CONTRATTO DI FORNITURA
Allegato D Schema contratto
CONTRATTO DI FORNITURA
TRA
L’Azienda USL di Bologna, P.I. n. 02406911202, con sede legale in xxx Xxxxxxxxxxx, 00, rappresentata, per delega del Direttore Generale, di cui alle deliberazioni nn. 52 del 13/02/2017 e 146 del 30/06/2011, dal Direttore del Servizio Acquisti Metropolitano, D.ssa Xxxxxxx Xxxxx, per la carica domiciliata in via Gramsci n.12
E
La ditta …………………, P.I. n. 00000000000000000, Registro delle Imprese n.xxxxxxxxxxxxxx – CCIAA di XXXXXXX n. con sede legale a ……………., via ……………, rappresentata dal Legale Rappresentante/Procuratore munito di apposita procura, nato a……………………….
PREMESSO
⇨ Che l’Azienda USL di Bologna a seguito della procedura aperta per la fornitura di mezzi di osteosintesi, mediante sottoscrizione di un Accordo Quadro per una parte di lotti, per le
esigenze di Azienda USL di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Azienda USL di Imola e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara appartenenti all’Area Xxxxx Xxxxxx Centrale ha aggiudicato, con det.n.xxxxxxx del xxxxxxxxxxx la fornitura di ……, completo di .…. .................... per un importo di €
..................................(oneri fiscali esclusi);
⇨ Che con nota prot.n. xxxxxx xxx xx/xx/xxxxx è stata inviata comunicazione di aggiudicazione di fornitura
TUTTO CIO' PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1. VALORE DELLA PREMESSA
Si richiamano gli atti che sono ad ogni effetto parte integrante del presente contratto:
1. il Capitolato speciale d’appalto sottoscritto dalla ditta;
2. gli allegati tecnici al capitolato speciale d’appalto, sottoscritti dalla ditta;
3. lettera di comunicazione di aggiudicazione;
4. l’offerta economica presentata dalla Ditta;
5. l’offerta tecnica presentata dalla Ditta;
6. le polizze di garanzia.
Si allegano al presente contratto:
- il capitolato speciale d’appalto sottoscritto dalla ditta,
- l’offerta economica presentata dalla ditta,
- il codice di comportamento aziendale
- il patto di integrità
ARTICOLO 2. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il contratto ha per oggetto la fornitura di da parte della ditta …………………..
ARTICOLO 3. NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO.
Il contratto è regolato dalle norme del Capitolato Speciale allegato alla presente e ……(eventuali altre condizioni emerse in sede di valutazione delle offerte da parte della Commissione)
Ulteriori successive variazioni dovranno essere poste per iscritto e sottoscritte dalle parti
ARTICOLO 4. AMMONTARE DEL CONTRATTO
L'importo contrattuale ammonta a € ............ (euro ) al netto dell'I.V.A.,
I prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali.
ARTICOLO 5. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha una durata pari a ………. , con decorrenza ;
ARTICOLO 6. ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO
In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuattivi, l’Azienda USL di Bologna deve emettere gli ordini esclusivamente in formato elettronica; altresì il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.
Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.
In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent- ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione.
ARTICOLO 7. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Si indica/no il/i codice/i CIG relativo/i al presente contratto: (in caso di tanti CIG allegare elenco)
ARTICOLO 8. CODICE DI COMPORTAMENTO
Ai sensi dell’art.2 del D.P.R. n.62/2013 e del Codice di Comportamento Aziendale adottato con Delibera del Direttore Generale n.7 del 31 gennaio 2014, la violazione degli obblighi derivanti dal Codice stesso può essere causa di risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.
ARTICOLO 9. PATTO DI INTEGRITA’
La violazione da parte dell’aggiudicatario di uno degli impegni previsti a suo carico dall’articolo 2 del Patto di Integrità sottoscritto in sede di partecipazione alla gara, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata, la risoluzione del contratto.
Questa amministrazione potrà non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, è fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno.
ARTICOLO 10. SPESE DI CONTRATTO
Tutte le spese di bollo inerenti il presente contratto sono a totale carico dell’Appaltatore.
Il contratto d’appalto sarà registrato solo in caso d’uso e la relativa imposta di registro sarà a carico dell’Appaltatore.
ARTICOLO 11. TRATTAMENTO DEI DATI
Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
In particolare il Fornitore dichiara di aver preso visione, prima della sottoscrizione del presente contratto, le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del contratto stesso, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
L’informativa è contenuta al punto 26.1 del Disciplinare di Gara che deve intendersi integralmente trascritto in questa sede.
Con la sottoscrizione del contratto il rappresentante legale del Fornitore si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.
I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’ art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e
corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, xxxxx restando i diritti dell’interessato di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
Qualora, in relazione all’esecuzione del presente contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l’Azienda risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
1. Il Fornitore qualora venga nominato “Responsabile del trattamento” si impegna inoltre a:
a) adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall’art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire all’Azienda contraente di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
c) predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato;
e) trasmettere all’Azienda, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all’Azienda di dare riscontro all’interessato nei termini; nel fornire altresì all’Azienda tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
f) individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
g) consentire all’Azienda, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;
h) richiedere al Titolare del trattamento specifica autorizzazione scritta, qualora ricorra ad altro Responsabile del Trattamento (c.d. Sub-responsabile del trattamento) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, connesse al presente contratto.
2. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti
disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.
ARTICOLO 12. FORO COMPETENTE
Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.
Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Azienda USL e la Ditta nell’esecuzione del contratto, unico Foro competente è quello di Bologna
Il presente contratto si compone di xxx pagine e di xxx allegati da ritenersi a tutti gli effetti parte integrante ed essenziale del presente atto.
Letto confermato e sottoscritto.
Firma e timbro per accettazione
Allegato D Schema contratto per i lotti aggiudicati in Accordo Quadro
ACCORDO QUADRO
TRA
L’Azienda USL di Bologna, P.I. n. 02406911202, con sede legale in xxx Xxxxxxxxxxx, 00, rappresentata, per delega del Direttore Generale, di cui alle deliberazioni nn. 158 del 09/09/2009, 236 del 20/07/2010 e 146 del 30/06/2011, dal Direttore del Servizio Acquisti Metropolitano, D.ssa Xxxxxxx Xxxxx, per la carica domiciliata in via Gramsci n.12 ,
E
La ditta …………………, P.I. n. 00000000000000000, Registro delle Imprese n. xxxxxxxxxxxxxx – CCIAA di XXXXXXX n. con sede legale a ……………., via ……………, rappresentata dal Legale Rappresentante/Procuratore munito di apposita procura, nato a……………………….
PREMESSO
⇨ Che l’Azienda USL di Bologna a seguito della procedura aperta per la fornitura di mezzi di osteosintesi, mediante sottoscrizione di un Accordo Quadro per una parte di lotti, per le esigenze di
Azienda USL di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Azienda USL di Imola e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara appartenenti all’Area Xxxxx Xxxxxx Centrale ha aggiudicato, con det.n.xxxxxxx del xxxxxxxxxxx la fornitura di ……, completo di .…. .................... per un importo di € (oneri fiscali esclusi);
⇨ Che con nota prot.n. xxxxxx xxx xx/xx/xxxxx è stata inviata comunicazione di aggiudicazione di fornitura
TUTTO CIO' PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1. VALORE DELLA PREMESSA
Si richiamano gli atti che sono ad ogni effetto parte integrante del presente accordo:
1. il Capitolato speciale d’appalto sottoscritto dalla ditta;
2. gli allegati tecnici al capitolato speciale d’appalto, sottoscritti dalla ditta;
3. lettera di comunicazione di aggiudicazione;
4. l’offerta economica presentata dalla Ditta;
5. l’offerta tecnica presentata dalla Ditta;
6. le polizze di garanzia.
Si allegano al presente accordo:
- il capitolato speciale d’appalto sottoscritto dalla ditta,
- l’offerta economica presentata dalla ditta,
- il codice di comportamento aziendale,
- il patto di integrità.
Tutti i richiami al contratto, citati nei documenti sopra indicati, devono essere intesi in riferimento all’istituto dell’accordo quadro come specificato nei successivi articoli.
ARTICOLO 2. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi, che potranno assumere la forma dell’ordinativo di fornitura, per la fornitura di
…………………………………………………… da parte della ditta.
La stipulazione dell’Accordo Quadro, non essendo fonte di immediata obbligazione tra le parti, giacché rappresenta il vincolo che disciplina le modalità di affidamento degli appalti, demanda ai successivi Contratti Attuativi o ordinativi di fornitura l’esecuzione della fornitura di cui ai lotti indicati nel prospetto allegato.
I contratti applicativi o ordinativi di fornitura saranno sottoscritti o emessi dalla struttura organizzativa competente.
Ciascun contratto applicativo o ordinativo di fornitura conterrà almeno gli elementi sotto indicati: l’oggetto dei beni da fornire con il riferimento al lotto di gara
l’importo della fornitura
i prezzi definiti in sede di aggiudicazione della gara il luogo di consegna
i termini di consegna
CIG ai fini della tracciabilità
L’Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo, fintantoché non si stipuleranno i contratti applicativi o si emetteranno gli ordini di fornitura.
ARTICOLO 3. NORME REGOLATRICI DELL’ACCORDO QUADRO.
L’accordo quadro è regolato dalle norme del Capitolato Speciale allegato alla presente. Ulteriori successive variazioni dovranno essere poste per iscritto e sottoscritte dalle parti
ARTICOLO 4. AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO
L'importo dei lotti aggiudicati ammonta a € ............ (euro ) alnetto dell'I.V.A.
I prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali.
L’Azienda USL di Bologna non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento, mediante specifici contratti applicativi o ordinativi di fornitura dell’importo del lotto di Accordo Quadro, che è meramente presuntivo. L’attivazione o meno di contratti applicativi o l’emissione degli ordinativi di fornitura nell’ambito dei lotti definiti in oggetto sarà pertanto effettuata a completa discrezione dell’Azienda USL di Bologna medesima. Resta ferma la non superabilità, nell’arco di tempo della sua validità, dell’importo massimo previsto da ciascun Accordo Quadro, in base a quanto stabilito dal capitolato speciale d’appalto e dal codice degli appalti pubblici, quale sommatoria dei singoli Contratti Applicativi o ordinativi di fornitura ad esso riferiti.
ARTICOLO 5. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
Il contratto ha una durata pari a anni, con decorrenza dal xx/xx/xxxx.
ARTICOLO 6. ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO
In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l’Azienda USL di Bologna deve emettere gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Altresì il fornitore dovrà garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.
Il fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.
In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione.
ARTICOLO 7. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione.
Al fine di consentire la corretta tracciabilità dei flussi finanziari sono stati assunti i seguenti codici CIG relativi all’importo totale dei lotti aggiudicati, a cui faranno riferimento i singoli contratti attuativi – ordini di fornitura - del presente accordo.
Si allega elenco CIG..
ARTICOLO 8. CODICE DI COMPORTAMENTO
Ai sensi dell’art.2 del D.P.R. n.62/2013 e del Codice di Comportamento Aziendale adottato con Delibera del Direttore Generale n.7 del 31 gennaio 2014, la violazione degli obblighi derivanti dal Codice stesso può essere causa di risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.
ARTICOLO 9. PATTO DI INTEGRITA’
La violazione da parte dell’aggiudicatario di uno degli impegni previsti a suo carico dall’articolo 2 del Patto di Integrità sottoscritto in sede di partecipazione alla gara, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata, la risoluzione dell’accordo.
Questa amministrazione potrà non avvalersi della risoluzione qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, è fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno.
ARTICOLO 10. SPESE DI CONTRATTO
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari inerenti il presente contratto.
Il contratto d’appalto sarà registrato solo in caso d’uso e la relativa imposta di registro sarà a carico dell’Appaltatore.
ARTICOLO 11. TRATTAMENTO DEI DATI
Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
In particolare il Fornitore dichiara di aver preso visione, prima della sottoscrizione del presente contratto, le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del contratto stesso, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
L’informativa è contenuta al punto 26.1 del Disciplinare di Gara che deve intendersi integralmente trascritto in questa sede.
Con la sottoscrizione del contratto il rappresentante legale del Fornitore si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.
I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’ art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
Qualora, in relazione all’esecuzione del presente contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l’Azienda risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
1. Il Fornitore qualora venga nominato “Responsabile del trattamento” si impegna inoltre a:
a. adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
b. tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall’art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire all’Azienda contraente di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
c. predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
d. dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato;
e. trasmettere all’Azienda, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all’Azienda di dare riscontro all’interessato nei termini; nel fornire altresì all’Azienda tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
f. individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
g. consentire all’Azienda, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;
h. richiedere al Titolare del trattamento specifica autorizzazione scritta, qualora ricorra ad altro Responsabile del Trattamento (c.d. Sub-responsabile del trattamento) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, connesse al presente contratto.
2. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.
ARTICOLO 12. FORO COMPETENTE
Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.
Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Azienda USL e la Ditta nell’esecuzione del contratto, unico Foro competente è quello di Bologna
Il presente contratto si compone di xxx pagine e di xxx allegati da ritenersi a tutti gli effetti parte integrante ed essenziale del presente atto.
Letto confermato e sottoscritto.
Firma e timbro per accettazione