Contratto di rete e condivisione della prestazione dei lavoratori in Italia
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Università degli Studi di Milano-Bicocca Università degli Studi Roma Tre xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx0.xx
Contratto di rete e condivisione della prestazione dei lavoratori in Italia
Il contesto di riferimento e le finalità perseguite con il contratto di rete
1. Il fenomeno economico e organizzativo delle reti è considerato dal legislatore italiano un fenomeno positivo per le imprese (soprattutto piccole e piccolissime).
2. Il contratto di rete ha mostrato una capacità di intercettare le esigenze delle imprese:
4.088: numero di contratti di rete sottoscritti al 3/11/2017;
20.885: numero di imprese coinvolte.
3. La creazione di reti fra imprese va incentivata, poiché porta vantaggi anche ai lavoratori (rete come «mercato del lavoro ristretto»):
- miglioramento dell’occupazione in generale (crescita delle imprese e incremento dell’occupazione);
- vantaggi occupazionali per il singolo lavoratore (possibilità di trovare occupazione presso altra impresa della rete in caso di crisi del datore di lavoro);
- occasioni formative (derivanti dal contatto con altre realtà produttive);
- creazione di nuove professionalità (richieste dalle esigenze di coordinamento).
La definizione di contratto di rete
Art. 3, d.l. 10.2.2009, n. 5, conv. in l. 9.4.2009, n. 33
«Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte».
Vantaggi del contratto di rete e gestione del personale nella rete
1. Il Contratto di rete consente alle imprese aderenti di conservare la propria autonomia giuridica ed economica, al contempo attuando forme di collaborazione e integrazione organizzativa maggiori rispetto a quelle consentite da altre tipologie contrattuali frequentemente impiegate nella prassi (es. il contratto di appalto).
2. Il Contratto di rete può essere stipulato fra le società facenti parte di un gruppo per realizzare il coordinamento delle rispettive attività e per organizzare i servizi resi da ciascuna società a favore del gruppo e delle società che lo compongono.
3. La legge introduce strumenti per facilitare la gestione del personale nella rete, consentendo la condivisione, a certe condizioni, delle prestazioni dei lavoratori: distacco e codatorialità.
4. L’obiettivo del contratto di rete, e quindi l’oggetto del programma della rete, non può essere quello di condividere il personale.
Distacco
Il lavoratore rimane formalmente dipendente del distaccante, ma è temporaneamente sottoposto al potere direttivo del distaccatario
Primo requisito
Interesse del distaccante: si presume la sua esistenza in
forza dell’avvenuta stipulazione del contratto di rete (Cass. 8068/2016)
Secondo requisito
Temporaneità:
il distacco si può utilizzare sinché permane l’interesse del distaccante
Condivisione del potere direttivo
Codatorialità
Assunzione congiunta
Il lavoratore è assunto da una impresa della rete o dalla rete- soggetto ed è sottoposto al potere direttivo di tutte o di parte delle imprese della rete
Il lavoratore è assunto contestualmente da tutte o da parte delle imprese della rete (Cass. 1168/2015 e 8068/2016)
Quale la disciplina del rapporto di lavoro codatoriale?
- chi è tenuto e come devono essere eseguite le comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro?
- quale contratto collettivo nazionale e/o aziendale deve essere applicato al rapporto di lavoro?
- come deve essere esercitato il potere direttivo e a chi il lavoratore deve rispondere in caso di eventuali direttive discordanti?
- le imprese codatrici sono solidalmente responsabili nei confronti dei lavoratori assunti congiuntamente?
Secondo il Ministero del lavoro «sul piano delle eventuali responsabilità penali, civili e amministrative – e quindi sul piano della sanzionabilità di eventuali illeciti – occorrerà quindi rifarsi ai contenuti del contratto di rete, senza pertanto configurare automaticamente una solidarietà fra tutti i partecipanti al contratto» (Circolare n. 35/2013).
…segue…
- quali obblighi in materia di salute e sicurezza assumono le imprese rispetto al lavoratore impiegato in codatorialità?
- come si determina l’ammontare del premio riguardante l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro?
- il lavoratore impiegato in codatorialità si «somma» ai dipendenti in forza alla singola impresa retista ai fini del raggiungimento delle soglie occupazionali?
- chi ha il potere di licenziare il lavoratore e come si esercita tale potere?
- in caso di licenziamento per g.m.o. l’obbligo di ripescaggio deve essere assolto presso tutte le imprese partecipanti alla rete?
Quali le ragioni dello scarso successo della codatorialità?
- incertezza della disciplina normativa;
- esigenza delle imprese di conservare la propria indipendenza;
- il contratto di rete ha successo nei limiti in cui assicura la recedibilità immediata dall’accordo. La codatorialità crea vincoli fra le imprese che rendono difficile la possibilità di uscire facilmente dall’accordo;
- resistenze a condividere responsabilità con imprese che si conoscono poco;
- resistenze ad assumere la responsabilità per lavoratori per il periodo in cui svolgono la loro prestazione altrove. Questo tema è particolarmente avvertito in realtà imprenditoriali di piccole dimensioni;
- necessità di separare le responsabilità in relazione al tempo in cui il lavoratore opera alle dipendenze dell’una o dell’altra impresa.
Valorizzazione dell’organo comune (O.C.)
O.C.
(individuato in una delle imprese della rete o nominato ad hoc)
La struttura
operativa dell’O.C. assolve alle funzioni di
co-datore
Struttura
operativa dell’O.C.
I componenti
dell’O.C. sono
«nominati» dalle imprese della rete
La struttura operativa dell’O.C. esercita funzioni di coordinamento, impartendo disposizioni organizzative e direttive alle strutture che fanno capo alle imprese retiste
Le retiste nominano quali componenti della struttura operativa dell’O.C. i lavoratori da ciascuna preposti alla direzione delle rispettive strutture coinvolte nella realizzazione del programma di rete