SCHEMA DI CONTRATTO OGGETTO Servizio di manutenzione delle alberature presenti pressol’impianto sportivo capitolino denominato “Stadio Pasquale Giannattasio – Stella Polare” sito in Via del Mar Arabico / Via Mar dei Coralli 120 – Ostia Lido (SIS...
SCHEMA DI CONTRATTO | |
OGGETTO | Servizio di manutenzione delle alberature presenti presso l’impianto sportivo capitolino denominato “Stadio Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx – Stella Polare” sito in Via del Mar Arabico / Via Mar dei Coralli 120 – Ostia Lido (SIS 10-17) |
COMMITTENTE | Dipartimento Sport e Politiche Giovanili Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx Telefono x00 00 000000000 |
Roma | Il RUP |
arch. Xxxxxxx Xxxxxxxx |
SOMMARIO
PRIMA PARTE DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’OGGETTO DELL'APPALTO 7
Capo I - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 7
Art 2. Ammontare dell’appalto 7
Art 3. Modalità di stipulazione del contratto 7
Art 4. Qualificazioni degli operatori economici 8
CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE 8
Art 5. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto 8
Art 6. Documenti che fanno parte del contratto 9
Art 7. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 9
Art 8. Fallimento dell’appaltatore 9
Art 9. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore del servizio 10
Art 10. Denominazione in valuta 10
Art 11. Antimafia, protocollo di intesa, obblighi di tracciabilità 10
Art 12. Protocollo di Integrità 13
Art 13. Cauzione definitiva 15
Art 14. Riduzione delle garanzie 16
Art 15. Assicurazioni a carico dell’impresa 16
Capo IV - TERMINI PER L’ESECUZIONE 17
Art 16. Consegna e inizio del servizio 17
Art 17. Esecuzione del servizio e Ordini di Servizio 18
Art 18. Termini per l’ultimazione del servizio 18
Art 19. Sospensioni e proroghe 18
Art 21. Danni di forza maggiore 20
Art 22. Programma esecutivo del servizio dell’appaltatore e cronoprogramma 20
Art 23. Inderogabilità dei termini di esecuzione 21
Art 24. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 21
CAPO V - DISCIPLINA ECONOMICA 22
Art 26. Pagamenti in acconto 22
Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto | ||
CAPO VI - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO 25
Art 35. Disposizioni generali relative ai prezzi del servizio a misura e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi 27
Art 36. Lavori eventuali non previsti 27
CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 28
CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 30
CAPO XI - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 41
Art 54. Ultimazione del servizio 41
Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore - Responsabilità dell’Appaltatore | ||
ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEL SERVIZIO 46
Art 63. Ordine da tenersi nell’andamento del servizio 46
SCHEMA DI CONTRATTO
PRIMA PARTE
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’OGGETTO DELL'APPALTO
CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
Art 1. Oggetto dell’appalto
1. Il presente Capitolato riguarda lo svolgimento a regola d’arte degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle alberature presenti presso l’impianto sportivo capitolino denominato “Stadio Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx – Stella Polare” sito in Via del Mar Arabico / Via Mar dei Coralli 120 – Ostia Lido (SIS 10-17)
2. Gli interventi, comprendenti tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di uniformità e decoro, includono tutte le lavorazioni riportate nel progetto esecutivo.
3. I materiali e le forniture dovranno corrispondere alle prescrizioni di legge, a quelle del Capitolato facente parte del progetto e agli altri documenti di gara.
4. L’Amministrazione si riserva di richiedere ulteriori lavorazioni necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza e di decoro.
Art 2. Ammontare dell’appalto
1. L’importo lordo del servizio posti a base dell’affidamento è definito come segue:
Tabella A
IMPORTI IN € | COLONNA A | COLONNA B | A + B |
IMPORTO ESECUZIONE LAVORI | COSTI ATTUAZIONE PIANI SICUREZZA | TOTALE | |
1) importo prestazioni previste nel servizio | € 52.488,51 | € 662,02 | € 53.150,53 |
Importo totale appalto | € 52.488,51 | 662,02 | € 53.150,53 |
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo del servizio di cui al comma 1, colonna a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in sede di trattativa diretta, aumentato dell’importo dei costi per la sicurezza e la salute dei lavoratori definito al comma 1, colonna b) e non soggetto al ribasso d’asta.
Art 3. Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato a corpo.
2. L’importo della parte di lavori a corpo, di cui all’art. 2 comma 1, righe 1 e 2 colonna a) della Tabella A, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di trattativa diretta, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per alcuna delle parti contraenti, per tali valori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, per la parte di lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna b) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.
3. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A, previsti a corpo negli atti progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista”, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di trattativa diretta, anche se indicati in relazione ai lavori a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate espressamente dal Committente, e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta di cui all’art. 2, comma 1, colonna a) della Tabella A, del presente capitolato, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui sempre all’art. 2 del presente capitolato, comma 1, colonna b) della Tabella A, costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parte a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione della parte di lavoro a corpo e nell’elenco dei prezzi unitari, allegati al Capitolato speciale contenuto nel progetto esecutivo.
Art 4. Qualificazioni degli operatori economici
Ai sensi dell’art.1 della Legge n.154 del 28.07.2016, l'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:
• dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
• da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.
CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art 5. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art 6. Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Schema di Contratto ed al Capitolato Speciale e agli articoli non abrogati del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000:
a. La legge 2248 allegato F del 20 marzo 1865 per quanto non abrogato;
b. Il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
c. Il nuovo Capitolato Generale di Appalto per LL.PP., approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n°145, per la parte non abrogata dal D.P.R. 207/2010;
d. Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
e. Il Decreto Legislativo n° 81/2008 e s.m.i.;
f. La Tariffa dei Prezzi delle opere edili ed impiantistiche approvata con Deliberazione dalla Regione Lazio (Del. Giunta Regionale n. 412/2012) approvata da Roma Capitale con Delibera di Giunta Comunale n. 197/2013.
g. Il presente Schema di contratto e il Capitolato Speciale di Appalto;
h. Il COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
i. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento.
j. La relazione, gli elaborati grafici progettuali le polizze di garanzia e di assicurazione;
k. il “protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
l. L. 13 agosto 2010 n. 136 e D.lgs. 6 settembre 2011 n.159 e xx.xx. e ii.;
m. il “Protocollo d’integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n.40 del 27 febbraio 2015;
n. il “protocollo di azione-vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’A.N.A.C. in data 29 luglio 2015;
o. il Regolamento comunale di Igiene e Sanità e di Igiene Urbana;
p. il protocollo MIT 24/04/2020 per il contenimento della diffusione del COVID 19 nei cantieri
Art 7. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione del servizio.
Art 8. Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 e 110 del D. Lgs. 50/2016.
2. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016.
Art 9. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore del servizio
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del servizio è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione del servizio da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore del servizio assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il DEC ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore del servizio e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art 10. Denominazione in valuta
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa.
Art 11. Antimafia, protocollo di intesa, obblighi di tracciabilità
Ai sensi della Legge 136 del 13.08.2010 e del D. Lgs. 159/2011, le Imprese subappaltatrici, dovranno dichiarare di non essere sottoposte ad alcun procedimento e produrre la documentazione necessaria per richiedere alla B.D.N.A., la prescritta “informazione”.
A seguito del D.P.R. del 27 agosto 2015: ”Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Municipio X di Roma Capitale” è stato sciolto ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 267/2000 e pertanto, ai sensi dell’art.100 del X.X.xx 159/2011, è obbligo di Roma Capitale – Municipio Roma X
…”acquisire nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero
precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell'articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi”.
Nel caso si proceda all’affidamento del subappalto senza che sia stata acquisita la prescritta “informazione”, oltre alla comunicazione alle autorità competenti e l’applicazione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, sarà applicata una sanzione pari al 5% del valore del subappalto.
Decorso il termine di 30 gg. dalla ricezione della richiesta, o nei casi d’urgenza, l’Amministrazione può procedere anche in assenza delle informazioni del Prefetto. In caso di presenza, accertata successivamente di cause ostative, di cui alla citata legge 136/2010 di cui sopra, l’Amministrazione può recedere dal contratto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione per l’esecuzione della parte rimanente delle opere.
Quanto premesso è valido anche nei casi in cui, a seguito di verifiche disposte dal Prefetto, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle Imprese interessate di cui alla vigente normativa.
Nel caso di associazioni, raggruppamenti, imprese, società e consorzi troverà applicazione quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 e dal D. Lgs. 159/2011.
Protocollo d’Intesa
A seguito dell’intervenuta sottoscrizione, in data 21 luglio 2011, di Roma Capitale del Protocollo d’Intesa con la Prefettura di Roma, relativamente alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l’appaltatore si obbliga a fornire alla Direzione Lavori, prima dell’inizio del servizio e, comunque, ogni volta intervenga una eventuale variazione per qualsiasi motivo, l’elenco delle imprese coinvolte, a qualsiasi titolo, nella realizzazione del servizio in questione, relativamente, in particolare, alle forniture e servizi “sensibili” di seguito elencati:
• Trasporto di materiali a discarica;
• Trasporto e smaltimento dei rifiuti;
• Fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
• Fornitura e trasporto di calcestruzzo;
• Fornitura e/o trasporto di bitume;
• Noli a freddo di macchinari;
• Fornitura di ferro lavorato;
• Fornitura con posa in opera;
• Noli a caldo;
• Autotrasporti;
• Guardiania di cantieri.
La stazione appaltante comunicherà tale elenco al Prefetto al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.P.R. n. 252/1998.
In caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto ed alla automatica risoluzione del vincolo contrattuale.
In caso di automatica risoluzione del vincolo contrattuale, si attiverà una penale del 10% del valore del sub-contratto da risolvere, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno.
Obblighi di tracciabilità
L’appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole:
“Art. 9 - Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
L’impresa (….) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…..) i tra del contratto sottoscritto con Roma Capitale , identificato con il CIG. N. (….) e CUP n. (….) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010,n.136 e s.m.i.
L’impresa (…) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (….) si impegna a dare immediata comunicazione a Roma Capitale della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) si impegna ad inviare copia del presente contratto a Roma Capitale)”
L’impresa si impegna a dare immediata comunicazione a Roma Capitale e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti fra l’affidatario del servizio e i subappaltatori e/o subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni dell’art. 3 comma nono della L. 136/2010, e ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
Il contratto di appalto è risolto di diritto ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso o in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.
A tal fine, il contraente comunica alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane s.p.a. dedicati anche se non via esclusiva, a commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente a commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto a commesse pubbliche.
Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto (CUP).
Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.”
Qualora l’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs. 276/2003, definita “distacco di manodopera” lo stesso dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
• di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia)
• di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati.
• che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di
cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante la non sussistenze delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del del D.L.gs.n.50 del 18.04.2016e s.m.i.. La stazione appaltante, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.
Art 12. Protocollo di Integrità
Roma Capitale in data 27 febbraio 2015, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 ha approvato il “Protocollo di Integrità”.
Come accettato [e sottoscritto] dall’operatore economico questi:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiania dei cantieri.
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Violazione del “Patto di Integrità”
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lett. f) del Codice.
Efficacia del “Patto di Integrità”
1. Il predetto Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
CAPO III - GARANZIE
Art 13. Cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’art. 103, del D. Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di ultimazione della prestazione.
3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento del servizio (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica.
4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può
incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del D. Lgs. 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
Art 14. Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l’importo della cauzione provvisoria di cui all’art. 16 del presente capitolato è ridotto al 50% per i concorrenti ai quali è stata rilasciata – da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
2. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, l’importo della garanzia fideiussoria di cui all’art. 19 del presente capitolato è ridotto al 50% per l’appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico - organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola.
Art 15. Assicurazioni a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l’appaltatore è obbligato a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione.
2. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni prima della consegna del servizio; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.
3. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:
- la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
- la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei
limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile.
Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:
- la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
- l’indicazione specifica che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di Direzione del servizio, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
4. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione del servizio; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa non comporta l’inefficacia della garanzia.
6. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
7. l’appaltatore si impegna a presentare la polizza per lo svincolo della rata di saldo come da art. 103 co. 6 del Codice D. Lgs. 50/2016.
CAPO IV - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art 16. Consegna e inizio del servizio
1. L’esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 10 (dieci) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’Appaltatore.
2. É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. 50/2016; in tal caso il RUP/DEC indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il RUP/DEC fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per
l’affidamento del completamento del servizio, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
Art 17. Esecuzione del servizio e Ordini di Servizio
1. Durante l’esecuzione del servizio, l’Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente agli Ordini di Servizio che verranno emessi dal Responsabile del Procedimento e/o dal DEC. Gli ordini di servizio verranno emessi in forma scritta ed inoltrati all’Impresa a mezzo fax, mail o consegnati a mano. In caso di urgenza è consentito al RUP/DEC di ordinare verbalmente gli interventi da eseguirsi, salvo regolarizzare quanto impartito sui documenti contabili dell’appalto.
2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto la stazione appaltante può ordinare all'appaltatore tale riduzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, richieste di ulteriori compensi ed ogni altro onere ed indennizzo.
3. L’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire l’Ordine di Servizio impartito entro massimo tre giorni dalla ricezione dello stesso, fatti salvi diversi coordinamenti con l’ufficio del RUP/DEC.
4. Il RUP/DEC potrà richiedere, in casi eccezionali, l’esecuzione di lavori in emergenza al di fuori del canonico orario di servizio. L’Appaltatore è obbligato, in queste circostanze, ad eseguire l’intervento con immediatezza e comunque entro 1 ora e mezza dalla richiesta garantendo la disponibilità di idonee maestranze. Con la presente attività in pronto intervento l’Impresa dovrà eliminare eventuali stati di pericolo con l’esecuzione di idonee opere, a mezzo di transennamenti, puntellamenti, recinzioni, ecc. senza che l’Appaltatore possa esigere ulteriori compensi.
5. L’Appaltatore giornalmente o al compimento di ciascun ordine di servizio, come da accordi da prendersi con il RUP/DEC, dovrà presentare report di intervento sulla scorta di un fac-simile che verrà consegnato dall’Ufficio del RUP/DEC o, comunque, riportante inderogabilmente il luogo dell’intervento, data di esecuzione, lavorazioni effettuate e relative quantità, nominativi e qualifiche operai impiegati e materiali e mezzi usati. Il suddetto rapporto potrà essere controfirmato anche dal personale presente sui luoghi di intervento con relativo report fotografico ante, esecuzione e post intervento.
Art 18. Termini per l’ultimazione del servizio
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali e festività.
Art 19. Sospensioni e proroghe
1. Ai sensi dell’art. 107, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il RUP/DEC d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione del servizio, redigendo apposito verbale di sospensione, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, qualora ricorrano circostanze speciali, che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte.
Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 106, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
2. Ai sensi dell’art. 107, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, il responsabile unico del procedimento può ordinare la sospensione del servizio per ragioni di pubblico interesse o necessità.
3. Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal RUP/DEC con l’intervento dell’appaltatore o di un suo legale rappresentante. Ai sensi dall’art. 107, comma 4, 2° periodo del D. Lgs. 50/2016, nell’ipotesi in cui l’appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
4. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l’interruzione del servizio, è indicato il loro stato di avanzamento, l’importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. L’indicazione dell’importo corrispondente ai lavori già eseguiti ma non contabilizzati, è prevista in modo che nel caso in cui la sospensione duri più di 45 giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione.
5. Si applica, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 50/2016.
6. Qualora l’appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare il servizio nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un congruo anticipo rispetto al termine anzidetto.
7. L’appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione del servizio o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.
8. I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione del servizio e controfirmati dall’appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.
Art 20. Penali
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione del servizio viene applicata la penale, in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli ordini di servizio viene applicata la penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
3. Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in più parti, le penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o più di tali parti.
4. La penale, di cui al comma 3 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio del servizio e nella ripresa del servizio seguente un verbale di sospensione.
5. Nei casi di inottemperanza dell’appaltatore alle disposizioni di cui all’art. 60 del presente capitolato (“Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera”) la Stazione appaltante può decidere di procedere all’applicazione di una penale secondo le modalità di cui al comma 2 del richiamato art. 60.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, in materia di risoluzione del contratto.
Art 21. Danni di forza maggiore
1. L’Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’Appaltatore ne fa denuncia al RUP/DEC entro 3 giorni o, in difetto, entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
3. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione del servizio, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il RUP/DEC procede, redigendone processo verbale alla presenza dell’Appaltatore, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del RUP/DEC;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’Appaltatore stesso.
5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Art 22. Programma esecutivo del servizio dell’appaltatore e cronoprogramma
1. L’appaltatore predispone e consegna al RUP/DEC, con congruo anticipo prima dell’inizio del servizio, un proprio programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento del servizio alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell’inizio del servizio, dalla direzione lavori.
2. Il programma esecutivo del servizio dell’appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione del servizio e in particolare:
a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b. per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l’andamento del servizio, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c. per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti
titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d. per la necessità o l’opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. In ogni caso il programma esecutivo del servizio deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui all’art. 40 del D.P.R. 207/2010, predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante nell’ipotesi in cui si verificano situazioni impreviste ed imprevedibili.
4. Durante l’esecuzione del servizio è compito dei tecnici che collaborano con il RUP/DEC, curare l’aggiornamento del cronoprogramma del servizio e segnalare tempestivamente al RUP/DEC le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.
5. L’Impresa dovrà restituire tempestivamente il report sugli ordinativi svolti come da formulario che verrà rilasciato dall’Ufficio del RUP/DEC.
Art 23. Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione del servizio nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:
a. il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
b. l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal RUP/DEC o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c. il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
d. il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
e. le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
f. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art 24. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione del servizio o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 20 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 150/2016.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 26, comma 1, del presente capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo del servizio e il termine assegnato dal RUP/DEC per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono a carico dell’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto.
CAPO V - DISCIPLINA ECONOMICA
Art 25. Anticipazione
1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 la stazione appaltante erogherà, esclusivamente su richiesta, all’appaltatore – entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio del servizio accertata dal responsabile del procedimento – l’anticipazione sull’importo contrattuale prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga la stazione appaltante alla corresponsione degli interessi corrispettivi secondo quanto previsto dall’art. 1282 del codice civile.
2. Nel caso in cui l’esecuzione del servizio non procede secondo i tempi contrattualmente previsti, per ritardi imputabili al beneficiario, l’anticipazione è revocata e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
3. L’erogazione dell’anticipazione, ove consentita dalle leggi vigenti, è in ogni caso subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all’anticipazione stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma del servizio. L’importo della detta garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto, nel corso del servizio, in funzione del progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
Art 26. Pagamenti in acconto
1. L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a 20.000,00 euro.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo del servizio è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell’approvazione del collaudo provvisorio.
3. Entro i 30 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo del servizio eseguiti di cui al comma 1, il RUP/DEC emette lo stato di avanzamento del servizio e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al primo comma
6. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
7. L’appaltatore è tenuto inoltre, in sede di emissione del certificato dello Stato di Avanzamento Lavori, ad esibire copia delle fatture emesse dalle cooperative prestatrici del servizio di trasporto del personale dell’Amministrazione addetto alla sorveglianza e gestione dell’appalto, quando per tale servizio non venga utilizzato personale dipendente dell’appaltatore. Qualora si verificasse la circostanza che l’appaltatore utilizzi proprio personale dipendente, dovrà essere prodotta copia della documentazione comprovante il rapporto di lavoro subordinato tra autista e appaltatore.
8. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve essere coerente con le quote di lavoro indicate in sede di gara. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note all’Amministrazione comporta la sospensione del pagamento, senza diritto per l’appaltatore a riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
9. In caso di subappalto è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. La liquidazione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione d’ufficio, attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell’Aggiudicatario nonché di tutti gli eventuali subappaltatori.
11. Contestualmente sarà acquisita la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’Aggiudicatario con l’elenco di tutti i subcontratti.
12. I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento.
13. Il pagamento degli acconti è disposto entro 30 giorni dalla data di fatturazione.
14. Il Codice Identificativo gara (CIG) dell’appalto è il seguente: 84940106CA Il CUP è: S02438750586202000129
Il CIG ed il CUP saranno indicati nelle singole fatture relative al presente contratto.
15. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 della Legge n.136/2010 come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.
16. L’Aggiudicatario si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il Committente assume l’obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento.
17. Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della L. n. 136/2010, il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane.
18. L’Aggiudicatario, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della L. n. 136/2010 procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
Art 27. Conto finale e pagamenti a saldo
1. Il conto finale del servizio è redatto entro giorni 30 dalla data del certificato di ultimazione; è sottoscritto dal DEC e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale del servizio deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su invito del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l’appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 29, comma 2, del presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 e 103, del D. Lgs. 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dal comma 18 dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.
6. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Art 28. Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve.
4. È facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il
giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
Art 29. Pagamenti a saldo
Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra l’emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest’ultimo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.
Art 30. Revisione prezzi
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, le modifiche, nonchè le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.
3. Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonchè le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'art. 23, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
Art 31. Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
CAPO VI - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO
Art 32. Lavori a misura
1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 44 o 45 del presente capitolato, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’art. 43, comma 9, del D.P.R. 207/2010, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di
approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l’indicazione dell’importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 47 del presente capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal RUP/DEC.
4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.
Art 33. Lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione del servizio a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione del servizio a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo le regola dell’arte.
3. La contabilizzazione del servizio a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», contenuta all’art. 2 comma 1 del presente Capitolato Speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione.
5. Gli oneri per la sicurezza di cui all’art. 2, comma 1 (colonna b) della Tabella «A») del presente capitolato, sono valutati in base all’importo previsto separatamente dall’importo del servizio negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
Art 34. Lavori in economia
1. Non sono ammessi lavori in economia. Eventuali lavorazione da svolgersi in economia saranno ordinati esplicitamente dall’Amministrazione.
2. L'Amministrazione Capitolina ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ne ha l'obbligo, di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi cui intenda provvedere con opere in economia. Tali prestazioni saranno contabilizzate per quanto concerne materiali e mezzi d'opera, con i prezzi di appalto, mentre per la mano d'opera si farà riferimento ai costi pubblicati al momento della prestazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Tali costi saranno incrementati delle maggiorazioni del 15% per spese generali e del 10% per utili all'Impresa.
Le suddette maggiorazioni saranno interamente soggette agli oneri della sicurezza ed al ribasso contrattuale.
Art 35. Disposizioni generali relative ai prezzi del servizio a misura e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, compensano anche:
a. circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all’impiego, a piede di qualunque opera;
b. circa gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c. circa i noli, ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d. circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d’altra specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell’elenco dei prezzi del presente capitolato.
I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.
Art 36. Lavori eventuali non previsti
1. Qualora l’ente appaltante, per il tramite del RUP/DEC, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 38 del presente Capitolato speciale.
2. I prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Ente appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei
materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
3. Ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.
4. Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'art. 23, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
5. Gli operai forniti per i lavori non previsti dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.
6. Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
7. Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
8. I mezzi di trasporto dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art 37. Direzione del servizio
1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, l’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 101, comma 2 e ss. del D. Lgs. 50/2016, istituisce un ufficio di Direzione dei lavori costituito da un RUP/DEC e da uno o più assistenti.
2. Il RUP/DEC ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di Direzione dei lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto
3. Il RUP/DEC impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal RUP/DEC emanante e comunicate all’appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.
4. L’ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.
5. L’appaltatore deve restituire ad ultimazione di ogni intervento scaturito da ordine di servizio, o a richiesta del RUP/DEC rapportino sul lavoro eseguito, riportante lavorazioni, misurazioni e operai impiegati, fotografie ante esecuzione e post intervento come da format che verrà rilasciato dal RUP/DEC.
Art 38. Variazione del servizio
1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato speciale; l'importo complessivo di tali modifiche non potrà comunque superare la soglia del quinto dell'importo del contratto.
3. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; nel caso in cui debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi da individuarsi, nel silenzio dell'attuale norma, secondo le modalità previste dall'art. 163 del DPR 207/2010.
4. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura del servizio oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino nell'ambito delle singole categorie contabili tali da produrre un notevole e dimostrato pregiudizio economico all’Appaltatore, è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo della singola categoria contabile. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della singola categoria che supera il quinto del corrispondete valore originario e solo per la parte che supera tale limite.
5. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del RUP/DEC.
6. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
7. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal RUP/DEC per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella “B” dell’art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
8. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
9. Salvo i casi di cui ai commi 6 e 7, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
10. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di:
– aumento che eccede il quinto dell’importo originario di contratto; in tal caso sarà preventivamente chiesto il consenso a procedere dell’appaltatore;
– errore progettuale per cui la variante eccede il quinto dell’importo originario del contratto;
– utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti senza alterare l’impostazione progettuale (art. 106, comma 1, del D. Lgs. 50/2016); in tal caso l’importo in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera;
– lavori disposti dal RUP/DEC per risolvere aspetti di dettaglio, non considerate peraltro varianti, e di varianti finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità; in tal caso vale quanto prescritto ai commi 4 e 5 del presente articolo.
Art 39. Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendono necessarie varianti eccedenti il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti col presente ed il precedente articolo, si rimanda alla normativa in materia.
Art 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Le variazioni sono valutate mediante l’applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui l’elenco di progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento e coi criteri dettati nel silenzio dell'attuale norma, secondo le modalità previste dall'art. 163 del DPR 207/2010.
CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art 41. Norme di sicurezza generali
1. I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L’appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art 42. Sicurezza sul luogo di lavoro
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. nonché le disposizioni dello stesso decreto legislativo applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art 43. Piani di sicurezza
(per xxxxxxxx non rientranti tra le fattispecie di cui all’art. 90, comma 3, D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i.)
1. Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna del servizio, l’appaltatore ha l’obbligo di redigere e consegnare un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento del servizio. Tale piano deve rispondere ai requisiti di cui al punto
3.1.1 dell’Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i.
(in alternativa, per cantieri di cui all’art. 90, comma 3, D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i.)
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D. Lgs. 81/2008. Il piano di sicurezza e coordinamento risponderà alle prescrizioni di cui all’art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i.
3. Ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 l’appaltatore può presentare al coordinatore per l’esecuzione, prima dell’inizio del servizio ovvero in corso d’opera, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
4. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore.
5. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
6. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di 3 giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i., variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
8. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell’impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art 44. Piano operativo di sicurezza
1. L’appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna del servizio, redige e consegna al RUP/DEC o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione del servizio. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui all’Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e
s.m. e i.
(per xxxxxxxx non rientranti tra le fattispecie di cui all’art. 90, comma 3, D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i.)
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui all’art. 49, previsto dall’'Allegato XV, punto 3.1. del D. Lgs. 81/2008.
(in alternativa, per cantieri di cui all’art. 90, comma 3, D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i.)
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 49 del presente Capitolato.
4. Prima dell’inizio del servizio l’impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.
5. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.
Art 45. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità al D. Lgs. 81/2008, alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i., l’impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell’inizio del servizio e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:
• la propria idoneità tecnico – professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalità dell’Allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i.;
• l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
4. L’affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo quanto previsto dall’art. 97 del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i., al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo.
5. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
CAPO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art 46. Subappalto
1. L'appaltatore di norma esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto, che non può essere ceduto a pena di nullità.
2. Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni normative che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Il subappalto deve sempre essere autorizzato dalla Stazione appaltante.
3. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
5. Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.
6. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
7. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016..
8. Per le loro specificità, non si configura come attività affidata in subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante.
9. L'appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a. tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
b. all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
c. l'appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
10. L'appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art.
80 del D. Lgs. 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
11. L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima dell'inizio del servizio la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza cui al comma 17 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
13. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
14. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonchè in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016.
15. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
16. L'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2106.
17. L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il RUP/DEC, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
18. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
19. I piani di sicurezza di cui al D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore stesso. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione del servizio.
20. L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
21. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
22. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante è di 15 giorni.
23. I lavori affidati in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, e pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
24. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
25. La stazione appaltante rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'art. 83, comma 1, e all'art. 84, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
26. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell'art. 89, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. È considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore delle opere superi il 10% dell'importo totale del servizio.
Art 47. Responsabilità in materia di subappalto
1. Ai sensi dell'art. 105, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, l’appaltatore è in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. L’appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al periodo precedente.
3. Il RUP/DEC e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
4. Ai sensi dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. È data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.
Art 48. Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti
1. Ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
(in alternativa, se nel bando l’amministrazione o l’ente appaltante dichiara che è fatto obbligo all’appaltatore provvedere ai suddetti pagamenti)
2. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere allo stesso Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
Art 49. Controversie
1. Ai sensi dell’art. 205 del D. Lgs. 50/2016, qualora in corso d’opera l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni seguenti.
2. Il DEC dà immediata comunicazione dell'iscrizione della riserva al responsabile del procedimento trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
3. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, acquisita la relazione riservata del DEC e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l'accordo xxxxxxx è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
5. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.
6. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
7. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016.
8. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
9. L'accordo ha natura di transazione. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.
Art 50. Termini per il pagamento delle somme contestate
1. Ai sensi dell’art. 205, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante.
2. Decorso tale termine, spettano all’appaltatore gli interessi al tasso legale.
3. Ai sensi dell’art. 32, comma 3, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, il pagamento delle somme riconosciute negli altri casi deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo con cui sono state definite le controversie. Decorso tale termine, spettano all’appaltatore gli interessi al tasso legale.
Art 51. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio, e in particolare:
a. nell’esecuzione del servizio che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b. i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e può procedere a una detrazione del 1% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi rimedio entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
5. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D. Lgs. 81/2008, gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate nell’Allegato I del D. Lgs. 81/2008.
6. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato laddove si accerti:
a. la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b. il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.
7. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. u) del D. Lgs. 81/2008, i datori di lavoro nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 81/2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.
8. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido anche il committente dell'opera.
9. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 4, del DL 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006, i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.
10. Ai sensi dell’art. 55, comma 5 - lett. i) del D. Lgs. 81/2008, la violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e 8 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa
da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Ai sensi dell’art. 59, comma 1 - lett. b) del D. Lgs. 81/2008, il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.
11. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9 bis, comma 2, del DL 510/1996 e s.m. e i. (convertito dalla legge n. 608/96), al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato.
12. L’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.
Art 52. Risoluzione del contratto
1. Ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;
b. se l'aumento di prezzo eccede il 50% del prezzo del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 106 comma 7 del D. Lgs. 50/2016; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 50/2016, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art. 136, comma 1, secondo e terzo periodo del D. Lgs. 50/2016;
d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
3. Quando il RUP/DEC accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima del servizio eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP/DEC gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, che il RUP/DEC curi la redazione dello stato di consistenza del servizio già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale del servizio, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.
9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, pari all'1% del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
Art 53. Recesso dal contratto
1. Ai sensi dell’art. 109, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento del servizio eseguiti e del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta pari a …………….…………….
euro e l'ammontare netto del servizio eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, ed effettua il collaudo definitivo.
4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal RUP/DEC prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.
5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso del servizio eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal RUP/DEC e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
CAPO XI - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art 54. Ultimazione del servizio
1. Ai sensi dell’art. 199 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, l’ultimazione del servizio, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall’appaltatore al RUP/DEC, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal RUP/DEC. Il RUP/DEC, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell’opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell’opera stessa.
3. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per consentire all’impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull’uso e la funzionalità dell’opera, per come accertate dal RUP/DEC. Qualora si ecceda tale termine senza che l’appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l’avvenuto completamento.
4. Nel caso in cui l’ultimazione del servizio non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali è applicata la penale di cui all’art. 26 del presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto.
5. L’appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità della ditta. In ogni caso, per la
graduazione della penale, si valuta se quest’ultima è sproporzionata rispetto all’interesse della stazione appaltante. Xxxx'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il RUP/DEC e l'organo di collaudo ove costituito.
6. L’appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.
7. Dalla data del verbale di ultimazione del servizio decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal codice.
Art 55. Conto finale
Ai sensi dell’art. 200 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, il conto finale verrà compilato entro 30 giorni dalla data dell’ultimazione del servizio.
Art 56. Presa in consegna del servizio ultimati
1. Ai sensi dell’art. 230 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui all’articolo precedente.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del RUP/DEC o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione del servizio, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.
Art 57. Termini per il collaudo e la regolare esecuzione
1. Ai sensi dell’art. 102, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi dall’ultimazione del servizio, eventualmente elevabile sino ad 1 anno esclusivamente per i lavori di particolare complessità tecnica (quelli nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza).
2. Il collaudo finale deve avere luogo entro dodici mesi dall’ultimazione del servizio e deve essere effettuato sulla base della certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo del servizio non inferiore al cinque per cento.
3. Il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente capitolato, per detta emissione.
4. Ai sensi dell’art. 229, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 102, commi 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell’appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L’appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 3, alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
CAPO XII - NORME FINALI
Art 58. Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore - Responsabilità dell’Appaltatore
Oltre gli oneri previsti agli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010, del Capitolato Generale di cui al
D.M. 145/2000 nonché dal presente Capitolato Speciale, e inoltre da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal RUP/DEC, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al RUP/DEC tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del codice civile.
2. I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all’entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, l’approntamento delle opere provvisionali necessarie all’esecuzione del servizio ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
3. L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto.
4. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
5. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione del servizio, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
6. La disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione del servizio, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze (luce, acqua, telefono,…), dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione.
7. L’approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
8. L’esecuzione di un’opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione del servizio, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
9. Il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire.
10. La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione del servizio, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l’Amministrazione appaltante che la Direzione del servizio o il personale di sorveglianza e di assistenza.
11. L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l’Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l’adempimento dei detti obblighi, ferma l’osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.
12. La comunicazione all’Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all’impiego della mano d’opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall’Ufficio per l’inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all’art. 26 del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità alle normative vigenti per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
13. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.
14. L’assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall’inizio del servizio fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l’assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all’Amministrazione appaltante.
15. La richiesta, prima della realizzazione del servizio, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, dei permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
16. La pulizia quotidiana, col personale necessario, dei locali in costruzione, delle vie di transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
17. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d’esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell’Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione del servizio, l’uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione del servizio che l’Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall’Amministrazione appaltante, l’Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
18. Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e quanto altro necessario, sia come imposte sia come pure tutte le spese di cancelleria, di copie cianografiche, fotostatiche e fotografiche e dei disegni d’appalto; Le spese occorrenti a prelevare campioni e ad eseguire collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo di conoscere le qualità e la resistenza dei materiali da impiegare o impiegati e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che l'Impresa possa chiedere alcun indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi del servizio, in dipendenza dell'esecuzione delle prove. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi del servizio e nell’eventuale compenso a corpo, fisso ed invariabile.
19. Gli oneri necessari per mettere a disposizione una autovettura a 4 posti con autista per il trasporto del personale dell’Amministrazione addetto alla sorveglianza e gestione dell’appalto ed alle operazioni inerenti ai lavori stessi per tutta la durata dell’appalto secondo le modalità stabilite dall’art. 5 del Regolamento recante il Capitolato Generale d’appalto LL. PP. – Decreto 19/04/2000
n. 145, integrato con Deliberazione di C.C. n. 58/99 e modificata da deliberazione di Assemblea Capitolina nr. 37/2015, il cui dispositivo si riporta testualmente: “Sono altresì a carico dell’appaltatore le spese necessarie per assicurare la messa a disposizione di una autovettura a 4 posti con autista per il trasporto del personale dell’Amministrazione addetto alla sorveglianza e gestione dell’appalto ed alle operazioni inerenti ai lavori stessi – per tutta la durata dell’appalto. Sono comprese tutte le spese, anche assicurative relative al servizio riguardante la messa a disposizione dell’automezzo il quale sarà reso in favore dell’Amministrazione ed a carico dell’appaltatore in base all’orario settimanale stabilito dal Capitolato Particolare e regolato da apposite Convenzioni sottoscritte tra le Cooperative degli autisti, le XX.XX. di categoria e le Associazioni Imprenditoriali. E’ comunque fatta salva la facoltà dell’appaltatore di utilizzare un proprio automezzo con autista dipendente dell’appaltatore stesso. In tal caso dovrà essere consentita all’Amministrazione la verifica degli atti relativi al rapporto di lavoro subordinato tra autista e impresa. In ogni caso l’Appaltatore è tenuto a garantire e sollevare l’Amministrazione da ogni eventuale pretesa derivante dal servizio di cui sopra”. Il numero dei giorni in cui dovrà essere resa disponibile tale autovettura dipenderà dall’importo del servizio, secondo le indicazioni impartite dall’Assemblea capitolina, e la scelta dei giorni settimanali sarà decisa insindacabilmente dall’ufficio di Direzione Lavori”.
20. L’Impresa ha l’obbligo di prestare soccorsi in caso di emergenza. L’Impresa stessa all’atto della consegna del servizio dovrà presentare per iscritto alla D.L. l’elenco dei mezzi d’opera funzionanti, completi di personale, che costituiscono il parco attrezzature con particolare riferimento alle pompe, alle macchine ed attrezzature di cantiere ecc. Per tutti gli oneri e le difficoltà del servizio da eseguire nelle suddette circostanze di emergenza, i compensi spettanti saranno quelli previsti dal presente capitolato speciale e con le medesime modalità.
21. L’Impresa ha l’obbligo di effettuare un'indagine preliminare dei sottoservizi esistenti prima di effettuare tutte le lavorazioni di scavo, rimozione e tutte le lavorazioni comportanti rischi specifici.
Art 59. Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore
1. L’appaltatore è obbligato a:
a. intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti ai sensi dell’art. 185 del Regolamento di cui al
D.P.R. 207/2010;
b. firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui sottoposti dal RUP/DEC ai sensi degli articoli 181 e 185 del Regolamento di cui al
D.P.R. 207/2010;
c. consegnare al RUP/DEC, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal RUP/DEC che per la loro natura si giustificano mediante fattura ai sensi dell’art. 186 del Regolamento di cui al
D.P.R. 207/2010;
d. consegnare al RUP/DEC le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal RUP/DEC ai sensi dell’art. 187 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010;
2. L’appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione del servizio adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione del servizio. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
Art 60. Custodia del cantiere
1. È a carico e a cura dell’appaltatore la guardiana e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale eventualmente ritenuto necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell’Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all’Appaltatore. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della stazione appaltante.
(solo per lavori di particolare delicatezza e rilevanza che richiedano la custodia continuativa, aggiungere il seguente comma)
2. Ai sensi dell’art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da 51,65 euro a 516,46 euro.
Art 61. Cartello di cantiere
L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 (uno) esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LLPP del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Art 62. Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000.
2. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA); l’IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono IVA esclusa.
ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEL SERVIZIO
Art 63. Ordine da tenersi nell’andamento del servizio
In genere l’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di ordinare l’esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di esecuzione del servizio nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
L’Appaltatore presenterà alla Direzione del servizio per l’approvazione, prima dell’inizio lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell’esecuzione delle opere.
Il RUP/DEC