CAPITOLATO
CAPITOLATO
SERVIZIO DI LOSS ADJUSTER PER LA GESTIONE DEI SINISTRI D’IMPORTO INFERIORE O UGUALE ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE DI € 25.000,00, PREVISTA NELLA POLIZZA RCT/RCO DEL COMUNE DI MONZA PER IL PERIODO 1.1.2015 – 31.12.2019
Art. l – OGGETTO DEL SERVIZIO
Il Comune di Monza ha previsto tra le clausole del Capitolato Speciale di appalto per la polizza R.C.T./O, per il quinquennio 2015-2019 l’applicazione di una franchigia frontale per sinistro con metodo S.I.R. (Self Insurance Retention) ) di € 25.000,00 (venticinquemila.00).
Il presente contratto regolamenta i termini e le condizioni applicabili al rapporto di servizio per la gestione dei sinistri sotto franchigia, come meglio identificati in seguito, ed ha per oggetto la gestione, istruzione, definizione, dietro espressa approvazione dell’Ente, liquidazione, ad eccezione fatta per il pagamento che verrà effettuato direttamente dall’Amministrazione al danneggiato, nell'interesse del Comune di Monza con l’utilizzo di mezzi e risorse sia tecniche che amministrative dell' Impresa esterna, d'ora innanzi denominata "Società", di tutti i sinistri derivanti da responsabilità civile verso terzi o verso prestatori d’opera il cui ammontare non superi il valore della franchigia contrattuale predetta di € 25.000,00 (venticinquemila), che si siano verificati nel periodo contrattuale definito dal successivo articolo 11 del presente capitolato.
E’ compresa nel servizio richiesto l’intera gestione delle richieste di risarcimento, ovvero l’istruzione e la trattazione stragiudiziale od eventualmente giudiziale delle pratiche, fino alla loro definizione secondo quanto previsto negli articoli seguenti.
Si intende compresa nel servizio la gestione dei sinistri di importo inferiore o uguale ad € 25.000,00 (venticinquemila.00}, accaduti nel periodo contrattuale definito dal successivo articolo 11 del presente capitolato, in qualsiasi momento le richieste di risarcimento dovessero pervenire al Comune di Monza e fino alla loro completa definizione transattiva o giudiziale.
Il rapporto contrattuale si svolgerà sotto il controllo dell'Ufficio Assicurazioni del Comune di Monza ma la Società dovrà tenere contatti diretti con tutti gli uffici coinvolti nel procedimento.
Art. 2 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO
Sono obiettivi del servizio in oggetto:
- fornire al Comune uno strumento che permetta una migliore conoscenza dei propri rischi assicurativi;
- garantire al cittadino danneggiato, qualora ne ricorrano i presupposti, una rapida risposta alle sue richieste;
- perseguire una sensibile riduzione delle richieste risarcitorie dei terzi, tramite un’oculata gestione delle pratiche di liquidazione dei danni risarcibili;
- contenere al minimo i tempi che intercorrono in ogni fase di istruzione del sinistro;
- snellire l’iter e ridurre i tempi di inattività grazie all’utilizzo di un sistema per il monitoraggio delle varie fasi procedurali;
- gestire i sinistri in ambito stragiudiziale od eventualmente giudiziale, relativi alla polizza R.C.T./O, per i quali l’entità del danno non ecceda la somma di € 25.000,00 fino alla loro liquidazione ed eventuale pagamento (solo se espressamente richiesto dall’Ente) secondo quanto previsto dai successivi articoli;
Art. 3 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
Per gestione dei sinistri si intende l'assistenza professionalmente qualificata, volta:
a) alla collaborazione, alla raccolta ed impostazione delle denunce di sinistro, nonché alla gestione di tutte le fasi successive;
b) all'esecuzione di perizie e/o accertamenti, all'occorrenza anche cinematici;
c) alla raccolta, analisi e valutazione della documentazione successiva alla prima segnalazione di sinistro;
d) al compimento di tutte le attività utili e/o necessarie per giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente definizione di ciascuna pratica, collaborando fattivamente con il Comune di Monza, con i danneggiati o con i terzi responsabili;
e) alla stesura di report informativi e di statistiche con cadenza trimestrale per riferire sull' andamento della sinistrosità e sulle valutazioni collaterali che da essa dipendono.
f) alla partecipazione alle sedute del Comitato di Valutazione sinistri di cui al successivo art. 6 BIS del presente capitolato;
In concreto la Società affidataria si deve occupare:
▪ dei rapporti con gli uffici dell' Ente coinvolti nelle richieste di risarcimento danni e/o segnalazioni di sinistro;
▪ di individuare periti /accertatori, regolarmente iscritti al Ruolo vigente presso l'ISVAP, in grado di intervenire nel volgere di 24/48 ore sul luogo dell'accaduto e riferire formalmente in tempi brevi;
▪ di individuare medici legali professionisti regolarmente specializzati ed abilitati, che procedano alle visite ed alle perizie medico legali in caso di sinistri con lesioni alla persona;
▪ di verificare i presupposti per la liquidazione del danno e conseguentemente, previo assenso dell’Ente,
o formulare le eventuali offerte risarcitorie, o di verificare, con l’ausilio di legali esperti di infortunistica, le opportunità di respingere richieste risarcitorie o meno;
o di confrontarsi con i competenti uffici dell' Ente circa particolari situazioni che si possono creare in relazione a specifiche tipologie di sinistro, in modo da poter, all'occorrenza, porre in essere interventi di prevenzione;
▪ di garantire risposte telefoniche all'utenza interessata mediante numero verde per almeno 8 ore settimanali e di individuare un giorno alla settimana nel quale istituire “l'ufficio gestione sinistri " con sede in Monza o nella Provincia di Monza/Brianza, o comunque entro una distanza massima di km. 50 dalla sede comunale, allo scopo di ricevere controparti e/o legali;
▪ di predisporre, per i sinistri per i quali è stata accettata un’ipotesi transattiva, tutta la documentazione necessaria per autorizzare la liquidazione dei sinistri, fornendo all'Amministrazione la giustificazione civilistica sulla base della quale effettuare il pagamento del risarcimento richiesto;
▪ di individuare i legali ed i periti di fiducia di gradimento del Comune di Monza in caso di apertura vertenza giudiziale per i sinistri oggetto del servizio secondo quanto previsto dal successivo art. 6.
Resta sempre salva la facoltà del Comune di avocare a sé, in qualunque momento, la gestione diretta di sinistri oggetto del servizio.
Art. 4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
La Società, se richiesto dall’Amministrazione Comunale, ritirerà presso l’Ufficio Assicurazioni, con cadenza almeno settimanale, se non diversamente pattuito, le denunce di apertura dei sinistri, e
provvederà alla gestione e definizione degli stessi nel rispetto della seguente procedura operativa che se il Comune lo riterrà necessario verrà maggiormente dettagliata per rispondere a sopravvenute esigenze operative.
A) ACQUISIZIONE ED ISTRUZIONE DELLE PRATlCHE DI SINISTRO DI IMPORTO SOTTO FRANCHIGIA DI € 25.000,00
- Il Comune di Monza raccoglierà, tramite il proprio ufficio Assicurazioni, le richieste di apertura sinistri procedendo alla loro trasmissione anche per via telematica, alla Società;
▪ la Società non è autorizzata alla presa in carico di sinistri che non siano stati preventivamente controllati e segnalati dall'Ufficio Assicurazioni del Comune di Monza; in caso di denunce inviate direttamente dai danneggiati alla Società, quest'ultima dovrà darne immediata comunicazione all' Ufficio Assicurazioni del comune di Monza prima d'intraprendere qualsiasi iniziativa;
▪ la Società controlla e verifica tale documentazione, codificando ed inserendo i dati relativi a tale documentazione nel proprio sistema informatico;
▪ la Società comunica ai danneggiati, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della denuncia di sinistro, l'avvio del procedimento di gestione del sinistro e la propria veste di soggetto incaricato della gestione del sinistro, trasmettendo, contestualmente, l'informativa per il trattamento dei dati personali sensibili ed ottenendo dagli interessati l' autorizzazione al trattamento degli stessi ;
▪ la Società espleta le operazioni di carattere tecnico e/o medico legale necessarie per l'istruttoria, richiedendo agli uffici comunali competenti informative e documentazione utili all'accertamento dei presupposti di liquidazione del danno;
▪ istruita la pratica e verificati i presupposti di responsabilità dell’Ente e di corretta quantificazione del danno, la Società, ove ritenga che ricorrano le condizioni per una composizione bonaria in relazione al denunciato evento dannoso, coinvolgerà preventivamente il Comune in merito alle determinazioni da assumere secondo quanto previsto al punto A1, e se autorizzato dal Comune avvierà, una trattativa con il danneggiato con le modalità di cui alla lettera A.1) . In caso di parere favorevole del Comune, la Società trasmetterà la proposta di liquidazione al danneggiato per la sottoscrizione; il Comune provvederà quindi ad adottare i necessari atti di liquidazione e pagamento al danneggiato con le modalità di cui alla lettera A.1) ;
▪ ogni decisione circa l’effettuazione di offerte transattive, come pure l’acquiescenza o l’impugnazione di decisioni dell’Autorità Giudiziaria dovranno essere autorizzate dal Comune di Monza. Resta fermo tuttavia che la Società non potrò impegnare il Comune ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate;
▪ in caso di verificata assenza di presupposti di liquidazione del danno, la Società avviserà l'Ufficio Assicurazioni e fornirà tempestivamente la bozza dettagliata della lettera di reiezione che verrà sottoposta alla valutazione del Comune, unitamente a tutta la documentazione raccolta,e se autorizzata, inviata al danneggiato a cura della Società con le modalità di cui alla lettera A.1).
A.1) TRATTAZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE PRATICHE DI IMPORTO SOTTO FRANCHIGIA DI € 25.000,00
- la Società coinvolgerà preventivamente l'ufficio Assicurazioni del Comune in merito alle determinazioni da assumere in relazione alle ipotesi di composizione di importo inferiore alla franchigia contrattuale di € 25.000,00, richiedendo, preventivamente alla formulazione della proposta di composizione al danneggiato, apposita autorizzazione, trasmettendo all'Ufficio Assicurazioni la relativa proposta, corredata da documenti tecnici e/o medico legali che giustificano la soluzione prospettata, nonché una propria relazione di commento;
- in caso di parere favorevole del Comune, la Società trasmetterà la proposta di liquidazione al danneggiato per la sua sottoscrizione;
- il Comune, in caso di accettazione da parte del presunto danneggiato, provvederà ad adottare i necessari atti di liquidazione e pagamento al medesimo;
- in nessun caso la Società potrà proporre accordi di composizione bonaria in mancanza della preventiva acquisizione di ogni risultanza istruttoria (perizia sullo stato dei luoghi, rapporto dell'autorità, dichiarazione testimoniale, relazione del competente settore comunale, etc.), preordinata all'accertamento di eventuali presupposti di liquidazione del danno;
- in nessun caso la Società è autorizzata ad effettuare riconoscimento di responsabilità del Comune e ciò anche nel caso in cui il sinistro venga definito bonariamente;
- anche il successivo eventuale pagamento non comporta riconoscimento alcuno di responsabilità da parte dell’Amministrazione Comunale ed è effettuato al fine esclusivo di evitare l' alea del giudizio;
- a tal fine la Società utilizzerà moduli il cui testo sarà preventivamente concordato con l’Xxx.xx Comunale
A.2) TRATTAZIONE GIUDIZIALE DELLE PRATICHE DI IMPORTO SINO AD
€ 25.000,00 COMPRESI
Qualora i sinistri gestiti in sede stragiudiziale sfocino in contenziosi innanzi all’'Autorità Giudiziaria, la Società dovrà farsi carico della gestione del contenzioso nei modi indicati dal successivo art. 6.
La Società presterà la massima collaborazione e terrà i rapporti coi danneggiati ed i legali in accordo con il Comune, fornendo tutte le indicazioni e la documentazione necessaria in sede di giudizio.
La Società, relativamente ai sinistri dalla stessa gestiti, assume l’onere delle spese di resistenza inerenti l’assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex X.Xxx. 28/2010 e s.m.i.
A.3) TRATTAZIONE DELLE PRATICHE DI IMPORTO SUPERIORE AD € 25.000 ,00
Ove venga accertato che il danno ecceda la somma di € 25.000,00 tutta la documentazione, comprensiva dell'istruttoria fino a quel momento eseguita e di eventuali atti giudiziari notificati, dovrà essere trasmessa immediatamente alla Società di assicurazioni che detiene il rischio R.C.T./O. per la gestione di competenza; di ciò dovrà essere fornita tempestiva informativa all'Ufficio Assicurazioni.
MODALITA’ OPERATIVA GESTIONE SINISTRI
Il Comune e la Società si impegnano a concordare una procedura operativa, ai sensi del successivo articolo ”Servizi Accessori” nella quale verranno elaborati ed esposti in modo dettagliato tutti i passaggi relativi alla gestione dei sinistri non diversamente disciplinati dal presente contratto.
Il servizio oltre a rispettare le procedure sopra descritte dovrà essere svolto, a cura della Società, con le seguenti modalità:
▪ gestione informatizzata delle pratiche di sinistro;
▪ possibilità per la Comune di Monza di ottenere in tempo reale informazioni riguardo le pratiche trattate, nonché di ricevere copia dei documenti digitalizzati;
▪ apertura nella città di Monza, o nella Provincia di Monza/Brianza, o comunque entro una distanza massima di km. 50 dalla sede comunale, di un ufficio per il servizio di gestione sinistri;
▪ report mensili sull'andamento della sinistrosità.
La Società dovrà disporre al momento dell'affidamento del servizio delle professionalità più consone per un ottimale espletamento del medesimo, e fornire indicazioni tramite i curricula vitae del personale che intende adibire al servizio;
Per i rapporti col Comune la Società dovrà comunicare un numero telefonico sempre disponibile, un numero di fax, nonché un indirizzo e-mail;
Il fornitore deve mettere a disposizione un sistema informatico in grado di fornire i servizi di seguito indicati secondo una griglia di distribuzione, accessi e sicurezza gestiti dallo stesso fornitore ma conformi agli accordi e alle procedure stabilite e concordate con l’Ufficio di riferimento.
Il sistema gestionale utilizzato dalla Società dovrà consentire in qualsiasi momento la puntuale verifica da parte del Comune dello stato di ciascuna pratica di sinistro trattata, nonché contenere tutte le informazioni relative all'iter quali:
- codifica delle fasi della gestione della pratica di competenza del fornitore:
- lo status della pratica;
- intervalli, analisi e verifica dei tempi tra una fase e l'altra;
- soggetti e/o strutture responsabili delle fasi gestionali;
- definizione di elementi e codici tecnici per la rilevazione delle tipologie di sinistro;
- elementi per la rilevazione delle responsabilità e delle rivalse su altre parti;
- elementi tecnici dell'ispezione, sopralluogo, accertamenti, etc.;
- elementi tecnici della procedura di transazione;
- elementi tecnici della liquidazione.
Per garantire l’efficacia e l’idoneità della gestione, il fornitore deve utilizzare strumenti e tecnologie pienamente aderenti alle normative vigenti in materia di qualità (ISO9001:2000) e sicurezza (BS7799), tenendo conto delle seguenti prescrizioni:
➢ Il fornitore dovrà mettere a disposizione un’infrastruttura tecnologica che possa consentire l’erogazione dei servizi richiesti da remoto mediante una connessione internet e attraverso un browser tipo Internet Explorer, compatibile col sistema informatico comunale, in modo da permettere, mediante un’adeguata presentazione ed illustrazione pratica, l’utilizzo da parte di tutti gli utenti che il Comune di Monza intende coinvolgere e rendere partecipi del procedimento; in particolare, l’accesso al sistema deve essere consentito da più utenti contemporaneamente (almeno n. 4 utenti concorrenti), garantendo a ciascuno di essi la sicurezza e l’integrità dei propri dati. Resta a carico del fornitore l’acquisizione di tutte le eventuali licenze software necessarie.
➢ Il fornitore deve assicurare che il sistema sia protetto e sicuro in modo da garantire la sicurezza logica e fisica dei dati e del sistema nel suo complesso; deve inoltre garantire il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
➢ Il fornitore deve assicurare adeguate procedure per il mantenimento dei dati e la salvaguardia degli stessi tramite strumenti di protezione dei dati in tempo reale e salvataggio periodico.
➢ L’eventuale attività di personalizzazione e/o parametrizzazione dei programmi offerti e che il Comune di Monza utilizzerà è a totale carico del fornitore, il quale dovrà garantire per gli stessi costante assistenza, adeguamenti e interventi tempestivi in caso di necessità.
➢ La gestione delle pratiche deve essere organizzata in maniera informatica, e tutta la documentazione deve risiedere in maniera digitalizzata su apposito supporto di comprovata qualità ed affidabilità; in particolare, per una corretta gestione della pratica deve essere possibile:
o classificare i dati e la documentazione per categorie al fine di facilitarne la rintracciabilità e consultazione;
o associare a ciascuna pratica un qualsiasi tipo di documento (testi, documenti, immagini fotografiche digitali, ecc.);
o ricercare in archivio una pratica utilizzando una qualsiasi informazione contenuta in essa, e in particolare ogni sinistro deve essere rintracciabile con campi di ricerca aventi ad oggetto almeno: nome, data, luogo, avvocato, testimone;
o ottenere la stampa della documentazione, ad uso interno e/o esterno, gestita dal sistema;
o acquisizione ottica dei documenti cartacei (scannerizzazione a cura del fornitore) in formato Pdf e archiviazione elettronica dei documenti a partire da qualunque formato (file .doc, .xls, e-mail, fax, documenti cartacei digitalizzati, ecc.) mediante conversione in formato Pdf e possibilità di ricerca fulltext degli stessi;
o possibilità di effettuare elaborazioni di tipo matematico e statistico con possibilità di indirizzare gli output su video e/o su stampante anche sotto forma di rappresentazione grafica, nonché su archivi elettronici definiti estemporaneamente dal Comune di Monza;
o possibilità di effettuare il monitoraggio delle varie fasi procedurali che sia propedeutico a snellire l’iter e ridurre i tempi di inattività;
o possibilità di esportare i documenti archiviati su CD/DVD.
➢ Il fornitore avrà l’obbligo di garantire l’accesso alle informazioni (dati, documenti digitalizzati, foto digitali, statistiche e situazioni riassuntive) da parte di tutti gli utenti autorizzati che l’Ufficio Assicurazioni intende coinvolgere, tramite supporti univoci e di semplice utilizzo.
➢ Il fornitore avrà l’obbligo di fornire tempestivamente all’Ufficio Assicurazioni, oltre a fine rapporto contrattuale, anche su richiesta copia di tutti i dati informatizzati di cui il Comune di Monza è a tutti gli effetti proprietario, secondo le modalità specificate all’art. 7 (Proprietà dei dati). A tal uopo, il fornitore dovrà altresì rendere disponibile una funzione che consenta in qualunque momento all’Amministrazione Comunale e di scaricare autonomamente i dati presenti nella banca dati.
➢ A fine rapporto dovrà inoltre essere garantita la possibilità, per l’Amministrazione, di continuare a consultare i dati presenti nel sistema, avvalendosi della facoltà di acquisire la licenza d’uso del software; il fornitore dovrà pertanto indicare i costi della licenza d’uso del software per la consultazione dei dati, e garantire l’impegno a fornirla, fermo restando che il software, in tal caso, debba avere la funzione di mera fornitura di dati.
➢ Il fornitore dovrà rendere disponibile tutta la documentazione tecnica inerente la descrizione dell’architettura tecnologica (hardware e software utilizzati, requisiti minimi richiesti per le postazioni client da cui accedere al sistema, ecc.) e funzionale del sistema (manuali utente, modalità di erogazione del servizio proposto), nonché la descrizione dettagliata della banca dati (modello dei dati, descrizione semantica dei dati, organizzazione relazionale, archivi/database, tracciati record) e modalità di interrogazione della stessa. La documentazione tecnica dovrà essere fornita ad inizio attività, nonché, ogni volta che vi siano nuovi aggiornamenti del sistema, al massimo entro le 48 ore dalla variazione.
L'individuazione dei presupposti di liquidazione del danno a carico del Comune di Monza nonché la valutazione dei danni, deve realizzarsi esclusivamente dopo la puntuale istruzione del sinistro da parte della Società. E' quindi fondamentale acquisire tutti i verbali delle autorità intervenute sul
posto, le relazioni dai vari settori dell'Amministrazione comunale, fatture e tutti gli altri documenti utili per condurre un’approfondita istruttoria.
Durante la trattazione del sinistro dovranno essere individuate prioritariamente eventuali corresponsabilità del danneggiato, e qualora emergessero ipotesi di responsabilità nella causazione del danno da parte di altri soggetti pubblici o privati, la Società, previo accordo con l’ufficio Assicurazioni del Comune, alla reiezione del sinistro ed alla trasmissione della richiesta risarcitoria al soggetto individuato quale competente a trattare il sinistro, dandone contestuale notizia al danneggiato o al suo rappresentante nel tentativo di ridurre i costi del sinistro per la Comune di Monza.
Art. 5 - SERVIZI ACCESSORI
La Società dovrà dare massima assistenza e priorità al personale del Comune utilizzatore del servizio e del sistema informatizzato.
Dovrà essere prevista la stesura di una procedura operativa e di un manuale di utilizzo del software appositamente realizzato per gli utenti del Comune abilitati, non appena il sistema sarà a regime in tutte le sue parti e non più soggetto a sostanziali adeguamenti.
La Società dovrà inoltre impegnarsi ad attuare la formazione e l’aggiornamento del personale del Comune, con particolare riferimento alle problematiche inerenti i sinistri RCT, nonché fornire eventuali necessari materiali didattici se rientranti nella proposta fatta in sede di offerta tecnica.
ART. 5 BIS CONDIZIONI DI PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI
La distinta analitica degli indennizzi da quietanzarsi, verrà trasmessa entro 15 giorni dall’approvazione, espressa dal Comitato, dei relativi risarcimenti, e servirà da documentazione necessaria al rimborso da parte del Comune al danneggiato, che avverrà tramite bonifico bancario o assegno circolare secondo le modalità in vigore nell’Ente.
Art. 6 – GESTIONE DEL CONTENZIOSO - SPESE LEGALI
I sinistri oggetto del servizio saranno gestiti nel seguente modo:
- Sinistri stragiudiziali: direttamente dalla Società;
- Sinistri giudiziali: dalla Società attraverso studi legali fiduciari secondo quanto di seguito previsto: Per i sinistri di importo presumibilmente inferiore o pari ad € 25.000 ,00 che siano stati respinti o per i quali non sia stato possibile trovare od autorizzare un accordo stragiudiziale, la Società provvederà ad individuare un legale ed eventuali tecnici di gradimento del Comune per l' assistenza e la difesa della medesima nel procedimento giudiziale eventualmente promosso dal presunto danneggiato.
Per tali procedimenti ogni spesa legale e peritale (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa) nessuna esclusa, nonché le spese di giustizia, saranno a totale carico della Società .
Resta pertanto inteso che sono a carico del Comune esclusivamente gli oneri riferiti al risarcimento del danno qualora questi siano ricompresi nella franchigia di € 25.000,00.
Si precisa che nell'accezione di danno rientrano anche le spese e le competenze dei legali di parte avversa.
Qualora il danneggiato o altri promuovano altresì un'azione di responsabilità penale a carico di un dipendente del Comune di Monza, la Società procederà, su espressa richiesta del Comune, alla messa a disposizione di un legale e di un eventuale perito e/o consulente tecnico di parte di comune gradimento per il Comune ed il dipendente coinvolto.
In tale ultimo caso i compensi spettanti allo studio legale, al perito, al consulente tecnico di parte, saranno ricompresi nel1'ambito della franchigia e soggetti alla preventiva approvazione e liquidazione diretta da parte del Comune.
Nessun corrispettivo potrà essere richiesto dal1a Società a fronte dell'attività di coordinamento ed interfaccia con studi legali, periti o consulenti.
Non sono mai a carico della Società le multe, le ammende e le sanzioni in genere.
Art. 6 BIS COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI COMPOSIZIONE
Il Comitato Valutazione Sinistri (CVS) è un organismo a composizione multidisciplinare, formato da membri interni ed esterni al Comune. Tale organismo è di norma composto dal Dirigente dell’ufficio Assicurazioni, da personale dell’Ufficio Assicurazioni, dal rappresentante della Società Loss Adjuster, e dal Broker Assicurativo e per le richieste di risarcimento danni per lesioni fisiche dal medico legale che ha eseguito la perizia medica o un medico delegato.
E' discrezione dell’Amministrazione Comunale integrare la composizione del CVS con competenze specialistiche inerenti i sinistri in esame.
FUNZIONI
Il compito di tale organismo è quello di analizzare, nel dettaglio, ogni singolo sinistro al fine di minimizzarne l'impatto economico sul bilancio comunale.
In particolare, all' interno del CVS, vengono:
1. determinate le eventuali responsabilità in capo ai diversi soggetti coinvolti nel sinistro;
2. valutate le tipologie e l'entità dei danni arrecati a terzi;
3. valutate le possibilità di soluzione stragiudiziale della vertenza.
4. determinate e approvate le entità dei risarcimenti a seguito di verifica dell’istruttoria compiuta da parte della Società su ogni singolo sinistro;
5. acquisiti elementi per proporre agli organi competenti azioni incisive di Risk Prevention.
OBIETTIVI
Gli obiettivi principali del CVS consistono nel:
1. vagliare tempestivamente le richieste di risarcimento dei danni, coinvolgendo tutti i componenti nell'analisi del sinistro, al fine di consentire l'identificazione delle cause e delle responsabilità nonché di permettere una corretta quantificazione del danno;
2. favorire la sollecita definizione delle pratiche al fine di evitare il contenzioso giudiziario;
3. individuare una strategia condivisa di gestione del sinistro;
4. ottimizzare il rapporto tra rischi e premi assicurativi, fungendo da punto di riferimento per la definizione delle politiche di copertura assicurativa comunale.
RIUNIONI
Il CVS si riunisce con cadenza periodica e di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale a cura del Loss Adjuster.
L'analisi e la valutazione di alcuni sinistri, così come pure di casi urgenti e/o la prosecuzione di sinistri già trattati, può avvenire anche in incontri non collegiali, ma ristretti o tramite scambio di corrispondenza, anche telematica.
COMPETENZE
Di seguito vengono indicate le singole competenze all'interno del Comitato:
- la tenuta dei rapporti con i danneggiati e con i loro difensori sarà di competenza del Loss Adjuster che periodicamente, riferirà all’ufficio Assicurazioni ed in caso di particolari problematiche che dovessero insorgere e possano creare pregiudizio all’Ente, anche agli altri membri del Comitato;
- la valutazione degli aspetti clinico - sanitari sarà effettuata dal medico legale nominato dal Loss Adjuster con la collaborazione della componente legale, del Loss Adjuster e del Broker Assicurativo per quanto concerne la quantificazione del danno.
I componenti del Comitato, in relazione all' entità dei sinistri, condivideranno la gestione degli stessi valutando la fondatezza delle richieste risarcitorie, esprimendo pareri sugli importi posti a riserva e convenendo tra loro le eventuali tesi difensive.
DECISIONI
Il CVS, in relazione alle risultanze istruttorie, può decidere:
- di tentare una composizione stragiudiziale della vertenza, indicando l'importo massimo da riconoscere, con una negoziazione diretta da parte della componente legale (sotto soglia SIR).
- di respingere la domanda risarcitoria nelle ipotesi in cui non venga riscontrata la responsabilità dell'Amministrazione Comunale.
A seguito delle valutazioni effettuate, il CVS decide in merito alle proposte di liquidazione presentate dal Loss Adjuster, che dovranno pervenire, ai componenti del CVS con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alle date di riunione del CVS, per l'adozione dei successivi provvedimenti deliberativi.
Art. 7 – PROPRIETA’ DEI DATI
La base informativa resterà di esclusiva proprietà del Comune di Monza.
Il Comune ha il diritto esclusivo di leggere e stampare i dati contenuti nella base informativa utilizzando gli strumenti che riterrà più idonei.
Il Comune ha il diritto esclusivo di utilizzare i dati letti o stampati anche al di fuori del sistema informatico in oggetto.
L'Ufficio Assicurazioni del Comune, a fine rapporto contrattuale, dovrà avere copia di tutti i dati informatizzati relativi alla trattazione della gestione delle pratiche di richieste di risarcimento di cui sarà risultato a tutti gli effetti proprietario e di ogni altra ulteriore documentazione di cui riterrà opportuno, anche nel corso dell’esecuzione del servizio, fare richiesta.
Art. 8 – RISERVATEZZA
La Società garantisce la riservatezza in riferimento a tutte le informazioni a qualsiasi titolo acquisite nello svolgimento della presente gara e nell'esecuzione delle prestazioni che costituiscono oggetto del presente contratto.
Il suddetto obbligo di riservatezza permarrà indefinitamente e, quindi, anche successivamente all'estinzione del rapporto contrattuale.
Art. 9 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/06/03 e s.m.i. la Società provvederà, al trattamento dei dati personali che saranno posti a disposizione dal Comune di Monza o comunque acquisiti dalla stessa in esecuzione delle attività richieste in relazione all’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato.
La Società dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato dei propri incaricati al
trattamento.che avverrà all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente capitolato e solo ove necessario per tali adempimenti, potranno essere forniti anche a terzi.
Art. 10 - RECESSO UNILATERALE
E' espressamente attribuita alla Comune di Monza la facoltà di recedere dal presente contratto prima della scadenza stabilita, ai sensi dell'art. l373 del codice civile con preavviso di 180 giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a.r..
In tal caso la Società avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni eventuale compenso, indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall' art. 1671 del codice civile.
L’amministrazione comunale si riserva di esercitare il recesso previsto dall’art. 1, c. 13, L. 135/2012 in presenza delle condizioni ivi previste.
Art. 11 – DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto è stabilita in mesi 60 (sessanta) con decorrenza dalle ore 24,00 della data indicata nella comunicazione di aggiudicazione definitiva (decorrenza presunta 31/12/2014) e quindi il suo termine naturale si avrà quando sarà definita l'ultima pratica di risarcimento riferibile ai sinistri avvenuti nel periodo compreso dalle ore 24,00 della predetta data alle ore 24,00 dell’ultimo giorno del quinquennio da essa computato, il cui ammontare non superi il valore della franchigia della polizza R.C.T./O. di € 25.000,00.
Il contratto potrà essere anticipatamente risolto, a discrezione del Comune, con immediata cessazione di qualunque effetto, in coincidenza del venir meno della polizza R.C.T./O. di € 25.000,00.
L’Ente si riserva inoltre la facoltà, con obbligo per l’appaltatore di effettuare il servizio, di prorogare il contratto, ai sensi dell’art.125, comma 10, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, sino all’espletamento della successiva gara, nella misura strettamente necessaria per l’individuazione del nuovo gestore del servizio a seguito esperimento delle ordinarie procedure di gara ad evidenza pubblica.
Art. 12 – CORRISPETTIVO – MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo complessivo del servizio quinquennale di gestione dei sinistri risultante dall’aggiudicazione comprende tutte le spese nessuna esclusa in dipendenza dell'esecuzione del presente contratto compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi per i periti, medici, consulenti, ivi comprese le trasferte, missioni e presenze presso l’Ente, quando richiesto, e le partecipazioni periodiche alle sedute del Comitato di Valutazione e quant’altro previsto a carico della società dal presente capitolato.
Sono altresì ricomprese nei citati costi a carico della Società le spese attinenti eventuali contenziosi giudiziari derivanti dalla gestione dei sinistri oggetto del servizio nei limiti e secondo quanto previsto dal precedente articolo 6.
Il servizio sarà pagato in quattro rate trimestrali posticipate di eguale valore.
Per l’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, il Comune corrisponderà alla ditta aggiudicataria il corrispettivo per ogni sinistro gestito così come risultante dall’aggiudicazione.
I pagamenti di cui sopra saranno effettuati dopo l'emissione di regolare fattura da parte della Società da effettuarsi con cadenza trimestrale, corredata del numero di conto corrente bancario per l'effettuazione del pagamento, di un rendiconto analitico dei sinistri trattati nonché del report di cui alla lettera e) dell'art. 3.
Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo solo previo accertamento della regolarità dell’esecuzione del servizio nonché di quelle retributiva e contributiva. In caso di inadempienza dell’appaltatore la stazione appaltante procederà ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del DPR n. 207/2010.
L’Amministrazione procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica della regolarità contributiva del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In caso di accertata irregolarità del DURC da parte degli organi competenti, il termine del pagamento resterà sospeso sino ad avvenuta regolarizzazione dello stesso senza che la Società abbia nulla a pretendere.
Tale verifica deve effettuarsi entro e non oltre 60 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'Amministrazione. La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione al protocollo dell’Ente. Il pagamento di ogni singola fattura dovrà aver luogo entro 60 giorni consecutivi dal termine ultimo per l’accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali. Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto. In caso d’intervenuta contestazione da parte dell’Amministrazione, il termine di pagamento verrà sospeso dalla predetta data fino al venir meno della medesima contestazione.
L’eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell’Impresa aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.
L’appaltatore, inoltre, non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi (rispetto ai 60 giorni consecutivi previsti per i pagamenti) attribuibili ai tempi tecnici necessari per l’espletamento della procedura di pagamento.
Ai pagamenti riguardanti il presente servizio, si applicano, a pena di risoluzione espressa del contratto, le disposizioni della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art.22.
Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali spese di cui al successivo articolo 17 del presente capitolato, quello delle eventuali penalità applicate per inadempienze a carico dell'Appaltatore e quanto altro dallo stesso dovuto.
Qualora il numero di sinistri effettivi annui variasse in aumento o decremento di una percentuale superiore al 20% rispetto ai 466,00 stimati, si applicheranno le seguenti condizioni:
- in caso di incremento oltre la soglia del 20% per i sinistri gestiti eccedenti tale soglia verrà corrisposto, per ogni pratica, il prezzo unitario desumibile da quanto offerto in sede di gara;
- in caso di decremento oltre la soglia del 20% per i sinistri mancanti al raggiungimento di tale soglia, verrà addebitato, per ogni pratica mancante, il prezzo unitario desumibile da quanto offerto in sede di gara;
Resta inteso che aumenti o decrementi sino al 20% non comporteranno variazioni economiche. Il prezzo unitario di ogni pratica verrà determinato mediante applicazione del seguente calcolo :
prezzo unitario per pratica = importo offerto in sede di gara (base di gara al netto del ribasso offerto)/2.330,00 : ??
Le regolazioni avverranno al termine di ogni anno solare in occasione del pagamento della prima rata trimestrale successiva.
L'eventuale regolazione attinente all'ultima annualità contrattuale avverrà entro il primo trimestre successivo alla scadenza contrattuale.
Art. 12/bis – PREMIO INCENTIVANTE
In caso di riduzione dell’importo complessivo dei rimborsi per sinistri non oggetto di contenzioso rispetto all’analogo importo dell’esercizio precedente sarà riconosciuto un sistema incentivante pari al 20% del valore della predetta riduzione.
L’incentivo verrà liquidato, ogni anno, direttamente dall' Amministrazione previa adeguata istruttoria entro 90 giorni dal ricevimento da parte della Società, di un report completo indicante, per l’annualità di riferimento, l’importo complessivo della riduzione dei risarcimenti, effettivamente liquidati, sul quale dovrà essere calcolato il premio.
Il sistema incentivante troverà applicazione a partire dal secondo anno di affidamento del servizio.
Art. 13 – ONERI A CARICO DELLA SOCIETA’ E DEL COMUNE
Tutte le spese occorrenti e consequenziali alla stipulazione del contratto, (bollo, carta bollata, imposte di registrazione, ecc.), nessuna esclusa ed eccettuata l’IVA, sono a carico della Società aggiudicataria.
La Società aggiudicataria dovrà versare l'importo relativo a dette spese entro i termini richiesti dalla relativa comunicazione.
Ar t. 14 – RAPPORTI TRA LE PARTI
In nessun modo il presente contratto darà origine ad alcuna forma di reciproca rispondenza per debiti ed obbligazioni contratte nell'esercizio dell'attività di impresa delle parti al di fuori di quanto espressamente previsto ai termini del presente contratto.
In particolare, nei rapporti con i terzi danneggiati, nella corrispondenza ed in qualsiasi atto posto in essere in esecuzione del presente contratto, la Società evidenzierà la propria veste di prestatore d'opera e l' assenza di qualsiasi rispondenza in capo alla medesima per le obbligazioni facenti capo esclusivamente alla Comune.
Art. 15 –CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO
Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e concesso nei limiti di legge, e pertanto la Società partecipante alla gara dovrà esplicitare l'eventuale intendimento di subappaltare a terzi indicando la parte dell'appalto oggetto del subappalto.
Il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e la Società è obbligata a trasmettere al Comune, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l' indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Per questo appalto trova applicazione l'art.4 del D.P.R. 207/201 e s.m.i. “Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore" .
É vietata la cessione, anche parziale, del contratto, a pena nullità dello stesso. Si applica l’art. 116 del D.Lgs n. 163/2006 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di cessione del contratto in caso di trasferimento di funzioni mediante creazione di Istituzioni, Fondazioni, Società a partecipazione comunale per i quali la prestazione di che trattasi rientri negli scopi di costituzione.
La cessione del credito è disciplinata dall’articolo 117 del DLgs n. 163/2006.
Art. 16 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’
La Società è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni concernenti la tutela infortunistica degli addetti al servizio di cui al presente capitolato.
Essa dovrà osservare nei confronti dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale utilizzato.
La Società dovrà inoltre rispettare le norme e riguardanti il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12.03. 99 n. 68.
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente capitolato. In ogni caso, l’aggiudicatario si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui - sopra, anche se entrate in vigore successivamente, resteranno ad esclusivo carico dell’aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Ente da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni vigenti. L’aggiudicataria garantirà, su motivata richiesta dell’Ente, l'intervento del Referente designato presso la sede della stessa e si obbliga a consentire alla scadenza del contratto il graduale passaggio delle competenze all’eventuale nuovo Loss Adjuster . L’inosservanza delle suddette obbligazione comporterà l’applicazione di una penale stabilita a norma dell'art. 17 del presente Capitolato. La Società è responsabile dei danni cagionati a terzi e all’Ente nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto ed è obbligata a manlevare l’Ente dalle conseguenze di ogni responsabilità che dovesse esserle addebitata in conseguenza di ogni illecito di cui la Società debba rispondere a sensi di legge."
Art. 17 – INADEMPIMENTI CONTRATTUALI –PENALI
La Società. nell'esecuzione del servizio di cui al presente contratto avrà l'obbligo di rispettare quanto convenuto in ordine al servizio oltre alle disposizioni di legge.
In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto dal presente contratto, l'Amministrazione invierà comunicazione scritta mediante racc. a. r., con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni in esse contenute. .
Le segnalazioni di non conformità di qualunque genere alla Società da parte dell’ufficio Assicurazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti come formali contestazioni di inadempimento che potranno dare corso all’applicazione delle penali e/o, nei casi di maggiore gravità, alla risoluzione del contratto.
In caso di contestazione, la Società dovrà comunicare le proprie deduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa .
Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall'Amministrazione o in caso di mancata risposta o mancato arrivo nel termine indicato, l'Amministrazione si riserva di applicare le seguenti penalità , commisurate ai disagi occorsi:
a) in caso di esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel presente contratto potrà essere applicata una penale di un minimo di € 100,00 a € 200,00 per ciascuna contestazione;
b) in ogni caso di contestazione di inadempimento relativa ad obblighi di gestione dei servizi e delle attività affidate, potrà essere applicata una penale da € 100,00 a € 1.000,00 a seconda della gravità, rilevanza ed estensione della non conformità rilevata:
c) per ogni altra formale contestazione di inadempienze relative agli obblighi di cui al presente contratto non rientrante alle precedenti lettere a) e b) potrà essere applicata una penale da € 100,00 a
€ 1.000,00 a seconda della gravità, rilevanza ed estensione della non conformità rilevata;
d) in caso di assenza ingiustificata alle sedute periodiche del Comitato di Valutazione Sinistri potrà essere applicata una penale di € 100,00 per ogni mancata seduta;
L' importo della penale sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture relative al periodo cui la stessa si riferisce, dietro emissione di regolare nota di credito.
Nel caso di impossibilità per l'Amministrazione di applicare le penali sul corrispettivo, le stesse saranno comminate con rivalsa sulla cauzione definitiva, che potrà essere escussa per l'importo corrispondente.
L'applicazione delle penali decorre dalla data di ricevimento della contestazione formale dell'inadempimento, effettuata tramite raccomandata a.r..
Le penalità sono notificate alla Società in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale.
Qualora l'Amministrazione operi prelevamenti sulla cauzione definitiva in seguito all’applicazione delle penali, la cauzione dovrà essere reintegrata dalla Società entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione mediante lettera raccomandata a.r., pena la facoltà di quest'ultima di risolvere il contratto.
Art. 18 – POLIZZA ASSICURATIVA
La Società , per fatto proprio o di suo dipendente è espressamente obbligata per ogni danno sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque, compreso il Comune di Monza in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente contralto.
A tale scopo la Società dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, una polizza assicurativa per negligenze od errori professionali con un massimale pari ad almeno € 5.000.000.00 (euro cinquemilioni/00).
Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcirsi da parte della Società medesima.
Il Comune si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali subiti durante l’esecuzione del servizio nel caso che, a seguito di appropriate verifiche e conseguenti segnalazioni, le inadempienze accertate fossero tali da comportare l’interruzione del servizio prestato.
Copia della polizza, che avrà validità per tutta la durata del servizio, dovrà essere trasmessa al Comune prima dell'avvio del servizio.
La Società risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente contratto.
L'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per il Comune e pertanto qualora la Società non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 19.
Art. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ferme le ipotesi e le procedure di risoluzione del contratto previste dagli artt. 135-140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., che integralmente si richiamano, il Comune di Monza si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi:
a) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) cessione dell'Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Società;
c) cessione del contratto e subappalto non espressamente autorizzato dal Committente, ovvero realizzato oltre i limiti di legge;
d) inadempienza dell'obbligo assicurativo previsto dal precedente art. 18;
e) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
f) mancato reintegro della cauzione secondo quanto previsto dal precedente art. 17;
g) le eventuali contestazioni di cui all'art. 17, non ritenute sufficientemente giustificate, successive alla quarta (contestazione), nel corso della vigenza contrattuale, potranno determinare la risoluzione del contratto stesso e l'immediata sospensione del corrispettivo.
h) violazione delle norme di cui alla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto;
i) mancata apertura in Monza, o nella Provincia di Monza/Brianza, o comunque entro una distanza massima di km. 50 dalla sede comunale, entro 30 giorni consecutivi dalla comunicazione di affidamento del servizio, dell’ufficio per il servizio di gestione sinistri di cui al precedente articolo 3.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, la Società, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Comune dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
ART. 20 - REVISIONE PREZZI
I corrispettivi offerti in sede gara non potranno subire variazioni nel corso del primo anno. A partire dal secondo anno i corrispettivi contrattuali potranno essere sottoposti a revisione previa documentata richiesta da parte dell’appaltatore in base alle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai (indice FOI).
L’Amministrazione appaltante dovrà a tale scopo predisporre apposito atto amministrativo per la definizione dell’importo dovuto per la “revisione”, che dovrà essere fatturata a parte.
ART. 21 – CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o al medesimo connesse saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 239 e 240 del DLgs n. 163/2006.
Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite in via esclusiva al foro di Monza. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria.
Art. 22 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari afferenti all'appalto in oggetto: ovvero avere accesso a uno o più conti correnti bancari o presso la Società Poste Italiane S.p.A. tramite il quale dovranno avvenire tutte le movimentazioni, il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo (CIG) attribuito alla gara.
La Società dovrà pertanto comunicare tempestivamente al Comune gli estremi identificativi dei conti dedicati, sui quali effettuare i pagamenti, i dati anagrafici della/e persone delegata ad operare sugli stessi, corredato da copia del documento di identità e codice fiscale della stessa. Inoltre è tenuta a comunicare tempestivamente ogni variazione dei suddetti dati indicati.
Qualora la Società non agli obblighi previsti dall'art. 3 della L 136/2010 la tracciabilità dei finanziari all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.
ART. 23 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI
La Società provvederà, ai sensi del decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 e sue successive modifiche, al trattamento dei dati personali che saranno posti a disposizione del Comune di Monza o comunque acquisiti in esecuzione del presente capitolato.