Accordo quadro
Traduzione1
Accordo quadro
0.974.211.8
tra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Sudafrica concernente la cooperazione allo sviluppo
Concluso il 16 settembre 2013
Entrato in vigore mediante scambio di note il 18 marzo 2014
(Stato 18 marzo 2014)
Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e
il Governo della Repubblica del Sudafrica
(qui di seguito denominati «Parte/i contraente/i»),
in virtù del Memorandum d’intesa sulla cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Sudafrica, con- cluso il 14 settembre 1994, e del Memorandum d’intesa tra il Governo della Con- federazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Sudafrica concernente il consolidamento della cooperazione tra i due Paesi, concluso l’8 marzo 2008;
desiderosi di rafforzare la cooperazione menzionata nei suddetti Memoranda;
in considerazione del fatto che la Svizzera ha definito le condizioni quadro per la cooperazione fra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (qui di seguito denominata DSC) e il settore operativo Cooperazione e sviluppo economici della Segreteria di Stato dell’economia (qui di seguito denominato SECO) in Sudafrica,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Basi della cooperazione
Il rispetto dei diritti dell’uomo e dei principi democratici, sanciti in particolare nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo adottata il 10 dicembre 1948 dalle Nazioni Unite, guida le politiche interne ed estere delle Parti contraenti e costituisce un elemento fondamentale del presente Accordo, alla pari dei suoi obiettivi.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente Accordo s’intende per:
(a) «aiuto pubblico allo sviluppo» (qui di seguito denominato «APS»): la messa a disposizione di risorse pubbliche da parte della Svizzera o di qualsiasi agenzia incaricata dalla Svizzera a favore del Sudafrica con l’obiettivo principale di promuovere lo sviluppo e il benessere;
RU 2014 969
1 Dal testo originale inglese.
(b) «personale»: persone che non sono cittadini sudafricani o non risiedono in modo permanente nella Repubblica del Sudafrica, assunte o incaricate (compresi esperti con impieghi di breve durata) in virtù del presente Accor- do e i loro famigliari;
(c) «Fondo del programma per la ricostruzione e lo sviluppo» (qui di seguito denominato «fondo PRS»): il conto centrale presso la South African Reserve Bank nel quale sono versati i mezzi finanziari di donatori per progetti bila- terali e dal quale sono effettuati trasferimenti a organizzazioni esecutive in Sudafrica.
Art. 3 Forme di cooperazione
(1) La cooperazione può assumere la forma dell’aiuto umanitario, del sostegno tecnico o della cooperazione finanziaria. Può svolgersi a livello bilaterale oppure d’intesa con altri donatori od organizzazioni multilaterali.
(2) Il presente Accordo concerne sia la cooperazione bilaterale sia le attività nazio- nali nell’ambito di progetti/programmi regionali di cooperazione allo sviluppo, cofinanziati dalla Svizzera oppure nell’ambito di programmi/progetti cofinanziati dalla Svizzera per il tramite di istituzioni multilaterali, a condizione che in questi progetti/programmi si faccia esplicitamente riferimento al presente Accordo quadro.
Art. 4 Obiettivo
Scopo del presente Accordo è definire condizioni quadro per la cooperazione allo sviluppo tra le Parti contraenti nei seguenti ambiti:
(a) promozione di un’economia competitiva e sostenibile;
(b) promozione del Sudafrica quale centro regionale per lo sviluppo economico;
(c) sostegno degli sforzi volti ad attenuare i cambiamenti climatici, ad adattar- visi e a salvaguardare l’ambiente;
(d) rafforzamento delle prestazioni in ambito sanitario, in particolare in rela- zione all’HIV/AIDS;
(e) miglioramento delle prestazioni nell’ambito della Governance;
(f) rafforzamento delle prestazioni in ambito di sviluppo rurale e sicurezza alimentare;
(g) promozione della stabilità e della cooperazione regionali;
(h) altri ambiti di aiuto, che possono essere concordati di mutuo accordo.
Art. 5 Autorità competenti
Le autorità competenti per le questioni relative all’applicazione del presente Accor- do sono:
(a) il Tesoro Nazionale per il Sudafrica;
(b) la DSC e la SECO per il Consiglio federale della Confederazione Svizzera.
Art. 6 Campo d’applicazione
Le disposizioni del presente Accordo quadro si applicano a:
(a) progetti concordati tra la Svizzera, da una parte, e il Sudafrica e/o le rispet- tive autorità centrali, regionali o comunali all’interno del territorio nazionale sudafricano, dall’altra;
(b) progetti con imprese od organizzazioni di diritto pubblico o privato che le Parti contraenti hanno convenuto congiuntamente, in particolare l’arti- colo 12. La responsabilità globale di cui all’articolo 11 non è applicata a tali progetti e dev’essere specificata nei corrispondenti accordi di progetto.
Art. 7 Cooperazione
Le Parti contraenti si adoperano mediante una cooperazione illimitata per raggiun- xxxx l’obiettivo del presente Accordo.
Art. 8 Accordi di progetto
(1) I dettagli sul finanziamento di progetti mediante il fondo PRS e altri mezzi finanziari provenienti dalla Svizzera, che sono concessi in virtù delle disposizioni convenute congiuntamente nel presente Accordo, devono essere definiti in accordi di progetto che prevedono obblighi vincolanti di diritto internazionale.
(2) Gli accordi di progetto fissano tra l’altro:
(a) le responsabilità delle Parti contraenti, delle autorità esecutive e dei loro rappresentanti autorizzati;
(b) gli scopi, gli obiettivi e i risultati attesi dal progetto;
(c) una visione d’assieme dei metodi e dei mezzi finanziari che saranno impie- gati per eseguire il progetto;
(d) le risorse necessarie per il progetto;
(e) le condizioni di pagamento e il budget stimato;
(f) la gestione finanziaria del progetto;
(g) il monitoraggio del progetto, la valutazione e il reporting, nonché
(h) le procedure di appalto.
(3) Gli accordi di progetto possono essere modificati di comune intesa.
Art. 9 Consultazioni
(1) Per quanto non sia stato convenuto altrimenti, le autorità competenti si infor- mano annualmente sullo stato dei progetti bilaterali, allo scopo di:
(a) verificare i progressi realizzati;
(b) discutere possibili modifiche dei piani e dei budget;
(c) esaminare proposte per l’ampliamento di progetti esistenti o l’inizio di nuovi da includere nel presente Accordo;
(d) valutare particolari questioni in relazione all’esecuzione dei progetti e del presente Accordo, e
(e) formulare proposte e prendere decisioni sul seguito dell’attuazione dei pro- getti e del presente Accordo.
(2) I principali elementi di discussione e tutte le decisioni prese durante le consulta- zioni annuali sono trascritti in un verbale.
(3) Eventuali decisioni delle Parti contraenti di ampliare progetti già esistenti o di includere nuovi progetti nel presente Accordo sono trascritte nel verbale convenuto di comune intesa in occasione delle consultazioni annuali.
Art. 10 Contributi e obblighi della Svizzera
(1) L’APS fornito dalla Svizzera al Sudafrica nell’ambito del presente Accordo è destinato esclusivamente a finanziare la cooperazione allo sviluppo negli ambiti indicati nell’articolo 4 del presente Accordo.
(2) La Svizzera informa prontamente il Sudafrica su tutti i fattori che pregiudicano o potrebbero pregiudicare la riuscita di tutti i progetti.
Art. 11 Contributi e obblighi del Sudafrica
Il Sudafrica facilita la riuscita dei progetti avviati da organi governativi sudafricani e:
(a) si assume la responsabilità globale dell’identificazione, della pianificazione, dell’amministrazione e dell’attuazione dei progetti;
(b) garantisce che l’APS sia considerato nei piani, nei budget e nei conti degli organi governativi, e che la contabilità relativa ai progetti sia tenuta confor- memente alle norme di rendiconto contabile generalmente riconosciute, come previsto dal presente Accordo e dai progetti;
(c) fornisce alla controparte le risorse necessarie che sono state fissate nei pro- getti specifici;
(d) informa prontamente la Svizzera su qualsiasi fattore che pregiudichi o potrebbe pregiudicare l’attuazione di tutti i progetti;
(e) permette a rappresentanti della Svizzera di esaminare atti, beni e documenti pertinenti per scopi che sono in relazione con il presente Accordo.
Art. 12 Esenzioni, privilegi e immunità
(1) Il Sudafrica:
(a) si fa carico di tutti i dazi, delle imposte sulla cifra d’affari e di altre imposte, emolumenti e imposte su beni, equipaggiamenti, materiali, servizi e forniture finanziati dall’APS e acquistati o importati nella Repubblica del Sudafrica;
(b) facilita il rilascio di tutti i permessi e di tutte le licenze che sono necessari in relazione all’attuazione dei progetti;
(c) esonera il personale con passaporto speciale o di servizio emesso dalla Sviz- zera da qualsivoglia imposta sulle remunerazioni versate dalla Svizzera. Il personale svizzero che non possiede un passaporto speciale o di servizio emesso dalla Svizzera è esente da imposte, fatta salva la Convenzione intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, conclusa dalle Parti contraenti l’8 maggio 20072;
(d) esonera il personale dal pagamento di dazi, tributi all’importazione e altre imposte, incluse l’imposta sul valore aggiunto, su oggetti domestici ed effetti personali nuovi o usati importati in Sudafrica nell’arco di sei (6) mesi dal suo arrivo in Sudafrica, anche se tale periodo può essere esteso in circostan- ze speciali, a condizione che tali beni siano riesportati dal Sudafrica al momento della partenza o entro un periodo da stabilire d’intesa con il Sud- africa; anche la riesportazione di tali beni è esente dal pagamento di qual- siasi dazio;
(e) si adopera affinché, nell’arco di un periodo di sei (6) mesi dal primo arrivo in Sudafrica che può essere esteso o rinnovato in presenza di speciali circo- stanze, ogni membro del personale con passaporto speciale o di servizio possa importare in esenzione di dazio x xxxxxx magazzino un veicolo a motore, sempre che tale veicolo sia riesportato dal Sudafrica al termine dell’impiego. Se un veicolo a motore subisce danni irreparabili per cui una riparazione non si giustifica dal profilo finanziario, si garantisce nel singolo caso che un altro veicolo a motore possa essere importato o acquistato a condizioni analoghe a quelle applicate per l’acquisizione del primo veicolo;
(f) provvede affinché il personale senza passaporto speciale o di servizio emes- so dalla Svizzera possa importare veicoli previa deduzione integrale delle tasse applicabili secondo il diritto sudafricano, sempre che tali veicoli siano riesportati al termine dell’impiego;
(g) assiste il personale nei controlli di sicurezza e in altre formalità di entrata e uscita e rilascia senza indugio per il personale e i famigliari i visti richiesti per entrate multiple, nonché permessi di soggiorno, di lavoro e altri permessi e/o autorizzazioni per la durata dell’impiego, sempre che i suddetti visti, permessi e/o autorizzazioni siano emessi dal Sudafrica esclusivamente dopo che la Svizzera ha comunicato l’identità del personale e dei famigliari;
(h) facilita il rimpatrio o l’evacuazione del personale in periodi di crisi nazionali o internazionali;
(i) fornisce al personale i documenti d’identità che sono necessari affinché, nello svolgimento dei suoi compiti, il personale possa contare sulla piena assistenza delle autorità del Sudafrica;
(j) fatte salve le disposizioni applicabili in materia di cambi, rinuncia a qualsiasi restrizione di valuta o di cambio sui mezzi finanziari introdotti dal personale per uso proprio in Sudafrica e provenienti da fonti esterne; i mezzi finanziari trasferiti dal personale su conti in rand detenuti da non residenti rimangono ad esclusiva disposizione del personale stesso e gli averi di tali conti devono
2 RS 0.672.911.82
poter essere trasferiti liberamente, a condizione che questi conti siano stati alimentati esclusivamente da fonti esterne; in caso contrario, tali conti sono soggetti alle prescrizioni giuridiche usuali in materia di cambi;
(k) garantisce alle competenti autorità svizzere, al suo personale e ai suoi edifici, i privilegi e le immunità previsti dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 19613 sulle relazioni diplomatiche;
(l) libera la Svizzera e il suo personale da qualsiasi pretesa di responsabilità di diritto civile derivante da un atto o un’omissione da parte della Svizzera e del suo personale durante le attività, disciplinate nel presente Accordo o intraprese nell’ambito dello stesso, che comportino la morte o il ferimento di terzi, a condizione che una tale responsabilità non sia coperta da un’assicu- razione, e rinuncia a pretese o azioni volte a far valere una responsabilità di diritto civile extra contrattuale, sempre che una simile responsabilità non sia imputabile a errore intenzionale o grave negligenza;
(m) è autorizzato a esercitare tutti i diritti che spettano alla Svizzera o al suo personale, nel caso in cui il Sudafrica liberi la Svizzera o il suo personale da pretese o azioni volte a far valere una responsabilità di diritto civile in con- formità con la lettera (l); e
(n) nonostante i diritti e gli obblighi della Svizzera e del Sudafrica conforme- mente alle convenzioni consolari quali quella di Vienna del 24 aprile 19634, notifica senza indugio alla Svizzera se un membro del suo personale è arre- stato, incarcerato, detenuto in carcere preventivo o altrimenti preso in custo- dia. Il Sudafrica trasmette immediatamente all’Ambasciata di Svizzera tutte le comunicazioni destinate alla Svizzera da parte del suo personale in caso di arresto, incarcerazione, carcere preventivo o custodia.
(2) La Svizzera:
(a) ai fini del presente articolo e se il Sudafrica lo richiede, fornisce l’assistenza amministrativa o legale necessaria per risolvere in maniera soddisfacente qualsiasi problema che potrebbe sorgere;
(b) è autorizzata per il tramite di propri rappresentanti a visitare, parlare e corri- spondere con il personale arrestato, incarcerato, detenuto in carcere preven- tivo o altrimenti preso in custodia e ad adottare provvedimenti per il suo patrocinio legale.
Art. 13 Esenzione dalle disposizioni giuridiche in materia di cambi
Il Sudafrica rinuncia ad adottare nella Repubblica del Sudafrica restrizioni in materia di valute o cambi sui mezzi finanziari destinati all’esecuzione del presente Accordo.
3 RS 0.191.01
4 RS 0.191.02
Art. 14 Procedure di appalto
(1) Le procedure di appalto sottostanno alla legislazione sudafricana. Nell’ambito del corrispondente accordo di progetto, le Parti contraenti possono convenire per scritto di comune accordo che sono applicate procedure di appalto diverse.
(2) Su richiesta, le Parti contraenti si scambiano reciprocamente tutte le informa- zioni rilevanti concernenti le pratiche di appalto e i passi intrapresi e garantiscono l’accesso a tutti gli atti e i documenti pertinenti.
Art. 15 Prevenzione dell’abuso e dell’impiego illecito di mezzi finanziari
(1) Fra le Parti contraenti vi è consenso nella lotta contro la corruzione, dal momen- to che quest’ultima ostacola il buongoverno, l’impiego corretto delle risorse necessa- rie allo sviluppo e anche la libera concorrenza fondata su qualità, offerta e domanda.
(2) Le Parti contraenti esprimono pertanto la loro volontà di lottare insieme contro la corruzione.
(3) Qualsiasi persona o funzionario coinvolti in progetti nell’ambito del presente Accordo che, direttamente o indirettamente, accetti, approvi o proponga agevola- zioni di qualsivoglia natura per influenzare l’assegnazione di posti di lavoro, vantaggi finanziari, contratti o appalti durante l’esecuzione del presente Accordo, si rende colpevole di corruzione.
(4) La mancata adozione di misure necessarie a prevenire la corruzione o il mancato intervento contro tali atti costituiscono un motivo sufficiente per sciogliere il corri- spondente accordo di progetto, ritirarsi da relativi appalti o sospendere eventuali indennità oppure per adottare altri correttivi previsti dalla legislazione.
Art. 16 Pagamenti attraverso il fondo PRS
(1) Il Sudafrica inoltra una prima richiesta di pagamento dopo che il corrispondente accordo di progetto è stato approvato per iscritto dalle autorità competenti.
(2) Ulteriori richieste si basano sulle condizioni stabilite nel corrispondente accordo di progetto.
(3) I mezzi finanziari sono trasferiti al fondo PRS dopo che la Svizzera ha appro- vato la relativa richiesta. Essi sono immediatamente disponibili per i progetti.
(4) Il Sudafrica conferma per scritto e senza indugio di aver ricevuto i mezzi finan- ziari ed è responsabile del pagamento dei mezzi finanziari versati nel fondo PRS al dipartimento governativo interessato.
(5) Le autorità competenti convengono per scritto le modalità d’impiego degli interessi maturati sui mezzi finanziari versati dalla Svizzera nel fondo PRS.
Art. 17 Rapporti e valutazione
(1) Il Sudafrica presenta alla Svizzera per ogni progetto rapporti semestrali, che informano sull’aggiudicazione dei mandati, sull’avanzamento nell’esecuzione di ogni progetto, nonché rapporti finanziari trimestrali, entro le date stabilite nel rela-
tivo accordo di progetto. La forma di tali rapporti è definita nel relativo accordo di progetto.
(2) Il Sudafrica presenta alla Svizzera un rapporto di revisione che include indica- zioni sull’aggiudicazione dei mandati e sulla contabilità al più tardi entro sei (6) mesi dalla fine di ogni esercizio, se non diversamente stabilito per iscritto dalle Parti contraenti. Detto rapporto è verificato dal revisore incaricato indipendente confor- memente agli standard internazionalmente riconosciuti (International Federation of Accountants, IFAC; International Organization of Supreme Audit Institutions, INTOSAI). I costi di tale revisione sono a carico del progetto.
(3) Il rapporto di revisione precisa quanto segue:
(a) i principi seguiti durante la revisione;
(b) la correttezza e la completezza della contabilità e la conferma che quest’ultima riflette l’effettivo stato dei progetti;
(c) le constatazioni principali della revisione.
(4) La Svizzera si riserva il diritto di svolgere in qualsiasi momento la propria revisione, se lo ritiene necessario.
(5) Ogni progetto può essere valutato in qualsiasi momento da un terzo incaricato da una delle Parti contraenti.
(6) I progetti possono essere valutati fino a cinque (5) anni dopo la loro conclusione ufficiale.
Art. 18 Composizione delle controversie
Eventuali controversie relative all’attuazione, all’applicazione o all’interpretazione del presente Accordo sono composte mediante consultazioni o negoziati fra le Parti contraenti.
Art. 19 Modifiche
Il presente Accordo può essere modificato di comune intesa tra le Parti contraenti mediante scambio di note per via diplomatica.
Art. 20 Entrata in vigore e denuncia
(1) Il presente Accordo entra in vigore il giorno del ricevimento dell’ultima notifica scritta con la quale le Parti contraenti si comunicano reciprocamente per scritto la conclusione delle procedure interne necessarie all’entrata in vigore dell’Accordo.
(2) Entrambe le Parti contraenti possono denunciare in ogni momento per scritto l’Accordo rispettando un preavviso di sei (6) mesi.
(3) Gli impegni delle Parti contraenti relativi a progetti convenuti e iniziati nell’ambito del presente Accordo prima della denuncia sono validi di comune intesa sino alla conclusione di tali progetti e continuano ad essere disciplinati dal presente Accordo.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato e sigillato il presente Accordo.
In due esemplari autentici in lingua inglese.
Fatto a Pretoria il 30 agosto 2013 e il 16 settembre 2013.
Per il Consiglio federale
della Confederazione Svizzera: Xxxxxxxxx Xxxxxx
Per il Governo
della Repubblica del Sudafrica: Xxxxxx X. Xxxxxxx