CAPITOLATO D’APPALTO NOLEGGIO A FREDDO DI BENI MOBILI CIG 73539130FD
CAPITOLATO D’APPALTO NOLEGGIO A FREDDO DI BENI MOBILI CIG 73539130FD
1. OGGETTO DELLA GARA
La gara ha ad oggetto il servizio di noleggio a freddo beni mobili. Le prestazioni dovranno essere eseguite conformemente a quanto contenuto nel presente capitolato prestazionale.
2. DURATA
Il presente accordo decorrerà dalla data del 19 marzo 2018 sino al 30 giugno 2018.
A tale data, nell'eventualità sia intervenuta una proroga del contratto di servizio da parte del Comune di Cisterna di Latina, il contratto avrà la possibilità di essere prorogato esclusivamente con l'accordo tra le parti.
Qualora il contratto non venga prorogato, la locataria si obbliga a consegnare i veicoli presso il luogo indicato dalla locatrice entro e non oltre il giorno successivo alla data di scadenza del contratto stesso, nelle stesse condizioni, ad eccezione del normale degrado derivante dall' uso.
Le Parti concordano inoltre la facoltà per entrambe di recedere dal Contratto in qualsiasi momento con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, tramite comunicazione scritta da inoltrare con lettera raccomandata.
3. VERBALI DI CONSEGNA E RICONSEGNA
All'atto della presa in consegna dei mezzi sarà redatto e sottoscritto dalle Parti un apposito verbale di constatazione e di accettazione dei mezzi nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trova. I vizi non occulti non segnalati al momento della presa in consegna, ma constatati alla restituzione saranno considerati a tutti gli effetti imputabili alla locataria, che sarà tenuta quindi a risarcire conseguentemente la locatrice.
All'atto della riconsegna sarà redatto e sottoscritto tra le Parti un ulteriore verbale di constatazione delle condizioni dei mezzi.
Cisterna Ambiente corrisponderà esclusivamente il canone dei mezzi richiesti in disponibilità per la tempistica individuata.
4. CANONE – CORRISPETTIVO
Il canone giornaliero che la locataria si impegna a corrispondere alla locatrice, risultate dal ribasso percentuale operato in fase di offerta, sarà calcolato su 30 giorni/mese, è fissato come segue:
1 - Compattatore 3 assi capacità da 18 a 26 mc | €/gg 148 ,50 | oltre iva |
2 - Compattatore 2 assi capacità da 14 a 18 mc | €/gg 118 ,80 | oltre iva |
3 - Costipatore pat. B/C capacità da 6 a 10 mc | €/gg 64,35 | oltre iva |
4 - Compattatore/costipatore 100/120 x.xx | €/gg 99,00 | oltre iva |
5 - Compattatore/costipatore 80 x.xx | €/gg 79,20 | oltre iva |
6 - Automezzo furgonato 2/4 posti | €/gg 39,60 | oltre iva |
7 - Compattatore scarrabile a terra da mc 15 fino a 22 | €/gg 10,00 | oltre iva |
Il corrispettivo mensile, avrà efficacia a partire dalla data di effettiva attivazione, comprovata dal verbale di consegna ed esclusivamente relativamente ai mezzi richiesti in disponibilità.
Lo stesso corrispettivo è fisso ed invariabile e sarà pagato dalla locataria con B.B. entro 30 gg dalla data di emissione di regolare fattura assoggettata ad IVA.
5. OBBLIGHI
La locatrice si impegna e si obbliga:
a. a mettere a disposizione i mezzi presso la sede convenuta, in perfette condizioni di efficienza meccanica e di carrozzeria;
b. a consentire l'uso degli stessi;
c. a prestare idonea polizza assicurativa RCA;
d. a provvedere alla gestione dei sinistri stradali, furti e incendio occorsi agli automezzi oggetto della locazione, curando tutti i conseguenti rapporti, anche processuali con le controparti e le compagnie di assicurazione, fatta salva ogni responsabilità della locataria che dovrà aver cura di segnalare tempestivamente il sinistro accaduto.
e. a provvedere alle operazioni di manutenzione straordinaria, nonché agli adempimenti derivanti dalle norme del Codice della Strada quali ad es. revisioni, controllo emissioni gas di scarico, ecc.
La locataria si impegna e si obbliga:
a. a far guidare i mezzi ai propri dipendenti;
b. a far uso diligente dei veicoli e a rispettarne le caratteristiche tecniche di portata e di uso proprie degli stessi;
c. a verificare il possesso e la regolarità dei requisiti per la conduzione da parte dei propri dipendenti a cui vengono affidati i mezzi oggetto delcontratto;
d. ad impiegare i presente mezzo nel rispetto della normativa sulla circolazione dei veicoli ed in modo particolare a quella inerente il trasporto dei rifiuti, esonerando in tutto l' impresa locatrice da ogni responsabilità derivante da un uso improprio dei mezzi;
e. a custodire i mezzi in uso e ad operare il controllo dei liquidi del motore e dell'attrezzatura;
f. a provvedere alla pulizia veicoli dopo l'uso e a lavaggi periodici;
g. a farsi carico delle eventuali spese necessarie per il ripristino de mezzi qualora al momento della riconsegna presentino danni meccanici, elettrici o di carrozzeria;
h. ad assumersi gli oneri per tutti quegli interventi di manutenzione a carattere ordinario intese come il complesso delle operazioni necessarie a garantire l'efficienza de veicoli in ogni momento, in particolare la sostituzione di quelle parti o componenti dei
veicoli che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza, a titolo esemplificativo e non esaustivo: sostituzione di olio e liquidi, filtri, lampadine, riparazione/gonfiaggio/equilibratura/convergenza dei pneumatici Sono
altresì a carico della locataria gli oneri per tutti quegli interventi imputabili ad un uso improprio dei mezzi o a colpa;
i. al risarcimento dei danni subiti a seguito di furto o incendio della cosa locata per la parte non coperta da garanzia qualora il fatto sia addebitabile alla locataria a titolo di dolo o colpa;
j. al rimborso di eventuali franchigie e della maggiorazione del premio assicurativo dovuta al sinistro che ha coinvolto la locataria per sua colpa;
k. a pagare le sanzioni pecuniarie per violazione del Codice della Strada connesse alla circolazione dell' automezzo oggetto della locazione o qualora ci fossero i presupposti si riserva la facoltà di contestarle. La locataria riconoscerà alla locatrice l'importo di € 10,00 (iva esclusa) a titolo di rimborso spese e gestione della pratica;
l. a segnalare tempestivamente gli eventuali sinistri;
m. a non effettuare alcuna modifica strutturale sugli automezzi;
n. ad effettuare quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 601 del 14/12/1987;
o. a rispettare le modalità e i termini di pagamento concordati.
6. RESPONSABILITA'
La locatrice non è responsabile per i vizi occulti dei beni locati. La stessa non risponde dei danni derivanti dall'inosservanza da parte della locataria e/o dei propri dipendenti delle norme sulla pubblica incolumità, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla circolazione stradale.
7. REVISIONE E TASSA DI PROPRIETA'
Sono da intendersi a carico della locatrice le spese da sostenersi per revisione annuale del veicolo effettuata da funzionari della MCTC; pagamento della tassa di proprietà.
8. RESPONSABILITA' PER DANNI E ASSICURAZIONE
La locataria sarà responsabile e tenuta quindi all' integrale risarcimento esonerando in tutto la locatrice, per danni causati verso terzi dalla stessa durante le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti e dalla mancata applicazione delle norme di sicurezza accertate dagli organi competenti. A tal fine, la locataria dichiara di aver stipulato una adeguata copertura assicurativa per l'intera durata del presente accordo a copertura del rischio da responsabilità civile della stessa in ordine allo svolgimento di tutte le attività che interesseranno il mezzo oggetto della locazione. Il veicolo fornito in relazione al contratto viene consegnato regolarmente assicurato al rischio derivante dalla circolazione dei veicoli e a quelli relativi ad incendio e furto. Nel caso di sinistro derivante da responsabilità oggettive della locataria, la stessa dovrà riconoscere alla locatrice l'importo addebitato a titolo di "franchigia" per il sinistro occorso. Le Parti concordano, altresì, che gli eventuali danni arrecati sul mezzo concesso in locazione saranno a totale carico della locataria che dovrà pertanto provvedere a sua cura e spese a ripristinare lo stato di efficienza dei mezzi.
9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora la locataria si rendesse inadempiente agli obblighi assunti con il contratto, la locatrice potrà sempre richiederne l'immediata risoluzione con richiesta di risarcimento dei danni subiti. Inoltre, poiché il contratto viene stipulato in considerazione del tipo di società, della persona dei soci, della misura della loro partecipazione, della persona che ha la legale rappresentanza, dei poteri attribuiti agli amministratori, la locatrice avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto mediante semplice comunicazione nell'ipotesi che muti una sola delle condizioni previste. Per quanto sopra la locataria, avrà l' obbligo di comunicare preventivamente ogni eventuale intendimento di mutamento di cui al precedente comma.
In caso di risoluzione anticipata del contratto a qualsiasi causa dovuta, la locataria:
a. non avrà diritto ad alcun rimborso o indennità;
b. dovrà consegnare immediatamente il veicolo presso la sede della locatrice secondo le indicazioni che verranno fornite;
c. dovrà risarcire gli eventuali danni arrecati per colpa a Lei imputabile.
10. SANZIONI
La locataria, dovrà farsi carico di tutte le sanzioni pecuniarie per violazione del Codice della Strada connesse alla circolazione del veicolo in locazione che la locatrice fosse chiamata a pagare in quanto proprietaria del veicolo o qualora ci fossero i presupposti si riserva la facoltà di contestarle.
Alla scadenza naturale del rapporto o nel caso di risoluzione anticipata , la locataria dovrà consegnare i mezzi secondo quanto prescritto dall'art. 2 del presente Capitolato.
11. CAUZIONE DEFINITIVA
L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 103, D.Lgs. 50/16 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
12. DISCIPLINA INTEGRATIVA DEL CONTRATTO
Per quanto non disciplinato e/o specificato nel presente Capitolato valgono le norme di cui al Codice Civile nonché la regolamentazione specifica del settore.
Il Responsabile Unico del Procedimento Cisterna Ambiente X.xX.
in liquidazione