VERBALE DI ACCORDO
In data 19 giugno 06, in Venezia,
tra
- SANPAOLO IMI S.p.A. in qualità di Capogruppo
- Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A., di seguito, XXXXXXXX
- Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A., di seguito, CARIVE
e
• le Segreterie Nazionali DIRCREDITO-FD, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL C.A.
• le Delegazioni Sindacali di Gruppo DIRCREDITO-FD, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL C.A.
• le Organizzazioni Sindacali Aziendali DIRCREDITO-FD, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL
C.A. di CARIPARO
• le Organizzazioni Sindacali Aziendali DIRCREDITO-FD, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, LIBERO FALCRI,
UIL C.A. di CARIVE
premesso che:
▪ nell’ambito del complessivo riassetto strutturale del Gruppo previsto dai piani industriali si è realizzato il progressivo processo di integrazione delle Banche Commerciali, attraverso l’estensione del modello distributivo Sanpaolo, l’unificazione delle procedure e la graduale applicazione del modello organizzativo di Banca Commerciale;
▪ in tale contesto si è inserito il progetto di razionalizzazione della Rete Commerciale del Gruppo con la concentrazione delle Filiali e la valorizzazione dei marchi di riferimento nelle diverse realtà territoriali;
▪ con lettera del 30/03/2006 è stata avviata la procedura ex art. 47 della legge n. 428/1990 riferita alla scissione parziale relativa ai punti operativi di CARIPARO della provincia di Venezia a CARIVE nonché quella relativa ai punti operativi di CARIVE delle province di Padova, Rovigo, Treviso e Vicenza a CARIPARO;
▪ con lettera del 12 maggio 2006, i termini per l’effettuazione dell’esame congiunto relativo alle operazioni in discorso sono stati inizialmente differiti al 26/5/2006 e, con Verbale di Accordo del 25/5/2006, gli stessi sono stati ulteriormente differiti al 30/6/2006, con mantenimento sino a tale data, nei confronti del Personale interessato, del complesso delle discipline normative ed economiche vigenti presso la Banca di provenienza al momento della scissione;
▪ nell’ambito del previsto confronto si sono congiuntamente esaminate le conseguenze giuridiche, economiche e sociali determinate dall’operazione per i lavoratori interessati;
▪ presso CARIPARO e presso CARIVE sono state sottoscritte, in data 31/5/2006 ed in data 7/6/2006, intese di rinnovo dei rispettivi contratti integrativi aziendali, che hanno definito in modo omogeneo determinate materie;
si conviene quanto segue
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
A) SCISSIONE PARZIALE DI CARIVE RELATIVAMENTE AI PUNTI OPERATIVI DELLE PROVINCE DI PADOVA, ROVIGO, TREVISO E VICENZA A CARIPARO
1. NORMATIVA APPLICABILE
Fermo restando che, a far tempo dal 22/5/2006 - ai sensi delle disposizioni di legge in materia - il rapporto di lavoro del Personale proveniente da CARIVE è proseguito senza soluzione di continuità con CARIPARO, con mantenimento del livello retributivo e dell’inquadramento rivestito a tale data, nonché con riconoscimento dell’anzianità maturata a tutti i fini delle vigenti normative contrattuali ed aziendali di pertinenza, dalla data di sottoscrizione delle presenti intese, trova applicazione il Contratto Integrativo Aziendale di CARIPARO nonché tutti gli ulteriori accordi e disposizioni vigenti presso la stessa, fatte salve diverse normative specificatamente indicate nel presente Accordo e le eventuali decorrenze ivi riportate.
In relazione a ciò è pienamente realizzato l’effetto sostitutivo della precedente contrattazione integrativa e del complesso delle disposizioni fruite dal Personale predetto presso l’Azienda di provenienza presenti alla data di scissione, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 legge 428/1990 e successive modificazioni e integrazioni. La normativa di cui sopra è trasmessa individualmente al Personale con le opportune forme unitamente al testo del Contratto Integrativo Aziendale.
2. TRATTAMENTO ECONOMICO
Al Personale proveniente da CARIVE è mantenuto il trattamento retributivo fruito alla data del 21/5/2006, fermo restando che, a far tempo dal mese di gennaio 2007, le voci rivenienti da accordi aziendali sottoscritti presso CARIVE (incluso l'ex premio di rendimento) ovvero fruite ad personam ed eventualmente riconosciute su un numero di mensilità diverso da 13 sono riportate su tredici mensilità sotto la voce “Assegno individuale”, con mantenimento delle caratteristiche di assorbimento, di rivalutazione e dinamicità allo stato previste, secondo le modalità che saranno individuate presso CARIVE.
Gli eventuali assegni ad personam di merito continuano ad essere corrisposti con le attuali caratteristiche.
3. AUTOMATISMI
Per il Personale assunto prima del 19/12/1994, è mantenuta la disciplina transitoria di cui all'Accordo 7/6/2006.
Parimenti, è mantenuta la disciplina transitoria di cui all'Accordo 7/6/2006 per il Personale assunto successivamente alla data del 19/12/1994 che, alla data di sottoscrizione del citato Accordo, risultasse inquadrato al III livello retributivo della III area professionale.
Per il Personale assunto successivamente alla data del 19/12/1994, fermo restando quanto previsto dal paragrafo precedente, trovano applicazione le disposizioni in materia di avanzamenti economici automatici per il Personale assunto successivamente al 31/10/1999 vigenti presso CARIPARO.
4. MOBILITA'
A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, sono applicate le regole vigenti in materia presso CARIPARO.
Le misure economiche di mobilità attualmente in essere sono mantenute sino alla scadenza prevista nell’Accordo 7/6/2006, salvo applicazione della normativa di CARIPARO in caso di trasferimento disposto durante tale periodo.
Continua a trovare applicazione, sino all'eventuale primo provvedimento di trasferimento disposto d'ufficio, la disciplina transitoria di cui all'Accordo 7/6/2006 di rinnovo del contratto integrativo aziendale di CARIVE.
5. ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Per il Personale proveniente da CARIVE, le prestazioni erogate per il tramite di polizza di assistenza sanitaria in essere proseguono, con le modalità previste dall'Accordo 7/6/2006 di rinnovo del contratto integrativo aziendale di CARIVE.
6. PREVIDENZA COMPLEMENTARE AZIENDALE
E’ confermato il mantenimento dell’iscrizione ai rispettivi regimi aziendali di previdenza complementare di pertinenza del Personale interessato, con conservazione degli impegni economici aziendali esistenti, fatto salvo quanto al riguardo previsto in occasione del rinnovo del contratto integrativo aziendale a far tempo dall'1/1/2008.
SANPAOLO IMI S.P.A.
CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA
DIRCREDITO - FD
FALCRI FIBA/CISL FISAC/CGIL UIL C.A.
7. PERMESSI AGGIUNTIVI
Sono mantenuti due giorni aggiuntivi di permessi retribuiti relativi alle giornate già semifestive del 2 novembre e 21 novembre, così come quelle del giovedì grasso e del martedì grasso, da usufruire con le modalità previste presso CARIVE.
8. PREMIO DI ANZIANITA'
In materia trovano applicazione le previsioni di cui all'Accordo 7/6/2006 di rinnovo del contratto integrativo aziendale di CARIVE.
9. CHECK - UP
Nei confronti del Personale ceduto a CARIPARO le previsioni in materia di visite mediche annuali (check-up) sono applicate con decorrenza 1/1/2007.
** ** **
SANPAOLO IMI S.P.A.
CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA
Raccomandazione delle XX.XX.
DIRCREDITO - FD
FALCRI FIBA/CISL FISAC/CGIL UIL C.A.
Le XX.XX. rivolgono espressa raccomandazione affinché l'Azienda, alla scadenza dei contratti di lavoro a tempo parziale attualmente in essere, in caso di richiesta di proroga degli stessi, tenga gestionalmente conto delle istanze e delle esigenze personali oggettive eventualmente manifestate, con particolare riferimento alla necessità di assistenza a figli in età sino a 5 anni compiuti, avuto riguardo alle domande in attesa di accoglimento avanzate tempo per tempo in CARIPARO in base ai criteri vigenti.
DIRCREDITO - FD
FALCRI FIBA/CISL FISAC/CGIL UIL C.A.
L’Azienda prende atto della raccomandazione espressa, assicurando la richiesta attenzione gestionale.
SANPAOLO IMI S.P.A.
CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO S.P.A.
B) SCISSIONE PARZIALE DI CARIPARO RELATIVAMENTE AI PUNTI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA A CARIVE
1. NORMATIVA APPLICABILE
Fermo restando che, a far tempo dal 12/6/2006 - ai sensi delle disposizioni di legge in materia - il rapporto di lavoro del Personale proveniente da CARIPARO è proseguito senza soluzione di continuità con CARIVE, con mantenimento del livello retributivo e dell’inquadramento rivestito a tale data, nonché con riconoscimento dell’anzianità maturata a tutti i fini delle vigenti normative contrattuali ed aziendali di pertinenza, dalla data di sottoscrizione delle presenti intese, trova applicazione il Contratto Integrativo Aziendale di CARIVE nonché tutti gli ulteriori accordi e disposizioni vigenti presso la stessa, fatte salve diverse normative specificatamente indicate nel presente Accordo e le eventuali decorrenze ivi riportate.
In relazione a ciò è pienamente realizzato l’effetto sostitutivo della precedente contrattazione integrativa e del complesso delle disposizioni fruite dal Personale predetto presso l’Azienda di provenienza presenti alla data di scissione, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 legge 428/1990 e successive modificazioni e integrazioni. La normativa di cui sopra è trasmessa individualmente al Personale con le opportune forme unitamente al testo del Contratto Integrativo Aziendale.
2. TRATTAMENTO ECONOMICO
Al Personale proveniente da CARIPARO è mantenuto il trattamento retributivo fruito alla data del 12/6/2006, fermo restando che, a far tempo dal mese di gennaio 2007, le voci rivenienti da accordi aziendali sottoscritti presso CARIPARO (incluso l'ex premio di rendimento e la quota dell'11%) ovvero fruite ad personam ed eventualmente riconosciute su un numero di mensilità diverso da 13 sono riportate su tredici mensilità sotto la voce “Assegno individuale”, con mantenimento delle caratteristiche di assorbimento, di rivalutazione e dinamicità previste, secondo le modalità previste al punto 21 dell’Accordo 31/5/2006, secondo le modalità che saranno individuate presso CARIPARO.
Gli eventuali assegni ad personam di merito continuano ad essere corrisposti con le attuali caratteristiche.
3. AUTOMATISMI
Per il Personale assunto prima dell'1/11/1999, è mantenuta la disciplina in essere presso CARIPARO.
Per il Personale assunto successivamente all'1/11/1999, trovano applicazione le disposizioni in materia di avanzamenti economici automatici per il Personale assunto successivamente al 19/12/1994 vigenti presso CARIVE.
4. MOBILITA'
A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, sono applicate le regole vigenti in materia presso CARIVE.
Le misure economiche di mobilità attualmente in essere sono mantenute con le regole della norma transitoria dell’Accordo 31/5/2006 e del successivo Accordo 16/6/2006 per un periodo di otto anni a far tempo dalla data di sottoscrizione delle presenti intese, salvo applicazione della normativa di CARIVE in caso di trasferimento disposto durante tale periodo.
5. ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Il Personale proveniente da CARIPARO mantiene l'iscrizione al Fondo Interno di Assistenza, secondo le previsioni del Regolamento del Fondo stesso.
In merito a tutto quanto precede le Parti rivolgono specifico invito al Comitato Amministrativo del Fondo di procedere alle conseguenti modifiche del vigente Regolamento.
6. PREVIDENZA COMPLEMENTARE AZIENDALE
E’ confermato il mantenimento dell’iscrizione ai rispettivi regimi aziendali di previdenza complementare di pertinenza del Personale interessato, con conservazione delle aliquote contributive in essere, fatto salvo quanto al riguardo previsto in occasione del rinnovo del contratto integrativo aziendale a far tempo dall'1/1/2008.
E' parimenti confermata, a decorrere dall'1/1/2007, per gli iscritti alla Cassa di Previdenza del Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, la previsione del calcolo della contribuzione percentuale alla Cassa stessa sulla retribuzione individuale imponibile ai fini del TFR.
7. PREMIO DI ANZIANITA'
In materia, per il Personale che matura il premio di anzianità relativo ai 25 anni entro il 30/6/2008, trovano applicazione, in via transitoria, le previsioni di cui all'Accordo 31/5/2006 di rinnovo del contratto integrativo aziendale di CARIPARO.
8. CHECK - UP
Le previsioni in materia di visite mediche annuali (check-up) sono applicate sino al 31/12/2006 nei confronti del Personale XXXXXXXX ceduto a CARIVE, con possibilità da parte dello stesso di avanzare richiesta entro tale termine sulla base delle nuove convenzioni stipulate a cura dell’Azienda.
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Raccomandazione delle Organizzazioni Sindacali
Le Organizzazioni Sindacali rivolgono alle Aziende espressa raccomandazione affinché siano positivamente valutate le situazioni del Personale che abbia già avanzato richiesta, oggettivamente motivata, di rientro in zone di operatività delle aziende di provenienza.
DIRCREDITO - FD
FALCRI FIBA/CISL FISAC/CGIL UIL C.A.
Le Aziende prendono atto della raccomandazione espressa e ricercheranno, nell’ambito delle compatibilità tecniche organizzative e produttive e nel rispetto dei ruoli e dei percorsi professionali del Personale interessato, idonee soluzioni gestionali che possano favorirne l’accoglimento. Le Aziende manifestano disponibilità a fornire alle XX.XX. aziendali, in appositi incontri da tenersi entro il 31 marzo ed il 30 settembre 2007, specifica informativa in ordine all’evoluzione della situazione relativa al Personale interessato.
SANPAOLO IMI S.P.A.
CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA
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DIRCREDITO - FD
FALCRI FIBA/CISL FISAC/CGIL UIL C.A.
In materia di infortuni professionali ed extra professionali sono mantenute le coperture in atto presso le Aziende di provenienza.
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Per il Personale già proveniente da SANPAOLO IMI S.p.A., è confermata l'applicazione delle norme transitorie in materia di automatismi, trattamenti economici integrativi per gli assunti sino al 31/10/1999 e assistenza sanitaria integrativa.
SANPAOLO IMI S.P.A.
CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA
DIRCREDITO - FD
FALCRI FIBA/CISL FISAC/CGIL UIL C.A.