Sommario
Contratto Unico per la Prestazione dei Servizi di Investimento ed Accessori
Documentazione Informativa e Contrattuale
Sommario
INFORMAZIONI GENERALI SULLA BANCA, SUI SERVIZI D’INVESTIMENTO E SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI DEPOSITI DELLA CLIENTELA 3
SINTESI DELLA STRATEGIA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA 5
SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI. 7
DESCRIZIONE SINTETICA DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE DESTINATA ALLA CLIENTELA 9
SINTESI DELLA POLITICA DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO 12
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI 16
PARTE “A” - LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI 16
PARTE “B” - LA RISCHIOSITA’ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 20
PARTE “C” - LA RISCHIOSITÀ DI UNA LINEA DI GESTIONE Dl PATRIMONI PERSONALIZZATA 23
ULTERIORI INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI – LA SCHEDA PRODOTTO 25
TRATTAMENTO FISCALE DEI PRINCIPALI STRUMENTI FINANZIARI 26
CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE 27
CONDIZIONI SPECIALI RELATIVE AGLI SPECIFICI PRODOTTI/SERVIZI 32
SEZIONE I SERVIZI DI INVESTIMENTO 32
SOTTOSEZIONE A - DISPOSIZIONI COMUNI 32
SOTTOSEZIONE B - SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI 35
SOTTOSEZIONE C - RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI, DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DALLA BANCA E DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE, CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI 38
SOTTOSEZIONE D - NORME INTEGRATIVE PER LA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 43
SEZIONE II – SERVIZI A DISTANZA (CANALITA’ DIRETTA) 47
SOTTOSEZIONE A – CONDIZIONI GENERALI 47
DOCUMENTO INFORMATIVO SU COSTI ED ONERI STANDARD PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI D’INVESTIMENTO 53
Contratto Unico per la Prestazione di Servizi d’Investimento ed Accessori Documentazione Informativa e Contrattuale - Ed. 11/2010
INFORMAZIONI GENERALI SULLA BANCA, SUI SERVIZI D’INVESTIMENTO E SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI DEPOSITI DELLA CLIENTELA
Informazioni Generali
La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (in forma contratta “BNL SpA” e denominazione commerciale “BNL”) ha sede legale in Roma, via V. Veneto 119 (cap 00187) e risulta iscritta nel Registro delle Imprese di Roma con numero d’iscrizione, codice fiscale e partita IVA 09339391006. La BNL è inoltre iscritta all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia al n. 78.60 ed è Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Nazionale del Lavoro, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d’Italia al n. 1005. Il legale rappresentante della Banca è l’Amministratore Delegato. La BNL SpA è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di BNP Paribas S.A. – Parigi ai sensi dell’art. 2497 cod. civ..
Mezzi di comunicazione
Per ogni esigenza i clienti possono mettersi in contatto con la Banca attraverso il numero verde 800.900.900 o scrivendo alla sede legale all’indirizzo sopra riportato. La lingua ufficiale utilizzata sia nei rapporti Banca- Cliente che nella redazione della documentazione è l’italiano. I clienti, tuttavia, possono chiedere di ottenere documentazione in inglese o francese. La Banca si riserva la facoltà di accettare, ove possibile, la richiesta della clientela.
Autorizzazioni
La BNL SpA è stata autorizzata dalla Banca d’Italia (xxx.xxxxxxxxxxxx.xx) alla prestazione dei seguenti servizi d’investimento:
• Ricezione e trasmissione ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari
• Esecuzione di ordini per conto dei clienti
• Negoziazione per conto proprio
• Consulenza in materia d’investimenti
• Sottoscrizione e/o collocamento, con assunzione a fermo, ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente nonché collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente
Rendicontazione dei servizi prestati
Almeno annualmente (o con diversa frequenza concordata tra le parti) il cliente riceve dalla Banca un documento di rendicontazione dei servizi d’investimento prestati e delle principali condizioni economiche che regolano la prestazione di tali servizi.
I documenti citati sono inviati per posta al domicilio del cliente alle condizioni indicate nell’apposita documentazione.
In alternativa è possibile fruire di alcuni documenti - ove disponibili e solo per i clienti che aderiscono ai servizi a distanza - in versione telematica fornita sul sito internet della Banca.
Misure a tutela degli strumenti finanziari e delle somme detenute dalla Banca per conto della Clientela
La Banca è responsabile nei confronti del cliente degli strumenti finanziari e dei fondi depositati presso di
Contratto Unico per la Prestazione di Servizi d’Investimento ed Accessori 3
Documentazione Informativa e Contrattuale - Ed. 11/2010
essa. Gli strumenti finanziari depositati presso la Banca possono essere cartacei o dematerializzati. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati. La Banca è autorizzata a subdepositare in tutto o in parte i titoli presso depositari abilitati, intermediari, corrispondenti esteri o altri organismi che effettuano servizi di gestione accentrata o di custodia di strumenti finanziari ovvero, se la Banca lo ritiene necessario, presso altre banche e/o organismi, italiani ed esteri, indicati in apposite comunicazioni e rendicontazioni che saranno periodicamente inviate al Cliente, che ne consentano la custodia e l’amministrazione accentrata. Per alcuni OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) non esiste alcun soggetto responsabile per la custodia delle quote o azioni emesse, pertanto la titolarità delle parti dell’OICR può risultare da registrazioni extra-contabili tenute da agenti incaricati dell’OICR interessato che non rivestono la qualifica di intermediario depositario. In tali casi, le registrazioni della Banca nel Conto Xxxxxx riflettono le evidenze rilasciate dall’agente dell’OICR. Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli sub-depositati, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente degli strumenti finanziari detenuti ai sensi e per gli effetti del Contratto di deposito a custodia ed amministrazione. Per quanto riguarda la tutela delle somme di denaro depositate dai clienti, la Banca Nazionale del Lavoro aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che interviene a garantire, con un limite massimo per depositante di euro 103.291,38, nel caso di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria della Banca. I depositi tutelati sono le somme in conto corrente, i certificati di deposito nominativi, gli assegni circolari e titoli assimilabili. La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente.
SINTESI DELLA STRATEGIA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
Il presente documento, che costituisce una sintesi della complessiva Strategia di Classificazione della Clientela di BNL S.p.A., viene consegnato ai fini degli adempimenti previsti dal Regolamento Intermediari Consob. In esso vengono riepilogati i criteri di classificazione adottati da BNL per qualificare la clientela cui vengono offerti i servizi d’investimento e le indicazioni circa la possibilità per il cliente di richiedere una diversa classificazione, con le implicazioni che ciò comporterebbe sotto il profilo della tutela del cliente. La versione integrale della Strategia di Classificazione della Clientela è a sua disposizione sul sito internet xxx.xxx.xx e presso ogni Filiale della Banca.
L’obiettivo principale della classificazione consiste nell’assegnazione del corretto livello di tutela in funzione della tipologia di clientela considerata. La protezione si sostanzia principalmente nel fornire informazioni chiare e complete sugli strumenti finanziari oggetto dei servizi d’investimento e nel valutare la coerenza tra le caratteristiche dell’investitore e gli investimenti considerati. Tale protezione sarà modulata in base alla classificazione assegnata al cliente, di seguito riportata in ordine crescente di tutela:
Controparti Qualificate - i clienti professionali ai quali la Banca presta specifici servizi di investimento in regime di reciproco riconoscimento. Per questi soggetti si presume la massima conoscenza e competenza in tema di strumenti finanziari.
Clienti Professionali - i soggetti che possiedono l’esperienza, le conoscenze e le competenze necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi assunti. Più in particolare sono considerati Clienti Professionali di diritto:
1) I soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali (ad esempio):
a) banche;
b) imprese di investimento;
c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
d) imprese di assicurazione;
e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
g) altri investitori istituzionali indicati dalla legge;
2) Le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
a) fatturato netto: 40.000.000 euro;
b) fondi propri: 2.000.000 euro;
c) totale di bilancio: 20.000.000 euro.
3) Gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari.
4) I soggetti e gli Enti classificabili come professionali sulla base di quanto previsto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con apposita regolamentazione.
Clienti al Dettaglio - i clienti che, non rientrando in una delle due categorie sopra esposte, richiedono il massimo livello di tutela.
In base alle informazioni in possesso della Banca ed in applicazione dei criteri sopra indicati, la classificazione che le è stata assegnata risulta dall’apposita sezione del Contratto Unico per la Prestazione di Servizi d’Investimento ed Accessori che le è stato consegnata unitamente al presente documento. L’iniziale classificazione può tuttavia essere oggetto di modifica su sua esplicita richiesta, ed in presenza di specifici requisiti, qualora ritenga più opportuno appartenere ad una diversa tipologia di clientela.
Il personale della BNL è a sua completa disposizione per fornirle le indicazioni relative alla procedura necessaria per il passaggio di status, alle implicazioni sui servizi ed i prodotti offerti e sul livello di tutela associato. Le ricordiamo che l’accoglimento della sua eventuale richiesta di passaggio verso profili che prevedono un minor livello di tutela, è rimessa alla valutazione della Banca, che si riserva di accoglierla o meno, motivando un eventuale rifiuto.
SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI.
Il presente documento costituisce una sintesi della Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini adottata dalla Banca in applicazione della normativa comunitaria di primo e secondo livello recepita nel decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (c.d Testo Unico della Finanza) e nella regolamentazione secondaria di attuazione. Il testo integrale della Strategia d’Esecuzione e Trasmissione degli Ordini, che costituisce parte integrante del Contratto Unico per la Prestazione dei Servizi d’Investimento ed Accessori sottoscritto dal cliente è a disposizione presso tutte le filiali della Banca ed è reperibile sul sito internet xxx.xxx.xx.
La Banca, in base alla Strategia d’Esecuzione e Trasmissione degli Ordini, nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti al dettaglio ovvero dei clienti professionali (congiuntamente i “Clienti”), di negoziazione in conto proprio ovvero di ricezione e trasmissione di ordini impartiti da clienti aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 2, del Testo Unico della Finanza, ha individuato, per ciascuna tipologia di strumento finanziario, la sede di esecuzione ovvero i soggetti negoziatori ai quali trasmettere gli ordini al fine di ottenere, in modo duraturo, il miglior risultato possibile per i clienti (c.d. “best execution”). In particolare, la best execution viene perseguita dalla Banca avendo riguardo ai seguenti fattori:
− prezzo degli strumenti finanziari;
− costi relativi all’esecuzione dell’ordine;
− rapidità nell’esecuzione dell’ordine;
− probabilità di esecuzione e di regolamento dell’ordine;
− dimensioni dell’ordine;
− natura dell’ordine;
− ogni altra considerazione pertinente ai fini della esecuzione dell’ordine.
Al fine di stabilire l’importanza relativa dei suddetti fattori, la Banca tiene conto dei seguenti criteri:
− le caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale;
− le caratteristiche dell’ordine del cliente;
− le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell’ordine;
− le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto.
Per ciò che concerne i clienti al dettaglio, la Banca individua, per ciascuna tipologia di strumenti finanziari, le sedi di esecuzione ovvero i soggetti ai quali trasmettere gli ordini, in ragione del corrispettivo totale, che è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione. Questi ultimi includono tutte le spese sostenute dal cliente al dettaglio e direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione, nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine.
La Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini prevede, inoltre, che gli ordini impartiti dai Clienti possano essere eseguiti anche al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. Le sedi di esecuzione scelte dalla Banca per le finalità sopra descritte sono le seguenti:
mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A., BNL in qualità di Internalizzatore Sistematico e BNL in qualità di negoziatore per conto proprio.
Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, le misure adottate da BNL per ottenere il miglior risultato possibile per i Clienti sono rappresentate dall’identificazione, per ciascuna tipologia di strumento finanziario, dei soggetti negoziatori ai quali BNL trasmette gli ordini. I negoziatori terzi a cui si rivolge BNL sono: BNP Paribas S.A. e Società del Gruppo (la sede di esecuzione sarà determinata dal negoziatore in base alla propria strategia di esecuzione degli ordini).
Nel caso in cui i clienti impartiscano istruzioni specifiche, la Banca esegue o trasmette gli ordini attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, a tali istruzioni. Queste ultime, pertanto, possono pregiudicare le misure previste nella Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni.
La Banca provvede ad effettuare il riesame della Strategie di Esecuzione e Trasmissione degli ordini con periodicità almeno annuale e comunque al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini dei clienti.
Le modifiche rilevanti apportate alla Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini sono portate a conoscenza dei clienti.
DESCRIZIONE SINTETICA DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE DESTINATA ALLA CLIENTELA
Come ogni grande istituzione finanziaria, BNL (di seguito anche la “Banca”), che fa parte del Gruppo Bancario BNP Paribas, nel normale esercizio delle proprie attività e nell’erogazione dei propri molteplici servizi incontra situazioni potenziali di conflitti di interesse, nei confronti del Cliente o tra propri Clienti, che si possono manifestare in modo permanente od occasionale al proprio interno e/o nell’ambito del Gruppo di appartenenza. Il manifestarsi/verificarsi di simili situazioni di potenziali conflitti di interesse è, in una certa misura, connaturato alle attività degli intermediari che prestano alla Clientela una pluralità di servizi/attività di investimento; ciò appare confermato anche dalla normativa vigente, che, avuto riguardo all’impossibilità per gli intermediari di eliminare del tutto i conflitti di interesse, prescrive, ai soggetti abilitati di provvedere alla loro corretta gestione, al fine di evitare che gli stessi possano generare un significativo pregiudizio ai Clienti. Alla luce del recepimento, da parte dell’ordinamento italiano, della disciplina in materia di conflitti di interesse prevista dalla Direttiva europea sui servizi di investimento (Direttiva 2006/73/CE), BNL ha adottato misure al fine di identificare e gestire i conflitti d’interesse, nei confronti di Clienti o fra Clienti, rilevanti ai fini della normativa e idonei a danneggiare in modo significativo gli interessi dei Clienti medesimi.
La presente comunicazione descrive le misure adottate dalla Banca nel contesto del Gruppo BNP Paribas e nell’ambito della propria politica di gestione dei conflitti di interesse, conformemente alle disposizioni di legge relative al recepimento da parte dell’ordinamento italiano della disciplina sui conflitti di interesse prevista dalla Direttiva 2006/73/CE, nonché al Regolamento congiunto degli organi di Vigilanza (Consob e Banca d’Italia).
Definizioni
Rientrano nella nozione di conflitto di interesse le situazioni nelle quali, nell’esercizio dei servizi e delle attività di investimento o dei servizi accessori di BNL, si determini una contrapposizione tra gli interessi della Banca (e/o dei suoi collaboratori e/o di soggetti aventi con essa un legame di controllo diretto o indiretto) e quelli dei suoi Clienti ovvero dei Clienti della Banca tra loro.
La politica di gestione dei conflitti di interesse di BNL è destinata ad adottare misure ragionevoli volte a prevenire quelle situazioni di conflitto di interesse nelle quali il risultato di un’operazione effettuata dalla Banca danneggi in modo significativo gli interessi di un Cliente.
Regole generali
BNL ha identificato, all’interno della propria struttura e dell’operatività che la caratterizza, situazioni di conflitto di interesse, attuali e potenziali, in cui si possa trovare la stessa, o i suoi collaboratori, e/o le altre entità appartenenti al Gruppo BNP Paribas nell’ambito delle proprie attività e dei servizi svolti nei confronti dei Clienti e che comportano un rischio di danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più Clienti. A solo titolo di esempio, alcune situazioni nelle quali possono sorgere dei conflitti d’interesse sono connesse alla detenzione di partecipazioni rilevanti in Clienti emittenti strumenti finanziari o alla concessione di finanziamenti significativi a Clienti emittenti strumenti finanziari.
Per far fronte alle situazioni di conflitti di interesse identificate dalla Banca, nell’ambito del Gruppo BNP Paribas sono state adottate una pluralità di misure.
• Principi deontologici
Sono stati statuiti una serie di principi deontologici destinati a regolare lo svolgimento dei servizi ed attività di investimento e dei servizi accessori, tra i quali: integrità, equità, imparzialità, rispetto del segreto professionale e priorità assoluta degli interessi del Cliente.
A tal riguardo, la Banca si è dotata di un Codice etico, conformando il proprio comportamento nei confronti della Clientela ai seguenti principi e valori fondamentali:
− centralità del Cliente e sviluppo del servizio,
− etica e trasparenza,
− correttezza, lealtà e collaborazione,
− rispetto del segreto professionale,
− rispetto delle norme di legge e dei regolamenti emanati dagli organi di vigilanza.
Al fine di consentire l’attuazione e l’osservanza di quanto previsto dal Codice etico, la Banca ha predisposto e reso operativi gli opportuni strumenti conoscitivi, applicativi, esplicativi, formativi, di aggiornamento, di informazione e sensibilizzazione per tutti i dipendenti e collaboratori nonché previsto periodiche attività di verifica allo scopo di monitorare il grado di osservanza da parte dei dipendenti e collaboratori delle disposizioni contenute nel Codice.
• Dispositivi permanenti di controllo
La Banca, in linea con quanto disposto dal Gruppo BNP Paribas ed in conformità a quanto disciplinato dalla normativa vigente, ha istituito all’interno della propria struttura la Funzione Compliance la cui missione principale è quella di contribuire a preservare la Banca e il Gruppo dal rischio di non conformità del proprio ordinamento organizzativo interno alle norme vigenti, tra cui quelle poste a tutela della prevenzione e gestione dei conflitti di interesse sorti sia tra le diverse attività svolte dalla Banca e dal Gruppo BNP Paribas sia con riferimento ai dipendenti ed agli esponenti aziendali.
• Separatezza ed indipendenza funzionale
Le misure di prevenzione di situazioni “strutturali” di conflitto di interesse comprendono disposizioni permanenti volte ad assicurare la necessaria separatezza organizzativa, operativa, gerarchica, e, ove necessario, anche fisica delle attività. La struttura organizzativa adottata prevede la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità e l’opportuna separatezza funzionale delle attività ritenute incompatibili ai fini della prevenzione del conflitto di interesse.
• Barriere informative
Altre misure preventive consistono nei cosiddetti “Chinese Walls” (definiti anche barriere informative), cioè soluzioni organizzative di tipo statico in grado di stabilire una segregazione per comparti delle attività con l’obiettivo di impedire la circolazione delle informazioni privilegiate tra i dipendenti o collaboratori.
• Soluzioni organizzative dinamiche
Infine, onde strutturare e rafforzare maggiormente il presidio sui conflitti di interesse, vi sono altre soluzioni organizzative di tipo dinamico, tra cui:
− Registro Insider: la Banca ha istituito, così come previsto dalla normativa vigente, un registro
delle persone che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate, cioè un’informazione di carattere
preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. Il Registro in esame, al fine di regolare l’accesso a suddette informazioni, include un elenco di tutte le persone che accedono a informazioni privilegiate in modo regolare o occasionale;
− “Watch List” e “Restricted List”: sono liste di controllo indicanti gli emittenti di strumenti/prodotti finanziari, utilizzate per monitorare ovvero limitare l’operatività della Banca o di altre società del Gruppo nonché dei dipendenti, collaboratori ed amministratori i quali, nello svolgimento delle proprie funzioni, possano acquisire informazioni confidenziali relative agli strumenti/prodotti di cui sopra ed ai rispettivi enti emittenti.
Entrambe le soluzioni organizzative hanno la finalità di impedire l’utilizzo improprio di informazioni privilegiate o confidenziali.
Laddove le misure sopra descritte non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, BNL informerà il Cliente, prima di agire per suo conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti di interesse affinché questi possa assumere una decisione informata sui servizi prestati.
La politica di gestione dei conflitti di interesse adottata da BNL è oggetto di revisione e aggiornamento periodico. Le relative modifiche verranno comunicate ai Clienti.
Per ulteriori informazioni sulla politica di gestione dei conflitti di interesse della Banca La invitiamo a contattare il Suo interlocutore abituale in BNL.
SINTESI DELLA POLITICA DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO
Finalità
L’Investment Policy di BNL è redatta ai sensi del Regolamento Intermediari della Consob n. 16190 del 29.10.2007 e ha la finalità di illustrare ai Clienti e ai potenziali Clienti di BNL la politica di prestazione dei
servizi di investimento adottata dalla Banca, esplicitandone le modalità di offerta attraverso i propri canali di distribuzione1.Tale policy descrive altresì la politica adottata dalla banca in materia di incentivi, indicando la misura massima delle commissioni riconosciute a BNL per le varie tipologie di prodotto e le motivazioni che
giustificano la loro esistenza. Per avvalersi dei servizi e delle attività d’investimento offerti da BNL e illustrati nel presente documento i Clienti sottoscrivono un contratto quadro, denominato “Contratto Unico per la Prestazione dei Servizi di investimento ed Accessori” disponibile presso la rete BNL o sul sito internet
xxx.xxx.xx. Il presente documento integra l’informativa pre-contrattuale predisposta dalla Banca.
Qualunque aggiornamento apportato ai contenuti del presente documento sarà reso disponibile ai Clienti presso la rete BNL o sul sito internet xxx.xxx.xx.
I Servizi di Investimento offerti da BNL
BNL offre ai propri Clienti o potenziali Clienti i seguenti servizi di investimento:
− Consulenza in materia d’investimenti
− Ricezione e trasmissione ordini
− Esecuzione di ordini per conto dei clienti
− Negoziazione per conto proprio
− Sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti
dell’emittente
− Collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo nè assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente
− In particolare ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs 24/2/98 n. 58 si deve intendere per consulenza in materia di investimenti, la prestazione di raccomandazioni personalizzate al cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa della Banca, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata, quando è presentata come adatta per il cliente ed è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione.
Le modalità di offerta dei servizi e delle attività d’investimento in BNL
I servizi e le attività di investimento di BNL sono prestati nel rispetto delle regole di condotta contenute nel D.lgs. n. 58/98, nel Regolamento Consob n. 16190 del 29/10/2007 e nel Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva emesso dalla Banca d’Italia e dalla Consob del 29/10/2007. In particolare, il modello organizzativo di BNL prevede una diversificazione dell’offerta di servizi di investimento in funzione del canale di distribuzione,
1La presente politica trova applicazione anche rispetto alla distribuzione di prodotti finanziari emessi dalla Banca nonché di prodotti finanziari assicurativi emessi dalle imprese di assicurazione.
delle modalità di prestazione e della tipologia di strumenti finanziari oggetto di offerta. Con riferimento ai canali di distribuzione, in particolare, BNL presta i servizi seguendo una modalità che prevede l’offerta del servizio di consulenza, di regola, in abbinamento sistematico agli altri servizi di investimento presso i canali tradizionali della Banca (che prevedono la contestuale presenza fisica di intermediario e cliente) ovvero Agenzie, Centri Private, Filiali Corporate e Sedi Grandi Patrimoni. BNL presta alla propria clientela il servizio di consulenza basandosi sulle informazioni ricevute dagli stessi, in termini di esperienza e conoscenza, situazione finanziaria e obiettivi di investimento. La prestazione del servizio di consulenza comporta la valutazione di adeguatezza degli ordini ricevuti dai clienti o delle raccomandazioni fornite dalla Banca e quindi la verifica della loro coerenza rispetto al profilo finanziario dei clienti (definito mediante compilazione di un apposito questionario).
Attraverso i canali remoti (che non prevedono la contestuale presenza fisica delle parti – identificati nelle c.d. “tecniche a distanza – ovvero Call Center e Trading On Line) il cliente può operare solo su propria iniziativa, senza potersi avvalere del servizio di consulenza, non previsto per questa tipologia di modalità operativa. Gli adempimenti obbligatori applicati su detti canali prevedono la valutazione di appropriatezza degli ordini ricevuti dai clienti e quindi la verifica della loro rispondenza all’ esperienza e conoscenza in materia finanziaria dichiarata dai clienti in sede di compilazione del questionario. Il modello organizzativo di offerta del servizio di consulenza è derogabile in presenza di determinate fattispecie, debitamente documentate e formalizzate nelle procedure interne della Banca. In particolare esse riguardano limitate tipologie di attività operative e specifiche categorie di clienti .
La prestazione dei Servizi di Investimento in BNL: la profilazione dei clienti
Al fine di prestare i servizi d’investimento e di raccomandare gli strumenti/prodotti finanziari più adatti ai Clienti o potenziali Clienti, BNL prevede un apposito “Questionario per la definizione del profilo finanziario del Cliente” che è volto a raccogliere le informazioni necessarie a valutare:
a) la conoscenza e l’esperienza in materia d’investimenti
b) la situazione finanziaria
c) gli obiettivi d’investimento
Dette informazioni includono gli elementi che consentono di attribuire al Cliente un profilo di esperienza e conoscenza, un profilo di investimento, oltre che di definire gli obiettivi di investimento su cui il Cliente intende investire.
BNL valuta l’adeguatezza dei prodotti di investimento consigliati in base ai profili risultanti dal Questionario e alle altre informazioni a sua disposizione relative alla situazione finanziaria e all’operatività pregressa del Cliente, ove disponibile.
La profilazione si riferisce – di norma - al singolo cliente. Nel caso in cui un rapporto riguardi più soggetti cointestatari (anche con facoltà di compiere operazioni separatamente), la profilazione si riferisce ad un profilo unitario di cointestazione, ottenuto mediante la compilazione di un questionario riferito non ai singoli clienti cointestatari, bensì al rapporto di cointestazione. Le informazioni e le avvertenze formulate dalla Banca, con riferimento alle singole operazioni - in tema d’incentivi, adeguatezza/appropriatezza, conflitti di interesse hanno effetto nei confronti di tutti i cointestatari, anche se rese nei confronti di un singolo cointestatario.
La classificazione dei prodotti di investimento
Ai prodotti di investimento in BNL sono attribuiti specifici livelli di rischio, profili di esperienza e conoscenza e specifici orizzonti temporali.
La valutazione di adeguatezza
La valutazione di adeguatezza degli ordini ricevuti dai Clienti o delle raccomandazioni fornite dalla Banca può avere il seguente esito:
− positivo, in tal caso la Banca può procedere nell’esecuzione dell’operazione;
− negativo, in tal caso si possono verificare le seguenti alternative:
a) qualora l’esito negativo – inadeguatezza dell’operazione - riguardi prodotti emessi dal Gruppo BNP Paribas o prodotti emessi da terzi e collocati da BNL (limitatamente al periodo di collocamento) la Banca non potrà procedere nell’esecuzione dell’operazione;
b) qualora l’esito negativo – inadeguatezza dell’operazione - riguardi prodotti emessi da terzi, BNL concluderà con detto giudizio l’offerta del servizio di consulenza abbinato agli altri servizi di investimento e informa il cliente di tale circostanza. Quest’ultimo, se intende comunque dar corso all’operazione, potrà procedere di sua iniziativa nell’ambito degli altri servizi di investimento, al di fuori della consulenza. In questa circostanza il cliente prende atto e accetta che l’operazione venga sottoposta alla verifica di appropriatezza, cioè alla valutazione del livello di esperienza e conoscenza che il cliente ha di comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento richiesti comportano. Nel caso lo strumento o il servizio non risultino appropriati per il cliente o potenziale cliente BNL provvede ad informarlo prontamente di tale situazione con le seguenti alternative:
- il Cliente può decidere di non procedere con l’esecuzione dell’operazione
- il Cliente può decidere di procedere con l’esecuzione dell’operazione, prendendo atto della non appropriatezza della stessa
Ai fini della valutazione di adeguatezza, tutte le operazioni richieste dal Cliente o proposte dalla Banca sono valutate in base al grado di complessità di ogni singolo prodotto, alla conformità rispetto al rischio medio ponderato di portafoglio, agli obiettivi di investimento dichiarati, e alla frequenza dell’operazione2.
Nel caso di operazioni aventi per oggetto le Gestioni Patrimoniali oltre ai sopra citati controlli viene verificato che il profilo di rischio del prodotto sia conforme al rischio del cliente ricavato dal questionario di profilazione.
La politica degli incentivi di BNL
Ai sensi dell’art. 52 del Regolamento Intermediari Consob n. 16190 , BNL può versare o percepire compensi o commissioni o prestazioni non monetarie da terzi o da chi agisce per conto di questi, a condizione che:
a) siano compatibili con l’obbligo di servire al meglio gli interessi dei suoi Clienti
b) siano volti ad accrescere la qualità dei servizi dalla Banca prestati.
Con riferimento al servizio di collocamento e all’attività di distribuzione di strumenti e prodotti finanziari di tipo bancario e assicurativo, l’ammontare degli incentivi che vengono corrisposti alla Banca direttamente dalle Società di Gestione/Compagnie di Assicurazione è di norma determinato in percentuale dei costi e delle commissioni applicate al Cliente dalla Società emittente ovvero, limitatamente ai prodotti finanziari
2 I derivati over the counter sono soggetti a valutazione di adeguatezza con processo ad hoc.
assicurativi collocati/distribuiti prima dell’entrata in vigore della “normativa MIFID” anche dalla Società di Gestione dei fondi al cui rendimento è collegato il prodotto stesso. Tali importi sono variabili in relazione a ciascuno strumento o prodotto finanziario.
La percezione di incentivi da parte di BNL trova giustificazione nell’incremento della qualità dei servizi. Detto incremento consiste, in particolare, nello svolgimento di tutte le attività di assistenza e supporto prestate alla Clientela in fase di vendita e successivamente alla vendita dei prodotti finanziari. Dette attività sono rappresentate, tra l’altro, in fase di vendita, dall’illustrazione delle caratteristiche del prodotto e dall'assistenza nella compilazione e consultazione della relativa documentazione informativa/contrattuale; in fase post vendita, dalla valorizzazione aggiornata del patrimonio del Cliente, dalla lista delle movimentazioni effettuate, dal supporto e dall’assistenza nella valutazione della performance, dall’assistenza nella interpretazione e valutazione delle comunicazioni periodiche sui prodotti.
La seguente tabella riporta, per le principali tipologie di prodotti di investimento, la misura massima delle commissioni percepite da BNL per lo svolgimento delle sopra indicate attività. Le commissioni sono espresse in percentuale dei costi complessivi pagati dalla Clientela alle Società:
Commissioni percepite | ||
Ingresso/Sottoscrizione | Mantenimento/Gestione | |
Prodotti di Risparmio Gestito | ||
Gestioni Patrimoniali | Max 100% | Max 75% |
Fondi e SICAV | ||
Prodotti finanziari di tipo assicurativo | Max 70% | Max 70% |
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI
AVVERTENZE GENERALI
Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l’investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L’investitore deve concludere un’operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere un’operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l’investitore e l’intermediario devono valutare se l’investimento è adeguato per l’investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d’investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest’ultimo.
PARTE “A” - LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI
Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:
1) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
2) la sua liquidità;
3) la divisa in cui è denominato;
4) gli altri fattori fonte di rischi generali.
1) La variabilità del prezzo.
Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.
1.1) Titoli di capitale e titoli di debito.
Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:
a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l’assemblea dei soci deciderà di distribuire. L’assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell’emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato. A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all’andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.
Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi
solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.
1.2) Rischio specifico e rischio generico.
Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell’indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
1.3) Il rischio emittente.
Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all’investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell’emittente tanto maggiore è il tasso d’interesse che l’emittente dovrà corrispondere all’investitore. Per valutare la congruità del tasso d’interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d’interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.
1.4) Il rischio d’interesse.
Con riferimento ai titoli di debito, l’investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell’acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall’investitore fino alla scadenza. Qualora l’investitore avesse necessità di smobilizzare l’investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxx x xxxxx xxxxx), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità
del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d’interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un’unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all’anno; l’aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo dell’8,6%. E’ dunque importante per l’investitore, al fine di valutare l’adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l’investimento.
1.5) L’effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo. Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l’investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L’investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d’investimento e società d’investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall’investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell’intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d’investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.
2) La liquidità.
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l’offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell’effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l’investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.
3) La divisa.
Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l’investitore, tipicamente l'euro per l’investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell’investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l’investimento. L’investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l’andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell’investimento.
4) Gli altri fattori fonte di rischi generali.
4.1) Denaro e valori depositati.
L’investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l’esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell’intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.
4.2) Commissioni ed altri oneri.
Prima di avviare l’operatività, l’investitore deve ottenere dettagliate informazioni riguardo tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all’intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d’intermediazione. L’investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.
4.3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni.
Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all’estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l’investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l’investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l’autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L’investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.
4.4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni.
Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l’incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l’investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L’investitore dovrebbe informarsi presso il proprio
intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.
4.5) Sistemi elettronici di negoziazione.
I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione “gridati”. Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall’investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all’hardware o al software dei sistemi medesimi.
4.6) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati.
Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L’intermediario a cui si rivolge l’investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita dell’investitore (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l’assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l’investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
PARTE “B” - LA RISCHIOSITA’ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell’investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l’investitore concluda un’operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L’investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l’esecuzione di operazioni non adeguate. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell’operazione, l’investitore e l’intermediario devono verificare se l’investimento è adeguato per l’investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d’investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest’ultimo.
Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.
1) I futures.
1.1) L’effetto “leva”.
Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L’ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il cosiddetto “effetto di leva”. Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l’intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell’investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell’investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l’investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l’investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.
1.2) Xxxxxx e strategie finalizzate alla riduzione del rischio.
Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l’esecuzione di tali ordini. Anche strategie d’investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali
le “proposte combinate standard” potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni “lunghe” o “corte”.
2) Opzioni.
Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L’investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).
2.1) L’acquisto di un’opzione.
L’acquisto di un’opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l’opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l’investitore avrà perso l’intera somma utilizzata per l’acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell’acquisto di un’opzione, l’investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un’operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo “americano”, esercitarla prima della scadenza. L’esercizio dell’opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l’acquisto o la consegna dell’attività sottostante. Se l’opzione ha per oggetto contratti futures, l’esercizio della medesima determinerà l’assunzione di una posizione in futures e la connesse obbligazioni concernenti l’adeguamento dei margini di garanzia.
Un investitore che si accingesse ad acquistare un’opzione relativa ad un’attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l’opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l’esercizio dell’opzione diventi profittevole è remota.
2.2) La vendita di un’opzione.
La vendita di un’opzione comporta in generale l’assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l’opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell’opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell’attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell’opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l’opzione venduta è di tipo “americano”, il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l’operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l’attività sottostante. Nel caso l’opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l’adeguamento dei margini di garanzia. L’esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l’opzione è stata venduta.
3) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni
Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella parte “A”, l’investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.
3.1) Termini e condizioni contrattuali.
L’investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l’investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l’attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell’organo di vigilanza
del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.
3.2) Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi.
Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l’applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell’attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l’opzione non lo fosse. L’assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.
3.3) Rischio di cambio.
I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l’investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.
4) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps.
Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L’intermediario a cui si rivolge l’investitore potrebbe anche porsi in contropartita diretta dell’investitore (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni possono comportare l’assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all’investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l’investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, sulle norme applicabili ed sui rischi conseguenti.
4.1) I contratti di swaps possono comportare un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Prima di sottoscrivere un contratto, l’investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l’investitore può essere chiamato dall’intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell’operazione sia solida patrimonialmente, poiché, nel caso in cui dal contratto si origini un differenziale a favore dell’investitore, esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l’investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l’intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se
PARTE “C” - LA RISCHIOSITÀ DI UNA LINEA DI GESTIONE Dl PATRIMONI PERSONALIZZATA
Il servizio di gestione di patrimoni individuale consente di avvalersi delle conoscenze e dell’esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell’esecuzione delle relative operazioni. L’investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore. La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore. L’investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell’apposito contratto scritto. La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall’intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni. L’intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione. L’investitore deve informarsi approfonditamente presso l’intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l’investitore e l’intermediario devono valutare se l’investimento è adeguato per l’investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d’investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest’ultimo.
1. La rischiosità di una linea di gestione.
L’investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione:
a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria;
b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell’ambito della linea di gestione.
1.1. Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione.
Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l’investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Ad esempio, una linea di gestione che preveda l’investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d’investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.
1.2. La leva finanziaria.
Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all’unità. Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione. La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l’intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso. L’incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale. L’intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni, ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione - si veda la parte “B” del presente documento).
L’investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all’unità, oltre a valutarne con l’intermediario l’adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:
a) indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l’intermediario é tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
c) comprendere che l’uso di una leva finanziaria superiore all’unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l’investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell’intermediario.
2. Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione patrimoniale.
2.1. Richiamo.
Nell’ambito del servizio di gestione patrimoniale vengono effettuate dall’intermediario per conto del Cliente operazioni su strumenti finanziari. E’ quindi opportuno che l’investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle parti “A” e “B” del presente documento.
2.2. Commissioni ed altri oneri.
Prima di concludere il contratto di gestione, l’investitore deve ottenere dettagliate informazioni circa tutte le commissioni ed le modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all’intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d’intermediazione. Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione patrimoniale, l’investitore deve considerare che le modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente al numero delle operazioni eseguite, potrebbero aumentare il rischio che l’intermediario esegua operazioni non necessarie.
ULTERIORI INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI PRODOTTO
– LA SCHEDA
Per tutte le operazioni di acquisto/sottoscrizione disposte dalla clientela, la Banca provvede a fornire al Cliente una “Scheda Prodotto”, elaborata/stampata automaticamente dal Sistema (e di cui il cliente firma una copia).
Nella Scheda Prodotto sono riportate le informazioni essenziali sulle caratteristiche dello strumento finanziario oggetto dell’operazione, nonché la valorizzazione grafica della rischiosità dello stesso.
In particolare, la Scheda comprende:
− una descrizione testuale dello strumento riguardo alle sue caratteristiche finanziarie e ai principali aspetti commerciali;
− le sue caratteristiche anagrafiche (codice isin, tipologia, emittente, divise, etc.);
− il livello di rischio secondo la classificazione degli strumenti finanziari adottata dalla banca.
TRATTAMENTO FISCALE DEI PRINCIPALI STRUMENTI FINANZIARI
STRUMENTO FINANZIARIO | TASSAZIONE REDDITI DI CAPITALE (1) | TASSAZIONE REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA (1) |
Titoli di Stato ed obbligazioni (anche convertibili o strutturate) soggette al D.Lgs. n. 239/96 | Interessi ed altri proventi soggetti ad imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 239/96 con aliquota del 12,50% (2) | Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva del 12,50% di cui al D.Lgs. n. 461/97 |
Titoli di Stato ed obbligazioni (anche convertibili o strutturate) NON soggette al D.Lgs. n. 239/96 | Interessi ed altri proventi soggetti a ritenuta ex art. 26, 1° c., D.P.R. n. 600/73 in misura del 27% (o del 12,50% se la scadenza del titolo non è inferiore a 18 mesi) (3) | Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva del 12,50% di cui al D.Lgs. n. 461/97 |
Pronti contro termine su titoli di Stato ed obbligazioni | Proventi soggetti a ritenuta ex art. 26, c. 3-bis, D.P.R. n. 600/73 in misura del 12,50% (4) | - |
Azioni | Dividendi soggetti a ritenuta/imposta sostitutiva ex artt. 27 e 27-ter D.P.R. n. 600/73 in misura del 12,50% (5) | Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva del 12,50% di cui al D.Lgs. n. 461/97 |
Derivati (certificates, covered warrant, opzioni, ecc.) | - | Proventi soggetti ad imposta sostitutiva del 12,50% di cui al D.Lgs. n. 461/97 |
ETF | Proventi soggetti a ritenuta ex art. 10-ter, 1° c., L. n. 77/83 in misura del 12,50% | Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva del 12,50% di cui al D.Lgs. n. 461/97 |
Titoli atipici | Interessi ed altri proventi soggetti a ritenuta ex art. 5, 1° c., D.L. n. 512/83 in misura del 27% | Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva del 12,50% di cui al D.Lgs. n. 461/97 |
Note:
(1) ricorrendo i presupposti soggettivi (es. persone fisiche e c.d. “nettisti”) ed oggettivi (es. negoziazione del titolo) prescritti dalla normativa attualmente in vigore.
(2) l’imposta sostitutiva si applica in misura del 27% se la scadenza del titolo è inferiore a 18 mesi.
(3) norme particolari, relative alla misura del saggio di interesse, elevano in ogni caso al 27% la ritenuta prevista.
(4) in alcune fattispecie è possibile l’applicazione di un’aliquota di ritenuta superiore.
(5) particolari disposizioni si applicano a soggetti titolari di partecipazioni qualificate/redditi d’impresa ed a soggetti non residenti. L’imposta sostitutiva ex art. 27-ter si applica alle azioni depositate in Monte Titoli.
CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE
Art. 1 - Oggetto del contratto e suo perfezionamento
1. Le presenti condizioni generali disciplinano i rapporti tra il Cliente e la Banca integrando le condizioni speciali delle singole "Sezioni" relative agli specifici prodotti/servizi offerti dalla Banca.
2. Per l'instaurazione del rapporto, il Cliente sottoscrive apposito modulo con il quale sceglie altresì i singoli prodotti/servizi, di cui chiede l'attivazione. La sottoscrizione del suddetto modulo comporta l'accettazione delle presenti condizioni generali nonché delle condizioni speciali relative agli specifici prodotti/servizi prescelti.
3. I singoli prodotti/servizi prescelti saranno attivati, ove la relativa richiesta sia accolta dalla Banca, al momento della ricezione da parte del Cliente della comunicazione di accettazione.
Art. 2 - Diligenza della Banca nei rapporti con il Cliente
1. Nei rapporti con il Cliente, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ..
Art. 3 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni
1. La Banca osserva, nei rapporti con il Cliente, le disposizioni di cui al Decreto legislativo l° settembre 1993,
n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.
Art. 4 - Ufficio Reclami della Banca e Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie.
Per qualunque doglianza derivante dal rapporto, il cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata all’Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Direzione Generale della medesima. L’Ufficio Reclami provvede ad evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai novanta giorni dalla data di ricezione delle stesse.
Nel caso in cui il cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all’Ufficio Reclami, il cliente - al fine di dirimere l’eventuale controversia con la Banca - potrà adire presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx),, con sede in Xxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxx:
− l’Ombudsman Giurì Bancario per
le controversie aventi ad oggetto i servizi e le
attività di
investimento, alle condizioni previste da tale organismo; il servizio di conciliazione per raggiungere un
accordo tra
le parti - qualunque sia il valore della controversia
- con l’intervento di un esperto
indipendente (conciliatore) nonché
− un arbitrato, sempre su richiesta specifica delle parti, e sempre con il contributo del Conciliatore Bancario che potrà essere chiamato a mettere a disposizione le attività necessarie.
Le decisioni dell’Ombudsman Giurì bancario sono vincolanti soltanto per la Banca e lasciano il cliente libero di investire della controversia l’Autorità Giudiziaria o altri organismi conciliativi o arbitrali.
Il cliente potrà ricorrere, altresì, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob, istituita dal decreto legislativo 8 ottobre 2007,n.179 per l’amministrazione delle procedure conciliative e arbitrali relative
a controversie insorte tra i clienti e la Banca per la violazione, da parte di quest’ultima, delle regole in materia di trasparenza e correttezza nelle relazioni contrattuali.
Art. 5 - Esecuzione degli incarichi conferiti dalla Clientela
1. La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni di cui alle seguenti Sezioni; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.
2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e, comunque, tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.
3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ. a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.
4. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità di tale esecuzione.
Art. 6 - Invio di corrispondenza alla Banca
1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti; essi hanno corso a rischio del Cliente, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardo nella trasmissione (per causa non imputabile alla Banca).
2. Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca - ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in modo chiaro e leggibile.
Art. 7 - Invio della corrispondenza al Cliente
1. L'invio al Cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca - anche relativi alle presenti condizioni - saranno fatti al Cliente con pieno effetto all'ultimo indirizzo (anche di posta elettronica) comunicato per iscritto.
In alternativa alla forma cartacea, qualora l’operatività del presente contratto lo consenta, è in facoltà del Cliente scegliere di ricevere le comunicazioni periodiche di trasparenza relative allo svolgimento del rapporto contrattuale nonché altre eventuali comunicazioni inerenti detto rapporto, in forma elettronica, c.d. “Servizio di dematerializzazione”; le modalità dell’utilizzo della forma elettronica sono comunicate al Cliente all’atto dell’adesione al “Servizio” predetto. In ogni momento del rapporto il Cliente ha la facoltà di modificare la tecnica di comunicazione utilizzata (cartacea o elettronica). L’adesione al “Servizio di dematerializzazione”, così come la facoltà di modifica della tecnica di comunicazione, può essere effettuata anche in Agenzia.”
2. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto e sono pienamente efficaci anche nei confronti degli altri.
Art. 8 - Identificazione del Cliente e di altri soggetti che entrano in rapporto con la Banca
1. All'atto della costituzione dei singoli rapporti, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio.
2. Al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione, l’idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.).
Art. 9 - Deposito delle firme autorizzate
1. Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso lo sportello ove il relativo rapporto è intrattenuto.
2. Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).
Art. 10 - Poteri di rappresentanza
1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.
2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, o telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non sia trascorso il tempo tecnicamente necessario per provvedere, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.
3. Salvo disposizione contraria, l’autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito ai commi precedenti. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.
5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.
Art. 11 - Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto
1. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, ivi comprese le attività collegate all’attribuzione del profilo finanziario del rapporto, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti
i cointestatari. L'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.
2. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.
3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.
4. Nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata.
Art. 12 - Diritto di garanzia
1. La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a 2 volte il predetto credito.
2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.
Art. 13 - Compensazione
1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente.
3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 11 sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
4. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 1469-bis, comma 2, cod. civ., salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.
Art. 14 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla Clientela ed imputazione dei
pagamenti
1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.
2. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell’art. 1193, comma 1, cod. civ. - nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare - in deroga all’art. 1193, comma 2, cod. civ. - i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone comunicazione a quest’ultimo.
Art. 15 - Determinazione e modifica delle condizioni
1. Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente sono indicate nel modulo di cui all’art. 1, nonché nei fogli informativi a disposizione nei locali della Banca, con riferimento ai rispettivi rapporti.
2 La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo, con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole previamente accettato dal cliente. Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro sessanta giorni senza penalità e spese di chiusura, con diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le comunicazioni della Banca potranno essere effettuate mediante comunicazione da inviarsi al domicilio o all’indirizzo indicati dal Cliente nel presente contratto.
Art. 16 - Incedibilità dei Servizi
1. I Prodotti e/o i Servizi di cui alle seguenti Sottosezioni sono di natura strettamente personale e non possono in nessun caso essere ceduti dal Cliente a terzi.
Art. 17 - Incentivi
1. La Banca, in relazione alla prestazione dei servizi di investimento alla clientela, versa o percepisce compensi o commissioni oppure fornisce o riceve prestazioni non monetarie esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un cliente o da chi agisca per conto di questi;
b) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo o da chi agisca per conto di questi, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
b.1) l’esistenza, la natura e l’importo di compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio in questione;
c) compensi che rendano possibile la prestazione dei servizi o siano necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le spese legali, collegati con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale per curare al meglio gli interessi dei clienti.
Art. 18 - Spese e oneri fiscali
1. Le spese e gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il Cliente, sono a carico dello stesso.
2. Per il pagamento di quanto dovuto la Banca è autorizzata ad addebitare il c/c collegato ai detti rapporti.
Art. 19 - Legge applicabile
1. I rapporti con la Clientela sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.
CONDIZIONI SPECIALI RELATIVE AGLI SPECIFICI PRODOTTI/SERVIZI
SEZIONE I SERVIZI DI INVESTIMENTO
SOTTOSEZIONE A - DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1. Premessa
1. I rapporti sono regolati, oltre che dalle “Condizioni Generali relative al rapporto Banca-Cliente”, dalle
seguenti disposizioni comuni e dalla disciplina contrattuale relativa a ciascuno dei rapporti medesimi.
2. Il conferimento degli incarichi e gli adempimenti della Banca prima della stipulazione dei contratti avvengono
secondo quanto indicato nella parte relativa alle condizioni previste per gli specifici prodotti e servizi (Sezione I, Sottosezione A).
Art. 2. Conflitti di interessi
1. La Banca adotta ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.
2. La Banca gestisce tali conflitti adottando idonee misure organizzative e assicurando che l’affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.
3. Quando le misure adottate ai sensi del comma 2 non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca procederà a dare chiara informazione ai clienti, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti dei conflitti affinché gli stessi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati.
4. Le informazioni di cui al comma che precede sono fornite su supporto duraturo.
Art. 3 - Servizio di consulenza in materia di investimenti.
1. Le disposizioni che seguono disciplinano il servizio di "consulenza in materia di investimenti" prestato da parte della Banca in favore dei propri clienti, anche in connessione con i servizi d’investimento prestati.
2. La prestazione del servizio di "consulenza in materia di investimenti" consiste in raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro richiesta del cliente stesso o per iniziativa della Banca, con riferimento alla richiesta o alla disposizione di una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata quando viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione.
3. Le raccomandazioni personalizzate sono rese sulla base delle informazioni fornite dal cliente secondo quanto previsto dal successivo art. 4. Resta in facoltà del cliente di non avvalersi della Banca al fine di dare corso alle raccomandazioni personalizzate. Il cliente prende atto che le raccomandazioni personalizzate possono perdere repentinamente la propria validità dal punto di vista della loro convenienza per il cliente a seguito anche di avvenimenti congiunturali e di mercato.
4. La Banca fornirà le raccomandazioni personalizzate con diligenza, professionalità, trasparenza e nell’interesse del cliente. In ogni caso, il cliente dichiara di essere a conoscenza del fatto che le obbligazioni assunte dalla Banca sono obbligazioni di mezzi e non di risultato. La Banca non garantisce, pertanto, alcuno specifico risultato collegato alle raccomandazioni personalizzate fornite e non assume alcuna responsabilità in ordine all’esito delle operazioni consigliate e/o ai risultati dalle stesse determinati. Nessuna responsabilità potrà quindi insorgere a carico della Banca per eventuali perdite, danni o minori guadagni che il cliente dovesse subire a seguito dell’esecuzione delle operazioni effettuate sulla base delle raccomandazioni personalizzate fornite Banca.
5. La Banca non assume alcun obbligo di monitorare l’andamento delle operazioni effettuate a seguito delle raccomandazioni personalizzate fornite né di rivedere, aggiornare, modificare le proprie raccomandazioni personalizzate, salva espressa richiesta del cliente.
6. Quando il presente rapporto contrattuale sia intestato a più persone, ciascuna di esse singolarmente potrà richiedere e ottenere dalla Banca raccomandazioni personalizzate con piena efficacia anche nei confronti degli altri cointestatari.
Art. 4 – Adeguatezza del Servizio di consulenza in materia di investimenti.
1. Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente, nella prestazione del servizio la Banca ottiene dal cliente le informazioni necessarie in merito:
a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;
b) alla situazione finanziaria;
c) agli obiettivi di investimento.
2. Qualora la Banca non ottenga le informazioni di cui al comma 1. si astiene dal prestare il servizio di "consulenza in materia di investimenti".
3. La Banca - sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito – procede alla valutazione che la specifica operazione consigliata soddisfi i seguenti criteri:
a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente in questione;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all’operazione.
4. La Banca effettua la valutazione di cui al precedente comma sulla base delle informazioni originariamente fornite, senza che alcun inadempimento o responsabilità possa esserle imputato in mancanza di comunicazione da parte del cliente di ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle informazioni originariamente fornite, a meno che esse siano manifestamente superate, inesatte o incomplete.
5. Quando la Banca fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti ad un cliente professionale può presumere che, per quanto riguarda gli strumenti, le operazioni e i servizi per i quali tale cliente è classificato come cliente professionale, lo stesso abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze per comprendere i rischi inerenti all’operazione consigliata.
6. In caso di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti ad un cliente professionale considerato tale di diritto, la Banca può presumere che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento.
Art. 5. Appropriatezza delle operazioni.
1. La Banca, quando presta servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti, richiede al cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza nel settore d’investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto o chiesto.
2. Nella prestazione dei servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e sulla base delle informazioni di cui all’articolo che precede la Banca procede alla verifica che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta.
3. La Banca ha il diritto di presumere che il cliente professionale abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti per i quali il cliente è classificato come professionale.
4. La Banca, qualora ritenga che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente, avverte lo stesso di tale situazione. L’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
5. La Banca, qualora il cliente scelga di non fornire le informazioni di cui al primo comma o qualora tali informazioni non siano sufficienti, avverte il cliente, che tale decisione impedirà di determinare se il servizio o lo strumento sia per lo stesso appropriato. L’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
6. Le previsioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nel caso di prestazione dei servizi con modalità di “mera esecuzione” di cui all’articolo 4, della Sottosezione C) del presente contratto.
Art. 6. Durata del contratto-Recesso
1. I contratti disciplinati dalle successive Sottosezioni sono a tempo indeterminato e il Cliente può recedere - anche relativamente ad uno solo di essi – con comunicazione scritta, in qualunque momento; la Banca potrà esercitare analoga facoltà con le medesime modalità, in presenza di giustificato motivo, ovvero, in assenza di quest’ultimo, con un preavviso di 15 giorni. Il recesso del Cliente è efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione, da darsi mediante lettera raccomandata a/r.
Art. 7 - Impossibilità di comunicazione delle informazioni e di esecuzione degli ordini
1. Il Cliente esonera la Banca da qualsiasi responsabilità per eventuali disguidi che possano intervenire nella richiesta o nella comunicazione delle informazioni, nonché nella trasmissione ed esecuzione degli ordini dovuti a cattivo funzionamento dei sistemi, degli impianti telefonici ed elettronici o comunque dovuti a situazioni e circostanze alla Banca non imputabili o comunque non prevedibili.
2. La Banca, inoltre, non risponderà per la mancata comunicazione di informazioni o esecuzione di ordini dovuti a causa di forza maggiore e/o ad eventi, ancorché non imprevedibili, comunque indipendenti dalla propria volontà e diligenza.
SOTTOSEZIONE B - SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI
Art. 1 - Oggetto del contratto
1. La Banca svolge il servizio di deposito in amministrazione di strumenti finanziari e altre specie di titoli (di seguito denominati anche semplicemente titoli) alle seguenti condizioni. Ove il servizio attenga a strumenti finanziari dematerializzati, esso si espleta, in regime di gestione accentrata, attraverso appositi conti (di seguito denominati indifferentemente depositi).
Art. 2 - Titoli e strumenti finanziari oggetto del deposito
1. Oggetto del deposito possono essere sia titoli e strumenti finanziari cartacei, che strumenti finanziari dematerializzati ai sensi del titolo V, del Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e relativa normativa di attuazione.
2. Nel caso di deposito di titoli e strumenti finanziari cartacei il Cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.
3. Quando oggetto del deposito sono strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del Cliente presso la Banca depositaria prende luogo dalla consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili, secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.
Art. 3 - Svolgimento del servizio
1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.
2. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento di decimi, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all’esecuzione dell’operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente stesso.
3. Per i titoli non quotati nelle Borse italiane, il Cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni, in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione.
4. In mancanza di istruzioni contrarie da conferire alla Banca con congruo anticipo rispetto alla data di negoziazione "ex cedola" o "ex dividendo", la Banca medesima cura l’incasso degli interessi o dei dividendi.
5. La Banca è espressamente autorizzata per i titoli nominativi oggetto del deposito ad apporre e firmare in nome e per conto del Cliente, anche a favore della Banca, la girata di trasferimento.
Art. 4 - Obbligazioni del Cliente
1. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, stanno interamente a carico del Cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
2. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.
Art. 5 - Vendita dei titoli in caso di inadempimento del Cliente
1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a.r. a pagare entro il termine di 15 giorni decorrente dal ricevimento della raccomandata stessa.
2. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4 e 2756, commi 2 e 3, cod. civ., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.
3. Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni.
4. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.
5. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.
Art. 6 - Modalità per il ritiro dei titoli cartacei oggetto di deposito
1. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il Cliente deve far pervenire avviso alla Banca, che provvede nel tempo tecnicamente necessario. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l’avviso deve essere rinnovato.
2. In caso di parziale o totale ritiro dei suddetti titoli subdepositati a norma del successivo art. 10 la Banca provvederà alla loro restituzione al Cliente, tenendo conto della necessità di ricevere i titoli medesimi dagli organismi subdepositari.
Art. 7 - Invio dell’estratto titoli
1. La Banca invia almeno una volta l’anno al Cliente una posizione dei titoli in deposito. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale posizione, senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo scritto specifico, la posizione stessa si intenderà senz’altro riconosciuta esatta ed approvata.
Art. 8 - Cessazione della facoltà di disporre separatamente del deposito
1. In deroga all’art. 10 delle condizioni generali, quando il deposito è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito qualora da uno di essi le sia stata comunicata opposizione o revoca della predetta facoltà anche solo con lettera raccomandata. L’opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non sia trascorso il tempo tecnicamente necessario per provvedere.
2. Per quanto concerne i titoli nominativi, i cointestatari con facoltà di disposizione disgiunta si conferiscono, salvo contraria disposizione, vicendevole e reciproco mandato ad operare sul deposito, con piena liberazione della Banca, in ordine alle operazioni disposte dal singolo cointestatario del rapporto riguardo ai titoli intestati agli altri.
Art. 9 - Trasferimento del deposito di titoli cartacei
1. La Banca ha facoltà di custodire il deposito dei titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo dandone comunicazione al Cliente.
Art. 10 - Sub-deposito dei Titoli
1. La Banca è autorizzata a subdepositare in tutto o in parte i Titoli presso depositari abilitati. Al riguardo la Banca è sin d’ora espressamente autorizzata dal Cliente a procedere col sub-deposito dei Titoli presso gli intermediari, corrispondenti esteri o altri organismi che effettuano servizi di gestione accentrata o di custodia di strumenti finanziari elencati nella clausola che segue ovvero, se la Banca lo ritiene necessario, presso altre banche e/o organismi, italiani ed esteri, indicati nelle apposite comunicazioni e rendicontazioni che saranno periodicamente inviate al Cliente che ne consentano la custodia e l’amministrazione accentrata. Il Cliente prende altresì atto ed acconsente affinché i depositari si avvalgano a propria volta, e per particolari esigenze, dei servizi di altri depositari.
2. Il Cliente autorizza sin d’ora la Banca a subdepositare i Titoli ad essa affidati presso Monte Titoli S.p.A., Clearstream Banking S.A., Euroclear Clearance Systems S.C., Depository Trust Company, il Central Gilts Office, BNP Paribas (a Parigi o presso le altre succursali), BNP Paribas Securities Services (società del Gruppo BNP Paribas con sede a Parigi o presso le altre succursali di BNP Paribas Securities Services) nonché presso gli altri organismi di cui al precedente comma previa comunicazione al Cliente stesso.
3. Registrazioni della Banca in assenza di Subdepositari.
Il Cliente prende atto che per alcuni OICR non esiste alcun soggetto responsabile per la custodia delle quote o azioni emesse e che la titolarità delle Parti dell’OICR può risultare da registrazioni extra-contabili tenute da agenti incaricati dell’OICR interessato che non rivestono la qualifica di intermediario depositario. In tali casi, le registrazioni della Banca nel Conto Xxxxxx riflettono le evidenze rilasciate dall’agente dell’OICR.
4. Xxxxx quanto precisato nelle clausole che precedono, resta comunque inteso che, anche relativamente ai Titoli sub-depositati, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente ai sensi e per gli effetti del presente Contratto.
SOTTOSEZIONE C - RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI, DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DALLA BANCA E DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE, CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
Art. 1 - Oggetto del contratto
1. La Banca svolge le attività riguardanti i servizi di esecuzione ordini per conto dei clienti, di negoziazione per conto proprio, di ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari, di collocamento di strumenti finanziari, di distribuzione di prodotti finanziari emessi dalla Banca nonché di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi emessi da imprese di assicurazione, ai sensi del Decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito “TUF”) e dei relativi regolamenti di attuazione. Nello svolgimento dei predetti servizi, la Banca è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio.
2. Le caratteristiche delle attività svolte consistono:
- nella compravendita di strumenti finanziari nei mercati regolamentati e non regolamentati nella quale la Banca si pone come controparte diretta del Cliente (negoziazione per conto proprio) ovvero interviene, come controparte di un terzo soggetto operante sul mercato, nell’interesse del Cliente (esecuzione di ordini per conto dei clienti);
- per quanto riguarda la ricezione e trasmissione di ordini, nella raccolta delle disposizioni del Cliente e nella loro tempestiva trasmissione al soggetto autorizzato alla negoziazione o al collocamento;
- per quanto riguarda il collocamento/distribuzione, nell’offerta al cliente di acquistare e/o sottoscrivere strumenti e/o prodotti finanziari e/o prodotti finanziari assicurativi, in sede di collocamento e/o distribuzione.
Art. 2 - Conferimento degli ordini
1. Gli ordini sono impartiti alla Banca di norma per iscritto eventualmente anche attraverso promotori finanziari a tal fine autorizzati. All’atto del ricevimento dell’ordine, la Banca o il promotore finanziario rilasciano apposita attestazione cartacea.
2. Qualora vengano impartiti attraverso promotori finanziari, gli ordini, ai fini della loro esecuzione nel rispetto della priorità di ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest’ultima. I promotori finanziari possono ricevere esclusivamente: a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità; b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente; c) strumenti finanziari nominativi o all’ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta.
3. È’ facoltà della Banca non trasmettere o non eseguire l’ordine conferito dal Cliente, dandone immediata comunicazione al Cliente stesso.
4. Ove l’ordine sia impartito telefonicamente, l’assolvimento dei cennati obblighi informativi ed il rilascio della relativa autorizzazione da parte del cliente risultano da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.
5. In materia di ordini impartiti telefonicamente, la Banca si riserva la facoltà di assegnare alla clientela uno specifico canale telefonico facente parte del c.d. "servizi a distanza", per il quale è prevista la sottoscrizione di separato contratto.
6. La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento gli ordini conferiti dal Cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione.
Art. 3 - Misure per l’esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente
1. La Banca adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere, allorché esegue ordini, il miglior risultato possibile per i clienti, avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.
2. Per stabilire l’importanza relativa dei fattori di cui al comma 1, la Banca tiene conto dei seguenti criteri:
a) caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale;
b) caratteristiche dell’ordine del cliente;
c) caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell’ordine;
d) caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto.
3. La Banca provvede a fornire ai clienti informazioni sulla propria strategia di esecuzione di ordini, specificando se la stessa preveda che gli ordini possano essere eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.
4. La Banca, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, si attiene alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute. Queste ultime, pertanto, possono pregiudicare il conseguimento da parte della Banca del miglior risultato possibile.
5. La Banca si riserva di procedere all’esecuzione degli ordini conferiti e in caso di rifiuto ne dà prontamente informazione al cliente.
Art. 4 - Misure per la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente
1. Nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i clienti tenendo conto dei fattori e dei criteri di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo.
2. Le misure di cui al comma che precede identificano, per ciascuna categoria di strumenti, i soggetti ai quali gli ordini sono trasmessi in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi.
3. La Banca provvede a fornire ai clienti informazioni appropriate sulla propria strategia di trasmissione stabilita ai sensi del presente articolo.
4. La Banca, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, si attiene alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute. Queste ultime, pertanto, possono pregiudicare il conseguimento da parte della Banca del miglior risultato possibile.
5. La Banca si riserva di procedere alla trasmissione degli ordini conferiti e in caso di rifiuto ne dà prontamente informazione al cliente.
Art. 5 - Gestione degli ordini dei clienti
1. La Banca che tratta ordini, per conto dei clienti applica misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione della Banca stessa.
2. In caso di ordini di clienti con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, la Banca adotta misure volte a facilitare l'esecuzione più rapida possibile di tali ordini pubblicandoli immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che il cliente
fornisca esplicitamente istruzioni diverse. A tal fine, la Banca potrà trasmettere gli ordini del cliente con limite di prezzo a un mercato regolamentato e/o a un sistema multilaterale di negoziazione.
3. Ai fini di cui al comma 1, la Banca adempie alle seguenti condizioni quando tratta gli ordini dei clienti:
a) assicura che gli ordini eseguiti per conto dei clienti siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;
b) tratta gli ordini equivalenti dei clienti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell’ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei clienti richiedano di procedere diversamente;
c) informa il cliente al dettaglio circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.
4. Se la Banca ha la responsabilità di controllare o disporre il regolamento di un ordine eseguito, adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti finanziari o le somme di denaro, di pertinenza dei clienti, ricevuti a regolamento dell’ordine eseguito siano prontamente e correttamente trasferiti sul conto del cliente.
5. La Banca provvede ad effettuare un uso corretto delle informazioni relative a ordini in attesa di esecuzione e adotta tutte le misure ragionevoli per impedire l’uso scorretto di tali informazioni da parte di uno qualsiasi dei soggetti rilevanti, come definiti dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis del Testo Unico.
Art. 6 - Mera esecuzione degli ordini - Execution Only
1. La Banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini, senza che sia necessario procedere alla determinazione di appropriatezza, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) i suddetti servizi sono connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato), OICR armonizzati ed altri strumenti finanziari non complessi;
b) il servizio è prestato a iniziativa del cliente;
c) il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la Banca non sarà tenuta a valutare l’appropriatezza e che pertanto l’investitore non beneficerà della corrispondente protezione. L’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
2. Ai fini della prestazione del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini con la modalità che precede uno strumento finanziario è considerato “non complesso” quando:
a) non rientra nelle definizioni di cui all’articolo 1, comma 1-bis), lettere c) e d), del Testo Unico, nonché nelle definizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), del Testo Unico;
b) esistono frequenti opportunità di cedere, riscattare od ottenere altrimenti il corrispettivo di tale strumento a prezzi che siano pubblicamente disponibili per i partecipanti al mercato. Tali prezzi devono essere quelli di mercato o quelli messi a disposizione, ovvero convalidati, da sistemi di valutazione indipendenti dall’emittente;
c) non implica alcuna passività effettiva o potenziale per il cliente che vada oltre il costo di acquisizione dello strumento;
d) sono pubblicamente disponibili informazioni sufficientemente complete e di agevole comprensione sulle sue caratteristiche in modo tale che il cliente al dettaglio medio possa prendere una decisione informata in merito alla realizzazione o meno di un’operazione su tale strumento.
Art. 7 - Concessione di finanziamenti al Cliente
1. E' facoltà della Banca concedere alla clientela finanziamenti destinati alla esecuzione di operazioni relative a strumenti finanziari nelle quali interviene la Banca stessa, previa acquisizione di adeguate garanzie a fronte del finanziamento concesso.
2. Configura, tra l'altro, concessione di finanziamento l'effettuazione di operazioni di pronti contro termine, di riporto, di prestito titoli e di ogni altra analoga operazione finalizzata all'acquisizione da parte del Cliente a titolo di provvista di somme di denaro o strumenti finanziari contro pagamento di un interesse, sempre previa acquisizione di adeguante garanzie a fronte del finanziamento concesso.
3. In ogni caso il valore degli strumenti finanziari o delle altre garanzie offerte dall'investitore deve risultare congruo rispetto all'importo del finanziamento concesso. Detta congruità dovrà essere e permanere effettiva durante tutta la durata del singolo contratto.
4. I finanziamenti di cui ai numeri 1 e 2 del presente articolo nonché le specifiche caratteristiche degli stessi (tipologia, tasso e maggiori oneri in caso di mora, prezzi, condizioni, ius variandi) sono oggetto di espresse pattuizioni integrative delle presenti norme, contenute nei relativi atti di finanziamento.
Art. 8 - Garanzie relative alle operazioni richieste
1. L’esecuzione degli ordini impartiti dal Cliente di compravendita su strumenti finanziari è subordinata, in vigenza delle relative disposizioni CONSOB, alla costituzione da parte del Cliente stesso delle garanzie comunicate dalla Banca, comunque non inferiori ai limiti previsti dalle citate disposizioni.
Art. 9 – Variabilità del valore degli investimenti effettuati
1. Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.
Art. 10– Strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati
1. Con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di organismi di investimento collettivo, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare:
- il rischio di non essere facilmente liquidabili;
- la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.
Art. 11 - Vendite allo scoperto
1. Per gli ordini di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata il Cliente prende atto che la ricopertura dell’operazione può risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi e che comunque detta operazione sarà eseguita in conformità alle vigenti disposizioni.
Art. 12 - Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati
1. Con riguardo agli strumenti finanziari derivati, il Cliente prende atto che:
− il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
− l’investimento effettuato su tali strumenti comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.
2. Prima di procedere ad operazioni su strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati di cui al precedente comma verrà sottoscritta l'apposita scheda tecnica, di cui alla successiva Sottosezione D, nella quale saranno, tra l’altro, specificamente individuati i mezzi da costituire per l’esecuzione delle operazioni.
3. La Banca informa per iscritto il Cliente nel caso in cui risulti a carico dello stesso una perdita, effettiva o potenziale, superiore o pari ad una soglia convenzionalmente determinata nella misura del cinquanta per cento del valore dei mezzi costituiti per l’esecuzione delle operazioni. La comunicazione sarà effettuata entro il termine della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata, o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo. Il valore di riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione al cliente della perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento è prontamente comunicato al Cliente stesso e, in caso di versamenti o prelievi, sarà comunque comunicato il risultato fino ad allora conseguito. Le comunicazioni della Banca potranno essere effettuate mediante comunicazione da inviarsi attraverso l’utilizzo dei sistemi previsti con l’adesione da parte del Cliente ai Servizi a distanza.
4. Per la negoziazione di strumenti finanziari derivati non quotati sui mercati regolamentati (c.d. “Over The Counter" – “O.T.C.”) e per la negoziazione di contratti future su merci, si rinvia ad apposita documentazione contrattuale.
Art. 13 - Deposito degli strumenti finanziari
1. Gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di cui alla presente Sottosezione saranno immessi o registrati in un deposito amministrato presso la Banca disciplinato dalle norme contenute nella Sottosezione B - Deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari.
Art. 14 - Opposizione all’esecuzione degli ordini nel rapporto cointestato e disposizioni sui titoli nominativi
1. In deroga a quanto disposto dall’art. 10 delle Condizioni Generali, la Banca quando da uno dei cointestatari le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata, non darà corso agli ordini che non le siano stati impartiti congiuntamente da tutti i cointestatari. L’opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione e non sia trascorso il tempo tecnicamente necessario per provvedere.
2. Per quanto concerne i titoli nominativi, i cointestatari con facoltà di disposizione disgiunta si conferiscono, salva contraria disposizione, vicendevole e reciproco mandato ad operare sul deposito, con piena liberazione della Banca, in ordine alle operazioni disposte dal singolo cointestatario del rapporto riguardo ai titoli intestati agli altri.
Art. 15 – Rendicontazioni delle operazioni eseguite
1. La Banca fornisce ai clienti la rendicontazione dei servizi prestati. La rendicontazione comprende, laddove previsto, i costi delle operazioni e dei servizi prestati.
2. Nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, ivi inclusa l’offerta fuori sede :
a) la Banca fornisce prontamente al cliente, su un supporto duraturo, le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine;
Le comunicazioni della Banca potranno essere effettuate mediante comunicazione da inviarsi attraverso l’utilizzo dei sistemi previsti con l’adesione da parte del Cliente ai Servizi a distanza.
3. Le disposizioni previste dal precedente comma 2, lettera b), non trovano applicazione quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un’altra conferma che deve essere prontamente inviata al cliente al dettaglio da un diverso soggetto.
4. Su richiesta del cliente la Banca fornisce anche informazioni circa lo stato dell’ordine.
5. Nel caso di ordini per un cliente al dettaglio relativi a quote o azioni di OICR, che vengono eseguiti periodicamente, la Banca oltre a quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 del presente articolo, fornisce, almeno ogni sei mesi, le informazioni di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 53 del Regolamento Intermediari, anche attraverso l’utilizzo di codici standard, dei quali viene fornita adeguata illustrazione.
6. La Banca nell’amministrazione di conti di clienti al dettaglio che includono una posizione aperta scoperta su operazioni con passività potenziali, determina in via convenzionale con i clienti la soglia il cui superamento comporta la comunicazione delle eventuali perdite entro il giorno lavorativo nel quale il superamento della soglia è rilevato, o, qualora il superamento di tale soglia venga rilevato in un giorno non lavorativo, entro la fine del giorno lavorativo successivo. Le comunicazioni della Banca potranno essere effettuate mediante comunicazione da inviarsi attraverso l’utilizzo dei sistemi previsti con l’adesione da parte del Cliente ai Servizi a distanza.
7. La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto specifico, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 20 giorni dalla data di ricezione della documentazione stessa.
Art. 16 – Efficacia degli ordini a seguito del recesso
1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dall’art. 4 delle Disposizioni Comuni, restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.
SOTTOSEZIONE D DERIVATI
- NORME INTEGRATIVE PER LA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI
Le presenti norme costituiscono parte integrante e sostanziale della precedente Sottosezione C contenente le disposizioni che regolano la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari.
1. Per “strumenti finanziari derivati” si intendono gli strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 2del D. Lgs. 58/98 (di seguito “TUF”) e in particolare:
a) Future su indice di borsa: FTSE/Mib Futures e Mini FTSE/MIB;
b) Future su azioni (stock future);
c) Opzione su singoli titoli azionari (isoalfa);
d) Opzione sull’indice di borsa FTSE/MIB
2. Le norme della presente Sottosezione si applicano esclusivamente alle negoziazioni di strumenti finanziari derivati quotati sui mercati regolamentati italiani.
3. Ai fini delle relative segnalazioni di legge, le negoziazioni di cui al presente articolo si ritengono eseguite esclusivamente con finalità di “trading”.
Art. 2 - Disciplina delle negoziazioni
1. Il Cliente si impegna a rispettare le norme previste dalle competenti società di gestione dei mercati di quotazione e dagli organismi di compensazione e garanzia per la negoziazione degli strumenti finanziari derivati.
Art. 3 - Individuazione del capitale di riferimento
1. I mezzi conferiti dal Cliente a provvista e garanzia delle proprie operazioni, come definiti al successivo paragrafo, costituiranno i capitali di riferimento utilizzati dalla Banca per la rilevazione della soglia delle perdite pari o superiori al 50 % rispettivamente per gli strumenti finanziari derivati.
2. Il Cliente dichiara di conferire alla Banca i mezzi di volta in volta messi a disposizione per l’esecuzione delle operazioni su strumenti finanziari derivati (e a tal fine indicati nella scheda da sottoscrivere all’atto dell’attivazione del rapporto);.
3. La Banca comunica al Cliente le perdite subite, invitando lo stesso Cliente ad indicare il nuovo capitale di riferimento. Tale aggiornamento potrà essere effettuato dal Cliente attraverso i servizi a distanza predisposti dalla Banca (Telebanca) e accessibili attraverso la sottoscrizione del relativo modulo contrattuale. In difetto di tale nuova indicazione da parte del Cliente, la Banca si riserva la facoltà di effettuare direttamente tale indicazione ai fini delle successive comunicazioni.
Art. 4. Modalità di regolamento
1. Il Cliente autorizza la Banca ad aprire un conto corrente (di seguito “Conto Dedicato”), intestato al Cliente stesso ed esclusivamente strumentale all’operatività del medesimo su strumenti finanziari derivati. Ogni costo ed onere relativo al Conto Dedicato sarà ad esclusivo ed integrale carico del Cliente.
Il Cliente prende atto che il Conto Dedicato ha le seguenti caratteristiche:
a) indisponibilità da parte del cliente delle somme sullo stesso presenti;
b) non consente la traenza di assegni;
c) impossibilità di procedere sul conto stesso al regolamento di altri servizi bancari;
d) le somme presenti sullo stesso sono costituite in garanzia in favore della Banca, nella misura corrispondente ai margini indicati dalla Banca stessa;
ulteriori caratteristiche potranno essere determinate dalla Banca nella scheda da sottoscrivere all’atto dell’attivazione del rapporto.
2. Per le proprie operazioni su strumenti finanziari derivati, il Cliente si impegna ad utilizzare un unico deposito titoli, indicato nella Sez. A della scheda da sottoscrivere all’atto dell’attivazione del rapporto.
3. Su tale deposito titoli potranno essere regolate anche le operazioni su warrants, a meno che il Cliente non preferisca utilizzare per queste ultime un deposito titoli separato.
4. Il regolamento degli importi relativi all’esecuzione di operazioni su strumenti finanziari derivati sarà effettuato dalla Banca, oltre che sul Conto Dedicato, ove esistente, sul conto corrente ordinario di pertinenza del deposito titoli utilizzato per la relativa operazione (di seguito “Conto di Regolamento”) o, in caso di
insufficiente disponibilità su tale conto, su uno o più dei conti correnti ordinari di pertinenza del Cliente ed indicati nella scheda da sottoscrivere all’atto dell’attivazione del rapporto.
5. Il Cliente conferisce alla Banca mandato irrevocabile ai sensi dell’articolo 1723, 2°comma cod. civ. a movimentare, esclusivamente ai fini della presente sottosezione, i depositi titoli, i Conti di Regolamento e, ove esistente, il Conto Dedicato, ed, in caso di insufficiente disponibilità su tale Conto Dedicato, tutti gli altri rapporti intestati al Cliente stesso ed intrattenuti presso la Banca, per il regolamento dei Margini, per ogni addebito e trasferimento delle somme e degli strumenti finanziari necessari all’effettuazione delle operazioni oggetto delle presenti norme e per l’addebito delle eventuali imposte e/o tasse e altre spese dovute alla Banca.
6. Il regolamento di tali importi sarà effettuato dalla Banca in linea con quanto previsto dalla competente società di gestione dei rispettivi mercati di quotazione di ciascun strumento finanziario.
7. In particolare, il Cliente conferisce alla Banca procura irrevocabile a vendere gli strumenti finanziari messi a disposizione ai sensi dell’art. 3 ed indicati nella Sez. B della scheda da sottoscrivere all’atto dell’attivazione del rapporto. La quantità ed il valore degli strumenti finanziari potranno essere aggiornati e/o modificati dal Cliente attraverso i servizi a distanza predisposti dalla Banca (Telebanca) e accessibili con le modalità di cui al 3° comma del precedente art. 3.
Art. 5 - Obblighi a carico del Cliente al momento del conferimento dell’ordine
1. Al momento del conferimento degli ordini di negoziazione, vendita ovvero acquisto, il Cliente deve mettere a disposizione della Banca, in relazione alla tipologia di ciascuna operazione su strumenti finanziari derivati, gli importi e gli strumenti finanziari che saranno stabiliti di volta in volta dalla Banca sulla base delle disposizioni previste dalle competenti società di gestione dei mercati di quotazione, nonché dai competenti organismi di compensazione e garanzia. Gli importi e gli strumenti finanziari in vigore all’atto dell’attivazione del rapporto sono indicati nella Sez. B della scheda da sottoscrivere all’atto dell’attivazione del rapporto e potranno essere aggiornati e/o modificati dal Cliente attraverso i servizi a distanza predisposti dalla Banca (Telebanca) e accessibili con le modalità di cui al 3° comma del precedente art. 3.
2. Qualora, per operazioni soggette all’obbligo di conferimento dei margini, le disponibilità del Cliente si riducano ad un importo inferiore ai margini di cui al precedente comma, la Banca provvederà a comunicare al Cliente per telefono, con successivo telegramma di conferma, l’importo da versare ad integrale ripristino dei margini dovuti.
3. Qualora il Cliente:
a) non provveda al mantenimento dell’esistenza della provvista messa a disposizione per l’esecuzione dell’ordine conferito;
b) non provveda al versamento degli importi necessari ad integrale ripristino dei margini dovuti entro e non oltre le ore 16.00 dello stesso giorno in cui la Banca ha effettuato la suddetta comunicazione;
c) sia soggetto a procedure esecutive;
la Banca è autorizzata a chiudere d’iniziativa e senza ulteriore avviso tutte le operazioni in essere del Cliente, addebitando a quest’ultimo tutti i relativi costi, ivi comprese le eventuali perdite.
Art. 6 – Tipologia di strumenti finanziari conferibili e relativi scarti di garanzia
1. A copertura dei margini di cui al precedente art. 3 potranno essere conferiti dal Cliente esclusivamente titoli di Stato ed obbligazioni emesse da BNL SpA e/o società del Gruppo BNL con caratteristiche standard, con applicazione dei seguenti scarti di garanzia:
− per i titoli di Stato: scarto di garanzia e valorizzazione in base alle modalità stabilite dal competente
organismo di compensazione e garanzia;
− per le obbligazioni del Gruppo BNL: 10% del controvalore.
2. Per le obbligazioni del Gruppo BNL quotate il controvalore è calcolato sulla base del prezzo di riferimento del titolo nella giornata di mercato aperto precedente alla data del conferimento.
3. Per le obbligazioni non quotate il controvalore è calcolato sulla base del prezzo determinato dalla Banca in base a criteri di mercato, tenuto conto delle caratteristiche del titolo e del prezzo di riferimento di titoli con analoghe caratteristiche quotati su mercati regolamentati.
4. I suddetti titoli costituiscono valida garanzia sino a 15 giorni prima della rispettiva scadenza e dovranno essere sostituiti a cura del Cliente in vista di tale termine.
5. Gli scarti di garanzia applicabili, le tipologie di strumenti finanziari di cui al precedente comma 1 e i margini conferibili dal Cliente potranno essere modificati dalla Banca, anche sulla base di eventuali variazioni stabilite dai competenti organismi di compensazione e garanzia, previa pubblicazione di avviso affisso presso i locali delle dipendenze e/o diffusione presso la clientela con altro strumento adeguato.
Art. 7 – Indisponibilità degli importi e degli strumenti finanziari conferiti dal Cliente
Gli importi e gli strumenti finanziari di cui all’art.3 saranno utilizzati dalla Banca a fronte dell’operatività del Cliente sui rispettivi strumenti finanziari derivati e si intendono pertanto indisponibili da parte del Cliente sino ad avvenuta chiusura delle relative operazioni.
Art. 8 - Obblighi a carico del Cliente in fase di esercizio dell’opzione
1. Contratto di opzione su indici:
Posizione del Cliente acquirente: l’opzione call/put sarà esercitata automaticamente alla data di scadenza se “in the money” (per “in the money” intendendosi le opzioni call/put per le quali la differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo dell’attività sottostante sia a favore dell’acquirente dell’opzione), a meno che il Cliente acquirente non comunichi per iscritto o per via telefonica alla Banca entro le ore 16.30 del giorno di mercato aperto precedente alla data di scadenza dell’opzione, che non intende avvalersi dell’esercizio automatico, con contestuale abbandono dell’opzione e decadenza delle relative obbligazioni. Le opzioni non esercitate o per le quali il Cliente acquirente abbia comunicato la propria intenzione di non avvalersi dell’esercizio automatico saranno prive di qualunque effetto e valore;
Posizione del Cliente venditore: al momento dell’esercizio dell’opzione il Cliente venditore dovrà mettere a disposizione della Banca un importo in contanti pari a quanto richiesto dal competente organismo di compensazione e garanzia.
2. Contratto di opzione su azioni:
Posizione del Cliente acquirente: l’opzione può essere esercitata dal Cliente acquirente mediante comunicazione scritta o telefonica alla Banca entro le ore 16.30 di ciascun giorno di mercato aperto
− nel caso di esercizio di opzioni put, la quantità di strumenti finanziari sottostanti il contratto di opzione;
− nel caso di esercizio di opzioni call, una somma pari al controvalore complessivo degli strumenti finanziari sottostanti al contratto di opzione, valorizzati al prezzo di esercizio dell’opzione.
Alla data di scadenza, nel caso in cui l’opzione non sia stata esercitata anticipatamente, l’opzione sarà esercitata automaticamente se “in the money”, con l’obbligo a carico del Cliente acquirente di mettere a disposizione della Banca quanto previsto nel precedente comma del presente articolo. Il Cliente acquirente ha comunque la facoltà di non avvalersi dell’esercizio automatico, dandone comunicazione scritta o telefonica alla Banca entro le 16.30 del giorno di mercato aperto precedente alla data di scadenza dell’opzione, con contestuale abbandono dell’opzione e decadenza delle relative obbligazioni. Le opzioni non esercitate o per le quali il Cliente acquirente abbia comunicato la propria intenzione di non avvalersi dell’esercizio automatico saranno prive di qualunque effetto e valore.
Posizione del Cliente venditore al momento dell’esercizio dell’opzione:
- nel caso di esercizio di opzioni put, il Cliente venditore deve mettere a disposizione della Banca con valuta pari al giorno di liquidazione una somma pari al controvalore complessivo degli strumenti finanziari sottostanti al contratto di opzione, valorizzati al prezzo di esercizio dell’opzione;
- nel caso di esercizio di opzioni call, gli strumenti finanziari di cui al precedente art. 3 conferiti dal Cliente venditore call saranno trasferiti dalla Banca al competente organismo di compensazione e garanzia.
In caso di mancata messa a disposizione della Banca degli importi o degli strumenti finanziari sopra indicati, la Banca si riserva la facoltà di chiudere d’iniziativa la posizione del Cliente.
Art. 9 – Obblighi a carico del Cliente per la consegna e ritiro di titoli per contratti futures
Nel caso di posizioni in acquisto e/o in vendita su futures su azioni (“Stock Futures”), entro le ore 16.30 del giorno di mercato aperto precedente il giorno di scadenza dello Stock Future, il Cliente deve mettere a disposizione della Banca:
− nel caso di posizione in acquisto, l’importo dovuto per il ritiro degli strumenti finanziari sottostanti il
contratto, con valuta pari al giorno di liquidazione dello Stock Futures;
− nel caso di posizione di vendita, gli strumenti finanziari da consegnare, con valuta pari al giorno di liquidazione dello Stock Futures.
In caso di mancata messa a disposizione della Banca degli importi o degli strumenti finanziari sopra indicati, la Banca si riserva la facoltà di chiudere d’iniziativa la posizione in Stock Future del Cliente.
SEZIONE II – SERVIZI A DISTANZA (CANALITA’ DIRETTA) SOTTOSEZIONE A – CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto del servizio
Questo Servizio regola i rapporti a distanza tra la Banca ed il Cliente e consente al Cliente titolare di questo contratto di effettuare le operazioni di interrogazione e/o di disposizione attualmente disponibili, o che la
Banca Nazionale del Lavoro (di seguito denominata “Banca”) potrà rendere disponibili. Il Servizio è attivo su tutti i rapporti di cui il Cliente stesso sia, ora e in futuro, intestatario o cointestatario, (per i soli casi di cointestazioni a firme disgiunte). L’operatività a distanza potrà avvenire attraverso i servizi di Banca telefonica, Banca via Internet e Banca via Telefono cellulare (in seguito denominati congiuntamente “Servizi” e separatamente “Servizio”) e/o attraverso le modalità alternative/aggiuntive che venissero in futuro rese disponibili dalla Banca (WebTV, PDA e altro).
Art. 2 – Utilizzo dei Servizi.
Il Cliente può utilizzare i Servizi in relazione ai rapporti di conto corrente, deposito titoli, gestioni patrimoniali, carte di debito e/o credito, assicurazioni vita, finanziamenti e prestiti, portafoglio commerciale e altri rapporti resi disponibili attraverso questi Servizi. Il Cliente può, inoltre, sottoscrivere - se previsto - prodotti bancari e/o assicurativi e di altro genere, a condizione che egli stesso risulti come intestatario o cointestatario a firme disgiunte.
Art. 3 - Condizioni economiche.
Le condizioni economiche delle singole operazioni effettuate mediante i Servizi sono previste nei singoli contratti che disciplinano i rapporti cui le operazioni si riferiscono (es. costo del bonifico previsto nel contratto di conto corrente).
Art. 4 – Disfunzioni dei Servizi.
Le comunicazioni informative o l’esecuzione degli ordini potranno non essere effettuate a seguito di mal funzionamento del sistema, degli impianti telefonici ed elettronici o di situazioni e circostanze non attribuibili alla Banca o non prevedibili dalla stessa.
Art. 5 – Sospensione dei Servizi.
I Servizi potranno essere sospesi o aboliti in qualunque momento se eventi connessi con l’efficienza e/o la sicurezza dei Servizi stessi lo rendono necessario e senza responsabilità della Banca per temporanee interruzioni non comunicate preventivamente.
Art. 6 – Durata del contratto e recesso.
Il contratto è a tempo indeterminato. La Banca può operare temporanee sospensioni dei Servizi, anche in via separata, con effetto immediato, in presenza di un giustificato motivo.
La Banca può recedere dai Servizi mediante comunicazione al Cliente, con un preavviso di 60 giorni, oppure anche senza preavviso, in presenza di un giustificato motivo. Il Cliente può, invece, recedere in qualsiasi momento dai Servizi.
La Banca, in caso di recesso, rimborsa al Cliente la quota residua di canone per il periodo successivo al recesso (in misura proporzionale ai mesi non goduti).
Nel caso di recesso di una delle parti, il Cliente dovrà restituire alla Banca gli strumenti di sicurezza, oltre che ogni altro materiale che gli è stato consegnato in precedenza.
Nel caso di recesso o estinzione di uno o più contratti relativi ai rapporti su cui sono attivi questi Servizi, l’operatività degli stessi rimane attiva per i restanti rapporti, purché tra questi sia compreso il conto corrente di regolamento e/o una carta di credito. In caso di recesso o estinzione di tutti i rapporti bancari, questo contratto si considera automaticamente risolto.
Art. 7 – Strumenti di sicurezza, cautele nell’utilizzo degli stessi e riconoscimento del Cliente.
La Banca consegna al Cliente gli strumenti di sicurezza necessari per accedere ai Servizi, attraverso la cui esclusiva verifica il Cliente viene identificato dalla Banca. Tali strumenti, che restano di proprietà della Banca, sono di uso strettamente personale, non possono essere ceduti a terzi e non devono essere
conservati insieme. Il Cliente, sarà responsabile, di ogni conseguenza dannosa derivante dall’utilizzo indebito o non autorizzato degli strumenti di sicurezza da parte di chiunque, oltre che del loro smarrimento o sottrazione. Nel caso di smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato, il Cliente deve:
a) comunicare immediatamente alla Banca l’accaduto tramite qualsiasi mezzo;
b) denunciare lo smarrimento o la sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato alle Autorità competenti. Una copia della denuncia dovrà essere conservata dal Cliente; infatti, la Banca può richiedere copia della denuncia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato.
Per le operazioni di pagamento disciplinate nella Sezione relativa alle Condizioni Speciali relative ai servizi di
incasso e pagamento (es. bonifici) del contratto di conto corrente firmato dal Cliente, il Cliente stesso:
- fino al momento della ricezione da parte della Banca della comunicazione di smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato, sopporta la perdita derivante dall’utilizzo indebito degli strumenti di sicurezza conseguente a questi eventi , entro il limite di 150 EURO; invece, il Cliente sopporta tutte le perdite, senza applicazione del limite dei 150 EURO, se il Cliente stesso ha agito con dolo o colpa grave ovvero non ha adottato le misure idonee a garantire la sicurezza;
- dopo la comunicazione di smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato, non sopporta le perdite a meno che abbia agito in maniera fraudolenta;
- in ogni caso, il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti dalle operazioni di pagamento non autorizzate, senza il limite dei 150 euro, se ha agito in modo fraudolento o, con dolo o colpa grave, non ha utilizzato gli strumenti di sicurezza in conformità a questo contratto ovvero non ha comunicato, secondo le modalità appositamente previste, lo smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato,
Prima di ottenere informazioni e/o disporre operazioni, il Cliente dovrà comunicare, se richiesto dalla Banca, i dati relativi agli strumenti di sicurezza mediante i quali la Banca identificherà il Cliente. La Banca, al momento della ricezione della comunicazione tramite telefonata o tramite rete telematica (denominata “Internet”), ha unicamente il dovere di verificare che il soggetto che richiede l’informazione e/o dispone l’operazione si qualifichi e consenta la sua identificazione attraverso gli strumenti di sicurezza forniti. Di conseguenza, una volta che la Banca ha assolto questo dovere, la disposizione richiesta si considera regolarmente conferita dal soggetto titolare degli strumenti di sicurezza, i cui dati sono stati comunicati tramite internet o telefonicamente. In ogni caso, la Banca non è responsabile nei confronti del Cliente di ogni conseguenza dannosa derivante dall’utilizzazione del Servizio che non sia dovuta al mancato assolvimento del dovere di identificazione sopra indicato. Per ragioni di tutela della sicurezza, gli strumenti di sicurezza forniti possono essere periodicamente sostituiti dalla Banca. In particolare, ai fini di una verifica delle comunicazioni intercorse, il Cliente prende atto e accetta che la Banca registra le conversazioni telefoniche su nastro magnetico o altro supporto analogo, anche a fini probatori.
Art. 8 – Norme integrative del contratto.
Per quanto non specificatamente disciplinato in questa Sezione, si richiamano le norme che regolano i
singoli contratti già sottoscritti dal Cliente per i rapporti su cui sono attivi incompatibili.
questi
Servizi, purché non
Art. 9 – Lingua del contratto
Questo contratto è redatto in lingua italiana.
Art. 10 - Disponibilità delle informazioni ed invio delle comunicazioni.
La Banca fornisce al Cliente gratuitamente, mediante i Servizi, le informazioni relative alle operazioni bancarie disposte tramite i Servizi stessi.
L’invio di lettere o documenti di sintesi, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione in forma cartacea della Banca saranno fatti al Cliente con pieno effetto al domicilio indicato all’atto della apertura del rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto. In alternativa alla forma cartacea, qualora l’operatività lo consenta, è in facoltà del Cliente scegliere di ricevere le comunicazioni periodiche di trasparenza relative allo svolgimento del rapporto contrattuale, nonché altre eventuali comunicazioni inerenti detto rapporto, in forma elettronica, c.d. “Servizio di dematerializzazione”; le modalità dell’utilizzo della forma elettronica sono comunicate al Cliente all’atto dell’adesione al “Servizio di dematerializzazione” predetto. In ogni momento del rapporto il Cliente ha diritto di modificare la tecnica di comunicazione utilizzata (cartacea o elettronica). L’adesione al “Servizio di dematerializzazione”, così come la facoltà di modifica della tecnica di comunicazione, può essere effettuata con richiesta inviata alla Banca anche in forma elettronica.
In qualsiasi momento del rapporto contrattuale, il Cliente ha norme contrattuali.
diritto, su sua richiesta, di ricevere copia delle
Art. 11 - Gestione dei Reclami
Per eventuali contestazioni relative all’interpretazione ed applicazione dei Servizi, il Cliente può presentare reclamo all’Ufficio Reclami della Banca, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 000, 00000 Xxxx, indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxxx.xxx) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, può alternativamente:
- rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2007, a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria;
- attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) ovvero presso
altri organismi di conciliazione accreditati, qualunque sia il valore della controversia – sia
congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.
Ai sensi della normativa vigente, per la grave inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 - emanato in attuazione della Direttiva CE 2007/64 in materia di servizi di pagamento e delle relative misure di attuazione - sono previste sanzioni nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, incluso, in caso di reiterazione delle violazioni, la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento.
Sono previste, inoltre, sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, oltre che nei confronti dei dipendenti del prestatore di servizi di pagamento o di coloro che operano nell'organizzazione di quest’ultimo, anche sulla base di rapporti diversi dal lavoro subordinato.
Art. 12. Variazione delle condizioni economiche e contrattuali.
La Banca può modificare unilateralmente le condizioni economiche e normative applicabili ai Servizi oltre che le relative informazioni. La Banca comunica queste modifiche al Cliente in forma scritta o mediante altro supporto durevole da lui accettato in precedenza, con preavviso minimo di due mesi rispetto all’applicazione della modifica. Il Cliente ha il diritto di recedere dai Servizi entro lo stesso termine senza spese ed altri oneri. Le comunicazioni della Banca potranno essere effettuate mediante l’invio al domicilio o alla casella di messaggistica elettronica messa a disposizione dalla Banca al Cliente. Se il Cliente non esercita il diritto di recesso, nei termini indicati, le modifiche comunicate si riterranno accettate.
CONDIZIONI SPECIALI
Banca via internet, Banca telefonica, Banca via telefono cellulare
Art. 1 - Operatività tramite funzionalità di tipo informativo e dispositivo attraverso il Servizio Banking e Trading.
Le informazioni sono fornite attraverso l’utilizzo di uno dei Servizi prescelti, tenuto conto della situazione del rapporto al momento della richiesta, considerando inoltre le possibili modifiche per effetto della definitiva registrazione delle operazioni eseguite durante la giornata lavorativa. L’operatività è riferita ai prodotti e ai servizi resi disponibili, anche in seguito, e comunicati sul sito o alla casella di messaggistica elettronica messa a disposizione dalla Banca al Cliente.oppure al domicilio del Cliente. Il Cliente, inoltre, potrà prendere visione dei prodotti e dei servizi offerti dalla Banca, oltre che sottoscrivere - se previsto - prodotti bancari e/o assicurativi e di altro genere, a condizione che egli stesso risulti come intestatario o cointestatario a firme disgiunte.
Il Cliente, nell’utilizzo di ciascun Servizio, accetta di riconoscere, da subito, la validità degli addebiti e degli accrediti operati dalla Banca in seguito all’utilizzo dei Servizi.
-Con riferimento alle operazioni dispositive, il Cliente è consapevole che queste saranno eseguite a fronte dei saldi disponibili dei conti ed entro i limiti operativi assegnati.
Art. 2 - Banca via internet – Banking.
I Servizi Internet sono in funzione dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di ogni giorno dell’anno, tranne per quanto diversamente comunicato dalla Banca (con apposite comunicazioni scritte o mediante indicazioni sulle pagine del sito Internet) o a causa di quanto previsto dalle condizioni generali della precedente Sottosezionee.
Art. 3 – Banca via internet – Trading.
Il Cliente potrà conferire gli ordini relativi ai servizi di investimento secondo le modalità e le condizioni previste nella Sezione I di questo contratto. Fermo restando quanto ivi previsto e con particolare riguardo al conferimento degli ordini , il Cliente potrà impartire gli ordini su strumenti finanziari anche mediante computer, prendendo atto che le modalità di esecuzione “online” potranno indurlo a moltiplicare, anche nell’ambito della stessa giornata, il numero delle operazioni e conseguentemente i rischi connessi, con evidente incidenza anche sulle commissioni dovute.
Inoltre, in caso di eventuali cadute, anche temporanee, del sistema automatizzato “Trading online”, é a disposizione del Cliente il Servizio Banca telefonica - regolamentato in questa Sezione (Operatività Banca telefonica) - da utilizzare come canale alternativo per la negoziazione e la verifica dello stato degli ordini impartiti. L’utilizzo del Servizio Banca telefonica comporta l’applicazione di tutte le norme e condizioni relative al Servizio stesso. L’operatività del Servizio può essere limitata a specifici strumenti finanziari e mercati; inoltre il Cliente riceverà tempestivamente le relative comunicazioni attraverso il sito, la casella di messaggistica elettronica messa a disposizione dalla Banca al Cliente oppure al domicilio indicati da lui stesso. La Banca rispetta gli obblighi di attestazione degli ordini previsti dal vigente “Regolamento Intermediari” della Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), tramite la stessa rete Internet e con modalità tecniche che consentono al Cliente di disporre dell’attestazione su supporto duraturo. Nell’ambito di questo Servizio, la Banca può avvalersi di soggetti terzi per fornire al Cliente alcune informazioni relative alla prestazione del Servizio stesso. La Banca risponde unicamente della scelta relativa al soggetto incaricato di fornire le informazioni e non è responsabile per nessuna conseguenza che dovesse derivare al Cliente dalle informazioni fornite dai soggetti incaricati.
Art. 4 – Banca telefonica (Banking - Trading).
La Banca risponde alle richieste di informazioni ed esegue le disposizioni impartite secondo gli orari e le modalità comunicate al Cliente, attraverso il risponditore telefonico automatico. Le operazioni sono eseguite, di regola, in tempo reale, salvo diversa disposizione del Cliente. Tuttavia, se tali disposizioni vengono impartite alla Banca in circostanze di indisponibilità del sistema, queste potranno essere accolte come prenotazioni ed immediatamente eseguite al ripristino della normale funzionalità. Le operazioni, invece, non eseguibili in tempo reale - anche a causa di limiti di orario - vengono effettuate dalla Banca trascorso il tempo strettamente necessario per provvedere. Il Servizio può comportare la necessità di integrare la disposizione telefonica e/o la sua esecuzione - secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge e/o di regolamento - con preventiva o successiva documentazione scritta da produrre a cura di una o di entrambe le parti contrattuali.
La Banca, anche nell’interesse del Cliente, potrà non dare corso alla richiesta telefonica in caso di gravi e fondati motivi di sospetto sulla regolarità della richiesta. In ogni caso, se lo ritiene opportuno, la Banca può richiedere al Cliente ulteriori precisazioni (es. conferma scritta, notizie, informazioni, ecc.), prima di eseguire l’operazione. La Banca può anche porre limiti operativi (es. limiti di importo) alle disposizioni consentite con questo Servizio.
Art. 5 – Banca via telefono cellulare (Banking - Trading).
Quando l’operatività via telefono cellulare sarà attivata, il Cliente potrà accedere ai Servizi messi a sua disposizione, di volta in volta, attraverso un apparecchio telefonico cellulare.
DOCUMENTO INFORMATIVO SU COSTI ED ONERI STANDARD PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI D’INVESTIMENTO
Tipologia di strumenti finanziari | Servizio di investimento prestato da BNL | Sede d’esecuzione selezionata | Commissioni/Costi presso Filiali BNL | Commissioni/Costi su Banca Via Internet | Commissioni/Costi | su |
Banca Via Telefono Tel. 000.000.000 | ||||||
A Titoli di debito e strumenti di mercato monetario, non emessi da BNL quotati sui mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione a cui BNL aderisce in qualità di intermediario | (i) esecuzione di ordini per conto dei Clienti | (i) mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione a cui BNL aderisce in qualità di Intermediario (eg: Mercato Telematico delle Obbligazioni MOT/Euromot - Eurotlx) | Commissione massima 0,50% sul controvalore dell’operazione con un minimo di € 16,00 ; Rimborso spese € 6,00. (Per i soli B.O.T.) Commissione massima 0,30% sul controvalore dell’operazione con un minimo di € 8,50; Rimborso spese € 3,00. Rimborso spese per ordini non eseguiti o revocati: € 2,50 per ordine. | Commissione massima 0,195% sul controvalore dell’operazione con un minimo di € 5,00. | Commissione massima 0,40% sul controvalore dell’operazione con un minimo di € 13,00 Rimborso spese € 5,00 (Per i soli B.O.T.) Commissione massima 0,30% sul controvalore dell’operazione con un minimo di € 8,50; Rimborso spese € 3,00. Rimborso spese per ordini non eseguiti o revocati: € 2,00 per ordine. | |
(ii) negoziazione per conto proprio | (ii) BNL in qualità di negoziatore per conto proprio | Commissione massima 0,50% sul controvalore dell’operazione con un minimo di € 16,00 ; Rimborso spese € 6,00. (Per i soli B.O.T.) Commissione massima 0,30% sul controvalore dell’operazione con un minimo di € 8,50; Rimborso spese € 3,00. | Servizio non attivo | Servizio non attivo | ||
B Titoli di debito, non emessi da BNL ed altre Società del Gruppo BNP Paribas, non quotati sui mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione a cui BNL aderisce in qualità di Intermediario | negoziazione per conto proprio | BNL in qualità di negoziatore per conto proprio | Commissione massima 0,50% sul controvalore dell’operazione con un minimo di € 16,00 ; Rimborso spese € 6,00. Rimborso spese per ordini non eseguiti o revocati: € 2,50 per ordine. | Servizio non attivo | Commissione massima 0,40% sul controvalore dell’operazione con un minimo di € 13,00 Rimborso spese € 5,00 Rimborso spese per ordini non eseguiti o revocati: € 2,00 per ordine |
C Titoli di debito emessi da BNL ed altre Società del Gruppo BNP Paribas, diversi da quelli di cui al punto A | negoziazione per conto proprio | (i) BNL, in qualità di Internalizzatore Sistematico (ii) BNL in qualità di negoziatore per conto proprio | Commissione massima 0,50% sul controvalore dell’operazione con un minimo di € 16,00 ; Rimborso spese € 6,00 | Servizio non attivo | Commissione massima 0,40% sul controvalore dell’operazione con un minimo di € 13,00 Rimborso spese € 5,00 |
D Xxxxxx a breve termine del debito pubblico italiano offerti in asta (BOT) | negoziazione per conto proprio | BNL in qualità di negoziatore per conto proprio | Commissione massima sul controvalore dell’operazione • Buoni con durata residua pari o inferiore a 80 giorni: 0,05% ; • Buoni con durata residua compresa tra 81 e 170 giorni: 0,10% ; • Buoni con durata residua compresa tra 171 e330 giorni: 0,20% ; • Buoni con durata residua pari o superiore a 331 giorni: 0,30%. | Commissione massima sul controvalore dell’operazione • Buoni con durata residua pari o inferiore a 80 giorni: 0,05% ; • Buoni con durata residua compresa tra 81 e 170 giorni: 0,10% ; • Buoni con durata residua compresa tra 171 e330 giorni: 0,20% ; • Buoni con durata residua pari o superiore a 331 giorni: 0,30%. | Commissione massima sul controvalore dell’operazione • Buoni con durata residua pari o inferiore a 80 giorni: 0,05% ; • Buoni con durata residua compresa tra 81 e 170 giorni: 0,10% ; • Buoni con durata residua compresa tra 171 e330 giorni: 0,20% ; • Buoni con durata residua pari o superiore a 331 giorni: 0,30%. |
E Pronti contro termine | negoziazione per conto proprio | BNL in qualità di negoziatore per conto proprio | Xxxxxxxx spese per ogni singola operazione di acquisto e di vendita di titoli € 1,00 | Rimborso spese per ogni singola operazione di acquisto e di vendita di titoli € 1,00 | |
F Strumenti finanziari derivati non quotati negoziati over the counter (“OTC”) | negoziazione per conto proprio | BNL in qualità di negoziatore per conto proprio | Servizio non attivo | Servizio non attivo | |
G Titoli azionari e relativi diritti di opzione, obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant ed ETF quotati sui mercati regolamentati a cui BNL aderisce in qualità d’intermediario | esecuzione di ordini per conto dei Clienti | mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (Mercato Telematico Azionario - MTA / Mercato Espandi / Trading After Hours - TAH). | Commissione massima 0,70% sul controvalore dell’operazione, con un minimo di € 16,00 ; Rimborso spese € 6,00. Rimborso spese per ordini non eseguiti o revocati: € 2,50 per ordine. | Commissione massima 0,195% sul controvalore dell’operazione con un minimo di € 5,00 ed un massimo di € 25,00. | Commissione massima 0,40% sul controvalore dell’operazione con un minimo di € 13,00; Rimborso spese € 5,00. Rimborso spese per ordini non eseguiti o revocati: € 2,00 per ordine |
H Covered Warrants e Certificates, quotati sui mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione a cui BNL aderisce in qualità d’intermediario | esecuzione di ordini per conto dei Clienti | mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (SEDEX) e sistemi multilaterali di negoziazione italiani (Eurotlx) | Commissione massima 0,70% sul controvalore dell’operazione, con un minimo di € 16,00 ; Rimborso spese € 6,00. Rimborso spese per ordini non eseguiti o revocati: € 2,50 per ordine. | Commissione massima 0,195% sul controvalore dell’operazione con un minimo di € 5,00 ed un massimo di € 25,00. | Commissione massima 0,40% sul controvalore dell’operazione con un minimo di € 13,00; Rimborso spese € 5,00. Rimborso spese per ordini non eseguiti o revocati: € 2,00 per ordine |
I Titoli azionari e relativi diritti di opzione, covered warrants, certificates, obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant ed ETF quotati su mercati esteri (sia comunitari che extracomunitari) | (i) ricezione e trasmissione di ordini Negoziatore: (i) BNP Paribas SA e/o Società del Gruppo BNP Paribas | (i) la sede scelta dal negoziatore in base alla propria strategia di esecuzione o, in caso di transazioni relative a strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati non raggiunti dai negoziatori selezionati | Commissione massima 0,70% sul controvalore dell’operazione con un minimo di € 30,00 ; Rimborso spese € 10,00. Rimborso spese per ordini non eseguiti o revocati: € 2,50 per ordine. | Servizio non attivo | Commissione massima 0,40% sul controvalore dell’operazione, con un minimo di € 22,00; Rimborso spese € 8,00. Rimborso spese per ordini non eseguiti o revocati: € 2,00 per ordine. |
(ii) negoziazione per conto proprio Negoziatore: (ii) BNL in qualità di negoziatore per conto proprio | (ii) BNL in qualità di negoziatore per conto proprio | Commissione massima 0,70% sul controvalore dell’operazione con un minimo di € 30,00 ; Xxxxxxxx spese € 10,00. Rimborso spese per ordini non eseguiti o revocati: € 2,50 per ordine. | Servizio non attivo | Servizio non attivo | |
L Titoli azionari e relativi diritti di opzione, covered warrants, obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant ed ETF non quotati su mercati regolamentati | negoziazione per conto proprio | BNL in qualità di negoziatore per conto proprio | Commissione massima 0,70% sul controvalore dell’operazione con un minimo di € 30,00 ; Rimborso spese € 10,00. Rimborso spese per ordini non eseguiti o revocati: € 2,50 per ordine. | Servizio non attivo | Servizio non attivo |
M Certificates non quotati su mercati regolamentati né su sistemi multilaterali di negoziazione | negoziazione per conto proprio | (i) BNL, in qualità di Internalizzatore Sistematico (ii) BNL, in qualità di negoziatore per conto proprio | Commissione massima 0,70% sul controvalore dell’operazione con un minimo di € 30,00 ; Rimborso spese € 10,00. Rimborso spese per ordini non eseguiti o revocati: € 2,50 per ordine. | Servizio non attivo | Servizio non attivo |
N Strumenti finanziari derivati aventi come attività sottostante azioni e/o indici quotati sui mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A. | Ricezione e Trasmissione di Ordini Negoziatore: BNP Paribas SA e/o Società del Gruppo BNP Paribas | mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (Mercato degli strumenti derivati – IDEM) | Servizio non attivo presso le Filiali | Servizio non attivo su internet | • Opzioni su titoli azionari quotati in Italia (ISOAlfa): € 5,00 a lotto con un minimo di € 25,00 per eseguito. • Opzioni su indice di borsa FTSE/MiB: € 35,00 per contratto. • Futures su FTSE/MiB e MiDEX: € 35,00 per contratto; • MiniFuture FTSE/MiB: € 10,00 per contratto; • Futures su titoli azionari quotati in Italia: € 5,00 per contratto con un minimo di € 25,00 ; Ordini non eseguiti o revocati € 2,50 per ordine. |
O - Tutti gli Strumenti Finanziari | Collocamento / Distribuzione | BNL attraverso la propria Rete Commerciale. | Nessuna commissione è prevista a carico della clientela per il collocamento/distribuzione di strumenti finanziari, salvo quanto eventualmente riportato nel relativo documento d’offerta. | ||
P - Tutti gli Strumenti Finanziari | Consulenza | BNL attraverso la propria Rete Commerciale. | Nessuna commissione è prevista a carico della clientela per il servizio di consulenza offerto in abbinamento ad altro servizio d’investimento. |