DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2021, n. 2256
XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX 00 dicembre 2021, n. 2256
Incremento del fattore sicurezza sui servizi di trasporto pubblico locale in ambito regionale: approvazione degli schemi di Accordo tra le società di trasporto pubblico regionale (Ferrovie Appulo Lucane, Ferrovie del Xxxxxxx e Ferrotramviaria SpA) e Regione Puglia finalizzati al rilascio di agevolazioni tariffarie (art.30, co.1 della LR n.18/2002) in favore delle Forze di Polizia e dell’Esercito.
L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Xxxx XXXXXXXXXXX, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore PO “Contratti ferroviari e offerta di trasporto”, dal Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e TPL, dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità e confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, riferisce quanto segue.
Il giorno 3 del mese di maggio dell’anno 2016 è stato sottoscritto tra le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale (Ferrovie Appulo Lucane, Ferrovie Sud Est, Ferrovie del Xxxxxxx e Ferrotramviaria S.p.A.), le Forze dell’Ordine riconosciute ai sensi dell’art. 16 della Legge del 01/04/1981 n. 121, “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza” (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato) e la Regione Puglia, un Protocollo d’Intesa finalizzato unicamente a garantire una maggiore sicurezza dei viaggiatori a bordo dei mezzi di trasporto.
Tale protocollo prevede, a fronte del servizio di cui sopra reso dalle Forze dell’Ordine, l’applicazione di un’agevolazione del 60% sugli abbonamenti settimanali, mensili e annuali, determinati ai sensi della legge regionale n. 18/2002.
Nel rispetto dei contratti di servizio stipulati tra la Regione Puglia e le Aziende di trasporto, la validità del suddetto protocollo è legata alla scadenza dei contratti, ovvero il 31 dicembre 2021.
Pertanto, a seguito del confronto tra i rappresentanti delle Forze di Polizia e le Aziende di trasporto, vista l’imminente scadenza del Protocollo d’Intesa vigente, è emersa la volontà di proseguire l’attività di impegno a favore dell’utenza ferroviaria al fine di garantire da un lato la percezione di sicurezza a bordo dei treni e degli autobus e dall’altro l’effetto deterrenza sull’evasione dal pagamento dei titoli di viaggio e su possibili atti vandalici con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico regionale.
Inoltre, a fronte degli effetti positivi ottenuti in tema di maggiore sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo dovuti alla maggiore presenza dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine a bordo dei mezzi, con l’obiettivo, quindi, di incrementare il fattore sicurezza del viaggio a bordo dei treni regionali e favorire anche un progressivo incremento del livello di sicurezza e della fiducia percepita, la Regione Puglia e le aziende di trasporto hanno convenuto sull’opportunità di incentivare le forme di contributo alla sicurezza dei viaggiatori che anche i militari in divisa dell’Esercito Italiano possono garantire.
Con nota del 29 gennaio 2021, in atti, il Comando Forze Operative SUD dell’Esercito Italiano ha manifestato l’interesse a contribuire nelle azioni di miglioramento della sicurezza a bordo dei mezzi del trasporto pubblico di interesse locale e regionale di competenza della Regione Puglia, attraverso l’apporto del contributo all’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità ed al terrorismo che l’Arma già offre nelle operazioni in cui è coinvolta.
In particolare si ritiene che la presenza a bordo in divisa dei rappresentanti dell’esercito oltre a costituire un fattore deterrente rispetto ad eventuali atti vandalici, può costituire, in questo particolare periodo, un efficace e non invasivo strumento di richiamo alle regole di distanziamento sociale ed utilizzo degli appositi dispositivi di protezione sui mezzi di trasporto.
Affinché sia possibile procedere in tal senso risulta necessario proporre l’adozione, da parte della Giunta Regionale, di un accordo fra le aziende di trasporto regionale (Ferrovie Appulo Lucane, Ferrovie del Xxxxxxx e Ferrotramviaria S.p.A.), e la Regione Puglia da sottoporre alla sottoscrizione anche all’Arma dell’Esercito Italiano, quale strumento disciplinante le azioni volte a migliorare ed integrare la sicurezza (security) dei viaggiatori attraverso il contributo, in termini di deterrenza, all’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità ed al terrorismo che l’Arma già offre nelle operazioni in cui è coinvolta.
A mente dell’art. 30, co. 1 della L.R. n. 18/2002, la Regione ha facoltà di disporre agevolazioni tariffarie in favore di determinate categorie di utenti.
Le forme di agevolazione tariffaria individuate nello schema di accordo, volte all’implementazione dei controlli di security a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale pugliese, non risultano previste nei contratti di servizio vigente. Così tale forma di agevolazione tariffaria va economicamente compensata nei limiti di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii., nonché a fronte di compiuta rendicontazione da parte dell’impresa affidataria ai fini del mantenimento dell’equilibrio economico dei Contratti di Servizio stipulati tra le Aziende presenti e la Regione Puglia.
Pertanto, sulla base delle considerazioni innanzi esposte, si rende necessario con il presente atto l’approvazione di due schemi di Accordo tra la Regione Puglia, le imprese ferroviarie Ferrovie Appulo Lucane, Ferrovie del Xxxxxxx e Ferrotramviaria S.p.A. e:
- il Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S, il Comando Legione dei Carabinieri Puglia, il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza, il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria (schema di accordo in allegato A al presente atto, per costituirne parte sostanziale);
- il Comando Forze Operative SUD dell’Esercito Italiano (schema di accordo in allegato B al presente atto, per costituirne parte sostanziale);
finalizzato ad incrementare il fattore di sicurezza a bordo dei mezzi di trasporto pubblico regionale e locale.
La Regione Puglia, a partire dall’anno 2022, con la DGR che stabilisce le modalità di ripartizione del Fondo Regionale dei Trasporti, cosi come previsto dall’art. 4 della L.R. 18/2002, stabilirà e quindi comunicherà annualmente alle società di trasporto interessate l’importo massimo destinato all’attuazione del presenti Accordi.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria per l’anno 2021.
La Regione Puglia, a partire dall’anno 2022, con la DGR che stabilisce le modalità di ripartizione del Fondo Regionale dei Trasporti, cosi come previsto dall’art. 4 della L.R. 18/2002, stabilirà e quindi comunicherà annualmente alle società di trasporto interessate l’importo massimo destinato all’attuazione dei presenti Accordi.
L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale disponendo:
1. di considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. di approvare lo schema di Accordo da sottoscrivere con il Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S, il Comando Legione dei Carabinieri Puglia, il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza, il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Regione e con le società Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., Ferrovie del Xxxxxxx s.r.l. e Ferrotramviaria S.p.A., di cui all’allegato A al presente atto, per costituirne parte sostanziale;
3. di approvare lo schema di Accordo da sottoscrivere tra Regione Puglia, Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., Ferrovie del Xxxxxxx s.r.l. e Ferrotramviaria S.p.A. ed il Comando Forze Operative SUD dell’Esercito Italiano, di cui all’allegato B al presente atto, per costituirne parte sostanziale, quale strumento disciplinante le azioni volte a migliorare ed integrare la sicurezza (security) dei viaggiatori attraverso il contributo, in termini di deterrenza, all’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità ed al terrorismo che l’Arma già offre nelle operazioni in cui è coinvolta.
4. di delegare l’Assessore proponente o suo delegato alla sottoscrizione degli Accordi di cui ai predetti allegati A e B al presente atto, con facoltà di apportare le eventuali modifiche necessarie ad allineare la data di effettiva sottoscrizione dell’atto alla data di decorrenza del medesimo (01.01.2022), nonché eventuali altre modifiche non sostanziali in fase di sottoscrizione, nel rispetto dei principi e degli obiettivi della presente deliberazione;
5. di demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità tutti gli adempimenti conseguenti per l’attuazione del presente provvedimento e la notifica ai soggetti coinvolti;
6. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP e sul Sito Istituzionale Regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario Istruttore PO “ContraĖ ferroviari e offerta di trasporto” | Xxxxxxxx XXXXXXXX |
Il Dirigente del Servizio ContraĖ di Servizio e TPL | Xxxxxxx X. XXXXXXX |
Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità | Xxxxxxx XXXXXXXXX |
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Mobilità | Xxxx Xxxxxxx XXXXXXXXX |
L’ASSESSORE PROPONENTE L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile | Xxxx XXXXXXXXXXX |
L A G I U N T A
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
D E L I B E R A
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, condivise e approvate:
1. di considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. di approvare lo schema di Accordo da sottoscrivere con il Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S., il Comando Legione dei Carabinieri, Il Comando Regionale Guardia di Finanza, il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Regione e con le società Ferrovie Appulo Lucane, Ferrovie del Xxxxxxx e Ferrotramviaria S.p.A.;
3. di approvare lo schema di Accordo da sottoscrivere tra Regione Puglia, Ferrovie Appulo Lucane, Ferrovie del Xxxxxxx, Ferrotramviaria S.p.A. ed Arma dell’Esercito Italiano, quale strumento disciplinante le azioni volte a migliorare ed integrare la sicurezza (security) dei viaggiatori attraverso il contributo, in termini di deterrenza, all’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità ed al terrorismo che l’Arma già offre nelle operazioni in cui è coinvolta.
4. di delegare l’Assessore proponente o suo delegato alla sottoscrizione dei presenti Accordi;
5. di demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità tutti gli adempimenti conseguenti per l’attuazione del presente provvedimento e la notifica all’ impresa di TPL;
6. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP e sul Sito Istituzionale Regionale.
Il Segretario generale della Giunta | Il Presidente della Xxxxxx |
XXXX XXXXXXX | XXXXXXX XXXXXXXX |
ALLEGATI
Xxxxxxxxx Xxxxxxx 29.12.2021
12:34:10
GMT+01:00
Allegato A
SCHEMA DI ACCORDO
FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE FORZE DI POLIZIA A BORDO DEI MEZZI DI TRASPORTO NELL’AMBITO DELLA
REGIONE PUGLIA
fra
Ferrotramviaria ………, con sede in Viale Cap città, iscritta al Registro, Codice Fiscale e Partita IVA n ……. in persona del Dott. , nato a , nella sua qualità di Amministratore Unico della Società
…….., in virtù dei poteri conferiti dal CdA in data ……… (di seguito, per brevità, denominata “Ferrotramviaria”)
e
Ferrovie Appulo Lucane ………, con sede in Viale Cap città, iscritta al Registro, Codice Fiscale e Partita IVA n ……. in persona del Dott. , nato a , nella sua qualità di Amministratore Unico
della Società …….., in virtù dei poteri conferiti dal CdA in data ……… (di seguito, per brevità, denominata “Ferrovie Appulo Lucane”)
e
Ferrovie del Xxxxxxx ………, con sede in Viale Cap città, iscritta al Registro, Codice Fiscale e Partita IVA n ……. in persona del Dott. , nato a , nella sua qualità di Amministratore Unico della
Società …….., in virtù dei poteri conferiti dal CdA in data (di seguito, per brevità, denominata
“Ferrovie del Xxxxxxx”)
di seguito congiuntamente “imprese ferroviarie”
e
Regione Puglia in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in Xxxx, Xxxxxxxxx X. Xxxxx, 00 codice fiscale 80017210727, rappresentata da
…………., che interviene ed agisce in qualità di ……………
(di seguito, per brevità, denominata “Regione”)
e
il Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S., con sede in [città-indirizzo], per il quale interviene nel presente atto il Dott. [nome] [cognome], [servizio-ruolo] per la Regione [regione];
e
il Comando Legione Carabinieri [regione], con sede in [città-indirizzo], per il quale interviene nel presente atto il Dott. [nome] [cognome], [servizio-ruolo] per la Regione [regione];
e
il Comando Regionale [regione] Guardia di Finanza, con sede in [città-indirizzo], per il quale interviene nel presente atto il Dott. [nome] [cognome], [servizio-ruolo] per la Regione [regione];
e
il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria [regione], con sede in [città- indirizzo], per il quale interviene nel presente atto il Dott. [nome] [cognome], [servizio-ruolo] per la Regione [regione];
di seguito, per brevità, congiuntamente definite “Forze di Polizia” o “Forze dell’Ordine”
Premesso che
• Le imprese ferroviarie, che esercitano attività di trasporto ferroviario passeggeri in forza di licenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gestiscono i servizi di trasporto pubblico ferroviario nella Regione Puglia in virtù dei Contratti di Servizio vigenti;
• Il giorno 3 del mese di maggio dell’anno 2016 è stato sottoscritto tra le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale, (Ferrovie Appulo Lucane, Ferrovie Sud Est, Ferrovie del Xxxxxxx e Ferrotramviaria S.p.A.) le Forze dell’Ordine riconosciute ai sensi dell’art. 16 della Legge del 01/04/1981 n. 121, “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza” (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato) e la Regione Puglia, un Protocollo d’Intesa finalizzato unicamente a garantire una maggiore sicurezza dei viaggiatori a bordo dei mezzi di trasporto.
• Regione Puglia ha chiesto la disponibilità alle imprese ferroviarie a proseguire tale collaborazione riconoscendo agli appartenenti ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine un’agevolazione pari alla riduzione del 60% sul prezzo dell’abbonamento regionale;
Tutto ciò premesso
tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 (Premesse e allegati)
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito “Accordo”).
Art. 2 (Oggetto e finalità)
Obiettivo del presente Accordo è la prosecuzione dell’attività di impegno a favore dell’utenza al fine di garantire la percezione del fattore sicurezza, personale e patrimoniale, a bordo dei mezzi di trasporto (bus e treni) regionali in Puglia, favorendo anche un miglioramento della soddisfazione della clientela.
L’Accordo non si estende agli appartenenti ad altri corpi
Art. 3
(Modalità di acquisto dell’abbonamento agevolato)
Gli appartenenti alle Forze di Polizia, limitatamente ai confini territoriali amministrativi della Regione Puglia, potranno acquistare un abbonamento nominativo mensile con un’agevolazione del 60% sul prezzo ordinario degli abbonamenti.
L’acquisto sarà possibile presso le biglietterie delle imprese ferroviarie previa esibizione, da parte dell’agente, del tesserino di riconoscimento.
Le imprese ferroviarie si riservano di attivare successivamente i canali di biglietteria automatica self service, il canale on line ed i Punti Vendita Esterni Autorizzati. Il predetto abbonamento agevolato è valido unicamente sui treni e bus regionali.
Per quanto sopra non specificato valgono le Condizioni di Trasporto di ciascuna impresa ferroviaria.
Art. 4
(Modalità di ammissione al treno)
Prima di salire a bordo treno e bus gli appartenenti alle Forze di Polizia in divisa devono segnalare la propria presenza al Personale di Accompagnamento (Capotreno e Capo Servizi Treno), consegnando l’apposito modulo di ammissione (allegato 1) debitamente compilato in tutte le sue parti.
Sul modulo di ammissione deve essere indicato anche il contatto telefonico mobile, al solo fine di consentire al personale di accompagnamento di richiedere un supporto in caso di necessità. Le imprese ferroviarie si impegnano a garantire il corretto trattamento dei dati relativi all’utenza mobile in conformità a alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
Nel corso dei controlli dei titoli di viaggio da parte del personale di accompagnamento, gli appartenetti alle Forze di Polizia esibiranno il proprio tesserino di riconoscimento unitamente all’abbonamento agevolato in corso di validità.
In caso di sovraffollamento, gli appartenenti alle forze di Polizia devono lasciare a disposizione dei viaggiatori il posto a sedere.
Qualora l’appartenente alle Forze di Polizia non segnali la propria presenza mediante la consegna del modulo di ammissione (all. 1), ovvero non sia in grado di mostrare il tesserino di riconoscimento o l’abbonamento agevolato in corso di validità, sarà considerato sprovvisto di titolo di viaggio e regolarizzato secondo quanto previsto nelle Condizioni di Trasporto delle imprese ferroviarie.
Art. 5
(Supporto a bordo da parte degli appartenenti alle Forze di Polizia)
In caso di necessità e di richiesta di intervento da parte del Personale di Accompagnamento, l’appartenente alle Forze di Polizia in possesso delle qualifiche pubblicistiche di polizia giudiziaria e di
pubblica sicurezza, che non siano limitate alle funzioni esercitate in relazione alla qualifica o al grado posseduto, valuterà caso per caso le modalità operative più adeguate, avendo cura di salvaguardare l’integrità personale propria, del Personale di Accompagnamento, nonché la sicurezza dei viaggiatori.
Potrà inoltre avvalersi, in base alle prerogative consentite dalla legge, dell’ausilio di persone idonee o in possesso di particolari competenze tecniche per l’acquisizione di fonti di prova, anche tra il Personale di Accompagnamento.
In relazione alle modalità operative individuate tenuto conto delle circostanze relative al caso specifico, l’operatore di polizia dovrà privilegiare il coinvolgimento della Centrale Operativa del Compartimento di Polizia Ferroviaria territorialmente competente, attraverso le relative utenze telefoniche [prefisso- numero], [prefisso-numero]
Art. 6
(Trattamento dei dati personali di dipendenti e/o collaboratori delle Parti, acquisiti durante le fasi di affidamento e di esecuzione dell’Accordo)
Il Trattamento dei dati personali di dipendenti e/o collaboratori delle Parti è limitato ai dati acquisiti durante le fasi di predisposizione, comprese le attività preliminari e propedeutiche alla sottoscrizione, nonché di esecuzione del presente Accordo.
Finalità del trattamento e base giuridica
Nel corso dello svolgimento delle attività dettagliatamente indicate nelle premesse del presente articolo, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell’altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente Accordo (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).
Tipologie di dati personali
I dati personali raccolti rientrano nelle seguenti categorie:
• dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente: dati anagrafici, dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici).
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
Dati di contatto di Xxxxxxxx e Data Protection Office (DPO).
Per l’esecuzione del presente Accordo i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer DPO sono:
Per Ferrotramviaria S.p.A.
Titolare del Trattamento è Ferrotramviaria S.p.A., rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail con sede legale in
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail
Per Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.
Titolare del Trattamento è Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail con sede legale in
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail
Per Ferrovie del Xxxxxxx s.r.l.
Titolare del Trattamento è Ferrovie del Xxxxxxx s.r.l., rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail con sede legale in
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail
Per Regione Puglia titolare del trattamento è il [ufficio], con sede legale in [città], [indirizzo]. Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail [e-mail].
Per il Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S. titolare del trattamento è il [ufficio], con sede legale in [città], [indirizzo].
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail [e-mail].
Per Comando Regione Carabinieri [regione] titolare del trattamento è il [ufficio], con sede legale in [città], [indirizzo].
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail [e-mail].
Per Comando Regionale [regione] Guardia di Finanza titolare del trattamento è il [ufficio], con sede legale in [città], [indirizzo].
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail [e-mail].
Per Provveditorato Regionale [regione] dell’Amministrazione Penitenziaria il titolare del trattamento è il [ufficio], con sede legale in [città], [indirizzo].
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail [e-mail].
Conservazione dei dati
I dati personali raccolti saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo o per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere, che ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Accordo.
Diritti degli Interessati
Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l’esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.
Art. 7 (Durata)
Il presente Accordo avrà validità dalla sua sottoscrizione fino a quando i mancati ricavi derivanti da tale agevolazione saranno compensati dalla Regione Puglia e, comunque, non oltre la data del
Le imprese ferroviarie comunicheranno prontamente alle Forze di Polizia eventuali determinazioni della Regione Puglia di non procedere ulteriormente alla predetta compensazione.
Art. 8
(Aspetti economici e finanziari)
La Regione Puglia, a partire dall’anno 2022, con la DGR che stabilisce le modalità di ripartizione del Fondo Regionale dei Trasporti, cosi come previsto dall’art. 4 della L.R. 18/2002, stabilirà e quindi comunicherà annualmente alle imprese ferroviarie l’importo massimo destinato all’attuazione del presente Accordo.
Dietro presentazione di rendiconto, la Regione corrisponderà alle imprese ferroviarie, per ogni abbonamento emesso e previa trasmissione di relativa fattura, la differenza tra l’importo corrisposto dall’abbonato e l’importo facciale dell’abbonamento.
A seguito di validazione del rendiconto da parte della Regione Puglia, le imprese ferroviarie emetteranno fattura da liquidare con le modalità previste nel contratto di servizio sul conto corrente dedicato intestato a ciascuna impresa ferroviaria. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto al termine indicato decorreranno, di pieno diritto e senza bisogno di alcuna costituzione in mora, gli interessi previsti dal D. lgs. n. 231/2002.
Le imprese ferroviarie comunicheranno alla Regione Puglia gli abbonamenti emessi, al fine di poter procedere alla sospensione della vendita al momento del raggiungimento del predetto plafond previsto.
Raggiunti i limiti indicati, le imprese ferroviarie sospenderà senza ulteriori comunicazioni la vendita dell’agevolazione. La Regione Puglia si riserva in ogni caso la facoltà di integrare tale plafond previa adozione di specifico atto di Giunta regionale e stanziamento di apposite risorse.
Art. 9 (Risoluzione)
Nell’ipotesi in cui l’impresa ferroviaria non fosse più affidataria del Contratto di Servizio con la Regione Puglia oppure quest’ultima non garantisca, nell’ambito del contratto di servizio, il ripianamento dei minori introiti derivanti dalla presente agevolazione, l’impresa ferroviaria si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo, con un preavviso da comunicare alle Forze di Polizia almeno 20 giorni prima, senza nulla dovere alle stesse in termini economici.
Art. 10 (Codice Etico)
Le forze di Polizia operano nel rispetto delle norme contenute nel codice deontologico e nei regolamenti disciplinari/ordinamentali.
Dette norme, seppur non allegate al presente Accordo, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
In caso di violazione di una qualsiasi delle norme richiamate, l’impresa ferroviaria e la Regione avranno il diritto di risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge.
Le imprese ferroviarie si impegnano a rispettare ciascuno il proprio “Codice Etico”, pubblicato sulla pagina web di ciascuna impresa ferroviaria.
In caso di violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel predetto Codice Etico, le Forze di Polizia e la Regione avranno il diritto di risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge.
La Regione si impegna a rispettare la legge 6/11/2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione” e il DPR 16/4/2013 n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.
In caso di violazione di una qualsiasi delle norme richiamate, le Forze di Polizia e le imprese ferroviarie avranno il diritto di risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge.
Le Parti dichiarano altresì che detti Codici sono ispirati ai medesimi principi.
Art. 11
(Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici)
Le Forze di Polizia e la Regione sono tenute al rispetto della normativa di settore riguardante le pubbliche amministrazioni in materia di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, ed in particolare della Circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale del 17 marzo 2017 n. 1/2017 e eventuali
s.m.i. contenente le “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni” (G.U. Serie Generale n. 79 del 04/04/2017) e danno atto di avere proceduto all’implementazione delle misure ivi previste.
Ciascuna delle Parti sottoscrittrici dell’Accordo si impegna ad informare tempestivamente le restanti in caso di individuazione di effettiva criticità di sicurezza cibernetica.
A tal fine, le Parti individueranno e comunicheranno i propri punti di contatto (numero di telefono ed indirizzo e-mail dedicato) che verranno scambiati a mezzo posta elettronica certificata e con cifratura PGP.
Le imprese ferroviarie si impegnano a individuare e rispettare misure idonee a garantire la sicurezza informatica delle attività previste dal presente Accordo.
Art. 12
(Controversie, Foro competente e diritto applicabile)
Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Accordo saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di . Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.
Art. 13 (Clausola di riservatezza)
Le Forze di Polizia e la Regione si impegnano a mantenere riservati e a non divulgare a terzi qualsiasi informazione riguardante le condizioni e i termini dell’Accordo. Inoltre, le Forze di Polizia e la Regione si impegnano a mantenere riservati, a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione dell’intesa, le informazioni relative a fatti, atti e programmi di ciascuna impresa ferroviaria che vengono messi a loro disposizione o di cui vengano a conoscenza in occasione dell’Accordo stesso.
L’obbligo della riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell’Accordo e, successivamente, fino a quando le informazioni non siano divenute di dominio pubblico.
Art. 14 (Clausola fiscale)
La presente scrittura privata non autenticata è esente da registrazione fino al caso d’uso ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
li,
Ferrotramviria S.p.A.
Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.
Ferrovie del Xxxxxxx s.r.l.
Regione Puglia
Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S.
Comando Legione Carabinieri [regione]
Comando Regionale Guardia di Finanza [regione]
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Regione [regione]
Allegato 1
MODULO DI PRESENTAZIONE AL PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO APPARTENENTI ALLE FORZE DI POLIZIA
(da consegnare prima di salire a bordo)
DISTRETTO/CASERMA DI APPARTENENZA …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
N° TESSERA PERSONALE ……………………………….
CELLULARE ………………………………………………………
(utilizzabile solo nella tratta sotto indicata)
STAZIONE DI PARTENZA STAZIONE DI ARRIVO
…………………………………….. ……………………………………….
DATA…………………….
FIRMA
……………………………………………………
Allegato B
SCHEMA DI ACCORDO
FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE FORZE DI POLIZIA A BORDO DEI MEZZI DI TRASPORTO NELL’AMBITO DELLA
REGIONE PUGLIA
fra
Ferrotramviaria ………, con sede in Viale Cap città, iscritta al Registro, Codice Fiscale e Partita IVA n ……. in persona del Dott. , nato a , nella sua qualità di Amministratore Unico della Società
…….., in virtù dei poteri conferiti dal CdA in data ……… (di seguito, per brevità, denominata “Ferrotramviaria”)
e
Ferrovie Appulo Lucane ………, con sede in Viale Cap città, iscritta al Registro, Codice Fiscale e Partita IVA n ……. in persona del Dott. , nato a , nella sua qualità di Amministratore Unico
della Società …….., in virtù dei poteri conferiti dal CdA in data ……… (di seguito, per brevità, denominata “Ferrovie Appulo Lucane”)
e
Ferrovie del Xxxxxxx ………, con sede in Viale Cap città, iscritta al Registro, Codice Fiscale e Partita IVA n ……. in persona del Dott. , nato a , nella sua qualità di Amministratore Unico della
Società …….., in virtù dei poteri conferiti dal CdA in data (di seguito, per brevità, denominata
“Ferrovie del Xxxxxxx”)
di seguito congiuntamente “imprese ferroviarie”
e
Regione Puglia in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in Baxx, Xxxxxxxxx X. Xxxxx, 00 xodice fiscale 80017210727, rappresentata da
…………., che interviene ed agisce in qualità di ……………
(di seguito, per brevità, denominata “Regione”)
e
il Ministero della Difesa, XXXXXX , con sede in ………….. via , per il quale interviene
nel presente atto …………………, in qualità di …………….
(di seguito, per brevità, denominata “Esercito”)
Premesso che
• Le imprese ferroviarie, che esercitano attività di trasporto ferroviario passeggeri in forza di licenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gestiscono i servizi di trasporto pubblico ferroviario nella Regione Puglia in virtù dei Contratti di Servizio vigenti;
• Il giorno 3 del mese di maggio dell’anno 2016 è stato sottoscritto tra le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale, (Ferrovie Appulo Lucane, Ferrovie Sud Est, Ferrovie del Xxxxxxx e Ferrotramviaria S.p.A.) le Forze dell’Ordine riconosciute ai sensi dell’art. 16 della Legge del 01/04/1981 n. 121, “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza” (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato) e la Regione Puglia, un Protocollo d’Intesa finalizzato unicamente a garantire una maggiore sicurezza dei viaggiatori a bordo dei mezzi di trasporto.
• Regione Puglia ha chiesto la disponibilità alle imprese ferroviarie ad introdurre, anche per gli appartenenti all’Esercito, un’agevolazione pari alla riduzione del 50% sul prezzo dell’abbonamento regionale;
• le Parti ritengono che la presenza a bordo degli appartenenti all’Esercito in divisa possa rappresentare un ulteriore incentivo alla sicurezza dei viaggiatori.
Tutto ciò premesso
tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 (Premesse e allegati)
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito “Accordo”).
Art. 2 (Oggetto e finalità)
Obiettivo del presente Accordo è l’incremento del fattore sicurezza, personale e patrimoniale, a bordo dei mezzi di trasporto (bus e treni) regionali in Puglia, favorendo anche un miglioramento della soddisfazione della clientela.
L’Accordo regolamenta la fruizione anche da parte degli appartenenti all’Esercito delle agevolazioni per i servizi ferroviari regionali e per le relazioni interamente comprese nell’ambito della Regione Puglia.
L’Accordo non si estende agli appartenenti ad altri corpi
Art. 3
(Modalità di acquisto dell’abbonamento agevolato)
Gli appartenenti all’Esercito, limitatamente ai confini territoriali amministrativi della Regione Puglia, potranno acquistare un abbonamento nominativo mensile con un’agevolazione del 50% sul prezzo ordinario degli abbonamenti.
L’acquisto sarà possibile presso le biglietterie delle imprese ferroviarie previa esibizione, da parte dell’agente, del tesserino di riconoscimento.
Le imprese ferroviarie si riservano di attivare successivamente i canali di biglietteria automatica self service, il canale on line ed i Punti Vendita Esterni Autorizzati. Il predetto abbonamento agevolato è valido unicamente sui treni e bus regionali.
Per quanto sopra non specificato valgono le Condizioni di Trasporto di ciascuna impresa ferroviaria.
Art. 4
(Modalità di ammissione al treno)
Prima di salire a bordo treno e bus gli appartenenti all’Esercito in divisa devono segnalare la propria presenza al Personale di Accompagnamento (Capotreno e Capo Servizi Treno), consegnando l’apposito modulo di ammissione (allegato 1) debitamente compilato in tutte le sue parti.
Sul modulo di ammissione deve essere indicato anche il contatto telefonico mobile, al solo fine di consentire al personale di accompagnamento di richiedere un supporto in caso di necessità. Le imprese ferroviarie si impegnano a garantire il corretto trattamento dei dati relativi all’utenza mobile in conformità a alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
Nel corso dei controlli dei titoli di viaggio da parte del personale di accompagnamento, gli appartenetti all’Esercito esibiranno il proprio tesserino di riconoscimento unitamente all’abbonamento agevolato in corso di validità.
In caso di sovraffollamento, gli appartenenti all’Esercito devono lasciare a disposizione dei viaggiatori il posto a sedere.
Qualora l’appartenente all’Esercito non segnali la propria presenza mediante la consegna del modulo di ammissione (all. 1), ovvero non sia in grado di mostrare il tesserino di riconoscimento o l’abbonamento agevolato in corso di validità, sarà considerato sprovvisto di titolo di viaggio e regolarizzato secondo quanto previsto nelle Condizioni di Trasporto delle imprese ferroviarie.
Art. 5
(Supporto a bordo da parte degli appartenenti all’Esercito)
Il Comando Forze Operative SUD dell’Esercito Italiano ha manifestato l’interesse a contribuire nelle azioni di miglioramento della sicurezza a bordo dei mezzi del trasporto pubblico di interesse locale e regionale di competenza della Regione Puglia. In particolare si ritiene che la presenza a bordo in divisa dei rappresentanti dell’esercito oltre a costituire un fattore deterrente rispetto ad eventuali atti vandalici, può costituire, in questo particolare periodo, un efficace e non invasivo strumento di richiamo alle regole di distanziamento sociale ed utilizzo degli appositi dispositivi di protezione sui mezzi di trasporto.
Art. 6
(Trattamento dei dati personali di dipendenti e/o collaboratori delle Parti, acquisiti durante le fasi di affidamento e di esecuzione dell’Accordo)
Il Trattamento dei dati personali di dipendenti e/o collaboratori delle Parti è limitato ai dati acquisiti durante le fasi di predisposizione, comprese le attività preliminari e propedeutiche alla sottoscrizione, nonché di esecuzione del presente Accordo.
Finalità del trattamento e base giuridica
Nel corso dello svolgimento delle attività dettagliatamente indicate nelle premesse del presente articolo, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell’altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente Accordo (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).
Tipologie di dati personali
I dati personali raccolti rientrano nelle seguenti categorie:
• dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente: dati anagrafici, dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici).
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
Dati di contatto di Xxxxxxxx e Data Protection Office (DPO).
Per l’esecuzione del presente Accordo i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer DPO sono:
Per Ferrotramviaria S.p.A.
Titolare del Trattamento è Ferrotramviaria S.p.A., rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail con sede legale in
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail
Per Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.
Titolare del Trattamento è Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail con sede legale in
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail
Per Ferrovie del Xxxxxxx s.r.l.
Titolare del Trattamento è Ferrovie del Xxxxxxx s.r.l., rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail con sede legale in
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail
Per Regione Puglia titolare del trattamento è il [ufficio], con sede legale in [città], [indirizzo]. Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail [e-mail].
Per il Ministero della Difesa titolare del trattamento è il [ufficio], con sede legale in [città], [indirizzo]. Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail [e-mail].
Conservazione dei dati
I dati personali raccolti saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo o per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere, che ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Accordo.
Diritti degli Interessati
Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l’esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.
Art. 7 (Durata)
Il presente Accordo avrà validità dalla sua sottoscrizione fino a quando i mancati ricavi derivanti da tale agevolazione saranno compensati dalla Regione Puglia e, comunque, non oltre la data del
Le imprese ferroviarie comunicheranno prontamente all’Esercito eventuali determinazioni della Regione Puglia di non procedere ulteriormente alla predetta compensazione.
Art. 8
(Aspetti economici e finanziari)
La Regione Puglia, a partire dall’anno 2022, con la DGR che stabilisce le modalità di ripartizione del Fondo Regionale dei Trasporti, cosi come previsto dall’art. 4 della L.R. 18/2002, stabilirà e quindi comunicherà annualmente alle imprese ferroviarie l’importo massimo destinato all’attuazione del presente Accordo.
Dietro presentazione di rendiconto, la Regione corrisponderà alle imprese ferroviarie, per ogni abbonamento emesso e previa trasmissione di relativa fattura, la differenza tra l’importo corrisposto dall’abbonato e l’importo facciale dell’abbonamento.
A seguito di validazione del rendiconto da parte della Regione Puglia, le imprese ferroviarie emetteranno fattura da liquidare con le modalità previste nel contratto di servizio sul conto corrente dedicato intestato a ciascuna impresa ferroviaria. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto al termine indicato decorreranno, di pieno diritto e senza bisogno di alcuna costituzione in mora, gli interessi previsti dal D. lgs. n. 231/2002.
Le imprese ferroviarie comunicheranno alla Regione Puglia gli abbonamenti emessi, al fine di poter procedere alla sospensione della vendita al momento del raggiungimento del predetto plafond previsto. Raggiunti i limiti indicati, le imprese ferroviarie sospenderà senza ulteriori comunicazioni la vendita dell’agevolazione. La Regione Puglia si riserva in ogni caso la facoltà di integrare tale plafond previa adozione di specifico atto di Giunta regionale e stanziamento di apposite risorse.
Art. 9 (Risoluzione)
Nell’ipotesi in cui l’impresa ferroviaria non fosse più affidataria del Contratto di Servizio con la Regione Puglia oppure quest’ultima non garantisca, nell’ambito del contratto di servizio, il ripianamento dei minori introiti derivanti dalla presente agevolazione, l’impresa ferroviaria si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo, con un preavviso da comunicare all’Esercito almeno 20 giorni prima, senza nulla dovere alle stesse in termini economici.
Art. 10 (Codice Etico)
L’Esercito operano nel rispetto delle norme contenute nel codice deontologico e nei regolamenti disciplinari/ordinamentali.
Dette norme, seppur non allegate al presente Accordo, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
In caso di violazione di una qualsiasi delle norme richiamate, l’impresa ferroviaria e la Regione avranno il diritto di risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge.
Le imprese ferroviarie si impegnano a rispettare ciascuno il proprio “Codice Etico”, pubblicato sulla pagina web di ciascuna impresa ferroviaria.
In caso di violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel predetto Codice Etico, l’Esercito e la Regione avranno il diritto di risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge.
La Regione si impegna a rispettare la legge 6/11/2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione” e il DPR 16/4/2013 n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.
In caso di violazione di una qualsiasi delle norme richiamate, l’Esercito e le imprese ferroviarie avranno il diritto di risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge.
Le Parti dichiarano altresì che detti Codici sono ispirati ai medesimi principi.
Art. 11
(Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici)
L’Esercito e la Regione sono tenute al rispetto della normativa di settore riguardante le pubbliche amministrazioni in materia di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, ed in particolare della Circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale del 17 marzo 2017 n. 1/2017 e eventuali s.m.i. contenente le “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni” (G.U. Serie Generale
n. 79 del 04/04/2017) e danno atto di avere proceduto all’implementazione delle misure ivi previste.
Ciascuna delle Parti sottoscrittrici dell’Accordo si impegna ad informare tempestivamente le restanti in caso di individuazione di effettiva criticità di sicurezza cibernetica.
A tal fine, le Parti individueranno e comunicheranno i propri punti di contatto (numero di telefono ed indirizzo e-mail dedicato) che verranno scambiati a mezzo posta elettronica certificata e con cifratura PGP.
Le imprese ferroviarie si impegnano a individuare e rispettare misure idonee a garantire la sicurezza informatica delle attività previste dal presente Accordo.
Art. 12
(Controversie, Foro competente e diritto applicabile)
Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Accordo saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di . Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.
Art. 13 (Clausola di riservatezza)
L’Esercito e la Regione si impegnano a mantenere riservati e a non divulgare a terzi qualsiasi informazione riguardante le condizioni e i termini dell’Accordo. Inoltre, l’Esercito e la Regione si impegnano a mantenere riservati, a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione dell’intesa, le informazioni relative a fatti, atti e programmi di ciascuna impresa ferroviaria che vengono messi a loro disposizione o di cui vengano a conoscenza in occasione dell’Accordo stesso.
L’obbligo della riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell’Accordo e, successivamente, fino a quando le informazioni non siano divenute di dominio pubblico.
Art. 14 (Clausola fiscale)
La presente scrittura privata non autenticata è esente da registrazione fino al caso d’uso ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
li,
Ferrotramviria S.p.A.
Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.
Ferrovie del Xxxxxxx s.r.l.
Regione Puglia
Ministero della Difesa
Allegato 1
MODULO DI PRESENTAZIONE AL PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO APPARTENENTI ALL’ESERCITO
(da consegnare prima di salire a bordo)
DISTRETTO/CASERMA DI APPARTENENZA …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
N° TESSERA PERSONALE ……………………………….
CELLULARE ………………………………………………………
(utilizzabile solo nella tratta sotto indicata)
STAZIONE DI PARTENZA STAZIONE DI ARRIVO
…………………………………….. ……………………………………….
DATA…………………….
FIRMA
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