Testo rilevante ai fini del SEE)
Comunicazione della Commissione relativa agli accordi di cooperazione conclusi fra la KLM Royal Dutch Airlines e la Northwest Airlines, Inc.
(98/C 177/08)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
I. Gli accordi di alleanza
1. L’intesa è costituita da un accordo principale e da una serie di altri accordi ad esso collegati, conclusi fra KLM e Northwest Airlines (denominati nel loro insieme «l’alleanza»), descritti in dettaglio nella co- municazione della Commissione (GU C 117 del 15 aprile 1997).
2. Il 29 settembre 1997 le parti hanno firmato un «En- hanced Alliance Implementation Agreement» («l’alle- anza rafforzata»). Questo accordo ribadisce l’inten- zione delle parti di rinnovare la loro alleanza per al- tri dieci anni e stabilisce un quadro giuridico per raf- forzare l’alleanza conformemente ai termini degli ac- cordi già conclusi dalle parti.
II. Aspetti procedurali
3. La Commissione ha avviato le seguenti procedure nei confronti dell’alleanza:
— con decisione del 3 luglio 1996 la procedura pre- vista dall’articolo 89 del trattato CE in merito ai servizi fra l’Europa e gli Stati Uniti,
— con decisione del 30 luglio 1996 una procedura, avente gli effetti giuridici previsti dall’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, concernente i servizi di trasporto aereo fra aero- porti comunitari,
— con decisione del 31 luglio 1996 una procedura, avente gli effetti giuridici previsti dall’articolo 9, paragrafo 3, del regolmanento n. 17 del Consi- glio, concernente i servizi non direttamente colle- gati alla prestazione dei servizi di trasporto ae- reo.
III.1. Portata dell’alleanza rafforzata
4. L’alleanza definisce vari settori di cooperazione. L’alleanza rafforzata conferma l’intenzione delle parti di intensificare la loro attuale cooperazione in modo da:
— massimizzare la comunanza del sistema per quanto riguarda gli orari dei voli, la gestione delle capacità di posti, il trattamento dei viaggia- tori, i sistemi di prenotazione informatizzati e le banche dati dei «frequent flyer»;
— migliorare l’efficacia dei loro servizi di trasporto merci;
— semplificare le funzioni di vendita e commercia- lizzazione, di acquisto, di assistenza a terra, di ristorazione e di revisione dei prodotti;
— utilizzare gli addetti alle vendite di ciascuna compagnia in esclusiva in alcune zone geografi- che;
— espandere le zone geografiche nelle quali le parti cooperano. Le parti hanno infatti già esteso la loro cooperazione ai servizi tra Amsterdam e l’India e attualmente stanno negoziando di esten- dere la cooperazione alla commercializzazione dei servizi fra l’Europa, da un lato, ed il Canada e il Messico dall’altro.
L’alleanza sopra definita comporta un’alleanza a li- vello globale. L’alleanza rafforzata precisa le moda- lità secondo le quali le parti intendono organizzarla.
III.2. Cooperazione nel trasporto merci
5. Northwest e KLM avvieranno trattative per una coo- perazione nel trasporto merci conformemente alla quale KLM creerebbe una rete cargo mondiale e Northwest offrirebbe a KLM una capacità di tra- sporto merci. Le parti sono concordi nel ritenere che tali trattative dovranno concludersi con un accordo vantaggioso per entrambe in virtù del quale KLM avrebbe i vantaggi, in termini di sinergie, inerenti ad una rete globale e Northwest avrebbe una maggiore redditività grazie alla cooperazione nel trasporto merci.
III.3. Codesharing
6. Nella misura massima consentita dai trattati, dalle leggi e normative applicabili, Nothwest e KLM s’im- pegnano a operare in codesharing tutti i voli gestiti dall’impresa comune e tutti i voli per i quali le due compagnie cooperano con altre forme finanziarie. La cooperazione finanziaria tra le parti può essere estesa ad attività non gestite in codesharing Northwest/KLM.
III.4. Programmi e capacità per l’impresa comune
7. Un gruppo di lavoro «rete» procederà al coordina- mento e all’assegnazione di capacità all’impresa co- mune. Inoltre determinerà: i) le rotte senza scalo transatlantiche e Amsterdam-India dell’impresa co- mune; ii) la frequenza dei voli e la dimensione degli aerei da utilizzare sulle rotte senza scalo transatlanti- che ed Europa-India servite dall’impresa comune; iii) in ogni stagione, i servizi che saranno gestiti da cia- scun partner dell’impresa comune. All’interno del- l’impresa comune le parti opereranno unicamente gli orari e le capacità transatlantiche e Amsterdam-India senza scalo preventivamente approvati dal gruppo di lavoro «rete». Nella misura consentita da trattati, leggi, regolamenti ed altri obblighi, la capacità ne- cessaria alla tratta Nord America-Europa delle rotte transatlantiche senza scalo dell’impresa comune do- vrà essere fornita all’impresa comune da Northwest e KLM secondo il criterio 50/50.
III.5. Responsabilità e rappresentanza per le vendite di biglietti aerei
8. Le parti si accordano di non duplicare i rispettivi ser- vizi di vendita. Il servizio vendite per conto di Nor- thwest e KLM nell’America del Nord sarà assicurato da Northwest. Si provvederà per quanto possibile ad integrare il personale di Northwest in KLM e vice- versa. Il personale sarà retribuito dal proprio datore di lavoro d’origine.
9. Le parti convengono che: i) Northwest rappresenti KLM per le vendite realizzate in Nord America al di fuori dell’impresa comune; ii) KLM rappresenti Northwest per le vendite realizzate al di fuori del- l’impresa comune in Africa, Medio Oriente e Sud-est asiatico, India ed Europa.
10. Le spese per il personale di rappresentanza di Northwest, incaricato di vigilare sui suoi interessi in Europa, Medio Oriente e Sud-est asiatico, India ed Africa, o per il personale di KLM incaricato di vigi- lare sui suoi interessi nel Nord America dovranno essere sostenute dalla parte da cui dipende tale per- sonale.
III.6. Sistemi
11. Le parti convengono che è nel loro reciproco inte- resse massimizzare la comunanza dei sistemi, per i vantaggi che ne derivano sia in termini di entrate
(servizio senza soluzione di continuità per i clienti) che di costi/benefici (ripartizione dei costi dei si- stemi su un maggior numero di operazioni, riparti- zione dei costi di sviluppo dei sistemi, riduzione delle spese generali dei sistemi d’informazione). Tra le iniziative per massimizzare la comunanza dei si- stemi vi è la possibilità che KLM partecipi a Worldspan e lo usi come unità di sviluppo del pro- prio sistema d’informazione, di preferenza in asso- ciazione con Northwest e Delta. La funzione «ge- stione del rendimento» per tutte le operazioni del- l’impresa comune si troverà su un solo sistema e sarà gestita centralmente con personale unico. La parte la cui sede non si trova sul sito dell’unità in questione avrà diritto di veto sulla nomina del gestore della funzione «gestione del rendimento» per l’impresa co- mune.
III.7. Programmi «Frequent Flyer»
12. Le parti continueranno ad avere programmi «Fre- quent Flyer» distinti, ma interamente coordinati, che avranno identici vantaggi sui mercati in cui entrambe le parti propongono tali programmi.
III.8. Possibilità di acquisti in comune e di ripartizione di altri costi
13. Northwest e KLM intendono esplorare a livello mondiale le possibilità di realizzare delle economie, in particolare sugli acquisti (anche di aerei). Le parti si sforzeranno in particolare di estendere la loro cooperazione ad attività in Asia e nel Pacifico non contemplate dall’impresa comune.
III.9. Specifiche comuni per quanto riguarda la commer- cializzazione, i marchi e i prodotti
14. Verrà adottata una strategia comune di commercia- lizzazione. Per quanto riguarda i marchi, le parti adotteranno una strategia di posizionamento globale. Su questa base s’impegnano a sviluppare e a concor- dare un portafoglio comune di prodotti e di marchi. La strategia comune del portafoglio prodotti ricono- scerà l’importanza vitale per l’impresa comune della prestazione di un servizio senza soluzione di conti- nuità.
III.10. Ammissione di nuovi partner all’impresa comune
15. Le parti sono d’accordo che l’ammissione di nuovi partner è da considerarsi un grande vantaggio. Essi considerano altresì proficuo stringere altri rapporti di
cooperazione con altre compagnie aeree per massi- mizzare i vantaggi di trasporto che possono essere offerti alla clientela sui mercati della manutenzione, per sviluppare nuovi mercati della manutenzione e per offrire l’accesso ad un traffico di qualità supe- riore sui mercati centrali. Salvo eccezioni, nessuna compagnia aerea sarà ammessa all’impresa comune senza il consenso di entrambe le parti. Northwest ri- conosce infatti la possibilità che KLM abbia bisogno di costituire un’associazione o di stringere relazioni commerciali con un’altra compagnia aerea europea che presti servizio sulle rotte transatlantiche, per svi- luppare la sua presenza in Europa, e reciprocamente KLM riconosce che Northwest potrebbe aver biso- gno di associarsi con un’altra compagnia aerea ame- ricana che presti servizio sulle rotte transatlantiche. Le parti convengono di informarsi reciprocamente in merito ai negoziati che potrebbero avviare in vista di un’associazione e s’impegnano a tenere in debito conto gli interessi dell’altra parte. KLM e Northwest conservano entrambe il diritto di stabilire unilateral- mente nuove relazioni in piena autonomia e di am- mettere il nuovo partner nell’impresa comune, senza che sia necessario il consenso dell’altra parte.
16. Qualora le parti stabiliscano relazioni con un nuovo partner, Northwest è tenuta a fare in modo che il nuovo partner entri nell’impresa comune, e lo stesso vale per KLM. Se una delle parti procede ad una concentrazione con un altro vettore oppure ne viene assorbita, l’accordo continua ad essere valido e sarà applicabile all’entità che risulta dalla concentrazione. Nel caso di ammissione di un nuovo partner o di concentrazione, le parti avvieranno in buona fede trattative sul calcolo degli apporti dell’impresa co- mune e della relativa ripartizione tra di esse.
III.11. Relazioni commerciali al di fuori del territorio dell’impresa comune
17. Le relazioni commerciali al di fuori del territorio dell’impresa comune che una parte possa avere con un concorrente dell’altra sono ritenute fortemente dannose. Di conseguenza le parti dispongono che tali relazioni si sviluppino sulla base della coopera- zione e col mutuo consenso, salvo diversamente pre- visto dall’accordo.
18. Quanto alle relazioni commerciali relative ad un ter- ritorio non contemplato nell’impresa comune con un vettore aereo che non sia concorrente dell’altra
parte, la parte che propone tali relazioni dovrà con- sultare preventivamente l’altra parte, la quale accetta di garantire la riservatezza delle informazioni così ottenute. Ognuna delle parti ha il diritto di avviare, modificare o porre fine a relazioni commerciali di questo tipo.
III.12. Relazioni commerciali regionali o locali
19. La parte che propone di stabilire relazioni commer- ciali locali o regionali che non siano in concorrenza con l’impresa comune o con l’altra parte, ma che possano offrire notevoli vantaggi all’impresa co- mune, terrà l’altra parte informata e la consulterà at- traverso il gruppo di lavoro «rete».
III.13. Restrizioni di capacità e aeroporti «hub»
20. Nel caso in cui i vantaggi ottenuti attraverso l’im- presa comune risentano negativamente delle restri- zioni di capacità o di tipo di aeromobili imposte, a causa del rumore, a Northwest nell’aeroporto Schip- hol di Amsterdam o a KLM negli aeroporti di De- troit o di Minneapolis, le parti negozieranno un ade- guamento della formula di ripartizione dell’impresa comune e una compensazione delle perdite subite dall’altra parte. In tal caso Northwest avrà il diritto di stringere relazioni commerciali o di associazione con un altro vettore aereo europeo che presti servi- zio su rotte transatlantiche. KLM avrà lo stesso di- ritto nei confronti di un altro vettore aereo ameri- xxxx che presti servizio su rotte transatlantiche.
A questo stadio la Commissione non ha ancora preso nessuna posizione sull’applicabilità dell’articolo 85 del trattato CE.
La Commissione invita gli Stati membri ed i terzi in- teressati a presentare le loro osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente co- municazione al seguente indirizzo:
Commissione europea DG IV/D
Rue de la Xxx/Xxxxxxxxx 000 X-0000 Xxxxxxxxx
La presente pubblicazione non dà avvio al periodo di 90 giorni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del rego- lamento (CEE) n. 3975/87.