ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO IN MATERIA DI COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE
AMMINISTRAZIONI
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO IN MATERIA DI COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE
In data 12 aprile 2022 alle ore 16:30 ha avuto luogo l'incontro, in videoconferenza, tra l’A.Ra.N. e le Confederazioni sindacali rappresentative.
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato Accordo collettivo nazionale quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale:
Per l’A.Ra.N.: il Presidente - Cons. Xxxxxxx Xxxxxx firmato
Per le Confederazioni Sindacali:
CGIL firmato
CISL firmato
UIL firmato
CISAL firmato
CONFSAL firmato
USB firmato
CGS firmato
CSE firmato
XXX XXX XXXXX 000 00000 XXXX
TEL. 00.00000.000
C.F. 97104250580
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO IN MATERIA DI COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE
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Sommario
Art. 1 Campo di applicazione 3
SEZIONE PRIMA MODALITA’ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE 4
Art. 2 Ambito ed iniziativa per la costituzione 4
Art. 3 Costituzione delle RSU 4
Art. 4 Numero dei componenti 5
Art. 9 Durata e sostituzione nell’incarico 7
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 8
Art. 10 Dimensionamento delle istituzioni scolastiche ed educative 9
Art. 11 Effetti sulle RSU del riordino delle amministrazioni o uffici 9
Art. 12 Modalità di adozione delle decisioni 10
Art. 13 Clausola di salvaguardia 10
SEZIONE II REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ELEZIONE DELLA RSU 12
Art. 16 Modalità per indire le elezioni 12
Art. 17 Xxxxxxxx che possono presentare le liste elettorali 13
Art. 18 Procedura per la presentazione delle liste 14
Art. 19 Commissione elettorale 16
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 16
Art. 20 Compiti della Commissione elettorale 16
Art. 21 Modalità della votazione 17
Art. 22 Composizione della sezione elettorale 18
Art. 24 Attrezzatura della sezione elettorale 18
Art. 27 Riconoscimento degli elettori 19
Art. 28 Certificazione della votazione 20
Art. 29 Segretezza del voto 20
Art. 30 Quoziente necessario per la validità delle elezioni 20
Art. 31 Operazioni di scrutinio 20
Art. 32 Attribuzione dei seggi 21
Art. 33 Ricorsi alla Commissione elettorale 22
Art. 34 Comitato dei garanti 22
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 22
Art. 35 Trasmissione del verbale elettorale all’Aran 23
Art. 36 Adempimenti dell’ARAN 23
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4 32
TITOLO I
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente accordo, che in continuità con l’ACQ 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni dà attuazione all’art. 42 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale – è strutturato in due Sezioni: la prima diretta a regolare le modalità di costituzione e funzionamento dei predetti organismi; la seconda recante il regolamento elettorale.
2. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni del presente contratto per:
a) “amministrazioni” si intendono le amministrazioni, aziende ed enti ovvero i luoghi di lavoro ove possono essere costituite le rappresentanze sindacali unitarie;
b) "sedi o strutture periferiche" si intendono le sedi o strutture periferiche delle amministrazioni che siano state individuate dai contratti collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva integrativa;
c) “RSU” si intendono le rappresentanze sindacali unitarie del personale;
d) “associazioni sindacali rappresentative": si intendono le organizzazioni sindacali e le confederazioni ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell’art. 43 commi 1 e 2 del d.lgs. 165/2001;
e) “organizzazioni sindacali rappresentative”: si intendono le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell’art. 43, comma 1, del d.lgs. 165/2001;
f) “confederazioni rappresentative”: si intendono le confederazioni ammesse alla stipulazione dei contratti collettivi nazionali quadro ai sensi dell’art. 43, comma 4, del d.lgs. 165/2001;
g) “istituzioni scolastiche educative e di alta formazione” si intendono:
- le “istituzioni scolastiche ed educative” che sono: le scuole statali dell’infanzia, primarie, secondarie ed artistiche, istituzioni educative e scuole speciali, nonché ogni altro tipo di scuola statale;
- le “istituzioni di alta formazione”, che sono: le accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di danza, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati;
h) "CCNQ 4 dicembre 2017” si intende il CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali stipulato il 4 dicembre 2017 come modificato ed integrato dal CCNQ 19 novembre 2019;
i) “d.lgs. n. 165/2001” si intende il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
SEZIONE PRIMA
MODALITA’ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
Art. 2
Ambito ed iniziativa per la costituzione
1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito al presente accordo possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle Amministrazioni che occupino più di 15 dipendenti. Nel caso di amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche, i predetti organismi possono, altresì, essere promossi dalle stesse associazioni anche presso le sedi individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva integrativa.
0F1F2F2. Entro 30 giorni dalla stipulazione del presente accordo, le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative possono chiedere per iscritto all’ARAN di avviare trattative per regolamentare mediante appositi accordi eventuali integrazioni e modifiche sugli aspetti indicati nel comma 3 al fine di facilitare la costituzione delle RSU nei rispettivi comparti.
3. Gli aspetti eventualmente da integrare o modificare con gli accordi di comparto riguardano i seguenti punti:
a) la costituzione o particolari forme organizzative delle RSU che assicurino a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale, anche prevedendo la costituzione di un’unica rappresentanza per i dipendenti di diverse amministrazioni che occupino sino a 15 dipendenti o, in alternativa, introducendo, in deroga al comma 1, un diverso numero minimo di lavoratori per poter procedere alla elezione della RSU;
b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU;
c) le modalità applicative per garantire una adeguata presenza negli organismi della RSU alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo di comparto sia prevista una distinta disciplina, anche mediante l’istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell’organismo, di specifici collegi elettorali;
d) l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto della quantità dei rappresentanti nonché delle sedi ove eleggere le RSU, anche mediante l’istituzione di specifici collegi elettorali, tenuto conto anche delle problematiche connesse al d.lgs.9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod. ed int., in misura comunque compatibile con quanto stabilito dalla legge 300/1970.
Art. 3 Costituzione delle RSU
1. La RSU è uno organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori.
2. Alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.
3. Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie.
Art. 4
Numero dei componenti
1. La RSU dovrà essere così composta:
a) nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti: tre componenti;
b) nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: tre componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300;
c) nelle amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti, al numero di componenti previsto per le amministrazioni con 3.000 dipendenti (pari a 33) si sommano tre componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.
Art. 5 Compiti e funzioni
1. La RSU subentra alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l’esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti.
2. Fermo rimanendo quanto previsto dall’art. 42.▸, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, i CCNL di comparto possono disciplinare le modalità con le quali la RSU può esercitare in via esclusiva i diritti di informazione e partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall’art. .▸9 del d. lgs. n. 165/2001 o da altre disposizioni di legge o contratto collettivo.
3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalla RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto.
4. In favore della RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:
a) diritto ai permessi sindacali per l’espletamento del mandato di cui all’art. 10 del CCNQ 4 dicembre 2017;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. 15 del CCNQ 4 dicembre 2017
c) diritto ad indire l’assemblea dei lavoratori di cui all’art. 4 del CCNQ 4 dicembre 2017;
d) diritto di affissione di cui all’art. 5 del CCNQ 4 dicembre 2017, ivi inclusa, ove attivata, la bacheca elettronica;
e) diritto ai locali di cui all’art. 6 del CCNQ 4 dicembre 2017.
Art. 6 Elettorato attivo
1. Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio nell’amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione provvisoria. Il lavoratore potrà effettivamente esprimere il proprio voto solo laddove sia ancora in servizio nella stessa sede il primo giorno della votazione.
2. Il personale assunto - con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato con scadenza non anteriore al 31 dicembre - nel periodo intercorrente tra l’inizio delle procedure elettorali e il primo giorno della votazione ha diritto di voto nella sede ove presta servizio senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti della RSU, il cui numero rimane invariato.
3. Il personale delle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione che svolga l’attività su due o più istituzioni esercita l’elettorato attivo nella sede di titolarità o, se a tempo determinato, nella sede in cui presta il maggior numero di ore o, se con orario della stessa entità, in quella che gestisce il contratto.
4. Il diritto di voto si esercita in un’unica sede. È sempre compito delle commissioni elettorali controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse amministrazioni in cui i dipendenti possono operare.
Art. 7 Elettorato passivo
1. Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all’art. 18 (Procedura per la presentazione delle liste), siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio), sia a tempo pieno che parziale.
2. Per le amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 3, sono altresì eleggibili i dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto a termine, al fine di garantire la stabilità della RSU, abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi ed in ogni caso non si concluda prima del 31 dicembre dell’anno in cui si procede al rinnovo della RSU.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione oltre ai dipendenti di cui al comma 1, sono altresì eleggibili i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell’anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche. Il personale che svolga l’attività su due o più istituzioni esercita l’elettorato passivo nella sede di titolarità.
4. I dipendenti che si trovano in posizione di comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea presso altre amministrazioni (o presso un’altra sede o struttura periferica) esercitano l’elettorato passivo:
a) presso l’amministrazione/sede di assegnazione, a condizione che la durata del comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea sia almeno pari a quella prevista per godere del diritto all’elettorato passivo nel caso di rapporto di lavoro tempo determinato di cui ai commi 2 e 3. Al termine del periodo di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea il lavoratore rientra nell’amministrazione/sede di provenienza e decade dalla carica di componente RSU;
b) presso l’amministrazione/ sede di provenienza, laddove non sussistano i requisiti di cui alla lettera a). Qualora eletti, gli stessi devono rientrare nell’amministrazione/sede di provenienza, pena la decadenza da componente RSU.
5. Il personale in distacco o aspettativa sindacale a tempo pieno esercita l’elettorato passivo nell’amministrazione/sede di appartenenza.
6. Nelle amministrazioni di nuova istituzione, ove alla data dell’inizio delle procedure elettorali risulti in servizio solo o prevalentemente personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative dotazioni organiche, allo stesso è riconosciuto anche l’elettorato passivo nell’amministrazione ove presta servizio in comando purché abbia tale requisito nell’amministrazione di provenienza e quest’ultima rientri tra le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 rappresentate dall’Aran.
7. Non sono, in ogni caso, candidabili:
a) i presentatori di lista;
b) i membri della Commissione elettorale;
c) i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l’incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale.
Art. 8 Incompatibilità
1. La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste da disposizioni legislative e/o dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.
Art. 9
Xxxxxx e sostituzione nell’incarico
1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.
2. In caso di dimissioni o di decadenza di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista11▸.
3. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla RSU. Quest’ultima ne dà comunicazione al servizio di gestione del personale ed ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandola nell’intranet dell’amministrazione.
4. Il componente RSU decade in caso di incompatibilità di cui all’art. 8 (Incompatibilità), in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in caso di trasferimento, comando o altra forma di assegnazione temporanea presso altra amministrazione o ufficio della stessa amministrazione ricompreso in altra RSU. Il componente RSU decade, inoltre, nell’ipotesi di assenza continuativa dall’ufficio superiore a 6 mesi qualora tale assenza comporti che il numero di componenti effettivamente in servizio nella sede RSU che possono assumere le decisioni sia inferiore al 50% del numero previsto all’art. 4 (Numero dei componenti). In tali casi l’amministrazione informa la RSU la quale ne dà comunicazione ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandola nell’intranet dell’amministrazione.
5. La RSU decade qualora, esaurita la possibilità di sostituire i componenti dimissionari/decaduti attingendo tra i non eletti della stessa lista, il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del numero previsto all’art. 4 (Numero dei componenti), con il conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
612▸. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, la RSU comunica all’amministrazione ed ai lavoratori il nominativo del componente subentrante o, nell’ipotesi di cui al comma 5, la dichiarazione di decadenza dell’intera RSU.
7. Qualora entro quarantacinque giorni la RSU non abbia adempiuto agli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6, la decadenza automatica del singolo componente o dell’intera RSU può essere rilevata anche dall’amministrazione, la quale nel primo caso invita i componenti della RSU rimasti in carica a provvedere alla sostituzione, mentre nel secondo caso invita le organizzazioni sindacali aventi titolo ad indire nuove elezioni.
8. La RSU che decade nel corso del triennio dalla sua elezione deve essere rieletta entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure di cui all’art. 16 (Modalità per indire le elezioni) entro cinque giorni da quest’ultima.
9. Nelle more della rielezione e limitatamente al periodo di cui al comma 8, le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti della RSU non dimessisi o non decaduti ai sensi del comma 4, che possono anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
In relazione a quanto previsto al comma 4 dell’art. 9 (Xxxxxx e sostituzione nell’incarico), le parti precisano che la decadenza del componente è finalizzata ad evitare che la sua assenza prolungata comporti l’impossibilità, per la RSU stessa, di poter assumere decisioni. Per tale motivo, la stessa opera solo qualora i componenti effettivamente presenti siano meno del numero minimo necessario per il funzionamento della RSU.
Art. 10
Dimensionamento delle istituzioni scolastiche ed educative
1. Qualora a seguito di diverso dimensionamento delle istituzioni scolastiche o educative si verifichi l’accorpamento e/o lo scorporo totale o parziale delle stesse, anche dando vita alla creazione di nuove istituzioni scolastiche o educative, i rappresentanti della RSU restano in carica, con le modalità e nei limiti previsti dai successivi commi.
2. Per ogni istituzione scolastica o educativa, come individuata a seguito del dimensionamento di cui al comma 1, esiste un’unica RSU.
3. In via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato, la RSU delle istituzioni di cui al comma 1 sarà formata, anche in deroga all’art. 4 (Numero dei componenti), da tutti gli eletti delle scuole coinvolte nel dimensionamento, i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU esclusivamente nell’istituzione scolastica o educativa ove sono transitati. Resta fermo che ciascun componente può svolgere le funzioni di rappresentante RSU solo in un’unica istituzione scolastica o educativa.
4. Qualora, a seguito dell’applicazione del comma 3, presso l’istituzione scolastica o educativa il numero dei rappresentanti RSU sia inferiore a due la RSU decade e le organizzazioni sindacali rappresentative provvederanno ad indire nuove elezioni entro 5 giorni dalla data di decadenza della RSU.
5. Nelle more delle elezioni di cui al comma 4, e comunque per un massimo di 50 giorni, le relazioni sindacali, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica che possono anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi.
6. In caso di dimissioni di uno o più componenti, nelle istituzioni di cui al comma 1 non si dà luogo alla sostituzione di cui all’art. 9 (Xxxxxx e sostituzione nell’incarico). La RSU decade laddove restino in carica meno del 50% del numero previsto all’art. 4 (Numero dei componenti). In tal caso si procede a nuove elezioni con le modalità previste dai commi 4 e 5.
Art. 11
Effetti sulle RSU del riordino delle amministrazioni o uffici
1. In caso di riordino delle pubbliche amministrazioni che comporti l’accorpamento di amministrazioni o uffici delle stesse già sede di RSU, in via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato la RSU, anche in deroga all’art. 4 (Numero dei componenti), sarà formata da tutti i componenti trasferiti nella nuova amministrazione o ufficio, i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU esclusivamente nell’amministrazione o ufficio dove sono transitati.
2. In caso di scorporo di amministrazioni o uffici, i componenti della RSU restano in carica negli uffici scorporanti o scorporati ove sono assegnati a condizione che gli stessi abbiano i requisiti per essere sede RSU.
3. Per ogni nuova amministrazione o ufficio, individuato come sede RSU a seguito del riordino di cui ai commi 1 e 2, esiste un’unica RSU.
4. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei componenti della RSU risultante dai processi di riordino di cui ai commi 1 e 2, non si dà luogo alla sostituzione di cui all’art. 9 (Durata e sostituzione nell’incarico).
5. Qualora, anche a seguito di processi di riordino di cui ai commi 1 e 2, il numero dei rappresentanti RSU sia inferiore al 50% dei componenti previsti dall’art. 4 (Numero dei componenti) la RSU decade e le organizzazioni sindacali rappresentative provvedono ad indire nuove elezioni entro 5 giorni dalla decadenza.
6. Nelle more delle elezioni di cui al comma 5, e comunque per un massimo di 50 giorni, le relazioni sindacali, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica, che possono anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi.
Art. 12
Modalità di adozione delle decisioni
1. La RSU ha natura di soggetto sindacale unitario cui si applicano le regole generali proprie degli organismi unitari elettivi di natura collegiale.
2. Le decisioni relative all’attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti13▸.
3. Le modalità con le quali tale maggioranza si esprime possono essere definite dalla RSU stessa con proprio regolamento interno.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la RSU composta da più di 30 componenti deve dotarsi di un regolamento di funzionamento e nominare un Comitato di coordinamento, che sia portavoce, in seno alla delegazione trattante di parte sindacale, delle istanze e/o decisioni assunte dalla RSU.
5. Nella composizione del Comitato di coordinamento di cui al comma 4 occorre contemperare il principio di proporzionalità rispetto al numero totale di seggi ottenuti da ciascuna lista con quello di inclusività. A tal fine, deve essere garantita la presenza di tutte le liste che hanno ottenuto almeno un seggio. Il Comitato di coordinamento non può, di norma, essere composto da più di 15 componenti della RSU.
Art. 13 Clausola di salvaguardia
1. Le organizzazioni sindacali di cui all’art. 17, comma 1 (Soggetti che possono presentare le liste elettorali), si impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell’art. 19 della legge 300/1970.
2. Le organizzazioni sindacali di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) e b) (Soggetti che possono presentare le liste elettorali), possono comunque conservare o costituire terminali di tipo associativo nelle amministrazioni di cui all’art. 2, comma 1 (Ambito ed iniziativa per la costituzione), dandone
comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle organizzazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali.
3. Le organizzazioni sindacali rappresentative che non aderiscono al presente accordo conservano le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 165/2001, con tutte le loro prerogative.
4. Il disposto di cui al comma 3 trova applicazione a partire la tornata elettorale successiva alla firma del presente accordo.14▸
Art. 14 Norme particolari
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 42, comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001, a tutto il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all’estero è assicurata un’idonea rappresentanza nelle RSU. A tale fine, ai sensi dell’art. 42, comma 10, del medesimo decreto, vengono individuati due specifici collegi elettorali, l’uno destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui al d.lgs. n. 165/2001, l’altro destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge locale. Ferma restando l’unicità della RSU i seggi vengono ripartiti sulla base dei voti ottenuti garantendo almeno un seggio per ciascuno dei due collegi.
Art. 15 Norma finale
1. In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla materia del presente accordo, le parti si incontreranno per adeguarlo alle nuove disposizioni.
SEZIONE II
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ELEZIONE DELLA RSU
Art. 16
Modalità per indire le elezioni
1. Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU, le associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono l’iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo che, di norma, deve essere contestuale in tutti i comparti di contrattazione. Successivamente all’indizione l’Aran convoca le confederazioni sindacali rappresentative nei comparti di contrattazione per concordare in apposito Protocollo il calendario elettorale15▸.
2. Qualora in via eccezionale l’indizione di cui al comma 1 riguardi un singolo comparto, il Protocollo ivi previsto verrà concordato con le organizzazioni sindacali rappresentative in tale comparto.
3. Il calendario elettorale dovrà contenere:
a) il termine per la definizione, presso ciascuna amministrazione articolata in sedi o strutture periferiche – di un protocollo da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto di riferimento, contenente la mappatura delle sedi elettorali;
b) il termine per l’affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti dell’amministrazione del protocollo di cui alla lettera a);
c) il termine per l’invio all’ARAN ed alle confederazioni sindacali rappresentative (o alle organizzazioni sindacali rappresentative nell’ipotesi di cui al comma 2) del protocollo di cui alla lettera a);
d) la data dell’annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali che coincide con l’avvio - nei posti di lavoro - della procedura elettorale;
e) la data della messa a disposizione da parte delle amministrazioni dell’elenco generale alfabetico degli elettori – nonché degli eventuali indirizzi mail istituzionali direttamente afferenti il singolo elettore – da consegnare alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta;
f) la data di inizio della raccolta delle firme per la presentazione delle liste da parte delle organizzazioni sindacali;
g) il termine iniziale di costituzione della Commissione elettorale, che non può essere superiore a 10 giorni dall’annuncio di cui alla lettera d);
h) il termine finale per la presentazione delle liste;
i) il termine finale per la costituzione della Commissione elettorale;
j) la data di affissione da parte della Commissione elettorale delle liste elettorali contenenti i candidati nonché dell’indicazione dei luoghi ove si insedia la sezione elettorale e degli orari di apertura della stessa (votazione). Tale data non può essere inferiore ad 8 giorni antecedenti la data di inizio delle votazioni;
k) le date di votazione;
l) la data dello scrutinio;
m) le date di affissione dei risultati elettorali da parte della Commissione elettorale;
n) le date per l’invio telematico, da parte delle amministrazioni, del verbale finale all’Aran;
o) eventuali termini per adempimenti utili alla corretta acquisizione dei dati elettorali da parte dell’Aran.
4. Le associazioni sindacali di cui ai commi 1 e 2 danno comunicazione del calendario elettorale al personale interessato mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandolo nell’intranet dell’amministrazione, alla quale viene parimenti inviata comunicazione. Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.
5. Le elezioni dovranno avvenire contestualmente nelle date indicate nel calendario di cui ai commi 1 e 2, di norma in due giornate, salvo che particolari situazioni organizzative non richiedano il prolungamento delle operazioni di voto anche nella giornata successiva.
6. La RSU che decade nel corso del triennio è rieletta su iniziativa, anche disgiunta, delle organizzazioni sindacali rappresentative concordando il relativo calendario con l’amministrazione a livello locale. La RSU rieletta resta in carica sino alla rielezione generale delle RSU di cui ai commi 1 e 2..▸.
Art. 17
Soggetti che possono presentare le liste elettorali
1. Xxxxxxx presentare le liste elettorali:
a) organizzazioni sindacali rappresentative ..▸ aderenti alle Confederazioni che abbiano sottoscritto il presente accordo;
b) organizzazioni sindacali rappresentative diverse da quelle di cui alla lettera a) che aderiscano formalmente al presente accordo;
c) altre organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo che aderiscano formalmente al presente accordo.
2. L’adesione al presente accordo da parte delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 lett. b) e
c) che avvenga nel corso della tornata elettorale generale deve essere comunicata all’Aran che ne rilascia certificazione.
3. E’ condizione necessaria per la presentazione delle liste che le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 dichiarino formalmente all’Aran – che ne rilascia certificazione - di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni e di aderire ai relativi accordi.
4. In caso di elezioni suppletive le organizzazioni che non siano in possesso delle certificazioni rilasciate dall’Aran devono allegare alla lista la formale adesione al presente accordo e la dichiarazione di cui al comma 3.
5. Non possono presentare proprie liste:
a) le organizzazioni sindacali aggregate tra loro di fatto a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto. In tal caso la lista deve essere intestata al nuovo soggetto e non ad eventuali singole componenti dello stesso;
b) le organizzazioni sindacali che a seguito di mutamenti associativi hanno ceduto le proprie deleghe ad un nuovo soggetto e conseguentemente hanno cessato ogni attività sindacale nel comparto;
c) le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro;
d) i dipendenti attraverso proprie liste;
e) le associazioni che non abbiano finalità sindacale.
6. Al fine di semplificare e accelerare l’acquisizione dei dati elettorali, le organizzazioni sindacali che nel corso delle elezioni generali intendano presentare proprie liste devono richiedere il pre- inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le stesse devono depositare all’ARAN formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni. La dichiarazione dovrà essere corredata da copia autenticata dell’atto costitutivo, del vigente statuto e delle dichiarazioni previste ai commi precedenti ove necessarie e non ancora rese. Ove l’atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all’Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni.
7. Nel caso in cui sussistano dubbi sul possesso dei requisiti necessari per la presentazione della lista l’Aran valuta la possibilità di inserire con riserva la lista nella procedura di rilevazione. In tal caso le singole Commissioni elettorali interessate dovranno autonomamente decidere in merito all’ammissione della lista stessa.
8. L’Aran pubblica sul proprio sito internet, diviso per singolo comparto, l’elenco delle organizzazioni inserite nella procedura di rilevazione dei verbali elettorali.
Art. 18
Procedura per la presentazione delle liste
1. Le organizzazioni sindacali di cui all’art. 17 (Xxxxxxxx che possono presentare le liste elettorali) acquisiscono le candidature mediante l’utilizzo dell’apposito modello 1 (allegato 1) cui deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento del candidato.
2. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della Commissione elettorale.
3. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Xxx, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui all’art. 19 (Commissione elettorale), dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all’affissione delle stesse, invita con atto scritto il lavoratore interessato ad optare, entro un termine assegnato, per una delle liste, pena l’esclusione dalla competizione elettorale.
4. Non è necessario che il candidato sia iscritto o debba iscriversi all’organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.
5. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.
6. Il nominativo dei candidati viene riportato nella lista, la quale deve essere sottoscritta dai lavoratori dipendenti titolari di elettorato attivo nell’amministrazione/sede RSU. Il numero minimo di firme necessario per la validità della lista viene così determinato:
a) nelle amministrazioni/sedi RSU fino a 2.000 dipendenti: 2% del totale dei dipendenti;
b) nelle amministrazioni/sedi RSU con più di 2.000 dipendenti: 40 più l’1% del numero di dipendenti che eccedono i 2.000. In ogni caso, non è necessario acquisire più di 200 firme.
7. Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.
8. Il presentatore di lista che sia dipendente dell’amministrazione sede di elezione RSU può anche essere tra i firmatari della stessa laddove si riferisca alla propria sede di lavoro.
9. Ogni lista ha un solo presentatore che può essere un dirigente sindacale (aziendale, territoriale, nazionale) dell’organizzazione sindacale interessata ovvero un dipendente delegato per iscritto dalla stessa. La delega deve essere allegata alla lista.
10. Le liste devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 9 all’ufficio dell’amministrazione che, secondo il proprio ordinamento, gestisce le relazioni sindacali o, comunque, il personale. Inoltre, possono essere presentate direttamente alla Commissione elettorale se questa è già stata costituita.
11. La lista, corredata dai modelli 1 e relativi allegati di cui al comma 1, deve essere firmata dal presentatore e trasmessa utilizzando il modello 2 (allegato 2). La firma del presentatore della lista apposta sul modello 2 deve essere autenticata dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata o da un suo delegato o negli altri modi previsti dalla legge, salvo il caso di cui al comma 12. Il presentatore della lista garantisce sull’autenticità delle firme di cui al comma 6 apposte sulla stessa dai lavoratori.
12. In alternativa a quanto previsto al comma 11, la lista, corredata dai modelli 1 e relativi allegati di cui al comma 1, può essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC dell’amministrazione dedicato alle relazioni sindacali o, comunque, alla gestione del personale. Nel caso di amministrazione articolata su più sedi RSU, laddove la sede periferica non sia dotata di PEC, l’invio avviene dalla PEC del mittente alla PEO (posta elettronica ordinaria) della sede RSU dedicato alle relazioni sindacali o, comunque, alla gestione del personale.
13. Nelle ipotesi di cui al comma 12, il modello 2 e la lista dovranno essere sottoscritti, con firma digitale, dal presentatore di lista o dal legale rappresentante del sindacato che ne assicura l’autenticità nella forma e nei contenuti. I file ricevuti vengono inoltrati dall’amministrazione alla Commissione elettorale all’indirizzo di posta elettronica dalla stessa indicato.
14. L’orario di scadenza per la presentazione delle liste è coincidente con l’orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste o entro la mezzanotte nel caso sia trasmessa tramite posta elettronica certificata.
Art. 19 Commissione elettorale
1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole amministrazioni sede di votazione viene costituita una Commissione elettorale. A tal fine ogni organizzazione sindacale di cui all’art. 17, comma 1 (Xxxxxxxx che possono presentare le liste elettorali) presentatrice di lista può designare un lavoratore dipendente dell’amministrazione che all’atto dell’accettazione dichiarerà di non volersi candidare.
2. Le designazioni dei componenti sono effettuate, di norma, contestualmente alla presentazione della lista, all’ufficio dell’amministrazione a ciò preposto cui spetta il compito di comunicare ai soggetti designati l’avvenuta costituzione della Commissione elettorale nonché l’indicazione del locale ove la stessa opera. La costituzione avviene alla data di cui all’art. 16, comma 3 lett. g) (Modalità per indire le elezioni) o, se successiva, alla nomina del terzo componente della Commissione.
3. I componenti della Commissione elettorale sono comunque incrementati con quelli designati dalle organizzazioni sindacali che hanno presentato liste successivamente alla costituzione della Commissione stessa.
4. Nel caso in cui le designazioni pervenute all’amministrazione siano meno di tre, l’amministrazione tempestivamente invita tutte le organizzazioni sindacali presentatrici di lista a designare, entro 7 giorni dal termine della presentazione delle liste, un componente aggiuntivo.
5. A seguito della costituzione, l’amministrazione trasmette le liste e tutti gli atti alla Commissione elettorale.
6. I componenti della Commissione elettorale espletano i compiti loro attribuiti durante l’orario di servizio e, ove compatibile con la composizione della Commissione stessa, durante l’orario di lavoro. Il tempo necessario per l’espletamento delle operazioni elettorali è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti si danno atto che la Commissione elettorale di cui all’art. 19 è composta di minimo tre componenti. Tuttavia, laddove sia presentata un’unica lista o nell’ipotesi in cui, malgrado i tentativi di cui al comma 4, i componenti designati risultassero meno di tre, al fine di consentire in ogni caso l’esercizio del diritto di voto, la Commissione elettorale può comunque essere costituita con i componenti designati.
Art. 20
Compiti della Commissione elettorale
1. La Commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:
a) elezione del presidente;
b) acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell’elenco generale degli elettori (titolari di elettorato attivo) e dei lavoratori candidabili (titolari di elettorato passivo);
c) ricevimento delle ulteriori liste elettorali;
d) verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l’ammissibilità delle stesse;
e) esame, entro 48 ore dal ricevimento, dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
f) definizione delle sezioni elettorali e degli orari di apertura delle stesse;
g) distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
h) predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione;
i) nomina dei presidenti di sezione;
j) nomina degli scrutatori tenendo conto delle eventuali designazioni di cui all’art. 23 (Scrutatori);
k) organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
l) raccolta dei dati elettorali parziali delle singole sezioni e riepilogo dei risultati;
m) compilazione dei verbali;
n) comunicazione dei risultati ai lavoratori, all’amministrazione e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
o) esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
p) trasmissione dei verbali e degli atti all’amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione telematica all’ARAN.
2. Le liste elettorali dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicate nell’intranet dell’amministrazione, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
Art. 21 Modalità della votazione
1. Il luogo della votazione sarà stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con l’Amministrazione interessata, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto.
2. Qualora l’ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabilite più sezioni di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo, di norma la contestualità delle operazioni di voto.
3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicati nell’intranet dell’amministrazione almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
Art. 22
Composizione della sezione elettorale
1. La sezione è composta da almeno due scrutatori di cui all’art. 23 (Scrutatori) e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale al suo interno. Nel caso di più sezioni la Commissione elettorale può nominare il presidente della sezione scegliendo tra il personale titolare dell’elettorato attivo della singola sezione, il quale dovrà manifestare la propria volontà di accettare l’incarico.
Art. 23 Scrutatori
1. E’ facoltà dei presentatori di ciascuna lista designare uno scrutatore per ogni sezione elettorale, scelto fra i lavoratori titolari di elettorato attivo che non siano candidati.
2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata entro due giorni lavorativi precedenti l’inizio delle votazioni.
3. Laddove le designazioni pervenute non siano sufficienti, la Commissione elettorale nomina al suo interno ulteriori scrutatori affinché il numero degli stessi sia almeno pari a due.
4. In caso di pluralità di sezioni, qualora il numero delle designazioni degli scrutatori non sia sufficiente, la Commissione nomina, d’ufficio, gli ulteriori scrutatori scegliendo al suo interno o tra il personale titolare di elettorato attivo nella singola sezione che non sia candidato.
5. I presidenti di sezione e gli scrutatori, espletano i compiti loro attribuiti durante l’orario di servizio e, ove compatibile con la durata delle operazioni elettorali- comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura delle sezioni - durante l’orario di lavoro. Il tempo necessario per l’espletamento delle operazioni elettorali è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato.
Art. 24
Attrezzatura della sezione elettorale
1. A cura della Commissione elettorale ogni sezione elettorale sarà munita di una urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio.
2. La sezione deve, inoltre, poter predisporre dell’elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso di cui all’art. 20 (Compiti della Commissione elettorale), comma 1, lett. h).
Art. 25 Schede elettorali
1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
2. In caso di contemporaneità della presentazione, l’ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
3. Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti della sezione. La loro preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione dal Presidente o da un altro componente la sezione elettorale.
5. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
6. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
Art. 26 Preferenze
1. L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. In caso di amministrazioni con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista.
2. Il voto di preferenza sarà espresso dall’elettore scrivendo il nome e cognome del candidato preferito nell’apposito spazio sulla scheda. Per le amministrazioni fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati. Per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore, le liste dovranno essere affisse all’entrata della sezione. L’indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.
3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
Art. 27 Riconoscimento degli elettori
1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori della sezione; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
Art. 28 Certificazione della votazione
1. Nell’elenco di cui all’art. 24, comma 2 (Attrezzatura della sezione elettorale), a fianco del nome dell’elettore, sarà apposta la firma dell’elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.
Art. 29 Segretezza del voto
1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.
Art. 30
Quoziente necessario per la validità delle elezioni
1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori nonché le pubbliche amministrazioni favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto.
3. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, non si procede alle operazioni di scrutinio e le sole elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Non è ammessa la presentazione di nuove liste.
4. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l’intera procedura dovrà essere riattivata ex novo e conclusa entro i successivi 90 giorni.
Art. 31 Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutte le sezioni, nel giorno stabilito per tutte le amministrazioni dal protocollo di cui all’art. 16, comma 1, (Modalità per indire le elezioni).
2. Al termine delle operazioni di scrutinio, i risultati elettorali dovranno essere riportati a cura della Commissione elettorale sul “verbale finale” redatto in conformità del fac - simile di cui all’art. 36 del presente accordo (Adempimenti dell’Aran) – modello 3 (allegato 3) – e sottoscritto dalla Commissione elettorale.
3. Nel caso di pluralità di sezioni, il presidente della sezione redige il verbale dello scrutinio redatto in conformità al modello 4 (allegato 4) sottoscritto dallo stesso presidente di sezione e controfirmato da almeno due scrutatori per ciascuna sezione - nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni. Il verbale viene trasmesso (unitamente al residuo materiale della votazione) alla
Commissione elettorale che procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale finale (modello 3) sottoscritto dalla Commissione elettorale.
4. Il “verbale finale” (modello 3), che deve essere affisso in luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o pubblicato nell’intranet dell’amministrazione per almeno 5 giorni.
5. Trascorsi cinque giorni dalla affissione del “verbale finale” senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l’assegnazione dei seggi e la Commissione ne dà atto nel “verbale delle operazioni elettorali”.
6. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dalle sezioni; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e l’Amministrazione, in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi o, in caso di contenziosi pendenti, fino alla conclusione degli stessi.
7. Successivamente il plico di cui al comma 6 sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della amministrazione. I verbali saranno conservati dalla RSU e dalla amministrazione.
Art. 32 Attribuzione dei seggi
1. Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
2. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei voti validi per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti..8▸
3. In caso di parità di resti il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, il seggio viene attribuito al componente del genere meno rappresentato in seno alla RSU. A parità di genere al componente anagraficamente più giovane.
4. Nell’ambito delle liste, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l’ordine all’interno della lista.
5. Nel caso in cui non sia possibile l’attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.
6. Qualora il numero dei seggi complessivamente attribuiti sia inferiore al numero minimo dei componenti della RSU di cui all’art. 9, comma 5, (Xxxxxx e sostituzione), fermo restando l’invio dei risultati elettorali all’Aran, le elezioni dovranno essere ripetute attivando ex novo l’intera procedura che dovrà concludersi entro 90 giorni.
Art. 33
Ricorsi alla Commissione elettorale
1. Qualora nel corso dei 5 giorni di affissione del “verbale finale” vengano presentati ricorsi, la Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel “verbale delle operazioni elettorali” la conclusione alla quale è pervenuta ed eventualmente modificando il “verbale finale” che viene nuovamente affisso in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicato nell’intranet dell’amministrazione.
2. Copia del “verbale finale”, del “verbale delle operazioni elettorali” e, in caso di più sezioni, dei “verbali di sezione” dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle organizzazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente nonché all’amministrazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. p) (Compiti della Commissione elettorale).
Art. 34 Comitato dei garanti
1. Contro le decisioni della Commissione elettorale, in alternativa al ricorso all’autorità giudiziaria, è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti.
2. Tale Comitato, costituito a livello provinciale, è presieduto dal Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro o da un suo delegato che, ove necessario, possono avvalersi della consulenza di un funzionario dell’amministrazione interessata, ed è composto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista direttamente coinvolte nel ricorso in quanto le stesse si contendono uno o più seggi.
3. Laddove il ricorso abbia ad oggetto altre decisioni della Commissione elettorale il Comitato, costituito a livello provinciale, è presieduto dal Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro o da un suo delegato che, ove necessario, possono avvalersi della consulenza di un funzionario dell’amministrazione interessata, ed è composto da un componente designato dall’organizzazione sindacale ricorrente e dal Presidente della Commissione elettorale. Laddove il Presidente della Commissione elettorale sia espressione dell’organizzazione sindacale ricorrente, lo stesso sarà sostituito da un altro membro della Commissione stessa.
4. Il Comitato si insedia presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Esso si pronuncia entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento del ricorso.
5. Il pronunciamento del Comitato dei garanti è vincolante per la Commissione elettorale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti precisano che le decisioni di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 34 sono quelle assunte dalla Commissione elettorale in relazione ai ricorsi dalla stessa ricevuti.
Art. 35
Trasmissione del verbale elettorale all’Aran
1. Copia del “verbale finale” (modello 3 – allegato 3) sarà trasmesso a cura della Commissione elettorale all’amministrazione per l’inoltro - ai fini della rilevazione dei dati elettorali necessari all’accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. n. 165/2001 - all'ARAN.
2. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all’ARAN il “verbale finale” (modello 3 – allegato 3) entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso. La trasmissione avviene per via telematica con le modalità indicate dall’Agenzia.
Art. 36 Adempimenti dell’ARAN
1. In occasione delle elezioni generali di tutti (o di alcuni) comparti di contrattazione, l’ARAN fornirà alle pubbliche amministrazioni idonee istruzioni sugli aspetti organizzativi di competenza di queste (locali, materiale, sicurezza dei locali dove si sono svolte le elezioni etc.) al fine di rendere possibile il regolare svolgimento delle elezioni.
2. Per consentire una corretta rilevazione dei dati elettorali necessari all’ARAN per l’accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali a livello nazionale, nonché per ottenere una omogenea documentazione, sono allegati al presente accordo i fac-simile del “verbale finale” (modello 3) e del “verbale delle singole sezioni” (modello 4) nei quali vengono riassunti i dati relativi alle votazioni.
TITOLO II
Art. 37 Disapplicazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente CCNQ, sono abrogati:
a) ACQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, sottoscritto il 7 agosto 1998;
b) Accordo d’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 3 – parte seconda dell’ACQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale stipulato il 7 agosto 1998, sottoscritto il 13 febbraio 2001;
c) Contratto d’interpretazione autentica dell’art. 8 della parte prima dell’ACQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, sottoscritto il 6 aprile 2004;
d) Contratto d’interpretazione autentica dell’art. 7, comma 2 della parte prima dell’ACQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, sottoscritto l’11 giugno 2007;
e) ACQ d’integrazione dell’art. 3 della parte seconda dell’ACQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, sottoscritto il 24 settembre 2007;
f) Contratto d’interpretazione autentica dell’art. 1 dell’ACQ del 24 settembre 2007, sottoscritto il 27 marzo 2012;
g) Accordo su integrazione e modificazioni dell’ACQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale – comparto scuola, sottoscritto il 13 marzo 2013;
h) CCNQ per le modifiche all’ACQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998, sottoscritto il 9 febbraio 2015.
2. Laddove vengano attivate le procedure di cui all’art. 2 (Ambito ed iniziativa per la costituzione delle RSU), fino alla definizione dei relativi CCNL restano in vigore gli accordi integrativi stipulati ai sensi dell’art. 2, Parte I, ACQ 7 agosto 1998, ovvero:
a) Sanità - Accordo del 16 ottobre 1998;
b) Regioni ed autonomie locali - l’Accordo del 22 ottobre 1998;
c) Enti pubblici non economici – Accordo del 3 novembre 1998;
d) Ministeri, Agenzie fiscali, PCM – Accordo 3 novembre 1998.
ALLEGATI
LOGO O.S.
ALLEGATO N. 1
MODELLO 1
FAC SIMILE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Oggetto: candidatura nella lista(1) per la RSU Amministrazione/collegio (2)
Il/la sottoscritto/a nato/a a
il residente a dipendente del (3)
in servizio presso (4)
dichiaro/a di volermi candidare nella lista della(1) per la elezione della RSU (2)
Luogo , lì
Firma
Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità del candidato
(1) Indicare l’esatta denominazione della lista
(2) indicare l’esatta denominazione dell’Amministrazione/collegio sede di elezione della RSU
(3) Indicare la denominazione dell’amministrazione di appartenenza
(4) Indicare l’esatta denominazione dell’ufficio e/o sede dove si presta servizio
LOGO O.S.
MODELLO 2
FAC SIMILE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA
All’Amministrazione/Collegio elettorale
Alla Commissione elettorale dell’Amministrazione/Collegio elettorale
Oggetto: Presentazione della lista dei candidati della all’elezione della RSU presso l’amministrazione/collegio elettorale
Il/la sottoscritto/a nato a il in qualità di (indicare se Dirigente sindacale aziendale, territoriale o nazionale o dipendente delegato dalla O.S.)
Presenta la lista denominata e composta da x. xxxxxxxxx e da n. sottoscrittori titolari di elettorato attivo.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, che i candidati di cui all’allegata lista, non sono componenti della Commissione Elettorale e che le firme degli stessi, autentiche ed apposte in sua presenza, nonché correlate dai rispettivi documenti di riconoscimento in corso di validità, costituiscono espressa accettazione della candidatura.
Dichiara, inoltre, di non essere candidato in nessuna lista.
Si acclude il simbolo che dovrà essere riportato sulle schede elettorali.
Si designa, come componente della Commissione elettorale, il/la sig./sig.ra
Si riserva di designare il componente della Commissione elettorale entro il termine di presentazione delle liste
Data
Il Presentatore della lista
Xxxxxx per l’autenticazione della firma nell’ipotesi di cui all’art 18 comma 11 dell’ACNQ ………
AUTENTICA FIRMA DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE
Io sottoscritto/a in qualità di attesto
che il Sig/ra (presentatore/trice della lista) nato/a a il
identificato/a con documento (indicare tipo ad es. carta d’identità o equipollente) n.
rilasciato da il ha apposto la firma in mia presenza.
Luogo e Data
Firma
Allegati:
1) Candidature e documenti di riconoscimento dei candidati
2) Lista degli elettori sottoscrittori della lista
3) Delega della organizzazione sindacale (nell’ipotesi in cui il presentatore di lista sia un dipendente non dirigente sindacale)
4) Xxxxxxx che dovrà essere riportato sulle schede elettorali.
ALLEGATO N. 3
MODELLO 3 VERBALE FINALE DELLE ELEZIONI DELLA RSU AMMINISTRAZIONE/COLLEGIO INDIRIZZO | ||||||||||||
COMUNE COMPARTO DATA ELEZIONI | PROVINCIA REGIONE | |||||||||||
PARTE PRIMA | ||||||||||||
SEZIONE …………….. | SEZIONE …………….. | SEZIONE …………….. | SEZIONE …………….. | TOTALE * | TOTALE GENERALE* (M+F) | % Validità Elezioni* (Quorum) | ||||||
MASCHI | FEMMINE | MASCHI | FEMMINE | MASCHI | FEMMINE | MASCHI | FEMMINE | MASCHI | FEMMINE | |||
AVENTI DIRITTO AL VOTO VOTANTI SCHEDE VALIDE SCHEDE NULLE SCHEDE BIANCHE SCHEDE SCRUTINATE | ||||||||||||
SEGGI DA RIPARTIRE |
| |||||||||||
PARTE SECONDA | ||||||||||||
NOME LISTA 1 NOME LISTA 2 | NOME LISTA 3 NOME LISTA 4 | NOME LISTA 5 | NOME LISTA 6 | |||||||||
………………. ………………. | ………………. ………………. | ………………. | ………………. | |||||||||
VOTI OTTENUTI SEGGI ATTRIBUITI | ||||||||||||
FIRMA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE FIRME DEGLI ALTRI MEMBRI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE N.B.: nel caso in cui il collegio elettorale coincide con l'unica sezione di votazione non compilare le voci "Sezione" ma solo le voci "Totale" e "Totale Generale (M+F)" e "% Validità Elezioni Quorum" contrassegnate con * |
SEZIONE …………….. | TOTALE GENERALE (M+F) | |
MASCHI | FEMMINE | |
ALLEGATO N. 4
MODELLO 4 VERBALE DELLE ELEZIONI RSU DELLA SEZIONE ELETTORALE ………………………………………..……. DEL COLLEGIO …………………………………………………………………….……... AMMINISTRAZIONE/COLLEGIO NOME SEZIONE ELETTORALE INDIRIZZO | ||||||
COMUNE DATA ELEZIONI AVENTI DIRITTO AL VOTO VOTANTI SCHEDE VALIDE SCHEDE NULLE SCHEDE BIANCHE SCHEDE SCRUTINATE VOTI OTTENUTI | PROVINCIA REGIONE | |||||
NOME LISTA 1 ………………. | NOME LISTA 2 ………………. | NOME LISTA 3 ………………. | NOME LISTA 4 ………………. | NOME LISTA 5 ………………. | NOME LISTA 6 ………………. | |
FIRMA DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE FIRME DEGLI SCRUTATORI |
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Considerato che la sottoscrizione del presente Accordo interviene successivamente alla data di annuncio della procedura elettorale relativa alla tornata generale Xxxxxx 2022, le parti si danno atto che il regolamento elettorale nello stesso contenuto avrà effetto a partire dai successivi rinnovi delle RSU. Si applicano, pertanto, le procedure previgenti anche nell’ipotesi di cui all’art. 2, parte II, ACQ 7/8/1998.