Comune di San Rocco al Porto
C.A.P. 26865
Comune di San Xxxxx al Xxxxx
Xxxxxxxxx xx Xxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 0
C.F. 03946010158
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SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO AL COMUNE DI SAN XXXXX AL PORTO DI IMMOBILI DI PREGIO E LUOGHI DI PARTICOLARE RILEVANZA ESTETICA, CULTURALE ED AMBIENTALE SITI NEL TERRITORIO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI E COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI.
L’anno duemiladiciotto, il giorno del mese nella sede comunale del comune di San Xxxxx al Porto,
TRA
Il Signor nato a il
C.F. , nella sua qualità di dell’immobile sito in San Xxxxx al Porto, in Via , di seguito denominato “Comodante”,
E
Il Comune di San Xxxxx al Porto con sede in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x. 0 – Codice Fiscale 03946010158 – di
seguito denominato “Comune”, rappresentato da
nato a
il in qualità di Responsabile Area Affari Generali e servizi alla persona;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 – Oggetto e finalità
1. Il presente atto ha la finalità di definire le modalità che si accordano per la celebrazione di matrimoni civili e costituzione di unioni civili in locali e/o pertinenze dell’immobile denominato
, sito in San Xxxxx al Porto, Via - n.
mediante l’istituzione di un separato Ufficio di Stato Civile.
Articolo 2 – Descrizione dei locali/ambienti
1. Per l’istituzione di un separato Ufficio di Stato Civile il comodante concede in comodato d’uso gratuito al Comune, che accetta, gli ambienti dell’immobile sopra nominato funzionali, come meglio indicati nell’allegata planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 3 - Destinazione d’uso
1. Gli ambienti oggetto di comodato d’uso gratuito dovranno essere utilizzati esclusivamente dal Comune per la celebrazione dei matrimoni con rito civile e per la costituzione di unioni civili.
2. I requisiti di esclusività e continuità della destinazione sussistono anche quando il Comune in accordo con il comodante riserva gli ambienti alle celebrazioni solo in determinati giorni della settimana purché di carattere non occasionale in quanto connesse in via stabile alla funzione amministrativa propria della casa comunale.
3. Il Comune provvederà ad istituire l’ufficio distaccato di Stato Civile e pertanto detto “luogo” è da ritenersi ad ogni effetto “Casa Comunale”.
Articolo 4 - Responsabilità ed obbligazioni del Comune
1. In relazione all’uso per il quale è concesso il comodato d’uso gratuito, il Comune non assume alcun obbligo circa la custodia, la conservazione, il deterioramento e le spese necessarie all’uso, nonché per eventuali danni arrecati ai terzi o per infortuni.
2. Tali responsabilità ed eventuali spese relative, rimangono ad esclusivo carico del comodante.
3. Il comodante provvede a dotare la sala adibita a celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione di unioni civili delle bandiere Italiana ed Europea e si impegna ad usarle ai soli fini istituzionali relativi alle predette celebrazioni.
Articolo 5 – Responsabilità ed obbligazioni del comodante
1. Il comodante è tenuto garantire adeguate condizioni di sicurezza degli impianti/struttura, sia degli ambienti che dei luoghi di accesso.
2. Al comodante compete l’onere di apertura, chiusura, allestimento e pulizia del luogo adibito alle celebrazioni.
3. A carico dello stesso sono tutte le spese ordinarie e straordinarie sostenute o da sostenersi per il godimento dell’immobile.
Articolo 6 – Durata
1. Il presente contratto avrà effetto dalla data di sottoscrizione delle parti e avrà la durata di tre anni. Potrà essere rinnovato, previa verifica del mantenimento dei requisiti.
2. Eventuale disdetta dovrà essere comunicata alla controparte dovrà essere comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, almeno tre mesi prima della scadenza.
Articolo 7 – Modalità delle celebrazioni
1. Il Comune provvede alla celebrazione del matrimonio con la presenza del Sindaco, o di chi lo sostituisce a norma di legge in qualità di Ufficiale di Stato Civile ai sensi di legge presso i locali/ambienti con la presente convenzione concessi in comodato d’uso gratuito.
2. Il giorno e l'orario saranno definiti unicamente previa acquisizione della disponibilità dell'Ufficiale di Stato Civile.
Articolo 8 – Modifica condizioni
1. A pena di nullità, ogni modifica al presente contratto può avere luogo e può essere prevista solo con atto scritto, debitamente sottoscritto da entrambe le parti.
Articolo 9 – Avvio delle celebrazioni
1. Successivamente alla sottoscrizione del presente atto si provvederà con deliberazione della Giunta comunale da trasmettere alla competente Prefettura, come previsto dall’art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Articolo 10 – Spese contrattuali
1. Il presente contratto di comodato d’uso gratuito è sottoposto a registrazione ai sensi del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 “Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.”
– Tariffa – Parte prima – Articolo 5 – comma 4.
2. Le spese sono a carico del comodante.
Articolo 11 - Controversie
1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento al Codice Civile e alle Leggi in vigore.
2. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i con la sottoscrizione del presente contratto, il comodante consente il trattamento dei dati personali che verranno utilizzati dal Comune per l’esecuzione della presente procedura.
3. La presente convenzione verrà inviata in copia alla Prefettura di Lodi come previsto dall’art. 3 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
L’AVENTE TITOLO IL COMUNE