Modello contrattuale tipo generale di contratto di trasporto di merci su strada per prestazione singola
Modello
contrattuale tipo generale di contratto di trasporto di merci su
strada per prestazione singola
Nota
del redattore: le parti tra le parentesi [………] vanno compilate
con le informazioni richieste
(Allegato
1 al Decreto Dirigenziale Ministero dei Trasporti del 1 febbraio
2006)
Articolo
1
Identificazione
delle parti-
Il presente contratto è concluso tra le parti qui di seguito
identificate:
Vettore: [Ragione
sociale (ovvero nome e cognome),
sede
e numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi del Vettore, ed eventuali relative
limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra
eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in
materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in
regime di cabotaggio stradale].
Committente:
[Ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del
Committente].
Articolo
2
Identificazione delle merci trasportate
- Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti
merci:
tipologia: [tipologia]
quantità: [quantità]
Il
trasporto di dette merci avverrà nel rispetto delle indicazioni
contenute nella carta di circolazione del/i Veicolo/i adibito/i al
trasporto delle stesse.
Articolo
3
Identificazione del Veicolo/i adibito/i al trasporto
Motrice/i:
[estremi della carta di circolazione].
Semirimorchio/i (ovvero
Rimorchio/i): [estremi della carta di circolazione].
Laddove gli
elementi identificativi dei veicoli con cui sarà eseguito il
trasporto oggetto del presente contratto non siano in questa sede
individuati, ovvero laddove si intenda procedere alla loro
sostituzione con altri veicoli, il Vettore si impegna a comunicare
per iscritto al Committente detti elementi identificativi prima
dell'inizio dell'operazione di trasporto. Qualora la sostituzione sia
resa necessaria per eventi impeditivi imprevisti, i dati
identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati
anche successivamente.
Articolo
4
Luogo di consegna e di riconsegna delle merci
Luogo
di consegna delle merci: [Luogo di consegna delle merci al Vettore
(nonché ragione sociale, ovvero nome e cognome e sede del
Caricatore/i, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del decreto
legislativo 286/2005, laddove diverso/i dal Committente].
Luogo
di riconsegna delle merci: [Luogo di riconsegna delle merci nonché
ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del
Destinatario].
Laddove si intenda procedere ad una variazione
dei luoghi di presa in consegna da parte del Vettore delle merci
oggetto del presente contratto o dei luoghi di riconsegna delle
stesse merci al/i Destinatario/i, il Committente si impegna a
comunicare per iscritto al Vettore detti elementi in tempo utile
prima del completamento della prestazione di trasporto. Tale
comunicazione potrà non essere effettuata per iscritto qualora il
nuovo luogo indicato sia nel territorio della provincia in cui si
trova il luogo originario.
Articolo
5
Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci
(eventuale).
Le
merci di cui al precedente articolo 2 dovranno essere prese in
consegna dal Vettore nel luogo di cui al precedente articolo 4 il
giorno [data] non oltre le ore [ora] (ovvero nella fascia oraria tra
le ore [ora] e le ore [ora]) e dovranno essere riconsegnate al
Destinatario nel luogo di cui al precedente articolo 4 il giorno
[data] non oltre le ore [ora] (ovvero nella fascia oraria tra le ore
[ora] e le ore [ora]).
(Qualora trattisi di trasporto eseguito
in regime di cabotaggio, i termini temporali per la riconsegna della
merce devono essere obbligatoriamente indicati, ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n.
286/2005).
Articolo
6
Corrispettivo
A
fronte della effettuazione della prestazione di trasporto di cui agli
articoli che precedono il Committente è tenuto a corrispondere al
Vettore il corrispettivo di Euro [cifra], oltre ad accessori di
legge.
Detto corrispettivo sarà pagato al Vettore non oltre il
termine di giorni [giorni] da quello in cui il trasporto è stato
completato o avrebbe dovuto essere completato, mediante [tipo].
Articolo
6
bis
Tempi
massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata (D.Lgs n.
214 22.12.2008)
Articolo
7
Istruzioni
aggiuntive del Committente (eventuale).
Nell'esecuzione
delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore dovrà
attenersi alle seguenti modalità operative: [elenco].
Articolo
8
Utilizzo
di sub-vettori (eventuale).
Nell'esecuzione
delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore
utilizzerà uno o più sub-vettori, con i quali stipulerà appositi
contratti in forma scritta, secondo il modello di cui all'allegato 4
del presente decreto.
Articolo
9
Patti modificativi
Ogni
accordo modificativo del presente contratto dovrà essere concluso in
forma scritta, a pena di invalidità ai sensi dell'articolo 1352
Codice. Civile.
Articolo
10
Adempimento
da parte del vettore degli obblighi connessi all'operato dei
conducenti
Il vettore dichiara, con riferimento all'operato dei
suoi conducenti, l'osservanza dei contratti collettivi ed individuali
di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale,
e di quella in materia di autotrasporto merci per conto di terzi.
Articolo
11
Disciplina
applicabile
Per
tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente
rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili, ed
in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del
Codice Civile, alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e al decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
Introdotto dal D.Lgs N 214 del 22.12.2008, pubblicato in GU n. 11 del 15.01.2009 l’obbligo di apporre DATA CERTA