Protocollo: 17619/RU Rif.: Allegati:
Protocollo: | 17619/RU |
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Roma, 18 febbraio 2009
Alle Direzioni regionali LORO SEDI
Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI
OGGETTO: | Chiarimenti in merito all’applicazione della deroga di cui all’art. 793, p.2, lett. b) del reg. (CEE) 2454/93 – Contratto di trasporto unico a destinazione paesi terzi. |
Premessa
Continuano a persistere richieste di chiarimenti da alcuni uffici doganali e da alcuni vettori aerei sulla corretta applicazione della deroga all’applicazione del sistema AES/ECS, di cui all’art. 793, p.2, lett. b del reg. (CEE) 2454/93 relativa alla procedura di esportazione con contratto di trasporto unico a destinazione di paese terzo; pertanto, si ritiene opportuno intervenire sull’argomento per uniformarne l’applicazione della norma citata presso i vari uffici doganali nazionali.
In xxx xxxxxxxxxxx xx evidenzia che:
1) la procedura è valida per tutte le ipotesi di trasporto indicate nel citato art. 793, p.2, lett. b e quindi per i casi in cui le merci sono prese in carico, a fronte di un contratto di trasporto unico a destinazione di paese terzo, da una società ferroviaria, dall’autorità postale, da una società di navigazione marittima o aerea;
2) l’ipotesi di cui sopra richiede che il contratto di trasporto unico a destinazione di paese terzo rechi espressamente oltre il paese terzo di destino anche il luogo ove avverrà l’effettiva presa in carico della merce da parte di uno dei vettori di cui al precedente punto 1) in modo che possa
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essere debitamente compilata la casella 29 della dichiarazione doganale (ad es. per il caso del trasporto aereo nell’AWB – Lettera di Vettura Aerea - va debitamente compilata la casella relativa all’aeroporto di partenza che, quindi, individua l’ufficio doganale competente ai sensi del citato art. 793,
p.2 ,lett.b.);
3) la deroga può essere concessa purché i vettori di cui al precedente punto 1) rispettino le condizioni dettate dal regolamento comunitario 2454/93 e cioè che:
a) le merci lascino il territorio doganale della comunità per ferrovia, posta, per via marittima o aerea. Al riguardo si chiarisce che l’eventuale tragitto tra l’ufficio di uscita come individuato dal più volte citato art. 793, p.2, lett. b) ed indicato nella casella 29 della dichiarazione doganale e l’ufficio di effettiva uscita dal territorio comunitario può, quindi, avvenire anche con trasporto combinato.
L’Agenzia, infatti, ha espressamente negato l’uso dell’aviocamionato in caso di utilizzo della procedura di cui all’art. 445 del Reg. CEE 2454/93 come indicato al punto 1 della nota prot. 3028 del 21.7.2008, mentre non si è mai espressa in senso negativo per l’articolo 793, p.2, lett. b) in questione.
E d’altra parte la deroga in questione è ammessa solo ed esclusivamente per operazioni di esportazione semplice e non anche per procedure di transito interno od esterno.
b) il dichiarante (o suo rappresentante inteso anche come uno dei vettori sopra menzionati) deve chiedere che le formalità di uscita cui all’art. 793 bis, p.2, o all’art. 796 sexies, p.1, siano espletate presso l’ufficio di uscita competente per il luogo in cui le merci sono prese in carico, a fronte di un contratto di trasporto unico a destinazione di paese terzo, da una società ferroviaria, dall’autorità postale, da una società di navigazione marittima o aerea (come indicato nella casella 29 della dichiarazione doganale).
4) la presa in carico della merce, da parte di uno dei vettori di cui al precedente paragrafo 1, sta a significare la presa in consegna della merce da parte del vettore ed avviene con un atto formale di cui risulti l’evidenza sul contratto medesimo (ad es. l’apposizione del timbro del vettore aereo, marittimo, postale, ferroviario). Tale atto formale costituisce l’assunzione di responsabilità da parte del vettore stesso circa il trasporto della merce indicata nel contratto di trasporto unico verso la destinazione finale di paese
terzo. La dogana di uscita competente ad espletare le formalità di uscita sarà quindi quella competente per il luogo in cui avviene la predetta presa in carico del contratto da parte di uno dei vettori sopra indicati e che nel contratto di trasporto è indicato quale luogo di partenza del trasporto (per le spedizioni aeree e marittime il luogo di presa in carico è un aeroporto o un porto). Il luogo indicato nel contratto come luogo di partenza è lo stesso anche nel caso in cui il tragitto intra-comunitario è effettuato con trasporto combinato.
5) non è competente ad adempiere le formalità di uscita la dogana territoriale per il luogo in cui il contratto è semplicemente concluso ad es. tra l’agente e l’esportatore1.
6) in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 793, p.2, lett. b), la deroga può essere concessa solo sulla base della presentazione del contratto di trasporto unico ove sia evidente la presa in carico da parte del vettore;
7) qualora il trasporto tra la dogana di uscita ai sensi dell’art. 793, p.2, lett. b) e la dogana di effettiva uscita dal territorio comunitario avvenga con trasporto combinato, il trasporto deve comunque avvenire con i mezzi del vettore o comunque sotto la sua responsabilità. Inoltre, tali mezzi devono trasportare solo ed esclusivamente la merce oggetto di uno o, qualora la dogana lo consenta, di più contratti di trasporto unico a destinazione paesi terzi autorizzato dalla dogana di cui all’art. 793, p.2, lett. b) (es. Bologna aeroporto).
8) ai sensi dell’art. 792bis, p.2, i vettori sopra richiamati devono comunicare alla dogana di uscita come precedentemente individuata, eventuali variazioni del contratto di trasporto che hanno per effetto quello di far terminare all’interno del territorio comunitario un trasporto che doveva concludersi fuori di tale territorio e procedere all’esecuzione del contratto
1 Ad esempio, nel caso dei trasporti aerei gli agenti IATA concludono contratti di trasporto (AWB – Lettera di vettura aerea) all’interno del territorio nazionale ma non esiste ancora alcuna responsabilità imputabile in capo al vettore per l’uscita della merce dal territorio comunitario. Ciò in quanto l’effettiva presa in carico da parte della compagnia aerea avviene presso gli aeroporti dove avviene il carico dell’aereo o dell’aviocamionato (parte del volo è realizzato via terra tra due aeroporti comunitari) verso un ulteriore aeroporto comunitario e presso il quale la merce verrà successivamente caricata su un aeromobile per l’effettiva uscita dal territorio comunitario verso paese extra UE.
solo previo accordo con l’ufficio dal quale la procedura è stata autorizzata e che dovrà preventivamente accertarsi che la dichiarazione di esportazione venga conseguentemente annullata dall’ufficio di esportazione.
Tutto ciò premesso si forniscono di seguito indicazioni procedurali relative alle diverse possibili ipotesi:
1. Presentazione della dichiarazione doganale di esportazione, del contratto di trasporto unico a destinazione di paese terzo e della merce presso l’ufficio doganale di uscita di cui all’art. 793, p.2, lett. b) del reg. (CEE) 2454/93 (es. Bologna aeroporto) e che non coincide con l’ufficio doganale di effettiva uscita della merce dal territorio comunitario.
L’operazione di esportazione è effettuata presso l’ufficio doganale di uscita ove è richiesta la deroga di che trattasi con l’applicazione della procedura dettata con la nota prot. 4538 del 27.6.2007 lett. E, punto 3.
Esempio: Bologna Aeroporto è contestualmente dogana di esportazione e dogana di uscita ai sensi del citato art. 793, p.2, lett. b) del reg. (CEE) 2454/93, mentre Francoforte è la dogana di effettiva uscita dal territorio comunitario.
Poiché la dogana competente è contestualmente dogana di esportazione e uscita si applicano gli adempimenti relativi ai controlli doganali.
L’ufficio, in qualità di dogana di uscita (es. Bologna aeroporto) appone il visto sull’esemplare 3 del DAU e il timbro “Export” sul contratto di trasporto unico a destinazione di paesi terzi, nonché gli specifici riferimenti su entrambi i documenti e li restituisce al soggetto che li ha presentati.
La copia 3 del DAU vistata deve essere restituita dalla persona che effettua l’operazione presso la predetta dogana di uscita all’esportatore indicato nella casella 2 del DAU ai fini della prova dell’uscita della merce dal territorio comunitario.
Il contratto di trasporto con il timbro rosso della dogana accompagna la merce sino alla dogana di effettiva uscita (es. Francoforte).
L’operazione deve, quindi, essere interamente compiuta presso l’ufficio doganale sopra indicato e non è ammesso l’appuramento a posteriori
dell’esemplare 3 del DAU. L’operazione di esportazione deve essere chiusa simultaneamente alla accettazione della deroga.
2. Presentazione della dichiarazione doganale presso l’ufficio di esportazione (es. Modena) e richiesta della deroga relativa al contratto di trasporto unico a destinazione di paese terzo presso l’ufficio doganale di uscita come indicato al citato art. 793, p.2, lett. b del reg. (CEE) 2454/93 (es. Bologna aeroporto). L’effettiva uscita delle merci avviene presso un altro ufficio doganale comunitario (es. Francoforte)
Tale ipotesi presuppone che il contratto di trasporto sia concluso nell’ambito territoriale di una dogana interna (es. Modena) ma che la presa in carico delle merci da parte del vettore a fronte di un contratto unico a destinazione di paesi terzi avvenga presso un luogo rientrante nella competenza territoriale di un altro ufficio doganale (es Bologna aeroporto.) Per il solo trasporto ferroviario o postale, l’ufficio doganale di uscita può essere anche una dogana interna (es. Bologna interporto nel caso in cui il contratto di trasporto sia stipulato con la società ferroviaria).
2.1 - Procedura ordinaria
La dichiarazione di esportazione e la merce sono presentate all’ufficio di esportazione di cui all’art. 161, p 5 del codice doganale comunitario Reg. (CEE) 2913/92 (es. Modena).
La dichiarazione doganale dovrà essere compilata indicando nella casella 29 (dogana di uscita) l’ufficio doganale nazionale competente per il luogo ove la merce è presa in carico dal vettore a fronte di un contratto di trasporto a destinazione di paese terzo. Come già esposto in precedenza, tale ufficio è, infatti, considerato di uscita ai sensi dell’art. 793, p.2, lett. b) (es. Bologna aeroporto) ed è quello che espleta le formalità di uscita della merce oggetto del contratto di trasporto unico. Il luogo ove la merce è presa in carico dal vettore deve essere noto al momento della conclusione del contratto e, quindi, indicato nello stesso contratto.
Come già illustrato in precedenza per le spedizioni aeree il luogo di presa in carico è l’aeroporto di partenza indicato nel contratto stesso; coerentemente da tale luogo deve iniziare il trasporto anche se combinato e
nell’ipotesi, l’eventuale parte iniziale di tragitto, anche se effettuato via camion, è comunque considerato “volo aereo”.
Gli uffici doganali di esportazione non devono apporre alcun riferimento sulla dichiarazione doganale in merito al numero del contratto di trasporto a destinazione paesi terzi. L’indicazione non è, infatti, necessaria in quanto, nel presente stadio dell’operazione, il contratto di trasporto unico a destinazione di paese terzo ancora non rileva ai fini della richiesta di deroga di cui al citato art. 793, p.2, lett. b). Come chiarito in precedenza, infatti, la deroga di cui al più volte citato art. 793, p.2, lett. b) deve essere richiesta ed eventualmente concessa all’ufficio doganale competente per la presa in carico della merce a fronte del contratto di trasporto unico e che è indicato nella casella 29 della dichiarazione doganale.
L’operazione sarà gestita dall’ufficio di esportazione (es. Modena) come una semplice operazione di esportazione e quindi inserita nel sistema AIDA secondo le disposizioni dettate dalla citata nota prot. 4538 del 27.6.2007, lett. D).
Una volta che la merce è consegnata dal trasportatore/agente al vettore presso il luogo indicato nel contratto (dogana di uscita ai sensi dell’art. 793, p.2, lett. b), quest’ultimo prende formalmente in carico la merce a fronte di un contratto di trasporto unico a destinazione di paese terzo nel luogo indicato nel contratto stesso (porto o aeroporto nel caso di trasporti marittimi o aerei). Il vettore che intenda richiedere la deroga in esame consegna la relativa richiesta all’ufficio doganale competente (come indicato nella casella 29 della dichiarazione doganale e nel DAE - es. Bologna aeroporto), presentando il DAE e la merce alla dogana.
Autorizzata la deroga, in applicazione dell’art. 796, p.6, tale dogana di uscita provvederà a chiudere in AIDA secondo le disposizioni impartite con la citata nota prot. 4538 del 27.6.2007, la dichiarazione di esportazione dopo aver apposto sul documento di trasporto la dicitura “Export” e il proprio timbro. Inoltre, sul DAE apporrà il riferimento al contratto di trasporto e lo conserverà agli atti. Viceversa sul contratto di trasporto apporrà il riferimento dell’MRN relativo all’operazione conclusa.
Nei casi in cui, per motivi logistici o commerciali la merce sia presentata presso un ufficio diverso da quello indicato nella casella 29 (purché si tratti sempre di una dogana aeroportuale per i vettori aerei o portuale per i trasporti marittimi), tale ufficio procederà a richiamare l’MRN indicato nel DAE con le funzionalità previste per la “diversione”.
2.2 Procedura di domiciliazione
Si ricorda che ai sensi dell’art. 279 del reg. (CEE) 2454/93, possono essere semplificate le formalità da espletare nell’ufficio doganale di esportazione mentre rimangono immutate le formalità previste presso gli uffici doganali di uscita.
Pertanto, le merci dovranno essere consegnate al vettore nel luogo indicato nel contratto di trasporto (porto o aeroporto nel caso di trasporti marittimi o aerei) e la dogana di uscita sarà quella territorialmente competente per tale luogo e presso la quale, quindi, va presentata la richiesta di deroga di cui all’art. 793, p.2, lett. b); insieme al DAE (cfr. par. 2.2.1.) o DAU (cfr. par. 2.2.2.) e la merce.
2.2.1 I soggetti domiciliatari autorizzati al servizio telematico inseriranno la dichiarazione a sistema e la casella 29 sarà compilata con l’indicazione della dogana competente per il luogo ove il contratto di trasporto unico a destinazione paese terzo sarà preso in carico dal vettore come già indicato nel paragrafo relativo alla procedura ordinaria. L’operazione è gestita come una semplice operazione di esportazione e la procedura è identica a quella descritta per la procedura ordinaria di cui sopra.
2.2.2 I soggetti domiciliatari non autorizzati al servizio telematico dovranno espletare le formalità di esportazione come previsto dalla vigente normativa inviando relativo preavviso alla dogana di competenza (es. Modena).
L’esemplare 3 del DAU accompagna la merce sino alla dogana di uscita indicata nella casella 29 e che corrisponde alla dogana competente per il luogo ove verrà presa in carico la merce da parte del vettore (es. Bologna aeroporto).
La procedura effettuata presso tale dogana di uscita è identica a quella sopra indicata relativamente alla procedura ordinaria e ai domiciliatari autorizzati al servizio telematico e, pertanto, la copia 3 del DAU e la merce sono presentati presso la dogana di uscita di cui all’art. 792, p.2, lett. b).
La dogana di uscita (es. Bologna aeroporto) appone il visto sull’esemplare 3 del DAU e il timbro “Export” sul contratto di trasporto unico a destinazione di paesi terzi, nonché gli specifici riferimenti su entrambi i documenti e li restituisce al soggetto che li ha presentati.
La copia 3 del DAU vistata deve essere restituita dalla persona che effettua l’operazione presso la dogana di uscita all’esportatore indicato nella casella 2 del DAU ai fini della prova dell’uscita della merce dal territorio comunitario.
Il contratto di trasporto con il timbro rosso della dogana accompagna la merce sino alla dogana di effettiva uscita (es. Francoforte).
Non è quindi ammesso l’appuramento a posteriori dell’esemplare 3 del DAU come già esplicitato in precedenza.
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E’ appena il caso di evidenziare che qualora tutta l’operazione venga effettuata presso un ufficio di uscita effettiva dal territorio comunitario la deroga di cui al più volte citato art. 793, p.2, lett. b) non si applica in quanto vengono meno i relativi presupposti (ad es. tutta l’operazione è effettuata presso l’aeroporto di Bologna e l’aereo parte per raggiungere direttamente la destinazione finale New York)
Le Direzioni regionali avranno cura di promuovere la più ampia diffusione presso gli operatori interessati, vigilando sulla corretta applicazione delle disposizioni impartite con la presente nota e non mancando di segnalare eventuali difficoltà operative.
Il Direttore dell’Area Centrale |
Ing. Xxxxxx Xx Xxxxxx |
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93