REGOLAMENTO DELLA
REGOLAMENTO DELLA
BACHECA DEI CONTRATTI DI LUNGO TERMINE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
(BACHECA PPA)
In vigore dal 28 ottobre 2022
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 4
Articolo 1 Oggetto e allegati 4
Articolo 2 Definizioni 4
Articolo 3 Principi generali e modifiche del Regolamento 7
Articolo 4 Disposizioni tecniche di funzionamento 7
Articolo 5 Unità di misura e arrotondamenti 7
Articolo 6 Accesso al sistema informatico 7
ARTICOLO 7 CORRISPETTIVI PER I SERVIZI EROGATI DAL GME 8
Articolo 8 Fatturazione dei corrispettivi 8
Articolo 9 Pagamento dei corrispettivi 8
ARTICOLO 10 INFORMAZIONI SULLA BACHECA PPA 8
Articolo 11 Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni 9
Articolo 12 Sicurezza di accesso 10
Articolo 13 Condizioni di emergenza 10
TITOLO II AMMISSIONE ALLA BACHECA PPA 12
ARTICOLO 14 REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA BACHECA PPA 12
Articolo 15 Domanda di ammissione alla BACHECA PPA e contratto di adesione 12
Articolo 16 Documentazione da allegare alla domanda di ammissione 12
ALLA BACHECA PPA 12
Articolo 17 Procedura di ammissione 13
Articolo 18 Ammissione alla Bacheca PPA del Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A 13
ARTICOLO 19 ELENCO DEGLI OPERATORI AMMESSI ALLA BACHECA PPA 13
ARTICOLO 20 DATI E INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA BACHECA PPA 14
Articolo 21 Verifiche 15
Articolo 22 Obblighi di comunicazione 15
ARTICOLO 23 ESCLUSIONE SU RICHIESTA DALLA BACHECA PPA 15
TITOLO III FUNZIONAMENTO DELLA BACHECA PPA 16
ARTICOLO 24 ARTICOLAZIONE E OGGETTO DELLA BACHECA PPA 16
ARTICOLO 25 GIORNI E ORARI DI FUNZIONAMENTO DELLA BACHECA PPA 16
CAPO I 17
COMPARTO ANNUNCI DELLA BACHECA PPA 17
Articolo 26 Annunci di acquisto e vendita 17
Articolo 27 Controlli di validità degli annunci 18
Articolo 28 Modalità di funzionamento del comparto Annunci della BACHECA PPA 19
CAPO II 20
COMPARTO REGISTRAZIONE CONTRATTI 20
Articolo 29 Modalità e termini per la registrazione dei contratti 20
Articolo 30 Validità delle registrazioni dei contratti 21
CAPO III 21
COMPARTO ENERGY RELEASE 21
Articolo 31 Oggetto 21
Articolo 32 Modalità di allocazione 22
Articolo 33 Definitività delle allocazioni 22
Articolo 34 Dati e informazioni per lo svolgimento delle sessioni 22
Articolo 35 Presentazione delle offerte di acquisto 23
Articolo 36 Garanzie 23
Articolo 37 Controllo di validità delle offerte di acquisto 24
Articolo 38 Determinazione degli esiti della procedura di assegnazione 25
Articolo 39 Comunicazione degli esiti 25
TITOLO IV VIOLAZIONI, MISURE DISCIPLINARI E CONTROVERSIE SULLA BACHECA PPA
......................................................................................................................................................................... 26
CAPO I VIOLAZIONI E MISURE DISCIPLINARI 26
ARTICOLO 40 VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO E DELLE DTF 26
Articolo 41 Misure Disciplinari 27
Articolo 42 Gradualità delle misure disciplinari 28
Articolo 43 Sospensione per inadempimento degli obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo 28
Articolo 44 Pubblicità delle misure disciplinari 29
Articolo 45 Impugnazione del diniego di ammissione alla BACHECA PPA e delle misure disciplinari 29
CAPO II CONTESTAZIONI RELATIVE ALLA BACHECA PPA 29
Articolo 46 Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni 29
Articolo 47 Contestazione dell'esito dei controlli di validità delle offerte di acquisto 30
Articolo 48 Contestazione degli esiti della sessione 30
Articolo 49 Verifica delle contestazioni 30
CAPO III CONTROVERSIE 30
Articolo 50 Collegio arbitrale 30
Articolo 51 Risoluzione delle controversie 31
ALLEGATI
Allegato 1 Modello di domanda di ammissione alla BACHECA PPA Allegato 2 Modello di Contratto di adesione alla BACHECA PPA
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto e allegati
1.1 Il presente Regolamento e i documenti ad esso allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, disciplinano le modalità di organizzazione e funzionamento della Bacheca dei contratti di lungo termine di energia da fonti rinnovabili in attuazione di quanto previsto all'articolo 28, comma 28.1, del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” (nel seguito denominata: BACHECA PPA).
Articolo 2 Definizioni
2.1 Nel Regolamento:
a) per annuncio di acquisto si intende la manifestazione, non vincolante, di disponibilità all'acquisto di un contratto di lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili, pubblicata dagli operatori, in forma anonima, sulla bacheca di esposizione del comparto annunci;
b) per annuncio di vendita si intende la manifestazione, non vincolante, di disponibilità all'offerta di un contratto di lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili, pubblicata dagli operatori, in forma anonima, sulla bacheca di esposizione del comparto annunci;
c) per Autorità si intende l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
d) per bacheca di esposizione del comparto annunci si intende il prospetto video in cui possono essere visualizzati l'insieme degli annunci di acquisto e di vendita;
e) per Xxxxxxx PPA si intende la piattaforma informatica organizzata e gestita dal GME ai sensi dell'art. 28, comma 28.1, del D.lgs. 199/21, articolata in comparto annunci, comparto registrazione contratti e comparto energy release;
f) per book di assegnazione si intende il prospetto video dedicato alle procedure di assegnazione dell'energia elettrica sul comparto energy release;
g) per codice di identificazione alfanumerico del contratto si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un contratto di lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili oggetto di registrazione sul comparto registrazione contratti;
h) per codice di identificazione alfanumerico della procedura di assegnazione dell'energia elettrica si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca una procedura di assegnazione sul comparto energy release;
i) per codice di identificazione dell'annuncio si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un annuncio di acquisto o di vendita pubblicato sul comparto annunci;
j) per codice di identificazione dell'operatore si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un operatore ai fini della partecipazione alla BACHECA PPA;
k) per comparto annunci si intende il prospetto video della BACHECA PPA nell'ambito del quale gli operatori possono pubblicare e visualizzare gli annunci di acquisto e di vendita, nonché manifestare interesse per detti annunci, secondo quanto previsto nel presente Regolamento;
l) per comparto energy release si intende il comparto della Bacheca PPA nell'ambito del quale sono eseguite le procedure di assegnazione dell'energia elettrica;
m) per comparto registrazione contratti si intende il prospetto video della BACHECA PPA nell'ambito del quale l'operatore venditore assolve all'obbligo di registrazione dei contratti di lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili, secondo quanto previsto nel presente Regolamento;
n) per contratto di lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili si intende il contratto, avente ad oggetto la compravendita di lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili, regolato mediante consegna fisica dell'energia elettrica negoziata;
o) per D.Lgs. n. 199/21 si intende il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 285 del 30 novembre 2021;
p) per Decreto n. 341 si intende il decreto n. 341 del 16.09.2022 del Ministro della transizione ecologica recante prima attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 17 del 2022, convertito con modificazioni in Legge 27 aprile 2022, n. 34;
q) per esclusione dalla BACHECA PPA si intende la perdita della qualifica di operatore;
r) per giorno lavorativo si intende un giorno dal lunedì al venerdì, ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché di quelli eventualmente indicati nelle DTF della BACHECA PPA;
s) per Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. o GSE si intende si intende la società per azioni che è stata costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 79/99 e dell'articolo 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.115 del 18 maggio 2004, a cui sono affidate, inter alia, lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 del Decreto n. 341;
t) per GME si intende il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., la società per azioni cui è affidata, tra l'altro, la gestione economica del mercato elettrico, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 79/99, la gestione economica del mercato del gas naturale, ai sensi dell'articolo 30 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché l'organizzazione e la gestione di una bacheca informatica, ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. n. 199/21, con lo scopo di:
i) promuovere l'incontro tra le parti potenzialmente interessate alla stipula dei contratti di lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili; ii) assolvere all'obbligo di registrazione dei dati e delle informazioni relativi ai
contratti di lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili conclusi al di fuori della bacheca; iii. consentire lo svolgimento delle procedure di assegnazione dell'energia elettrica, secondo quanto previsto dal Decreto
n. 341, nonché nel presente Regolamento;
u) per legge 34/2022 si intende la legge 27 aprile 2022, n. 34 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 recante Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali;
v) per offerta di acquisto si intende l'offerta di acquisto immessa dagli operatori nel book di assegnazione del comparto energy release contenente le informazioni necessarie per la presentazione e l'esecuzione delle stesse;
w) per offerta valida si intende l'offerta di acquisto presentata conformemente alle modalità ed ai termini previsti nel presente Regolamento;
x) per operatore si intende la persona fisica o giuridica che è ammessa ad operare sulla BACHECA PPA;
y) per prezzo dell'offerta di cessione si intende il prezzo dell'offerta di cessione da parte del GSE dell'energia nella propria disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, del Decreto n. 341;
z) per procedura di assegnazione dell'energia elettrica si intende la procedura attraverso cui il GSE cede, nell'ambito del comparto energy release, volumi di energia elettrica nella propria disponibilità in attuazione delle disposizioni di cui al Decreto n. 341;
aa) per profilo dei clienti si intende il profilo, corrispondente al cliente finale prioritario ovvero all'insieme dei clienti finali prioritari, per il quale l'utente abilitato è titolato a presentare offerte sul comparto energy release secondo quanto indicato dal GSE;
bb) per registrazione si intende l'operazione di registrazione di un contratto di lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili, effettuata da un operatore venditore sul comparto registrazione contratti;
cc) per seduta si intende l'intervallo di tempo all'interno del quale devono essere inserite dall'operatore, nell'ambito del book di assegnazione del comparto energy release, le offerte di acquisto, affinché possano essere considerate valide;
dd) per sessione si intende l'insieme delle attività direttamente connesse al ricevimento e alla gestione delle offerte di acquisto, nonché alla determinazione del corrispondente esito delle procedure di assegnazione dell'energia elettrica sul comparto energy release;
ee) per sospensione dell'operatore dalla BACHECA PPA si intende la temporanea inibizione di un operatore dalla facoltà di partecipare alla BACHECA PPA;
ff) per utente abilitato al comparto energy release si intende l'operatore, cliente finale prioritario o aggregatore di clienti finali prioritari, indicato dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., che può presentare offerte nell'ambito del comparto energy release ai sensi del Decreto n. 341 con riferimento a uno o più profili dei clienti.
Articolo 3
Principi generali e modifiche del Regolamento
3.1 Il GME esercita le proprie funzioni secondo modalità trasparenti e non discriminatorie.
3.2 Il GME si dota di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, anche solo potenziali, e di procedure di controllo per la verifica del rispetto del Regolamento e delle DTF della BACHECA PPA.
3.3 Gli operatori sono tenuti a conformare i propri comportamenti agli ordinari principi di correttezza e buona fede.
3.4 Il GME predispone le modifiche e le integrazioni al Regolamento e le rende note mediante pubblicazione sul proprio sito internet. Le modifiche e le integrazioni al Regolamento entrano in vigore dalla data della loro pubblicazione e vengono contestualmente comunicate al Ministero della Transizione Ecologica.
Articolo 4
Disposizioni tecniche di funzionamento
4.1 Le norme attuative e procedimentali del Regolamento sono definite nelle Disposizioni tecniche di funzionamento (nel seguito denominate: DTF). Nel predisporre le DTF, il GME si attiene ai criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra gli operatori.
4.2 Le DTF sono pubblicate sul sito internet del GME e, ove non diversamente specificato, entrano in vigore dalla data di pubblicazione.
Articolo 5
Unità di misura e arrotondamenti
5.1 Ai fini della BACHECA PPA, il GME adotta le unità di misura indicate nelle DTF.
5.2 Ai fini della BACHECA PPA, tutti gli arrotondamenti si eseguono applicando il criterio matematico. In particolare, le cifre sono arrotondate per eccesso o per difetto all'ultimo decimale ammesso più vicino e, nel caso si pongano a metà, sono arrotondate per eccesso.
Articolo 6 Accesso al sistema informatico
6.1 L'accesso al sistema informatico del GME avviene attraverso la rete internet, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, ovvero attraverso eventuali ulteriori modalità ivi previste.
Articolo 7
Corrispettivi per i servizi erogati dal GME
7.1 Gli operatori della BACHECA PPA a fronte del servizio fornito dal GME, sono tenuti al versamento, a favore dello stesso, dei seguenti corrispettivi:
a) un corrispettivo di accesso;
b) un corrispettivo fisso annuo.
7.2 La misura dei corrispettivi di cui al precedente comma 7.1, è definita annualmente dal GME al fine di assicurare il proprio equilibrio economico e finanziario. Tale misura è pubblicata sul sito internet del GME con decorrenza immediata in sede di prima applicazione e, a regime, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Articolo 8 Fatturazione dei corrispettivi
8.1 I corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettere a) e b), sono fatturati, maggiorati dell'IVA, ove applicabile, secondo le modalità ed entro i termini indicati nelle DTF.
Articolo 9 Pagamento dei corrispettivi
9.1 Gli importi di cui al precedente Articolo 8, devono essere pagati dagli operatori secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.
Articolo 10 Informazioni sulla BACHECA PPA
10.1 Ogni operatore ha accesso ai dati e alle informazioni della BACHECA PPA che lo riguardano direttamente.
10.2 Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il GME mantiene il riserbo sui dati e le informazioni relativi agli annunci di acquisto e di vendita pubblicati sul comparto annunci della BACHECA PPA, ovvero relativi ai contratti di lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili registrati sul comparto registrazione contratti
della BACHECA PPA, nonché alle offerte relative alle procedure di assegnazione di energia svolte sul comparto energy release.
10.3 Il GME pubblica, in forma anonima e aggregata, sul proprio sito internet, secondo quanto indicato nelle DTF:
a) i dati e le informazioni di cui al successivo Articolo 26, commi 26.1, 26.2 e 26.3, lettera a), relativi agli annunci di acquisto e di vendita presentati sulla BACHECA PPA;
b) i dati e le informazioni di cui al successivo Articolo 29, comma 29.2, lettere b), c), e), f), g), h) e i) e comma 29.3, lettera a), relativi ai contratti di lungo termine di energia da fonti rinnovabili registrati sulla BACHECA PPA;
c) i dati e i risultati delle procedure di assegnazione dell'energia elettrica del comparto energy release;
10.4 Il GME rende disponibili al Ministero della Transizione Ecologica tutte le informazioni relative alla BACHECA PPA necessarie per le attività di competenza di quest'ultimo, ivi inclusi i rapporti di monitoraggio ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del D.lgs. 199/21 ed al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. i dati e le informazioni relative alle procedure di assegnazione di energia svolte sul comparto energy release, ivi incluse le offerte presentate dagli operatori.
Articolo 11
Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni
11.1 Xxx non diversamente disposto, la comunicazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dal Regolamento sono effettuate per via telematica. In particolare:
a) la comunicazione ad un operatore avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione del sistema informatico del GME il cui accesso è riservato all'operatore medesimo;
b) la pubblicazione avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione ad accesso non riservato del sito internet del GME.
11.2 Gli annunci di acquisti e di vendita presentati dagli operatori, le rispettive manifestazioni di interesse, la registrazione dei contratti di lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché le offerte di acquisto si considerano ricevuti alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico del GME.
Ogni altra comunicazione si considera ricevuta:
a) nel giorno e nell'ora di ricezione, se pervenuta tra le ore 08,00 e le ore 17,00 di un giorno lavorativo;
b) alle ore 08,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, se pervenuta tra le ore 17,00 e le ore 24,00 di un giorno lavorativo, ovvero tra le ore 00,00 e le ore 24,00 di un giorno non lavorativo;
c) alle ore 08,00 del giorno di ricezione, se pervenuta tra le ore 00,00 e le ore 08,00 di un giorno lavorativo.
11.3 Ai fini della determinazione dell'orario di ricezione di una comunicazione fa fede l'orario del protocollo del GME. Nel caso in cui una comunicazione avvenga per via telematica, fa fede l'orario del sistema informatico del GME.
Articolo 12 Sicurezza di accesso
12.1 Gli operatori accedono alla BACHECA PPA attraverso apposite procedure, definite nelle DTF, finalizzate a garantire il riconoscimento degli operatori e l'autenticità e la riservatezza delle operazioni effettuate tramite la BACHECA PPA stessa.
12.2 Gli operatori sono tenuti a custodire e a mantenere riservati i codici di accesso e ogni altro dato o strumento necessario per l'accesso al sistema informatico della BACHECA PPA.
Articolo 13 Condizioni di emergenza
13.1 Si considerano condizioni di emergenza, ivi inclusi tutti i casi di forza maggiore, le situazioni di indisponibilità della BACHECA PPA, anche a causa di malfunzionamenti nel sistema informatico o nei sistemi di telecomunicazione del GME stesso, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) il caso in cui gli operatori non sospesi dalla BACHECA PPA, non possano pubblicare, visualizzare e/o manifestare interesse per uno o più annunci di acquisto o di vendita ivi presenti;
b) il caso in cui il GME non sia in grado di ricevere gli annunci di acquisto o di vendita inviati dagli operatori;
c) il caso in cui il GME non sia in grado di comunicare agli operatori quanto previsto al successivo Articolo 28, comma 28.4;
d) il caso in cui gli operatori venditori non sospesi dalla BACHECA PPA, non possano procedere alla registrazione dei dati e delle informazioni relativi ai contratti di lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili conclusi al di fuori della BACHECA PPA;
e) il caso in cui il GME non sia in grado di ricevere le offerte di acquisto inviate dagli operatori, nonché di ricevere dal Gestore dei servizi energetici – GSE
S.p.A. i dati e le informazioni di cui al successivo Articolo 34;
f) il caso in cui il GME non sia in grado di determinare gli esiti relativi ad una procedura di assegnazione dell'energia del comparto energy release;
g) il caso in cui il GME non sia in grado di comunicare agli operatori gli esiti relativi ad una procedura di assegnazione dell'energia del comparto energy release;
h) il caso in cui il GME riceva dal GSE apposita richiesta di annullare, ovvero di sospendere ovvero di revocare una procedura di assegnazione dell'energia del comparto energy release svolta o in corso di svolgimento.
13.2 Qualora si verifichino i casi di cui al precedente comma 13.1, lettere a), b), c) e d), il GME comunica agli operatori l'insorgere della condizione di emergenza, secondo le modalità definite nelle DTF.
13.3 Qualora si verifichino i casi di cui al precedente comma 13.1, lettere a), b), c) e d), il GME non è, e non potrà essere, ritenuto responsabile per i danni eventualmente subiti dagli operatori.
13.4 Qualora si verifichino i casi di cui al precedente comma 13.1, lettera e), il GME rende noto al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., e agli operatori secondo le modalità indicate nelle DTF, l'insorgere delle condizioni di emergenza, nonché il nuovo termine di apertura della seduta per la presentazione delle offerte sul comparto energy release. Qualora entro il nuovo termine di apertura della seduta persista la condizione di emergenza, il GME procede alla momentanea sospensione delle operazioni sul comparto energy release.
13.5 Qualora si verifichino i casi di cui al precedente comma 13.1, lettere f) e g), il GME comunica al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., e agli operatori secondo le modalità definite nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza.
13.6 Qualora si verifichino i casi di cui al precedente comma 13.1, lettera h), il GME comunica agli operatori, secondo le modalità definite nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza nonché ove possibile, la durata della condizione di emergenza.
13.7 Qualora si verifichino i casi di cui al precedente comma 13.1, lettera h), il GME non potrà essere considerato in alcun modo responsabile per i danni eventualmente subiti, anche indirettamente, dagli operatori e/o dal GSE.
13.8 In caso di disfunzioni tecniche del sistema informatico del GME, il GME può sospendere, prorogare o chiudere anticipatamente una sessione del comparto energy release.
13.9 Al fine di garantire e salvaguardare il buon funzionamento tecnico, nonché un utilizzo efficiente del sistema informatico del GME, e in generale, il regolare funzionamento del comparto energy release, il GME può imporre limiti alla immissione, alla cancellazione ed alla modifica delle offerte, nonché limitare il numero dei collegamenti di ciascun operatore o di specifiche categorie di operatori al sistema informatico del GME.
TITOLO II AMMISSIONE ALLA BACHECA PPA
Articolo 14
Requisiti di ammissione alla BACHECA PPA
14.1 Possono essere ammessi alla BACHECA PPA i soggetti dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero i soggetti che dispongano di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza.
14.2 Non possono essere ammessi alla BACHECA PPA, coloro che siano stati esclusi ai sensi del successivo Articolo 43, comma 43.1, lettera b), nei confronti dei quali, alla data di presentazione della nuova domanda di ammissione, il GME vanti ancora un credito insoluto sulla stessa.
Articolo 15
Domanda di ammissione alla BACHECA PPA e contratto di adesione
15.1 Il soggetto che intenda partecipare alla BACHECA PPA presenta al GME, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF:
a. una domanda di ammissione alla BACHECA PPA, redatta secondo l'apposito modello allegato al Regolamento (Allegato 1) e corredata della documentazione indicata al successivo Articolo 16;
b. copia sottoscritta del Contratto di adesione alla BACHECA PPA, redatto secondo l'apposito modello allegato al Regolamento (Allegato 2).
Articolo 16
Documentazione da allegare alla domanda di ammissione alla BACHECA PPA
16.1 Nel caso in cui il soggetto che richiede l'ammissione alla BACHECA PPA sia una persona giuridica, la domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, deve essere corredata da una dichiarazione, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero da altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettua una valutazione di equivalenza sostanziale.
16.2 Nei casi in cui la documentazione indicata al precedente comma 16.1, sia già in possesso del GME, il soggetto interessato è esentato dal produrla, presentando una dichiarazione contenente l'indicazione di tale circostanza, la data di invio al GME della documentazione medesima, nonché la conferma dell'attualità dei contenuti della stessa.
Articolo 17 Procedura di ammissione
17.1 Entro quindici giorni di calendario dalla data di ricezione della domanda, verificata la regolarità della documentazione presentata, il GME comunica al soggetto interessato l'ammissione ovvero il rigetto della domanda; in quest'ultimo caso il GME fornisce adeguata motivazione. Tale comunicazione è effettuata secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF.
17.2 Al fine della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 14, comma 14.1, il GME può richiedere al soggetto interessato di fornire idonea documentazione.
17.3 Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, il GME comunica al soggetto interessato, secondo le modalità definite nelle DTF, gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti. Tale comunicazione sospende il termine di cui al precedente comma 17.1, che riprende a decorrere dalla ricezione, da parte del GME, della documentazione regolarizzata o completata.
17.4 Con il provvedimento di ammissione viene riconosciuta la qualifica di operatore.
Articolo 18
Ammissione alla Bacheca PPA del Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A.
18.1 In deroga a quanto previsto al precedente Articolo 17, la qualifica di operatore è attribuita di diritto al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A..
18.2 Con apposita convenzione tra il GME e il Gestore dei servizi energetici – GSE
S.p.A. sono disciplinate le modalità di partecipazione alla Bacheca PPA del Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., nonché le modalità di scambio dei flussi informativi funzionali alla gestione del comparto energy release.
Articolo 19
Elenco degli operatori ammessi alla BACHECA PPA
19.1 Gli operatori ammessi alla BACHECA PPA sono inseriti in un apposito “Elenco degli operatori ammessi alla BACHECA PPA”, formato e tenuto dal GME nel
rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
19.2 Per ciascun operatore, l'Elenco degli operatori ammessi alla BACHECA PPA contiene:
a) codice di identificazione dell'operatore, assegnato dal GME;
b) cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale, luogo di residenza e luogo di domicilio ove diverso da quello di residenza, ovvero sede legale, codice fiscale, partita IVA, recapiti telefonici, indirizzi e-mail, soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni e relativi recapiti;
c) stato dell'operatore: ammesso, sospeso, richiesta di esclusione pendente, escluso;
d) regime fiscale dell'operatore;
e) coordinate bancarie dell'operatore.
19.3 Il GME pubblica, sul proprio sito istituzionale, relativamente agli operatori ammessi, i seguenti dati ed informazioni:
a) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale;
b) luogo di residenza ovvero sede legale.
19.4 Ciascun operatore può accedere ai dati ed alle informazioni ad esso relativi contenuti nell'Elenco degli operatori ammessi alla BACHECA PPA.
Articolo 20
Dati e informazioni per la partecipazione alla BACHECA PPA
20.1 Ciascun operatore richiede al GME l'inserimento nell'Elenco degli operatori ammessi alla BACHECA PPA dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 19, comma 19.2, lettera d), nonché dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 19, comma 19.2, lettera e), secondo le modalità previste nelle DTF.
20.2 Ai fini dell'inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 19, comma 19.2, lettera d), l'operatore trasmette al GME una dichiarazione attestante il proprio regime fiscale secondo quanto previsto nelle DTF.
20.3 Successivamente alla ricezione delle richieste di cui ai precedenti commi 20.1 e 20.2, l'Elenco degli operatori ammessi alla BACHECA PPA di cui al precedente Articolo 19 viene aggiornato dal GME. Tale modifica produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta da parte del GME.
20.4 Il GME riceve dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. l'elenco aggiornato degli utenti abilitati al comparto energy release, nonché le informazioni ad essi riferibili secondo quanto previsto al successivo Articolo 34.
Articolo 21 Verifiche
21.1 Il GME verifica il rispetto del Regolamento e delle DTF al fine di assicurare il regolare funzionamento della BACHECA PPA secondo i criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra gli operatori. A tal fine, il GME può richiedere agli operatori ogni informazione o documento utile concernente le operazioni da questi effettuate sulla BACHECA PPA, eventualmente anche mediante la convocazione in audizione dei medesimi.
Articolo 22 Obblighi di comunicazione
22.1 Gli operatori sono tenuti a comunicare al GME, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi, ogni variazione circa fatti, stati e qualità che sia tale da comportare la modifica dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 19, comma 19.2, lettere b), d) ed e) dichiarati dall'operatore e inseriti nell'Elenco degli operatori ammessi alla BACHECA PPA.
22.2 A seguito di ogni comunicazione di cui al precedente comma 22.1, il GME aggiorna l'Elenco degli operatori ammessi alla BACHECA PPA.
Articolo 23
Esclusione su richiesta dalla BACHECA PPA
23.1 Ai fini dell'esclusione dalla BACHECA PPA, gli operatori inoltrano al GME secondo le modalità definite nelle DTF, apposita richiesta scritta, indicando la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.
23.2 L'esclusione su richiesta dalla XXXXXXX PPA decorre dalla data successiva tra le seguenti:
a) il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 23.1;
b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 23.1.
23.3 L'esclusione dalla BACHECA PPA ai sensi del presente Articolo non esonera l'operatore dall'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti agli impegni assunti tramite la BACHECA PPA stessa, ivi incluso quello relativo al pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7.
23.4 Durante il periodo di sospensione dalla BACHECA PPA, l'operatore non può richiedere l'esclusione ai sensi del presente Articolo.
TITOLO III FUNZIONAMENTO DELLA BACHECA PPA
Articolo 24
Articolazione e oggetto della BACHECA PPA
24.1 La BACHECA PPA si articola nel comparto annunci, nel comparto registrazione contratti e nel comparto energy release.
24.2 Nell'ambito del comparto annunci, gli operatori possono pubblicare e visualizzare, in forma anonima, gli annunci di acquisto e di vendita aventi ad oggetto i contratti di lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché manifestare interesse verso uno o più annunci presenti nella BACHECA PPA.
24.3 Nell'ambito del comparto registrazione contratti, gli operatori assolvono all'obbligo di registrazione di cui all'Articolo 28, comma 1, del D.lgs. n. 199/21, dei dati e delle informazioni di tutti i contratti di lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili conclusi al di fuori della BACHECA PPA.
24.4 L'eventuale conclusione del contratto di lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili tra l'operatore proponente l'annuncio e l'operatore interessato al medesimo annuncio ha luogo al di fuori della BACHECA PPA e, in nessun caso, né gli annunci, né le relative manifestazioni d'interesse, costituiscono un impegno a negoziare ovvero a concludere contratti tra gli operatori coinvolti.
24.5 Nell'ambito del comparto energy release gli operatori possono presentare offerte di acquisto per l'energia elettrica resa disponibile in vendita dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. ai sensi del Decreto n. 341.
24.6 Nell'ambito del comparto energy release, il GME non assume il ruolo di controparte delle cessioni di energia e pertanto gli obblighi conseguenti alle assegnazioni sul comparto energy release intercorrono esclusivamente tra il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. e l'operatore aggiudicatario dell'energia elettrica.
Articolo 25
Giorni e orari di funzionamento della BACHECA PPA
25.1 I giorni e gli orari di funzionamento di ciascun comparto della BACHECA PPA sono definiti nelle DTF.
CAPO I
COMPARTO ANNUNCI DELLA BACHECA PPA
Articolo 26
Annunci di acquisto e vendita
26.1 Gli annunci di vendita devono essere presentati dagli operatori secondo le modalità e i termini definiti nelle DTF e devono contenere almeno le seguenti informazioni minime:
a) durata del contratto oggetto dell'annuncio non inferiore alla durata minima indicata nelle DTF e decorrenza;
b) profilo di produzione (baseload; peakload; pay as produced; altro);
c) potenza complessiva dell'impianto ovvero degli impianti associata all'annuncio (espressa in MW), non inferiore alla potenza minima indicata nelle DTF;
d) quantità totale del contratto oggetto dell'annuncio (espressa in MWh);
e) impianti oggetto dell'annuncio;
f) tipologia di fonte rinnovabile di ciascun impianto oggetto dell'annuncio;
g) per ciascun impianto oggetto dell'annuncio, il relativo stato e, per gli impianti non ancora in esercizio, la data prevista di entrata in esercizio;
h) data di scadenza dell'annuncio.
26.2 Gli annunci di acquisto devono essere presentati dagli operatori secondo le modalità e i termini definiti nelle DTF e devono contenere almeno le seguenti informazioni minime:
a) durata del contratto non inferiore alla durata minima indicata nelle DTF e decorrenza;
b) profilo di produzione (baseload; peakload; pay as produced; altro);
c) quantità totale del contratto oggetto dell'annuncio (espressa in MWh);
d) data di scadenza dell'annuncio.
26.3 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi 26.1 e 26.2:
a) il GME può prevedere nelle DTF ulteriori informazioni minime che gli operatori devono indicare negli annunci di vendita ovvero di acquisto secondo le modalità e i termini ivi stabiliti;
b) gli operatori possono fornire, per ciascun annuncio, oltre alle informazioni minime previste, informazioni aggiuntive, indicate nelle DTF, secondo le modalità ed i termini ivi stabiliti.
26.4 Nell'ambito della BACHECA PPA, gli annunci di vendita e di acquisto sono visualizzabili da parte degli operatori mediante selezione, secondo le modalità
previste nelle DTF, di uno o più elementi minimi costituenti il contenuto dell'annuncio.
26.5 Gli annunci risultati validi ai sensi del successivo Articolo 27 restano pubblicati sulla BACHECA PPA fino alla data di cui al precedente comma 26.1, lettera h), nel caso di annunci di vendita, ovvero fino alla data di cui al precedente 26.2, lettera d), nel caso di annuncio di acquisto. Una volta spirato il predetto termine, gli annunci verranno automaticamente cancellati.
26.6 Gli operatori possono effettuare la modifica o la cancellazione dei propri annunci secondo le modalità ed i termini indicati nelle DTF. La Bacheca PPA, secondo le modalità ed i termini indicati nelle DTF, rende nota la modifica o la cancellazione dell'annuncio all'operatore che abbia effettuato una manifestazione di interesse per tale annuncio e tale manifestazione non sia stata ancora accettata o rifiutata ai sensi del successivo Articolo 28, commi 28.5 e 28.6.
26.7 Gli annunci sono esposti sulla BACHECA PPA senza indicazione dell'operatore proponente, assicurandone l'anonimato.
26.8 Il GME procede, secondo le modalità ed i termini previsti nelle DTF, alla cancellazione degli annunci degli operatori che risultino sospesi o esclusi dalla BACHECA PPA.
Articolo 27
Controlli di validità degli annunci
27.1 A seguito della presentazione degli annunci, il GME effettua i controlli di validità verificando esclusivamente che:
a) l'operatore non è sospeso dalla BACHECA PPA;
b) l'annuncio è stato presentato secondo le modalità e i termini indicati nelle DTF;
c) l'annuncio riporta, nel caso di annuncio di vendita, le indicazioni minime di cui al precedente Articolo 26, commi 26.1 e 26.3, lettera a), ovvero, nel caso di annuncio di acquisto, le indicazioni minime di cui al precedente Articolo 26, commi 26.2 e 26.3, lettera a).
27.2 Qualora le verifiche di validità di cui al presente Articolo abbiano dato esito positivo, l'annuncio viene pubblicato sulla BACHECA PPA.
27.3 Qualora le verifiche di validità di cui al presente Articolo abbiano dato esito negativo, il sistema informatico del GME respinge l'annuncio, indicando all'operatore proponente il motivo dell'esito negativo di tale verifica.
27.4 La responsabilità della correttezza e della veridicità dei dati e delle informazioni relative a ciascun annuncio presente sulla BACHECA PPA rimane in ogni caso esclusivamente in capo all'operatore che le ha pubblicate.
27.5 Il GME non è, e non potrà essere, ritenuto responsabile per gli eventuali danni derivanti dall'utilizzo delle informazioni presenti sulla BACHECA PPA.
Articolo 28
Modalità di funzionamento del comparto Annunci della BACHECA PPA
28.1 Gli annunci presenti sulla BACHECA PPA sono esposti in forma anonima con l'indicazione del codice di identificazione dell'annuncio e delle informazioni di cui al precedente Articolo 26, commi 26.1, 26.2 e 26.3, lettera a), nonché delle informazioni aggiuntive di cui al precedente Articolo 26, comma 26.3, lettera b), qualora inserite dal soggetto proponente.
28.2 Ciascun operatore, qualora non sospeso dalla BACHECA PPA, può visualizzare tutti gli annunci e manifestare interesse per gli stessi, fatta eccezione per gli annunci dallo stesso pubblicati, secondo le modalità ed i termini indicati nelle DTF. Nella manifestazione di interesse per un annuncio di vendita, l'operatore può fornire, per le valutazioni del proponente l'annuncio, gli elementi informativi indicati nelle DTF.
28.3 Gli operatori possono effettuare la modifica o la cancellazione delle proprie manifestazioni di interesse, secondo le modalità ed i termini indicati nelle DTF. La Bacheca PPA, secondo le modalità ed i termini indicati nelle DTF, rende nota la modifica o la cancellazione della manifestazione di interesse all'operatore proponente l'annuncio con riferimento al quale la manifestazione di interesse è stata modificata ovvero cancellata.
28.4 A seguito di una manifestazione d'interesse rispetto ad un annuncio, la BACHECA PPA rende noto all'operatore proponente l'annuncio, secondo le modalità ed i termini indicati nelle DTF, i dati relativi all'operatore che ha manifestato interesse per un annuncio, nonché gli ulteriori elementi informativi eventualmente forniti ai sensi del precedente comma 28.2.
28.5 Qualora l'operatore proponente un dato annuncio accetti di entrare in contatto con il soggetto che ha manifestato interesse, la BACHECA PPA invia a quest'ultimo, secondo le modalità ed i termini indicati nelle DTF, i dati relativi all'operatore proponente.
28.6 Qualora l'operatore proponente un dato annuncio rifiuti di entrare in contatto con il soggetto che ha manifestato interesse, la BACHECA PPA invia a quest'ultimo apposita comunicazione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle DTF, contenente la notifica di tale rifiuto, mantenendo, in tal caso, l'anonimato dell'operatore proponente che ha opposto il rifiuto.
28.7 Qualora l'operatore proponente, alla data di scadenza di cui al precedente Articolo 26, comma 26.1, lettera h) ovvero alla data di scadenza di cui al precedente Articolo 26, comma 26.2, lettera d), non effetti alcuna azione di accettazione o rifiuto in esito alla manifestazione di interesse ricevuta, la piattaforma invia all'operatore proponente e al soggetto che ha manifestato interesse, secondo le modalità ed i termini indicati nelle DTF, apposita
comunicazione con indicazione del codice di identificazione dell'annuncio e di avvenuta scadenza dello stesso.
28.8 Gli operatori hanno l'obbligo di mantenere riservati e confidenziali tutti i dati e le informazioni inerenti le potenziali controparti negoziali di cui gli stessi vengono a conoscenza, tramite la BACHECA PPA, a seguito della ricezione e/o dell'accettazione di una o più manifestazioni di interesse.
CAPO II
COMPARTO REGISTRAZIONE CONTRATTI
Articolo 29
Modalità e termini per la registrazione dei contratti
29.1 La registrazione sulla BACHECA PPA dei dati e delle informazioni dei contratti di lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili è effettuata dall'operatore venditore del contratto.
29.2 L'operatore venditore effettua la registrazione di cui al precedente comma 29.1, indicando, a pena di inammissibilità, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, almeno le seguenti informazioni minime:
a) controparte del contratto;
b) durata del contratto non inferiore alla durata minima indicata nelle DTF e decorrenza;
c) profilo di produzione (baseload; peakload; pay as produced; altro);
d) prezzo;
e) quantità totale del contratto (espressa in MWh);
f) impianti oggetto del contratto;
g) tipologia di fonte rinnovabile di ciascun impianto oggetto del contratto;
h) potenza complessiva dell'impianto ovvero degli impianti, associata al contratto (espressa in MW), non inferiore alla potenza minima indicata nelle DTF;
i) per ciascun impianto oggetto del contratto, il relativo stato e, per gli impianti non ancora in esercizio, la data prevista di entrata in esercizio;
j) ubicazione geografica di ciascun impianto oggetto del contratto.
29.3 Fermo restando quanto previsto al precedente comma 29.2:
a) il GME può prevedere nelle DTF ulteriori informazioni minime che gli operatori venditori devono indicare al momento della registrazione dei contratti di lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili;
b) gli operatori venditori possono indicare informazioni aggiuntive relative al contratto oggetto di registrazione indicate nelle DTF, secondo le modalità ed i termini ivi stabiliti.
29.4 Le registrazioni dei contratti inserite dall'operatore venditore, possono essere dallo stesso modificate ovvero cancellate, secondo le modalità indicate nelle DTF.
29.5 Ciascuna registrazione dei contratti è acquisita dal sistema informatico della BACHECA PPA con un codice di identificazione alfanumerico univoco.
Articolo 30
Validità delle registrazioni dei contratti
30.1 A seguito della registrazione di un contratto, il GME effettua i controlli di validità verificando esclusivamente che:
a) l'operatore non è sospeso dalla BACHECA PPA;
b) la registrazione è stata presentata secondo le modalità indicate nelle DTF;
c) la registrazione riporta le indicazioni minime di cui al precedente Articolo 29, commi 29.2 e 29.3, lettera a).
30.2 Qualora le verifiche di validità di cui al presente articolo abbiano dato esito positivo, la registrazione viene acquisita dal sistema informatico della BACHECA PPA.
30.3 Qualora le verifiche di validità di cui al presente Articolo abbiano dato esito negativo, il sistema informatico del GME respinge la registrazione, indicando all'operatore venditore il motivo dell'esito negativo di tale verifica.
30.4 Il GME conferma agli operatori venditori l'acquisizione presso la BACHECA PPA dei dati e delle informazioni del contratto oggetto di registrazione, secondo le modalità ed i termini stabiliti nelle DTF.
30.5 La responsabilità della correttezza e della veridicità dei dati e delle informazioni relativi a ciascun contratto oggetto di registrazione sulla BACHECA PPA rimane in ogni caso esclusivamente in capo all'operatore venditore che ha effettuato detta registrazione.
CAPO III COMPARTO ENERGY RELEASE
Articolo 31
Oggetto
31.1 Sul comparto energy release sono allocati i volumi di energia elettrica nella disponibilità del Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., in applicazione di quanto stabilito dal Decreto n. 341.
Articolo 32 Modalità di allocazione
32.1 Le allocazioni di energia elettrica sul comparto energy release sono effettuate secondo i criteri di allocazione stabiliti dall'articolo 4 del Decreto n. 341, secondo quanto indicato nel presente Regolamento.
Articolo 33
Definitività delle allocazioni
33.1 Le allocazioni effettuate sul comparto energy release sono considerate definitive e vincolanti, ai fini dei conseguenti obblighi intercorrenti tra operatori e Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., a partire dal momento in cui l'energia elettrica oggetto delle offerte di acquisto, verificate valide, sia allocata ai sensi del successivo Articolo 38.
Articolo 34
Dati e informazioni per lo svolgimento delle sessioni
34.1 Prima dell'apertura della seduta, il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. trasmette al GME, secondo le modalità ed entro i termini previsti nella convenzione di cui al precedente Articolo 18, comma 18.2, almeno i seguenti dati ed informazioni:
a) la propria offerta di vendita, indicando i volumi di energia nella propria disponibilità dallo stesso individuati per l'allocazione al prezzo dell'offerta di cessione;
b) l'elenco degli utenti abilitati al comparto energy release;
c) i profili dei clienti per i quali ciascun utente abilitato è titolato a presentare offerte;
d) per ciascun profilo dei clienti associato ad ogni utente abilitato al comparto energy release di cui alla precedente lettera b), il fattore di correzione di cui all'articolo 4, comma 4, del Decreto n. 341;
e) il volume massimo allocabile valevole per tutti i profili dei clienti associati agli utenti abilitati al comparto energy release, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), del Decreto n. 341;
f) il volume massimo allocabile per ciascun profilo dei clienti associato ad ogni specifico utente abilitato al comparto energy release, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), del Decreto n. 341.
34.2 Il GME, prima dell'apertura della seduta, rende disponibile agli utenti abilitati al comparto energy release, mediante pubblicazione su tale comparto, le informazioni di cui al precedente comma 34.1, lettera a), nonché a ciascun utente abilitato le informazioni allo stesso riferibili di cui al comma 34.1, lettere c), d), e) ed f).
Articolo 35
Presentazione delle offerte di acquisto
35.1 Possono presentare offerte sul comparto energy release, gli utenti abilitati al comparto energy release indicati dal GSE ai sensi del precedente 34.1, lettera b), che abbiano prestato al GME una garanzia finanziaria, secondo le modalità ed entro le tempistiche indicate al successivo Articolo 36.
35.2 Nel corso della seduta, gli utenti abilitati presentano una sola offerta di acquisto per ciascun profilo dei clienti per i quali sono abilitati, secondo le modalità definite nelle DTF. In corrispondenza di ciascuna offerta devono essere indicate almeno le seguenti informazioni:
a) codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta di acquisto;
b) codice di identificazione della sessione della procedura di assegnazione dell'energia elettrica per la quale l'offerta di acquisto è presentata;
c) codice di identificazione del profilo dei clienti per il quale l'offerta di acquisto è presentata;
d) quantità di energia annua richiesta in acquisto, in corrispondenza del prezzo dell'offerta di cessione.
35.3 La quantità specificata nell'offerta di acquisto deve essere:
a) non inferiore a 1000 MWh/anno.
b) non superiore al minimo tra: i. il volume massimo allocabile valevole per tutti i profili dei clienti associati agli utenti abilitati al comparto energy release di cui al precedente Articolo 34, comma 34.1, lettera e); ii. il volume massimo allocabile per ciascun profilo dei clienti associato ad ogni specifico utente abilitato al comparto energy release di cui al precedente Articolo 34, comma 34.1, lettera f).
35.4 Fino al termine di chiusura della seduta, gli operatori possono effettuare la modifica o la cancellazione delle offerte di acquisto inserite nel book di assegnazione.
Articolo 36
Garanzie
36.1 Per le finalità di cui al comparto energy release, il GME affida il servizio di tesoreria ad un primario istituto di credito o finanziario.
36.2 Ai fini della partecipazione alle procedure di assegnazione di energia elettrica sul comparto energy release, gli utenti abilitati, indicati dal GSE ai sensi del precedente 34.1, lettera b), secondo le modalità ed entro le tempistiche indicate nelle DTF, presentano al GME le garanzie finanziarie di cui all'articolo 4, comma 4.1, del Decreto 341, nella forma di deposito infruttifero in contante da versare
sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere, di importo indicato nelle DTF.
36.3 L'ammontare garantito dal deposito infruttifero in contanti ha validità ed efficacia entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale deposito è risultato accreditato sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere. L'accredito si considera ricevuto alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico dell'istituto tesoriere.
36.4 Il GME restituisce le garanzie prestate dagli utenti abilitati al comparto energy release, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, a seguito di comunicazione da parte del GSE di avvenuta stipula con l'utente assegnatario del contratto, ovvero dei contratti di cui all'articolo 5 del Decreto n. 341 relativi a ciascun profilo per il quale tale utente è stato abilitato a presentare offerte.
36.5 Qualora l'operatore non presenti nessuna offerta di acquisto di cui al precedente Articolo 35, ovvero nei casi in cui le offerte di acquisto presentate dall'operatore siano state respinte ai sensi del successivo Articolo 37, comma 37.2, il GME procede nei confronti dell'operatore alla restituzione delle garanzie prestate secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.
36.6 Qualora il GSE comunichi al GME la mancata stipula con l'utente assegnatario del contratto di cui all'articolo 5 del Decreto n. 341, il GME procede ad escutere la garanzia finanziaria e a versare le somme escusse al GSE secondo le modalità ed entro le tempistiche definite tra GME e GSE nella Convenzione di cui al precedente Articolo 18, comma 18.2.
Articolo 37
Controllo di validità delle offerte di acquisto
37.1 A seguito della presentazione delle offerte di acquisto sul book di assegnazione, il GME effettua i controlli di validità, verificando che:
a) l'operatore non sia sospeso dalla Bacheca PPA;
b) l'operatore sia presente nell'elenco degli utenti abilitati al comparto energy release di cui al precedente Articolo 34, comma 34.1, lettera b);
c) l'operatore abbia presentato la garanzia finanziaria, ai fini della partecipazione alla procedura di assegnazione dell'energia elettrica rispetto alla quale ha presentato l'offerta di acquisto, secondo quanto previsto al precedente Articolo 35, comma 35.1;
d) l'offerta di acquisto sia riferita a un profilo dei clienti per i quali l'operatore ha titolo a presentare offerte, secondo quanto comunicato dal GSE ai sensi del precedente Articolo 34, comma 34.1, lettera c);
e) l'offerta di acquisto sia stata presentata secondo quanto previsto al precedente Articolo 35, comma 35.2;
f) l'offerta di acquisto riporti le indicazioni e rispetti i limiti di cui al precedente Articolo 35, comma 35.3.
37.2 Qualora le verifiche di validità di cui al presente Articolo abbiano dato esito negativo, il sistema informatico del GME respinge l'offerta di acquisto, indicando all'operatore il motivo della mancata validità.
37.3 Le offerte di acquisto verificate valide sono considerate ai fini della determinazione degli esiti di cui al successivo Articolo 38.
Articolo 38
Determinazione degli esiti della procedura di assegnazione
38.1 Il GME determina gli esiti della procedura di assegnazione dell'energia elettrica in conformità con i criteri di cui all'articolo 4 del Decreto n. 341, secondo quanto specificato nel presente Articolo e nelle DTF.
38.2 Per ogni offerta di acquisto considerata valida, il GME determina la quantità di energia elettrica che risulta accettata, applicando un criterio pro-quota, che tiene conto della quantità richiesta in corrispondenza di ciascuna offerta ed applicando alla stessa il fattore correttivo reso disponibile dal GSE ai sensi del precedente Articolo 34, comma 34.1, lettera c).
38.3 La quantità di energia elettrica accettata in corrispondenza di ogni offerta presentata da ciascun utente abilitato al comparto energy release ai sensi del precedente comma 38.2 non potrà in ogni caso essere superiore alla quantità richiesta, oggetto dell'offerta di acquisto presentata dell'utente stesso.
38.4 Qualora, all'esito alla determinazione degli esiti di cui ai precedenti commi, residui un quantitativo di energia elettrica non assegnato, il GME procede ad organizzare una nuova procedura di assegnazione.
38.5 Il GME, al ricorrere dell'ipotesi di cui al precedente comma 38.4, definisce d'intesa con il GSE le modalità e le tempistiche di svolgimento della nuova procedura per l'allocazione dei volumi residui disciplinandole nell'ambito delle DTF.
Articolo 39 Comunicazione degli esiti
39.1 Al termine di ciascuna sessione del comparto energy release, il GME, secondo quanto stabilito nelle DTF, comunica a ciascun operatore la quantità di energia elettrica richiesta in acquisto che è stata accettata in corrispondenza di ciascuna offerta.
39.2 Al termine di ciascuna sessione del comparto energy release, il GME comunica al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. per ogni offerta valida presentata da ciascun cliente abilitato:
a) la quantità di acquisto richiesta nell'offerta;
b) la quantità accettata.
39.3 Qualora il GME e/o Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., prima della pubblicazione e comunicazione degli esiti riscontrino di aver commesso errori materiali nell'esecuzione delle attività di definizione, compilazione, caricamento e gestione dei dati e delle informazioni funzionali all'esecuzione di una sessione, il GME, d'intesa col Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., individua eventuali azioni da intraprendere e le comunica, per le parti d'interesse, agli operatori.
TITOLO IV
VIOLAZIONI, MISURE DISCIPLINARI E CONTROVERSIE SULLA BACHECA PPA
CAPO I
VIOLAZIONI E MISURE DISCIPLINARI
Articolo 40
Violazioni del Regolamento e delle DTF
40.1 Sono considerate violazioni del Regolamento e delle DTF i seguenti comportamenti:
a) la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nell'utilizzo dei sistemi di comunicazione e di partecipazione alla BACHECA PPA;
b) il ricorso pretestuoso allo strumento delle contestazioni di cui al successivo Capo II del presente Titolo;
c) la diffusione presso terzi di informazioni riservate relative ad operatori terzi, o all'operatore stesso, e riguardanti, in particolare, i codici di accesso al sistema informatico del GME, ogni altro dato necessario per l'accesso al sistema informatico del GME e il contenuto degli annunci presentati da operatori terzi al GME nonché il contenuto dei dati e delle informazioni comunicati da operatori terzi al GME, salvo che ciò avvenga per
l'adempimento di obblighi imposti da leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità competenti;
d) il tentativo di accesso e/o l'accesso non autorizzato ad aree riservate del sistema informatico del GME;
e) tutte le forme di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di comunicazione;
f) ogni altro comportamento contrario agli ordinari principi di correttezza e buona fede di cui al precedente Articolo 3, comma 3.3.
Articolo 41 Misure Disciplinari
41.1 Il GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di cui al precedente Articolo 40, adotta nei confronti dell'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo gradualità, le seguenti misure disciplinari:
a) richiamo scritto in forma privata;
b) sospensione dell'operatore dalla BACHECA PPA.
41.2 Rilevata una presunta ipotesi di violazione, il GME invia all'operatore una comunicazione contenente:
a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;
b) la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'eventuale presentazione di memorie e documenti, nonché per l'eventuale richiesta di audizione.
41.3 Qualora l'operatore richieda l'audizione, ovvero qualora il GME ritenga necessaria tale audizione, il GME fissa la data della stessa dandone tempestiva comunicazione all'operatore. Nel caso in cui l'operatore non partecipi all'audizione, e questa non sia differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME procede sulla base degli elementi acquisiti. In caso di differimento dell'audizione, questa non potrà comunque aver luogo oltre il decimo giorno successivo alla data originariamente fissata per la stessa.
41.4 Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, adotta l'eventuale misura disciplinare, ovvero dispone l'archiviazione della procedura, entro trenta giorni dall'audizione o, nel caso in cui quest'ultima non sia stata richiesta o non sia stata ritenuta necessaria dal GME, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma 41.2.
41.5 Qualora le presunte ipotesi di violazione siano tali da porre in imminente pericolo il corretto funzionamento della BACHECA PPA, il GME, in via cautelativa, può sospendere l'operatore dalla BACHECA PPA durante l'espletamento del procedimento disciplinare.
41.6 La misura disciplinare, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, è comunicata all'operatore interessato. L'eventuale misura disciplinare adottata è comunicata, per conoscenza, al Ministero della Transizione Ecologica.
Articolo 42
Gradualità delle misure disciplinari
42.1 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a colpa dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:
a) richiamo scritto in forma privata;
b) sospensione dalla Bacheca PPA, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione dalla Bacheca PPA è disposta per un periodo di un mese.
42.2 Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 42.1, abbiano determinato turbative al corretto funzionamento della Bacheca PPA, il GME può sospendere l'operatore dalla Bacheca PPA, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi. In caso di recidiva, la sospensione dalla Bacheca PPA disposta per un periodo di tre mesi.
42.3 Nel caso in cui le violazioni siano dovute a dolo dell'operatore, il GME può sospendere l'operatore dalla Bacheca PPA per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi. In caso di recidiva, la sospensione dalla Bacheca PPA è disposta per un periodo di sei mesi
42.4 Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 42.3 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento della Bacheca PPA, il GME può sospendere l'operatore dalla Bacheca PPA per un periodo non inferiore ai sei mesi e non superiore a dodici mesi.
Articolo 43
Sospensione per inadempimento degli obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo
43.1 Oltre che nei casi previsti al precedente Articolo 41, il GME sospende l'operatore dalla BACHECA PPA nei seguenti casi:
a) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 22, comma 22.1, ovvero le informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 22, comma 22.1, non consentano al GME di reperire l'operatore. La sospensione è disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME, della comunicazione di cui al precedente Articolo 22, comma 22.1, o delle informazioni ovvero fino alla data in cui l'operatore si renda nuovamente reperibile sulla base delle informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 22, comma 22.1;
b) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, secondo quanto previsto al precedente Articolo 9. La sospensione è disposta fino alla data
dell'avvenuto adempimento di tale obbligo da parte dell'operatore e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, decorso inutilmente il quale, è disposta l'esclusione dell'operatore dalla BACHECA PPA.
Articolo 44
Pubblicità delle misure disciplinari
44.1 Il GME dà notizia in forma anonima dell'adozione della misura disciplinare di cui al precedente Articolo 41, comma 41.1, lettera b), pubblicando la stessa, ad eccezione delle parti confidenziali, sul proprio sito internet, decorsi almeno trenta giorni dalla comunicazione della misura disciplinare all'operatore interessato salvo che la questione sia stata proposta avanti il Collegio arbitrale. In quest'ultimo caso l'adozione della misura disciplinare è resa pubblica solo qualora confermata dal Collegio arbitrale.
Articolo 45
Impugnazione del diniego di ammissione alla BACHECA PPA e delle misure disciplinari
45.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 50, avverso il diniego di ammissione alla BACHECA PPA e avverso le misure disciplinari di cui al precedente Articolo 41, comma 41.1, l'operatore può proporre ricorso avanti il Collegio arbitrale di cui al successivo Articolo 50, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento di diniego, ovvero della misura disciplinare.
CAPO II
CONTESTAZIONI RELATIVE ALLA BACHECA PPA
Articolo 46
Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni
46.1 Le contestazioni relative al comparto energy release della Bacheca PPA sono comunicate, a pena di inammissibilità, per via telematica, nei termini indicati al presente Capo e utilizzando appositi moduli disponibili nel sistema informatico del GME.
46.2 Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei seguenti elementi:
a) codice di identificazione dell'offerta in acquisto oggetto della contestazione, come attribuito dal sistema informatico del GME, ovvero di altro riferimento che ne consenta l'univoca identificazione;
b) decisione del GME oggetto della contestazione;
c) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.
Articolo 47
Contestazione dell’esito dei controlli di validità delle offerte di acquisto
47.1 L'operatore può contestare l'esito dei controlli di cui al precedente Articolo 37, inviando una comunicazione al GME entro 60 minuti dall'avvenuta decisione del GME.
Articolo 48
Contestazione degli esiti della sessione
48.1 L'operatore può contestare gli esiti del comparto energy release, inviando una comunicazione entro 60 minuti dall'avvenuta decisione del GME.
Articolo 49
Verifica delle contestazioni
49.1 Il GME comunica all'operatore interessato l'esito della verifica delle contestazioni di cui al presente Capo entro le ore 16,00 del giorno lavorativo successivo al ricevimento della contestazione.
49.2 Qualora una contestazione di cui al presente Xxxx sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata viziata da errore od omissione imputabile al GME, il GME stesso riconosce all'operatore interessato un importo a titolo di indennizzo pari ad un massimo di diecimila euro.
49.3 L'accettazione dell'importo riconosciuto dal GME, a titolo di indennizzo, ai sensi del precedente comma 49.2 comporta la rinuncia, da parte dell'operatore, ai rimedi di risoluzione delle controversie previsti al successivo Capo III del presente Titolo.
49.4 Il limite previsto al precedente comma 49.2, si applica, con riferimento alle contestazioni ivi indicate ed alle eventuali controversie da queste derivanti, anche alle determinazioni del Collegio arbitrale in esito alle procedure di arbitrato di cui al successivo Capo III.
49.5 L'accoglimento di una contestazione non comporta la modifica dell'esito della sessione del comparto energy release a cui essa si riferisce.
CAPO III CONTROVERSIE
Articolo 50 Collegio arbitrale
50.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 51, comma 51.1, qualunque controversia insorta tra il GME e gli operatori relativa all'interpretazione e
all'applicazione del Regolamento e delle DTF è risolta in via definitiva da un Collegio arbitrale.
50.2 Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dal GME, uno nominato dall'operatore e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dagli arbitri nominati dalle parti, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.
50.3 Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento arbitrale è svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
50.4 Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME.
50.5 Qualora l'operatore non accetti l'esito della verifica delle contestazioni di cui al precedente Articolo 49, lo stesso può proporre ricorso avanti il Collegio arbitrale, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della verifica della relativa contestazione.
Articolo 51
Risoluzione delle controversie
51.1 Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il GME e gli operatori della BACHECA PPA, aventi ad oggetto il mancato pagamento, anche parziale dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva del Foro di Roma.
51.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 51.1, alternativamente a quanto disposto al precedente Articolo 50, su richiesta di uno dei soggetti interessati, le controversie tra il GME e gli operatori e tra gli operatori sono risolte mediante il ricorso a procedure di arbitrato disciplinate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 24, lett. b) della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Modello di domanda di ammissione alla BACHECA PPA di cui all'articolo 15, comma 15.1, lettera a), del Regolamento della Bacheca dei contratti di lungo termine di energia da fonti rinnovabili
Il sottoscritto ,
(nome e cognome)
nato/a a ………………………………………….……, il ,
residente in …………….…………….… (prov. …), ,
(indirizzo)
C.F… , P.I. ,
numero telefonico ………………….………, indirizzo PEC ,
indirizzo e-mail ,
ovvero
La società/altro ,
(denominazione o ragione sociale)
con sede legale in……………………….., (prov. …),… ,
(indirizzo)
C.F. …………………………………….……, P.I. ,
numero telefonico …………………………, indirizzo PEC ,
indirizzo e-mail ,
in persona di …………………………..….., in qualità di… ,
(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)
CONSIDERATO CHE
- l'organizzazione e le modalità di gestione della BACHECA PPA sono definite nel Regolamento della Bacheca dei contratti di lungo termine di energia da fonti rinnovabili (nel seguito: Regolamento) adottato in attuazione di quanto previsto all'articolo 28, comma 28.1, del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
- le Disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 4 del Regolamento sono pubblicate sul sito internet del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione;
Tutto ciò considerato,
il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………
ovvero
la società/altro ,
in persona di ………………………….………in qualità di… ,
(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)
CHIEDE
ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento, l'ammissione alla BACHECA PPA mediante la procedura di cui all'articolo 17 del Regolamento.
A tal fine, allega la documentazione di cui all'articolo 16 del Regolamento, che costituisce parte integrante della presente domanda, copia sottoscritta del Contratto di adesione alla BACHECA PPA di cui all'articolo 15, comma 15.1, lettera b), del Regolamento, secondo il modello allegato al medesimo nonché la dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento UE 679/2016 (consenso privacy) che deve essere resa da ciascuno dei soggetti deputati ad accedere al sistema informatico della BACHECA PPA (Utente).
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………
ovvero
La società/altro ,
in persona di ………………………….………in qualità di… ,
(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)
DICHIARA
1) di obbligarsi all'osservanza delle norme di cui al Regolamento e alle Disposizioni tecniche di funzionamento, che dichiara di conoscere e di accettare senza alcuna condizione o riserva;
2) di essere dotato di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero di disporre di dipendenti o di ausiliari dotati di tale professionalità e competenza;
3) che il soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni è: il/la signor/signora ..……………………….…………………………
(Nome e Cognome)
- numero telefonico… ;
- indirizzo e-mail… ;
4) che il/i soggetto/i deputato/i ad accedere al sistema informatico della BACHECA PPA per conto del Richiedente è/sono:
il/la signor/signora ..……………………….…………………………
(Nome e Cognome)
- C.F/Nr. Passaporto1 ;
- numero telefonico… ;
- numero di cellulare: ;
- indirizzo e-mail… ;
- ruolo: user viewer
****
ai sensi del Regolamento UE 679/2016, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali indicati nella presente domanda di ammissione saranno trattati, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla stessa e per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Regolamento, mediante supporto informatico, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi, secondo quanto indicato nell'informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del predetto Regolamento UE 679/2016 e pubblicata sul sito internet del GME nella pagina xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/Xx/XXX/Xxxx/Xxxxxxx.xxxx. Il richiedente prende atto della predetta informativa e presta il proprio consenso al trattamento e comunicazione a terzi dei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nell'informativa stessa nel rispetto della normativa vigente.
Luogo, data
…………………………………………...
Firma
……………………………………………………..
1 Il numero di passaporto del soggetto deputato ad accedere al sistema informatico può essere indicato in alternativa al codice fiscale, solo qualora il predetto soggetto, di nazionalità non italiana, non disponga del codice fiscale
Contratto di adesione alla Bacheca dei contratti di lungo termine di energia da fonti rinnovabili (BACHECA PPA) di cui all’articolo 15, comma 15.1, lettera b), del Regolamento della Bacheca dei contratti di lungo termine di energia da fonti rinnovabili
TRA
Il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124, C.F. e P.I. 06208031002 (nel seguito: il GME),
E
…………………………………….... /la società/altro ……………………………….…………...…
(nome e cognome) (denominazione o ragione sociale)
residente/con xxxx xxxxxx xx …………………, Xxxx. .….., ,
(xxxxxxxxx)
C.F..………..………, P.I. , in persona di ,
in qualità di (di seguito: il Contraente);
il GME e il Contraente, nel seguito definiti singolarmente la “Parte” e congiuntamente le “Parti”,
PREMESSO CHE
A. il GME è la società per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a cui è affidata la gestione economica del mercato elettrico e che, ai sensi dell'articolo 28, comma 28.1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (nel seguito: d.lgs. 199/2021) - recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” - ha istituito la Bacheca dei contratti di lungo termine di energia da fonti rinnovabili (nel seguito: BACHECA PPA) volta a favorire l'incontro tra soggetti interessati alla stipula di contratti di lungo termine di energia da fonte rinnovabile;
B. in attuazione di quanto disposto dall'articolo 28, comma 28.1, del d.lgs. 199/2021, il Regolamento della Bacheca dei contratti di lungo termine di energia da fonti rinnovabili (nel seguito: Regolamento) prevede altresì l'obbligo di registrazione dei dati relativi ai contratti di lungo termine di energia da fonte rinnovabile regolato mediante consegna fisica dell'energia elettrica negoziata;
C. il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito: GSE) è la società per azioni - costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 79/99 e dell'articolo 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.115 del 18 maggio 2004 - a cui sono
affidate, inter alia, lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 16-bis del del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni in Legge 27 aprile 2022, n. 34;
D. ai sensi dell'articolo 15, comma 15.1, lettera b), del Regolamento, il soggetto che intenda partecipare alla BACHECA PPA presenta al GME copia sottoscritta del “Contratto di adesione alla BACHECA PPA” (nel seguito: il Contratto);
E. le Disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 4 del Regolamento sono pubblicate sul sito internet del GME e, ove non diversamente specificato, entrano in vigore dalla data di pubblicazione;
F. il Contraente è un soggetto di cui all'articolo 19 del Regolamento.
TUTTO CIÒ PREMESSO,
le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1
Oggetto del Contratto e valore delle premesse
1.1 Con il presente Contratto sono definiti:
a) i diritti e gli obblighi del Contraente nei confronti del GME;
b) le condizioni alle quali il GME si impegna a prestare i servizi resi disponibili nell'ambito della BACHECA PPA (nel seguito: il Servizio);
1.2 Le premesse al presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.
Articolo 2
Obblighi del Contraente
2.1 Il Contraente dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva, il Regolamento, quale risultante dalla normativa vigente. Il Contraente dichiara, altresì, di ben conoscere il sistema informatico di supporto della BACHECA PPA (nel seguito: il Sistema), nella sua attuale configurazione, o comunque di impegnarsi in tal senso.
2.2 Il Contraente si impegna a:
a) rispettare il Regolamento e le Disposizioni tecniche di funzionamento e mantenersi aggiornato circa le eventuali modifiche di tali atti. Resta inteso che, qualora il Contraente non intenda accettare eventuali modifiche ed integrazioni al Regolamento e alle Disposizioni tecniche di funzionamento, il Contraente stesso avrà facoltà di recedere dal presente Contratto, inviandone comunicazione secondo le modalità previste e all'indirizzo indicati al successivo articolo 9, comma 9.6.Trascorsi quindici giorni dalla pubblicità legale di tali modifiche ed integrazioni,
senza che il Contraente abbia comunicato il proprio intendimento di recedere dal presente Contratto, le variazioni stesse si intenderanno tacitamente accettate. In pendenza del predetto termine, l'eventuale ulteriore utilizzo della BACHECA PPA da parte del Contraente si intenderà quale accettazione implicita delle nuove condizioni;
b) effettuare la registrazione dei dati e delle informazioni relativi ai contratti di lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'articolo 28, comma 28.1, del d.lgs. 199/2021, in qualità di parte venditrice, secondo quanto previsto nel Regolamento e nelle relative Disposizioni tecniche di funzionamento nonché a garantire la veridicità e correttezza dei predetti dati e informazioni oggetto di registrazione;
c) dotarsi di sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento delle attività rese disponibili nell'ambito della BACHECA PPA, che siano compatibili con il Sistema, nonché aggiornarli conseguentemente ad eventuali modifiche apportate dal GME al Sistema stesso;
d) dotarsi di sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento delle attività relative alla fatturazione dei corrispettivi della BACHECA PPA da parte del GME, compatibili con il Sistema e idonei ad assicurare uno scambio corretto, tempestivo e sicuro dei dati e delle informazioni trasmesse per via telematica, nelle modalità ed entro i termini previsti dal Regolamento e dalle Disposizioni tecniche di funzionamento;
e) dotarsi di personale in possesso di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo dei sistemi tecnologici di cui alla precedente lettera c);
f) informare il GME tempestivamente e, ove possibile, in tempo utile affinché lo stesso, al fine di garantire il regolare funzionamento della BACHECA PPA, possa porre in essere gli interventi correttivi eventualmente necessari, in merito ad ogni inconveniente o anomalia operativa derivante da problemi di natura tecnica, o qualunque altro evento che abbia determinato o possa determinare la mancata o inesatta prestazione del Servizio. In particolare, il Contraente si obbliga a comunicare al GME, con la massima tempestività e nelle forme previste al successivo articolo 9, comma 9.6, il verificarsi di eventi anche solo potenzialmente pericolosi per l'integrità e la sicurezza del Sistema (quali, a titolo meramente esemplificativo, furti di documentazione riservata relativa all'accesso al Sistema o accesso abusivo ai locali del Contraente nei quali tale documentazione viene custodita);
g) cooperare con il GME, o con i soggetti terzi da questo designati, anche permettendo l'accesso dei loro dipendenti o ausiliari ai propri locali, al fine di consentire la realizzazione di tutti gli interventi sulle apparecchiature (hardware e software) utilizzate dal Contraente, che siano necessari per assicurare il regolare funzionamento della BACHECA PPA. Resta inteso che il GME è responsabile, ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, per i danni eventualmente arrecati in occasione della realizzazione di tali interventi;
h) rispettare i diritti di proprietà del GME sui dati trasmessi attraverso il Sistema e sui marchi da esso registrati o utilizzati, nonché i diritti di proprietà del GME stesso o di terzi fornitori sui programmi software utilizzati per la prestazione del Servizio;
i) mantenere riservati e confidenziali i dispositivi di cui al successivo articolo 4, comma 4.1, ed utilizzarli, ovvero consentirne l'utilizzo da parte dei soggetti appositamente incaricati, esclusivamente per l'accesso e lo svolgimento delle attività sulla BACHECA PPA. Il Contraente assume, pertanto, ogni responsabilità per l'accesso abusivo alla BACHECA PPA da parte di terzi
e si obbliga a tenere indenne il GME da qualsiasi danno o pericolo all'integrità o alla sicurezza del Sistema che possa verificarsi a causa della negligenza del Contraente o del proprio personale nella custodia dei suddetti dispositivi;
j) chiedere tempestivamente al GME la disabilitazione dei dispositivi richiamati alla precedente lettera i) e l'attribuzione di nuovi o diversi dispositivi in tutti i casi in cui abbia motivo di ritenere che soggetti non autorizzati possano farne un uso improprio;
k) manlevare e tenere indenne il GME da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o comportamenti posti in essere dal Contraente stesso, nonché da suoi eventuali ausiliari, incaricati e collaboratori, in violazione del presente Contratto, del Regolamento, delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare, ovvero di atti e provvedimenti emessi dal GME o da autorità competenti;
l) aderire alle modalità di presentazione e gestione delle garanzie contenute nel Regolamento e nelle Disposizioni tecniche di funzionamento.
2.3 Il Contraente autorizza il GME a rendere disponibile al GSE le informazioni che lo riguardano connesse alle procedure di assegnazione svolte sul comparto energy release.
Articolo 3
Prestazioni del GME
3.1 Il Servizio verrà prestato dal GME al Contraente in conformità al presente Contratto, al Regolamento e alle Disposizioni tecniche di funzionamento. Le obbligazioni del GME relative alla prestazione del Servizio costituiscono obbligazioni di mezzi.
3.2 Il GME presterà al Contraente la collaborazione necessaria affinché il Contraente acceda al Sistema, in conformità, in particolare, a quanto indicato nelle Disposizioni tecniche di funzionamento. Resta inteso che la realizzazione delle attività e la messa a disposizione degli strumenti necessari all'accesso sono di esclusiva responsabilità e saranno integralmente a carico del Contraente.
3.3 Il GME ha facoltà di modificare le modalità tecniche, funzionali, amministrative ed operative di prestazione del Servizio, per effetto di modifiche o integrazioni del Regolamento o delle Disposizioni tecniche di funzionamento.
3.4 Senza pregiudizio di quanto previsto dal Regolamento e dalle Disposizioni tecniche di funzionamento, qualora la prestazione del Servizio sia interrotta, sospesa, ritardata o comunque oggetto di anomalie a causa di motivi tecnici riguardanti il Sistema, il GME si impegna a fare quanto necessario per il superamento di tali inconvenienti. Resta inteso che qualora i predetti eventi siano imputabili a motivi tecnici concernenti le strumentazioni (hardware o software) utilizzate dal Contraente per accedere al Sistema, il Contraente sarà tenuto ad eliminare, con la massima tempestività, le relative cause. Il GME e il Contraente si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a collaborare al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie e di ripristinare al più presto la funzionalità del Sistema.
3.5 Il GME è responsabile della corretta elaborazione e messa a disposizione dei dati e delle informazioni inserite da terzi nel Sistema o formatisi sulla BACHECA PPA. Il GME e il Contraente si danno atto che non rientra tra le obbligazioni del GME il controllo della veridicità,
accuratezza e completezza dei dati e delle informazioni forniti da terzi che siano resi disponibili al Contraente nell'ambito della prestazione del Servizio.
3.6 Le Parti convengono che non rientra tra le obbligazioni del GME il controllo della veridicità e della correttezza dei dati e delle informazioni inseriti e/o pubblicati dall'operatore nell'ambito della BACHECA PPA.
3.7 Il Contraente prende atto che il GME ha la facoltà di effettuare elaborazioni, in forma anonima, dei dati e delle informazioni relativi ai contratti di lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili registrati nell'ambito della BACHECA PPA per le finalità indicate nel Regolamento.
3.8 Il GME e il Contraente si danno atto che il GME non potrà essere tenuto responsabile per guasti o malfunzionamenti delle linee di telecomunicazione (ad esempio, telefoniche), nonché di accesso alla rete internet.
3.9 Il Contraente prende atto che il GME ha la facoltà di avvalersi, per la prestazione del Servizio, di soggetti terzi designati dal GME stesso, restando inteso che, in ogni caso, il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il Contraente e il GME.
3.10 Il GME si impegna a rispettare i diritti di proprietà del Contraente sui dati trasmessi attraverso il Sistema e sui marchi registrati o utilizzati di cui il GME sia venuto a conoscenza.
3.11 Il GME si impegna a manlevare e tenere indenne il Contraente da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o comportamenti del GME o di propri ausiliari, incaricati o collaboratori, per la gestione e l'erogazione del Servizio in violazione del presente Contratto, del Regolamento, delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare applicabile al presente Contratto.
Articolo 4
Modalità di accesso al Sistema
4.1 Ai fini dell'accesso al Sistema, il Contraente è tenuto ad utilizzare i dispositivi di sicurezza tecnici indicati dal GME, quali, a titolo esemplificativo, codice utente, con abbinata una password, smart card o altri strumenti di strong authentication.
4.2 L'accesso al Sistema avviene in conformità a quanto stabilito nelle Disposizioni tecniche di funzionamento.
Articolo 5
Corrispettivo
5.1 Il Contraente pagherà per il Servizio fornito in esecuzione del presente Contratto i corrispettivi stabiliti dal GME ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento, secondo le modalità indicate all'articolo 8 del Regolamento stesso.
5.2 Nel caso di disattivazione totale del Sistema, tale da impedire al Contraente l'utilizzo della BACHECA PPA, i corrispettivi di cui al precedente comma 5.1 sono ridotti in misura proporzionale al periodo in cui si è verificata tale disattivazione.
Articolo 6
Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito
6.1 Salvo quanto previsto nel Regolamento, il GME, nella prestazione del Servizio, è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave, e, in quest'ultimo caso, siano prevedibili alla data di stipulazione del presente Contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti del GME, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.
6.2 Il Contraente dovrà comunicare al GME, a pena di decadenza, ogni pretesa di risarcimento relativa alla prestazione del Servizio entro e non oltre quindici giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l'evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto dovrà essere comunicata al GME entro e non oltre venti giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso.
6.3 Non sussisterà alcuna responsabilità del GME e del Contraente per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi, interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del Sistema, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.
6.4 Non sussisterà alcuna responsabilità del GME per gli eventuali danni subiti dal Contraente e/o da terzi nel caso in cui il GME riceva dal GSE apposita richiesta di annullare, ovvero di sospendere ovvero di revocare una procedura di assegnazione dell'energia del comparto energy release svolta o in corso di svolgimento.
6.5 É facoltà del GME, nei casi di forza maggiore e caso fortuito, ed in generale in tutti i casi in cui l'attività del Contraente risulti potenzialmente lesiva dell'integrità o della sicurezza del Sistema, di sospendere l'accesso al Sistema stesso, senza necessità di previa comunicazione delle circostanze che determinano la sospensione.
Articolo 7
Durata
7.1 Il presente Contratto ha validità ed efficacia a partire dalla data di presentazione della domanda di ammissione alla BACHECA PPA.
7.2 Il presente Contratto cesserà di produrre i suoi effetti al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a) esclusione del Contraente dalla BACHECA PPA;
b) disattivazione totale del Sistema per effetto di modifiche delle norme applicabili;
c) recesso del Contraente dal presente Contratto.
7.3 Lo scioglimento del Contratto ai sensi del presente articolo non sarà in alcun modo di pregiudizio a qualsiasi altro diritto al quale una Parte abbia titolo in base al presente Contratto o a norme di legge di generale applicazione, né pregiudicherà alcun diritto o obbligo di una Parte che sia già sorto alla data di scioglimento.
Articolo 8
Risoluzione
8.1 L'eventuale perdita, per qualunque causa, della qualifica di operatore, come acquisita ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento, costituisce motivo di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, senza pregiudizio del diritto del GME di trattenere il corrispettivo fisso di cui all'articolo 7 del Regolamento a titolo di indennizzo e fatto salvo ogni ulteriore diritto di risarcimento per l'eventuale maggior danno.
Articolo 9
Clausole generali
9.1 L'invalidità o la nullità di una o più delle clausole del presente Contratto non comprometterà la validità delle rimanenti clausole, che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia.
9.2 Il presente Contratto ed i diritti e gli obblighi da esso derivanti in capo alle Parti non potranno essere ceduti a terzi al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente Contratto.
9.3 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 6, comma. 6.2, il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi del presente Contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.
9.4 Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 2, comma 2.2, lett. a), qualsiasi modificazione al Contratto dovrà aver luogo in forma scritta.
9.5 Per le finalità di cui al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi:
- Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 000/000 - 00000 Xxxx;
- ………………………….. …………, ……………………………………………..– …….. .
(indirizzo)
9.6 Ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente Xxxxxxxxx dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento tramite posta certificata, ai seguenti indirizzi:
- Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124 - 00197 Roma, indirizzo e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx; xxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx ;
- ………………………….. …………, ……………………………………………..– …….. ;
(indirizzo)
indirizzo pec………………, indirizzo e-mail ;
9.7 Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate
mediante posta elettronica, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuta consegna, se effettuate mediante posta elettronica certificata.
Articolo 10
Legge applicabile
10.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
Articolo 11
Controversie
11.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il GME e il Contraente in relazione al presente Contratto sarà risolta secondo le disposizioni contenute al Titolo IV del Regolamento, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
il Contraente
………..…………………………
Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del Contratto: Articolo 2.2 lettera a) (Regole e Disposizioni tecniche di funzionamento e loro modifiche); Articolo 2.2, lettera i) (Responsabilità per accessi abusivi al Mercato); Articolo 2.2 lettera k) (Manleva); Articolo 3.7 (Limitazioni di responsabilità); Articolo 6 (Limitazione delle responsabilità, decadenza, sospensione del servizio); Articolo 7 (Cessazione degli effetti del contratto); Articolo 8 (Risoluzione); Articolo 9.2 (Divieto di Cessione); Articolo 10 (Legge applicabile); Articolo 11 (Controversie).
il Contraente
…………….…………………….. Roma, (data)