ACCORDO DI OSPITALITA' TEMPORANEA
ACCORDO DI OSPITALITA' TEMPORANEA
PREMESSO
- che la FONDAZIONE CARGNEL ONLUS, conduce in locazione l’unità immobiliare sita in Milano via Scalarini n.4– Piano primo -Appartamento n. 1 di proprietà della EMMEPIGI S.P.A., con contratto di locazione stipulato il 3 aprile 2014;
Tutto ciò premesso fra
A) Parte ospitante: FONDAZIONE CARGNEL ONLUS con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx x,00, codice fiscale 97651090157, che interviene al presente atto a mezzo del legale rappresentante Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx;
B) Parte ospitata:
Cognome e Nome nato a ……. il …… residente in …… –via / piazza Codice
fiscale…………….
viene stipulato il seguente
CONTRATTO DI OSPITALITA’ IN APPARTAMENTO AD USO DI ABITAZIONE
1) Con la presente scrittura la PARTE OSPITANTE concede in ospitalità alla PARTE OSPITATA che accetta l’unità immobiliare sita in Milano, Via Scalarini n.4
Dati catastali: fg. 554 – particella 201 – sub. 709 – z.c. 002 – cat. A03 – classe 05 – cons. 3 vani – sup. cat. 60 mq.- R.C. 480,30 , ad uso esclusivo di abitazione dell’ospitato per la durata inderogabile di un anno, con inizio dal 14 aprile 2014 e termine al 13 aprile 2015 e non rinnovabile tacitamente.
2) Non è previsto il rimborso spese accessorie ( condominiali e di gestione), ma è in facoltà della fondazione richiedere in qualsiasi momento un contributo a tale titolo per un importo massimo di € 100,00 mensili che dovranno essere versate dal momento della richiesta in via anticipata.
3) Stante la peculiarità dell’accordo non è previsto deposito cauzionale.
4) E’ vietato alla parte ospitata di concedere a terzi il godimento dell’immobile (ospitare), neppure parzialmente, né a titolo oneroso né a titolo gratuito ,fatta eccezione dei figli affidati alla parte ospitata e comunque preventivamente autorizzata per iscritto dalla parte ospitante.
In tal caso, qualora si tratti di figli minori, la parte ospitata si obbliga ad essere sempre presente nell’appartamento sollevando fin d’ora la parte ospitante da qualsiasi responsabilità per qualsiasi danno fisico o materiale che dovessero subire.
5) La mutata destinazione d’uso dei locali nonchè il mancato pagamento,qualora applicabile, anche parziale entro i termini di legge di quanto previsto al punto 2), produrranno ipso iure la risoluzione del presente accordo.
6) la parte ospitata si fa responsabile della custodia e della manutenzione ordinaria dell’alloggio e di quanto in essa contenuto (mobili, arredi e apparecchi igienico-sanitari, suppellettili, porte ,ecc ) rifondendo la parte ospitante per eventuali danni arrecati a strutture
ed arredi. Si obbliga inoltre a lasciare l’appartamento in perfetto ordine, al termine dell'accordo di ospitalità.
7) La parte ospitata si obbliga a non apportare alcuna modifica ai locali nonché agli impianti tutti, senza il preventivo consenso scritto della parte ospitante ed in particolare :
a) di non praticare fori di alcun genere sulle ceramiche e sui muri dell’appartamento;
b) di non sostituire la serratura del portone di ingresso dell’appartamento.
L’inosservanza determina ipso iure la risoluzione del presente accordo a danno e spese della
parte ospitata e la parte ospitante, al verificarsi di quanto indicato alla lettera b), è autorizzata, con la firma del presente accordo di ospitalità , a far aprire anche da terzi il portone d’ingresso dell’appartamento ricambiando la serratura sostituita di cui non verrà più data copia alla parte ospitata.
8) La parte ospitata è responsabile verso la parte ospitante e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acqua, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso.
9) Le spese ordinarie di manutenzione dell’immobile saranno a carico della parte ospitata. . La parte ospitante concede che la parte ospitata sottoscriva dei propri contratti con l’Azienda fornitrice di energia elettrica e di gas per la cottura dei cibi e il riscaldamento allo scopo di ridurre il più possibile i costi di somministrazione dell’energia. Ogni spese relativa alla fornitura di energia è ad esclusivo carico della parte ospitata. Copia di tali contratti dovrà essere consegnata alla parte ospitante prima della consegna delle chiavi dell’appartamento.
10) La parte ospitata s'impegna a rispettare tutte le norme del Regolamento Generale per gli inquilini della città di Milano depositato presso l’Associazione Milanese della Proprietà edilizia(registrato a Milano il 1 agosto 1973 al n. A71 71980 ), dando espressamente atto che tale regolamento è stato già loro sottoposto.
11) Qualora la proprietaria Emmepigi S.P.A. debba alienare l'immobile o realizzare un intervento di ristrutturazione o qualora venisse a cessare il contratto tra Emmepigi S.P.A. e Fondazione Cargnel onlus, cesserà l’ospitalità in loco .
12) Il presente accordo non costituisce locazione di immobile né stabilisce a favore della parte ospitata diritti di qualsiasi tipo sull’unità immobiliare oggetto del presente accordo. Di conseguenza:
-La parte ospitata si obbliga a lasciare libero accesso ai locali agli incaricati della parte ospitante che potranno accedervi in qualsiasi momento, senza preavviso, anche in assenza dell’occupante. L’eventuale impedimento all’accesso è causa di immediata rescissione del presente accordo di ospitalità.
-La parte ospitante potrà rescindere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, il presente accordo qualora ravvisi l’inosservanza, anche parziale, del presente accordo e del suo regolamento ovvero qualora la parte ospitata, al suo insindacabile giudizio, ponga in essere comportamenti inidonei al proseguimento del rapporto di fiducia alla base del presente accordo. Di conseguenza la parte ospitante potrà esigere l’immediato sgombero dell’appartamento in cui è temporaneamente alloggiato la parte ospitata. La parte ospitata conviene di accettare preventivamente ogni decisione in merito da parte della parte ospitante e si obbliga ad osservare scupolosamente le disposizioni sul rilascio dei locali che gli perverranno dalla Fondazione Cargnel onlus.
-La parte ospitante non risponde in alcun modo dei beni di proprietà della parte ospitata contenuti nell’appartamento oggetto dell’accordo. In caso di rilascio dell’appartamento, la parte ospitata già fin d’ora assicura che sgombrerà i locali da tutti gli oggetti di sua proprietà nei tempi che la Fondazione stessa gli indicherà. Qualora la parte ospitata non lasci liberi i locali dalle proprie cose nei tempi previsti dal paragrafo precedente, la parte ospitata fino d’ora dichiara di considerare quelle cose come abbandonate e pertanto autorizza la parte ospitante a conferire le stesse alla pubblica discarica, a spese della parte ospitata stessa, ovvero a destinarle alla parte ospitante stessa.
14) Qualunque modifica del presente accordo dovrà risultare da atto sottoscritto dai contraenti.
15) Per quanto non previsto nel presente accordo, le parti richiamano le disposizioni di legge.
16) L’ospitato autorizza l’ospitante a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto di ospitalità.
Atto esente da imposta di bollo, legge 4.12.1997, N. 460, art. 11, essendo la Fondazione Cargnel una O.N.L.U.S. Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Milano, 10 aprile 2014……………………..
LA PARTE OSPITATA LA PARTE OSPITANTE
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., la parte ospitata dichiara di accettare specificatamente i seguenti articoli:
2 - (rimborso spese e oneri accessori)
4 - (divieto di sublocazione , di comodato e di ospitalità non autorizzata) 5 - (clausola risolutiva espressa)
6 - (modalità di gestione dei servizi)
7 - (divieto di mutamento dello stato di consistenza) 8 - (responsabilità della parte ospitata)
9 - (lavori di manutenzione)
10 - (obbligo di rispetto del “Regolamento”)
11 - (cessazione per alienazione o ristrutturazione dell’unità immobiliare) del presente contratto.