INDICE
SERVIZI DI CONTROLLO TECNICO
MODALITÀ DI FORNITURA
Ispezione sull'Esecuzione
RINA Check S.r.l. Guida MFS-OE Novembre 2021
RINA Check S.r.l.
Società coordinata dal Socio unico RINA Services S.p.A. Via Corsica, 12 – 00000 Xxxxxx
INDICE
1. APPLICABILITA’ 3
2. STIPULA DEL CONTRATTO 3
3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 4
4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 8
5. MODALITA’ DI INTERVENTO 8
6. LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 13
7. GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE EMESSA DA RINA 14
8. NORME DI RIFERIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO 14
9. GESTIONE DELLE INTERFACCE 15
10. PRECISAZIONI E LIMITI DEL SERVIZIO 15
11. IMPEGNI DEL CLIENTE 17
12. USO DEL MARCHIO RINA 17
13. UTILIZZO DEL MARCHIO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA 17
14. RECLAMI E RICORSI 17
15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 18
16. RECESSO 18
17. FORO COMPETENTE/ARBITRATO 19
18. RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA 20
1. APPLICABILITA’
Il presente documento definisce le modalità di fornitura del servizio di Controllo Tecnico dei cantieri, regolato da apposito contratto scritto tra RINA Check S.r.l. (nel seguito RINA) ed i soggetti Clienti (Committenti) che intendono avvalersi del servizio.
Il Controllo Tecnico dei cantieri si applica nell’ambito assicurativo a quegli appalti per i quali una Compagnia di Assicurazioni, intenzionata ad assumere un determinato rischio mediante la sottoscrizione di una polizza assicurativa, inserisce quale clausola compromissoria al contraente della polizza la tempestiva attivazione di un Organismo di Ispezione accreditato da ACCREDIA ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 affinché esso controlli il cantiere ed attesti che l’opera non presenta criticità e non conformità tali che la Compagnia possa assumersi la “normalizzazione” del rischio richiamato in polizza.
Le principali polizze per le quali è attivabile il controllo tecnico dei cantieri sono:
• Polizza decennale postuma;
• Polizza CAR “Contractors All Risks”;
• Polizza ALOP “Advance Loss of Profit”.
Le polizze sopra citate, in tutto o in parte, possono essere attivate nell’ambito
di:
• Appalti pubblici (D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., D.M. 31/2018);
• Appalti privati di edilizia residenziale (L. 210/04, X.Xxx. 122/05);
• Altri appalti privati, su base volontaria.
2. STIPULA DEL CONTRATTO
La stipula del contratto avviene di norma attraverso la sottoscrizione per accettazione, da parte del CLIENTE, dell’offerta RINA. Il presupposto per una corretta preventivazione, pianificazione ed erogazione del servizio è che in fase di offerta siano stati forniti dati quanto più precisi possibili in merito ai lavori oggetto di controllo, di cui si sintetizzano nel seguito gli aspetti principali:
• Nominativo del committente/Promotore;
• Descrizione dei lavori;
• Xxxxxx complessiva dei lavori, durata dei lavori relativi alle opere o parti
d’opera oggetto di controllo, programma lavori;
• Importo dei lavori appaltati/somme assicurate;
• Nominativo del soggetto esecutore dei lavori/principali subappaltatori;
• Nominativo del progettista;
• Compagnia di Assicurazione delegataria del rischio;
• Tipo di Polizza assicurativa e relative caratteristiche (estensioni di garanzia, condizioni particolari e speciali).
Altro presupposto per una corretta erogazione del servizio è che il CLIENTE abbia correttamente compreso i contenuti del servizio e gli impegni che conseguentemente assume affinché lo stesso si svolga regolarmente.
Questi aspetti sono definiti nell’offerta ed illustrati in termini generali nei
paragrafi che seguono.
3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di Controllo Tecnico ha lo scopo di individuare possibili situazioni di rischio tecnico connesso alla copertura assicurativa decennale postuma che il contraente della polizza intende sottoscrivere alla fine dei lavori, considerando la copertura “base” e le possibili condizioni particolari ed estensioni di garanzia.
I servizi di controllo previsti sono i seguenti e fanno riferimento agli specifici rischi tecnici riportati in polizza.
3.1 Controllo Stabilità
POLIZZA TRADIZIONALE
Il rischio tecnico è quello, con riferimento alla stabilità e resistenza meccanica
delle parti d’opera oggetto di controllo, di:
• rovina totale dell’opera;
• rovina e gravi difetti di parti dell’opera, destinate per loro natura a lunga
durata;
• certo ed attuale pericolo di rovina dell’opera o delle parti di essa dianzi
indicate;
• rovina di parti dell’opera non destinate per loro natura a lunga durata,
solo se conseguenti ad un evento previsto ai punti precedenti, ove si intendono, per elementi destinati per loro natura a lunga durata:
“la struttura portante dell’opera, cioè gli elementi costruttivi che permettono di trasmettere i carichi della costruzione alla fondazione e quindi al terreno, e tutte le seguenti parti d’opera che la completano con elementi fissi: solai, rampe di scale, solette a sbalzo, muri di tamponamento, volte, solette di copertura”.
POLIZZA LEGGE 210/04
Il rischio tecnico è quello, con riferimento alla stabilità e resistenza meccanica
delle parti d’opera oggetto di controllo, di:
• rovina totale o parziale;
• gravi difetti costruttivi,
purché detti eventi siano derivanti, come previsto dall’art. 1669 del Codice Civile, da un accidentale vizio del suolo o da un accidentale difetto di costruzione ed abbiano colpito parti dell’immobile destinate per propria natura a lunga durata, intese come:
“le parti strutturali dell’immobile oggetto di collaudo statico ai sensi delle
norme di legge ovvero quelle destinate per propria natura a resistere a
sollecitazioni statiche trasmettendo i carichi della costruzione alle fondazioni e quindi al terreno e tutte le seguenti parti dell’opera quali, murature portanti, pilastri, travi, solai, rampe di scale, solette a sbalzo e quant’altro di simile”.
POLIZZA LAVORI PUBBLICI – DM 31/18
Il rischio tecnico è quello, con riferimento alla stabilità e resistenza meccanica
delle parti d’opera oggetto di controllo, di:
• rovina totale o parziale dell’opera;
• gravi difetti costruttivi, con riferimento a parti dell’opera destinate per
propria natura a lunga durata,
ove si intendono, per elementi destinati per loro natura a lunga durata:
“le parti strutturali dell’opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche”.
POLIZZA RISARCITORIA
Il rischio tecnico è quello, con riferimento alla stabilità e resistenza meccanica delle parti d’opera oggetto di controllo, di danni materiali e diretti derivanti da un evento di cui sia responsabile l’appaltatore ai sensi dell’art. 1669 del Codice Civile ed abbiano colpito parti dell’immobile destinate per propria natura a lunga durata, intese come:
“la struttura portante dell’opera, cioè gli elementi costruttivi che permettono di trasmettere i carichi della costruzione alle fondazioni e quindi al terreno, e tutte le seguenti parti d’opera che la completano con elementi fissi: solai, rampe di scale, solette a sbalzo, muri di tamponamento, volte, solette di copertura”.
POLIZZA RISARCITORIA senza condizione particolare “Gravi difetti”
In particolare non si considerano danni derivanti da difetti, anche gravi, che
non compromettono in maniera certa ed attuale la stabilità dell’opera.
POLIZZA RISARCITORIA con condizione particolare “Gravi difetti”
In particolare si considerano anche danni derivanti da difetti, anche gravi, che non compromettono in maniera certa ed attuale la stabilità dell’opera, se colpiscono almeno le parti dell’opera destinate per loro natura a lunga durata.
3.2-A Controllo impermeabilizzazione (copertura dell’opera)
Il rischio tecnico è quello, con riferimento alla durabilità, manutenibilità e vita utile delle parti d’opera oggetto di controllo, di difetti ed errori di realizzazione che possono causare danni da difettosa impermeabilizzazione della copertura.
Il servizio di controllo ha come oggetto il sistema di impermeabilizzazione delle
coperture dell’opera.
I controlli sono riferiti a singoli materiali, prodotti e componenti e a parti funzionali dell’opera considerati in una logica di mantenimento delle prestazioni entro i livelli accettabili prima di intervenire con manutenzioni straordinarie.
3.2-B Controllo impermeabilizzazione (fondazioni ed opere contro terra)
Il rischio tecnico è quello, con riferimento alla durabilità, manutenibilità e vita utile delle parti d’opera oggetto di controllo, di difetti ed errori di realizzazione che possono causare danni da difettosa impermeabilizzazione delle fondazioni dell’opera e delle strutture contro-terra.
Il servizio di controllo ha come oggetto il sistema di impermeabilizzazione delle fondazioni e delle strutture contro-terra.
I controlli sono riferiti a singoli materiali, prodotti e componenti e a parti funzionali dell’opera considerati in una logica di mantenimento delle prestazioni entro i livelli accettabili prima di intervenire con manutenzioni straordinarie.
3.3 Controllo pavimentazioni e rivestimenti interni
Il rischio tecnico è quello, con riferimento alla durabilità, manutenibilità e vita utile delle parti d’opera oggetto di controllo, di difetti ed errori di realizzazione che possano causare distacco o rottura delle pavimentazioni e rivestimenti interni dell’opera riconducibili ad un loro difetto di posa in opera.
Il servizio di controllo ha come oggetto pavimentazioni e rivestimenti, entrambi di tipo ceramico o lapideo.
I controlli sono riferiti a singoli materiali, prodotti e componenti e a parti funzionali dell’opera considerati in una logica di mantenimento delle prestazioni entro i livelli accettabili prima di intervenire con manutenzioni straordinarie.
3.4 Controllo intonaci e rivestimenti esterni
Il rischio tecnico è quello, con riferimento alla durabilità, manutenibilità e vita utile delle parti d’opera oggetto di controllo, di difetti ed errori di realizzazione che possano causare distacco parziale o totale degli intonaci perimetrali o rivestimenti esterni dal supporto sul quale sono applicati e riconducibili ad un accidentale difetto di posa in opera.
Il servizio di controllo ha come oggetto intonaci e rivestimenti esterni.
I controlli sono riferiti a singoli materiali, prodotti e componenti e a parti funzionali dell’opera considerati in una logica di mantenimento delle prestazioni entro i livelli accettabili prima di intervenire con manutenzioni straordinarie.
3.5 Controllo involucro
Il rischio tecnico è quello, con riferimento alla durabilità, manutenibilità e vita utile delle parti d’opera oggetto di controllo, di un accidentale difetto della costruzione che possa provocare distacco totale o parziale dell’involucro dal supporto o fessurazione passante diffusa dell’involucro tale da compromettere la tenuta all’aria ed all’acqua dello stesso.
Il servizio di controllo ha come oggetto le partizioni esterne verticali (elementi di protezione o di separazione esclusi fissi ed infissi, intonaci e rivestimenti nonché le parti a contatto con il terreno) ed inclinate (scale e rampe esterne).
I controlli sono riferiti a singoli materiali, prodotti e componenti e a parti funzionali dell’opera considerati in una logica di mantenimento delle prestazioni entro i livelli accettabili prima di intervenire con manutenzioni straordinarie.
3.6 Controllo impianti
Il rischio tecnico è quello di riparazione o rimpiazzo dell’impianto fornito e
sinistrato per errore di fabbricazione, montaggio e per difetti dei materiali.
3.7 Controllo fornitura
Il rischio tecnico è quello di riparazione o rimpiazzo della parte d’opera coinvolta e sinistrata per errore di fabbricazione, montaggio e per difetti dei materiali.
I documenti relativi al servizio, se non diversamente previsto nel contratto, saranno conservati per dieci anni a decorrere dalla data di ultimazione del servizio e delle attività e prestazioni allo stesso correlate; dopo tale data sia i documenti cartacei che i documenti su supporto informatico verranno avviati alla distruzione ed eliminazione, a cura e spese di RINA.
Il tutto nel rispetto della legislazione statale, delle norme regolamentari e delle pattuizioni contrattuali vigenti in materia di riservatezza dei dati (GDPR- General Data Protection Regulation).
Le informazioni ricevute durante l’attività o da parti terze così come i documenti relativi alle attività devono essere gestiti dal personale di RINA CHECK in modo da salvaguardare la riservatezza e da garantire la protezione della proprietà.
Ai Clienti, agli Organismi di Certificazione, agli Organismi di Accreditamento, alle Amministrazioni o ai loro rappresentanti è garantito il diritto di accesso a documenti relativi alle attività effettuate per loro da parte del personale RINA CHECK, nelle condizioni stabilite nei Regolamenti o nei contratti, per le loro diverse competenze, in modo da salvaguardarne la riservatezza.
In particolare ai fini della protezione di eventuali dati personali del Cliente si fa riferimento al Documento "Informativa Privacy Clienti" di Gruppo RINA.
Ulteriori dettagli sono disponibili nel Documento “Condizioni Generali di Contratto” specifico di RINA Check.
RINA Check si avvale dei Servizi IT di Gruppo RINA che garantiscono le condizioni di conservazione, sicurezza e rintracciabilità dei dati.
I Documenti di Sistema IT sono disponibili sul Database RINA Sp.A. MSD nelle Sezioni "Instructions", "Policies" e "General Procedures".
Il Sistema IT è Certificato dall’Ente di Certificazione DEKRA in conformità alla Norma ISO 27001 specifica per la sicurezza delle informazioni "Information Security Management System" (ISMS).
4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
I documenti di riferimento inerenti il cantiere per l’effettuazione del servizio sono a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
• Titoli autorizzativi dell’opera;
• Progetto Esecutivo delle opere;
• Progetto Costruttivo (ove redatto);
• Certificazioni e prove materiali;
• Documentazione relativa a: ordini di servizio, verbali di sospensione e ripresa lavori, etc.;
• Varianti in corso d’opera;
• Documentazione relativa ad eventuali richieste di indennizzo per danni
in corso d’opera;
• Schede tecniche dei materiali/prodotti (ove oggetto di controllo);
• Piano della Qualità dell’impresa esecutrice (ove disponibile);
• Dichiarazione di conformità e corretta posa finiture edilizie (ove oggetto di controllo);
• Relazione a strutture ultimate;
• Documenti di collaudo in corso d’opera e finali;
• Certificato di regolare esecuzione (ove necessario);
• Verbale di fine lavori, richiesta agibilità (ove necessario);
• Collaudo Tecnico Amministrativo (ove necessario);
• Norme di legge applicabili.
5. MODALITA’ DI INTERVENTO
L’attività è svolta con riferimento alla progettazione (esecutiva o “costruttiva” a seconda dei casi) e realizzazione delle opere basandosi su di un’azione di acquisizione e verifica della documentazione di progetto rilevante in riferimento ai rischi tecnici oggetto di polizza.
In fase di realizzazione RINA svolge il controllo di conformità delle opere e dei materiali al progetto e alle normative applicabili.
L’attività di controllo di RINA necessita della stretta collaborazione del CLIENTE e di tutti i soggetti coinvolti nell’esecuzione delle opere (es. la Direzione Lavori, il collaudatore…) e verte sugli aspetti sotto indicati.
Durante l’espletamento del servizio, qualora riscontrate, viene data evidenza di eventuali non conformità rispetto ai documenti di progetto, ordini di servizio, specifiche tecniche previste in contratto, norme tecniche vigenti e/o alle regole dell’arte e, comunque, agli obiettivi del controllo concordati con il Committente.
5.1 Rapporto di verifica progetto e pianificazione dei controlli
Immediatamente dopo la sottoscrizione del contratto, RINA trasmette via mail/fax una comunicazione di avvio del servizio riportante l’elenco della documentazione immediatamente necessaria per avviare l’attività ed i reciproci nominativi delle persone di riferimento, con relativi recapiti.
Sono previsti controlli della documentazione di progetto, con riferimento ai requisiti di stabilità e durabilità dei servizi sopra elencati, finalizzati alla:
• verifica di conformità alle prescrizioni della normativa applicabile;
• verifica della coerenza con la buona pratica progettuale.
POLIZZA LEGGE 210
In particolare RINA esprime un parere sull’affidabilità delle soluzioni tecniche
previste in progetto.
A tale scopo sono verificati i dimensionamenti relativi ai vari elementi strutturali fondamentali e critici che influenzano la solidità strutturale delle singole opere componenti l’intero intervento, nonché quelli che possono presentare gravi difetti; il controllo è espletato mediante campionatura definita dal Coordinatore del Servizio RINA sulla base dei seguenti criteri:
• ripetitività degli elementi e delle soluzioni assunte;
• difficoltà nella costruzione degli elementi, con conseguente elevato rischio di errori di realizzazione;
• elementi più sollecitati dai carichi statici, dinamici o ciclici previsti;
• elementi esposti ad un maggiore rischio di instabilità globale secondo le proprie caratteristiche tecnico funzionali.
ALTRE POLIZZE
Sono verificati i dimensionamenti relativi ai vari elementi strutturali fondamentali e critici che influenzano la solidità strutturale delle singole opere componenti l’intervento ed i componenti che possono presentare gravi difetti.
Il controllo è espletato mediante campionatura definita dal Coordinatore del Servizio RINA sulla base dei seguenti criteri:
• ripetitività degli elementi e delle soluzioni assunte;
• difficoltà nella costruzione degli elementi, con conseguente elevato rischio di errori di realizzazione;
• elementi più sollecitati dai carichi statici, dinamici o ciclici previsti;
• elementi esposti ad un maggiore rischio di instabilità globale secondo le proprie caratteristiche tecnico funzionali.
RINA esamina quindi la documentazione progettuale, il crono programma lavori, potenziali criticità del progetto, per poi procedere, sulla base di un campionamento, alla pianificazione dell'attività di controllo, in conformità a quanto previsto dalle prescrizioni del Accredia XX-00, xxxxx xxxxx XXX XXX XX XXX/XXX 00000 e UNI 10721.
A fronte dell’attività sopra descritta, RINA emette il Rapporto di Verifica Preliminare (RVP-ES): Verifica di progetto e piano dei controlli atto a fornire, attraverso l’analisi del progetto o di sue parti una puntuale valutazione in merito alla eventuale presenza di criticità non risolte e quindi di aree di rischio.
A tal fine, il rapporto contiene apposita sezione che esprime tali criticità quali non conformità od osservazioni, , richiedendo contestualmente ove necessario le integrazioni documentali da produrre.
Per la definizione di non conformità e osservazione vedasi successivo par. 5.2.
Il RVP-ES verrà redatto entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione progettuale, comunque da valutare anche in relazione alla complessità del progetto, possibilmente prima dell’emissione del Rapporto di Visita in Sito n° 1, ed anche in base allo stato di avanzamento delle opere in relazione all’avvio dell’attività ispettiva.
5.2 Controllo in corso di esecuzione delle opere
Sempre con riferimento ai requisiti di stabilità e durabilità sopra elencati RINA effettua controlli in corso d’opera finalizzati alla verifica delle opere realizzate prevedendo:
• verifica della conformità delle opere alle prescrizioni del progetto ed agli ordini di servizio della D.L.;
• verifica dell’adeguatezza dei materiali impiegati;
• verifica delle operazioni di collaudo;
• verifica della conformità delle opere alle regole di buona pratica esecutiva.
Per ogni parte dell’opera è definita l’estensione della campionatura da
controllare sulla base dei seguenti criteri:
• ripetitività degli elementi e delle soluzioni da realizzare;
• criticità nella costruzione della parte, con conseguente elevato rischio di errori di realizzazione;
• esposizione gravosa della parte agli agenti, con elevato rischio di degrado;
• gravità dei danni in seguito al degrado della parte.
A fronte dell’attività sopra descritta RINA emette a seguito di ogni sopralluogo un Rapporto di Visita in Sito (RVS) atto a fornire, attraverso l’analisi delle opere in fase di realizzazione, una puntuale valutazione in merito alla eventuale presenza di criticità non risolte e quindi di aree di rischio.
A evidenza della conformità sarà indicato:
“C” il documento o l’aspetto esecutivo in esame è conforme, ovvero non sono state rilevate “Non conformità”/”Osservazioni” o le stesse sono state prese in carico ed esaustivamente risolte;
I Rilievi saranno classificati in due livelli ovvero:
• Non Conformità (NC): quando un elemento del progetto e/o un aspetto esecutivo dell’opera contrasta con Leggi cogenti, norme di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale
La sola presenza di una Non Conformità nel rapporto conclusivo dovrà
necessariamente portare ad un giudizio “non conforme”.
• Osservazione “OSS”: osservazione circa aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, o circa aspetti esecutivi dell’opera di tipo non prescrittivo senza che quanto rilevato si configuri come “non conformità”.
Le Osservazioni non devono essere riferibili ad un potenziale errore progettuale e/o ad una difformità fra quanto progettato e quanto eseguito e/o ad una difformità rispetto alle prescrizioni tecniche applicabili, e cioè non devono pregiudicare l’opera ed il suo utilizzo
Eventuali non conformità od osservazioni riscontrate ed eventuali raccomandazioni per la loro risoluzione durante le fasi di esecuzione dei lavori sono riportate sugli RVS in maniera tempestiva in modo che opportune azioni correttive possano essere previste ed implementate in corso d'opera.
Lo stato delle non conformità od osservazioni (aperte o chiuse) viene quindi registrato in occasione di ogni successiva visita.
Il Rapporto verrà redatto entro 15 giorni lavorativi successivi alla data della visita in cantiere, fatto salvo il rilievo di non conformità nel qual caso il rapporto verrà redatto entro 7 giorni lavorativi successivi alla data del sopralluogo.
In casi particolari, a seconda della complessità dei lavori, possono essere emessi anche dei Rapporti di ispezione intermedi (RI) utili per riassumere le non conformità od osservazioni già formulate, registrate nei rapporti di visita in sito.
Per un’efficace gestione dell'attività di verifica, RINA deve essere tempestivamente informata dall’impresa in relazione alle fasi di costruzione e/o fabbricazione per le quali, in accordo col Piano di Controllo, sia stata prevista la presenza in sito dei propri ispettori.
Come specificato nel compromesso di polizza con la Compagnia di Assicurazione, RINA deve rendicontare tempestivamente nei propri Rapporti di ogni situazione aggravante i rischi, del rifiuto del CLIENTE a porre rimedio alle non conformità emesse, della sospensione del controllo su tutti o parte dei lavori.
5.3 Conclusione dell’attività di controllo
A conclusione di tutte le attività di controllo, RINA redige un Rapporto Finale di Controllo Tecnico (RFC) che sintetizza i risultati di tutte le verifiche svolte sia in merito al progetto sia in corso di realizzazione e collaudo delle opere, con il quale viene fornito al CLIENTE ed alla Compagnia di Assicurazioni un giudizio professionale in merito ad eventuali criticità/non conformità tali da fare presupporre rischi tecnici assunti in polizza: a tal fine all’interno del Rapporto vengono riepilogate le eventuali non conformità od osservazioni riscontrate , dando evidenza dell’avvenuta chiusura o del permanere di alcune di esse.
L’emissione effettiva della polizza decennale postuma resta di competenza e
responsabilità esclusiva della Compagnia di Assicurazioni.
Il Rapporto Finale di Controllo Tecnico verrà redatto entro 15 giorni lavorativi dalla trasmissione completa degli ultimi documenti di progetto ivi inclusi i certificati di collaudo dell’opera.
Il rapporto finale di controllo (RFC) riporta l’esito dell’attività svolta, che potrà essere “conforme” o “non conforme”.
La specifica declinazione dei predetti esiti è riportata nelle istruzioni operative di RINA Check così come la gestione dei rilievi.
La sola presenza di una Non Conformità nel rapporto finale di controllo porta necessariamente ad un giudizio “non conforme”.
5.4 Risorse impiegate
Per lo svolgimento del servizio di controllo, RINA prevede l’utilizzo di un gruppo di lavoro che, avendo come responsabile un “Coordinatore d’intervento”, è composto da tecnici esperti selezionati nell’ambito del sistema di qualifica e monitoraggio dei tecnici in funzione delle competenze necessarie.
Se le risorse necessarie sono già individuate in fase di offerta/contratto esse vengono citate nell’offerta stessa, altrimenti il gruppo di lavoro è comunicato prima dell’avvio del servizio.
Il coordinamento tecnico dell’attività è svolto dalla sede.
Potranno far parte del gruppo di lavoro i dipendenti RINA ed i tecnici RINA qualificati in accordo a quanto prescritto dall’Ente di Accreditamento.
5.5 Tempi di intervento
La durata del servizio è stimata pari alla durata prevista per il completamento delle opere oggetto dell’intervento di controllo; il servizio si conclude con l’emissione del Rapporto Finale di Controllo Tecnico.
5.6 Frequenza dei controlli in cantiere
La frequenza delle visite, stabilita sulla base del programma lavori, prevede una concentrazione della presenza dei tecnici XXXX xxxxxxx le lavorazioni più critiche.
La quantificazione dell’impegno necessario è indicata in offerta/contratto.
5.7 Controllo tecnico ad opera parzialmente/completamente realizzata
Nel caso di controllo tecnico ad opere eseguite o in stadio avanzato dei lavori per le attività di esame del progetto e pianificazione dei controlli e verifiche in sito valgono le disposizioni ai paragrafi precedenti. Più in particolare a titolo esemplificativo le attività ispettive riguarderanno:
• esame della documentazione progettuale, dei titoli autorizzativi ai sensi di legge e della documentazione fotografica durante le fasi esecutive;
• esame della documentazione prodotta nel corso di esecuzione delle opere (ad esempio registro getti e acciaio, certificazione del sistema di produzione del calcestruzzo, attestato di qualificazione delle acciaierie, attestato di avvenuta dichiarazione di attività dei centri di trasformazione e attestazione inerente l’esecuzione delle loro prove
interne di controllo, certificati e prove di laboratorio eseguite sui provini di cls e acciaio di armatura, prove su piastra, prove di carico, certificati di origine degli elementi prefabbricati, emissione e risoluzione ordini di servizio, sospensione dei lavori, varianti in corso d’opera, etc.);
• un accurato controllo visivo dell’intera struttura ultimata con verifiche dimensionali a campione sugli elementi eventualmente ancora visibili con ampia documentazione fotografica;
• esame della relazione a strutture ultimate della D.L. e del certificato di collaudo statico compresi i relativi allegati.
Inoltre al fine di garantire un maggior controllo dell’attività sopra descritta, da considerarsi potenzialmente più critica rispetto al livello di confidenza ottenibile mediante il controllo tecnico effettuato in corso d’opera della medesima opera con le stesse condizioni al contorno, XXXX sviluppa un’analisi di rischio in relazione al livello di conoscenza conseguito in funzione delle informazioni disponibili ed analisi strumentali a campione.
RINA può disporre il supporto e l’impiego di prove strumentali sclerometriche al fine di confermare l’uniformità del calcestruzzo e di stimarne la resistenza in sito.
5.8 Accettazione delle prove
In generale, se non diversamente specificato da requisiti di legge, le prove che hanno impatto sull’esito dell’ispezione, sono accettate da RINA quando sono effettuate da laboratori accreditati da ACCREDIA o da Organismi firmatari del mutuo riconoscimento EA MLA o MRA ILAC.
In alternativa, XXXX accetta rapporti di prova quando, a seguito di una analisi a campione, sono riportati tutti gli elementi per poter valutare le riferibilità della misura, il metodo di prova e l’adeguatezza della strumentazione utilizzata.
Per quanto riguarda la riferibilità del risultato delle prove, devono essere indicati l’identificazione e la validità del certificato di taratura emesso da un Centro LAT (o da centri accreditati da organismi firmatari del mutuo riconoscimento EA MLA o MRA ILAC) del campione primario (o materiale di riferimento).
Nel caso in cui l’attività ispettiva evidenzi una non conformità, XXXX può disporre l’effettuazione di prove integrative o sostitutive, che rispettano i contenuti della XXXX X00, le cui spese verranno fatturate al CLIENTE.
6. LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
I servizi di Controllo Tecnico sono espletati da RINA sia presso le proprie sedi sia
presso il cantiere per la realizzazione dell’opera in oggetto.
7. GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE EMESSA DA RINA
Tutta la documentazione emessa da RINA viene trasmessa al cliente in formato digitale.
In corrispondenza della conclusione dell’attività il Rapporto Finale di Controllo
Tecnico è trasmesso anche in formato originale cartaceo.
8. NORME DI RIFERIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO
Le norme di riferimento tecnico e metodologico per l’effettuazione del servizio
sono:
• Manuale qualità;
• Istruzioni tecniche IS-IBD-OFF-01, IS-IBD-CTE-01, IS-IBD-ITO-02;
• UNI EN ISO 9001: “Sistemi di Gestione per la Qualità - Requisiti”;
• Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 « Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che eseguono ispezioni »;
• Regolamento Generale Accredia RG-01, RG-01-04: “Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Ispezione”;
• Regolamento Tecnico Accredia RT-07: “Prescrizioni per l’accreditamento degli organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma UNI XXX XX XXX/XXX 00000”;
• ILAC P15:05/2020 “Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies”;
• ILAC P10:07/2020 “ILAC Policy on Metrological Traceability of Measurement Results”;
• Manuale Qualità di RINA Check e relative istruzioni;
• Norma UNI 10721: 2012: “Servizi di controllo tecnico applicati all’edilizia ed alle opere di ingegneria civile”;
• Norma UNI 10722-1:2007: ” Edilizia - Qualificazione e verifica del progetto edilizio di nuove costruzioni - Parte 1: Principi, criteri generali e terminologia”;
• Norma UNI 10722-2:2007 “Edilizia - Qualificazione e verifica del progetto edilizio di nuove costruzioni - Parte 2: Definizione del programma del singolo intervento”;
• Norma UNI 10722-3:2009: “Edilizia - Qualificazione e verifica del progetto edilizio di nuove costruzioni - Parte 3: Pianificazione del progetto e pianificazione ed esecuzione delle verifiche del progetto di un intervento edilizio”;
• Norma UNI 11156-1:2006: “Valutazione della durabilità dei componenti edilizi - Parte 1: Terminologia e definizione dei parametri di valutazione”.
• Norma UNI 11156-2:2006: “Valutazione della durabilità dei componenti edilizi - Parte 2: Metodo per la valutazione della propensione all'affidabilità”.
• Norma UNI 11156-3:2006: “Valutazione della durabilità dei componenti edilizi - Parte 3: Metodo per la valutazione della durata (vita utile)”.
RINA si impegna al rispetto delle disposizioni della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ove applicabile.
9. GESTIONE DELLE INTERFACCE
Al fine di un regolare svolgimento del servizio di controllo, RINA opera attraverso:
• un Project Manager che si interfaccia con il CLIENTE per tutti gli aspetti
legati all’esecuzione del contratto;
• un Coordinatore di Intervento che coordina i tecnici RINA incaricati dei controlli e che conseguentemente si interfaccia con il CLIENTE per tutti gli aspetti tecnici di svolgimento del servizio.
Il CLIENTE deve individuare un proprio referente tecnico e contrattuale. Tale risorsa è responsabile di attuare opportunamente (se e quando necessario) il coordinamento con le varie figure presenti in cantiere (Direttore dei Lavori, Collaudatore…) e di garantire il corretto flusso di informazioni e comunicazioni conseguente al rapporto contrattuale RINA-CLIENTE.
10. PRECISAZIONI E LIMITI DEL SERVIZIO
Il servizio ispettivo ha natura di prestazione d’opera intellettuale, ed in quanto
tale suscettibile di responsabilità per i soli casi di xxxx e colpa grave.
Salvo che sia diversamente pattuito tra le parti, le prove di laboratorio non rientrano nell’oggetto del contratto. In ogni caso RINA si riserva la facoltà di richiedere al Cliente, qualora lo ritenga necessario per il compimento del suo incarico, l’esecuzione di prove e collaudi.
Le attività svolte da RINA non includono controlli su opere provvisionali, sicurezza lavoratori, impatto sulle opere adiacenti o su interferenze.
XXXX, nello svolgimento dell’incarico non assume mai il ruolo di organo responsabile dell’esecuzione dell’opera quale, a titolo esemplificativo: progettista, architetto, direttore lavori, collaudatore, responsabile di commessa, responsabile di cantiere, impresa appaltatrice, impresa subappaltatrice, per cui non ne assume le relative responsabilità.
Restano ferme le responsabilità di legge di tutte le figure coinvolte nell'appalto.
Il giudizio sulla normalizzazione dei rischi tecnici delle opere non è riferito al rispetto dei requisiti acustici od energetici degli immobili.
XXXX non partecipa alla stesura di progetti o di prescrizioni tecniche né alla direzione dei lavori o alla direzione del cantiere.
XXXX, avendo un ruolo non operativo né direttivo durante lo svolgimento dei lavori, non è quindi responsabile di eventuali difetti o danni di qualsiasi natura che dovessero verificarsi o generarsi durante l’esecuzione delle opere oggetto del presente contratto, ne è responsabile nel caso di utilizzo non corretto delle opere stesse.
XXXX non prende in considerazione nello svolgimento dei suoi controlli i fenomeni assimilabili a catastrofi naturali (sismi, tempeste, inondazioni, onda di maremoto, fulmine) o legati alla fissione dell’atomo.
RINA si riserva la facoltà di formulare in ogni momento osservazioni in merito alla documentazione ricevuta e di richiedere eventuale documentazione aggiuntiva.
Le verifiche di RINA in situ si svolgono prendendo visione di quanto realizzato in fase di costruzione e sono eseguite sulle parti visitate ed accessibili al momento dell’intervento del tecnico RINA. che
In sede di accesso al cantiere il tecnico RINA non procede a nessuno smontaggio o sondaggio distruttivo.
RINA non verifica la veridicità del contenuto dei rapporti, dei verbali o
certificati emessi da terzi e acquisiti durante l’attività.
In caso di controlli effettuati a campione, XXXX assume la responsabilità limitatamente alle opere verificate.
Il tecnico RINA non verifica l’ubicazione o la dimensione delle opere e degli elementi dell’opera, né le quote e misure relative alla planimetria, verticalità, orizzontalità, o le caratteristiche dimensionali che riguardano la progettazione architettonica e funzionale dell’opera.
XXXX è responsabile unicamente nei confronti del CLIENTE. Il contratto ha natura fiduciaria e non può essere ceduto.
XXXX non è responsabile per fatti o servizi giudicati non conformi dalla Compagnia di Assicurazione a seguito di eventi imputabili al mancato rispetto del CLIENTE degli impegni elencati nel contratto.
Con la sottoscrizione del contratto, inoltre, Il CLIENTE autorizza RINA:
• a fornire all’Assicurazione ogni documento e/o valutazione inerente alle opere oggetto dell’attività di controllo;
• all’utilizzo del portale internet RINA per la trasmissione della documentazione emessa da quest’ultima, impegnandosi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione/cambio di referente/modifica indirizzo e-mail.
Con la sottoscrizione del contratto, infine, il CLIENTE accetta la possibilità che, su richiesta di ACCREDIA (l’Ente Italiano di Accreditamento) nell’ambito della propria attività di accreditamento di RINA, uno o più tecnici ACCREDIA affianchino in qualità di osservatori i tecnici RINA incaricati dei sopralluoghi in cantiere, allo scopo di accertare che le modalità di ispezione adottate siano conformi alle norme allo stesso applicabili. Le modalità della partecipazione di tali osservatori è previamente concordata tra RINA e il CLIENTE.
In caso di inadempimento definitivamente accertato di RINA dovuto ad errore od omissione nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto, la responsabilità di RINA sarà limitata all’importo massimo pari a 2.000.000. Euro.
11. IMPEGNI DEL CLIENTE
Il CLIENTE per il buon esito del servizio di controllo deve:
• trasmettere a RINA, appena disponibile, il compromesso di polizza sottoscritto con la Compagnia di Assicurazioni o il fac-simile di compromesso di polizza in procinto di sottoscrizione;
• consegnare a RINA i documenti di cui all’art. 4 e come saranno meglio precisati e specificati con comunicazione di avvio del servizio riportante l’elenco della documentazione immediatamente necessaria per avviare l’attività, modalità di consegna ed i reciproci nominativi delle persone di riferimento, con relativi recapiti;
• prestare collaborazione a XXXX nello svolgimento delle sue attività di controllo individuando un proprio referente tecnico e contrattuale;
• consegnare a RINA ogni documento da questa richiesto;
• consentire, ai rappresentanti di RINA, libero accesso al cantiere.
12. USO DEL MARCHIO RINA
L’uso dei xxxxxx XXXX da parte del CLIENTE è consentito esclusivamente dietro preventiva ed esplicita autorizzazione scritta da parte di RINA Check secondo regole che impartite con l’atto autorizzativo.
L’utilizzo dei marchi deve essere riferito esclusivamente ad opere, ai servizi, ai prodotti o agli aspetti gestionali interessati dalle verifiche effettuate da RINA medesimo ed a cui attengono i Rapporti e documenti rilasciati da RINA.
La facoltà di utilizzare i xxxxxx XXXX non può essere in alcun modo trasferita a terzi dal CLIENTE.
13. UTILIZZO DEL MARCHIO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA
In particolare le valutazioni di conformità (Rapporti di Ispezione) rilasciati da RINA nell’ambito dello scopo di accreditamento riportano il marchio ACCREDIA.
L’uso del marchio ACCREDIA è precluso al CLIENTE.
14. RECLAMI E RICORSI
Eventuali reclami in merito al servizio svolto da RINA dovranno pervenire esclusivamente in forma scritta.
Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti di XXXX dovrà essere avanzata dal CLIENTE, a pena di decadenza, entro e non oltre sei mesi dall’evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo.
Con riferimento alla documentazione emessa da XXXX eventuali commenti dovranno essere formulati dal CLIENTE entro 15 giorni dalla sua presentazione; trascorso tale tempo ed in assenza di commenti lo specifico documento emesso si intenderà dal CLIENTE definitivamente approvato.
Il Committente, ricevuto il Rapporto Finale di Controllo Tecnico, potrà fare ricorso a RINA riguardo al contenuto ed alle risultanze dello stesso, esponendo le ragioni del dissenso, per iscritto, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del Rapporto.
Il ricorso deve essere indirizzato a RINA Check S.r.l. – xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso, RINA deve rassegnare il proprio parere, mediante uno o più soggetti indipendenti, sentendo eventualmente i Rappresentanti del Committente stesso.
Le eventuali spese per le attività derivate dal ricorso sono a carico della parte ricorrente salvo i casi di riconosciuta fondatezza.
Ulteriori indicazioni per l’inoltro di un reclamo sono disponibili sul Sito Web RINA.
15. RISOLUZIONE DEL XXXXXXXXX
XXXX avrà la facoltà di risolvere il contratto per l’erogazione dei servizi ai sensi dell’art. 1456 c.c.:
• in caso di violazione delle previsioni contenute al paragrafo 12 circa l’uso
del marchio RINA;
• in caso di mancato pagamento delle fatture regolarmente emesse, ferma restando anche la preliminare possibilità di sospensione del servizio con relativa comunicazione alla Compagnia di Assicurazioni;
• nel caso in cui il CLIENTE sia sottoposto a procedure concorsuali ovvero al verificarsi per lo stesso di un palese stato di insolvenza;
• nel caso in cui il ripetuto/persistente mancato rispetto degli impegni di cui al paragrafo 11 renda non praticabile il servizio secondo gli standard importi dalle norme.
Si applica altresì quanto previsto al paragrafo 18 in termini di responsabilità amministrativa.
16. RECESSO
Nel solo caso in cui decadono i presupposti che rendono necessario lo svolgimento dell’attività ispettiva è facoltà del CLIENTE recedere dal contratto in forma scritta con un preavviso di 30 giorni riconoscendo a RINA l’importo relativo all’attività svolta, calcolato in proporzione sulla base degli importi contrattualmente pattuiti.
E’ facoltà di RINA recedere dal contratto in forma scritta con un preavviso di 30 giorni, fatto salvo il diritto a ricevere il pagamento dell’attività svolta fino alla data di efficacia del recesso, fatta salva ogni diversa previsione di legge.
17. FORO COMPETENTE/ARBITRATO
Xxxxx e fermo restando tutto quanto segue, le controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti a RINA per i servizi prestati in esecuzione o comunque in relazione al contratto, nonché quelle inerenti l’uso del marchio, logotipo, nome, o altro segno distintivo di RINA sono di competenza esclusiva del Foro di Genova.
Fatto salvo quanto stabilito al punto precedente in ordine alle controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti a RINA e a quelle inerenti l’uso del marchio, logotipo, nome, o altro segno distintivo di RINA, qualsiasi altra controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione alla interpretazione ed esecuzione del Contratto è deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali i primi due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo scelto dai due arbitri così nominati o, in caso di loro disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, ad istanza della parte più diligente.
In caso di controversia, la parte istante provvede a nominare il proprio arbitro, con l’indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio, in atto che è comunicato alla controparte a mezzo raccomandata a.r., con invito alla nomina dell’arbitro della controparte entro quindici giorni dal ricevimento.
La parte intimata, nei successivi quindici giorni, provvede allo stesso modo alla nomina del proprio arbitro ed alla indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio. In caso di inerzia della parte intimata, trascorso il termine per la nomina del secondo arbitro, questi è nominato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, su richiesta avanzata dalla parte istante.
I due arbitri nominati devono procedere alla nomina del terzo arbitro, che funge da Presidente del Collegio, nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, salvo disaccordo e conseguente ricorso della parte più diligente al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova.
Il Collegio ha sede a Genova e l’arbitrato è irrituale e secondo diritto.
Gli arbitri regolano essi stessi il procedimento senza formalità di procedura, fermo il rispetto del principio contraddittorio.
Il lodo arbitrale deve essere emesso entro 120 giorni dalla data di formale costituzione del Collegio, salvo proroghe eventualmente concesse dalle parti e salva la facoltà del Collegio stesso di prorogare il termine di ufficio, fino ad ulteriori 120 giorni, nell’ipotesi in cui ciò si rendesse necessario per esigenze istruttorie.
La decisione degli arbitri ha efficacia vincolante fra le parti.
18. RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
L’offerta/contratto regolamenta in dettaglio gli aspetti legati al disposto del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; in particolare i presupposti per un corretto svolgimento del servizio di controllo tecnico sono:
• che la “controparte” sia a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
• che la “controparte” abbia visionato il Codice Etico, presente sul sito della società stessa;
• che la “controparte” garantisca, nei rapporti con RINA Check, di astenersi da qualsiasi comportamento che possa esporre al rischio di iscrizione di procedimenti giudiziari per reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, riconoscendo, in difetto, il diritto di RINA di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1373 del Codice Civile, oppure, a sua scelta, di risolvere il contratto, diritti da esercitarsi mediante lettera racc.ta contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti la inosservanza.
• Che la “controparte” sia consapevole che, in forza del “Modello organizzativo” adottato da XXXX è fatto divieto a collaboratori e dipendenti della Società stessa di:
o Ricevere qualsivoglia commissione, percentuale o utilità altrimenti denominate;
o Intraprendere alcuna relazione di affari Clienti, che possa determinare conflitto di interessi con la funzione da essi ricoperta in RINA;
o Ricevere doni, biglietti di viaggio o ogni altra utilità a carattere non monetario che possa eccedere l’ordinaria cortesia nei rapporti di affari.
La violazione dei predetti principi da parte anche del Cliente comporta la facoltà per RINA di risolvere il contratto, salva ogni facoltà per RINA di richiedere il risarcimento del danno.