Contract
C IA Deutsche Bank Spa
2001
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
23 marzo 2001
per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1a alla 3a) della
deutsche bank spa
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Impegni assunti dall’Azienda
ALTRI ACCORDI AZIENDALI
Art. 1 CRITERI DI INQUADRAMENTO NELL’AMBITO DELLA DIREZIONE GENERALE E DELLE AREE TERRITORIALI
Art. 2 CRITERI DI INQUADRAMENTO NELL’AMBITO DEL CENTRO E-LABORAZIONE DATI
Art. 3 CRITERI DI INQUADRAMENTO NELL’AMBITO DELLE UNITA’ DI RETE
Art. 5 INQUADRAMENTO NELLA 3a AREA PROFESSIONALE 1° LIVELLO RETRIBUTIVO
Art. 6 INQUADRAMENTO NELLA 2a AREA PROFESSIONALE 3° LIVELLO RETRIBUTIVO
Art. 7 INQUADRAMENTO NELLA 2a AREA PROFESSIONALE 1° E 2° LIVELLO RETRIBUTIVO
Art. 8 ADIBIZIONE PREVALENTE E CONTINUATIVA AD UN SERVIZIO E/O UFFICIO
Art. 9 INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
Art. 10 ATTRIBUZIONE DELLE MANSIONI E ROTAZIONI
Art. 11 SEGNALAZIONI PERIODICHE
Art. 13 ASSEGNAZIONE DI VESTIARIO AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA 1a e 2a AREA PROFESSIONALE
Art. 14 AGEVOLAZIONI E PROVVIDENZE PER LAVORATORI/LAVORATRICI STUDENTI
Art. 16 PROVVIDENZE PER I FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP
Art. 17 ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE
Art. 18 VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Art. 19 GARANZIE VOLTE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO
Art. 21 POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI
Art. 22 EROGAZIONE PER MORTE O INABILITA’
Art. 23 TUTELA DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE NELL’AMBIENTE DI LAVORO
Art. 24 ADIBIZIONE AI VIDEO TERMINALI
Art. 25 INCONTRO ANNUALE – RISTRUTTURAZIONI – SCORPORI – MOBILITA’
Art. 26 DISPOSIZIONE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CASSA
Art. 27 DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AI CENTRALINI TELEFONICI
Art. 29 ASSEGNO DI PERMANENZA NEL 3° E 4° LIVELLO RETRIBUTIVO DELLA 3a AREA PROFESSIONALE
Art. 30 SITUAZIONI PIU’ FAVOREVOLI IN ATTO
Art. 31 CASI DI DUBBIA APPLICAZIONE
Art. 32 VALIDITA’ E DECORRENZA DEL CONTRATTO
IMPEGNI ASSUNTI DALL’AZIENDA
ACCORDI AZIENDALI INTEGRANTI IL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
INDENNITA’ DI FUNZIONE PER I QUADRI DIRETTIVI DI 1° E 2° LIVELLO
COMMISSIONE PER LE AZIONI POSITIVE SULLE PARI OPPORTUNITA’
Appendice
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELL’AZIENDA E DELLA
O.S. SINDIRIGENTICREDITO
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE PER I QUADRI DIRETTIVI E PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI (DALLA 1a ALLA 3a) DELLA DEUTSCHE BANK S.P.A.
il 23 marzo 2001, in Milano
tra
la Delegazione della Deutsche Bank S.p.A. costituita dai Sigg.ri Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxx
e
la Delegazione sindacale della Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) rappresentata dai Sigg.ri Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxx Xxxxx;
la Delegazione sindacale della Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (Fiba-Cisl) rappresentata dai Sigg.ri Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxx;
la Delegazione sindacale della Uil Credito e Assicurazioni (Uil C.A.) rappresentata dai Sigg.xx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx De Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx;
si è convenuto di stipulare il presente contratto integrativo aziendale unico per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1a alla 3a) della Deutsche Bank SpA,
in sostituzione
del contratto integrativo aziendale 28 marzo 1997 per i quadri direttivi di 1° e 2° livello e per il personale delle aree professionali (dalla 1a alla 3a),
e in attuazione
dell’Ipotesi di intesa sottoscritta, rispettivamente, in data 24 febbraio 2001 dalle XX.XX. Fabi e Fiba-Cisl e in data 21 marzo 2001 dalla O.S. Uil C.A., approvata in via definitiva sotto la data del 23 marzo 2001.
La redazione del testo dell’articolato del Contratto 23 marzo 2001 è stata completata il 1° marzo 2002.
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE PER I QUADRI DIRETTIVI E PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI (DALLA 1a ALLA 3a) DELLA DEUTSCHE BANK S.P.A.
il 22 aprile 2002, in Milano
tra
la Delegazione della Deutsche Bank S.p.A. costituita dai Sigg.ri Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxx
e
la Delegazione sindacale della Federazione Italiana Settore Assicurativi e Credito (Fisac-Cgil) rappresentata dai Sigg.ri X. Xxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxx, X. Xxxxxxxxxxx e X. Xxxxxxx
si è convenuto che
l’O.S. Fisac-Cgil sottoscrive per successiva adesione il presente contratto integrativo aziendale del 23 marzo 2001 unico per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1a alla 3a) della Deutsche Bank SpA -la cui redazione del testo dell’articolato è stata completata il 1° marzo 2002- e che ha sostituito il contratto integrativo aziendale 28 marzo 1997 per i quadri direttivi di 1° e 2° livello e per il personale delle aree professionali (dalla 1a alla 3a).
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CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE PER I QUADRI DIRETTIVI E PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI (DALLA 1a ALLA 3a) DELLA DEUTSCHE BANK S.P.A.
il 23 marzo 2001, in Milano
tra
la Delegazione della Deutsche Bank S.p.A. costituita dai Sigg.ri Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxx
e
la Delegazione sindacale della Sindirigenticredito* rappresentata dai Sigg.ri Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
si è convenuto di stipulare il presente contratto integrativo aziendale unico per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1a alla 3a) della Deutsche Bank SpA,
in attuazione
del Verbale di intesa sottoscritto in data 27 febbraio 2001.
La redazione del testo dell’articolato del Contratto 23 marzo 2001 è stata completata il 1° marzo 2002.
CRITERI DI INQUADRAMENTO NELL’AMBITO DELLA DIREZIONE GENERALE E DELLE AREE TERRITORIALI
Con riferimento agli artt. 66 e 78 del CCNL 11.7.99, nell’ambito delle Unità della Direzione Generale e delle Aree Territoriali vengono riconosciuti i seguenti inquadramenti minimi:
A) RUOLI COMPORTANTI RESPONSABILITA’ GERARCHICHE
Responsabile di struttura operativa autonoma:
al lavoratore/lavoratrice Responsabile di struttura operativa autonoma che riporti direttamente al titolare di posizione dirigenziale, come tale individuata nell’ambito della Direzione/Divisione/Unità Organizzativa di appartenenza, è riconosciuto:
il 1° livello retributivo dei Quadri Direttivi qualora nella struttura siano stabilmente addetti fino a 11 elementi (compreso il preposto);
il 2° livello retributivo dei Quadri Direttivi qualora nella struttura siano stabilmente addetti oltre 11 elementi (compreso il preposto);
al lavoratore/lavoratrice Responsabile di struttura operativa autonoma che riporti direttamente al titolare di posizione “ruolo chiave”, come tale individuata nell’ambito della Direzione/Divisione/Unità Organizzativa di appartenenza è riconosciuto:
il 4° livello retributivo della 3a area professionale qualora nella struttura siano stabilmente addetti fino a 8 elementi (compreso il preposto);
il 1° livello retributivo dei Quadri Direttivi qualora nella struttura siano stabilmente addetti oltre 8 elementi (compreso il preposto).
Coordinatore: al lavoratore/lavoratrice che, riportando al Quadro direttivo Responsabile di una struttura operativa autonoma, sia stabilmente incaricato dall’azienda di sovraintendere, con compiti di coordinamento e/o controllo, al lavoro di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla 2a area professionale, terzo livello, ovvero alla 3a area professionale, rispondendo dei risultati dei predetti collaboratori, è riconosciuto, in funzione del numero di addetti stabilmente coordinati:
con 2 addetti, il 2° livello retributivo della 3a area professionale,
con 3 o 4 addetti, il 3° livello retributivo della 3a area professionale,
con oltre 4 addetti il 4° livello retributivo della 3a area professionale.
Coadiutore: al lavoratore/lavoratrice che, nell’ambito di una struttura operativa autonoma nella quale non sia presente un ruolo di coordinatore ai sensi del comma precedente, sia stabilmente incaricato dall'azienda di coadiuvare in via autonoma con compiti qualificati di particolare responsabilità il quadro direttivo preposto alla predetta struttura operativa autonoma è riconosciuto, in funzione del numero di addetti, appartenenti alla 2a area professionale, terzo livello, ovvero alla 3a area professionale, stabilmente assegnati alla predetta struttura operativa autonoma,:
da 4 a 5 addetti, il 2° livello retributivo della 3a area professionale,
da 6 a 7 addetti, il 3° livello retributivo della 3a area professionale.
Nelle strutture operative autonome cui siano stabilmente addetti almeno 8 elementi appartenenti alla 2a area professionale, terzo livello, ovvero alla 3a area professionale (escluso il preposto) e non sia presente un coordinatore, il responsabile è coadiuvato da un lavoratore/lavoratrice al quale è riconosciuto il 4° livello retributivo della 3a area professionale.
B) RUOLI SPECIALISTICI
Analista Tecnico/Applicativo: al lavoratore/lavoratrice incaricato, per le diverse realtà tecnologiche aziendali (host, client/server, front end) di provvedere alla stesura di piani di analisi di procedure di elaborazione dei dati, di formulare le “specifiche” dei singoli programmi -interagendo con l’analista di business per le componenti logiche e con l’amministratore dei dati per la struttura più idonea degli archivi- nonché di scrivere programmi di elaborazione dati, creare i casi prova e realizzare le reti di jobs per il “system test” ed il passaggio in produzione, è riconosciuto, dopo tre anni di effettiva adibizione al ruolo, il 4° livello retributivo della 3a area professionale.
All’Analista Tecnico/Applicativo, già inquadrato nel 4° livello retributivo della 3a area professionale, che in relazione alla preparazione tecnica e/o professionale specialistica acquisita, operi in autonomia per il raggiungimento degli obiettivi non meramente esecutivi a lui assegnati, nel rispetto dei tempi e modi previsti, è riconosciuto il 1° livello retributivo della categoria dei quadri direttivi;
Analista di Business: al lavoratore/lavoratrice incaricato di svolgere attività di analisi organizzativa per l’area di riferimento, di raccogliere dati e informazioni sulle strutture e sui processi, di evidenziare le criticità e di proporre soluzioni alternative, di fornire indicazioni per eventuali implementazioni del sistema informativo, di definire con l’utente le specifiche funzionali del sistema stesso, realizzando un modello logico, nonché di redigere e aggiornare le procedure aziendali, è riconosciuto, dopo tre anni di effettiva adibizione al ruolo, il 4° livello retributivo della 3a area professionale.
All’Analista di Business, già inquadrato nel 4° livello retributivo della 3a area professionale, che in relazione alla preparazione tecnica e/o professionale specialistica acquisita, operi in autonomia per il raggiungimento degli obiettivi non meramente esecutivi a lui assegnati, nel rispetto dei tempi e modi previsti, è riconosciuto il 1° livello retributivo della categoria dei quadri direttivi;
Team Coordinator: al lavoratore/lavoratrice incaricato di assicurare lo sviluppo e il mantenimento in esercizio di gruppi di applicazioni e/o sistemi tecnologici a lui assegnati e di definire i piani di lavoro in termini di tempi, costi, risorse e prodotti, coordinando le risorse a lui assegnate e garantendo un livello di qualità del servizio coerente agli standard previsti, è riconosciuto il 2° livello retributivo della categoria dei quadri direttivi;
Consulente legale: al lavoratore/lavoratrice incaricato di prestare un’esauriente consulenza legale alle unità di rete e/o di Direzione Generale e di intrattenere i rapporti con i legali esterni per la cura e la gestione delle pratiche legali e del contenzioso, qualora operi in autonomia nello svolgimento delle predette attività, è riconosciuto 1° livello retributivo della categoria dei quadri direttivi.
CRITERI DI INQUADRAMENTO NELL’AMBITO
DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI
Con riferimento agli artt. 66 e 78 del CCNL 11.7.99, nell’ambito del Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale vengono riconosciuti i seguenti inquadramenti minimi:
Responsabile Sala Operativa: al lavoratore/lavoratrice incaricato di presiedere alla sala operativa del centro elaborazione dati è riconosciuto il 2° livello retributivo della categoria dei quadri direttivi;
Responsabile Turno Sala Operativa: al lavoratore/lavoratrice incaricato di coordinare l’attività degli addetti al turno operativo, nonché di coadiuvare il responsabile della sala operativa nel gestire le emergenze in termini di urgenza e priorità e, a fronte di anomalie e malfunzionamenti, di applicare i correttivi previsti, è riconosciuto il 1° livello retributivo della categoria dei quadri direttivi;
Operatore Sala Operativa: al lavoratore/lavoratrice addetto alle console degli elaboratori centrali e dipartimentali, cui è affidata la responsabilità del funzionamento dei sistemi e della corretta esecuzione dei programmi necessari allo svolgimento delle elaborazioni, è riconosciuto, dopo due e dopo tre anni di effettiva adibizione al ruolo, rispettivamente, il 2° ovvero il 3° livello retributivo della 3a area professionale;
Programmatore di esercizio: al lavoratore/lavoratrice incaricato di testare e certificare come idonee all’ambiente di produzione le nuove procedure, o le modifiche delle stesse, ricevute dal settore di sviluppo applicativo, provvedendo altresì alla stesura dei piani di lavoro secondo gli standard prefissati, è riconosciuto, dopo tre e dopo sei anni di effettiva adibizione al ruolo, rispettivamente, il 3° ovvero il 4° livello retributivo della 3a area professionale;
Sistemista: al lavoratore/lavoratrice incaricato per le diverse realtà tecnologiche aziendali (host, client/server, front end) sia per l’hardware che per il software che per la rete telematica, di proporre, realizzare, gestire e sviluppare le configurazioni più coerenti con le esigenze applicative dell’utente, con attenzione alle compatibilità, alla sicurezza, ai livelli di esercizio, agli standard di Casa Madre, all’amministrazione dei dati e al rapporto costi/benefici, è riconosciuto, dopo tre anni di effettiva adibizione al ruolo, il 4° livello retributivo della 3a area professionale.
Al Sistemista, già inquadrato nel 4° livello retributivo della 3a area professionale, che in relazione alla preparazione tecnica e/o professionale specialistica acquisita operi in autonomia per il raggiungimento degli obiettivi non meramente esecutivi a lui assegnati, nel rispetto dei tempi e modi previsti, è riconosciuto il 1° livello retributivo della categoria dei quadri direttivi;
Team Coordinator: al lavoratore/lavoratrice incaricato di assicurare lo sviluppo e il mantenimento in esercizio di gruppi di applicazioni e/o sistemi tecnologici a lui assegnati e di definire i piani di lavoro in termini di tempi, costi, risorse e prodotti, coordinando le risorse a lui assegnate e garantendo un livello di qualità del servizio coerente agli standard previsti, è riconosciuto il 2° livello retributivo della categoria dei quadri direttivi.
Nota a verbale
I profili professionali e gli inquadramenti di cui al presente articolo saranno riesaminati dalle Parti alla luce delle intese che dovessero essere raggiunte a livello nazionale in applicazione di quanto previsto, per i servizi di elaborazione dati, all’art. 2, ultimo comma, primo alinea del CCNL 11.7.1999.
CRITERI DI INQUADRAMENTO NELL’AMBITO DELLE UNITA’ DI RETE
Con riferimento agli artt. 66 e 78 del CCNL 11.7.99, nell’ambito delle Unità di rete vengono riconosciuti i seguenti inquadramenti minimi:
A) AREA PERSONAL BANKING
Responsabile di Sportello: al lavoratore/lavoratrice preposto a uno Sportello ed al quale sia attribuita la responsabilità sia commerciale che operativa dello stesso, è riconosciuto il 2° livello retributivo della categoria dei quadri direttivi;
Coadiutore del Responsabile di Sportello: negli Sportelli cui siano stabilmente assegnati almeno 3 addetti (compreso il preposto), al lavoratore/lavoratrice incaricato di coadiuvare il Responsabile di Sportello nello svolgimento delle sue attività, nel cui ambito possono essergli affidati anche il coordinamento degli Operatori di Sportello e/o la responsabilità delle giacenze e del movimento fondi, nonché l’incarico di sostituire il preposto in caso di sua assenza1, è riconosciuto, rispettivamente:
negli Sportelli cui siano stabilmente assegnati da 3 a 4 addetti (compreso il preposto) il 3° livello retributivo della 3a area professionale;
negli Sportelli cui siano stabilmente assegnati da 5 a 7 addetti (compreso il preposto) il 4° livello retributivo della 3a area professionale;
negli sportelli cui siano stabilmente assegnati oltre 7 addetti (compreso il preposto) il 1° livello retributivo della categoria dei quadri direttivi;
Coordinatore delle casse: negli sportelli con almeno 4 ovvero 5 casse funzionanti in via permanente, con esclusione di quelli ove sia presente il coordinatore del movimento valori di cui al seguente alinea del presente articolo, al lavoratore/lavoratrice incaricato di coordinare il servizio delle casse ed il relativo movimento dei fondi, è riconosciuto, rispettivamente, il 3° ovvero 4° livello retributivo della 3a area professionale.
Ai fini dell’attribuzione degli inquadramenti di cui al presente alinea, si intende funzionante in via permanente lo sportello di cassa aperto per almeno cinque giorni al mese, anche non consecutivi.
Coordinatore del movimento valori: al lavoratore/lavoratrice incaricato, presso una Filiale, del coordinamento del servizio delle casse -con responsabilità delle giacenze- presso l’unità di appartenenza, nonché del coordinamento del movimento dei valori anche relativamente ad altri tre o più Sportelli, è riconosciuto, rispettivamente:
da 3 a 5 sportelli stabilmente coordinati, il 4° livello retributivo della 3a area professionale;
da 6 a 9 sportelli stabilmente coordinati, il 1° livello retributivo della categoria dei quadri direttivi;
10 o più sportelli stabilmente coordinati, il 2° livello retributivo della categoria dei quadri direttivi;
Operatore unico: negli sportelli cui siano stabilmente assegnati 2 addetti (compreso il preposto) al lavoratore/lavoratrice addetto alla mansione di unico operatore di sportello è riconosciuto, dopo 18 mesi di effettiva adibizione, l’inquadramento nel 2° livello retributivo della 3a area professionale;
Gestore Clientela: al lavoratore/lavoratrice incaricato della gestione e dello sviluppo di un portafoglio di clientela assegnato per quanto concerne i prodotti/servizi di competenza provvedendo altresì allo svolgimento delle connesse attività amministrative, è riconosciuto, dopo 18 e dopo 36 mesi di effettiva adibizione al ruolo, rispettivamente, il 4° livello retributivo della 3a area professionale ovvero il 1° livello retributivo della categoria dei quadri direttivi;
Ai fini della maturazione degli inquadramenti di cui al presente alinea, si terrà conto del 50% del periodo di effettiva adibizione al ruolo di "Addetto Commerciale", fermo restando un periodo minimo di effettiva adibizione al ruolo di “Gestore Clientela” pari a 6 mesi per l'inquadramento al 4° livello retributivo della 3a area professionale e di ulteriori 18 mesi per l’inquadramento al 1° livello retributivo della categoria dei quadri direttivi;
Addetto Commerciale: al lavoratore/lavoratrice incaricato di svolgere attività di sviluppo e assistenza nei confronti della clientela di riferimento per quanto concerne i prodotti/servizi di competenza provvedendo altresì allo svolgimento delle connesse attività amministrative, è riconosciuto, dopo 12 e dopo 24 mesi di effettiva adibizione al ruolo, rispettivamente, il 2° ovvero il 3° livello retributivo della 3a area professionale;
B) AREA PRIVATE BANKING
Relationship Manager: al lavoratore/lavoratrice incaricato della gestione e dello sviluppo di un portafoglio di clientela assegnata, assicurando livelli di assistenza globale e di servizio coerenti con i bisogni della clientela di riferimento e provvedendo altresì allo svolgimento delle connesse attività amministrative, è riconosciuto, dopo 18 mesi di effettiva adibizione, il 1° livello retributivo della categoria dei quadri direttivi;
Junior Relationship Manager: al lavoratore/lavoratrice incaricato di assistere e supportare il Relationship Manager nella gestione della relazione con la clientela, con progressiva assegnazione -in virtù delle conoscenze acquisite- di un proprio portafoglio clientela, da gestire e sviluppare autonomamente, assicurando un livello di servizio coerente con i bisogni della clientela di riferimento e provvedendo altresì allo svolgimento delle connesse attività amministrative, è riconosciuto, dopo 18 mesi di effettiva adibizione al ruolo, il 4° livello retributivo della 3a area professionale; dopo ulteriori 18 mesi il Junior Relationship Manager acquisisce il ruolo di Relationship Manager e il relativo inquadramento nel 1° livello retributivo della categoria dei quadri direttivi.
C) AREA CORPORATE BANKING
Relationship Manager Core: al lavoratore/lavoratrice incaricato della gestione e dello sviluppo di un portafoglio di clientela assegnata e della valutazione dei rischi connessi, assicurando un livello di servizio coerente con i bisogni della clientela di riferimento e provvedendo altresì allo svolgimento delle connesse attività amministrative, è riconosciuto, dopo un anno di effettiva adibizione al ruolo, il 2° livello retributivo della categoria dei quadri direttivi;
Responsabile Ufficio Estero: al lavoratore/lavoratrice preposto a un Ufficio Estero è riconosciuto il 2° livello retributivo della categoria dei quadri direttivi.
D) AREA CREDITO AL CONSUMO (PRESTITEMPO)
Responsabile Unit Prestitempo: al lavoratore/lavoratrice preposto ad una “Unit Prestitempo” è riconosciuto il 2° livello retributivo della categoria dei quadri direttivi;
Responsabile Sportello Prestitempo: al lavoratore/lavoratrice preposto a uno “Sportello Prestitempo” è riconosciuto il 4° livello retributivo della 3a area professionale;
Addetto Commerciale Prestitempo: al lavoratore/lavoratrice incaricato di svolgere attività di sviluppo e assistenza nei confronti della clientela di riferimento (dealers) a lui assegnata, assicurando un coerente livello di servizio e provvedendo altresì allo svolgimento delle connesse attività amministrative, è riconosciuto, dopo 12 e dopo 24 mesi di effettiva adibizione al ruolo, rispettivamente, il 2° ovvero il 3° livello retributivo della 3a area professionale.
E) AREA BANKAMERICARD
Capo Area Bankamericard: al lavoratore/lavoratrice incaricato di svolgere attività di sviluppo e assistenza nei confronti della clientela di riferimento (esercenti) a lui assegnata, provvedendo altresì allo svolgimento delle connesse attività amministrative, è riconosciuto, dopo 12 e dopo 24 mesi di effettiva adibizione al ruolo, rispettivamente, il 3° ovvero il 4° livello retributivo della 3a area professionale;
Top Account Bankamericard: al lavoratore/lavoratrice incaricato di svolgere attività di sviluppo e assistenza nei confronti della clientela di riferimento (grandi esercenti) a lui assegnata, provvedendo altresì allo svolgimento delle connesse attività amministrative, è riconosciuto, dopo 12 mesi di effettiva adibizione al ruolo il 1° livello retributivo della categoria dei quadri direttivi.
Nota a verbale
In considerazione dei progetti di riforma organizzativa della rete commerciale, attualmente in fase di studio, le parti si danno atto che i profili professionali e gli inquadramenti di cui al presente articolo sono stati definiti in coerenza con l’attuale struttura organizzativa degli sportelli e della predetta rete commerciale e che, pertanto, alla luce dei cambiamenti di organizzazione conseguenti alla realizzazione dei suddetti progetti, troverà applicazione quanto previsto dall’ultimo comma della declaratoria dell’art. 66 del CCNL 11.7.1999 per i quadri direttivi e dall’ultimo comma dell’art 75 del CCNL 11.7.1999 per le aree professionali.
Dichiarazione dell’Azienda
In relazione alla recente introduzione, in via sperimentale, della figura del “promotore bancario”, l’Azienda si rende disponibile ad esaminare con le XX.XX, nel corso di apposito incontro da tenersi nel mese di giugno 2002, le problematiche connesse alla introduzione della predetta nuova figura professionale, compreso il relativo inquadramento.
EFFETTIVA ADIBIZIONE
Ai fini del calcolo del periodo di "effettiva adibizione", ove previsto per il conseguimento degli inquadramenti di cui agli articoli che precedono, vengono esclusi i periodi di assenza dal servizio di almeno 30 giorni di calendario continuativi che non siano dovuti a ferie.
Nei confronti del personale in servizio alla data dell’1.3.2002 si terrà conto, ai fini della decorrenza degli inquadramenti di cui al comma precedente, del periodo di effettiva adibizione successivo all’1.1.2000
INQUADRAMENTO NELLA 3a AREA PROFESSIONALE 1° LIVELLO RETRIBUTIVO
Oltre a quanto previsto dall'art. 78 del C.C.N.L. 11.7.1999 sono inquadrati nella 3a area professionale 1° livello retributivo gli addetti in via prevalente e continuativa:
- a mansioni comportanti l'autonoma determinazione o scelta, anche se in ambiti predisposti, di dati variabili (ad es.: commissioni, spese, valute, cambi, controvalori, codici, eccetera), da utilizzare per la compilazione di documenti o lettere di natura contabile, moduli e distinte;
- a mansioni impiegatizie che richiedono adeguata conoscenza di una lingua estera;
- al servizio telex con conoscenza di una lingua estera adeguata alle mansioni disimpegnate ovvero con compiti che comportino controlli e valutazioni di merito sulle risposte ai singoli messaggi;
- al funzionamento dei centralini telefonici nelle unità operative con organico superiore a 25 dipendenti esclusi i quadri direttvi di 3° e 4° livello e i dirigenti;
- all'accettazione di richieste di prestito e con valutazione della idoneità della documentazione relativa;
- alle cassette di sicurezza, con i normali compiti di predisposizione delle pratiche relative ai rapporti con la clientela e/o di identificazione degli utenti;
- ai rapporti con esercizi o aziende per il convenzionamento relativo al servizio BankAmericard.
INQUADRAMENTO NELLA 2a AREA PROFESSIONALE 3° LIVELLO RETRIBUTIVO
Oltre a quanto previsto dall'art. 77 del C.C.N.L. 11.7.1999 sono inquadrati nella 2a area professionale 3° livello retributivo gli addetti in via prevalente e continuativa ai seguenti servizi:
- spedizione, con almeno tre dei seguenti compiti: carico e scarico dei valori bollati, suddivisione della corrispondenza per destinatario, uso delle macchine affrancatrici con determinazione del porto plichi, compilazione del bilancino o estrattino postale e/o compilazione del prospetto giornaliero, pesatura corrispondenza estera e corrispondenza raccomandata con relativa affrancatura:
- archivio, con compiti di divisione e controllo requisiti di archiviazione e archiviazione della corrispondenza evasa, archiviazione documenti e pratiche d'ufficio, ricerca pratiche e/o documenti archiviati, sfoltimento materiale archiviato per l'invio al macero e/o all'archivio generale;
- Cassa, con compiti di collegamento con la Tesoreria della Banca d'Italia, collegamento con la stanza di compensazione, conteggio e maneggio contanti per versamenti in c/c postali e per incasso vaglia e assegni di c/c postali e similari presso l'Ufficio Postale, esecuzione di operazioni inerenti la contabilità di cassa;
- apertura corriere, con compiti di suddivisione e protocollo della corrispondenza in arrivo e registrazione dei valori in arrivo.
INQUADRAMENTO NELLA 2a AREA PROFESSIONALE 1° e 2° LIVELLO RETRIBUTIVO
Oltre a quanto previsto dall'art. 77 del C.C.N.L. 11.7.1999 sono inquadrati nella 2a area professionale 1° livello retributivo gli addetti in via prevalente e continuativa ai seguenti servizi e/o uffici:
- Archivio, Spedizione, con compiti di semplice imbustazione di corrispondenza e similari;
- unità operative, con compiti di apertura e chiusura locali, trasporto di plichi e colli relativi e servizi di custodia, trasporto schedari e/o cassette contenenti valori alla camera blindata, e in genere con compiti d'ordine necessari per il normale funzionamento dell'ufficio;
portineria, durante l'orario di lavoro, con compiti di ricezione corrispondenza e informazioni al pubblico.
Nei casi previsti negli alinea da 1 a 7 del 1° livello retributivo di all’art. 77 del CCNL 11.7.1999, al lavoratore/lavoratrice incaricato del coordinamento di altri addetti appartenenti al medesimo 1° livello viene riconosciuto il 2° livello della 2a area professionale.
ADIBIZIONE PREVALENTE E CONTINUATIVA AD UN SERVIZIO E/O UFFICIO
Per adibizione prevalente e continuativa ad un servizio e/o ufficio si intende la esplicazione delle relative mansioni, per almeno tre ore giornaliere, anche non consecutive nella giornata e per almeno dieci giorni mensili, anche non consecutivi nel mese.
In caso di difficoltà di accertamento circa la durata e la natura delle mansioni, la questione verrà esaminata, in prima istanza presso l’unità produttiva interessata alla presenza delle RR.SS.AA. locali competenti delle XX.XX. firmatarie del presente CIA e, in seconda istanza, in caso di mancato accordo, ovvero per le unità produttive ove non sono costituite RR.SS.AA., presso la Direzione Generale, con le XX.XX.XX. delle XX.XX. firmatarie del presente contratto.
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
Fermo quanto previsto all’ultimo comma dell’art. 75 del CCNL 11.7.1999, casi particolari di lavoratori/lavoratrici appartenenti alla 3a area professionale stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività di cui al comma 3, 2° alinea, dell’art. 78 del CCNL 11.7.1999 per i quali si configurino dubbi di applicazione delle norme contrattuali di riferimento, saranno esaminati, ai fini dell’eventuale attribuzione di un inquadramento superiore al 1° livello retributivo, tra l’Azienda e le XX.XX.XX. delle XX.XX. firmatarie del presente C.I.A. nel corso di apposito incontro da tenersi unitariamente con tutte le predette XX.XX.XX. su richiesta anche di una sola di esse.
Avuto anche riguardo a quanto previsto dal citato ultimo comma dell’art. 75 del CCNL 11.7.1999 si conviene che in caso di innovazioni tecnologiche che venissero introdotte dall'Azienda, comportanti l'esercizio di mansioni per le quali non risultasse possibile un preciso inquadramento nei confronti del personale interessato sulla base delle norme del citato CCNL e del presente CIA, l'argomento formerà oggetto di esame - per la definizione delle questioni relative, anche in vigenza dei contratti medesimi - da parte di apposita commissione, che si riunisce a richiesta di una delle parti.
Detta commissione è composta da un dirigente per ciascuna delle XX.XX. firmatarie del presente CIA - i cui nominativi saranno preventivamente comunicati dalle rispettive XX.XX.XX. - e da rappresentanti dell’Azienda in numero non superiore a quello dei citati rappresentanti sindacali.
Le intese raggiunte ai sensi del 1° e 2° comma verranno inserite nel contratto integrativo aziendale.
ATTRIBUZIONE DELLE MANSIONI E ROTAZIONI
I compiti di coordinatore e coadiutore di cui all’art. 1, lett. A) sono affidati a personale addetto alla struttura operativa autonoma interessata, tenuta anche presente l’anzianità di servizio maturata nell’ambito della struttura stessa.
Ai fini della predetta attribuzione vengono computati anche i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, nonché quelli assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, ovvero della durata di almeno due anni.
Le competenti Direzioni aziendali forniranno, a richiesta delle RR.SS.AA. locali, chiarimenti verbali in merito alle sostituzioni effettuate nell’ambito delle predette strutture operative autonome.
Ad ogni lavoratore/lavoratrice vengono attribuite mansioni certe e ben specificate nel quadro delle attività svolte nell’ambito dell’unità lavorativa di appartenenza, restando escluse frequenti e/o continue utilizzazioni in mansioni differenti; la temporanea adibizione a mansioni diverse può essere disposta unicamente per ragioni di carattere contingente.
Fermo restando quanto disciplinato dall’art. 82 del CCNL 11.7.1999 in materia di rotazioni, i periodi di adibizione alle medesime mansioni, di cui al primo comma del citato art. 82, devono intendersi rispettivamente definiti in due e cinque anni.
SEGNALAZIONI PERIODICHE
La Direzione Risorse Umane e S.O. fornirà ogni 3 mesi alle XX.XX.XX. delle XX.XX. firmatarie del presente CIA la situazione numerica di tutto il personale suddivisa per unità produttiva e per categorie di inquadramento.
Inoltre, l’Azienda fornirà ogni 6 mesi alle predette XX.XX.XX l’organigramma delle Direzione Generale e delle Direzioni Aree Territoriali riportante la ripartizione, nell’ambito di ciascuna Unità Organizzativa o Direzione, delle strutture operative autonome e con indicazione dei ruoli di “coordinatore” e “coadiutore” individuati ai sensi dell’art. 1, lett. A), nonché del numero degli addetti suddivisi per categorie di inquadramento.
Nota a verbale
Le categorie di inquadramento di cui al presente articolo sono identificate nelle seguenti: quadri direttivi di 3° e 4° livello, quadri direttivi di 1° e 2° livello e aree professionali.
PREMIO AZIENDALE
Il premio aziendale di cui all’art. 40 del CCNL 11.7.1999 da corrispondere nel 2002 con riferimento all’esercizio 2001, verrà erogato in base alle condizioni, ai criteri e agli indicatori previsti nel verbale di accordo sottoscritto in data 15 febbraio 2001, allegato al presente Contratto Integrativo Aziendale.
Le parti firmatarie del presente Contratto Integrativo Aziendale si incontreranno entro il 30 settembre 2002 per definire le condizioni, i criteri e gli indicatori per la corresponsione del premio aziendale relativo agli esercizi 2002 e 2003, fermo restando quanto previsto, rispettivamente nell’ipotesi di intesa del 24.2.2001 e nel verbale di intesa 27.3.2001 allegati al presente CIA, sotto la voce “Premio aziendale per gli esercizi 2001, 2002 e 2003”.
Le relative intese formeranno parte integrante del presente Contratto Integrativo Aziendale.
ASSEGNAZIONE DI VESTIARIO AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA 1a e 2a AREA PROFESSIONALE
Agli appartenenti alla 1a area professionale addetti ai servizi di guardiania e alla 2a area professionale, con esclusione degli appartenenti alla categoria impiegatizia inquadrati nel 3° livello retributivo, viene assegnata la seguente dotazione di vestiario secondo criteri omogenei, sia per fattura che per costi:
- ogni anno: 1 divisa estiva (costituite da 1 giacca e 2 paia
1 divisa invernale di pantaloni ciascuna);
1 paio di scarpe invernali;
1 paio di scarpe estive;
3 camicie;
2 cravatte;
3 camicie estive a manica lunga o corta, e di foggia adeguata a costituire divisa;
- ogni tre anni: 1 cappotto (o, in alternativa, 1 giaccone "3/4")
1 impermeabile;
1 paio di guanti.
Eventuali variazioni nei criteri di assegnazione di cui al primo comma saranno comunicati alle XX.XX.XX. delle XX.XX. firmatarie del presente contratto.
AGEVOLAZIONI E PROVVIDENZE PER I LAVORATORI/LAVORATRICI STUDENTI(*)
In attuazione di quanto previsto dalI’art. 10 della legge 20 maggio 1970, n.300, lavoratori/lavoratrici studenti di scuola media inferiore o di scuola media superiore, che frequentino corsi diurni o serali in scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legale, nonché i lavoratori/lavoratrici iscritti a corsi universitari, hanno diritto:
- di ottenere, a richiesta, spostamenti di orario, rispetto a quello normale di entrata e di uscita, nei limiti del vigente C.C.N.L.;
- di essere assegnati, a richiesta, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, qualora siano adibiti a turni continuativi di lavoro previsti dalla vigente normativa contrattuale.
Nei confronti dei lavoratori/lavoratrici studenti, inoltre, non possono essere richieste prestazioni lavorative aggiuntive al normale orario di lavoro. Inoltre, non potranno essere assunti provvedimenti di trasferimento o di invio in missioni fuori dalla sede di frequenza dei corsi, salvo casi eccezionali.
Agli stessi lavoratori/lavoratrici studenti competono i seguenti permessi retribuiti:
oltre che per le giornate in cui debbono sostenere prove di esame, anche per il tempo di viaggio occorrente per raggiungere la località sede di esame, sempre che frequentino corsi di studio che non possono svolgersi presso la località di lavoro;
per la giornata, in quanto sia lavorativa, precedente quella in cui si svolge la prova di esame, ai soli lavoratori/lavoratrici iscritti a corsi di laurea, comprese le c.d. “lauree brevi” e quelle specialistiche di cui al D.M. 3 novembre 1999 n. 509; tale giorno di permesso spetta una sola volta per ciascun esame previsto dal piano di studio approvato dalla facoltà;
ulteriori 30 ore annue, da utilizzarsi a discrezione degli interessati per 5 ore giornaliere su 6 giorni, previa segnalazione scritta alla Direzione competente con un preavviso non inferiore a 48 ore; tale monte ore annuo di permessi sarà riconosciuto, relativamente agli studenti universitari, per un numero di anni pari al corso legale degli studi più due.
in aggiunta ai permessi sopra indicati, 12 giorni lavorativi, fruibili a seguito di richiesta degli interessati, ai lavoratori/lavoratrici che sostengano gli esami per il conseguimento del diploma di scuola media di secondo grado, nonché ai lavoratori/lavoratrici che sostengano gli esami di laurea di qualunque tipo, comprese le c. d. “lauree brevi” e quelle specialistiche di cui al D.M. 3 novembre 1999 n. 509.
È inoltre facoltà del lavoratore/lavoratrice di ottenere, per il conseguimento del diploma o della laurea, un permesso non retribuito per un periodo massimo di 30 giorni.
Al lavoratore/lavoratrice che dopo l'assunzione consegue il diploma di scuola media superiore, viene attribuito un premio di € 516.46 lordi.
Al lavoratore/lavoratrice che consegue dopo l'assunzione il diploma di laurea, viene corrisposto un premio di € 1032,91 lordi. Tale premio sarà di € 774,69 lordi in caso di “laurea breve” e specialistica di cui al D.M. 3 novembre 1999 n. 509.
Dichiarazioni dell’Azienda
Con riferimento all’utilizzo delle 30 ore annue di permesso di cui alla norma che precede, l’Azienda dichiara che valuterà favorevolmente, compatibilmente con le proprie esigenze di servizio, eventuali richieste di utilizzo di detti permessi con distribuzione diversa da quella prevista.
I premi di cui agli ultimi due commi sono riconosciuti anche ai Quadri Direttivi di 3° e 4° livello.
Il permesso non retribuito di cui al 4° comma si intende utilizzabile anche nel caso in cui il lavoratore/lavoratrice interessato possa usufruire dei congedi di cui all’art. 5 della L. n. 53/2000.
BORSE DI STUDIO
Per quanto concerne le borse di studio trova applicazione l’art. 60 del CCNL 11.7.1999 fermo restando che le provvidenze di cui al richiamato art. 60, 1° comma, lett. a), b) e c) sono fissate nelle seguenti misure:
- € 103,29 agli studenti di scuole di istruzione secondaria di primo grado;
- € 154,94 agli studenti di scuole di istruzione secondaria di secondo grado;
- € 258,23 agli studenti universitari (comprese le c.d. “lauree brevi” e quelle specialistiche di cui al D. M. 3 novembre 1999, n. 509);
fatta salva l’elevazione delle somme di cui sopra a norma del 2° comma dell’art. 60 CCNL 11.7.1999.
Le provvidenze previste per gli studenti universitari vengono estese agli studenti iscritti e frequentanti corsi parauniversitari riconosciuti dallo Stato, e purché di durata minima di due anni per un numero di anni pari alla durata legale del corso stesso.
Inoltre ai lavoratori/lavoratrici i cui figli, per particolari condizioni fisiche (es.: spastici, ciechi, sordomuti, ecc.), frequentino corsi differenziati o sostengano altre spese di reinserimento viene riconosciuto un rimborso spese nella misura di € 774,69 lordi.
PROVVIDENZE PER I FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP
L’Azienda erogherà, per ciascun familiare portatore di handicap a carico dei lavoratori/lavoratrici, un contributo di € 1550 lordi annui, a fronte di spese documentate.
ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE
Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 53 C.C.N.L. 11.7.99 l'Azienda dovrà promuovere corsi di addestramento professionale per tutti i lavoratori/lavoratrici nuovi assunti, entro un anno dall'assunzione; per i Quadri Direttivi di 1° e 2° livello la partecipazione avverrà a richiesta degli stessi.
Tali corsi avranno una durata non inferiore a quattro settimane, anche non continuative, per gli appartenenti alla 3a area professionale 1° livello retributivo, mentre per gli altri dipendenti la durata non sarà inferiore a due settimane.
I corsi stessi, riservati ai dipendenti nuovi assunti con contratto non a termine e che abbiano superato il periodo di prova, saranno così strutturati:
due settimane – organizzate dalla Direzione Risorse Umane e S.O. per tutti i neoassunti - volte all'illustrazione dell’identità, dei valori e della struttura organizzativa della Banca e del Gruppo Deutsche Bank, dell’organizzazione del lavoro nonché dei principali prodotti e servizi della Banca stessa;
due settimane (riservate agli appartenenti alla 3a area professionale, 1° livello retributivo) di addestramento pratico da effettuarsi, per il personale operante nell’ambito della rete commerciale, a cura delle Direzioni Territoriali, secondo i criteri stabiliti dalla Direzione Risorse Umane, presso unità operative nell’ambito delle stesse Direzioni Territoriali, secondo le migliori opportunità logistiche e funzionali. Durante le predette due settimane, l’addestramento sarà effettuato secondo un programma di training formativo che preveda, con il supporto di personale esperto, momenti di autoformazione, affiancamenti ed esercitazioni pratiche, in almeno due aree operative (ad es.: sportello, titoli, estero, fidi, prestitempo) differenti da quella in cui opera il dipendente interessato.
Per i lavoratori appartenenti alla 3a area professionale, 1° livello retributivo, assunti per la Direzione Generale, verrà di volta in volta predisposto uno specifico programma che, tenendo conto del ruolo del dipendente, potrà prevedere fasi di addestramento sia presso altre Unità Organizzative di Direzione Generale, sia presso le stesse unità operative facenti capo alle Direzioni Territoriali.
La Direzione Risorse Umane e S.O., con almeno un mese di anticipo, darà alle XX.XX. firmatarie del C.I.A. comunicazione dell'elenco nominativo dei partecipanti ai corsi.
Le predette XX.XX., al fine di illustrare argomenti di interesse sindacale e del lavoro, potranno intervenire, al corso teorico, singolarmente o congiuntamente, a mezzo di propri rappresentanti facenti parte del personale in numero non superiore a tre per ogni organizzazione sindacale, previa comunicazione scritta alla Direzione Risorse Umane e S.O. dei nominativi all’uopo designati dalle rispettive XX.XX.XX..
Per gli interventi dei dirigenti sindacali di cui sopra è riservato a ciascuna O.S. il tempo limite di 1 ora, cumulabile nei casi di interventi congiunti di dirigenti appartenenti ad XX.XX. diverse.
La giornata e l’ora in cui ciascuna O.S. potrà svolgere il proprio intervento saranno concordate con l’Azienda con validità per l’intera vigenza del presente C.I.A. tenendo presente che tale intervento avrà luogo nella seconda settimana di corso, con esclusione della prima e dell’ultima giornata.
In caso di modifiche alla parte teorica del corso, viene prevista, per una edizione, la presenza di un rappresentante sindacale facente parte del personale per ciascuna O.S., designato appositamente dalla rispettiva S.O.C..
La presenza del suddetto rappresentante sindacale in qualità di semplice uditore non consente facoltà di intervento.
Preventivamente all'espletamento delle due settimane di addestramento pratico, l'Azienda comunicherà per iscritto alle XX.XX.XX. delle predette XX.XX il contenuto del programma del training formativo e i periodi di effettuazione riferiti a ciascun partecipante, nonché le eventuali aggregazioni di cui al secondo alinea del comma 3 che precede.
Dichiarazione congiunta dell’Azienda e delle XX.XX. Fabi, Fiba-Cisl e Uil.C.A.
Con riferimento a quanto previsto ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo, le parti convengono che gli interventi riservati alle XX.XX. Fabi, Fiba-Cisl e Uil.C.A., per tutta la vigenza del presente C.I.A., saranno effettuati nelle seconda, terza e quarta ora della mattinata della quarta giornata della seconda settimana del corso e saranno svolti congiuntamente fra le citate XX.XX..
Nota a verbale
In materia di formazione professionale troverà applicazione quanto previsto dall’art. 54 del CCNL 11.7.1999.
VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Avuto presente quanto stabilito dall’art. 57 CCNL 11.7.99 in materia di sviluppo professionale del personale, ad esito della valutazione delle prestazioni effettuata dall’Azienda nei confronti di ciascun collaboratore si terrà annualmente - e comunque entro il primo quadrimestre dell’anno succesivo a quello cui si riferisce -un colloquio di valutazione tra il lavoratore/lavoratrice e il suo responsabile diretto. Nel colloquio sarà fornita agli interessati l’informativa circa il merito della valutazione professionale delle prestazioni relative all’anno precedente.
Al termine del colloquio il lavoratore/lavoratrice potrà richiedere copia della parte della scheda contenente la sintesi della valutazione nonchè i commenti e le osservazioni che il lavoratore/lavoratrice stesso potrà annotare direttamente sulla scheda in apposito spazio.
In occasione del colloquio di valutazione di cui sopra verrà altresì consegnato al lavoratore/lavoratrice il giudizio professionale complessivo relativo all’anno precedente di cui all’art. 57 CCNL 11.7.99.
Nota a verbale
In relazione a quanto comunicato dall’Azienda in apposito incontro tenutosi ai sensi dell’art. 58 del CCNL 11.7.1999 in merito all’introduzione del nuovo sistema “online” di valutazione delle prestazioni, le parti si danno atto che le previsioni di cui al secondo comma della presente norma potranno trovare applicazione anche nei confronti dei lavoratori/lavoratrici valutati con il nuovo sistema.
GARANZIE VOLTE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO
L'Azienda è tenuta ad adottare gli accorgimenti tecnici più moderni volti a meglio salvaguardare l'incolumità dei lavoratori/lavoratrici sul posto di lavoro. Con riferimento agli accorgimenti tecnici da adottare, le RR.SS.AA. delle XX.XX. firmatarie del presente C.I.A. potranno sottoporre all'Azienda gli opportuni suggerimenti che saranno tenuti in debito conto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 300 del 1970.
L'Azienda, ribadito che la sostanziale rilevanza e la peculiarità delle problematiche relative alla sicurezza postulano un necessario coinvolgimento ed una collaborazione fattiva delle XX.XX., conferma la propria disponibilità ad operare nell’ambito dei seguenti impegni:
far rispettare il divieto allo svolgimento di operazioni allo sportello, al di fuori dell'orario di apertura al pubblico dello sportello medesimo;
- promuovere presso le competenti autorità interventi per la sorveglianza dall'esterno degli sportelli da parte della forze dell’ordine;
per il trasporto valori si farà ricorso ad autofurgoni corazzati, compatibilmente con le obiettive possibilità ed opportunità pratiche;
i trasporti valori affidati a personale della Banca dovranno, in ogni caso, essere effettuati da almeno due persone;
- dovrà essere evitato il ricorso a sistemi di allarme che consentano di percepire localmente, durante l’orario di lavoro, il funzionamento dell'allarme medesimo per mezzo di richiami acustici e/o luminosi;
- l'uso della divisa per i commessi addetti ai servizi esterni -eccettuati quelli di rappresentanza - non è obbligatorio;
- ai fini della sicurezza, ogni sportello non può funzionare senza la presenza di almeno due lavoratori/lavoratrici;
- assunzione da parte della Banca dell'onere per eventuali visite specialistiche cui il lavoratore/lavoratrice debba sottoporsi in conseguenza di eventi criminosi subiti durante l’attività lavorativa.
L'Azienda si impegna, inoltre, a garantire un sistema complessivo di sicurezza che, secondo le condizioni oggettive della piazza e le nuove tecnologie, risulti atto a salvaguardare l'incolumità fisica dei lavoratori/lavoratrici.
A tal fine, l'Azienda e le XX.XX. si incontreranno almeno una volta all'anno per affrontare, e possibilmente risolvere in spirito di convergenza, i problemi inerenti la sicurezza degli sportelli, nonché per consentire all'Azienda di illustrare i piani programmati relativi alla sicurezza.
Le risultanze dell'incontro saranno sinteticamente riportate in apposito verbale redatto dall'Azienda entro 30 giorni dal termine dell'incontro stesso e trasmesso alle XX.XX.XX. interessate.
Inoltre, a livello di unità produttiva locale, la Direzione aziendale, previamente alla introduzione di nuove misure e/o alla modifica di misure già esistenti, convocherà le RR.SS.AA. per discutere con esse - nel corso di apposito incontro - su quanto l'Azienda si appresta a fare in materia, in uno spirito che favorisca - nella convergenza delle posizioni - la soluzione di eventuali problemi.
In caso di mancata intesa tra Direzione aziendale e RR.SS.AA. locali, queste ultime potranno richiedere, nel termine di 5 giorni dall'incontro, che l'argomento formi oggetto di ulteriore analisi, a livello centrale, con l'assistenza delle rispettive XX.XX.XX., da esperirsi in apposito incontro da tenersi nei successivi 10 giorni. L'Azienda non procederà ad alcuna modifica prima di aver effettuato tale ultimo incontro.
Le parti convengono che in caso di unità produttive ove non siano costituite RR.SS.AA., i programmi dell'Azienda relativi alle misure di sicurezza dello sportello saranno esaminate con le XX.XX.XX., previa informativa, nel corso di apposito incontro da tenersi entro 20 giorni dalla ricezione dell'informativa medesima.
L'Azienda, inoltre, procurerà di adottare gli accorgimenti tecnici ritenuti idonei alla tutela fisica dei lavoratori/lavoratrici che siano suggeriti dalle RR.SS.AA. locali, una volta verificatane la rispondenza.
Al verificarsi di un evento criminoso, l'Azienda provvederà a segnalarlo alle competenti RR.SS.AA. e, in loro mancanza, alle XX.XX.XX. delle XX.XX. xxxxxxxxxx, e valuterà con immediatezza la situazione di quegli sportelli che dovessero risultare oggetto di atti criminosi ripetuti in un ristretto arco temporale, ricorrendo, se del caso, ad ulteriori presidi di sicurezza anche a carattere temporaneo.
Dichiarazioni delle parti
Le parti si danno reciprocamente atto che:
- con specifico riferimento a quanto previsto al co. 3 del presente articolo, il sistema televisivo antirapina time-lapse è elemento di sicura valenza nell'ambito di un complessivo sistema di sicurezza - che attualmente comprende almeno i vetri perimetrali antisfondamento e la bussola a doppio consenso - e rinviano, pertanto, alle RR.SS.AA. locali competenti il compito di definire con l'Azienda gli accordi relativi alla sua installazione, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 L. 20.5.1970, n. 300 nonchè seguendo le indicazioni dettate nel Verbale del 13.11.1979 sottoscritto dalle XX.XX.XX. e dalla Banca;
- quanto previsto nel settimo alinea del co. 2 del presente articolo può non trovare applicazione con riguardo agli sportelli di solo recapito di tesoreria, con riferimento ai quali deve trovare comunque applicazione quanto previsto dal co. 2, 3° e 4° alinea.
Dichiarazioni dell’Azienda
- In relazione a quanto prospettato dalle delegazioni sindacali, l'Azienda si impegna a considerare con la massima comprensione e correntezza i casi di lavoratori/lavoratrici colpiti da atti criminosi accaduti durante il servizio, per i quali l'assenza dal servizio stesso dovesse protrarsi oltre il periodo di comporto e il periodo di aspettativa previsti dall’art. 49 del C.C.N.L. 11.7.99. Parimenti l'Azienda esaminerà con la massima comprensione le richieste di avvicendamento di quei dipendenti che risultassero colpiti, durante il servizio ed a causa dello stesso, dall'attività criminosa di terzi;
- in un’ottica di costante miglioramento del livello di sicurezza degli sportelli e di adeguamento dello stesso alla dinamica del fenomeno degli atti criminosi a danno degli sportelli bancari, sono state altresì introdotte o estese nel tempo ulteriori misure di sicurezza sia in modo generalizzato (casseforti temporizzate) che mirato (metal detector, servizio di piantonamento esterno o all’interno di box con vetri blindati, in quest’ultimo caso nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 della legge n. 300/1970).
ASSISTENZA SANITARIA
In favore dei lavoratori/lavoratrici appartenenti alle aree professionali dalla 1a alla 3a e alla categoria dei quadri direttivi, vengono assicurate dalla Banca misure a carattere assistenziale (polizza assicurativa ovvero cassa assistenziale) per il rimborso di spese sanitarie. Il costo annuo a carico dell’azienda per le suddette misure a carattere assistenziale è fissato in € 361,51 -€ 464,81 dall’1.1.2002- per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico nonché ascendenti e collaterali fiscalmente a carico e conviventi).
Ogni maggior onere derivante dall'adesione facoltativa dei lavoratori/lavoratrici interessati ad eventuali prestazioni aggiuntive collegate alle misure assistenziali di cui al primo comma, resta a carico degli stessi.
Considerata la natura della provvidenza in discorso, l’onere economico posto a carico della Banca non viene computato ai fini di alcun istituto retributivo ed è altresì escluso dalla base di calcolo del T.F.R.
I lavoratori/lavoratrici interessati possono rinunziare alle misure assitenziali di cui al primo comma, per ciascun periodo di validità della relativa copertura, manifestando tale intendimento alla Banca almeno 90 giorni prima di ciascun rinnovo della stessa. A fronte della rinunzia nessun compenso o rimborso sarà dovuto dalla Banca.
Qualora, tuttavia, tali dipendenti fruiscano di una forma integrativa di assistenza sanitaria (polizza, cassa assistenziale, ecc., che andrà opportunamente documentata) della quale sia beneficiario diretto un componente del nucleo familiare convivente, la Banca erogherà agli stessi una somma lorda “una tantum” il cui onere complessivo a proprio carico non potrà essere comunque superiore a quello indicato al precedente comma 1. Tale somma non potrà inoltre risultare superiore al costo sostenuto dagli interessati per l’assistenza sanitaria di cui sopra.
Le parti si incontreranno entro il giorno 15 del mese di settembre dell’anno di scadenza della copertura in argomento al fine di concordare le condizioni di rinnovo della stessa, la scelta della Compagnia di Assicurazione o di altro soggetto tenuto a fornire le prestazioni, nonché di esaminare eventuali problemi connessi al rinnovo per gli anni successivi.
Resta inteso che l'Azienda, qualora non fosse raggiunta, entro il 30 novembre dell’anno di scadenza, alcuna intesa con le XX.XX. firmatarie del presente C.I.A. circa le condizioni di rinnovo e la scelta dei predetti soggetti, provvederà di propria iniziativa affinché siano comunque assicurate le misure di cui al primo comma ai dipendenti considerati dal presente articolo, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della precedente copertura.
Detta copertura, con un onere a carico della Banca non superiore a quello di cui al comma 1 che precede, sarà affidata a primaria Compagnia di Assicurazione, che offra le migliori condizioni di mercato.
La Banca si impegna a trasmettere ai lavoratori/lavoratrici copia della condizioni relative alle misure di cui al presente articolo in occasione di ciascun rinnovo che comporti modifiche delle condizioni stesse.
Qualora venisse introdotta contrattualmente, a livello di settore, una forma di assistenza integrativa del Servizio Sanitario Nazionale, le parti si incontreranno per definire gli opportuni interventi, fermo restando che i conseguenti oneri stabiliti a livello nazionale a carico della Banca saranno assorbiti fino a concorrenza negli importi indicati al comma 1 che precede.
Note a Verbale
La Deutsche Bank S.p.A. e le XX.XX. firmatarie del presente CIA valuteranno congiuntamente, nel corso di un apposito incontro, le modalità con cui realizzare le misure di assistenza previste dal presente articolo (polizza assicurativa ovvero cassa assistenziale), fermo restando che eventuali modifiche delle modalità in corso dovranno formare oggetto di apposita intesa tra le parti;
verrà verificata da parte della Banca la disponibilità del soggetto erogatore delle prestazioni a favore dei dipendenti di garantire anche ai pensionati, a decorrere dall’annualità 2002, prestazioni identiche a quelle previste per il personale in servizio (inclusi i familiari a carico), con onere da definire a carico degli interessati.
POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI
In favore dei lavoratori/lavoratrici appartenenti alle aree professionali dalla 1a alla 3a e alla categoria dei quadri direttivi, viene assicurata dalla Banca la stipulazione sia di una polizza di assicurazione contro gli infortuni di carattere professionale (ivi compresi quelli derivanti da fatti criminosi accaduti in corso di prestazione lavorativa e in dipendenza della stessa), sia di una polizza contro gli infortuni extra professionali, con una primaria compagnia di assicurazioni.
Il premio lordo complessivo annuale delle suddette polizze è stabilito in misura pari al 7,70 per mille del totale delle retribuzioni annue erogate al citato personale imponibile ai fini previdenziali.
Per il rinnovo delle suddette polizze verrà osservata la procedura di cui ai co. 6, 7 e 9 dell’art. 20 (assistenza sanitaria).
EROGAZIONE PER MORTE O INABILITA’
In caso di cessazione dal servizio per morte ovvero per infermità con riconoscimento di pensione di inabilità, riconosciuta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, non dovuta a causa di infortunio, l’Azienda erogherà agli aventi diritto un importo lordo pari a due annualità lorde riferite alla normale retribuzione percepita nel mese di gennaio dell’anno in cui si verifica l’evento, fermo restando che, in caso di assunzione in corso d’anno, la normale retribuzione di riferimento è quella percepita nel primo periodo di paga. In ogni caso l’erogazione minima sarà di € 51.645,69 lordi.
Nota a verbale
La normale retribuzione, ai fini dell’applicazione della presente norma, è costituita dalle seguenti voci:
aree professionali dalla 1a alla 3a:
stipendio
scatti di anzianità
importo ex ristrutturazione tabellare
assegno di anzianità
assegno di permanenza nel grado
miglioramento economico
ad personam non riassorbibile
ex premio di rendimento
concorso spese tramviarie
premi/contributi versati dall’Azienda a fronte di assistenza sanitaria e infortuni extraprofessionali
quadri direttivi:
stipendio
scatti di anzianità
importo ex ristrutturazione tabellare
ad personam ex CCNL 11.7.99
assegno ex intesa 11.7.99
AP assegno ex intesa 11.7.99
Trattamento aggiuntivo Xxxxx Xxxxxx
AP ex CCNL 11.7.99 ecc. Ruolo Chiave
miglioramento economico
ad personam non riassorbibile
ex premio di rendimento
concorso spese tramviarie
premi/contributi versati dall’Azienda a fronte di assistenza sanitaria e infortuni extraprofessionali.
Per i lavoratori/lavoratrici a part-time l’importo da erogare viene calcolato con riferimento alla retribuzione che il lavoratore/lavoratrice interessato percepirebbe a tempo pieno.
Qualora intervenissero modificazioni nella struttura e/o nella denominazione delle voci di cui sopra, le parti si incontreranno per definire le conseguenti variazioni.
TUTELA DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE
NELL'AMBIENTE DI LAVORO
In relazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge 20.5.1970, n. 300, le rappresentanze sindacali aziendali delle XX.XX. firmatarie del contratto hanno facoltà di promuovere, unitariamente, sopralluoghi presso l'unità produttiva di appartenenza, con la partecipazione di tecnici qualificati di loro fiducia - facenti parte di organismi pubblici specializzati - per rilevazioni sulle condizioni igienico-sanitarie negli ambienti di lavoro e controlli sull'applicazione delle norme di legge in materia di prevenzione antinfortunistica e di malattie professionali.
Tali sopralluoghi si effettueranno secondo le modalità da concordare di volta in volta fra le RR.SS.AA. e le Direzioni locali, alle quali dovranno essere preventivamente comunicati i nominativi degli anzidetti tecnici qualificati incaricati dei sopralluoghi medesimi.
La Banca provvederà perché venga tenuta ad effettiva disposizione del personale una cassetta di pronto soccorso con dotazione di medicinali di più ricorrente necessità, per il cui uso non sia necessaria la prescrizione medica, garantendone il costante rifornimento. Negli immobili dove sono dislocati più di 200 addetti è predisposto apposito locale da destinare ad uso infermeria, con l'assistenza di personale idoneo al primo soccorso infermieristico.
Xxxxx restando i locali refettorio attualmente in essere, la Banca procurerà di attrezzare, ove ciò si renda possibile, presso le unità produttive aventi oltre 100 dipendenti, un refettorio da destinare al personale con l'occorrente per il suo funzionamento. L'Azienda, a sua richiesta, avrà comunque la disponibilità, per comprovate esigenze di funzionamento aziendale, del locale che fosse stato destinato all'uso in argomento. Procurerà in tal caso, nei limiti del possibile, di sostituirlo con altro locale, anche fuori dello stabile, ma nelle vicinanze dello stesso.
L'Azienda, per ciascun tipo di carta utilizzato per la modulistica, nonché per altri materiali di cancelleria contenenti sostanze chimiche, fornirà annualmente alle XX.XX.XX. apposito certificato, rilasciato dalle ditte fornitrici sotto la responsabilità delle stesse, in ordine alla non pericolosità di detto materiale.
Ai fini del presente articolo, in caso di ristrutturazioni ambientali di notevole entità o di realizzazione di nuovi insediamenti, l'Azienda fornirà alle RR.SS.AA. dell'unità produttiva interessata specifica informativa sugli allestimenti previsti.
Annualmente entro il mese di novembre si terrà un incontro tra l'Azienda e le XX.XX.XX. delle XX.XX. firmatarie del presente C.I.A. per l'esame della situazione igienico-ambientale dei vari stabilimenti adibiti ad uffici per verificarne la conformità rispetto alle normative vigenti e per illustrare i programmi dell'Azienda relativi all'anno successivo.
Sarà fatto divieto di fumare negli ambienti di lavoro collettivi, anche mediante l’affissione di appositi cartelli, presso gli stabili ove l’azienda possa individuare, al di fuori dei predetti ambienti di lavoro, appositi spazi ove potersi recare a fumare.
L'azienda si impegna altresì ad introdurre in tutti gli ambienti di lavoro appositi cartelli su cui siano riportati i rischi da fumo.
Dichiarazioni dell’Azienda
L'Azienda in caso di apertura di nuovi sportelli o di integrale ristrutturazione di quelli esistenti curerà, secondo le leggi e le disposizioni amministrative vigenti, di eliminare le barriere architettoniche che rendono difficoltoso l'accesso per i portatori di handicap.
L’Azienda dichiara inoltre che, in caso di trasferimento del Centro Servizi di viale Legioni Romane ad altro sito, verrà ricercata adeguata soluzione atta a garantire il servizio di mensa aziendale.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che negli stabili di cui al 3° comma il primo soccorso infermieristico verrà assicurato nel limite della mattinata, mentre presso lo stabile di viale Legioni Romane in Milano detto servizio sarà assicurato per l'intera giornata lavorativa.
Dichiarazione delle Parti
Con riferimento a quanto previsto al comma 8 della presente norma, qualora dovessero essere introdotte nuove disposizioni di legge in materia di divieto di fumare nei luoghi di lavoro, le parti si incontreranno per il riesame e l’eventuale adeguamento della suddetta previsione contrattuale.
Dichiarazione delle XX.XX. Fabi, Fiba-Cisl, Uil.C.A. e Sindirigenticredito
Con riferimento a quanto previsto nell’ipotesi di intesa del 24.2.2001 in materia di legge 626/94, le XX.XX. si impegnano a presentare all’azienda un regolamento aziendale per l’elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in conformità alle previsioni della citata legge e dell’accordo nazionale di settore.
ADIBIZIONE AI VIDEO TERMINALI
Con riferimento e a integrazione di quanto previsto in materia dal D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni, si conviene che:
a specifica richiesta del lavoratore/lavoratrice adibito a video terminale non soggetto a “sorveglianza sanitaria”, suffragata da certificato medico che attesti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva dell'interessato tali da ritenere controindicante l'adibizione al video terminale stesso, l'Azienda sottoporrà il lavoratore/lavoratrice ad esame medico specialistico a cura del medico competente ovvero presso Istituti pubblici specializzati;
con riferimento al solo personale adibito in via esclusiva ad attività di introduzione dati (data entry) l'Azienda provvederà a contenere il tempo globale di adibizione nel limite di 5 ore e 30 minuti giornaliero, con una pausa di 15 minuti dopo 2 ore e 30 minuti consecutivi.
Note a verbale
Su specifica richiesta delle lavoratrici gestanti l'Azienda provvederà ad adibirle a mansioni diverse più confacenti al loro stato, nella individuazione delle quali si dovrà peraltro anche tenere conto delle esigenze di servizio.
L’Azienda, inoltre, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, si impegna a valutare specifiche richieste dei lavoratori/lavoratrici di età superiore a 50 anni di essere adibiti a mansioni non comportanti l’utilizzo in via prevalente e continuativa di videoterminali.
INCONTRO ANNUALE - RISTRUTTURAZIONI - SCORPORI - MOBILITÀ
L’informativa di cui all’art. 10 del CCNL 11.7.99, riguarderà altresì eventuali progetti di ristrutturazioni aziendali, scorpori, creazioni di nuove società, mobilità interna di consistenti quote di personale (10% con un minimo di 5 dipendenti a livello di unità produttiva), fermo restando quanto previsto dall’art. 14 del citato CCNL 11.7.1999.
Per quanto riguarda l'ipotesi di creazione di nuove società controllate dalla Deutsche Bank S.p.A. ai sensi del comma 1 dell’art. 1 del CCNL 11.7.1999 (anche rivenienti da scorpori dalla stessa), l’azienda si impegna a far adottare ad ogni effetto il contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1a alla 3a) dipendenti dalle aziende di credito, finanziarie e strumentali.
Per quanto attiene all’argomento mobilità esterna verso società di proprietà diretta o indiretta della Deutsche Bank SpA, esclusa l’ipotesi di assegnazione temporanea ad altre società permanendo il rapporto di lavoro con Deutsche Bank SpA, in presenza di esigenze di spostamento di singoli lavoratori, l’Azienda dovrà ottenerne preventivamente il consenso.
Per quanto attiene all'argomento mobilità interna ad iniziativa aziendale, fatto salvo quanto previsto e tutelato dall'art. 13 della legge 20.5.1970 n. 300, l'Azienda ricercherà preventivamente e compatibilmente con le proprie necessità tecniche, organizzative e produttive, soluzioni di tipo consensuale.
In ogni caso, nel disporre i trasferimenti adotterà criteri che tengano conto anche delle condizioni personali e familiari del dipendente.
Dichiarazioni dell’Azienda
Relativamente ai trattamenti integrativi aziendali applicabili nelle società di cui al secondo alinea del presente articolo, fermo restando quanto ulteriormente previsto e disciplinato dal succitato art. 1 del CCNL 11.7.99, l'Azienda, pur ritenendo che detti trattamenti debbano rispecchiare le specifiche peculiarità di ciascuna società, eventualmente risultanti da una autonoma contrattazione, manifesta peraltro l'intendimento che, nel rispetto di quanto sopra, i trattamenti integrativi in parola - ivi inclusi i trattamenti di previdenza complementare - rispecchino politiche generali della Deutsche Bank S.p.A. il più possibile uniformi e che in questo senso si attiverà nelle sedi istituzionali.
Con riferimento all’ipotesi di scorporo la cui realizzazione dovesse comportare l’allocazione di consistenti quote di personale (10% dell’organico complessivo) ad altre società appartenenti al Gruppo Deutsche Bank, la Banca, a richiesta delle XX.XX. firmatarie del presente CIA, ferma restando l’informativa di cui al 1° comma del presente articolo, provvederà, per quanto possibile, a fornire eventuali aggiornamenti sull’andamento del progetto, previamente all’avvio della procedura sindacale prevista dalla legge richiamata al comma 6 dell’art. 14 del CCNL 11.7.1999.
DISPOSIZIONE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CASSA
Le trattenute mensili per deficienze di cassa non potranno eccedere la misura mensile dell'indennità di rischio, salva diversa disponibilità dei cassieri interessati, manifestata di loro iniziativa.
Le trattenute mensili non verranno effettuate nel caso di furto con destrezza, come tale denunciato alle competenti Autorità, fatti salvi gli esiti degli accertamenti delle Autorità stesse o dell'Azienda.
Saranno escluse responsabilità dei cassieri per eventuali furti dovuti ad atti criminosi per giacenze superiori a quelle in atto presso lo sportello.
In tutti i casi di adibizione al servizio di cassa di personale già alle dipendenze della Banca alla data di stipulazione del presente CIA ma estraneo al predetto servizio, l'Azienda valuterà con la massima disponibilità, compatibilmente alle proprie esigenze di servizio, richieste di esenzione dai compiti di cassa eventualmente presentate dagli interessati, tenuto anche conto dell’età dell’interessato.
Eventuali questioni che dovessero insorgere in merito alle richieste di cui sopra saranno esaminate dall'Azienda, su specifica domanda dell'interessato, con le RR.SS.AA. dell’unità interessata, ovvero, qualora non sia costituita alcuna R.S.A., con le Segreterie degli Organi di Coordinamento, appartenenti alle XX.XX. firmatarie del presente C.I.A..
Dichiarazione dell’Azienda
In tutti i casi di prima adibizione di personale alla cassa, l'Azienda provvederà preventivamente ad un opportuno addestramento degli interessati con corsi teorico-pratici di durata non inferiore a giorni 10, da svolgere a cura della Direzione Generale, comprensivo di addestramento all’utilizzo del T.P. di sportello e delle relative procedure.
Nei confronti del personale assunto prima dell’1.10.1985 l’addestramento di cui sopra, da effettuarsi anche mediante affiancamento, avrà durata non inferiore a giorni 20, fermo restando che preventivamente alla suddetta adibizione l’azienda curerà di ottenere il consenso degli interessati, fatti salvi i casi di emergenza (che non siano dovuti a ferie o malattia) ovvero le esigenze di riorganizzazione.
Comunicazione dell’Azienda
L’Azienda comunica che, in adesione a specifica richiesta delle XX.XX. firmatarie del CIA, l’indennità di rischio di cui all’art. 41 del CCNL 11.7.99 sarà corrisposta al personale incaricato del servizio di cassa nella misura mensile contrattualmente prevista anche in caso di utilizzazione negli inerenti compiti per periodi inferiori al mese.
DISPOSIZIONE PER IL PERSONALE ADDETTO AI CENTRALINI TELEFONICI
Al personale addetto ai centralini telefonici vengono assicurati, nel corso della giornata, due periodi di riposo di 15 minuti ciascuno.
Per i centralinisti non vedenti, tenuto conto delle aspirazioni del lavoratore/lavoratrice, l'Azienda procurerà, per quanto possibile, di consentire agli stessi lo svolgimento di mansioni diverse da quelle di centralinisti.
PREMI DI ANZIANITA’
Al personale destinatario del CCNL 11.7.1999 verranno corrisposte:
- € 2.065,83 lordi "una tantum" al raggiungimento di 25 anni di effettivo servizio in Deutsche Bank S.p.A.;
- una mensilità lorda "una tantum", con un minimo di € 5.164,57 lordi al raggiungimento di 40 anni di effettivo servizio in Deutsche Bank S.p.A., oppure, nel caso non venisse maturata tale anzianità, alla cessazione dal servizio per dimissioni avendo compiuto almeno 35 anni di effettivo servizio in Deutsche Bank S.p.A.;
€ 1.549,37 lordi "una tantum" alla cessazione dal servizio per limiti di età o per dimissioni, purché con diritto immediato a pensione INPS.
Nota a Verbale
Ai fini del riconoscimento dei premi di cui ai primi due alinea si terrà conto anche dei periodi di effettivo servizio eventualmente prestati presso altra azienda del Gruppo Deutsche Bank S.p.A..
ASSEGNO DI PERMANENZA NEL 3° e 4° LIVELLO RETRIBUTIVO DELLA 3A AREA PROFESSIONALE
Al personale inquadrato nella 3a area professionale, 4° e 3° livello retributivo, con anzianità di 10 anni nel livello, è attribuito un assegno di permanenza nel livello rispettivamente di € 720,46 e € 480,30 lordi annui con le caratteristiche qui di seguito indicate:
1) detti assegni verranno erogati suddivisi in 13 mensilità e troveranno collocazione in cedolino sub voce "assegno di permanenza nel livello";
2) le misure mensili di detto assegno, arrotondate per eccesso, sono di € 55,78 lordi per il personale inquadrato nella 3a area, 4° livello e di € 37,18 lordi per il personale inquadrato nella 3a area, 3° livello;
gli assegni di cui sopra sono riassorbibili in caso di avanzamenti di carriera comunque conseguiti dall'interessato.
Nota a Verbale
Ai fini del riconoscimento degli assegni di cui sopra si terrà conto anche dei periodi di effettivo servizio eventualmente prestati presso altre società del Gruppo Deutsche Bank S.p.A..
Art. 30
SITUAZIONI PIU' FAVOREVOLI IN ATTO
Sono fatte salve le situazioni eventualmente più favorevoli per i lavoratori/lavoratrici nonché quelle di fatto esistenti presso l'Azienda.
CASI DI DUBBIA APPLICAZIONE
Casi particolari per i quali le XX.XX. firmatarie del presente C.I.A. ravvisino dubbi di applicazione in ordine alle norme del C.I.A. saranno tempestivamente esaminati congiuntamente tra l'Azienda e le XX.XX. medesime - anche a richiesta di una sola di esse e con valore per tutte - nel corso di apposito incontro le cui risultanze saranno sinteticamente verbalizzate, a cura dell’Azienda, onde pervenire a sollecita soluzione delle questioni proposte.
Eventuali casi particolari di dubbia applicazione in ordine alle norme del CI.A. potranno essere esaminati anche in occasione degli incontri semestrali tenuti ai sensi dell'art. 11 del C.C.N.L. 11.7.1999. A richiesta delle XX.XX. l’Azienda fornirà risposta scritta in merito alla questione esaminata.
VALIDITA’ E DECORRENZA DEL CONTRATTO
Il Contratto Integrativo Aziendale si applica al personale in servizio alla data di stipulazione del contratto stesso o assunto successivamente.
Detto contratto ha decorrenza dalla data di stipulazione salvo quanto diversamente previsto dalle singole norme.
Il presente Contratto Integrativo Aziendale segue per la scadenza quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Dichiarazione dell’Azienda
L’Azienda, in merito alla vigenza della contrattazione aziendale, si impegna a mantenere un comportamento analogo a quello che sarà tenuto dalla maggioranza delle aziende del settore.
Dichiarazione delle XX.XX. Fabi, Fiba-Cisl, Uil.C.A.
Le Organizzazioni sindacali Fabi, Fiba-Cisl, Uil.C.A. stipulanti il Contratto Integrativo Aziendale 23 marzo 2001 e gli altri accordi aziendali integranti lo stesso, dichiarano che intendono esercitare, ad ogni livello e per qualsiasi titolo, i diritti e le attività scaturenti dagli stessi, o derivanti dalla loro applicazione, unitamente alla O.S. Sindirigenticredito e in assoluta indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione.
Relativamente ai diritti e alle attività scaturenti dal CCNL 11.7.1999, o derivanti dalla sua applicazione, le medesime XX.XX. dichiarano che intendono attenersi alla dichiarazione delle XX.XX. Fabi, Xxxxxx, Federdirigenticredito, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub e Uilca-Uil del 16 marzo 2000 riportata in calce al citato CCNL.
Dichiarazione della O.S. Sindirigenticredito
L’Organizzazione sindacale Sindirigenticredito stipulante il Contratto Integrativo Aziendale 23 marzo 2001 e gli altri accordi aziendali integranti lo stesso, dichiara che intende esercitare, ad ogni livello e per qualsiasi titolo, i diritti e le attività scaturenti dagli stessi, o derivanti dalla loro applicazione, unitamente alle XX.XX. Fabi, Fiba-Cisl, Uil.C.A. e in assoluta indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione.
Relativamente ai diritti e alle attività scaturenti dal CCNL 11.7.1999, o derivanti dalla sua applicazione, la medesima O.S. dichiara che intende attenersi alla dichiarazione delle XX.XX. Fabi, Xxxxxx, Federdirigenticredito, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub e Uilca-Uil del 16 marzo 2000 riportata in calce al citato CCNL.
Dichiarazione delle XX.XX. Fabi, Fiba-Cisl, Uil.C.A. e Sindirigenticredito
Le Organizzazioni sindacali Fabi, Fiba-Cisl, Uil.C.A. e Sindirigenticredito stipulanti il Contratto Integrativo Aziendale 23 marzo 2001 e gli altri accordi aziendali integranti lo stesso, dichiarano che intendono esercitare, ad ogni livello e per qualsiasi titolo, i diritti e le attività scaturenti dagli accordi “Commissione azioni sociali” e “Commissione per le azioni positive sulle pari opportunità”, o derivanti dalla loro applicazione, unitamente alle XX.XX. le cui Segreterie Nazionali hanno rilasciato la dichiarazione 16.3.2000 richiamata nella precedente dichiarazione, qualora le medesime XX.XX. manifestassero analoga disponibilità a seguito della sottoscrizione del citato CIA e degli altri accordi aziendali integranti lo stesso.
Impegni assunti dall’Azienda (*)
La Banca dichiara che, verificandosi occorrenza di personale, provvederà a dare favorevole seguito, secondo l'ordine cronologico di presentazione, a domande di trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra presentate per motivate esigenze del lavoratore/lavoratrice interessato (ricomposizione del nucleo familiare diretto, gravi infermità di stretti congiunti, particolari situazioni personali, ecc.).
La Banca precisa che saranno prese in considerazione anche domande successive alla prima.
Sussistendo le esigenze di personale sopra richiamate, il trasferimento avrà luogo entro 1 anno dalla richiesta, a condizione che il richiedente abbia già maturato un'anzianità di servizio non inferiore a due anni.
Verrà data precedenza all’accoglimento delle domande di trasferimento avanzate dai lavoratori/lavoratrici in servizio rispetto a nuove assunzioni, purché le caratteristiche professionali dell’interessato siano coerenti con le esigenze che l’Azienda intende soddisfare.
Nei casi di particolare difficoltà di valutazione in ordine alla precedenza (es: più richieste per la stessa sede, difficoltà nel rispetto dell’ordine cronologico, ecc.), si provvederà ad adottare le relative decisioni presso la Direzione Generale d’intesa con le XX.XX. firmatarie del CIA.
Nel corso dell’incontro annuale previsto dall’art. 10 del CCNL 11.7.99 si procederà all’esame congiunto delle richieste di trasferimento ancora in sospeso.
A tal fine l’Azienda fornirà alle XX.XX.XX. delle XX.XX. firmatarie del CIA, almeno 25 giorni prima del predetto incontro, l’elenco nominativo delle domande di trasferimento non ancora accolte, in ordine cronologico e con indicazione della destinazione richiesta, dell’inquadramento degli interessati e del Servizio/Ufficio di appartenenza.
Il trasferimento del lavoratore/lavoratrice ad unità produttiva situata in comune diverso, disposto dall’Azienda ai sensi dell’art. 13 della legge 20.5.1970, n. 300, fermo restando quanto previsto dall’art. 72,comma 3, primo alinea e dall’art.98, comma 2, del CCNL 11.7.1999, sarà comunicato con un preavviso non inferiore a 60 giorni di calendario qualora la distanza per il comune di destinazione sia superiore ai 50 km., salvo il caso in cui il trasferimento stesso comporti un avvicinamento al luogo di residenza (abituale dimora) del lavoratore/lavoratrice interessato,.
(*) Il presente impegno trova applicazione nei confronti del personale appartenente alle aree professionali e dei quadri direttivi di 1° e 2° livello.
ACCORDI AZIENDALI
INTEGRANTI IL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 23.3.2001 PER I QUADRI DIRETTIVI E PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI (DALLA 1a ALLA 3a) DELLA DEUTSCHE BANK S.P.A.
ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
FLESSIBILITA’ INDIVIDUALI
BUONI PASTO
PART-TIME
APPALTI
PERMESSI
INDENNITA’ DI FUNZIONE PER I QUADRI DIRETTIVI DI 1° E 2° LIVELLO
COMMISSIONE AZIONI SOCIALI
COMMISSIONE PER LE AZIONI POSITIVE SULLE PARI OPPORTUNITA’
AGIBILITA’ SINDACALI
******
ACCORDI SINDACALI AZIENDALI IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE 19.3.2001 E 27.3.2001
il 23 marzo 2001, in Milano
tra
la Delegazione della Deutsche Bank S.p.A. costituita dai Sigg.ri Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxx
e
la Delegazione sindacale della Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) rappresentata dai Sigg.ri Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxx Xxxxx;
la Delegazione sindacale della Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (Fiba-Cisl) rappresentata dai Sigg.ri Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxx;
la Delegazione sindacale della Uil Credito e Assicurazioni (Uil.C.A.) rappresentata dai Sigg.xx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx De Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx;
si è convenuto di stipulare sotto la medesima data di sottoscrizione del contratto integrativo aziendale 23.3.2001, i seguenti accordi aziendali per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1a alla 3a) della Deutsche Bank SpA,
anticipazione del trattamento di fine rapporto
flessibilita’ individuali
buoni pasto
part-time
appalti
permessi
indennita’ di funzione per i quadri direttivi di 1° e 2° livello
commissione azioni sociali
commissione per le azioni positive sulle pari opportunita’
agibilità sindacali,
in sostituzione
dei previgenti accordi, inerenti le rispettive medesime materie, integranti il contratto integrativo aziendale 28 marzo 1997 per i quadri direttivi di 1° e 2° livello e per il personale delle aree professionali (dalla 1a alla 3a),
e in attuazione
dell’Ipotesi di intesa sottoscritta, rispettivamente, in data 24 febbraio 2001 dalle XX.XX. Fabi e Fiba-Cisl e in data 21 marzo 2001 dalla O.S. Uil C.A., approvata in via definitiva sotto la data del 23 marzo 2001.
La redazione del testo degli accordi aziendali sopra indicati è stata completata il 1° marzo 2002.
il …… 2001, in Milano
tra
la Delegazione della Deutsche Bank S.p.A. costituita dai Sigg.ri Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxx
e
la Delegazione sindacale della Federazione Italiana Settore Credito e Assicurazioni (Fisac/Cgil) rappresentata da…………………………………………………………,
si è convenuto che
l’O.S. Fisac-Cgil sottoscrive per successiva adesione, sotto la medesima data di sottoscrizione per adesione del contratto integrativo aziendale 23 marzo 2001, i seguenti accordi aziendali per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1a alla 3a) della Deutsche Bank SpA, la cui redazione è stata completata il 1° marzo 2002,
anticipazione del trattamento di fine rapporto
flessibilita’ individuali
buoni pasto
part-time
appalti
permessi
indennita’ di funzione per i quadri direttivi di 1° e 2° livello
commissione azioni sociali
commissione per le azioni positive sulle pari opportunita’
agibilità sindacali,
che hanno sostituito i previgenti accordi, inerenti le rispettive medesime materie, integranti il contratto integrativo aziendale 28 marzo 1997 per i quadri direttivi di 1° e 2° livello e per il personale delle aree professionali (dalla 1a alla 3a).
il 23 marzo 2001, in Milano
tra
la Delegazione della Deutsche Bank S.p.A. costituita dai Sigg.ri Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxx
e
la Delegazione sindacale della Sindirigenticredito* rappresentata dai Sigg.ri Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
si è convenuto di stipulare sotto la medesima data di sottoscrizione del contratto integrativo aziendale 23.3.2001, i seguenti accordi aziendali per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1a alla 3a) della Deutsche Bank SpA,
anticipazione del trattamento di fine rapporto
flessibilita’ individuali
buoni pasto
part-time
appalti
permessi
indennita’ di funzione per i quadri direttivi di 1° e 2° livello
commissione azioni sociali
commissione per le azioni positive sulle pari opportunita’,
in attuazione
del Verbale di intesa sottoscritto in data 27 febbraio 2001.
La redazione del testo degli accordi aziendali sopra indicati è stata completata il 1° marzo 2002.
ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Premesso:
che l’art.1 della L. n. 297/1982 dispone la concessione al lavoratore/lavoratrice, a determinate condizioni, di anticipazioni del trattamento di fine rapporto maturato;
che l’ABI e le XX.XX. del settore credito hanno definito, con l’accordo del 29.9.1983, ulteriori modalità e criteri per ottenere la ridetta anticipazione;
che l’art. 7 della L. n. 53/2000 prevede ulteriori causali per la concessione al lavoratore/lavoratrice di anticipazioni del T.F.R. maturato;
che l’art.1, c. 11, della L. n. 297/1982 consente ai contratti collettivi di prevedere condizioni di miglior favore per la concessione delle anticipazioni del trattamento di fine rapporto;
si conviene quanto segue:
Beneficiari
I dipendenti che abbiano maturato 8 anni di anzianità di servizio in costanza di rapporto di lavoro con la stessa azienda. Si precisa che vale a tutti gli effetti l’anzianità maturata presso le Aziende del Gruppo e le Aziende incorporate.
Evasione delle richieste
Le richieste verranno soddisfatte secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande.
Entità dell’anticipazione
L’anticipazione è consentita fino al 100% del T.F.R. cui il dipendente avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta. La misura del 100% è riferita sia alle anticipazioni concesse per le causali previste leggi (n. 297/1982 e n. 53/2000) e dall’accordo nazionale 29.9.1983, sia a quelle concesse per le causali previste dal presente accordo.
L’importo dell’anticipazione viene erogato al netto della quota di T.F.R. concessa in garanzia alla Banca per i prestiti ordinari in essere, alla data di erogazione, calcolata secondo la normativa aziendale che disciplina i prestiti ordinari, in relazione al debito residuo in linea capitale.
Causali dell’anticipazione
A integrazione di quanto disposto dalle richiamate disposizioni di legge e contrattuali, è consentita l’anticipazione per le seguenti motivazioni:
1) manutenzione ordinaria e straordinaria dell’abitazione di residenza del dipendente anche se condotta in locazione; l’anticipazione sarà concessa per spese superiori a € 1.549,37;
2) acquisto o costruzione di unità immobiliare ad uso abitazione o di box, ovvero acquisto di terreno finalizzato alla costruzione di unità immobiliare ad uso abitazione o di box, ovunque ubicati, purché intestati al dipendente o cointestati con il coniuge non separato e/o con i figli, o intestati ai figli;
3) manutenzione ordinaria e straordinaria di abitazione purché intestata al dipendente o cointestata con il coniuge non separato e/o con i figli, o intestata ai figli; l’anticipazione sarà concessa per spese superiori a € 1.549,37;
4) acquisto mobili per l’abitazione di residenza del dipendente o per altra abitazione utilizzata dallo stesso; l’anticipazione sarà concessa per spese superiori a € 1.549,37;
5) acquisto automobili e motoveicoli intestati al dipendente o cointestati con il coniuge non separato;
6) spese relative a gravi necessità di carattere sanitario del dipendente e dei suoi familiari; la domanda dovrà essere corredata unicamente da preventivo di spesa rilasciato dall’ente o professionista sanitario che effettua la prestazione;
7) spese relative a corsi di studio del dipendente e dei suoi familiari (risultanti dallo stato di famiglia o a carico del dipendente); l’anticipazione sarà concessa per spese superiori a € 2.582,28;
8) estinzione mutui ipotecari in essere intestati al dipendente o cointestati con il coniuge non separato e/o i figli, gravanti su immobili ad uso abitazione e utilizzati dal dipendente o dai suoi familiari, erogati dalla Banca o da Enti terzi; gli oneri relativi all’estinzione sono a carico del dipendente;
9) spese straordinarie inerenti la sfera familiare del dipendente per:
costituzione di nucleo familiare proprio o dei figli (per spese superiori a € 2.582,28);
spese funerarie relative ai familiari (ascendenti,discendenti o collaterali);
oneri e spese, connesse a successioni, di pertinenza del dipendente o del coniuge non separato;
spese legali relative a cause o processi non aventi comunque attinenza diretta o indiretta con la Deutsche Bank.
Documentazione
Le domande dovranno essere corredate da preventivi di spesa, compromesso di acquisto per l’abitazione e il box e da ogni altra documentazione idonea a comprovare le spese per le quali è richiesta l’anticipazione.
Gli importi erogati dovranno essere, quindi, giustificati dalla relativa documentazione (rogito, fatture, ricevute fiscali, copia del libretto di circolazione dell’autoveicolo o motoveicolo).
L’erogazione sarà subordinata alla sottoscrizione per presa d’atto, da parte del coniuge non separato e dei figli maggiorenni conviventi, della lettera di concessione dell’anticipazione predisposta dalla Banca.
Reiterabilità della domanda
La reiterabilità della domanda è consentita nell’ambito del suddetto limite del 100% del T.F.R. maturato per tutte le causali sopra individuate, ivi comprese quelle previste dalla legge 297/1982 e dalla legge 53/2000, richiamate in premessa; tuttavia per l’ipotesi prevista al punto 5), tra la precedente domanda e la successiva deve intercorrere un periodo minimo di 4 anni.
Clausola di salvaguardia
Le parti esamineranno congiuntamente, per concordare gli opportuni interventi, gli eventuali effetti derivanti da innovazioni di carattere legislativo e/o amministrativo che abbiano comunque riflesso sull’applicazione del presente accordo.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 93 del CCNL 11.7.99, si conviene quanto segue:
sarà data favorevole evasione, con riferimento all'ordine cronologico di pervenimento, a motivate richieste avanzate dai lavoratori/lavoratrici appartenenti alle aree professionali - con orario di lavoro collocato nel nastro orario standard di cui all’art. 86, 1° comma, del CCNL 11.7.99 - in relazione a obiettivi e continuativi disagi dovuti a "pendolarismo", a gravi menomazioni fisiche, alla comprovata necessità di assistenza a familiari o a motivi di studio - di posticipare il proprio orario di entrata nel limite massimo di 1 ora, con correlativo spostamento dell’orario di uscita.
Le richieste di cui innanzi potranno essere accolte, fatte salve le esigenze di servizio, con un limite percentuale di massima del 10% dei lavoratori/lavoratrici presso Unità Produttive con più di 25 dipendenti, esclusi quadri direttivi e dirigenti, e con un massimo di 2 persone per Unità Produttive con organico fino a 25 dipendenti, esclusi quadri direttivi e dirigenti.
Spostamenti di orario per il personale che ricopra una particolare posizione in funzione delle mansioni svolte, potranno essere effettuati tenuto conto delle esigenze di servizio connesse alle mansioni stesse.
Compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio l’Azienda può inoltre accordare al singolo lavoratore/lavoratrice appartenente alle aree professionali, su sua richiesta, in relazione ad una delle situazioni di cui al comma 1 e con i limiti di cui al comma 2, di modificare, in via non occasionale, la durata dell’intervallo nei seguenti termini:
riduzione a 30 minuti;
ampliamento a 1 ora e 30 minuti ovvero a 2 ore.
Le flessibilità individuali accordate in applicazione del presente accordo saranno contestualmente comunicate dalle Direzioni delle unità interessate alle locali RR.SS.AA. facenti parte delle XX.XX. firmatarie del presente accordo. In mancanza di RR.SS.AA. la segnalazione sarà fatta alle Segreterie degli Organi di coordinamento delle XX.XX. firmatarie del presente accordo.
Casi particolari di mancato accoglimento di richieste presentate ai sensi del presente accordo potranno essere esaminati - a richiesta del lavoratore/lavoratrice interessato - dalla direzione dell'unità di appartenenza e dalle predette RR.SS.AA. locali.
Visto l’art. 42 del CCNL 11.7.99 si conviene quanto segue:
viene corrisposto a ciascun lavoratore/lavoratrice un buono pasto giornaliero del valore di € 5,16;
il buono viene concesso per ogni giornata di effettiva presenza in servizio superiore alle quattro ore di lavoro ordinario;
- per la gestione del servizio ci si avvarrà di primarie società di distribuzione presenti sul mercato;
- qualora dovesse mutare l'attuale regime contributivo e fiscale inerente i buoni, le parti daranno luogo ad un incontro per la ridefinizione della materia, fermo restando che la quota eccedente € 3,62 sarà assorbita fino a totale concorrenza in ogni caso in cui, per effetto di disposizioni del legislatore e/o dell'Amministrazione finanziaria dello Stato e/o degli Enti pubblici assistenziali e previdenziali (INPS, INAIL), all'Azienda facessero carico maggiori oneri, rispetto a quelli attualmente sostenuti;
- i lavoratori/lavoratrici che abbiano diritto a fruire dei buoni pasto hanno facoltà di optare per una erogazione sostitutiva dei medesimi in busta paga, a parità di costo per l’Azienda; l’eventuale ripristino della fruizione del buono pasto non potrà essere richiesto prima di due anni dall’esercizio della predetta opzione, con un preavviso minimo di due mesi;
- i buoni pasto vengono erogati sulla base delle presenze in servizio, che danno diritto all’attribuzione dei medesimi, relative al mese precedente quello della consegna; quest’ultima dovrà essere effettuata, di massima, entro la metà di ciascun mese;
all’atto dell’assunzione verranno consegnati in xxx xxxxxxxxxx x. 00 buoni pasto. Conseguentemente alla cessazione del rapporto di lavoro o al venir meno dei requisiti che ne hanno determinato l’attribuzione, il lavoratore/lavoratrice dovrà restituire il medesimo numero di buoni, di valore pari agli ultimi consegnatigli. In caso di mancata restituzione l’Azienda provvederà a richiedere il loro controvalore.
Visti l’art. 26 del CCNL 11.7.99 e il D.Lgs. n. 61 del 25.2.2000 così come modificato dal D.Lgs. n.100 del 26.2.2001,
si conviene quanto segue:
l’Azienda si impegna a soddisfare tutte le richieste di conversione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avanzate dal personale appartenente alle aree professionali o ai quadri direttivi di 1° e 2° livello nel limite del 9% per Unità Produttiva (10% per le Unità Produttive con più di 30 dipendenti), con arrotondamento all’unità superiore per frazioni maggiori di 0,50. Ciò comporta che rientrino nell’impegno di cui sopra le unità produttive ove siano stabilmente adibiti almeno 6 lavoratori/lavoratrici;
le prestazioni di lavoro a tempo parziale di cui al precedente punto 1. potranno essere concesse con una delle seguenti articolazioni:
20 ore settimanali (5 giorni per 4 ore al giorno),
21 ore e 15 minuti settimanali (5 giorni per 4 ore e 15 minuti al giorno);
22 ore e 30 min. settimanali (5 giorni per 4 ore e 30 min. al giorno),
25 ore settimanali (5 giorni per 5 ore al giorno)
nonché, limitatamente alle Unità Produttive con più di 30 dipendenti:
30 ore settimanali (5 giorni per 6 ore al giorno, con o senza intervallo, a scelta del lavoratore/lavoratrice, di 30 minuti),
32 ore e 30 min. settimanali (5 giorni per 6 ore e 30 min. al giorno, con o senza intervallo, a scelta del lavoratore/lavoratrice, di 30 minuti);
le trasformazioni dell’orario di lavoro da tempo pieno a part time, secondo le articolazioni di cui al precedente punto 2., verranno concesse a tempo indeterminato, salvo diversa richiesta scritta del lavoratore/lavoratrice;
qualora, per l'accoglimento delle richieste medesime, insorgessero problemi inerenti l'organizzazione del lavoro, l'Azienda si impegna a soddisfare le domande, sempre nell'ambito del suddetto limite, entro un anno dalla loro presentazione, se del caso ricorrendo ai necessari spostamenti e/o trasferimenti nell'ambito della piazza pur se tra diverse unità produttive;
l'Azienda conferma che costituiscono priorità d'accesso i seguenti criteri:
- esigenze di carattere familiare (ad es.: lavoratrici madri, assistenza congiunti, etc.);
- motivi di salute;
- altre esigenze di carattere personale (studio, etc.),
a parità di condizioni:
- data di presentazione domande;
anzianità di servizio.
fermo restando quanto stabilito dall’art. 26 del CCNL 11.7.99 potranno essere accolte - al di fuori dei limiti rispettivamente del 9% e del 10% di cui al punto 1. e nel rispetto dell’aliquota del 20% di cui al citato art. 26 – domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale anche con distribuzione di orario diverse da quelle indicate al precedente punto 2;
le trasformazioni di cui al precedente punto 6. saranno concesse a tempo determinato per un periodo massimo di 5 anni (3 anni per i part-time verticali e misti); la domanda potrà essere reeiterata nei tre mesi precedenti la scadenza e potrà essere accolta rispettando l’ordine cronologico delle domande giacenti;
nei confronti dei Quadri Direttivi di 1° e 2° livello trova applicazione quanto previsto al punto 5 dell’art. 26 del CCNL 11.7.99, 1° e 2° comma;
in caso di partecipazione a corsi di formazione professionale rientranti nel “pacchetto formativo” di 24 ore annuali da svolgere durante il normale orario di lavoro previsto dalla lett. a) dell’art. 54 del CCNL 11.7.1999, le ore di effettiva presenza che cadessero fuori dal normale orario di lavoro del lavoratore/lavoratrice a part-time appartenente alle aree professionali, saranno comunque retribuite
al personale con orario di lavoro a part-time la voce retributiva denominata “concorso spese tranviarie” eventualmente spettante a norma del CCNL 11.7.1999 verrà corrisposta per intero.
Dichiarazione delle parti
Ai fini della determinazione delle aliquote e della individuazione delle unità di cui ai punti 1. e 2. del presente Accordo, l’organico di riferimento di ciascuna unità produttiva verrà calcolato computando tutto il personale appartenente alle aree professionali ed i quadri direttivi di 1° e 2° livello in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero con contratto di formazione e lavoro (compreso il personale che ha trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale ed escluso, invece, il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale).
Dichiarazioni dell’Azienda
L’Azienda dichiara che potranno trovare accoglimento anche eventuali richieste di trasformazione del rapporto di lavoro formulate da personale in servizio presso unità produttive con organico inferiore a 6 lavoratori/lavoratrici, qualora l’interessato esprima la propria disponibilità ad essere trasferito a diversa unità produttiva e tale disponibilità risulti compatibile con le esigenze organizzative dell’Azienda. Ciò non dovrà peraltro pregiudicare l’accoglimento delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro eventualmente formulate da personale appartenente all’unità produttiva presso la quale verrebbe trasferito il lavoratore/lavoratrice.
L’Azienda dichiara che analoga salvaguardia della posizione dei lavoratori/lavoratrici che hanno formulato domanda di trasformazione del rapporto di lavoro deve essere altresì garantita in tutti i casi di applicazione del punto 1 del presente Accordo, con particolare riguardo a quanto previsto al punto 4 dello stesso.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 16 del C.C.N.L. 11.7.99 e dall’art.7 del Decreto Legislativo 19.9.1994, n. 626 (come modificato dal Decreto Legislativo 19.3.1996, n. 242),
si conviene quanto segue:
l'Azienda, prima di procedere alla stipula di nuovi contratti di appalto di opere e/o servizi (con la sola esclusione di quelli riguardanti manutenzione di impianti, di macchine, di mobili ed immobili, lavori di facchinaggio o di trasporto, ed altri a questi assimilabili), ne informerà, con apposita comunicazione scritta, le RR.SS.AA. della unità produttiva interessata dall'appalto facenti parte delle XX.XX. firmatarie del presente accordo, sia sulla tipologia dei servizi e/o opere richieste, sia sulle eventuali implicazioni sull'organizzazione del lavoro. Copia della comunicazione sarà inoltre indirizzata alle rispettive Segreterie dell'Organo di coordinamento.
Laddove si tratti di unità produttive presso le quali non è costituita alcuna R.S.A., ovvero qualora l'appalto riguardi più unità produttive, l'informativa di cui sopra sarà fornita unitariamente alle Segreterie di coordinamento delle XX.XX. firmatarie del presente accordo.
Le RR.SS.AA. di cui al 1° comma, ovvero le Segreterie di coordinamento nei casi di cui al 2° comma, potranno richiedere, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al 1° o 2° comma, un apposito incontro ove potranno fornire il loro parere, non vincolante per l’Azienda.
Gli incontri di cui sopra si terranno unitariamente con le competenti strutture sindacali delle predette XX.XX. su richiesta anche di una sola di esse e sono indetti dall’Azienda, con effetto anche nei confronti degli organismi sindacali di pari livello delle altre XX.XX., entro 10 giorni dalla data della richiesta stessa.
Al termine di detto incontro, e comunque decorsi 15 giorni dalla comunicazione di cui al 1° e 2° comma, l’Azienda potrà rendere operativo il conferimento dell’appalto.
Nel corso dell’incontro annuale previsto dall’art. 10 del C.C.N.L. 11.7.1999, l’Azienda fornirà alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo un prospetto riepilogativo degli appalti in essere al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce l’incontro stesso, nonchè la copia delle dichiarazioni rese dalle aziende appaltatrici ex art. 16 C.C.N.L. 11.7.1999 relativa ai nuovi contratti di appalto.
Dichiarazione dell’Azienda
L’Azienda conferma che all’atto della stipula di un contratto di appalto viene inserita nell’articolato la dichiarazione prevista dall’art. 16, 1° comma, C.C.N.L. 11.7.1999, con la quale l’Azienda appaltatrice si impegna al rispetto delle norme contrattuali collettive previdenziali ed antinfortunistiche del settore di appartenenza.
Visto l’art. 4 della L. n. 53 dell’8.3.2000, l’art. 47 del T.U. n. 151 del 26.3.2001, fermo restando quanto previsto dall'art. 48 del C.C.N.L. 11.7.99,
si conviene quanto segue:
il lavoratore/lavoratrice può ottenere a richiesta i seguenti permessi retribuiti:
3 giorni in caso di morte di congiunto facente parte del nucleo familiare (coniuge, figli e ascendenti di primo grado), convivente (more-uxorio o unioni di fatto debitamente certificate), collaterali (fratelli) e ascendenti di secondo grado (nonni) ove conviventi. Nel caso in cui l’evento si verifichi ad oltre 500 km di distanza dalla piazza ove presta servizio il dipendente verranno riconosciuti ulteriori 2 giorni di permesso.
I giorni di permesso di cui sopra sono da intendersi riferiti a giornate lavorative anche se l'evento cui si riconnettono cada in giornata non lavorativa;
1 giorno in caso di morte di collaterale e ascendente di secondo grado non convivente, ovvero di affine di primo grado (suoceri); in occasione di nascita, di dimissione della puerpera dalla clinica, di traslochi, di assistenza per interventi chirurgici e di gravi necessità familiari, in quanto gli eventi riguardino il nucleo familiare del dipendente.
I permessi di cui sopra si intendono usufruibili in aggiunta a quanto previsto dal 1° comma dell’art. 4 della L. n. 53/2000 fermo restando che per lo stesso evento detti permessi non potranno essere usufruiti cumulativamente a quelli previsti dalla citata norma di legge.
B) il lavoratore/lavoratrice può altresì ottenere i seguenti permessi/congedi non retribuiti:
per comprovati interessi di famiglia o sostanziali motivi di indole privata, qualora abbia compiuto almeno 3 anni di effettivo servizio, salve le comprovate esigenze di servizio, entro il limite massimo di 3 mesi, frazionabili in non più di quattro periodi (con durata minima di dieci giorni di calendario). Detto congedo può essere richiesto dopo ogni triennio di effettivo servizio e comporta la sospensione del rapporto di lavoro a tutti gli effetti;
per l’assistenza ai congiunti inabili conviventi, nel limite di 25 giorni l’anno, a fronte di presentazione di certificazione medica. Per la fruizione di tali permessi saranno tenute presenti le esigenze di servizio;
per l’assistenza ai figli con età da 3 a 8 anni, nel limite di 180 giorni complessivi, a fronte di presentazione di certificazione medica. Per la fruizione di tali permessi saranno tenute presenti le esigenze di servizio. Detti permessi devono intendersi comprensivi ad ogni effetto dei permessi di cui al 2° comma dell’art. 47 del T.U. n. 151 del 26/3/2001.
I congedi di cui ai primi due alinea si intendono usufruibili anche nei casi in cui il lavoratore/lavoratrice interessato possa usufruire dei trattamenti previsti e disciplinati dal 2° comma dell’art. 4 della L. n. 53/2000 e dal Decreto 21.7.2000 n. 278.
Le richieste di permessi o di sospensione del rapporto di lavoro di cui al presente accordo dovranno essere adeguatamente motivate e giustificate nei casi previsti ovvero “autocertificate” negli altri casi.
Dichiarazioni dell'Azienda
Il personale che effettua il normale orario di lavoro con intervallo meridiano può utilizzare fino ad un massimo di 2 giorni di ferie per anno a singole mattinate con corrispondenti singoli pomeriggi escludendo le giornate semifestive. Per i Quadri Direttivi tale possibilità è estesa a 4 giorni di ferie per anno. Potranno inoltre essere utilizzati frazionatamente (singole mattine o pomeriggi) i permessi per ex festività di cui all’art. 47 del CCNL 11.7.99.
A seguito di specifica richiesta delle XX.XX. firmatarie del presente accordo l’Azienda dichiara la propria disponibilità a concedere permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario e con il massimo di 1 giorno, per consentire al dipendente:
di rendere la propria testimonianza in giudizi civili o procedimenti penali a fronte di regolare atto di citazione notificatogli dalla competente autorità giudiziaria. Nelle cause o processi aventi attinenza diretta o indiretta con la Deutsche Bank SpA la concessione di detti permessi verrà di volta in volta valutata discrezionalmente dall’azienda;
di svolgere pratiche di adozione debitamente documentate.
INDENNITA’ DI FUNZIONE PER I QUADRI DIRETTIVI DI 1° e 2° LIVELLO
L’Azienda riconosce al personale appartenente ai Quadri Direttivi di 1° e 2° livello che ricopra il ruolo di responsabile di sportello, per ciascun giorno di effettiva adibizione al ruolo, una indennità giornaliera nella misura di € 5,16 lordi.
Tale indennità viene riconosciuta anche al personale che sostituisce il suddetto responsabile di sportello per periodi non inferiori alla giornata, in corrispondenza di ciascun giorno di effettiva adibizione al ruolo, oltre alle eventuali differenze retributive contrattualmente previste per adibizione a mansioni superiori.
Tra la Deutsche Bank S.p.A. e le Delegazioni delle XX.XX. firmatarie viene istituita una Commissione paritetica per lo studio di progetti mirati e/o sperimentali finalizzati a favorire l’integrazione sociale dei portatori di handicap (stage, barriere architettoniche, ecc.), ovvero di soggetti in situazione di particolare disagio sociale da individuarsi tra le parti costituenti la Commissione stesssa.
Detta commissione paritetica sarà costituita da un componente per ciascuna delle XX.XX. firmatarie, secondo le specifiche dichiarazioni in calce all’art. 32 del CIA 23.3.2001, e da rappresentanti dell’Azienda.
Tale Commissione si riunirà almeno tre volte l’anno.
Dichiarazione delle parti
Si conviene di dotare di supporti tecnologici adeguati non vedenti e sordomuti, laddove ne sia ravvisata l’opportunità, sentito anche il parere della Commissione Azioni Sociali.
Dichiarazione delle XX.XX.
Le XX.XX. dichiarano che si attiveranno nei confronti dell’Azienda per esaminare le possibilità di accesso ad asili nido, anche attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni, laddove siano presenti unità operative con un considerevole numero di lavoratori.
COMMISSIONE PER LE AZIONI POSITIVE SULLE PARI OPPORTUNITÀ
Visto l’art. 12 del CCNL 11.7.99, tra la Deutsche Bank S.p.A. e le Delegazioni delle XX.XX. firmatarie viene costituita una Commissione paritetica per l’analisi e la valutazione congiunta della materia delle pari opportunità con l’obiettivo di esaminare la situazione aziendale in tema di pari opportunità uomo/donna, con particolare riguardo a :
criteri di assunzione (anche per contratti di formazione-lavoro e contratti a tempo determinato);
criteri di accesso ai corsi di formazione;
presenza femminile nelle mansioni, uffici, etc.,
requisiti e criteri relativi agli avanzamenti di carriera;
mobilità e rotazioni;
modalità e priorità di accesso al lavoro a tempo parziale.
anche allo scopo di programmare azioni positive ai sensi della l. n. 125/1991.
Detta commissione paritetica sarà costituita da un componente per ciascuna delle XX.XX. firmatarie, secondo le specifiche dichiarazioni in calce all’art. 32 del CIA 23.3.2001, e da rappresentanti dell’Azienda. È inoltre consentita la partecipazione ai lavori della Commissione di un secondo rappresentante per ciascuna delle XX.XX. citate senza diritto a rimborsi.
Si è convenuto altresì sull'impegno di effettuare almeno tre riunioni all'anno, convocate dall'Azienda su richiesta anche di due delle componenti con validità anche nei confronti delle altre componenti.
La Deutsche Bank SpA e le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle XX.XX. FABI, FIBA/CISL, XXX.XX si sono incontrate in occasione del rinnovo del C.I.A. e, preso atto che:
in materia di “agibilità sindacali” l’accordo 13.2.1988 prevede quanto segue:
…omissis…
“Al riguardo, l'Azienda, premesso che in tema di libertà ed attività sindacali vigono - in applicazione delle norme contenute nella Legge 20.5.1970 n. 300 - la Convenzione per i diritti e le relazioni sindacali stipulata il 18 giugno 1970 e l'Accordo nazionale 21 dicembre 1984, e rilevato che in applicazione delle recenti disposizioni introdotte dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nonché nello spirito del rinnovato Contratto Integrativo Aziendale, sono previsti nuovi strumenti, funzionali anche all'obiettivo di realizzare nuove relazioni sindacali in azienda, nel prendere atto di quando precede, riconosce l'opportunità che adeguati spazi temporali siano individuati per lo svolgimento di attività sindacali nel contesto sopra descritto, tenuto anche conto del grado di rappresentatività delle XX.XX. predette.
A tale fine, l'Azienda attribuirà ai Segretari preposti a ciascun Organo di Coordinamento delle RR.SS.AA., F.A.B.I, F.I.B.A./C.I.S.L., F.I.S.A.C./C.G.I.L. e U.I.B./U.I.L., che già fruiscono - per l'espletamento del loro mandato - dei permessi retribuiti di cui all'art. 3, comma 4, della Convenzione 18.6.1970, ulteriori permessi retribuiti che convenzionalmente, vengono fissati in 1.000 ore annue per ciascun Segretario di Coordinamento.
Tali spazi di agibilità sono da intendersi complessivamente riferiti alla funzione di segretario preposto al coordinamento come sopra descritto e pertanto indipendenti da eventuali successioni della carica.
La presente dichiarazione impegna l'Azienda nell'ambito delle normative nazionali che regolano la specifica materia dei permessi sindacali relativi alle Rappresentanza Sindacali Aziendali, sino a che le stesse restino vigenti.
In caso di modifiche alle medesime, l'Azienda e le Segreterie degli Organi di coordinamento si impegnano sin d'ora a rincontrarsi per verificare gli effetti di dette eventuali modifiche su quanto stabilito nella presente sede e per stabilire eventuali modifiche”,
e che nel verbale di accordo 21.4.1997 le parti hanno altresì convenuto:
“che il monte ore di permessi sindacali di cui all’Accordo 13.2.1988 potrà essere utilizzato, oltre che dai dirigenti facenti parte delle Segreterie degli Organi di Coordinamento citati, anche da Dirigenti delle XX.XX. FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UIB/UIL dipendenti della Deutsche Bank S.p.A. validamente segnalati per l’utilizzo di permessi, la cui normativa di fruizione sia tempo per tempo definita da accordi a livello nazionale fra le parti stipulanti il CCNL di categoria”;
nel “Protocollo in tema di agibilità sindacali” facente parte del CCNL 11.7.99, le parti nazionali sottoscrittrici hanno convenuto di procedere alla revisione della disciplina delle agibilità sindacali avviando a tal fine i lavori di un’apposita Commissione Paritetica ed hanno altresì stabilito che nel frattempo troverà applicazione la Convenzione 18.6.1970;
convengono quanto segue:
l’accordo aziendale del 21.4.97 continuerà a trovare applicazione nei confronti delle XX.XX. firmatarie del presente accordo;
in relazione a quanto previsto dagli ultimi due commi dell’accordo 13.2.88, rinnovato con il citato accordo del 21.4.97, le parti si incontreranno entro 30 giorni dalla definizione degli accordi nazionali per l’esame della materia a livello aziendale alla luce della nuova disciplina.
* Firma per adesione relativamente alle tre aree professionali
1 L’indennità di funzione e la differenza retributiva per adibizione a mansione superiore viene riconosciuta a fronte di assenze dal servizio di almeno un giorno
(*) Normativa aziendale applicabile ai sensi dell'art. 23, 3° comma, del CCNL 11.7.1999 al personale appartenente alle aree professionali ed ai Quadri Direttivi di 1° e 2° livello.
* Firma per adesione relativamente alle tre aree professionali
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