Assicurazione leasing beni strumentali
Assicurazione leasing beni strumentali
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Itas Mutua – Italia – Iscritta all’Albo Imprese IVASS n. 1.00008
Le iPnrfoodrmotatzoio:n“iLperaescionngtrbaettnuiasliterucmonetnrattatlui”a”li complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri docu-
menti
Che tipo di assicurazione è?
Prodotto specifico per la copertura dei bisogni assicurativi derivanti da locazione finanziaria (acquisto in leasing) di beni strumentali od apparecchiature. E’ prevista una sezione obbligatoria Danni alle cose ed una sezione Responsabilità civile.
curazione.
Che cosa è assicurato?
Sezione Danni alle cose (obbligatoria)
La Società, si obbliga nei confronti del “Contraente”, che ha lo- cato le cose assicurate descritte in polizza, ed in favore dell’Assicurato, locatore delle cose assicurate descritte in poliz- za a risarcire quest’ultimo dei danni alle cose assicurate.
Sono previste tre tipologie di copertura, a scelta del Contraente e delle esigenze della Società di leasing, in qualità di Assicurato.
✓ Garanzia All risks completa
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose descritte in polizza a seguito di rischi non espressamente esclusi dal contratto.
✓ Garanzia limitata D
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose descritte in polizza esclusivamente causati da incendio, esplo- sione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d’aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione, al- lagamento , furto e rapina.
✓ Garanzia limitata D1
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose descritte in polizza esclusivamente causati da incendio, esplo- sione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d’aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione, al- lagamento.
Per tutte le opzioni, con pagamento di un premio aggiuntivo,
previo accordo con la Società, è possibile estendere la copertu- ra ad ulteriori garanzie quali Terremoto, Maremoto ed Eventi Sociopolitici.
Sezione Responsabilità civile verso terzi dell’Assicurato
La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in re- lazione alla proprietà delle cose assicurate:
✓ tiene indenne l’Assicurato, quale civilmente responsabile di quanto questo sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spe- se) a fronte dei danni involontariamente arrecati a terzi per morte, per lesioni personali e danneggiamenti a cose o animali.
SOMME ASSICURATE/ MASSIMALI
Il contratto è vincolato alla Società di leasing indicata in polizza come Assicurato, secondo quanto disposto nelle Condizioni di assi-
La Società indennizza l’Assicurato nei limiti delle somme assicu-
rate e/o lo tiene indenne nei confronti di terzi per i massimali indicati sulla scheda di polizza e sottoscritti dal Contraente.
Che cosa non è assicurato?
Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Re- stano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipolo- gia di garanzia, nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
La garanzia non opera, per qualsiasi tipologia di forma di Ga- ranzia, in ogni caso, per i danni:
Sezione Danni alle cose
🗶 di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli ef- fetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte di- rettamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
🗶 causati da difetti già esistenti e di cui l’Assicurato era a co- noscenza;
🗶 causati con dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle per- sone per le quali debba rispondere a norma di legge o del Contraente;
🗶 per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
🗶 dovuti a smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
🗶 verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimen- to, montaggio, smontaggio e collaudo salvo che tali opera- zioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione delle cose assicurate;
🗶 dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manuten- zione e l’esercizio, indicate dal costruttore e/o fornitore.
🗶 verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
🗶 danni indiretti da qualsiasi causa originati;
🗶 verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione mili- tare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni o usurpazioni di potere di carattere militare, esercizio del
diritto di guerra, scioperi, serrate.
Sezione Responsabilità Civile
🗶 danni, cui debba rispondere il Contraente (Locatore) in dipendenza dell’uso delle cose assicurate;
🗶 danni alle altre cose date in locazione dall’Assicurato;
🗶 danni da furto;
🗶 tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l’assicurazione;
🗶 danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall’Assicurato e/o Contraente non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
🗶 danni derivanti da inquinamento in genere;
🗶 danni dovuti a responsabilità facenti capo all’Assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore delle cose assi- curate;
🗶 danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fe- nomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con ra- diazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particel- le atomiche;
🗶 danni indiretti da qualsiasi causa originati;
🗶 verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione mili- tare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni o usurpazioni di potere di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate.
🗶 ai soggetti non considerati terzi: i) Il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell’Assicurato e le persone che con essi si trovino in rap- porto di parentela o affinità e con essi conviventi; ii); Le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l’Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.
Ci sono limiti di copertura?
In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indi- cate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie che variano in funzione della tipologia e del valore del macchinario assicurato.
Dove vale la copertura?
✓ La copertura vale per l’ubicazione indicata in polizza.
Che obblighi ho?
─ Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio, sull’esistenza di altre polizze a copertura dello stesso e su eventuali sinistri precedenti. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e l’eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso ri- schio. L’inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o la cessa- zione della polizza.
─ In caso di sinistro: fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; darne avviso scritto alla Società o all’Intermediario al quale è assegnata la polizza tempestivamente e, in ogni caso, entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza; presentare denuncia all’Autorità competente per furto o eventi di natura presumibilmente dolosa; inviare alla Società una copia di tale de- nuncia e l’elenco dettagliato dei danni subiti; conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo del perito incaricato.
Quando e come devo pagare?
Il premio è pagato al rilascio della polizza e può avere frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, o pagamen- to unico anticipato, a scelta del Contraente. In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi. Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge e, ove prevista, della quota del fondo di garanzia.
Il premio deve essere pagato all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. I mezzi di pagamento previsti dal- la Società sono: assegno bancario o circolare “non trasferibile”, bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, servizio SDD - SEPA Direct Debit, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva.
Il contratto è stipulato a scadenza automatica. La durata coincide con quella del contratto di locazione finanziaria cui la polizza si riferisce: il contratto cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta. In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto è stipulato a scadenza automatica. La durata coincide con quella del contratto di locazione finanziaria cui la polizza si riferisce: il contratto cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta.