CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Schema tipo contratto di sponsorizzazione
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
tra
Il/La Dipartimento/Centro/Scuola dell’Università degli Studi di Verona (di seguito Sponsee) con sede legale in Via dell’Artigliere 8, partita IVA 01541040232, codice fiscale 93009870234, in persona del Rettore/Prof. autorizzato alla stipula del presente atto,
e
La Società/Ente (in seguito Sponsor) con sede legale in
, via , C.F. e X.XXX in persona del legale rappresentante Sig./Xxxx. ;
di seguito congiuntamente definiti “Parti”,
PREMESSO
- che l'art. 43, comma 1, della L. 449/97 (“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”) recita che "Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile";
- che l'Università/Dipartimento/Centro/Scuola ospiterà/organizzerà dal al , l’iniziativa/progetto/evento/convegno dal titolo
;
- che lo Sponsor avendo interesse a partecipare all'evento sopracitato al fine di promuovere la propria immagine, il proprio nome, il proprio marchio e la propria attività, con nota del
ha manifestato l'intenzione sostenerlo mediante sponsorizzazione finanziaria/tecnica/mista (per le definizioni si veda l’art. 2 del Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni e delle altre tipologie di finanziamento esterno);
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione/Consiglio del Dipartimento/Centro/Scuola n
del , tale offerta è stata accolta.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 - Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
Art. 2 - Oggetto del contratto
1. Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione da parte della Sponsor dell'iniziativa/evento/progetto/convegno indicato in premessa, organizzato/ospitato dall'Università/dal Dipartimento/dal Centro/dalla Scuola (Sponsee).
2. In particolare l’evento/progetto è finalizzato a
(descrivere nel dettaglio le finalità dell’evento/progetto).
3. La sponsorizzazione si attuerà secondo la modalità di seguito descritta:
Art. 3 - Durata del contratto
1. Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e termina alla conclusione dell'evento, prevista per il , e comunque fino all'estinzione degli obblighi delle parti derivanti dalla sua esecuzione.
Art. 4 - Obblighi dello Sponsor
1. Lo Sponsor si obbliga a (scegliere in base alla tipologia di sponsorizzazione prestabilita):
• (In caso di sponsorizzazione finanziaria) erogare, entro il l'importo di € oltre ad IVA in favore dell’Università degli Studi di Verona
• (In caso di sponsorizzazione tecnica) eseguire in favore dell’Università le seguenti prestazioni (descrivere le attività da svolgere) dal valore complessivo pari ad € (quantizzare il valore del servizio offerto) oltre ad IVA.
• (In caso di sponsorizzazione mista) erogare entro il l'importo di € oltre ad IVA in favore dell’Università degli Studi di Verona ed eseguire nei confronti della stessa le seguenti prestazioni (descrivere le attività da svolgere)
2. Il corrispettivo sarà versato in soluzione unica anticipata alla sottoscrizione del presente contratto, sul conto corrente intestato a
presso (specificare la struttura
beneficiaria del contratto Amministrazione Centrale o Dipartimento e quindi indicare l’iban specifico della struttura)
Il pagamento verrà effettuato a presentazione da parte dell'Università/Dipartimento/Centro/Scuola di avviso di fatturazione.
Successivamente verrà rilasciata dalla Sponsee regolare fattura quietanzata.
3. (eventuale)
Lo Sponsor, nell’ambito della sponsorizzazione dell’evento, si impegna ad allestire un proprio stand negli spazi allo stesso appositamente assegnati dallo Sponsee e a destinarvi proprio personale, facendosi carico delle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile dello stesso. L’Università è, in ogni caso, sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente all’allestimento e allo svolgimento da parte dello Sponsor delle attività sponsorizzate all’interno dei locali dello Sponsee.
Art. 5 - Obblighi dello Sponsee
1. In relazione alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto, lo Sponsee si impegna a:
a) permettere di associare l’immagine, il nome, il marchio o l’attività dello Sponsor, all’iniziativa dell’Ateneo tramite materiale pubblicitario e/o illustrativo (brochure, volantini, etc..) con le seguenti modalità
(indicare anche gli Spazi pubblicitari concessi allo Sponsor)
b) citare lo Sponsor quale finanziatore delle iniziative promozionali e divulgative in fase di pubblicizzazione dell’evento e durante il suo svolgimento, anche mediante utilizzo del logo dello Sponsor stesso;
c) (inserire altri eventuali obblighi assunti)
Art. 6 - Esclusiva (eventuale)
1. L’Università si riserva la possibilità di concludere altri contratti di sponsorizzazione per lo stesso periodo e nell’ambito della stessa iniziativa, di cui in premessa, anche con soggetti che esercitino attività simili o comunque concorrenti o che implichino la pubblicizzazione di beni o servizi dello stesso genere merceologico di quelli prodotti e commercializzati dallo Sponsor.
Art. 7 - Risoluzione e recesso
1. Il presente contratto può essere risolto con preavviso di almeno 15 giorni, mediante raccomandata A.R. o PEC, per motivate ragioni, o in caso di mancato o parziale rispetto delle obbligazioni e degli oneri assunti dalle parti, fatto salvo il risarcimento del danno ai sensi del codice civile.
2. In ogni caso costituiscono inadempimenti gravi, comportanti la risoluzione immediata del contratto:
a) il mancato rispetto da parte dello Sponsor dei propri obblighi di cui all’art. 4;
b) ogni qualsivoglia evento negativo riguardante lo Sponsor che possa, in qualsiasi misura, nuocere all'immagine dell'Università. In tal caso l'Università avrà diritto di ottenere dallo Sponsor l'eventuale risarcimento del danno subito, oltre al rimborso delle spese già sostenute o impegnate;
c) l’insorgenza o la scoperta, dopo la conclusione del contratto, di forme di conflitto di interesse o di controversie di natura legale o giudiziaria tra le parti.
3. Il contratto si intenderà risolto anche qualora l’evento non possa avere luogo a causa di particolari condizioni intervenute medio tempore, salvo l’obbligo da parte dello Sponsor, di corrispondere alla controparte il corrispettivo per l’attività posta in essere fino alla risoluzione del contratto.
4. Le parti potranno, altresì, recedere dal contratto, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante raccomandata A.R. o PEC anche qualora sia già stata avviata l’esecuzione. In tale ultimo caso, la parte recedente dovrà corrispondere alla controparte tutte le spese da questa già sostenute, oltre ad un indennizzo pari al 20% del corrispettivo pattuito.
Art. 8 - Responsabilità
1. La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione del progetto suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi rapporto di società, associazione, corresponsabilità, agenzia, mandato, procacciamento di affari o rappresentanza fra lo Sponsee e lo Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che nell’esercizio delle proprie rispettive attività opereranno in assoluta autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e previdenziali, degli oneri di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e di quant’altro
interessi l’adempimento delle obbligazioni contrattuali, con piena assunzione dei rischi e con l’uso di mezzi propri.
3. Lo Sponsor e lo Sponsee si impegnano nell’esecuzione del presente accordo a non tenere comportamenti che possano risultare lesivi per l’immagine o per il nome dell’altra parte.
4. L’Università non sarà responsabile di eventuali ritardi, dovuti a causa a essa non imputabili, che potrebbero pregiudicare la sponsorizzazione stessa.
5. Le scelte organizzative legate all’evento, di cui in premessa, restano di esclusiva competenza dello Sponsee.
Art. 9 - Trattamento dati personali
1. I dati personali dei firmatari e dipendenti delle Parti, raccolti o scambiati per la stipula del presente Contratto ed in esecuzione dello stesso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative disciplinate negli articoli precedenti.
2. Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti e i collaboratori a qualunque titolo delle Parti, la cui mansione preveda espressamente tale trattamento, istruiti in tal senso dal rispettivo datore di lavoro ex art. 29, Regolamento.
Art. 10 - Risoluzione delle controversie
1. Le parti si impegnano ad operare con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione in via amichevole delle controversie che emergessero durante l’esecuzione del presente contratto.
2. Qualora tali controversie non siano componibili in via amichevole, la loro risoluzione è demandata al foro di Verona.
Art. 11 - Spese contrattuali
1. Le spese di bollo e tutte le eventuali altre spese, imposte o tasse dipendenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dello Sponsor.
2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.
Denominazione Sponsor | Università degli Studi di Verona |
Il legale rappresentante | Rettore/Direttore del Dipartimento/Centro/Scuola |
Verona, lì |