Contract
Il C.C.N.L. può essere applicato solo dalle Aziende associate alle Organizzazioni Datoriali stipulanti.
PARTI CONTRAENTI | ||||
CNAI – UCICT – CISAL – FENASALC | ||||
STIPULA | DECORRENZA | SCADENZA | RINNOVO ECONOMICO | |
28.08.2009 | 01.09.2009 | Economica | Normativa | |
31.08.2012 | 31.08.2012 |
LIV. | QUALIFICHE | CONTINGENZA | MINIMI AL 01.10.09 | PAGA BASE NAZIONALE AL 01.09.2009 | AUMENTI AL 01.09.2010 | PAGA BASE NAZIONALE AL 01.09.2010 | INDENNITA’ SOST. 2 LIV DAL 01.01.2011 | PAGA BASE NAZIONALE AL 01.01.2011 | AUMENTI AL 01.09.11 | PAGA BASE NAZIONALE AL 01.09.2011 |
1° | IMPIEGATO FUNZIONI DIRETTIVE | 568,03 | 824,17 | 1.392,20 | 100,00 | 1.492,20 | 55,00 | 1.547,20 | 80,00 | 1.627,20 |
2° | IMPIEGATO DI CONCETTO S | 506,70 | 733,33 | 1.240,03 | 90,00 | 1.330,03 | 45,00 | 1.375,03 | 65,00 | 1.440,03 |
3° | IMPIEGATO CONCETTO OPERAIO SPECIALIZZATO | 384,45 | 704,55 | 1.089,00 | 80,00 | 1.169,00 | 45,00 | 1.214,00 | 60,00 | 1.274,00 |
4° | IMPIEGATO D’ORDINE OPERAIO QUALIFICATO | 343,64 | 666,36 | 1.010,00 | 60,00 | 1.070,00 | 35,00 | 1.105,00 | 40,00 | 1.145,00 |
5° | IMPIEGATO ESECUTIVO OPERAIO COMUNE | 308,21 | 661,79 | 970,00 | 40,00 | 1.010,00 | 30,00 | 1.040,00 | 20,00 | 1.060,00 |
Operaio Vendita 1 | 1.029,00 | 60,00 | 1.089,00 | 45,00 | 1.134,00 | 40,00 | 1.174,00 | |||
Operaio Vendita 2 | 907,00 | 60,00 | 967,00 | 35,00 | 1.002,00 | 40,00 | 1.042,00 |
Le quote ed i contributi versati all’ENMOA sono parte integrante del trattamento economico contrattuale | ||||
E.N.M.O.A. – Ente Nazionale di Mutualità delle Organizzazioni Autonome | ||||
Contribuzione 14% di cui: 2,70% a carico del lavoratore | ||||
Prestazioni | Mutualità | Assistenza Sanitaria Complementare | ||
Contributo per: - Nascita figlio € 500,00 - Matrimonio | Infortunio | € 90.000,00 (morte) | € 120.000,00 (invalidità permanente) | |
lavoratore € 250,00 | ||||
Un importo da erogare al termine dell’attività lavorativa pari al 4,50% della Paga base Nazionale mensile, per l’intero arco di tempo lavorativo. | - Sussidio Funerario € 350,00 - Protesi e cure dentarie fino a € 450,00 per biennio -Occhiali da vista e lenti a contatto € 200,00 per biennio - App. Acustici - Ortopedici fino a € 300,00 per biennio | Malattia | ||
RSM Pre e post DIARIA SPESE SPECIALISTICHE SPESE DIAGNOSTICHE CURE DENTALI DA INFORTUNIO TICKET | € 200.000,00 100 gg. € 90,00 € 2.000,00 € 7.000,00 € 1.500,00 € 700,00 € 600,00 | |||
MATERNITA’ |
INDENNITA’ – ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI – PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI | |||
EDR | FUNZIONE QUADRO | CASSA | |
---- | ---- | 5% PAGA BASE | |
NUMERO MENSILITA’ | COEFFICIENTE GIORNALIERO | COEFFICIENTE ORARIO | ORARIO NORMALE DI LAVORO SETTIMANALE |
13 | 26 | 168 | 40 |
ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI | ||
RETRIBUTIVI | ||
Una Tantum | Non prevista | |
E.N.M.O.A. Ente Nazionale di Mutualità delle Organizzazioni Autonome | Mensilmente le Aziende. sono tenute a versare l’ENMOA gli importi ottenuti dalla percentuale del 14% (di cui 2,70% a carico del lavoratore) per 13 mensilità sulla paga base nazionale dei dipendenti compresi quelli assunti come apprendisti e con contratto di formazione. Per ciascun dipendente nuovo assunto è prevista una tantum di € 25,00 a carico dell’Azienda detta contribuzione non può essere sostituita da eventuali indennità corrisposte al lavoratore. Inoltre vanno versate all’ENMOA gli importi delle festività soppresse. | |
Premi aziendali e di risultato | Le erogazioni retributive del livello di contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nell’Azienda e tenendo conto dell’andamento congiunturale del settore tramite le risultanze di indicatori nazionali, regionali, provinciali o aziendali. Le seguenti erogazioni devono avere le caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. | |
Indennità di trasferta | Impiegati-Operai: oltre al rimborso delle spese di viaggio e d’altre eventuali spese incontrate per conto dell’Azienda, dovrà essere corrisposta una diaria giornaliera pari a 1/52° della Paga Base Nazionale mensile. Se il lavoratore utilizza il proprio mezzo di trasporto dovrà essere corrisposto un rimborso spese di manutenzione e di usura pari al 70% del costo desumibile dalle tabelle chilometriche ACI. | |
Gratifica natalizia | Vedere Tredicesima. | |
Tredicesima | Impiegati-Operai: 1 mensilità da corrispondere in occasione delle feste natalizie. | |
Quattordicesima | Non prevista. | |
Scatti anzianità | Impiegati-Operai: 10 scatti triennali . liv.1 € 16,50; liv.2 € 15,00; liv.3 € 13,00; liv.4 € 12,00; liv.5 € 11,00; Operaio Vendita 1° € 13,00; Operaio Vendita 2° 12,00. | |
Straordinari | Maggiorazioni: | Operai - Impiegati |
1. lavoro straordinario diurno (da 41° a 48° ora settimanale) 2. lavoro straordinario diurno (eccedenti la 48° ora settimanale) | 15% 25% | |
3. lavoro festivo o domenicale | 10% | |
4. lavoro festivo diurno straordinario | 35% | |
5. lavoro ordinario notturno | 15% | |
6. lavoro straordinario notturno | 40% | |
7. lavoro festivo notturno | 20% | |
8. lavoro festivo notturno straordinario | 50% | |
Mansioni discontinue | Per quelle occupazioni che richiedono, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, la durata dell’orario di lavoro normale settimanale può essere prevista nel contratto d’assunzione di 40 o di 48 ore ordinarie. Il presente CCNL prevede, per tali lavoratori, il tetto massimo medio settimanale di lavoro (ordinario e straordinario), sempre calcolato nell’arco di 12 mesi, pari a 60 ore settimanali, purché la prestazione sia stata prevista nel contratto d’assunzione in tali termini e sia stata esplicitamente accettata dal lavoratore, con apposizione di doppia firma, così come previsto per le clausole c.d. “vessatorie”. Una volta superato l’orario di lavoro normale di 48 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro con la maggiorazione del 10% per le prime 8 ore (48-56) e del 20% per le ore eccedenti. | |
Erogazione TFR | Nessuna particolarità | |
Ferie | Operai - Impiegati 28 giorni di calendario (pari a 160 ore annue) |
ORARIO | |||
Permessi | a. brevi permessi retribuiti per giustificati motivi fino ad un massimo di 16 ore annue | ||
b. per assemblee sindacali nel limite di 12 ore annue retribuite | |||
c.. studenti: il giorno dell’esame; lavoratori con almeno 5 anni di servizio possono richiedere un congedo straordinario non retribuito fino ad un massimo di 11 mesi; | |||
d. matrimonio di un figlio/a: un giorno lavorativo; | |||
e. nascita adozioni di un figlio/a: 2 giorni lavorativi; | |||
f. decesso padre, madre, fratello, sorella, coniuge, figlio/a: 3 giorni lavorativi; | |||
g. decesso di un suocero/a, nonno/a: un giorno lavorativo; | |||
x. xxxxxxxx di midollo osseo secondo quanto previsto dall’art. 5 della L. 6.03.2001 n. 52; | |||
i. al lavoratore che ne faccia richiesta possono essere concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 48 ore annue. | |||
Festività | Oltre a quelle di legge, il Santo Patrono | ||
Festività soppresse | Da versarsi all’ENMOA | ||
Permanenza massima passaggio categoria superiore | Operai - Impiegati: passaggio alla qualifica superiore trascorso un periodo di 4 mesi, salvo sostituzione di lavoratore assente. | ||
ASSENZE | |||
Malattia | Impiegati-Operai | ||
Anzianità | Conservazione del posto | Retribuzione | |
Fino a 2 anni | 6 mesi | 80% primi 6 mesi | |
Oltre 2 anni | 12 mesi | 90% primi 6 mesi | |
40% mesi residui | |||
I primi 3 giorni (carenza) sono retribuiti nella percentuale del 80% solo se la malattia è superiore ai 10 giorni lavorativi. | |||
Infortunio | Impiegati-Operai | ||
Conservazione del posto | Retribuzione | % | |
Fino a quando dura l’inabilità temporanea | Giorno infortunio/evento | 100% | |
1°2°3° giorni successivi all’evento | 80% | ||
9 mesi (se Malattia Professionale) | Dal 4° al 89° giorno | 40% | |
Dal 90° giorno in poi | 25% | ||
Maternità | Per il periodo di assenza obbligatoria l’Azienda conserverà all’interessata il suo posto di lavoro, anticiperà l’intero trattamento INPS pari all’80% della retribuzione ed erogherà il 20% della tredicesima mensilità. | ||
Congedo matrimoniale | Impiegati-Operai: 15 giorni consecutivi di calendario con decorrenza della retribuzione Apprendisti: 15 giorni consecutivi di calendario con pagamento di 80 ore della normale retribuzione. | ||
Sospensione/riduzione lavoro | In caso di breve sospensione del lavoro (inferiore a trenta minuti) per fatto indipendente dalla volontà del lavoratore dipendente quest’ultimo ha diritto alla normale retribuzione, per tutti i periodi della sospensione. In caso di sospensione pari o superiore a 30 minuti, dovuta a causa di forza maggiore, il Datore ha diritto di porre in libertà i dipendenti interrompendo così la retribuzione. In caso di diminuzione del lavoro, costatata anche dai lavoratori dipendenti, il Datore di lavoro può accordarsi con i propri lavoratori dipendenti per una sospensione dal lavoro a rotazione per periodi non superiori a 10 giorni. | ||
Aspettativa | 15 giorni ogni anno di anzianità maturata fino ad un massimo di 6 mesi |
GESTIONE RAPPORTO | |||||
Prova | Livelli | Impiegati-Operai | |||
1° livello | 60 giorni di effettiva prestazione lavorativa | ||||
2° livello | 45 giorni di effettiva prestazione lavorativa | ||||
3° livello | 45 giorni di effettiva prestazione lavorativa | ||||
4° livello | 30 giorni di effettiva prestazione lavorativa | ||||
5° livello | 15 giorni di effettiva prestazione lavorativa | ||||
Preavviso | Livelli | Anzianità | |||
Fino a 4 anni | Da 4 a 10 anni | Oltre 10 anni | |||
1° liv. | 45 giorni di calendario | 60 giorni di calendario | 90 giorni di calendario | ||
2° liv. | 45 giorni di calendario | 60 giorni di calendario | 90 giorni di calendario | ||
3° liv. | 30 giorni di calendario | 45 giorni di calendario | 60 giorni di calendario | ||
4° liv. | 30 giorni di calendario | 45 giorni di calendario | 60 giorni di calendario | ||
5° liv. | 15 giorni di calendario | 30 giorni di calendario | 45 giorni di calendario | ||
Operatore Vendita I° e II° | 30 giorni di calendario | 45 giorni di calendario | 60 giorni di calendario | ||
Tirocinio | Non regolamentato | ||||
Contratto intermittente | Non regolamentato | ||||
Contratto a tempo determinato | Oltre ai casi previsti dalla legge, è consentito a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo. I contratti stipulati per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso dipendente, non può superare i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro; superato tale periodo il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. Ai sensi del D.lgs. n. 368/2001, come modificato dalla L. 247/2007, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima di 12 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione del Lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato (c.d. deroga “assistita”). | ||||
Apprendistato professionalizzante (Per applicazione D.Lgs n.167/2011 rif. Accordo Interconfederale 23.04.12) | Possono essere assunti con i soggetti di età compresa tra i 18 e 29 anni (ovvero 17 se in possesso di titolo di studio). | ||||
Livelli | Durata complessiva mesi | Primo periodo | Secondo periodo | Terzo periodo | |
1 | 72 | 20 | 20 | 32 | |
2 | 72 | 20 | 20 | 32 | |
3 | 66 | 20 | 20 | 26 | |
4 | 60 | 20 | 20 | 20 | |
La retribuzione dell’apprendista è così determinata: | |||||
Inquadramento finale al termine del periodo d’apprendistato | Periodi d’Apprendistato | ||||
Primo periodo | Secondo Periodo | Terzo Periodo | |||
% della Paga Base Naz. del livello corrispondente | % della Paga Base Naz. del livello corrispondente | % della Paga Base Naz. del livello corrispondente | |||
1° livello | 2° Livello 100% | 2° Livello 100% | 1° Livello 100% | ||
2° livello | 3° Livello 100% | 3° Livello 100% | 2° Livello 100% | ||
3° livello | 4° Livello 100% | 4° Livello 100% | 3° Livello 100% | ||
4° livello | 5° Livello 100% | 5° Livello 100% | 4° Livello 100% | ||
Lavoratori di Prima Assunzione | I lavoratori neo assunti a tempo indeterminato, con più di ventinove anni destinatari dei livelli IV° e III° per acquisire le necessarie competenze professionali e per apprendere le procedure operative eseguite nell’Azienda, possono essere inizialmente inquadrati per un periodo limitato di tempo nel livello immediatamente inferiore rispetto a quello di destinazione. | ||||
Livello di inquadramento | Livello di approdo | Periodo massimo | |||
V Livello | IV Livello | 18 mesi oltre il periodo di prova | |||
IV Livello | III Livello | 28 mesi oltre i periodo di prova | |||
Lavoro a domicilio | Non regolamentato |
GESTIONE RAPPORTO | ||||
Part-Time | Può essere di tipo orizzontale, verticale o misto. La prestazione individuale sarà fissata tra Datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore ai seguenti limiti nei seguenti limiti: 16 ore rispetto al normale orario settimanale, 64 ore rispetto al normale orario mensile, 532 rispetto al normale orario annuale. Sono consentite con il consenso del lavoratore prestazioni di lavoro supplementare fino al raggiungimento del 25% del normale orario di lavoro annuo. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite salvo condizioni di miglior favore con la maggiorazione del 10% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione. Con il consenso del lavoratore e con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi è possibile variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa (nei casi di part-time orizzontale, verticale o misto) e/o aumentare la durata (nei casi di part-time verticale o misto). La variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa qualora richiesta dal Datore di lavoro comporta una maggiorazione retributiva a titolo risarcitorio del 8% della paga base nazionale. Part time post maternità – Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l’assistenza al bambino fino al compimento del 3° anno di età, le Aziende accoglieranno le richieste di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti limiti: nelle unità produttive, che occupano un numero di dipendenti a tempo indeterminato fino a dieci non potrà fruire della riduzione dell’orario più di un lavoratore. | |||
Contratti d’inserimento | La durata non può essere inferiore a 9 mesi e non può essere superiore a 18 mesi (elevati a 36 mesi nel caso di lavoratori riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico). Le percentuali massime di lavoratori assunti con contratto d’inserimento non possono superare il 10% dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato. La categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli rispetto ad un lavoratore già qualificato a parità di mansioni svolte. | |||
Somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale) | I lavoratori somministrati presso l’Azienda non potranno superare in ciascuna unità produttiva i seguenti limiti | |||
Dipendenti | da 0 a 5 | da 6 a 10 | da 11 a 5 | |
Contratti flessibili | 1 | 2 | 3 | |
Telelavoro | Il telelavoro ha carattere volontario sia per l’Azienda che per il lavoratore dipendente. Alcune possibili tipologie di telelavoro: 1. Domiciliare svolto nell’abitazione del telelavoratore; 2. mobile attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili; 3. remotizzato o a distanza svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri quali non coincidono né con l’abitazione del telelavoratore, né con gli uffici aziendali; | |||
Lavoro ripartito | Non regolamentato | |||
PREVIDENZA - ASSISTENZA | ||||
Previdenza integrativa complementare | La contribuzione al fondo di previdenza complementare è così determinata: a. € 25,00 di cui € 5,00 a carico del lavoratore a titolo di quota associativa; b. 1,10% della retribuzione utile ai fini del TFR a carico del C.E.D.; c. 0,50% della retribuzione utile ai fini del TFR a carico del lavoratore; d. per i lavoratori già assunti è previsto il versamento del 50% del TFR maturato nell’anno mentre per i lavoratori di nuova assunzione rispetto alla data di entrata in vigore del CCNL è previsto il versamento del 100% dello stesso. |