strutture ricreative e culturali del territorio
● Svolgimento di piccole commissioni
● Disbrigo pratiche varie
● Aiuto nell’impostazione ed evasione di pratiche amministrative, pensionistiche e previdenziali di interesse dell’utente
● Aiuto al mantenimento di abilità (uso del telefono, elettrodomestici, autobus,ecc.)
● Interventi tesi a ridurre la situazione di solitudine e di emarginazione, quali la compagnia
● Aiuto per un corretto utilizzo dell’eventuale servizio di telesoccorso
● Interventi di sostegno ai restanti componenti del nucleo familiare
● Ogni altra prestazione socio-assistenziale atta a rispondere al bisogno
Attività di assistenza speciale:
● Assistenza in fase di ricovero ospedaliero quali: collegamento con l’abitazione del degente, informazione circa il decorso delle malattie e sulle cure da effettuare a domicilio dopo la dimissione dall’ospedale, vigilanza personale e/o telefonica dell’utente dopo la guarigione medica, aiuto nell’assunzione di farmaci all’utente su prescrizione medica rilasciata allo stesso per iscritto (contenente l’indicazione dei farmaci da somministrare e le quantità prescritte) previo consenso scritto dei familiari e/o dell’assistito medesimo.
● Coinvolgimento e formazione dei familiari, parenti e vicinato per favorire l’acquisizione di migliori capacità nell’intervento assistenziale, anche in collaborazione con associazioni di volontariato o singoli volontari.
Il personale in servizio dovrà dimostrare una buona padronanza della lingua italiana necessaria per la comunicazione con personale medico, con i vari professionisti che compongono l’equipe di assistenza, con gli ospiti, con i familiari e per garantire una corretta registrazione delle consegne nel sistema informatico dell’ente.
5.5 FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
Le prestazioni di cui al presente capitolato verranno svolte tenendo conto delle esigenze degli utenti secondo le prescrizioni del servizio sociale comunale di riferimento. Il servizio consterà di un numero di ore annue in relazione all'offerta formulata dall'assegnatario della gara, distribuite tra i quattro Comuni associati in proporzione al budget investito da ciascuno di essi.
Il servizio domiciliare dovrà essere svolto con le seguenti indicazioni:
La fascia oraria entro cui svolgere il servizio dovrà essere dalle 7.30 alle 18.00 dal lunedì a venerdì e dalle 7.30 alle 13.00 il sabato, domenica e festivi;
Le ore settimanali dovranno essere così indicativamente distribuite: 64 ore da fare al mattino dal lunedì al venerdì, 3 ore da fare la mattina del sabato e 3 ore la domenica mattina e ogni giorno festivo infrasettimanale, 14 ore da fare nei pomeriggi dal lunedì al venerdì;
Il servizio SAD viene assicurato sulla base di un canone annuo onnicomprensivo e dovrà essere svolto da almeno 3 operatori giornalieri dal lunedì al venerdì. Sabato mattina, domeniche e i festivi da un solo operatore per un monte ore complessivo non inferiore a 4.150 ore annue.
Il servizio SAD offerto con il canone annuo dovrà comprendere la dotazione di 3 automezzi e 22.500 chilometri annui complessivi (media di 7.500 km/annui per automezzo). In caso di necessità di ulteriore servizio di chilometri aggiuntivi, il costo del chilometraggio oltre i 22.500 Km annui sarà di 1/5 del costo del carburante.Nel corso del periodo contrattuale l’ente si riserva la facoltà di: estendere il servizio a nuovi comuni, dandone preavviso almeno tre mesi prima, richiedere un aumento o una diminuzione di ore di servizio domiciliare a seguito di aumento utenti servizi con preavviso scritto di 10 giorni.
5.6 MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO
Gli interventi di assistenza domiciliare caratterizzanti i percorsi assistenziali saranno messi a punto da un gruppo di lavoro denominato Unità Operativa Interna (U.O.I./S.A.D.).
Come previsto dalla Normativa Regionale, l'Unità Operativa Interna (U.O.I.) è un gruppo di lavoro multiprofessionale, che opera all’interno dei servizi per individuare obiettivi di salute e di benessere degli utenti e presidiare e coordinare la progettualità, assumendo tutte le funzioni proprie del case management: i servizi vengono erogati da un unico soggetto (l’equipe multiprofessionale) che integra, al suo interno e a monte dell’intervento, i diversi erogatori, ovvero, la pluralità dei professionisti chiamati ad agire in quella situazione/caso.
Nello specifico, le figure che compongono l’U.O.I./S.A.D. sono:
● l’Assistente Sociale incaricato di svolgere il servizio in forma associata dai Comuni come coordinatore;
● il Referente O.S.S. incaricato dai Comuni;
● operatori O.S.S. del Servizio Assistenza Domiciliare.
A seconda delle necessità potranno essere invitate a partecipare all’U.O.I./S.A.D. anche altre figure professionali, quali: altri assistenti sociali dei Comuni, educatore, psicologo, fisioterapista, infermiere, logopedista della Casa di Riposo ecc.
L’U.O.I./S.A.D. presidia quindi il percorso assistenziale in tutte le sue componenti e si pone in continuità con i progetti assistenziali e riabilitativi, attivando tutte le strategie e le azioni di salute nell’interesse dell’utente e in coerenza con le normative e la politica assistenziale dei Comuni.
Da un punto di vista gestionale, l’attenzione all’utente e alla personalizzazione dei percorsi assistenziali operate dall’U.O.I./S.A.D. è documentata nei PAI (Piani di Assistenza Individualizzati). Questo a tutto vantaggio della qualità del servizio e della soddisfazione dell’utente e della sua famiglia.
Vista la particolarità del servizio, la Ditta dovrà attivare ogni misura necessaria a limitare il turn-over del personale. L’inserimento dello stesso dovrà essere preceduto da un congruo periodo di affiancamento, stabilito in minimo 3 giornate lavorative, il cui costo è imputato completamente alla
Ditta aggiudicataria. La programmazione mensile dovrà essere comunicata all’ente entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese per il mese successivo.
art. 6 - ONERI A CARICO DELL’ENTE
Sono a totale carico dell’Ente le spese relative alla forniture di acqua, energia elettrica, gas, utenze telefoniche, smaltimento rifiuti, manutenzione di beni mobili ed immobili e spese di riscaldamento dell’immobile. E’ fatto obbligo all’appaltatore di garantire un consumo rispettoso delle forniture e beni sopra specificati.
Sono escluse dall’appalto e rimangono a carico della Committenza le prestazioni costituenti le attività proprie delle seguenti figure professionali:
Coordinatore socio sanitario;
Assistente sociale;
Fisioterapisti;
Logopedista;
Educatori professionali;
Psicologi;
Sono inoltre esclusi i seguenti oneri:
Adeguamento dell’immobile e/o attrezzature eventualmente necessarie a seguito norme e direttive, sia nazionali che regionali;
Servizio di parrucchiere uomo/donna;
Acquisto dei prodotti per il trattamento dell’incontinenza e l’igiene personale degli ospiti;
Acquisto guanti monouso per il personale socio-sanitario;
Acquisto dei prodotti farmaceutici e dei parafarmaci;
Acquisto di arredi e attrezzature interne;
Servizio di ristorazione (produzione di pasti e lavaggio delle stoviglie)
Servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana;
Lavanderia indumenti ospiti;
Xxxxxxxx amministrative relative agli ospiti;
Rapporti economici con famigliari e altri enti;
Attività di assistenza medica o specialistica;
Fornitura di presidi igienico sanitari e di incontinenza;
Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali ospedalieri;
Rapporti con istituzioni pubbliche (Ulss, Comuni, Regione Veneto ecc.);
Tenuta del fascicolo sociale degli ospiti;
art. 7 - PERSONALE
Gli operatori dell’appaltatore, fermo restando il rispetto delle competenze già indicate nel presente capitolato e l’obbligo di mantenere un contegno irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con gli altri operatori, comportamenti necessari per il regolare funzionamento delle attività affidate in appalto, prestano il loro lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti della committenza, salvo l’obbligo di rispettare gli indirizzi generali ed i piani di lavoro validati dall’ente.
Il personale che verrà impiegato dall’appaltatore per ogni tipo di prestazione prevista in appalto, dovrà
essere capace e fisicamente valido, in possesso dell’attestato di idoneità alla mansione specifica rilasciato dal medico competente dell’appaltatore, ai sensi dell’art.41, comma 2 lettera a) e b), e comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
Dovrà essere impiegato personale di fiducia obbligato ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato, osservare il segreto professionale, rispettare gli indirizzi della direzione della struttura, quali programmi di attività e protocolli di servizio, rispettare gli orari di servizio predefiniti. L’appaltatore dovrà altresì impegnarsi a sostituire il personale che abbia disatteso le prescrizioni indicate dal contratto e che appaia palesemente inadeguato alle funzioni da svolgere (gravi inadempienze, inefficienza, mancata integrazione con le regole interne dell’istituzione ecc.).
Il personale dovrà inoltre essere maggiorenne, a conoscenza della lingua italiana (parlata e scritta), in regola con il permesso di soggiorno se non membro della comunità europea, formato in materia di sicurezza e di igiene nella manipolazione degli alimenti.
L’appaltatore ha l’obbligo di far si che tutto il proprio personale debba:
- essere presente nelle zone di lavoro di assegnazione e che, al termine del turno di lavoro, gli addetti lascino immediatamente i locali delle strutture residenziali ove operano;
- mantenere in servizio un contegno corretto e rispettoso con gli ospiti;
- garantire il rispetto della privacy degli ospiti, non divulgando informazioni che li riguardino, ad eccezione delle informazioni (all’Ente od a terzi dallo stesso autorizzati) necessarie a garantire la qualità del servizio;
- avere l’idoneità fisica specifica per lo svolgimento della mansione richiesta;
- non fumare in servizio;
- non assumere bevande alcoliche o stupefacenti;
- rispettare le procedure e i regolamenti assistenziali e di sicurezza in uso presso l’Ente;
- presentarsi in ordine nella persona dotato di apposita divisa con cartellino di identificazione personale e dell’appaltatore;
- operare nell’assistenza personale degli ospiti, con l’uso di idonei D.P.I., da sostituire per ogni ospite o tipologia di attività;
- non chiedere o non accetti compensi, regali o donazioni;
- possedere una conoscenza minimale di utilizzo del sistema informatico di base al fine di poter utilizzare i software in uso presso l’ente (attualmente i programmi sono della ditta CBA);
- garantire l’accesso in struttura sono alle persone autorizzate. Non introdurre persone estranee.
- vietare al personale qualsiasi ripresa dei luoghi di lavoro e delle persone presenti.
- Vietare l’utilizzo improprio di telefonini e altri strumenti informatici sia personali che dell’ente. Tutto il personale che opera all’interno delle strutture è vincolato al segreto professionale, al rispetto della privacy degli ospiti, e dovrà pertanto mantenere il segreto su fatti o circostanze concernenti gli ospiti o le loro famiglie ed il servizio presso cui prestano attività. L’impegno alla riservatezza, in tutte le sue manifestazioni e da parte di tutti coloro che sono impegnati a qualunque titolo nello svolgimento delle attività, costituisce un obbligo prioritario, il venire meno al quale conseguirà un inadempimento contrattuale.
Il personale impiegato dovrà adeguarsi alle disposizioni previste dal “Codice di Comportamento Integrativo dei Dipendenti della Casa di Riposo Aita” approvato con Deliberazione N° 32 del 19/07/2018, consultabile nel sito dell’ente o presso i reparti della struttura.
La committenza avrà facoltà di far allontanare immediatamente dal servizio i dipendenti dell’impresa che violino le predette norme comportamentali.
L’appaltatore dovrà dotare il personale di idonea divisa (comprensiva di calzature adeguate al tipo di attività) sempre pulita, di colore bianco per il personale di assistenza e per il personale infermieristico di
foggia anche diversa da quella in uso al personale dell’Ente. Ciascuna divisa dovrà riportare il nome della ditta, il nome, cognome e la qualifica dell’operatore e dovrà essere munito di apposito cartellino di riconoscimento con foto. Le divise dovranno essere lavate dalla ditta aggiudicataria. Le calzature fornite dovranno essere di tipo antinfortunistico in base al profilo professionale svolto all’interno dell’Ente.
La ditta, in particolare, si obbliga ad assumere a proprio carico tutti gli oneri salariali, previdenziali, assistenziali ed assicurativi di coloro che presteranno servizio a qualsiasi titolo assicurando loro l’esatta ed integrale applicazione della normativa contrattuale ed il rispetto delle retribuzioni minime previste.
L’ente si impegna a fornire alla ditta aggiudicataria copia delle procedure e dei regolamenti di cui sopra ed ogni loro successiva variazione.
Per la quantificazione delle ore lavorative prestate dai propri dipendenti, l’appaltatore dovrà provvedere in proprio a dotarsi di un sistema di rilevazione delle presenze, senza che ciò però comporti alcun onere economico per la parte committente e che a tale attività possa essere attribuita una qualsiasi sorta di dipendenza degli operatori dall’Ente appaltante.
Nel caso di sciopero del personale o in presenza di altre cause di forza maggiore, la ditta si impegna a darne comunicazione alla stazione appaltante almeno due giorni lavorativi prima assicurando comunque i servizi minimi essenziali concordati in precedenza.
art. 8 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
L’appaltatore organizza a propria cura e spese le risorse umane e strumentali necessarie all’esecuzione ed al buon funzionamento dei servizi, predisponendo la gestione secondo i profili organizzativi previsti nel presente capitolato con le integrazioni progettuali presentate in gara, uniformandosi a tutte le norme e disposizioni di servizio comunque impartite dalla Direzione della Committenza.
L’appaltatore provvede a ricollocare gli operatori attualmente impiegati nelle stesse attività oggetto di affidamento presso le Strutture dell’Ente e rimasti inoccupati, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti sul trasferimento di aziende, integrate da accordi sindacali e di garantire piena ed integrale applicazione ai propri dipendenti dei contenuti normativi della contrattazione nazionale e dei contratti integrativi vigenti, sottoscritti dalle XX.XX.; in particolare a tutto il personale dipendente della ditta che attualmente svolge i servizi oggetto del presente appalto presso l’Ente dovrà essere garantita la possibilità di prosecuzione del rapporto anche con la nuova ditta aggiudicataria.
A titolo di complemento delle informazioni, in allegato si riporta l'elenco non nominativo del personale attualmente impiegato dall'attuale operatore economico gestore del servizio con le necessarie e sufficienti specifiche.
L’appaltatore conserverà presso la struttura ove opera l’elenco nominativo dei soggetti impiegati nell’espletamento del servizio con relativi titoli e idoneità alla mansione, avendo cura di comunicare tempestivamente al referente dell’Ente le eventuali variazioni.
L’appaltatore assume direttamente a proprio carico ogni responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro con speciale riferimento all’applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’attività di formazione, i presidi individuali, i controlli e la prevenzione sanitaria, ecc.
Per quanto riguarda la formazione, tutto il personale impiegato nell’appalto dovrà essere formato nell’ambito delle attività cui è adibito. La definizione dell’intervento formativo e di addestramento dovrà anche vertere sui sistemi di gestione della qualità adottati dall’Ente.
In particolare, per quanto attiene al personale impiegato nel servizio di assistenza socio sanitaria, l’appaltatore dovrà pianificare ed attuare annualmente l’aggiornamento professionale e la formazione; la definizione del programma formativo dovrà essere preceduta da una ricognizione del bisogno formativo, in funzione degli obiettivi del servizio ed in funzione degli ospiti e dei loro bisogni specifici. Il programma formativo annuale dovrà essere approvato dalla Direzione dell’Ente.
Resta fermo per l’appaltatore l’obbligo di adempiere, rispetto a tutti i lavoratori impiegati nell’appalto, agli interventi formativi imposti dalla vigente normativa nazionale e regionale. In particolare i lavoratori inseriti in struttura dovranno aver preventivamente effettuato la formazione specifica di 12 ore di addetti primo soccorso, avere l’attestato rilasciato dai vigili del fuoco a seguito corso per addetti alla sicurezza antincendio di 16 ore (alto rischio), corso di formazione generale in materia di sicurezza di 4 ore e svolgere la formazione specifica di 12 ore nei 5 anni di lavoro, formazione in materia di manipolazione delle sostanze alimentari. Per gli infermieri essere in regola con i corsi obbligatori ECM. Per i preposti il corso obbligatorio di 8 ore.
Tutto il personale della Ditta aggiudicataria dovrà partecipare ad almeno 2 incontri annuali di 2 ore ciascuno promossi dall’Ente in merito a: obiettivi annuali, analisi soddisfazione cliente, riesame Direzione ed eventuali progettualità specifiche. Il costo della partecipazione agli incontri verrà assunto integralmente dalla Ditta incaricata.
La ditta coordinerà i propri interventi formativi con la stazione appaltante per attuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, in particolare garantirà agli operatori impiegati nei vari servizi oggetto del presente capitolato, la partecipazione ad almeno un incontro annuale di due ore di addestramento - esercitazione in materia di sicurezza: il costo della partecipazione agli incontri verrà assunto integralmente dalla Ditta incaricata.
L’espletamento dell’attività formativa e di aggiornamento dovrà essere annualmente dimostrato, mediante invio della relativa documentazione alla Direzione dell’Ente e sarà a totale carico dell’appaltatore sia il costo formativo che le ore impiegate per la formazione.
L’appaltatore inoltre:
- dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti per l’effettuazione dei servizi;
- coordinerà i propri interventi con la stazione appaltante per attuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
- assumerà direttamente a proprio carico ogni responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro con specifico riferimento all’art. 26 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- collaborerà con la stazione appaltante nella stesura definitiva del DUVRI per ridurre al minimo i rischi da interferenze, che verrà allegato al contratto;
- deve certificare all’ente l’avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali (DURC);
Quanto sopra indicato senza oneri aggiuntivi per la parte committente. Restano esclusi i provvedimenti legati all’adeguamento strutturale della sede di lavoro che rimangono a carico dell’Ente appaltante.
Il personale preposto alle attività previste dall’appalto, nei giorni di servizio effettivo presso la struttura, non deve venire utilizzato in altre attività esterne oltre l’orario contrattuale, né essere impegnato in doppi turni di lavoro presso la committenza, salvo in caso di eventi eccezionali, comunque comunicati e/o concordati con il responsabile di struttura. I turni di lavoro, negli orari iniziali e finali presentati in sede di gara, potranno essere modificati autonomamente dalla Committenza qualora ritenuto necessario per una maggiore funzionalità dei servizi;
Assicurare tempestivamente le sostituzioni del personale, fornendo le necessarie e pronte indicazioni e comunicazioni per tutte le variazioni che potranno intervenire in sede di esecuzione dell’appalto. Le sostituzioni dovranno comunque essere garantite con effetto immediato, eventualmente in casi eccezionali e solo per il primo giorno di assenza, con utilizzo di personale che cessa dal turno di servizio.
Tutti i costi per gli adempimenti sopra descritti sono da intendersi compresi nel corrispettivo previsto per l’esecuzione del servizio. Nel caso di inadempienze agli obblighi di cui sopra, ogni più ampia responsabilità ricadrà sull’appaltatore che pertanto è tenuto alla rigorosa osservanza di tutta la normativa applicabile.
art. 9 - CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’operatore economico aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/2015.
A tal fine, si allega al presente capitolato l’elenco del personale attualmente impiegato dall’attuale gestore del servizio, coop. INSIEME SI PUO’ di Treviso.
art. 10 - OBBLIGHI RELATIVI ALL’IMMOBILE, ALLE PERTINENZE E AI CONTENUTI
L’Ente assegna all’appaltatore, al fine di espletare le attività proprie oggetto del presente appalto, gli ambienti, gli arredi ed i complementi in genere necessari all’espletamento dei servizi richiesti nel presente appalto.
In allegato al contratto di appalto saranno poste le Planimetrie degli edifici.
L’uso dell’immobile e delle relative pertinenze e dotazioni è consentito esclusivamente per gli scopi previsti dal presente appalto e qualsiasi eventuale eccezione dovrà essere, di volta in volta, espressamente autorizzata dall’Ente.
L’appaltatore è responsabile, pertanto, della custodia, della diligente e curata tenuta dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell’ente od in uso allo stesso, eventualmente affidatigli per l’esercizio delle attività appaltate rispondendo, pertanto, di ogni deterioramento, fatto salvo il normale deperimento dovuto all’uso.
L’Ente ha facoltà di rivalersi anche sulla cauzione definitiva prestata dall’appaltatore al fine del pagamento dell’eventuale danno arrecato.
Nel caso di rotture, malfunzionamenti, anomalie di attrezzature mobili, impianti, finiture interne, gli operatori dell’appaltatore aggiudicatario dovranno provvedere all’immediata segnalazione al servizio manutenzione, seguendo le procedure interne in essere presso la struttura. Se le rotture, i malfunzionamenti, le anomalie, non sono legati al normale utilizzo, ma dovute a imperizia o incuria, la Direzione dell’Ente procederà all’addebito del costo della riparazione/sostituzione sulla prima fattura utile, previa comunicazione scritta.
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
art. 11 - DURATA DEL CONTRATTO IMPORTO ED OPZIONI
L’appalto avrà durata di anni tre, rinnovabile per ulteriori tre anni, con decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio.
L'importo stimato dell'appalto, per i primi tre anni, ammonta ad Euro 2.340.450,00.= IVA esclusa, di cui Euro 450,00 per oneri relativi ai rischi da interferenze.
L'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, è 5.539.065,00.= IVA esclusa, di cui Euro 975,0000.= relativi ai rischi da interferenze (comprensivo di quanto previsto dall'art. 106 c. 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 nei limiti percentuali sotto descritti e dell'eventuale proroga).
Allo scadere del periodo previsto dal comma precedente l’Amministrazione si riserva il diritto di rinnovare il contratto per un periodo massimo di ulteriori mesi 36 (trentasei), previa comunicazione da inviare a mezzo PEC all’operatore economico aggiudicatario prima della scadenza del contratto.
La ditta appaltatrice si obbliga a rinnovare, a richiesta dell’amministrazione, il contratto per un massimo di 36 mesi successivi, da esercitarsi anche disgiuntamente per il 4° e 5° e 6° anno, in caso di particolari esigenze organizzative dell’ente.
Nel caso di mancato invio della comunicazione di cui al quarto comma, alla scadenza dei primi 36 mesi il contratto di intende automaticamente risolto.
L’operatore economico aggiudicatario avrà comunque l’obbligo di proseguire nella gestione dei servizi anche oltre la scadenza del termine di durata del contratto ed alle condizioni originarie, fino a quando l’Amministrazione non avrà provveduto ad affidare un nuovo contratto e comunque fino al limite massimo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza naturale del contratto di appalto.
I primi 6 mesi si intendono comunque effettuati a titolo di prova, per cui per ragioni di comprovata inefficienza ed insoddisfazione dei servizi, formalmente contestata alla ditta, il contratto potrà essere disdettato almeno 1 mese prima della scadenza del periodo di prova, mediante mail PEC o lettera raccomandata AR. Decorsi i 6 mesi di prova il contratto si intenderà automaticamente confermato per l’intero periodo.
Inoltre, l'Amministrazione Comunale, si riserva, in base all'art. 106 comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, la facoltà di aumentare le prestazioni poste a base di gara fino alla concorrenza in aumento del 10% massimo o in diminuzione del 30% massimo dell'importo contrattuale.
L'attivazione di tale opzione avverrà, di volta in volta, con un preavviso di almeno 15 giorni naturali e consecutivi, mediante fax o pec.
Le riduzioni/estensioni di cui sopra non daranno diritto alla ditta aggiudicataria di pretendere alcuna variazione dei prezzi di aggiudicazione (in più o in meno).
art. 12 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La Casa di Riposo si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:
la costituzione di cauzione definitiva con le modalità di cui al successivo art. 25;
la trasmissione di copia conforme della/e polizza/e specificate al successivo art. 21;
la trasmissione dei documenti relativi al personale specificati ai precedenti artt.
La trasmissione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) di cui all'art. 13 del presente capitolato speciale d'appalto sottoscritto da parte dal rappresentante della ditta aggiudicataria.
art. 13 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
E’ stato redatto il DUVRI, allegato al presente capitolato, in relazione alle interferenze derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione di un reparto, e precisamente di assistenza infermieristica, socio sanitaria e assistenza domiciliare, affidato a ditta esterna.
Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, e comunque prima dell'avvio del servizio, l'aggiudicatario dovrà trasmettere l'allegato Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze e sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della ditta, In caso di
R.T.I. o Consorzio, tale obbligo incombe all'Impresa mandataria.
art. 14 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE
Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
La violazione di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 59 e 60 del D.Lgs. n. 81/2008.
art. 15 – PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE
Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale.
L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed al Ministero delle Infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione
nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.
Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato nelle ipotesi di cui al comma 4.
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo emesso sia tale da impedire ovvero ritardare lo svolgimento del servizio nei tempi prescritti.
art. 16 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO
Per l’esecuzione delle prestazione oggetto del presente appalto, la ditta affidataria è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni.
In particolare, l’impresa dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all’igiene ed alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette che dei terzi.
art. 17 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE/SUBAPPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
art. 18 - REVISIONE DEI PREZZI
I prezzi offerti dall’aggiudicatario, di cui all’articolo “offerta economica”, si intendono fissi e invariabili per il primo anno del contratto, a partire dalla data di decorrenza dell’appalto.
Dal secondo anno contrattuale i prezzi saranno variati in misura pari al 75% della variazione annuale dell’indice ISTAT FOI prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (esclusi tabacchi). Il mese di riferimento sarà quello della scadenza di ciascun anno contrattuale e la variazione avrà decorrenza dal mese successivo. La variazione non potrà comunque superare il limite del 4% annuo. La variazione sarà applicata solo se formalmente richiesta da una delle parti entro 90 giorni dalla data di pubblicazione dell’indice ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale.
art. 19 - MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La ditta presenterà all'Amministrazione dell'Ente fatture elettroniche mensili, sulla base delle attività da rendersi “a corpo”.
La Casa di Riposo “Aita” si impegna al pagamento della fattura previa “verifica di non conformità” per il servizio effettuato dall’appaltatore.
In assenza di contestazioni o addebiti l'Amministrazione procederà all’emissione del mandato di pagamento entro 30 giorni dalla data di effettuazione del collaudo positivo. Qualora si verificassero contestazioni i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della contestazione, salva la possibilità di corrispondere acconti per gli importi non contestati.
I tempi di pagamento sono condizionati da:
- verifica della regolarità degli adempimenti contributivi obbligatori previdenziali ed assicurativi per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali di dipendenti (DURC);
- verifica sulla non inadempienza per cartelle agente della riscossione (Equitalia);
La Ditta appaltatrice è tenuta ad emettere la fatturazione elettronica secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. La ditta dovrà allegare un file PDF della fattura emessa tramite sistema di interscambio: ove ciò non fosse possibile si chiede l’invio del PDF direttamente all’ufficio ragioneria tramite mail. I pagamenti avverranno a mezzo mandato di pagamento con bonifico bancario sul conto corrente dedicato come previsto dalla L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e come previsto dal Modulo di Offerta allegato. La ditta è tenuta alla presentazione di fattura elettronica, come da normativa vigente. La Casa di Riposo “Aita” procederà alla liquidazione delle fatture solo dopo opportuna verifica di regolare valutazione del servizio svolto. Ai sensi della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010, si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale di Governo della provincia della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore /subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del DM n. 55/2013, la Casa di Riposo “Aita” ha individuato il proprio ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, per il quale è stato definito il Codice Univoco Ufficio: UF65AA. L’ente rientra nel meccanismo dello “split payment” (scissione dei pagamenti) approvato con Decreto Ministeriale del 23.1.2015.
art. 20 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI, CONTROLLI E QUALITA’
Dopo che il contratto, stipulato da ciascuna Casa di riposo autonomamente, è divenuto efficace, il responsabile dell’IPAB autorizza il proprio DEC a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni.
L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'operatore economico aggiudicatario non adempia, l’Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il DEC ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione anche parziale della prestazione, ordinata dal DEC nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.
In ogni caso si rimanda al titolo III D. M. 07.03.2018 n° 49.
L’appaltatore deve indicare un suo rappresentante incaricato dell’organizzazione, del controllo e della supervisione dei lavori munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi problema che dovesse insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto d’appalto.
Tale rappresentante deve essere rapidamente rintracciabile in ogni momento della giornata.
L’appaltatore pertanto deve comunicare il nome del suo incaricato, nonché l’indirizzo e il suo numero di telefono. Tutte le contestazioni (anche verbali) di inadempienza (fatte in contraddittorio con l’incaricato della ditta) si intendono fatte direttamente all’appaltatore titolare.
L’Amministrazione dell’Ente potrà controllare ogni qualvolta che lo riterrà opportuno, anche per tramite di specifici audit, l’esecuzione e le modalità del servizio, nonché effettuare periodiche verifiche al fine di accertare se vi sia o meno rispondenza alle clausole contrattuali. La ditta appaltatrice si impegna a facilitare l’esercizio di tale facoltà, fornendo tutte le informazioni richieste.
Al fine di agevolare i controlli la ditta deve predisporre appositi stampati denominati “certificazione mensile di regolare esecuzione del servizio”, approvati dall’Amministrazione della Casa di Riposo, che verranno controfirmati mensilmente dal Coordinatore Socio-sanitario, attestanti il buon andamento e la regolare esecuzione del servizio. Su tali moduli dovranno essere trascritte eventuali segnalazioni di anomalie o non conformità. Tali moduli dovranno essere mensilmente recapitati all’Ufficio Ragioneria dell’Ente che procederà alla liquidazione delle relative fatture o agli addebiti economici previsti.
L’impresa aggiudicataria si impegna ad adottare e completare, senza oneri aggiuntivi, la modulistica e le procedure del sistema qualità in dotazione nell’Ente esistenti e successivamente aggiornate.
art. 21 - DANNI A PERSONE O COSE
L’impresa aggiudicataria è responsabile di ogni danno arrecato all'Ente e/o terzi, nell'espletamento dei servizi oggetto d’appalto. Qualora l'impresa non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato dalla relativa lettera di notifica, l'Amministrazione dell'Ente resta autorizzata a provvedere direttamente, a danno dell'impresa, trattenendo l'importo dalla cauzione definitiva e, qualora non capiente, dalle fatture in pagamento.
La ditta stessa dovrà depositare, all'atto della presentazione della cauzione definitiva, una polizza assicurativa, che preveda la copertura dei rischi (per danni a persone e cose) relativi alla responsabilità civile propria e del personale dipendente, con un massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni).
art. 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 105, primo comma, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, è vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto.
Per quanto riguarda il subappalto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 105, comma 2 e seguenti, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
La violazione del divieto di cui al primo comma del presente articolo o degli obblighi nascenti dall’eventuale subappalto comporta la risoluzione anticipata del contratto per grave inadempienza contrattuale.
L'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.
art. 23 - CONTESTAZIONI - INADEMPIENZE - PENALITA’- RECESSO
Poiché il servizio oggetto dell’appalto è da ritenersi di pubblica utilità, la ditta appaltatrice per nessuna ragione potrà sospenderlo, effettuarlo in maniera parziale e difforme da quanto previsto dal contratto o eseguirlo in ritardo. In caso di mancato rispetto o di deficienza nell'adempimento degli obblighi contrattuali, l'Ente avrà la facoltà di ordinare l'esecuzione d'ufficio, nel modo che riterrà più opportuno ed in danno alla ditta, degli adempimenti necessari per il regolare andamento del servizio, qualora l'Impresa appositamente diffidata, non ottemperi immediatamente agli obblighi assunti.
In caso di grave inadempimento, anche parziale, da parte della ditta appaltatrice di quanto previsto dal contratto che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, l’Ente si riserva la facoltà di recedere immediatamente dal contratto, previa comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata
A.R. L’appaltatore non potrà in tale caso far valere alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo e l'Amministrazione avrà pure il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, salvo il pagamento dei corrispettivi regolarmente maturati.
con riferimento a tutti i servizi
● in caso di azioni e comportamenti non corretti in generale da parte di operatori dell’appaltatore, ed in particolare a danno della dignità personale degli ospiti in assistenza, verrà applicata una penale diversificabile da €.200,00 ad €.600,00 a seconda della gravità dell’azione;
● in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente rispetto al capitolato e al progetto presentato a garantire un adeguato livello di efficienza dei servizi, verrà applicata una penale di
€. 300,00;
● per prestazioni rese in modo insoddisfacente: penale sino ad un massimo di €.500,00;
● mancate applicazioni della procedure di qualità: € 500,00;
● mancato rispetto delle procedure di qualità dell’ente: €.150,00;
● mancata o ritardata reperibilità del referente dell’appaltatore: penale pari ad €.300,00 per ogni evento. Giustificativi di non reperibilità del referente dell’appaltatore al sabato, domenica, festivi e notturni non sono pertanto ammesse;
● ritardo dell’invio della programmazione mensile all’ente oltre il giorno 20 di ogni mese per il mese successivo: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
● mancato aggiornamento dell’elenco dei dipendenti impiegati presso i nuclei con relativi titoli abilitanti e attestati formativi (titolari e sostituti): penale €.300,00;
● mancato rispetto del periodo di affiancamento, stabilito in minimo 3 giornate lavorative per il personale di nuovo inserimento: penale €.300,00 per ogni giornata di affiancamento non attuata;
● turn over eccessivo per personale in servizio: cambio di oltre il 30% dei dipendenti presenti a inizio appalto, e comunque ad ogni inizio semestre, da conteggiare nell’arco di sei mesi successivi. Penale di 500,00 €;
● carenti condizioni igieniche delle attrezzature in uso al personale (armadi farmaci, carrelli farmaci, armadietti spogliatori, ecc.) penale €.250,00;
● in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l’Ente a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 10% del canone mensile per ogni giorno di sospensione o mancata effettuazione del servizio, oltre all’addebito
degli oneri connessi all’affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore;
● penale pari al 10% dell’importo complessivo contrattuale presunto, nel caso di rescissione unilaterale del contratto da parte dell’appaltatore;
Servizio domiciliare
● Prestazioni programmate e non svolte per cause da imputare all’appaltatore: €.250,00;
● Prestazioni carenti o parziali €.50,00;
● Ritardo nello svolgimento delle attività programmate: €.100,00.
Servizio socio-assistenziale e infermieristico
● Inosservanza degli orari riportati nei piani di lavoro: €.250,00;
● Ritardo nello svolgimento delle attività programmate. €.100,00;
● Mancata registrazione nel sistema informatico dell’ente €.250,00;
● Non corretta o parziale registrazione nel sistema informatico €.100,00;
● Comportamenti in servizio non adeguati al ruolo (uso cellulare, uso privato delle attrezzature e prodotti dell’ente, linguaggio non professionale...): €.250,00 per ogni rilevazione.
I controlli sull’andamento del servizio verranno effettuati dal D.E.C. o dal personale dallo stesso incaricato, il quale potrà eseguirli in qualsiasi momento senza preavviso.
Trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni previste dagli articoli 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
La casa di riposo, in piena autonomia, può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’art 109 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione da inviare all’operatore economico aggiudicatario a mezzo Posta Elettronica Certificata con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di effettivo recesso.
E’ causa di risoluzione del contratto di appalto, oltre a quelle cause già espressamente previste all’interno del presente capitolato:
l’accertamento in capo all’operatore economico aggiudicatario di una delle cause interdittive di cui all’art. 67 ovvero dell’art. 84, comma 4 del D.Lgs. 159/2011;
il mancato utilizzo nelle transazioni derivanti dal presente contratto del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
la sospensione senza giustificato motivo, anche di un giorno, dell’attività;
lo smarrimento o rovina del materiale dell’Amministrazione per un importo superiore a € 5.000,00, oltre al risarcimento del danno;
in base alla gravità del fatto, il mancato rispetto del segreto d’ufficio e di riservatezza su documenti, fatti e/o dati concernenti l’organizzazione e l’andamento dell’Amministrazione.
In caso di risoluzione anticipata del contratto e fino all’esperimento di nuova gara, l’Amministrazione addebiterà all’operatore economico aggiudicatario il maggior onere derivante dalla necessità di affidare il servizio ad altro operatore.
art. 24 -VICENDE SOGGETTIVE DELL’OPERATORE ECONOMICO
In caso di:
a) fallimento dell’operatore economico aggiudicatario, il contratto si intenderà senz’altro risolto dal giorno precedente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento salve tutte le ragioni ed azioni dell’Amministrazione verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titoli di pegno, sul deposito cauzionale;
b) liquidazione dell’operatore economico aggiudicatario o di cambiamento della ragione sociale l’Amministrazione avrà diritto tanto di pretendere la continuazione del contratto, da parte dell’operatore in liquidazione quanto di pretendere la continuazione da parte dell’eventuale nuovo operatore che subentrerà così come l’Amministrazione riterrà di decidere sulla base dei documenti che l’operatore economico sarà tenuta a fornire;
c) morte dell’operatore economico aggiudicatario, alle obbligazioni derivamenti dal contratto subentreranno solidalmente gli eredi, se così parrà all’Amministrazione che avrà altresì la facoltà di ritenere, invece, immediatamente risolto il contratto stesso.
Quando l’Amministrazione ritenesse di proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese, tutti gli atti e documenti che potranno ritenersi necessari per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del contratto.
art. 25 - GARANZIA DEFINITIVA
La Ditta affidataria dovrà costituire per i termini di durata dell’appalto una cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art 103 del D. Lgs. 50/2016.
La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzione.
La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:
● rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
● rinuncia all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all’art. 1957 del C.C.;
● impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.
L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella del precedente periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.Sono fatte salve le ulteriori riduzioni così come previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di R.T.I.:
● Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
● Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.
Ai sensi dell’art. 103, co. 3, del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell’affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
ATTENZIONE:
● in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale, già costituito o da costituirsi, se solo alcune imprese sono in possesso della/e certificazione/i di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, esse potranno godere del beneficio della riduzione della garanzia per la quota parte ad esse riferibile;
● in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale, già costituito o da costituirsi, se tutte le imprese sono in possesso della/e certificazione/i di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, al raggruppamento va riconosciuto il beneficio della riduzione della garanzia.
N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dalla Casa di Riposo, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.
Art. 26 – SEGRETO D’UFFICIO
L’operatore economico aggiudicatario ed il suo personale devono mantenere il segreto d’ufficio e la riservatezza su tutti i fatti o dati concernenti l’organizzazione e l’andamento di entrambe le Amministrazioni, nonché i fatti o notizie riguardanti direttamente il personale delle stesse, di cui siano venuti a conoscenza nel corso di svolgimento del servizio.
E’ fatto d’obbligo all’operatore economico aggiudicatario ed al personale impiegato il rispetto assoluto della normativa di cui GDPR 679/2016 e ss.mm.ii.
Per quanto riguarda gli uffici amministrativi è fatto obbligo all’operatore economico aggiudicatario di rispettare gli obblighi previsti all’art. 26 del predetto Decreto. La violazione di tali obblighi costituisce infrazione grave agli effetti contrattuali ed è suscettibili di sanzione, anche di natura penale, e può essere causa di risoluzione anticipata del contratto.
art. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 13 del GDPR 679/2016, si comunica che i dati personali del concorrente, dichiarati nella domanda o allegati alla medesima sono raccolti e trattati dalla Casa di Riposo Aita di Crespano del Grappa al fine della esecuzione degli adempimenti e delle procedure relative al presente contratto. I dati sono oggetto quindi di trattamento da parte della Casa di Riposo Aita di Crespano del Grappa secondo le finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati:
a) il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;
b) il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantire la sicurezza;
c) i dati sono trattati per le finalità istituzionali dell’ente ed in particolare per la gestione di questo contratto;
d) i dati saranno trattati senza consenso in quanto il trattamento è necessario per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6 lett. b) del GDPR)
e) la natura del conferimento di tali dati è obbligatoria;
f) conseguenza dell’eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati: mancata stipula del presente contratto per oggettiva impossibilità di verificare gli obbligatori requisiti previsti dal bando e di svolgere la procedura selettiva;
g) i dati possono essere utilizzati e comunicati per i fini istituzionali della Casa di Riposo Aita di Crespano del Grappa, all’interno degli enti tra incaricati del trattamento ed all’esterno per gli adempimenti relativi al contratto;
h) i dati raccolti saranno trattati per la durata del contratto e per i successivi dieci anni al termine dello stesso;
i) l’Azienda ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati, nonché all’applicazione degli altri diritti riconosciuti di cui dall’artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 GDPR per quanto riguarda i dati delle persone fisiche facenti parte della stessa. Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato potrà rivolgersi all’ufficio Segreteria dell’Ente;
j) Il titolare del trattamento dei dati è la Casa di Riposo Aita di Crespano del Grappa nella figura del Presidente pro tempore.
k) Responsabile della Protezione dei Dati (RPD / DPO) è l'Azienda Robyone srl nella persona della Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx, a cui Xxx potrà rivolgersi per qualsiasi aspetto inerente alla privacy al nr. 049.0998416 o scrivendo una mail a: xxx@xxxxxxx.xxx oppure una PEC a: xxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx.
art. 28 – SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA
La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell’Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria.
Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.
art. 29 - DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La ditta affidataria, a tutti gli effetti di legge e del contratto, deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio in Crespano del Grappa (TV). Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso la Casa di riposo Aita, xxx XX Xxxxxxxx 00 x Xxxxxxxx xxx Xxxxxx (XX).
art. 30 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle non oggetto di transazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà competente in via esclusiva il foro di Treviso.
art. 31 - RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto all’interno del presente capitolato e del contratto di appalto, si rinvia espressamente alle disposizioni del codice civile e alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.
ALLEGATI:
Elenco del personale dell’attuale gestore