CONSIGLIO D’AMBITO
CAMB/2022/10 del 11 aprile 2022
Agenzia Territoriale dell’Xxxxxx-Romagna
per i Servizi Idrici e Rifiuti
CONSIGLIO D’AMBITO
Oggetto: Direzione. Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Ferrara e l’Agenzia territoriale dell’Xxxxxx-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti per la cooperazione nei settori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti mediante attività di ricerca ed approfondimento delle problematiche relative ai settori delle scienze giuridiche ed economiche, dell’ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali, dell’ingegneria dell’energia elettrica, nonché delle scienze e delle tecnologie agro – alimentari.
IL PRESIDENTE
X.xx Assessore Xxxxxxxxx Xxxxxx
CAMB/2022/10
CONSIGLIO D’AMBITO
L'anno 2022 il giorno 11 del mese di aprile alle ore 14.30 il Consiglio d’Ambito, convocato con lettera XX.XX/0000/0000 del 6 aprile 2022, si è riunito mediante videoconferenza.
Sono presenti i Sigg.ri:
N | Nome | ENTE | Prov. | Carica | P/A |
1 | Xxxx Xxxxx | Comune di Piacenza | PC | Vice Sindaco | P |
2 | Xxxxxxxx Xxxxx | Comune di Salsomaggiore Terme | PR | Consigliere | A |
0 | Xx Xxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx | XX | Assessore | X |
0 | Xxxxx Xxxxx | Xxxxxx xx Xxxxxxxxx | XX | Sindaco | P |
5 | Xxxxx Xxxxxxx | Comune di Argelato | BO | Sindaco | X |
0 | Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxxxx xx Xxxxxxx | XX | Assessore | P |
7 | Xxxx Xxxxx | Comune di Conselice | RA | Sindaco | P |
8 | Xxxxxx Xxxxxxxxx | Comune di Cesena | FC | Assessore | X |
0 | Xxxxxxx Xxxx | Xxxxxx xx Xxxxxx | XX | Assessore | P |
Il Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxx invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.
Oggetto: Direzione. Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Ferrara e l’Agenzia territoriale dell’Xxxxxx-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti per la cooperazione nei settori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti mediante attività di ricerca ed approfondimento delle problematiche relative ai settori delle scienze giuridiche ed economiche, dell’ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali, dell’ingegneria dell’energia elettrica, nonché delle scienze e delle tecnologie agro – alimentari.
Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
visti:
• l’art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 che prevede la possibilità di stipulare accordi e convenzioni tra l’Università e gli enti pubblici per svolgere attività di ricerca scientifica;
• l’art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
• l’art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 recante principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico che esclude l’applicazione della disciplina sulla contrattualistica pubblica in recepimento dei principi presenti nell’ordinamento comunitario secondo i quali gli accordi di cooperazione tra enti pubblici non sono sottoposti alle regole di concorrenza
quando siffatti accordi sono stipulati per il conseguimento di obiettivi comuni ed esclusivamente per ragioni di interesse pubblico (cfr. art. 12, par. 4 della direttiva 2014/24/UE ed art. 28, par. 4 della direttiva 2014/25/UE);
• l’art. 17, par. 4 della direttiva 2014/23/UE, nonché in giurisprudenza, tra le altre, Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 9 giugno 2009, in causa X-000/00, Xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxx;
considerato che:
• l’Università svolge, tra i propri compiti primari, attività di ricerca scientifica;
• l’Agenzia esercita le funzioni di organizzazione, affidamento e controllo del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell’ambito territoriale ottimale di riferimento;
• è interesse dell’Università sviluppare l’attività di ricerca scientifica nei settori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti;
• è interesse dell’Agenzia utilizzare i risultati della ricerca scientifica per migliorare lo svolgimento delle funzioni di organizzazione, affidamento e controllo del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti;
• l’Università e l’Agenzia, essendo portatori di interessi pubblici omogenei e convergenti, intendono cooperare per lo svolgimento di attività di interesse comune;
ritenuto quindi addivenire alla stipula di un accordo di cooperazione con l’Università degli Studi di Ferrara di durata triennale, con possibilità di rinnovo e fermo il diritto di recesso, per la definizione delle modalità di realizzazione dei comuni obiettivi e per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
precisato che l’accordo per la cooperazione nei settori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti, mediante attività di ricerca ed approfondimento delle problematiche relative ai settori delle scienze giuridiche ed economiche, dell’ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali, dell’ingegneria dell’energia elettrica, nonché delle scienze e delle tecnologie agro – alimentari, comporterà la realizzazione delle seguenti attività di interesse comune:
a. attività di ricerca scientifica e partecipazione a progetti congiunti di ricerca,
b. acquisizione e scambio reciproco di dati ed informazioni,
c. organizzazione di seminari di studio, convegni di aggiornamento finalizzati all'illustrazione e diffusione dei risultati della ricerca,
d. percorsi di alta formazione,
e. pubblicazioni scientifiche volte a divulgare i risultati ottenuti dall'attività di collaborazione;
precisato altresì che per l'attuazione dell’accordo:
• le parti stipuleranno una o più convenzioni di disciplina delle specifiche attività di collaborazione e delle modalità (strutture, personale e risorse finanziarie; ripartizione dei compiti, programmazione delle attività di ricerca e definizione degli specifici progetti di ricerca; modalità di controllo e modalità di utilizzo dei risultati della ricerca);
• sono stati nominati i rispettivi referenti di parte;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
DELIBERA
1. di approvare l’Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Ferrara e l’Agenzia territoriale dell’Xxxxxx-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti per la cooperazione nei settori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti mediante attività di ricerca ed approfondimento delle problematiche relative ai settori delle scienze giuridiche ed economiche, dell’ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali, dell’ingegneria dell’energia elettrica, nonché delle scienze e delle tecnologie agro – alimentari, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato al Direttore di approvare le convenzioni di disciplina delle specifiche attività e modalità di collaborazione, individuando le risorse umane ed economiche necessarie;
3. di stabilire che, per parte Agenzia, i referenti dell’accordo, ai quali è demandato di svolgere un confronto periodico sulle nuove opportunità di collaborazione che dovessero emergere, pianificare le attività di collaborazione e istruire le convenzioni attuative, monitorare i risultati della collaborazione e redigere un breve report annuale, concordare eventuali forme di disseminazione dei risultati, discutere e facilitare la soluzione di eventuali problemi o conflitti, siano il Direttore e il Responsabile Servizio Gare e Supporto economico - finanziario Aree tecniche;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.
ACCORDO QUADRO
CON ENTI TERZI PUBBLICI E PRIVATI TRA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA (di seguito “Università”), C.F. 80007370382, P.IVA
00434690384, con sede legale in Ferrara, CAP 44121, Xxx Xxxxxxx 00, PEC xxxxxx@xxx.xxxxx.xx, rappresentata dalla Rettrice pro tempore, Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx;
E
ATERSIR – Agenzia Territoriale dell'Xxxxxx-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (di seguito “ATERSIR” o “Agenzia”) C.F. e P.IVA 91342750378 con sede legale in Bologna, CAP 40121, Xxx Xxxxxxx, 0/X, PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxx.xx rappresentata dal Direttore Dott. Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx;
di seguito indicati congiuntamente come “Parti” o singolarmente come “Parte”
Visto che:
- l’articolo 8 comma 3 dello Statuto dell’Università degli Studi di Ferrara prevede che l’Ateneo, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani attraverso contratti e convenzioni per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse;
- l’art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’ordinamento comunitario ha stabilito che gli accordi di cooperazione tra enti pubblici non sono sottoposti alle regole di concorrenza quando siffatti accordi sono stipulati per il conseguimento di obiettivi comuni, in sinergica convergenza su attività di interesse comune, pur nella diversità del fine pubblico perseguito da ciascuna amministrazione, ed esclusivamente per ragioni di interesse pubblico;
- l’art. 5 del D.Lgs. 50/2016 disciplina, tra l’altro, gli accordi conclusi tra amministrazioni aggiudicatrici nel settore pubblico, in particolare al comma 6 “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti
CONSIDERATO CHE
- l’Università svolge, tra i propri compiti primari, attività di ricerca scientifica, di didattica e di terza missione;
- l’Agenzia esercita le funzioni di organizzazione, affidamento e controllo del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell’ambito territoriale ottimale di riferimento;
- è interesse dell’Università proseguire nell’attività di ricerca scientifica nei settori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti;
- è interesse dell’Agenzia utilizzare i risultati della ricerca scientifica per migliorare lo svolgimento delle funzioni di organizzazione, affidamento e controllo del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti;
- le Parti, essendo portatori di interessi pubblici omogenei e convergenti, intendono cooperare per lo svolgimento di attività di interesse comune;
- presso l’Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Economia e Management e Centro di ricerca CERVAP – esistono le competenze scientifiche e manageriali necessarie atte ad eseguire il programma di lavoro specificato nel presente accordo;
- l’Università di Ferrara – Dipartimento di Economia e Management e Centro di ricerca CERVAP - ha interesse ad approfondire le proprie competenze e conoscenze nell’ambito disciplinare economico-aziendale applicato alla gestione dei servizi pubblici locali;
- l'ATERSIR ha interesse a sviluppare metodologie e strumenti per la regolazione economica dei servizi idrico e di gestione e raccolta dei rifiuti;
- i cambiamenti che stanno intervenendo nella regolamentazione dei servizi pubblici locali coinvolgono direttamente l’interesse e lo stimolo scientifico dell’Università;
TUTTO CIO’ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 – Premesse
1. Le premesse al presente Accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
Articolo 2 – Oggetto
1. Le Parti intendono instaurare una generale attività di collaborazione a carattere continuativo che copra uno spettro temporale pluriennale, per lo svolgimento di programmi di interesse di ATERSIR e dell’Ateneo e per regolamentare gli aspetti generali delle future attività da svolgere in maniera coordinata, in relazione ad attività di ricerca e sviluppo, di studio e formazione, e di terza missione di comune interesse.
2. Il presente Accordo viene stipulato allo scopo di svolgere attività di interesse comune consistente in ricerca ed approfondimento delle problematiche relative ai settori delle scienze giuridiche ed economiche, dell'ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali, dell'ingegneria dell'energia elettrica, nonché delle scienze e delle tecnologie agro-alimentari.
3. Il presente Accordo è dunque finalizzato a sviluppare, fruendo reciprocamente delle rispettive strutture e competenze, la cooperazione nei settori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. La collaborazione di cui sopra, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà riguardare, singolarmente o congiuntamente:
a) attività di tipo formativo, tramite la co-progettazione e co-erogazione di percorsi formativi;
b) attività di ricerca riguardante i temi di interesse in ATERSIR proposte dalle Parti;
c) attività di c.d. “terza missione”, tramite il trasferimento delle competenze e conoscenze sviluppate dalle Parti.
4. Le attività di cui sopra saranno di volta in volta definite mediante la stipula di apposite convenzioni attuative, di cui al successivo art. 6, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno il presente accordo quadro.
5. Il presente Accordo lascia impregiudicata la facoltà delle Parti di attivare e/o prendere parte ad attività con enti o soggetti terzi in ambiti analoghi, fermo restando l’obbligo di comportarsi secondo buona fede.
Articolo 3 – Obblighi/impegni delle Parti
1. Le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione delle seguenti attività di interesse comune:
a) attività di ricerca scientifica e partecipazione a progetti congiunti di ricerca;
b) acquisizione e scambio reciproco di dati ed informazioni;
c) organizzazione di seminari di studio, convegni di aggiornamento finalizzati all'illustrazione e diffusione dei risultati della ricerca;
d) percorsi di alta formazione;
e) pubblicazioni scientifiche volte a divulgare i risultati ottenuti dall'attività di collaborazione.
Articolo 4 - Costi
1. Il presente accordo non comporta costi a carico delle Parti: eventuali costi saranno specificati nelle convenzioni attuative di cui all’art. 6, che individueranno anche la/e struttura/e di ciascuna Parte alla quale detti costi saranno imputati.
Articolo 5 – Referenti
1. L’Università indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo quadro il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, recapito e-mail xxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xx, P.E.C. xxxxxx@xxx.xxxxx.xx.
2. ATERSIR indica quale propri referenti e responsabili del presente accordo quadro: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, recapito e-mail: xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xx e Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx xxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx., P.E.C: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxx.xx.
3. I referenti congiuntamente redigono un rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e una relazione programmatica di attività futura, da sottoporre per valutazione ai rispettivi organi competenti ai fini dell’eventuale rinnovo o proroga del presente accordo.
Articolo 6 – Convenzioni attuative
1. La collaborazione tra l’Università e ATERSIR è definita, per la realizzazione dei progetti specifici, tramite la stipula di apposite convenzioni attuative cui è demandata in concreto la disciplina esecutiva di dettaglio delle attività comuni, redatti nel rispetto di quanto già stabilito dal presente accordo quadro, al quale dovrà essere peraltro fatto espresso richiamo e che dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Università.
2. La cooperazione tra le Parti troverà attuazione nel rispetto del principio di reciprocità ed equa distribuzione degli oneri annessi e di adeguata ripartizione della titolarità dei risultati scaturiti.
3. Tali atti negoziali saranno autorizzati e sottoscritti secondo le rispettive normative e procedure interne.
Articolo 7 – Obblighi di riservatezza
1. Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a:
- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.
2. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.
3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione. In ogni caso, le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della Parte che le ha rivelate.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili a persone esperte ed a chi operi nel settore, o lo diventino successivamente per scelta della persona che ne sia titolare, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.
Articolo 8 - Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale
1. I diritti di proprietà intellettuale che dovessero derivare in conseguenza o in correlazione con i risultati generati dall’attività di ricerca effettuata dal presente Accordo, così come le possibili applicazioni industriali di ogni trovato suscettibile di brevettazione e/o brevetto per invenzione e/o modello di utilità nonché eventuali soluzioni metodologiche e/o tecnologiche, sono di proprietà congiunta delle Parti, salvo il diritto dell’inventore di essere riconosciuto autore dell’invenzione.
2. Le Parti si impegnano ad avviare secondo buona fede trattative volte alla conclusione di accordi relativi alla titolarità e all’utilizzazione di quanto realizzato, prodotto o acquisito in occasione dell’attuazione del rapporto oggetto del presente accordo e in ragione di esso. In caso di contitolarità, le quote di rispettiva spettanza verranno in ogni caso determinate in proporzione al contributo intellettuale, tecnico e finanziario fornito da ciascuna Parte.
Articolo 9 – Trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dal presente accordo quadro, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR).
2. Le Parti contraenti, anche nella fase di attuazione del presente accordo quadro, sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei
dati ai sensi degli artt. 24 e 25; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14. Devono altresì garantire l’esercizio dei diritti da parte dell’interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.
3. Il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Ferrara, insieme a ATERSIR ai sensi dell’articolo 4.7 del GDPR.
4. Le Parti convengono che il presente articolo non esaurisce gli obblighi loro incorrenti in materia di privacy e di impegnarsi, tramite i referenti dell’accordo quadro, di cui al precedente articolo 5, di concerto con il responsabile della struttura che effettua la raccolta dei dati, nel momento in cui verranno messe in atto le singole attività concretamente discendenti dal presente accordo quadro, e qualora le stesse prevedano il trattamento di dati personali, ad ottemperare a quanto previsto dal GDPR, in materia di diritti delle persone interessate e delle informazioni da fornire loro ai sensi dei citati artt. 13 e 14 (c.d. “informativa sulla privacy”).
Articolo 10 - Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione
1. Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:
• del DPR 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali;
• delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, nelle sezioni dedicate all’Amministrazione Trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013.
2. Le Parti dichiarano altresì di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del rapporto di collaborazione, comportamenti conformi alle previsioni contenute nei documenti di cui sopra.
3. La violazione del Codice di comportamento o l’inosservanza delle misure di prevenzione di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del rapporto di collaborazione oggetto della presente accordo, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno alla Parte lesa.
Articolo 11 – Sicurezza
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii., si stabilisce che i datori di lavoro delle Parti si debbano coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI, alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal testo unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.
2. In considerazione di quanto previsto all’art. 6 per la conclusione di tale accordo non è previsto redazione del DUVRI.
Articolo 12 - Coperture assicurative
1. Le Parti si danno reciprocamente atto che:
- il personale universitario e gli studenti e le studentesse autorizzati a svolgere le attività indicate nel presente accordo quadro, sono coperti da assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché con assicurazione dell'Università di Ferrara per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);
- il personale di ATERSIR autorizzato a svolgere le attività indicate nel presente accordo quadro è coperto da assicurazione di legge contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, nonché da assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
Articolo 13 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
1. La collaborazione di cui al presente accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare nome, marchio o altri segni distintivi dell’altra Parte.
2. L’eventuale utilizzo è consentito, previo accordo, esclusivamente per le specifiche finalità del presente atto e in coerenza con la vigenza temporale delle attività stesse.
Articolo 14 – Durata dell’accordo quadro e procedure di proroga e di rinnovo
1. Il presente accordo quadro ha durata di 3 anni, a decorrere dalla data di perfezionamento dello stesso, con possibilità di:
- proroga per ulteriori periodi di pari durata, sulla base di un accordo scritto (scambio di lettere), che si affiancherà al testo originario immodificato dell’accordo già sottoscritto, approvato dai rispettivi organi competenti e conseguente all’intervenuta positiva valutazione dei medesimi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e alla relazione programmatica di attività futura, di cui al precedente articolo 5 (Referenti).
Il mancato invio, entro 60 gg dalla scadenza dell’atto originario, di comunicazione scritta di accettazione della proroga, costituirà giusta causa di recesso per la controparte;
- rinnovo per ulteriori periodi di pari durata, sulla base della sottoscrizione di una nuova versione corretta e modificata dell’accordo originario, approvata dai rispettivi organi competenti e conseguente all’intervenuta positiva valutazione dei medesimi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e alla relazione programmatica di attività futura, di cui al precedente articolo 5 (Referenti).
Articolo 15 - Recesso e scioglimento
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo quadro ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o con raccomandata A.R.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.
Articolo 16 – Controversie
1. Le Parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall’interpretazione e dall’applicazione del presente accordo.
2. Le Parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione dell’accordo medesimo sarà rimessa alla competenza dell’autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Ferrara, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell’articolo 133, lettera a) numero 2) del decreto legislativo 8 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).
Articolo 17 – Registrazione
1. Il presente accordo quadro è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 241/1990.
2. Il presente atto inoltre è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) ed è soggetto ad imposta di bollo come da tariffa allegato A – parte I articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e ss.mm.ii.
3. Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.
4. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Ferrara, n. 7035/2016.
Letto, confermato e sottoscritto.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA LA RETTRICE Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx firmato digitalmente | ATERSIR IL DIRETTORE Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxxx firmato digitalmente |
Allegati alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 10 del 11 aprile 2022
Oggetto: Direzione. Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Ferrara e l’Agenzia territoriale dell’Xxxxxx-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti per la cooperazione nei settori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti mediante attività di ricerca ed approfondimento delle problematiche relative ai settori delle scienze giuridiche ed economiche, dell’ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali, dell’ingegneria dell’energia elettrica, nonché delle scienze e delle tecnologie agro – alimentari.
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
Il Direttore
X.xx Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx
Bologna, 11 aprile 2022
Approvato e sottoscritto
Il Presidente X.xx Assessore Xxxxxxxxx Xxxxxx | Il Direttore X.xx Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx |
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione:
ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)
Bologna, 15 aprile 2022
Il Direttore
X.xx Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx