Contract
Appello Torino, Sez. lav., 10 luglio 2018 - pres. MAriAni - rel. roccheTTi - Xxxxxxxx Xxxxx (Avv. X. XXxxxxX) c. casa di ripo- so J.B. Festaz (Avv. X. xXxxx).
Contratto di lavoro part time - Re- gione autonoma Valle d’Aosta - Uni- laterale determinazione orario del datore di lavoro - Violazione principio consensualistico - Insussistenza.
Se il lavoratore non esplicita le mo- tivazioni poste a fondamento della sua scelta di ricorrere al part-time, il datore di lavoro, ai sensi del TU delle disposizioni contrattuali eco- nomiche e normative delle categorie del Comparto Unico della Valle d’Aosta, può stabilire unilateral- mente l’articolazione dell’orario in mancanza di accordo (1).
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notifi- cato, Xxxxxxxx Xxxxx conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Aosta in funzione di Giudice del lavoro, la
casa di riposo JB Festaz per vedere accogliere le seguenti conclusioni:
“ACCERTARE E DICHIARARE
l’illegittima unilaterale modificazio- ne da parte del datore di lavoro Casa di riposo J.B. Xxxxxx, in persona legale rappresentante pro tempore, dell’orario di lavoro del rapporto di lavoro part-time richiesto dal datore di lavoro all’odierna ricorrente, Xxxxxxxx Xxxxx, per le ragioni tut- te esposte in narrativa da ritenersi qui integralmente richiamate e/o per quelle diverse ritenute di giu- stizia dall’Xxx.xx Giudicante e, per l’effetto, revocare e/o annullare il provvedimento assunto dal datore di lavoro, Casa Di Riposo J. B. Xxxxxx, in persona legale rappre- sentante pro tempore, con nota 16 marzo 2016, protocollo n. 1455 (V. doc. n. 10), condannando il datore di lavoro odierno resistente Casa Di Riposo J. B. Xxxxxx, in persona legale rappresentante pro tempore, a: rispristinare l’orario di lavoro part-time a tempo indeterminato pre- cedentemente in vigore e concordato con la dipendente odierna ricorren-
(1) il commento di Xxxxxxxx Xxxx, Comparto unico Valle d’Aosta, se il lavoratore si sottrae ai propri obblighi di comunicazione non può
lamentare la violazione del princi- xxx consensualistico in tema di part time, segue il testo della sentenza in epigrafe.
te, così come esplicitamente indicato nel documento di parte ricorrente prodotto sub n. 7;
risarcire tutti i danni per il con- tegno illegittimo tenuto nel caso di specie dal datore di lavoro resistente da liquidarsi anche in via equitativa secondo l’equo apprezzamento del Giudice tenuto conto dei gravi disagi cagionati alla ricorrente in conse- guenza della modifica unilaterale dell’orario di lavoro.
Con vittoria di spese sostenute ed onorari di giudizio come per legge”.
resisteva la convenuta, nel co- stituirsi in giudizio, assumendo le seguenti conclusioni:
“In via pregiudiziale, dichiarare l’inammissibilità del ricorso;
- in via istruttoria, ammettere ed assumere le prove per interpello e testi dedotte dalla Casa di Xxxxxx
J.B. Festaz;
- in via di subordine e nel merito, rigettare tutte le domande formulate dalla signora Xxxxxxxx Xxxxx, sic- come infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, ed assolvere la Casa di Riposo J.B. Festaz da ogni avversaria richiesta di condanna.
- In ogni caso, con il favore di spese e compenso di causa”.
All’udienza dell’11.10.2017,
all’esito della discussione, il Tribu- nale decideva la causa respingendo il ricorso e compensando le spese di lite.
ricorre in appello Xxxxxxxx Xxxxx avverso la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma e l’ac- coglimento delle domande formulate con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.
resiste l’appellata, nel costituirsi a sua volta nel presente grado di giu- dizio, chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell’appello ex art 434 c.p.c. e, nel merito, la reiezione del gravame e la conferma della impugnata sen- tenza.
All’udienza del 7.6.2018, all’esi- to della discussione, la corte ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.
Motivi della decisione
Al fine di ricostruire i fatti di causa bisogna rammentare che la ricorrente è dipendente a tempo inde- terminato della casa di riposo come operatore socio-sanitario, categoria B2, in regime di part-time a tempo indeterminato al 70%.
il part-time a tempo indetermina- to al 70% le era stato concesso, dietro
sua richiesta (doc. 3 di parte conve- nuta), con decorrenza dal 7.5.2005, mediante determina direttoriale n. 78/2005 del 26.5.2005 (doc. 2).
Successivamente, in considera- zione dell’entrata in vigore dell’art. 16 della legge 183/2010 (c.d. colle- gato lavoro), che ha consentito agli enti pubblici di sottoporre a revisione le situazioni di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già realizzatesi alla data di entrata in vigore del
D.l. 112/2008, convertito in legge 133/2008, l’Amministrazione dato- xxxxx chiedeva alla dipendente, con nota prot. n. 6232 del 17.12.2010 (doc. 4), di compilare un apposito modello recante l’orario di lavoro a tempo parziale fruito e le eventuali variazioni proposte.
la dipendente rispondeva in data 23.12.2010 (doc. 5) domandan- do che l’articolazione del proprio orario di lavoro fosse, a partire dal 1.1.2011: lunedì pomeriggio, mar- tedì pomeriggio, mercoledì riposo, giovedì mattino, venerdì mattino e domenica/un festivo; al contempo la ricorrente si rendeva disponibile, compatibilmente con le limitazioni previste dal D.lgs. 81/2008, ad effettuare nell’arco del mese un massimo di: due turni festivi, un
turno nella giornata di sabato e un turno notturno.
A tale richiesta non faceva se- guito alcun atto di accettazione o concessione da parte dell’ente.
con nota prot. n. 1474 in data 16.03.2015 (doc. 6), l’Amministra- zione comunicava alle dipendenti in part-time a tempo indeterminato l’intenzione di procedere con una variazione della pianta organica, con l’inserimento nella stessa di
n. 11 posti part-time relativi alla qualifica di O.S.S. cat. B2, al fine di procedere all’assunzione, sempre a tempo indeterminato, delle relative integrazioni. poiché a seguito di tale variazione sarebbe venuta meno per le dipendenti in questione la possibi- lità di rientrare in organico a tempo pieno, prima di mettere in atto tale decisione l’ente chiedeva alle stesse di comunicare le loro determinazioni in merito.
nulla perveniva da parte della ricorrente.
in seguito, per ragioni organiz- zative (ottimizzazione del lavoro) l’Amministrazione datoriale, con determina del Direttore n. 24 del 16.3.2016 (doc. 7), disponeva: di confermare alla ricorrente e ad altre dipendenti la percentuale di ridu- zione del lavoro in godimento, di
richiedere alle stesse di esplicitare le ragioni per le quali avevano a suo tempo richiesto il part-time, di revocare l’orario di lavoro in corso con decorrenza dal 1.4.2016 e di ricontrattare l’orario lavorativo in accordo con le esigenze organizza- tive dell’ente.
Del provvedimento l’ente dava informazione alle organizzazioni Sindacali e alle dipendenti interes- sate.
in particolare, con nota prot. n. 1455 del 16.3.2016 (doc. 8), l’Am-
ministrazione comunicava la revoca assunta alla ricorrente, chiedendole di specificare le motivazioni del suo part-time e convocandola per la data del 23.3.2016.
in seguito, con determina del Direttore n. 26 del 25.3.2016 (doc. 9), ritenuto di disporre di maggior tempo per le valutazioni del caso, come per altro da richiesta verbale delle dipendenti interessate, l’ente differiva la decorrenza della revo- ca dell’orario di lavoro in xxxxx xx 0.0.0000.
Dopo l’incontro del 23.3.2016, non avendo ricevuto da parte della ricorrente né l’esplicitazione delle ragioni del part-time né alcuna altra comunicazione, l’Amministrazio- ne, con nota prot. n. 2212 in data
26.4.2016, ricevuta dalla dipendente in pari data (doc. 10), nel confermar- le la percentuale del part-time a suo tempo richiesto, le determinava il nuovo orario lavorativo con inizio dal 1.5.2016, come da prospetto allegato (doc.11).
con pec in data 27.4.2016 (doc. 12), la ricorrente, per il tramite dell’organizzazione Sindacale di appartenenza, comunicava di aver chiesto a suo tempo (dal 7.5.2005) il part-time per l’esigenza di conciliare l’orario di lavoro con quelle della famiglia, dichiarate come immutate, e contestava la variazione assunta dall’Amministrazione datoriale.
Seguiva la pec in data 26.5.2016 (doc. 13) con la quale i legali della ricorrente contestavano la validità della modifica unilaterale dell’orario di lavoro.
l’Amministrazione datoriale replicava (con nota prot. n. 3262 del 17.6.2016 - doc. 14), dichiarandosi comunque disponibile a concordare nuovamente l’orario di lavoro, sulla base della sopravvenuta comunica- zione delle motivazioni delle ragioni del part-time, così come avvenuto per altre dipendenti.
la ricorrente però decideva di introdurre il giudizio.
come si evince dalle conclusioni
sopra riportate, lamentava che con inizio dal mese di aprile 2016 le era stato illegittimamente modificato l’orario del part-time, con una va- riazione unilateralmente assunta e senza che lei vi avesse prestato il consenso, si opponeva alla nota prot.
n. 1455 del 16 marzo 2016 e ne chie- deva la revoca e/o l’annullamento, con la condanna dell’Amministra- zione datoriale al ripristino dell’ora- rio di lavoro precedente, così come articolato nel modulo a sua firma in data 23.12.2010 (lunedì pomerig- gio, martedì pomeriggio, mercoledì riposo, giovedì mattino, venerdì mattino e domenica/un festivo; con disponibilità ad effettuare nell’arco del mese, un massimo di: due turni festivi, un turno nella giornata di sabato e un turno notturno), e con la condanna al risarcimento del danno per i disagi asseritamente patiti in relazione a tale modifica, danno da liquidarsi in via equitativa.
il primo Giudice respingeva il ricorso evidenziando che: 1) dalla disamina della documentazione ci- tata si evinceva che non vi era stata alcuna pattuizione scritta riguardo alla cadenza temporale delle presta- zioni, peraltro originariamente (anno 2005) indicata in modo diverso rispetto a quella, di fatto, successiva-
mente osservata; 2) la ricorrente non si era nemmeno peritata di indicare per iscritto, nel pur congruo termine assegnatole, quali fossero le motiva- zioni sulla base delle quali voleva fruire del part time, sottraendosi a una pattuizione che avrebbe avuto carattere originario, stante l’assenza di precedenti scritti; 3) in assenza di pattuizioni rese per iscritto, in ordine alla cadenza temporale dell’orario di lavoro, la ricorrente non aveva alcun diritto a vedersi conservato l’orario in via di mero fatto osservato; 4) tenuto conto della attività esercitata dal datore di lavoro (assistenza ad anziani tendenzialmente non au- tosufficienti) la turnistica stabilita (basata su un periodo di 16 settimane con comunicazione entro il 20 del mese del turno da applicare al mese successivo) non corrispondeva al richiedere illegittimamente al di- pendente part time una prestazione a comando.
Fonda il suo appello la Difesa della lavoratrice sui seguenti mo- tivi:
1) il primo Giudice ha errato nel fare riferimento alla sentenza della Suprema corte n. 26109/2014 che si riferisce all’articolo 5 del D.l. 30.10.1984 n.726 mentre, in realtà, tale norma sulla forma scritta ad
substantiam della modalità oraria, recata dal D.l. 726/1984, è stata abrogata dal D.lgs. 61/2000, ove all’articolo 8, comma 1 è previsto che: “nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta è richiesta ai fini di prova”. pertanto il primo Xxxxxxx avrebbe dovuto eventual- mente determinare esso stesso le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del citato decreto.
2) con riferimento al modulo sottoscritto dalla lavoratrice in data 23.12.2010 (documento 7 di parte convenuta) con cui chiedeva di modificare l’articolazione d’orario a decorrere dal 1.1.2001, la Menegoni aveva menzionato tale orario come quello in corso di fruizione, peraltro pienamente accettato e applicatole dalla appellata a dimostrazione che lo stesso era l’orario pattuito e concordato e, quindi, ha errato il Giudice di prime cure.
3) la sentenza appellata è co- munque contraddittoria avendo il primo Xxxxxxx, nella stessa, affer- mato che il datore di lavoro non può unilateralmente modificare l’orario di lavoro part-time la cui ratio presuppone che lo stesso sia richiesto per esigenze del lavoratore
meritevoli di tutela.
ciò premesso, in primo luogo deve essere disattesa l’accezione di inammissibilità dell’appello (ex art 434 c.p.c.) sollevata dalla Difesa di parte appellata.
eccezione che non ritiene que- sto collegio di condividere poiché dalla lettura complessiva degli atti di appello emergono con sufficiente chiarezza quali sono le parti della sentenza impugnate, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto operata dal primo giudice, le circo- stanze da cui deriva la lamentata vio- lazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
considerazione che è confermata dalla puntuale e precisa memoria di costituzione di parte appellata, che con la sua completezza dimostra di avere ben compreso i motivi di impugnazione e gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento del gravame.
venendo ai motivi di xxxxxxx ritiene però il collegio che gli stessi non possano trovare accoglimento. con riferimento al primo motivo
e al secondo, si deve evidenziare che l’articolo 8, comma 2, del D.lgs. 61/2000 (prima della sua abrogazione ad opera del D.lgs. 81/2015) stabiliva che l’eventuale
mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni di cui all’articolo 2, comma 2, D.lgs. 61/2000 (indicazione della durata della prestazione della collocazione temporale dell’orario con riferi- mento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno) non dessero luogo a nullità del contratto di lavoro a tempo parziale.
inoltre l’appellata è un’Azienda pubblica e, in forza dell’articolo 10 D.lgs. 61/2000, l’articolo 8 in questione non si applica(va) con riguardo ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pA.
infatti, qualsiasi contratto con la pA, anche quello volto alla co- stituzione di un rapporto di lavoro di tempo parziale, richiede la forma scritta ad substantiam (non già ad probationem) e questo con riferi- mento a quanto sostenuto da parte appellante con riferimento al prin- cipio di accettazione tacita e non contestazione relativamente all’arti- colazione dell’orario di lavoro.
ciò premesso, la norma cui si deve fare riferimento, è l’articolo 86 del TU delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle cate- gorie del comparto Unico della valle d’Aosta del 13.12.2010 (doc. 14 di parte ricorrente in primo grado/odier-
no appellante), applicabile all’appel- lata casa di riposo ex art. 13, comma 2, legge regionale n. 34/2000 (fino alla stipula del nuovo contratto di lavoro che l’appellata, come eviden- ziato in sede di costituzione senza essere contraddetta, ha rilevato non essere ancora intervenuta).
la norma al comma 2 stabilisce che: “Il rapporto di lavoro a tempo parziale è formalizzato in entrambi i casi di cui al comma 1 (che stabili- sce come si costituisce il rapporto di lavoro a tempo parziale) con un con- tratto avente forma scritta e conte- nente l’indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’ora- rio con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico”.
il successivo comma 8 alla lettera
b) stabilisce che: “l’articolazione prescelta dell’orario di lavoro che dovrà essere concordata preven- tivamente con l’Amministrazione nell’ambito dell’orario ordinario di servizio. In caso di mancato accordo l’articolazione dell’orario è decisa dall’Amministrazione, la quale, nel- la determinazione dell’orario, non deve vanificare le motivazioni poste dal dipendente per la trasformazione del contratto”.
ora, questo potere dell’Am- ministrazione datrice di lavoro di determinare unilateralmente l’arti- colazione dell’orario di lavoro (ov- viamente riguardo alle sue esigenze organizzative) è contemperato dalla previsione che questa determinazio- ne, seppur unilaterale, non debba vanificare le motivazioni poste dal dipendente per la trasformazione del rapporto da full-time a part-time.
Tuttavia nel caso di specie, no- nostante la reiterata richiesta della appellata (si veda la ricostruzione della vicenda operata in sentenza) l’appellante non si è mai resa di- sponibile a incontrare la datrice di lavoro per esplicitare le motivazioni poste a fondamento della sua xxxxxx- xxx (nonostante il ripetuto invito formulatole).
pertanto non è sostenibile la tesi secondo la quale l’Amministrazione datoriale avrebbe violato il principio consensualistico (invocato dalla Difesa della lavoratrice) agendo con malafede.
infatti, prima di stabilire unila- teralmente la nuova articolazione dell’orario di lavoro della ricorrente, ha ripetutamente cercato di trovare un punto d’incontro tra le proprie esigenze organizzative e quelle per- sonali della Signora Menegoni.
la dipendente, pur avendo avuto a sua disposizione una quarantina di giorni di tempo, nulla ha ritenuto di far sapere alla Azienda pubblica, se non comunicare il suo dissenso il giorno successivo alla ricezione della nuova articolazione dell’orario tramite la oS.
ora, nel caso di specie non es- sendo state esplicitate le motivazioni poste dalla lavoratrice a fondamen- to della sua scelta di ricorrere al part-time non si può certo dire che la datrice di lavoro, nello stabili- re unilateralmente l’articolazione dell’orario in mancanza di accordo, le abbia vanificate, violando così la norma del TU.
Da qui la reiezione anche del terzo motivo di gravame.
Infine, alla luce di quanto sopra (mancata esplicitazione delle mo- tivazioni) non ha nemmeno fonda- mento la considerazione secondo la quale il primo Xxxxxxx avrebbe dovuto almeno decidere in via equi- tativa (ai sensi dell’articolo 8 D.lgs. 61/2000) l’articolazione dell’orario di lavoro della ricorrente.
l’appello deve, pertanto, essere respinto.
la complessità e la novità della questione inducono in collegio alla compensazione delle spese di lite del
presente grado di giudizio.
visto il disposto dell’articolo 13 comma 1-quater del D.p.r. n. 115/2002 deve essere dichiarato che sussistono le condizioni per il pagamento a carico dell’appellante di un ulteriore importo pari al con- tributo unificato dovuto per l’impu- gnazione.
P.Q.M.
visto l’art. 437 c.p.c., respinge l’appello; compensa le spese del gra- do; dichiara la sussistenza delle con- dizioni per l’ulteriore pagamento, a carico dell’appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l’impugnazione.
CompARto UnICo VAlle d’AostA,
se Il lAVoRAtoRe sI sottRAe AI pRopRI obblIghI dI ComUnICAzIone non pUò lAmentARe
lA VIolAzIone del pRInCIpIo ConsensUAlIstICo In temA dI pARt tIme
xxxxxxxx xxxx
la corte ha respinto il gravame proposto da una lavoratrice part timer la quale lamentava che il proprio datore di lavoro avesse unilateral- mente, ed illegittimamente, stabilito l’articolazione dell’orario di lavoro in mancanza di accordo, vanificando pertanto le motivazioni poste dalla lavoratrice medesima a fondamento della sua scelta di ricorrere al lavoro a tempo parziale.
lo sviluppo della vicenda merita un approfondimento: la ricorrente è dipendente a tempo indeterminato in regime di part-time al 70%, concessole dietro sua esplicita richiesta nel 2005. Successivamen- te, in considerazione dell’entrata in vigore dell’art. 16 della legge 183/2010 (cd. collegato lavoro), che ha consentito agli enti pubblici di sottoporre a revisione le situazioni di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già realizzatesi alla data di entrata in vigore del D.l. 112/2008, convertito in legge 133/2008, l’Amministrazione datoriale chiedeva alla dipendente di compilare un apposito modello recante l’orario di lavoro a tempo parziale fru- ito e le eventuali variazioni proposte. la dipendente rispondeva nel dicembre 2010 proponendo una diversa articolazione del proprio orario di lavoro, richiesta a cui tuttavia non faceva seguito alcun atto di accettazione o concessione da parte dell’ente.
nel corso del 2015 l’Amministrazione comunicava alle dipendenti in part-time a tempo indeterminato l’intenzione di procedere ad una variazione della pianta organica, con l’inserimento nella stessa di n. 11 posti part-time relativi alla loro medesima qualifica. Al fine di pro-
cedere all’assunzione, sempre a tempo indeterminato, delle relative integrazioni e prima di mettere in atto tale decisione, l’ente chiedeva alle stesse di comunicare le loro determinazioni in merito.
nulla, tuttavia, perveniva da parte della ricorrente. in seguito, per ragioni organizzative, l’Amministrazione datoriale disponeva di confermare alla ricorrente la percentuale di riduzione del lavoro in godimento, di richiedere alla stessa di esplicitare le ragioni per le quali aveva a suo tempo richiesto il part-time, di revocare l’orario di lavoro in corso con decorrenza dall’aprile 2016, poi posticipata al successivo maggio, e di ricontrattare l’orario lavorativo in accordo con le esigenze organizzative dell’ente. All’incontro previsto tra le parti, tuttavia, la lavoratrice non esplicitava né le ragioni del part- time né alcuna altra comunicazione, di talché l’Amministrazione le confermava la percentuale del part-time a suo tempo richiesto ma le determinava un nuovo orario lavorativo.
A questo punto la lavoratrice, per il tramite dell’organizzazione Sindacale di appartenenza, comunicava di aver chiesto a suo tempo (dal 2005) il part-time per l’esigenza di conciliare l’orario di lavoro con quelle della famiglia, dichiarate come immutate, e contestava la variazione assunta dall’Amministrazione datoriale. Quest’ultima re- plicava dichiarandosi comunque disponibile a concordare nuovamente l’orario di lavoro, sulla base della sopravvenuta comunicazione delle motivazioni delle ragioni del part-time, così come avvenuto per altre dipendenti, ma la ricorrente decideva di introdurre il giudizio.
la corte di Xxxxxxx respinge l’impugnazione (come parimenti aveva disposto il Giudice di prime cure) ripercorrendo sinteticamente i pas- saggi normativi ritenuti determinanti, con particolare riferimento alla norma speciale costituita, appunto, dal Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della valle d’Aosta.
il Giudice dell’impugnazione, al di là del richiamo generale agli artt. 8,
comma 2 e 10 del D.lgs. 61/2000 - i quali stabilivano rispettivamente che l’eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni di cui all’articolo 2, comma 2, D.lgs. 61/2000, non dava luogo a nullità del contratto di lavoro a tempo parziale e che l’articolo 8 non si applica(va) ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pA -, sottolinea nel dettaglio come “la norma cui si deve fare riferimento, è l’articolo 86 del TU delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del Comparto Unico della Valle d’Aosta del 13 dicembre 2010”. Tale norma, al comma 2, sta- bilisce che: “il rapporto di lavoro a tempo parziale è formalizzato […] con un contratto avente forma scritta e contenente l’indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico”.
ora, il successivo comma 8, alla lettera b), stabilisce tuttavia che il potere di determinare unilateralmente l’articolazione dell’orario di lavoro del datore di lavoro (ovviamente con riguardo alle esigenze organizzative) è contemperato dalla previsione che questa deter- minazione, seppur unilaterale, non debba vanificare le motivazioni poste dal dipendente per la trasformazione del rapporto da full-time a part-time.
nella risoluzione del caso di specie, la corte ha buon gioco nel rilevare come nonostante la reiterata richiesta dell’amministrazione datrice di lavoro, la lavoratrice non abbia mai esplicitato le motivazioni poste a fondamento della sua richiesta, salvo esplicitare il proprio dissenso il giorno successivo alla ricezione della nuova articolazione dell’orario.
il Giudice d’Xxxxxxx ritiene quindi di smentire l’asserzione proposta dalla lavoratrice secondo la quale l’Amministrazione datoriale avreb- be violato il principio consensualistico agendo con malafede, poiché “nel caso di specie, non essendo state esplicitate le motivazioni poste
dalla lavoratrice a fondamento della sua scelta di ricorrere al part- time, non si può certo dire che la datrice di lavoro, nello stabilire unilateralmente l’articolazione dell’orario in mancanza di accordo, le abbia vanificate, violando così la norma del TU”.