DICHIARAZIONE DI ASSICURAZIONE
A chi di interesse Milano, 24/01/2019
DICHIARAZIONE DI ASSICURAZIONE
Si dichiara che la Spettabile ENPACL Ente Nazionale Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro ha stipulato presso la nostra Compagnia una polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale avente le seguenti caratteristiche:
COMPAGNIA ASSICURATRICE : AIG EUROPE S.A.
N° DI POLIZZA : IFL0011728
RISCHI ASSICURATI : Responsabilità Civile Professionale Consulenti del Lavoro
PERIODO DI VALIDITA’
DELLA POLIZZA : dalle ore 24 del 31/12/2018 alle ore 24 del 31/12/2019
PERIODO DI VALIDITA’
DELLA SINGOLA GARANZIA
PER ASSICURATO : dalle ore 24.00 del giorno di iscrizione all'Albo
professionale alle ore 24.00 del 31/12/2019
MASSIMALE : € 250.000,00 per Assicurato, per sinistro e per anno
FRANCHIGIA : € 250,00 per ogni e ciascuna Richiesta di Risarcimento
RETROATTIVITA’ : dalla data di iscrizione all'Albo Professionale non antecedente le ore
00.00 del 01/01/2019
TERRITORIALITA’ : Mondo intero esclusi Usa e Canada
INTERMEDIARIO : Marsh S.p.A. Xxx Xxx Xxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxx (XX)
ASSICURATI : Consulenti del Lavoro Neo iscritti nell'annualità 2019 (dal 01.01.2019 al
31.12.2019)
Quanto sopra regolamentato dalle Condizioni Generali e/o Condizioni Particolari ed Aggiuntive del contratto stesso.
Tale dichiarazione non modifica in alcun modo le condizioni della polizza.
AIG EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l’ltalia
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
Tel: x00 00 00000, Fax: x00 00 0000000, xxx.xxx.xx.xx - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono :
per Assicurato si intende il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione (a titolo esemplificativo: professionista); per Assicurazione si intende il contratto di Assicurazione ; per Attività Professionale si intende l'attività di consulente del lavoro, quale definite regolamentata dalle disposizioni di legge e/o norme nazionali, comunitarie ed internazionali attualmente in vigore in materia e dalle lordo successive eventuali modificazioni ed integrazioni. Su richiesta dell'Assicurato si specifica che l'attività fiscale tributaria, perito di parte e di nomina giudiziale, CTU sono comprese nell'Assicurazione ; per Contraente si intende il soggetto che stipula l'Assicurazione ; per Xxxxx si intende morte o lesioni personali, distruzione e deterioramento di beni fisicamente determinati; per Indennizzo si intende la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; per Introiti si intendono i volumi di affari ai fini IVA conseguiti dall'Assicurando nell'anno solare precedente a quello di attivazione della copertura; per Perdita patrimoniale si intende ogni pregiudizio economico causato a terzi che non sia l'effetto o la conseguenza diretta o indiretta di danni ; per Xxxxxxx si intende il documento che prova l'Assicurazione ; per Premio si intende la somma dovuta dall'Assicurato alla Società ; per Richiesta di risarcimento si intende qualsiasi azione o procedura legale intentata da qualsiasi persona o organizzazione nei confronti dell'Assicurato per Perdite patrimoniali o altre perdite economiche per le quali è prestata l'Assicurazione; per Sinistro si intende il fatto per il quale è prestata l'Assicurazione e dal quale può derivare un danno o una perdita patrimoniale; per Società si intende l'impresa assicuratrice; per Terzi si intendono tutte le persone fisiche e/o giuridiche diverse dall'Assicurato, con esclusione dei contitolari dell'Assicurato, dei suoi associati di diritto o di fatto, dei loro coniugi, figli e degli altri parenti o affini con essi conviventi
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ( artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.)
Art. 2 - Dichiarazioni dell’Assicurato –Variazioni o comunicazioni.
Le dichiarazioni e le informazioni rese dall'Assicurato costituiscono la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.
Le variazioni o modificazioni della polizza devono risultare da atto scritto.
Tutte le comunicazioni dell'Assicurato possono essere fatte con lettera raccomandata o telefax all'indirizzo della Società o della Spett.le Broker; così come ogni comunicazione della Società può essere fatta con lettera raccomandata o telefax all'indirizzo dell'Assicurato o della Spett.le Broker/Agente.
Per essere valide ed efficaci, le eventuali lettera di disdetta e di recesso, devono essere inviate dalla Società
all'Assicurato e per conoscenza al broker.
Le comunicazioni produrranno effetto dalla data di spedizione e farà fede la data del timbro postale.
Art. 3 - Altre assicurazioni/Indennizzo
L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
Nel caso sia operativa altra assicurazione prestata dalla Società o da qualsiasi impresa o affiliata di AIG Europe S.A. , la massima somma risarcibile da AIG in base alla totalità delle suddette polizze non potrà eccedere il massimale della polizza che prevede il massimale più elevato. Resta inteso che la presente condizione particolare non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il Massimale della presente polizza. La presente polizza non coprirà i Xxxxx di difesa traenti origine da una Richiesta di risarcimento laddove un'altra polizza di assicurazione imponga ad un Assicuratore un obbligo di difesa contro tale Richiesta di risarcimento.
Nel caso in cui esista altra polizza personale emessa per il tramite della Convenzione CNO Consulenti del Lavoro prestata dall'Assicuratore o da qualsiasi impresa o affiliata della AIG International Inc ("AIG"), la presente polizza coprirà esclusivamente la parte eccedente al massimale della polizza personale.
Art. 4 - Pagamento del premio
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio e la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Art. 5 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Di comune accordo tra le parti si prende atto che qualora successivamente alla stipula della presente polizza entrassero in vigore disposizioni di legge o di regolamento che ampliano o modificano le competenze professionali l'Assicurazione si intenderà operante ed efficace anche per tali modifiche o ampliamenti secondo la seguente modalità:
- entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui sopra e dalla successiva comunicazione inviata dall'Assicurato, la Società può richiedere, in base a quanto precede, un maggior premio nella stessa misura che avrebbe richiesto se all'atto della stipula del contratto tali elementi fossero stati conosciuti e ne fosse stata richiesta la copertura. Trascorso tale termine senza richiesta di un maggior premio, la Società emetterà un apposito documento contrattuale a favore di tutti gli Assicurati prendendo atto della relativa estensione di copertura.
In caso di richiesta di maggior premio, l'Assicurato, previo contatto da parte del Broker, ha facoltà di rifiutare il premio addizionale richiesto dalla Società entro 30 giorni dalla data della suddetta comunicazione, e in tal caso l'estensione della copertura si intenderà non operante dall'origine.
Art. 6 - Aggravamento del rischio
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta al Broker oppure alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio di cui all'Art. 1898 C.C. non noti o non accettati dalla Società possono comportare la
perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.
Art. 7 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla
comunicazione dell' Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 8 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro:
L'Assicurato è tenuto entro i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza:
a) a sottoporre alla Compagnia ogni richiesta di risarcimento ricevuta;
b) a dar notizia alla Compagnia per iscritto di ogni comunicazione o diffida scritta da lui ricevuta, in cui un terzo esprima l'intenzione di attribuire all'Assicurato una responsabilità civile professionale; tale notifica sarà a tutti gli effetti trattata come richiesta di risarcimento presentata e denunciata nel corso del periodo di assicurazione.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ( art. 1915 C.C.) Salvo restando tutto quanto sopra l'Assicurato potrà dar notizia alla Compagnia , tramite il broker, per iscritto di ogni sinistro o fatto che potrebbe dare luogo ad un danno o ad una richiesta di risarcimento; tale notifica sarà a tutti gli effetti trattata come richiesta di risarcimento presentata e denunciata nel corso del periodo di assicurazione
Art. 9 - Pagamento dell’indennizzo
Valutato il danno, verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al
pagamento dell'indennizzo.
Art. 10 - Durata dell’Assicurazione
A parziale deroga dell'articolo 1899 c.c. l'assicurazione ha la durata indicata nel frontespizio di polizza.
Art. 11 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico della Contraente.
Art. 12 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice è quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
Art. 13 - Rischi esclusi.
Sono esclusi i sinistri e le responsabilità che si verifichino o insorgano in occasione di :
a) guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e atti di terrorismo.
b) esplosioni od emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o di impiego di aeromobili;
d) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture: interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua: alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
e) per ogni responsabilità in relazione a fatti commessi quando si trovi, per motivi disciplinari, inabilitato o destituito dall'attività professionale.
Purché si provi che l'evento dannoso è in rapporto causale con detti eventi.
Art. 14 - Diritto di surrogazione.
La Società è surrogata, fino alla concorrenza dell'indennizzo liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato.
Salvo i casi di dolo, tali diritti non saranno fatti valere nei confronti delle persone elencate all'art.19 punto d) , fatta salva diversa autorizzazione dell'Assicurato stesso.
Art. 15 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legislazione italiana.
NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 16 - Delimitazione dell’Assicurazione
Ai fini dell'Assicurazione prestata con la presente polizza, non sono considerati terzi :
a) l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) i collaboratori, i dipendenti e praticanti – e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lettera a) – che si avvalgono
delle prestazioni dell'Assicurato;
Art. 17 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale o amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando legali e/o tecnici eventualmente indicati dall'Assicurato e/o Contraente stesso, sostenendo le spese di difesa, tanto in sede civile che penale, fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della intervenuta transazione ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all' azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Tale importo deve intendersi in eccesso al massimale di polizza Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato ha la facoltà di proporre alla società un legale di propria fiducia la cui nomina è subordinata al benestare
della Società. Eventuali spese legali e/o di tecnici non autorizzate dalla Società saranno a carico dell'Assicurato
Art. 18 - Cessazione del rapporto assicurativo
Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, l'Assicurazione cessa:
a) in caso di decsso dell'Assicurato;
b) in caso di cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio della professione con conseguente cancellazione
dall'Albo professionale;
c) in caso di radiazione per qualsiasi motivo dall'Albo professionale;
In caso di decesso o cessazione dell'attività, il rapporto cessa con la prima scadenza annuale della polizza. In caso di radiazione dall'Albo professionale il rapporto cessa con effetto immediato.
CONDIZIONI PARTICOLARI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Art. 19 Oggetto dell’Assicurazione – CONSULENTE DEL LAVORO
L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale connessa con la sua qualità di Consulente del Lavoro, in quanto iscritto al relativo Albo, svolta nei modi e nei termini previsti dalla Legge n. 1081/64 (Consulente del Lavoro), dalla Legge nr.12 del 11.01.1979, dal Decreto Ministeriale 21 febbraio 2013 n. 46 e successive modifiche legislative e/o regolamenti.
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per i perdite patrimoniali involontariamente cagionati a ragione di negligenza, imprudenza o imperizia lievi o gravi, dei quali sia civilmente responsabile nell'esercizio di attività.
Sono assicurate anche le persone che sono o sono state associate di diritto o di fatto all'Assicurato, da contitolari e/o procuratori, purché esercenti in maniera lecita l'attività di Consulente del Lavoro come prevista dalla presente garanzia. La presente garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari dell'Assicurato della cui opera questi, personalmente, si avvale.
Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo :
a) le attività di gestione contabile fiscale, la tenuta, l'aggiornamento ed il riordino di contabilità, registri IVA e libro unico, elaborazione dei cedolini paga, adempimenti previdenziali ed assistenziali, la redazione di dichiarazioni fiscali; elaborazione 730 per conto terzi svolta direttamente dai singoli professionisti. Per estendere la copertura a quanto previsto dalla circolare n.13 del 06/04/2006 dell'Agenzia delle Entrate deve essere attivata l'apposita garanzia aggiuntiva B di cui alle Condizioni Aggiuntive della presente polizza;
b) le sanzioni di anche di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità
attribuibili all'Assicurato stesso nell'esercizio della attività assicurata;
c) le responsabilità derivanti all'Assicurato nell'espletamento di funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esso competenti, ivi compreso l'incarico di CTU;
d) le responsabilità derivanti all'Assicurato da fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell’Assicurato, anche se iscritti ad un Albo professionale;
e) conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio. La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari a € 250.000,00 del massimale indicato in polizza, per ogni sinistro e per periodo assicurativo, con applicazione di una franchigia fissa per sinistro di € 500,00;
f) conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di titoli al portatore o effetti al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio. La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari a € 25.000,00 del massimale indicato in polizza, per ogni sinistro e per periodo assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di € 500,00.
g) le attività di redazione bilancio ed attività connesse e conseguenti;
h) la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della legislazione in materia di Protezione Dati vigente ex Regolamento (UE) n. 2016/679 e successive norme di attuazione per perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) o in conseguenza di errata consulenza in materia di privacy, nell'esercizio della attività professionale di Consulente del Lavoro;
i) la responsabilità derivante all'Assicurato per danni da interruzione e sospensione attività di terzi connessi all'attività professionale esercitata.
l) l'attività dell'Assicurato quale componente di Consigli di Amministrazione di Società limitatamente alla responsabilità civile a lui derivante nella sua qualità di Consulente del Lavoro, e non per le responsabilità che per legge o regolamento sono poste a carico degli Amministratori;
m) ritardi nei pagamenti: la garanzia tiene indenne l'Assicurato anche per le richieste di risarcimento presentate in conseguenza di ritardati pagamenti di imposte, tasse o contributi per conto dei clienti, ma solo se l'Assicurato abbia ricevuto incarico scritto con data certa da cliente di effettuare tali pagamenti;
n) fusioni e acquisizioni: Copertura per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Xxxxx conseguenti all'attività di acquisizione e fusione, sempre che tali attività rientrino nelle competenze professionali consentite dalla legge. Previa corretta compilazione del questionario, si intende coperta, senza aggravio di premio, l'attività di fusione e acquisizione, se il fatturato relativo a tale attività sommato a quello dell'attività di sindaco/revisore dei conti non supera il 40 % del fatturato complessivo dichiarato nel questionario. Resta fermo l'obbligo dell'Assicurato di comunicare alla Società l'attivazione della garanzia.
L'Assicurazione vale inoltre:
1. per la funzione di membro di Commissione Tributaria (Legge 13/4/1988 n. 117);
2. per l'attività di Contenzioso Tributario;
3. per la funzione di revisore di Enti Locali (art. 57 legge 8/6/1990 n. 142);
4. per gli effetti di ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente, nel caso in cui
l'Assicurato abbia ricevuto per iscritto con data certa l'incarico di effettuare tale pagamento;
5. per l'attività di Amministratore di stabili condominiali svolta nei modi previsti dall'art. 1130 del Codice Civile;
6. si intende parificata all'attività dell'Assicurato quella svolta per l'attività di elaborazione dati ed acquisizione dati qualora svolta dall'Assicurato stesso (con medesima Partita Iva) e sempre a condizione che il relativo fatturato sia stato indicato nel questionario di assunzione;
7. per l'uso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso l'invio telematico anche delle dichiarazioni fiscali (a titolo esemplificativo: modello unico, circolare del 05.09.2006 dell'Agenzia delle Entrate “Versamenti on-line obbligatori dal 01.10.2006);
8. attività di certificazione, conciliazione, mediazione e arbitrato nell'ambito di commissioni di certificazione, conciliazione e arbitrato (D. Lgs nr:. 276/03, Legge 183/2010) e Commissioni di mediazione e conciliazione (D.M. 180\2010). Per tale estensione si conviene attribuire la qualifica di terzo all'Organismo di mediazione / commissione di conciliazione.
Sono altresì incluse in garanzia le azioni di rivalsa esperite dall'Organismo mediazione/Commissione di Conciliazione.
Art. 20 - Inizio e termine della garanzia
L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e/o Suoi aventi causa per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a sinistri verificatisi successivamente alla data di retroattività riportata nel frontespizio di polizza.
Se alla scadenza della presente polizza la Società dovesse annullare o se si rifiutasse di rinnovare questa polizza, cosi come se la Contraente si rifiutasse di rinnovare la polizza, per motivi diversi dal mancato pagamento del premio o da violazione degli obblighi contrattuali, la Contraente avrà il diritto di avvalersi di un periodo di estensione della garanzia di giorni 60 (sessanta) dopo la scadenza della presente polizza, senza dovere pagare un premio addizionale.
Questo periodo di estensione della garanzia di 60 giorni sarà parte del periodo di assicurazione e non in aggiunta ad esso. Questo periodo di estensione di garanzia vale solo se la Contraente non ha stipulato altro contratto con altra compagnia assicurativa per i medesimi rischi.
Art. 21 - Rischi esclusi
L'Assicurazione non vale:
a) Attività professionale diversa
in relazione ad attività diverse da quella professionale definita in polizza; in particolare non vale in relazione all'attività di controllo e di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in Borsa, ai sensi del D.P.R. 31 Marzo 1975 n. 136 e relativi regolamenti;
b) CAAF
per qualsiasi sinistro conseguenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) istituiti con legge 30.12.1991 n. 413;
c) Valore futuro/rendimento
per qualsiasi sinistro attribuibile, o riferito, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione di impegno o
garanzia in genere fornita dall'Assicurato in relazione a quanto segue:
a) disponibilità di fondi
b) proprietà immobiliari o personali
c) beni e/o merci
d) qualsiasi forma di investimento
che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.
d) Enti pubblici/Authority di regolamentazione
per qualsiasi sinistro derivante da azioni legali intentate, ordinanze intentate e/o imposte da qualunque tipo di ente pubblico, statale, regionale o locale e qualunque organizzazione e/o commissione e/o authority pubblica e/o privata per il controllo dei servizi assicurati e della licenza per lo svolgimento degli stessi; questa esclusione non è applicabile relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dall'attività professionale assicurata effettuata dall'Assicurato per i succitati enti pubblici e/o privati;
e) Rischio contrattuale puro
per qualsiasi sinistro riconducibile ad una :
a) penalità contrattuale in genere.
b) Sanzione multe o ammende inflitte direttamente all'Assicurato.
c) Irrogazione di sanzioni amministrative inflitte all'Assicurato
f) Atti dolosi
per qualsiasi sinistro derivante da un atto di natura dolosa o fraudolenta; in presenza di un provvedimento giudiziale che riconosca l'Assicurato colpevole di uno o più fatti costituenti azione dolosa o fraudolenta, i costi di difesa anticipati dalla Società dovranno essere restituiti dall'Assicurato; Si precisa che la garanzia opera per la responsabilità civile dell'Assicurato conseguente ad atti dolosi dei dipendenti.
g) Richieste di risarcimento per eventi noti preesistenti
per qualsiasi richiesta di risarcimento già presentata all'Assicurato prima dell'inizio del periodo di Assicurazione e per situazioni o circostanze suscettibili di causare o di avere causato danni a terzi, già note all'Assicurato all'inizio del periodo di Assicurazione in corso, ovvero già da lui denunciate al suo precedente Assicuratore;
h) Esclusione Giurisdizione USA/Canada:
qualsiasi richiesta di risarcimento fatta contro l'Assicurato:
i. in, o sotto la giurisdizione di: Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada;
ii. a seguito di delibazione di o per riconfermare una pronuncia giudiziaria ottenuta in qualsiasi tribunale o Corte degli Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada.
i) Visto pesante
qualora non espressamente richiamata nella scheda di polizza l'assicurazione esclude le perdite patrimoniali
involontariamente cagionate ai terzi clienti conseguenti alla certificazione tributaria ( c.d. visto pesante )
j) Assistenza fiscale
qualora non espressamente richiamata nella scheda di polizza l'assicurazione esclude le perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi clienti conseguenti dall'apposizione dei visti di conformità (visto leggero) come specificato dal D.M. 164/99, dalla circolare n.13 del 06/04/2006 dell'Agenzia delle Entrate e successive modifiche e/o integrazioni di legge
m) Sanzioni
Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.
n) DPO (Data Protection Officer)
per qualsiasi sinistro attribuibile, o riferito, direttamente o indirettamente, alla eventuale attività svolta
dall'Assicurato in qualità di DPO;
Art. 22 - Estensione territoriale
L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento fatte nei confronti dell'Assicurato fatte nel Mondo intero esclusi Usa e Canada. Resta comunque inteso che l'Assicurazione é regolata dalle leggi della Repubblica Italiana, alle quali si dovrà fare riferimento per l'interpretazione della polizza.
Art. 23 - Limiti di indennizzo
Il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per Sinistro per Assicurato
per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero di sinistri denunciati alla Società nello stesso periodo.
Il massimale indicato in polizza costituisce la massima somma risarcibile dall'Assicuratore in base alla presente polizza. La garanzia è prestata con una franchigia a carico dell'Assicurato per sinistro per l'attività di consulente del lavoro, di cui alla Dichiarazione del Frontespizio di polizza.
L’Assicuratore sarà tenuto a risarcire il terzo, ai sensi delle condizioni di polizza, per l'intero importo dovuto, anche nel caso in cui l'ammontare dello stesso sia inferiore all'importo della franchigia indicata nel frontespizio di polizza, ferma restando la facoltà dell'Assicuratore di recuperare l'importo della franchigia dall'Assicurato.
L'Assicurato inoltre dà pieno ed inderogabile mandato all'Assicuratore di negoziare e definire queste Richieste di risarcimento e si impegna a rimborsare all'Assicuratore qualsiasi somma inferiore alla franchigia di cui sopra entro 15 giorni dalla richiesta.
Resta convenuto fra le Parti che tutti gli eventi dannosi dovuti ad una stessa causa verranno considerati come la conseguenza di un unico sinistro verificatasi o alla data in cui è stata presentata all'Assicurato la prima delle richieste di risarcimento oppure, se anteriore, alla data in cui l'Assicurato ha denunciato all'Assicuratore l'esistenza di fatti che potrebbero successivamente comportare richieste di risarcimento per danni.
Qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da, basata su od attribuibile alla medesima causa e/o singolo errore professionale sarà considerata una sola richiesta di risarcimento ai sensi della presente polizza (sinistri in serie)
Un sinistro in serie è assicurato solo se il primo evento dannoso di una serie sia avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa
Gli scoperti e/o le franchigie dovranno restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza della garanzia, farli assicurare da altri.
Art. 24 - Clausola arbitrale paritetica
In caso di divergenza fra le Parti sulla natura dell'errore professionale, sulle sue conseguenze, sull'ammissibilità del risarcimento del danno e sull'interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le Parti si obbligano a rimettersi al giudizio di un Collegio composto da tre colleghi dell'Assicurato nominato uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il professionista da essa designato, contribuendo per metà delle spese e decisioni del terzo Professionista.
Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni altra formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuta di fermare il relativo verbale.
Ai fini dello svolgimento dell'incarico, le Parti si impegnano a fornire al Collegio tutta la documentazione necessaria a
consentire ispezioni ed audizioni di testi.
E' data facoltà al Collegio di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo della responsabilità e la
liquidazione del danno ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso.
Art. 25 - Cessazione dell’attività per decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell'Assicurato, sarà prevista automaticamente la proroga della garanzia per le Richieste di risarcimento pervenute nei 10 (dieci) anni successivi alla data di decesso, sempre che le Richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere durante il periodo di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque prima della data di decesso.
Il Massimale indicato nel frontespizio di polizza rappresenta in aggregato la somma massima che la Società pagherà per tutte le garanzie prestate, in conseguenza di richieste di risarcimento presentate contro l’Assicurato o i suoi eredi durante il periodo di assicurazione ed il periodo di proroga della garanzia di cui al presente articolo.
Art. 26 - Attività di Tributaria.
La garanzia è estesa alle seguenti attività:
- tenuta di contabilità obbligatoria ai fini delle imposte dirette e indirette;
- redazione di dichiarazioni e di liquidazioni fiscali;
- domiciliazione ai fini fiscali;
- rappresentanza per i rapporti tributari;
- contenzioso tributario.
La garanzia comprende le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità
attribuibili all'Assicurato stesso.
L'Assicurazione vale anche per le responsabilità derivanti da funzione di revisore di enti locali secondo la legislazione vigente.
Art. 27 - Clausola Broker
L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Spett.le Xxxxx Spa. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Spett.le Xxxxx Spa la quale tratterà con la Società Assicuratrice.
Con la sottoscrizione della presente polizza, il Contraente / Assicurato prende atto e accetta quanto segue:
1) Ogni comunicazione dalla Società al Broker si considererà effettuata al Contraente / Assicurato;
IL CONTRAENTE
Agli effetti dell’art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni
degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:
Art. 3 (Altre assicurazioni). Art.5 (Modifiche dell'Assicurazione). Art. 8 (Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro). Art. 12 (Foro competente). Art. 17 (Gestione delle vertenze di danno- spese legali). Art. 20 (Inizio e termine della garanzia). Art. 24 (Arbitrato).
IL CONTRAENTE
2) Ogni comunicazione alla Società dal Broker si considererà effettuata dal Contraente / Assicurato.
L'ASSICURATORE AIG EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
CONSULENTE DEL LAVORO – NEO ISCRITTO 2019
Inviare a mezzo lettera Raccomandata AR a: Marsh S.p.A. Xxx Xxx Xxxxxxxx 000 – 00000 Xxxxxx
oppure a mezzo posta certificata all’indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx (la stessa sarà ritenuta valida solamente se proveniente da altra posta certificata).
Non saranno gestite le denunce pervenute a mezzo email
Compagnia AIG EUROPE S.A
❑ Polizza Rc Professionale Neo Iscritti n°IFL0011728
Segnalare con una crocetta la copertura che si intende attivare
RIFERIMENTI DELLA POLIZZA
DATI ANAGRAFICI | |
≅ Nominativo del Professionista: ≅ Codice Fiscale Partita IVA: Indirizzo dello Studio: Via CAP Città Prov. Tel. Cellulare Fax e-mail Indirizzo Posta Certificata ≅ Terzo danneggiato o controparte: I dati sopraindicati sono indispensabili per una corretta istruzione della pratica | |
NOTA BENE | |
Allegare al presente modulo una descrizione dettagliata del sinistro con Vostra versione dei fatti completa di riferimenti cronologici, oltre alla documentazione di cui alla seguente pagina, ricordando che l’invio di una denuncia completa di tutta la documentazione permette alla Compagnia una più rapida valutazione della pratica. Al fine di evitare l’inoperatività delle garanzie di polizza, Vi precisiamo che: | |
≅ | Qualora riceviate un provvedimento giudiziario (ad es. accertamento tecnico preventivo, atto di citazione, avviso di garanzia, o qualsiasi altro atto civile o penale ) Vi preghiamo di segnalare immediatamente l’accaduto e di inviare nel minor tempo possibile tutta la documentazione. |
≅ | Vi dovrete astenere dall’ammissione di responsabilità nei confronti del presunto danneggiato e/o dei legali rappresentanti |
≅ | E’ tassativamente vietato condurre direttamente trattative e/o transazioni |
≅ da presentare sempre unitamente alla denuncia dettagliata del sinistro ed indispensabili per l’apertura della posizione.
Barrare con una x la casella interessata:
❑ Descrizione dettagliata del sinistro completa della Vostra versione dei fatti e dei relativi riferimenti cronologici
❑ Indicazione del ruolo da Voi ricoperto nel merito dell’evento contestato
❑ Mandato professionale
❑ Corrispondenza intercorsa (ad es. eventuale richiesta danni della controparte, corrispondenza con la controparte, con legali e/o altro)
❑ Copia integrale della documentazione utile ad una corretta istruzione della pratica (ad es. progetti, incarichi e/o altro, ecc)
ALLEGATI
Data
Firma
≅ Dichiarazione esistenza altra copertura assicurativa
Il/La sottoscritto/a dichiara che per il
medesimo rischio oggetto della presente denuncia
□ NON HA in corso altra copertura di responsabilità civile professionale oltre alla polizza indicata in frontespizio.
□ HA in corso separatamente rispetto alla copertura indicata in frontespizio un’ulteriore polizza assicurativa di cui fornisce gli estremi:
Compagnia Assicuratrice ……………………………………………………………………………….……
Nr. Polizza ……………………………………………………………………………………………………
Massimale Assicurato ………………………………………………………………………………………..
DICHIARAZIONI
CONSULENTI DEL LAVORO
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per prestare i nostri servizi, abbiamo bisogno di raccogliere e utilizzare i vostri dati personali, quali il vostro nome e altri dettagli di contatto, incluse categorie speciali di dati personali (ad esempio dati relativi alla vostra salute, e/o informazioni relative a condanne e reati penali).
Gli scopi per i quali usiamo i dati personali possono essere la gestione della copertura assicurativa, la gestione dei sinistri, ecc. Ulteriori informazioni sull’utilizzo dei dati personali da parte nostra sono fornite nell'informativa privacy Marsh, consultabile accedendo al seguente link xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx.xxxx o richiedendone una copia cartacea tramite e-mail all’indirizzo xxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xxx oppure scrivendo a Xxxxx S.p.A., Xxxxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxx, c.a. Legal Counsel.
Nell’esecuzione dei nostri servizi, potremo comunicare i dati personali da voi forniti a terze parti quali assicuratori, riassicuratori, liquidatori, subappaltatori, società parte del gruppo Marsh&McLennan Companies, nonché ad enti regolatori che potranno richiedere le tue informazioni per gli scopi meglio descritti nell’informativa privacy Marsh.
A seconda delle circostanze, nell’esecuzione dei nostri servizi, potremo trasferire i Vostri dati personali verso Paesi al di fuori dell’Italia e dello spazio economico europeo che hanno leggi di protezione dei dati meno robuste. Nei richiamati casi, tale trasferimento sarà effettuato adottando le opportune misure di salvaguardia.
Il vostro consenso all’uso da parte nostra (e di altri soggetti della catena assicurativa) di categorie speciali di dati personali (ad esempio informazioni sanitarie e/o informazioni relative a condanne penali e reati), è necessario per lo svolgimento dei nostri servizi in Vostro favore.
Potrete revocare il consenso prestato in qualsiasi momento, ma ciò potrà comportare l’impossibilità di proseguire l’esecuzione dei servizi a Vostro favore e l’impossibilità, dunque, di gestire le Vostre coperture assicurative.
Se ci state fornendo dati personali relativi a una persona diversa da voi (compresi i bambini di età superiore ai 13 anni), acconsentite a notificare a tali soggetti la nostra informativa sul trattamento dei loro dati personali e ad ottenere il consenso al trattamento di qualsiasi categoria speciale di dati personali, quali informazioni sanitarie e/o informazioni relative a condanne e reati illeciti.
Da parte vostra, concordate che l’esecuzione dei servizi è subordinata all’adempimento di quanto sopra in relazione all’invio dell’informativa e all’ottenimento dei relativi consensi. Qualsiasi terza parte di cui trattiamo i dati personali potrà revocare il consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso potrà comportare l’impossibilità di proseguire l’esecuzione dei servizi in favore di tali terzi (o anche nei Vostri, in base alle circostanze concrete) e l’impossibilità, dunque, di gestire le Vostre coperture assicurative.
Se l’interessato ha meno di 18 anni, la dichiarazione deve essere completata dal genitore/tutore.
o Spuntando questa casella confermo di aver compreso le informazioni di cui sopra e acconsento a trattamento dei miei dati personali particolari per le finalità di cui sopra
Firma………………………………….. Rapporto con il richiedente……………………………….
Nome e Cognome: ………………………………….. Data….…………………………………….
INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
ALLEGATO 3 - COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
Ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
- consegnano al contraente copia del documento (Allegato 4 de Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell’intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze e di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato e a tale fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario;
d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronico, anche nella forma online che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni col limite di 750 (settecentocinquanta) euro annui per ciascun contratto.
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ALLEGATO 4 - INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
AVVERTENZA
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall’art. 324 del Decreto Legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”).
Sezione I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contratto con il contraente
a) Dati relativi all’intermediario persona fisica
Nome e Cognome | Xxxxxx Xxxxxxxx |
Qualifica | Responsabile dell’attività di intermediazione - Iscritto al R.U.I. nella Sezione B |
No. e data iscrizione nel RUI della persona fisica | 28/05/2008 nr.B000013270 |
Telefono | 000.0000000 |
Sito Internet | |
b) Dati relativi all’intermediario persona giuridica per la quale è svolta l’attività di intermediazione
Xxxxx S.p.A. Sede Legale: Viale Bodio, 33 – 00000 Xxxxxx Iscritta dal 12.03.2007 alla Sez. B del R.U.I. con il nr. B000055861 Sito internet: xxx.xxxxx.xx PEC: xxxxx@xxxx.xxxxx.xx | |
Altre sedi operative | |
Via Xxxxxxx Xxxxxxx snc – 60131 Ancona Tel. 000 0000000 Fax 000 0000000 | Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx XXXXX, 000 – 00000 Xxxxxxx Tel. 000 0000000 Fax === |
Xxx Xxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx Tel. 051 42171.11 Fax 051 42171.17 | Xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx Tel. 030 22087.11 Fax 030 22087.40 |
Xxx Xxx Xxxxxxxx, 00 – 09125 Cagliari Tel. 000 000000 Fax === | Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 – 95127 Catania Tel. 095 25037.11 Fax 095 25037.26 |
Xxxxx Xxxxxxxx, 00 – 50144 Firenze Tel. 000 0000000 Fax === | Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx Tel. 010 83739.1 Fax 010 83739.32 |
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx Tel. 0376 2542.11 Fax 0376 2542.44 | Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Tel. 02 48538.1 Fax 02 48538.300 |
Xxx Xxx Xxxxxxxx, 000 – 00000 Xxxxxx Tel. 049 82854.11 Fax 000 0000000 | Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00 – 90141 Palermo Tel. 000 000000 Fax 000 0000000 |
Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx Tel. 06 54516.1 Fax 00 0000000 | Xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx Tel. 011 56547.1 Fax 000 000000 |
Xxxxx X. Xxxxxxxxx, 00 – 89900 Vibo Valentia Tel. 0000 000000 Fax 0000 000000 |
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L’autorità che in Italia ha competenze di vigilanza sul settore assicurativo e riassicurativo è IVASS con sede in Xxxx 00000 - Via del Quirinale, 21.
Gli estremi identificativi e di iscrizione degli intermediari sopra indicati possono essere controllati visionando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) sul sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx).
Sezione II – Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario
a) Marsh S.p.A. quale intermediario iscritto nella Sez. B del R.U.I., per il quale è svolta l’attività di distribuzione
da parte dell’ intermediario persona fisica sopra indicato:
- conferma di agire su incarico del cliente;
b) I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite degli intermediari, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso. Tuttavia laddove Marsh non sia autorizzata all’incasso dei premi, ai sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa, il pagamento effettuato alla stessa o all’intermediario iscritto in Sezione E non ha effetto liberatorio ai sensi dell’art. 118 del Codice.
Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni
Marsh S.p.A. quale intermediario iscritto nella Sez. B del R.U.I., per il quale è svolta l’attività di distribuzione da parte dell’intermediario persona fisica sopra indicato, conferma di percepire dall’impresa una remunerazione a titolo di provvigione in misura percentuale rispetto al premio globale dovuto dal contraente.
Sezione IV – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi
Marsh S.p.A. quale intermediario iscritto nella Sez. B del R.U.I., per il quale è svolta l’attività di distribuzione da parte dell’intermediario sopra indicato, non detiene alcuna partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione.
Non vi sono imprese di assicurazione o imprese controllanti di un’impresa di assicurazione che detengano una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Marsh S.p.A.
In relazione al contratto proposto, Marsh S.p.A. quale intermediario iscritto nella Sez. B del R.U.I., per il quale è svolta
l’attività di distribuzione da parte dell’intermediario sopra indicato, conferma che:
- l’assistenza fornita non si fonda su una consulenza personalizzata ai sensi dell’articolo 119 ter del Codice;
- ha o potrebbe avere rapporti di affari con le imprese di assicurazione indicate all’interno della sezione V, lettera
g) del presente documento;
- agisce in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione;
Sezione V – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
a) L’attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
b) Il contraente ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all’impresa preponente o a Xxxxx S.p.A. utilizzando uno in alternativa dei seguenti canali:
a mezzo posta ordinaria all’indirizzo:
Xxxxx S.p.A. - Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx XX
All’attenzione della Funzione Reclami
via e-mail alla casella di posta elettronica: xxxxxxx@xxxxx.xxx
a mezzo posta certificata alla casella PEC: xxxxxxx.xxxxx@xxxx.xxxxx.xx
c) Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di Marsh S.p.A. o dell’impresa entro il termine di legge, può rivolgersi all’IVASS, Servizio di Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 – 00000 Xxxx, allegando la documentazione relativa al reclamo medesimo.
d) In caso di rapporto di libera collaborazione ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221, i reclami sono gestiti dall’intermediario che ha il rapporto diretto con l’impresa di assicurazione, la quale ultima provvederà a comunicare l’esisto del reclamo stesso.
e) Resta ferma la facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente, quale, a titolo esemplificativo, la mediazione.
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f) E’ prevista anche la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione (c/o CONSAP S.p.A. - Xxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx - Tel. x00 00 000000 – email: xxxxxxxxxx.xxx@xxxxxx.xx), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, il quale non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la suddetta polizza di assicurazione.
g) Marsh S.p.A.:
🗹 è autorizzata all’incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati in forza di un accordo sottoscritto con l’impresa di assicurazione AIG EUROPE SA. Conseguentemente, il pagamento del premio eseguito in buona fede all’intermediario (ovvero a Marsh S.p.A. e/o ai suoi collaboratori) si considera effettuato direttamente all’impresa di assicurazione, con effetto liberatorio per il contraente/assicurato e conseguente impegno dell’impresa (e delle eventuali imprese coassicuratrici, nel caso di polizza in coassicurazione) a garantire la copertura assicurativa in oggetto.
□ non è autorizzato ad incassare i premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati. Conseguentemente, il pagamento del premio eseguito in buona fede all’intermediario (ovvero a Marsh S.p.A. e/o ai suoi collaboratori) non ha effetto liberatorio per il contraente/assicurato, e non impegna l’impresa di assicurazione a garantire la copertura assicurativa in oggetto.
h) Xxxxx prova contraria a carico dell’impresa o dell’intermediario, le somme dovuto agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall’avente diritto solo con il rilascio di quietanza scritta.
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