Contratto di Assicurazione del Ramo Danni
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Contratto di Assicurazione del Xxxx Xxxxx
Tutela Legale
Professioni Sanitarie
Il presente documento contenente:
◼ Glossario
◼ Condizioni di Polizza
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza
Indice
Sezione Tutela Legale Area Riservata | pag. | 2 | |
1 - Glossario | pag. | 4 | |
2 - Norme valide per tutte le professioni | (artt. 1-5) | pag. | 8 |
3 - Norme che regolano il caso di sinistro (artt. 6-10) pag. 10
TUTELA LEGALE PROFESSIONI SANITARIE
4 - Norme particolari professionisti Area Sanitaria (artt. 11-18) pag. 12
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I N D I C E
AREA RISERVATA
In ottemperanza al Provvedimento XXXXX xx 0 xxx 00/00/0000, xx comunica che sul sito internet dell’Impresa - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx - è disponibile la sezione “AREA RISERVATA”, che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.
Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.
Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull’utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.
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A R E A
R I S E R V A T A
TUTELA LEGALE PROFESSIONI SANITARIE
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TUTELA LEGALE PROFESSIONI SANITARIE
Sezione Tutela Legale Professionisti Area sanitaria Tabella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo
Garanzia colpita da sinistro | Xxx.xx (art.) | Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Sottolimite di indennizzo o di risarcimento o di prestazione |
Spese per assistenza di un interprete | 2 | 10 ore lavorative | ||
Spese per traduzioni verbali o atti del procedimento | 2 | Euro 1.000,00 | ||
Anticipo cauzione | 2 | Euro 10.000,00 | ||
Spese per legale domiciliatario i in caso il Contraente scelga legale non abilitato presso il Tribunale competente per territorio | 7 | Euro 3.000,00 | ||
Esecuzione forzata | 8 | 2 tentativi per ciascun titolo esecutivo | ||
Difesa penale: anticipo spese legali e/o peritali | 12b | Euro 2.000,00 | ||
Difesa penale: opposizione avverso sanzioni amministrative pecuniarie | 12c | 1.000,00 euro per violazione | ||
Vertenze contrattuali con i clienti | 15 | 3 casi per anno | ||
Difesa civile: assistenza anche per fase giudiziale | 16 | 1.000,00 euro di valore lite |
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T A B E L L A
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S I N T E S I
1 - Glossario
Accordo (v. alla voce Transazione)
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Arbitrato
È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza.
Assistenza stragiudiziale
È l’attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.
Caso assicurativo/Sinistro
La controversia o il procedimento per il quale è prestata l’assicurazione.
Contraente
Il soggetto che stipula l’Assicurazione.
Contratto
Il contratto di assicurazione.
Contravvenzione
È un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l’elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l’arresto e/o l’ammenda.
Danno extracontrattuale
TUTELA LEGALE PROFESSIONI SANITARIE
È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
Delitto
È un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso
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G L O S S A R I O
volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:
- delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.
Il delitto è punito con la multa o la reclusione.
Diritto civile
È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto.
Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
Diritto penale
È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli.
La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche.
Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell’interesse della collettività.
Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l’imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.
Fatto illecito
Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale.
L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Impresa
Vittoria Assicurazioni SpA e le eventuali coassicuratrici.
TUTELA LEGALE PROFESSIONI SANITARIE
Insorgenza (del caso assicurativo/sinistro)
Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione.
Più semplicemente, l’insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.
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G L O S S A R I O
Più specificamente, l’insorgenza è:
- nell’ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
- nell’ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l’evento dannoso;
- nell’ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.
Massimale
La somma entro la quale l’Impresa risponde per ogni caso assicurativo/sinistro.
Il Massimale resta ad ogni effetto unico anche in caso di coinvolgimento di più assicurati nel sinistro.
Parti
Il Contraente e l’Impresa.
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente all’Impresa.
Procedimento penale
Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia.
Questa contiene l’indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
Reato
Violazione della legge penale.
I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
Sanzione amministrativa
Misura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo.
È quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedasi la voce relativa).
TUTELA LEGALE PROFESSIONI SANITARIE
Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche e può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici.
La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell’Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall’Autorità Giudiziaria.
Sinistro (v. alla voce Caso assicurativo).
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G L O S S A R I O
Spese di giustizia
Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).
Spese di soccombenza
Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).
Spese peritali
Sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
Transazione/Accordo
Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
Vertenza contrattuale
TUTELA LEGALE PROFESSIONI SANITARIE
Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.
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G L O S S A R I O
2 – Condizioni Sezione Tutela legale – Norme valide per tutte le professioni
Art. 1 - Condizione di validità della garanzia Tutela Legale
Premesso che le garanzie della presente sezione vengono prestate esclusivamente in abbinamento alla garanzia di RC professionale per l’attività, la cessazione o la decadenza per qualsiasi motivo della garanzia di RC comporta la contestuale cessazione delle garanzie della Sezione Tutela legale.
Art. 2 - Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.
Vi rientrano le spese:
- per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti ad una transazione autorizzata da D.A.S., comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da D.A.S.;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, l’Impresa assicura:
- le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di
1.000 euro;
TUTELA LEGALE PROFESSIONI SANITARIE
- l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite massimo di 10.000 euro. L’importo anticipato dovrà essere restituito a D.A.S. entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali D.A.S. conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.
L’Impresa non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
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Art. 3 - Servizio di consulenza legale telefonica (ConsulDAS)
Ad integrazione delle garanzie sottoscritte, l’Impresa fornisce, tramite D.A.S., un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie previste in polizza, attivabile:
• contattando il numero verde 800/666000;
• scrivendo a xxxxxxxxx@xxx.xx;
• collegandosi al sito xxx.xxx.xx.
Art. 4 - Estensione territoriale delle garanzie
Per tutte le coperture le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
- nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale: in tutti gli Stati d’Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo;
- nelle ipotesi di vertenze contrattuali: in tutti i Paesi dell’Unione Europea, inoltre Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- nell’ipotesi di opposizione alle sanzioni amministrative: in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
Art. 5 - Insorgenza del caso assicurativo - Operatività della garanzia
Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.
La garanzia assicurativa riguarda i casi assicurativi che insorgono:
1. dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di controversia relativa a risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale o di sanzione amministrativa;
2. trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto negli altri casi;
3. la garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione del contratto;
4. se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere l’Impresa per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 60 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto;
5. la garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
6. la garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti;
TUTELA LEGALE PROFESSIONI SANITARIE
7. nell’ipotesi di vertenze aventi per oggetto controversie di diritto civile di natura contrattuale, ove l’inadempienza si riferisse a prestazione di servizi commissionata e successivamente contestata dall’Assicurato, si intendono comprese in garanzia anche le controversie direttamente o indirettamente derivanti da materie escluse dalle garanzie di polizza;
8. il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
9. il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;
10. in caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.
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3 – Condizioni Sezione Tutela Legale – Norme che regolano il caso di sinistro
Art. 6 – Premessa
In relazione alla normativa introdotta dal D.Lgs. nr. 209 del 7/9/2005 – Titolo XI – Capo II, art. 163 e 164, l’Impresa ha scelto di affidare la gestione dei sinistri (anche definiti Casi assicurativi) della Sezione Tutela Legale a:
- D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A, con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 37135 VERONA, Tel. (000) 0000000 - Fax (000) 0000000, sito internet: xxx.xxx.xx, in seguito detta D.A.S.
Art. 7 - Denuncia del caso assicurativo e scelta del legale
L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo all’Agenzia Vittoria a cui è assegnata la polizza. L’Agenzia Xxxxxxxx provvederà all’inoltro della denuncia a D.A.S., alla quale si dovranno trasmettere tutti gli atti e documenti occorrenti, che l’Assicurato regolarizzerà a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, facendo, inoltre, pervenire alla stessa notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.
Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo, l’Assicurato può indicare un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.
Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, l’Impresa garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno.
La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con l’Impresa o con D.A.S.
Art. 8 - Gestione del caso assicurativo
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, D.A.S. (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs n. 209 del 7/9/2005) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.
TUTELA LEGALE PROFESSIONI SANITARIE
A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare a D.A.S., ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, D.A.S. valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione.
Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentano possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Art. 7 – “Denuncia del caso assicurativo e scelta del legale”.
Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:
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• l’Assicurato deve tenere aggiornata D.A.S. su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
• gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
• gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con D.A.S., sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
• l’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di D.A.S., non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di D.A.S. o dell’Impresa, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da D.A.S., che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.
L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. L’Impresa e D.A.S. non sono responsabili dell’operato di legali e periti.
Art. 9 - Disaccordo sulla gestione del caso assicurativo – Arbitrato
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.
Art. 10 - Recupero di somme
TUTELA LEGALE PROFESSIONI SANITARIE
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
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4 - Condizioni Sezione Tutela legale – Norme particolari per i professionisti dell’Area Sanitaria
Art. 11 - Ambito e garanzie
Con riferimento all'Art. 2 – Oggetto dell’assicurazione, la garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente/Assicurato in qualità di libero professionista e/o dipendente di Ente/Azienda Pubblica o Privata e/o Medico convenzionato con SSN regolarmente abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale(ove previsto) e delle altre Persone Assicurate nell’ambito dell’attività professionale dichiarata in polizza.
Art. 12 - Opzione standard: difesa procedimenti penali e sanzioni amministrative
La garanzia opera:
a) nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
b) nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, l’Impresa provvederà all’anticipo delle spese, nel limite della somma di € 2.000, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento o derubricazione del reato da doloso a colposo o in caso di estinzione del reato, per qualsiasi causa, D.A.S. richiederà richiederà allo stesso il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
c) nel caso in cui le Persone Assicurate debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000.
A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:
TUTELA LEGALE PROFESSIONI SANITARIE
- Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni.
d) nel caso in cui il Contraente debba presentare opposizione, qualora gli venga contestata la violazione di norme di legge, regolamentari o di diligenza da parte del proprio Ordine Professionale/Authority, con avvio di procedimento disciplinare a proprio carico. La tutela vale anche per l’impugnazione del provvedimento sanzionatorio davanti al Giudice Ordinario di primo grado.
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Art. 13 - Opzione plus: opzione standard + difesa civile
Solamente se richiamata in polizza la presente opzione e corrisposto il relativo premio,
la garanzia opera inoltre:
a) nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie relative a danni extracontrattuali subiti da persone e/o a cose per fatto illecito di terzi;
b) nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Articolo 1917 del Codice Civile.
Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile verso terzi, pur essendo regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera in primo rischio. Resta fermo che D.A.S. si riserva di chiedere in qualsiasi momento l’esibizione della polizza di Responsabilità Civile verso terzi; in mancanza di esibizione della polizza, la presente garanzia non sarà operante.
c) nel caso in cui il Contraente debba sostenere vertenze per:
- controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi;
- controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro;
- controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in polizza ove viene svolta l’attività.
Art. 14 - Opzione extrabis : opzione plus + vertenze col datore di lavoro
Solamente se richiamata in polizza la presente opzione e corrisposto il relativo premio, la garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti del Contraente in qualità di lavoratore subordinato o parasubordinato, qualora debba sostenere vertenze nascenti dal suo contratto di lavoro, compresa l’eventuale azione di rivalsa che il datore di lavoro intenda esercitare nei suoi confronti per ottenere il risarcimento di quanto pagato a terzi.
Art. 15 – Opzione extra: opzione plus + vertenze contrattuali con i clienti Opzione maximum: opzione extrabis + vertenze contrattuali con i clienti
TUTELA LEGALE PROFESSIONI SANITARIE
Solamente se richiamata in polizza una delle due opzioni indicate in rubrica e corrisposto il relativo premio, la garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali con i clienti relative a contestazioni in merito a forniture di beni e/o prestazioni di servizi che l’Assicurato effettui, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, con esclusione del recupero dei crediti e con il limite di tre denunce per ciascun anno assicurativo.
Art. 16 - Valore in lite
Nelle controversie di diritto civile di natura contrattuale ed extracontrattuale per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 1.000, la garanzia verrà prestata solo per la fase stragiudiziale, con esclusione della fase giudiziale.
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Art. 17 - Persone assicurate
Le garanzie operano a favore del Contraente ed inoltre delle persone che collaborano nell’attività professionale, vale a dire i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, i familiari, gli affini, i praticanti e gli stagisti.
Art. 18 - Esclusioni
La garanzia è esclusa per:
- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- materia fiscale, tributaria e materia amministrativa, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza;
- controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
- controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l’attività indicati in polizza;
- controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
- vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda.
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Si intendono inoltre espressamente escluse le garanzie e le opzioni non richiamate in polizza.
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Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019
PB014301T-TUL-EDZ-0119 - TUTELA LEGALE - PROFESSIONI SANITARIE