REGOLAMENTO PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
REGOLAMENTO PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
ART. 1 – QUADRO NORMATIVO
La normativa antiriciclaggio ha lo scopo di contrastare la circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, anche a scopo di finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di prescrizioni che si sostanziano, in via generale, nel divieto o nella limitazione all’uso dei contanti, nell’obbligo di identificazione e verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo dello svolgimento delle operazioni previste in materia di antiriciclaggio, nella corretta ed ordinata conservazione dei dati raccolti, nella segnalazione delle operazioni sospette, nell’attività di formazione specifica del personale. La normativa nazionale antiriciclaggio trova riferimento nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, e integrato dalle relative disposizioni di attuazione. Di seguito si riepiloga il quadro normativo in ordine cronologico:
- D.lgs. n. 109/2007 e s.m.i. “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l’attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”;
- D.lgs. n. 231/2007 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”;
- L. n. 190/2012 e s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D.M. del Ministero dell’Interno, 25 settembre 2015, “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”;
- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23 UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- D.lgs. n. 90/2017 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847;
- Provvedimento UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) del 23 aprile 2018, “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”; - D.lgs. n. 125/2019 “Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE)
2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE”.
ART. 2 – SCOPO DEL REGOLAMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
L'Azienda dà piena attuazione al principio di collaborazione attiva con le Autorità preposte al controllo della normativa antiriciclaggio, adempiendo all'obbligo di segnalazione alla UIF delle operazioni sospette di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo. Il presente regolamento si prefigge l'obiettivo di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario o di quello economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, con misure che tutelino la correttezza del sistema e dei comportamenti. Esso fornisce, a tale scopo, una sintesi dei principali adempimenti operativi richiesti dalla normativa per supportare le competenti autorità nelle attività di prevenzione e repressione del fenomeno. Ai sensi dell'art.10, comma 1, del D.lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2017, n.90, gli uffici della Pubblica Amministrazione sono ricompresi fra i soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La presente regolamentazione si rivolge alle strutture aziendali che, per la natura delle funzioni esercitate, svolgono attività volte a realizzare operazioni a contenuto economico, che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o sono, comunque, connesse alla realizzazione di obiettivi di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero rivolte ai controlli di competenza nei confronti dei destinatari di dette operazioni.
ART. 3 – DEFINIZIONI
Riciclaggio: l'art. 2, comma 4, del D.lgs. n. 231/2007 definisce "riciclaggio" le seguenti attività illecite se commesse intenzionalmente:
• la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
• l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
• l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
• la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
Finanziamento al terrorismo: qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi o di risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette. Gestore: soggetto delegato dal Direttore Generale a valutare e trasmettere le segnalazioni alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF).
UIF: l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; Indicatori di anomalia: fattispecie rappresentative di attività o comportamenti anomali, finalizzate ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, riducendone i margini di incertezza.
Mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.
Operazione: attività consistente nel trasferimento, nella trasmissione o nella movimentazione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale.
Operazione sospetta: l'operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione del segnalante, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, induce a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per tutto quanto non contemplato, si rimanda alle definizioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 231 del 2007.
ART. 4 - LIVELLI DI RESPONSABILITÀ'
In relazione all'Atto Aziendale ed ai compiti assegnati alle singole strutture aziendali, nell'applicazione della normativa in oggetto, si distinguono i seguenti livelli di responsabilità interni all'Azienda:
A. Direttore Generale;
B. Dirigenti di Area funzionale;
C. Gestore Antiriciclaggio;
D. RPCT (Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza).
A) Il Direttore Generale vigila sulle strutture aziendali e verifica che le stesse si attivino per garantire una corretta vigilanza, adottando procedure e comportamenti che, ai sensi del presente Regolamento: - consentano di coordinare e rendere fruibili le informazioni concernenti operazioni sensibili o sospette; - garantiscano l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività delle segnalazioni alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti; contribuiscano ad aumentare il livello di sensibilità di tutto il personale ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, garantendo un'adeguata informazione sui rischi e su eventuali novità normative o regolamentari. Il Direttore Generale inoltre: - fornisce, se necessario, direttive ulteriori al fine di consentire una corretta applicazione della normativa in esame all'interno dell'Azienda; - verifica che siano previste attività formative anche sulla materia oggetto del presente Regolamento; - valuta le segnalazioni inviate dal Gestore all'UIF per l'assunzione delle conseguenti decisioni aziendali.
B) I Dirigenti di Area in relazione ai compiti ed alle funzioni loro assegnate dall'Atto Aziendale, sono responsabili:
- dell'applicazione del presente Regolamento aziendale, per le attività di loro competenza; - dell'acquisizione delle segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai propri collaboratori e dipendenti;
- del contenuto e della correttezza delle segnalazioni trasmesse per la parte di specifica competenza;
- di informare delle transazioni sospette il Gestore e il RPCT; I Collaboratori incardinati presso le suddette strutture aziendali sono un elemento fondamentale nella gestione della procedura antiriciclaggio, rappresentando il punto di forza dell'intera sistema, potendo cogliere, nello svolgimento delle proprie attività, aspetti legati all'effettiva operatività. Pertanto, questi ultimi, in relazione alle funzioni svolte, coadiuvano il Dirigente della struttura nel monitoraggio costante delle operazioni svolte al fine dell'individuazione di situazioni di sospetto e comunicano al
Dirigente immediatamente eventuali fatti e/o situazioni connesse alla violazione delle norme in questione (es. uso del contante da parte del fornitore).
C) Il Gestore, è il soggetto aziendale interlocutore con l'UIF per tutte le comunicazioni ed approfondimenti connessi con le operazioni sospette oggetto di verifica. Il Gestore è nominato dal Direttore Generale, ed ha il compito di:
-informare il Direttore Generale competente nell'ipotesi in cui rilevi elementi di sospetto nel corso dell'esercizio delle funzioni di controllo;
- acquisire le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai Direttori/Responsabili aziendali secondo le modalità di cui al presente regolamento;
- valutare la correttezza delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute e, previo confronto con il Direttore Generale e con il RPCT, trasmetterle o meno alla UIF;
- informare il Direttore Generale ed il RPCT circa le decisioni intraprese riguardo a transazioni sospette o sensibili;
- definire ed aggiornare l'adozione di eventuali procedure interne di valutazione, idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività delle segnalazioni alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti, al fine di coordinare le informazioni concernenti transazioni sensibili o sospette, nel rispetto della normativa sull'antiriciclaggio e repressione del finanziamento del terrorismo all'interno dell'Azienda;
D) Il RPCT, è il soggetto aziendale che si raccorda con il Gestore, al fine di verificare le misure previste dal PTPCT e provvedere alla relativa integrazione laddove necessario, ed ha il compito di:
- di acquisire, per conoscenza, le segnalazioni trasmesse al Gestore;
- di acquisire eventuali segnalazioni non verificate dal Gestore o riferibili ad operazioni effettuate direttamente dal Gestore.
ART. 5 - INDICATORI DI ANOMALIA
Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione, la normativa antiriciclaggio demanda alla competenza del Ministero dell'Interno il compito di emanare ed aggiornare periodicamente degli appositi indicatori di anomalia, finalizzati a ridurre i margini di incertezza connessi alle valutazioni soggettive per il corretto adempimento degli obblighi di segnalazione. Nell'Allegato A al presente regolamento sono richiamati a titolo esemplificativo alcuni indicatori di anomalia, estratti dal D.M. 25 settembre 2015 nonché dagli schemi di anomalia elaborati dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 7 del D.lgs. 231/2017, che potranno
essere oggetto di ulteriore integrazione ed ai quali le Strutture aziendali, dovranno riferirsi relativamente alle rispettive competenze e per quanto applicabili nella specifica realtà aziendale. È compito delle UO aziendali e dei loro Dirigenti e del Gestore valutare le operazioni ed i fatti oggetto di verifica secondo criteri che, in base alle circostanze ed indipendentemente dalla presenza od assenza degli indicatori di cui ai precedenti commi, possano ragionevolmente evidenziare elementi sintomatici di fatti contrari alla legge. Resta salva, infatti, la facoltà per i Dirigenti e per il Gestore di individuarne di ulteriori, in raccordo con le misure anticorruzione previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e limitatamente alle rispettive competenze. È pertanto, rimessa agli operatori la valutazione dei comportamenti e caratteristiche delle operazioni che, anche se non descritti dagli indicatori, siano sintomatici di profili di sospetto.
ART. 6 - PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INTERNA
Il Dirigente aziendale inoltra una segnalazione protocollata al Gestore, quando conosce, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
La segnalazione deve scaturire da una valutazione degli elementi a disposizione, anche su segnalazione dei propri collaboratori, ed è collegata all'esistenza anche di un mero sospetto, non risultando necessaria una vera e propria consapevolezza dell'origine illecita dei beni oggetto dell'operazione anomala. Il sospetto deve, però, fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione del segnalante, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia riportati a titolo esemplificativo all'allegato A.
La sola ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia è, tuttavia, condizione necessaria ma non sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per cui il Dirigente è chiamato ad effettuare, caso per caso, una concreta e specifica valutazione di coerenza e compatibilità con le informazioni già in suo possesso. È data facoltà di richiedere agli Uffici aziendali che ne siano a conoscenza tutte le informazioni ritenute utili alla verifica, in modo tale da poter effettuare un'analisi completa dell'operazione ed eventualmente, se ancora non conclusa, chiedere la sospensione della stessa. La segnalazione delle operazioni sospette prescinde dall'importo e dalla circostanza che si tratta di operazioni rifiutate o non concluse. Nella valutazione delle operazioni sono tenute in particolare considerazione le attività che presentano maggiori rischi di riciclaggio in relazione alla movimentazione di elevati flussi finanziari ad un uso elevato di contante, nonché i settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria, e quelli relativi ad appalti, sanità, produzione di energie rinnovabili, raccolta e smaltimento dei rifiuti. Inoltre, occorre tenere conto delle informazioni sul soggetto cui l'operazione è riferita, acquisite nell'ambito delle attività svolte, in particolare di quelle su persone politicamente esposte, soggetti inquisiti o censiti
nelle liste pubbliche di terrorismo. Per le operazioni sospette di finanziamento del terrorismo, è possibile riscontrare il nominativo e i relativi dati anagrafici consultando le liste pubbliche consultabili sul sito della UIF. A titolo esemplificativo, costituiscono, in ogni caso, oggetto di valutazione da parte dei Dirigenti i seguenti aspetti:
• l'esito dell'adeguata verifica dell'identità della controparte;
• l'esito dei controlli su banche dati, antecedente all'instaurazione del rapporto, al fine di verificare l'eventuale coinvolgimento in altre attività criminose;
• la coerenza dell'operazione con l'attività esercitata dalla controparte;
• l'esito del monitoraggio nel corso del rapporto (es. monitoraggio dei pagamenti).
Il Dirigente, quindi, effettuate le attività e le valutazioni sopra descritte, provvede ad informare il Gestore ed il RPCT, mediante la compilazione del Modulo interno di segnalazione di operazione sospetta (Allegato B), provvedendo alla predisposizione di sintetica relazione che descriva il tipo di operazione sospetta ed i soggetti coinvolti, nonché, soprattutto, i motivi di sospetto e il processo logico-valutativo strumentale alle conclusioni raggiunte e producendo, ove presente, l'eventuale documentazione di supporto.
La segnalazione interna deve essere inviata protocollata al Gestore e, per conoscenza, al RPCT. Nei casi in cui, invece, le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo riguardino direttamente il Dirigente di appartenenza, o nel caso in cui quest'ultimo non verifichi le segnalazioni effettuate dai propri collaboratori, le segnalazioni vanno inoltrate direttamente al Gestore ed al RPCT. Nei casi in cui, le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo riguardino direttamente il Gestore o nel caso in cui quest'ultimo non verifichi le segnalazioni effettuate dai propri collaboratori, le segnalazioni vanno inoltrate direttamente al RPCT. Ove, infine, a seguito dell'analisi e degli eventuali approfondimenti svolti dal Direttore, l'operazione non presenti caratteristiche anomale e non necessiti, quindi, della procedura di segnalazione, si dà corso alla prosecuzione del rapporto o al compimento dell'operazione stessa.
ART. 7 - ADEGUATA VERIFICA DELLA CONTROPARTE (D.lgs. 231/2017 Titolo II, Capo I)
Il Dirigente , quando si trovi a dover contrattare/stipulare, a vario titolo, un accordo per l'Azienda, ha l'obbligo di effettuare un'adeguata verifica della controparte ai fini di una corretta identificazione.
Gli obblighi di verifica della controparte si applicano a tutti i nuovi contraenti, nonché, previa valutazione del rischio presente, ai vecchi contraenti, quando:
• vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
• vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione della controparte.
A tal fine, è fatta salva la possibilità di interpellare altre amministrazioni pubbliche per ottenere ulteriori informazioni o conferme. Nel caso in cui, poi, la controparte si rifiuti, senza fondate motivazioni, di presentare tutta la documentazione richiesta dall'Azienda, il Direttore di Struttura si astiene dall'instaurare il rapporto o dal compiere l'operazione e può prendere in considerazione l'opportunità di attivare la procedura prevista per la segnalazione di operazione sospetta. Qualora, invece, si riscontrino incongruenze, anomalie o errori nella dichiarazione della controparte, il Direttore, previa informazione allo stesso delle incongruenze rilevate, dovrà astenersi dall'eseguire l'operazione e/o accendere il rapporto fino alle ulteriori evidenze fornite della controparte a supporto della sua dichiarazione. Il Direttore di Struttura deve, infine, conservare copia cartacea o informatica della documentazione raccolta in fase di identificazione della controparte. I suddetti adempimenti non sono necessari nel caso in cui la controparte sia un ufficio della Pubblica Amministrazione o una istituzione/organismo che svolge funzioni pubbliche.
ART. 8 - LA SEGNALAZIONE DELL'OPERAZIONE SOSPETTA ALLA UIF
Il Gestore, ricevuta la comunicazione interna da parte del Dirigente , previo confronto con il Direttore Generale e con il RPCT, effettua le dovute valutazioni al fine di procedere o meno alla segnalazione dell'operazione sospetta alla UIF. In particolare, a seguito di valutazione che tiene conto di quanto previsto dalla normativa di riferimento:
• in caso di decisione negativa, specifica le motivazioni per le quali non ha ritenuto opportuno effettuare la segnalazione;
• in caso di decisione positiva, provvede alla compilazione ed invio della segnalazione di operazione sospetta all' UIF, senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti. La trasmissione avviene in via telematica, tramite il portale internet INFOSTAT-UIF, secondo le modalità indicate nella sezione apposita del sito xxx.xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. Copia della segnalazione invita alla UIF viene trasmessa anche al RPCT. Il Gestore avvisa tempestivamente il Direttore Generale ed il Dirigente dell’ Area presso cui è avvenuta l'operazione sospetta, al fine di consentire l'attivazione dei provvedimenti conseguenti di sospensione o interruzione del rapporto\operazione e, se ne ricorrano i presupposti, la comunicazione all'Autorità giudiziaria. Il Gestore mantiene apposito archivio di tutte le pratiche di segnalazione sospetta prese in carico. Qualora, a seguito dell'analisi e degli eventuali approfondimenti svolti con il Dirigente dell’Area e con il RPCT, l'operazione non presenti caratteristiche considerate anomale, si provvede a dare corso all'operazione o alla prosecuzione del rapporto, non attivando la procedura per la segnalazione di operazioni sospette. Anche in tale caso, il Gestore conserva copia della documentazione prodotta, garantendo la riservatezza delle informazioni contenute.
Qualora si riscontrino errori materiali o incongruenze nel contenuto di una comunicazione inviata ovvero si rilevi l'omesso riferimento di informazioni rilevanti in proprio possesso, si procede all'inoltro di una nuova comunicazione che sostituisce integralmente la precedente. La comunicazione sostitutiva (Istruzioni UIF emanate con delibera del Direttore in data 23/04/2018 Capo II, Art.9) deve riportare: - il riferimento al numero di protocollo della comunicazione sostituita; - il contenuto integrale della comunicazione sostituita con i dati rettificati; - il motivo della sostituzione. Una comunicazione sostitutiva deve essere effettuata anche quando ne faccia richiesta la U.I.F. a seguito del riscontro, dopo la fase di acquisizione, di errori materiali, di incongruenze o di lacune informative nel contenuto della comunicazione. Deve essere indicato il collegamento a più operazioni (Istruzioni UIF emanate con delibera del Direttore in data 23/04/2018 Capo II, Art.10) qualora: - siano ravvisate connessioni tra operazioni sospette, anche imputabili a soggetti diversi; - si ritenga che l'operazione sospetta costituisca una continuazione di operazioni precedentemente comunicate; - debbano trasmettersi ulteriori documenti in ordine a un'operazione già comunicata.
ART. 9 - SEGNALAZIONE E DENUNCIA DI FATTI PENALMENTE RILEVANTI
Ai sensi dell'art. 4, c. 7 del D. M. 25 settembre 2015, le segnalazioni di operazioni sospette alla UIF sono distinte dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e vanno effettuate indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria.
ART. 10 - RISERVATEZZA E DIVIETO DI COMUNICAZIONE DELLE SEGNALAZIONI
La procedura è garantita da criteri di riservatezza, in particolare, dell'identità di coloro che effettuano la segnalazione. Tutto il personale è tenuto, pertanto, ad evitare ogni diffusione non necessaria di informazioni, tanto all'interno dell'Azienda, quanto al suo esterno. L’identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. Il trattamento delle informazioni da parte degli operatori avviene nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 231/2007, i soggetti coinvolti di cui all'art. 4 del presente Regolamento adottano le misure adeguate ad assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione.
A tal fine gli atti, i documenti, ecc.., da cui si possono ricavare i dati indentificativi delle persone, devono essere custoditi in archivi protetti. Ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 231/2007 è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione. La riservatezza dell'identità del segnalante è altresì tutelata ai sensi dell'art. 2-undicies del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.
ART. 11 - LA SOSPENSIONE E IL RIFIUTO AD EFFETTUARE OPERAZIONI
Ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. c) del D.lgs. 231/2007, la UIF, avvalendosi delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, della Direzione Investigativa Antimafia e dell'Autorità giudiziaria, le operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia. Qualora ricorra la circostanza della sospensione dell'operazione, è fatto divieto a tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Azienda di informare la controparte soggetta alle relative indagini.
Al fine di assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, l'Azienda si rifiuta di effettuare operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni e di instaurare rapporti che presentino profili di anomalia. Qualora ricorrano tali situazioni, soprattutto se l'operazione viene richiesta da soggetti sottoposti a indagini penali o a misure patrimoniali di prevenzione o da soggetti agli stessi collegati, il Direttore Generale informerà tempestivamente il Gestore, il quale valuterà l'opportunità di informare con preavviso la UIF per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere. In ogni caso, le operazioni rifiutate o comunque non concluse per sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo dovranno essere obbligatoriamente segnalate alla UIF.
ART.12 - FORMAZIONE
L'Azienda deve adottare misure di adeguata formazione del personale ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto e del riconoscimento delle attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Tale formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia.
ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento, quale misura di prevenzione della corruzione di cui al PTPCT 2021- 2023, viene pubblicato sul sito istituzione, sezione "Amministrazione Trasparente" ed è immediatamente esecutivo.
ALLEGATI Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento gli allegati A e B, ovvero, rispettivamente:
A) Elenco esemplificativo degli indicatori di anomalia (ex Decreto 25 settembre 2015, come richiamati con nota UIF del 23/04/18 e 10/11/2020).
B) Modulo interno di segnalazione di operazione sospetta.
ALLEGATO A Elenco esemplificativo degli indicatori di anomalia (estratto da Decreto del Ministero dell'interno 25 settembre 2015 e come richiamati con note informative UIF 23 aprile 2018 e del 10 novembre 2020)
A. Indicatori di anomalia connessi con l'identità o con il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione
1. Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni. Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo. Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale. Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede ovvero opera con controparti situate in aree di conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree. Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbi autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi terzi ad alto rischio. Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi.
0.Xx soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni. Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio. Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla. Il soggetto cui è riferita l'operazione rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione.
3. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni. Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro. Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale. Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale. Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o comunque notoriamente riconducibili ad ambienti del radicalismo o estremismo. Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi. Il soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni non profit ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni non profit ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.
0.Xx soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni. Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visore nei registri camerali) ovvero si avvale artificiosamente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, international business company. Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico o di controllo dell'impresa). Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, effettua una intensa
operatività finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione. Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome. Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operatività, nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria. Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.
B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni.
1. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni. Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo. Impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economicopatrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari). Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalità dichiarate o comunque proprie dell'ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attività a fini di lucro. Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie setale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all'attività dichiarata dagli stessi. Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate. Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome c/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.
2. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze. Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi,
anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo. Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate. Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui è riferita l'operazione. Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l'operazione. Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui è riferita l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato. Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di prestazione di garanzie.
3. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni. Richiesta a una Pubblica amministrazione dislocata in località del tutto estranea all'area di interesse dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva. Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l'operazione. Richiesta di esecuzione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche. Acquisto o vendita di beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima. Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con società che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo"). Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi. Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione. Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.
C. Indicatori specifici per settore di attività Settore appalti e contratti pubblici Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea
giustificazione. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione. Presentazione di offerta con un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata. Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione. Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara. Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata. Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica. Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale. Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda o di un Suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società. Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di
offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge. Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto. Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore. Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico- realizzativa e finanziaria. Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità c/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l' esecuzione. Esecuzione della prestazione oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto. Settore finanziamenti pubblici Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione. Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie. Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato. Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda. Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentate legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato). Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o più soci in comune. Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni. Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l'attività beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici. Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.
Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato. Settore immobili e commercio Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione. Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale. Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto. Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento. Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso gruppo. Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività. Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione. Richieste di licenze di commercio da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione. Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti. Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attività. Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attività produttiva.
D. Indicatori connessi con illeciti fiscali
Al fine di facilitare la valutazione delle operatività sospette in materia fiscale, sono stati pertanto elaborati i seguenti schemi di anomalia:
A. Utilizzo ovvero emissioni di fatture per operazioni inesistenti;
B. Frodi sull'Iva intercomunitaria;
C. Frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione fiscale internazionale;
D. Cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi.
Si elencano di seguito i profili soggettivi perché in linea di massima comuni a tutti e 4 gli schemi di 1 anomalia.
Profilo soggettivo
• imprese di recente costituzione o che riprendono a operare anche solo apparentemente dopo un periodo di inattività (ad esempio, imprese che presentano tardivamente bilanci relativi a esercizi precedenti).
• imprese con forme giuridiche caratterizzate da flessibilità e semplicità, sia per gli adempimenti previsti in fase costitutiva sia sotto il profilo strutturale o gestionale.
•imprese che cessano improvvisamente, soprattutto se a breve distanza temporale dalla costituzione, o che rimangono a lungo in liquidazione.
• imprese con sede legale in un luogo distante da quello in cui risulta essere ubicato il centro degli interessi e/o la sede direzionale/operativa delle stesse. • imprese che hanno denunciato l'inizio di attività presso sedi legali fornite da prestatori di servizi di domiciliazione.
• imprese prive di strutture organizzative reali, funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva, per l'incongruenza del numero degli addetti, di attrezzature, attivi e locali (desumibili, ad esempio, dalle relative voci di bilancio).
• imprese la cui partita IVA risulta cessata ovvero la cui partita IVA non risulta inclusa nell'archivio dei soggetti autorizzati a effettuare operazioni intracomunitarie (VAT Information Exchange System - VIES).
•imprese con mezzi patrimoniali limitati, in quanto prive di adeguata capitalizzazione, di finanziamenti da parte di soci e/o di terzi o di affidamenti bancari.
•imprese con frequenti variazioni della compagine proprietaria o amministrativa, della sede sociale o dell'oggetto sociale.
• imprese con oggetti sociali particolarmente ampi ed eterogenei.
• imprese i cui soci o amministratori hanno un dubbio profilo reputazionale per precedenti penali (connessi per lo più a reati patrimoniali, fiscali e fallimentari), sono gravati da eventi pregiudizievoli (quali protesti o fallimenti) oppure risultano nullatenenti o irreperibili.
•imprese con legali rappresentanti o soci che, per il profilo soggettivo e/o per l'assenza di una adeguata conoscenza dell'impresa, sembrano essere meri prestanome. Possibili elementi rappresentativi dell'incoerenza rispetto al ruolo ricoperto sono, a titolo esemplificativo, l'età, lo status lavorativo/reddituale (ad esempio, percezione di eventuali prestazioni assistenziali erogate dall'INPS), la discordanza delle dichiarazioni rese in sede di adeguata verifica, la mancanza delle competenze e delle conoscenze attese per il tipo di attività, la difficoltà di comprensione della lingua italiana, la presenza di soggetti terzi che, pur non
rivestendo ruoli formalizzati nell'impresa, mostrano di avere interesse alle dinamiche imprenditoriali. • imprese che si rivolgono a destinatari degli obblighi antiriciclaggio situati in luoghi ove le medesime non hanno la sede legale o alcuna sede secondaria. Profilo oggettivo, considerato che tale profilo varia a seconda della tipologia di schema di anomalia di cui alle lettere A,B, C e D , si rinvia per una completa informazione al comunicato del 10/11/2020 pubblicato sul sito della UIF.
ALLEGATO B
MODULO INTERNO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 25 SETTEMBRE 2015 RISERVATA
Al Gestore
e, per conoscenza Al RPCT ASP SIENA
Il
sottoscritto:………………………………………………………………………………………………………………
………………………. In qualità di Direttore e/o dipendente della UOC
………………………………………………………………….
Ai sensi del regolamento per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo approvato con deliberazione n del
Trasmette al Gestore le seguenti dichiarazioni corredate da documentazione, ai fini della segnalazione alla UIF: Si allega la presente documentazione:
Nominativo del dichiarante Firma del dichiarante
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI INSERITI NEL MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DEL DIPENDENTE PUBBLICO EX ART. 13 REG. UE2016/679 (GDPR)E VIGENTE NORMATIVA ITALIANA DI RIFERIMENTO
Il Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) e la vigente normativa italiana di riferimento regolano la protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza ed impone una serie di obblighi in capo a chi tratta informazioni riferite ad altri soggetti. Nel rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 13 GDPR sulla necessità di informare gli interessati e fornire le informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente dei dati personali, si fornisce la presente informativa. Il Titolare si riserva il diritto di apportarvi modifiche in qualsiasi momento, dandone informazione agli interessati sul proprio sito web.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO Titolare del trattamento è L’ASP CITTA’ DI SIENA, con sede legale in Siena alla via Campansi 18 nella persona del legale rappresentante pro tempore.
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