COMUNE DI S.STINO DI LIVENZA
COMUNE DI X.XXXXX DI LIVENZA
Provincia di Venezia
REGOLAMENTO
per l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa
con conducente
per trasporto di persone con autovettura
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 23.12.2004 Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 68 del 15.9.2005 Pubblicato all’Albo Pretorio dal 13 ottobre al 1 novembre 2005
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1- Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura, di cui alla Legge 15.1.1992 n. 21, all'art. 4 della L. R. 30.7.1996 n. 22 e all'art. 85, lett b), del D. L.vo n. 285/1992.
Art. 2 – Definizione del servizio
1. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura è autoservizio pubblico non di linea e in quanto tale provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e viene effettuato a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio; lo stazionamento avviene all'interno delle rimesse, presso cui sono effettuate le prenotazioni di trasporto; la prestazione del servizio non è obbligatoria; l'inizio del servizio avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel territorio comunale; il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori dal territorio comunale purché la prenotazione, con contratto o lettera d'incarico, sia avvenuta nei termini sopra prescritti e sia disponibile a bordo dell'autovettura.
3. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente possono essere autorizzate allo stazionamento su aree pubbliche appositamente individuate, sulla base di specifica annotazione sull'autorizzazione comunale.
4. E’ vietata l’installazione a bordo di strumentazioni, anche amovibili, finalizzate allo smistamento indifferenziato su piazza delle richiesta di servizio degli utenti. Lo svolgimento del servizio con le modalità di cui al presente comma, costituisce esercizio di attività di taxi, soggetto al relativo regime autorizzatorio.
TITOLO Il - CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Art. 3 - Titoli per l'esercizio dei servizi
1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento nell’osservanza del disposto dell’art. 14 della L.R. 22/1996.
Art. 4 - Cumulo dei titoli
1. Il cumulo in capo al medesimo soggetto delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura, anche attraverso conferimento, è ammesso sino alla concorrenza del 45% delle autorizzazioni previste dal contingente comunale.
Art. 5 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi
1. I titolari di autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di noleggio con autovettura con conducente possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'art. 14 della L.R. n. 22/1996.
2. E' consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire la propria autorizzazione agli organismi previsti dalla legge e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.
3. Il conferimento è consentito previa presentazione, all'Ufficio comunale competente, dei seguenti documenti e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:
a) comunicazione scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato;
b) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita
l'autorizzazione;
c) copia del contratto di comodato dell'autovettura registrato;
d) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte del titolare conferente;
e) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti;
f) certificato di iscrizione dell’organismo alla CCIAA, attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea, o relativa dichiarazione sostitutiva.
4. L'Ufficio comunale competente, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta, emana apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà a esercitare il diritto al ritrasferimento, specificando altresì che è consentito l'esercizio del servizio fermo restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente.
5. A tal fine nell'autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell’atto di cui al comma precedente, la data di conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.
6. In caso di documentazione mancante o incompleta verrà negato il provvedimento.
7. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, le autorizzazioni non potranno essere ritrasferite al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 6 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni
1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi disciplinati dal presente Regolamento è necessario:
a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea;
b) il possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 7;
c) il possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 8;
d) il possesso del requisito della capacità finanziaria di cui all’art. 9;
e) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica, dell'autovettura per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione;
f) non svolgere altra attività incompatibile con il servizio di noleggio con conducente;
g) non avere trasferito precedente autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
h) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
i) disporre di una rimessa sita nel territorio comunale, per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura;
l) l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Venezia.
Art. 7- Idoneità morale
1. Soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:
a) non abbia riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, !'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli art. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per reati puniti a norma degli art. 3 e 4 della L. 20.02.1958, n. 75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;
b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
c) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.
In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.
2. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura ai
sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, il requisito deve essere posseduto:
a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.
3. Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto anche dall'institore o direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l’attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.
Art. 8 - Idoneità professionale
1. Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/1996, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, istituito presso la
C.C.I.A.A. di Venezia.
Art. 9 – Idoneità finanziaria
1. L’idoneità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell’attività.
2. Il requisito dell’idoneità finanziaria è dimostrato mediante una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da:
a) Aziende o Istituti di credito,
b) Società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.583.000,00.
L’accertamento della sussistenza del requisito può essere valutata direttamente dall’Ufficio competente, con le modalità previste dall’art. 6 del D.Lgs. 395/2000.
3. L’attestazione deve fare riferimento a un importo pari a € 10.000,00 e deve essere aumentato nella misura di € 1.500,00 per ciascuna autovettura da adibire al servizio.
4. Nel caso di impresa societaria o di organismo cui è stata conferita autorizzazione ai sensi dell’art. 5 del presente Regolamento il requisito deve essere posseduto dallo stesso.
TITOLO IV – COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE
Art. 10 – Commissione Consultiva Comunale - Funzioni
1. Ai sensi dell’art. 4, comma 4), della Legge n. 21/1992 è istituita una Commissione Consultiva Comunale con il compito di esprimere pareri obbligatori in ordine a:
a) norme regolamentari;
b) contingenti;
c) tariffe;
d)sospensioni, revoche e decadenze delle autorizzazioni.
2. Qualora il parere obbligatorio non venga espresso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, il Comune procede indipendentemente dall’acquisizione del parere.
3. Il termine di cui al comma 2) può essere prorogato, per una sola volta e per un uguale periodo, nel caso in cui il Presidente della Commissione ne abbia rappresentato per iscritto la necessità a fini istruttori.
Art. 11 – Commissione Consultiva Comunale – Composizione e nomina
1. La Commissione Consultiva Comunale è costituita da 7 membri, è istituita la prima volta dal Consiglio Comunale e successivamente i membri sono nominati dal Sindaco, come di seguito:
a) l’ Assessore competente o un Suo delegato – con funzioni di Presidente;
b) un Consigliere Comunale in rappresentanza delle minoranze consiliari:
c) il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo o un Suo delegato;
d) un rappresentante della Provincia di Venezia;
e) un rappresentante delle Associazioni di Categoria designato dalle stesse;
f) un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali di categoria designato dalle stesse;
g) un rappresentante delle Associazioni degli Utenti designato dalle stesse.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore al livello “C”.
Art. 12 – Commissione Consultiva Comunale - funzionamento
1. La Commissione dura in carica per un periodo di quattro anni. Almeno tre mesi prima della scadenza è avviato l’iter procedurale per l’acquisizione delle designazioni al fine del rinnovo della Commissione. Qualora non si pervenga al rinnovo entro il termine stabilito di quattro anni la precedente Commissione esercita le funzioni in ordine agli argomenti previsti dal precedente art. 10, fino alla nomina della nuova Commissione.
2. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale stabilisce l’Ordine del Giorno.
3. Il Presidente è tenuto a convocare la Commissione nel caso gli pervenga apposita richiesta, articolata per argomenti, sottoscritta da almeno quattro membri; la convocazione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti, compreso il Presidente; le votazioni si svolgono a maggioranza dei presenti; in casi di parità prevale il voto del Presidente.
5. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del Segretario della commissione; detto verbale deve riportare le posizioni espresse da tutti i componenti della commissione presenti.
6. I componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, a iniziativa del Sindaco o della Associazione che li ha designati.
TITOLO V - CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 13 - Contingenti
1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura sono determinate nel numero di 7, in base al provvedimento della giunta regionale n. 628 del 22.03.2002. Detti contingenti verranno rideterminati dalla Giunta Comunale non appena verrà emanato il provvedimento della Giunta Regionale che dovrà provvedere in merito, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 22/1996.
2. All'interno del numero di autorizzazioni determinato dal presente articolo, le autovetture sono autorizzate allo stazionamento su aree pubbliche tramite specifica annotazione sull'autorizzazione.
TITOLO VI - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE
Art. 14 - Assegnazione delle autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente
1. Le autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente sono rilasciate mediante pubblico concorso per titoli ed esami a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura, e che possono gestirle in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
2. Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di autorizzazioni, si procede a indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.
3. Il concorso è indetto dalla Giunta Comunale, entro 150 giorni dalla data di esecutività del provvedimento con cui sono stati determinati i contingenti o si è aumentato il contingente disponibile o si è verificata per qualsiasi motivo la disponibilità.
Art. 15 – Bando di concorso
1. Il bando di concorso deve prevedere:
a) il numero delle autorizzazioni disponibili al rilascio;
b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti
da produrre; .
d) l'indicazione dei titoli, valutabili o preferenziali a parità di punteggio;
e) le materie d'esame;
f) la valutazione dei titoli;
g) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.
,
2. Il bando, approvato dal Responsabile del Servizio o da suo delegato, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e della Provincia.
Art. 16 – Presentazione delle domande
1. Le domande in carta legale per l'assegnazione delle autorizzazioni devono essere presentate all' Ufficio Protocollo del Comune e in esse devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente, oltre che essere sottoscritte con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 445/2000.
2. Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'eventuale rilascio.
Art. 17 - Commissione di Concorso
1. Per l'espletamento dei concorsi di cui all'art. 10 del presente Regolamento il Responsabile del Servizio, o un Suo delegato, nomina apposita Commissione di concorso.
2. La Commissione è composta: dal Responsabile del Servizio competente, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove d'esame; le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale con qualifica funzionale non inferiore a categoria “C”.
3. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.
4. La Commissione, nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di essere esaminati per accertare la conoscenza di lingua straniera ove previsto, verrà integrata da un esperto nella lingua prescelta, che esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa.
5. La Commissione fissa la data dell'esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata a.r. inviata al domicilio indicato nella domanda.
6. Ogni Commissario dispone di dieci punti per l'espressione del proprio giudizio: l'eventuale giudizio positivo, ottenuto dall'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta ove previsto, sarà tenuto in .conto dalla Commissione nella formulazione del giudizio complessivo. '
7. Alle eventuali prove d'esame e alle valutazioni devono essere presenti tutti i Commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
8. La Commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette per l'approvazione al Responsabile del Servizio o un Suo delegato.
Art. 18 - Titoli valutabili o di preferenza
1. Per l’assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:
a) l'anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio di noleggio con conducente;
b) l'anzianità di esercizio del servizio di noleggio con conducente;
c) l'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti;
d) i titoli di studio.
2. Per il concorso ai fini del rilascio dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, il punteggio totale viene così ripartito:
- Massimo 25% ai titoli;
- Massimo 70% alla prova d'esame;
- Massimo 5% alla eventuale conoscenza della lingua straniera.
3. L'essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente con autovettura per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi costituisce titolo preferenziale, a parità di valutazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura.
Art. 19 - Materie d'esame
1. L'esame verterà su un colloquio nelle materie sottoelencate:
a) conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico non di linea di noleggio con conducente con autovettura; ,
b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia;
c) eventuale conoscenza di lingue straniere.
2. Il candidato può indicare nella domanda una o più lingue straniere prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere viene svolto contestualmente al colloquio.
Art. 20 - Validità delle graduatorie
1. Le graduatorie hanno validità di due anni dalla data di approvazione da parte della Giunta Comunale.
2. Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei due anni di validità delle graduatorie devono essere coperte utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.
Art. 21 - Rilascio delle autorizzazioni
1. Il Responsabile del Servizio, o un Suo delegato, entro quindici giorni dall'approvazione delle graduatorie per il rilascio di autorizzazioni al noleggio con autovetture con conducente, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni, a tal fine dando formale comunicazione agli interessati e assegnando loro un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
3. Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora regolare. Si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 26.04.1992 n. 300 e al D.P.R. 09.05.94, n. 407.
Art. 22 - Durata e validità delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni hanno durata quinquennale e sono rinnovabili a domanda per pari periodi, previo accertamento della permanenza, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
2. Il controllo è effettuato dal Responsabile del Procedimento attraverso accertamenti d'Ufficio nonché mediante richiesta di esibizioni documentali. Si applicano, nei casi consentiti, le disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000.
3. L'eventuale documentazione, richiesta ai sensi del comma 2, deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla sua richiesta.
4. L'autorizzazione può essere dichiarata decaduta anche prima del suddetto termine di validità o di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.
Art. 23 - Inizio del servizio
1. In caso di assegnazione dell’autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.
TITOLO VII – TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONE ALLA GUIDA
Art. 24 – Trasferibilità per atto tra vivi
1. L’autorizzazione fa parte della dotazione d’impianto d’azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento dell’azienda stessa.
2. Il trasferimento dell’autorizzazione per servizio di noleggio da rimessa con conducente è consentito dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purchè in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente Regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) essere titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.
3. L’inabilità o inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2) deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente: in tal caso i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro dieci giorni, riconsegnati all’ Ufficio che li ha rilasciati e il trasferimento deve essere richiesto entro sei mesi dall’accertamento dell’impedimento.
4. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto il trasferente non può diventare titolare di altra licenza o autorizzazione per l’esercizio del medesimo servizio.
Art. 25 – Trasferibilità per causa di morte del titolare
1. In caso di morte del titolare l’autorizzazione può essere trasferita.
2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al competente Ufficio comunale il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell’evento. La comunicazione deve altresì indicare:
a) la volontà di uno degli eredi suddetti – in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio – di subentrare nella titolarità dell’ autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell’attività;
b) la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto – purchè iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della legge n. 21/1992, sezione autovetture, presso la
C.C.I.A.A. di Venezia, e in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio – quale subentrante nella titolarità della licenza o dell’autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l’autorizzazione;
c) la volontà degli eredi suddetti, se minori, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire da persone in possesso di tutti i requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.
2 bis. Il subentro di cui al precedente comma 2, lettera a) e b), deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il ventiduesimo anno di età, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, e comunque non oltre il compimento del ventiduesimo anno di età.
3. Il mancato subentro e la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 2) vengono considerati come rinuncia al trasferimento della autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.
4. I soggetti subentrati o i sostituti, ai sensi del precedente comma 2), devono presentare al competente Ufficio comunale, entro il termine di novanta giorni, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
5. In ogni caso in cui gli eredi suddetti del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.
Art. 26 - Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio
1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura che esercitino personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/1996, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Venezia, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del
servizio:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. Gli eredi minori del titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/1996, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Venezia e in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina delle leggi vigenti in materia.
4. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
5. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio competente, in carta legale. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai commi 3 e 4.
Art. 27 - Collaboratore familiare di titolari di autorizzazione
1. I titolari di autorizzazione, quale Ditta individuale, possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente, escludendo lavori fuori dall'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo, attività di impresa.
3. L'istituto fa capo ad un imprenditore, persona fisica: nei rapporti esterni le varie responsabilità competono al titolare e mai al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista né la contitolarità dell'azienda né la qualità di imprenditore.
4. La collaborazione è limitata ad una cerchia ben determinata di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), di conseguenza per collaboratore si intende:
a) il coniuge;
b) i parenti entro il terzo grado, cioè:
in linea diretta: genitori, figli, xxxxx, xxxxxx, pronipoti; in linea collaterale: zii, fratelli, xxxxxx;
c) gli affini entro il secondo grado, cioè: suoceri, generi, nuore, cognati.
5. Il riferimento alla famiglia non implica necessariamente la convivenza, pertanto l'impresa familiare sussiste soltanto qualora sia presente il rapporto di parentela o di affinità ed a prescindere dalla comunione di tetto.
6. In conformità di quanto disposto, la richiesta di avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio del servizio di taxi o noleggio con conducente con autovettura, può essere attivata trasmettendo, all' Ufficio comunale competente, la seguente documentazione:
a) atto notarile comprovante la costituzione dell'impresa con il familiare interessato (grado di parentela o affinità) ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 576. L'atto, firmato sia dal titolare che dal familiare, facendo riferimento al decreto legge 853/84, convertito con legge 17 febbraio 1985, n. 17, deve riportare !'assunzione della responsabilità tributaria e l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili. La quota del 51 % deve essere comunque riservata al titolare, quali che siano la quantità e la qualità del lavoro prestato dal collaboratore;
b) dichiarazione del collaboratore, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (autocertificazione) che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare;
c) certificato della costituzione della impresa familiare presso la C.C.I.A.A.;
d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del collaboratore resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D. L.vo
08.08.94 n. 490 (autocertificazione antimafia); .
e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal Tribunale competente;
f) copia della patente, del certificato di abilitazione professionale e iscrizione nel ruolo dei conducenti;
g) copia posizione INAIL e INPS del collaboratore;
h) certificato del tribunale Civile ove risulti che il collaboratore non ha in corso procedure di fallimento, ovvero che dimostri l'intervenuta riabilitazione;
i) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che la Compagnia prende atto che l'autovettura è condotta anche dal collaboratore familiare.
La documentazione di cui ai punti e) e h) può essere sostituita da autocertificazione e richiesta d’Ufficio.
7. L' Ufficio comunale, per quanto di competenza:
a) richiede l'attestato relativo al provvedimento sulle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della L. 27.12.1956 n. 1423;
b) segnala alla locale M.C.T.C. per conoscenza che l'autovettura associata all'autorizzazione rilasciata per il servizio noleggio con conducente è condotta anche dal collaboratore familiare, indicandone il nominativo.
8. Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari, l’ Ufficio comunale competente rilascia apposito nullaosta e lo annota nell'autorizzazione.
9. La sussistenza dell'impresa familiare è verificata annualmente e la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta la revoca del nullaosta rilasciato dal Comune.
10. Ogni modifica o cessazione del rapporto di impresa familiare deve essere comunicato entro 30 giorni dall’evento.
TITOLO VIII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI
Art. 28 - Obblighi dei conducenti
1. I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a:
a) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
c) caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori l'autovettura, in tal caso avranno diritto agli eventuali supplementi di tariffa deliberati dal Comune;
d) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l’accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano palesemente pericolose in relazione alla dimensione dell'autovettura;
e) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
f) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
g) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso nonché l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
i) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o autorizzazione;
l) al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro il termine di ventiquattro ore all'Ufficio Oggetti Smarriti, dandone contemporanea comunicazione al competente Ufficio comunale;
m) trasportare i cani di proprietà dei passeggeri, nei termini previsti dall'art. 169 comma 6 del D. L.vo n. 285/1992, tenuti in grembo, e trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
n) comunicare il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta al Comune, documentandolo con copia di ricevuta appositamente rilasciata dal Comune, se titolare;
o) comunicare eventuali notificazioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica;
p) in caso di sequestro dell'autovettura, trasportare gli agenti operanti agli uffici di P.S. o di Polizia Municipale;
q) trasportare anche persone ammalate, purché il richiedente il servizio possa esibire un certificato medico da cui risulti in modo sicuro che l'ammalato non è afflitto da malattie infettive e diffusive: in caso di successivo accertamento contrario, l'autovettura dovrà essere sottoposta a disinfezione presso il Servizio competente;
r) dare immediata comunicazione scritta all'Ufficio comunale competente in caso di sinistro grave che comporti la revisione presso la M.C.T.C.
s) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salvo cause di forza maggiore documentate e accertate dal competente Ufficio comunale;
t) comunicare entro quindici giorni all'Ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, facendone curare relativa annotazione sull'autorizzazione;
u) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
v) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente Ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.
Art. 29 - Diritti dei conducenti
1. I conducenti di autovetture in servizio di noleggio durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:
a) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;
b) richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;
c) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo quanto disposto dall'art. 28, comma 1, lettera m), del presente Regolamento.
Art. 30 – Divieti per i conducenti
1. E’ fatto divieto ai conducenti di autovetture in servizio di noleggio di:
a) fermare l'autovettura e interrompere il servizio, se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all’atto della definizione del servizio;
c) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
d) fumare e mangiare durante la corsa;
e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;
g) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
h) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dai regolamenti comunali in materia, fatto salvo quanto disposto dal D. Lgs. 285/1992 e Reg. di esecuzione D.P.R. 425/1992;
i) usare verso i clienti e i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
l) usufruire, fuori servizio, delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
m) trasportare animali di loro proprietà;
n) consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea;
o) applicare sull'autovettura strumentazione non prevista dal presente Regolamento, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficio comunale competente;
p) stazionare sul suolo pubblico ovvero in luoghi non specificamente autorizzati.
Art. 31 - Divieti specifici per l'esercente il servizio di noleggio con sosta su aree pubbliche
1. Oltre ai divieti di cui all'art. 30 all'esercente il servizio di noleggio con sosta su aree pubbliche è fatto divieto di:
a) mangiare durante la sosta all'interno dell'autovettura;
b) adibire l'autovettura a vendita ambulante di merci;
c) provvedere alla pulizia, riparazione e verniciatura dei veicoli nelle piazzole di sosta;
d) sollecitare l'utilizzo della propria autovettura da parte dei clienti, fatta salva loro esplicita richiesta.
TITOLO IX - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Art. 32 - Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture
1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:
a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
c) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da
apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se immatricolate a partire dal 01.01.1992;
d) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile;
e) avere idonea agibilità; .
f) avere un bagagliaio di idonea capacità;
g) essere collaudate in base alla vigente legislazione;
h) essere di colore scuro e comunque di colore diverso dal bianco, onde rendere i veicoli adibiti al servizio di noleggio distinti rispetto a quelli adibiti al servizio taxi;
i) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione: la forma di detti contrassegni è stabilita dal Responsabile del Servizio con apposita determinazione.
Art. 33 - Controlli sui veicoli
1. La verifica tecnica è di competenza degli organi della M.C.T.C.
2. Fatta salva la verifica di cui sopra, gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell’immissione in servizio, e successivamente entro il mese di dicembre di ogni biennio, a controllo da parte del competente Ufficio comunale, onde accertare in particolare l’esistenza delle caratteristiche previste dall’art. 32 del presente Regolamento. Il competente Ufficio comunale, per l’esercizio del controllo, può avvalersi della Polizia Municipale.
3. Il titolare dell’autovettura sottoposta a controllo iniziale o biennale che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente Regolamento, deve provvedere nel termine indicato dall’Ufficio comunale di cui al precedente comma 1) a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell’idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate e accertate, il Responsabile del Servizio provvede alla revoca della autorizzazione.
4. i titolari di autorizzazione hanno l’obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati e accertati da parte dell’Ufficio comunale competente.
5. L’ Ufficio comunale competente, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.
Art. 34 - Avaria dell'autovettura
1. Qualora per avaria dell’autovettura o altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.
Art. 35 - Scorta tecnica e sostituzione dei veicoli
1. Nell'ambito organizzativo dei servizi di noleggio di autovettura con conducente il Responsabile del Servizio potrà definire un numero di autorizzazioni eccedente il contingente come determinato, da utilizzare unicamente per esigenze di scorta tecnica in caso di fermo tecnico dell'autovettura.
2. Il Responsabile del Servizio stabilirà, contemporaneamente alle condizioni per la loro assegnazione, i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.
3. L'autovettura ferma per motivi tecnici potrà essere sostituita, per il solo periodo di fermo, con altra autovettura aventi tutte le caratteristiche di idoneità previste e debitamente collaudata per il servizio.
4. Le autovetture di scorta possono essere di proprietà di cooperative, consorzi o simili.
5. Tali autovetture, chiamate di scorta e identificabili con lettere alfabetiche, saranno abbinate a speciale
autorizzazione non cedibile a terzi.
6. Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi dell'autovettura di scorta suddetta, è consentito sostituire l'autovettura ferma per riparazione, esclusivamente per la durata del fermo, con altra avente tutte le caratteristiche d'idoneità, di proprietà di altro titolare di servizio analogo, previa autorizzazione.
Art. 36 - Radiotelefono
Abrogato.
TITOLO X - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Art. 37 - Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente
1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.
2. Lo stazionamento delle autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente può avvenire esclusivamente su aree pubbliche appositamente identificate (piazzole) e all'uopo predisposte nelle località indicate dalla Giunta comunale con propria deliberazione; spettano esclusivamente al Comune l’allestimento e la manutenzione delle piazzole, ai sensi degli artt. 6, 7 e 37 del D.L.vo n. 285/1992.
3. E' facoltà del Sindaco l'interdizione dall'uso delle suddette piazzole quando lo ritenga necessario, nonché l'eventuale spostamento in altra area, per motivi di interesse pubblico.
Art. 38 - Trasporto di soggetti portatori di handicap
1. Il servizio di noleggio con conducente è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli.
2. Il Comune, fermo restando l'attuazione di interventi di riorganizzazione complessiva del servizio di trasporto per persone disabili, consente nell'ambito delle autorizzazioni per mezzi di scorta, rilasciate agli organismi economici esercenti, il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, adattando i suddetti veicoli per il trasporto di disabili in carrozzina.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 24.04.78 n. 384.
Art. 39 - Tariffe
1. Il corrispettivo del servizio viene stabilito solo ed esclusivamente a seguito di libera contrattazione tra utente e noleggiatore, da effettuarsi prima dell’inizio del servizio.
2. Le tariffe e le varie condizioni di trasporto devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno della vettura in lingua italiana. La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in lingua francese, inglese e tedesca.
Art. 40 - Ferie, assenze, aspettativa
1. Ogni titolare di autorizzazione ha diritto a un congedo annuale di giorni trenta da usufruire anche in periodi frazionali. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, I’interessato deve darne comunicazione scritta con anticipo di almeno quindici giorni all' Ufficio comunale competente, che può rinviarne la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio.
2. Ogni cinque anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi
complessivamente in non più di due periodi. AI fine della cessione o dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con autovettura, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e documentata.
Art. 41 - Servizi con caratteristiche particolari
1. I titolari di autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (aziende esercenti trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni, etc.) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti e i clienti. La convenzione definisce l'entità dei riparto e le modalità di riscossione delle quote.
2. I titolari di autorizzazione possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento dai clienti con carta di credito, bancomat e simili.
Art. 42 - Vigilanza
1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente Regolamento compete al Comune, alla Provincia e alla Regione, nell'ambito delle rispettive competenze. "
TITOLO XI – ILLECITI E SANZIONI
Art. 43 - Sanzioni
1. Tutte le violazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie ai sensi della legge regionale.
Art. 44 - Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni di cui agli artt. 85 e 86 del D. L.vo n. 285/1992, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51,00 a Euro 206,00 nel caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, ovvero alle norme di cui alla legge regionale.
Art. 45– Sospensione e revoca dell’autorizzazione
1. L'autorizzazione può essere temporaneamente sospesa o revocata se il titolare:
a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
c) contravviene alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia;
d) sostituisce o si fa sostituire abusivamente da altri nel servizio;
e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione;
f) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
g) non applica le tariffe in vigore.
2. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Responsabile del Servizio notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.
3. Il Responsabile del Servizio, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all' autore della violazione.
4. La sospensione dell'autorizzazione è irrogata per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi; la revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.
5. E' facoltà del Responsabile del Servizio sospendere l'autorizzazione durante il corso di procedimento penale per gli specifici reati previsti all'art. 7 del presente Regolamento.
6. Nel periodo di sospensione dell'autorizzazione essa deve essere riconsegnata all' Ufficio comunale competente, che dispone il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione.
7. Il Responsabile del Servizio segnala al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione.
8. Contro il provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
9. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.
Art. 46 - Decadenza dell'autorizzazione
1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti.
2. Il Responsabile del Servizio, o un Suo delegato, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
b) morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini di cui all'art. 25 del presente Regolamento;
c) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
d) mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a sessanta giorni;
Art. 47 – Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza
1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza della autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.
TITOLO XII – RECLAMI – QUALITA’ DEL SERVIZIO
Art. 48 - Reclami
1. I clienti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato, utilizzando appositi moduli, su schema predisposto dal Comune.
2. I moduli sono consegnati al titolare della autorizzazione e devono essere tenuti a bordo di ciascuna autovettura e presso la sede o la rimessa del titolare dell’autorizzazione.
2 bis. Ciascun modulo conservato a bordo porta stampigliato il numero dell’autorizzazione rilasciata al titolare.
3. Il modulo va consegnato al Comune attraverso il servizio postale o direttamente all’Ufficio Protocollo.
4. L’ Ufficio competente entro trenta giorni dalla ricezione valuta il reclamo e, sentito il titolare della autorizzazione provvede, se del caso, all’applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.
5. Un estratto delle norme di cui al presente articolo deve essere riprodotto nella tabella delle tariffe ed essere esposto a bordo dell’autovettura e presso la sede o rimessa del vettore.
Art. 49 - Carta della mobilità - servizi del settore trasporti - noleggio con conducente con autovettura
1. In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", ai fini del monitoraggio della qualità del servizio di noleggio con conducente con autovettura e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, il Comune e la Provincia attiveranno periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela, per
quantificare gli elementi indicatori di qualità, secondo lo schema modale previsto dall’allegato “C” della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 628 del 22.3.2002, allegato al presente Regolamento.
2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune e la Provincia per la realizzazione dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.
3. In accordo con le Organizzazioni di Categoria e con le Associazioni degli Utenti, il Comune e la Provincia provvederanno alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (livello di servizio standard) e alla comparazione con il livello di servizio misurato o percepito, pubblicizzando adeguatamente i risultati.
TITOLO XIII - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 50 - Norma finale
1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla materia.
Art. 51 - Abrogazione di precedenti disposizioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni precedente norma comunale
Art. 52 - Norma transitoria
1. Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente Regolamento vanno regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.
2. Eventuali autorizzazioni già assegnate ed eccedenti i contingenti disposti dagli artt. 4 e 13 sono fatte salve, e cessano unicamente in caso di rinuncia o decadenza.