PIAZZA INDIPENDENZA N. 1 60035 JESI (AN)
XXXXXX XXXXXXXXXXXX X. 0 00000 XXXX (XX)
CODICE FISCALE PARTITA I.V.A. 00000000000
Telefono (0731) 5381 - Telefax (0731) 538328
e-mail Ragioneria: xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxx.xx.xx
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO POLIZZA FURTO/RAPINA
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate (tutti i beni mobili di proprietà o in uso all’Assicurato custoditi sottotetto dei fabbricati di proprietà od in uso anche temporaneo della Contraente), anche se di proprietà di terzi, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante:
1. rottura, scasso;
2. uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto dalla lettera a).
Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
CAPITALI ASSICURATI A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (punto "a")
€ 50.000,00 | denaro, carte valori, titoli di credito in genere, preziosi ed altri valori in casseforti ed armadi di sicurezza; |
€ 15.500,00 | denaro, carte valori, titoli di credito in genere, preziosi ed altri valori ovunque riposti all'interno degli uffici comunali; |
€ 52.000,00 | contenuto in genere compreso macchinari elettronici e simili; |
€ 26.000,00 | portavalori; |
€ 10.400,00 | furto con destrezza; |
€ 20.000,00 | guasti cagionati dai ladri ai locali contenenti le cose assicurate ed ai relativi infissi e porte; |
€ 20.000,00 | per atti vandalici commessi dai ladri sulle cose assicurate. |
CAPITALI ASSICURATI (punto "b") A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:
€ 5.200,00 scorte e contenuto domestico;
€ 10.000,00 guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi; tale garanzia è prestata senza applicare gli eventuali scoperti e franchigie.
DURATA DELLA POLIZZA
La polizza ha effetto dalle ore 24,00 del 31/12/2008 e scadenza alle ore 24,00 del 31/12/2011.
CONDIZIONI GENERALI
1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio: le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).
2) Pagamento del premio: a parziale deroga dell’art.1901 C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l’effetto dell’operatività della copertura, che altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze.
3) Modifiche dell’assicurazione: le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
4) Aggravamento del rischio: il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società mediante lettera raccomandata o telex di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C.
5) Diminuzione del rischio: nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897
C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
6) Recesso a seguito di sinistro: dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le parti,la Società e il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni .In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, i ratei di premio pagati e non goduti,escluse le imposte.
7) Denuncia del sinistro – obblighi relativi: in caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 C.C.;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società entro 30gg. da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 C.C.;
c) presentare dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del relativo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche. In caso di danno alla partita “merci” deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile del magazzino. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 C.C..
8) Procedura per la valutazione del danno: l’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di un asola delle Parti, sono demandate al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
9) Mandato dei periti: i periti devono:
a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizione e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi in caso di sinistro;
d) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle votazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno;
10)Xxxxxx di credito: per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l’Assicurato deve restituire l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
11) Pagamento dell'indennizzo: entro 30gg. dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia la Società paga l’indennizzo dovuto, salvo che:
a) il Contraente non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza alla Società del pagamento;
b) alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessazione;
c) a carico dell’Assicurato o del Contraente sia stato aperto un procedimento penale relativo al sinistro oppure, per questo, ad essi siano stati notificati avvisi di garanzia;
d) il Contraente o l’Assicurato non abbia prodotto il certificato di chiusa istruttoria qualora richiesta dalla Società.
12)Oneri fiscali: le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto, sono a carico dell’Assicurato.
13)Scadenza della polizza: il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
14)Foro competente: il foro competente è esclusivamente quello più vicino al luogo di residenza del Contraente.
15)Rinvio alle norme di legge: per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto, valgono le norme di legge.
16)Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio: La Compagnia alle scadenze annuali si obbliga a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
d) sinistri respinti. (mettendo a disposizione,se richieste,le motivazioni scritte);
Gli obblighi sopra descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
CONDIZIONI PARTICOLARI
La garanzia comprende:
1) PORTAVALORI
- il furto in seguito ad infortunio ed improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);
- commessi sui dipendenti del Contraente adibiti al trasporto valori nell’esercizio delle loro funzioni che si svolgono entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.
L'assicurazione è operante esclusivamente per i dipendenti, portavalori ed accompagnatori, nell'arco delle 24 ore, che:
- non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori, non siano di età inferiore ai 18 anni né‚ superiore ai 65 anni;
- non siano altrimenti assicurati contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto di valori, fatta eccezione per l'eventuale coesistenza di garanzia portavalori prestata, con il massimo di € 1.549,37, come estensione di altra garanzia.
In caso di sinistro e senza l'applicazione della regola proporzionale, la Società corrisponderà all'Assicurato il 80% dell'importo liquidato, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, farlo assicurare da altri.
2) FURTO CON DESTREZZA
L'Assicurazione copre il furto commesso con destrezza nell'interno dei locali durante le ore di apertura degli stessi.
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” senza applicare la regola proporzionale delle Condizioni Generali di Assicurazione, con uno scoperto per ogni sinistro del 20%.
3) ATTI VANDALICI
L'assicurazione vale esclusivamente per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.
La garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” senza applicare la regola proporzionale delle Condizioni Generali di Assicurazione.
4) FURTO COMMESSO CON CHIAVI AUTENTICHE
La garanzia comprende anche il caso nel quale risulti comprovato che un estraneo all'Assicurato si sia impadronito delle chiavi autentiche, estorcendole al loro legittimo detentore od impossessandosene mediante furto con scasso, purché l'estorsione ed il furto di dette chiavi avvenga fuori dei locali contemplati dalla polizza ed il furto delle cose assicurate sia commesso a locali chiusi ed a mezzi di custodia parimenti chiusi, in ore non di lavoro e senza alcun concorso da parte dei dipendenti dell'Assicurato.
5) REINTEGRO SOMME ASSICURATE
Dal momento del Sinistro e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, le somme assicurate ed i limiti di indennizzo interessati dal sinistro stesso si intendono ridotti di un importo pari a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.
Si conviene però, che sia le somme assicurate sia i limiti di indennizzo sono automaticamente e con pari effetto reintegrati nei valori originari, impegnandosi il Contraente a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell’indennizzo.
L’ammontare complessivo dei reintegri automatici, dopo ogni sinistro, non può tuttavia superare, in uno stesso periodo di assicurazione, le somme originariamente assicurate.
Resta comunque ferma la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione.
6) ANTICIPO DELL'INDENNIZZO SENZA CERTIFICATO DI CHIUSURA INCHIESTA
La compagnia anticipa l'indennizzo senza certificato di chiusura istruttoria. L'Assicurato si impegna a presentare alla Compagnia, non appena possibile, copia conforme del Giudice di competenza attestante la chiusura del procedimento penale aperto dopo il furto e/o la rapina.
Si impegna altresì a rimborsare ogni somma percepita qualora risulti una delle cause di decadenza del diritto all'indennizzo.
7) MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI
L’assicurazione furto è prestata alla condizione che i locali dell’esercizio abbiano le pareti in vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento, vetro antisfondamento, metallo o legno e che le loro aperture verso l’esterno, situate in linea verticale a meno di 4 (quattro) metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, siano difese da serramenti di legno, materia plastica rigida, metallo o vetro antisfondamento, chiusi con serrature, xxxxxxxxx od altri idonei congegni manovrabili elusivamente dall’interno, oppure siano protette da inferriate fissate nel muro.
Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l’introduzione nei locali dell’esercizio. Se l’introduzione avviene attraverso pareti, serramenti ed inferriate non conformi a quelli sopra indicati la Società corrisponde all’Assicurato l’ 80% dell’importo del danno liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso. In caso di coesistenza in polizza di altro scoperto, si applica un unico scoperto nella misura del 30%.
Se è operante una franchigia, questa viene considerata minimo assoluto dello scoperto.
Sono comunque esclusi i danni di furto quando, per qualsiasi motivo, non sia operante alcuna difesa esterna dell’apertura attraverso la quale è avvenuta l’introduzione.
8) RAPINA
L'assicurazione è estesa al rischio della rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) iniziata o avvenuta nei locali indicati in polizza.
L'assicurazione copre, altresì, la rapina avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Tale garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto per sinistro del 20% a carico dell'Assicurato.
9) COSE DI PROPRIETA' DI TERZI
Sono coperte da assicurazione le scorte ed altre cose di proprietà di terzi, purché sottotetto o comunque che rientrino nella descrizione dell'oggetto della garanzia prestata ed alle condizioni tutte della presente polizza, e la cui esistenza sia adeguatamente documentabile.
Resta inteso, per altro, che in caso di sinistro i terzi interessati non potranno avere alcuna ingerenza nella nomina dei Periti nominati dalla Società e dal Contraente né‚ azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. Tuttavia, l'indennizzo, che sarà liquidato in contraddittorio, non potrà essere versato se, all'atto del pagamento, non intervengono i terzi interessati.
Relativamente alle attrezzature agricole e macchine non semoventi la garanzia è prestata anche quando le cose assicurate sono poste all'aperto ma entro recinti, semprechè‚ il furto avvenga con la rottura o scasso dei mezzi di protezione dei recinti stessi. Sono parificati ai danni da furto quelli causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
Tale estensione di garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto del 10% a carico dell'Assicurato.
Si precisa che:
devono intendersi inclusi in garanzia i seguenti beni:
- Libro dei Battesimi, tomo II, 1701-1729, di proprietà dell’Archivio della Cattedrale di Jesi;
- Libro contenente rogito delega Sig. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx per riscossione eredità paterna, con firma autografa di Pergolesi. Notaio Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, 28 ottobre 1733, di proprietà dell’Archivio di Stato di Ancona;
- N.6 monete dello Stato Pontificio (1708, 1724-1729) di proprietà privata;
- Medaglia raffigurante effige di X.Xxxxxxxx di proprietà privata;
- N.2 quinte teatrali raffiguranti statue allegoriche con giardino, di proprietà del Museo Diocesano di Jesi;
- Stabat Mater, manoscritto del Sec.XVIII, di proprietà privata.
Quanto assicurato non è di proprietà della Contraente, ma le cose sono esposte presso le Sale Pergolesiane del Teatro Comunale.
Si stabilisce che in caso di sinistro verrà applicata una franchigia pari al 5% del danno.
Inoltre in caso di mancata attivazione e/o funzionamento dell’impianto di allarme si applicherà uno scoperto pari al 15% del danno.
10) ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall’Assicurato, dagli amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
1. da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti, intendendosi per tali i locali in cui esistono uno o più vani di transito, non protetti da serramenti privi di luce e chiusi con serrature, catenacci o altri congegni simili;
2. da persone del fatto del quale il Contraente o l’Assicurato deve rispondere;
3. da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dai locali che le contengono;
4. da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
e) avvenuti a partire dalle ore 24,00 del 60° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 60 giorni consecutivi incustoditi o, qualora si tratti di abitazione, disabitati.
Relativamente ai gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l’esclusione decorre dalle ore 24,00 del 30° giorno;
f) indiretti quali mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro.
XXXXXX XXXXXXXXXXXX X. 0 00000 XXXX (XX)
CODICE FISCALE PARTITA I.V.A. 00000000000
Telefono (0731) 5381 - Telefax (0731) 538328
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO POLIZZA INCENDIO
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Copertura assicurativa contro i danni materiali e diretti dell'incendio e delle altre garanzie accessorie specificate dei beni mobili ed immobili ubicati nell'ambito del territorio dello Stato Italiano ed a qualunque titolo detenuti nei quali l'Assicurato svolge le proprie attività istituzionali, compresi i fabbricati del Comune in uso a terzi destinati ad attività estranee a quelle proprie dell’Amministrazione, nulla escluso.
SPECIFICHE
A modifica di quanto riportato nelle condizioni ANIA si attribuisce convenzionalmente il significato delle seguenti denominazioni:
Fabbricati
Costruzioni complete con i relativi fissi ed infissi ed in genere ciò che è immobile sia per natura che per destinazione, compresi eventuali relativi mosaici, affreschi, dipinti, su pareti e soffitti, statue sculture e simili, anche se di particolare valore artistico, esclusi solamente i muri di cinta, l'area e le opere ed i muri compresi i cunicoli e le gallerie di comunicazione sotterranea fra i vari corpi, un prefabbricato in legno adibito a scuola e l’ascensore di Via Mura Orientali (parcheggio Zannoni) e le relative opere in muratura.
I fabbricati sono di normale costruzione e copertura.
Non si esclude tuttavia l'eventuale esistenza di porzioni costruite e coperte in tutto ed in parte in materiali combustibili.
Macchinari
Macchinari, impianti, attrezzature ed arredamenti e quant'altro occorrente per lo svolgimento dell'attività
Sono comprese: le apparecchiature elettroniche, gli elaboratori, i calcolatori elettronici ed i relativi supporti dati.
Merci
Tutto quanto non compreso alle definizioni "fabbricati" e "macchinari" anche se all'aperto, sono invece esclusi i mezzi semoventi e/o gli autoveicoli in circolazione inseriti nella polizza flotta.
CAPITALI ASSICURATI
a) Fabbricati a qualunque titolo detenuti € 63.000.000,00
Contenuto:
macchinari, arredamento, attrezzature elettroniche, macchine operatrici, automezzi e veicoli in genere in deposito e tutto ciò che è di proprietà ed in uso all'Xxx.xx Com.le. € 15.000.000,00
b) Contenuto di valore artistico:
− opere d'arte, manoscritti, e quanto attinente ai musei Pinacoteca e
Biblioteca | € 6.500.000,00 |
− Merci in refrigerazione | € 22.000,00 |
− Ricorso terzi | € 2.500.000,00 |
− Spese di demolizione e sgombero | € 520.000,00 |
DURATA DELLA POLIZZA
La polizza ha effetto dalle ore 24,00 del 31/12/2008 e scadenza alle ore 24,00 del 31/12/2011
CONDIZIONI GENERALI
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché‚ la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'artt. 1892, 1893 e 1894 C.C..
ALTRE ASSICURAZIONI
L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
A parziale deroga dell’Art. 1901 C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l’effetto dell’operatività della coperture, che altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze.
MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Ai sensi dell'art. 1898 C.C. il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati o non conosciuti dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'indennizzo nonché‚ la stessa cessazione della assicurazione.
RECESSO IN CASO DI SINISTRO
- Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le parti,la Società e il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente,entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, i ratei di premio pagati e non goduti,escluse le imposte.
SCADENZA POLIZZA
Il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI
La Società assume, in nome e per conto dell'Assicurato ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al medesimo, fino alla tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale civile e penale, designando, ove occorra tecnici periti o legali.
La Società garantisce, altresì, la difesa dell'Assicurato in sede penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
ONERI FISCALI
Le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto sono a carico dell'Assicurato.
FORO COMPETENTE
Foro competente è esclusivamente quello più vicino al luogo di residenza del Contraente.
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato dal contratto valgono le norme di legge.
ALTRI ENTI NON DIVERSAMENTE INDICATI
Viene stabilito che, in caso di sinistro, tutto quanto contenuto entro l'area recintata (sia sottotetto che all'aperto) del complesso, deve intendersi assicurato, con esclusione degli autoveicoli in genere. Viene convenuto che, qualora in caso di sinistro, una determinata cosa o oggetto non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversia, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita Attrezzature e Macchinari.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia al diritto di rivalsa dall'art. 1916 del Codice Civile, salvo che il sinistro sia conseguente a fatto doloso.
COMPENSAZIONE FRA PARTITE
Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'art. 1907 Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione.
Resta convenuto che:
1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no da sinistro;
2) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;
3) la compensazione può aver luogo solo tra partite riguardanti lo stesso stabilimento.
INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA
Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro e dietro richiesta del contraente sarà applicato tutto quanto previsto delle Condizioni Generali di polizza (pagamento dell'indennizzo) a ciascuna partita singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.
DENUNCIA DEL SINISTRO - OBBLIGHI RELATIVI
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 gg. da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 C.C.;
c) presentare dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del relativo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche.
In caso di danno alla partita “merci” deve mettere altresì a disposizione della società la documentazione contabile del magazzino.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C..
PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO-NOMINA ED ONORARI DEI PERITI
L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente o dall'Assicurato con apposito atto unico.
I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra di loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere o coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.
La Società rimborserà gli onorari di competenza del Perito che il Contraente o l'Assicurato avrà nominato nonché‚ l'eventuale quota parte, pari al 50%, di spesa e onorari in caso di nomina del terzo perito.
Le predette spese, nell'ambito dei capitali assicurati, sono rimborsate fino ad un massimo di €
50.000,00
MANDATO DEI PERITI
I periti devono:
a) indagare su circostanze di tempo e luogo, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 1;
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito dal successivo punto 4;
e) procedere alla stima della liquidazione del danno comprese le eventuali spese di salvataggio di demolizione e di sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzazione del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla, tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.
VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno e l'attribuzione delle cose assicurate illese, danneggiate, distrutte o sottratte viene eseguita separatamente partita per partita e secondo i seguenti criteri.
Il fabbricato ed il contenuto devono essere assicurati per il loro valore a nuovo, l'ammontare del danno si determina:
- per il fabbricato in base alle spese occorrenti per la costruzione a nuovo delle parti distrutte o per il ripristino delle danneggiate (escluso soltanto il valore dell'area), al netto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante;
- per il contenuto in base al costo per riportare le cose danneggiate, allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro o per sostituire le cose danneggiate con altre nuove, uguali od equivalenti per uso, qualità caratteristiche, prestazioni e rendimento; al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazioni provvisorie, modifiche o miglioramenti; in ogni caso non si tiene conto dei danni derivanti dal mancato godimento od uso o da altri eventuali pregiudizi.
TITOLI DI CREDITO
Per i titoli di credito rimane stabilito che:
- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze se previste;
- l'Assicurato o il Contraente deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano diventati inefficaci.
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
DEROGA ALLA PROPORZIONALE
Agli effetti della determinazione del coefficiente di riduzione proporzionale dell’indennizzo per insufficienza di assicurazione e/a deroga di quanto previsto dall’art. 1907 del C.C., si conviene di considerare come somma assicurata, partita per partita, quella risultante dal presente contratto aumentata del 15%.
PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia la Società paga l'indennizzo dovuto, salvo che:
a) il Contraente non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza alla Società del pagamento;
b) alla società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione;
c) a carico dell'Assicurato o del Contraente sia stato aperto un procedimento penale relativo al sinistro oppure, per questo, ad essi siano stati notificati avvisi di garanzia;
d) il Contraente o l'Assicurato non abbia prodotto il certificato di chiusa istruttoria qualora richiesta dalla Società.
OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO
- La Società, alle scadenze annuali,si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione degli importi a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione degli importi liquidati);
d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte);
I suddetti obblighi non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
ANTICIPO DELL'INDENNIZZO
Il contraente ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile almeno in € 103.300,00.
L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché‚ non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L'acconto non potrà essere superiore a € 1.033.000,00
RISCHI ASSICURATI
La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, dagli eventi sotto indicati:
- incendio;
- guasti causati alle cose assicurate per impedire o arrestare l'evento dannoso, nonché le spese di salvataggio;
- azione del fulmine, implosione, esplosioni e/o scoppi anche esterni;
- urto di veicoli stradali e carri ferroviari;
- caduta di meteoriti, veicoli spaziali e aeromobili, di loro parti o di cose da essi trasportate;
- bang sonico determinato per superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
- dei danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumo, gas, vapore, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate, oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
- delle spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare in discarica, compresi i costi di trattamento e smaltimento, i residui del sinistro garantito dal presente settore, nonché le spese di rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento del contenuto resosi necessario in seguito ad evento indennizzabile a termini della presente polizza; resta convenuto che l'indennizzo per ciascun sinistro non potrà superare il 10% in aggiunta alle somme assicurate;
- dei danni al contenuto anche quando si trovano temporaneamente presso terzi.
Relativamente alla presente garanzia l'indennizzo di ciascun sinistro non potrà superare l'importo di
€ 5.000.000,00;
- dei danni determinati da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente, nonché da dolo e/o colpa grave delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.
- fenomeno elettrico (vedi clausola);
- sovraccarico neve (vedi clausola);
- mancato freddo (vedi clausola);
- eventi atmosferici (vedi clausola);
- eventi socio politici (xxxx xxxxxxxx);
- xxxxxxx xxxxx (vedi clausola);
ESTENSIONI DI GARANZIA
ACQUA CONDOTTA - RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI
La Società risponde:
dei danni materiali e diretti cagionati all'Ente assicurato da fuoriuscita di acqua, fluidi e liquidi condotti in genere, compresa acqua piovana, a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti l'Ente medesimo; compresi i danni per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessarie sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino del fabbricato;
quest'ultima garanzia è prestata fino ad un massimo di € 103.300,00 per sinistro o per anno assicurativo. La garanzia è prestata con una franchigia di € 1.033,00 per sinistro.
DANNI CONSEQUENZIALI
La Società, a parziale deroga delle condizioni di assicurazione, indennizza i danni materiali causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da cablaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente polizza o da polizza collegata, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 m da esse.
Sono comunque esclusi i danni conseguenti a eruzione vulcanica, eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi, anche se tali eventi sono garantiti dalla presente polizza o da polizza collegata.
Per tutti i danni previsti dalla presente estensione di garanzia non conseguenti a:
a) incendi;
b) fulmine;
c) esplosione e scoppio
d) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell’annualità assicurativa, importo maggiore del 50% della somma assicurata ad ogni singola partita.
FABBRICATI DI VALORE STORICO
In caso di sinistro che colpisca fabbricati di valore storico, l'indennizzo sarà determinato tenendo conto di eventuali richieste della Sovraintendenza alle Belle Arti per l'utilizzo di materiali similari a quelli preesistenti e di tecniche particolari, per la riparazione dei danni o il rifacimento dell'opera.
AUTOCOMBUSTIONE
La Società risponde dei danni materiali e diretti prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) alle cose assicurate a decorrere dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di effetto della presente garanzia.
Ai fini della sua operatività si considera condizione essenziale che lo stoccaggio della merce assicurata venga effettuato adottando le procedure di trattamento, di deposito e di movimentazione che la tipologia merceologia del prodotto richiede.
IMPLOSIONE
La Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti da implosione, repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna e/o eccesso di pressione esterna di fluidi, verificatisi in relazione all'attività dichiarata in polizza all'Ente assicurato.
FUMO
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati all'Ente assicurato da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte dell'Ente medesimo purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 1.033,00 per sinistro.
ROTTURA DI LASTRE ED INSEGNE
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro, vetro antisfondamento, insegne, anche se in materia plastica, integre e senza difetti, costituenti parti dei fabbricati indicati in polizza e del loro contenuto, poste in opera tanto all’interno che all’esterno dei fabbricati stessi dovuti a cause accidentali o fatto di terzi.
Sono esclusi dalla presente garanzia:
- i danni indennizzabili a termini delle altre garanzie eventualmente previste dalla presente polizza;
- i danni dovuti ad usure e vetustà.
L’Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione quindi della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del C.C..
Agli effetti della presente garanzia:
- il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di € 250,00 per singola lastra/insegna;
- in nessun caso la Società indennizzerà per singola lastra importo superiore a € 1.000,00 ed importo superiore a € 3.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.
VICINANZE PERICOLOSE
L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di segnalare se all'esterno dei fabbricati assicurati esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.
BENZINA NEI SERBATOI DI AUTOVEICOLI IN SOSTA
La Società risponde dei danni cagionati dallo scoppio e/o esplosione del carburante contenuto nei serbatoi dei veicoli, anche di terzi, in sosta per le operazioni di carico e scarico, anche quando non vi sia sviluppo d'incendio.
DISPERSIONE DEI LIQUIDI
La Società risponde dei danni di dispersione del prodotto dichiarato, nei contenitori precisati in polizza, causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori.
La Società non risponde:
a) dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
b) dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
c) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di €1.033,00 per sinistro.
COLAGGIO DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE.
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati all'Ente assicurato da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.
La Società non risponde:
- dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- delle spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione. Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 260,00 per sinistro.
TRABOCCAMENTO - RIGURGITO DI FOGNATURE
La Società risponde dei danni causati da traboccamento o rigurgito di fognature fino ad un massimo risarcimento di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con l'applicazione di una franchigia di € 2.000,00 per sinistro.
ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE DI DOCUMENTI, REGISTRI, DISEGNI E MATERIALE MECCANOGRAFICO
La Società risponde nei limiti dell'1% della somma assicurata alla partita contenuto e senza l'applicazione della regola proporzionale, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.
Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettiva mente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro.
OPERE D'ARTE
Si precisa che per opere d'arte deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo: tappeti, arazzi, quadri, disegni o simili, sculture non fragili, arredamento e mobili antichi, porcellana, ceramica, vetro, oggetti fragili da assicurare comprese o non le rotture accidentali, oro, pietre preziose, orologi da muro, pendoli o simili oggetti d'arte meccanica, orologi da polso, pellicce, contenuto generico di casa, ecc.
RICORSO DEI LOCATARI
La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato nelle sue qualità di locatore dei fabbricati, risponde secondo le condizioni generali di assicurazione e nei limiti della somma di € 5.000.000,00 dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o colpa grave dell'Assicurato medesimo, alle cose
mobili di proprietà dei locatari o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere. Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del Codice Civile.
BUONA FEDE
L'omissione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato all'atto della stipula del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento del danno, sempreché tali omissioni non siano frutto di dolo e colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate).
FENOMENO ELETTRICO
La Società risponde dei danni materiali diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo cagionati.
La Società non risponde dei danni:
- causati da usura o carenza di manutenzione qualora espressamente previsto dalla casa costruttrice;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché‚ i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;
- dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché‚ quelle dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o il fornitore.
La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione quindi della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del C.C...
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo previa detrazione di una franchigia di € 1.033,00 per sinistro.
SOVRACCARICO DI NEVE
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati all’Ente assicurato da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie aperte su uno o più lati.
La Società non risponde dei danni causati:
- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.
La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di € 2.583.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, con franchigia di € 5.200,00 per sinistro.
MANCATO FREDDO
La Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:
1. mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo
2. fuoriuscita del fluido frigorigeno, conseguenti:
- ad eventi garantiti in polizza,
- all’accidentale verificarsi di guasti o rotture dell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell’acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica, purché tali danni non siano in relazione con allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno, scioperi, atti di sabotaggio o di terrorismo.
Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga oltre le dodici ore, l’Assicurato si impegna a darne immediato avviso alla Società con telegramma urgente o col mezzo più rapido e sicuro disponibile.
La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.
Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro, di una franchigia pari ad € 250,00.
EVENTI ATMOSFERICI
La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:
1. grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non poste nelle vicinanze;
2. bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatosi all’interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.
Sono esclusi dalla presente garanzia i danni:
a) causati da:
- mareggiata e penetrazioni di acqua marina;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;
ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui ai precedenti punti 1 e 2;
b) subiti da:
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni presso statici, tenso-strutture , tendo-strutture e simili;
- baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- fabbricati e/o tettoie con copertura e/o pareti in lastre di fibrocemento e/o cemento amianto e similari, ad eccezione di quei fabbricati e/o tettoie dove detti materiali fungono da rivestimento ad una struttura continua di laterizio o cemento e/o cemento armato e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
Agli effetti della presente garanzia:
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con un minimo di € 1.000,00 da applicarsi al singolo fabbricato assicurato;
- in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengono nel corso della stessa annualità assicurativa importo superiore al 70% del valore di ogni singola ubicazione assicurata.
EVENTI SOCIO-POLITICI
La Società indennizza:
1) i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di un tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici e dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio;
2) gli altri danni materiali direttamente causati alle cose assicurate anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente o dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
Sono esclusi dalla presente garanzia i danni:
a) di inondazione, frana, dispersione liquidi;
b) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancato od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
e) causati da interruzione del processo di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controllo o manovre;
f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
g) direttamente o indirettamente causati da contaminazioni chimiche o biologiche in conseguenza di atti di terrorismo;
h) direttamente o indirettamente causati da interruzione di un servizio quale: elettricità, gas, acqua, comunicazioni, in conseguenza di atti di terrorismo.
La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, con avvertenza che, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non indennizzerà i danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Agli effetti della presente garanzia:
- il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con un minimo di € 1.000,00 da applicarsi al singolo fabbricato interessato;
- in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al 70% delle somme assicurate alle singole ubicazioni assicurate ridotto al 20% per la causale “terrorismo e sabotaggio” (valore che comunque non potrà mai superare il limite di € 1.000.000,00 complessivamente per tutti i cespiti assicurati
Definizione di terrorismo
Un atto di terrorismo sta ad indicare un atto, che include ma non si limita all’uso di forza e/o violenza e/o minaccia della stessa, di una persona o di un gruppo, che agisca da solo o per conto e/o in collegamento con organizzazioni o governi, per scopi politici, religiosi, ideologici o etnici, con l’intenzione di influenzare governi e/o di causare terrore tra la popolazione o ad una parte di essa.
RICORSO A TERZI
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi o spese quali civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato.
L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo dei beni, nonché‚ di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L'assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché‚ le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
- se con lui conviventi, il coniuge, i parenti, gli affini dell'Assicurato;
- quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché‚ agli amministratori delle medesime.
L'Assicurato deve immediatamente informare la società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e della difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C..
ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni;
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
c) causati con dolo del Contraente e dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
f) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
g) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO.
- Ferma la differente disciplina delle garanzie aggiuntive e delle condizioni particolari contrattualizzate (se inferiore si terrà conto di tale valore, se superiore fermo quanto segue), la Società non sarà obbligata per sinistro ad indennizzare complessivamente per una o più
ubicazioni somma superiore a € 20.000.000,00 (qualsiasi causa), con il limite per anno di € 30.000.000,00 (sempre per qualsiasi causa e complessivamente per una o più ubicazione).
OBBLIGO A FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO
La Compagnia alle scadenze annuali,si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati con l'indicazione dell'importo a riserva;
c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato;
d) sinistri respinti,mettendo a disposizione,se richiesto,le motivazioni scritte.
Gli obblighi sopra descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
PIAZXX XXXXXXXXXXXX X. 0 00000 XXXX (XX)
XXDICE FISCALE PARTITA I.V.A. 00000000000
Telefono (0731) 5381 - Telefax (0731) 538328
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO POLIZZA TUTELA LEGALE
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Le spese per l’assistenza extragiudiziale, giudiziale e peritale per fatti od atti direttamente commessi od attribuiti nell’espletamento del servizio o dei compiti d’ufficio.
CATEGORIE ASSICURATE
a) AMMINISTRATORI (Sindaco, 8 Assessori, 31 Consiglieri);
b) SEGRETARIO GENERALE E/O DIRETTORE GENERALE, DIRIGENTI FUNZIONARI AMMINISTRATIVI (Segretario Generale, Direttore Generale, 6 Dirigenti, 11 Titolari Posizioni Organizzative,52 Istruttori);
c) DIRIGENTI, FUNZIONARI TECNICI (2 Dirigenti, 2 TITOLARI Posizioni organizzative,09 Istruttori);
d) DIPENDENTI IN GENERE (250) limitatamente alle mansioni di autista occasionale degli automezzi di proprietà comunale e dei propri qualora vengano utilizzati per le missioni preventivamente autorizzate.
MASSIMALE ASSICURATO
€ 52.000,00 per vertenza senza limite per anno assicurativo.
DURATA DELLA POLIZZA
La polizza ha effetto dalle ore 24,00 del 31/12/2008 e scadenza alle ore 24,00 del 31/12/2011
CONDIZIONI GENERALI
1) dichiarazioni relative alle circostanze del rischio: le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).
2) pagamento del premio e decorrenza della garanzia: a parziale deroga dell’art.1901 C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l’effetto dell’operatività della copertura, che altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze.
3) Modifiche dell’assicurazione: le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto;
4) Denuncia del sinistro: i sinistri devono essere denunciati per iscritto entro il termine di 30 giorni; di ogni sinistro liquidato o rifiutato, la Compagnia si impegna a darne contestuale comunicazione alla Contraente;
5) Recesso a seguito di sinistro: dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le parti,la Società e il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni.. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, i ratei di premio pagati e non goduti,escluse le imposte.
6) Gestione delle vertenze di danno e spese legali: la Società assume a proprio carico, in nome e per conto dell’Assicurato ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al medesimo, fino alla tacitazione del danneggiato, ove occorra, tecnici, periti e legali. La Società garantisce, altresì, la difesa dell’Assicurato in sede penale fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato;
7) Oneri fiscali: le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto sono a carico dell’Assicurato;
8) Scadenza polizza: il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta;
9) Estensione territoriale: l’Assicurazione vale per i sinistri che avvengano nel territorio dello Stato Italiano e degli altri paesi del Mondo;
10) Foro competente: il foro competente, è esclusivamente quello più vicino al luogo di residenza del Contraente;
Rinvio alle norme di legge: per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto, valgono le norme di legge.
AMBITO DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione viene prestata a favore degli assicurati indicati nella scheda di polizza che, in conseguenza di fatti ed atti connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e/o compiti d'ufficio, si trovino implicati in procedimenti di responsabilità civile o penale.
L'assicurazione si riferisce:
1) alle controversie per danni extracontrattuali subiti dall'assicurato per fatto illecito di altri soggetti;
2) alle controversie per danni extracontrattuali cagionati ad altri soggetti per fatto illecito dell'assicurato;
3) alla difesa penale dell'assicurato per delitto colposo o contravvenzione;
4) alla difesa penale dell'assicurato per delitto non colposo e ciò a parziale deroga del punto 3) delle esclusioni; in questo caso la Società rimborserà le spese di assistenza sostenute all'unica convinzione che l'assicurato sia prosciolto in istruttoria od assolto con sentenza passata in giudicato esclusa ogni altra causa di estinzione del reato oppure lo stesso venga derubricato da doloso a colposo.
La garanzia opera anche per:
− procedimenti conseguenti all'inquinamento fermo il disposto del comma s) delle esclusioni
− vertenze insorgenti da inadempienze, anche parziali, degli obblighi imposti dal D.Lgs. 626/94, dal D.Lgs 494/96, da D.Lgs. 155/97 e dal D.Lgs. 196/03 e successive modifiche.
ESTENSIONI
La garanzia è estesa:
5) circolazione stradale per servizio: alla difesa penale dell'assicurato per le controversie derivanti da fatti della circolazione stradale di veicoli, purché detta circolazione sia connessa a missione di lavoro provata dall'Ente o all'attività e/o mansione descritta in polizza e ciò a parziale deroga del comma r) delle esclusioni;
6) garanzia pregressa: alle controversie insorgenti, nel corso di validità della polizza, da fatti e/o atti che, accaduti nei 5 anni precedenti la stipulazione della presente polizza, siano sconosciute agli assicurati ed al contraente al momento della stipulazione della polizza stessa;
7) garanzia postuma: alle controversie che, insorgenti nei 5 anni successivi alla scadenza della presente polizza, si riferiscano a fatti e/o atti posti in essere nel periodo di efficacia della presente polizza.
RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
La Società assicuratrice rinuncia al diritto di rivalersi verso il responsabile del sinistro (art.1916 C.C.).
ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia:
a) il pagamento di multe,ammende e sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa,ivi comprese le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi;sono altresì escluse le pene connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose;
b) gli oneri fiscali (bollatura documenti,spese di registrazione atti,ecc...)
c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate;
d) le spese per le controversie di diritto amministrativo,fiscale e tributario;
e) le spese per le procedure arbitrali salvo che siano specificatamente previste;
f) le spese per le controversie in materia di diritto societario;
g) le spese per le controversie in materia di diritto di brevetto,esclusiva e concorrenza sleale;
h) vertenze determinate da colpa grave dell'Assicurato;
i) controversie di natura contrattuale;
j) controversie per fatti di responsabilità formale,contabile e/o amministrativa;
k) controversie relative a responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad Enti Pubblici;
l) controversie contrattuali riferite alla presente assicurazione;
m) controversie individuali di lavoro dipendente,vertenze sindacali;
n) controversie tra dipendenti ed amministratori o insorte tra assicurati;
o) vertenze relative ai rapporti tra Xxxx;
p) controversie nei confronti di Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e di Assistenza Sociale;
q) procedimenti civili e penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento delle attività necessarie ad assolvere compiti e/o funzioni in associazioni se di categoria diversa da quella indicata in polizza;
r) controversie relative alla proprietà o all'uso di qualsiasi mezzo di locomozione;
s) procedimenti conseguenti ad inquinamento, salvo che esso si sia verificato per fatto accidentale e, in ogni caso,non derivante dalla volontà dell'Assicurato;
t) vertenze conseguenti a sinistri verificatisi in occasione di atti di guerra, di tumulti popolari;
u) vertenze conseguenti a sinistri verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasformazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
OBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO
La Compagnia alle scadenze annuali si obbliga a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
d) sinistri respinti. ( mettendo a disposizione,se richieste,le motivazioni scritte).
Gli obblighi sopra descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
REGOLAZIONE DEL PREMIO
Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società l'indicazione:
• degli elementi variabili contemplati in polizza (numero persone e categorie assicurate in polizza).
Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla consegna dell'appendice di regolazione.
Se l'assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui l'assicurato abbia adempito ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se l'assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
e
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO POLIZZA RCT/RCO
Definizioni
Nel testo che segue, si intende per:
- Assicurato il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto;
- Contraente il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli
obblighi da essa derivanti;
- Cose sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- Franchigia...........................................la parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato;
- Indennizzo/Risarcimento la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- Polizza il documento che prova l'assicurazione;
- Premio.................................................la somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione;
- Rischio la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni
che possono derivarne;
- Scoperto...............................................la parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
- Sinistro................................................il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- Società l'impresa assicuratrice;
- Subappaltore/Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx.....la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto direttamente in subappalto l'esecuzione di una parte dei lavori nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia;
Descrizione del rischio
L’assicurazione è prestata al Comune di Jesi per l’Esercizio dei Pubblici Servizi che ad esso istituzionalmente competono nell’ambito del proprio territorio.
La garanzia comprende i seguenti rischi:
1) proprietà, possesso, esercizio, amministrazione di terreni, fabbricati e loro pertinenze (quali ascensori, elevatori, montacarichi, impianti a gas, acqua potabile, elettrici ed apparecchi di riscaldamento) sia ubicati nel territorio del Comune di Jesi, che fuori del medesimo;
2) quale proprietà/esercizio di strade, ponti, viadotti, fognature e depuratori di pertinenza comunale. Per quanto riguarda i danni provocati dalla rete fognaria sono compresi nell’assicurazione soltanto quelli conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture;
− proprietà/esercizio di giardini pubblici e/o altri analoghi spazi aperti al pubblico uso e relativi impianti, compresi pertanto giochi per bambini e quant’altro attinente;
− proprietà/esercizio boschi e terreni non coltivati;
3) esercizio di scuole di qualsiasi grado (asili nido, scuole materne, elementari e superiori, serali e professionali) colonie estive, invernali, elioterapiche, centri per handicappati, compresa refezione e somministrazione cibi e bevande. Qualora il servizio refezione venga gestito da terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all’assicurato nella sua qualità di committente detto servizio;
4) esercizio di macelli pubblici, mercati, celle frigorifere, gabinetti per servizi igienici, cimiteri, bagni pubblici, piscine pubbliche, cinema, teatri, musei, biblioteche pubbliche;
5) esercizio di canili ed altri ricoveri per animali, nonché quale custode di animali in dotazione a giardini pubblici;
6) esercizio di tutti i pubblici servizi gestiti in economia, compresi quelli di sorveglianza, pubblica sicurezza, affissioni, assistenza, beneficenza, igiene, ambulatori pubblici, farmacie, poliambulatorii, impianti sportivi. La garanzia non comprende, comunque, R.C. professionale di medici addetti agli ambulatori/poliambulatori, nonché la responsabilità civile derivante all’assicurato dall’esercizio di attività attribuite per legge ad U.S.S.L. - A.S.L. ed alle aziende municipalizzate e l’esercizio di eventuali case di cura;
7) in riferimento al servizio affidamento minori svolto anche congiuntamente ai Servizi Sociali della A.S.L.
n. 5, la Società si obbliga a tenere indenne la Contraente ed il Capofamiglia a cui detti minori sono affidati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili per fatto dei suddetti minori affidati;
8) servizio esazione tributi, contributi e tasse;
9) proprietà/esercizio di campi da gioco e loro attrezzature, impianti e centri sportivi, palazzetto dello sport, stadi escluso però danni derivanti dall’esercizio degli stessi;
10) proprietà ed uso di biciclette, veicolo a mano e trazione animale;
11) committente di lavori edili, stradali e fognature eseguiti da ditte appaltatrici;
12) lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione effettuati su fabbricati di proprietà del Comune di Jesi o su altri per i quali l’Ente sia tenuto, ed eseguiti da ditte specializzate con regolare contratto di appalto. A questo riguardo si intende compresa la responsabilità derivante all’assicurato dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 494/96, sempre ché l’assicurato stesso abbia provveduto alla nomina del responsabile dei lavori;
13) lavori di manutenzione, eseguiti direttamente o in economia, di strade, fognature, piazze, giardini, parchi, aiuole, verde pubblico in genere, ponti, corsi d’acqua, tubazioni, tombinature, acquedotti, compresi i danni derivanti da scavi con o senza uso di compressori, ruspe o macchine edili in genere, fermo restando l’esclusione per fatti dolosi e per danni da sospensione di servizio e mancato uso. Per quanto concerne i predetti lavori di manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada alla cui manutenzione provvede direttamente l’Ente, anche se ubicati fuori dai confini del territorio di competenza;
14) mancata o insufficiente segnaletica stradale orizzontale o verticale da difettoso funzionamento dei semafori, da cordoli protettivi di corsia riservati ai mezzi pubblici;
15) organizzazione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose, per danni cagionati all’interno di sedi dell’Ente o di terzi, ovvero all’aperto nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni o nelle immediate vicinanze, per cause che abbiano attinenza con le manifestazioni stesse. In relazione alla suddetta garanzia rimangono comunque esclusi spettacoli pirotecnici compresa manipolazione di fuochi d'artificio, nonché i danni subiti dagli agenti attivi del rischio. La garanzia è altresì prestata per la responsabilità civile derivante all’Ente nella sua qualità di concedente spazi e/o strutture comunali per manifestazioni organizzate da terzi;
Massimali di garanzia
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
€ 6.000.000,00(seimilioni) per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
con il limite di:
€ 6.000.000,00 (seimilioni) per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali;
€ 6.000.000,00 (seimilioni) per danni a cose anche se appartenenti a più persone.
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO
€ 3.000.000,00 (tremilioni) per ogni sinistro qualunque sia il numero dei dipendenti infortunati
con il limite di:
€ 2.000.000,00 (duemilioni) per ogni prestatore di lavoro infortunato.
◼ In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie RCT/RCO, la massima esposizione della società non potrà essere superiore a € 6.000.000,00 (seimilioni).
CALCOLO DEL PREMIO ANTICIPATO
Il premio anticipato per la presente polizza viene calcolato su un preventivo di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) pari all’ammontare complessivo delle retribuzioni INAIL
DURATA DELLA POLIZZA
La polizza ha effetto dalle ore 24 del 31/12/2008 e scadenza alle ore 24 del 31/12/2011.
Norme che regolano l’assicurazione in generale
1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio: le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo/risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).
2. Altre assicurazioni: il Contraente o l’Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo tesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto, secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio quello dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale, in ragione dell’indennizzo/risarcimento calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
3. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia: a parziale deroga dell’art. 1901 C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l’effetto dell’operatività della copertura, che altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze.
4. Frazionamento del premio: premesso che il premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo. In caso di mancato pagamento delle rate di premio, trascorsi 30 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del premio. L’assicurazione avrà effetto dalle ore 24,00 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del premio in arretrato.
5. Modifiche dell'Assicurazione: le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
6. Aggravante del rischio: il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo/risarcimento, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
7. Diminuzione del rischio: nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio, o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente, o dell’Assicurato, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
8. Recesso a seguito di sinistro: dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le parti,la Società e il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente ,entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, i ratei di premio pagati e non goduti,escluse le imposte.
9. Scadenza della polizza: il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta
10. Oneri fiscali: gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
11. Rinvio delle norme di legge: per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
12. Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio:la Società alle scadenze annuali,si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
♋ ✆sinistri denunciati;
♌ ✆sinistri riservati (con indicazione degli importi a riserva);
♍ ✆sinistri liquidati (con indicazione degli importi liquidati);
♎ ✆sinistri respinti (mettendo a disposizione,se richiesto,le motivazioni scritte);
I suddetti obblighi non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Condizioni generali
13. Oggetto dell'Assicurazione:
a) Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.): la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione ed elencati nella scheda di polizza. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
b) Assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. (R.C.O.): la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del decreto legislativo 23/02/2000 n. 38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D.Lgs n. 38/2000;
2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e decreto legislativo 23/02/2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D.Lgs n. 38/2000, per morte e per lesioni personali con una franchigia fissa ed assoluta a carico dell'assicurato di € 1.500,00 per danneggiato.
c) Contratto di somministrazione di lavoro e di distacco – Estensione alle garanzie RCT e RCO Premesso che l’Assicurato ha dichiarato di avvalersi, nell’ambito dell’attività assicurata, delle prestazioni di lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro o distaccati, ai sensi della legge n. 30 del 14 febbraio 2003, si conviene tra le parti quanto segue:
1) a parziale deroga dell’art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione sono considerati terzi i soggetti in servizio presso l’Assicurato in forza di contratto di somministrazione di lavoro o di distacco stipulato ai sensi della Legge n.30 del 14 febbraio 2003, che partecipino ai lavori formanti
oggetto dell’attività cui si riferiscono le garanzie, limitatamente ai danni fisici per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle allegate al decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38, con l’esclusione delle malattie professionali, sempre che sussista reato perseguibile d’ufficio commesso dall’Assicurato o da un dipendente del quale debba rispondere; tale estensione vale nei limiti dei massimali di cui alla garanzia RCO. Relativamente alle lesioni personali, la garanzia è prestata con franchigia assoluta, a carico dell’Assicurato di € 2.000,00 per ogni lavoratore infortunato.
2) A parziale deroga dell’art. 18 lettera A), esclusioni, punto 10) le garanzie di polizza sono estese alla Responsabilità Civile facente capo all’Assicurato per fatto dei soggetti di cui al precedente punto 1), che partecipino ai lavori formanti oggetto dell’attività cui si riferiscono le garanzie; tale estensione vale nei limiti normativi e di massimali di cui alla garanzia RCT. A tal fine l’importo dei corrispettivi versati all’impresa che somministra i propri lavoratori saranno sommati al monte retribuzioni preventivate dichiarato dall’assicurato ai fini della determinazione del premio anticipato sia RCT che RCO. Tale importo sarà soggetto a regolazione premio ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Ai fini della regolazione del premio l’Assicurato è tenuto, oltre agli adempimenti già previsti dal contratto, a segnalare ulteriormente, nel rispetto dei termini previsti, i compensi lordi percepiti da tali lavoratori parasubordinati, che dovranno costituire oggetto di regolazione integrativa rispetto a quanto già disciplinato dal contratto stesso, mediante applicazione dello stesso tasso riportato nella polizza base. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge.
Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l’Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall’assicurazione di Xxxxx, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.
L’assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci e familiari coadiuvanti dell’impresa assicurata regolarmente iscritti all’INAIL.
Dall’assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.
Norme comuni ai punti a), b) e c)
Tanto l’assicurazione R.C.T. che l’assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
14. Attività complementari:
L’assicurazione copre anche i rischi inerenti:
a) all’esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi, anche se di proprietà dei dipendenti, con esclusione comunque dei danni da furto e di quelli conseguenti al mancato uso;
b) all’esistenza di insegne e cartelli pubblicitari, con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati;
c) all’impiego di guardiani anche armati, nonché alla proprietà ed uso di cani da guardia nell’ambito delle ubicazioni ove viene svolta l’attività;
d) alla gestione della mensa aziendale, del bar e dei distributori automatici di cibi e bevande. E’ altresì compresa la responsabilità per danni fisici anche se subiti da dipendenti in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico all’Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi;
e) alla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall’allestimento e dallo smontaggio degli stands;
f) alla proprietà e/o all’uso di macchinari in genere, impianti e veicoli (compresi muletti e macchine operatrici ed agricole), di proprietà dell’Assicurato od a lui concessi in locazione od in comodato, purché usati per conto proprio e per le attività descritte in polizza. Nel caso di macchine operatrici adibite occasionalmente ad attività di sgombraneve, l’assicurazione è operante anche qualora trattasi di lavorazione svolta per conto terzi. Per tutte le suddette attività resta comunque fermo quanto stabilito dall’art. 18 - rischi esclusi dall’assicurazione - punti A3) e A4);
g) ai servizi sanitari prestati all’interno dell’azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, fermo restando che, in caso di esistenza di altre coperture assicurative concernenti la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, la garanzia s’intende prestata a secondo rischio;
h) all’esistenza di officine, laboratori, cabine elettriche e relative condutture, impianti di autolavaggio, depositi di carburante e colonnine di distribuzione ed altre attrezzature usate per le esclusive necessità dell’azienda;
i) alle operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall’Assicurato all’attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia s’intende prestata a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose formanti oggetto delle suddette operazioni;
j) all’organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, esclusa l’organizzazione in proprio di gite aziendali.
k) in riferimento al servizio affidamento minori svolto anche congiuntamente ai Servizi Sociali della A.S.L. n.5, la Società si obbliga a tenere indenne la Contraente ed il Capofamiglia a cui detti minori sono affidati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili per fatto dei suddetti minori affidati.
15. Garanzie comprese automaticamente nell’Assicurazione della responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
a) Responsabilità personale dei: quadri e dipendenti del Contraente - lavoratori parasubordinati così come definiti dall’art. 5 del Dlgs 38/2000 - lavoratori interinali - personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, per socializzazione (Handicappati ecc.), per lavori socialmente utili, obiettori di coscienza, militari. La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutte le figure sopraindicate per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, comprese le incombenze derivanti dal D.Lg. 626/94 D.Lg. 494/96. Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale, i subappaltatori ed i loro dipendenti e gli altri dipendenti dell’Assicurato obbligatoriamente iscritti all’INAIL. Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.
b) Lesioni personali subite dai prestatori di lavoro non soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL: per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio (escluse le malattie professionali) sono considerate Terzi i dipendenti dell’Assicurato non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124sempreche i medesimi,al momento dell'infortunio, non svolgano attività per la quale è richiesta l'assicurazione presso l'INAIL..
c) Lavoratori interinali
1) L'Assicurazione comprende la responsabilità civile per danni cagionati a terzi,escluso l'Assicurato, da lavoratori a rapporto interinale dei quali lo stesso assicurato si avvale ai sensi della Legge 196/97, per l’espletamento delle attività oggetto dell’assicurazione.
2) La garanzia R.C.O. di cui all’art. 13 lettera b) delle condizioni generali s’intende operante anche nei confronti dei lavoratori interinali, come sopra definiti. Nel caso in cui l’I.N.A.I.L. esercitasse l’azione surrogatoria ex art. 1916 C.C., a parziale deroga dell’art. 16 lettera c) delle condizioni generali, i lavoratori interinali, come sopra definiti, verranno considerati terzi, esclusivamente ai fini di tale azione.
d) Danni da partecipazione occasionale: La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato:
1) per i danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all’attività formante oggetto dell’assicurazione;
2) per i danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte - non controllate, collegate o consorziate con l’Assicurato - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari all’attività formante oggetto dell’assicurazione;
3) per danni subiti dai titolari o dai dipendenti di ditte non controllate, collegate o consorziate con l’assicurato quando utilizzino veicoli di proprietà del contraente a causa di difetti di manutenzione dei quali il proprietario degli stessi sia stato ritenuto responsabile con sentenza passata in giudicato.
e) Cessione di lavori in subappalto
La garanzia comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo possa ricadere sull’Assicurato:
1) per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori nei cantieri dell’Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione;
2) per i danni subiti dagli appaltatori e loro dipendenti in occasione di lavoro, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime,così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.
f) Proprietà e uso di carrelli e macchine operatrici semoventi
La garanzia comprende i danni cagionati a terzi in relazione alla proprietà e/o uso e/o circolazione su arre non soggette alla disciplina della Legge 990 del 24 dicembre 1969 di carrelli e di macchine operatrici semoventi. Da tale garanzia sono comunque esclusi i danni subiti dalle persone trasportate e quelli cagionati alla pavimentazione stradale.
g) Detenzione ed impiego esplosivi
La garanzia comprende i danni derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi. Restano esclusi i danni alle colture nonché quelli a fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, situati entro un raggio di 100 metri dal fornello di mina. La garanzia non è valida se l’Assicurato detiene esplosivo non in conformità alle norme di legge vigenti.
h) Segnaletica di cantiere mancante od insufficiente
La garanzia comprende i danni per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell’incolumità di terzi.
i) Proprietà di fabbricati adibiti a pubblici servizi e non
La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario di fabbricati adibiti a pubblici servizi e non e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione,compresi ascensori e montacarichi.
L’assicurazione comprende i rischi relativi all’esistenza di:
◼ impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili;
◼ antenne radiotelevisive;
◼ aree di pertinenza del fabbricato (anche se tenute a giardino o parco), compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso;
◼ giochi per bambini;
◼ un prefabbricato in legno adibito a scuola. L’assicurazione non comprende i danni derivanti da:
◼ spargimento di acqua, salvo quelli conseguenti a rotture accidentali di tubature e/o condutture;
◼ umidità stillicidio ed insalubrità dei locali;
◼ trabocco o rigurgito della rete fognaria pubblica;
◼ proprietà di parchi di superficie superiori ad un ettaro;
◼ attrezzature ed impianti sportivi.
Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua nonché trabocco o rigurgito di fognatura di esclusiva pertinenza del fabbricato assicurato, , la garanzia è prestata con un limite di risarcimento per anno assicurativo di € 520.000,00
◼ La garanzia comprende i rischi derivanti da lavori di ordinaria manutenzione, pulizia e simili dei
fabbricati e relativi rischi complementari. Qualora tali attività siano affidate a soggetti non in rapporto di dipendenza con l’assicurato, la garanzia comprende la responsabilità civile dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori, anche ai sensi del D.Lgs. 494/1996 e successive modificazioni e/o integrazioni.
◼ L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei fabbricati assicurati, anche ai sensi del D.Lgs 494/1996 e successive modificazioni e/o integrazioni, e sempreché l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori. S’intendono inclusi anche i danni derivanti da costruzione di nuovi fabbricati e quelli derivanti da sopraelevazione o demolizione di fabbricati esistenti.
j) Committenza veicoli
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’articolo 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.
La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell'Assicurato munito di regolare patente di abilitazione.
k) Lavori presso terzi
La garanzia comprende, limitatamente ai lavori presso terzi, i danni:
− a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
− alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o per peso, non possano essere rimosse;
− da acqua piovana e da agenti atmosferici, verificatisi in occasione dell’esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramenti delle opere provvisorie adottate.
Le suddette estensioni di garanzia si intendono prestate con uno scoperto a carico dell’Assicurato del 10% con il minimo di € 1.033,00, nel limite del massimale per danni a cose previsto dalla scheda di polizza e comunque con il massimo di € 600.000,00/ per sinistro.
l) Xxxxx alle cose in consegna e/o custodia
La garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all’Assicurato.
La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell’Assicurato del 10% con il minimo di € 1.033,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 100.000,00. Sono comunque esclusi i danni alle cose costituenti strumento od oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte nella scheda di polizza.
m) Xxxxx a mezzi sotto carico o scarico
La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso. La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell’Assicurato del 10% con il minimo di € 1.033,00.
n) Scavi e reinterri
Limitatamente ai lavori di scavo, la garanzia comprende i danni verificatisi dopo il reinterro degli scavi medesimi fino a 90 giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, compresi i danni da improvviso cedimento del terreno, semprechè tali danni si verifichino durante il periodo di efficacia del contratto.
Per i soli danni a cose la garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell’Assicurato del 10% con il minimo di € 1.033,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 600.000,00
o) Danni a condutture ed impianti sotterranei
La garanzia comprende i danni a condutture ed impianti sotterranei (sempreché non siano dovuti a cedimento e franamento del terreno) e quelli ad essi conseguenti inclusi i danni da interruzione di attività.
La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell’Assicurato del 10% con il minimo di € 1.033,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 300.000,00
p) Danni da cedimento o franamento del terreno
La garanzia comprende i danni a cose, compresi i fabbricati, cagionati da cedimento o franamento del terreno purché non direttamente conseguenti a lavori di sottomurazione, palificazione, diaframmi, paratie ed altre tecniche sostitutive; qualora il cedimento o franamento del terreno cagioni danni a condutture ed impianti sotterranei si intendono compresi, oltre a questi, anche i danni ad essi conseguenti.
La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell’Assicurato del 10% con il minimo di € 1.033,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 300.000,00
q) Xxxxx da interruzione o sospensione d’attività
La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni , totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di
xxxxxxx,esclusi quelli conseguenti a danni a condutture ed impianti sotterranei, disciplinati dall’art. 15
-Garanzie comprese automaticamente – lett. n) e o).
La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell’assicurato del 10% con il minimo di € 1.033,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurato di € 1.000.000,00
r) Xxxxx subiti dai professionisti e consulenti
La garanzia comprende i danni subiti da:
− professionisti e consulenti di cui l’Assicurato od il committente dei lavori si avvalgono in ordine alle attività svolte dall’Assicurato e descritte nella scheda di polizza;
− dipendenti di Enti incaricati di svolgere accertamenti e controlli in ordine ai lavori eseguiti dall’Assicurato.
s) Danni da furto
La garanzia comprende i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l’azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall’Assicurato, dei quali questi sia tenuto a rispondere. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di
€ 1.033,00 per ogni danneggiato e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 52.000,00.
t) Inquinamento accidentale
La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Sono esclusi i rischi relativi a proprietà e/o gestione di inceneritori in genere.
Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 1.033,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 300.000,00.
u) Malattie professionali
Si conviene che, a parziale deroga dell’art. 13 - Oggetto dell’assicurazione, lettera B), l’assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall’INAIL e/o dalla giurisprudenza di legittimità, con esclusione della silicosi e asbestosi.
L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, purché i fatti che hanno causato la malattia si siano verificati successivamente al 31.12.2003.
Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia inoltre non vale:
1) per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata od indennizzabile;
2) per le malattie professionali che si manifestano dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
3) per le malattie professionali che siano denunciate dopo due anni dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali in punto di denuncia dei sinistri, l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l’insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
v) Smercio
L’assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell’assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti direttamente dall’Assicurato, esclusi quelli dovuti a difetto originario dai prodotti stessi; per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l’assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto,
in questi casi il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.
w) Asbesto
La garanzia RCT comprende i danni da asbesto.
La garanzia è prestata con il massimo risarcimento per sinistro e per periodo assicurativo di Euro 1.000.000,00.
x) Cose consegnate e non consegnate (ex art. 1783/1784/1785 bis C.C.)
A parziale deroga dell’art. 18 lettera a) punto 5) “Rischi esclusi dall’assicurazione R.C.T.” delle condizioni generali, la garanzia comprende i danni dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate.
La somma massima di garanzia, per ogni danneggiato, è limitata a € 2.000,00.
Agli effetti dell’applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico danneggiato.
Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.
La garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenuti.
y) Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia al diritto di surroga nei confronti dei dipendenti, lavoratori parasubordinati, lavoratori a rapporto interinale ,personale assunto con contratto a termine,con borsa lavoro,per socializzazione,per lavori socialmente utili,obiettori di coscienza,militari ed amministratori dell'Assicurato, salvo il caso di dolo.
z) Franchigia
L’assicurazione di cui alla presente polizza è prestata con una franchigia frontale per qualsiasi danno a cose, salvo eventuali scoperti e/o franchigie previste dalle condizioni di polizza, di € 5.000,00 per ogni sinistro.
16. Soggetti non considerati terzi
Non sono considerai terzi ai fini dell’Assicurazione R.C.T.:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui stabilmente convivente;
b) quando l’assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, nonché i lavoratori parasubordinati, così come definiti dall’art. 5 del D.Lgs. 38/2000, quando subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibite, salvo quanto disposto dall’art. 15 – Garanzie comprese automaticamente – lettera b);
d) tutti coloro che,indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato,subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione,salvo quanto disposto dall'art. 15 - Garanzie comprese automaticamente – lettera c) e d).
17. Limiti territoriale
L’Assicurazione R.C.T. è operante per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi del Mondo esclusi USA, CANADA E MESSICO.
L’assicurazione R.C.O. è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.
18. Rischi esclusi dell’Assicurazione
A) L’Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) non comprende i danni:
1) da furto, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all’art. 15 – Garanzie comprese automaticamente – Lettera s);
2) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all’art. 15 – Garanzie comprese automaticamente – lettera k);
3) cagionati comunque da semoventi,da veicoli a motore, nonché da natanti e da aeromobili, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 15 – Garanzie comprese automaticamente – lettera f);
4) da impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
5) alle cose trasportate, sollevate, caricate e scaricate; a cose che l’Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all’art. 15 – Xxxxxxxx comprese automaticamente – lettera l);
6) ai mezzi di trasporto e alle cose trasportate sugli stessi, anche sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni salvo quanto disposto dall'art. 15 – Garanzie comprese automaticamente lett. m);
7) cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all’art. 15 – Garanzie comprese automaticamente – lettera p);
8) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell’ambito di esecuzione degli stessi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all’art. 15 – Garanzie comprese automaticamente – lettera k);
9) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non cui avvenuti durante l’esecuzione dei lavori, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 15 – Xxxxxxxx comprese automaticamente - lett. n), nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e,comunque,ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera,del compimento di ogni singola parte,ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;
10) provocati da persone diverse dai lavoratori dipendenti o parasubordinati dell’Assicurato o lavoratori a rapporto interinale di cui l’Assicurato si avvale nell’esercizio della propria attività, salvo quanto disposto all’art. 15 – Xxxxxxxx comprese automaticamente – lettera d) punti 1) e lettera e);
11) conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all’art. 15 – Garanzie comprese automaticamente – lettera t);
12) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all’art. 15 Garanzie comprese automaticamente – lettera i);
13) provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere, salo quanto disposto della garanzia di cui all’art. 15 – Xxxxxxxx comprese automaticamente – lettera k);
14) relativi ad attività di assistenza nell'ambito aeroportuale, rifornimento di carburante agli aeromobili e comunque qualsiasi attività di costruzione o riparazione svolta all'interno del perimetro aeroportuale;
15) relativi ad attività di Internet Provider e qualsiasi altra attività di progettazione e/o produzione di software o hardware destinati all'uso nel o per il settore Internet.
B) L’Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro (R.C.O.) non comprendono i danni:
1) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissioni e fusioni nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
2) da detenzione o impiego di esplosivi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all’art. 15 – garanzie comprese automaticamente – lettera g);
3) i danni derivanti,sia direttamente che indirettamente,da attività biotecnologiche,ingegneria genetica,produzione,trattamento,sperimentazione,distribuzione,stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM);
4) i danni derivanti da campi elettromagnetici relativi ad attività nei seguenti settori:
− radio e tv;
− telefonia fissa e mobile.
19. Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
20. Regolazione del premio
Qualora sulla scheda di polizza sia indicato che il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata nella scheda di polizza ed è regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, a seconda delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo assoluto riportato nella scheda di polizza.
A tale scopo:
A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio.
Entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente, o l’Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto:
◼ Le retribuzioni lorde totali,intendendosi per tali le sommatorie de:
1. l'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte ai dipendenti,compresi i dirigenti,iscritti nei libri obbligatori;
2. L'importo delle retribuzioni convenzionali dei titolari e loro familiari coadiuvanti;
3. L'importo dei compensi (con il limite massimo di € 20.658,28 per singolo soggetto) erogati ai lavoratori parasubordinati;
4. I compensi erogati all'agenzia fornitrice del lavoro interinale.
◼ Il fatturato (quale risultante dalla denuncia XXX escluso il valore dell'IVA stessa);
◼ gli altri elementi variabili previsti in polizza.
Le differenze attive o passive del premio risultanti dal conteggio devono essere saldate entro 30gg dalla data di consegna dell'appendice di regolazione.
B) Inosservanza dell’obbligo di comunicazione dei dati e del pagamento della differenza attiva.
Se il Contraente, o l’Assicurato, non effettua nei termini prescritti al precedente punto A):
◼ La comunicazione dei dati, ovvero
◼ Il pagamento della differenza attiva dovuta,
la garanzia resta sospesa fino alle 24 del giorno in cui il Contraente, o l’Assicurato, abbia adempiuto ai suoi obblighi; il premio minimo annuo anticipato per le rate successive, viene considerato in conto e a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto della Società a pretendere il conguaglio del premio.
Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente, o l’Assicurato, non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.
C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria.
Qualora all’atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili del rischio risulti superiore del 100% rispetto a quello preso come base per la determinazione del premio minimo annuo anticipato, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione.
Il nuovo importo sarà pari al 75% di quello dell’ultimo consuntivo.
D) Verifiche e controlli.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli; il Contraente, o l’Assicurato, è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il libro paga prescritto dall’articolo 20 del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).
21. Obblighi in caso di sinistro.
In caso di sinistro deve essere dato avviso scritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro 30 giorni da quando se ne è avuta conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo/risarcimento ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
22. Gestione delle vertenze di danno e spese legali.
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta dell’assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, la Società continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza, fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione. La Società non rimborsa le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
ALLEGATO “A”
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
DELLA RESOPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
(SINDACO, 8 ASSESSORI, 31 CONSIGLIERI)
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono:
per “Contraente”: ...............................................il soggetto che stipula l’assicurazione per conto degli assicurati;
per “Assicurazione” il contratto di assicurazione;
per “Polizza” il documento che prova l’assicurazione;
per “Assicurato” il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
per “Società” l’impresa assicuratrice
per “Sinistro”:.....................................................la richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali per le quali è prestata l’assicurazione;
per “Indennizzo” la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
per “Perdite patrimoniali” il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni
personali, morte o danneggiamenti a cose;
CONDIZIONI GENERALI
1) Oggetto dell'assicurazione
La società si obbliga a tenere indenne l'Ente Pubblico Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali,interessi e spese) di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi da fatto derivante da colpa lieve commesso dai Consiglieri, Assessori, Sindaco nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali e per le funzioni di indirizzo che dovessero svolgere in rappresentanza dell'Ente pubblico Contraente presso organi e collegi di altri Enti Pubblici non economici.
In caso di sinistro determinato da comportamento gravemente colposo la Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili.
2) Garanzie comprese automaticamente
La garanzia comprende automaticamente
a) Documenti in custodia:
L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali che il Contraente sia tenuto a risarcire a terzi per perdita,distruzione o deterioramento di atti,documenti o titoli non al portatore anche se derivanti da furto o da incendio;per tali danni il massimale di cui all'art. 5 - Massimale di garanzia - s'intende ridotto al 50%.
b) Interruzione o sospensione di attività
L'Assicurazione comprende le Perdite patrimoniali conseguenti a interruzione o sospensione totale o parziale,mancato o ritardato inizio di attività industriali,commerciali,artigiane,agricole o di servizi esercitate da terzi. Questa estensione di garanzia s'intende prestata entro il limite,per ciascun periodo assicurativo annuo,di Euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
c) Assunzione e gestione del personale
L'Assicurazione comprende le perdite patrimoniali che il Contraente sia tenuto a risarcire in relazione all'attività connessa all'assunzione e gestione del personale;per tali danni il massimale di cui all'art. 5
-Massimale di garanzia s'intende ridotto al 10%.
3) Soggetti non considerati terzi
Non sono considerati terzi:
α) gli Amministratori di cui all'art. 1;
β) il coniuge,i genitori,i figli degli Amministratori di cui all'art. 1, nonché qualsiasi altro parente o affine con essi convivente;
χ) la Pubblica Amministrazione,gli Enti pubblici economici e l'Ente Contraente.
4) Rischi esclusi dall'Assicurazione
L'Assicurazione non comprende i danni e/o le perdite patrimoniali:
a) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dagli Assicurati che esulino e/o esorbitino i poteri conferiti loro dalla Legge;
b) connessi a provvedimenti amministrativi di espropriazione,occupazione o aventi in ogni caso natura ablatoria;
c) conseguenti a furto,rapina e incendio nonché smarrimento di denaro o titoli al portatore,salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 2 – Garanzie comprese automaticamente – lettera a);
d) conseguenti a intenzionale violazione da parte degli Assicurati di obblighi e/o poteri derivanti da disposizioni di Xxxxx o dalle legittime delibere conseguenti a nomina;
e) derivanti da attività amministrative,gestionali o di controllo di società o enti diversi dall'Ente Pubblico contraente,salvo quanto disposto dall'art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione;
f) derivanti da responsabilità amministrativa o contabile;
g) derivanti da mancato raggiungimento delle finalità e degli obiettivi perseguiti dall'ente pubblico di appartenenza, nonché inosservanza dei criteri di funzionalità ed economicità di gestione dell'Ente stesso;
h) derivanti da attività connesse alla stipulazione,modifica o gestione di polizze assicurative, nonché ritardo nel pagamento dei relativi premi;
i) derivanti da sanzioni inflitte a qualunque titolo alla Pubblica Amministrazione;
j) derivanti da sanzioni inflitte a terzi di cui sia beneficiario l'Ente pubblico di appartenenza;
k) derivanti da provvedimenti presi in assenza o in difformità di pareri obbligatori ai sensi di Legge o della proposta del responsabile del procedimento;
l) conseguenti a provvedimenti dichiarati immediatamente eseguibili se non trasmessi,ove previsto dalla legge all'organo di controllo nel termine prescritto;
m) derivanti da fatto doloso o gravemente colposo;
n) verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo,naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici);
o) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo: a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, nonché a danno ambientale;
p) derivanti direttamente o indirettamente anche se parzialmente da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto.
5) Massimale di garanzia
L'Assicurazione di cui all'art. 1-Oggetto dell'Assicurazione- è prestata fino alla concorrenza € 1.500.000,00 per sinistro, fermo restando comunque che in nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto massimale:
a) per più sinistri, che traggano origine da una stessa causa,anche se presentati al Contraente in tempi diversi; in tale ipotesi la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste;
b) per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di Assicurazione. Il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
6) Inizio e termine della garanzia
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato e da questi denunciate alla Società nel corso del periodo di Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti lievemente colposi posti in essere dopo la data di effetto dell'assicurazione.
Nel caso il presente contratto sostituisca senza soluzione di continuità un precedente contratto stipulato con la Società, la garanzia sarà valida anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta al Contraente nel corso del periodo di efficacia del presente contratto relative a comportamenti lievemente colposi posti in essere durante il periodo di validità della Polizza sostituita. In tal caso la garanzia sarà prestata nel limite del massimale della Polizza sostituita,fermo restando che i reciproci rapporti fra le parti saranno regolati esclusivamente dalla presente Polizza, con espressa rinuncia di ogni diritto derivante dalla Polizza sostituita.
Nel caso di decesso di Consigliere, Assessore, Sindaco o di scioglimento dell'organo collegiale da parte dell'autorità preposta, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento, presentate per la prima volta al Contraente, nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti lievemente colposi posti in essere in tale periodo. In tal caso la massima esposizione della Società per l'intero periodo di garanzia, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati e dal numero dei soggetti beneficiari, non potrà superare il massimale annuo di cui all'art. 5 – Massimale di garanzia.
7) Responsabilità solidale
L'Assicurazione vale esclusivamente per la diretta responsabilità del Contraente. In caso di responsabilità solidale del Contraente con altri soggetti non assicurati, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dello stesso.
8) Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza all’art. 5.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta del Contraente e ferma ogni altra condizione di polizza, la Società continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da esse designate e non risponde di multe o ammende inflitte all’Assicurato, né delle spese di giustizia penale.
9) Scoperto
La presente copertura assicurativa è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.000,00 e il massimo di Euro 25.000,00.
Tale scoperto resta a carico del Contraente senza che esso possa, sotto pena di decadenza dal diritto, al risarcimento, farlo assicurare da altre Società.
10) Estensione territoriale
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti lievemente colposi posti in essere nel territorio dello Stato Italiano, dello Stato di X. Xxxxxx e Città del Vaticano e nei Paesi U.E.
ALLEGATO “B”
CONDIZIONI PARTICOLARI
PER LA COPERTURA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI
(SEGRETARIO GENERALE, DIRETTORE GENERALE, 8 DIRIGENTI, 11 TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, 70 FUNZIONARI)
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono:
per “Assicurazione” il contratto di assicurazione;
per “Polizza” il documento che prova l’assicurazione;
per “Contraente”: ...............................................l’Ente appartenente alle Amministrazioni Pubbliche che
stipula l’Assicurazione;
per “Assicurato”: ...............................................colui che è alle dipendenze dell’Ente che contrae
l’Assicurazione;
per “Perdite patrimoniali” il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni
personali, morte o danneggiamenti a cose;
per “Società” l’impresa assicuratrice.
CONDIZIONI GENERALI
1) Oggetto dell’Assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Ente Pubblico Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi da fatto derivante da colpa lieve commesso dai propri dipendenti sopra indicati nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali alle dipendenze dell’Ente Pubblico Contraente, comprese le funzioni svolte in rappresentanza dell'Ente in altri organi collegiali.
In caso di sinistro determinato .da comportamento gravemente colposo la Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili.
Limitatamente alle attività di progettista e/o direttore del lavori e/o collaudatore di:
a) costruzioni rurali,industriali,civili,artistiche e decorative, comprese infrastrutture relative;
b) impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali ed a costruzioni o gruppi di costruzioni civili;
c) impianti elettrici;
d) impianti per provvista,condotte, distribuzione d'acqua, fognature urbane;
e) strade,linee ferroviarie, strade ferrate e ferrovie esclusi impianti teleferici e funicolari;
f) bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza motrice; sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani escluse opere di navigazione interna e portuali;
g) ponti e viadotti di lunghezza massima non superiore a 50 metri per campata; sottopassi pedonali; la garanzia comprende anche i danni involontariamente cagionati a terzi.
2) Garanzie comprese automaticamente
a) Documenti in custodia
L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali che il Contraente sia tenuto a risarcire a terzi per perdita,distruzione o deterioramento di atti,documenti o titoli non al portatore anche se derivanti da
furto o da incendio;per tali danni il massimale di cui all'art. 5-Massimale di garanzia - s'intende ridotto al 50%.
b) Interruzione o sospensione di attività
L'Assicurazione comprende le Perdite patrimoniali conseguenti a interruzione o sospensione totale o parziale,mancato o ritardato inizio di attività industriali,commerciali,artigiane,agricole o di servizi esercitate da terzi .Questa estensione di garanzia s'intende prestata entro il limite,per ciascun periodo assicurativo annuo,di Euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
c) Assunzione e gestione del personale
L'Assicurazione comprende le perdite patrimoniali che il Contraente sia tenuto a risarcire in relazione all'attività connessa all'assunzione e gestione del personale;per tali danni il massimale di cui all'art. 5 -Massimale di garanzia s'intende ridotto al 10%.
3) Soggetti non considerati terzi
Non sono considerati terzi:
a) i dipendenti di cui all'oggetto;
b) il coniuge,i genitori,i figli dei Dipendenti di cui all'oggetto ,nonché qualsiasi altro parente o affine con essi convivente;
c) la Pubblica Amministrazione, gli Enti pubblici economici e l'Ente Contraente;
4) Rischi esclusi dall'Assicurazione
L'Assicurazione non comprende i danni e/o le perdite patrimoniali:
a) derivanti da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente dalla legge;
b) connessi a provvedimenti amministrativi di espropriazione,occupazione o aventi in ogni caso natura ablatoria;
c) conseguenti a furto,rapina e incendio nonché smarrimento di denaro o titoli al portatore,salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 2 – Garanzie comprese automaticamente – lettera a);
d) conseguenti a violazione volontaria di leggi,regolamenti ed altri atti della Pubblica Autorità;
e) derivanti dall'attività di consigliere di amministrazione,di sindaco o revisore contabile di società o enti ,salvo quanto disposto dall'art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione
f) derivanti da sanzioni inflitte a terzi di cui sia beneficiario l'Ente Pubblico Contraente;
g) derivanti da attività connesse alla stipulazione,modifica o gestione di polizze assicurative, nonché ritardo nel pagamento dei relativi premi;
h) derivanti da fatto doloso o gravemente colposo;
i) derivanti da scelte di natura discrezionale che esulano e/o esorbitano i poteri conferiti dalle legge e/o regolamenti;
j) verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo,naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici);
k) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo: a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento nonché a danno ambientale;
l) per lavori eseguiti da Imprese dei dipendenti dell'Ente Contraente o di cui gli stessi siano soci a responsabilità illimitata o amministratori;
m) alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo e a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
n) a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione;
o) verificatisi in conseguenza di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili derivanti da mancato rispetto di norme e prescrizioni antisismiche;
p) derivanti da responsabilità amministrativa e contabile.
Inoltre la garanzia non comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti ad attività e mansioni previste dalla L. 109/94 e successive modifiche e integrazioni e regolamento di attuazione comprese le funzioni di responsabile di procedimento ivi previste.
5) Massimale di garanzia
L'Assicurazione di cui all'art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione - è prestata fino alla concorrenza € 1.500.000,00 per sinistro, fermo restando comunque che in nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto massimale:
a) per più sinistri, che traggano origine da una stessa causa,anche se presentati al Contraente in tempi diversi; in tale ipotesi la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste;
b) per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di Assicurazione. Il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
6) Inizio e termine della garanzia
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato e da questi denunciate alla Società nel corso del periodo di Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti lievemente colposi posti in essere dopo la data di effetto dell'assicurazione.
Nel caso il presente contratto sostituisca senza soluzione di continuità un precedente contratto stipulato con la Società, la garanzia sarà valida anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta al Contraente nel corso del periodo di efficacia del presente contratto relative a comportamenti lievemente colposi posti in essere durante il periodo di validità della Polizza sostituita. In tal caso la garanzia sarà prestata nel limite del massimale della Polizza sostituita,fermo restando che i reciproci rapporti fra le parti saranno regolati esclusivamente dalla presente Polizza, con espressa rinuncia di ogni diritto derivante dalla Polizza sostituita.
Nel caso di decesso dei Dipendenti di cui all'oggetto o di cessazione del rapporto di lavoro,purché non determinata da provvedimento di revoca individuale da parte dell'autorità preposta, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento, presentate per la prima volta al Contraente, nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti lievemente colposi posti in essere in tale periodo. In tal caso la massima esposizione della Società per l'intero periodo di garanzia, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati e dal numero dei soggetti beneficiari, non potrà superare il massimale annuo di cui all'art. 5 – Massimale di garanzia.
7) Responsabilità solidale
L'Assicurazione vale esclusivamente per la diretta responsabilità del Contraente. In caso di responsabilità solidale del Contraente con altri soggetti non assicurati la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dello stesso.
8) Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta del Contraente e ferma ogni altra condizione di polizza, la Società continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da esse designate e non risponde di multe o ammende inflitte all’Assicurato, né delle spese di giustizia penale.
9) Scoperto
La presente copertura assicurativa è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.000,00 e il massimo di Euro 25.000,00.
Tale scoperto resta a carico del Contraente senza che esso possa, sotto pena di decadenza dal diritto, al risarcimento, farlo assicurare da altre Società.
10) Estensione territoriale
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti lievemente colposi posti in essere nel territorio dello Stato Italiano, dello Stato di X. Xxxxxx e Città del Vaticano e nei Paesi U.E.
XXXXXX XXXXXXXXXXXX X. 0 00000 XXXX (XX)
CODICE FISCALE PARTITA I.V.A. 00000000000
Telefono (0731) 5381 - Telefax (0731) 538328
e-mail Ragioneria: xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxx.xx.xx
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO POLIZZA R.C. AUTO
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
I rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria, in conformità delle norme di legge e di regolamento, con corresponsione, entro i limiti convenuti, di somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto. L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.
L’Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso proprietario assicurati o, nel caso di veicoli locati in leasing, allo stesso locatario.
L’elenco di tutti gli automezzi con l’indicazione dei dati necessari sono riportati nell’allegato prospetto.
MASSIMALI
€ 2.000.000,00 UNICO PER TUTTI GLI AUTOMEZZI, ESCLUSI SCUOLABUS
€ 3.500.00,00 UNICO PER GLI SCUOLABUS
CONDIZIONI GENERALI
1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio: le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).
2. Pagamento del premio: il pagamento del premio è annuale. I premi, anticipati alle scadenze dalla Compagnia o Agenzia alla quale è assegnata la polizza, devono essere pagati:
- alla stipula entro 15gg. dalla data di decorrenza della polizza;
- i successivi entro 30gg. dalla scadenza annuale.
3. Regolazione premio: il termine per la regolazione del premio a fine annualità assicurativa per le esclusioni ed inclusioni è di 120gg..
4. Attestato di rischio: eventuali differenze per le classi di merito e di pejus saranno aggiornate in base all’attestato di rischio rilasciato dalla precedente Compagnia assicuratrice;
5. Modifiche dell’assicurazione: le eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.
6. Denuncia del sinistro: i sinistri devono essere denunciati per iscritto entro il termine di 30gg; di ogni sinistro liquidato o rifiutato, la Compagnia si impegna a darne contestuale comunicazione alla Contraente.
7. Gestione delle vertenze di danno e spese legali: la Società assume, in nome e per conto dell’Assicurato ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al medesimo, fino alla tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale, designando, ove occorra, tecnici, periti e legali. La Società garantisce, altresì, la difesa dell’Assicurato in sede penale fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato. La Società non riconosce spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
8. Oneri fiscali: le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto, sono a carico dell’Assicurato.
9. Foro competente: il foro competente, è esclusivamente quello più vicino al luogo di residenza del contraente.
10. Rinvio alle norme di legge: per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto, valgono le norme di legge.
CONDIZIONI PARTICOLARI
- Tutela giudiziaria: la Compagnia assume a proprio carico, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione del danneggiato;
- R.C. trasportati: l’impresa assicura la responsabilità civile derivante ai trasportati per danni involontariamente cagionati a terzi in relazione a fatti connessi e derivanti dalla circolazione del veicolo assicurato. Le persone a bordo del veicolo sono considerate terzi tra loro; la garanzia opera entro i limiti del massimale e secondo le condizioni di assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile;
- guida in stato di ebbrezza: la Compagnia rinuncia, in caso di sinistro causato dal veicolo assicurato condotto da persona in stato di ebbrezza, o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, al proprio diritto di rivalsa;
- rinuncia alla rivalsa:
1. qualora il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
2. per guida con patente idonea ma scaduta;
- ricorso terzi da incendio con il limite massimo per sinistro di € 100.000,00.
DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE
La polizza viene stipulata con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2008 e con scadenza alle ore 24,00 del 31/12/2011. Il contratto si intende pertanto risolto alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
Resta inteso che:
1. la polizza sarà sottoposta annualmente a revisione del prezzo;
2. la Compagnia tre mesi prima della scadenza dovrà comunicare i premi che intenderà applicare per l’annualità successiva;
3. in caso di accettazione dei premi il Contraente, 30 giorni prima della scadenza annuale, dovrà darne comunicazione alla Compagnia.
RECESSO A SEGUITO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le parti,la Società e il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni . In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente ,entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, i ratei di premio pagati e non goduti,escluse le imposte.
INCLUSIONI ED ESCLUSIONI
Gli automezzi di nuova immatricolazione e/o quelli radiati al P.R.A. e non più circolanti, saranno inseriti e/o esclusi alle stesse condizioni di polizza.
Le eventuali differenze, relativamente alla RCA dovranno essere giustificate:
- per le autovetture dalla classe di merito maturate e dai cavalli fiscali;
- per i motocarri dalla cilindrata;
- per gli autocarri dai quintali e dal pejis;
- per gli autobus dai posti.
ESTENSIONE TERRITORIALE
La copertura assicurativa vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città Stato del Vaticano, della Repubblica di San Marino,degli Stati dell'Unione Europea nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca,della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Croazia,della Svizzera e del Liechtenstein. L'assicurazione vale inoltre per gli Stati nei quali vige la Convenzione della Carta Verde.
OBBLIGO DELLA SOCIETA' A FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO
La Compagnia alle scadenze annuali si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richieste, le motivazioni scritte).
Gli obblighi sopra descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra ma in date diverse da quelle indicate.
XXXXXX XXXXXXXXXXXX X. 0 00000 XXXX (XX)
CODICE FISCALE PARTITA I.V.A. 00000000000
Telefono (0731) 5381 - Telefax (0731) 538328
e-mail Ragioneria: xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxx.xx.xx
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO POLIZZA KASCO
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Danni materiali e diretti, ai veicoli di proprietà dei dipendenti del Contraente,degli Amministratori,Consiglieri e Segretario o dei loro familiari conviventi,utilizzati in occasione di missioni per adempimento di servizio, in conseguenza di collisione con altro veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento od uscita di strada, verificatisi durante la circolazione o la sosta in aree pubbliche o private.
CONDIZIONI GENERALI
DENUNCIA DEI SINISTRI
I sinistri devono essere denunciati dal Contraente alla Compagnia entro 30 giorni da quando ne sia venuta a conoscenza.
La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l’indicazione delle sue conseguenze e dell’entità, almeno approssimativa, del danno, nonché gli estremi dell’Assicurato danneggiato, dell’Autorità inquirente e/o eventuali testimoni.
Il Contraente dovrà fornire dichiarazione che il veicolo si trovava in missione per conto e autorizzazione dello stesso.
L’AMMONTARE DEI DANNI
L’ammontare del danno è dato dalla differenza tra il valore del mezzo o delle sue parti al momento del sinistro ed il valore che eventualmente resta del mezzo stesso.
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA, ove l’assicurato la tenga a suo carico.
Sono escluse in ogni caso dall’indennizzo le spese per notificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.
RIPARAZIONI E REINTEGRAZIONI
Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia.
L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno,le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.
Qualora il perito incaricato dalla Compagnia non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla denuncia del sinistro da parte del Contraente,l'assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermo restando gli obblighi di cui al comma precedente.
La Compagnia ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.
LIQUIDAZIONE DEL DANNO E PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall’Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.
Se una delle parti non provvede, nonostante invito dell’altra, alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.
I periti, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l’abbia sottoscritta.
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Compagnia e dell’Assicurato in parti uguali. L’assicurato sin d’ora conferisce alla Compagnia la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico con compensazione sull’indennizzo spettantegli.
Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato a favore dell’intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell’Assicurato, se diverso.
Per i danni verificatesi all’estero, la liquidazione viene effettuata in Italia in Euro.
ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI
La garanzia prestata con la presente polizza non può essere oggetto di copertura assicurativa con altre società per le quote di rischio lasciate a carico dell’Assicurato (franchigie, scoperti e simili).
DURATA DEL CONTRATTO
La presente polizza decorre dalle ore 24.00 del 31.12.2008 e scadrà alle ore 24.00 del 31.12.2011.
SCADENZA POLIZZA
Il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.
PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
A parziale deroga dell’Art.1901 C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l’effetto dell’operatività della copertura, che altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze.
REGOLAZIONE DEL PREMIO
Alla fine del periodo annuo di assicurazione, onde procedere all’eventuale conguaglio, la Contraente comunicherà alla Compagnia il dato consuntivo delle missioni autorizzate e dei chilometri percorsi nel corso del periodo in osservazione.
Poiché il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine del periodo annuo assicurativo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 60gg. dalla fine del periodo annuo di assicurazione, l’Assicurato dovrà fornire per iscritto alla Società tutti i dati necessari.
RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le parti, la Società e il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, i ratei di premio pagati e non goduti,escluse le imposte.
FORO DI COMPETENZA TERRITORIALE
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.
IMPOSTE E TASSE
Le imposte, tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico dell’Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Compagnia.
DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Compagnia conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 Codice Civile, rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati.
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
CONDIZIONI PARTICOLARI
L’efficacia delle garanzie prestate è vincolata al rispetto delle seguenti condizioni da parte degli assicurati:
a) Cat. A: dipendenti comunali occasionalmente autorizzati ad usufruire per servizio del proprio mezzo (anche se di familiari conviventi);
Cat. B: amministratori,consiglieri e Segretario occasionalmente autorizzati ad usufruire per servizio del proprio mezzo (anche se di familiari conviventi) per missioni autorizzate.
Percorrenza chilometrica complessiva delle Cat. A e B non superiori a 100.000 annui. La Compagnia potrà effettuare i controlli necessari all’individuazione dei chilometri percorsi richiedendo al contraente copia dei rimborsi spese liquidate;
b) allegata alla denuncia di eventuale sinistro deve essere trasmessa alla Compagnia anche una dichiarazione del Direttore del servizio competente, attestante che il dipendente, al momento del sinistro, si trovava in regolare missione autorizzata, e copia della documentazione che possa essere utile per costruire la dinamica del sinistro;
c) ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per riportare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina, la riparazione potrà avvenire dopo la constatazione dei danni da parte del perito dell’Impresa assicuratrice o con il consenso scritto della stessa;
LIMITI ASSICURATIVI
Le garanzie sono prestate con il limite massimo di indennizzo di € 15.000,00 con applicazione di scoperto del 10%, minimo € 360,00. L’assicurazione opera soltanto se il dipendente è munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore e debitamente autorizzato all’uso dell’autovettura per missione di servizio.
ESCLUSIONI
Non sono risarcibili i danni:
- causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti, terremoti, uragani, trombe d’aria, inondazioni, alluvioni, grandine, e sviluppo, comunque insorto, di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- conseguenti a furto o rapina (consumati o tentati) del mezzo o derivanti da incendio, salvo che quest’ultimo non si sviluppi a seguito di collisione, urto, ribaltamento o fuoriuscita di strada;
- alle apparecchiature ed attrezzature particolari nonché agli apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori ed altri componenti del genere;
- alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) se verificatesi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza;
- danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente e/o dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti e di quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del mezzo assicurato;
- se il conducente non è abilitato alla guida ai sensi della normativa vigente.
OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO
La Compagnia alle scadenze annuali si obbliga a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
d) sinistri respinti. (mettendo a disposizione, se richieste, le motivazioni scritte).
Gli obblighi sopra descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
L’assicurazione vale, altresì, per tutti gli Stati Europei.
XXXXXX XXXXXXXXXXXX X. 0 00000 XXXX (XX)
CODICE FISCALE PARTITA I.V.A. 00000000000
Telefono (0731) 5381 - Telefax (0731) 538328 e-mail Ragioneria: xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxx.xx.xx
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO POLIZZA INFORTUNI
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Copertura di:
infortuni professionali delle categorie indicate, subiti nell’esercizio dei loro incarichi anche in occasione dei trasferimenti, viaggi e trasferte resi necessari per l’espletamento delle loro mansioni.
E’ considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obbiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
CAPITALI ASSICURATI PRO-CAPITE
a) n. 1 SINDACO, n. 8 ASSESSORI, n. 31 CONSIGLIERI (40 PERSONE) Morte.........................................................................€ 400.000,00
Invalidità permanente.................................................€ 400.000,00
Rimborso spese infortuni...........................................€ 10.000,00
(Km annui preventivati: 15.000) Morte.........................................................................€ 400.000,00
Invalidità permanente.................................................€ 400.000,00
Rimborso spese per infortuni.....................................€ 10.00,00
c) INFORTUNI ANZIANI CHE SVOLGONO SERVIZI SU INCARICO DEL COMUNE (n. 5 persone) Morte.........................................................................€ 100.000,00
Invalidità permanente.................................................€ 100.000,00
Rimborso spese mediche per infortuni.......................€ 10.000,00
Invalidità permanente.................................................€ 100.100,00
Rimborso spese mediche comprese cure dentarie......€ 10.000,00
Invalidità Permanente................................................€ 100.000,00
Rimborso spese mediche per infortuni.......................€ 10.000,00
DURATA DELLA POLIZZA
La polizza ha effetto dalle ore 24 del 31/12/2008 e scadenza alle ore 24 del 31/12/2011.
CONDIZIONI GENERALI
1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio: le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).
2) Altre assicurazioni: a deroga di quanto previsto dall’art. 1910 del C.C. la Società corrisponderà gli indennizzi previsti in polizza indipendentemente dall’esistenza di altre assicurazioni riguardanti la copertura degli stessi rischi contemplati dalla polizza cui si riferisce la presente clausola.
3) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia: a parziale deroga dell’art.1901 C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l’effetto dell’operatività della copertura, che altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 de 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze.
4) Regolazione del premio: se il premio è convenuto in tutto od in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo la Compagnia deve inviare all’Assicurato, alla fine del periodo assicurativo ed a mezzo Raccomandata A.R., la richiesta dei dati necessari per la regolazione del premio. L’Assicurato, entro i 60gg. successivi, fornirà per iscritto alla Società i dati necessari con l’indicazione delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e non. La regolazione del premio avverrà entro 120gg. dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento da parte della Compagnia. Qualora all’atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un’adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.
5) Recesso a seguito di sinistro: dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le parti,la Società e il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente,entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, i ratei di premio pagati e non goduti,escluse le imposte.
6) Modifiche dell’assicurazione: le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
7) Denuncia del sinistro: i sinistri devono essere denunciati per inscritto entro il termine di 30gg di ogni sinistro liquidato o rifiutato.
8) Oneri fiscali: le imposte degli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto, sono a carico dell’Assicurato.
9) Scadenza della polizza: il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
10) Foro competente: il foro competente, è esclusivamente quello più vicino al luogo di residenza del contraente.
11) Rinvio alle norme di legge: per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto, valgono le norme di legge.
12) Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio: la Compagnia alle scadenze annuali si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).
Gli obblighi sopra descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
CONDIZIONI PARTICOLARI
La garanzia comprende:
- annegamento dovuto a qualsiasi causa;
- contatto con corrosivi e materiali pericolosi;
- uso e guida di mezzi di locomozione in genere (esclusi quelli aerei o subacquei);
- aggressioni e atti violenti con qualsiasi movente, scioperi, tumulti popolari, atti vandalici, attentati, sequestri di persona, scippo e rapina, purché l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- punture di insetti e morsi di animali in genere;
- influenze termiche ed atmosferiche (colpi di sole, di calore, assideramento e congelamento),
- malore, vertigini ed incoscienza;
- imperizia, imprudenze, negligenze e colpa grave;
- atti di solidarietà umana;
- avvelenamento, assorbimento, ingestione di sostanze;
- infezioni causate da infortunio;
- fulmine e scariche elettriche (comprese quelle avvenute nelle pratiche per la cura della propria persona);
- atti compiuti violando involontariamente disposizioni e regolamenti di legge;
- impiego degli assicurati in altre mansioni;
- infortuni che avvengano durante il percorso dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa;
- infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:
a) da società/azienda di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico passeggeri;
b) da aeroclubs.
La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre polizze stipulate dall’Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti
importi (per persona): | |
€................................................1.000.000,00 | per il caso di morte; |
€................................................1.000.000,00 | per il caso di invalidità permanente; |
€..........................................................250,00 | per il caso di inabilità temporanea; |
per aeromobile, nel caso di assicurazione di più persone: | |
€................................................5.000.000,00 | per il caso di morte; |
€................................................5.000.000,00 | per il caso di invalidità permanente; |
€................................................5.000.000,00 | per il caso di inabilità temporanea. |
Nell’eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.
Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.
La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di polizza con durata inferiore ad un anno. Infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche.
Resta convenuto però che in caso di evento che colpisca più assicurati con la stessa Società, l’esborso massimo di quest’ultima non potrà superiore il 10% dei premi del ramo infortuni, rilevati nel bilancio di esercizio precedente l’evento, con il minimo di € 1.000.000,00.
Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione.
ESCLUSIONI
Sono esclusi dell’assicurazione gli infortuni derivanti:
a) dalla guida di veicoli e natanti a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
b) dall’uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri), salvo quanto specificato nelle Condizioni Particolari per il rischio volo;
c) dalla pratica del paracadutismo, del parapendio e degli sport aerei in genere;
d) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti allucinogeni;
e) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
f) da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
g) da guerre od insurrezioni;
h) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine accelleratrici, raggi ecc.)
i) infarti ed ernie di qualsiasi tipo, rotture tendine sottocutanee.
PERSONE NON ASSICURABILI
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi.
Di conseguenza l’assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.
ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale in tutto il mondo. L’inabilità temporanea, al di fuori dell’Europa o degli Stati extraeuropei del Mediterraneo, è indennizzabile limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero; tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di rientro in Europa e negli stati sopra menzionati.
CRITERI DI INDENNIZZO
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se, al momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali.
L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.
FRANCHIGIA ASSOLUTA IN CASO DI INVALIDITA’ PERMANENTE
Sul capitale eccedente € 155.000,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente supera il 3%.
Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 3% l’indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità.
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL DANNO
Le divergenze sulla natura, causa ed entità delle lesioni, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’art. 24 sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.
Il Collegio medico risiede, a scelta dell’Assicurato, nel Comune sede di Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dello stesso, o presso la sede legale della Società.
Ciascuna delle due parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell’infortunio.
EVENTO CON PLURALITA’ DI INFORTUNI
Nel caso di evento che colpisca più persone assicurate, l’indennizzo dovuto dalla Società non potrà superare complessivamente l’importo massimo di € 3.000.000,00.
ESONERO DELLA DENUNCIA DI INFERMITA’ PREESISTENTI
Sono ammessi al beneficio dell’assicurazione tutti indistintamente gli Assicurati e ciò indipendentemente dalle loro eventuali condizioni anormali di salute e da pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni delle quali gli Assicurati stessi risultassero affetti.
TABELLA DELLE PERCENTUALI DI INVALIDITA’ PERMANENTE
La tabella delle percentuali di invalidità permanente prevista in polizza si intende quella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965, n. 1124 (Testo Unico dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro).
POLIZZA RCT/O
ANNO 2005
Numero sinistri denunciati: 106
Numero sinistri chiusi: 49 per Euro 115.264,31
Numero sinistri riservati: 11 per Euro 217.000,00 + Euro 2.467,93 spese sinistri
N.1 sinistro riaperto in fase di definizione.
ANNO 2006
Numero sinistri denunciati: 91
Numero sinistri chiusi 41 per Euro 79.665,58
Numero sinistri riservati: 8 per Euro 96.500,00 + Euro 1.158,33 spese sinistri 2 sinistri riaperti per Euro 20.000,00.
ANNO 2007
Numero sinistri denunciati: 94
Numero sinistri chiusi: 56 per Euro 62.830,69
Numero sinistri riservati: 16 per Euro 183.000,00 + Euro 1.510,08 spese sinistri
N.1 sinistro riaperto per Euro 15.000,00
N.11 sinistro parzialmente liquidato per Euro 2.787,36 e riservato per Euro 10.000,00
POLIZZA INCENDIO: 2005 – 2006 - 2007
sx denunciati: 5
sx aperti: 3 (da definire) sx senza seguito: 0
pagati: 2 euro 3.114,40 residuo riserva: euro 78.000,00
POLIZZA FURTO: 2005 – 2006 - 2007
sx denunciati: 2
sx aperti: 0
sx senza seguito: 0 pagati: 2 euro 367,24 residuo riserva: euro 0
POLIZZA INFORTUNI: 2005 – 2006 - 2007
sx denunciati: 1
sx aperti: 1
sx senza seguito: 0 sx pagati: euro 0
residuo riserva: euro 2.500,00
POLIZZA TUTELA LEGALE: 2005 – 2006 - 2007
sx denunciati: 1
sx aperti: 0
sx senza seguito: 1 sx pagati: euro 0
residuo riserva: euro 0
XXXXXXX XXXXX: 2005 – 2006 - 2007
sx denunciati: 1
sx aperti: 0
sx senza seguito: 0 pagati: 1 per euro 431,37 residuo riserva: euro 0
POLIZZA RC AUTO
Anno 2006
sx denunciati 15 sx senza seguito 2
sx pagati 13 per Euro 42.894,89
residuo riserva 0
Anno 2007
sx denunciati 9
sx senza seguito 2
sx pagati 6 per Euro 20.780,07 residuo riserva euro 1.500,00