POSTE ITALIANE SPA SPEDIZIONE IN A. P. 70% - ROMA
POSTE ITALIANE SPA
SPEDIZIONE IN A. P. 70% - ROMA
3 /2006
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
MAGGIO GIUGNO 2006
REDAZIONE XXX XXX XXXXX 000
00000 XXXX
COMMENTI
LA TORNATA
CONTRATTUALE 2004-2005. QUADRO D’INSIEME
E PROSPETTIVE
GLI ISTITUTI
DI PARTE ECONOMICA DEL CCNL
DELLA DIRIGENZA DELL’AREA I
OSSERVATORIO
UNIONE EUROPEA
CAPI DI STATO E DI GOVERNO
AL VERTICE DI PRIMAVERA: 23-24 MARZO 2006
DIRETTORE
Xxxxxxxx Xxxxx
DIRETTORE RESPONSABILE
Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
Xxxxxxx Xxxx xxxxxx Xxxxxxx Drag xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxxxxxxx Xxxxx
SEGRETERIA DI REDAZIONE
Xxxxxxx Xx Xxxxxx
PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE
Xxxxxx Xxxxxxxx
REDAZIONE
Telefono 0000000000
Fax 0000000000
e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
STAMPA
Eurolit srl
Aut. Tribunale di Roma n. 630 del 27.12.95
Sped. In Abb. post. L. 662/96 art. 2 C. 20/c
ANNO XI N. 3 MAGGIO GIUGNO 2006
COMMENTI
numero 3 • maggio/giugno 2006
Tornata contrattuale 2002-2005:
spunti per una riflessione
di Xxxxxxxx Xxxxx 2
La tornata contrattuale 2004-2005.
Q uadro d’insieme e prospettiv e
di Xxxxxx Xxxxxxxxxx 6
Il CCNL della dirigenza dell’area I:
gli istituti di parte economica
di Xxxxxx Xxxxxxx 10
OSSERVATORIO AUTONOMIE LOCALI
a cura di Xxxxxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Q uesiti 20
OSSERVATORIO UNIONE EUROPEA
Capi di Stato e di governo
al vertice di primavera: 23–24 marzo 2006
a cura di Xxxxxx Xxxxxx 23
FLASH NOTIZIE
a cura di Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx
Attività svolta dall’Aran 25
LEGISLAZIONE
di Xxxxxxx Xx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Provvedimenti pubblicati
ed attività parlamentare 33
OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA
a cura del Servizio Studi Aran 41
numero 3 • maggio/giugno 2006
TORNATA CONTRATTUALE 2002-2005:
SPUNTI PER UNA RIFLESSIONE
Il presente numero di ARAN NEWSLETTER è consegnato alla stampa pochi giorni dopo la sottoscrizione definitiva
del CCNL - secondo biennio
economico (2004–2005) - delle aree III e IV (dirigenza medica
e professionale del Comparto Sanità) con il quale finalmente è
stata por tata di fatto a compimento la stagione contrattuale 2002–2005, una delle più tormentate
degli ultimi anni.
Certo mancano ancora alcuni contratti che, ancorché non
di primo piano dal punto di vista quantitativo, hanno la loro
importanza, anche in considerazione del rilievo “qualitativo” delle
categorie interessate (penso ad
esempio ai segretari comunali, o ad alcuni enti dell’ar ticolo 70 del
decreto legislativo n. 165).
L’occasione appare dunque
propizia per avviare una compiuta valutazione sulla resa complessiva del sistema di relazioni sindacali
nel pub blico impiego, per come
venutosi a configurare con i diversi interventi di riforma succedutisi
negli anni, ed oggi raccolti nel D.Lgs. n. 165/2001.
Tale impresa appare tanto più impor tante nel momento in cui, con l’avvio della XV legislatura, il nuovo Esecutivo è alla prese
con la definizione della propria strategia in materia.
Naturalmente non può essere
questa la sede per sviluppare una riflessione organica.
Credo, però, sia comunque utile fornire alcune indicazioni che
potranno essere d’ausilio a quanti vorranno cimentarsi nell’impresa con approccio analitico.
Si ha, infatti, l’impressione che
la riflessione in materia sia troppo spesso viziata da forme
di apriorismo che conducono a letture teoriche e a proposte
di riforma non sempre misurate su un’analisi puntuale dei dati
a disposizione.
Per un approccio più analitico a tali problematiche può risultare assai
utile l’ultimo Rapporto trimestrale ARAN sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti trasmesso al Parlamento ed al Governo nelle scorse
settimane. Il dato di par tenza è quello relativo all’andamento
numero 3 • maggio/giugno 2006
delle retribuzioni contrattuali
del pubblico impiego cresciute, nel periodo 2000–2006, del 15,3% a fronte di una crescita dei salari
nel settore industriale pari al 15,9%.
Vi è quindi pieno allineamento delle dinamiche retributiv e
del pubblico impiego rispetto al generale andamento di salari e stipendi.
Non ha quindi fondamento
concreto l’idea - superficialmente diffusa nella riflessione politica
e non solo - che l’attuale sistema di governance dell’attività
di contrattazione collettiva
nazionale per il pubblico impiego non sia in grado di garantire
equilibrio e rigore finanziario.
I dati sono ancora più interessanti ove si consideri che, per lo stesso periodo di rif erimento, ai pubblici dipendenti contrattualizzati
(e quindi rientranti nell’area
di competenza ARAN) sono stati riconosciuti aumenti contrattuali anche inferiori, pari al 14,2 %,
a fronte di una percentuale di aumento per il personale
pubblico non contrattualizzato pari al 20,3%, con ciò confermandosi
come la missione istituzionale
dell’Ag enzia – dare mag giore forza negoziale e capacità di resistenza
al datore di lavoro pubblico
(per definizione contropar te debole in una trattativa sindacale) - sia stata pienamente realizzata.
Naturalmente, nell’ultimo rapporto trimestrale non mancano le note
dolenti, alcune delle quali addirittura preoccupanti.
Infatti, se l’andamento delle
retribuzioni contrattuali appare perfettamente sotto controllo, non altrettanto può dirsi
delle dinamiche delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti,
le quali scontano gli ef fetti
della contrattazione integrativa e dei processi di progressione orizzontale e verticale.
Nel periodo 2000–2004 l’indice
complessivo di aumento è stato pari al 17,4% a fronte di un tasso
del 14,2% del settore industriale in senso stretto.
Lo sfasamento diventa ancor più rilevante se si assume il dato riferito alle amministrazioni locali, che
registrano un tasso di aumento pari al 23,3%.
numero 3 • maggio/giugno 2006
Si tratta di numeri assai significativi, destinati peraltro ad accentuarsi
ulteriormente quando saranno
disponibili i dati relativi agli esercizi 2005–2006, nei quali si è proceduto al rinnovo dei contratti della tornata appena conclusa (per un valore
complessivo che non sarà
comunque inferiore al 5%).
Dati emblematici che confermano la difficoltà strutturale nella quale si trovano le amministrazioni
pub bliche, quando siano chiamate
a gestire direttamente procedimenti negoziali relativi al trattamento
giuridico ed economico del proprio personale.
Un altro elemento sul quale è
oppor tuno soffermare l’attenzione è quello relativo ai tempi
di conclusione dei procedimenti contrattuali.
La classe di contratti che registra maggiore celerità (relativa alle
amministrazioni con più di 100.000 dipendenti) registra una durata
di 27,1 mesi per il primo biennio e di 25,5 mesi per il secondo.
Tempi medi già lunghi che
diventano ad dirittura lunghissimi se riferiti ai contratti delle aree dirigenziali, i quali per il primo
xxxxxxx hanno addirittura superato i 50 mesi.
Naturalmente l’ampiezza di tali
numero 3 • maggio/giugno 2006
tempi è da mettere in relazione da un lato con la strutturale
complessità del procedimento
(definizione dell’atto di indirizzo, ipotesi di accordo, parere
del comitato di settore,
certificazione della Corte dei conti, stipula del contratto), dall’altro
con le comprensibili difficoltà
relative alla definizione del quadro finanziario complessivo all’interno del quale si dovranno muovere
i contratti (oltre i due terzi
del tempo complessiv o sono infatti dedicati alla fase preparatoria
degli atti di indirizzo).
Tale consapevolezza non deve far peraltro dimenticare come
le lungag gini della procedura, oltre a risolversi in un danno per i pubblici dipendenti,
indeboliscano significamene
la capacità negoziale della parte pubblica, la quale si presenta
con tale ritardo alle scadenze
contrattuali da avere margini assai ridotti per resistere alle pressioni sindacali.
La stessa dinamica eccessiv a
della contrattazione decentrata può essere, almeno in par te, ricondotta a tali ritardi, i quali determinano
una sorta di “effetto
di sostituzione” del contratto integrativo rispetto
a quello nazionale.
Nell’ambito di una valutazione
complessiva sugli esiti della tornata contrattuale appena conclusasi,
un ulteriore dato sul quale riflettere è, a mio avviso, quello relativ o
al numero crescente di contratti collettivi che hanno ricevuto
una certificazione non positiva da parte della Corte dei conti.
Naturalmente, occorre ricordare come il procedimento
di certificazione presso la Corte abbia mutato pelle con le ultime riforme legislative: non più
valutazione di legittimità,
condizionante la conclusione del procedimento, ma analisi
generale di compatibilità finanziaria strumentale rispetto alle più generali strategie di governo della finanza
pubblica.
Ciò nondimeno il dato non può
essere sottovalutato se si intende analizzare compiutamente
il sistema di relazioni sindacali nel pubblico impiego.
A tal fine può essere utile
sottolineare come quasi tutti
i contratti non certificati siano relativi a comparti non statali,
il che indica come uno dei punti
di criticità che og gi registriamo sia proprio quello del rapporto
con i Comitati di settore non statali.
La consapevolezza di questo dato potrà sicuramente aiutare il lavoro di aggiornamento dell’attuale
sistema, anche alla luce
delle importanti implicazioni che la riforma del titolo V
della Costituzione innegabilmente presenta nella definizione
di un equilibrato ed efficiente sistema di relazioni sindacali
delle pubbliche amministrazioni.
Xxxxxxxx Xxxxx
Presidente ARAN
numero 3 • maggio/giugno 2006
LA TORNATA CONTRATTUALE 2004–2005. QUADRO D’INSIEME
E PROSPETTIVE
In tempi molto ravvicinati si è giunti alla definizione di un numero
considerev ole di rinnovi contrattuali relativi al biennio 2004-2005.
I più recenti sono ancora Ipotesi
di accordo poiché ancora sottoposti all’approvazione del relativo Comitato di settore, all’esame dell’A utorità
di Governo e quindi alla certificazione da parte della Corte dei conti.
Dalla fine dell’anno ad oggi, si è quindi portata a sostanziale compimento
una fra le tornate contrattuali più difficoltose.
A riprova di ciò basti ricordare che sono state necessarie ben tre Leggi finanziarie per definire l’ammontare di risorse disponibili per i rinnovi.
Nella prima Legge finanziaria
(quella per il 2004) si appostarono
risorse coerenti con i TIP 2004 e 2005 e con una quota per la contrattazione integrativa pari allo 0,2% l’anno.
Nella seconda si scontò l’ag giornamento di un decimo di punto percentuale
del TIP per il 2005 e si riconob be
il recupero di uno scarto inflattivo pari allo 0,6%. Successivamente intervenne il Protocollo d’Intesa fra Governo
ed XX.XX. del maggio 2005, nel quale ci si impegnò a rendere disponibili risorse per un ulteriore 0,7%.
Risorse contemplate nell’ultima L egge finanziaria, che consentono, a regime,
adeguamenti salariali complessivi del 5,01%.
Q uesta sintetica rappresentazione dell’iter di formazione delle risorse va tenuta a mente per due motivi.
Innanzitutto si tratta di un iter che ne apre un altro.
Una volta predisposto il quadro delle risorse, anche attraverso
una negoziazione di livello
macroeconomico, si apre l’iter
neg oziale vero e proprio per i sing oli comparti a sua volta contraddistinto
da più fasi: trasmissione dell’Atto di indirizz o da parte del Comitato di settore, neg oziazione fra ARAN
e XX.XX., controllo e certificazione, con specifici passag gi al Comitato di settore, all’Autorità di Governo, alla Corte dei conti.
E’ sempre utile ricordare che se per i comparti statali la Legge finanziaria è lo strumento che rende disponibili le risorse, per i comparti non statali essa è comunque necessaria per
delineare il quadro di politica salariale del pubblico impiego, cui i singoli
Comitati di settore delle amministrazioni non statali deb bono informarsi
nel disegno dell’Atto d’indirizzo.
In secondo luog o, i diversi momenti dell’iter di formazione delle risorse sono coincisi con le loro ormai
consuete singole componenti:
a) stanziamento a fronte dei TIP biennali, b) riconoscimento di una
parte dello scarto inflattivo del biennio precedente ed eventuale adeguamento del TIP del secondo anno,
c) appostamento di ulteriori risorse per finanziare la contrattazione di secondo
arannewsletter
16 mag 03 1 ott 02 24 lug 03 22 set 05 5 ago 05 7 dic 05 25 nov 03 3 lug 02 19 apr 04 26 gen 06 22 set 05 5 giu 06 16 ott 03 31 lug 03 22 gen 04 8 feb 06 29 dic 05 9 mag 06 28 feb 03 5 ago 02 12 giu 03 3 ott 05 5 ago 05 7 dic 05 |
livello ovvero, a volte, connesse allo scar to inflattivo in corso.
Nulla dice che questa specifica
successione debba riprodursi in futuro, anzi è certamente auspicabile che
per ogni singola componente non sia necessaria una L egge finanziaria.
Nondimeno resta il fatto che
per il prossimo biennio 2006-2007, la Legge finanziaria per il 2006 ha ulteriormente frazionato tale iter ,
appostando non già risorse coerenti con i nuovi TIP ma quanto necessario
al mero riconoscimento dell’Indennità di vacanza contrattuale 1.
E questo non depone a favore di un accorciamento dei tempi
di xxxxxx o per il prossimo biennio.
Alla complessità dell’iter di f ormazione delle risorse e di quello
di perfezionamento dei rinnovi è
spesso stata attribuita una specifica
responsabilità del f orte ritardo con cui si è giunti a concludere la tornata
2004-2005.
Tuttavia, è in sede di f ormazione
numero 3 • maggio/giugno 2006
delle risorse che si sono determinati i maggiori ritardi.
A questo proposito, è dif ficile non
vedere che il susseguirsi delle singole fasi cela una serie di difficoltà
non secondarie, costituite
da una condizione di perdurante affanno della Finanza pubblica
e da attese retributiv e che non hanno ancora fatto pienamente i conti
con questa realtà.
Gli stessi appostamenti in Legge
finanziaria di specifiche risorse per il riconoscimento della produttività ai pub blici dipendenti si stanno
scontrando con l’evidenza complessiva di un sistema economico che non
genera guadagni della produttività
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arannewsletter
28 lug 04
20 nov 03
27 ge
10 gen 06
23 dic 05
28 mar 06
12 giu 03
19 mag 03 9 ott 03
30 dic 05
5 ago 05
8 mag 06
28 gen 04
31 lug 03
28 mag 04
25 gen 06
5 ago 05
8 giu 06
28 gen 04
31 lug 03
26 mag 04
13 ott 05
5 ago 05
7 dic 05
3 dic 05
13 giu 05
7 apr 06
3 dic 05
3 dic 05
7 apr 06
25 lug 04
1 ago 03
16 feb 05
21 ott 05
8 set 05
11 apr 06
14 ott 05
7 feb 06
17 mar 04
31 lug 03
17 mag 04
25 gen 06
21 nov 05
13 apr 06
stessa. Il fatto, già accennato, che
la recente Legge finanziaria, di avvio del nuovo biennio, contiene solo
le risorse per l’Indennità di v acanza contrattuale costituisce una riprova delle suddette difficoltà.
Tra le difficoltà esposte non compare
un ulteriore elemento di complicazione dell’iter neg oziale che riguarda la fase di controllo da parte dei Comitati
di settore, del Governo e della Corte dei conti. Anche qui si registra
una complessiv a dilatazione dei tempi occorrenti anche se, è oppor tuno
segnalarlo, i ritardi non sono riferibili alla Corte che sino ad oggi ha sempre rispettato il termine di 15 giorni che
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arannewsletter
20 gen 06 9 mar 05 21 apr 06 10 gen 06 21 nov 05 21 apr 06 9 giu 05 13 mag 04 22 feb 06 21 lug 05 19 lug 04 3 nov 05 9 mar 06 22 set 05 21 lug 05 19 lug 04 3 nov 05 9 mar 06 22 set 05 29 nov 05 28 apr 05 11 apr 06 29 nov 05 15 nov 05 11 apr 06 18 apr 06 20 gen 06 18 apr 06 20 gen 06 6 mar 06 11 gen 06 13 apr 06 6 mar 06 11 gen 06 13 apr 06 |
la legge le assegna per pronunciare il proprio giudizio d cer tificazione. Le figure 1, 2 e 3 forniscono una idea più precisa del fenomeno dei ritardi poiché, su scala temporale, mostrano i tempi rif eriti a ciascuna f ase:
I) predisposizione dell’indirizzo,
II) negoziazione III) controllo. Appare evidente che la recente esperienza segnala la necessità
di qualche intervento migliorativo
del procedimento di contrattazione
che, con ogni probabilità, dovrà tenere conto dei possibili div ersi assetti
contrattuali eventualmente stabiliti nel sistema della contrattazione
collettiva più in generale.
Xxxxxx Xxxxxxxxxx
1 L’importo dell’indennità di vacanza contrattuale prevista dall’accordo del 23 luglio 1993,
corrisponde al 30% dell’inflazione programmata tra aprile e giugno e al 50% da luglio in av anti.
numero 3 • maggio/giugno 2006
arannewsletter
GLI ISTITUTI DI PARTE ECONOMICA
DEL CCNL DELLA DIRIGENZA DELL’AREA I
PREMESSA
Nel numero 1-2/2006 dell’Arannewsletter sono stati trattati gli aspetti normativi
del nuovo contratto per la dirigenza dell’Area I, mentre, come già
preannunciato in quella occasione,
nel presente articolo verranno analizzati solo gli istituti economici contenuti
nei Xxxxxx XX e V del testo contrattuale medesimo.
Una prima notazione impor tante riguarda il fatto che il 21 aprile 2006,
a seguito del completamento dell’iter
procedurale, sono state definitivamente sottoscritte le Ipotesi di accordo
del 10 g ennaio 2006 rif erite, l’una, al quadriennio normativo 2002-2005 e al biennio economico 2002-2003 e,
l’altra, al biennio economico 2004-2005, per cui, a decorrere dal 22 aprile 2006, sono efficaci tutte le clausole in esse
contenute.
Al riguardo, non va sottovalutato il fatto che l’aspettativ a dei dirigenti interessati (Ministeri e Aziende autonome) circa
tali contratti era molto f orte, per
il notevole ritardo con cui gli stessi sono stati definiti, sia per la parte economica, in relazione alla necessità di adeguare, quanto prima, le retribuzioni al trend inflativo degli ultimi due bienni
economici, sia per la par te normativa,
che è stata ar ricchita, rispetto al passato,
di ulteriori istituti giuridici, al fine di superare le situazioni di criticità determinatesi nella precedente fase applicativa o anche, in taluni casi,
aggiornata, nell’ottica di operare
gli oppor tuni adattamenti alle più recenti indicazioni della giurisprudenza.
Sotto tale profilo, infatti, la nuova disciplina pattizia rappresenta,
al momento, un punto di rif erimento
particolarmente significativ o in quanto, oltre a riportare tutta la normativa
vigente in un unico testo, consente di introdur re nella regolamentazione
contrattuale le impor tanti innov azioni intervenute per legge.
Tra queste ultime, di par ticolare rilevanza sono le modifiche apportate all’istituto del conf erimento degli incarichi
dirigenziali, completamente rivisto a seguito dei cambiamenti operati dalla Legge n. 145/2002 all’art. 19
del D.Lgs. n. 165/2001, con la previsione del provvedimento unilaterale
dell’amministrazione per il conf erimento dell’incarico dirigenziale, che sostituisce il precedente atto bilaterale di natura
privatistica previsto dall’art. 13 del CCNL del 5 aprile 2001.
In relazione alla durata degli incarichi, il testo contrattuale ha recepito
le previsioni del D.L. n. 115/2005
convertito nella Legge n. 168/2005, che ha stabilito un arco temporale da tre
a cinque anni sia per i dirig enti di prima fascia che per quelli di seconda.
Tra gli altri elementi qualificanti della parte normativa occorre menzionare
l’ampliamento della disciplina
della valutazione, che è stata integrata
numero 3 • maggio/giugno 2006
al fine di consentire alle amministrazioni di attuare le disposizioni legislative già vigenti sui sistemi di valutazione,
coerentemente con le direttive
emanate dal Governo sull’attività amministrativa e sulla gestione.
Le ulteriori tematiche da segnalare
riguardano l’adeguamento delle clausole contrattuali precedenti alle innovazioni apportate dalla Legge n. 97/2001
sugli effetti del procedimento penale
sul rapporto di lavoro o anche la nuova disciplina in materia di “Procedure
di arbitrato in caso di recesso”, la cui regolamentazione, completamente rivista rispetto al passato, ha tenuto
anche conto delle previsioni contenute nel CCNQ del 23 gennaio 2001
e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto riguarda gli aspetti più rilevanti sotto il profilo sociale, va
segnalata la disciplina del mobbing,
che è analoga a quella degli altri
contratti di tale tornata contrattuale.
IL TRATTAMENTO ECONOMICO
Le disposizioni relative al trattamento
economico conf ermano sostanzialmente l’assetto delineato nelle precedenti
tornate contrattuali.
Nell’ottica di predispor re un testo unificato, le parti hanno inserito nel
Titolo IV le disposizioni dei contratti
precedenti ancora efficaci eliminando, contestualmente, quelle ormai
superate. La revisione complessiva della disciplina ha rappresentato l’occasione per dare organicità
alle norme distinguendo, per gli aspetti retributivi, quelle riferite ai dirigenti
di prima fascia da quelle destinate ai dirigenti di seconda fascia
e mantenendo, come disposizioni
comuni, talune clausole riguardanti gli altri istituti economici di carattere generale, come la struttura
della retribuzione (art. 48), che viene sostanzialmente confermata in tutti
i suoi contenuti .
Per quanto riguarda gli incrementi stipendiali, nei Capi II e III, invece, veng ono specificati gli impor ti
dei trattamenti economici spettanti,
rispettivamente, ai dirigenti di prima e di seconda fascia, distinguendo
le componenti fisse da quelle variabili. Il quadro si completa con le disposizioni contenute nel CCNL relativo al
secondo biennio economico 2004-2005, sottoscritto anch’esso, come meglio
specificato sopra, il 21 aprile 2006 che, pertanto, in questa sede, viene
analizzato congiuntamente a quelle del biennio 2002-2003.
Per quanto riguarda la distribuzione
delle risorse disponibili tra le componenti fisse e quelle variabili, occorre
segnalare che le parti hanno effettuato valutazioni differenti a seconda
dei bienni contrattuali presi
in considerazione. Infatti, le mediazioni attuate nel corso del negoziato hanno
tenuto conto, tra l’altro, del ritardo con cui si è definito il negoziato,
con la relativa sottoscrizione
del contratto oltre la fine della stagione contrattuale, ritenendo anacronistico
destinare risorse all’incentiv azione della produttività per gli anni 2002, 2003 e 2004 ormai conclusi.
Oltre a ciò, le scelte adottate sono
da correlarsi alla necessità di ricreare il rapporto tra le retribuzioni
dei dirigenti di prima e di seconda fascia stabilito ai sensi dell’art. 24
del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale i valori economici massimi individuati contrattualmente per i dirigenti
di seconda f ascia costituiscono, per
i dirigenti di prima fascia, i parametri di base del contratto individuale ai fini della determinazione degli istituti
del trattamento economico accessorio e dei relativi importi.
In particolare, per i dirigenti di seconda fascia l’incremento del primo biennio
economico, pari a complessivi 5,65%
della retribuzione media al 31 dicembre 2001, è stato destinato per il 3,27%
allo stipendio tabellare e per il rimanente 2,38% alla retribuzione di posizione
numero 3 • maggio/giugno 2006
arannewsletter
parte fissa, mentre il beneficio contrattuale derivante dal secondo xxxxxxx
economico, definito in complessivi 5,01% della retribuzione media
al 31 dicembre 2003, è stato distribuito tra stipendio tabellare (2,65%),
retribuzione di posizione parte fissa (1,33%) e retribuzione variabile (1,03%). Conseguentemente lo stipendio tabellare, che nel CCNL del 5 aprile 2001 era stato quantificato in ? 36.151,98
annui lordi, comprensivi del rateo
di tredicesima mensilità, a decorrere dal 1/1/2005, con gli incrementi
contrattuali relativi ai due bienni,
è stato rideterminato in euro 40.129,98 annui lordi.
Invece, la retribuzione di posizione parte fissa è stata stabilita in ? 9.143,77
per l’anno 2002 ed incrementata con successive tranches annuali, per cui a decorrere dall’1/1/2005 tale voce
retributiva è stata ridefinita in euro 11.262,77 annui.
Gli incrementi conseguiti hanno
comportato la necessità di stabilire
un nuov o range entro il quale definire il valore della retribuzione
corrispondente alle singole posizioni dirigenziali che, come specificato all’art. 8 del CCNL relativo al biennio
economico 2004-2005, va da un minimo di ? 11.262,77 ad un massimo di euro 44.832,47 annui lordi.
Nel medesimo articolo viene, inoltre, ribadito che possono essere destinate alla retribuzione di posizione fino
ad un massimo dell’85% delle risorse complessive stanziate sui fondi.
La quota destinata alla retribuzione variabile, complessivamente pari
ad euro 715 annui per dirig ente in servizio al 31 dicembre 2003,
confluisce nel f ondo per il finanziamento della retribuzione di posizione
e della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia.
Per quanto attiene gli incrementi
contrattuali dei dirigenti di prima fascia, l’esame complessivo delle norme
mostra chiaramente come le scelte
adottate coincidano, come tipologia, con quelle effettuate per i dirigenti di seconda fascia, seppure la voce
retributiva maggiormente valorizzata
per questa categoria dirigenziale non è stato lo stipendio tabellare ma
la retribuzione di posizione parte fissa, rivalutata del 3,96% nel primo biennio e del 2,12% nel secondo biennio.
Pertanto, a decorrere dal 1/1/2005,
la stessa è stata rideterminata in euro 33.633,40 annui. Con questa operazione si è, pertanto, raggiunto il duplice
obiettivo di ripristinare il citato parametro dell’art. 24 del D.Lgs.
n. 165/2001 ed, allo stesso tempo,
destinare le risorse necessarie a coprire il gap creatosi con il precedente
contratto ad una v oce retributiva che concorre a remunerare le specifiche funzioni assegnate al dirig ente.
Allo stipendio tabellare dei dirig enti
di prima fascia è stato, invece, destinato l’1,70% nel biennio 2002-2003 e l’1,38% nel successiv o biennio, por tando
lo stesso, sempre a decorrere dall’1/1/2005, a complessivi euro 51.329,04 da erogarsi in tredici mensilità.
Infine, viene destinato alla retribuzione variabile una percentuale (1,54%)
superiore a quella stabilita per lo stipendio tabellare nel medesimo
biennio economico, incrementando conseguentemente il fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima fascia di ? 2.626 per dirigente in servizio al 31/12/2003.
Passando all’analisi del sistema
di finanziamento della retribuzione
di posizione e di risultato la disciplina è rimasta, nella sostanza, invariata.
Gli artt. 51 e 58 confermano, infatti,
i fondi preesistenti, distinti a seconda
che gli stessi siano destinati ai dirig enti di prima o di seconda fascia, richiamando esplicitamente tutte le componenti che li costituivano, nonché indicando
le risorse “fresche” provenienti
dai rinnovi dei due bienni in questione, nelle misure percentuali cor rispondenti alle descrizioni sopra esposte.
Nulla è innov ato per quanto attiene agli effetti dei nuovi trattamenti
economici, sebbene vada precisato che per quanto riguarda l’equo indennizzo, il relativo calcolo andrà eseguito
secondo le disposizioni inderogabili dell’art. 1, comma 210 della Legge
n. 266/2005, come peraltro disposto nell’ar t. 24 del contratto medesimo.
Il contratto conferma, per le posizioni dirigenziali di seconda f ascia,
le disposizioni finalizzate a regolare gli aspetti deriv anti dal principio
della graduazione delle posizioni dirigenziali.
Sotto tale profilo, all’art. 54 veng ono recepite le previsioni già esistenti
nel CCNL 1994-1997, relative all’articolazione delle funzioni e delle connesse responsabilità dirigenziali graduate ai fini
della determinazione delle retribuzioni di posizione dei dirig enti, che sono
individuate dalle amministrazioni con atti propri dell’autonomia
decisionale delle stesse, in linea
con quanto previsto dall’art. 24, comma
1 del D.Lgs. n. 165/2001.
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Il contratto definisce, per tanto, solo i criteri generali, che sono quelli
attinenti all’ampie zza della struttura, alla collocazione della posizione
nell’ambito della organizzazione
dell’amministrazione, alla complessità organizzativa, alle responsabilità
derivanti dalla posizione, ai requisiti richiesti per l’esercizio delle attività
di competenza e modulati in relazione alle diverse tipologie di uffici.
Inoltre, vengono confermati i parametri per la graduazione delle retribuzioni
di posizione. In par ticolare, si ribadisce che il rapporto fra la retribuzione
di posizione massima e quella minima non può essere inferiore a 1,4 né
superiore a 3,5 e che le retribuzioni intermedie devono essere individuate
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in modo proporzionato all’interno
dell’intervallo esistente tra la retribuzione massima e quella minima.
Infine, per rendere facilmente
comparabili le graduazioni effettuate dalle diverse amministrazioni si è
ritenuto opportuno uniformare le modalità di denominazione delle fasce. Pertanto, il CCNL
ha introdotto una nuova regola, in base alla quale i valori economici delle fasce medesime devono essere numerati
in ordine decrescente, in modo da attribuire alla prima il valore
massimo e all’ultima quello minimo.
Con l’art. 56 (Retribuzione dei dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali) viene ribadita
una norma, già presente nel precedente CCNL, con la quale si definisce
la retribuzione spettante ai dirigenti di seconda f ascia incaricati di funzioni dirigenziali generali.
La clausola richiama, inoltre, quanto
previsto dall’art. 23, comma 1, del D.Lgs.
n. 165/2001 circa le modalità di inquadramento nei ruoli
della dirigenza di prima fascia, che richiede tre anni di svolgimento
del relativo incarico.
Anche per la “Retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia” (art. 57) viene confermata la precedente
regolamentazione volta ad incentivare la corretta corresponsione
della componente retributiva legata al risultato. La disciplina rigorosa,
introdotta con i CCNL del quadriennio 1998-2001, risulta essere più coerente
con la filosofia dell’impianto retributivo previsto per la dirigenza pubblica,
nell’ambito del quale tale istituto
rappresenta un elemento strategico
in quanto connesso alla remunerazione dei risultati raggiunti dai dirigenti
nello svolgimento delle attività
amministrativ a e di gestione, di cui
gli stessi hanno la piena responsabilità .
I vincoli posti dalla norma, che qui vengono riconfermati, sono
essenzialmente due: uno riguarda le risorse complessive da destinare al risultato, che non devono essere inferiori al 15% del totale
delle disponibilità del fondo, l’altro, invece, si riferisce all’importo annuo individuale del risultato, che non deve essere inferiore al 20% del valore
economico della retribuzione di posizione in atto percepita,
da erogare, però, sempre in relazione al grado di raggiungimento
degli obiettivi.
Il Capo IV, formato dal solo art. 59,
relativo alle “clausole speciali di parte economica”, costituisce una sorta
di contenitore nel quale vengono
disciplinati vari aspetti relativi ad istituti economici o a categorie di dirigenti che presentano alcune specificità connesse al solo trattamento economico.
Tra questi occor re segnalare
la precisazione di por tata generale introdotta dal comma 4, in base alla quale in caso di dif ferimento o ritardo dell’Amministrazione
nel conferimento o rinnovo
dell’incarico, al dirigente viene
mantenuto il trattamento economico in godimento in relazione all’attività svolta. La clausola precisa, altresì, che tale garanzia non si estende ai casi
di responsabilità dirigenziale previsti dall’art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001
a seguito di valutazione negativa oppure, anche in mancanza
di quest’ultima, nelle ipotesi
disciplinate dall’art. 62 del CCNL. La norma va letta congiuntamente con il comma 9 dell’art. 20 che ha previsto che le amministrazioni
adottano procedure dirette
a consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi dei dirig enti anche al fine di garantire la continuità
dell’azione amministrativa.
Come già precisato nel precedente numero dell’Arannewsletter , le due clausole su illustrate hanno assunto una par ticolare rilevanza in quanto le stesse si configurano come
una possibile soluzione all’annosa
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problematica del ritardo con cui le amministrazioni rinnovano
gli incarichi dirigenziali, atteso che la richiesta sindacale della previsione
di una proroga automatica degli stessi avrebbe rappresentato un’interferenza nel potere di organizzazione che
il D.Lgs. n. 165/2001 attribuisce alle amministrazioni medesime.
Il Titolo IV, dedicato al trattamento
economico, si chiude con il Capo V che riguarda particolari istituti economici . L’articolo 60 (Incarichi aggiuntivi)
apporta alcune modifiche
alla disciplina esistente nel vecchio CCNL, in considerazione
delle esperienze applicative dell’istituto della onnicomprensività. In effetti,
la materia degli incarichi aggiuntivi ha rappresentato un altro punto
“caldo” della trattativa, per l’esigenza segnalata dal sindacato di individuare un sistema di garanzie idonee
ad assicurare che l’attribuzione di tali incarichi avvenga secondo i principi
di imparzialità, trasparenza e pubblicità, nell’ottica di evitare possibili
sperequazioni all’interno
della categ oria dei dirig enti.
Nel corso del dibattito, la soluzione individuata ha portato
ad un ampliamento della precedente disciplina, con l’introduzione
di un quadro più puntuale di regole cui le amministrazioni devono attenersi
nel conf erimento degli incarichi stessi, al fine di garantire a tutti i dirigenti,
nel rispetto del principio
della rotazione, le medesime oppor tunità di valorizzazione
della propria professionalità, tenendo, altresì, conto del numero e del valore degli incarichi già assegnati ad ognuno di essi.
L’attuale testo dell’articolo chiarisce che i criteri per l’attribuzione
degli incarichi aggiuntivi devono essere riferiti sia ai requisiti sog gettivi,
concernenti le competenz e e le capacità professionali di ciascun dirigente,
sia ad elementi oggettivi connessi alla natura, alle caratteristiche
dell’incarico ed ai programmi
da realizzare, nonché alla correlazione,
ove richiesta, con la tipologia
delle attività relative all’incarico
di funzione ricoperto dal dirigente medesimo.
In ogni caso l’amministrazione deve verificare che l’impegno richiesto
per l’espletamento degli incarichi aggiuntivi sia compatibile con
lo svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite.
Sotto il profilo economico, il nuovo contratto recepisce, invece,
le indicazioni del Comitato di Settore finalizzate a consentire un più
consistente riconoscimento
dei maggiori oneri e responsabilità
connessi allo svolgimento degli incarichi aggiuntivi.
Pertanto, la disposizione in esame prevede un innalzamento
della percentuale dei compensi spettanti a ciascun dirig ente,
da definire in contrattazione integrativ a in un ambito ricompreso tra il 50%
ed il 66% dell’impor to disponibile, una volta detratti gli oneri a carico dell’amministrazione.
Sul piano delle relazioni sindacali, all’ultimo comma è, inoltre, previsto che l’amministrazione, entro il 31
gennaio di ciascun anno, deve fornire alle organizzazioni sindacali aventi
titolo, nel quadro della modalità
relazionale dell’informazione, l’elenco degli incarichi conferiti dalla stessa
nel corso dell’anno precedente.
Altro elemento di novità da segnalare è l’art. 61 (Sostituzione del dirigente)
che risponde all’esig enza, fortemente sentita, di prevedere
una regolamentazione delle situazioni di affidamento ad un dirig ente
di un incarico ad interim, soprattutto al fine di individuare una garanzia
economica in relazione al maggiore impegno assunto dallo stesso.
Le fattispecie considerate dal contratto sono quelle relativ e ai casi di vacanza
numero 3 • maggio/giugno 2006
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di organico o di assenza del dirigente titolare dell’incarico con diritto
alla conservazione del posto,
in relazione alle quali il CCNL prevede che il trattamento economico
complessivo del dirigente interessato venga integrato con un importo
aggiuntivo, da considerare nell’ambito della componente di risultato, la cui misura sarà ricompresa fra il 15%
ed il 20% della retribuzione
di posizione prevista per l’incarico del dirigente sostituito.
Tale percentuale verrà definita nella contrattazione integrativa,
in relazione ad alcuni criteri forniti dal contratto che sono: la sede
degli incarichi ricoperti, il livello di responsabilità attribuito nonché il grado di conseguimento
degli obiettivi.
Anche l’art. 62 (Xxxxxxxx di salvaguardia) riprende sostanzialmente una garanzia già esistente nel precedente C CNL
del 5 aprile 2001, all’ar t. 13, comma 4, in relazione a quelle situazioni in cui le amministrazioni, sulla base
dell’ampia autonomia che viene loro attribuita dall’art. 19, comma 1,
ultimo periodo, del D .Lgs. n. 165/2001, conferiscono ai dirig enti un incarico di valore economico inferiore anche in mancanza di una valutazione
negativ a. Ritenendo che il principio legislativo potesse dar luogo
ad ambiguità applicativ e, il sindacato ha chiesto l’introduzione di una clausola
di salvaguardia al fine di assicurare comunque una tutela economica.
L’articolo si apre con un’affermazione di portata generale, in base alla quale, ai dirigenti che non hanno avuto una espressa valutazione negativ a, viene affidato un incarico di pari valore
economico.
Q ualora non siano disponibili posizioni dirigenziali vacanti, oppure le stesse
richiedano particolari requisiti
professionali o culturali, al dirigente può essere attribuito un incarico
di importo inferiore.
A differenza del precedente CCNL, viene demandata alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri e termini per fissare gli aspetti
retributivi, che in ogni caso devono prevedere il mantenimento
di una retribuzione di posizione il cui valore economico non sia inferiore
del 10% a quella corrisposta
in relazione al precedente incarico. L’art. 63 (Tredicesima mensilità)
disciplina la corresponsione
della tredicesima mensilità sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente. Vengono regolate anche
le modalità di calcolo della stessa in caso di cessazione del rapporto
di lavoro nell’anno, mentre per quanto non previsto dalla norma contrattuale continua a farsi riferimento
al D.Lgs. C.P.S. n. 263/46.
Nelle disposizioni concernenti
il trattamento di trasferta (art. 64),
già presenti per la xxxxx xxxx nel C CNL del 18 novembre 2004, sono state
appor tate alcune modifiche
in relazione alle recenti disposizioni
contenute nella citata L egge n. 266/2005. Tale legge, all’art. 1, comma 213,
sopprime l’indennità di trasferta per tutti i pubblici dipendenti,
stabilendo, altresì, che tale xxxxx
non è derogabile dai contratti collettivi.
Ciò ha comportato l’immediato
adeguamento della disciplina pattizia che, nella nuov a versione, presenta
solo i riferimenti relativi ai rimborsi delle spese sostenute. In tale ambito il contratto ha previsto, in ag giunta a quelli già vig enti, la possibilità
di ottenere i rimborsi delle spese autostradali, di parcheggio
e dell’eventuale custodia del mezzo nei casi in cui sia stata autorizzata l’utilizzazione del mezzo proprio, in analogia a quanto concordato
in altri CCNL dei comparti e delle aree dirigenziali.
Nulla è innovato in relazione
al trattamento di trasferimento (art. 65),
anche in considerazione del fatto che
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la Legge Finanziaria n. 266/2005,
all’art. 1, comma 215, ha specificato che continuano ad essere corrisposte
le indennità collegate a quella
di trasferta ed erogate per altri istituti, tra i quali è possibile ricomprendere
il trasferimento di sede nell’ambito della stessa amministrazione.
In tali ipotesi, pertanto, la predetta indennità resta stabilita nelle misure definite prima dell’entrata in vigore della legge medesima.
L’articolo 66 (Responsabilità civile
e patrocinio legale) conferma l’attivazione da parte delle Amministrazioni
(ove ciò non sia già stato attuato) di un’assicurazione contro i rischi
professionali e le responsabilità civili, destinando a tal fine la somma di euro 258,23 annui per dirig ente.
E’, inoltre, stabilito che l’impresa
di assicurazione venga scelta previa
apposita gara, da attivare entro quattro mesi dalla sottoscrizione del CCNL,
la quale dovrà comunque prev edere la possibilità per il dirigente
di incrementare il massimale di rischio assicurato con oneri a proprio carico. Nei casi in cui le amministrazioni non sottoscrivano la polizza, i relativi
importi sono imputati, per l’anno di competenza, al fondo per
la retribuzione di posizione e di risultato e sono destinati ad incrementare
la retribuzione di risultato.
L’art. 67 (Indennità di bilinguismo)
affronta la tematica relativa
al riconoscimento dei particolari
benefici previsti dal D .P.R. n. 752/76. La norma in esame, per tanto,
nel confermare l’erogazione dell’indennità di bilinguismo per i dirigenti
della provincia autonoma di Bolzano e della provincia di Trento con
competenza regionale, ne ridetermina la misura economica in ? 209,23 mensili per dodici mensilità a decorrere
dal 1° gennaio 2003.
In linea con quanto stabilito dal citato
D.P.R. n. 752/76, alle trattative
ha partecipato anche un delegato del Commissario di Governo
per la provincia autonoma di Bolzano e, conseguentemente, come si evince
dalla dichiarazione congiunta
Aran-Commissariato di Governo, la disciplina dell’indennità
di bilinguismo non potrà essere
ricompresa tra gli aspetti demandati alla contrattazione di raccordo di cui all’art. 1, comma 3, del contratto.
Nell’art. 68 (Diritti derivanti da invenzione industriale) viene recepita la disciplina esistente nel CCNL
precedente; l’ art. 69 (Modalità
di applicazione di particolari istituti economici) conferma la regolamentazione in materia di applicazione dei benefici
economici previsti da discipline
speciali, esplicitandone le relative fattispecie.
Viene, inoltre, precisato che i gettoni di presenza non rientrano nel regime di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti.
L’art. 70 (Personale in particolari posizioni di stato) ribadisce
l’applicazione ai dirig enti degli accordi quadro vigenti in materia di distacchi
aspettativ e e permessi sindacali, nonché delle altre prerogative
sindacali. Come precedentemente previsto, il trattamento economico spettante al dirigente in distacco
sindacale continua ad essere costituito dallo stipendio tabellare e retribuzione di posizione corrispondente all’incarico attribuito al momento del distacco,
mentre la retribuzione di risultato
compete nella misura media prevista dalla singola amministrazione.
TITOLO V – DISPOSIZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE
Il Titolo V regola specifici aspetti
del rappor to di lavoro dei dirigenti. L’art. 71 (Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare) conferma l’applicazione del C CNQ del 29 luglio 1999 in materia e la validità
del protocollo di esplicitazione in tema
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di costituzione dei fondi pensione complementari dell’8 maggio 2001. Viene, inoltre, ribadito che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al Fondo pensione sia determinata
nella misura dell’1% dell’ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del TFR.
L’art. 72 (Ricostituzione del rapporto
di lavoro), in cui viene sostanzialmente confermato il presente testo anche
nella disciplina di analoghi CCNL,
prevede che il dirigente, il cui rapporto si sia interrotto per effetto di dimissioni o per motivi di salute, può richiedere,
entro cinque anni dalla data delle
dimissioni, la riammissione in ser vizio.
Tale possibilità, valutata sulla base
delle esigenze dell’amministrazione è, comunque, subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella
dotazione organica dell’amministrazione.
Le parti, inoltre, hanno attribuito
particolare attenzione all’individuazione di specifiche norme che garantiscano
il rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni, che rappresentano
un ulteriore vincolo per le amministrazioni, essendo tale istituto assimilato
ad una nuova assunzione.
Le norme finali contenute nell’art. 73 riguardano, tra l’altro, la corresponsione dei buoni pasto, per i quali si continua
a fare riferimento alla normativa vigente. La disciplina di tale istituto si completa con l’ar t. 10 del CCNL
del 21 aprile 2006 relativo al biennio economico 2004-2005, con il quale, a decorrere dal 31 dicembre 2005,
il valore del buono pasto viene rideterminato in ? 7,00.
LE SEZIONI SPECIALI
Il CCNL si completa con due sezioni speciali, la prima dedicata ai dirigenti delle professionalità sanitarie
del ministero della salute inquadrati
ai sensi dell’art. 18, comma 8, del D.Lgs.
n. 502/92, l’altra ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Per i primi, le parti hanno proseguito il processo di equiparazione
del trattamento economico con gli altri dirigenti dell’Area I, iniziato
nel precedente quadriennio.
In particolare, la scelta operata è stata quella di riallineare il valore
dello stipendio gabellare sia utilizzando le risorse “fresche” di competenza che riassorbendo in parte o completamente altre voci retributive in atto.
Tale fase del processo si è conclusa il 31 dicembre 2003, data a decorrere
dalla quale lo stipendio tabellare dei dirigenti delle professionalità
sanitarie del ministero della salute è stato fissato in ? 38.296,98 annui,
esattamente come quello degli altri dirigenti ricompresi nell’Area I.
L’operazione ha compor tato,
con interventi scaglionati nel tempo, il conglobamento dell’indennità
integrativa speciale nello stipendio tabellare nonché il parziale
riassorbimento della retribuzione
di posizione minima contrattuale che, pertanto, a decorrere dal 31 dicembre 2003 risulta pari ad euro 1.728,05 annui per le professionalità di medico
chirurgo e medico veterinario e ad euro 4.568,57 annui
per le professionalità di chimico, biologo, farmacista e psicologo.
Conseguentemente, nel secondo biennio economico, è venuta meno
l’esigenza di prevedere norme speciali per tali dirigenti con riferimento
allo stipendio tabellare, atteso che
la raggiunta parificazione dello stesso comporta che gli aumenti percentuali previsti, in via generale, per la seconda fascia dell’Area I siano rif eriti anche
a tale categ xxxx dirigenziale, senza bisogno di ulteriori specificazioni.
In altri termini gli incrementi sono stati attribuiti in modo unif orme a tutti
i citati dirig enti di seconda f ascia, perché per tutti era previsto
il medesimo liv ello stipendiale di partenza.
Diversamente, per quanto riguarda
la retribuzione di posizione minima si è reso necessario continuare a prev edere una disciplina separata, in quanto tale voce retributiva presenta valori
economici diversi da quelli dei restanti dirigenti dell’Area.
In ogni caso quest’ultima è stata ulteriormente incrementata fino
a giungere, a decorrere dal 1° gennaio 2005, ad euro 2.755,05 e ad euro 5.595,57 annui rispettivamente per le professionalità di medico chirurgo e medico
veterinario e per le professionalità di chimico, biologo, farmacista
e psicologo.
Per quanto attiene, infine, ai dirigenti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, va premesso che il D.Lgs. n. 217/2005
ha modificato il regime giuridico
del rapporto di lavoro di tali dirigenti che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, ritorna ad assumere natura
pubblicistica.
A tali dirigenti si applicano le norme
contrattuali dell’Area I con le specificazioni contenute in tale Sezione speciale.
numero 3 • maggio/giugno 2006
L’unica novità è rappresentata dall’indennità di specificità
professionale, istituita dal contratto a decorrere dal 31 dicembre 2003.
Si tratta di una indennità prevista e finanziata dal D.L. n. 24/2004,
convertito con la Legge n. 87/2004, finalizzata a dare un riconoscimento economico all’impegno e al rischio correlato alla particolare attività
operativa svolta dai dirigenti del Corpo nazionale.
Xxxxxx Xxxxxxx
Direttore generale XXXX Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx XXXX
numero 3 • maggio/giugno 2006
QUESITI
Pubblichiamo di seguito alcuni
orientamenti applicativi che affrontano le prime problematiche emerse in sede di attuazione sia del CCNL dell’area
della dirigenza del Comparto Regioni ed Autonomie locali del 22.2.2006, sia del più recente CCNL del 9.5.2006
concernent e il personale non dirigente del medesimo Comparto.
In merito a quanto disposto dall’art. 23, comma 1, l’importo di euro 520, incrementa soltanto la retribuzione di posizione?
In questo caso, l’ente deve incrementare il fondo ex art. 26 anche della percentuale della retribuzione di risultato ad essa
collegato?
Se invece viene incrementata solo la retribuzione di posizione si può
utilizzare l’ulteriore incremento previsto al comma 3 (1,66% monte salari) per ripristinare dal 2003 la proporzione tra retribuzione di posizione e di risultato?
L’incremento di 520 euro stabilito dall’art. 23, comma 1, del CCNL
del 22.2.2006 riguarda solo
ed esclusivamente la retribuzione
di posizione, relativa a tutte le funzioni dirigenziali previste dall’ordinamento dei singoli enti alla data dell’1.1.2002;
conseguentemente esso non produce alcun effetto sulla retribuzione
di risultato di quell’anno e non
comporta, quindi, alcun obbligo
dell’ente di incrementare il fondo ex art. 26 del CCNL del 23.12.1999 per
ripristinare il rapporto percentuale tra retribuzione di posizione e di risultato; Ai fini della utilizzazione delle risorse corrispondenti all’incremento,
con decor renza dall’1.1.2003, dell’1,66 % del monte salari dei dirigenti relativi all’anno 2001, occorre tenere conto
delle precise indicazioni contenute nell’ar t.23, comma 3, del C CNL
del 22.2.2006, secondo le quali
le suddette risorse devono essere
preliminarmente ripartite e destinate, rispettivamente, con decor renza
sempre dall’1.1.2003, al finanziamento della retribuzione di posizione
e della retribuzione di risultato,
sulla base dei criteri di sud divisione tra le due voci retributive già definiti dalla contrattazione decentrata
integrativa dell’ente vig ente alla data di definitiva sottoscrizione del CCNL.
La distribuzione, poi, sulla base della ripartizione di cui al punto
precedente, delle risorse disponibili per la retribuzione di posizione,
tra le diverse funzioni dirigenziali deve avvenire sulla base degli specifici criteri a tal fine già adottati dagli enti e,
quindi, in misura proporzionalmente rapportata ai diversi valori vigenti
nel gennaio 2003. Per la quota destinata alla retribuzione di risultato, saranno
applicati i medesimi criteri già applicati dall’ente negli anni di riferimento.
L’incremento di euro 520 deve essere applicato indistintamente a tutte
numero 3 • maggio/giugno 2006
le retribuzioni di posizione in relazione ai posti di qualifica dirigenziale vigenti alla data dell’1.1.2002?
L’incremento di euro 520,00, previsto
dall’art.23, comma 1, del CCNL dell’area della dirigenza del comparto Regioni- Autonomie Locali del 22.2.2006,
si applica a tutte le funzioni dirigenziali esistenti, sulla base dell’ordinamento
dei singoli enti, alla data dell’1.1.2002, ivi comprese quelle vacanti;
Se successivamente alla data 1.1.2002 sono stati istituiti nuovi posti
con qualifica dirigenziale, si dovrà procedere all’incremento di euro 520 per la retribuzione di posizione?
Se al contrario, sono stati soppressi alcuni posti di qualifica dirigenziale l’importo di 520 euro ad essi correlato, rimane nel fondo destinato alle retribuzioni delle posizioni oppure viene meno con la soppressione dei posti?
Le funzioni dirigenziali istituite
successivamente alla data dell’1.1.2002 (per ipotesi anche dal 2.1.2002), sono escluse dall’aumento di 520,00 euro;
se successivamente, l’ente
ha proceduto ad una riorganizzazione, con conseguente soppressione di posti di qualifica dirig enziale relativi
a funzioni alle quali è stato attribuito, con decorrenza 1.1.2002, l’incremento di 520,00 euro, questo importo rimane comunque acquisito alle risorse
destinate al finanziamento alla
retribuzione e di risultato della dirigenza.
La dichiarazione congiunta n. 4 prevede che siano comprese nelle risorse
per il finanziamento della retribuzione di posizione anche quelle derivanti dall’applicazione della normativa
sul recupero dell’evasione ICI, mentre la precedente disciplina contrattuale
consentiva di corrispondere ai dirigenti soltanto i compensi professionali per gli avvocati (art. 37 CCNL 23.12.1999) e i compensi per incentivi
alla progettazione (art. 18 Legge
109/1994). La previsione della suddetta dichiarazione congiunta ha valore
cogente tra le parti e, se sì, è applicabile con effetto retroattivo?
La dichiarazione congiunta n.4 allegata al CCNL del 22.2.2006 ha inteso chiarire un dubbio sulla effettiva portata
applicativa dell’art.26, comma 1, lett. e) del CCNL del 23.12.1999, la cui
formulazione, proprio per l’esclusivo e diretto riferimento alle sole risorse dell’art.37 del medesimo CCNL
e all’art.18 della legge n.109/1994, aveva indotto a ritenere che non dovessero
essere ricomprese nella sua portata applicativa ipotesi diverse da quelle espressamente ivi considerate;
con la dichiarazione congiunta le parti hanno specificato che tra le risorse
finanziarie previste dall’art. 26, comma 1, lett. e) del CCNL 23.12.1999,
(risorse derivante de specifiche
previsioni legislative) da destinare al finanziamento della retribuzione
di posizione e di risultato della dirigenza, sono ricomprese anche quelle derivanti dalla applicazione dell’art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs. n. 446 del 1997
(risorse correlate al recupero
dell’evasione dell’ICI) nonché quelle previste dall’art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito
nella legge n. 556 del 1996 (inter venti a sostegno degli uffici finanziari);
tale indicazione, se vale sicuramente per il periodo successivo
alla sottoscrizione del C CNL, ad avviso della scriv ente Ag enzia, non può
trovare applicazione anche con efficacia retroattiva, con riferimento a situazioni ormai esaurite, riferite alla testuale formulazione e
interpretazione del testo contrattuale.
L’incremento previsto dall’art. 2
della tabella A del CCNL del 9.5.2006 con decorrenza dal 31.12.2005, deve essere riconosciuto, anche per una sola giornata, al personale in servizio?
In caso di risposta affermativa, esso incide anche sul valore della tredicesima mensilità relativa all’anno 2005?
numero 3 • maggio/giugno 2006
a) la indicazione della data del 31.12.2005, senza ulteriori specificazioni, per la decor renza dell’ultima tranche di incremento, contenuta nell’art.1,
comma 2, e nelle tabelle allegate al CCNL del 9.5.2006, deve essere intesa nel senso che quest ’ultima deve essere erogata, a titolo
di retribuzione, al personale in
servizio, per un solo giorno anche nel mese di dicembre 2005;
b) ai fini della concreta applicazione della disciplina contrattuale,
al lavoratore, per il mese di dicembre 2005, dovrà essere riconosciuto
un aumento dello stipendio tabellare nella misura cor rispondente ad 1/26 del valore del terz o e ultimo
incremento previsto per lo stipendio tabellare con xxxxx xxxxx
dal 31.12.2005;
c) tale aumento, per un solo giorno, incide anche sulla quantificazione della tredicesima mensilità relativa all’anno 2005 ma solo ed
esclusivamente nella misura di cui sopra si è detto; inf atti, in base all’art.3 del CCNL del 5.10.2001,
la tredicesima mensilità è pari
alla retribuzione individuale mensile di cui all’art.52, comma 2, lett. c)
spettante nel mese di dicembre;
per tanto, per l’anno 2005, essa sarà pari al trattamento corrisposto per le singole voci utili e, per quello
tabellare, dovrà essere calcolata tenendo conto, per 25/26, dello
stipendio tabellare comprensivo degli incrementi del f eb braio 2005 e per 1/26 anche dell’ultimo incremento
entrato in vigore dal 31.12.2005.
numero 3 • maggio/giugno 2006
CAPI DI STATO E DI GOVERNO ALVERTICE DI PRIMAVERA:
23-24 MARZO 2006
Si ritiene utile portare a conoscenza i punti essenziali della sessione
che ha visto la partecipazione al Vertice di primavera dei Capi di Stato
e di Governo dell’U.E..
Questa sintesi, fedele all’andamento dei lavori, ha fatto riferim ento
alle “conclusioni ufficiali” che sono
state tracciate dal Presidente di turno Xxxxxxx Xxxxxxxxx e che colgono,
se non t utte, almeno la magg ior parte delle t ematiche dibattute.
Punto di riferim ento sono stati i relativi document i diffusi in lingua francese, inglese e tedesca; ci si è riferiti al testo francese puntualmente tradotto,
aggiungendo brevi annotazioni finali, utili per richiamare argomenti
non e videnziati o temi sui quali sarà opportuna qualche sottolineatura. Vediamo il testo:
Xxxxxxx Xxxxxxxxx:
adozione di misure concrete
per migliorare la crescita economica e l’occupazione.
“La Presidenza austriaca si è impegnata a proporre soluzioni concrete
e ad incoraggiare gli Stati membri
ad impegnarsi individualmente al fine di poter realizzare nuovi obiettivi
comuni di miglioramento della crescita economica e dell’impieg o.
L’Europa è, in fin dei conti, giudicata dalle sue realizzazioni piuttosto che dalle sue dichiarazioni, lo ha detto
il Presidente del Consiglio europeo
e Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, fuori dalla Conferenza Stampa di chiusura
del Consiglio europeo che si è svolto
a Bruxelles venerdì pomeriggio (ndr: 24 marzo).
Grazie a questi div ersi “exploits”
l’Europa si è realizzata e non si è fatta in un solo giorno.
Noi siamo pervenuti a proporre varie iniziative che sono state accolte
favorevolmente.
Così per la prima volta le parti sociali e il Presidente della BCE hanno
partecipato, su invito della Presidenza austriaca, ai dibattiti del Summit
dei Capi di Stato o di Gov erno.
“Si è sentito un vento nuovo positivo
che ci ha dato la prova dell’impor tanza del modello sociale europeo
e della integrazione delle par ti sociali”, ha aggiunto il Cancelliere Schuessel.
Le misure tese a favorire la crescita economica e l’impiego consistono,
secondo il Cancelliere, nei due punti principali delle conclusioni
del Consiglio: “La congiuntura è attualmente f avorevole, se noi
ci impegnassimo di più proveremmo a realizzare, di qui al 2010, due milioni di lavoratori in più per ogni anno.
Ciò mi sembra molto importante ed è questo che noi abbiamo deciso
in maniera comune”.
Un’altra priorità consiste nella diminuzione dell’inoccupazione che riguarda
i giovani e nel miglioramento della loro situazione professionale.
numero 3 • maggio/giugno 2006
Q uesta è la ragione per la quale è stato stabilito di diminuire del 10% il tasso di abbandono scolare.
Da qui al 2007 ogni giovane che esce dalla scuola dovrebbe vedersi offrire entro 6 mesi un impiego, uno stage
o un corso di formazione o altra misura che permettesse di prepararlo alla vita professionale. L’obiettivo, poi, è quello di ridurre questi 6 mesi a 4 entro il 2010.
In seguito, il campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico,
per il quale alcuni obiettivi sono stati identificati, fa egualmente parte
del “nocciolo” delle conclusioni.
E pertanto è stato stabilito come
obiettivo di raggiungere un tasso al 3% del PIL riservato alla ricerca,
nel rispetto delle differenti posizioni degli Stati membri.
Q uindi si debbono accumulare le loro spese pub bliche destinate alla ricerca e allo sviluppo affinché siano
disponibili più risorse da utilizzare
nel modo migliore. Inoltre i prog etti dei settori privati nel campo
della ricerca e dello sviluppo dovranno egualmente essere sostenute
per migliori risultati promozionali.
Gli Stati membri si impegnano inoltre
ad adottare rapidamente il 7 ° programma/ quadro per permettere la creazione
del Consiglio europeo della ricerca e di rinforzare il programma
del partenariato nel settore pubblico e privato.
La creazione di un Istituto europeo di tecnologia sarà del pari sostenuto.
Sulla questione della promozione delle piccole e medie imprese,
il Consiglio europeo ha, tra l’altro,
deciso di valorizzare, da qui al 2007, il cd. “spor tello comune di vendita/ acquisto” (ONE-STOP-SH OP; OSS).
Sforzi dovranno essere realizzati affinché da qui al 2007 un’impresa possa “essere creata” nello spazio di una settimana (ndr: con la buona
volontà della burocrazia!).
La politica energetica comune è stata egualmente al centro dei dibattiti ed è stata ripresa nelle conclusioni
del Consiglio.
Tra i punti essenziali si tratta
di aumentare gli scambi di energia tra gli Stati membri, per raggiungere il 10% della capacità produttiva
degli Stati. Inoltre le fonti
delle “energie rinnovabili” (ndr eolica, solare, ecc.) dovranno, secondo
un’analisi della C.E., raggiungere al 2015 il 15% e quelle dei carburanti/bio l’8%. “Il risparmio di energia è per noi
elemento essenziale.
Se noi perverremo realmente
ad economizzare il 20% di energia in 15 anni, questo obiettivo sarà
una decisione “rivelatrice”.
La politica energetica è giustamente un esempio della necessità per
le istituzioni di collaborare al fine di poter innov are” ha aggiunto
il Cancelliere.
Il Cancelliere si è mostrato infine soddisfatto di vedere la proposta
del Parlamento europeo sulla direttiv a dei sevizi sostenuta da tutti i Capi
di Stato e di Governo”.
Annotazioni finali (ndr)
Il vertice di primavera, al quale farà
seguito l’altro importante appuntamento di giugno, vede in pratica arricchita
la strategia di Lisbona; importante
la prudente accettazione della direttiva sui servizi ed, ancora di più, il sentir parlare di politica energetica comune e sia pure, a margine dei dibattiti
ufficiali, del “protezionismo
economico”; troppo poco sul futuro della Costituzione e sui “confini
dell’Europa”: il rinvio a giugno è sembrato inevitabile.
a cura di Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx to ARAN
EVENTO | CONTENUTO/NOTE |
28 marzo 2006 | Il contratto prevede un aumento medio |
Comparto Università | complessivo a regime di 99 euro mensili per tredici |
CCNL relativo al | mensilità. |
personale dei livelli per il | Gli incrementi, per la parte fissa dello stipendio, |
secondo xxxxxxx | saranno erogati in due tranche: 37 euro |
economico 2004-2005 | dal 1° gennaio 2004 e 48 euro dal 1° febbraio 2005. |
In analogia con gli accordi per il personale di altri | |
comparti, per la parte variabile della retribuzione | |
4 euro sono destinati all’indennità di Ateneo | |
e 10 euro alla contrattazione integrativa. | |
Inoltre, a decorrere dal 31 dicembre 2005, è previsto | |
l’incre mento del valore del buono pasto che passa | |
a 7 Euro. | |
30 marzo 2006 | La presente Ipotesi, stipulata ai sensi dell'art. 70, |
Dirigenza Enti art. 70 | comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, viene sottoscritta |
D.Lgs. n. 165/2001 | successivamente alla trasformazione della Cassa |
Ipotesi di CCNL relativa | Depositi e Prestiti in società per azioni, con |
al personale dirigente | denominazione "Cassa depositi e prestiti società |
della Cassa Depositi e | per azioni" (CDP S.p.A.), avvenuta con effetto |
Prestiti per il primo | dal 12 dicembre 2003, ai sensi del D.L. 30/9/2003 |
biennio economico 2002- | n. 269 (convertito in legge con modificazioni |
2003 | dall'art. 1, Legge n. 326/2003) e del D.M. 5/12/2003 |
del Ministro dell'economia e delle f inanz e. | |
Il presente contratto, relativo ai soli istituti | |
a contenut o economico, concerne il periodo | |
compreso tra l'1/1/2002 (data di avvio | |
del quadriennio 2002-2005 e biennio c ontrattuale | |
2002-2003) e l’11/12/2003 (ultimo giorno in cui l'ente | |
ha operato come pubblica amministrazione, | |
prima della trasformazione in società per azioni). | |
Nell’Ipot esi vengono indicati gli incrementi | |
per i dirigenti, di prima e di seconda fascia, | |
dello st ipendio tabellare e della ret ribuzione | |
di posizione par te fissa e gli effetti dei nuovi | |
trattamenti economici. | |
30 marzo 2006 | La presente richiesta di interpretazione autentica è |
Comparto Scuola | stata presentata dal Giudic e del Lavoro di Messina |
Interpretazione autentica | e concerne l'art. 37, comma 3, del CCNL 24.7.2003 |
dell'ar t. 37, comma 3, del | del Comparto Scuola e più precisament e |
CCNL 24.7.2003 del | se l'espressione let terale "si assenti in un'unica |
compar to scuola, | soluzione" dell'art. 37, comma 3, del predetto |
richiesta dal Giudice del | contratto vada estesa a qualunque ipotesi in cui |
lavoro di Messina. | l'assenza, anc orché rappor tabile a più richieste temporalmente distanziate, sia comunque priva |
di soluzione di continuità. | |
Le parti firmatarie dei relativi CCNL si sono espresse | |
nel senso che nella costituzione del rapporto | |
di lavoro del personale assunto a tempo | |
determinato, vada computato anche il periodo | |
intercorrente la sospensione delle lezioni, qualora | |
l'assenza del docente titolare venga effettuata, |
numero 3 • maggio/giugno 2006
EVENTO | CONTENUTO/NOTE |
senza soluzione di continuità, per uno spazio temporale che inizi da una data anteriore di almeno 7 giorni la sospensione delle lezioni e cessi ad una data non inferiore a 7 giorni successivi la ripresa delle medesime. Rileva, pertanto, esclusivamente l'oggettiva sussistenza delle predette circostanze, unitamente all'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo. | |
7 aprile 2006 | Il contratto del personale del Comparto Istituzioni |
Comparto Istituzioni ed | ed Enti di ricerca e sperimentazione riguarda circa |
Enti di ricerca e | 20 mila dipendenti, di cui circa 9 mila tra ricercatori |
sperimentazione | e tecnologi ed è relativo al quadriennio normativo |
CCNL relativo al | 2002–2005 e ai due bienni economici 2002–2003 |
personale dei livelli del | e 2004–2005. |
comparto per il | La vera novità, dal punto di vista normativo, è l’aver |
quadriennio normativo | impostat o un siste ma di progressioni professionali, |
2002-2005 ed il primo | in particolare per i ricercatori e tecnologi, |
biennio economico 2002- | imperniate su selezioni concorsuali di merito. |
2003 | In linea con gli accordi e gli indirizzi governativi, |
CCNL relativo al | il contratto prende atto, altresì, del ruolo svolto |
personale dei livelli del | dal lavoro a tempo determinato all’interno |
comparto per il secondo | delle realtà organizzative dell’Ente, nonché |
biennio economico 2004- | delle attività svolte in conto terzi. |
2005 | Per effetto del nuovo contratto la retribuzione |
complessiva per i ricercatori e tecnologi è | |
incrementa, al t ermine dei quat tro anni, di circa 390 | |
Euro medi mensili, di cui 315 euro destinati | |
alla retribuzione fissa, la parte restante andrà | |
ad incrementare il siste ma premiale. | |
Per il personale tecnico e amministrativo gli aumenti | |
medi mensili al termine del quadriennio saranno | |
pari a circa 230 euro, di cui 181 euro | |
per la retribuzione tabellare e 49 euro destinati | |
al siste ma delle incentivazioni. | |
11 aprile 2006 Dirigenza Area V (Scuola) CCNL relativo al personale dirigente dell'Area V per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il primo biennio economico 2002-2003 CCNL relativo al personale dirigente dell'Area V per il secondo biennio economico 2004-2005 | Il contratto dei dirigenti scolastici e dei dirigenti AFAM (istituti di alta formazione artistica e musicale), relativo al quadriennio normativo 2002–2005 ed ai due bienni economici 2002–2003 e 2004–2005 interessa circa 9000 dirigenti. Gli aumenti a regime sono di 306 euro di retribuzione media mensile fissa e 134 euro medi mensili a regime da destinare alla retribuzione variabile (posizione e risultato). Questi aumenti corrispondono agli incrementi percentuali delle retribuzioni previsti dai protocolli governativi. Il contratto è innnovativo per la completezza delle materie trattate (si tratta in sostanza di un testo |
numero 3 • maggio/giugno 2006
EVENTO | CONTENUTO/NOTE |
che riunifica tutte le disposizioni previgenti) e per la novità e l’efficacia di alcune soluzioni proposte, tra le quali un siste ma condiviso di valutazione. Si caratterizza, inoltre, per l’equlibrio di soluzioni che garantiscono l’autonomia e la professionalità dirigenziale, coniugandola con le esigenze dell’Amministrazione in termini di collaborazione e reciproco affidamento. | |
11 aprile 2006 | Il contratto si riferisce al personale docente e non |
Comparto Istituzioni di | docente del Comparto (AFAM). Il comparto, |
alta formazione e | che proviene dalla scissione dal comparto scuola, |
specializzazione artistica | riguarda circa settemila e ottocento lavoratori tra |
e musicale | docenti – circa seimila seicento – e personale |
CCNL relativo al personale | tecnico e amministrativo – circa mille e duecento. |
dei livelli del comparto | Il trattamento economico prevede un aumento |
delle Istituzioni di alta | medio pro capite a regime di circa 127,90 euro |
formazione e | mensili: 102,30 euro sulla retribuzione tabellare |
specializzazione artistica | e 25,60 euro sul salario accessorio. Gli incrementi |
e musicale per il secondo | suddetti decorreranno per una prima tranche |
biennio economico | dal 1° gennaio 2004 e per una seconda tranche |
2004-2005 | dal 1° febbraio 2005. Parte degli incrementi |
accessori, per un importo pari allo 0,7% del monte | |
salari complessivo, saranno disponibili a decorrere | |
dal 1° gennaio 2006 a c ondizione che la prossima | |
finanziaria preveda, sulla base delle intese raggiunte | |
con il protocollo Governo - Sindacati del 27 maggio | |
2005, lo stanziamento di uguale importo. | |
13 aprile 2006 | Il contratto di lavoro dei dirigenti della Presidenza |
Dirigenza Area VIII | del Consiglio relativo al quadriennio normativo |
(Presidenza del Consiglio | 2002–2005 e ai due bienni economici 2002-2003 |
dei Ministri) | e 2004–2005, interessa circa 300 unità tra consiglieri |
CCNL relativo al | e referendari della Presidenza del Consiglio |
personale dirigente | e dirigenti di prima fascia e seconda fascia |
dell'area VIII per il | del ruolo speciale tecnico-amministrativo |
quadriennio normativ o | della protezione civile. |
2002-2005, per il primo | Il contratto stabilisce incrementi coerenti con |
biennio economico | gli accordi del febbraio 2002 e del maggio 2005, |
2002–2003 e per il | che prevedono aumenti pari al 5,66% per il primo |
secondo xxxxxxx | xxxxxxx e al 5,01% per il secondo biennio. |
economico 2004-2005. | In totale pari al 10,67%. |
Gli aumenti a regime sono stat i definiti in 306 euro | |
per la seconda f ascia e 390 euro per la prima fascia. | |
Le restanti risorse finanziarie sono dedicate | |
all’au mento dei fondi per la ret ribuzione | |
di posizione (par te fissa e parte variabile) | |
e di risultato in misura del 4,8% per la seconda | |
fascia e del 7,6% per la prima. | |
Tali miglioramenti retributivi saranno attribuiti | |
in quattro tranche, coincidenti con i mesi di | |
gennaio del quadriennio, a partire dal gennaio 2002. |
numero 3 • maggio/giugno 2006
EVENTO | CONTENUTO/NOTE |
Il contratto realizza il primo testo unico delle disposizioni pattizie, adeguando la regolam entazione vigente alle specifiche esigenze organizzative e funzionali della Presidenza. In particolare, interviene sul conferimento degli incarichi, la formazione e la mobilità, anche verso l’estero. Ampio risalto è dato alla valutazione, che si configura come strumento fondamentale delle capacità professionali e per il riconoscimento dei meriti individuali. Nel complesso il ruolo dei dirigenti è stato ulteriormente valorizzato in considerazione del fatto che la loro attività rappresenta un importante supporto alle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento della Presidenza stessa. | |
13 aprile 2006 Il contratto per il secondo biennio economico Comparto Presidenza del 2004-2005 del personale della Presidenza Consiglio dei Ministri del Consiglio, prevede l’aumento medio CCNL relativo al complessivo a regime, per i 2 mila lavoratori personale dei liv elli del del comparto, di 123,50 euro per 13 mensilità. comparto della I benef ici per la parte fissa dello st ipendio saranno Presidenza del Consiglio erogati in due tranche al 1° gennaio 2004 per il secondo biennio e al 1° febbraio 2005 per complessivi circa 98,9 euro. economico 2004-2005 La restante quota è f inalizzata all’au ment o dell’indennità di presidenza, pari a 12,40 euro (1° gennaio 2004 e 31 dicembre 2005) e al fondo per l’incentivazione della produttività, definito in contrattazione integrativa, pari a 12,20 euro. Nell’ipotesi è stato rivalutato il valore del buono pasto a 7 euro. Gli incrementi accrescono la retribuzione media complessiva del 5,01% come è stato stabilito nel protocollo del 27 maggio 2005 tra Governo ed Organizzazioni sindacali e c onfermato dalla legge finanziaria per il 2006. | |
18 aprile 2006 | L’ ipotesi di CCNL dei dirigenti degli Enti pubblici |
Dirigenza area VI | non ec onomici e delle Agenzie f iscali interessa circa |
(Agenzie fiscali, Enti | 5 mila 500 unità tra dirigenti, professionisti |
pubblici non economici) | (avvocati, statistici, ecc.) e medici. |
Ipotesi di CCNL per il | Gli incrementi stabiliti, coerenti con gli accordi |
quadriennio normativo | del febbraio 2002 e del maggio 2005, prevedono |
2002-2005, per il primo | aumenti pari al 5,66% per il primo biennio e al 5,01% |
biennio economico 2002- | per il secondo biennio, pari in totale al 10,67%. |
2003 e per il secondo | Gli aumenti stipendiali a regime sono definiti |
biennio economico 2004- | in 306 euro per la seconda fascia e 390 euro |
2005 relativo all'area VI | per la prima fascia. |
della xxxxx xxxx | Le restanti risorse finanziarie sono dedicate |
all'au mento dei fondi per la retribuzione | |
di posizione (parte fissa e parte variabile) e | |
di risultato sia per la prima sia per la seconda fascia. | |
numero 3 • maggio/giugno 2006
EVENTO | CONTENUTO/NOTE |
Tali miglioramenti retributivi saranno attribuiti in quattro tranche, coincidenti con i mesi di gennaio del quadriennio, a partire dal gennaio 2002. Per i professionisti gli incrementi stipendiali sono definiti a regime in 280 euro. Sono inoltre previsti aumenti sulla parte variabile della retribuzione con apposite risorse che alimentano i fondi degli Enti. Il testo dedica ampio spazio al conferimento degli incarichi dirigenziali e alle garanzie connesse. Per i professionisti propone un ammodernamento dell’ordinamento più snello nell’ambito dell’assetto organizzativo degli Enti. | |
21 aprile 2006 | Le parti hanno sottoscritto il presente CCNL al fine |
Comparto Ministeri | di dare completa attuazione agli impegni assunti |
CCNL integrativo del | nel Protocollo tra Governo e Sindacati del 27 |
contratto collettivo | maggio 2005, che prevedeva, nell'ambito |
nazionale di lavoro | del biennio 2004-2005, il r iconoscimento a regime |
relativo al personale dei | di incrementi retributivi pari al 5,01% per ciascun |
livelli del comparto | comparto di contrattazione. |
ministeri per il secondo | Gli stipendi tabellar i sono rideterminati nelle misure |
biennio economico | ed alla decorrenza indicate nell'allegata Tabella A |
2004–2005 del 7 dicembre | del CCNL. Inoltre, al fine di incentivare la |
2005. | produt tività dei dipendent i, il fondo di cui all'ar t. 23 |
del CCNL del 12 giugno 2003 è incrementato | |
di un impor to pari allo 0,50% del monte salari | |
dell'anno 2003 (corrispondente a euro 10,00 | |
procapite per tredici mensilità per i dipendent i | |
in servizio al 31 dicembre 2003) con decorrenza | |
dal 31 dicembre 2005 ed a valere sull'anno 2006. | |
21 aprile 2006 | Le parti sottoscrivono il presente CCNL al fine |
Comparto | di dare completa attuazione agli impegni assunti |
Amministrazioni dello | nel Prot ocollo del 27 maggio 2005 tra Governo |
Stato ad ordinamento | e Sindacati, che prevedeva, nell'ambito del biennio |
autonomo | 2004-2005, il riconoscimento a regime di incrementi |
CCNL integrativ o del | retributivi pari al 5,01% per ciascun comparto |
contratto nazionale di | di contrattazione. Tale CCNL si suddivide in due |
lavoro relativo al | sezioni: |
personale dei liv elli per il | Sezione I- |
secondo biennio | CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO |
economico 2004–2005 | L'indennità di r ischio e l'indennità mensile di cui |
sottoscritto il 7 dicembre | all'art. 24 del CCNL del 26 maggio 2004, integrata |
2005 | dall'art. 4 del CCNL, sono ulteriormente |
incrementate delle misure mensili lorde pre viste | |
dall'allegata Tabella A al CCNL. Inoltre, al fine di | |
incentivare la produttività dei dipendenti, il Fondo | |
di amministrazione di cui all'art. 25 del CCNL | |
del 26 maggio 2004 è incrementato di un importo | |
pari allo 0,50% del monte salari dell'anno 2003 | |
(corrispondente a ? 11,10 procapite per tredici | |
numero 3 • maggio/giugno 2006
EVENTO CONTENUTO/NOTE |
mensilità per i dipendenti in servizio al 31 dicembre 2003) con decorrenza dal 31 dicembre 2005 ed a valere sull'anno 2006. Sezione II – AMMINISTRAZIO NE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO L'indennità aziendale di cui all'art. 35 del CCNL del 26 maggio 2004 è incrementata delle misure mensili lorde previste dall'allegata Tabella B. Inoltre, al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, il Fondo generale per l'erogazione del trattamento accessorio di cui all'art. 37 del CCNL del 26 maggio 2004 è incrementato di un importo pari allo 0,50% del monte salari dell'anno 2003 (corrispondente a euro 10,50 procapite per tredici mensilità per i dipendenti in servizio al 31 dicembre 2003) con decorrenza dal 31 dicembre 2005 ed a valere sull'anno 2006. |
21 aprile 2006 I contratti di lavoro sono relativi al quadriennio Dirigenza Area I normativo 2002–2005 e ai due bienni economici (Ministeri, Aziende) 2002-2003 e 2004–2005 dei dirigenti dell’Area I. CCNL per il quadriennio Questi dirigenti sono in tutto circa 4 mila e 400 normativo 2002-2005, per (402 di prima fascia e 4043 di seconda fascia). il primo biennio Gli incrementi sono re golati in coerenza economico 2002-2003 e con gli accordi del febbraio 2002 e del maggio 2005, per il secondo biennio che prevedono aument i rispettivamente pari economico 2004-2005 al 5,66% per il primo biennio e al 5,01% per il secondo biennio, quindi, in t otale del 10,67%. Gli aumenti stipendiali a regime sono stati definiti in 300 euro per la seconda fascia e 390 per la prima fascia. Le restanti risorse finanziarie sono state finalizzate all’au mento dei fondi per la retribuzione di posizione (par te fissa e parte variabile) e di risultato in misura pari al 4,7% per la seconda fascia e 7,6% per la prima. Tali miglioramenti retributivi verranno attribuiti in base ad una scansione t emporale articolata in quattro tranche coincidenti con i mesi di gennaio del quadriennio, a partire dal gennaio 2002. Il contratto realizza il primo Testo Unico di tutte le disposizioni nor mative che disciplinano il rapporto di lavoro di questi dirigenti e si articola in due parti: nella prima sono regolate le norme comuni a tutto il personale dirigenziale, nella seconda sono definite apposite clausole destinate a particolari categorie di essi (dirigenti delle professionalità sanitarie del ministero della salute e dei vigili del fuoco). Nell’accordo è stata confermata la disciplina di tutti gli istituti riguardanti il rapporto di lavoro (ferie, |
numero 3 • maggio/giugno 2006
EVENTO CONTENUTO/NOTE |
assenze per malattia, mobilità ecc.) e sono state aggiornate norme di particolare rilievo sociale quali la tutela della maternità e della paternità, il mobbing, le molestie sessuali ed è stata introdotta la disciplina dei congedi per la formazione. Il contratto è intervenuto altresì sul conferimento degli incarichi per adeguarne la regolamentazione alle attuali esigenze organizzative e gestionali delle Amministrazioni. Ampio risalto ha avuto anche la materia della valutazione dei dirigenti, strumento fondamentale per l’apprezzamento delle capacità professionali, essenziali, in primo luogo, per garantire in modo adeguato l’autonomia dei dirigenti. |
27 aprile 2006 L’interpretazione autentica è stata richiesta Comparto Università dal Tribunale Civile di Roma - Sezione Lavoro, Interpretazione autentica per esprimersi su "la cumulabilità dell'indennità dell'art. 63 del CCNL speciale di cui al comma 3 dell'art. 63 del CCNL 9.8.2000 del Comparto del Comparto Università del 9.8.2000 con qualsiasi Università, richiesta dal altra indennità di funzione o posizione, Giudice del Lav oro di ed in particolare con l'indennità di responsabilità Roma. di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo". Le parti firmatarie del relativo CCNL hanno sottoscritto il seguent e accordo di interpretazione autentica nel testo che segue: ”L'art. 63 in questione non sembra porre problemi d'interpretazione sia in senso letterale che per quanto attiene alla volontà delle par ti. Il comma 2, infatti, definisce, per tutto il personale del comparto, un'indennità accessoria da erogare alle condizioni chiaramente indicate nel comma medesimo, mentre il successivo comma 3, limitatamente al personale appartenente alla categoria D, stabilisce un'ulteriore e diversa indennità c ollegata all'affido di particolari responsabilità.” |
8 maggio 2006 Il contratto nazionale di lavoro per il biennio Comparto Enti pubblici economic o 2004-2005 prevede un aumento medio non economici complessivo a regime di 127 euro mensili per tredici CCNL relativo al mensilità, riguarda circa 60.000 lavoratori dei livelli personale dei liv elli del del comparto. compar to enti pubblici Quest o aumento consente la crescita non economici per il della retribuzione media complessiva del 5,01%, secondo xxxxxxx così come definito nell’accordo del 27 maggio 2005 economico 2004-2005 tra Governo e XX.XX. e confermato dalla Legge Finanziaria per il 2006. Gli incrementi saranno erogati secondo le seguenti modalità: per la parte fissa dello stipendio dal 1° gennaio 2004 e dal 1° febbraio 2005 per complessivi 104 euro, in analogia con gli accordi per il personale di altri comparti, per la parte |
numero 3 • maggio/giugno 2006
EVENTO CONTENUTO/NOTE |
variabile 5,50 euro destinati all’indennità di Ente e dal 1° gennaio 2006 12,50 euro al Fondo per l’incentivazione della produttività definito in contrattazione integrativa Un’ulteriore quota del 15% della Indennità Integrativa Speciale (contingenza) è stata conglobata nella voce stipendio, sulla scia del percorso già iniziato di adeguamento perequativo dell’Indennità di fine servizio. Il costo di questa operazione (5 euro) rientra nel 5,01%. |
9 maggio 2006 Il contratto nazionale di lavoro per il secondo Comparto Regioni biennio economico 2004-2005 riguarda circa 550 ed Autonomie locali mila unità che a regime avranno sullo stipendio CCNL relativo al tabellare incrementi pari a circa 90 euro medi personale dei livelli del mensili per 13 mensilità. Gli aumenti saranno Comparto delle Regioni e erogati in tre tranche (1° gennaio 2004, 1° febbraio delle Autonomie locali 2005 e 31 dicembre 2005). per il secondo biennio E’ inoltre previsto un aumento delle risorse economico 2004-2005 destinate alla contrattazione integrativa, modulato sulla base di parametri di “virtuosità di bilancio”. In particolare, per gli Enti che presentano dati di bilancio positivo, in relazione al rapporto tra spese per il per sonale ed ent rate correnti, è previsto un aument o sulle risorse stabili dello 0,5%. I più virtuosi possono ulteriormente aumentare fino ad un massimo dell’1,2%. |
5 giugno 2006 A seguito del parere favorevole espresso dal Comitato Comparto Sanità di Settore, è stato firmato definitivamente CCNL relativo al il secondo biennio economico 2004–2005 personale dei liv elli del del contratto di lavoro dei dipendenti Servizio Sanitario delle amministrazioni, aziende ed enti Nazionale per il secondo del comparto del Servizio Sanitario Nazionale. biennio economico Il contratto riguarda circa 543 mila lavoratori che 2004-2005 a regime avranno incrementi mediamente pari a circa 103 euro per 13 mensilità, dei quali 93 euro sono destinati allo stipendio tabellare e 10 euro alla contrattazione integrativa. Gli aumenti stipendiali saranno erogati in tre tranche: 1° gennaio 2004, 1° febbraio 2005 e 31 dicembre 2005, la quota finalizzata alla contrattazione integrativa sarà esigibile a decorrere dal 31 dicembre 2005. |
numero 3 • maggio/giugno 2006
numero 3 • maggio/giugno 2006
PROVVEDIMENTI PUBBLICATI
PERIODO ESAMINATO: 14 MARZO - 24 GIUGNO
Direttiva 17 febbraio 2006 (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica)
“Rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche”.
(G.U. 16 marzo 2006 n. 63)
Legge 24 febbraio 2006, n. 104
“Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti”.
(G.U. 17 marzo 2006 n. 64)
Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107
“Recepimento dell’accodo sindacale per il quadriennio giuridico 2004-2007
e per il biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della car xxxxx diplomatica, relativamente al sevizio prestato in Italia, ai sensi dell’articolo 112
del decreto del Presidente della Repub blica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall’articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85”.
(G.U. 20 marzo 2006 n. 66)
Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109
“Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema
di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150”.
(G.U. 21 marzo 2006 n. 67)
ARAN Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
“Contratto collettiv o nazionale di lavoro dell’area della dirigenza del comparto delle regioni e autonomie locali, per il quadriennio normativ o 2002-2005
e per il biennio economico 2002-2003”.
(G.U. 24 marzo 2006 n. 70)
Decreto 30 dicembre 2005, n. 3334/Ric. (Ministero dell’istruzione , dell’università e della ricerca)
“Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per un impegno di spesa pari a euro 114.836. 443, 07”.
(G.U. 25 marzo 2006 n. 71, S.O. n. 72)
Decreto 21 marzo 2006 (Ministero dell’istruzione , dell’università e della ricerca)
“Regole e modalità per la presentazione delle richieste di concessione
dei contributi per progetti intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica”.
(G.U. 28 marzo 2006 n. 73)
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Legge 24 marzo 2006, n. 127
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, recante misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie”.
(G.U. 29 marzo 2006 n. 74)
ARAN Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
“Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto università, per il biennio economico 2004-2005”.
(G.U. 5 aprile 2006 n. 80)
Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139
“Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”.
(G.U. 5 aprile 2006 n. 80, S.O. n. 83/L)
ARAN Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
“Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto
delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003”.
(G.U. 21 aprile 2006 n. 93)
ARAN Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
“Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto
delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il secondo biennio economico 2004-2005”.
(G.U. 22 aprile 2006 n. 94)
Circolare 17 marzo 2006, n. 1 (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica)
“Rilevazione dei dati riguardanti permessi, aspettative e distacchi sindacali – aspettative e permessi per funzioni pubbliche, per l’anno 2005”.
(G.U. 26 aprile 2006 n. 96)
ARAN Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
“Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il secondo biennio economico 2004-2005”.
(G.U. 27 aprile 2006 n. 97)
Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160
“Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150”.
(G.U. 29 aprile 2006 n. 99)
ARAN Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
“Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigete dell’Area VIII per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003”.
(G.U. 2 maggio 2006 n. 100, S.O. n. 108)
ARAN Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
“Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell’Area VIII per il secondo biennio economico 2004-2005” .
(G.U. 2 maggio 2006 n. 100, S.O. n. 108)
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Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 164
“Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell’articolo 1, comma 5 della legge 4 novembre 2005, n. 230”.
(G.U. 3 maggio 2006 n. 101)
Circolare 26 aprile 2006, n. 2 (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica)
“Procedure di mobilità – personale in posizione di utilizzo temporaneo”.
(G.U. 3 maggio 2006 n. 101)
Circolare 23 marzo 2006, n. 9 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
“Diffida obbligatoria di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124. Chiarimenti e indicazioni operative”.
(G.U. 3 maggio 2006 n. 101)
Circolare 23 marzo 2006, n. 10 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
“Ricorsi avverso il Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Chiarimenti e indicazioni operative”.
(G.U. 3 maggio 2006 n. 101)
ARAN Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
“Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle istituzioni di alta f ormazione e specializzazione ar tistica e musicale, biennio economico 2004-2005”.
(G.U. 3 maggio 2006 n. 101)
ARAN Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
“Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003”.
(G.U. 5 maggio 2006 n. 103, S.O. n. 113)
ARAN Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
“Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area V della xxxxx xxxx per il secondo biennio economico 2004-2005” .
(G.U. 5 maggio 2006 n. 103, S.O. n. 113)
ARAN Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
“Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell’Area I per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003”.
(G.U. 10 maggio 2006 n. 107, S.O. n. 118)
ARAN Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
“Contratto collettiv o nazionale di lavoro relativo al personale dirig ente dell’Area I per il secondo biennio economico 2004-2005”.
(G.U. 10 maggio 2006 n. 107, S.O. n. 118)
Decreto 6 marzo 2006, n. 172
(Ministero dell’istruzione , dell’università e della ricerca)
“Regolamento concernente modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina”.
(G.U. 12 maggio 2006 n. 109)
Decreto 27 aprile 2006 (Ministero dell’interno)
“Individuazione dei titoli di studio per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-inf ormatici
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 98 del decreto
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legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”.
(G.U. 12 maggio 2006 n. 109)
Decreto 27 aprile 2006 (Ministero dell’interno)
“Individuazione dei titoli di studio per l’accesso alla qualifica iniziale
del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”.
(G.U. 12 maggio 2006 n. 109)
Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 179
“Recepimento dell’accordo sindacale integrativo relativo al biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera prefettizia”.
(G.U. 16 maggio 2006 n. 112)
Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2006
“Autorizzazione all’assunzione di personale docente nelle istituzioni di alta formazione artistica e musicale al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca”.
(G.U. 16 maggio 2006 n. 112)
ARAN Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
“Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente
del compar to degli enti pub blici non economici, biennio economico 2004-2005” .
(G.U. 17 maggio 2006 n. 113)
ARAN Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
“Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto
delle regioni e delle autonomie locali, per il biennio economico 2004-2005” .
(G.U. 18 maggio 2005 n. 114)
Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006
“Autorizzazione ad assumere personale nelle pubbliche amministrazioni
nell’anno 2006, a norma dell’ar ticolo 1, commi 95, 96 e 97 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell’articolo 1, comma 246 della legge 23 dicembre 2005, n. 266”.
(G.U. 22 maggio 2006 n. 117)
ARAN Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
“Contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del comparto Ministeri, biennio economico 2004-2005, sottoscritto il 7 dicembre 2005”.
(G.U. 23 maggio 2006 n. 118)
ARAN Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
“Contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del comparto delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, biennio economico 2004-2005,
sottoscritto il 7 dicembre 2005”.
(G.U. 23 maggio 2006 n. 118)
Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198
“Codice delle pari oppor tunità tra uomo e donna, a norma dell’ar ticolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”.
(G.U. 31 maggio 2006 n. 125)
Decreto-legge 12 giugno 2006, n. 210
“Disposizioni finanziarie urg enti in materia di pub blica istruzione”.
(G.U. 13 giungo 2006 n. 135)
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ARAN Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
“Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale parte economica, 2° biennio 2004-2005”.
(G.U. 13 giugno 2006 n. 135)
Decreto 4 maggio 2006 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
“Aggiornamento, per l’anno 2006, dell’indennità spettante ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico”.
(G.U. 14 giungo 2006 n. 136)
Provvedimento 15 dicembre 2005 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano)
“Intesa, ai sensi dell’articolo 5 dell’Accordo Stato-Regioni, rep. n. 1805
del 24 luglio 2003, sull’ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta -
Accordo collettivo nazionale per i pediatri di libera scelta”.
(G.U. 14 xxxxxx 2006 n. 136, S.O. n. 145)
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2006
“Definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell’azione amministrativa del Governo, intesi all’efficace controllo
e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l’anno 2006”.
(G.U. 15 giugno 2006 n. 137)
Circolare 2 maggio 2006, n. 3
(Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica)
“Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, chiarimenti sulla responsabilità della xxxxx xxxx
e degli organi di controllo interno in materia di personale”.
(G.U. 20 giugno 2006 n. 141)
ARAN Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
“Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle Ag enzie fiscali, secondo biennio economico 2004-2005”.
(G.U. 21 giungo 2006 n. 142)
Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006
“Autorizzazione al Ministero dell’istruzione ad assumere personale ausiliario, amministrativo e tecnico con contratto a tempo indeterminato,
per l’anno scolastico 2006-2007”.
(G.U. 22 giugno 2006 n. 143)
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ATTIVITA’ PARLAMENTARE
SITUAZIONE AL 27 GIUGNO
Istituzione della Commissione parlamentare per le pari opportunità
(A.C. 625)
Assegnato alla Commissione Affari costituzionali (I) in sede referente non ancora in esame
Istituzione del reddito sociale per il sostegno contro la disoccupazione e la precarietà del lavoro
(A.C. 327)
Assegnato alla Commissione Lavoro pubblico e privato (XI) in sede referente non ancora in esame
Modifica all’articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di agevolazioni per le assunzioni di disabili
(A.C. 288)
Assegnato alla Commissione L avoro pubblico e privato (XI) in sede referente non ancora in esame
Disciplina dei consultori familiari
(A.C. 83)
Assegnato alla Commissione Affari sociali (XII) in sede referente non ancora in esame
Disposizioni per la tutela e il riconoscimento sociale del lavoro casalingo
(A.C. 74)
Assegnato alla Commissione Lavoro pubblico e privato (XI) in sede ref erente non ancora in esame
Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, recante aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti
(A.C. 58)
Assegnato alla Commissione Lavoro pubblico e privato (XI) in sede referente non ancora in esame
Delega al Governo per il riordino della normativa in tema di tutela dei rischi da lavoro e per l’emanazione del testo unico delle disposizioni
per la tutela sociale dei lavoratori contro infortuni e malattie professionali
(A.C. 8)
Assegnato alla Commissione Lavoro pubblico e privato (XI) in sede ref erente non anc ora in esame
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Istituzione dell’Autorità per la valutazione del sistema delle università e della ricerca
(A.C. 6327)
Da assegnare
Disposizioni per la promozione del telelavoro e norme di tutela dei telelavoratori
(A.C. 6281)
Da assegnare
Norme in materia di riorganizzazione e riduzione dell’orario di lavoro
(A.S. 532)
Assegnato alla Commissione Lavoro, Previdenza sociale (XI) in sede referente non ancora in esame
Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacale
(A.S. 526)
Assegnato alla Commissione Lavoro, Previdenza sociale (XI) in sede referente non ancora in esame
Strumenti finanziari ed istituzionali per lo sviluppo della Sicilia
e delega al Governo in materia di trattamento previdenziale e di stabilizzazione dei lavoratori precari
(A.S. 501)
Assegnato alla Commissione Bilancio (V) in sede referente non ancora in esame
Disposizioni a tutela della persecuzione psic ologica negli ambienti di lavoro
(A.S. 471)
Assegnato alla Commissione Lavoro, Previdenza sociale (XI) in sede referente non ancora in esame
Norme per contrastare il fenomeno del mobbing
(A.S. 405)
Assegnato alla Commissione Lavoro, Previdenza sociale (XI) in sede ref erente non ancora in esame
Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, in materia di ordinamento
delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione
e pena non appartenenti ai ruoli organici dell’Amministrazione penitenziaria
(A.S. 253)
Assegnato alle Commissioni riunite Giustizia (II) e Sanità (XII) in sede ref erente non anc ora in esame
Nuove norme per la tutela, l’assistenza e il diritto al lavoro delle persone non autosufficienti
(A.S. 252)
Assegnato alla Commissione Lavoro, Previdenza sociale (XI) in sede referente non ancora in esame
Estensione dei diritti e delle tutele dell’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di reintegrazione nel posto di lavoro
(A.S. 135)
Assegnato alla Commissione Lavoro, Previdenza sociale (XI) in sede referente non ancora in esame
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Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario
(A.S. 130)
Assegnato alla Commissione Igiene e Sanità (XII) in sede referente non ancora in esame
Norme in materia di ricercatori operanti in territorio italiano in relazione alle prospettive internazionali
(A.S. 98)
Assegnato alla Commissione Istruzione pubblica, Beni culturali (VII) in sede referente non ancora in esame
Istituzione della retribuzione sociale
(A.S. 75)
Assegnato alla Commissione Lavoro, Previdenza sociale (XI) in sede referente non ancora in esame
Norme in materia di rappresentanza sindacale per lavoratori e lavoratrici
(A.S.72)
Assegnato alla Commissione Lavoro, Previdenza sociale (XI) in sede ref erente non ancora in esame
Disposizioni in materia di assicurazione
per la responsabilità civile delle aziende sanitarie
(A.S. 12)
Assegnato alla Commissione Igiene e Sanità (XII) in sede ref erente non anc ora in esame
Disposizioni per lo sport nella scuola
(A.S. 3640)
Da assegnare
Modifica degli articoli 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106 e 108 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(A.S. 3446)
Da assegnare
Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, in materia di ordinamento
delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione
e pena non appartenenti ai ruoli organici dell’Amministrazione penitenziaria
(A.S. 2508)
Da assegnare
Norme in materia di personale docente della scuola
(A.S. 2173)
Da assegnare
Disposizioni sul collocamento a riposo dei primari ospedalieri
(A.S. 113)
Da assegnare
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Si rammenta che costituiscono oggetto dell’osservatorio giurisprudenziale
tanto le sentenze direttamente attinenti al pubblico impiego, quanto quelle relative al privato, nella misura
in cui esprimano principi generali del diritto del lavoro.
XXXXXXXXX E T.F.R.
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 17842 dell’8 settembre 2005
Lavoro subordinato - distacchi –
differenze nel lavoro pubblico e privato
– Conseguenze in tema di trattamento di fine rapporto.
Le somme rispetto alle quali il rapporto di lavoro costituisce una mera
occasione contingente per la loro fruizione avendo esse radice in un rapporto obbligatorio c.d. “distacco”
o “comando” di diritto pubblico, ancorché connesso e collegato
al rapporto di lavoro originario, devono essere escluse dal calcolo del t.f.r..
Come già affermato dalla Suprema Corte, nella sentenza n. 3097 del 17
febbraio 2004, con riguardo al rapporto di lavoro subordinato privato,
la dissociazione, in linea g enerale, fra il soggetto che ha proceduto
all’assunzione e l’effettivo beneficiario della prestazione (fattispecie c.d.
di “distacco” o di “comando”), in forza del principio g enerale che si desume
dall’art. 2127 x.x. x xxxxx xxxxx x. 0000/00
– che esclude che il datore di lav oro possa inserire a tutti gli ef fetti
un proprio dipendente
nell’organizzazione di altro sog getto senza che il secondo assuma la v este di datore di lavoro – è consentita
soltanto a condizione che continui ad operare, sul piano funzionale,
la causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante. Tale regola trova
conferma nella costante giurisprudenza della Corte, che richiede la sussistenza di un preciso interesse del datore
di lavoro derivante dai suoi rapporti
con il terzo. In altre parole, il “distacco” deve realizzare un interesse proprio
del datore di lavoro, che consenta
di connotarlo come atto organizzativo da lui emanato, tale da determinare
una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione
lavorativa ed il conseguente carattere
non definitivo derivante dalla necessaria permanenza dell’interesse
del distaccante (cfr. Cass. nn.1326/88; 7743/00 e 10771/01).
“Da tale ricostruzione discende che
permangono in capo al datore di lavoro distaccante, il potere direttivo (eventualmente delegabile al distaccatario) nonché, necessariamente, quello
di determinare la cessazione
del distacco, ed è questo il fondamento della permanenza inalterata, in capo
al soggetto titolare di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro,
retributivi e previdenziali
(Cass. n.8567/99; Cass. n.14458/00)”.
Nella fattispecie in esame, si tratta, di contro, di un’ipotesi di “distacco” o “comando” di diritto pubblico,
caratterizzata dalla natura
provvedimentale dell’atto che ha disposto il comando, atto di competenza
del soggetto nella cui organizzazione il soggetto viene inserito (nel caso
in esame il Commissariato Straordinario) e non del sog getto datore di lavoro,
dall’interesse del quale prescinde.
Tale posizione di comando implica
una rilevante modificazione del rappor to di lavoro in senso oggettivo, giacché
il dipendente viene destinato a prestare servizio, in via ordinaria e abituale,
presso un’organizzazione diversa da quella di appartenenza.
Fermo restando il c.d. rapporto organico con l’ente di appartenenza, si modifica il c.d. rappor to di servizio dal momento che, sia sotto il profilo organizzativ o- funzionale, sia sotto quello g erarchico e disciplinare, risulta inserito
nell’amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta la sua opera in modo esclusivo.
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Dalla suddetta differenza discende che nella seconda ipotesi (c.d. “distacco”
o “comando” di diritto pubblico) non possono gravare sul datore di lavoro distaccante, oltre agli oneri economici direttamente connessi all’attività
prestata presso l’amministrazione di destinazione (nel caso di specie l’indennità speciale e il compenso
per lavoro straordinario, pacificamente erogati dal Commissario di Governo), gli ulteriori oneri connessi
alla corresponsione dei suddetti
emolumenti, quali l’accantonamento ai fini del trattamento di fine rapporto, salva, naturalmente, una specifica
previsione di legge che diversamente disponga.
SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA E CONFERIMENTO DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Corte d’Appello di L’Aquila n. 435 del 30 giugno 2005 (Pres. Jacovacci; rel. Sordi)
Pubblico impiego – scorrimento
della graduatoria - rapporto di lavoro -
conferimento di posizioni organizzative
– scelta della P.A. – rispetto dei criteri predeterminati e motivazione –
sussistenza - le gittimità.
In sede di at tribuzione di posizioni organizzative l’Ente pubblico ha sia l’obbligo di procedere
all’individuazione del dipendente cui conferire la posizione organizzativa sulla base di criteri predeterminati, sia di motivare l’atto con il quale
assegna al lavoratore prescelto
la posizione stessa; il mancato rispetto di questi due vincoli rende illegittim o il comportamento della pubblica
amministrazione che può essere condannata per inadempimento all’esecuzione della prestazione
o al risarcimento del danno (fattispecie in cui la Corte ha rigettato l’appello
ritenendo legittima l’esclusione della ricorrente dalla nomina
di Responsabile di Ufficio richiesta).
La giurisprudenza (vedi Cons.Stato n.1425/02, Cons.Stato n.5611/02
e la stessa Cass.n.3252/03) ha sostenuto nell’ipotesi di c.d. “scorrimento della
graduatoria”, l’assenza di un diritto all’assunzione per la presenza di piena discrezionalità pubblica della p.a., ciò sta a significare che, se da una parte, rientra nella discrezionalità della p.a.
procedere alla copertura o meno
del posto vacante con la conseguenza che, in assenza di alcuna
manifestazione di volontà idonea, non esiste alcun diritto del privato a coprire il posto vacante ed alcun obbligo della p.a. di procedere all’assunzione dei candidati non
vincitori in relazione ai posti vacanti che non intende coprire, dall’altra
l’ob bligo di servirsi della graduatoria,
entro il termine di ef ficacia della stessa, preclude alla p.a. di bandire una nuova procedura concorsuale qualora decida di reclutare il personale.
L’ob bligo di servirsi della graduatoria imposto dalla leg ge alla p.a. non dev e essere letto come ob bligo di coprire
il posto vacante (mediante scor rimento della graduatoria) bensì nel senso
più limitato di assegnare il posto, in relazione al quale è stata già
manifestata la volontà di superare la vacanza, mediante la graduatoria:
solo così trovano contemperamento il principio della economicità
del pub blico agire (che impone
di attingere ad una graduatoria esistente senza necessità di affrontare
i costi ed i tempi di una nuov a procedura concorsuale) e del superiore pubblico interesse a ricoprire o meno un posto vacante, ed altrimenti non avendo
alcun senso le norme che impong ono un termine di durata alle graduatorie.
Sulla base della giurisprudenza
formatasi sul punto, pare che l’obbligo di servirsi della graduatoria sia posto
non solo in funzione dell’interesse
pubblico all’econo micità della gestione, ma anche, in particolari circostanze
coincidenti con tale primo interesse,
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in funzione dell’interesse del privato all’assunzione, direttamente tutelabile con i poteri costitutivi del giudice
ordinario.
L’art. 91 del testo unico enti locali n.167 del 2000 nella parte in cui afferma che “le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale
copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti
e disponibili, fatta eccezione per i posti istituti o trasformati successivamente all’indizione del bando” , non deroga
a tali principi ma anzi xx realizza, con la precisazione che l’efficacia
del bando viene meno nell’ arco
di vigenza triennale per l’ipotesi che non trovi più corrispondenza,
nell’assetto reale organizzativo
dell’ente pubblico, il presupposto della graduatoria.
E’ evidente che, se la graduatoria rimane in vigore, si può operare
lo scorrimento della stessa, solo se non muta la situazione in f atto, ed il posto vacante da coprire mediante
scorrimento sia uguale per qualifica
e livello a quello previsto nell’originaria graduatoria.
DEQUALIFICAZIONE
Cassazione Sezione Lavoro n. 19686 del 10 ottobr e 2005, (Pres. Ciciretti, Rel. Xxxxxxxxx).
Qualora un lavoratore, divenuto
fisicamente inidoneo, viene asse gnato a mansioni inferiori, il datore di lavoro deve provare di non aver potuto evitare la dequalificazione, al fine di evitare di rispondere del r isarcimento del danno .
Lavoro – settore privato - mansioni inferiori – dequalificazione - sussiste.
Xxxxxx X., dipendente dell’Azienda Napoletana Mobilità, dopo av er lavorato come conducente di linea, con inquadramento nel sesto livello contrattuale, è div enuto fisicamente inidoneo allo svolgimento
delle mansioni di guida.
L’azienda lo ha mantenuto in servizio, ma lo ha destinato a mansioni inf eriori,
proprie del nono livello.
Egli ha chiesto al Pretore di Napoli di accertare l’illegittimità
del provvedimento con il quale era stato destinato a mansioni inferiori a quelle previste per il sesto livello,
di dichiarare il suo diritto di svolgere mansioni di sesto livello equivalenti
a quelle di conducente e di condannare l’azienda al risarcimento del danno.
Il giudice, dopo avere disposto
una consulenza tecnica, ha affermato che il lavoratore era idoneo a mansioni del sesto livello, diverse da quelle
di conducente e aveva diritto
di svolgerle; conseguentemente ha condannato l’azienda
al risarcimento del danno.
In grado di appello, il Tribunale
di Napoli ha riformato la decisione
del Pretore, affermando che il lavoratore non avreb be dovuto limitarsi
a sostenere di essere in grado
di svolgere mansioni di sesto livello, diverse da quelle di conducente,
ma avrebbe dovuto dedurre e provare l’esistenza di posti in organico scoper ti per ad detti a tali div erse mansioni.
Il lavoratore ha, successivamente, proposto ricorso per cassazione,
censurando la sentenza impugnata
per difetto di motivazione e violazione di legge.
La Suprema Cor te (Sezione Lavoro
n. 19686 del 10 ottobre 2005, Pres. Ciciretti, Rel. Xxxxxxxxx) ha accolto il ricorso, cassando
la decisione del Tribunale di Napoli
e rinviando la causa, per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli, per
la quale ha stabilito il seguente
principio di diritto: “Il datore di lavoro che adibisca il lav oratore, divenuto inidoneo alle mansioni da ultimo
espletate, a mansioni di livello inferiore, con il consenso del dipendente,
ha l’onere di provare, a norma dell’art. 2697 cod. civ., pur con le ragionevoli
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limitazioni imposte dal caso concreto
e dalle mancate allegazioni del dipendente, l’impossibilità o la non convenienza
aziendale di adibire il lavoratore
ad altre mansioni equivalenti a quelle da ultimo espletate o a mansioni
di livello intermedio”.
Nella motivazione della sua decisione, la Suprema Corte ha ricordato che
con sentenza n. 7755 del 7 agosto 1998 le Sezioni Unite, componendo
il contrasto insorto nella Sezione Lavoro in ordine alla licenziabilità
del dipendente diventato parzialmente inidoneo alla prestazione per la quale
era stato assunto, hanno affermato che la sopravvenuta infermità permanente e la conseguente impossibilità
della prestazione lavorativa possono giustificare oggettivamente il recesso del datore di lavoro dal contratto
di lavoro subordinato, ai sensi degli artt. 1 e 3 Legge n. 604/66
(normativa specifica in relazione a quella g enerale dei contratti
sinallagmatici di cui agli artt. 1453, 1455, 1463 e 1464 cod. civ.) se risulti
ineseguibile non soltanto l’attività
svolta in concreto dal prestatore, ma sia esclusa anche la possibilità, alla stregua di un’interpretazione del contratto
secondo buona fede, di svolgere altra attività riconducibile alle mansioni
assegnate o ad altre equiv alenti ai sensi dell’art. 2103 cod. civ. e, persino,
in difetto di altre soluzioni, a mansioni inferiori, purché l’attività compatibile
con l’idoneità del lavoratore sia utilizzabile nell’impresa senza
mutamenti dell’assetto organizzativ o insindacabilmente scelto
dall’imprenditore.
Nella stessa sentenza – ha rilev ato la Corte – è stato riaffermato che è il datore di lavoro che ha l’onere di provare il giustificato motivo
di licenziamento, ai sensi dell’art. 5
della Legge n. 604/66, dimostrando che
nell’ambito delle mansioni assegnate e di quelle equivalenti (come tali
riconducibili all’art. 2103 cod. civ.) non è possibile, o comunque compatibile
con il buon andamento dell’impresa, un conveniente impiego dell’infermo;
salva la (ovvia) possibilità del lavoratore di contrastare tale prova, indicando
specificamente le mansioni esercitabili e provando la sua idoneità ad esse.
La sentenza citata – ha osservato la Corte – accoglie l’orientamento
favorevole alla conservazione del posto di lavoro pur con il cd. “patto
di dequalificazione”, vale a dire con l’attribuzione di mansioni inferiori, sempre che vi sia il consenso
del lavoratore; l’orientamento
favorevole alla validità del cd. “patto di dequalificazione”, autorevolmente avallato dalle Sezioni Unite, quale
unico me zzo per conservare il rapporto di lavoro, xxxx e, peraltro,
dalla premessa che in realtà non si tratta di una deroga all’ar t. 2103
cod. civ., xxxxx diretta
alla regolamentazione dello jus v ariandi del datore di lavoro e, come tale,
inderogabile secondo l’espresso disposto del secondo comma
dell’articolo, ma di un adeguamento del contratto alla nuov a situazione di fatto. L’adeguamento dev e essere, quindi, sorretto dal consenso, oltre
che dall’interesse, dello stesso lavoratore.
Da tali considerazioni – ha affermato la Corte – discende che il datore
di lavoro è tenuto a giustificare
oggettivamente il recesso anche con l’impossibilità di assegnare mansioni non equivalenti nel solo caso in cui
il lavoratore abbia, sia pure senza forme rituali, manifestato la sua disponibilità
ad accettarle.
Nella fattispecie in esame il lav oratore, pur mostrandosi disposto ad accettare il demansionamento al fine
di conservare il posto di lavoro,
ha impugnato la decisione del datore di adibirlo a mansioni di nono liv ello
ed ha lamentato la mancata v alutazione della possibilità di essere adibito
a mansioni di sesto livello o, in xxx
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subordinata a mansioni proprie di un livello intermedio.
Così come, in caso di eventuale
licenziamento – ha osservato la Corte – sarebbe stato onere del datore
di lavoro dimostrare la impossibilità di adibire il dipendente, divenuto
inidoneo alle mansioni di conducente, a mansioni equivalenti o, attesa
la disponibilità del lavoratore,
a mansioni inferiori, così il datore
di lavoro che abbia adibito il lavoratore, divenuto inidoneo alle mansioni
di conducente di sesto livello,
a mansioni di nono livello, ha l’onere di dimostrare la impossibilità, o la non convenienza aziendale, di utilizzare
il dipendente in mansioni equivalenti, nello stesso liv ello, o in mansioni
intermedie fra le precedenti e quelle di fatto attribuite.
GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 19414 del 6 ottobre 2005 (Presidente X. Xxxxxxx, Relatore X. Xxxxxxxx)
Lavoro subordinato – settore privato – lavoro svolto durante l’assenza per
malattia – Giusta causa di licenziam ento
– condizioni.
L’attività lavorativa svolta per proprio conto dal lavoratore durante l’assenza
per malattia (nel caso di specie, pesanti lavori agricoli nei campi ove
il lavoratore si recava percorrendo
in bicicletta una strada di montagna) non costituisce inadempimento
contrattuale se non ha causato
un ritardo nella guarigione, e come tale non c ostituisce giusta causa
del licenziamento.
Xxxxxx X., dipendente dalla s.n.c.
Invernizzi Presse, con mansioni
di operaio si è assentato dal lav oro
per malattia, in quanto affetto da dolori alla spalla destra, causati da un trauma distorsivo. L’azienda ha accertato,
mediante investigatori, che, durante
l’assenza per malattia, egli aveva svolto pesanti lavori agricoli in un terreno
di sua proprietà e conseguentemente
lo ha licenziato.
Nel giudizio che ne è seguito,
il Tribunale di Xxxxx, dopo aver sentito alcuni testimoni, che hanno
confermato i fatti accertati dall’azienda, ha ritenuto legittimo il licenziamento, in quanto giustificato dall’inadempimento del lavoratore all’obbligo, previsto
anche dal contratto collettivo,
di astenersi da comportamenti anche solo parzialmente idonei a ritardare la guarigione e di rispettare il riposo necessario nel periodo di malattia.
In seguito, ad impugnazione proposta dal lavoratore, la Corte di Appello
di Milano ha nominato un consulente tecnico che ha escluso che l’attività svolta dal lavoratore durante l’assenza avesse avuto come conseguenza
un aggravamento della malattia o un ritardo nella guarigione.
Q uesta v alutazione è stata condivisa dal consulente di parte nominato
dall’azienda. Conseguentemente la Corte ha escluso l’esistenza
di una giusta causa di risoluzione del rappor to ed ha annullato
il licenziamento, osser vando che comunque la sanzione applicata
dall’azienda appariv a sproporzionata per una condotta non motiv ata
da intento speculativo.
L’azienda ha proposto ricorso
per cassazione, censurando la sentenza della Corte di Appello per vizi
di motivazione e violazione di leg ge; essa ha richiamato, tra l’altro,
il contratto collettivo di categoria, secondo cui la mancata osservanza
del riposo terapeutico e dell’ob bligo del lavoratore di permanenza
nel proprio domicilio durante il periodo di malattia era causa di licenziamento disciplinare. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.
L’unico punto da decidere, per la Corte, riguardava se lo svolgimento di altra
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attività fisica fosse o meno
pregiudizievole ad un pronto recupero psichico e fisico dello stesso lavoratore ed, in caso affermativo, se questo fatto potesse costituire giusta causa
di licenziamento, poiché, tuttavia, il consulente tecnico d’ufficio,
con parere condiviso dal consulente di parte, ha escluso il rischio
di un aggravamento della patologia, l a Corte di Appello ha ritenuto
insussistente la giusta causa di licenziamento.
ARBITRATO
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 19679 del 10 ottobre 2005.
Lavoro pubblico, arbitrato, art. 6 del contratto collettivo nazionale
quadro in materia di conciliazione
e arbitrato del 2001 – interpretazione diretta - xxxx xxxxxxxxx – impugnazione.
Con riferim ento al rapporto di lavoro privatizzato alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, la Corte, interpretando l’art. 6 del contratto
collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione e arbit rato del 2001, ha escluso che le parti abbiano voluto far rivivere con il contratto quadro
l’intero siste ma delle impugnazioni delle sanzioni disciplinari riferibili
all’art. 59 del D.Lgs. n. 29/93 (ora art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001), dest inato
a cessare di efficacia proprio
con la contrattazione collettiva.
Quindi, ha ritenuto che: la previsione nel contratto dell’impugnazione
delle sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrale di disciplina,
previsti dall’art. 59 cit., è limitato solo all’individuazione dei collegi;
tali collegi emettono un lodo irritale ai sensi degli artt. 59 bis, 69 e 00 xxx
xxx X.Xxx. x. 00/00 (xxx artt. 56, 65 e 66
del D.Lgs. n. 165/2001); tale lodo non è identificabile con quello rituale di cui all’art. 59, comma 7, del D.Lgs. n. 29/93, trattandosi del lodo previsto
dalla contrattazione collettiva; la sua impugnazione è disciplinata dall’art. 412 quater c.p.c., di conseguenza,
la Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione del suddetto lodo
di fronte alla Corte d’Appello, essendo competente il Tribunale.
Xxxxx X., dipendente del Ministero
della Giustizia, ha impugnato dinanzi al collegio arbitrale di disciplina
del Ministero la sanzione di cinque giorni di sospensione dal servizio inflittale dall’amministrazione.
Il Collegio ha parzialmente accolto il ricorso, riducendo la sanzione
a tre giorni di sospensione.
La B. ha promosso ricorso alla Corte d’Appello di Roma, la quale ha accolto il ricorso della lavoratrice dichiarando nullo il lodo, perché emesso
in violazione del principio del contrad xxxxxxxx.
Il Ministero della Giustizia ha chiesto la cassazione di questa sentenza,
fondandosi sostanzialmente sul dif etto di giurisdizione della Cor te d’Appello in base alla erronea qualificazione
del lodo impugnato come lodo rituale. Infatti dalla data di stipula del contratto collettivo di comparto, stante
il contenuto normativo del comma 2 dell’art. 28 D.Lgs. n. 80/981,
l’impugnazione delle sanzioni davanti al Collegio di disciplina avrebbe dovuto essere considerato non più esperibile
in senso giuridico.
L’insieme delle regole introdotte o modificate va nella direzione
dell’arbitrato, come regolato dalle parti collettive nel quadro delle nuove
norme del codice di rito
Il X.Xxx. n. 387/98 è intervenuto
sugli articoli del Codice di Procedura Civile, modificando, tra gli altri il testo dell’art. 412 ter trasformandone il testo da “Arbitrato previsto dai contratti
collettivi” in “Arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi”, e così pure il 412 quater, il cui testo attuale stabilisce
che “sulle controversie aventi
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ad oggetto la validità del lodo arbitrale decide in unico grado il Tribunale
in funzione del giudice del lavoro della circoscrizione in cui è la sede dell’arbitrato”. Il primo contratto
collettivo di comparto successivo
all’entrata in vigore dell’art. 28, comma 2, del D.Lgs. n. 80/98 risale al 16 febbraio 1999.
In data 23 gennaio 2001 l’ARAN
e le Confederazioni sindacali hanno sottoscritto un Contratto Collettivo Nazionale Q uadro - prorogato
il 19 marzo 2003 fino alla stipula
di un nuovo accordo quadro in materia
- in cui sono stati fissati i principi
e le norme da osservare nell’attuazione di questo strumento di deflazione
del contenzioso, ed è stato istituito un gruppo di lav oro permanente, denominato Cabina di regia.
Q uesto gruppo di lavoro costituito da un rappresentante dell’ARAN
ed uno per ciascuna delle confederazioni sindacali rappresentativ e,
ha la funzione di promuovere l’avvio degli istituti previsti nel citato CCNQ monitorando le varie fasi attuative.
Il contratto quadro è operativ o per
tutto il pub blico impiego e demanda ai contratti collettivi nazionali di lavoro la disciplina delle modalità e i termini per la richiesta di arbitrato;
la composizione e la nomina
del collegio arbitrale, le modalità
istruttorie, i termini per l’emanazione del lodo, le modalità di liquidazione dei compensi agli arbitri
e la liquidazione delle spese,
l’istituzione dei collegi e delle camere arbitrali stabili.
Il lodo emesso dai Collegi di disciplina in base alla previsione contrattuale
di cui all’art. 6 del contratto collettivo nazionale quadro in materia
di procedure di conciliazione non è identificabile con quello rituale
di cui all’art. 59, comma 7, del D .Lgs.
n. 29/93, trattandosi del lodo previsto dalla contrattazione collettiva;
la sua impugnazione è disciplinata dall’art. 412 quater c.p.c.,
di conseguenza, la Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione
del suddetto lodo di fronte alla Corte d’Appello, essendo competente
il Tribunale.
Appare, infine, doveroso ricordare che il D.Lgs. n.40/2006 ha apportato alcune modifiche al codice
di procedura civile proprio in materia di processo di Cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma
dell’articolo 1, comma 2, della Legge n. 80/20052.
OMESSA CUSTODIA DEL PC DA PARTE DI UN DIPENDENTE PUBBLICO
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della Sicilia, sentenza n. 390 del 2 marzo 2005.
Pubblico impiego – omessa custodia
postazione informatica – responsabilità patrimoniale – sussiste.
E’ gravemente colposo il comportamento del pubblic o dipendent e che lasci
incustodita ed attiva la propria postazione informatica.
La mancata custodia della stessa implica responsabilità anche pat rimoniale
nei confront i della st essa p.a.
La Corte dei conti della Sicilia
ha riconosciuto la responsabilità patrimoniale di un dipendente
dell’Agenzia delle Entrate, il quale aveva negato di essere stato l’autore materiale di una ir regolare procedura di sgravio, ma aveva al contempo
ammesso di av ere lasciato incustodita la propria postazione informatica.
Il Collegio ha ritenuto gravemente colposo il compor tamento
del convenuto, dalla cui postazione informatica, lasciata incustodita
ed attiva (con la “password” personale assegnata al dipendente inserita)
è stato operato illecitamente “l’indebito sgravio di imposta in favore
di un contribuente” .
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A parere della Corte “la negligenza del convenuto è consistita
nella violazione delle disposizioni di servizio impartite… agli operatori incaricati del trattamento di dati
sensibili mediante procedura informatica.
Tali disposizioni impongono
lo spegnimento del personal computer al termine della giornata di lavoro e,
nell’ipotesi di un momentaneo allontanamento, l’attivazione
della funzione di blocco della postazione.
La mancata custodia della propria postazione informatica, da parte
del dipendente pubblico preposto, assume una par ticolare rilevanza alla luce sia delle ipotesi criminose riguardanti la sottrazione
dell’elaboratore elettronico sia,
soprattutto, alla luce delle disposizioni contenute in materia di trattamento
dei dati personali.
La norma fondamentale, in materia di responsabilità amministrativ a
dei pubblici impiegati, resta il r.d. n. 2440 del 18.11.1923, secondo
cui “l’impiegato che per azione
od omissione, anche solo colposa, nell’esercizio delle sue funzioni,
cagioni danno allo Stato, è tenuto a risarcirlo”.
La nozione di colpa consiste, quindi, in un compor tamento cosciente
dell’agente, che, sia pure senza volontà di recare danno ad altri, causa
un evento lesivo per negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero
per inosservanza delle regole o norme di condotta.
Si ha fatto colposo, anche quando una norma giuridica prescriv a l’uso di una determinata cautela al fine di evitare eventi di danno,
la prescrizione è usata
nella presunzione che quella cautela sia idonea ad impedire il verificarsi
del sinistro.
Oltre alla violazione di una regola di condotta, si richiede anche
la coscienza e volontà dell’atto illecito.
Per quanto attiene la conseguente responsabilità patrimoniale,
la Costituzione, all’art. 103, secondo comma, stabilisce che “la Corte
dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre
specificate dalla legge”, pertanto tale nozione, altresì, comprende al suo
interno tutti quei rapporti –
di responsabilità per danni nel rapporto interno di impiego o di semplice
servizio – connessi alla gestione finanziaria e patrimoniale svolta dall’amministrazione dello Stato o di altro ente pubblico.
Elementi che concorrono ad individuare la nozione di contabilità pubblica sono:
a) l’elemento oggettivo della
“qualificazione pubblica del denaro
o del bene” , b) l’elemento soggettivo,
rappresentato dalla natura pubblicistica dell’ente in questione.
Si può quindi affermare che “la responsabilità patrimoniale, individuata dalla disposizione
del secondo comma dell’ar t. 103 Cost., può essere complessivamente definita come la responsabilità in cui incor xxxx
i dipendenti e gli amministratori degli enti pub blici nei confronti della stessa p.a., per fatti da loro
commessi in dipendenza o comunque in connessione con il loro rapporto
con l’ente pubblico, per violazione specifica o generica dei doveri
nei confronti della struttura pubblica, causa di un pregiudizio appunto
patrimoniale alla pubblica amministrazione.
a cura di Xxxxx Xxxxxx
1Art. 28, comma 2 d. lgs. N. 80/1998: “La
disposizione di cui al comma 1 si applica a far data dall’entrata in vigore del primo contratto collettivo successivo all’entrata in vigore del
presente decreto. Dalla medesima data cessano
di produr re effetti i commi 7, 8 e 9 dell’ar ticolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.”
2 Cfr. art. 24 d. lgs. 40/2006, rubricato “modifiche al capo V, titolo VIII, libro IV”.