CONTRATTO DI LOGISTICA INTEGRATA STIPULATO TRA LE PARTI:
CONTRATTO DI LOGISTICA INTEGRATA STIPULATO TRA LE PARTI:
◼ con sede in
C.fisc
P.iva
iscritta
al Registro delle imprese presso il Tribunale di rappresentata dal suo legale rappresentante
n°
al
qui di seguito individuata anche come Committente
E
◼ Delivery and Logistic Agency S.r.l. con sede in via fossa della Xxxxxx snc Localita‟ Califano 80040 Trecase Na
C.fisc/P.iva 07420891215 iscritta al Registro delle imprese presso il Tribunale di Napoli al n° 8833077, rappresentata dal suo legale rappresentante Xxxxxxxxxx Xxxxx , qui di seguito individuata anche come Operatore‟.
PREMESSO CHE
1. L‟Operatore ha ad oggetto della sua attività la fornitura di servizi di logistica integrata, inclusi il deposito e la custodia di merci, e dispone di comprovata esperienza, di competenze, tecnologie e risorse idonee a svolgere gli incarichi che gli saranno affidati dal Committente.
2. L‟Operatore, per fornire tali servizi, dispone di spazi adeguati per dimensione e tipologia di immobili, oltre che di tecnologie, per svolgerli e svilupparli.
3. Il Committente svolge attività di (produzione) (commercializzazione) (distribuzione) di una gamma di prodotti di circa mila codici nel settore del .
4. E‟ intenzione del Committente affidare ad una terza parte la gestione dei flussi di merci in arrivo e/o in partenza, la preparazione degli ordini, la consegna ai clienti nonché la fornitura di servizi accessori e complementari a tali attività.
Tutto ciò premesso e precisato;
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
1. Oggetto del contratto:
Il contratto ha ad oggetto l‟affidamento all‟Operatore, da parte del Committente, ai patti ed alle condizioni qui di seguito precisati, dell‟esecuzione di servizi di logistica integrata relativi alla ricezione, al controllo quantità, al magazzinaggio, alla custodia, al trasporto e alla spedizione di tutti i prodotti in quantita‟ parziali o totali inerenti alla sua attività, disponendo tutto quanto necessario dal punto di vista tecnico, organizzativo, burocratico e normativo, per dare esecuzione a tale attività.
2. Obbligazioni dell’Operatore:
Nell‟accettare l‟incarico l‟Operatore si obbliga:
2.1. A predisporre i mezzi, gli strumenti, gli impianti, le attrezzature e le risorse necessarie per far sì che i servizi a lui affidati siano eseguiti in conformità a quanto definito e che, in ogni fase del ciclo logistico/distributivo:
2.1.1. siano utilizzate le più opportune tecnologie in relazione al tipo di attività da svolgere ed al tipo di merci trattate;
2.1.2. siano utilizzate le procedure e i sistemi organizzativi e tecnologici idonei alla migliore esecuzione del servizio;
2.1.3. siano applicati gli standard di qualità in uso nel settore.
2.1.4. siano tenute le registrazioni ed emessi i documenti idonei a soddisfare le necessità del Committente in conformità alla tipologia di merci stoccate e trasportate;
2.2. A prestare la migliore diligenza nel rispettare o nel far rispettare, oltre che la Procedura Operativa concordata e le regolamentazioni inerenti allo svolgimento dei servizi oggetto del contratto, anche tutte le istruzioni di volta in volta impartite dal Committente in ordine allo svolgimento dell‟incarico.
3. Obbligazioni del Committente:
Al fine di consentire all‟Operatore l‟organizzazione dei mezzi, degli strumenti, degli impianti, delle attrezzature, delle risorse e di quant‟altro necessario allo svolgimento dei servizi a lui affidati in esecuzione del contratto, il Committente si obbliga:
3.1 a comunicare all‟Operatore (e mantenere aggiornata) una precisa descrizione dei prodotti oggetto dell‟attività logistica a lui affidata in modo tale da permettergli un‟accurata gestione dell‟attività, indicando specificamente le caratteristiche merceologiche ed i quantitativi delle merci oggetto dell‟incarico, le loro modalità di confezionamento e le eventuali particolarità di trattamento;
3.2 ad approntare e comunicare all‟Operatore in forma scritta o via EDI (Electronic Data Interchange) e con congruo anticipo, gli ordini di spedizione completi degli estremi di identificazione dei destinatari e/o degli aventi diritto alle merci, delle eventuali caratteristiche di pericolosità delle merci, anche sotto il profilo dei rischi di inquinamento ambientale, fornendo analiticamente tutte le indicazioni necessarie al corretto svolgimento dell‟incarico;
3.3 a dare comunicazione all‟Operatore, in forma scritta, delle eventuali modifiche agli ordini ed ai piani di spedizione originari, facendogliene trasmissione con il massimo anticipo possibile rispetto alla data di effettuazione del servizio, essendo concordemente riconosciuto dalle parti che la tempestività di tali comunicazioni costituisce il presupposto per la migliore organizzazione delle attività oggetto del contratto, senza scompensi e senza interferenze, e che in mancanza di ciò all‟Operatore resta impedito gestire con esattezza e puntualità i servizi a lui affidati;
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3.4 a concordare con l‟Operatore l‟adozione di tecnologie informatiche e di trasmissione dati (EDI e simili) suscettibili di velocizzare e rendere più sicuro l‟interscambio delle informazioni inerenti al servizio, nei limiti in cui l‟efficacia di tali tecnologie venga riconosciuta dall‟ordinamento giuridico;
3.5 a provvedere alle comunicazioni previste dalle norme vigenti legge a carico dell‟avente diritto alle merci al competente Ufficio IVA ed a qualunque altra Autorità.
4. Definizione attività:
Le due parti definiscono, o definiranno congiuntamente, prima dell‟inizio dell‟attività, una Procedura Operativa scritta al fine di individuare dettagliatamente tutte le attività di pertinenza di entrambe le parti, precisando periodicità, tempi e modalità di movimentazione delle merci e delle informazioni, nonché le azioni da intraprendere in caso di anomalie.
Tale procedura dovrà in particolare prevedere:
a) i dati interscambiati via EDI, con protocolli, messaggi, tempistiche, ecc.;
b) il comportamento dell‟Operatore di fronte ad anomalie (es. quantità in arrivo maggiori del preavviso, ecc.);
c) i parametri sui quali si misurano le prestazioni di servizio dell‟Operatore nonché la frequenza e modalità di esecuzione di tali misure;
d) le possibilità dell‟Operatore di stoccare in località diverse da quelle contrattualmente individuate articoli a bassa rotazione (slow moving);
e) l‟aggiornamento delle anagrafiche dal Committente all‟Operatore e da questo al Committente nel caso di accertate anomalie (es. diverso peso e/o volume e/o quantità per confezione);
f) la frequenza e le modalità di riallineamento degli inventari contabili fra Operatore e Committente;
g) ogni altra prassi o situazione eccezionale che le parti ritengano opportuno regolamentare.
La Procedura Operativa concordata tra le parti non potrà essere conflittuale col Sistema di Qualità dell‟Operatore, essendo concordemente riconosciuto che dovrà farne parte. Le parti si incontreranno periodicamente per aggiornare la Procedura Operativa sulla base dell‟esperienza maturata nella sua applicazione. L‟inserimento nella Procedura Operativa di specifiche soluzioni per particolari situazioni potrà comportare una modifica della parte economica del presente accordo.
5. Volumi di riferimento
I volumi di riferimento per la determinazione dei valori economici del presente contratto sono definiti come segue :
a) movimentazione mensile: profilo tipico (esempio)
mese Ingresso uscita scorta
gen. feb. Mar apr. mag. giu. lug. ago set ott. nov. dic. TOTALE
media mensile
b) movimentazione giornaliera ingresso/uscita: ingresso non superiore al 10% della quantità mensile e non inferiore al 2% della stessa; uscita: idem.
c) giacenza media: non superiore a 2 mesi di ingresso (o uscita) calcolati sulla media annua; la giacenza media effettiva verrà calcolata mensilmente per media aritmetica della giacenza fisica nei 4 o 5 sabati del mese;
d) dimensione colli: media kg e comunque per almeno il % maneggiabili a mano in modo continuativo da una sola persona, salvo diversa identificazione nella descrizione del prodotto;
e) complessità del prelievo: pur in presenza di variabilità stagionale, sul volume totale annuo il prelievo avrà le seguenti caratteristiche:
prelievo a pallet completi monocodice: prelievo a pallet misti:
L‟ordine medio di spedizione sarà composto da: n° colli
n° articoli
peso medio (alternativa: volume medio quota di riconfezionamento
% totale volume (o peso)
% totale volume (o peso)
Kg
metri cubi)
%in peso o volume
Quest‟ultimo parametro esprime la percentuale di colli che non verranno spediti con la stessa confezione con la quale vengono ricevuti, e quindi devono essere aperti dall‟Operatore per eseguire un prelievo di sottomultipli delle quantità contenute nei colli ricevuti.
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f) identificazione merce: i prodotti saranno identificati mediante un codice numerico (o alfanumerico) in modo biunivoco (ad ogni codice corrisponde un solo prodotto e viceversa); confezioni multiple potranno essere identificate con un codice particolare purché diverso da quello del pezzo singolo.
6. Ubicazione delle merci:
Le merci saranno posizionate e custodite, salvo quanto verrà detto più avanti, presso il magazzino di Trecase in Via Fossa della Monica Snc Loc. Califano 80040 (NA) di cui l‟Operatore possiede comunque completa disponibilità in base ad idoneo titolo giuridico ed ha provveduto ad attrezzare opportunamente con scaffalature e servomezzi per la movimentazione dei prodotti, avente superficie di mq.386 oltre a 2000 mq di piazzale scoperto , comprensivi delle aree di stoccaggio, di entrata, di uscita e di imballaggio. Le merci saranno posizionate in tale magazzino secondo un programma concordato fra le parti e le relative operazioni (comprensive di imballo, carico, trasporto, scarico, posizionamento, ecc.) saranno eseguite a cura dell‟Operatore, mentre i relativi costi saranno a carico del Committente.
E‟ facoltà dell‟Operatore posizionare o trasferire le merci anche in altro magazzino, purché dotato di caratteristiche analoghe e non inferiori a quelle del magazzino indicato nell‟accordo, in presenza di esigenze tecniche od operative o di utilizzo più razionale dei suoi spazi complessivi. Il trasferimento è comunque subordinato a specifica comunicazione dell‟Operatore al Committente ed al consenso di quest‟ultimo che non potrà peraltro essere negata in mancanza di ragionevoli motivi in tal senso. L‟Operatore ha inoltre facoltà di utilizzare un magazzino, anche di peggiore collocazione ed agibilità, per lo stoccaggio di prodotti a bassa rotazione. Il Committente potrà accedere liberamente al magazzino purché ciò avvenga unicamente nella fascia oraria dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30 dal Lunedi‟ al Venerdi , quest‟ultima e‟ condizione indiscutibile e la suddetta visita non dovra‟ comportare intralcio al normale svolgimento del lavoro. Le persone del Committente ammesse a visitare il magazzino potranno essere al massimo due e nello specifico sono i sigg.:
1 - sig.
2 - sig.
responsabile responsabile
E‟ facoltà del Committente modificare le predette indicazioni dandone comunicazione scritta all‟Operatore purché ciò avvenga con almeno 10 giorni di anticipo sulla programmazione della visita e la comunicazione sia firmata dal Responsabile della Logistica o da un superiore. L‟accesso al magazzino è in ogni caso subordinato ad un congruo preavviso, che viene fin d‟ora fissato in 48 ore, che possono essere ridotte a due ore in caso di emergenza. L‟accesso al magazzino di dipendenti del Committente diversi da quelli elencati nella lista di cui sopra è subordinato ad un preavviso scritto, firmato dal Responsabile della Logistica o da un suo superiore, che dovrà pervenire all‟Operatore almeno 5 giorni prima della visita, elencando i nomi delle persone relativamente alle quali viene chiesta l‟autorizzazione, nonché la posizione da loro rivestita in azienda. L‟accesso al magazzino di personale non dipendente dal Committente, sia pure su richiesta dello stesso è subordinato a specifica autorizzazione scritta dell‟Operatore, che potrà negarla qualora ritenga che essa possa pregiudicare gli interessi suoi e/o di terzi. E‟ facoltà dell‟Operatore far visitare il magazzino ai suoi clienti o potenziali clienti senza autorizzazione del Committente, purché i visitatori non siano concorrenti diretti del Committente stesso.
7. Movimentazione delle merci:
Alternativa A:
La movimentazione delle merci in ingresso ed in uscita dal magazzino, nonché all‟interno dello stesso è competenza esclusiva dell‟Operatore, che potrà anche subappaltare quota delle operazioni a suoi fornitori di fiducia ed è libero di adottare le soluzioni ritenute più opportune per lo stoccaggio, la movimentazione e la gestione delle informazioni. La movimentazione di ogni prodotto avverrà sulla base del suo codice, salvo eventuali specificazioni concordate come data di produzione, lotto di produzione, data di scadenza, data di ingresso a magazzino, ecc.. E‟ facoltà del Committente definire per i suoi prodotti - o per una parte di essi, purché individuati inequivocabilmente - delle restrizioni di stoccaggio o movimentazione (es. impilabilità, temperatura, umidità, pressioni applicabili, ecc.) all‟interno della Procedura Operativa concordata (oppure con uno specifico allegato al presente contratto) sopportando, su richiesta dell‟Operatore, una variazione dei compensi previsti dal contratto sulla base dei conseguenti maggiori costi. Alternativa B: in caso di magazzini generali
L‟Operatore sovrintende alla ricezione delle merci estere, nazionali o nazionalizzate, in importazione o esportazione, e, occorrendo, alle operazioni per la riconsegna su veicolo. Il compimento delle operazioni di introduzione dal ciglio o dalla soglia del magazzino; all'interno del magazzino stesso o di estrazione fino al ciglio o alla soglia del magazzino, di quelle di disinfezione, di ventilazione, di conservazione ecc. come pure di ogni altra operazione che si rendesse necessaria nell'interno del magazzino stesso, relativamente alle merci ivi giacenti, è di esclusiva competenza dell‟Operatore alla pari di ogni altra operazione prevista dal regolamento e dal tariffario del Magazzino Generale. L‟Operatore provvederà per ciascuna partita di merce introdotta nel magazzino, ad aprire al nome del Committente un conto di deposito, dal quale debbono risultare, la specie, la qualità e la quantità delle merci introdotte.
L‟Operatore non è tenuto ad eseguire operazioni in più o diverse da quelle di cui sopra. Ogni altra operazione viene concordemente considerata come prestazione straordinaria e non verrà eseguita se non per necessità della dogana o per disposizione delle Autorità, o su richiesta dell‟avente diritto alla merce, e con spese a suo carico. Ciò salvo casi di urgenza, di esigenza di servizio o relativi alla conservazione della merce, nei quali sarà provveduto d'ufficio, portando la spesa a carico del Committente. Dette operazioni saranno eseguite dall‟Operatore in base alle tariffe ufficiali depositate alla Camera di Commercio.
3/11 Fonte : Assologistica
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Ove il Committente desiderasse eseguire operazioni di carattere speciale a mezzo di personale proprio ed a suo esclusivo rischio e pericolo, dovrà essere autorizzato dall‟Operatore, il quale avrà comunque facoltà di delegare, a spese del Committente, un proprio fiduciario per la sorveglianza e l'assistenza alle operazioni medesime.
8. Immagazzinamento delle merci:
L‟Operatore curerà l‟immagazzinamento delle merci in locali idonei dal punto di vista della normativa vigente (anche relativa alla sicurezza sul lavoro), curandone la protezione dagli agenti atmosferici (salvo quanto concordemente immagazzinato in spazi non coperti) e le eventuali condizioni più restrittive concordate (punto precedente). In assenza di prescrizioni particolari, saranno applicate le condizioni di conservazione in uso nel settore per le merci rientranti nella tipologia merceologica del Committente.
L‟Operatore collocherà le merci all‟interno del magazzino dove e come crederà più conveniente, osservando le separazioni dei codici o delle partite secondo le descrizioni dei documenti, curando peraltro che esse vengano posizionate all‟interno del magazzino in modo adeguato anche agli effetti del loro immediato reperimento. Ogni prodotto sarà individuato mediante il suo codice, salvo eventuali aggiunte concordate, come data di produzione, lotto di produzione, data di scadenza, data di ingresso a magazzino, ecc.. Allorché le disposizioni per l‟uscita lo permettano, potranno essere mescolati lotti di prodotti diversi, anche con diverse date di produzione o di ricezione, ecc. purché la loro natura sia tale da poter rispettare le disposizioni di uscita (vedi punto 12). In alternativa all‟individuazione per codice, soprattutto nel caso di merce conservata allo stato estero, la merce potrà essere individuata per partita o frazione della stessa.
Nel caso di magazzino (o porzione dello stesso) non dedicata completamente al Committente, l‟Operatore assicurerà un‟assoluta distinzione biunivoca rispetto ad altra merce di altri committenti conservata eventualmente negli stessi locali. Nel caso in cui rilevi segni di possibile alterazione della merce depositata, l‟Operatore ne darà subito avviso al Committente e, in caso di urgenza, avrà diritto di eseguire, a spese dello stesso, tutte le operazioni di manutenzione che riterrà opportune nell'interesse della merce.
Sarà cura dell‟Operatore mantenere separate fisicamente e contabilmente dalla merce pienamente disponibile eventuale merce rotta e/o danneggiata e/o deteriorata (o presunta tale) e/o resa dai clienti del Committente. Le parti concorderanno una procedura specifica per la gestione di tali tipologie di merce (controllo o collaudi, riparazione, rottamazione, ecc.) in modo da evitare l‟accumulo di merce non pienamente disponibile.
9. Disposizioni per l’ingresso:
Alternativa A: consegna
La merce sarà consegnata presso il magazzino (o i magazzini) definito al punto 6 a cura del Committente, che ne darà preavviso di almeno 24 ore all‟Operatore mediante comunicazione scritta (fax o messaggio EDI). Tale comunicazione dovrà contenere almeno i seguenti dati:
- tipo mezzo (o contenitore o cassa mobile o pallet aereo);
- targa mezzo (o sigla contenitore, cassa, ecc.);
- quantità contenuta per singolo codice di prodotto;
- orario previsto per l‟arrivo del mezzo.
Il normale orario di ricevimento della merce presso il magazzino si estende dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 16:30 di ogni giorno lavorativo. Tenendo conto di un tempo di scarico di 2 ore per mezzi grandi (o contenitori da 40‟) e di 1 ora per mezzi piccoli (o contenitori da 20‟), l‟ultimo mezzo grande si dovrà presentare in portineria non dopo le 16.00 e l‟ultimo piccolo non oltre le 16.30.
I mezzi che si presenteranno alla portineria senza il preavviso del Committente non saranno scaricati e saranno respinti. A richiesta dell‟autista potrà essere timbrato un documento con la dicitura “merce rifiutata perché non richiesta” o altra da concordare.
A richiesta del Committente, in occasione di periodi di picco, l‟orario di lavoro potrà essere prolungato o includere sabati e festivi con un extra costo (punto 20).
L‟attività di ricevimento sarà sospesa durante le 2 settimane centrali di Agosto.
La merce ricevuta sarà soggetta ai controlli di cui al punto seguente e registrata nel sistema informatico del Committente (o dell‟Operatore, con successiva trasmissione EDI al Committente) entro 4 ore lavorative dal termine dello scarico del mezzo ricevuto e comunque non oltre le 8 ore lavorative.
Contestualmente alla segnalazione dello scarico avvenuto e del caricamento delle quantità nelle giacenze di magazzino, dovranno essere segnalate al Committente anche tutte le eventuali anomalie, quali ad esempio colli mancanti o danneggiati ,discordanze per tipologia o quantità fra quanto dichiarato nei documenti e quanto riscontrabile visivamente ad un controllo sommario;esiti negativi di controllo più approfonditi effettuati sugli arrivi (vedi punto 10).
Le segnalazioni saranno eseguite con modalità concordate e il Committente si impegna a recepire le discordanze di quantità o di codice all‟interno del suo sistema di gestione. Eventuali perdite e danni anche conseguenti a furti e rapine o ad altri fatti delittuosi o vandalici, avvenuti durante il trasporto, saranno a carico del Committente.
Alternativa B: ritiro
Nel caso in cui l‟Operatore provveda direttamente al ritiro dei prodotti presso gli stabilimenti del Committente ovvero presso i suoi fornitori (o porto o altro luogo concordato con essi), i tempi di cui sopra per il caricamento dei dati decorreranno dal momento della presa (partenza del mezzo carico) e verranno aumentati del tempo di percorrenza normale dei mezzi di trasporto. L‟indicazione di preavviso sarà riferita alla presa ed avrà modalità e tempistiche concordate all‟interno della Procedura Operativa .
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L‟assunzione di responsabilità dell‟Operatore sulla quantità, tipologia ed integrità del prodotto sarà limitata a quanto percepibile sulla base di un esame esterno delle merci e/o dei loro imballaggi ed avverrà:
- al momento del carico del mezzo, se tale operazione verrà eseguita da personale dell‟Operatore o sotto la sua supervisione;
- al momento dello scarico presso il magazzino dell‟Operatore in tutti gli altri casi.
L‟Operatore provvederà a idonea copertura assicurativa della merce durante le fasi di trasporto fino a concorrenza del massimale previsto dalla legge 450/85, salvo diversi accordi scritti (anche per singoli carichi) e non sarà responsabile di perdite o avarie riguardanti le merci intervenuti durante tali fasi per importi superiori a quelli in tal modo assicurati.
10. Controllo delle merci:
Al momento dello scarico delle merci dai mezzi di trasporto l‟Operatore ne effettuerà una ricognizione, verificando sulla base dei documenti di trasporto:
(a) il numero dei colli;
(b) l‟identità dei colli (ove evidente);
(c) l‟integrità degli imballi esterni;
(d) i contrassegni ed ogni altro dato predisposto per il riconoscimento.
L‟Operatore avrà facoltà di formulare, in ordine allo stato ed alle condizioni delle merci ricevute e dei relativi imballaggi, tutte le riserve da lui ritenute opportune, facendone menzione sui documenti di trasporto (o, in caso di magazzini generali, sulla ricevuta di deposito, nelle fedi di deposito e note di pegno ed in ogni altro documento rilasciato in ordine alla merce), trasmettendo poi copia del documento su cui avrà provveduto ad apporre le sue riserve al Committente (o tenendola a disposizione del Committente per
6 mesi)
L‟Operatore sarà responsabile della conservazione delle merci sulla base delle loro quantità e tipologie indicate sugli imballi (sulla fiducia di un corretto rapporto commerciale fra il Committente ed i suoi fornitori o stabilimenti di produzione interna), essendo peraltro inteso a questo proposito che resterà esclusa ogni e qualsiasi sua responsabilità relativamente ad ammanchi relativi a prodotti di fornitori o stabilimenti relativamente ai quali possa risultare, anche attraverso l‟apertura di un campione significativo di confezioni, che i dati inerenti alla quantità o qualità del prodotto contenuto nelle confezioni possono essere inesatti e/o inattendibili. In particolare, nessuna responsabilità potrà essere imputata all‟Operatore per confezioni da lui riconsegnate integre rispetto a come erano state da lui ricevute, se il prodotto contenuto differisse per quantità o qualità rispetto a quanto indicato all‟esterno. Quando lo stato e le condizioni apparenti delle merci e/o delle loro confezioni lo richiedano manifestamente, l‟Operatore avrà facoltà di far eseguire, a spese della merce, visite e perizie per le opportune verifiche ed eventuali riparazioni. Qualora il Committente desideri una maggior garanzia di affidabilità degli arrivi e quindi delle giacenze a magazzino, il Committente e l‟Operatore concorderanno un controllo con apertura del 100% dei colli in arrivo, oppure in una diversa percentuale, eventualmente differenziata per prodotto e/o per fornitore.
L‟Operatore eseguirà per conto del Committente anche i seguenti controlli di qualità:
a) ;
b) ;
c) ;
con norme di controllo ed eventuali attrezzature fornite o comunque approvate dal Committente.
L‟Operatore eseguirà le operazioni di controllo con la necessaria diligenza, ma non potrà essere chiamato a rispondere di danni diretti o indiretti provocati al Committente o a terzi dalle modalità di esecuzione di tali operazioni o da difetti occulti del prodotto, salvo diverso accordo scritto.
11. Gestione dei resi:
Salvo diversi accordi, l‟Operatore non accetterà resi dai clienti del Committente senza esservi stato da lui autorizzato, in via generale o in via specifica. Anche nel caso di resi si seguirà una procedura di accettazione con controllo del numero di colli e confezione esterna dei colli, salvo accordi particolari.
I resi saranno caricati nel sistema informatico di magazzino (sia esso manuale o automatico) ed immagazzinati senza commistione fra questi (potenzialmente difettosi) e quelli di normale disponibilità.
Il trattamento dei resi verrà comunque eseguito in base alla Procedura Resi (allegato C) che contiene altresì le modalità di cernita ed eliminazione dei resi per evitarne l‟accumulo.
12. Disposizioni per l'uscita:
L‟Operatore custodirà le merci e le spedirà o consegnerà solo su richiesta scritta (o EDI) di una o più persone del Committente individuate nella Procedura Operativa.
Le richieste di uscita merce (“disposizioni di uscita” o “ordine di preparazione”) che arriveranno per via EDI saranno considerate implicitamente autorizzate in quanto sarà cura del Committente limitare l‟accesso alla procedura di trasmissione soltanto ai soggetti a ciò autorizzati.
La “disposizione di uscita” conterrà almeno i seguenti dati:
a) indicazioni complete per l‟identificazione del destinatario;
b) codice/quantità di ogni articolo richiesto;
c) causale dell‟uscita merce (es. vendita, visione, ecc.);
d) dati identificativi del vettore che provvederà al ritiro (qualora l‟Operatore non curi la consegna al destinatario).
e) tutti i servizi accessori assoggettati al nolo quali : Preavviso telefonico ,pagamento allo scarico , facchinaggio ,scarico con sponda idraulica etc..
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Ricevuta la “disposizione di uscita” l‟Operatore provvederà a:
a) verificare l‟eseguibilità dell‟ordine rispetto alle sue risultanze contabili, segnalando al Committente eventuali discordanze;
b) prelevare il materiale indicato nell‟ordine secondo la tipologia di rotazione concordata (vedi poi), utilizzando eventuali prodotti sostitutivi indicati dal Committente in via generale o specifica;
c) imballare eventualmente il prodotto qualora ciò fosse necessario;
d) etichettare gli imballi esterni o l‟unità di carico (es. pallets) almeno con l‟indirizzo del destinatario;
e) emettere il documento di trasporto in nome e per conto del Committente nel rispetto della normativa vigente;
f) comunicare al Committente l‟avvenuta preparazione dell‟ordine, con l‟indicazione del numero del documento di trasporto.
Nel caso in cui durante il prelievo si riscontrasse la mancanza di uno o più prodotti, l‟Operatore:
a) bloccherà l‟ordine, chiedendo istruzioni al Committente;
b) oppure: eseguirà comunque l‟ordine, cancellando le righe di prodotto mancante o modificandone le quantità, e segnalando il tutto al Committente a posteriori.
La tipologia di rotazione concordata è (cancellarle tutte tranne una):
FIFO rigido: viene spedito sempre il prodotto più vecchio in base alla data di produzione (se questa manca o non è registrata nel sistema informativo, la data di produzione è assunta uguale a quella di arrivo a magazzino);
FIFO lasco: come sopra, ma tutti i prodotti eseguiti (o entrati in magazzino) con una differenza di data inferiore ai 31 giorni sono considerati equivalenti per il prelievo;
NON FIFO: viene spedito il prodotto più semplice da prelevare;
FIFO a lotti: ogni partita di prodotto ha un numero di lotto che viene registrato; verrà sempre spedito il numero di lotto più piccolo;
A SCADENZA: i lotti di prodotto hanno una data di scadenza registrata nel sistema; viene spedito sempre il prodotto con la data di scadenza più vicina.
L‟Operatore si impegna a preparare il materiale da consegnare entro i seguenti termini, calcolati a decorrere dal momento di ricevimento da parte sua dell‟ordine di spedizione:
% entro le successive 8 ore lavorative
% entro le successive 16 ore lavorative
salvo casi di forza maggiore, che saranno comunicati tempestivamente al Committente.
In caso di magazzini generali:
A richiesta dell‟Operatore la disposizione di uscita sarà accompagnata dai documenti comprovanti l'adempimento di tutte le formalità doganali e di altro genere inerenti alle operazioni. Xxxxx che riceve la merce dovrà rilasciare all‟Operatore regolare discarico dei ritiri effettuati. Qualora sia stata emessa fede di deposito o nota di pegno, il ritiro delle merci potrà avere luogo solo con la consegna all‟Operatore di tali documenti.
13. Documentazione di ingresso e di uscita:
Il Committente dovrà far pervenire anticipatamente all‟Operatore tempestiva indicazione, circa il regime di deposito (Nazionale, Doganale, Fiscale IVA) al quale la merce dovrà essere assoggettata, fornendo i necessari documenti. Sarà cura dell‟Operatore conservare la documentazione cartacea della merce in entrata, fornendo al Committente copia della stessa ove richiesto occasionalmente (oppure in via continuativa). Per ogni uscita di merce, l‟operatore stamperà un “documento di uscita” dal deposito, che potrà anche coincidere con altri documenti (di trasporto, doganali, fiscali, ecc.). L‟Operatore invierà settimanalmente al Committente una copia del “documento di uscita merce” o lo terrà a sua disposizione per sei mesi in caso di trasmissione via EDI. Eventuali fatture o altri documenti di competenza del Committente che pervenissero al deposito dovranno essere faxati immediatamente al Committente mentre gli originali dovranno essergli inviati settimanalmente.
In caso di magazzini generali aggiungere:
A) Ricevuta di deposito: L‟Operatore, all'atto dell'introduzione della merce rilascerà, a richiesta dell'interessato, una “Ricevuta di deposito”, facente prova dell'avvenuto deposito della merce, ma non costituente titolo rappresentativo della stessa. La ricevuta conterrà la descrizione della merce depositata e indicherà la quantità, il peso (dichiarato ed accertato) e la provenienza della merce, nonché il valore dichiarato ed attribuito agli effetti dell'assicurazione. Detta ricevuta, anche se non restituita o ritirata all'atto dell'uscita totale o parziale della merce dal magazzino, si intenderà del tutto annullata o proporzionalmente ridotta a seguito e per effetto dell'avvenuta riconsegna totale o parziale della merce che ne forma oggetto. Il Committente potrà chiedere che sulle ricevute di deposito, ovvero sulla Fede di Deposito e Nota di Xxxxx, venga indicato il valore della merce. In tal caso sarà provveduto dall‟Operatore all'intervento di un perito nominato ex art.13 R.D.L. 01/07/1926, n. 2290 sull'ordinamento dei Magazzini Generali. La natura ed il valore delle merci saranno precisati sulla ricevuta di deposito e sulla Fede di Deposito e Nota di Pegno, con l'indicazione del nome del perito e della data di perizia. Le spese di perizia saranno a carico del Committente B) Fedi di deposito e Note di pegno: L‟Operatore emetterà, su richiesta del Committente, le Fedi di Deposito e le Note di Pegno, le quali sono trasmissibili a mezzo girata in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia e usufruiscono di tutti i benefici riconosciuti dalla legge agli effetti della loro negoziazione. Per quel che riguarda le indicazioni relative alla merce da inserire nella Fede di Deposito e nella Nota di Pegno, valgono le disposizioni relative alla "ricevuta di deposito".
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Sulle fedi di deposito e note di pegno sarà fatta annotazione delle parziali estrazioni. Salvo il caso in cui sia stata emessa la Fede di Deposito, la consegna delle merci ad un soggetto diverso dal depositante potrà essere effettuata solo a seguito della presentazione di un‟apposita domanda in tal senso da parte del depositante stesso, ovvero mediante una dichiarazione formale di avvenuta cessione dei diritti inerenti alla merce. Ogni clausola limitativa dell‟efficacia della girata apposta sulla Fede di
Deposito e sulla Nota di Xxxxx sarà priva di effetti nei confronti dell‟Operatore.
14. Inventari e gestione “discordi”:
L‟Operatore assume la piena responsabilità della merce da lui ricevuta in deposito nei limiti in cui è stato concordato di controllare fisicamente la merce entrante. All‟inizio dell‟attività, l‟Operatore e il Committente eseguiranno di comune accordo ed in contraddittorio un inventario completo della merce che l‟Operatore prende in deposito, redigendo un verbale scritto delle operazioni eseguite. La quantità giacente (contabile) in un qualunque istante verrà quindi considerata pari - per ogni articolo gestito - a quella iniziale più gli arrivi e meno le uscite. Eventuali divergenze tra quantità (fisica) in giacenza e quantità contabile costituisce un “discorde”.
Ogni inizio anno l‟Operatore effettuerà, in presenza di un rappresentante del Committente, un inventario completo delle giacenze fisiche, attraverso una loro verifica materiale.
Dal confronto di tale conteggio con le risultanze contabili potranno emergere dei “discordi” che:
a) saranno rettificati nelle scritture del Committente e dell‟Operatore (“riconciliazione inventariale”);
b) daranno luogo ad un eventuale risarcimento dell‟Operatore a favore del Committente (“ammanchi”, vedi poi);
A richiesta del Committente, che ne sosterrà le spese, e compatibilmente col carico di lavoro dell‟Operatore, potranno essere eseguiti inventari supplementari (anche parziali).
In base alle risultanze inventariali saranno calcolati eventuali ammanchi nel seguente modo:
a) saranno determinate, per ogni singolo articolo gestito, le differenze constatate tra quantità contabile a stock e quantità fisica a stock;
(con questa formula gli ammanchi inventariali sono positivi e le eccedenze negative);
b) saranno individuati, articolo per articolo, il valore del “discorde” moltiplicando il numero (con segno + o -) del punto precedente per il costo di acquisto o produzione di ogni articolo (ovvero: prezzo medio di vendita meno 20%; ovvero: prezzo di vendita al cliente più favorito meno 15%);
c) verrà quindi calcolata la somma dei valori così ottenuti tenendo conto dei rispettivi segni;
d) se il valore della somma risulterà pari a zero o inferiore a zero, nulla sarà dovuto (né dall‟Operatore al Committente né dal Committente all‟Operatore);
e) se il valore della somma risulterà invece positivo (e cioè superiore a zero) verrà calcolato il valore standard delle eventuali perdite inventariali per ragioni varie (rotture, danni, ammanchi, errori di conteggio, ecc.) moltiplicando la percentuale concordata (vedi poi) per il valore totale del prodotto movimentato successivamente all‟ultima riconciliazione inventariale;
f) se il valore della somma risulterà positivo e maggiore della perdita inventariale standard, l‟Operatore dovrà corrispondere al Committente la differenza fra la somma e la perdita standard.
Le parti concordano che prima di eseguire l‟inventario si provveda ad eseguire un allineamento contabile delle partite contabili aperte (resi, ordini da evadere, ecc.) e che durante l‟inventario la movimentazione in ingresso ed uscita venga sospesa. La percentuale standard di perdite inventariali concordata è del
% sul valore del prodotto movimentato nel periodo trascorso dall‟ultima rilevazione ed allineamento dei dati.
15. Inventario ciclico:
E‟ facoltà dell‟Operatore eseguire ciclicamente degli inventari (anche su un numero limitato di articoli) in modo da verificarne la consistenza numerica (ad esempio, una volta ogni 6 mesi). In tal caso è facoltà del Committente accettare l‟insieme delle risultanze degli inventari parziali alla stregua di un inventario totale, correggendo periodicamente le proprie risultanze contabili ed eseguendo i conteggi per eventuali discordi ed ammanchi come al punto precedente. Nel caso (auspicabile!) che i sistemi informatici dell‟Operatore e del Committente abbiano elevata compatibilità, si potrà anche procedere alternativamente come segue:
a) ogni giorno il Committente trasmetterà all‟Operatore un file di aggiornamento delle anagrafiche di prodotto (nuovi codici e codici morti; variazioni di caratteristiche di peso e/o volume e/o multiplo di confezionamento, ecc.);
b) ogni sera, al termine del lavoro, il Committente trasmetterà all‟Operatore lo stato delle scorte da lui calcolato sulla base di:
a) giacenze del giorno prima;
b) arrivo di prodotti;
c) spedizione di prodotti;
d) accettazione di resi;
e) restituzione di resi o danneggiati;
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c) l‟Operatore confronterà quanto ricevuto con le sue risultanze eventualmente corrette per gli ordini ancora da evadere, e produrrà un‟eventuale “lista di discordi” che verrà inviata al Committente;
d) le parti eseguiranno l‟indagine su tali discordanze, ognuna per la propria area di competenza, fino a trovare una motivazione accettabile per ambo le parti (“causale”);
e) entrambe le parti eseguiranno immediatamente la rettifica inventariale nei rispettivi sistemi informatici, apponendo la causale trovata;
f) le causali legate ad errori dell‟Operatore che comportino una differenza fra l‟inventario fisico e quello contabile verranno tenute in evidenza ed entreranno nel conteggio dei discordi inventariali e degli ammanchi a fine anno ( o di altro periodo concordato).
16. Materiali di confezionamento e pallets:
Tutti i materiali utilizzati dall‟Operatore per il ricevimento, lo stoccaggio e l‟imballo dei prodotti (come ad es. pallets, cartoni, etichette, nastro adesivo, reggette, moduli, ecc.) sono a carico del Committente, cui verranno addebitati al prezzo di costo. E‟ facoltà del Committente provvedere all‟acquisto diretto di uno o più tipi di materiali, dandone avviso all‟Operatore. L‟Operatore si impegna a conservare ed usare il materiale con diligenza; in particolare avrà cura che i clienti del Committente (previa autorizzazione di quest‟ultimo) rendano i pallets ricevuti o li sostituiscano con pallets equivalenti per tipo e stato di usura. La dotazione iniziale che il committente dovrà porre a disposizione dell‟Operatore viene definita fin d‟ora in pallets del tipo . Trimestralmente l‟Operatore addebiterà al Committente i pallets acquistati per il reintegro.
Alternativa:
Per quanto concerne i pallets, la dotazione iniziale, fin d‟ora definita in pallets del tipo , è a carico del Committente. Sarà cura dell‟Operatore recuperare i pallets consegnati ai destinatari delle merci in uscita e reintegrare quelli persi o danneggiati. A fronte di questo l‟Operatore addebiterà trimestralmente al Committente un consumo standard di pallets, definito fin d‟ora in: 16% dei pallets spediti a clienti (merce leggera) ovvero: 25% dei pallets spediti a clienti (merce pesante)
17. Reporting:
Sulla base delle misure concordate ed inserite nella Procedura Operativa, con la periodicità prevista, l‟Operatore eseguirà la misura del livello di servizio erogato e comunicherà i risultati al Committente entro
10 giorni se la scadenza è mensile o per un periodo minore ed entro 20 giorni se è trimestrale o per un periodo maggiore. E‟ facoltà del Committente eseguire un controllo della correttezza dell‟applicazione delle misure concordate mediante verifica dei dati in suo possesso, oppure chiedendo all‟Operatore accesso ai suoi documenti operativi o al suo sistema informativo.
18. Responsabilità:
18.1 L‟operatore sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto e, in particolare, della perdita e/o dell‟avaria delle merci a lui affidate per lo svolgimento dei servizi di logistica integrata che ne formano oggetto secondo i limiti e con le modalità qui di seguito precisati.
18.2 L‟Operatore sarà inoltre responsabile, entro i limiti dei controlli di accettazione concordati, delle perdite e/o delle avarie delle merci a lui consegnate dal momento della loro accettazione, documentata dalla firma del documento di trasporto, presso il magazzino di stoccaggio, fino al momento della loro consegna al destinatario o al vettore scelto dal Committente.
Alternativa: Nel caso in cui provveda con proprio personale o sotto la sua supervisione al ritiro della merce presso gli stabilimenti del Committente, l‟Operatore sarà responsabile, nei limiti dei controlli di accettazione concordati, della perdita e/o dell‟avaria delle merci dal momento del carico del mezzo alla consegna della merce al destinatario o al vettore scelto dal Committente.
18.3 La responsabilità dell‟Operatore resterà comunque esclusa se fornirà la prova che egli, i suoi dipendenti, preposti o collaboratori di qualsiasi genere, hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente prese per adempiere regolarmente il presente contratto ed evitare eventuali perdite o avarie della merce.
18.4 Viene in ogni caso convenzionalmente pattuito tra le parti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all‟art. 1229 Cod. civ., che, salvo diverso accordo scritto, la responsabilità dell‟Operatore per ogni tipo di danno diretto e/o indiretto comunque consequenziale e/o derivato dallo svolgimento della sua attività non potrà in alcun caso superare:
18.4.1 in caso di perdita e/o avaria il limite di 8,22 Unità di Conto per ogni chilogrammo di peso lordo delle merci perdute o danneggiate, intendendo per Unità di Conto i Diritti Speciali di Prelievo quali definiti dal Fondo Monetario Internazionale, restando inteso che la conversione dei Diritti Speciali di Prelievo nella valuta nazionale verrà effettuata sulla base del valore che tale moneta avrà alla data in cui si sarà verificata la perdita o l‟avaria;
18.4.2 In caso di ritardo, e subordinatamente alla circostanza che fosse stato espressamente convenuto un termine di consegna e che il ritardo abbia determinato un danno, il limite di due volte e mezzo il corrispettivo dovuto relativamente al servizio o alla parte di servizio relativamente alla quale si è verificato il ritardo;
18.5 Le parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni dei punti 18.2 e 18.3 non si applicheranno al caso in cui il danno o la perdita delle merci si sia verificata in una fase di trasporto marittimo, terrestre, ferroviario, stradale o aereo, qualunque sia la motivazione del trasporto (presa, consegna, spostamento tra magazzini, ecc.).
18.6 Nel caso di perdita e/o avaria in una fase di tali trasporti la responsabilità dell‟Operatore sarà equiparata alla responsabilità del vettore, assumendo che l‟Operatore e il Committente abbiano stipulato un separato contratto di trasporto relativo alla singola tratta, con conseguente applicazione delle seguenti disposizioni:
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• Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, approvata e resa esecutiva in Italia con Legge 6 dicembre 1960, n. 1621;
• Protocollo di Ginevra del 5 luglio 1978, reso esecutivo in Italia con legge 27 aprile 1982, n. 242
• Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, approvata e resa esecutiva in Italia con Xxxxx 19 maggio 1032 n.81 e successivo protocollo modificativo dell‟Aja in data 28 settembre 1955, approvato e reso esecutivo in Italia con Legge3 dicembre 1962 n.1832;
• Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D.L. 6 gennaio 1928 e successivi protocolli di Bruxelles del 23 febbraio 1968 e del 21 dicembre 1979, approvati e resi esecutivi in Italia con Leggi 12 giugno 1984, rispettivamente n.243 e 244;
• Convenzione di Berna del 9 maggio 1980 relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF), approvata e resa esecutiva in Italia con Legge 18 dicembre 1984, n.976;
• Legge 22 agosto 1985, n. 450 e successive modifiche e/o integrazioni;
• Codice della Navigazione italiano
18.7 Eventuali contestazioni, richieste, pretese, e/o rivendicazioni che ciascuna delle parti intendesse proporre nei confronti dell‟altra in ordine all‟adempimento del presente contratto e/o alla sua esecuzione, anche per quanto attiene a perdite, avarie e/o ritardi, dovranno essere portate a conoscenza dell‟altra parte a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine di 15 giorni dalla data dell‟evento o da quella in cui ne viene accertata l‟esistenza. Il decorso di tale termine senza che sia stata inoltrata la comunicazione di cui sopra comporterà la decadenza da qualsiasi diritto al proposito, anche se il relativo diritto non fosse ancora prescritto.
19. Coperture assicurative
19.1 Il Committente provvederà a sua cura e spese ad idonea copertura assicurativa delle merci contro il rischio „danni‟ per i massimali da lui ritenuti più congrui ed opportuni, esonerando l‟Operatore da ogni responsabilità al riguardo e con rinuncia alla rivalsa, anche da parte delle società assicuratrici, fatti salvi i casi di dolo e colpa grave.
19.2 Sarà cura dell‟Operatore provvedere a adeguata copertura assicurativa per gli immobili, gli impianti, gli infissi e le attrezzature utilizzati, nonché per il personale operativo; inoltre provvederà ad assicurare i propri rischi di responsabilità civile inerenti all‟incarico affidatogli.
19.3 All‟Operatore viene conferito il più ampio mandato per quanto concerne la liquidazione dei danni.
20. Compensi e tariffe (NOTA:
*** FARE RIFERIMENTO ALL’OFFERTA n° del DI CUI I RIFERIMENTI IN ALTO A DESTRA DEL PRESENTE FASCICOLO **
Note:
• Tutti i corrispettivi illustrati in offerta sono al netto di IVA che sarà applicata a norma di legge, salvo che il Committente presenti documentazione di esonero.
• Le tariffe, salvo quelle di trasporto, si intendono valide per 12 mesi dalla data di inizio lavoro (se questa avviene entro tre mesi dalla data di stipulazione del presente contratto) e comunque per un massimo di 15 mesi dalla firma del presente contratto.
• A partire dal mese successivo a tale data, le tariffe saranno adeguate con un aumento alla variazione pari all‟indice ISTAT per le famiglie relativo ai 12 mesi precedenti;
• I compensi sopra definiti sono basati sui volumi di riferimento (movimentazioni, scorte, giacenze, complessità di prelievo, ecc.) definiti in precedenza. Qualora uno o più parametri dei volumi di riferimento mostrassero uno scostamento di oltre il 10% rispetto a quanto definito ,l‟Operatore o il Committente potranno esigere la revisione dei compensi sulla base di una stima dei maggiori o minori costi sostenuti nella nuova situazione.
• Il Committente e l‟Operatore potranno, anche in un momento successivo e in costanza del rapporto, concordare una variazione, in aumento o diminuzione, dei compensi sopra indicati in funzione dei livelli qualitativi delle prestazioni rese dall‟Operatore (“premi o penali”).
• La fatturazione avverrà secondo le modalita‟ indicate nella quotazione di riferimento.
• Le fatture saranno pagate dal Committente entro i termini e modalita‟indicate nella quotazione di riferimento, il ritardo nel pagamento comporterà per il Committente l‟obbligo di corrispondere gli interessi sull‟importo non pagato al tasso legale di cui all‟art. 1284 del Codice Civile in vigore „pro rata temporis‟.
21. Decorrenza, durata e recesso del contratto
21.1 Il presente contratto avrà decorrenza, divenendo produttivo dei suoi effetti, a far data dal
. Esso avrà durata di anni a decorrere da tale data e si intenderà tacitamente rinnovato a tale scadenza per un uguale periodo di tempo (anche più volte) salvo disdetta di una delle parti comunicata all‟altra con un preavviso di almeno 6 mesi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
21.2 Ciascuna delle parti avrà comunque facoltà di recedere dal rapporto in qualsiasi momento, dandone comunicazione all‟altra parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con un preavviso di 6 mesi rispetto alla data in cui intende che la dichiarazione di recesso divenga produttiva dei suoi effetti, limitatamente ai seguenti specifici casi:
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a) da parte del Committente, allorché le prestazioni rese dall‟Operatore siano inferiori a quelle promesse e tali da recargli un significativo danno documentabile sul suo mercato, e l‟Operatore, ancorché sollecitato per iscritto, non metta in atto azioni correttive entro 3 mesi;
b) da parte del Committente, nel caso di reiterati inadempimenti dell‟Operatore agli obblighi di cui all‟art. 2 e all‟art. 19 del presente contratto;
c) da parte dell‟Operatore, qualora l‟attività richiesta dal Committente (o comunque necessaria per accettare, stoccare e spedire merce a regola d‟arte) differisca da quanto descritto nel presente accordo e/o nella Procedura Operativa concordata, ovvero quando i flussi di merce siano sensibilmente inferiori o comunque diversi da quelli dichiarati nel presente contratto, tanto da causare all‟Operatore stesso una redditività negativa;
d) da parte dell‟Operatore, in caso di reiterato inadempimento da parte del Committente alle obbligazioni di cui all‟art. 20;
e) quando sia risultato impossibile concordare la modifica dei corrispettivi contrattuali malgrado il decorso del termine di tre mesi dalla richiesta in tal senso rivolta da una delle parti all‟altra;
f) qualora una delle parti decida di porre termine alla propria attività, quale descritta nelle premesse del presente accordo, dando corso alle iniziative necessarie per porre in esecuzione tale sua decisione.
21.3 Il contratto si considererà invece risolto di diritto, senza necessità di disdetta e/o di preavviso, nelle ipotesi in cui:
I. una delle parti sia sottoposta ad una qualsiasi procedura concorsuale prevista dalla legge;
II. vengano meno i requisiti formali che debbono essere posseduti per legge da una delle parti, in via tassativa, per lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto;
III. intervengano, nei paesi in cui si svolgono le attività logistico/distributive oggetto del contratto, situazioni di conflitto, di belligeranza e di diffusi disordini, anche se non ufficialmente accertati e dichiarati, tali da impedire o rendere oggettivamente difficoltoso lo svolgimento di tali attività per un periodo superiore ai 30 gg;
IV. si verifichino eventi naturali di qualsiasi genere suscettibili di impedire o ritardare l‟esecuzione dei servizi oggetto del contratto, come alluvioni, terremoti, incendi e simili
22 Diritti e doveri in caso di cessazione del contratto
Nel caso in cui il contratto non venisse rinnovato alla scadenza o si risolvesse prima della scadenza prevista (vedi punti 21.1 e 21.2), le parti collaboreranno al fine di limitare al massimo le conseguenze negative derivanti dalla cessazione del rapporto.
A tal fine:
(a) L‟Operatore metterà a disposizione del Committente entro 30 gg. dalla data di risoluzione del rapporto, da qualunque causa determinata, tutti i prodotti, le attrezzature nonché tutti i materiali riportanti il marchio del Committente venuti in suo possesso in occasione dell‟esecuzione del contratto stesso;
(b) L‟Operatore consegnerà al Committente o ad un suo incaricato quanto sopra, collaborando al carico dei mezzi di trasporto con diritto a ricevere un compenso per le ore di manodopera impiegate secondo quanto previsto dal punto 20, salvo differenti accordi;
(c) L‟Operatore consegnerà al Committente, ove richiesto, i dati in giacenza e l‟anagrafica dei prodotti in forma meccanizzata, dietro compenso come identificato nel punto precedente;
(d) L‟Operatore procederà, dietro compenso, ad un inventario e le parti definiranno eventuali ammanchi con i criteri definiti al punto 14;
(e) l‟Operatore disporrà per la restituzione al Committente di eventuali documenti di pertinenza di quest‟ultimo nonché dei documenti riportanti informazioni confidenziali e riservate del Committente stesso;
(f) il Committente disporrà per la restituzione all‟Operatore di eventuali documenti di pertinenza di quest‟ultimo nonché dei documenti riportanti informazioni confidenziali e riservate dell‟Operatore stesso.
(g) il Committente corrisponderà all‟Operatore tutte le somme a lui spettanti per l‟esecuzione del contratto e non saldate alla scadenza dello stesso nonché ogni altra spesa conseguente documentata;
23 Gestione del contratto
Le due parti concordano che il presente contratto sarà gestito con spirito di estrema collaborazione o “partnership” secondo i parametri di cui all‟art. 1375 Cod. civ.. A tal fine:
a) L‟Operatore si impegna a sviluppare un piano per la certificazione di qualità relativa all‟attività oggetto del presente contratto, qualora il magazzino ove si svolge l‟attività non sia già certificato.
b) Le parti si impegnano a incontrarsi periodicamente per esaminare eventuali disguidi o problemi insorti e sviluppare azioni di miglioramento.
c) Ognuna delle due parti si impegna a discutere in tali incontri eventuali problematiche che sorgessero in relazione all‟attuazione degli accordi contenuti nel presente contratto concedendo all‟altra parte un tempo sufficiente per rimediare al problema.
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d) Qualora si verificasse, da parte del Committente, un ritardo nei pagamenti per un periodo superiore ai 60 giorni è data facoltà all‟Operatore di sospendere con effetto immediato ogni attività inerente al presente contratto sino al saldo di quanto dovuto.
e) In caso di contestazione su somme da versarsi all‟Operatore, quest‟ultimo ha diritto di ritenzione sulle merci limitatamente peraltro al solo quantitativo occorrente a garantire la copertura della somma contestata sino alla risoluzione della contestazione salvo che il Committente non dia garanzia effettuando il deposito della somma richiesta presso una primaria banca.
24 Forma convenzionale
Nessuna modifica al presente accordo potrà essere considerata produttiva di effetti e vincolante per le parti se non risultante da atto scritto, debitamente firmato da persona munita dei necessari poteri di rappresentanza.
25 Foro competente
Per eventuali controversie derivanti dall‟applicazione del presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione, annullamento e risoluzione, unico Foro competente sarà quello del luogo in cui ha sede l‟Operatore, e cioè il Foro di _NAPOLI
Le parti convengono peraltro che prima di adire l‟Autorità Giudiziaria per qualsiasi tipo di controversia, fatta eccezione peraltro per quelle relative al pagamento dei corrispettivi dovuti dal Committente all‟Operatore, venga preventivamente esperito un tentativo di bonaria conciliazione.
26 Disciplina applicabile al rapporto
Le parti si danno vicendevolmente atto:
26.1 che il contratto tra di loro stipulato esula, sulla base del suo contenuto e degli accordi al proposito espressamente intervenuti, dallo schema dei contratti tipici disciplinati dal Codice Civile italiano e/o da altre normative, anche di diritto uniforme;
26.2 che il contratto ha ad oggetto prestazioni, servizi ed attività che presentano solo in parte elementi di collegamento con alcuni modelli contrattuali tipici, discostandosene peraltro sotto altri profili;
26.3 che, secondo la loro comune intenzione, il contratto è stato stipulato in applicazione del principio dell‟autonomia contrattuale espressamente riconosciuta e legittimata dall‟art. 1322 Cod. Civ., intendendo in tal modo attribuire allo stesso valore di legge, nel senso e per gli effetti di cui
all‟art.1372 Cod. civ., e di unica disciplina sostanziale applicabile al rapporto;
26.4 che, conseguentemente, il contratto esaurisce in se stesso ogni possibile contenuto normativo del rapporto, escludendo in tal modo la possibilità di applicare ad esso qualsiasi altro tipo di normativa disciplinata nel Codice Civile italiano e/o in convenzioni di diritto uniforme relative ad istituti o rapporti che abbiano almeno in parte, elementi comuni con il contratto tra di loro stipulato, fatto salvo il caso di normative espressamente e formalmente dichiarate inderogabili
27 Elezione di domicilio
Agli effetti del presente contratto e di ogni tipo di comunicazione da esso prevista, le parti dichiarano di eleggere il loro domicilio secondo quanto qui di seguito specificato, impegnandosi fin da ora a comunicare prontamente l‟eventuale variazione:
l‟Operatore
il Committente
28 Allegati
◼ Tariffe di trasporto
Letto, confermato e sottoscritto
L‟Operatore Il Committente
Le parti dichiarano di approvare specificamente, ai sensi dell‟art.1341 C. C., quanto disposto negli articoli qui di seguito indicati:
Art. 18 Responsabilità; Art. 19 Assicurazioni; Art. 21 Xxxxxx e recesso; Art. 24 Forma convenzionale; Art.
25 Legge applicabile e foro competente; Art. 27 Elezione di domicilio Letto, confermato e sottoscritto
L‟Operatore Il Committente
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