ACCORDO QUADRO - SCHEMA DI ACCORDO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO
ACCORDO QUADRO - SCHEMA DI ACCORDO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO
N.B.: Tutte le parti in rosso sono opzionali: il loro inserimento va valutato caso per caso in funzione della tipologia di gara e/o delle finalità perseguite.
OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 E S.M.I. PER I COMUNI FACENTI PARTE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL COROS (CARGEGHE, CODRONGIANOS, FLORINAS, ITTIRI, MUROS, OLMEDO, OSSI, PLOAGHE, PUTIFIGARI, TISSI, URI, USINI) E PER L'UNIONE STESSA, PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO (PERIODO 01/09/2020 – 31/08/2024). CIG: 8430190CDA.
Art. 1
Oggetto
1. Il presente Accordo disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva senza ulteriore negoziazione o consultazione dell’operatore economico ed ai sensi dell’art. 00, x. 0, xxx X.Xxx. 00/0000 (x’ora in poi Codice), i futuri contratti applicativi per l’affidamento del “SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 E S.M.I. PER I COMUNI FACENTI PARTE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL COROS (CARGEGHE, CODRONGIANOS, FLORINAS, ITTIRI, MUROS, OLMEDO, OSSI, PLOAGHE, PUTIFIGARI, TISSI, URI, USINI) E PER L'UNIONE STESSA, PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO (PERIODO 01/09/2020 – 31/08/2024). CIG: 8430190CDA”.
Il servizio sarà affidato dalla Stazione Appaltante nel periodo di vigenza del presente Accordo, nelle misure che verranno stabilite dalla Stazione Appaltante medesima, in relazione alle proprie esigenze.
2. Il servizio dovrà essere realizzato in conformità alle indicazioni contenute nelle specifiche del Capitolato Speciale d’Appalto, che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2
Durata
1. Il termine di validità contrattuale del presente Accordo viene stabilito in QUATTRO anni dalla stipula, ovvero dalla data di consegna del servizio se antecedente, indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e, salvo, invece, che l’importo contrattuale e le opzioni previste vengano utilizzati in un termine minore.
2. Alla scadenza del presente Accordo, la Stazione Appaltante non potrà aggiudicare ulteriori contratti; tuttavia, le condizioni del presente accordo e le specifiche tecniche resteranno vigenti fino al termine dell’esecuzione dell’ultimo contratto applicativo che non potrà comunque superare i 12 mesi dal termine dell’Accordo Quadro.
Art. 3
Contratti applicativi
1. La stipula dell’Accordo Quadro consentirà alla Stazione Appaltante la formulazione di una serie di contratti esecutivi successivi (denominati “applicativi”) con l’Appaltatore, senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi indicati ed aggiudicati in sede di gara.
2. I contratti applicativi saranno approvati con apposite Determine della Stazione Appaltante. Dal momento della stipula del contratto applicativo, l’Appaltatore dovrà essere immediatamente in grado di erogare il servizio e di darvi esecuzione nel tempo ivi indicato.
3. Non esiste un numero massimo di contratti applicativi aggiudicabili nell’arco temporale indicato. Il vincolo consiste nella somma degli importi affidati con i singoli contratti che non dovrà superare il limite definito dall’art. 5 del presente Accordo.
4. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente Accordo Quadro.
L’Aggiudicataria si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Committente ad erogare i servizi richiesti, nei limiti dei quantitativi massimi stabiliti.
Art. 4
Condizioni generali
1. L’Appaltatore, preso atto della natura delle prestazioni oggetto del presente Accordo, si impegna ad eseguirle a regola d’arte nel rispetto di quanto previsto nella documentazione di gara, nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, nonché in tutte le norme di legge e disposizioni in materia vigenti e che dovessero entrare in vigore durante l’esecuzione dell’Accordo.
2. L’Appaltatore dovrà assicurare, altresì, il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo.
3. Con la stipula del presente Accordo Quadro, la Stazione Appaltante non assume nessun obbligo nei confronti dell’Appaltatore se non quello del rispetto delle condizioni previste nei contratti applicativi.
4. Tutti gli appalti oggetto del presente Accordo saranno affidati e specificati di volta in volta all’Appaltatore, con la stipula di appositi contratti applicativi.
5. L’Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo quadro, fintantoché la Stazione Appaltante non aggiudicherà e sottoscriverà i contratti applicativi.
6. I quantitativi massimi non sono vincolanti in alcun modo per la Stazione Appaltante; la Stazione Appaltante non potrà essere considerata, pertanto, inadempiente verso l’Aggiudicataria qualora non vengano raggiunti i quantitativi massimi indicati.
7. Per quanto riguarda l’esecuzione delle prestazioni, queste dovranno essere eseguite secondo la tempistica e le modalità previste nella documentazione di gara (quali per esempio Disciplinare di gara, schema di contratto applicativo, offerta tecnica ed offerta economica) e nelle risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara. Tutti gli atti citati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo anche se non materialmente allegati.
Art. 5
Importo dell’Accordo
1. L’importo dell’Accordo Quadro ammonta a €
/ ), XXX xxxxxxx.
(in lettere
2. La durata dell’Accordo quadro in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.
4. L’importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l’Appaltatore motivo di rivalsa e di opposizione alcuna. La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento della soglia massima che è meramente presuntiva. L’Appaltatore, per contro, è vincolato all’esecuzione dei servizi che, in base al presente Accordo, saranno affidati con specifici contratti applicativi aggiudicati dalla Stazione Appaltante.
5. I prezzi applicati saranno quelli di aggiudicazione della gara.
Art. 6
Pagamenti
1. Il corrispettivo per i servizi effettuati è pagato dalla Stazione Appaltante, entro trenta giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, in base alle procedure di liquidazione previste nel capitato speciale d’appalto.
2. In conformità all’art. 30, comma 5, del Codice, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al personale dipendente dell'Impresa o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione
appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.
3. In ogni caso, in conformità all’art. 30, comma 5-bis, del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinque/00) per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. In conformità all’art. 30, comma 6, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Impresa, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata, formalmente e motivatamente, la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Impresa, ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
Art. 7
Rischi da interferenza e DUVRI
1. Si dà atto che in considerazione della tipologia dei servizi essendo servizi di natura intellettuale non vi è l’obbligo di redigere il DUVRI - art. 32 comma 3-bis del D.L. 69 del 21.06.2013 e i costi della sicurezza per interferenza sono pari a euro 0,00.
Art. 8
Cauzione definitiva
1. L’Affidatario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell’articolo 103 del Codice, cauzione definitiva di Euro (euro ) pari al 10% dell'importo complessivo dell’Accordo, giusta certificato di qualità -
- a mezzo polizza fidejussoria n. rilasciata in data
da . Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.
2. La Stazione Appaltante ha diritto di valersi della suddetta cauzione nel caso di inadempienze contrattuali, di risarcimento dei danni e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.
3. L’Affidatario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di escussione parziale o totale della cauzione, qualora le stazioni appaltanti abbiano dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
Art. 9
Responsabilità civile
1. L’Affidatario assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne l’Unione dei Comuni del Coros in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da parte di persone o cose, in dipendenza dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.
Art. 10
Cessione del contratto - Subappalto
1. È vietato cedere in tutto o in parte il presente contratto.
2. È consentito il subappalto a condizione che l'Affidatario abbia indicato, all’atto dell’offerta, le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice.
Art. 11
Altri obblighi dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore non può sospendere le prestazioni oggetto del presente accordo in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Stazione Appaltante.
Art. 12
Risoluzione, recesso e penali
1. La Stazione Appaltante potrà, ricorrendone i presupposti, recedere dal vincolo contrattuale o risolvere lo stesso ai sensi degli artt. 108 e 109 del Codice.
2. Per quanto attiene all’applicazione delle penali si fa espresso riferimento alla disciplina contenuta nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 13
Comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni inerenti il presente Accordo Quadro ed i contratti applicativi dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:
– quanto all’Unione dei Comuni del Coros: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.xx;
– quanto all’Appaltatore: .
2. Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicati alle parti.
Art. 14
Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Appaltatore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, pena la nullità assoluta del contratto. Il conto corrente di cui al comma 7 dell’art. 3 è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all’articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i.
2. L’Appaltatore si obbliga a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’articolo 3, comma 7, legge 136/2010 e s.m.i.
Qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Capitolato è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 9-bis,della legge 136/2010 e s.m.i.
3. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.
4. L’Appaltatore, il subappaltatore o subcontraente, che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne danno immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura.
Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto, ex articolo 105 del Codice e s.m.i., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.
5. Con riferimento ai subcontratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all’articolo 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità, di cui alla legge sopracitata.
6. È facoltà del Comune richiedere copia del contratto tra l’Appaltatore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 136/2006 e s. m. i.
Art. 15
Domicilio dell’Appaltatore
1. Fatto salvo quanto previsto per le comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, a tutti gli effetti del presente contratto, l’Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede sita in
.
Art. 16
Spese contrattuali
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese del presente contratto e dei contratti applicativi, nessuna esclusa, comprese le spese di registrazione.
Art. 17
Controversie - Foro competente
1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si possono definire in via amministrativa, saranno devolute al TAR di Sardegna o al Tribunale di Sassari per quanto di rispettiva competenza.
Art. 18
Trattamento dei dati personali
1. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore viene individuato come Responsabile del Trattamento dei dati personali ed assume i relativi compiti e funzioni, come definiti dall’art. 28, paragrafo 3, del Regolamento UE n. 2016/679.
2. Per tutta la durata dell’Accordo e a pena di risoluzione dello stesso, il Responsabile è tenuto ad effettuare i trattamenti di dati personali conseguenti allo svolgimento delle attività oggetto di affidamento, nel rispetto di tutte le disposizioni e obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, dall’art. 28, paragrafo 3, con la precisazione che anche le eventuali successive modifiche e integrazioni delle citate disposizioni normative si intenderanno automaticamente recepite come vincolanti nel presente Accordo Quadro.