CONTRATTO DI APPALTO N° 61/2019 - SP CIG: 7959800ABF
XXXXXXXXX XX XXXXXXX Xx 00/0000 - XX CIG: 7959800ABF
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Novellara, lì --/--/2019 Fra i sottoscritti signori:
- XXXXXXX XXXXX, nato il 21/06/1982 a Correggio (RE) e ivi residente in xxx Xxxxxx 00/X (X.X. XXXXXX00X00X000X), il quale interviene nel presente atto nella sua esclusiva qualità di Direttore Generale e Procuratore Speciale di S.A.BA.R. S.p.A. (P.I. 01589850351), con sede in Xxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxx, x. 00 - Xxxxxxxxxxx -
x
- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nato il xx/xx/xxxx a xxxxxxxxx (xx), residente in xxxxxx
(xx) xxx xxxxxxxx xx (X.X. xxxxxxxxxxx), il quale interviene nel presente atto nella sua esclusiva qualità di xxxxxxxxxxxx della Società xxxxxxxxxxxxxx (X.X. xxxxxxxxxxx e P.I. xxxxxxxxx), con sede legale in Comune di xxxxxxxxxxxxxxx (xx), Xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx -
XXXXXXXX
- che, con xxxxx xxx xxxxxxxx del xx/xx/xxxx si approvava l’indizione di una gara di appalto per la “Fornitura di un Trituratore semovente monorotore per la triturazione rifiuti compreso plastiche provenienti da attività agricole”, a mezzo di procedura aperta ex art. 60
D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per un importo a base di gara pari Euro 670.220,00 (IVA di legge esclusa) così suddiviso e con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex. art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- che sono state effettuate le verifiche dei requisiti del Fornitore D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- che, con Determina Dirigenziale del xx/xx/xxxx, si approvava l’aggiudicazione della suddetta fornitura, costituita da un Trituratore semovente monorotore xxxxxxx modello xxxxxx, alla Società xxxxxxxxxxxxx con sede in xxxxxxxxxxx (xx), xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, per un importo di Euro xxxxxxxxxxx (IVA di legge esclusa) al netto del ribasso offerto del xxx% (Euro xxxxxxxx,xx) sull’ importo di gara ribassabile di Euro 670.220,00.
- che con nota prot. n. xx/MP del xx/xx/xxxx è stata comunicata al Fornitore l’efficacia dell’aggiudicazione;
- che sussistono le condizioni per la stipula del contratto d’appalto, essendo stata acquisita la documentazione necessaria;
Tutto ciò premesso e ritenuto
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
S.A.BA.R. S.p.A. (Committente), come sopra rappresentata, affida alla Società xxxxxxxxxxxx (Fornitore) che, come sopra rappresentata, accetta, l’affidamento della fornitura costituita da un Trituratore semovente monorotore xxxxxxx modello xxxxxx, nel rispetto dei seguenti
PATTI E CONDIZIONI
Art. 1 – Conferma delle premesse
Le premesse sono confermate come parte costitutiva ed integrante del presente atto.
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Art. 2 – Oggetto del contratto
La Committente concede al Fornitore, che accetta senza riserva alcuna, l’aggiudicazione della fornitura di un Trituratore semovente monorotore xxxxxxx modello xxxxxx. Il Fornitore si
impegna alla regolare esecuzione della fornitura alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito “Codice dei contratti”). Il contratto è stipulato “a corpo”.
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Art. 3 – Importo contrattuale
L’importo contrattuale con cui il Fornitore si impegna alla fornitura, nel pieno e puntuale rispetto delle condizioni risultanti dal presente atto e dagli atti di gara da esso richiamati, ammonta a quanto segue:
Euro xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx/xx) al netto dell’IVA nella aliquota di legge.
Tale importo si intende fisso ed invariabile fino alla completa consegna chiavi in mano ed al collaudo della fornitura.
Tale importo dovrà intendersi comprensivo del collaudo, immatricolazione, iscrizione al PRA, della formazione e di ogni costo, onere e rischio per il trasporto nel luogo di destinazione.
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Art. 4 – Condizioni generali del contratto
L'aggiudicazione della fornitura è concessa ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui al Capitolato Speciale che il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intende integralmente riportato e trascritto con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
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Art. 5 – Termini e modalità di consegna della fornitura
Il Caricatore oggetto del presente appalto dovrà essere consegnato, collaudato, chiavi in mano, al netto di ogni spesa, nuovo di fabbrica, perfettamente funzionante e completa in ogni parte, presso la sede della Committente entro e non oltre 90 giorni naturali e consecutivi dalla stipula della conferma d’ordine e/o contratto di appalto.
Il Fornitore dovrà dare preavviso di almeno 4 (quattro) giorni della disponibilità alla consegna della fornitura.
Le spese di trasporto e consegna della fornitura saranno a totale carico del Fornitore.
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Art. 6 – Penale per i ritardi
1. Qualora il termine di consegna di cui al precedente art. 5) non venga rispettato, il Fornitore è tenuto a mettere a disposizione un Trituratore semovente monorotore simile a quello oggetto della fornitura.
2. In caso di mancata consegna del Trituratore di cui all’oggetto, in assenza di Trituratore semovente monorotore sostitutivo, la Committente si riserva il diritto di applicare in capo al Fornitore le seguenti penalità:
✓ Per ogni giorno solare di ritardo e fino al 15° giorno compreso, Euro 1.000,00
(mille/00);
✓ Oltre il 15° giorno di ritardo nella consegna la Committente si riserva la facoltà di continuare con il calcolo della penalità, ovvero di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., in danno del Fornitore, di incamerare la cauzione nonché l’esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti e/o recupero dei danni subiti anche in ordine all’affidamento a terzi della fornitura. Si precisa, tuttavia, che la consegna oltre la data del 31/12/2019 comporterà l’applicazione di una penalità equivalente alla perdita del beneficio (a favore della Committente) dell’iperammortamento (Legge
n. 105 del 30/12/2018 ss.mm.ii.). Detta penale verrà detratta dall’importo della cauzione definitiva (se sufficiente), ovvero dall’importo della fornitura.
L’eventuale consegna della fornitura sprovvista di documentazione tecnica/manualistica d’uso per l’utilizzazione non sarà considerata come avvenuta; il decorso del tempo fino alla loro consegna verrà computato, a tutti gli effetti, come ritardata consegna della fornitura (con le conseguenze sopra menzionate).
Sono considerate cause di forza maggiore, le quali in ogni caso dovranno essere sempre e comunque comunicate per iscritto alla Committente, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici, sismici e simili tali da rendere inutilizzabili gli impianti di produzione.
Le spese ed il disbrigo delle pratiche relative al collaudo della fornitura sono a totale carico del Fornitore della medesima.
Le spese di trasporto della fornitura sono a totale carico del Fornitore.
2. Il pagamento delle penali contestate avverrà tramite incameramento e/o escussione, per l’importo corrispondente, della cauzione prestata.
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Art. 7 - Oneri a carico del Fornitore
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale.
2. In ogni caso, si intendono comprese nell’affidamento della fornitura in oggetto e, perciò, a carico del Fornitore, le spese per il trasporto, il collaudo della fornitura, nonché le spese per la formazione di cui all’art. 5 del Capitolato Speciale.
3. In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà, a proprie spese, rimuovere tutte le deficienze accertate e documentate al fine di ottenere il rilascio del Certificato di Xxxxxxxx e di Accettazione.
4. Il Fornitore dovrà adeguarsi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di conti correnti dedicati secondo quanto prescritto dalla L. 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; inoltre, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, dovrà procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
5. Il Fornitore, relativamente all’applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, dovrà riportare il codice CIG della gara su tutta la documentazione riguardante l’affidamento in oggetto, nonché nella relativa fattura; in caso di mancata presenza del sopra menzionato codice, la Committente non provvederà alla liquidazione del corrispettivo. Si rammenta, inoltre, che, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della L. 136/2010, il Fornitore ha l’onere di indicare il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al pagamento della prescritta fornitura;
6. Il Fornitore dovrà inserire obbligatoriamente in tutti i subcontratti una clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente, così come previsto all’art. 4 comma 4 del “Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” sottoscritto dalla Prefettura di Reggio Xxxxxx e
S.A.BA.R.; la clausola risolutiva dovrà essere espressamente accettata dall’impresa contraente;
7. Il Fornitore dovrà attenersi a quanto esplicitamente previsto dall’autorizzazione ai sensi del
D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla normativa vigente in tema di responsabilità ambientale;
8. Sono altresì a carico del Fornitore le responsabilità ed oneri aggiuntivi a quelli qui previsti riportati nel Capitolato Speciale
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Art. 8 – Collaudo ed accettazione
La data in cui la consegna della fornitura viene effettuata o completata deve risultare da una dichiarazione di presa in consegna, debitamente firmata dal Responsabile del Procedimento. Il Trituratore Semovente Monorotore per rifiuti vari, che compone la fornitura di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto, sarà sottoposto ad un collaudo in accettazione a mezzo di personale tecnico di fiducia e/o dipendente al fine di accertare la corrispondenza delle caratteristiche richieste dalla Committente nel presente Capitolato Speciale e, di seguito, proposte dal Fornitore, nonché la funzionalità della predetta fornitura.
Ci sarà, pertanto, un Collaudo in accettazione e, a seguire, un Collaudo definitivo.
Il “collaudo in accettazione” è considerato positivo quando, unitamente alla consegna della fornitura, si verificano le seguenti condizioni:
- il Trituratore Semovente Monorotore è munito di tutta la documentazione tecnica e della manualistica d’uso prevista;
- il Trituratore Semovente Monorotore è completo in ogni sua parte;
- il Trituratore Semovente Monorotore è funzionante in ogni sua parte.
Resta inteso che la verifica di accettazione in sede di consegna, non impegna in alcun modo la Committente e, per contro, non solleva il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza della fornitura consegnata ai requisiti tecnici prescritti nel presente Capitolato Tecnico e del funzionamento della fornitura medesima.
Resta convenuto che, successivamente al “collaudo in accettazione” decorrerà un congruo periodo di esercizio, corrispondente a 2 mesi dalla consegna decorrenti dal termine dell’installazione della fornitura, per verificare il regolare funzionamento della fornitura al termine del quale verrà predisposto il “collaudo definitivo”. Per le operazioni di collaudo definitivo il Fornitore dovrà farsi rappresentare da propri incaricati. L’assenza di suoi rappresentanti è considerata come acquiescenza alle costatazioni ed ai risultati cui giunge il collaudatore, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati al Fornitore, tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata.
Detto periodo si protrarrà per un periodo corrispondente ad 1 mese nel caso si verificassero vizi e/o difetti per l’eliminazione dei quali siano necessari oltre 10 giorni.
Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale. Il collaudo verrà effettuato contestualmente alla consegna della fornitura; il collaudatore, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, potrà:
- Accettare la fornitura;
- Rifiutare la fornitura;
- Dichiarare rivedibile, in tutto o in parte, la fornitura.
Il regolare collaudo della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera, comunque, il Fornitore per eventuali vizi, difetti ed imperfezioni occulti e non emersi al momento del collaudo, ma di seguito accertati.
In tale caso, il Fornitore è invitato dalla Committente ad assistere, a mezzo di propri rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.
Sono rifiutate le forniture parziali e/o non rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste in sede di gara.
Salvo differente indicazione contrattuale, il Fornitore ha l’obbligo di ritirare e di sostituire, a proprie spese e cure, la fornitura in caso di esito negativo del collaudo, entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale da cui risulti l’intervenuto rifiuto.
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Art. 9 – Garanzie e assistenza tecnica
1. La fornitura nel suo complesso del Trituratore Semovente Monorotore dovrà godere di un periodo di garanzia totale minima pari a 12 mesi decorrente dalla data di consegna della fornitura. Per l’intero periodo di copertura della garanzia, il Fornitore dovrà garantire adeguata assistenza.
2. Il Fornitore dovrà produrre dettagliato Piano di manutenzione programmata. Detta assistenza è da intendersi senza onere aggiuntivo per la Committente e con impegno del Fornitore a garantire l’assistenza, per il periodo della garanzia (12 mesi), secondo le modalità indicate nell’offerta in caso di aggiudicazione, con indicate tutte le attività necessarie per il corretto mantenimento dello stato di efficienza del mezzo nell’arco del tempo.
3. In caso di fermi macchina riconducibili a situazioni rientranti della copertura della garanzia, il Fornitore dovrà garantire l’intervento entro le 24 ore dalla chiamata della Committente. Qualora detto termine non fosse rispettato, la Committente di riserva la facoltà di applicare una penale pari ad € 100 per ogni giorno lavorativo di ritardo eccedente le 24 ore richieste per l’intervento.
4. Per tale motivo, la Committente tratterrà la cauzione definitiva (di cui all’art. 10 del presente Capitolato Speciale d’Appalto) per tutto il tempo di copertura della garanzia (12 mesi). Qualora la Committente provvedesse all’escussione della cauzione definitiva, per le ragioni sopra esposte, il Fornitore dovrà provvedere all’immediata integrazione dell’importo della predetta cauzione.
5. Gli interventi di manutenzione e di riparazione dovranno essere effettuati dal produttore e/o da officine specializzate.
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Art. 10 – Pagamenti
1. Il corrispettivo dovuto al Fornitore sarà liquidato, ai sensi della normativa vigente, entro
60 (sessanta) giorni data fattura fine mese, previo esito positivo del Collaudo della fornitura risultante da apposito Verbale di collaudo definitivo ed accertamento positivo della regolarità contributiva mediante acquisizione del certificato D.U.R.C.
2. Il contratto rientra nel campo di applicazione della L. 136/2010 e s.m.i.; pertanto il Fornitore, con la sottoscrizione del contratto, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della sopra menzionata legge, pena la risoluzione del
contratto. Si precisa che dovrà essere riportato il codice CIG su tutte le transazioni finanziarie inerenti la fornitura.
3. La Committente verserà il corrispettivo sul conto corrente dedicato intestato al Fornitore e dallo stesso indicato nella dichiarazione ex art. 3 L. 136/2010 del xx/xx/xxxx e acquisita agli atti della Committente in data xx/xx/xxxx.
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Art. 11 - Risoluzione del contratto
La Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida e/o costituzione in mora, nei seguenti casi:
a) Ipotesi di cui all’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto
b) Esito negativo del collaudo di cui all’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto
c) Mancata corrispondenza del prodotto offerto rispetto alle caratteristiche tecniche di cui all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto
d) Accertata insolvenza degli obblighi previdenziali, assistenziali, assicurativi nonché a tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L.
e) Accertato subappalto da parte del Fornitore
f) Esistenza di misure interdittive, a carico del Fornitore, emesse dall’autorità prefettizia, ovvero qualora il Prefetto fornisca informazioni antimafia ex art. 1 septies
D.L. 629/82 s.m.i.
g) Esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell’art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 s.m.i.
h) Successivamente alla stipula del contratto, le comunicazioni e informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.; in tal caso, sarà applicata a carico del Fornitore, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggiore danno.
Nelle predette ipotesi, la Committente darà comunicazione al Fornitore dell’intervenuta risoluzione del contratto a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge; la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di risarcimento danni. La Committente potrà appaltare la fornitura di cui al presente appalto, in danno e a spese del Fornitore inadempiente, ivi compreso l’addebito del maggior costo eventualmente emergente.
In ogni caso, l’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo non pregiudica l’ulteriore diritto della Committente a richiedere, anche in via giudiziale, il risarcimento dei maggiori danni che, dall’inadempienza del Fornitore, le derivassero per qualsiasi motivo.
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Art. 12 - Controversie
Per le controversie che insorgessero tra la Committente ed il Fornitore, nonché per le riserve che quest’ultimo intendesse proporre, si osserveranno le norme in proposito contenute negli art. 208 del Codice dei contratti. Qualora non venisse raggiunto un accordo bonario tra le Parti, viene esclusa la competenza arbitrale e la definizione delle controversie è demandata esclusivamente al TAR di Parma ovvero al Giudice Ordinario del Tribunale di Reggio Xxxxxx a
seconda del momento oggettivo in cui insorge la controversia e/o a seconda dell’oggetto della controversia.
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Art. 13 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratore.
2. Il Fornitore è altresì obbligato al rispetto di tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa di cui al Codice dei Contratti.
3. Per ogni inadempimento, rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Committente effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del Fornitore per l'esecuzione della fornitura e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. Il Fornitore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguita la fornitura.
5. Ai sensi dell’art. 13) del Capitolato Generale d’Appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora il Fornitore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Committente può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore in esecuzione del contratto.
6. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, lett. b), D. Lgs. 09/04/2008, n. 81 e dall’all. XVII, punto 1, lettera i), allo stesso D. Lgs., nonché dall’art. 16 bis, comma 10 della L. 28/01/2009 n. 2, la Committente ha acquisito l’apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva.
7. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al “Protocollo d’intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l’evasione contributiva negli appalti di opere e lavori pubblici” sottoscritto in data 23/10/2006 tra le Parti interessate della Provincia di Reggio Emilia, tra l’altro consultabile al sito xxxx://xxx.xxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
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Art. 14 – Prevenzione dei rischi, sicurezza e igiene del lavoro
1. Il Fornitore dovrà rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
2. Il Fornitore dovrà impartire i corsi di formazione necessari per il corretto utilizzo della fornitura oggetto del presente contratto d’appalto di cui all’art. 37 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. I predetti corsi di formazione avranno luogo presso la sede della Committente e saranno tenuti nei termini concordati da idoneo personale specializzato con rilascio dell’attestato di partecipazione per n. 3 o più addetti. Detti corsi di formazione saranno tenuti a totale spese del Fornitore.
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Art. 15- Adempimenti in materia antimafia e in materia penale
1. Il Fornitore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 D. Lgs. 08/06/2001 n. 231.
2. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza delle norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 12/02/2014 tra la Prefettura di Reggio Xxxxxx e la Committente, consultabile su xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
3. Il Fornitore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
4. Il Fornitore si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della sopra menzionata denuncia e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
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Art. 16 – Clausole di Prevenzione delle interferenze illecite
a) Xxxxxxxx 0: il Fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.
b) Clausola 2: La Committente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., ogni qualvolta, nei confronti dell’imprenditore e/o dei componenti la compagine sociale ovvero dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare ovvero sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-ter c.p.
Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Committente è subordinata alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Committente della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Committente ed il Fornitore, alle condizioni di cui all’art. 32 del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito nella L. 11/08/2014 n. 114.
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Art. 17 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
Il Fornitore ha prestato garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva ex art. 103 D Lgs. 50/2016 s.m.i., per l’ammontare di Euro xxxxxxx,xx (Euro xxxxxxxxxx/xx), mediante polizza n° xxxxxx prestata da xxxxxxxxxxxxxxx, con sede Legale xxxxxxxx, xxxxx xxxxx (xx) in data xx/xx/xxxx e con scadenza il giorno di emissione del Certificato di Regolare esecuzione della
fornitura o, comunque, non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato.
La cauzione definitiva è posta a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e la Committente potrà disporne l’incameramento, totale e/o parziale, in tutti i casi in cui il Fornitore venga meno agli impegni assunti, con obbligo a carico di quest’ultimo di ricostituirla nel suo originario ammontare entro 10 gg. dalla comunicazione dell’avvenuto incameramento.
***** Art. 18 - Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Committente, i seguenti documenti:
- Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato Tecnico;
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Offerta economica del xx/xx/xxxx;
- Documentazione specifiche tecniche;
- Garanzie totale;
- Cauzione definitiva.
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Art. 19 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed, in particolare, il Codice dei contratti, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, il Regolamento D.P.R. 207/2010, la L. 13/08/2010 n. 136, D.M. 145/2000, il D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le cui previsioni integrano, occorrendo, il presente atto.
2. Il Fornitore è tenuto, inoltre, all’osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di pubblici appalti anche se non elencati. Parimenti, egli dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali e della Pubblica Sicurezza; resta contrattualmente convenuto che, anche se tali norme e disposizioni comportassero gravami e limitazioni delle opere, ciò non comporterà per il Fornitore alcun diritto nei confronti della Committente, essendosene tenuto conto nella formazione del prezzo.
3. Qualora, dopo la data del Contratto e fino all’ultimazione della fornitura, intervenissero nuove normative tecniche per impianti, ovvero modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico del Fornitore non solo per la parte delle forniture non ancora eseguiti ma anche per quanto già eseguito, e ciò anche se non venisse espressamente richiesto l’adeguamento, rimanendo il Fornitore l’unico responsabile della completa rispondenza della fornitura alle normative vigenti all’atto del collaudo definitivo.
4. Il Fornitore dovrà inoltre ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilità, ai regolamenti ed alle disposizioni vigenti o che saranno emanate nel corso della fornitura, in materia di lavori pubblici, materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, urbanistica ed edilizia, smaltimento rifiuti, antichità e belle arti, sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le
norme regolamentari ed alle prescrizioni delle competenti Autorità, con conseguenti oneri a suo carico.
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Art. 20 - Obblighi in relazione al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 08 giugno 2001 n. 231 e ss. mm. ii.
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 08 giugno 2001 n. 231 e ss. mm. ed ii., del Codice Etico e del Codice di Comportamento elaborati dalla Committente (S.A.BA.R. S.p.A.) e di conoscerne il contenuto. Il Fornitore dichiara altresì che si atterrà, per quanto di sua competenza, a quanto prescritto dai suddetti documenti consultabili sul sito xxx.xxxxx.xx, nonché potrà richiedere alla Committente copia della predetta documentazione.
2. Le Parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., che il presente contratto si risolva di diritto, all’atto della comunicazione scritta da parte dell’interessato della volontà di valersi della presente clausola, in danno all’altra parte, nell’ipotesi di violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi aventi causa, delle norme comportamentali e di condotta previste nel Modello di cui al precedente comma.
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Art. 21 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del Fornitore.
2. Sono altresì a carico del Fornitore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti alla gestione della completa fornitura.
3. Ai fini fiscali si dichiara che la fornitura di cui al presente contratto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede in caso d’uso la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.
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Art. 22 - Trattamento dei dati
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 i dati raccolti e trasmessi ad Enti, Società e Terzi anche con strumenti informatici, saranno trattati dagli stessi esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni ed alla pratica in corso. L'informativa completa è disponibile sul sito internet xxx.xxxxx.xx alla sezione “Privacy”, alla quale ci si riporta integralmente
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Art. 23 - Domicilio
1. Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 145/2000, il Fornitore elegge domicilio presso la sede della Committente.
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Redatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto.
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Il Direttore Generale e Procuratore Speciale Il xxxxxxxxxxxxxxxxx
(xxx. Xxxxxxx Xxxxx) (sig. xxxxxxxxx)