CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO
ASP Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Azienda pubblica di Servizi alla Persona
Servizio Acquisti
Via Assarotti, 31/12 – 16122 GENOVA Tel. 010-2445.238/270/222 - Fax 010-2445.230
CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO
Premessa
1. Il presente Capitolato è regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dalle norme dettate per la contabilità, la gestione e l’attività contrattuale dell’ASP Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
2. I seguenti documenti saranno elementi costitutivi del contratto:
- il presente Capitolato;
- l’offerta dell’aggiudicatario;
- il DUVRI.
3. In caso di contrasto o di dubbio si segue l’interpretazione che meglio contempera i reciproci interessi sostanziali delle parti secondo correttezza, buona fede ed equità.
Art. 1 - (Oggetto dell’appalto)
1. Oggetto dell’appalto è la fornitura di circa metri cubi 3.600 di ossigeno liquido terapeutico in bombole ed in contenitori fissi, necessari a soddisfare il fabbisogno della struttura assistenziale “RSA Doria” – Via Struppa, 150 – 00000 XXXXXX.
Art. 2 - (Durata del contratto)
1. Il contratto avrà durata di 24 mesi dalla data di stipula del contratto, presumibilmente dal 1°marzo 2017,
2. La durata e/o le quantità stimate della fornitura potranno subire variazioni nell’ordine del 20% in più o in meno (c.d. “quinto d’obbligo”) calcolato sul valore di aggiudicazione. L’Amministrazione potrà pertanto, entro detti limiti, ridurre od estendere il servizio, anche con riferimento alle strutture interessate dal servizio medesimo.
3. Il Fornitore si obbliga comunque, su richiesta di ASP, a proseguire la fornitura anche oltre il termine fissato ai fini di assicurare la sua continuità in pendenza di nuovo affidamento.
Art. 3 - (Potere d’ordine dell’ASP X. Xxxxxxxx in caso di contestazione - potere di esecuzione di prestazioni contrattuali in danno)
1. Nel caso in cui l’ASP X. Xxxxxxxx consideri necessaria una prestazione, da parte dell’appaltatore, e questi non la consideri compresa nel contratto, può ordinarne comunque l’esecuzione e l’appaltatore è tenuto ad ottemperare senza indugio, salvo il suo diritto di fare in seguito accertare l’effettiva rispondenza al contratto e, in caso negativo, il suo corrispondente credito.
2. Nel caso di cui al primo comma, come pure in ogni altro caso di controversia e/o contestazione, generale o particolare, tra l’ASP E. Brignole e l’Appaltatore, quest’ultimo non può assolutamente sospendere o interrompere la fornitura o comunque modificarne le modalità esecutive.
Art. 4 - (Sospensioni ed interruzioni della fornitura)
1. Eventuali sospensioni od interruzioni, totali o parziali, che l’ASP E. Brignole dovesse ordinare per cause di pubblico interesse e/o di forza maggiore sono comunicate nel più breve tempo possibile all’appaltatore, che non ha diritto a risarcimenti e/o indennizzi.
2. L’Appaltatore non può assolutamente sospendere o interrompere la fornitura o comunque modificarne le modalità esecutive considerando che l’attività svolta dall’ASP X. Xxxxxxxx rientra nella fattispecie dei servizi pubblici essenziali, di cui all’art. 1 della Legge 12/06/1990, n. 146.
Art. 5 - (Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore)
1. L’Impresa ha l’obbligo di:
- rispetto di prescrizioni, leggi, regolamenti, decreti, circolari e norme vigenti, sia di carattere generale che relative alle specifiche attività oggetto dell’appalto;
- segnalazione di eventuali interventi o lavori che si dovessero rendere necessari per ottemperare a nuove disposizioni di legge o normative, emanate successivamente la stipulazione del contratto;
- rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione infortuni per i quali l’impresa è la sola e unica responsabile, con particolare attenzione alla tipologia degli ospiti dell’Azienda;
- ricorrere ad ogni possibile accorgimento e precauzione per non creare danni e molestie di qualsiasi tipo e natura agli ospiti.
Art. 6 - (Dispositivi di Protezione Individuale “DPI”)
1. Il Fornitore deve fornire al proprio personale dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti a seguito della valutazione dei rischi, di cui al documento all'art. 3 comma 9 e art. 18 comma d) del D.lgs. n. 81/2008, integrati da quelli ritenuti necessari a seguito della comunicazione sui rischi specifici al Committente.
Art. 7- (Responsabilità)
1. Il Fornitore si obbliga a sollevare l’ASP E. Brignole da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza, per colpa o per qualunque altro motivo ascrivibile all’Appaltatore nell’assolvimento della fornitura oggetto del presente capitolato.
2. Il Fornitore assume tutte le responsabilità derivanti dall’esecuzione della fornitura e risponderà pertanto direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque eventualmente provocati, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Le spese che l’ASP Brignole dovesse sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’Appaltatore ovvero incamerando in tutto o in parte la cauzione definitiva.
3. Il Fornitore, nell’esecuzione del contratto, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti, vigenti o che siano emanati, concernenti la fornitura oggetto dell’appalto.
4. Le contestazioni, le intimazioni e le diffide saranno notificate tramite posta, fax o posta elettronica.
5. In ogni caso di controversia e/o contestazione, generale o particolare, tra l’ASP Brignole e l’Appaltatore, quest’ultimo non può assolutamente sospendere o interrompere la fornitura e i servizi connessi o comunque modificarne le modalità esecutive considerando che l’attività svolta dall’Azienda rientra nella fattispecie dei servizi pubblici essenziali, di cui all’art. 1 della Legge 12/06/1990, n. 146.
Art. 8 - (Penali)
1. L’ASP X. Xxxxxxxx ha diritto di applicare a carico della Ditta appaltatrice penalità, secondo la gravità dei casi, per ogni infrazione dei patti contrattuali o per ogni operazione o fornitura male od imperfettamente eseguita;
2. Le infrazioni saranno accertate, ove possibile, in contraddittorio con l’Appaltatore.
3. Salvo casi di particolare gravità, le procedure per l’applicazione delle penalità sono cosi stabilite:
- In caso di ritardo nella consegna oltre il termine previsto nel successivo art.19, sarà applicata una penale nella seguente misura: per il primo giorno € 200,00.
- per i successivi e fino ad un massimo di 3 gg. € 400,00/giorno. Oltre tale termine, l’ASP X. Xxxxxxxx provvederà all’acquisto del materiale presso altra Ditta del settore, con il maggior onere a carico della Ditta aggiudicataria fermo restando la possibilità per l’ASP Brignole di risolvere il contratto.
4. Sono in ogni caso fatti salvi la risarcibilità di eventuali maggiori danni nonché il ricorso ad ulteriori rimedi, ivi compresa, ricorrendone le condizioni, la risoluzione del contratto.
5. L’applicazione della penale, potrà avvenire tramite escussione del deposito cauzionale ovvero tramite trattenuta sui pagamenti.
6. L’applicazione di penali o la risoluzione del contratto potranno essere causa di esclusione da future procedure di gara.
Art. 9 - (Risoluzione del contratto – Clausola risolutiva espressa)
1. In qualunque caso di violazione e di inosservanza o di incapacità di esecuzione da parte della Ditta di quanto disposto nel presente Capitolato o nei suoi allegati, l’Ente si riserva il diritto, senza pregiudizio di eventuali addebiti, dell’immediata rescissione della fornitura. In particolare l’ASP X. Xxxxxxxx ha la facoltà di risoluzione della fornitura nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni:
a) apertura di procedura di fallimento a carico dell’Appaltatore;
b) abbandono dell’appalto, salvo casi di forza maggiore;
c) ritardo della consegna superiore a tre giorni;
d) interruzione non motivata della fornitura;
e) quando l’Appaltatore si rende colpevole di frode;
f) in caso di cessione a terzi, totale o parziale, direttamente o per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti il presente capitolato;
g) sopravvenuta insussistenza dei requisiti prescritti dal D.lgs. 50/2016 per la partecipazione alle procedure di affidamento;
h) per ogni altra inadempienza, anche se qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai termini dell’art. 1453 del Codice Civile.
2. La notifica della risoluzione della fornitura sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata al domicilio del Fornitore. Nei casi sopraindicati la fornitura sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’ASP X. Xxxxxxxx, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
3. In caso di rescissione del contratto per qualunque causa, l’aggiudicazione potrà essere decisa a favore della Ditta seconda classificata senza che la prima possa richiedere particolari indennità, fatto salvo il pagamento delle fatture per le forniture sino a quel momento eseguite, e l’eventuale rivalsa dell’Amministrazione per le forniture contestate.
4. Rimane inoltre valida la disciplina generale sulla risoluzione per inadempimento, anche al di fuori dei casi previsti dal presente capitolato.
Art. 10 - (Fallimento, trasformazione)
1. Fallimento della Ditta appaltatrice: ASP Brignole si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del d.lgs. 163/2006 in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell’appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 del d.lgs. 163/2006 o di recesso dal contratto ai sensi dell’art.92, c. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
2. Trasformazione o fusione della Ditta appaltatrice: la Ditta dovrà segnalare all’Amministrazione ogni evento societario rilevante ai fini della consistenza della stessa, continuando comunque la gestione dell’appalto. L’Azienda potrà discrezionalmente valutare il permanere dei requisiti ed eventualmente risolvere il contratto.
Art. 11 - (Personale)
1. Le Ditte svolgeranno in ogni caso la fornitura avvalendosi di personale proprio, rispetto al quale osserva in ogni caso il vigente CCNL di categoria, nonché tutte le disposizioni di tutela contrattuale, retributiva, assistenziale, previdenziale, antinfortunistica.
2. Il fornitore si impegna ad avvalersi solo di personale qualificato e giuridicamente legittimato a svolgere le varie prestazioni, nonché a fornire al personale tutte le informazioni e tutta la formazione necessarie perché il contratto possa essere adempiuto al meglio.
Art. 12 - (Corrispettivi – Pagamenti)
1. Il corrispettivo dell’Appaltatore si determina in base alle regole stabilite nel presente capitolato. In ogni caso si tratta di corrispettivi comprendenti la consegna ai reparti di destinazione ed ogni altra prestazione, onere, soggezione e/o rischio dell’appaltatore, direttamente o indirettamente necessari per dare i risultati previsti in questo capitolato, quantunque eventualmente non menzionati nel capitolato stesso.
2. ASP, è soggetta alla normativa sulla scissione dei pagamenti (split payment) e che pertanto i fornitori dovranno registrare le fatture emesse in formato elettronico come soggette a split payment con annotazione “scissione dei pagamenti”.
3. Il fornitore mensilmente emetterà una fattura relativamente alle forniture effettuate nel mese di riferimento.
4. Le fatture dovranno necessariamente riportare il codice CIG.
5. Le fatture dovranno corredate da apposito documento di consegna riportante la quantità di ossigeno consegnato e la firma dell’incaricato della struttura che ha ricevuto la fornitura.
6. Le fatture non riportanti il CIG o non corredate da copia del documento di consegna saranno respinte.
7. La firma all’atto del ricevimento attesta solo l’accettazione dei colli e dei quantitativi indicati. L’accettazione non solleva il fornitore dalle proprie obbligazioni in ordine alla qualità dell’ossigeno, non potendola verificare all’atto della consegna.
8. L’ASP Brignole, tramite i propri incaricati, può effettuare in qualsiasi momento, il prelievo per campionatura dell’ossigeno e dei materiali consegnati durante il periodo di fornitura, al fine di effettuare le opportune analisi e/o verifiche di corrispondenza alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato.
9. I pagamenti saranno effettuati tramite rimessa diretta a 60 giorni data arrivo fattura. L’I.V.A. a carico dell’ASP Brignole sarà assolta secondo le vigenti norme.
10. L’ASP Brignole può comunque verificare in ogni momento, sia prima sia dopo il pagamento, l’esattezza dei corrispettivi fatturati dall’Appaltatore e l’accettabilità delle prestazioni da esso rese, anche se l’Azienda ha prestato l’assenso e pagato. In esito all’eventuale verifica, l’ASP E. Brignole può pagare meno di quanto l’Appaltatore richiede e/o recuperare eventuali somme pagate in eccesso. In caso di contestazioni sull’entità dei pagamenti da parte dell’ASP X. Xxxxxxxx e/o in caso di ritardo nei pagamenti stessi il Prestatore rinuncia irrevocabilmente ad avvalersi dell’eccezione di inadempimento.
11. Eventuali irregolarità e/o sospensioni della fornitura, quantunque imputabili secondo l’Appaltatore ad inadempienze dell’ASP X. Xxxxxxxx nei pagamenti, saranno considerate gravi inadempienze dell’Appaltatore stesso, con conseguente possibilità dell’ASP Brignole di risolvere il contratto e/o di disporne temporaneamente l’esecuzione in danno.
Art. 13 - (Sicurezza, sopralluoghi)
1. L’Appaltatore è tenuto a dare piena applicazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 19/9/94 n. 626 e successivi regolamenti e decreti attuativi. In particolare l’Appaltatore con la presentazione dell’offerta da atto senza riserva di sorta:
- di avere eseguito un attento ed approfondito sopralluogo nelle sedi oggetto del contratto;
- di avere verificato e valutato per diretta conoscenza i rischi connessi alla sicurezza delle strutture interessate alla fornitura e servizi connessi, al fine di preordinare ogni necessario o utile presidio di protezione e di avere informato i propri lavoratori. A tal fine, prima dell'inizio dell'attività, l’Impresa aggiudicataria dovrà contattare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di ASP al fine di concordare una riunione nel corso della quale:
- verranno fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui saranno destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate;
- verranno definite le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto o del contratto d'opera;
- verranno trasmesse le necessarie informazioni al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori di eventuali diverse imprese coinvolte.
2. E’ stato elaborato il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). Tale documento dovrà essere aggiornato ai sensi di legge.
3. Il concorrente si considera all’atto della presentazione dell’offerta, a perfetta conoscenza dell’ubicazione dei luoghi, locali ed attrezzature oggetto del capitolato, di aver controllato in sito tutte le caratteristiche dei locali, i percorsi e lo stato di viabilità in genere.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale d’oneri valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia, che si intendono qui integralmente trascritte.
Art. 14 - (Copertura assicurativa)
1. Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse derivassero all’ASP E. Brignole, a terzi, cose o persone si intende, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell’fornitore. Sono esclusi i danni derivanti da cause esterne e non dovute all’esecuzione della fornitura.
2. Prima dell’avvio del servizio la Ditta è tenuta a dotarsi di una polizza di assicurazione per eventuali danni provocati all’ASP E. Brignole, suoi dipendenti, incaricati, ospiti ed utenti, a terzi e/o all’ambiente, con primaria compagnia e con massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 per ciascuna persona eventualmente danneggiata. Copia della polizza dovrà essere consegnata all’ASP X. Xxxxxxxx entro dieci giorni dalla data di aggiudicazione e comunque prima dell’inizio del servizio.
3. La polizza assicurativa deve riportare la formale rinuncia del beneficio della preventiva escussione (Art. 1944 del C.C.) nei riguardi del fornitore. e dovranno prevedere il formale impegno del fidejussore e dell’assicuratore a pagare la somma garantita entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’ASP E. Brignole.
Art. 15 - (Garanzie)
1. La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, deve costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione.
2. Si applicanole riduzioni di cui all’art. 93, c. 7 del D.lgs. 50/2016.
3. La Fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al precedente comma determina la revoca dell’affidamento da parte dell’ASP Brignole che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del regolare certificato di regolare esecuzione.
Art. 16 - (Controversie)
1. Per ogni controversia non composta in via bonaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Genova.
2. Per gli effetti del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio legale in Genova ai sensi della disposizione di legge.
Art. 17 - (Caratteristiche dell’ossigeno)
1. Le apparecchiature, accessori e i dispositivi medici che verranno forniti o dati in uso dovranno essere conformi alle disposizioni di legge e tutti riportare il marchio CE.
2. L’ossigeno oggetto della fornitura dovrà rigorosamente essere prodotto e distribuito in conformità alle vigenti norme di legge.
3. L’ossigeno liquido fornito dovrà contenere non meno del 99.0% V/V di ossigeno e dovrà corrispondere a tutte le caratteristiche ed ai saggi di purezza prescritti dalla Farmacopea ufficiale.
Art. 18- (Modalità di esecuzione della fornitura)
1. Il fornitore dovrà mettere a disposizione della struttura almeno tre idonei contenitori criogenici.
2. Tali apparecchiature, fornite in comodato gratuito, saranno composte da un contenitore criogenico d’acciaio inox della capacità in ossigeno liquido compresa tra litri 30, equivalenti a 26,5 mc. d’ossigeno gassoso, e litri 40, equivalenti a 35,5 mc. d’ossigeno gassoso. Il contenitore dovrà essere dotato di opportuni sistemi di gassificazione dell’ossigeno liquido tali da garantire flussi regolabili da 0,25 ad almeno 6 lt./minuto. Le valvole di sicurezza dovranno rispondere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Dovranno essere dotati su richiesta dell’Azienda di dispositivo limitatore di flusso. Ogni contenitore dovrà essere dotato di almeno una unità portatile, ricaricabile dal contenitore base, della capacità sino a 1,2 litri di ossigeno liquido.
3. Sia per il contenitore base che per l’eventuale contenitore portatile dovrà essere prevista la possibilità di regolare l’erogazione secondo prescrizione medica fatta al paziente.
4. Sia i contenitori base che quelli portatili dovranno essere equipaggiati di indicatore del contenuto e manometro.
5. Il contenitore base dovrà essere montato su ruote e facilmente trasportabile e dovrà essere dotato di tutti i dispositivi necessari al corretto uso ed in particolare di: raccogli condensa, umidificatore, cannula nasale o mascherina. Tali materiali saranno forniti gratuitamente secondo le necessità dei reparti utilizzatori.
6. La consegna dell’ossigeno e di eventuali contenitori aggiuntivi ad ogni reparto utilizzatore dovrà avvenire di norma tassativamente entro 24 ore dalla richiesta della struttura competente. La Ditta dovrà assicurare, comunque in casi d’urgenza, la tempestività e continuità della fornitura anche nei giorni festivi.
7. Le richieste da parte della RSA potrà avvenire anche telefonicamente. La Ditta dovrà fornire alla struttura, gli indirizzi delle sedi operative con relativi recapiti telefonici e fax.
8. Le bombole dovranno essere in tutto, conformi alle prescrizioni di cui al D.M. 03.01.1990 e s.m.i. “Disposizioni particolari per le bombole destinate a contenere i gas ossigeno, protossido di azoto e anidride carbonica per uso medicale”, e avranno il corpo e l’ogiva dipinte del colore distintivo del gas contenuto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare i DDMM Trasporti del 07.01.1999 e 14.10.1999 e s.m.i.. Le stesse dovranno essere dotate di accessori fissi e mobili per il trasporto. In particolare dovranno avere:
a) punzonato:
- nome e marchio del fabbricante;
- numero di serie;
- natura del gas contenuto;
- pressione max. di esercizio;
- pressione di collaudo;
- capacità della bombola;
- tara della bombola;
- data ultimo collaudo;
- nome e marchio del proprietario;
b) stampigliato:
- numero UN e nome del gas (secondo A.D.R. (Agreement Dangerous Road) eventuale indicazione del grado di purezza).
- simbolo rappresentativo del tipo di pericolo secondo A.D.R. (combustibile, comburente, tossico).
- codice a barre.
9. Su ogni bombola dovrà essere applicata un’etichetta indicante il lotto di produzione quando previsto e, onde evitare accidentali distacchi, tale etichetta dovrà essere applicata alla bombola in modo tale da non essere soggetta a facile rimozione.
10. La Ditta fornitrice dovrà mettere a disposizione dell'ASP X. Xxxxxxxx:
- le note tecnico - informative relative all'utilizzo dei prodotti e sistemi forniti;
- le istruzioni per l'uso delle strumentazioni e sistemi messi a disposizione;
- le note informative sulla normativa vigente finalizzate alla realizzazione di condizioni di utilizzo di assoluta sicurezza;
11. In sede di prima fornitura, la Ditta ha l’obbligo di presentare, congiuntamente al prodotto, le schede di sicurezza ove previsto dalla normativa vigente. La Ditta inoltre dovrà provvedere all’invio delle nuove schede di sicurezza ogniqualvolta le precedenti subiscano modifiche.
12. Nel servizio è compreso l’eventuale lavaggio e/o bonifica, nonché il collaudo di cui dovessero necessitare le bombole cedute in comodato d’uso gratuito. Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le manutenzioni delle bombole e dei contenitori ceduti in comodato d’uso, compresa la sostituzione di valvole, manometri, riduttori, flussometri, erogatori ecc. non di proprietà dell’ASP E. Brignole che dovessero difettare, danneggiarsi o altro.
Art. 19 - (Obblighi dell’Impresa aggiudicataria)
1. L’Appaltatore, oltre a quanto precedentemente specificato, dovrà inoltre garantire, compreso nel prezzo di aggiudicazione, assumendone quindi i relativi oneri diretti e indiretti, quanto segue:
- installazione e collaudo delle apparecchiature presso i reparti della RSA compresi tutti gli interventi di manutenzione programmata o a richiesta della RSA, necessari al mantenimento in costante e perfetta efficienza della stessa;
- fornitura di tutti i materiali di consumo necessari al corretto ed efficiente utilizzo delle apparecchiature;
- fornitura di ulteriori contenitori di ossigeno che i responsabili della RSA ritenesse necessari;
- istruzione al personale dell’ASP X. Xxxxxxxx;
- rispondenza delle apparecchiature preposte alla normativa CEI, opportunamente documentata in sede di gara, ed in seguito, a corredo delle apparecchiature installate;
- ad ogni fornitura di ossigeno dovrà essere verificato il buon funzionamento delle apparecchiature.
Art. 20 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di Genova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.