Contract
<.. image(Document Cover Page. Document Number: 13880/20 ADD 1. Subject Codes: PECHE 000 X 00. Heading: NOTA DI TRASMISSIONE. Originator: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Xxxxxxx XXXXXX, direttrice. Recipient: Xxxxx XXXXXXXX-XXXXXXXXX, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea. Subject: ALLEGATO della raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per un nuovo accordo di pesca tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia. Commission Document Number: COM(2020) 787 final - ANNEX. Preceeding Document Number: Not Set. Location: Bruxelles. Date: 9 dicembre 2020. Interinstitutional Files: Not Set. Institutional Framework: Consiglio dell'Unione europea. Language: IT. Distribution Code: PUBLIC. GUID: 4701892205845484788_0) removed ..>
Consiglio dell'Unione europea
Bruxelles, 9 dicembre 2020 (OR. en)
13880/20
ADD 1
PECHE 000
X 00
NOTA DI TRASMISSIONE
Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Xxxxxxx XXXXXX, direttrice
Data: 9 dicembre 2020
Destinatario: Xxxxx XXXXXXXX-XXXXXXXXX, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.: COM(2020) 787 final - ANNEX
Oggetto: ALLEGATO della raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per un nuovo accordo di pesca tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 787 final - ANNEX.
All.: COM(2020) 787 final - ANNEX
13880/20 ADD 1 bp
LIFE.2 IT
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 9.12.2020
COM(2020) 787 final ANNEX
ALLEGATO
della raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza l'avvio di negoziati per un nuovo accordo di pesca tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia
IT IT
ALLEGATO
Direttive di negoziato per un nuovo accordo di pesca con il Regno di Norvegia
1. L'obiettivo dei negoziati è concludere un nuovo accordo che stabilisca i principi e gli obiettivi delle relazioni dell'Unione con la Norvegia in materia di pesca e istituisca un quadro per la gestione degli stock ittici condivisi e per l'accesso reciproco alle acque e alle risorse.
2. L'accordo dovrebbe riguardare la cooperazione nell'elaborazione di misure per lo sfruttamento sostenibile e la conservazione delle risorse, compresa la prevenzione dei rigetti.
In particolare la Commissione dovrebbe mirare a:
• garantire che tali misure non comportino discriminazioni e si basino su dati scientifici che siano in linea con l'obiettivo di conseguire il rendimento massimo sostenibile per gli stock interessati;
• comprendere disposizioni in materia di cooperazione per il controllo e l'esecuzione, la raccolta di dati e le consulenze scientifiche;
• assicurare che le attività di pesca restino responsabili, così da garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine vive, in linea con i principi pertinenti del diritto internazionale;
• preservare le possibilità di pesca dell'Unione ed evitare lo scompenso economico delle attività di pesca delle parti;
• preservare le condizioni di accesso reciproco esistenti e la stabilità delle quote di contingenti, che possono essere adeguate solo con il consenso delle parti;
• prevedere modalità applicabili ai trasferimenti e agli scambi di contingenti e alla fissazione dei totali ammissibili di catture annuali o pluriennali o delle limitazioni dello sforzo di pesca, in base a strategie di gestione a lungo termine;
• prevedere modalità di rilascio delle autorizzazioni di pesca e disposizioni che assicurino la parità di trattamento e la conformità, comprese attività congiunte di controllo e ispezione.
3. L'accordo istituirà un quadro istituzionale adeguato per la cooperazione in materia di conservazione e gestione degli stock ittici condivisi che consenta un approccio coerente alla gestione degli stock condivisi alla luce di altri accordi eventualmente concordati dall'UE per le parti interessate.
4. I negoziati bilaterali sulle condizioni di accesso reciproco e le quote di contingenti in materia di pesca tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia dovrebbero tenere conto dei risultati dei negoziati dell'accordo trilaterale di pesca dell'Unione con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Regno di Norvegia che riguarda gli stock che si trovano nelle acque dell'Unione e nelle acque sotto la sovranità e la giurisdizione del Regno Unito e del Regno di Norvegia.
5. L'accordo dovrebbe essere concluso tempestivamente al fine di garantire che sostituisca l'accordo vigente entro il 2023 ed è quindi opportuno che contenga una clausola di abrogazione del precedente accordo.