SCHEMA DI ACCORDO
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “SALERNO PORTA OVEST” - I STRALCIO – II LOTTO
Monitoraggio delle Deformazioni Gravitative Profonde di Versante (DGPV) e delle opere d’arte autostradali interessate dall’intervento Integrazione del Sistema di Monitoraggio
SCHEMA DI ACCORDO
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ D’INTERESSE COMUNE TRA
l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (qui di seguito denominata Autorità), C.F.95255720633, nella persona dell’Avv. Xxxxxx XXXXXXXXXX, nato a ……….. (………..) il …………… - Presidente dell’Autorità - domiciliato per la carica presso la sede dell’Autorità, in Piazzale Xxxxxxxx – 80133 Napoli
E
il Consorzio Inter-Universitario denominato Centro Universitario per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi (qui di seguito denominato C.U.G.RI.), costituito tra l’Università degli Studi di Napoli “Xxxxxxxx XX” e l’Università degli Studi di Salerno, con sede legale presso l’Università degli Studi di Salerno in xxx Xxxxxxxx Xxxxx XX, 000
- 00000 Xxxxxxxx (XX), partita IVA/codice fiscale 02887320659, rappresentata dal Direttore, Xxxx. Xxxxxxxx XXXXX, nato a Celle di Bulgheria (SA), il 20/09/1955 e domiciliato per la carica presso la sede del C.U.G.RI.
PREMESSO
CHE con Delibera n. 419/2018, ai sensi dell’art.15, comma 1 della L. 241/90 e art. 5, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, è stato affidato al C.U.G.RI. l’incarico di monitoraggio delle Deformazioni Gravitative Profonde di Versante (DGPV) e delle opere d’arte autostradali interessate dalla realizzazione dell’intervento “Salerno Porta Ovest” - I Stralcio – II lotto, nonché approvato lo schema di accordo che disciplina gli interessi reciproci e i rapporti tra Autorità e C.U.G.RI. con allegato Disciplinare tecnico-operativo-temporale che prevedeva un tetto massimo dei rimborsi spese pari ad € 800.000,00, con erogazione subordinata alla presentazione di una dettagliata rendicontazione;
CHE detto accordo prevedeva, nel dettaglio, l’acquisizione da parte del C.U.G.RI. delle strumentazioni necessarie al monitoraggio di due Deformazioni Gravitative Profonde di Versante (DGPV) individuate, in sede di Progetto Definitivo (PD) e Progetto Esecutivo (PE) dell’intervento “Salerno Porta Ovest”, rispettivamente denominate “Arechi” e “Poseidon”, nonché di alcune opere d’arte lungo l’esistente Autostrada A3, in concessione a Società Autostrade Meridionali (SAM), potenzialmente interferenti con gli scavi in sotterraneo associati alla realizzazione dell’intervento “Salerno Porta Ovest” e/o con le relative aree di lavorazione. Le opere d’arte oggetto di monitoraggio erano:
− il viadotto Orfanotrofio;
− il viadotto Madonna del Monte e il rilevato autostradale;
− il viadotto Xxxxxxxx e il rilevato autostradale.
Le attività previste avevano una durata di 30 (trenta) mesi, secondo le modalità previste nel disciplinare tecnico-operativo-temporale;
CHE le attività di monitoraggio di cui alla delibera n. 419/2018 sono state regolarmente avviate;
CHE con nota del 11/02/2020, acquisita nella medesima data al prot. Autorità n. 3825, SAM, a seguito della nota Autorità n. 2251 del 27/01/2020 di trasmissione dei documenti denominati “Piano di monitoraggio integrato delle DGPV, dei viadotti e delle gallerie dell’autostrada A3…..” e “Piano di gestione delle emergenze …” entrambi associati all’esecuzione dell’intervento denominato “Salerno Porta Ovest”, ha formulato una serie di osservazioni e richieste di integrazioni al citato piano di monitoraggio, allegando uno specifico elaborato con l’indicazione delle integrazioni richieste.
In particolare, XXX ha chiesto che le attività di monitoraggio fossero estese anche alle seguenti opere d’arte autostradali:
− viadotto Caiafa;
− viadotto Canalone;
− galleria Xxxxxxx;
− galleria Castello;
CHE l’integrazione del piano di monitoraggio, così come richiesta da XXX con la citata nota del 11/02/2020, è propedeutica alla sottoscrizione della convenzione tra Autorità, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e la stessa SAM, senza la quale non si potrà dare corso a tutte le opere potenzialmente interferenti con le opere d’arte dell’autostrada A3 gestita da SAM.
CHE il C.U.G.RI., su richiesta dell’Autorità, si è reso disponibile ad adeguare il sistema di monitoraggio esistente e ad assumerne la gestione.
CHE il C.U.G.RI., per le vie brevi, inoltrava all’Autorità la bozza del nuovo Piano di Monitoraggio e del Piano di Emergenza, tenendo conto delle integrazioni richieste da XXX e condivise dall’Autorità stessa;
CHE il C.D. del C.U.G.RI., nella seduta del 09/03/2021 con verbale n. 102, approvava la bozza del presente accordo per lo svolgimento di attività di interesse comune tra il Consorzio e l’AdSP, ai sensi del citato art.15, comma 1 della L. 241/90 e art. 5, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, delegando il Direttore per i successivi adempimenti amministrativi;
CHE, in data 29/03/2021, l’Autorità rimandava al C.U.G.RI. la documentazione di cui sopra, debitamente istruita sotto l’aspetto tecnico ed amministrativo, richiedendone la conseguente sottoscrizione.
Considerato:
CHE l’art. 56 del D.L. 152/06 prescrive ai Soggetti Pubblici di svolgere attività di pianificazione, programmazione e attuazione in materia di difesa, uso e gestione del territorio secondi criteri di coordinamento e di collaborazione, volti a garantire a) l’omogeneità delle condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni, e b) le modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi;
CHE l’Autorità ha tra i suoi compiti istituzionali quello di assicurare l’esecuzione degli interventi programmati di sviluppo e adeguamento infrastrutturale necessari per garantire la competitività del Porto di Salerno, sullo scenario nazionale ed internazionale, in ragione degli obiettivi assegnati dalla Legge 84/94 all’Autorità stessa;
CHE l’Autorità, tenuto conto dell’interesse pubblico primario della salvaguardia della vita umana e della tutela del patrimonio storico, culturale ed ambientale, in relazione alle attività di cui sopra ritiene indispensabile il ricorso ad attività di monitoraggio strumentale in sito nell’ambito delle qualità dell’ambiente, di opere strutturali e di sistemi geotecnici;
CHE tali attività di monitoraggio, anche alla luce di quanto richiamato nel par. 6.7.6 delle Norme Tecniche per le Costruzioni (approvate con
D.M. del 17.01.2018) devono “permettere di verificare la validità delle previsioni progettuali in relazione al comportamento dell’opera in fase di costruzione e in esercizio, per il periodo di tempo indicato in progetto”;
CHE l’art. 15 comma 1 della L. 241/90 consente ai Soggetti Pubblici di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, quali quelle in materia di controllo del comportamento di opere strutturali e sistemi geotecnici mediante monitoraggio in sito e del monitoraggio ambientale;
CHE l’Autorità ritiene opportuno affidare le predette attività di monitoraggio a un centro di ricerca altamente qualificato;
CHE per le specificità e le complessità delle materie trattate nonché
per la pertinenza di studi pregressi o in corso, il C.U.G.RI. è in possesso di conoscenze, esperienze, capacità e strumentazione per lo svolgimento di attività di ricerca applicata (ovvero di consulenza scientifica) nel settore della previsione e prevenzione, in particolare in aree a specifica destinazione che richiedono l’installazione di sistemi di monitoraggio e della successiva raccolta e analisi dei dati;
CHE il C.U.G.RI., secondo quanto stabilito dall’art. 1 del proprio Statuto, “ha lo scopo di fornire supporti organizzativi, tecnici e finanziari ai consorziati, nel campo della previsione e prevenzione dei Grandi Rischi, in particolare nei relativi settori della Scienza della terra, dell'Ingegneria geotecnica, idraulica, strutturale ed industriale al fine generale di una programmata predisposizione di mezzi per la mitigazione delle calamità prevalentemente nella difesa del suolo”; CHE il C.U.G.RI., secondo quanto stabilito dall’art. 3 del proprio Statuto, tra le sue attività “promuove lo sviluppo della collaborazione scientifica tra le Università consorziate ed altri organismi pubblici e privati di ricerca, nazionali ed internazionali, che operano nel campo della previsione e prevenzione dei Grandi Rischi”, “avvia le azioni di trasferimento dei risultati della ricerca nazionale ed internazionale ai settori applicativi, normativi e della Pubblica Amministrazione” nonché “esegue studi, ricerche e prestazioni di servizio su commissioni di Amministrazioni Statali, Enti pubblici e privati – anche a seguito di partecipazioni a gare, in conformità alle norme dei bandi – e fornisce ai medesimi soggetti pareri e mezzi di supporto relativi a problemi nel settore della previsione e prevenzione dei Grandi Rischi, in
conformità all'oggetto ed allo scopo statutario”;
CHE il C.U.G.RI. ha interesse a svolgere attività di ricerca applicata su argomenti connessi alla sua attività istituzionale e che trovano nel territorio nazionale particolare valenza e applicabilità ed i cui risultati sono anche di interesse pubblico;
Visti:
• la Delibera n. 496 dell’ANAC del 10 giugno 2020 con la quale, tra l’altro, è stata riconosciuta l’alta specializzazione del C.U.G.RI. nel settore della previsione e prevenzione dei Grandi Rischi;
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, segnatamente il Titolo II “Contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione” e, in particolare, l’art. 5. “Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico” che al comma 6 stabilisce che “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.”;
• l’art. 15 della L. 241/90 e s.m.i. che prevede che le
Amministrazioni Pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
Tutto ciò premesso, l’Autorità e il C.U.G.RI. convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - PREMESSE
Le premesse e il disciplinare ivi richiamato sono parte integrante e sostanziale dell’accordo.
ART. 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO
Con la stipula dell’accordo, l’Autorità e il C.U.G.RI. si impegnano a realizzare attività di interesse comune e sempre nell’interesse della collettività. La collaborazione riguarderà attività di interesse comune, quali quelle in materia di controllo del comportamento di opere strutturali e sistemi geotecnici, tenuto conto del contesto geologico nel quale l’intervento denominato “Salerno Porta Ovest” è inserito, mediante sistemi integrati di monitoraggio in sito e ambientale.
La collaborazione, in ogni caso, dovrà prevedere che:
1. l’Autorità garantisca la messa a disposizione degli elaborati cartografici (sia di base che derivati) e dei documenti propedeutici alla predisposizione e al corretto posizionamento della strumentazione di monitoraggio integrato, inclusi il Modello Digitale del Terreno (DTM) e
i rilievi topografici relativi al territorio d’interesse, gli elaborati progettuali esecutivi e le loro varianti relativi alla galleria rientrante nell’intervento denominato “Salerno Porta Ovest”, nonché tutte le informazioni relative all’avanzamento dei lavori della stessa con cadenza settimanale; l’Autorità dovrà fornire, inoltre, le autorizzazioni per l’accesso alle aree ed alle opere d’arte gestite da SAM e oggetto di monitoraggio.
2. Il C.U.G.RI. garantisca la corretta esecuzione, pianificazione e messa in opera degli strumenti di misura e assicuri la qualità dei dati acquisiti per la loro valida interpretazione nell’ambito della gestione del sistema di monitoraggio integrato, anche ai fini di una possibile correlazione con l’avanzamento lavori di cui sopra.
In ogni caso, al fine di perseguire al meglio gli obiettivi prefissati, l’Autorità e il C.U.G.RI. potranno apportare modifiche e integrazioni alla pianificazione tecnico-operativa-temporale delle attività mediante appositi atti integrativi al disciplinare.
ART. 3 – ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ
L’Autorità e il C.U.G.RI. si impegnano a realizzare le attività di monitoraggio previste nel disciplinare (ALLEGATO A), aggiornate secondo le richieste della SAM, mettendo a disposizione le proprie strutture, le risorse umane, le attrezzature, gli strumenti e quant’altro necessario. Al riguardo, gli stessi potranno ricorrere anche a operatori economici e/o collaboratori esterni, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia e dei propri atti di regolamentazione interna.
Il C.U.G.RI., in particolare, si impegna a prendere parte alle riunioni e ai sopralluoghi necessari per la realizzazione delle attività previste nel disciplinare, con preavviso di almeno due giorni.
ART. 4 - RESPONSABILI SCIENTIFICI E GRUPPO DI LAVORO
In relazione all’attuazione dell’accordo, l’Autorità e il C.U.G.RI. individuano quali Responsabili Scientifici l’xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (Segretario Generale dell’Autorità) e il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx (professore associato di Geotecnica presso l’Università degli Studi di Salerno), ciascuno per le rispettive competenze e responsabilità.
Entro 15 giorni dall’attuazione dell’accordo, l’Autorità e il C.U.G.RI. definiranno un gruppo di lavoro (composto da personale interno e/o esperti esterni) per l’esecuzione delle attività di cui all’art. 2.
Il C.U.G.RI. comunicherà altresì, entro il medesimo termine, i nominativi dei soggetti delegati a rappresentarlo nelle riunioni tecniche di programmazione delle attività e saranno indicati i delegati alla firma degli atti previsti nel disciplinare.
ART. 5 – VALIDITA’ DELL’ACCORDO
L’Autorità e il C.U.G.RI. concordano che il presente accordo avrà validità di 30 (trenta) mesi a decorrere dalla data di stipula dello stesso; eventuali proroghe di tale termine, qualora rese necessarie da impedimenti obiettivi e/o di forza maggiore, saranno convenute per iscritto.
ART. 6 - RIMBORSO SPESE E FONTE DI FINANZIAMENTO
A fronte di tutte le spese, nessuna esclusa, previste da sostenere per l’esecuzione delle attività di competenza, l’Autorità riconosce al
C.U.G.RI. il rimborso di una spesa complessiva il cui importo massimo ammonta a € 1.500.000,00 con le seguenti modalità:
- il 30% dell’importo massimo quale acconto entro il primo mese dalla stipula dell’accordo, per gli impegni spesa di avviamento delle attività, in particolare per l’approvvigionamento delle strumentazioni e per l’istallazione delle stesse;
le successive rate, a seguito di presentazione di idonea relazione sulle attività di monitoraggio svolte e di adeguata rendicontazione, secondo le percentuali dell’importo massimo qui di seguito indicate:
- 20% dopo 4 mesi dalla stipula dell’accordo;
- 10% dopo 8 mesi dalla stipula dell’accordo;
- 10% dopo 12 mesi dalla stipula dell’accordo;
- 10% dopo 16 mesi dalla stipula dell’accordo;
- 10% dopo 24 mesi dalla stipula dell’accordo;
- 10% dell’importo a conclusione delle attività e approvazione della regolarità esecutiva da parte dell’Autorità.
L’importo previsto, di cui sopra, deriva da una stima dei costi necessari alla implementazione del complesso Sistema di Monitoraggio meglio descritta nel ALLEGATO B.
Al riguardo, il C.U.G.RI. dichiara che l’importo massimo sopra indicato e le modalità di erogazione sono state definite di concerto con l’Autorità, tenendo conto di tutti gli elementi economici, tecnici, scientifici e tempistici connessi alla perfetta realizzazione delle attività e che, pertanto, in nessun caso pretenderà il rimborso di ulteriori spese.
L’Autorità provvederà ai predetti trasferimenti finanziari attingendo dai fondi propri.
ART. 7 - DIRITTO D’AUTORE E UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI
Ai risultati conseguiti nell’ambito delle attività di cui al presente accordo, e a quelli che seguiranno, si applica la vigente normativa in materia di diritti d’autore e, in ogni caso, per tutti i dati e le informazioni ivi ottenute vi è l’obbligo per l’Autorità e il C.U.G.RI. di citarne la fonte in relazione a qualsiasi tipo di impiego (elaborazione, pubblicazione, informazione e pubblicità).
ART. 8 - RECESSO DALL’ACCORDO
L’Autorità e il C.U.G.RI., qualora intendessero recedere anticipatamente dall’accordo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, hanno l’obbligo di darne un congruo preavviso all’altra parte, esponendo e documentando le proprie motivazioni.
Resta ben inteso che, per gli accordi specifici che seguiranno, nel caso di recesso anticipato sono comunque fatte salve le obbligazioni giuridiche assunte verso i terzi, il diritto del C.U.G.RI. al rimborso delle spese già sostenute, nonché la facoltà dell’Autorità di rivedere l’ammontare del rimborso previsto in fase di stipula, commisurandolo alle attività effettivamente svolte.
ART. 9 - CONTROVERSIE E NORME DI RINVIO
Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra l’Autorità e il C.U.G.RI. in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo è competente esclusivamente il Giudice Amministrativo.
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente accordo, l’Autorità e il C.U.G.RI. convengono di far riferimento alle norme dell’ordinamento amministrativo e a quelle di diritto comune applicabili in materia.
ART. 10 - BOLLO E REGISTRAZIONE
Il presente atto è esente da imposta di bollo e registrazione, poiché stipulato tra pubbliche amministrazioni al fine di un interesse pubblico.
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L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale
Consorzio Inter-Universitario
per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi
Il Presidente Il Direttore
(Dott. ) (Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx)