Contract
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Convitto Nazionale “X. Xxxxxxx”
Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado – Xxxxx Xxxxxxxxxxx
00000 Xxxxxx – Xxx Xxxx Xxxxxxxx, 0 - xxx. 000.0000000 – fax 000.0000000 xxxx000000@xxxxxxxxxx.xx - xxxx000000@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Prot. n. 3743/C14 del 29/5/2012
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI BENI LOCALI E ATTREZZATURE
Art. 1 OGGETTO
1.1 Il presente regolamento disciplina le concessioni in uso a terzi, pubblici e privati di beni demaniali e patrimoniali in uso gratuito e perpetuo al Convitto Nazionale “X. Xxxxxxx” di Genova, nel rispetto delle finalità educative del Convitto Nazionale e dei principi di economicità di gestione, di efficienza e di razionalizzazione delle risorse.
1.2 il presente Regolamento tiene conto del “Regolamento per le concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali dell’Ente o nella gestione dell’Ente” adottato dalla Provincia di Genova con delibera C.P. n. 3 del 4/2/2004
1.3 I beni oggetto di concessione per il periodo dall’1/10/2012 al 31/8/2013 sono i seguenti:
a) Palestra “grande”
b) “Palestrina”
c) Locali dell’ex “appartamento Economo”
d) Locali sottostanti il cortile
1.4 i beni di cui al punto precedente verranno concessi nello stato di fatto in cui si trovano.
Art. 2 TUTELA DEI DIRITTI DEL CONVITTO NAZIONALE
2.1 La concessione in uso a terzi dei beni di cui all’art. 1.3 non comporta la cessione o rinuncia del concedente dei propri diritti di supremazia, di polizia, di autotutela, di esecuzione coattiva e sanzionatoria, nonché di ogni altra tutela giurisdizionale.
2.2 La concessione di cui agli articoli precedenti è un atto amministrativo potestativo unilaterale, revocabile per esigenze di interesse pubblico in qualunque momento, senza diritto ad indennizzo alcuno e senza necessità di congruo preavviso
2.3 Le concessioni di cui sopra si intendono sempre onerose ed il relativo canone o indennizzo sono determinati nel rispetto delle legge vigenti e delle disposizioni del presente regolamento.
Art. 3 MODALITA’ DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI
3.1 La concessione dell’utilizzo del bene non può in alcun caso confliggere con il perseguimento dell’interesse pubblico primario di istruzione ed educazione per cui il bene è destinato ai sensi di legge.
3.2 In particolare il bene può essere offerto in concessione successivamente all’approvazione del Piano dell’Offerta Formativa del Convitto e dell’Istituto onnicomprensivo annesso al Convitto, quindi dopo aver verificato e dato la precedenza alle esigenze didattico-educative ivi previste.
3.3 il bene può essere altresì concesso qualora sia garantita la sicurezza dei convittori, dei semi- convittori e degli studenti delle scuole annesse al Convitto, quindi previa valutazione e insindacabile giudizio da parte del Consiglio di Amministrazione dei rischi connessi alle interferenze tra le attività previste dall’ente che richiede la concessione e le attività convittuali e scolastiche.
3.3 L’atto di concessione prevede: a) la durata della concessione; b) l’ammontare del canone concessorio; c) l’uso per il quale il bene viene concesso; d) le condizioni
per la conservazione in buono stato del bene concesso e per l’esercizio delle attività cui è destinato; e) l’ammontare della cauzione che dovrà versare il concessionario
3.4 il Convitto Nazionale procede alla concessione dei beni mediante procedura aperta (o pubblico incanto) da emanarsi entro il 15 luglio dell’anno in corso, salvo i casi del successivo art.3.6 . Il bando è pubblicato sul sito web istituzionale del Convitto Nazionale.
3.5 La gara si svolge con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il canone annuo e gli altri criteri di valutazione dell’offerta per la concessione del bene indicati negli articoli seguenti.
3.6 Il termine di presentazione delle offerte indicato nel bando di gara non può essere inferiore a 15 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di pubblicazione del bando stesso o di spedizione della comunicazione.
L’offerta deve essere incondizionata e sottoscritta dall’interessato con firma autenticata, ai sensi degli Artt. 21 e 38 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445.
L’autenticazione non è necessaria se la firma è apposta direttamente in presenza del dipendente addetto alla ricezione della domanda ovvero è allegata alla domanda la copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore.
Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. Nella formulazione dell'offerta il prezzo deve essere espresso in cifre e in lettere.
Non possono essere presentate offerte per conto di terzi.
L’offerta deve essere presentata in busta chiusa e sigillata. Sulla stessa saranno precisati il nominativo del soggetto concorrente e l'oggetto della gara.
Non si tiene conto delle domande e della documentazione pervenute dopo il termine stabilito per la presentazione. Il rischio del recapito è a carico esclusivo del mittente. L’Amministrazione non risponde per dispersione o ritardo a qualsiasi causa dovuti (disguido postale, fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore).
3.7 L'apertura delle offerte viene effettuata in seduta pubblica. L'aggiudicazione é fatta sulla base del punteggio totale conseguito sulla base delle valutazioni di cui al seguente articolo 3.8 . In caso di offerte che conseguano un eguale punteggio, si procede a richiedere formalmente ai soggetti che hanno presentato tali offerte un’offerta migliorativa in busta chiusa.
Sulla base delle risultanze delle operazioni di gara, si procede all'aggiudicazione con determinazione dirigenziale,fermo restando che la sottoscrizione della concessione è condizionata alla verifica della documentazione e delle dichiarazioni rese in sede di gara.
L'offerta non è mai vincolante per il Convitto Nazionale, che a sua discrezione può comunque sospendere o non effettuare la gara, ovvero, dopo l’effettuazione della stessa, revocare la procedura o non procedere alla stipulazione del contratto.
3.8 la scelta tra più richieste di concessione avviene con i seguenti criteri:
• Valutazione dell’offerta economica fino ad un massimo di 40 punti su 100
• Valutazione dell’attività e dell’offerta formativa fino ad un massimo di 60 punti su 100
Per quanto riguarda i 60 punti attribuibili all’attività e all’offerta formativa si precisano, in ordine di importanza le seguenti attività
• attività, corsi, laboratori ed eventi strettamente integrati nel curricolo delle scuole annesse al Convitto e inserite nel POF fino ad un massimo di 30 punti
• attività, corsi, laboratori ed eventi di tipo extra-curricolare e di arricchimento dell’offerta formativa delle scuole annesse al Convitto e inserite nel POF fino ad un massimo di 15 punti
• attività di promozione del volontariato civile e sociale e della cittadinanza attiva fino ad un massimo di 15 punti
Art. 4 REQUISITI SOGGETTIVI, CANONI AGEVOLATI
4.1 Di norma il canone di concessione corrisponde a quello di mercato, fatti salvi gli scopi formativi di cui all’articolo precedente.
4.2 Potranno essere ammessi alle agevolazioni di canoni ridotti le seguenti categorie di Associazioni ed Enti:
a) Enti Pubblici
b) Associazioni, Fondazioni, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le altre Istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica acquisita ai sensi dell’art. 12 del Codice Civile, senza fini di lucro
c) Associazioni non riconosciute, di cui all’art. 36 del Codice Civile che siano dotate di proprio strumento statutario dal quale sia possibile, in modo inequivocabile, desumere l’assenza totale di finalità lucrative
d) Altri enti o organismi non ricompresi nei punti precedenti la cui attività assume le caratteristiche di interesse provinciale o sociale
4.3 Le agevolazioni previste dal presente regolamento non si applicano ad Enti o Associazioni con fini di interesse proprio. Parimenti non vengono applicate a partiti politici, organizzazioni sindacali o a gruppi di culto confessionali e non, in riferimento al principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione
4.4 I soggetti di cui al punto 4.2 per essere ammessi alle agevolazioni di canoni ridotti dovranno comunque svolgere un’attività rientrante nelle seguenti tipologie:
a) attività di assistenza sociale e socio sanitaria;
b) attività di tutela dell’ambiente e della specie animale;
c) attività di protezione civile;
d) attività di educazione;
e) attività di promozione, tutela, sviluppo dei diritti umani;
f) attività culturali o scientifiche;
g) attività promozionali nel campo turistico, ricreativo, sportivo;
Art. 5 DURATA
5.1 La durata delle concessioni dei beni di cui sopra non può essere superiore ad una anno, eventualmente rinnovabile.
Art. 6 DECADENZA
6.1 Il contratto di concessione deve prevedere clausola di decadenza, con l’obbligo da parte del concessionario della restituzione immediata dell’immobile libero da persone e cose, correlata a:
• Mancato pagamento del canone e relativi interessi oltre 3 mesi dalla scadenza;
• mancata erogazione delle attività e corsi offerti ai sensi dell’art. 3.8
• Riscontro di inerzia grave, cui non si è ottemperato entro 3 mesi dalla data di comunicazione di diffida da parte del dirigente competente;
• Mancato rilascio della garanzia/cauzione prevista dal successivo art. 8;
• Mancato reintegro della cauzione ove richiesto;
• Mancato rispetto del divieto di subconcessione di cui all’art. 9;
• Mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto;
• Mancata sottoscrizione del rinnovo contrattuale, concesso dal Dirigente Responsabile, nei termini comunicati al destinatario;
• Mancata produzione della polizza R.C. verso terzi di cui al successivo art. 8
6.2 E’ fatta salva la revoca della concessione in presenza di motivi di interesse pubblico di cui all’art.
Art. 7 GARANZIE CAUZIONALI
7.1 Il contratto di concessione deve prevedere, a garanzia del suo puntuale rispetto da parte del concessionario, una cauzione stabilita e ritenuta congrua dai competenti uffici. La cauzione deve essere prestata contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione.
7.2 Nel caso in cui l’utilizzo del bene concesso comporti, ai sensi dell’art. 2051 C.C., una ipotesi del R.C.verso terzi connessa all’attività del concessionario, questo è tenuto a produrre, almeno 10 giorni prima della stipula del contratto, relativa polizza R.C. al Convitto Nazionale.
Art. 8 ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
8.1 Il concessionario è tenuto ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia del bene oggetto di concessione da qualunque manomissione da parte di terzi tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica e la funzionalità pubblica che lo caratterizza.
8.2 Il concessionario nel caso in cui, per l’attività di utilizzo del bene, impieghi personale dipendente è tenuto al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro restando esclusa ogni responsabilità dell’Ente concedente per violazioni in materia.
8.3 Il concessionario è tenuto ad accettare eccezionali sospensioni temporanee della concessione per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene e sanità o per manifestazioni di particolare rilievo pubblico programmate dall’Amministrazione concedente che coinvolgano il bene concesso, salvo il diritto alla proporzionale riduzione del canone se trattasi di canone di mercato. Nessuna riduzione del medesimo sarà dovuta in caso di canone agevolato di cui all’art.5
8.4 Al concessionario è vietata la subconcessione senza il consenso scritto dell’Amministrazione concedente pena l’immediata decadenza dalla concessione e l’incameramento della cauzione, fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni e delle spese causate all’Amministrazione concedente.
8.5 Il concessionario è comunque obbligato a pagare il canone e a depositare la cauzione nei termini e nei modi previsti dal presente regolamento o dalla concessione. Il concessionario è altresì obbligato ad utilizzare il bene secondo le prescrizioni indicate nella concessione.
8.6 Il concessionario è tenuto ad accettare di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi del Convitto Nazionale. Tali richieste potranno essere avanzate dall’Amministrazione Provinciale in qualunque momento.
8.7 Il concessionario è tenuto a rispettare in ogni sua parte il presente regolamento.
Art. 9 PENALITA’
9.1 Nel caso di infrazione relativa all’art. 9, su proposta del Dirigente si applicherà una penale per ogni singola infrazione, con la sola formalità preliminare della contestazione di addebiti e relative giustificazioni.
9.2 Il pagamento della penale avverrà mediante prelievo sulla cauzione, con obbligo di reintegro da parte del concessionario entro il termine assegnato, pena la decadenza di cui al precedente art.
9.3 I termini e le comminatorie contenuti nel presente atto operano di pieno diritto per l’Amministrazione concedente senza obbligo per la stessa della costituzione in mora del
concessionario.
Art. 10 SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO
10.1 Tutte le spese inerenti la concessione ed il contratto di concessione e quelle a questi consequenziali, nessuna esclusa, sono a carico del concessionario, insieme a quelle di copia, di bollo, di registro,di istruttoria e per diritti di segreteria se dovuti.
10.2 Il concessionario è tenuto al rimborso delle imposte e tasse relative alla conduzione e all’utilizzo del bene concesso reviste dalle normative vigenti, restando ogni eventuale rischio relativo a suo carico.
Art. 11 INTERVENTI MIGLIORATIVI AUTORIZZATI O NON AUTORIZZATI, RELATIVE SPESE SOSTENUTE DAL CONCESSIONARIO
11.1 La natura migliorativa dell’intervento è rimessa per tale qualificazione alla valutazione insindacabile del Dirigente-Rettore del Convitto.
11.2 Le spese migliorative, relative ad interventi preventivamente autorizzati, sostenute e realizzate dal concessionario, non danno diritto a rimborsi o indennizzi alla scadenza della concessione. Le eventuali opere costruite sul bene e relative pertinenze sono acquisite al patrimonio provinciale alla scadenza della concessione
Art. 12 INTERVENTI NON AUTORIZZATI
12.1 Le spese migliorative, relative ad interventi non autorizzati, fatto salvo quanto previsto all’articolo precedente, possono, se il caso, dare luogo all’applicazione della penale di cui all’art. Il Convitto nazionale si riserva comunque il diritto di pretendere l’eventuale rimessa in
pristino dei locali.
12.2 Gli interventi non autorizzati legalmente che il Dirigente responsabile reputa non migliorativi ma dannosi devono essere rimossi a cura e spese del concessionario nel termine assegnatogli, fatta salva ogni altra facoltà sanzionatoria prevista dal presente regolamento, oltre al risarcimento dei danni.
12.3 Nel caso in cui il concessionario non provveda nel termine assegnato, l’Amministrazione concedente provvederà d’ufficio alla rimozione con recupero di ogni spesa a carico del concessionario rivalendosi sulla garanzia cauzionale, fatta salva ogni altra facoltà sanzionatoria prevista dal presente regolamento.
Genova, 29/5/2012
Firmato
il dirigente – rettore (Xxxxx Xxxxxxxxxx)