Contract
Allegato 2
“Linee guida per la stipula di convenzioni, accordi quadro, protocolli d’intesa in conformità alle Disposizioni per l'implementazione del sistema nazionale di qualifiche degli operatori sportivi (SNaQ) a partire dagli obiettivi del decreto legislativo n. 13/2013, del decreto legislativo n. 15/2016 ed in coerenza con il quadro tracciato a livello europeo”
La stipula di convenzioni/protocolli di intesa, accordi quadro richiede la definizione di alcuni principi generali, a cui si devono attenersi gli Organi del CONI chiamati a deliberare in materia. Attraverso la definizione di linee guida si intende:
- assicurare maggiore omogeneità tra l’operato delle strutture dell’amministrazione centrale e quello delle strutture territoriali;
- dare maggiore diffusione/condivisione delle procedure amministrative e di conseguenza rendere maggiormente fluida la predisposizione di accordi.
Alcune definizioni
Con il termine Protocollo d’intesa comunemente si intende “un documento legale che descrive un accordo bilaterale o plurilaterale fra due o più parti. Esso esprime piuttosto che un vincolo contrattuale una convergenza di interessi fra le parti, indicando una comune linea d’azione prestabilita. E’ cioè un accordo di carattere generale di programmi di attività, dove la realizzazione delle attività è rimandata alla stipula di apposite convenzioni. Costituisce l’alternativa scritta al cosiddetto “accordo fra gentiluomini”, ma generalmente non ha il potere e gli effetti del contratto”.
Qualora tuttavia “questo accordo contenga gli elementi giuridici della convenzione (cioè 1. l’incontro della proposta e accettazione 2. la volontà delle parti di creare fra le stesse un vincolo giuridico 3. lo scambio delle prestazioni 4. l’oggetto del contratto) esso al di là del nomen iuris va considerato alla stregua di una convenzione. In ambito internazionale si usa l’espressione Memorandum of Understending – MoU”.
Con il termine Convenzione comunemente si intende “un accordo tra due o più soggetti con il quale gli stessi regolano questioni di interesse comune. Nella pratica viene anche denominata accordo. Presupposto per la sua efficacia è il consenso di tutte le parti. Negli ordinamenti giuridici il concetto di convenzione tende a sovrapporsi a quello di contratto. Va però rilevato che nel nostro ordinamento sono contratti solo quegli accordi con le quali si creano modificano o estinguono rapporti giuridici patrimoniali (cioè suscettibilità di essere valutati in denaro). Nel sistema della pubblica amministrazione la convenzione ha acquisito una notevole utilità soppiantando il provvedimento unilaterale o autoritativo. Esso costituisce lo strumento per assicurare il coordinamento tra più soggetti pubblici. La rilevanza giuridica della convenzione nel nostro ordinamento è assicurata dalla stessa L. 241/90 all’art. 15 che così recita: “Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.” (laddove cioè si ravvisi un interesse pubblico)”.
L’ordinamento assicura il rispetto delle convenzioni al pari dei contratti stabilendo che esse sono giuridicamente vincolanti: obbligo per le parti di comportarsi secondo gli impegni assunti.
Le Convenzioni quadro o Accordi quadro comunemente “costituiscono una particolare tipologia di convenzione avente come finalità quella di instaurare fra le parti una forma stabile di collaborazione per lo svolgimento di ampi programmi di interesse comune e per regolamentare future attività da svolgere in collaborazione. La caratteristica di tali atti è quella di rinviare la disciplina operativa a successivi specifici accordi detti convenzioni attuative che in ogni caso richiameranno e rispetteranno quanto già stabilito nella convenzione quadro. Le Convenzioni quadro o gli Accordi quadro possono essere stipulati sia con enti pubblici che con soggetti privati, al fine di potenziare le proprie attività di ricerca e didattica, o offrire servizi di consulenza”.
Il personale coinvolto nella collaborazione, nonché le strutture, le attrezzature, le banche dati, gli archivi e biblioteche messi a disposizione delle parti, così come il regime e l’utilizzazione dei risultati derivanti dalle attività svolte in attuazione della convenzione saranno individuate e regolamentate negli accordi attuativi.
Gli obiettivi perseguiti
L’Ente pubblico CONI può stipulare convenzioni/accordi quadro, protocolli d’intesa con altre pubbliche Amministrazioni (soprattutto con ciascun «ente pubblico titolare» di cui al D.Lgs. 13/2013:, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi diservizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”), con università e loro strutture e con altri enti pubblici o privati (soprattutto con ciascun «ente titolato» di cui al richiamato X.Xxx. 13/2013), per lo svolgimento in collaborazione di attività istituzionale o di attività di supporto o comunque collegate ad esse di interesse comune, quali per esempio attività scientifica, didattica, ricerca, consulenza.
La stipula di convenzioni/accordi quadro, protocolli d’intesa deve conformarsi ai principi dettati dal D.Lgs. 242/1999 s.m.i., dallo Statuto CONI e dalle “Disposizioni per l'implementazione del Sistema Nazionale di Qualifiche degli Operatori Sportivi (SNaQ) a partire dagli obiettivi del decreto legislativo n. 13/2013, del decreto legislativo n. 15/2016 ed in coerenza con il quadro tracciato a livello europeo”.
Con quali partner si può stipulare
Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, università, istituti di alta formazione o centri di ricerca, enti pubblici, enti territoriali, enti privati o imprese private che perseguono finalità di interesse del CONI.
Non si possono stipulare protocolli d’intesa e/o accordi quadro con persone fisiche.
Procedura amministrativa di approvazione e stipula
Competente per l’istruttoria è il Segretario Generale del CONI, che si avvale del responsabile amministrativo per la predisposizione di tutti gli atti necessari all’approvazione dell’accordo tenendo conto delle presenti linee guida e avvalendosi di format all’uopo predisposti.
Il modello di accordo dovrà essere negoziato con l’altro contraente. Tale format costituisce un modello che può ovviamente essere soggetto, su richiesta dell’altro contraente, a modifiche purché le stesse non siano in contrasto con la normativa sopracitata.
Una volta definito con la controparte il testo finale dell’accordo, lo stesso dovrà essere prima approvato con delibera del Presidente del Comitato Regionale CONI e poi essere sottoposto all’approvazione definitiva da parte del Presidente del CONI.
Xxxx deve contenere la delibera del Presidente del Comitato Regionale CONI di proposta di un accordo quadro
La delibera di proposta dovrà indicare i seguenti dati:
• l’oggetto dell’accordo;
• l’esatta denominazione del soggetto partner e l’indicazione del suo legale rappresentante;
- quando il partner è un ente privato è necessario che Il Comitato Regionale proponente specifichi gli ambiti di interesse che accomunano il CONI all’altro contraente;
- è necessario che venga inserita apposita clausola all’interno della convenzione che prescriva il reciproco rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione, dei regolamenti e delle misure adottate da ciascuna parte in attuazione delle stesse;
• una breve descrizione del programma di collaborazione didattica e/o scientifica che si intende realizzare;
• la durata dell’accordo (sono vietati i rinnovi taciti);
• le condizioni dell’accordo;
• il nominativo del responsabile scientifico dell’accordo di entrambe le parti (per il Comitato Regionale CONI individuabile nel Presidente del Comitato Regionale ovvero tra i docenti della Scuola Regionale dello Sport);
- l’eventuale richiesta di utilizzo del logo che in base alle disposizioni vigenti presso il CONI deve “essere rigorosamente e in ogni caso sottoposto a approvazione del Presidente del CONI”, ovviamente tale utilizzo deve essere esplicitato anche all’interno dell’accordo.
Organi competenti per l’approvazione
La convenzione quadro deve essere sempre approvata dal Presidente del CONI e dal Presidente del Comitato Regionale CONI interessato, se l’iniziativa è promossa dal Comitato Regionale del CONI. Gli accordi attuativi invece saranno approvati dal Segretario Generale del CONI e dal Presidente del Comitato Regionale CONI interessato, se l’iniziativa è promossa dal Comitato Regionale del CONI.
Stipula
Il Presidente del CONI firma l’accordo che sarà inviato all’altro contraente a cura del Segretario Generale CONI ovvero anche al Presidente del Comitato Regionale CONI interessato, se l’iniziativa è promossa dal Comitato Regionale del CONI. L’atto sottoscritto da ciascuna parte viene trasmesso al Segretario Generale CONI che provvede, altresì, a inviarne copia alle Strutture interessate nelle materie trattate.
Nel caso in cui l’altro contraente è una pubblica amministrazione l’atto va stipulato mediante firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 della legge n. 241/1990 s.m.i.
A chi rivolgersi
Per informazioni e/o eventuali chiarimenti è possibile contattare:
Segretario Generale CONI