CITTA’ DI TORRE DEL GRECO
CITTA’ DI TORRE DEL GRECO
PROVINCIA DI NAPOLI
3ª Area Funzionale Tecnica
7° Settore Lavori Pubblici
U.O. Manutenzione Immobili Comunali ed Espropri
ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 – CIG: 6598628017
Capitolato Speciale di Appalto
Torre del Greco lì
IL TECNICO
IL Responsabile del Procedimento
xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Il Dirigente 7° Settore
xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Progetto: per l’esecuzione di interventi lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali anno 2016
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO | ||||
Importo massimo spendibile (ai sensi dell’art. 29, comma 13, del Codice dei Contratti) comprensivo dei costi per la sicurezza manodopera e oneri di smaltimento | € | 77.804,92 | ||
Importo incidenza manodopera | € | 12 915,62 | ||
Oneri della sicurezza OD | € | 4 243,90 | ||
Oneri della sicurezza OS | € | 1 685,40 | ||
totale importi sicurezza | € | 5929,30 | ||
per oneri di discarica non soggetti a ribasso | € | 1 500,00 | ||
Totale importi non soggetti a( oneri della sicurezza, importo manodopera e oneri di smaltimento) | € 20 344,92 | |||
Importo a base d’asta soggetto a ribasso | € | 57 460,00 | ||
Somme a disposizione dell'Amministrazione | ||||
per IVA al 22% | € | 17.117,08 | ||
per contributo Autorità di Xxxxxxxxx | € | 30,00 | ||
Totale somme a disposizione | € | 17.147,08 | ||
Totale complessivo | € | 94.952,00 |
I N D I C E
Contratto di Appalto
Titolo I – Termini di esecuzione e Penali | ||
Art. | 1 | - Dichiarazione impegnativa dell’Appaltatore |
Art. | 2 | - Oggetto dell’Appalto |
Art. | 3 | - Forma e principali dimensioni delle opere |
Art. | 4 | - Funzioni, compiti e responsabilità del Committente |
Art. | 5 | - Funzioni, compiti e responsabilità del Responsabile dei Lavori |
Art. | 6 | - Direzione dei Lavori |
Art. | 7 | - Funzioni, compiti e responsabilità del Direttore dei Lavori |
Art. 7-bis - Funzioni, compiti e responsabilità del Direttore Operativo Art. 7-ter - Funzioni, compiti e responsabilità dell’Ispettore di cantiere | ||
Art. | 8 | - Funzioni, compiti e responsabilità del Coordinatore in materia di sicurezza per la |
progettazione | ||
Art. | 9 | - Funzioni, compiti e responsabilità del Coordinatore in materia di sicurezza per |
l’esecuzione dei lavori | ||
Art. | 10 | - Riservatezza del contratto |
Art. | 11 | - Penali |
Art. | 12 | - Difesa ambientale |
Art. | 13 | - Trattamento dei dati personali |
Titolo II – Programma di esecuzione dei lavori
Art. | 14 | - Ordini di servizio |
Art. | 15 | - Consegna, inizio ed esecuzione dei lavori |
Art. | 16 | - Impianto del cantiere e programma dei lavori |
Art. | 17 | - Accettazione dei materiali |
Art. | 18 | - Accettazione degli impianti |
Titolo III – Sospensioni o riprese dei lavori
Art. | 19 | - Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori |
Art. | 20 | - Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti |
minimi di sicurezza | ||
Art. | 21 | - Variazione dei lavori |
Art. | 22 | - Lavoro notturno e festivo |
Titolo IV – Oneri a carico dell’Appaltatore
Art. | 23 | - Funzioni, compiti e responsabilità dell’Appaltatore |
Art. | 24 | - Personale dell’Appaltatore |
Art. | 25 | - Funzioni, compiti e responsabilità del Direttore tecnico di cantiere |
Art. | 26 | - Funzioni, compiti e responsabilità dei lavoratori autonomi e delle imprese |
subappaltatrici | ||
Art. | 27 | - Disciplina del cantiere |
Art. | 28 | - Disciplina dei subappalti |
Art. | 29 | - Rinvenimento di oggetti |
Art. | 30 | - Cauzione provvisoria e definitiva |
Art. | 31 | - Norme di sicurezza |
Titolo V – Contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo
Art. 32 - Valutazione dei lavori - Condizioni generali Art. 33 - Valutazione dei lavori a misura, a corpo
Art. 34 - Valutazione dei lavori in economia
Titolo VI - Liquidazione dei corrispettivi
Art. | 35 | - Forma dell’Appalto |
Art. | 36 | - Importo dell’Appalto |
Art. | 37 | - Tipologia degli interventi |
Art. | 38 | - Lavori in economia |
Art. | 39 | - Nuovi prezzi |
Art. | 40 | - Invariabilità dei prezzi |
Art. | 41 | - Contabilità dei lavori |
Art. | 42 | - Stati di avanzamento dei lavori - Pagamenti |
Art. | 43 | - Conto finale |
Art. | 44 | - Eccezioni dell’Appaltatore |
Titolo VII – Controlli
Art. 45 - Prove e verifiche dei lavori, riserve dell’Appaltatore
Titolo VIII – Specifiche modalità e termini di collaudo
Art. | 46 | - Ultimazione dei lavori, consegna delle opere, collaudo |
Art. | 47 | - Relazione e Certificato di collaudo |
Art. | 48 | - Collaudo statico |
Art. | 49 | - Proroghe |
Art. | 50 | - Anticipata consegna delle opere |
Art. | 51 | - Garanzie |
Titolo IX – Modalità di soluzione delle controversie
Art. 52 - Danni alle opere
Art. 53 - Morte o fallimento dei contraenti Art. 54 - Accordo bonario
Art. 55 - Cause di forza maggiore
Art. 56 - Definizione delle controversie
Art. 57 - Definizione disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia
Art. 58 - Elenco dei prezzi unitari in base ai quali, previa deduzione del ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni relative ad opere in economia
Titolo X – Qualità dei materiali ed esecuzione dei lavori Art. 59 - Qualità e provenienza dei materiali
Art. 60 - Modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro
Titolo XI- Opere provvisionali Art. 61 - Opere provvisionali Titolo XII – Noleggi e trasporti Art. 62 - Noleggi
Art. 63 - Trasporti
TITOLO I – TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI
Art. 1
DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL’APPALTATORE
Costituiscono parte integrante del Contratto, oltre al presente “Capitolato speciale d’Appalto”, i seguenti documenti:
– Capitolato generale d’appalto;
– Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.lgs. n. 81/2008;
– Il fascicolo conforme al D.lgs. n. 81/2008;;
– La notifica preliminare di cui al D.lgs. n. 81/2008;
– La documentazione di progettazione della sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008; ;
– L’offerta presentata dall’Appaltatore.
L’Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.
L’Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell’area di lavoro e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell’Appalto.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l’esecuzione dell’opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.
Le parti si impegnano comunque all’osservanza:
a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l’appalto;
c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);
f) dell’Elenco prezzi unitari allegato al contratto;
Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio.
In presenza degli impianti di cui all’art. 1 del D.M. 13/03/2008, n. 37 una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall’Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dal medesimo D.M. n. 37/08, in ordine alla “sicurezza degli impianti” ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.
Egli dovrà quindi:
– affidare l’installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt. 3 comma 3, 4 del medesimo D.M. n. 37/08 ;
– pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 per quanto concerne l’iter previsto per la progettazione degli impianti;
– garantire la utilizzazione di materiali costruiti a regola d’arte e comunque il rispetto delle previsioni dell’art. 5;
– pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dagli artt. 7 e 11 del D.M. 13/03/2008, N° 37.
Art. 2
OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Il presente capitolato ha per oggetto i contenuti di un accordo quadro, da stipulare con un solo operatore economico, (art. 59, comma 4 del D.Lgs. 12.04.2006 n°163) inerente l’accordo quadro per l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria degli immobili comunali anno 2016 nonché delle somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per la realizzazione delle opere indicate nella relazione di progetto e nelle specifiche tecniche, nonché le prestazioni di mano d’opera, la fornitura di materiali o prestazioni non compresi nell’Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso alla cui realizzazione si riferisce l’Appalto
Fanno inoltre parte dell’Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell’art. 3 – Misure generali di tutela
– del d.lgs. 626/94 e dei documenti allegati.
Art. 3
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
L’ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto risultano possono riassumersi come appresso, salvo più precise disposizioni che potranno essere precisate in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.
In generale comprendono nell’appalto tutti i lavori di carattere edilizio consistenti in trasformazioni, ampliamenti, rimodernamenti ed adattamenti vari a locali e complessi, restauri generali e parziali, rifacimenti totali o parziali di intonaci, pavimenti, e rivestimenti di qualsiasi genere, di soffittature opere in marmo fero legno vetro , tinteggiature varie, nonché le assicurazioni provvisorie o definitive di complessi edilizi le riparazioni e le sostituzioni di canali tubazioni pluviali Realizzazione, riparazione e/o sostituzione di infissi di qualunque genere; realizzazione di impianti antincendio, igienico sanitari, fognari, idrici, elettrici, termici;
Tutti i lavori di carattere urgente o non, rientranti nella ordinaria manutenzione e tutti gli interventi assi ad assicurare la continuità d’uso dei locali interessati.
La fornitura di materiali e mano d’opera, occorrenti per i lavori di cui sopra da farsi in eventualità in economia. Le lavorazioni sono definite nel loro contenuto descrittivo prestazionale ed esecutivo ma non nelle quantità e/o numero, in quanto tali interventi, dipendono dalle necessità che verranno in evidenza nell’arco di tempo previsto contrattualmente.
IMMOBILI COMUNALI | DESCRIZIONE INTERVENTO PREVISTA |
Le seguenti descrizioni hanno carattere prettamente indicativo, e riguardano la totalità degli immobili di seguito elencati: | |
1. Palazzo di Città 2. Vecchio Mercato Ortofrutticolo 3. Uffici Corpo Forestale dello Stato di Via Etna 4. Locale NU di Via Madonna del Principio 5. Casa del Combattente 6. Alloggi “ case minime “ xxx Xxxxxxx 0. Ex Uffici Giudici di Pace di Via X. Xxxxxxx 8. Ufficio Assistenza in Xxx xxxxx Xxxxx Xxxxxx 0. Xxx.xx alla Via Serapide 17 in Napoli 10. Immobile al XX.xx Avezzana 2 11. Immobile al Xxxx Xxxxxxxxxxxx 00 12. Immobile in Via B.V. Xxxxxx (ex cartoleria Mazza) 13. Villa Comunale al X.xx X. Xxxxxxxx 00. Xxx.xx al 1° piano in Xxx X.X. Xxxxxx 00. Monumento delle 100 fontane 16. Parcheggio di Xxx Xxxxxxx 00. Xx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx c/o ex MMM 18. Complesso ex MMM 19. Ufficio Personale in Xxx X. Xxxxxxxx. 00. Comando VV.UU. di Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx | 00. Immobile al P 3° di Trav. Principal Marina 3 (alloggio Caritas) 22. Impianto sportivo X. Xxxxxxx 23. Uffici Comunali La Salle 24. Parco S. D’Acquisto 25. Villa Macrina 26. Fabbricato ex Casa del Fascio 27. Uffici Giudiziari di Viale Campania (ex Pretura) 28. Nuovo Mercato Ortofrutticolo 29. Villa Guerra 30. Alloggi di Xxx Xxxxxxx 00. Tenda geodetica Xx Xxxxx 00. Xxxx xx Xxxxxx Xxx Xxxxxxx 00. Locali Caritas Via Libertà 34. Xxx.xx 3° piano in Xxx Xx Xxxxxx 00. Immobile Vico Dirimpetto al Purgatorio |
Sono previsti interventi caratterizzati dall'insieme delle azioni manutentive che hanno quale unico scopo quello di riportare un sistema (o un suo componente) in stato di avaria, allo stato di buon funzionamento precedente l'insorgere di codesta avaria, senza modificare o migliorare le funzioni svolte dal sistema, né aumentarne il valore, né migliorarne le prestazioni. A tal uopo si prevedono interventi di piccole demolizioni, modesti movimenti di materie, riparazioni di murature, tamponature e tramezzi controsoffitti, pavimenti e rivestimenti, intonaci e rivestimenti verticali interni ed esterni isolamenti ed impermeabilizzazione; piccola riparazione di infissi interni ed esterni lavori di pittura, riparazione di impianti idrico-sanitari ed elettrici sistemazioni varie forniture attrezzature provvisionali lavori in economia. |
N | DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE ED ONERI | |
1 | Demolizioni | Opere tutte rientranti nella categoria “OG1” da appaltare con contratto “aperto” * vedasi nota in calce |
2 | Movimento materie | |
3 | Opere e strutture in fondazione ed elevazione | |
4 | Murature portanti, xxxxxxxxxxxx,ferro, tamponature e tramezzi | |
5 | Xxxxx e controsoffitti | |
6 | Pavimenti e rivestimenti | |
7 | Intonaci e rivestimenti verticali interni ed esterni | |
8 | Isolamenti ed impermeabilizzazione | |
9 | Infissi interni ed esterni | |
10 | Lavori di pittura | |
11 | Impianti idrico-sanitari | |
12 | Impianti elettrici | |
13 | Impianti termici e condizionamento | |
14 | Impianto depurazione | |
15 | Sistemazioni varie | |
16 | Forniture | |
17 | Attrezzature provvisionali | |
18 | Lavori in economia ed oneri di sicurezza |
* Nota sulle categorie di lavori:
“Le opere in oggetto sono lavori di manutenzione ordinaria periodica da appaltare con contratto aperto, ai sensi dell’art. 59 comma 4, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. e dall’art. 287 comma 1, del D.P.R. 5/10/2010 n. 207(“interventi non predeterminati, definiti nel corso dell’appalto secondo le necessità della stazione appaltante”), pertanto non si opera una distinta previsione di spesa delle varie categorie di lavori, inattuabile per interventi non predefiniti, ma si prestabilisce, in base all’oggetto ed importo totale dei lavori, che le opere da appaltare sono attribuibili ad imprese in possesso della qualifica generale “OG1 – EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI” con le abilitazioni di cui alle lettere A,B,C,D,E,G dell’art. 1 del D.M. n. 37 del 22/01/2008 attinenti l’impiantistica in essa prevista.”
Nella precedente nota si è gia accennato che i lavori in oggetto trattano interventi di manutenzione da appaltare con contratto aperto;
Tanto premesso
In sede di appalto:
I lavori da eseguirsi comprendono ogni possibile lavoro di manutenzione ordinaria attribuibile a ditte in possesso della qualifica generale richiesta per partecipare alla gara (artt. 72,73,74, del D.P.R. 554/99 ed allegato A del D.P.R 34/2000) che è stata determinata in “OG1 – EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI” con le abilitazioni di cui alle lettere A,B,C,D,E,G dell’art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46 e regolamento approvato con DM n. 37 del 22/01/2008 attinenti l’impiantistica in essa prevista. Tali opere sono descrivibili esclusivamente in linea generale dal loro oggetto, importo totale e dal presente capitolato, con tutte le voci dei lavori indicate nel “Tariffario” ed Xxxxxx Xxxxxx richiamati all’art.58 del presente capitolato.. In via riassuntiva tali opere possono descriversi come appresso:
- Tutti i lavori di carattere edilizio consistenti in manutenzioni, riammodernamenti ed adattamenti vari ai locali e complessi anche per loro adeguamento alle normative d’igiene e sicurezza (servizi igienici con loro apparecchiature ed impianti; vie di fuga ecc.). Recuperi parziali, rifacimenti o sistemazioni d’intonaci, di pavimentazioni e di rivestimenti di qualsiasi genere, interni ed esterni. Realizzazione o manutenzione di soffittature, di opere di marmo, ferro o legno; di opere in vetro, di coloriture varie nonché le assicurazioni provvisorie e definitive. Realizzazione, riparazioni e/o sostituzioni d’impermeabilizzazioni, di canali o tubazioni pluviali. Realizzazione o revisione d’infissi di qualunque genere. Manutenzione e/o riparazione d’impianti antincendio, igienico-fognari, idrici, elettrici e termici.
- Tutti i lavori di carattere urgente o non, rientranti nella ordinaria manutenzione e tutti gli interventi atti ad assicurare la continuità d’uso dei locali interessati.
- La fornitura di materiali e mano d’opera, occorrenti per i lavori di cui sopra da farsi in economia.
Restano esclusi dall’appalto tutti quei lavori che l’Amministrazione appaltante si riserva d’affidare in tutto od in parte, a suo insindacabile giudizio, con separati progetti ed appalti, ancorché riguardanti gli immobili oggetto della presente manutenzione , senza che l'Appaltatore
possa fare alcun’eccezione o richiedere compenso alcuno.
In sede esecutiva:
le opere da eseguire saranno definite, nel corso dell’appalto e nei limiti del presente Capitolato, mediante le “disposizioni di servizio” di cui all’art. 159 del Regolamento n. 207 del 5/10/2010 ed all’art . 14 del presente Capitolato espresse dalla Direzione dei lavori.
L’impresa appaltatrice è tenuta altresì ad eseguire, su richiesta dell’Amministrazione appaltante, i lavori di cui ai precedenti punti sia in danno di terzi che per conto di privati, quando vi sia cointeressenza e condominio del Comune.
Il committente si riserva comunque l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all’atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che l’Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente Capitolato e sempreché l’importo complessivo dei lavori resti nei limiti dell’art. corrispondente del Capitolato Generale d’Appalto.
Per quanto espresso negli articoli precedenti (lavori di manutenzione ordinaria da affidare con contratto aperto), l’ubicazione, descrizione esecutiva, forma e dimensione delle opere sarà determinata nel corso dell’appalto, nell’ambito di quanto previsto dal presente Capitolato, dalle disposizioni che la Direzione lavori adotterà di volta in volta per rispondere alle esigenze che man mano sorgeranno nell’ambito della manutenzione degli immobili comunali.
Art. 4
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE
Il Committente è il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera, soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto .
Al Committente compete, con le conseguenti responsabilità:
– provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto;
– provvedere alla stesura dei capitolati tecnici ed in genere degli allegati al Contratto di Appalto;
– nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali Assistenti coadiutori;
– nominare il Collaudatore delle opere;
– svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti in particolare lo svolgimento delle pratiche e le relative spese per l’ottenimento, da parte delle competenti Autorità, dei permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la costruzione ed il successivo esercizio delle opere realizzate;
– le competenze professionali dei progettisti, del Direttore dei Lavori ed eventuali coadiutori e dei Collaudatori;
– nominare il Responsabile dei Lavori (nel caso in cui intenda avvalersi di tale figura);
– nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
– svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti le competenze professionali del Responsabile dei Lavori ed eventuali coadiutori, del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
– provvedere a comunicare all’Impresa appaltatrice i nominativi dei coordinatori in materia di sicurezza e salute per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori;
– sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori;
– chiedere all’Appaltatore di attestare l’iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato ovvero di fornire altra attestazione di professionalità oltre ad una dichiarazione relativa all’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle Casse edili;
– chiedere all’Appaltatore di attestare la professionalità delle imprese a cui intende affidare dei lavori in subappalto;
– chiedere all’Appaltatore una dichiarazione contenente l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;
– trasmettere all’organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell’inizio dei lavori, la notifica preliminare.
Nel caso in cui il Committente nomini un Responsabile dei Lavori, non viene per questo esonerato dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza.
Art. 5
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL RESPONSABILE DEI LAVORI
Il Responsabile dei Lavori è il soggetto che può essere incaricato dal Committente ai fini della progettazione, o della esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera di cui al D.lgs. n. 81/2008. (È il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 7 dell’ex legge 109/94 e successive modifiche).
Nel caso in cui il Responsabile dei Lavori venga nominato dal Committente, la designazione deve contenere l’indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell’incarico. Il responsabile dei lavori assume un ruolo sostitutivo del Committente e assume ogni competenza in merito alla effettiva organizzazione delle varie nomine e dei documenti già indicati, oltre alla verifica della messa in atto delle misure predisposte, con la facoltà di autonome valutazioni per eventuali miglioramenti legati ad aggiornamenti tecnologici.
Il grado di responsabilità che il Responsabile dei Lavori viene ad avere nello svolgimento delle sue mansioni connesse all’attuazione delle direttive del Committente è diretto ed equivalente a quello del Committente.
Art. 6 DIREZIONE DEI LAVORI
Il Committente istituirà un ufficio di direzione dei lavori per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dell’intervento costituito da un Direttore dei Lavori e da assistenti con compiti di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere.
Il Committente dichiara inoltre di riconoscere l’operato del Direttore dei Lavori, quale Xxx rappresentante, per tutto quanto attiene all’esecuzione dell’Appalto.
Art. 7
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI
Il Direttore dei Lavori è un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza alle norme contrattuali con funzione, per l’appaltatore, di interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di quanto svolto dall’ufficio della Direzione dei Lavori ed in particolare relativamente alle attività dei suoi assistenti con funzione di Direttore
Operativo e di Ispettore di cantiere.
In particolare il Direttore dei Lavori è tenuto a:
– accertare che, all’atto dell’inizio dei lavori, siano messi a disposizione dell’Appaltatore, da parte del Committente, gli elementi grafici e descrittivi di progetto necessari per la regolare esecuzione delle opere in relazione al programma dei lavori;
– vigilare perché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformità al progetto, al contratto ed al programma dei lavori, verificandone lo stato e richiamando formalmente l’Appaltatore al rispetto delle disposizioni contrattuali in caso di difformità o negligenza;
– effettuare controlli, quando lo ritenga necessario, sulla quantità e qualità dei materiali impiegati ed approvvigionati, avendone la specifica responsabilità dell’accettazione degli stessi;
– trasmettere tempestivamente, durante il corso dei lavori, ulteriori elementi particolari di progetto necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori; dare le necessarie istruzioni nel caso che l’Appaltatore abbia a rilevare omissioni, inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
– sollecitare l’accordo fra il Committente e l’Appaltatore in ordine ad eventuali variazioni del progetto;
– coordinare l’avanzamento delle opere, la consegna e la posa in opera delle forniture e l’installazione degli impianti affidati dal Committente ad altre Ditte in conformità al programma dei lavori;
– fare osservare, per quanto di sua competenza, le prescrizioni vigenti in materia di costruzioni in conglomerato cementizio armato ed in acciaio;
– svolgere l’alto controllo della contabilizzazione delle opere, provvedendo all’emissione dei certificati di pagamento ed alla liquidazione finale delle opere;
– redigere in contraddittorio con l’Appaltatore, il verbale di ultimazione dei lavori ed il verbale di verifica provvisoria dei lavori ultimati;
– redigere la relazione finale sull’andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente il giudizio sulle riserve e la proposta di liquidazione;
– assistere ai collaudi;
– controllare e verificare con continuità la validità, ed in particolare al termine dei lavori con gli eventuali aggiornamenti resisi necessari in corso d’opera, del programma di manutenzione, del manuale d’uso e del manuale di manutenzione.
Il Direttore dei Lavori si assume ogni responsabilità civile e penale per i vizi e le difformità dell’opera derivanti dall’omissione dei doveri di alta sorveglianza dei lavori, funzionali alla realizzazione dell’opera in conformità al progetto.
Art. 7-bis
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE OPERATIVO
Il Direttore Operativo, eventualmente nominato dal Committente, è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui risponde direttamente in relazione all’attività svolta relativamente alla verifica ed al controllo della regolarità e della corrispondenza di quanto realizzato alle clausole contrattuali.
Al Direttore Operativo compete, con le conseguenti responsabilità, i compiti espressamente affidatigli dal Direttore dei Lavori. In particolare:
– programmare e coordinare le attività dell’Ispettore di cantiere;
– verificare e controllare l’aggiornamento del programma dei lavori, segnalando eventuali slittamenti e difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi al Direttore dei Lavori;
– assistere il Direttore dei Lavori nell’identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti di progetto ovvero esecutivi;
– individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al Direttore dei Lavori adeguate azioni correttive;
– assistere ai collaudi;
– esaminare ed approvare il programma delle prove di collaudo e di messa in servizio degli impianti;
– collaborare alla tenuta dei libri contabili;
Art. 7-ter
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL’ ISPETTORE DI CANTIERE
L’Ispettore di cantiere, eventualmente nominato dal Committente, è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui risponde direttamente in relazione all’attività svolta relativamente alla sorveglianza dei lavori in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale d’appalto.
All’Ispettore di cantiere compete, con le conseguenti responsabilità, i compiti espressamente affidatigli dal Direttore dei Lavori. In particolare:
– verificare che la fornitura dei materiali siano conformi alle prescrizioni;
– verificare, prima della messa in opera, che materiali, apparecchiature e impianti abbiano superato i collaudi prescritti;
– controllare l’attività dei subappaltatori;
– controllare la regolare esecuzione dei lavori relativamente alla conformità ai progetti ed alle specifiche tecniche contrattuali;
– garantire l’assistenza alle prove di laboratorio sui materiali;
– garantire l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
Art. 8
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE
Il Coordinatore della sicurezza per la progettazione, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui al Decreto Legislativo stesso.
Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:
– redigere il piano di sicurezza e coordinamento ai sensi di cui al D.lgs. n. 81/2008;
– predisporre un fascicolo con le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, che dovrà essere considerato anche all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.
Art. 9
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori di cui al D.lgs. n. 81/2008 è il soggetto incaricato dell’esecuzione dei compiti di cui al decreto medesimo, e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 10 dello stesso decreto.
Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:
– verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
– verificare l’idoneità del Piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento assicurandone la coerenza con quest’ultimo e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani operativi di sicurezza;
– organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
– verificare quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;
– segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il Responsabile dei Lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza all’ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;
– sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Art. 10 RISERVATEZZA DEL CONTRATTO
Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.
Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.
In particolare l’Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell’Appalto né autorizzare terzi a farlo.
Art. 11 PENALI
Per l’esecuzione dell’appalto la D.L. disporrà gli interventi ed i lavori necessari a mezzo di appositi ordinativi denominati “disposizioni di servizio”. In detti ordinativi verrà indicato sommariamente il lavoro da eseguire e fissati i termini di inizio e compimento del lavoro ordinato.
Nell’art.14 del presente Capitolato si è espressa l’importanza, finalità e contenuto delle disposizioni di servizio (ordinativi) per il buon esito dei lavori appaltati. Pertanto l’Appaltatore dovrà ottemperare non solo agli obblighi contrattuali generali, ma anche, particolarmente, agli “impegni intermedi” costituiti dalle citate disposizioni, ivi compresi gli ordinativi telefonici d’urgenza di cui all’art. 23 (Parte 1° - Obbligo di reperibilità ed intervento d’urgenza) del presente Capitolato.
Per eventuali inadempienze dell’Appaltatore alle disposizioni di servizio, l’Amministrazione si riserva il diritto, mediante provvedimenti del Responsabile del procedimento, su segnalazione della Direzione Lavori, per ogni ritardo o mancato intervento, di applicare le penali pecuniarie sotto specificate:
Trattandosi di contratto aperto su interventi non preventivabili in sede di redazione del presente capitolato si ritiene di fissare al limite minimo stabilito dal regolamento, l’importo della penale e precisamente:
Le penali previste sono: dello 1,00‰ dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo sul termine di ogni singolo intervento e dello 0,50‰ dell’importo netto contrattuale per mancato intervento o irreperibilità dell’appaltatore in caso di urgenza.
Il Direttore dei Lavori, provvederà in tal senso a redigere apposito verbale in contradditorio dell’impresa, e successivamente provvederà a trattenere l’importo della/e penale/i in sede di emissione del certificato di pagamento o stato finale dei lavori;
L’ammontare delle spese di assistenza e della penale verrà dedotto dall’importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione.
Oltre alle citate sanzioni, saranno a carico dell’Appaltatore eventuali maggiori danni e spese causati da errata, mancata o ritardata attuazione delle disposizioni di servizio.
Nell’eventualità di ripetute o gravi inadempienze dell’Appaltatore, l'Ente appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.
Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 30 del Capitolato generale emanato con D.M. 19 aprile del 2000, n. 145 e pubblicato su GURI 7 giugno 2000, n. 131 e art. 133 del Regolamento di attuazione della ex legge quadro in materia di LL.PP. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive mod. emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e pubblicato sul SO alla G.U.R.I. 28 aprile 2000, n. 98; per le eventuali proroghe si applicheranno quelle contenute nell’art. 26 del Capitolato generale.
Art. 12 DIFESA AMBIENTALE
L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l’integrità dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.
In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:
– evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
– effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
– segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.
Art. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai fini e per gli effetti della legge 675/96 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell’Impresa appaltatrice nell’elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all’art. 12, comma 1, lett. b) della legge citata.
L’Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della legge citata; in particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.
TITOLO II – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 14 DISPOSIZIONI DI SERVIZIO
Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all’Appaltatore mediante un ordine di servizio, redatto in duplice copia sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicato all’Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.
Tali disposizioni di servizio saranno trasmesse all’appaltatore a mano personalmente o a persona delegata, e/o a mezzo posta o telefax; a tal uopo l’appaltatore si impegna ad indicare il recapito telefax al quale dovranno essere inviate le comunicazioni o le disposizioni di servizio all’atto della stipula del verbale di consegna. L’appaltatore si impegna a tenere attivo ed efficiente l’apparecchio telefax connesso al recapito telefonico innanzi indicato, e di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione alla D.L.
Nel presente capitolato si è illustrato che i lavori in oggetto sono dati in appalto senza un progetto esecutivo (contratto aperto) e che gli stessi saranno definiti progressivamente, nel corso dell’appalto.
Tanto premesso, anche per agevolare l’esecuzione d’opere o consegna di forniture escluse dal presente appalto, l’Amministrazione si riserva il diritto di ordinare mediante disposizioni di servizio, l’esecuzione delle opere appaltate nell’ordine e nei tempi che riterrà più convenienti, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Tali disposizioni di servizio dette anche “ordinativi lavori” (di cui all’art. 128 del regolamento d’attuazione della legge sui LL.PP.) saranno emessi, di volta in volta, dalla Direzione dei lavori per far fonte alle proprie esigenze,ed indicheranno, in merito ai lavori: l’ubicazione delle opere (edificio ove eseguire i lavori dell’ordinativo), il tipo di intervento (descrizioni, prescrizioni particolari, ecc. sui lavori da eseguire) e l’ordine e tempi d’esecuzione dell’intervento (date di inizio e fine dei lavori indicati in ciascun ordinativo).
Nell’ambito di quanto sopra espresso, l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini prescritti, purché tale organizzazione, a giudizio della Direzione dei lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.
Art. 15
CONSEGNA, INIZIO ED ULTIMAZIONE DI TUTTI I LAVORI APPALTATI
Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto d’approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni
dalla data d’approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei Xxxxx non è richiesta per legge. Per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto. In caso d’urgenza secondo quando previsto dall’art.153 comma 1 del DPR 207 del 5/10/2010 subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori; la consegna dei lavori avverrà conformemente all'art. 9 del Capitolato Generale e secondo le modalità previste dagli articoli 129, 130 e 131 del Regolamento. Qualora la consegna, per colpa dell'Amministrazione, non avvenisse nei termini stabiliti, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione dal contratto.
Per le opere in appalto, oggetto del presente capitolato, L'Appaltatore darà inizio ai lavori il giorno stesso della data del verbale di consegna. L'Ente appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione, se il ritardo dovesse superare giorni 3 (tre) dalla data di consegna.
Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque qualsiasi altra causa ed impedimento, l'Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore potrà sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi.
La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di Xxxxx e regolamenti, sarà quella verbale di consegna.
Il tempo utile dell’appalto, per dare ultimati tutti i lavori, sarà di giorni 300 (giorni trecento) continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna e secondo quanto previsto nell'art. 21 del Capitolato generale.
Il Direttore dei Lavori comunica all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, le opere. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento.
Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocati a cura dell’Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari.
Il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dei lavori, redigendo un verbale in contraddittorio con l’Appaltatore in duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
Il verbale di consegna contiene l’indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi. Contiene inoltre l’indicazione delle aree, delle eventuali cave, dei locali e quant’altro concesso all’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che l’area oggetto dei lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori.
Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi.
Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale consistenza dei materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad indicare eventuali indennità da corrispondersi.
Art. 16
IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI
L’Appaltatore dovrà provvedere entro 3 giorni dalla data di consegna dell’ordinativo di servizio
all’impianto del cantiere, salvo quanto disposto diversamente dalla D.L. o in caso di urgenza.
In caso di esecuzioni di lavori con durata prevista superiore al mese, l’impresa sarà tenuta a presentare alla
D.L. un programma dei lavori che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione dell’intervento.
Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori prima e durante lo svolgimento delle opere. In questo senso il programma dei lavori dovrà essere definito negli stessi casi previsti per la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento.
In base al D.lgs. n. 81/2008 questo documento deve essere approntato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori parallelamente alla redazione del progetto ed in accordo con le date di inizio e fine dei lavori stabilite dal contratto principale, individuando nel dettaglio tutti i tempi necessari per l’esecuzione delle parti dell’opera.
In mancanza di tale programma l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l’ordine temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi.
In presenza di particolari esigenze il committente si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al programma predisposto.
Art. 17 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.
Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
A tale proposito si ricorda come con l’entrata in vigore della legge 109/94 e delle successive modifiche ed integrazioni introdotte, si sia avviato un processo di cambiamento che mira a promuovere la certificazione di qualità in tutti gli aspetti legati sia alla progettazione che alla realizzazione delle opere edili.
Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d’uso più generale, l’Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature almeno 60 giorni prima dell’inizio dei lavori, ottenendo l’approvazione della Direzione dei Lavori.
Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:
a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato;
b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato;
d) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.
Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta l’idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
L’Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.
Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.
L’Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori.
Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l’Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l’Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.
Art. 18 ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI
Tutti gli impianti presenti nell’appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.
Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia.
I disegni esecutivi riguardanti ogni tipo di impianto (ove di competenza dell’Appaltatore) dovranno essere consegnati alla Direzione dei Lavori almeno 60 giorni prima dell’inizio dei lavori relativi agli impianti indicati ed andranno corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell’impianto nel suo insieme.
L’Appaltatore è tenuto a presentare, contestualmente ai disegni esecutivi, un’adeguata campionatura delle parti costituenti l’impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati.
Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L’Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che l’Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l’opera e le sue parti.
Durante l’esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere murarie relative, l’Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l’installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell’Appaltatore.
CRITERI GENERALI
- Conformità:
Gli impianti, in generale, dovranno essere realizzati in conformità alle specifiche normative in materia e ai dettami del capitolato generale e del presente capitolato speciale. Dovranno, inoltre, rispettare le caratteristiche dettate nelle rispettive voci dell’allegato elenco prezzi e le direttive impartite dalla D.L. all’atto dell’esecuzione dei lavori.
- Lavori elettrici:
Gli impianti elettrici, consistenti in generale, nella fornitura e posa in opera di tubazioni isolanti, cassette isolanti, corda di rame nuda, dispersori per messa a terra, cavi flessibili isolati, prese di luce e F.M., interruttori unipolari, bipolari, tripolari e tetrapolari, magnetotermici e differenziali, quadri elettrici, corpi illuminanti per impianto di illuminazione interna ed esterna, relativo impianto di messa a terra, dovranno essere realizzati con linee trifasi e monofasi da determinarsi prima dell’inizio dei lavori, compreso altresì la dichiarazione di conformità secondo la L. 37/08.
- Qualità e provenienza dei materiali:
Nella scelta dei materiali si prescrive che, oltre a corrispondere alle vigenti Norme CEI, abbiano dimensioni unificate secondo le tabelle UNEL in vigore e che siano provvisti del Marchio di Qualità italiano. E’ raccomandata, nella scelta dei materiali, la preferenza ai prodotti nazionali. Per i materiali la cui provenienza dalle condizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto, potranno essere richiesti i campioni. La descrizione delle opere deve ritenersi come norma indicativa dei lavori da eseguire e, difatti sulla sua base la ditta appaltatrice deve presentare alla direzione dei lavori, prima dell’esecuzione, il relativo progetto, corredato da grafici, descrizione particolareggiate con l’indicazione delle misure d’insieme e di dettaglio degli elementi costruttivi, loro particolarità, spessore, dimensioni e schemi degli impianti ecc., ed anche, ove richiesto dalla direzione dei lavori, esibire campioni ovvero indicare i siti dove l’Amministrazione può prevedere visione di fornitura analoghe. Gli schemi su indicati e tutta la documentazione grafica e descrittiva relativa agli schemi, dovranno essere consegnati all’Amministrazione per i propri archivi e per gli adempimenti di Xxxxx
- Verifica provvisoria, consegna e norme per il collaudo degli impianti:
Dopo l’ultimazione dei lavori ed il rilascio del relativo certificato da parte dell’Amministrazione appaltante, questa ha la facoltà di prendere in consegna gli impianti, anche se il collaudo definitivo degli stessi non abbia ancora avuto luogo. In tal caso però, la presa in consegna degli impianti da parte dell’Amministrazione appaltante deve essere preceduta da una verifica provvisoria che abbia avuto esito favorevole.
Nel caso che l’Amministrazione appaltante non intenda valersi della facoltà di prendere in consegna gli impianti ultimati prima del collaudo definitivo, può disporre affinché, dopo il rilascio del certificato d’ultimazione dei lavori, si proceda alla verifica provvisoria degli impianti. E’ pure facoltà della ditta appaltatrice chiedere che, nelle medesime circostanze, la verifica provvisoria degli impianti avvenga. La verifica provvisoria accerterà che gli impianti siano in condizioni di poter funzionare normalmente e che siano state rispettate le vigenti norme di Legge per la prevenzione degli infortuni ed in particolare dovrà controllare:
- l’aggiornamento dello schema di progetto, relativamente alle variazioni disposte dalla D.L.
- l’avvenuta denunzia dell’ENPI dell’impianto di messa a terra.
- Lo stato d’isolamento dei circuiti;
- Il grado d’isolamento e le sezioni dei conduttori;
- L’efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni del massimo carico previsto;
- L’efficienza delle prese di terra e quindi dell’impianto di messa a terra.
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate s’intende soddisfatta per i rubinetti singoli e gruppi miscelatori, quando essi rispondono alla norma UNI EN 200 e ne viene comprovata la rispondenza con certificati di prova e/o con apposizione del marchio UNI. Per gli altri rubinetti si applica la norma UNI EN 200 per quanto possibile o si fa riferimento ad altre norme tecniche (principalmente di Enti normatori esteri).
c) I rubinetti devono essere forniti avvolti in imballaggi adeguati in grado di proteggerli da urti graffi, ecc. nelle fasi di trasporto e movimentazione in cantiere. Il foglio informativo che accompagna il prodotto deve dichiarare le caratteristiche dello stesso e le altre informazioni utili per la posa, manutenzione, ecc.
- Scarichi di apparecchi sanitari e sifoni (manuali, automatici).
Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari si intendono denominati e classificati come riportato nelle norme UNI 4542, sull'argomento.
Indipendentemente dal materiale e dalla forma essi devono possedere caratteristiche di inalterabilità alle azioni chimiche ed all'azione del calore, realizzare la tenuta tra otturatore e piletta e possedere una regolazione per il ripristino della tenuta stessa (per scarichi a comando meccanico).
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta quando essi rispondono alle norme
UNI EN 274 e UNI EN 329; la rispondenza è comprovata da una attestazione di conformità.
- Tubi di raccordo rigidi e flessibili (per il collegamento tra i tubi di adduzione e la rubinetteria sanitaria). Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva, essi devono rispondere alle caratteristiche seguenti:
- inalterabilità alle azioni chimiche ed all'azione del calore;
- non cessione di sostanze all'acqua potabile;
- indeformabilità alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall'interno e/o dall'esterno;
- superficie interna esente da scabrosità che favoriscano depositi;
- pressione di prova uguale a quella di xxxxxxxxx collegati.
La rispondenza alle caratteristiche sopraelencate si intende soddisfatta se i tubi rispondono alla norma UNI 9035 e la rispondenza è comprovata da una dichiarazione di conformità.
- Rubinetti a passo rapido, flussometri (per orinatoi, vasi e vuotatoi).
Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva essi devono rispondere alle caratteristiche seguenti:
- erogazione di acqua con portata, energia e quantità necessaria per assicurare la pulizia;
- dispositivi di regolazione della portata e della quantità di acqua erogata;
- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua a monte per effetto di rigurgito;
- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.
La rispondenza alle caratteristiche predette deve essere comprovata dalla dichiarazione di conformità.
- Cassette per l'acqua (per vasi, orinatoi e vuotatoi).
Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva, essi devono rispondere alle caratteristiche seguenti:
- troppopieno di sezione, tale da impedire in ogni circostanza la fuoriuscita di acqua dalla cassetta;
- rubinetto a galleggiante che regola l'afflusso dell'acqua, realizzato in modo tale che, dopo l'azione di pulizia, l'acqua fluisca ancora nell'apparecchio sino a ripristinare nel sifone del vaso il battente d'acqua che realizza la tenuta ai gas;
- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua a monte, per effetto di rigurgito;
- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.
COMPONENTI DELL'IMPIANTO DI ADDUZIONE DELL'ACQUA
In conformità alla L. 5 marzo 1990, n. 46, gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.
- Apparecchi sanitari.
- Gli apparecchi sanitari, indipendentemente dalla loro forma e dal materiale costituente, devono soddisfare i seguenti requisiti:
- robustezza meccanica;
- durabilità meccanica;
- assenza di difetti visibili ed estetici;
- resistenza all'abrasione;
- pulibilità di tutte le parti che possono venire a contatto con l'acqua sporca;
- resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico);
- funzionalità idraulica.
- Per gli apparecchi di ceramica, la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si intende comprovata se essi rispondono alle seguenti norme: UNI 8949/1 per i vasi, UNI 4543/1 e 8949/1 per gli orinatoi, UNI 8951/1 per i lavabi, UNI 8950/1 per bidet.
Per gli altri apparecchi deve essere comprovata la rispondenza alla norma UNI 4543/1, relativa al materiale ceramico ed alle caratteristiche funzionali elencate in 47.1.1.
- Per gli apparecchi a base di materie plastiche, la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si ritiene comprovata se essi rispondono alle seguenti norme: UNI EN 263 per le lastre acriliche colate per vasche da bagno e piatti doccia, norme UNI EN sulle dimensioni di raccordo dei diversi apparecchi sanitari ed alle seguenti norme specifiche: UNI 8194 per lavabi di resina metacrilica; UNI 8196 per vasi di resina metacrilica; UNI EN 198 per vasche di resina metacrilica; UNI 8192 per i piatti doccia di resina metacrilica; UNI 8195 per bidet di resina metacrilica.
- Rubinetti sanitari.
a) I rubinetti sanitari considerati nel presente punto sono quelli appartenenti alle seguenti categorie:
- rubinetti singoli, cioè con una sola condotta di alimentazione;
- gruppo miscelatore, avente due condotte di alimentazione e comandi separati per regolare e miscelare la portata d'acqua. I gruppi miscelatori possono avere diverse soluzioni costruttive riconducibili ai seguenti casi: comandi distanziati o gemellati, corpo apparente o nascosto (sotto il piano o nella parete), predisposizione per posa su piano orizzontale o verticale;
- miscelatore meccanico, elemento unico che sviluppa le stesse funzioni del gruppo miscelatore mescolando prima i due flussi e regolando dopo la portata della bocca di erogazione; le due regolazioni sono effettuate di volta in volta, per ottenere la temperatura d'acqua voluta. I miscelatori meccanici possono avere diverse soluzioni costruttive riconducibili ai seguenti casi: monocomando o bicomando, corpo apparente o nascosto (sotto il piano o nella parete), predisposizione per posa su piano orizzontale o verticale;
- miscelatori termostatici, elemento funzionante come il miscelatore meccanico, ma che varia automaticamente la portata di due flussi a temperature diverse, per erogare e mantenere l'acqua alla temperatura prescelta.
b) I rubinetti sanitari di cui sopra, indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
- inalterabilità dei materiali costituenti e non cessione di sostanze all'acqua;
- tenuta all'acqua e alle pressioni di esercizio;
- conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a getto regolatore e, comunque, senza spruzzi che vadano all'esterno dell'apparecchio sul quale devono essere montati;
- proporzionalità fra apertura e portata erogata;
- minima perdita di carico alla massima erogazione;
- silenziosità ed assenza di vibrazione in tutte le condizioni di funzionamento;
- facile smontabilità e sostituzione di pezzi possibilmente con attrezzi elementari;
-continuità nella variazione di temperatura tra posizione di freddo e quella di caldo e viceversa (per i rubinetti miscelatori).
La rispondenza alle caratteristiche predette deve essere comprovata dalla dichiarazione di conformità.
- Cassette per l'acqua (per vasi, orinatoi e vuotatoi).
Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva, essi devono rispondere alle caratteristiche seguenti:
- troppopieno di sezione, tale da impedire in ogni circostanza la fuoriuscita di acqua dalla cassetta;
- rubinetto a galleggiante che regola l'afflusso dell'acqua, realizzato in modo tale che, dopo l'azione
di pulizia, l'acqua fluisca ancora nell'apparecchio sino a ripristinare nel sifone del vaso il battente d'acqua che realizza la tenuta ai gas;
- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua a monte, per effetto di rigurgito;
- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per le cassette dei vasi quando, in abbinamento con il vaso, soddisfano le prove di pulizia/evacuazione di cui alla norma UNI 8949/1.
- Tubazioni e raccordi.
Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dell'acqua devono rispondere alle prescrizioni seguenti:
a) nei tubi metallici di acciaio le filettature per giunti a vite devono essere del tipo normalizzato con filetto conico; le filettature cilindriche non sono ammesse quando si deve garantire la tenuta.
I tubi di acciaio devono rispondere alle norme UNI 6363, UNI 6363 FA 199-86 ed UNI 8863 FA 1-89.
I tubi di acciaio zincato di diametro minore di mezzo pollice sono ammessi solo per il collegamento di un solo apparecchio.
b) I tubi di rame devono rispondere alla norma UNI 6507 ed UNI 6507 FA 1-90; il minimo diametro esterno ammissibile è 10 mm.
c) I tubi di PVC e polietilene ad alta densità (PEad) devono rispondere rispettivamente alle norme UNI 7441
ed UNI 7612, UNI 7612 FA 1-94; entrambi devono essere del tipo PN 10.
d) I tubi di piombo sono vietati nelle distribuzioni di acqua.
- Valvolame, valvole di non ritorno, pompe.
a) Le valvole a saracinesca flangiate per condotte d'acqua devono essere conformi alle norme UNI 7125 ed
UNI 7125 FA 109-82.
Le valvole disconnettici a tre vie contro il ritorno di flusso e zone di pressione ridotta devono essere conformi alla norma UNI 9157.
Le valvole di sicurezza in genere devono rispondere alla norma UNI 909.
La rispondenza alle norme suddette deve essere comprovata da dichiarazione di conformità completata con dichiarazioni di rispondenza alle caratteristiche specifiche previste dal progetto.
b) Le pompe devono rispondere alle prescrizioni previste dal progetto e rispondere, a seconda dei tipi, alle norme UNI 6781 P, UNI ISO 2548 e UNI ISO 3555.
- Apparecchi per produzione di acqua calda.
Gli scaldacqua funzionanti a gas rientrano nelle prescrizioni della L. 6 dicembre 1971, n. 1083.
Gli scaldacqua elettrici, in ottemperanza della L. 6 dicembre 1971, n. 1083, devono essere costruiti a regola d'arte e sono considerati tali se rispondenti alle norme CEI.
La rispondenza alle norme suddette deve essere comprovata da dichiarazione di conformità (e/o dalla presenza di marchi UNI e IMQ).
- Accumuli dell'acqua e sistemi di elevazione della pressione d'acqua.
Per gli accumuli valgono le indicazioni riportate nell'articolo sugli impianti.
Per gli apparecchi di sopraelevazione della pressione vale quanto indicato nella norma UNI 9182, punto 8.4.
ESECUZIONE DELL'IMPIANTO DI ADDUZIONE DELL'ACQUA
In conformità al D.M. 22/01/2008, n. 37 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI 9182, 9182 FA-1-93 sono considerate di buona tecnica.
- Si intende per impianto di adduzione dell'acqua l'insieme delle apparecchiature, condotte, apparecchi erogatori che trasferiscono l'acqua potabile (o, quando consentito, non potabile) da una fonte (acquedotto pubblico, pozzo o altro) agli apparecchi erogatori.
TITOLO III – SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI
Art. 19
SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI
Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.
I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all’Appaltatore.
Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.
La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori, non appena sono cessate le cause della sospensione. Detto verbale è firmato dall’Appaltatore ed inviato alla committenza. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori deve indicare il nuovo termine contrattuale.
Nel caso che i lavori debbano essere totalmente o definitivamente sospesi per cause di forza maggiore o per cause dipendenti direttamente od indirettamente dal Committente, l’Appaltatore, oltre alla corrispondente proroga dei tempi di consegna, ha diritto, dopo 90 (novanta) giorni consecutivi di sospensione, o dopo la notifica da parte del Committente della definitiva sospensione dei lavori:
– al rimborso delle spese vive di cantiere sostenute durante il periodo di sospensione;
– al pagamento del nolo per le attrezzature installate, oppure al pagamento delle spese di rimozione, trasporto e ricollocamento in opera delle stesse, e ciò a scelta del Direttore dei Lavori;
– al pagamento, nei termini contrattuali, dell’importo delle opere, prestazioni e forniture eseguite fino alla data di sospensione dei lavori.
Qualora la sospensione non fosse totale, il Direttore dei Lavori, previo accordo fra le parti, stabilirà l’entità della proroga dei termini di consegna e l’ammontare dell’indennizzo da corrispondere all’Appaltatore stesso.
Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente riconosciuti come tali con annotazione del Direttore dei Lavori sul giornale dei lavori.
Art. 20
SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA
In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
Art. 21 VARIAZIONI DEI LAVORI
Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica disposizione del Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dal Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti definiti per legge.
Non può essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell’Appaltatore. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell’Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.
Non saranno considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro i limiti fissati dalla normativa vigente per le singole categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell’opera.
Variazioni e addizioni che comportano modifiche sostanziali del contratto sono normate nella legislazione e nei regolamenti di riferimento.
Il Committente, durante l’esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto nel Capitolato generale d’appalto.
Art. 22
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
Nell’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la Direzione dei Lavori potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi secondo le disposizioni di legge; in tal caso l’Appaltatore potrà richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano d’opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.
TITOLO IV – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Art. 23
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore è colui che assume il compimento dell’opera appaltata con l’organizzazione di tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:
Parte 1° - Obbligo di reperibilità ed intervento d’urgenza:
L’Appaltatore dovrà rendere disponibile in qualunque momento e per tutta la durata dell’appalto, ivi compresi
orari e giorni non lavorativi (festivi, notturni ecc.), anche mediante suo delegato ed entro il tempo massimo di due ore dalla chiamata dell’intervento, una squadra operativa costituita almeno da un caposquadra ed un operaio, adeguatamente attrezzati ed in grado di operare interventi e/o riparazioni in tutti gli aspetti dei lavori appaltati. In relazione all’obbligo di cui sopra, l’appaltatore dovrà comunicare, all’atto della consegna dei lavori, un recapito telefonico e/o telefax sempre presidiato cui possono essere effettuate le chiamate suindicate.(vedasi art. 14, 2° comma)
La richiesta del citato intervento d’urgenza, che, di fatto, si presenta solo in casi eccezionali per far fronte a sopravvenute imprevedibili emergenze degli immobili comunali, sarà effettuata della Direzione Lavori, che se ne riserva l’insindacabile uso, ed avrà valore di “disposizione di servizio” anche se effettuata telefonicamente.
Parte 2° - Ulteriori oneri ed obblighi
Provvedere all’esecuzione di interventi predisposti dall’Amministrazione anche presso gli immobili non censiti nel presente lotto senza che l’impresa possa fare eccezione alcuna.
– nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
– comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
– redigere il Piano operativo di sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto dal D.lgs. n. 81/2008 da considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori;
– predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;
– predisporre le occorrenti opere provvisionali, quali ponteggi, cesate con relativa illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilità del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento;
– predisporre per le esigenze del Committente e della Direzione dei Lavori, un locale illuminato e riscaldato con attrezzatura minima da ufficio;
– provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere;
– provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico per le cesate e gli altri usi;
– provvedere all’installazione, all’ingresso del cantiere del regolamentare cartello con le indicazioni relative al progetto, al Committente, all’Impresa esecutrice delle opere, al Progettista, al Direttore dei Lavori;
– provvedere all’esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;
– provvedere all’esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire (casellari, tabelle ferri per c.a., sketches, elenchi materiali, schede di lavorazione, schemi di officina, ecc.);
– provvedere all’assicurazione con un massimale di € 1.000.000,00 (Euro un milione/00 ) contro i danni dell’incendio, dello scoppio del gas e del fulmine per gli impianti e attrezzature di cantiere, per i materiali a piè d’opera e per le opere già eseguite o in corso di esecuzione;
– provvedere all’assicurazione con un massimale € 1.000.000,00 (Euro un milione/00) di responsabilità civile per danni causati anche a terze persone ed a cose di terzi;
– provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant’altro non utilizzato nelle opere;
– approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l’esecuzione delle opere;
– disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l’eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
– corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
– provvedere alla fedele esecuzione delle opere integrata dalle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che l’esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali ed a perfetta regola d’arte;
– richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
– tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;
– provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;
– osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in conglomerato cementizio, di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla eventuale denuncia delle opere in c.a. ai sensi della legge 1086/71; provvedere alla confezione ed all’invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del calcestruzzo agli Istituti autorizzati dalla legge, per le normali prove di laboratorio;
– provvedere i materiali, i mezzi e la mano d’opera occorrenti per le prove di collaudo;
– prestarsi, qualora nel corso dell’opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell’accertamento delle eventuali responsabilità;
– promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell’ambito dell’impresa;
– promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
– promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
– mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);
– assicurare:
• il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
• la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
• le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
• il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
• la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
• il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
– rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
– provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;
– richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;
– tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
– fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
• adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
• le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall’interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall’art. 7 del d.l. 626/94;
• le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
– mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di sicurezza e coordinamento;
– informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
– organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;
– affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;
– fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l’esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico- professionale.
Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all’Appaltatore con esonero totale della stazione Appaltante.
L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell’appalto.
Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l’Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.
L’Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa dimostrarli contrastanti col buon esito tecnico e con l’economia della costruzione e di subordinare l’obbedienza alla espressa liberazione dalle conseguenti responsabilità, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.
Qualora nella costruzione si verifichino assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti, l’Appaltatore deve segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro.
Per le opere escluse dall’Appalto, l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire:
– lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, l’accatastamento, l’immagazzinamento e la custodia nell’ambito del cantiere dei materiali e manufatti siano essi approvvigionati dal Committente che dai fornitori da lui prescelti;
– il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti;
– in generale la fornitura di materiali e di mano d’opera edili ed il noleggio di attrezzature e macchine occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alle Ditte fornitrici.
Per tutte le suddette prestazioni l’Appaltatore verrà compensato in economia secondo quanto stabilito nell’“Elenco dei prezzi unitari” allegato al contratto.
Art. 24
PERSONALE DELL’APPALTATORE
Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.
L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
L’Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dall’inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare:
– i regolamenti in vigore in cantiere;
– le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
– le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l’esecuzione;
– tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell’Appaltatore medesimo.
L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
Ai sensi del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i., l'Impresa è tenuta ad osservare integralmente, nei riguardi dei lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, anche se l'Impresa non è aderente alle associazioni che hanno stipulato i suddetti contratti; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'Impresa e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'Amministrazione, prima dell'inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza; L'Impresa e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
Ai sensi del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i., la suddetta documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali
- inclusa la Cassa edile - assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.
La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il Direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
Art. 25
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE
Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’albo di categoria o regolarmente alle dipendenze dell’impresa appaltatrice, e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall’Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell’organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità:
– gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
– osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente capitolato contrattuali e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
– allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
– vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori.
L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Art. 26
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI
Al lavoratore autonomo ovvero all’impresa subappaltatrice competono con le conseguenti responsabilità:
– rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore tecnico dell’Appaltatore;
– utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
– collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
– non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
– informare l’Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative;
Art. 27 DISCIPLINA DEL CANTIERE
Il Direttore tecnico dell’impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli è obbligato ad osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; è tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; è inoltre tenuto a vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori.
L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare l’orario di cantiere e le disposizioni di ordine generale emanate dall’Appaltatore.
La inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette esonera l’Appaltatore dalle relative responsabilità.
Art. 28
DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI
È vietato all’Appaltatore cedere ad altri il Contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del Committente.
I subappalti di singole opere e prestazioni sono consentiti, negli eventuali limiti di legge, purché commessi a Ditte di gradimento del Committente e del Direttore dei Lavori; a tale scopo l’Appaltatore dovrà predisporre volta per volta l’elenco delle Ditte alle quali intende rivolgersi per il subappalto. L’Appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti del Committente, delle opere e prestazioni subappaltate.
È vietato all'Impresa, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., ed in base a quanto disposto nell'art. 170 del D.P.R. n° 207 del 5/10/201 l'affidamento in subappalto o cottimo dell'intera opera appaltata e comunque della totalità dei lavori della categoria prevalente.
È vietato anche, ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 13 settembre 1982, n. 646, come sostituito dall'art. 2 quinquies della L. 12 ottobre 1982, n. 726, il subappalto o cottimo di parte dell'opera appaltata o di parte dei lavori della categoria prevalente, a meno di autorizzazione scritta dall'Amministrazione la quale può essere rilasciata quando sussistono le condizioni stabilite dagli artt. 21, comma 2 e 23, comma 4 della suddetta legge 1982, n. 646.
In caso, comunque, di subappalto o cottimo autorizzato, l'Impresa resta egualmente, di fronte all'Amministrazione, la sola ed unica responsabile dei lavori subappalti.
In
Non sono in ogni caso considerati subappalti:
a) i noleggi di macchine e mezzi d'opera funzionanti con personale dell'Appaltatore;
b) il trasporto che non preveda l'impiego del conducente in attività di carico e scarico mediante uso di sollevatori, o macchinari simili, dell'Appaltatore;
c) la fornitura di materiali, semilavorati, manufatti, macchinari, componenti d’impianti.
Sono considerati subappalti:
a) i noleggi a caldo e contratti similari che prevedano l'impiego di manodopera dipendente dal subappaltatore;
b) l'installazione in opera degli impianti, di cui all'art. 1 del D.M. 22/01/2008, n. 37, per i quali l'Appaltatore è tenuto ad affidare i lavori esclusivamente ad Imprese abilitate di cui all'art. 2 della stessa legge, a meno che egli stesso non sia abilitato (art. 4, D.M. n. 37/2008);
c) i contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito quando il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego della manodopera (art. 34 della legge n. 406/1991).
È fatto divieto all'Appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo della manodopera, compreso il caso in cui il subappaltatore corrisponda un compenso all'Appaltatore per l'utilizzo di capitali, macchinari ed attrezzature di questo (art. 1, legge n. 1369/1960).
- cottimo
Per quanto riguarda la procedura di cottimo si rimanda al disposto art. 144 del regolamento.
Art. 29 RINVENIMENTO DI OGGETTI
L’Appaltatore è tenuto a denunciare al Committente ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento, occorso durante l’esecuzione delle opere, di oggetti di interesse archeologico o di valore intrinseco e ad averne la massima cura fino alla consegna.
Art. 30
CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare di appalto dei lavori, copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ai sensi di quanto disposto dall’art. 30 comma 1 della legge 1089/94 e successive modifiche ed integrazioni, ed è fissato nella misura del 2% dell’importo dei lavori posti a base d’appalto.
Tale cauzione provvisoria, potrà essere prestata anche a mezzo di fideiussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta e prevedere l’impegno del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare anche quella definitiva.
La fideiussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Per ciò che attiene la cauzione definitiva, resta fissato quanto disposto dall'art. 101 del Regolamento, dall’art.
30 L.109/94 e della Direttiva del Ministero dei LL.PP. n. 4006 del 12 agosto 1992. Ai sensi delle citate direttive tale cauzione sarà pari al 10% (diecipercento) dell'importo netto di contratto, ed alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 7 della legge 166/02, in caso di ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L'Ufficio appaltante consente all'Impresa aggiudicataria di sostituire, alla costituzione del deposito cauzionale definitivo, una fideiussione bancaria a termini del D.P.R. del 29 luglio 1948, n. 1309 e del 22 maggio 1956, n. 635.
Tale garanzia può essere prestata, a scelta dell’appaltatore, in contanti, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate. La cauzione può essere costituita mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa fideiussoria prestate da istituti di credito o da banche, autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore. Il Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
Il Committente può inoltre richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
Art. 31
NORME DI SICUREZZA
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
Nell’accettare i lavori oggetto del contratto l’Appaltatore dichiara:
– di aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
– di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e condiviso la valutazione di detti oneri redatta dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).
Con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.
L’Appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del Committente o del Responsabile dei Lavori ovvero del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Qualora, durante l’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore ritenesse opportuno, nell’interesse stesso dello sviluppo dei lavori, affidare il subappalto a Ditte specializzate, esso dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dal Committente ovvero dal Coordinatore per l’esecuzione.
Inoltre l’Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge ed a quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Il Committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza essere in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta.
È fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d’opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisionali, che per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.
In questo caso per l’esecuzione di lavori non previsti si farà riferimento all’elenco prezzi delle opere provvisionali allegato ovvero si procederà a concordare nuovi prezzi secondo le modalità definite.
TITOLO V – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA,
Art. 32
VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI
Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che l’Appaltatore dovrà sostenere per l’esecuzione di tutta l’opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.
L’esecuzione dell’opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.
I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all’esecuzione dei lavori.
Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni di cubatura, aggiunta o cancellazione di parti dell’opera, ecc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell’Appaltatore.
Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell’onere per l’eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l’ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’Appaltatore.
Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a misura, a forfait, ecc.) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l’Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, l’applicazione dell’Elenco prezzi indicato dai documenti che disciplinano l’appalto.
Art. 33
VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA
Il prezzo a misura indicato nel presente capitolato comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d’opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato.
Sono, inoltre, comprese tutte le finiture delle murature, le opere esterne indicate dai disegni esecutivi, le parti di impianti che si trovassero al di sotto del piano suddetto, gli allacciamenti alle reti urbane di energia elettrica, gas, telefono, acqua, ecc. sia eseguiti direttamente dall’Appaltatore che dalle Società interessate alle quali l’Appaltatore è obbligato a prestare l’assistenza richiesta.
DISPOSIZIONI
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere indicate in base alle prescrizioni già citate ed a quelle che di volta in volta saranno impartite dalla D.L. senza introdurre alcuna variazione che non sia ufficialmente autorizzata;
L’eventuale calcolo del volume dei singoli fabbricati sarà eseguito moltiplicando la superficie della sezione orizzontale dell’edificio (riferita alle murature esterne escludendo rivestimenti particolari o decorazioni sulle facciate) per l’altezza dell’edificio. Tale altezza, nel caso di copertura piana, sarà misurata dal piano definito sui
disegni fino alla quota media del pavimento finito della terrazza; nel caso di copertura a tetto, l’altezza sarà misurata dal piano sopra indicato fino alla quota della linea di gronda.
Dal volume, che ha valore indicativo, così calcolato non saranno detratti i vuoti di logge, rientranze, chiostrine, ecc., né saranno aggiunti i volumi degli aggetti, di cabine o altri volumi tecnici.
Per gli edifici con piani a superfici variabili od impostate a quote differenti, il volume finale sarà la somma dei volumi dei vari piani o solidi geometrici nei quali verrà scomposto il fabbricato.
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI LAVORAZIONI A MISURA
I lavori oggetto del presente capitolato, da valutare a misura, dovranno essere computati secondo i criteri riportati di seguito.
Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l’allestimento dei cantieri, le spese generali, l’utile dell’Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell’opera in oggetto. Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d’opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte dell’Appaltante, di qualunque tipo. Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell’onere per l’eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l’ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’Appaltatore.
Art. 34
VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d’opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori.
Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori.
Il prezzo relativo alla mano d’opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l’illuminazione, gli accessori, le spese generali e l’utile dell’Appaltatore.
Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l’assistenza, la spesa per i combustibili, l’energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l’allontanamento dal cantiere e quant’altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.
Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d’opera necessari per la loro movimentazione, la mano d’opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l’utile dell’Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.
Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese dell’Appaltatore.
Si precisa che i prezzi della mano d’opera, dei materiali e dei noli in base ai quali saranno pagati i lavori in economia, saranno quelli indicati nella tabella dei prezzi dei costi unitari (escluso spese generali ed utile impresa) in vigore al momento dell’offerta, rilevati dal Provveditorato alle OO.PP per la Campania – Commissione Regionale per il rilevamento del costo dei materiali, dei trasporti e dei noli, istituita con circolare del ministero dei LL.PP n° 505 del 28/01/77 e per il rilevamento costi in applicazione dell’art. 33 legge 28/02/86 n° 41.
TITOLO VI – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
Art. 35
FORMA DELL’APPALTO
L’appalto è dato a misura ed è del tipo a contratto aperto, basato su un accordo quadro e aggiudicato ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 1623/2006 (Codice dei Contratti) comma 4;
Art. 36
IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo dei lavori ammonta ad € 94.952,00 così in analisi:
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO | ||||
Importo massimo spendibile (ai sensi dell’art. 29, comma 13, del Codice dei Contratti) comprensivo dei costi per la sicurezza manodopera e oneri di smaltimento | € | 77.804,92 | ||
Importo incidenza manodopera | € | 12 915,62 | ||
Oneri della sicurezza OD | € | 4 243,90 | ||
Oneri della sicurezza OS | € | 1 685,40 | ||
totale importi sicurezza | € | 5929,30 | ||
per oneri di discarica non soggetti a ribasso | € | 1 500,00 | ||
Totale importi non soggetti a( oneri della sicurezza, importo manodopera e oneri di smaltimento) | € 20 344,92 | |||
Importo a base d’asta soggetto a ribasso | € | 57 460,00 | ||
Somme a disposizione dell'Amministrazione | ||||
per IVA al 22% | € | 17.117,08 | ||
per contributo Autorità di Xxxxxxxxx | € | 30,00 | ||
Totale somme a disposizione | € | 17.147,08 | ||
Totale complessivo | € | 94.952,00 |
Art. 37
TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI
Le varie tipologie di intervento potranno riassumersi così come indicato nel seguente quadro:
N | DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE ED ONERI | |
1 | Demolizioni | Opere tutte rientranti nella categoria “OG1” da appaltare con contratto “aperto” vedasi nota in calce |
2 | Movimento materie | |
3 | Opere e strutture in fondazione ed elevazione | |
4 | Murature portanti, xxxxxxxxxxxx,ferro, tamponature e tramezzi | |
5 | Xxxxx e controsoffitti | |
6 | Pavimenti e rivestimenti | |
7 | Intonaci e rivestimenti verticali interni ed esterni | |
8 | Isolamenti ed impermeabilizzazione | |
9 | Infissi interni ed esterni | |
10 | Lavori di pittura | |
11 | Impianti idrico-sanitari | |
12 | Impianti elettrici | |
13 | Impianti termici e condizionamento | |
14 | Impianto depurazione | |
15 | Sistemazioni varie | |
16 | Forniture | |
17 | Attrezzature provvisionali |
18 | Lavori in economia | |
19 | Oneri per la sicurezza e oneri di discarica |
Le diverse tipologie di lavoro, del precedente quadro, NON INDICANO gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavori a misura, in quanto le opere in oggetto sono lavori di manutenzione ordinaria periodica da appaltare con contratto aperto, regolamentate dal D.Lgs n.163/06 e s.m.i. e dall’art. 154 comma 2 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554/99(“interventi non predeterminati, definiti nel corso dell’appalto secondo le necessità della stazione appaltante”), pertanto non si opera una distinta previsione di spesa delle varie categorie di lavori, inattuabile per interventi non predefiniti, ma si prestabilisce, in base all’oggetto ed importo totale dei lavori, che le opere da appaltare sono attribuibili ad imprese in possesso della qualifica generale “OG1 – EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI” con le abilitazioni di cui alle lettere A,B,C,D,E,G dell’art. 1 della legge 46/90 e nel rispetto del regolamento approvato con D.M. n. 37 del 22/01/2008 attinenti l’impiantistica in essa prevista.”
Art. 38 LAVORI IN ECONOMIA
Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori.
La liquidazione dei lavori in economia è condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dalla Direzione dei Lavori, con l’indicazione delle lavorazioni eseguite in corso d’opera e dovrà pertanto essere effettuata con le stesse modalità stipulate per il contratto principale. Per la contabilizzazione dei lavori si farà riferimento anche a quanto indicato all’art. 34 del presente capitolato.
Art. 39 NUOVI PREZZI
I prezzi relativi ad eventuali opere non previste nell’“Elenco prezzi” saranno determinati dal Direttore dei Lavori in analogia ai prezzi delle opere contrattuali più simili; se tale riferimento non è possibile, il nuovo prezzo sarà determinato dal Direttore dei Lavori in base ad analisi dei costi, applicando alle rispettive quantità, i prezzi unitari di mano d’opera, materiali, noli, trasporti, ecc. indicati nelle tabelle dei prezzi rilevati dal Provveditorato alle OO.PP per la Campania – Commissione Regionale per il rilevamento del costo dei materiali, dei trasporti e dei noli, istituita con circolare del ministero dei LL.PP n° 505 del 28/01/77 e per il rilevamento costi in applicazione dell’art. 33 legge 28/02/86 n° 41 in vigore alla data di formulazione dell'offerta. Il tutto sarà ufficializzato mediante la redazione di un “Verbale di Concordamento dei nuovi prezzi”con le norme dell'art. 136 del Regolamento di attuazione della ex legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni emanato con D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999 e pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U.R.I. n. 98 del 28 aprile 2000 OO.PP.
Art. 40 INVARIABILITÀ DEI PREZZI
L’Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all’atto dell’inizio dei lavori i materiali necessari per l’esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi contrattuali delle variazioni del costo della mano d’opera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.
Art. 41 CONTABILITÀ DEI LAVORI
I documenti amministrativi contabili per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:
Il Giornale dei Lavori, nel quale verranno registrate tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori (condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fase di avanzamento dei lavori, date dei getti in c.a. e dei relativi disarmi, stato dei lavori affidati all’Appaltatore e ad altre Ditte), le disposizioni ed osservazioni del Direttore dei Lavori, le annotazioni dell’Appaltatore, le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori.
Il giornale dei lavori sarà compilato dal Direttore dei Lavori che annoterà gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni oltre alle osservazioni che riterrà utile indicare.
Normalmente durante il corso dei lavori resterà in cantiere, in consegna all’Appaltatore; al termine dei lavori il giornale dei lavori verrà ritirato dal Direttore dei Lavori che lo terrà a disposizione delle parti contraenti.
I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che dovrà contenere la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste secondo la denominazione di contratto.
Tale libro dovrà essere aggiornato quotidianamente dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l’Appaltatore sotto la diretta responsabilità del Direttore dei Lavori.
Le lavorazioni e le somministrazioni che per loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori in modo da verificarne la congruenza con quanto precedentemente concordato e allo stato di fatto.
Le liste settimanali nelle quali sono indicate le lavorazioni eseguite e le risorse impiegate da parte dell’appaltatore.
Il registro di contabilità contiene la trascrizione delle annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni contenute nei libretti delle misure e compilato secondo le modalità indicate dalla normativa di riferimento. L’iscrizione delle partite deve essere in ordine cronologico. Il registro è tenuto dal Direttore dei Lavori ed è firmato dall’Appaltatore, con o senza riserve.
Sommario del registro di contabilità contenente ciascuna partita classificata secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia ed indica, per ogni stato di avanzamento dei lavori, la quantità di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi.
Stati di avanzamento dei lavori contengono il riassunto di tutte le lavorazioni e somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino alla data di redazione dello stesso ed è redatto a cura del Direttore dei Lavori, quale strumento per effettuare il pagamento di una rata d’acconto all’Appaltatore.
I certificati per il pagamento delle rate di acconto sono rilasciati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori per l’emissione del mandato di pagamento e deve essere annotato nel registro di contabilità.
Conto finale e relazione relativa è l’ultimo stato di avanzamento dei lavori, compilato dal Direttore dei Lavori e deve essere accompagnato da una relazione in cui vengono riportate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando relativa documentazione (verbali di consegna dei lavori, atti e perizie, eventuali nuovi prezzi, gli atti contabili, …)
Art. 42
ANTICIPAZIONE -STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI – PAGAMENTI
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito - al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, di cui agli artt. 29 e 30 del Capitolato generale e 114 del Regolamento - raggiunga la cifra di Euro 40.000,00 (Euro quarantamila/00).
Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.
I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno, ai sensi e nei limiti dell'art. 28 del Capitolato generale, compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.
Le funzioni del responsabile del procedimento sono affidate all'Ingegnere Capo ovvero a persona delegata e di fiducia dell'Amministrazione.
Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.
Art. 43 CONTO FINALE
Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi. dell'art. 173 del Regolamento è trasmesso, entro lo stesso termine, al Committente per i relativi adempimenti.
Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell’esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo.
Il conto finale viene trasmesso dal Committente all’Appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per accettazione entro 30 (trenta) giorni.
Art. 44
ECCEZIONI DELL’APPALTATORE
Nel caso che l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale
compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.
TITOLO VII – CONTROLLI
Art. 45
PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE DELL’APPALTATORE
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.
Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.
La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.
Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all’Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte; l’Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.
Qualora l’Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.
In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l’esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.
Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l’Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.
La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante lettera raccomandata.
Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.
Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori farà le sue controdeduzioni.
Le riserve dell’Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.
Qualora le riserve non venissero accolte o non si raggiungesse un accordo, potrà essere investito del giudizio sulle controversie il Collegio Arbitrale.
Nel caso che una delle parti ritenesse improrogabile la risoluzione delle controversie di carattere tecnico, potrà richiedere la convocazione del Collegio Arbitrale in vista di particolari motivi attinenti alle riserve formulate, oppure nei casi previsti dalla legge.
TITOLO VIII – SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO
Art. 46
ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONSEGNA DELLE OPERE, COLLAUDO
La durata dell’appalto è fissata in giorni 300 (trecento) consecutivi, dalla data del verbale di consegna.
La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori.
I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto.
Al termine dei lavori l’Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l’Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l’Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l’avvenuta esecuzione di quanto prescritto.
Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l’opera si intende consegnata, fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di procedere nel termine fissato all’eliminazione dei difetti.
Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell’opera tali da renderla senz’altro inaccettabile.
Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all’Appaltatore, l’opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del certificato di regolare esecuzione.
L’occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del certificato di regolare esecuzione.
Il certificato di regolare esecuzione ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera sia stata eseguita secondo i termini ed i documenti contrattuali, ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità ad eventuali varianti approvate ed a quant’altro definito in corso d’opera dal Direttore dei Lavori. Il certificato di regolare esecuzione ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi.
Il certificato di regolare esecuzione comprende inoltre tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di contratto e dalla legislazione vigente oltre all’esame di eventuali riserve dell’Appaltatore, poste nei termini prescritti, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
Il certificato di regolare esecuzione sarà effettuato non oltre 3 (tre) mesi dalla data del verbale di verifica provvisoria e di ultimazione dei lavori.
Nei casi e nei termini previsti dalla legge è obbligatorio il collaudo in corso d’opera con le modalità prescritte. Qualora in sede di redazione di certificato di regolare esecuzione e dagli accertamenti effettuati emergessero difetti di esecuzione imputabili all’Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l’Appaltatore stesso è tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Direttore dei Lavori .
Trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per l’esecuzione dei lavori senza che l’Appaltatore vi abbia provveduto, il Committente ha diritto di eseguirli direttamente, addebitandone l’onere all’Appaltatore, il quale tuttavia potrà deferire il giudizio presso l’Autorità Giudiziaria competente in merito .
Competono all’Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data dell’emissione del certificato di regolare esecuzione; i difetti che si rilevassero durante tale periodo e che fossero imputabili all’Appaltatore, dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese dello stesso; in difetto vale quanto precisato al precedente paragrafo.
Art. 47
RELAZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Cosi come disciplinato dall’art. 141 comma 3 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. il certificato di collaudo sarà sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione, redatto entro 3 tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Qual’ora l’opera risulti regolarmente eseguita, anche se favorevole, non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità di legge;
Il Certificato di Regolare esecuzione viene trasmesso per accettazione all’Appaltatore che deve firmarlo entro 20 (venti) giorni, formulando eventuali domande nei termini di legge.
Art. 48 COLLAUDO STATICO
Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione, tutte le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, e le opere in acciaio sono soggette a collaudo statico, da eseguirsi al termine dei lavori di costruzione delle strutture oggetto della relativa denuncia al Genio Civile.
Pertanto entro 60 giorni dal termine dei lavori di costruzione delle strutture in c.a. o acciaio il Direttore dei Lavori depositerà al competente Ufficio del Genio Civile la relazione a strutture ultimate e il Committente provvederà alla nomina del Collaudatore il quale eseguirà le prove di collaudo ed emetterà il relativo certificato entro i termini previsti dalla vigente legislazione.
Nel corso dell’esecuzione delle opere l’Appaltatore è pertanto tenuto all’esecuzione dei prelievi di campioni di calcestruzzo e acciaio, per eseguire le necessarie prove di laboratorio.
Il numero dei campioni da prelevare dovrà essere congruente con quanto previsto dall’attuale legislazione ed in particolare:
– sui getti in calcestruzzo dovranno essere effettuati prelievi in numero non inferiore ad uno ogni 100 mc. di getto, eseguiti con cubetti di dimensioni cm. 20x20x20;
– per gli acciai non controllati in stabilimento verranno effettuati prelievi di almeno tre spezzoni di ogni diametro per ogni partita;
– per gli acciai controllati in stabilimento la frequenza dei prelievi verrà effettuata in base a precise disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori;
– tutti i campioni prelevati dovranno essere inviati, previo controllo e visto del Direttore dei Lavori, ad un laboratorio ufficiale per le prove di resistenza.
Art. 49 PROROGHE
L’Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potrà chiedere con domanda motivata, proroghe che se riconosciute giustificate saranno concesse dall’Appaltante purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima della data fissata per l’ultimazione dei lavori.
La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all’Appaltatore qualora la maggior durata dei lavori sia imputabile all’Appaltante.
Art. 50
ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE
Avvenuta l’ultimazione dei lavori il Committente potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.
La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia stato richiesto il certificato di agibilità;
c) siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici;
d) siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d’appalto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato.
La verifica di quanto sopra è compito del Direttore dei Lavori che redige a tal fine opportuno verbale, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Committente stesso.
In caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell’Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.
Art. 51 GARANZIE
Salvo il disposto dell’art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, l’Appaltatore si impegna a garantire l’Appaltante per la durata di due anni dalla data del collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l’uso e l’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati.
Per lo stesso periodo l’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale).
Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a due anni, queste verranno trasferite all’Appaltante.
L’Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio.
TITOLO IX – MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 52 DANNI ALLE OPERE
In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l’Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.
Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l’Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell’evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.
Il compenso che il Committente riconosce all’Appaltatore è limitato esclusivamente all’importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.
Art. 53
MORTE O FALLIMENTO DEI CONTRAENTI
In caso di morte di uno dei Contraenti subentrano gli eredi ed il Contratto di Xxxxxxx non si risolve.
Si risolve invece ai sensi dell’art. 1671 c.c., quando la considerazione della persona dell’uno o dell’altro è stata motivo determinante del rapporto contrattuale.
In caso di fallimento di una delle due parti, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 54 ACCORDO BONARIO
Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve, l’importo economico dell’opera dovesse subire variazioni in modo sostanziale ed, in ogni caso, non inferiore al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale, il Committente provvederà ad acquisire la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, se costituito, dell’organo di collaudo, formulando entro 90 giorni una proposta motivata di accordo bonario sulla quale l’Appaltante dovrà pronunciarsi entro i successivi 60 giorni; l’eventuale verbale di accordo xxxxxxx sarà sottoscritto dall’Appaltante e dall’Appaltatore.
Ove ciò non risultasse possibile, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l’esecuzione che al termine del contratto, saranno risolte ricorrendo al Tribunale competente di Torre Annunziata.
Art. 55
CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all’Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l’adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.
I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati.
L’insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall’Appaltatore.
Art. 56
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualunque controversia dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto fra le parti firmatarie, essa dovrà essere deferita al giudizio dell’Autorità Giudiziaria competente per territorio.
Art. 57
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta complessivo sull'intero importo dei lavori, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nel seguente art. 58 del presente Capitolato. Essi compensano:
- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- .d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.
- e) i prezzi in questione, inoltre, sono compresivi e remunerativi d’ogni onere o maggior spesa per eventuali disagi di lavorazione legati al particolare tipo d’opere da eseguire: “Lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali anno 2013/14 – Lotto A” delle numerose strutture distribuite su tutto il territorio comunale, di varia dimensione e stato manutentivo; con interventi plurilocalizzati, anche di piccola entità, e con possibili limitazioni lavorative per accesso, orari ecc. E’, altresì, compreso nei prezzi ogni onere o maggior spesa conseguente “all’obbligo di reperibilità ed intervento d’urgenza” previsto all’art. 23 parte 1° del presente capitolato.
I prezzi medesimi, citati anche nel successivo art. 58 del presente Capitolato, per lavori a misura e economia, diminuiti del ribasso offerto, s’intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.
La revisione dei prezzi non è ammessa ai sensi dell'art. 26 comma 3 della L. n. 109/1994 così come modificata dalla L. 2 giugno 1995 n. 216 e dalla successiva L. 415 del 18 novembre 1998 e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile. Vale altresì quanto altro previsto dall'art. 26 comma 4 della citata legge.
Per tutte le categorie di lavoro, non contemplate nelle voci d’elenco di cui al presente capitolato, si addiverrà alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 136 del Regolamento, oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali evidenziate nell'elenco prezzi di contratto.
Art. 58
ELENCO DEI PREZZI UNITARI IN BASE AI QUALI, PREVIA DEDUZIONE DEL RIBASSO D'ASTA, SARANNO PAGATI I LAVORI APPALTATI A MISURA E LE SOMMINISTRAZIONI RELATIVE AD OPERE IN ECONOMIA
Si stabilisce che le categorie di lavori da eseguire, ed i relativi prezzi in base ai quali, previa deduzione del ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appaltati, sono:
PER I LAVORI A MISURA:
Per la valutazione di tutte le opere eseguite in dipendenza del presente appalto si applicheranno i prezzi della tariffa della Regione Campania del 2015.
Tutti i prezzi di cui sopra saranno indistintamente soggetti a ribasso d’asta.
Detto Tariffario, inoltre, unitamente alle avvertenze,oneri,note particolari e norme di misurazione, qui s’intende come integralmente riportato ed allegato al presente Capitolato, di cui forma parte integrante e sostanziale.
PER LAVORI IN ECONOMIA:
Lavori e somministrazioni, non valutabili con le voci previste nei sopra citati elenchi dei lavori a misura, saranno retribuiti secondo i dettami del presente capitolato e le vigenti normative e prassi in materia di contabilità dei lavori pubblici.
In particolare:
Si precisa che i prezzi della mano d’opera, dei materiali e dei noli in base ai quali saranno pagati i lavori in economia, saranno quelli indicati nella tabella dei prezzi dei costi unitari (escluso spese generali ed utile impresa) in vigore al momento dell’offerta, rilevati dal Provveditorato alle OO.PP per la Campania – Commissione Regionale per il rilevamento del costo dei materiali, dei trasporti e dei noli, istituita con circolare del ministero dei LL.PP n° 505 del 28/01/77 e per il rilevamento costi in applicazione dell’art. 33 legge 28/02/86 n° 41.
Per i lavori eseguiti in economia, i prezzi saranno soggetti al ribasso di gara da calcolarsi sulla quota utile dell’impresa.
TITOLO X – QUALITA’ DEI MATERIALI ED ESECUZIONE DEI LAVORI
Art.59
QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
I materiali in genere occorrenti per le opere dovranno rispondere ai requisiti indicati nel Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi del Ministero dei LL.PP.
Art. 60
MODALITA’ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
L’esecuzione di qualsiasi lavoro dovrà avvenire secondo le particolari prescrizioni impartite all’atto esecutivo dalla D.L. e dovrà corrispondere esattamente ai modi indicati nel Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi del Ministero dei LL.PP.
TITOLO XI – OPERE PROVVISIONALI
Art. 61
OPERE PROVVISIONALI
Le opere provvisionali, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori sono oggetto di specifico capitolato .
Le principali norme riguardanti i ponteggi e le impalcature, i ponteggi metallici fissi, i ponteggi mobili, ecc., sono contenute nel D.lgs. n. 81/2008.
TITOLO XII – PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI NOLI E TRASPORTI
Art. 62 NOLEGGI
I noli devono essere espressamente richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e sono retribuibili solo se non sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni.
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell’Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano in costante efficienza.
Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal momento in cui l’oggetto noleggiato viene messo a disposizione del committente, fino al momento in cui il nolo giunge al termine del periodo per cui è stato richiesto.
Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il montaggio e lo smontaggio, la manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di consumo, l’energia elettrica, lo sfrido e tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi.
I prezzi dei noli comprendono le spese generali e l’utile dell’imprenditore.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
Art. 63 TRASPORTI
Il trasporto è compensato a metro cubo di materiale trasportato, oppure come nolo orario di automezzo funzionante.
Se la dimensione del materiale da trasportare è inferiore alla portata utile dell’automezzo richiesto a nolo, non si prevedono riduzioni di prezzo.
Nei prezzi di trasporto è compresa la fornitura dei materiali di consumo e la manodopera del conducente.
Per le norme riguardanti il trasporto dei materiali si veda il D.P.R. 7 gennaio 1956, capo VII e successive modificazioni.